17.2012.120
Un accoltellamento da tergo sferrando due colpi indirizzati alla faccia della vittima senza mirare un punto preciso in una situazione dinamica con elevato rischio di morte, interrotto grazie all'inter
7 dicembre 2012Italiano143 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.120
Data decisione, Autorità:
07.12.2012, CARP
Ricorso:
TF,6B_194/2013,03.09.2013
Titolo:
Un accoltellamento da tergo sferrando due colpi indirizzati alla faccia della vittima senza mirare un punto preciso in una situazione dinamica con elevato rischio di morte, interrotto grazie all'intervento di terzi, configura un tentato omicidio con dolo eventuale. Torto morale per cicatrice al viso
MINACCIA
OMICIDIO INTENZIONALE
TORTO MORALE
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 6 CEDU
art. 47 CO
art. 32 cpv. 1 COST
art. 6 cpv. 1 CPP
art. 10 cpv. 2 CPP
art. 138 cpv. 2 CPP
art. 433 cpv. 1 let. a CPP
art. 49 cpv. 1 CPS
art. 111 CPS
art. 133 CPS
art. 144 CPS
art. 180 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 285 CPS
art. 14 cpv. 2 ONU 2
Incarto n.
17.2012.120-121
17.2012.136
Locarno
7 dicembre 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Attilio Rampini (in sostituzione
di Franco Lardelli)
assessori giurati:
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
AS 1 (supplente)
AS 2 (supplente)
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annunci 25 e 31 maggio 2012 da
AP 1
e
ACPR 1
rappr. dall’avv. RAAP 1
e d’appello incidentale 25 settembre 2012
presentato da
IM 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti
il 24 maggio 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamate le dichiarazioni di appello 27
agosto e 3 settembre 2012;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che -
con sentenza 24 maggio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM
1 autore colpevole di:
- lesioni intenzionali gravi
per avere,
all’interno del Bar __________,
verso le 23.00 del 17
aprile 2011,
colpendo con un
coltello ACPR 1 con due distinte azioni provocato due visibili cicatrici di 12
e 15 centimetri alla parte destra del volto;
-
rissa
per avere,
a __________ il 17 aprile 2011,
una
decina circa di minuti prima dei fatti di cui al punto 1 dell’AA, preso parte
ad una rissa che ha avuto per conseguenza il suo ferimento, quello di ACPR 1 e
quello di A.;
- contravvenzione
alla LFStup
per
avere,
senza essere
autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo maggio
2009 - inizio novembre 2011, consumato personalmente 50 grammi di marijuana;
- ripetuta minaccia
per
avere,
in
__________,
l’8
dicembre 2011 e l’8 gennaio 2012,
incusso
spavento e timore alla moglie ACPR 2;
- danneggiamento
per
avere,
l’8
gennaio 2012,
in
__________,
colpendola con pugni e
calci, deteriorato la porta d’entrata dell’appartamento in uso alla moglie ACPR
2, provocando un danno di CHF 410.40;
- ripetuta
ingiuria
per
avere,
a
__________ l’8 dicembre 2011 e l’8 gennaio 2012,
ripetutamente
offeso l’onore della moglie ACPR 2,
chiamandola
“troia” e “puttana”;
- violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere,
l’8 gennaio 2012,
in __________,
commesso vie di fatto
nei confronti dell’agente di Polizia M., che stava compiendo un atto che
entrava nelle sue attribuzioni.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato
IM 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote
giornaliere da fr 100.- di cui al DA 4 febbraio 2008 del MP ticinese.
L’esecuzione della pena è stata parzialmente
sospesa condizionalmente in ragione di 20 (venti) mesi e il relativo periodo di
prova è stato fissato in 4 (quattro) anni mentre per il resto - cioè per 16
(sedici) mesi - ne è stata imposta l’espiazione.
E’ stato, inoltre, ordinato un trattamento
psicologico ambulatoriale della durata di tre anni.
Infine, la prima Corte ha condannato IM 1, oltre
che al pagamento di tasse e spese di giustizia, a versare all’accusatore
privato ACPR 1, a titolo di risarcimento del torto morale, l’importo di fr.
9’000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 e, a titolo di risarcimento
delle spese legali, l’importo di fr 3’769.30.
L’accusatrice privata ACPR 2 è, invece, stata
rinviata, per le sue pretese, al foro civile.
preso atto che - contro
la sentenza della Corte delle assise criminali sono state interposte tre
dichiarazioni di appello, e meglio:
1. con dichiarazione d’appello 27 agosto 2012 (che conferma l’annuncio
presentato il 25 maggio 2012), il PP ha chiesto l’annullamento dei dispositivi
1.1., 2.1. e 3. postulando che IM 1 venga ritenuto autore colpevole non di
lesioni gravi ma di tentato omicidio intenzionale e che, quindi, venga
condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote
giornaliere da fr. 100.00 di cui al DA emanato il 4 febbraio 2008 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, pena interamente da espiare.
2. Con dichiarazione d’appello 3 settembre 2012 (che conferma
l’annuncio presentato il 31 maggio 2012), ACPR 1 ha chiesto l’annullamento dei dispositivi 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata postulando - come il
procuratore pubblico - che IM 1 venga ritenuto autore colpevole non di lesioni
gravi ma di tentato omicidio intenzionale e formulando pari richiesta di pena
nonché la modifica del dispositivo 2.2. nel senso che l’imputato venga
condannato a versargli l’importo di fr. 20’000.-, oltre interessi, a titolo di
risarcimento del torto morale e di fr. 6'237.20 a titolo di risarcimento delle spese legali.
3. Ricevute le due dichiarazione d’appello citate, IM 1 ha tempestivamente presentato dichiarazione d’appello incidentale precisando di impugnare i
dispositivi 1.4. e 1.7. della sentenza impugnata nel senso di essere assolto
dalle imputazioni di ripetuta minaccia e di violenza contro le autorità e i
funzionari e postulando, quindi, una riduzione della pena inflittagli.
- Gli
appellanti non hanno presentato istanze probatorie.
esperito il
pubblico dibattimento il 6/7 dicembre 2012 durante il quale:
- il
procuratore pubblico, appellante, ha chiesto che IM 1 sia dichiarato autore
colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, nonché di
ripetuta minaccia e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e
che sia condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, quale pena unica comprensiva di quella di 45
aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al decreto d’accusa emanato il
04.02.2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;
- l’AP
ACPR 1, appellante, ha chiesto che l’imputato sia riconosciuto colpevole di
tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, sia condannato alla pena
richiesta dal procuratore pubblico nonché a risarcirgli il torto morale di fr.
20'000.- oltre interessi al 5% dal 17.04.2011 e le spese legali di fr. 6'327.20;
- l’imputato
IM 1, appellante incidentale, ha chiesto la conferma della condanna per titolo
di lesioni intenzionali gravi e il proscioglimento dalle accuse di ripetuta
minaccia e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
In
via subordinata, per il caso di condanna per tentato omicidio intenzionale per
dolo eventuale, ha invocato l’applicazione dell’art. 16 CP, legato all’art. 13
CP, e/o dell’art. 48 lett. c CP e la conferma della
pena inflitta in prima istanza.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. In forza dell’ art. 454 cpv. 1 CPP, nel caso concreto, la procedura
di ricorso contro la sentenza 24 maggio 2012 dalla Corte delle assise criminali
è disciplinata dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a
favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende
anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo
grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc.6B_715/2011 che cita, fra
gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui
fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova
materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo
l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; ad art. 10, n. 24, pag. 49;
Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2,
pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,
in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag.
170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,
dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la
sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un
fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid.
3; Rep 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si
può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -
cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti
ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio
(cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag.
309 cit., in part., in STF 7.05.2003 inc.6P.37/2003 consid. 2.2.).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia
401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove
significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di
quella della parte lesa (STF 23.4.2010 inc.6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc.
6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc.6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea
/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre
formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di
convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato
mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010 inc.6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
inc.6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.
10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF
19.4.2002 inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 29.07.2011 inc.6B_369/2011,
consid. 1.1; STF 13.06.2008 inc.6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13.05.2008 inc.
6B.230/2008 consid. 2.1; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF
19.04.2002 inc.1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische
StPO, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
Sulla vita dell’accusato si riportano, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, gli accertamenti contenuti nei consid. 1.
e 2. della sentenza impugnata:
“
IM 1 è nato il 27 luglio del 1976 in Turchia, nazione di cui è cittadino. È il secondogenito di una fratria di cinque, le sue
quattro sorelle vivono in Turchia. II padre, contadino, vive anch'egli in
Turchia, mentre che la madre è deceduta nel 2004 a causa di un infarto. L'imputato ha frequentato le scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine
e dopo il liceo si è trasferito a __________ , dove ha lavorato come operaio-contabile
in una fabbrica che produceva olio di semi. A 20 anni IM 1 ha prestato servizio militare per un anno e mezzo e poi ha deciso di aprire un bar ad __________ insieme
ad un suo compaesano, attività che ha svolto per 5 anni. Nel 1996 IM 1 ha conosciuto e sposato la connazionale ACPR 2, che viveva in Svizzera dal 1991. Nel 2000 l'imputato ha pertanto potuto raggiungere la moglie e, dopo aver vissuto per qualche mese presso
Fatti
i suoceri, i coniugi hanno preso in locazione un appartamento a __________ .
Dall'unione, il 12 ottobre 2001 è nato il figlio. La relazione tra l'imputato e
la moglie ha però iniziato ad avere problemi già nel 2002-2003, epoca in cui,
secondo quanto riferito dall'imputato stesso, i due si sono separati di fatto
(Inc. MP 2012.142, AI 117, pag. 27). Dopo vari tentativi di riconciliazione
susseguitisi negli anni, tutti falliti, i coniugi sarebbero ora in procinto di
divorziare, circostanza confermata al dibattimento dalla patrocinatrice della
moglie.
L'imputato dal suo arrivo in Svizzera ha svolto
diversi lavori, sempre però per periodi relativamente brevi. Ha lavorato per un
anno per la ditta __________ in qualità di manovale, quindi presso la clinica __________
come aiuto cucina, indi per la __________ quale ausiliario di pulizie.
Rimasto senza lavoro, ha percepito l'indennità di disoccupazione sino ad
estinzione del diritto, dopo di che ha ripreso a lavorare, questa volta per la __________
in qualità di manovale. Dopo un anno e mezzo l'imputato è nuovamente rimasto
disoccupato, al beneficio delle relative indennità. Dopo alcuni mesi IM 1 è
tornato a lavorare per il precedente datore, una parentesi durata solo 6 mesi.
Nel settembre 2010 l'imputato ha avviato, con un socio, un'attività in proprio,
aprendo un negozio alimentare take away a __________ . L'attività a dire
dell'imputato funzionava bene, ma egli ha dovuto rinunciarvi a causa del suo
arresto.
La precarietà del percorso professionale
dell'imputato si rispecchia nella sua situazione debitoria, atteso come risulti
che egli è gravato da ben 50 attestati di carenza beni per oltre fr. 80'000.-
(Inc. MP 2012.142, AI 122).”
(consid. 1. e 2., pag. 10 e 11 della sentenza
impugnata)
7. Da quanto risulta, IM 1 è incensurato in Turchia. Per contro, in
Svizzera egli ha subito due condanne, entrambe per guida in stato di
inattitudine (Inc. MP 2011.2974, AI 21):
- con DA 2
giugno 2003 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha ritenuto colpevole
di circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 0.76 - max 1.06 grammi per mille) e di infrazione alle norme della circolazione (per avere nel predetto stato di
ebbrezza perso la padronanza di guida), condannandolo a 10 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per tre anni e alla multa di fr. 1'000.-;
- con DA 4
febbraio 2008 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha ritenuto colpevole
di guida in stato di inattitudine (alcolemia min. 1.48 - max 1.86 grammi per mille), condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.-
ciascuna, per complessivi fr. 4'500.-, pena sospesa condizionalmente per 4 anni
e alla multa di fr. 1'200.-.
A. Fatti
accertati in prima sede
- in
relazione ai fatti di cui al punto 1. (tentato omicidio) dell’AA
8. In relazione all’episodio di cui al punto 1. dell’AA, gli appellanti
non contestano l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici se non - il
procuratore pubblico e l’accusatore privato - relativamente all’accertamento
secondo cui, all’esterno, durante la rissa ACPR 1 ha inferto una coltellata a IM 1 e relativamente all’intenzione di IM 1, al momento in cui questi,
all’interno del bar, ha accoltellato ACPR 1.
Pertanto, sempre in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, si citano qui i considerandi 15 - 19 della sentenza impugnata (dal
consid. 15 viene tolta, appunto perché contestata, la considerazione secondo
cui ACPR 1 si è allontanato dopo avere ferito IM 1 ed essersi contestualmente
ferito con il coltello):
“
15. ACPR 1, (…)
si è allontanato percorrendo __________ in direzione del bar __________,
recandosi al bagno (dove è stato trovato suo sangue) per tamponarsi la ferita
da taglio (Inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, Al 62, pag. 6).
Anche A. si è allontanato nella stessa direzione mentre che IM 1 e B. sono
rimasti ancora per qualche istante sul luogo della rissa, quindi anche IM 1 si
è diretto verso l'esercizio pubblico.
16. Quanto
accaduto nel bar __________ negli istanti successivi è stato descritto da IM 1
nel modo seguente (Inc. MP 2011.2974, AI 63, verbale IM 1 16 maggio 2011, pag.
8):
“
Dopo avermi ferito alla schiena ACPR 1 è
rientrato al bar. Mi ricordo che, prima di entrarvi, ha cercato di tornare da
me, ma i presenti (non ricordo chi, fatta eccezione di A.) gliel'hanno
impedito. Poco dopo, quando ACPR 1 era già dentro, sono entrato al bar anch'io.
Ho visto che lui si trovava dietro al bancone, dove di solito sta il cameriere.
Era comunque appena dietro al bancone.
Appena l'ho visto mi sono rivolto a lui,
mostrandogli la mia schiena e dicendogli "Testa di cazzo, guarda cosa mi
hai fatto, perché mi hai accoltellato, cosa ti ho fatto?"
Al che lui in lingua turca mi ha detto in turco: "Ti
scopo la moglie". In quell'istante lui sembrava che cercasse qualcosa per
colpirmi ancora. Sta di fatto che ha afferrato un bicchiere con una mano, se
ricordo bene la sinistra, e l'ha rotto battendolo contro il bancone "o sul
sasso o sul ferro". Io mi sono spaventato e ho afferrato con la mano
destra un coltello che ho trovato appoggiato sul ripiano alla base
dell'apertura che congiunge la sala ristorante con la cucina. Probabilmente era
un coltello già usato, utilizzato da qualcuno che aveva mangiato prima. Era un
coltello con il manico di plastica nera. Non ho notato se aveva una
seghettatura.
ADR che io quel coltello non l'ho portato via dal
bar. O vi è caduto per terra ed è rimasto lì o me l'ha tolto qualcuno di mano.
Non ricordo. Sta di fatto che quando ho preso il coltello in mano io e ACPR 1
ci trovavamo l'uno di fianco all'altro. Lui voleva colpirmi con un coccio del
bicchiere che aveva rotto. A mia volta, per non essere colpito, per tenere
lontano da me ACPR 1, muovevo il mio braccio destro davanti a me. Si trattava
del braccio la cui mano afferrava il coltello.
Il PP mi chiede ora se sono ora pronto a dire che
sono stato io a colpire ACPR 1 in faccia con il coltello. Sì, sono stato io.
Sottolineo però che non volevo fargli di per sé male, ma ho dovuto difendermi
perché lui aveva in mano un coccio di vetro e come un matto mi voleva a sua
volta colpire”.
ACPR 1 ha fornito una ben diversa versione di
questo episodio (Inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag.
7):
“
improvvisamente sono stato colpito al viso da IM
1 con un coltello. Si trattava di un coltello rosso scuro o marrone con la lama
a mezzaluna della lunghezza di circa 7/8 cm. La lama può essere chiusa ed
aperta con due mani, tipo il coltellino svizzero.
I colpi sono stati due. Fra il primo e il secondo
ho tentato di proteggere il volto con la mano sinistra tant'è che mi è stata
procurata una ferita anche al pollice della mano (sinistra) proprio dove già
ero stato ferito durante il litigio in __________.
Il PP mi sottopone una fotografia del mio volto
prima della sutura delle lesioni e, a precisa domanda, rispondo che con il
primo colpo sono stato ferito sopra l'orecchio destro con un movimento dalla
testa verso l'occhio; con il secondo da sopra l'orecchio verso il basso,
parallelamente all'orecchio, per poi far scivolare in modo continuo la lama
sulla guancia verso la bocca.
ADR che quando sono stato colpito al volto, IM 1
Considerandi
si trovava dietro di me".
Il confronto tra i due, effettuato il 16 maggio
2011, non ne ha modificato le antitetiche posizioni (inc. MP 2011.2974, AI 65,
pag. 6-7):
“
IM 1: da parte mia non ho altro da aggiungere
rispetto a quello che ho dichiarato ieri; versione, quest'ultima, che confermo
integralmente. Mi limito a dire che mi scuso per quello che ho fatto. ADR per
confermare che ho ferito io alla guancia destra ACPR 1, ma che lui negli stessi
istanti cercava di colpirmi con un coccio di vetro ricavato da un bicchiere che
lui stesso aveva prima rotto intenzionalmente.
ADR per ribadire che il bicchiere che ha preso in
mano ACPR 1 si è rotto.
Il PP mi legge al proposito il rapporto di
costatazione del 17.05.2011 della Polizia Scientifica. Mi viene chiesto di
prendere posizione.
Da parte mia osservo che ACPR 1 fa parte di
"un gruppo" che all'interno del bar, prima dell'arrivo della polizia,
ha fatto sparire i cocci di vetro.
ACPR 1: tutto ciò che ha detto IM 1 è falso. Il
PP mi sottopone, per avere dei riferimenti durante la mia risposta, il doc. 1
del verbale d'interrogatorio di IM 1 del 16.05.2011. Da parte mia ribadisco
che, un istante prima dell'arrivo di IM 1 all'interno del bar, io mi trovavo
davanti al bancone e non dietro. Non ero sulla pedana rialzata. Per esclusione,
visto che guardavo la porta d'entrata che da su __________ e che l'EP ha solo
due entrate, IM 1 improvvisamente è entrato dalla porta che da sulla terrazza.
Non abbiamo scambiato parole. Lui è subito venuto
verso di me e, da dietro, mi ha colpito due volte al viso, come ho già spiegato
ieri. Ribadisco integralmente le mie dichiarazioni di ieri in ordine alle
modalità del mio ferimento.
ADR che io non ho assolutamente preso in mano
alcun bicchiere né ne ho rotti. Avevo del resto una mano ferita che tamponavo
con un tovagliolo di stoffa.
