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Decisione

17.2012.133

Furto di lieve entità. Applicazione dei motivi d'impunità di cui agli artt. 53 e 54 CP. Abbandono del procedimento penale per motivi di opportunità (art. 8 CPP)

10 aprile 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di esprimersi sull’ipotesi di un abbandono del

procedimento ex art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;

- il 25

febbraio 2013 l’appellante ha comunicato di non opporsi all’abbandono del

procedimento ma ha ribadito che le spese legali e giudiziarie da lui sostenute

devono essere poste a carico dello Stato (doc. XVI);

- con

lettera di ugual data, il procuratore pubblico si è, invece, opposto

all’applicazione dell’art. 8 CPP sostenendo che, in concreto, non sono dati i

presupposti applicativi degli artt. 52 e 53 CP (doc. XV);

- il

giudice della Pretura penale ha, da parte sua, comunicato di non avere

particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa

Corte (doc. XVIII);

- l’AP non

ha presentato nessuna osservazione;

considerato che - giusta l’art. 8 CPP, il pubblico ministero e il giudice

prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede,

segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52-54 del

Codice penale (cpv. 1). In tal caso il pubblico ministero e il giudice decidono

il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (cpv. 4);

- tale

norma, che ha ripreso il principio di opportunità precedentemente previsto dal

diritto federale unicamente agli artt. 52-54 CP, è di natura imperativa

e deve essere applicata d’ufficio in tutte le fasi del

procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (Messaggio del 21

dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag.

1037-1038; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 8, n. 2 e 4, pag. 17 e n. 13, pag. 20; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 3, pag. 88; Bernasconi,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 8, n. 17 e 18, pag. 38, n. 20

pag. 39 e n. 34, pag. 41);

- prima

dell’entrata in vigore del CPP unificato a livello federale, l’applicazione

degli artt. 52 e segg. CP aveva effetti diversi a dipendenza del momento in cui

veniva constatata la realizzazione dei requisiti per il riconoscimento del

mancato interesse a punire. Si riteneva infatti che, nel caso in cui la

realizzazione di tali requisiti fosse accertata unicamente dal giudice, questi

avrebbe dovuto pronunciare un giudizio di colpevolezza con contestuale

esenzione di pena e non una decisione di assoluzione o di abbandono del

procedimento (DTF 135 IV 27, consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, in

Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad vor art. 52 ff., n. 18, pag.

974 e n. 26, pag. 976; Trechsel/Pauen Borer, Schweizerische Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, ad vor art. 52, n. 5, pag. 293-294; Killias/Kurth, in

Commentaire romand, Code pénal I, ad Intro aux

art. 52 à 55, n. 10, pag. 527; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag.

41);

- dopo

l’entrata in vigore del CPP federale, tali principi non sono più applicabili: l’art. 8 cpv. 4 CPP ha, infatti, chiarito che,

nei casi di applicazione del principio di opportunità, il pubblico ministero e

il giudice prescindono dal procedimento penale, indipendentemente dallo stadio

della procedura.

Al riguardo, si cita il Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 secondo cui

il capoverso 1 rinvia ai motivi di opportunità

già previsti nel diritto materiale federale, menzionando quali casi di

applicazione più importanti gli articoli 52-54 nCP. Il capoverso 2 deroga al