Per quanto riguarda l'allusione di IM 1 al fatto
che io farei parte di un "gruppo"; ciò che io contesto, osservo che,
se davvero così fosse, le persone presenti al bar avrebbero raccontato cosa è
successo a mio favore. Invece so che praticamente nessuno ha parlato, neanche a
mio favore. Nessuno, del resto, per quanto ne so, ha detto che ad accoltellarmi
alla faccia è stato IM 1.
AD del lic. iur. rispondo che il coltello che ho
descritto ieri durante il mio verbale d'interrogatorio, e che era nelle mani di
IM 1, l'ho visto non quando sono stato accoltellato davanti al bancone del bar,
ma poco più tardi, quando, come ho già detto, IM 1 ha fatto per rientrare nell'EP attraverso la porta che da su __________. In quegli istanti,
brandendo il coltello, che ho dunque notato, mi diceva “ti ammazzo, ti
ammazzo”. Ammetto che gli ho risposto: "non ti preoccupare, ti ammazzo
io””.
17.
Quasi assenti,
a dispetto del ragguardevole numero di avventori presenti in quel momento,
delle deposizioni testimoniali utili alla comprensione della dinamica
dell'accoltellamento. Il solo TE 1, pur affermando di non essere in grado di
riconoscere l'autore dell'accoltellamento, ha dichiarato di avere visto quanto
successo, visto anche che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo del
ferimento (Inc. MP 2011.2974, Al 149, verbale TE 1 7 ottobre 2011, pag. 3-5):
“
... sono rimasto più o meno nei pressi del
bancone del bar. Non so indicare quanto tempo è passato da quando io sono
entrato nell'EP, ma ad un certo punto, passando anche lui dalla porta
secondaria, è entrato nel bar ACPR 1. Ho subito visto che aveva un taglio ad
una mano, ma non mi ricordo a quale delle due. Sanguinava abbastanza tanto, ma
non si trattava comunque di un taglio che mettesse in pericolo la sua vita. Non
mi ricordo dove una delle due mani era ferita. Sono comunque stato io ad
aiutarlo a tamponarla. Gli ho dato dei tovaglioli e un asciugamano. Gli ho
detto di lavarsi la ferita sotto il lavandino del bar, ma lui ha rifiutato. Non
è andato in bagno. ADR che non ho in mente che ACPR 1 abbia bevuto qualcosa in
quei frangenti. Mentre lo stavo aiutando, ho chiesto a ACPR 1 cosa gli fosse
successo. Lui mi ha risposto: “niente!”. lo ho insistito e lui, con un tono
deciso, mi ha ribadito: “non è successo niente!”. Dopo un lasso di tempo che mi
è difficile quantificare ma che stimo in circa 5-10 minuti dall'entrata di ACPR
1.
ferito nel bar, nello stesso è pure entrata (lo deduco perché non ho visto)
una persona, anch'essa passando dalla porta secondaria.
Oggi so che questa persona è IM 1, ma quella sera
io davvero non sono riuscito a individuarla. Non ho visto la faccia.
Il PP mi chiede di comunque descrivere cosa ha
fatto questa persona (IM 1) quando è entrata nel bar, descrivendo anche le posizioni
dei protagonisti. Improvvisamente una persona (che successivamente ho saputo
essere IM 1) ha ferito alla faccia ACPR 1. Io non ho visto l'azione di IM 1.
Non ho visto con che cosa ha procurato la lesione al volto a ACPR 1. Tutto è
stato velocissimo, la scena è durata pochi secondi ed IM 1 è immediatamente
uscito passando dalla porta principale, quella che da sulla __________. Sono
sicurissimo che IM 1 è proprio uscito da quella porta. ADR che non mi sembra
che IM 1, dopo il ferimento di ACPR 1 alla faccia sia rientrato nel bar.
Il PP mi chiede ora se ACPR 1 immediatamente
prima di essere ferito in faccia da IM 1, mentre veniva ferito o immediatamente
dopo il ferimento, abbia preso in mano un bicchiere rompendolo sul bancone del
bar. No un simile fatto io non l'ho visto. Non mi ricordo proprio di aver visto
una cosa del genere. Non ho in mente di aver sentito il rumore di vetro che si
rompe. Sottolineo che mi sono reso conto dell'aggressione di ACPR 1, quando lui
già aveva le mani al volto. Sono sicuro che si teneva la faccia con tutte e due
le mani. ADR che io non so dire se ACPR 1 ha visto entrare IM 1 dalla porta secondaria immediatamente prima di essere ferito alla faccia. Ribadisco che tutto
è durato pochi secondi. Non ho sentito ACPR 1 ed IM 1 parlare prima del
ferimento del primo”.
Su questa base, la Corte ha accertato che ACPR 1,
dopo essere stato nel bagno del bar __________ a sciacquare e tamponare la
ferita alla mano, ha sostato al banco del locale. Egli si trovava in quel punto
quando l'accusato è entrato a sua volta nel locale dalla porta laterale, l'ha
raggiunto da tergo e, sempre da tergo, lo ha colpito due volte con un coltello
al volto per poi fuggire all'esterno del bar. L'aggressione è stata fulminea,
così come raccontato dalla vittima e dal teste TE 1, tanto che ACPR 1 non ha
fatto in tempo a rendersi conto di ciò che stava accadendo e ad abbozzare una
difesa. In ogni caso, non ha sicuramente avuto il tempo di rompere un
bicchiere, come affermato dall'imputato. IM 1, pertanto, mente quando sostiene
che ACPR 1 l'ha minacciato con un vetro e quando afferma di averlo perciò
colpito al fine di difendersi. Ma anche se per ipotesi così fosse, si avrebbe
comunque che è stato l'accusato ad entrare nel locale, in cui ACPR 1 già si
trovava, con un coltello in mano, palesemente allo scopo di regolare i conti
per le ferite subite poc'anzi in strada. Sarebbe quindi semmai ACPR 1 ad avere
in tal caso tentato di difendersi dall'accusato, ma non certo viceversa.
L'adduzione della tesi della legittima difesa/eccesso
scusabile di legittima difesa da parte dell'accusato è palesemente pretestuosa,
e le argomentazioni fattuali addotte a sostegno (bicchiere rotto da ACPR 1,
coltello mulinato alla cieca per difendersi, volto di ACPR 1 ferito
inavvertitamente, ecc.) sono manifestamente false. Vero è invece che IM 1 ha intenzionalmente ferito l'antagonista, avendolo seguito nel bar proprio con quella finalità.
18.
La dott.ssa PERI
1.
nel proprio rapporto (Inc. MP 2011.2974, AI 60) ha descritto le ferite al
volto di ACPR 1 come “un complesso lesivo formato da due distinte lesioni con
caratteristiche tipiche per l'essere state prodotte da un'arma da taglio,
avente perlomeno una superficie tagliente” (pag. 6 e 7). Quanto alla forza
necessaria ad infliggere simili ferite, la perita ha affermato che “le lesioni
da taglio interessano, anche in questo caso, unicamente i tessuti molli, motivo
per cui, con un'arma dotata di superficie idonea (affilata) è sufficiente una
forza modesta (debole/media) per produrre siffatte lesioni” (pag. 9). Per quel
che concerne il rischio incorso dalla vittima, nel rapporto si legge che “sia
la regione corporea attinta (il volto) sia lo strumento utilizzato (arma da
taglio o punta e taglio) potevano determinare lesioni assai più gravi' (pag. 10)
e che “la lesione al volto non ha interessato l'occhio destro solo per pochi
centimetri, potendone provocare la perdita sia anatomica che funzionale. Allo
stesso modo la parte caudale della lesione si arrestava in prossimità
dell'angolo mandibolare omolaterale a pochi centimetri dal collo, ove decorrono
grossi vasi e nervi che, se lesionati, possono essere letali. (...) la lesione
sembra non aver provocato lesioni più gravi (potenzialmente letali) solo per
caso fortuito" (pag. 10). Come si apprende dal certificato medico
dell'Ospedale __________ (inc. MP 2011.2974, Al 9 e 41), ACPR 1 non è mai
stato in pericolo di vita a causa delle lesioni subite. Vero è nondimeno che,
come afferma la dott.ssa PERI 1, le ferite riportate sono state inferte in
prossimità di punti vitali.”
(consid. 15-19, pag. 22-26 della sentenza
impugnata)
- in
relazione ai punti 1.1. (ripetuta minaccia) e 4. (violenza o minaccia contro le
autorità o i funzionari) dell’AA aggiuntivo
9.
L’accertamento dei fatti ritenuti
dalla pubblica accusa e dai primi giudici costitutivi di ripetuta minaccia e di
violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari è contestato
dall’appellante unicamente con riferimento all’episodio dell’8 dicembre 2011 (punto n. 1.1. dell’AA aggiuntivo e
Dispositivo
dispositivo n. 1.4. della sentenza impugnata) per cui IM 1 afferma di non avere
mai appoggiato la lama di un coltello al collo della moglie.
Per economia di motivazione, dunque, si
richiamano, ancora in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i considerandi
25-31 della sentenza impugnata:
“
25. Raggiunto lo
scopo dell'istruzione, il 19 maggio 2011 il Procuratore pubblico ha disposto la
scarcerazione dell'accusato, ordinando delle misure sostitutive all'arresto
(Inc. MP 2011.2974, Al 69, pag. 2 e Al 71).
Benché in attesa di giudizio per la grave ipotesi
di reato di tentato omicidio intenzionale, IM 1 non ha trovato di meglio da
fare che non rendersi autore dei reati di ripetuta minaccia, danneggiamento,
ripetuta ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità, così come descritto
nell'atto d'accusa aggiuntivo.
26. II 9 gennaio
2012 ACPR 2 ha sporto querela nei confronti del marito per il motivo che egli
la notte dell'8 gennaio 2012 si è presentato al di lei separato domicilio
intimandole di aprire la porta siccome egli voleva vedere il figlio. Alla
richiesta della donna di andarsene, IM 1 l'ha minacciata colpendo la porta con un coltello. La denunciante ha quindi allertato la polizia e sul posto si
sono recati due agenti. Ella ha aperto l'uscio in presenza degli agenti, al che
IM 1 ha lanciato nell'appartamento un accendino, presumibilmente in direzione
della sorella della moglie, ed ha insultato e minacciato entrambe oltre che i
due agenti intervenuti, C. e M.. Visto il comportamento aggressivo
dell’imputato, i due agenti hanno richiesto il rinforzo dei colleghi E. e F.,
ma non placandosi l'aggressività del prevenuto, passato anche ad atti di
violenza fisica spintonando M., gli agenti l'hanno immobilizzato ed ammanettato
(Inc MP 2012.142, verbale M. 13 febbraio 2012, AI 57, pag, 4).
27. Trasportato
presso gli uffici di __________, IM 1 ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ciò che ha reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale __________.
All'ospedale IM 1 ha ancora una volta minacciato gli agenti, proferendo minacce
di morte all'indirizzo dell'agente C. e della sua famiglia (Inc MP 2012.142,
verbale M. 1° febbraio 2012, Al 57, pag. 5). L'atteggiamento aggressivo di IM 1
nonché le minacce e gli insulti da lui proferiti sono stati confermati da tutti
gli agenti intervenuti nei rispettivi verbali di interrogatorio (Inc MP
2012.142, AI 57, Al 58, Al 102, Al 103) oltre che dalla sorella della moglie,
G.. Dalle analisi mediche è risultato che al momento dei fatti l'imputato era
sotto l'effetto dell'alcool e presentava un tasso alcolemico pari a 1.67‰.
A seguito di questo episodio IM 1 è stato
ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale in regime di ricovero
volontario a far tempo dal 9 gennaio 2012. Il 13 gennaio 2012 il Procuratore
pubblico ha disposto il suo arresto provvisorio e con decisione 14 gennaio 2012
il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la sua carcerazione
preventiva sino al 13 aprile 2012 (Inc MP 2012.142, Al 16), perdurata poi sino
al dibattimento.
28. Interrogato
sui fatti dell'8 gennaio 2012, IM 1 ha dichiarato di non ricordare nulla di
quanto accaduto e ha confermato tale versione nel suo interrogatorio finale del
14 marzo 2012 (Inc MP 2012.142, AI 120, pag. 3).
29. L'inchiesta sui fatti di quella notte ha però portato alla luce un
ulteriore episodio di violenza commesso dall'imputato nei confronti della
moglie e risalente alla sera dell'8 dicembre 2011, allorché IM 1 si è recato
presso l'appartamento della donna per riportare il figlio. Egli in
quell'occasione ha chiesto alla moglie di poter tornare a casa per riprendere
la relazione coniugale. Di fronte al rifiuto della donna, IM 1 ha afferrato un coltello da cucina puntandolo alla gola della moglie che, spaventata, ha iniziato
ad urlare, per il che l'imputato ha lasciato cadere il coltello ed è fuggito
(Inc MP 2012.142, verbale ACPR 2 11 gennaio 2012, allegato al rapporto di
arresto provvisorio Al 9). Interrogato sull'accaduto, IM 1 ha negato di aver minacciato la moglie con un coltello anche se ha ammesso che la sera in questione
vi era stata una discussione (Inc MP 2012.142, verbale IM 1 13 gennaio 2012,
allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale 13 gennaio 2012, Al
10, pag. 3). Interrogata dal Procuratore pubblico il 13 gennaio 2012, la sorella
della moglie, G., ha dichiarato di essere a conoscenza dell'episodio per
esserle stato raccontato dalla sorella la sera stessa in cui era accaduto (Inc
MP 2012.142, verbale B. 13 gennaio 2012, AI 11, pag. 2). Anche un'amica della
vittima, H., ha confermato a verbale di essersi recata la sera del fatto con G.
presso l'abitazione della moglie di IM 1 e che questa ha raccontato
dell'episodio del coltello alle due donne (Inc MP 2012.142, verbale H. 1° marzo
2012, Al 109).
30. IM 1, ancora
nell'interrogatorio finale del 14 marzo 2012, ha persistito nel negare quanto sostenuto dalla moglie e dalle testimoni, affermando che la
donna avrebbe mentito (Inc MP 2012.142, verbale IM 1 14 marzo 2012, AI 120,
pag. 2).
31. La Corte non
dubita che i fatti dell'8 gennaio 2012 si siano svolti così come raccontato
dalla moglie dell'imputato e dai vari dalle testimoni con coerenti versioni.
Anche per quanto concerne la sera dell'8 dicembre
2011, nuovamente, la Corte ha considerato credibile la moglie dell'imputato.
Essa non aveva ragione per mentire né agli inquirenti, ai quali dapprima
nemmeno aveva denunciato l'accaduto, né tantomeno alla sorella e all'amica,
alle quali ha riferito immediatamente quanto accaduto.
La Corte ha dunque ritenuto IM 1 colpevole anche
dei reati a lui ascritti nell'atto d'accusa aggiuntivo.”
(consid. 25-31, pag. 29-31 della sentenza
impugnata)
I. Appello
del condannato
10. IM 1 chiede di essere prosciolto dall’accusa di ripetuta minaccia
di cui al punto 1.4. del dispositivo della sentenza impugnata. Per il primo
episodio, egli nega di avere appoggiato un coltello alla gola della moglie. Per
il secondo, pur non contestando di avere detto alla moglie che le avrebbe
portato via il figlio, sostiene che ciò non configura minaccia ai sensi
dell’art. 180 CP.
10.1. L’art.
180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La
condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da
un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altra il destinatario
dev’esserne uscito spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF
06.10.2011 inc.6B_435/2011, consid. 3.1). Grave va qualificata una minaccia
oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio
rilevante per sé o per persone a lui vicine. Perché vi sia minaccia ai sensi
dell’art.180 CP occorre che la sua messa in atto dipenda dalla volontà del reo,
ancorché questi non sia in grado di concretarla o l’atto non possa verificarsi.
La gravità dell’intimidazione deve essere ponderata in modo neutrale, sulla
scorta di criteri generali e in considerazione di tutte le circostanze del
caso, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima.
Determinanti sono criteri oggettivi (DTF 99 IV 211 consid. 1a; STF 03.06.2005
inc.6S.251/2004 consid. 3.1.; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3a edizione, Berna 2010, n. 6 ad art. 180 CP). E’, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime
circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media
sensibilità (Delnon/Rudy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, n. 19 ad art. 180 CP con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007,
inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo). Non occorre invece che l’autore
abbia l’intenzione, o sia effettivamente in grado, di realizzare la sua
minaccia, bastando che essa spaventi o intimorisca la vittima (DTF 106 IV 128
consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 180 CP). Dal punto di vista
soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che
l’autore deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed
essere consapevole che la sua minaccia comporta quest’effetto, o perlomeno
accettare che tale effetto si verifichi (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art.
180; Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).
10.2. Con
riferimento al reato di ripetuta minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a CP), ad IM 1
sono ascritti due episodi.
a) Il
primo risale all’8 dicembre 2011, quando - secondo la tesi accusatoria fatta
propria dai primi giudici - IM 1, durante un acceso litigio con la moglie ACPR
2 che si rifiutava di riprendere la vita coniugale, alla presenza del figlio,
ha afferrato un coltello da tavola e ne ha appoggiato per qualche istante la
lama dentellata alla gola della moglie per poi lasciarlo cadere ed andarsene
sentendola urlare di terrore.
ACPR 2 ha parlato di questo episodio una prima
volta ad uno degli agenti di polizia (agt. C.) intervenuti presso la sua
abitazione l’8 gennaio 2012 per un’altra lite nel corso della quale IM 1 aveva
dato in escandescenze (MP 2012.142, Rapporto di servizio Polizia __________
09.01.2012 AI 5, pag. 1; verbale PP M. 01.02.2012 AI 57, pag. 3; verbale PP C.
01.02.2012 AI 58, pag. 3).
La donna ha, poi, ripercorso per esteso quei
momenti durante l’interrogatorio di polizia dell’11 gennaio 2012, affermando
quanto segue:
“
L’unico atto violento contro di me è successo
poco prima di Natale dell’anno scorso, non ricordo il giorno esatto. In
sostanza la sera mi aveva riportato nostro figlio e con la scusa di volermi
parlare, come era già avvenuto altre volte e quindi lo facevo entrare in casa.
Lui mi diceva di voler tornare a casa facendomi le stesse promesse. Udendo il
mio diniego e che avrei chiesto il divorzio diventava violento iniziando a
minacciarmi e insultarmi. Da parte mia parlavo in modo fermo ma senza urlare o
insultare mio marito. Lui per contro mi ha minacciato pesantemente.
Minacciava di portarmi via il bambino e di non
farmelo più vedere. A un certo punto impugnava un coltello della cucina, un
coltello che si usa per mangiare a tavola. Mi afferrava per un braccio e stando
davanti a me frontalmente me lo appoggiava alla gola. Io a quel punto iniziavo
a urlare a squarciagola e lui fortunatamente mi lasciava andare uscendo
dall’appartamento. Fortunatamente non riportavo ferite di nessun genere ma
purtroppo questo fatto succedeva davanti a nostro figlio il quale come me era
spaventatissimo.”
(inc. MP 2012.142
verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 3 allegato al rapporto di arresto provvisorio
AI 9).
Queste dichiarazioni sono state confermate da ACPR
2 anche nel confronto con il marito. In quell’occasione, la donna ha precisato
che i fatti si erano svolti l’8 dicembre 2011 (Inc. MP 2012.142 verbale di
confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 4 e 6).
Da parte sua, IM 1 ha negato, durante tutta l’inchiesta e ancora al dibattimento d’appello, di avere minacciato la
moglie, limitandosi ad ammettere che, quella sera, c’era stato un litigio
poiché egli voleva riprendere la vita coniugale mentre la donna, che gli
rimproverava di averla tradita con un’altra, non voleva più riaverlo in casa
(Inc. MP 2012.142 verbale PS IM 1 13.01.2012 pag. 2-3 allegato al rapporto di
arresto provvisorio AI 9; verbale PP IM 1 13.01.2012, AI 10, pag. 2-4; verbale
di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 6-7; verbale PP IM 1
14.03.2012, AI 120, pag. 2; verb. dib. d’appello pag. 8).
Le dichiarazioni dell’appellante sono, tuttavia,
sconfessate da quelle - puntuali e disinteressate - rilasciate al procuratore
pubblico da G. e da H., rispettivamente sorella ed amica della vittima, che
riferiscono, entrambe, di quanto raccontato loro da ACPR 2:
“
Io non ho assistito a questo fatto. Quel giorno
io avevo il turno di lavoro serale. Ho smesso di lavorare alle ore 22.00. Non
sono in grado di dire che giorno era ma mancavano pochi giorni a Natale. Sta di
fatto che quando ho potuto riprendere il cellulare ho ricevuto una telefonata
da mia sorella ACPR 2 che mi diceva di essere piuttosto triste e se potevo
passare a casa da lei. Ciò che ho fatto. In quell’occasione mi ha raccontato
che in serata l’aveva raggiunta IM 1 con il quale aveva avuto una discussione
durante la quale lui l’aveva minacciata mettendole un coltello alla gola. Mia
sorella mi disse che IM 1 aveva utilizzato un coltello da tavola.
ADR che ho personalmente visto sulla sinistra del
collo di mia sorella un segno rosso. Non era un taglio. Sembrava un graffio. ACPR
2 mi disse che in corrispondenza di quel segno rosso IM 1 le aveva appoggiato
la lama del coltello. ACPR 2 non mi disse se suo marito aveva premuto (tanto o
poco) la lama sul collo.
ADR che mia sorella era molto spaventata.
AD dell’avv. DI 2 rispondo che mia sorella mi ha
riferito che suo marito le ha messo il coltello alla gola quando lei gli ha
ribadito che non voleva più tornargli assieme.
Aggiungo che, a detta di ACPR 2, alla scena aveva
assistito il figlio che ha 9 anni.”
(inc. MP 2012.142
verbale PP G. 13.01.2012, AI 11, pag. 2).
“
Sì, è stato un giovedì sera. La data precisa non
la ricordo. È stato comunque prima di Natale. Forse l’8 dicembre 2011. Mi ricordo che ACPR 2 il giorno successivo, ossia un venerdì, sarebbe stata a casa dal lavoro
perché faceva “un ponte”. Sta di fatto che quella sera, verso le ore 22.00,
l’ho chiamata al telefono. Ho subito capito dalla sua voce che c’era qualcosa
che non andava. Sembrava dalla voce che stesse piangendo. Le ho subito chiesto
se era successo qualcosa. All’inizio mi ha detto di no. Io però ho insistito
perché sentivo che qualcosa non andava. Al che ACPR 2 mi ha detto che “quel bastardo” l’aveva minacciata con un coltello e che dunque l’aveva voluta
spaventare. (…) A domanda di sua sorella ha raccontato che aveva litigato con
suo marito IM 1, il quale, ad un certo punto, era andato in cucina prendendo un
coltello e infilandoselo in una manica. G. le ha chiesto quale coltello e lei
ha riferito che si trattava di un coltello come quelli per mangiare la frutta,
quelli seghettati. Dopo di che IM 1, secondo ACPR 2, le avrebbe messo la lama
del coltello al collo. Poi, dopo che lui avrebbe tolto la lama dal collo, si
sarebbero scambiati vie di fatto ed insulti.”
(inc. MP 2012.142
verbale PP H. 01.03.2012, AI 109, pag. 2 e 3).
Pur trattandosi di dichiarazioni de relata, esse
sostengono e confermano la veridicità del racconto della moglie dell’appellante
per le ragioni già evidenziate dai primi giudici. Ad esse, ci si limita ad
aggiungere come le modalità (si è trattato di uno sfogo immediatamente
successivo ai fatti) con cui la donna ha riferito di questo episodio alla
sorella e all’amica confortino la veridicità delle sue dichiarazioni e come il
graffio sul collo di cui la sorella della vittima ha raccontato costituisca la
“prova del 9” che conferma - per quanto non fosse necessario - la bontà del
racconto della donna che ha avuto la sventura di sposare un uomo che non esita
a farle violenza davanti al figlioletto.
Quanto fatto da IM 1 in quel frangente è certamente costitutivo di minaccia: non ha da essere argomentato molto per
spiegare come l’appoggiare la lama seghettata di un coltello da cucina alla
gola - soprattutto in un contesto di conflittualità come quello vissuto dai
coniugi IM 1 - sia suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di
media sensibilità il timore di un grave pregiudizio.
Esso, pertanto, configura una grave minaccia ai
sensi dell’art. 180 CP.
b) Circa un mese dopo l’episodio appena descritto, l’8 gennaio 2012,
IM 1, durante un altro aspro diverbio che ha reso necessario l’intervento della
polizia, nei pressi dell’appartamento in uso alla moglie, le ha detto che le
avrebbe portato via il comune figlio D.S..
ACPR 2 ha più volte confermato alle autorità
inquirenti che il marito aveva proferito la minaccia di portarle via il figlio
e più volte confermato di avere dato credito a tale minaccia:
“
ho paura che possa prendere mio figlio e sparire
portandolo con sé in Turchia o peggio compiere un gesto estremo facendogli del
male”
(inc. MP 2012.142
verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 5 allegato al rapporto di arresto provvisorio
AI 9; cfr., anche, inc. MP 2012.142 querela ACPR 2 09.01.2012, AI 1; verbale PS
ACPR 2 11.01.2012 pag. 3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9;
verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 8-9).
Sino al dibattimento d’appello, IM 1 ha negato anche questo episodio: pur ammettendo di avere litigato con la moglie, egli ha sempre
sostenuto di non averla mai minacciata rilevando che non avrebbe saputo dove
portare il figlio, essendogli vietato uscire dalla Svizzera (inc. MP 2012.142
verbale PS IM 1 13.01.2012 pag. 5 allegato al rapporto di arresto provvisorio
AI 9; verbale PP IM 1 13.01.2012, AI 10, pag. 2 e 5; verbale di confronto PP IM
1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 9; verbale PP IM 1 14.03.2012, AI 120, pag.
4).
In questa sede, invece, IM 1 non ha più negato di
avere detto alla moglie che le avrebbe portato via il figlio ma ha sostenuto
che le sue affermazioni non possono avere spaventato la donna e, quindi, non
sono costitutive del reato di minaccia.
Va detto - perché questo serve anche per la
valutazione della generale attendibilità di IM 1 - che, non solo il cambiamento
d’attitudine in sede d’appello, ma anche le concordi dichiarazioni dei due
poliziotti - C. e F. - che hanno assistito ai fatti dimostrano, con chiarezza,
che l’appellante ha mentito anche sull’episodio dell’8 gennaio 2012:
“
Mi ricordo però che IM 1, urlando, ha detto che
sarebbe riuscito a portare via il figlio alla madre e che nessuno sarebbe
riuscito a fermarlo.”
(MP 2012.142, verbale
PP C. 01.02.2012, AI 58, pag. 4).
“
ADR che ancora all’interno del palazzo di __________,
sul pianerottolo, davanti all’appartamento della moglie, il signor IM 1,
gridando, diceva che avrebbe portato via il bambino. Non ricordo le esatte
parole usate dall’uomo.”
(MP 2012.142, verbale
PP F. 23.02.2012, AI 103, pag. 2).
Nemmeno per questo episodio è necessario
argomentare per spiegare come la minaccia di sottrarre un figlio alla madre -
proferito da un uomo dispotico, violento e vendicativo - sia atta a generare un
profondo timore nella destinataria. A maggior ragione ciò è vero, quando l’uomo
che la formula - non solo non ha particolari legami con il paese in cui la
donna vive con il figlio e potrebbe, quindi, lasciarlo senza problemi per
tornare al luogo d’origine - ma, anzi, ha buone ragioni per credere di non
potervi rimanere a lungo.
Non deve, quindi, essere argomentato
ulteriormente per spiegare come tale minaccia realizzi i presupposti dell’art.
180 CP.
c) Ritenuto,
poi, che chi agisce come ha agito IM 1 non può che farlo con la volontà diretta
di generare turbamento e paura nel suo interlocutore, la condanna
dell’appellante per il reato di ripetuta minaccia di cui al dispositivo 1.4.
della sentenza impugnata deve trovare conferma in questa sede.
Su questo punto, quindi, l’appello di IM 1 non
può che essere disatteso.
11. IM 1
contesta, poi, di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari di cui al punto 1.7. del dispositivo della
sentenza impugnata.
11.1. L’art.
285 CP punisce chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un
membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle
loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono
commette contro di loro vie di fatto.
Questa disposizione persegue due diverse
infrazioni: la costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro
questi ultimi.
Nella seconda ipotesi, il reato è consumato
quando l’autore passa a vie di fatto contro un’autorità, un membro di
un’autorità o un funzionario, mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni, ovvero allorquando il membro di un’autorità o il funzionario agiscono
nell’ambito di una missione ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione
che l’autore commette vie di fatto contro di loro. In questo caso, non è
necessario che l’autore cerchi d’impedire l’atto ufficiale, essendo sufficiente
una reazione collerica senza che sia volta modificare il corso degli eventi (STF
29.09.2009 inc.6B_602/2009 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers,
Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n.
17 ad art. 285 CP). L’art. 285 CP non trova applicazione quando l’autore regola
una questione privata con un funzionario mentre questi sta esercitando le
proprie funzioni. Nell’art. 285 CP le vie di fatto devono, dunque, trovare la
loro motivazione nell’atto ufficiale (DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009
inc.6B_602/2009 consid. 3.1; STF 20.01.2009 inc.6B_834/2008 consid. 3.1).
La nozione di vie di fatto è la stessa di cui
all’art. 126 CP: si tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò
che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni
alla salute. Una via di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun
dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc.
6B_834/2008 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Basilea 2007, n° 15 ad art. 285). Il Tribunale federale ha già avuto
modo di stabilire che lo spingere un ispettore di polizia contro un vetro poi infrantosi
configura un atto aggressivo di una certa intensità tale da realizzare vie di
fatto di cui all’art. 285 CP (STF 05.10.2010 inc. 6B
257/2010 consid. 5.2).
11.2. Con riferimento al reato di violenza o minaccia contro le autorità e
i funzionari (art. 285 CP), dalle univoche e concordanti deposizioni dei
quattro agenti di polizia intervenuti l’8 gennaio 2012 in __________ (dove abita la moglie dell’appellante) emerge che, in quell’occasione, IM 1,
sotto l’effetto dell’alcool, con fare aggressivo, dopo avere danneggiato la
porta d’entrata dell’abitazione e rivolto insulti e minacce all’indirizzo della
moglie, della cognata e delle stesse forze dell’ordine, ha spintonato più volte
l’agente di polizia M., afferrandolo all’altezza del petto (inc. MP 2012.142,
AI 57, AI 58, AI 102, AI 103).
Ritenuto come sia chiaro che gli agenti di
polizia, intervenuti su richiesta della centrale operativa per allontanare
l’imputato dall’edificio, stessero agendo nell’ambito delle loro funzioni e
prerogative e come sia altrettanto chiaro che lo spintonare eccede la semplice
concitazione e configura una via di fatto ai sensi dell’art. 126 CP (DTF 117 IV 14 consid. 2 a/cc; STF del 24 settembre 2004 inc.
6S.273/2004 consid. 2.1; Trechsel/Fingerhuth in Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 126, n. 2, pag. 588; Donatsch, Strafrecht
III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo 2008, ad art. 126, n.
3.1, pag. 43), non si può che concludere che l’atto
dell’appellante - a prescindere dal fatto che esso fosse volto ad impedire
l’attività di polizia o fosse il mero sfogo di uno stato di collera - configura
il reato di cui all’art. 285 CP.
Va, pertanto, confermata la condanna di cui al
punto 1.7 del dispositivo della sentenza 24 maggio 2012 della Corte delle
assise criminali e respinto, anche su questo punto, l’appello di IM 1.
II. Appello
del procuratore pubblico
12. Il procuratore pubblico chiede che IM 1 venga dichiarato, per i
fatti di cui al punto 1. dell’AA, autore colpevole di tentato omicidio
intenzionale per dolo eventuale.
13. I primi giudici - pur accertando che IM 1 ha mentito sostenendo di avere agito per difendersi - non hanno condiviso la valutazione giuridica
dei fatti della pubblica accusa in sostanza poiché hanno ritenuto che, se
davvero lo avesse voluto, IM 1 avrebbe ucciso la sua vittima trovandosi, lui,
in una situazione in cui poteva farlo. Al riguardo, essi hanno, infatti,
annotato:
“
A favore di questa tesi depone - sulla scorta
della predetta accertata fattispecie - la fondamentale circostanza per cui IM 1,
beneficiando del fattore sorpresa, ovvero essendo giunto repentinamente alle
spalle (o a fianco) del rivale ed avendo commesso l'atto altrettanto
rapidamente (al punto che lncir nemmeno lo avrebbe riconosciuto), ha potuto
agire indisturbato, senza interferenze da parte del bersaglio, concretizzando
pertanto la propria reale intenzione, che era quella di riparare l'affronto
subito con la proditoria ferita da tergo con una ferita analoga, per di più
inflitta al viso, ovvero uno sfregio, ciò che ha una precisa valenza di spregio
nel contesto della sottocultura - di cui l'intera vicenda è testimone - che
regola i rapporti sociali tra IM 1 e ACPR 1. IM 1, quindi, ha secondo la Corte
fatto ciò che intendeva fare, ovvero sfregiare ACPR 1, infliggergli quindi, per
dolo diretto, delle lesioni gravi.
(…)
I due sfregi, nel punto in cui sono stati inferti
e tenuto conto dell'intensità del gesto (da lieve a media, Inc. MP 2011,2974,
Al 61, pag. 9), non sono ferite atte a procurare la morte di una persona. E'
vero che lo sarebbero state se fossero state inferte ad un'altra parte del
corpo, quand'anche vicina, come il collo, ma non vi sono in atti elementi tali
da fare ritenere con la necessaria certezza che questa sia stata l'intenzione
dell'accusato, ovvero che egli abbia effettivamente preso in considerazione una
simile eventualità, accettandola. II solo fatto che un colpo di coltello abbia
causato ferite in una zona relativamente vicina ad una vitale non può dunque
bastare a comprovare l'esistenza dell'intento di uccidere, pena il rischio di
spingere all'infinito ragionamenti di tipo ipotetico, ammettendo siffatta
volontà, seppur per dolo eventuale, ogni qualvolta si è confrontati con un
coltello, potendo a ben vedere sempre essere ipotizzata la più o meno grande
vicinanza di una parte vitale rispetto a quella colpita ed essere di
conseguenza attribuito al caso (come fa la perizia giudiziaria) il mancato
verificarsi dell'esito fatale.” (consid. 23, pag. 28 e 29 della sentenza impugnata).
Pertanto, la prima Corte ha detto di avere
raggiunto il convincimento che
“
IM 1, nonostante lo stato di ebrietà, sia
riuscito a fare né più né meno di quanto intendesse, ovvero vendicarsi di ACPR
1 con la stessa moneta da lui utilizzata poc’anzi, il coltello, infliggendogli
uno sfregio al volto in riparazione del colpo alle spalle ricevuto in via
Jelmini”,
ribadendo, poi, che
“
IM 1 ha fatto esattamente ciò che ha voluto
fare, ossia procurare una grave e (a mente sua) infamante lesione a ACPR 1,
senza però che gli possa essere addebitato un intento omicida”
(consid. 23, pag. 27 e 28 della sent. impugnata).
14.a. Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è
punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non
ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo
cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
b. Il legislatore ha definito il concetto di dolo eventuale - che è una
delle due forme dell’intenzione - all’art. 12 cpv. 2 CP seconda frase: perché
vi sia intenzione per dolo eventuale basta che l'autore ritenga possibile il
realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP; DTF 133 IV
9 consid. 4; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Nella forma del
dolo eventuale, dunque, l’intenzione è data laddove l'agente ritiene possibile
che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così,
l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella
consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si
realizzi pur non desiderandolo (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV
26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e
rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a
pag. 253; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la
sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9
dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1;
6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1.
settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010
consid. 2.6).
c. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in
mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice
può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la
possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che
si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222
consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59
consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è
possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui
si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di
diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio
(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e
quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle
circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà
la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato
l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.
2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1;
STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; STF 6B_806/2011 del 16 luglio
2012 consid. 2.1; STF 23.06.2011 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;
STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 09.06.2010
inc.17.2009.59 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid.
1.2).
La probabilità deve essere di un grado elevato
poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9
consid. 4.2.5; STF inc.6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e
citazioni; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata
dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono
essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12
consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242
consid. 3c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; STF
6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 01.09.2011
inc.17.2011.16 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 21.04.2010 inc.17.2010.1 consid.
2.6; sentenza CCRP 09.06.2010 inc.17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
15. La soluzione al quesito posto a questa Corte presuppone un corretto
e puntuale accertamento dei fatti.
A. chi ha
ferito IM 1 durante la rissa
Come risulta dai considerandi 4-15 della sentenza
impugnata, prima del ferimento di ACPR 1 all’interno del bar, si è sviluppata,
in un primo tempo all’esterno del bar e, poi, su diversi punti della __________,
una rissa fra IM 1, ACPR 1 e A. e alle cui fasi salienti ha assistito (perché
portato sul luogo da ACPR 1 che voleva chiarire i fatti) B..
In sintesi, quei fatti possono così essere
riassunti.
Ricevuta una telefonata di A. che lo invitava a
raggiungerlo, IM 1 - che si
trovava, per i fatti suoi, in un altro esercizio pubblico - si è recato al bar __________ e,
all’esterno, si è trovato di fronte ACPR 1 e A. che gli chiedevano conto di una
sua pregressa minaccia di morte (per questioni rimaste poco chiare). La
discussione è ben presto diventata scontro fisico che è continuato ed è aumentato
in intensità nonostante, ad un certo punto, fosse diventato chiaro per tutti (a
seguito dell’ammissione di B. di avere mentito al riguardo) che di minacce di
morte nei confronti degli altri IM 1 non ne aveva proferite.
Sta di fatto che - come illustrato nella sentenza di primo grado alla cui lettura si
rimanda - i tre si sono insultati, spintonati, strattonati, poi presi a pugni e
a calci e, infine, due dei protagonisti - ACPR 1 e IM 1 - si sono
ritrovati con ferite di coltello: ACPR 1 ferito ad una mano e IM 1 ferito alla
schiena, o meglio alla spalla e a un braccio.
Nessuno dei contendenti ha ammesso di avere avuto
un coltello.
Nessun coltello è stato ritrovato.
Come detto, la prima Corte ha ritenuto che fosse
stato ACPR 1 ad avere, proditoriamente, pugnalato alle spalle IM 1.
L’accertamento è contestato da ACPR 1 che nega di
avere avuto un coltello.
Inoltre, tale accertamento è contestato anche dal
PP che, ancora al dibattimento d’appello, ha affermato che non vi sono elementi
probatori sufficienti per addebitare a ACPR 1 tale pugnalata (del resto, ha
precisato, in caso contrario, ACPR 1 non risponderebbe solo di rissa ma di
lesioni).
Questa Corte, dopo attento esame degli atti, non
può che condividere l’opinione della pubblica accusa secondo cui il materiale
probatorio non permette un giudizio certo.
Ritenuto come B. non abbia partecipato alla rissa
ma vi abbia soltanto assistito, IM 1 ha potuto essere ferito soltanto da ACPR 1
o da A..
Tuttavia, è arduo stabilire chi dei due lo abbia
fatto.
IM 1 (che in un primo tempo sosteneva di essersi
ferito cadendo) accusa ACPR 1. Dapprima, egli ha detto di essere sicuro che era
stato ACPR 1 a ferirlo poiché aveva visto che, durante la rissa, questi aveva
in mano un coltello (inc MP 2011.2974, AI 23 pag. 4). Poi ha cambiato
(nuovamente) versione (inc MP 2011.2974, AI 63 pag. 5) ed ha ammesso di non
avere visto nessun coltello in mano all’avversario, ma ha sostenuto di avere
visto “qualcosa che brillava” nelle sue mani (cfr. anche verb. dib.
d’appello, pag. 4).
Rilevato che l’incostanza nel tempo toglie, di
principio, credibilità alle sue dichiarazioni, va detto che l’ultima versione
di IM 1 appare inverosimile già solo perché la rissa è avvenuta di notte e,
quindi, è ben difficile che qualcosa potesse brillare. Ma anche volendo far
fede a IM 1 e credere che egli ha davvero visto qualcosa brillare, è molto
improbabile che quella cosa fosse il coltello che l’aveva ferito, già solo per
il fatto che, dopo la ferita, la lama doveva essere sporca di sangue e, quindi,
era alquanto improbabile che essa potesse brillare, anche se, per avventura,
fosse stata colpita da un raggio di luce improvviso.
Inoltre, la tesi secondo cui era ACPR 1 ad avere
in mano un coltello in quel frangente contrasta in modo evidente con la descrizione
(fatta dallo stesso IM 1) di un ACPR 1 che urla “non tirare il coltello, non
tirare il coltello”. Al riguardo, le divagazioni di IM 1 sul fatto che ACPR
1 ha urlato tali frasi “perché lui aveva usato il coltello e voleva quindi
giustificarsi nei confronti di chi, eventualmente, lo stava sentendo facendo
credere che anch’io ne avessi in mano uno” (inc. MP 2011.2974, AI 63 pag.
5) risultano, francamente, pretestuose.
Ne deriva che IM 1 - che, come si è visto e come
si vedrà, ha sostanzialmente mentito durante tutta l’inchiesta - non può essere
creduto nemmeno su questo punto.
Rimane la deposizione di B. che pure accusa ACPR
1.
Al riguardo, va, avantutto, considerato che B. è
il cugino di IM 1.
IM 1 ha sostenuto che, pur essendo suo cugino, B.
è “più amico di ACPR 1”. Questa affermazione non può essere creduta
ritenuto come negli atti vi siano elementi che depongono il contrario: infatti,
risulta che, ammettendo di avere mentito sulla minaccia di morte, B. ha detto
di essersi inventato la storia perché aveva paura di ACPR 1 e di A. e sperava
che, riferendo della minaccia, i due avrebbero “avuto paura in qualche modo
di lui (perché suo cugino ci avrebbe voluto ammazzare)” (inc. MP 2011.2974,
AI 25 pag. 3).
Inoltre, va detto che B. non è una persona propriamente
affidabile. Come visto, egli ha mentito a ACPR 1 e A. dicendo loro che IM 1
aveva espresso, nei loro confronti, delle minacce di morte. Inoltre, ha mentito
agli inquirenti più volte - ciò che è provato dalle concordi dichiarazioni di
tutti gli altri protagonisti della rissa - negando di avere detto della
minaccia e negando anche di avere, poi, di fronte ai contendenti, ammesso che
era una menzogna (inc. MP 2011.2974, verbale di confronto PP ACPR 1/B. 18 maggio
2011, AI 66, pag. 2-3; verbale PS B. 26 aprile 2011, AI 102, allegato 16, pag.
2).
Questa tendenza alla menzogna non può non essere
considerata nella valutazione delle dichiarazioni di B. (che anche la Corte di
primo grado ha definito bugiardo, oltre che pavido, cfr. consid. 9, pag. 17
della sentenza impugnata).
Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni di B. sull’accoltellamento
contengono molte imprecisioni.
Non solo egli sbaglia affermando che ACPR 1 ha colpito con la mano destra (ACPR 1 è, infatti, mancino).
Ma sbaglia anche quando sostiene che, a seguito
dell’asserita coltellata assestata da ACPR 1 a IM 1, lo stesso ACPR 1 “si feriva alla mano destra penso in quanto il coltello gli sia scivolato all’indietro”
(inc. MP 2011.2974, verbale B. 26 aprile 2011, AI 102, allegato 16, pag. 3). In
realtà, dal referto medico legale risulta che ACPR 1 ha riportato alla mano destra unicamente superficiali lesioni escoriative e non una ferita da
coltello come riferito da B. (inc. MP 2011.2974, relazione medico legale 18
aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 6). Inoltre, durante il confronto con ACPR
1, B. ha modificato la sua versione dicendo di non avere visto ACPR 1 ferirsi
ad una mano quando ha accoltellato IM 1, ma di aver visto che dalla mano
perdeva sangue mentre si dirigeva verso il bar (inc. MP 2011.2974, AI 66, pag.
3).
Tutto ciò ritenuto, nemmeno B. appare
sufficientemente credibile.
Infine, sulla questione non può essere
dimenticato che, in alcune dichiarazioni, IM 1 ha detto di essere entrato nel bar per cercare A. perché lo riteneva responsabile della ferita che
lui aveva subito. Certo, è vero che, poi, IM 1 ha aggiunto di averlo ritenuto responsabile perché era stato lui a telefonargli, ma, unita alle
altre considerazioni, tale attribuzione di responsabilità - in questo contesto
omertoso e in un insieme di dichiarazioni menzognere rese, in particolare, da IM
1 - non può non destare dei pesanti dubbi sulla paternità della coltellata che
ha ferito IM 1 durante la rissa.
Ciò a maggior ragione se si considera che, come
si vedrà in seguito, dopo che ACPR 1 lasciò i luoghi della rissa e prima che IM
1 lo raggiungesse all’interno del bar, sono passati ben 10/15 minuti e nulla si
sa di quanto accaduto in quel lasso di tempo all’esterno del bar.
Ne deriva che, sulla questione, questa Corte non
può condividere l’opinione dei primi giudici e deve, forzatamente, concordare
con la pubblica accusa secondo cui non vi sono riscontri sufficienti ad
accertare che, a ferire IM 1 durante la rissa, è stato effettivamente ACPR 1.
B. ACPR 1 entra
nel bar
Dopo essersi accorto della ferita alla mano, ACPR
1, intenzionato a recarsi all’ospedale, si è diretto verso la propria vettura
ma, visto l’abbondante sanguinamento, ha preferito (per non sporcare) andare
prima nel bar per cercare qualcosa con cui arrestare l’emorragia. Entrato nel
bar __________, è andato subito in bagno per sciacquare la ferita - al
riguardo, le dichiarazioni di ACPR 1 sono confermate dalle tracce di sangue
trovato “in direzione dei bagni e poi al suolo e sul lavandino del bagno
degli uomini” (inc MP 2011.2974, rapporto di constatazione e accertamento tecnico 18 agosto 2011
della polizia scientifica, pag. 3; AI 62, verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, pag. 7) - e, poi, è tornato
davanti al bancone del bar dove è stato soccorso da TE 1:
“
...ma ad un certo punto, passando anche lui
dalla porta secondaria, è entrato nel bar ACPR 1. Ho subito visto che aveva un
taglio ad una mano, ma non mi ricordo a quale delle due. Sanguinava abbastanza
tanto (…) Sono comunque stato io ad aiutarlo a tamponarla. Gli ho dato dei
tovaglioli e un asciugamano. (…) Mentre lo stavo aiutando, ho chiesto a ACPR 1
cosa gli fosse successo. Lui mi ha risposto: “niente!”. lo ho insistito e lui,
con un tono deciso, mi ha ribadito: “non è successo niente!”
(inc. MP 2011.2974,
verbale TE 1 7 ottobre 2011, Al 149, pag. 3).
Lì si è fatto servire uno o due whisky - “perché avevo molto dolore” - che ha subito bevuto (cfr. verb. dib.
d’appello pag. 6).
C. IM 1
entra nel bar
a. perché IM
1 è entrato nel bar
IM 1 è entrato nel bar una decina/quindicina di
minuti dopo ACPR 1 (verb. dib. d’appello pag. 4; cfr. anche inc. 2011.2974,
verbale di confronto PP ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65 pag. 5; verbale PP ACPR
1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 3; verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149,
pag. 4).
Come si vedrà, in seguito, all’inizio
dell’inchiesta IM 1 ha sia negato di essere rimasto coinvolto in una rissa, sia
di essere entrato nel bar __________.
Quando, poi, si è deciso ad ammettere le due
cose, IM 1 non è stato lineare.
Non ha reso dichiarazioni costanti già sui motivi
che l’hanno spinto ad entrare. Dapprima, egli ha detto di essersi deciso ad
entrare, da un lato per cercare aiuto, siccome aveva paura di morire a causa
della ferita e, dall’altro, perché voleva mostrare a A., che egli riteneva
responsabile dell’accaduto, che cosa gli era successo:
“
Sono (ri)entrato nel bar perché ero ferito e
avevo paura di morire se nessuno mi vedeva. Inoltre volevo far vedere a A. ciò
che ACPR 1 mi aveva fatto alla schiena. Del resto quel che era successo era
colpa di A. perché mi aveva chiamato lui quella sera.” (inc. 2011.2974, AI 63, pag. 11)
In seguito, nell’interrogatorio del 2 settembre 2011, ha modificato le sue dichiarazioni. Dopo avere precisato di essere entrato nel bar senza sapere
se ACPR 1 e A. fossero lì, ha detto di essersi deciso ad entrare nell’esercizio
pubblico per far vedere “alla gente” - e non più a “A.” - di
essere stato ferito:
“
Sono entrato nel bar, come detto, dalla porta
secondaria. Non sapevo che ACPR 1 era all’interno. Pensavo quasi che fosse
scappato perché fuori mi aveva ferito lui. Sono entrato nel bar perché volevo
far vedere alla gente che ero stato ferito e quindi avevo bisogno d’aiuto.
(…). Non è vero che volevo mostrare la mia ferita
alla schiena a A.. Non è possibile, perché io non sapevo se A. era all’interno
del bar. Tant’è che non c’era.” (inc.
2011.2974, AI 116, pag. 10).
IM 1 ha nuovamente e più volte, modificato le sue
dichiarazioni nell’interrogatorio del 16 novembre 2011 quando - dopo avere
detto, in sostanza, di avere, non solo saputo che, dopo la rissa, ACPR 1 era
entrato nel bar, ma di essersi deciso a seguirlo - ha subito cambiato versione
tornando a dire di non avere nemmeno saputo che ACPR 1 fosse all’interno del
bar:
“
Da quando ACPR 1 ci ha lasciati in cima alla __________
e si è diretto verso il bar, a quando io l’ho raggiunto all’interno dello
stesso, è passato qualche minuto. Non riesco ad essere più preciso.
Sta di fatto che ad un certo punto ho deciso di
raggiungerlo anch’io nell’EP. Volevo che la gente vedesse cosa mi era stato
fatto, che ero stato ferito. Cercavo però anche aiuto per il sangue che
perdevo. Non sono entrato al bar con l’intenzione di cercare ACPR 1. Non sapevo
neanche che lui si trovava all’interno.” (inc. 2011.2974, AI 169 pag. 7).
Al dibattimento d’appello, IM 1 - abbandonata
definitivamente la versione secondo cui voleva mostrare a A. le conseguenze
della sua telefonata - ha nuovamente detto di non avere visto ACPR 1 dirigersi
verso il bar e di essere entrato soltanto per cercare aiuto:
“
allora mi sono accorto che la mia camicia era
piena di sangue e mi sono spaventato: pensavo di morire (…) quando mi sono
diretto verso il bar, io non pensavo neppure a ACPR 1: l’unico pensiero era di chiedere aiuto. Preciso che da dove
ero io potevo solo scegliere di andare o al bar o all’ospedale: “di qui c’era
l’ospedale e di qui c’era il bar” (verb. dib. d’appello pag. 4).
In queste condizioni, il men che si possa dire è
che IM 1 è del tutto inattendibile. Non solo per i suoi continui e goffi
cambiamenti di versione. Ma anche per l’evidente bugia di avere avuto paura di
morire e di essere entrato nel bar per chiedere aiuto. Da un lato, nessuno può
aver paura di morire per una ferita quale quella da lui subita (si trattava di
una ferita di poco conto, cfr. inc. 2011.2974, AI 15).
D’altro lato, all’esterno, con lui, c’era il
cugino B. che avrebbe potuto dargli aiuto se era aiuto che gli serviva. D’altro
lato, e soprattutto, se avesse avuto paura di morire per la ferita e avesse,
davvero, voluto cercare aiuto, tra l’ospedale e il bar, avrebbe scelto
certamente il primo.
Infine, che così non fosse - cioè, che egli non avesse avuto paura di
morire e non fosse in cerca di aiuto - è confermato anche dal fatto che, all’interno del bar, egli non
ha chiesto aiuto (vedi sotto).
In realtà, come dimostrano i fatti - e meglio, come dimostra quel che lui ha
fatto subito dopo essere entrato nel bar (vedi sotto) -
IM 1 è entrato nel bar deciso a vendicarsi.
D. cosa fa IM
1 appena entrato nel bar
dichiarazioni di IM 1
Nei primi verbali, IM 1 non è stato chiaro su
nulla. Nemmeno, quindi, sulla questione del ferimento di ACPR 1 al viso.
Davanti alla polizia, egli ha addirittura negato,
oltre che di essere rimasto coinvolto in una rissa, di essersi recato al bar __________
(inc. 2011.2974, AI 2, verbale PS IM 1 18 aprile 2011 ore 01:50, pag. 2).
Nel pomeriggio dello stesso giorno, davanti al
PP, IM 1 si è limitato a dire di non ricordare bene cosa fosse avvenuto la sera
del 17 aprile 2011, avendo egli bevuto molto e ad ammettere soltanto che:
“
è possibile che sia stato io a ferire ACPR 1
alla faccia (…) non mi ricordo dove potrei aver ferito ACPR 1, ossia se il
fatto è successo per strada o dentro al bar __________ (…) è possibile che io
abbia ferito ACPR 1 al viso con un coltello ma proprio non ricordo dove l’avrei
preso (il coltello) e dove lo avrei poi gettato. Potrei però averlo ferito
anche con un bicchiere (…) ribadisco che è possibile che io abbia usato un
coltello ma è anche possibile un bicchiere tagliato; non mi ricordo…” (inc. 2011.2974, AI 23 pag. 4).
IM 1 ha mantenuto queste dichiarazioni ribadendo
i suoi “non ricordo” per ben tre interrogatori (inc. 2011.2974: AI 2, PS 18
aprile 2011 ore 01:50, pag. 2; AI 2, PS 18 aprile 2011, ore 03.27; pag. 2; AI 23,
PP 18 aprile 2011, pag. 4).
Poi, il 16 maggio 2011, la nebbia dovuta
all’alcol è miracolosamente sparita e IM 1 ha improvvisamente ricordato cose che, prima, proprio non rammentava. Egli ha, così, raccontato per la prima volta
la storia secondo cui, appena entrato nel bar, egli ha chiesto conto a ACPR 1 della
ferita subita durante l’ultima parte della rissa avvenuta in via Jelmini - mostrandogli la schiena - e che ACPR 1 gli
rispose, dapprima, con una frase estremamente offensiva e, poi, rotto il bicchiere
che aveva in mano, lo minacciò costringendolo a difendersi:
“
Dopo avermi ferito alla schiena ACPR 1 è
rientrato al bar. (…). Poco dopo, quando ACPR 1 era già dentro, sono entrato al
bar anch’io. (…). Appena l’ho visto mi sono rivolto a lui, mostrandogli la mia
schiena e dicendogli “Testa di cazzo, guarda cosa mi hai fatto, perché mi hai
accoltellato, cosa ti ho fatto?” Al che lui in lingua turca mi ha detto in
turco: “ti scopo la moglie”. In quell’istante lui sembrava che cercasse
qualcosa per colpirmi ancora. Sta di fatto che ha afferrato un bicchiere con
una mano, se ricordo bene la sinistra, e l’ha rotto battendolo contro il
bancone o sul sasso o sul ferro. Io mi sono spaventato e ho afferrato con la
mano destra un coltello che ho trovato appoggiato sul ripiano alla base
dell’apertura che congiunge la sala ristorante con la cucina. (…) lui voleva
colpirmi con un coccio del bicchiere che aveva rotto. A mia volta, per non
essere colpito, per tenere lontano da me ACPR 1, muovevo il mio braccio destro
davanti a me. (…) Sì, sono stato io (ndr: a ferire al volto ACPR 1).
Sottolineo però che non volevo fargli di per sé male ma ho dovuto difendermi
perché lui aveva in mano un coccio di vetro e come un matto mi voleva a sua
volta colpire”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag. 8; cfr.
anche pag. 11; verbale di confronto PP ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7; verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI
116, pag. 10-11; verbale PP IM 1 16 novembre 2011, AI 169, pag. 8).
IM 1 ha ribadito tale versione dei fatti ai
giudici di primo grado. Al dibattimento d’appello, IM 1 ha nuovamente raccontato la storia di ACPR 1 che lo attacca arricchendola di dettagli sulle sue
emozioni, o meglio sul suo essersi sentito offeso alla vista di ACPR 1 che,
tranquillamente, si beveva un whisky dopo avere versato il suo sangue:
“
Sono entrato nel bar dalla porta posteriore. Mi
sono guardato in giro per vedere chi fosse lì e ho visto ACPR 1, con un
bicchiere di whisky in mano che, tranquillo, stava festeggiando. O meglio non è
che stesse dicendo “ohlaa, ho accoltellato uno”, ma insomma stava bevendo
tranquillamente un whisky. In questo senso a me sembrava che stesse
festeggiando. Questa visione mi ha fatto arrabbiare ancora di più: ho pensato
“allora io non valgo niente, il mio sangue non vale niente”. Allora mi sono
girato e ho fatto vedere a ACPR 1 la ferita alla schiena dicendogli la frase
che ho già riferito in precedenza. In risposta, ACPR 1 mi ha insultato pesantemente, con una frase che da sola al nostro paese provocherebbe pesanti
conseguenze (“trombo tua moglie”).
Immediatamente ACPR 1 ha spaccato un bicchiere. Io, memore di quel che già mi era successo all’esterno, mi sono
spaventato a seguito di quel gesto e istintivamente ho afferrato un coltello
che insieme ad un piatto e ad altre cosa era appoggiato sulla mensola che si
trova alla destra dell’entrata del bar. In sostanza, ACPR 1 mi ha costretto a difendermi: appena ACPR 1 ha alzato la mano per colpirmi con il bicchiere rotto,
io gli ho sferrato le due coltellate”
(verb. dib d’appello,
pag. 4)
Dichiarazioni di ACPR 1 e dei testi
Contrariamente a quelle di IM 1, le dichiarazioni
di ACPR 1 sono costanti. Infatti, egli ha detto che IM 1 lo ha colpito subito
dopo essere entrato nel bar, da tergo e senza preventivo avviso o rimostranza
sin dal primo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico ed ha mantenuto
tale versione per tutta l’inchiesta e durante i due dibattimenti:
“
Mentre mi trovavo in piedi davanti al bancone
del bar, improvvisamente sono stato colpito con un coltello alla faccia …”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 18
aprile 2011, AI 25, pag. 3).
“
… io sono sicuro di avere bevuto due whisky
quando mi trovavo al bancone (…) Comunque, improvvisamente sono stato colpito
al viso…. ADR che quando sono stato colpito al volto, IM 1 si trovava dietro di
me. (…) Io non ho visto esattamente dove si trovava IM 1 dietro di me. Può
darsi che fosse dietro di me ma leggermente spostato sulla mia sinistra. I
colpi sono stati sferrati uno subito dopo l’altro.” (inc.
MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7-8).
“
ADR che io, quando sono stato ferito al viso
all’interno del bar, non ho visto il mio aggressore che ha agito
repentinamente. Mi ha colto di sorpresa alle spalle (…) Non abbiamo scambiato
parole. Lui è subito venuto verso di me e, da dietro, mi ha colpito due volte
al viso”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP confronto ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI
65, pag. 4 e 7).
“
sono stato ferito da IM 1 all’improvviso (io
infatti non lo avevo visto entrare nel bar, sennò mi sarei difeso; “è entrato
come un gatto”) quando lui si trovava dietro di me.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 1°settembre 2011, AI 115, pag. 6).
Al PP che gli contestava la versione di IM 1, ACPR
1 ha sempre risposto negando con veemenza che le cose fossero andate così come
raccontato dall’imputato:
“
io non ho assolutamente preso in mano alcun
bicchiere né ne ho rotti. Avevo del resto una mano ferita che tamponavo con un
tovagliolo di stoffa” (inc. MP 2011.2974, verbale PP confronto ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI
65, pag. 7).
“
contesto nuovamente che io, in quei frangenti,
l’ho colpito ad un braccio o alla fronte con un coccio di vetro. Se davvero
avessi avuto in mano un vetro e l’avessi attaccato, o mi fossi difeso, lui non
ce l’avrebbe fatta a colpirmi sulla faccia, trovandomi davanti a lui”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 6-7).
Va, poi, sottolineato che le dichiarazioni di ACPR
1 - come visto, costanti - sono confermate da quelle dei testi.
Dapprima, da quelle di TE 1 che ha detto che i
due (ACPR 1 e IM 1) non si sono parlati prima del ferimento, che ACPR 1 non ha
rotto alcun bicchiere né se ne é servito come arma, che tutto è durato pochi
secondi e che l’attacco è stato sferrato da tergo (egli si trovava, infatti,
accanto a ACPR 1 che stava aiutando) :
“
Mentre stavo aiutando ACPR 1, che si trovava
alla mia sinistra, in piedi davanti al bancone del bar, una persona, da dietro,
dalla sinistra di ACPR 1, quindi in pratica verso la terrazza, arrivava e, non
so con che cosa, feriva ACPR 1 al volto. Da parte mia non ho avuto modo di
vedere con quale oggetto sia stato ferito ACPR 1…”
(inc. MP 2011.2974: verbale
PS TE 1 22 aprile 2011, Al 102, allegato 18, pag. 4; cfr. anche verbale PP TE 1
7 ottobre 2011, AI 149, pag. 5).
“
Posso dire che il tutto è successo in un tempo
massimo di 10 secondi”
(inc. MP 2011.2974, verbale
PS TE 1 22 aprile 2011, Al 102, allegato 18, pag. 5).
“
Improvvisamente una persona (che successivamente
ho saputo essere IM 1) ha ferito alla faccia ACPR 1. Io non ho visto l’azione
di IM 1. Non ho visto con che cosa ha procurato la lesione al volto a ACPR 1.
Tutto è stato velocissimo, la scena è durata pochi secondi ed IM 1 è
immediatamente uscito passando dalla porta principale, quella che da sulla __________
(…) Ribadisco che tutto è durato pochi secondi. Non ho sentito ACPR 1 ed IM 1
parlare prima del ferimento del primo. (…)
Il PP mi chiede ora se ACPR 1 immediatamente
prima di essere ferito in faccia da IM 1, mentre veniva ferito od
immediatamente dopo il ferimento, abbia preso in mano un bicchiere rompendolo
sul bancone del bar.
No un simile fatto io non l’ho visto. Non mi
ricordo proprio di aver visto una cosa del genere. Non ho in mente di aver
sentito il rumore di vetro che si rompe.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Poi, le dichiarazioni di ACPR 1 sono confermate
da quelle di TE 2, un altro avventore del bar che, pur precisando di avere
visto una bottiglia rotta nei pressi della porta d’entrata laterale, ha escluso
che essa sia stata afferrata da ACPR 1, né ha visto cocci di bicchieri sul
pavimento:
“
a terra vi era una bottiglia rotta. Preciso che
questa bottiglia si trovava davanti al bancone del bar, vicina a ACPR 1, nei
pressi della porta d’entrata dell’EP che da sulla terrazza. Non ho visto
bicchieri per terra rotti. ADR che io non ho visto ACPR 1 tenere in mano la bottiglia
rotta che era a terra.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP TE 2 18 maggio 2011, AI 67, pag. 3).
Per finire, anche l’altro avventore, TE 3, ha confermato le dichiarazioni di ACPR 1 escludendo che, al momento del ferimento di ACPR 1, vi
fossero sul pavimento cocci di vetro:
“
Il PP mi chiede ora se, quando ho visto ACPR 1
ferito vicino al bancone del bar, lui teneva in mano un bicchiere, una
bottiglia o un coccio di vetro.
No, non ho visto una cosa simile. Da una mano lui
perdeva sangue e con l’altra si teneva la faccia. Io ho in mente questo. (…)
ADR che non mi ricordo di aver visto per terra
dei vetri rotti subito dopo il ferimento di ACPR 1.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP TE 3 16 settembre 2011, AI 129, pag. 4).
Oltre che da quelle dei testi, le dichiarazioni
di ACPR 1 - che sconfessano quelle di IM 1 - sono supportate anche da elementi
oggettivi, o meglio dal rapporto di constatazione della polizia scientifica da
cui emerge che, durante il sopralluogo effettuato nel bar __________ dalle
01.00 alle 03.00 del 18 aprile 2011 - quindi, immediatamente dopo i fatti -
non sono stati rinvenuti frammenti di vetro all’interno del locale (rapporto di
costatazione 17 maggio 2011 polizia cantonale AI 64).
Anche le conclusioni della dott.ssa PERI 1
possono essere chiamate ad ulteriore supporto delle dichiarazioni di ACPR 1 e
dei testi nella misura in cui, pur rilevando di non potersi determinare con
certezza sulla posizione dell’autore e della vittima dell’accoltellamento, il
medico legale ha ritenuto plausibile la versione di ACPR 1:
“
Per quanto attiene la posizione reciproca tra
aggressore e vittima essa non può essere identificata con certezza in quanto le
lesioni sono state prodotte nel corso di una dinamica complessa con verosimile
modificazioni dei rapporti tra vittima e aggressore e in zone corporee dotate
di particolare mobilità; quanto in merito riferito da ACPR 1 è comunque
plausibile.”
(inc. MP 2011.2974,
perizia medico legale 8 agosto 2011 dott.ssa PERI 1, Al 104, pag. 3).
In questo senso depone anche l’assenza di
reazioni di difesa da parte di ACPR 1, reazioni che ci sarebbero state se egli
si fosse reso conto dell’attacco prima che la prima coltellata fosse andata a
segno.
Infine va detto che - certamente
senza volere - è lo stesso IM 1 a corroborare le dichiarazioni di ACPR 1 e TE 1
e a implicitamente ammettere di avere mentito dicendo della sua sfuriata verbale,
della risposta sprezzante di ACPR 1, della sua messa in mostra della spalla
ferita e dell’attacco dell’avversario nella misura in cui ha stimato in 2/3
secondi il tempo intercorso tra la sua entrata nel bar __________ e il
ferimento di ACPR 1. Non ha da essere argomentato a lungo, in effetti, per
dimostrare che il compimento degli atti descritti da IM 1 (rimostranze verbali,
messa in mostra della spalla ferita, risposta sprezzante di ACPR 1 cui va
aggiunto, sempre nella versione di IM 1, la rottura del bicchiere poi impugnato
come arma da ACPR 1 e la susseguente ferita) non sarebbe stato possibile in 2 o
3 secondi:
“
ADR che da quando sono entrato al bar a quando
ho ferito in faccia ACPR 1 stimo siano passati due o tre secondi.”
(inc. MP 2011.2974, verbale
PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 8; cfr. anche verbale PP IM 1 16
novembre 2011, AI 169, pag. 7-8).
Dunque, ricordato ancora una volta come già la
loro incostanza nel tempo tolga credibilità alle dichiarazioni di IM 1, sulla
base delle lineari dichiarazioni di ACPR 1 confermate da quelle dei testi e dai
riscontri oggettivi, questa Corte accerta che, entrato
attraverso la porta secondaria nel bar __________, IM 1 si è immediatamente e proditoriamente
avventato su ACPR 1, che si trovava accanto al bancone, attaccandolo da tergo.
Altrettanto accertato, di conseguenza, è che IM 1 ha mentito quando ha sostenuto:
-
che egli ha agito per difesa, avendo colpito ACPR 1 che lo minacciava con un
bicchiere rotto;
-
di avere ferito ACPR 1 quando questi si trovava dietro al bancone, e meglio
“dove di solito sta il cameriere” (inc. MP 2011.2974, PP IM 1 16 maggio 2011,
AI 63, pag. 8; dichiarazione poi relativizzata in seguito, il 2.9.2011, quando IM
1 ha detto di non sapere dire se ACPR 1 fosse “sullo scalino o sotto lo
scalino." (inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116,
pag. 10);
-
di averlo affrontato de visu, così come detto il 16 maggio 2011 al PP (“quando
mi trovavo davanti a lui, lui mi abbia girato la faccia e io l’abbia colpito subito
dopo” (…) Lui era davanti a me e probabilmente, nel momento in cui l’ho
colpito, si è girato in modo che la sua guancia destra si è trovata rivolta
verso di me (inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag.
9 e 10), il 2 settembre 2011, ((…) andando verso di lui, quasi appoggiandomi
a lui. L’ho colpito praticamente quando lui si trovava al mio fianco di
sinistra” inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag.
11) e poi ancora il 16 novembre 2011 (“quando sono entrato nel bar, ACPR 1
era appoggiato con il gomito sinistro sul bancone del bar e guardava con la
medesima prospettiva della foto 18. Non appena sono entrato ci siamo
reciprocamente guardati” inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 novembre
2011, AI 169, pag. 8).
Questo accertamento dei fatti fa cadere sia la
tesi difensiva della legittima difesa sia quella - fantasiosa tanto che è stata
solo accennata e proposta per la prima volta in sede d’appello - di un errore
sui fatti (IM 1 avrebbe erroneamente creduto che ACPR 1 volesse attaccarlo con
il bicchiere che aveva in mano).
E. Arma con
cui IM 1 ha ferito ACPR 1 al viso e al lobo auricolare destro
In via preliminare, si rileva che il coltello
usato da IM 1 per ferire ACPR 1 non è stato ritrovato nonostante le ricerche
immediatamente avviate dalla polizia (inc. MP 2011.2974, rapporto di arresto
provvisorio 18 aprile 2011, AI 2, pag. 4; rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 4 agosto 2011, AI 102, pag. 27).
Secondo IM 1 - che nega di avere avuto con sé un coltello
la sera dei fatti (Inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116,
pag. 4 e 6; cfr. anche verbale PP IM 1 27 ottobre 2011 AI 165, pag. 3) - egli
ha usato un coltello trovato su un ripiano:
“
ho afferrato con la mano destra un coltello che
ho trovato appoggiato sul ripiano alla base dell'apertura che congiunge la sala
ristorante con la cucina. Probabilmente era un coltello già usato, utilizzato
da qualcuno che aveva mangiato prima. Era un coltello con il manico di plastica
nera. Non ho notato se aveva una seghettatura”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag. 8; verbale PP IM 1 2 settembre
2011, AI 116, pag. 11).
Ben diverso, al riguardo, il racconto di ACPR 1 che
ha detto di avere visto che IM 1, dopo il suo ferimento, aveva in mano il
coltello che già gli aveva visto in mano durante la rissa:
“
improvvisamente sono stato colpito al viso da IM
1 con un coltello. Si trattava di un coltello rosso scuro o marrone con la lama
a mezzaluna della lunghezza di circa 7/8 cm. La lama può essere chiusa ed
aperta con due mani, tipo il coltellino svizzero.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7).
“
il coltello che ho descritto ieri durante il
verbale d’interrogatorio, e che era nelle mani di IM 1, l’ho visto non quando
sono stato accoltellato davanti al bancone del bar, ma poco più tardi, quando,
come ho già detto, IM 1 ha fatto per rientrare nell’EP attraverso la porta che
da su __________.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7).
“
Per tornare alla terza e ultima fase del litigio
(quella avvenuta in cima alla __________, ma comunque non sulla __________, che
io quella sera non ho mai raggiunto), ricordo che ad un certo punto (dopo
reciproci spintoni, calci e pugni) ho visto in una mano di IM 1 un coltello;
aveva un manico “a mezzaluna” di colore rosso/marrone, all’interno del quale,
se non è estratta, si trova la lama, che è più o meno lunga come il manico
stesso. Per estrarre la lama non è sufficiente una sola mano, ce ne vogliono
due. Non era un coltello automatico o serramanico.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 2).
Sull’arma, il teste TE 1 non ha fornito alcuna
informazione utile:
“
Non ho visto con che cosa ha procurato la
lesione al volto a ACPR 1” (inc.
MP 2011.2974, verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Sulla questione, nessun aiuto giunge dal medico
legale che, nel suo rapporto 18 aprile 2011, si è limitata a dire che le ferite
di ACPR 1 avevano “caratteristiche tipiche per l’essere state prodotte da
un’arma da taglio, avente perlomeno una superficie tagliente” precisando di
non essere in grado di fare “alcuna concreta ipotesi sulle dimensioni dello
strumento lesivo” (inc. MP 2011.2974, relazione medico legale 18 aprile 2011
dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 6).
Nessun sussidio giunge dal successivo rapporto
della dott. PERI 1 (perizia 11 maggio 2011) in cui, sulla questione, si legge
soltanto che le “lesioni al viso e al lobo auricolare destro sono state
prodotte con uno strumento provvisto di almeno un margine tagliente” e che
“le caratteristiche delle lesioni” non permettono né di escludere né di
confermare che tale strumento fosse dotato anche di punta (inc. MP 2011.2974,
perizia medico legale 11 maggio 2011 dott.ssa PERI 1, AI 60, pag. 7).
In ogni caso, ritenuto come
- le
dichiarazioni di IM 1 - quelle
sin qui esaminate e quelle che si vedranno in seguito - siano, in generale,
risultate inaffidabili;
- la
tesi del coltello rinvenuto per caso riveli tutta la sua infondatezza già con
l’accertamento del carattere menzognero della versione di IM 1 secondo cui egli
ha ferito per difendersi ritenuto come essa fosse, evidentemente, funzionale a
tale racconto;
- non
sia credibile, visto come non si possa credere (cfr. sopra) alla tesi secondo
cui egli era entrato nel bar per cercare aiuto, che IM 1 sia entrato disarmato
nel bar e che abbia trovato un coltello provvidenzialmente dimenticato sul
ripiano;
- le
dichiarazioni di ACPR 1 sono, invece, laddove possibile, tutte confermate o da
elementi oggettivi (per es., le tracce di sangue nelle toilettes del bar che
confermano la sua dichiarazione di esservi entrato per sciacquare la ferita
alla mano) o da quelle di testi;
- le
dichiarazioni di ACPR 1 relative alle caratteristiche del coltello sono
credibili anche perché non appaiono “caricate” al solo scopo di peggiorare la
situazione dell’avversario (fosse stato quello il suo scopo, avrebbe detto che
si trattava di un coltello a serramanico)
questa Corte accerta che IM 1 è entrato nel bar
impugnando il coltello descritto da ACPR 1.
F. Dinamica
del ferimento
a. IM 1 ha dichiarato che, pur
senza mirarne un punto preciso, ha coscientemente indirizzato il coltello nella
zona del volto di ACPR 1:
“
ammetto che, pur non avendo mirato un punto
preciso, ho comunque indirizzato il mio braccio che afferrava il coltello,
muovendolo a destra e a sinistra, verso la faccia di ACPR 1”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 11).
“
avendo già afferrato il coltello, l’ho puntato
verso la sua faccia e l’ho colpito sulla destra più di una volta”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP IM 1 16 novembre 2011, AI 169, pag. 10).
E’, dunque, accertato che IM 1 ha intenzionalmente puntato il coltello munito di una lama tagliente “verso la faccia” di ACPR
1 e lo ha, con tale arma, intenzionalmente colpito più volte.
Altrettanto accertato è che egli non ha mirato un
punto preciso della faccia o della testa. Semplicemente egli ha diretto il
coltello verso la zona della faccia ed ha colpito “più di una volta”,
senza preoccuparsi di dove andasse a colpire. In questo senso, ben si può dire
che egli ha colpito a casaccio la parte anteriore del volto di ACPR 1.
b. ACPR 1 ha descritto
l’accoltellamento subito nei seguenti termini:
“
Mentre mi trovavo in piedi davanti al bancone
del bar, improvvisamente sono stato colpito con un coltello alla faccia da IM 1.
I colpi sono stati due. Dopo il primo colpo ho messo una mano al viso per
proteggermi con la conseguenza che sono stato tagliato al pollice della mano
sinistra con il secondo colpo di coltello, che mi ha ulteriormente tagliato la
faccia sulla destra”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 18 aprile 2011, AI 25, pag. 3).
“
Trascorsa circa una decina di minuti da quando
mi trovavo al bancone, ho percepito un primo dolore alla guancia destra. Ho
alzato le mani d’istinto per proteggermi e subito dopo ho percepito un secondo
dolore sulla guancia destra sotto l’orecchio.
(…) ho capito di
essere stato ferito al viso con un coltello”
(inc. MP 2011.2974, verbale
PS ACPR 1 27 aprile 2011, AI 102, allegato 9, pag. 3).
“
improvvisamente sono stato colpito al viso da IM
1 con un coltello. (…) I colpi sono stati due. (…) con il primo colpo sono
stato ferito sopra l’orecchio destro con un movimento dalla testa verso
l’occhio; con il secondo da sopra l’orecchio verso il basso, parallelamente
all’orecchio, per poi far scivolare in modo continuo la lama sulla guancia
verso la bocca”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7; cfr. pure verbale PP ACPR 1 17
maggio 2011, AI 65 pag. 4 e 7).
“
Dopo circa 10/15 minuti che io ero nel bar ho
sentito di essere stato colpito dapprima vicino all’occhio (da dietro
l’orecchio venendo in avanti) e poi subito più in basso, da sopra l’orecchio
scendendo (…) Tutto è stato
velocissimo. Lui mi ha colpito da dietro appena entrato, (...) A domanda della
presidente preciso che, immediatamente dopo la prima coltellata, sono stato
colpito da un altro colpo che dalla zona alta davanti all’orecchio scendeva
verticalmente. Ricordo bene che il colpo è stato deviato verso la bocca da TE 1
che ha strappato via subito il mio aggressore”
(verb. dib. d’appello,
pag. 6 e 7).
La dott. PERI 1 ha ritenuto le dichiarazioni di ACPR 1 compatibili con le lesioni da taglio al volto (e anche alla
mano) riscontrate su di lui nel corso della visita medico legale del 18 aprile
2011 (inc MP 2011.2974, perizia medico legale 11 maggio 2011 dott.ssa PERI 1,
AI 60, pag. 9).
Ciò detto, la scrivente Corte ha accertato che,
dopo essere stato ferito alla mano sinistra nell’ultima parte della rissa (ciò
che è accertato in forza di quanto indicato al consid. 15), ACPR 1, all’interno
del locale pubblico, è stato ferito al volto con due distinti colpi di
coltello.
E’, pure, accertato che la prima ferita è stata
inferta a ACPR 1 in una zona più alta, mentre che la seconda coltellata ha
colpito la zona più bassa del volto, con una traiettoria dapprima verticale
(cioè, partendo dalla zona davanti all’orecchio in direzione del collo) per poi
cambiare direzione e dirigersi verso la bocca.
ACPR 1 ha attribuito tale cambiamento di
direzione all’intervento di TE 1 che, come si vedrà in seguito, ha afferrato IM
1 e lo ha sbattuto fuori. La Corte ha ritenuto di poter condividere tale
valutazione.
G. IM 1
viene buttato fuori dal bar
a. Dopo la seconda
coltellata, IM 1 è stato afferrato da un avventore - che, secondo lo stesso IM 1 era TE 1 (che, lo si ricorda, era vicino
a ACPR 1) - e allontanato a forza dal bar (“buttato fuori” è il termine
usato da IM 1 nonché da ACPR 1):
“
Appena mi ha accoltellato ho visto che una
persona (ma non so chi) lo ha afferrato e lo ha “buttato fuori” dal bar dalla
porta secondaria.” (inc. MP
2011.2974, verbale PP ACPR 1 1°settembre 2011, AI 115, pag. 8).
“
Mentre ancora mi stava ferendo con il coltello e
io mi ero appena girato per vedere cosa succedesse, TE 1 ha afferrato IM 1 (che fino a quel momento io non avevo ancora visto) e lo ha buttato fuori dal
bar. Preciso che lo ha buttato fuori dalla porta posteriore. (…) Tutto è stato
velocissimo. Lui mi ha colpito da dietro appena entrato, subito lo hanno
buttato fuori la prima volta” (verb.
dib. d’appello pag. 6 e 7).
“
Dopo aver ferito ACPR 1 una persona mi ha
afferrato da dietro e mi ha “buttato fuori” dal bar dalla medesima porta secondaria
dalla quale ero entrato. (…) ADR che è passato qualche secondo, 5 o 6, da
quando ho ferito ACPR 1 al volto a quando sono stato “buttato fuori” dal bar”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 8 e 13).
“
secondo i miei ricordi dopo aver ferito ACPR 1
sono stato buttato fuori dal bar da TE 1 attraverso la porta posteriore.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP IM 1 27 ottobre 2011, AI 165, pag. 3).
“
Subito dopo la seconda coltellata, ho sentito
che un braccio mi aveva afferrato (dopo ho saputo che era quello di TE 1) e mi
sono ritrovato fuori dal bar.” (verb.
dib d’appello, pag. 5).
Ne deriva che è accertato che è stato il
provvidenziale intervento di un avventore - probabilmente TE 1 - a far cessare
l’attacco di IM 1.
H. IM 1 rientra
subito nel bar
Risulta, poi, che IM 1 è subito rientrato nel bar
con ancora il coltello in mano e gridando minacce di morte:
Lo ha detto ACPR 1:
“
Ad un certo punto qualcuno mi ha dato uno
straccio per tamponare la ferita e mi sono seduto ad un tavolo vicino
all’entrata principale. In quel momento ho visto IM 1 che stava tentando di
entrare nel bar dalla porta lato __________, impugnava un coltello e qualcuno
dei presenti lo stava trattenendo. In quelle circostanze gridava “ti ammazzo”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PS ACPR 1 27 aprile 2011, AI 102, allegato 9, pag. 3).
“
Ricordo solo di averlo sentito perché gridava
“ti ammazzo, ti ammazzo” in lingua turca, anche se solo in un secondo momento,
ossia quando lui mi aveva già accoltellato, era uscito dal bar ma aveva tentato
di rientrarvi dalla porta principale che da sulla __________ .”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, AI 65, pag. 4).
“
In un secondo momento è rientrato dalla porta
principale (quella che da su __________), gridando che mi avrebbe ammazzato,
muovendo avanti e indietro il coltello. Gli ho risposto che l’avrei ammazzato
io. Davanti alla porta principale c’erano però diverse persone che gli hanno
impedito di entrare e lui se n’è quindi andato”.
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 1°settembre 2011, AI 115, pag. 7).
“
IM 1 ha fatto per rientrare nell’EP attraverso
la porta che da su __________. In quegli istanti, brandendo il coltello, che ho
dunque notato, mi diceva “ti ammazzo, ti ammazzo”. Ammetto che gli ho risposto:
“non ti preoccupare, ti ammazzo io”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP ACPR 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7-8)
“
TE 1 ha afferrato IM 1 (che fino a quel momento
io non avevo ancora visto) e lo ha buttato fuori dal bar. Preciso che lo ha
buttato fuori dalla porta posteriore.
Alcuni avventori mi hanno aiutato e mi hanno
fatto sedere su una sedia. In quel momento ho visto IM 1 che rientrava dalla
porta principale. IM 1 mi minacciava dicendomi “figlio di puttana, non ti
lascio così, ti ammazzo”. IM 1 teneva ancora in mano il coltello che io gli
avevo già visto all’esterno, durante la rissa.”
(verb. dib. d’appello,
pag. 5).
Ad un certo punto dell’inchiesta, IM 1 ha ammesso di essere rientrato nel bar. Tuttavia, ha, prima, sostenuto di non avere avuto intenti
bellicosi e di essere rientrato, ancora una volta, solo per mostrare la sua
ferita (Inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 27 ottobre 2011 AI 165, pag. 2).
Al dibattimento d’appello ha, invece, detto di
non ricordare di esservi rientrato:
“
non ricordo di essere rientrato nel bar. Ricordo
soltanto che fuori avevo “perso tutti i miei sensi”, piangevo, mi sentivo male
anche perché pensavo di avere fatto del male ad un altro uomo che è una cosa
non facile da sopportare, volevo andare a casa, vedere mio figlio che avevo
paura di non più potere vedere.
Non so dove è andato a finire il coltello. Non so
se mi è caduto quando mi hanno fatto uscire dal bar, o se qualcuno me l’ha
preso dalla mano.” (verb.
dib. d’appello, pag. 5).
Tuttavia, ancora una volta IM 1 non può essere
creduto. Non solo perché qui riprende il motivo che, secondo le sue
dichiarazioni precedenti, lo aveva spinto ad entrare nel bar la prima volta.
Ma, soprattutto, perché le dichiarazioni di ACPR
1 al riguardo - del tutto costanti nel tempo - sono, nella loro sostanza,
confermate dal teste TE 3. Quest’ultimo, intento a giocare a carte nel locale
al momento dei fatti - pur affermando di avere visto ACPR 1 col volto
sanguinante, ma di non avere scorto né chi lo aveva ferito né come era stato
colpito - ha, comunque, dichiarato di essersi frapposto fra ACPR 1 e IM 1, che
stava rientrando, per evitare il peggio:
“
ho visto ACPR 1 che si teneva la faccia con una
mano. Ho visto che perdeva sangue sia dalla faccia, sia da una mano. Non ho
visto chi ha ferito ACPR 1 né come ACPR 1 è stato ferito. Quando l’ho visto,
vicino a lui c’era TE 1, che a mia domanda ha risposto che a ferire ACPR 1 era
stato IM 1 (persona che conosco), che però in quei frangenti non si trovava
all’interno del bar.(…) Quando ACPR 1 si è seduto nel punto emergente dalla
foto 23, io gli sono andato vicino. Pochi istanti dopo IM 1 è entrato nel bar,
passando dalla porta posteriore (quella che da sulla terrazza). Io gli sono
quindi subito andato incontro per evitare che si avvicinasse ancora a ACPR 1.”
(inc. MP 2011.2974,
verbale PP TE 3 16 settembre 2011, AI 129, pag. 3-4).
La reazione di TE 3 di frapporsi fra la vittima e
l’aggressore che era rientrato nel bar con ancora il coltello in mano dimostra
che IM 1 aveva, ancora al suo rientro nel bar, evidenti intenzioni bellicose.
In questo senso, le dichiarazioni di TE 3 -
testimone evidentemente reticente - possono fungere da valido supporto a quelle
di ACPR 1.
Del resto, non si può tacere che, ancora una volta,
aggiunge credibilità alle dichiarazioni di ACPR 1 la loro apparente “pacatezza”
(o meglio, il fatto di non sembrare “caricate” solo per peggiorare la
situazione di IM 1): egli ha, infatti, ammesso che, alle minacce di IM 1, egli
ha risposto con minacce analoghe (“ammetto che gli ho risposto: “non ti preoccupare,
ti ammazzo io”; inc. MP 2011.2974, AI 65, pag. 7-8).
Del resto, è credibile che il coltello sia
rimasto sempre in mano a IM 1: esso non è stato ritrovato e IM 1 è stato
l’unico a lasciare il luogo dopo i fatti (ACPR 1, invece, è rimasto seduto all’interno
del bar sino all’arrivo dei sanitari; cfr. inc. MP
2011.2974, AI 129, PP TE 3, pag. 5).
I. accertamenti
medici
regione colpita e tipo di lesione
A seguito delle lesioni patite, ACPR 1 è stato
ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale __________ dal 17 al 18
aprile 2011.
La dott. med. PERI 2 ha descritto le lesioni subite alla testa dal paziente come segue:
“
FLC alla guancia destra. La ferita si estende
dalla tempia al trago, poi all’angolo della mandibola, poi fino al canto della
bocca. Ha margini netti come da lama. La ferita coinvolge il tessuto cutaneo e
sottocutaneo. Non sembrano evidenti deficit del nervo facciale o di altre
strutture.”
(inc. MP 2011.2974, certificato
medico 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 2, Al 102, allegato.)
La dott.ssa PERI 1, dopo aver visitato, il
18.4.2011, ACPR 1, nella relazione di pari data, così ha descritto le lesioni
riscontrate:
“- in
regione zigomatico-temporale destra soluzione di continuo lineare, che dalla
regione retroauricolare destra (poco cranialmente e posteriormente
all’inserzione del padiglione auricolare) si porta anteriormente, con decorso
pressoché parallelo al piano plantare terminando circa 1 cm caudalmente al canto laterale dell’occhio omolaterale. La lesione ha una lunghezza complessiva
di circa 12 cm e appare suturata con molteplici punti di sutura staccati. Dalle
fotografie scattate in Pronto Soccorso la ferita appare avere margini netti e
regolari e angoli non valutabili per la presenza di materiale ematico.
- Circa
5 centimetri anteriormente all’estremità posteriore della lesione appena
descritta, si diparte una ulteriore lesione cutanea, anch’essa suturata con
molteplici punti staccati, che decorre anteriormente al padiglione auricolare
per 7 cm, con direzione cranio-caudale giungendo in prossimità dell’angolo
mandibolare ove cambia direzione portandosi anteriormente e decorrendo per
circa 8 cm pressoché parallelamente al ramo mandibolare. Dalle fotografie
scattate in Pronto Soccorso la ferita appare avere margini netti e regolari,
l’angolo supero-posteriore non appare valutabile, l’angolo infero-anteriore
appare essere caratterizzato da una incisura accessoria per pochi mm, diretta
cranialmente. La lesione appare estendersi nei tessuti sottocutanei costituendo
un lembo cutaneo delimitato dai margini dell’intera lesione ed ancorato
cranio-anteriormente.
(inc. MP 2011.2974,
relazione medico legale 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 5).
Dagli accertamenti medici e dalla documentazione
fotografica in atti emerge, dunque, in modo chiaro che le zone del viso di ACPR
1 colpite sono due. Una ferita - quella causata dalla prima coltellata (cfr.
consid. 15 lett. F) - corre orizzontalmente per circa 12 centimetri dalla parte retrostante all’orecchio, passando per la tempia e per lo zigomo destro,
fino a giungere ad un centimetro dall’occhio destro.
L’altra ferita - quella causata dalla seconda
coltellata - corre verticalmente per 7 centimetri dalla zona dinanzi al padiglione auricolare fino a raggiungere l’angolo mandibolare per poi
cambiare direzione estendendosi per 8 centimetri parallelamente alla mandibola.
Entrambe le lesioni da taglio cagionate, come
detto, alla faccia da due distinte azioni hanno interessato esclusivamente
tessuti molli e si sono estese anche a tessuti sottocutanei.
L. pericolosità
delle lesioni
ACPR 1 è rimasto degente presso il reparto di
ortopedia dell’Ospedale __________ dal 17 al 18 aprile 2011, giorno in cui ha
subìto un intervento chirurgico al volto in anestesia totale (inc. MP
2011.2974, certificato medico 18 aprile 2011 Ospedale __________, AI 13, pag.
10; lettera d’uscita 18 aprile 2011 Ospedale __________, AI 19, pag. 1).
Nella lettera d’uscita provvisoria 18 aprile 2011
del predetto ospedale lo stato del paziente è descritto come segue:
“
Rachide cervicale con dolore alla palpitazione
delle spinose in toto. Non evidenti deficit vascolonervosi periferici sia a
livello del viso, sia a livello delle estremità superiori a sinistra. Dolore
alla palpazione della colonna lombare. Ferita lacerocontusa interessante il
profondo sottute (ndr: recte sottocute) ma senza lesioni di vasi o nervi alla
guancia destra. Ferita lacerocontusa I dito mano sinistra senza lesioni
tendinee apparenti e senza lesioni vascolonervose. Gli esami radiografici
convenzionali del torace e della colonna lombare nonché la TAC encefalo e del
rachide cervicale non evidenziano eventi traumatici. L’elettrocardiogramma
evidenzia un blocco di branca destra.”
Per i medici dell’ospedale il caso non ha
comportato nessuna complicazione e il decorso del paziente è stato favorevole
(inc. MP 2011.2974, lettera d’uscita 18 aprile 2011 Ospedale __________ , AI
19, pag. 1-2).
ACPR 1 non è, dunque, mai stato in pericolo di
vita.
M. potenzialità letale dei colpi inferti
Accertato che la vittima non è mai stata in
pericolo di vita, la dott. PERI 1 ha concluso per la potenzialità letale dei
colpi inferti, in particolare di quello che ha raggiunto l’angolo mandibolare
omolaterale:
“
Sia la regione corporea attinta (il volto) sia
lo strumento utilizzato (arma da taglio o punta e taglio) potevano determinare
lesioni assai più gravi.
(…)
La lesione al volto non ha interessato l’occhio
destro solo per pochi centimetri, potendone provocare la perdita sia anatomica
che funzionale. Allo stesso modo la parte caudale della lesione si arrestava in
prossimità dell’angolo mandibolare omolaterale a pochi centimetri dal collo,
ove decorrono grossi vasi e nervi che, se lesionati, possono essere letali.
(…)
La lesione sembra non aver provocato lesioni più
gravi (potenzialmente letali) solo per caso fortuito”
(inc. MP 2011.2974,
perizia medico legale 11 maggio 2011 dott.ssa PERI 1, AI 60, pag. 10).
Dunque, secondo il medico legale consultato,
soltanto il caso ha permesso di evitare un esito letale: in particolare, il
perito ha sottolineato che per soli pochi centimetri la ferita inferta nella
zona mandibolare non ha interessato il collo, ovvero una zona vitale dove si
trovano, fra l'altro, grossi vasi sanguigni (arterie carotidi, vene giugulari)
che, se lesionati, portano in breve tempo alla morte.
16. qualifica
giuridica
Rilevanti per l’accertamento dell’intenzione di IM
1 sono i seguenti elementi di fatto.
a. IM 1 ha, del tutto
intenzionalmente, colpito da tergo, dirigendo il coltello verso “la faccia”,
senza, tuttavia, mirarne un punto preciso, ACPR 1 che non era immobilizzato.
IM 1 ha colpito la sua vittima, prima nella parte
alta del volto con una coltellata cui ha inferto, praticamente, un movimento
orizzontale, poi l’ha colpita con una seconda coltellata, immediatamente
successiva alla prima, cui ha inferto una direzione verticale, partendo da
davanti all’orecchio a scendere per almeno 7 cm in direzione del collo, cioè in una parte in cui hanno sede importanti vasi sanguigni.
b. La seconda coltellata inferta ha cambiato direzione - andando a
correre orizzontalmente, verso l’angolo mandibolare - a seguito dell’intervento
di un avventore che ha afferrato IM 1 e lo ha buttato fuori dal bar.
c. IM 1 ha colpito ACPR 1 usando un coltello con una lama tagliente (cfr. inc. MP 2011.2974, relazione
medico legale 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 6).
Lo ha fatto, in più, assestando colpi “senza
mirare un punto preciso”, ma “ muovendo il braccio a destra e a
sinistra” e colpendo “più di una volta”. Cioè, in pratica, IM 1 ha colpito una zona particolarmente sensibile - cioè la parte anteriore della testa - senza
preoccuparsi di dove la lama andasse davvero a colpire. In questo senso, ha
colpito alla cieca.
Cioè, IM 1 ha colpito, per due volte e alla cieca, in una zona sede di organi vitali con un coltello che, pur non essendo stato
ritrovato, può, sulla base delle conclusioni del medico legale, essere ritenuto
atto a causare ferite potenzialmente letali a tali organi.
E lo ha fatto - cioè ha colpito senza mirare un
punto preciso ma dirigendo il coltello in una zona particolarmente sensibile -
in una situazione dinamica, cioè con una vittima non immobilizzata che,
certamente e per lui prevedibilmente, si sarebbe mossa in ogni caso dopo la
prima coltellata.
d. Almeno uno dei due colpi dati sostanzialmente alla cieca è
effettivamente andato a segno in una zona molto, molto vicina ad importanti
vasi sanguigni, cioè a organi vitali.
La probabilità che un colpo di arma da taglio
inferto in quel punto e nelle circostanze e modalità descritte al considerando
precedente possa essere fatale è molto elevata. E’ in questo senso che va
intesa l’affermazione del medico legale secondo cui è soltanto il caso che ha
evitato che la seconda coltellata lesionasse uno dei vasi sanguigni indicati,
cioè provocasse una ferita potenzialmente letale.
e. Che la regione colpita - faccia e collo - sia una zona
particolarmente sensibile, poiché sede di importanti vasi sanguigni è cosa
notoria (STF del 14 maggio 2012 inc.6B.548/2011 consid. 3.1.; cfr., per altre
zone del corpo (collo), STF del 5 agosto 2011
inc.6B_177/2011, consid. 3.2 (petto); STF del 22 ottobre 2003 inc.
6S.104/2002, consid. 2 (schiena, petto); DTF 109 IV 5, consid. 2 (stomaco e
petto). Ne deriva che tutti, imputato incluso, sono forzatamente coscienti
della sensibilità di tale zona e, conseguentemente, dell’elevato rischio di un
esito mortale in caso di coltellate inferte in tale zona, per di più in
situazioni e con modalità analoghe a quelle descritte (sentenza CARP
17.2011.108 del 16 febbraio 2012 consid. 29 segg.).
f. Dopo avere assestato il secondo colpo, IM 1 è stato allontanato a
forza dal locale (“buttato fuori”) da un avventore, molto probabilmente da TE 1
che era vicino alla vittima. Non è, dunque, ascrivibile ad una decisione di IM
1 il fatto che a ACPR 1 sono state inferte soltanto due coltellate.
g. Subito dopo essere stato allontanato dagli avventori del bar, IM 1 è
rientrato, ancora impugnando il coltello, e urlando “ti ammazzo”.
Se è vero che la minaccia è stata espressa dopo
avere vibrato le due coltellate di cui trattasi, è anche e soprattutto vero che
fra le coltellate e tale esternazione sono passati pochissimi secondi (IM 1
rientra proferendo tali parole subito dopo essere stato buttato fuori dal bar
dagli avventori intervenuti a difesa di ACPR 1) al punto che è ben possibile
concludere che, se non vi è contemporaneità fra due eventi (coltellate e
manifestazione della volontà di uccidere), è ben difficile sostenere che tale
manifestazione si riferisca soltanto ad una volontà nata posteriormente.
Tale esternazione è, dunque, più che
significativa: il brevissimo lasso di tempo intercorso tra le coltellate
inferte e la manifestazione di un intento omicida ne permette l’utilizzo a
dimostrazione - se non di un dolo diretto - in ogni caso di una pacifica presa
in considerazione e accettazione dell’evento morte già al momento delle
coltellate.
Questo ritenuto, in particolare, che, dopo esse,
non vi è più alcun atto che possa giustificare la nascita in IM 1 di un intento
diverso da quello che egli poteva avere nell’attimo appena precedente: dando
per acquisito che IM 1 abbia accoltellato ACPR 1 per vendicarsi di quanto
successo in strada, nulla è più successo dopo le coltellate che possa essere
chiamato a motivare la nascita di un intento omicida che prima non esisteva.
In sostanza, quindi, IM 1 è rientrato nel locale
intenzionato a continuare quello che l’intervento dell’avventore che lo aveva
“buttato fuori” aveva interrotto.
h. Si ricorda, infine, che, per l’accertamento dell’intenzionalità del
gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata
oggettivamente in pericolo di vita. Ma non solo. Nemmeno è necessario che
la vittima venga ferita perché si configuri un tentato omicidio, nella misura
in cui l’elemento soggettivo del reato sia realizzato (STF del 10 luglio
2012 inc.6B_246/2012 consid. 1.3; STF del 9 novembre 2010 inc.6B.741/2010
consid. 2.2.4).
i. In queste circostanze, visto l’elevatissimo rischio di morte
insito nelle coltellate inferte da IM 1, vista anche la sua determinazione nel
colpire (non solo colpisce due volte per smettere solo perché espulso dal bar
da un avventore accorso a difesa della vittima ma vi rientra immediatamente,
con il coltello in mano e proferendo minacce di morte) e considerata, inoltre,
l’esternazione di cui s’è detto, non si può che concludere che, agendo come ha
fatto, IM 1 ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare la
morte della sua vittima e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentato
omicidio intenzionale, commesso per dolo eventuale.
La tesi dei primi giudici (fondamentale per la
sussunzione giuridica da essi effettuata) secondo cui IM 1 ha fatto soltanto quel che voleva effettivamente fare - cioè, sfregiare l’avversario a mo’ di
umiliazione - è già sconfessata dal solo accertamento secondo cui IM 1 (come da
lui stesso affermato) ha, sì, indirizzato i colpi alla faccia (o alla parte
anteriore della testa) dell’avversario, ma lo ha fatto senza mirare un punto
preciso (che, invece, è proprio ciò che fa chi vuole solo sfregiare) e, per di
più, agendo da una posizione (colpendo da tergo) che gli impediva qualsiasi
certezza sul punto del capo che i suoi colpi avrebbero raggiunto, e ciò, a
maggior ragione considerando il più che prevedibile movimento di reazione della
vittima alla prima coltellata.
L’intenzione di (“solo”) sfregiare può essere
ammessa soltanto se chi agisce dirige il suo braccio verso un punto non sede di
organi vitali e ben circoscritto e lo fa con una più che ragionevole certezza
di raggiungere l’obiettivo scelto, senza assumersi un rischio importante di
colpire zone vitali.
Ciò che, qui, manifestamente non é.
Parimenti, i primi giudici nemmeno possono essere
seguiti quando affermano che, se lo avesse davvero voluto, IM 1 avrebbe ucciso ACPR
1 perché poteva farlo. Questo già solo per il fatto che la dinamicità della
situazione - il tutto è stato velocissimo, la posizione da cui è stato sferrato
l’attacco non era ottimale vista la concitazione e lo stato alterato di IM 1 e
il fatto che l’obiettivo non era immobile - e le caratteristiche dell’attacco
che, essendo sferrato da tergo, non comportava certezze sul suo risultato,
dimostrano l’infondatezza di tale assunto.
Inoltre, non può essere ignorato che mai IM 1 ha preteso di avere voluto solo sfregiare ACPR 1. Ciò è estremamente significativo. Se quella fosse
stata la sua intenzione, egli l’avrebbe certamente detto. Non avrebbe inventato
fantasiose storie su un attacco di ACPR 1 che egli si è visto costretto a
contrastare.
Ne deriva che, su questo punto, l’appello del
procuratore pubblico deve essere accolto.
Commisurazione della pena
17. imputabilità
dell’autore
Il 17 aprile 2011 IM 1 aveva un tasso alcolemico
alle ore 22.00 di almeno l’1,8 ‰ e alle 23.00 superiore all’1,7 ‰ (__________:
alle ore 00.30 del 18.04.2011 tasso alcolemico dell’1,5 g/per mille; non aveva,
però, fumato marijuana nonostante l’esame tossicologico delle urine abbia dato
esito positivo per la cannabis; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).
L’8 gennaio 2012 egli presentava, invece,
un’alcolemia dell’1.67 ‰ (__________ alle ore 02.43 del 09.01.2012 tasso
alcolemico dell’1,65 g/per mille).
Tali tassi alcolemici non giustificano il
riconoscimento di una scemata imputabilità (DTF 122 IV 49; 119 IV 120 consid. 2b; STF 19 luglio 2011 inc.6B_867/2010; Bommer/Dittmann, BSK,
Strafrecht I, ad art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, ad. Art. 19, n. 19; Moreillon, Commentaire romand, Code
pénal I, ad. Art. 19, n. 27).
Il 23 gennaio 2012 è stata ordinata una perizia
psichiatrica a cura della dott. PERI 3.
La perita ha concluso che IM 1 soffre di un
disturbo antisociale di personalità da considerare “di gravità media” che “compromette
il suo funzionamento sociale e funzionamento relazionale quando è associato al
consumo di sostanze alcoliche psicoattive e stupefacenti” (inc. MP
2012.142, AI 117, pto. 1.2., pag. 45).
Secondo il perito, al momento dei fatti del 17
aprile 2011 e dell’8 gennaio 2012, IM 1 aveva una capacità di agire
parzialmente scemata non essendo, a causa dell’effetto dell’alcool, “in
grado di controllare correttamente i propri impulsi”, né sapendo “usare
le controspinte inibitorie per non commettere azioni illecite” (inc. MP
2012.142, AI 117, pto. 2.4., pag. 46).
La dott. PERI 3 ha, pertanto, concluso che IM 1 ha agito, in entrambi gli episodi, con una capacità “lievemente
diminuita” (inc. MP 2012.142, AI 117, pag. 42 e 43), diversamente che per i
fatti occorsi nel mese di dicembre 2011 in cui il periziando era sobrio e, pertanto, pienamente capace di agire (inc. MP 2012.142, AI 117, pto. 2.4., pag.
46).
Questa Corte nutre seri dubbi sulla
realizzazione, in concreto, dei presupposti necessari per il riconoscimento di
una scemata imputabilità.
Al riguardo, visto il divieto della reformatio in
pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, si limita, tuttavia, a ricordare quanto
indicato in DTF 133 IV 145 consid. 3.3, in DTF 116 IV 273 consid. 4b, più
recentemente, in STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e in STF
6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1 e a sottolineare che rilevanti in
questo ambito sono soltanto le psicopatie o i disturbi della personalità o le
alterazioni temporanee che si distanziano dalla media: non ogni psicopatia così
come non ogni alterazione dello stato mentale dovuto a cause diverse così come
non ogni diminuzione della capacità di controllarsi raggiunge l’anormalità in
senso giuridico che comporta diminuzione di imputabilità (DTF 133 IV 145; 116
IV 273; 102 IV 225 98 IV 153; Messaggio n. 98.038 concernente la modifica del
CPS - disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del
CPM del 21.9.1998, pag. 25, n. 212.41, in cui il legislatore ha precisato che
soltanto una turba psichica grave per cui la struttura psichica dell’autore si
scosta nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri
soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali - può
giustificare un’incapacità o una scemata imputabilità).
18. IM 1 ha chiesto, al dibattimento
d’appello, che gli sia riconosciuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48
lett. c CP sostenendo di avere agito in preda ad una violenta commozione
dell’animo, dovuta alle botte e alle ferite subite ad opera di ACPR 1 nella
rissa avvenuta all’esterno del bar.
a. Giusta l’art. 48 lett. c CP il giudice attenua la pena se
l’autore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo. Questo stato
psicologico è d’origine emozionale, e non patologico, e si caratterizza per il
fatto che l’autore è travolto da un sentimento violento che limita in una certa
misura la sua capacità di analizzare correttamente la situazione o di
controllarsi. La violenta commozione dell’animo presuppone che l’autore
reagisca in modo più o meno immediato ad un improvviso sentimento che lo
sopraffà (DTF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a; STF del 10 luglio
2012 inc.6B_246/2012 consid. 2.4.1).
La violenta commozione dell’animo dev’essere
scusabile per le circostanze (DTF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a;
STF del 10 luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 2.4.1). Devono configurarsi
circostanze drammatiche riconducibili principalmente a cause che sfuggono alla
volontà dell’autore che le subisce (DTF 119 IV 202 consid. 2a; STF del 10
luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 2.4.1). Quest’ultimo
non dev’essere responsabile o principalmente responsabile della situazione
conflittuale che lo provoca (DTF 118 IV 233 consid. 2b; 107 IV 103 consid.
2b/bb; STF del 10 luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 2.4.1).
Deve, peraltro, trattarsi di circostanze
oggettive, dovendosi domandare se un terzo ragionevole, posto nella stessa
situazione dell’autore, si sarebbe trovato nel medesimo stato (DTF 108 IV 99
consid. 3b; 107 IV 103 consid. 2b/bb; STF del 10 luglio 2012 inc.6B_246/2012
consid. 2.4.1). Infine, occorre una certa proporzionalità tra la provocazione e
la reazione dell’autore (STF del 10 luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 2.4.1;
STF del 13 gennaio 2009 inc.6B_622/2008 consid. 8.1; STF del 27 agosto 2008
inc.6B_517/2008 consid. 5.3.2; Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 48, n. 26., pag. 893).
b. Nel caso di specie, IM 1 ha ripetutamente accoltellato nel bar __________ il viso di ACPR 1, non immediatamente dopo la
colluttazione.
ACPR 1 ha stimato in dieci/quindici minuti il
tempo trascorso dalla sua entrata nel bar al suo ferimento al viso (verb. dib.
d’appello, pag. 6; Inc. MP 2011.2974, verbale di confronto PP ACPR 1/IM 1 17
maggio 2011, AI 65 pag. 5; verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag.
3). Tale stima non é stata contestata da IM 1 ed è sostanzialmente confortata
dalle dichiarazioni del teste TE 1 (inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 1 7
ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Sta di fatto che, dopo la rissa, ACPR 1 ha avuto il tempo di percorrere parte della __________, di arrivare alla sua vettura, di cambiare e
dirigersi verso il bar, di entrare nel bar __________, di sciacquare la ferita
al pollice della mano sinistra nel bagno dell’esercizio pubblico, di
tamponarla, di raggiungere il bancone del bar e di bere almeno un bicchiere di whisky.
La stima del tempo trascorso fra un evento e
l’altro fatta dai protagonisti di questa vicenda non è, dunque, esagerata. Essa
pecca, semmai, per difetto.
Ne segue che é accertato che fra la fine della
rissa e l’accoltellamento di ACPR 1 sono passati almeno una decina/quindicina
di minuti.
Già a causa del lasso di tempo trascorso fra i
due eventi, non può essere seguita la tesi difensiva - avanzata per la prima
volta in appello - che IM 1 ha agito cedendo ad una violenta commozione
dell’animo ai sensi dell’art 48 lett. c CP (cfr., al riguardo, STF del 10
luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 2.4. in cui il TF ha negato la
realizzazione di questa attenuante specifica ad un autore che aveva accoltellato
l’avversario una quindicina di minuti dopo che quest’ultimo lo aveva ferito con
una bottiglia).
Non è, quindi, necessario ricordare anche che, in
concreto, nemmeno trova sostegno probatorio la tesi secondo cui è stato ACPR 1 a ferire con il coltello IM 1 durante la rissa (cfr. consid. 15 A).
19. Il Procuratore pubblico ha censurato la commisurazione della pena
chiedendo, alla luce della mutata qualifica dei fatti, che IM 1 venga condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di
quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al decreto d’accusa
emanato il 4 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Di conseguenza, il procuratore pubblico chiede
anche l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata relativo
alla sospensione condizionale parziale della pena.
IM 1 ha, invece, chiesto che venga riconosciuto
che egli ha agito in stato di legittima difesa discolpante e in preda ad una
violenta commozione ai sensi dell’art 48 lett. c e che, pertanto, venga
confermata la pena inflitta dai giudici di primo grado.
20. Sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di
revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella
commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione
si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei
all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima
norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.
3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73
consid. 3b, 127 IV 10 consid. 2; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, inc.
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008 inc.6B_370/2007,
consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op.
cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen
der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.
393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento
all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al
riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor
[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e
404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF del 14 maggio 2012 inc.6B_548/2011, consid. 3).
21. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
22. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo
(subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e
contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV
101 consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010, consid.
2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del
codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale
sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc.
6B_1092/2009, inc.6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.
6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente
per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, inc.6B_81/2008, inc.6B_90/2008,
consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.
6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
23. Se non ricorrono i presupposti di
cui agli art. 112 e segg., chiunque intenzionalmente uccide una persona è
punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP).
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo
cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
Giusta l’art. 133 CP chiunque si rende autore
colpevole del reato di rissa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di
danneggiamento (art. 144 CP), di minaccia (art. 180 CP) e di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP). Il reato di ingiuria
(art. 177 CP) è, invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote
giornaliere, mentre che chiunque, senza essere autorizzato, consuma
intenzionalmente stupefacenti è punito con la multa (art. 19a cifra 1 LStup).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,
Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, pag. 506).
24. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima
le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten)
e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive
Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa
in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno
considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così
determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten;
DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
a. tentato
omicidio
In concreto, è già estremamente grave - poiché
potenzialmente foriero di drammi - il fatto che IM 1 se ne andasse in giro con
un coltello. Pur se non a serramanico, non si trattava, certo, di un coltellino
che poteva tornar utile per fini leciti, soprattutto ad una persona che vive in
città (diverso potrebbe essere il caso per un contadino o una persona occupata
in lavori manuali).
Il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo,
decisamente molto grave. E questo già solo per il fatto che è unicamente grazie
ad una buona dose di fortuna che i due colpi di coltello sferrati alla cieca
dall’imputato nella parte anteriore del capo della vittima - e, quindi, in una
zona fortemente a rischio - non hanno causato ferite (almeno) potenzialmente
letali. Altrettanto grave è il fatto che IM 1 ha sferrato il suo attacco proditoriamente, arrivando alle spalle della sua vittima e colpendo
senza preavviso. Qualifica, poi, ulteriormente la sua colpa il fatto che egli,
dopo essere stato buttato fuori dal bar da un avventore intervenuto a difesa,
vi abbia fatto ritorno, brandendo ancora il coltello e proferendo minacce
pesanti all’indirizzo della vittima e dimostrando, con ciò, una risolutezza
particolare a fare del male e una altrettanto particolare determinazione alla
violenza.
Sempre a livello oggettivo, non va dimenticato che il modus
operandi di IM 1 denota spregiudicatezza e temerarietà se solo si considera che
l’accoltellamento è avvenuto in un esercizio pubblico alla presenza di
avventori, nonché una certa brutalità in considerazione dell’utilizzo di
un’arma bianca che ha imposto un attacco a distanza ravvicinata dalla vittima.
Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va
considerato, ad attenuazione della colpa di IM 1, il fatto che il tutto è
durato pochi secondi e il fatto - il cui valore attenuante non può essere
banalizzato visto il bene protetto dall’art. 111 CP - che la vittima non si è
effettivamente mai trovata in pericolo di vita. Va, tuttavia, qui, considerato
che, comunque, gli atti di IM 1 hanno causato alla vittima degli sfregi
permanenti in una zona molto visibile.
Dal profilo soggettivo rilevante è il fatto che IM
1 ha agito per vendetta, anche se il significato di disprezzo e indifferenza
per la vita altrui che si potrebbe leggere in questo movente va ridimensionato
a dipendenza dello stato di concitazione e - probabilmente - di rabbia dovuto
al fatto di avere subito, poco prima, una ferita (anche se leggera) proprio ad
opera (questo era il suo convincimento) di ACPR 1.
In questo ambito - cioè, in relazione alle
circostanze soggettive del reato di cui IM 1 risponde - va, poi, considerato
che egli ha agito dopo avere ingerito una buona dose di sostanze alcoliche:
ritenuto come, secondo la perizia psichiatrica, questo stato alterato unito ai
disturbi di personalità di cui è affetto ne comprometta la capacità di agire
ragionevolmente, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha
agito in una situazione in cui i normali freni inibitori erano allentati e,
quindi, la sua libertà di decidersi fra legalità e illegalità era ridotta.
Non vi sono altri motivi di attenuazione della
colpa di IM 1: in particolare, come visto, non può essere ritenuto che egli
abbia agito in preda ad una violenta commozione ai sensi dell’art. 48 lett. c
CP.
Non entra in considerazione nemmeno la pretesa
diminuzione della colpa per l’art. 16 CP, nemmeno se legato all’art. 13 CP
(cfr. sopra pag. 5). La relativa tesi difensiva si diparte, infatti, da una
situazione di fatto frutto di un racconto menzognero dell’imputato e
completamente diversa da quella reale che ha visto IM 1 colpire ACPR 1 proditoriamente,
da tergo e senza preavviso.
Ora, tutto considerato, in relazione al tentato
omicidio, la colpa dell'imputato risulta essere più che mediamente grave.
Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo
diretto e se l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale
nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla
colpa di un autore pienamente responsabile che accoltella proditoriamente un
avversario un quarto d’ora dopo la fine di una rissa nelle modalità e
circostanze descritte sarebbe stata una pena detentiva aggirantesi sui 14 anni (cfr. sentenze TPC inc. 72.2009.89; CARP inc.
17.2011.108, 17.2011.114, 17.2011.138).
Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato
consumato ma solo tentato, che si è trattato sì di un tentativo di una certa
intensità (dove la tragedia è stata evitata grazie a una buona dose di
fortuna), ma che, concretamente, la consumazione del reato era lontana dal suo
verificarsi, la pena va ridotta sino a 9 anni.
La scemata imputabilità riconosciuta a IM 1
comporta un’ulteriore diminuzione della pena che, tuttavia, visto il suo grado
lieve, non può superare i 18 mesi.
Occorre poi ancora considerare, in favore di IM 1
che egli ha agito con dolo eventuale. Ritenuta, comunque, la determinazione
nell’agire (evidenziata dal rientro nel bar di cui già s’è detto), adeguata
appare essere una riduzione di 2 anni e 6 mesi.
Ne consegue che, per il solo tentato omicidio e
in considerazione delle sole circostanze legate al reato, adeguata alla colpa
di IM 1 appare essere una pena aggirantesi sui 5 anni.
b. rissa e
altri reati
Oltre che per il tentato omicidio, IM 1 risponde
anche per una rissa (avvenuta un quarto d’ora prima dell’accoltellamento) che
ha visto la partecipazione attiva di tre persone (IM 1, A. e ACPR 1), si è svolta alla presenza di una quarta (B.), si è protratta per diversi minuti ed è
stata alquanto violenta sfociando nel ferimento di tutti e tre gli autori che
hanno riportato lesioni da taglio e non. Tutto considerato - ritenuto che, in
ogni caso, questa Corte è legata all’accertamento dei primi giudici secondo
cui, sebbene non si sia limitato a difendersi, IM 1 è stato “in realtà
aggredito da due persone” (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 33) -
occorre concludere che, per questo reato, la colpa del condannato è di
intensità lieve-media.
In relazione ai reati commessi dopo il reato
principale, si osserva sempre dal profilo oggettivo quanto segue.
La gravità oggettiva medio alta delle ripetute
minacce emerge in tutta evidenza sia dal loro contenuto (in data 8 dicembre 2011
appoggiando alla gola della vittima la lama di un coltello, in data 8 gennaio 2012
colpendo la vittima negli affetti familiari più cari), sia per la loro
reiterazione in breve tempo (due minacce nell’arco di un mese). In particolare,
così come i primi giudici, questa Corte non può tacere che colpisce molto
negativamente - ed aggrava pesantemente la colpa di IM 1 - il fatto che egli “con
pendente un’accusa di tentato omicidio per accoltellamento, abbia anche solo
pensato di impugnare nuovamente un’arma bianca a fine di minaccia” e
colpisce ancora più negativamente il fatto che quell’arma egli “l’abbia
addirittura puntata alla gola della moglie” (sentenza impugnata, consid. 34
pag. 33).
Nemmeno può essere banalizzato il reato di
ripetuta ingiuria (commesso l’8 dicembre 2011 e l’8 gennaio 2012) per avere dato
alla moglie della “troia” e della “puttana”: trattasi di insulti volgari,
pesantemente atti, in particolare nella mentalità di chi li ha proferiti e
tenuto conto del contesto in cui ciò è avvenuto, ad offendere l’onorabilità
della vittima.
Di poca gravità - nonostante esso deponga per
un’incapacità del condannato a controllare i suoi impulsi - è, invece, il reato
di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari commesso in data 8
gennaio 2012 da IM 1 nei confronti dell’agente di polizia M., ritenuto come la
violenza esercitata si situi al livello più basso e ritenuto come egli fosse,
in quell’occasione, ubriaco.
Medio bassa è, infine, la gravità oggettiva del
reato di danneggiamento di poche centinaia di franchi cagionato da IM 1
sferrando calci e pugni alla porta d’entrata dell’appartamento in uso a ACPR 2.
c. Ne deriva che, per tenere adeguatamente conto pure di questi reati -
anche accogliendo la tesi accusatoria secondo cui, senza il tentato omicidio,
la pena per IM 1 sarebbe stata contenuta nei limiti di un decreto d’accusa - la
pena di 5 anni definita in funzione del solo
tentato omicidio va aumentata sino a 5 anni e 3
mesi.
d. In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va,
poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).
In quest’ambito, non giovano all’autore le
precedenti condanne subite nel nostro paese: se è vero che si tratta di reati
di natura diversa da quelli per cui oggi è giudicato, è anche vero che tali
condanne mostrano una certa refrattarietà di IM 1 al rispetto delle regole.
Nemmeno si trovano nel suo recente passato elementi favorevoli di rilievo: in
particolare, pur tenendo conto delle normali difficoltà di inserimento in un
paese straniero, non si può certo dire che IM 1 si sia dimostrato un buon
lavoratore né un cittadino in altri modi rispettoso dei suoi obblighi avendo
egli, per dedicarsi ai suoi vizi, accumulato i debiti indicati in ingresso.
Nemmeno si può dire che egli possa essere ben giudicato almeno in relazione
alla sua vita familiare: il solo fatto di minacciare pesantemente la moglie di
fronte al figlio piccolo dimostra come, anche in quell’ambito, IM 1 si lasci
guidare da interessi egoistici trascurando, invece, i più elementari doveri di
padre, oltre che di marito.
Né si ravvisano elementi attenuanti nel comportamento
di IM 1 durante l’inchiesta: egli non ha, in effetti, mai collaborato ritenuto
come, ancora in questa sede, egli abbia negato l’evidenza, ancorandosi ad una
versione di comodo alimentata con continue bugie.
e. Tutto ciò considerato, rilevata la totale assenza, nelle circostanze
personali, di elementi positivi che potrebbero attenuare la colpa del
condannato in relazione ai reati di cui risponde, a IM 1 viene, oggi, inflitta
la pena detentiva di 5 anni e 3 mesi.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 49
cpv. 1 CP, così come già chiarito dalla giurisprudenza, essendovi tra i reati
in concorso anche una contravvenzione, alla pena detentiva va obbligatoriamente
aggiunta una multa (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2 e rif.).
Nella fattispecie, pur non essendo stata prevista in prima sede, agendo su
appello del procuratore pubblico che ha auspicato un aumento della pena ad
almeno sei anni e sei mesi di detenzione, l’integrazione nella pena complessiva
di una multa è possibile senza che vengano lesi i diritti dell’accusato.
Per la contravvenzione alla LStup di cui al punto
n. 3. dell’AA una multa di fr. 100.- è più che appropriata.
Ne consegue che l’appello del procuratore
pubblico sulla pena è parzialmente accolto ai sensi di quanto sopra.
III. Appello
dell’accusatore privato ACPR 1
25. Per le motivazioni di cui sopra (cfr. consid. 16), l’appello
presentato dall’AP ACPR 1 in cui viene chiesta la condanna di IM 1 per titolo
di tentato omicidio intenzionale, commesso almeno per dolo eventuale, è
accolto.
26. Irricevibile, in forza dell’art. art. 382 cpv. 2 CPP, è, invece, la
richiesta dell’accusatore privato relativa alla pena da infliggere.
Pretese risarcitorie avanzate da ACPR 1
27. ACPR 1 chiede che, per le lesioni cagionategli al viso, IM 1 sia
condannato a versargli fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 a titolo di risarcimento morale e fr. 6'327.20 a titolo di risarcimento delle spese legali.
28. I primi giudici, in considerazione della “particolare sofferenza”
patita da ACPR 1 per le due vistose cicatrici, del fatto che lo sfregio è
permanente e di notevole entità, del fatto che è la conseguenza di un reato
penale intenzionale e che creerà alla vittima problemi a rapportarsi con gli
altri, ha quantificato il risarcimento per torto morale in fr. 15'000.-.
La prima Corte ha, tuttavia, ridotto tale importo
nella misura del 40% in ragione della “pesante concolpa del danneggiato”,
avendo quest’ultimo, sempre a dire dei giudici di prime cure, “gravemente
provocato l’autore, attirandolo al bar __________ per litigare con lui,
aggredendolo verbalmente e fisicamente a più riprese assieme ad un sodale, sino
ad accoltellarlo proditoriamente alle spalle”.
Essi hanno, così, condannato IM 1 a versare all’accusatore privato ACPR 1 i seguenti importi:
-
fr. 9'000.-, oltre a interessi al 5% dal 17 aprile 2011, a titolo di risarcimento del torto morale e
-
fr. 3'769.30 a titolo di risarcimento delle spese legali (sentenza impugnata,
consid. 38., pag. 35).
29. Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice,
tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o
ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione
(art. 47 CO).
L’entità del risarcimento per torto morale
dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche
provocate dall’offesa subìta dalla vittima e dalla possibilità di alleviare
sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne
consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del
giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a
risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge
a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità
corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità
rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma
accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti,
provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del
deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc.
6B_369/2012, consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire l’ammontare
dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve
farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di
ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce
differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo
d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo
indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc.
6B_369/2012, consid. 2.1.2).
Il risarcimento per torto morale dovrà essere
commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e
della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età,
del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa
dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il
versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti;
STF del 10 ottobre 2011 inc.6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004
inc.6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des
obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).
Il Tribunale federale, in una sua sentenza, ha
confermato una decisione del Geschworenengerichts des Kantons Zürichs
concernente un indennizzo per torto morale di fr. 10'000.- ad una vittima che,
unitamente ad altre lesioni non letali, aveva subìto due ferite da taglio,
ossia una al viso di 10 centimetri estesa dall’angolo sinistro della bocca,
lungo la mascella, verso l’esterno del viso, ed un’altra nella parte sinistra
del collo percorrente parallelamente la mascella, che gli avevano lasciato
cicatrici indelebili non potendo essere eliminate nemmeno con interventi
chirurgici e visibili nonostante la barba (STF del 17 maggio 2004, inc.
6S.232/2003). In particolare, l’Alta Corte ha evidenziato che, di regola, le
cicatrici sul viso e sul corpo in generale assumono un’importanza maggiore
nelle donne e nelle ragazze che negli uomini di cui va considerata anche l’età.
Rilevato, poi, come la gravità di una cicatrice debba essere valutata anche
sulla base dell’attività professionale esercitata della parte lesa, il
Tribunale federale, nel caso citato, ha ritenuto congrua l’indennità di fr.
10'000.- assegnata all’offeso che, essendo un uomo trentacinquenne, di
professione autista, non subiva particolare pregiudizio dalle cicatrici
riportate (STF del 17 maggio 2004 inc.6S.232/2003 consid. 2.4).
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato
deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese
necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la
causa.
Ai sensi dell’art. 138 cpv. 2 CPP, se l’imputato
è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato,
l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza
delle spese per il gratuito patrocinio.
30. Nel caso concreto, questa Corte ritiene mediamente gravi le
sofferenze patite da ACPR 1. Le lesioni da taglio, cagionate intenzionalmente
da IM 1, sono importanti sia per la loro collocazione (interessando la zona del
viso), sia per la loro entità (12 centimetri quella da dietro l’orecchio, passando per la tempia, fino ad 1 centimetro dall’occhio destro e 15 centimetri quella dalla zona dinanzi al padiglione auricolare fino all’angolo mandibolare,
estendendosi poi parallelamente alla mandibola, giungendo in prossimità della
bocca). L’importanza del danno va, tuttavia, in parte ridimensionata, alla luce
della summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale, sia perché le
cicatrici non sono particolarmente evidenti sia perché la vittima é un uomo di
trentaquattro anni che lavora come operaio per cui non si può dire che, a causa
di esse, egli subirà un particolare pregiudizio. Pur tenuto conto di questo
ridimensionamento, questa Corte ritiene equa e rapportata all’offesa
l’indennità di fr. 10'000.-.
Non vi è spazio, in concreto, per una riduzione
di tale indennità per concolpa della vittima.
Non solo perché, come detto, non vi sono elementi
sufficienti per addebitare a ACPR 1 la responsabilità della ferita da taglio
subita da IM 1. Ma anche perché, qualora si dovesse vedere una concolpa nel
comportamento tenuto da ACPR 1 all’esterno, mancherebbe, comunque, fra esso e
le successive coltellate di IM 1, il necessario nesso di causalità adeguata. In
ossequio a quanto stabilito dalla nostra massima istanza in STF del 10 luglio
2012 inc.6B_246/2012 consid. 3.2.2., non è conforme al corso ordinario delle
cose e all’esperienza della vita che un partecipante ad una colluttazione, che
si é allontanato dal luogo della rissa per medicarsi le ferite, venga ferito
dopo una decina/quindicina di minuti dalla fine della rissa da uno dei
partecipanti.
Oltre all’indennità per torto morale, è posto a
carico di IM 1 anche l’importo di fr. 6'327.20 a titolo di risarcimento delle spese legali della vittima. Tuttavia, giusta l’art. 138 cpv.
2 CPP, quest’ultimo importo dovrà essere pagato da IM 1 direttamente al
Cantone, essendo ACPR 1 al beneficio del gratuito patrocinio.
Carcerazione
di sicurezza
31. IM 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di
pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di
sicurezza.
Tassa
di giustizia e spese
32. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,
posti a carico di IM 1 per l’appello incidentale.
Per l’appello principale del procuratore pubblico
e dell’AP ACPR 1, i costi processuali vanno interamente posti a carico dello
Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
84, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
12, 22, 40, 47, 49, 51, 111, 133, 144, 177, 180,
285 CP,
19a LStup,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
b. L’appello dell’accusatore privato ACPR 1 è, per quanto ricevibile,
parzialmente accolto.
c. L’appello di IM 1 è respinto.
Di
conseguenza,
ritenuto
che, in assenza d’impugnazioni, i dispositivi numero 1.2., 1.3., 1.5., 1.6.,
4., 5., 6., della sentenza 24 maggio 2012 della Corte delle assise criminali
sono passati in giudicato,
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentato
omicidio intenzionale (per dolo eventuale), per avere, verso le 23.00 del
17.04.2011, tentato di uccidere ACPR 1;
1.1.2. ripetuta
minaccia, per avere:
1.1.2.1. in data
08.12.2011, durante un litigio appoggiato per qualche istante alla gola della
moglie la lama di un coltello da tavola;
1.1.2.2. in data
08.01.2012, minacciato la moglie di sottrarle il comune figlio minorenne D.S.
(12.10.2002);
1.1.3. violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, in data
08.01.2012, commesso vie di fatto nei confronti dell’agente M. intento ai
propri doveri;
1.2. IM 1,
avendo, in parte, agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
1.2.1. alla
pena detentiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45
aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al DA 4 febbraio 2008 del Ministero
pubblico del Cantone Ticino;
1.2.2. alla
multa di fr. 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. a versare all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 10'000.-
oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 quale risarcimento per torto morale;
1.2.4. a versare
allo Stato l’importo di fr. 6'327.20 corrispondenti alle indennità processuali
dovute all’accusatore privato ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posto al beneficio
del gratuito patrocinio;
1.2.5. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e dei disborsi relativi al
processo di prima istanza.
2. Gli
oneri processuali di entrambi gli appelli principali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'800.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico di IM 1.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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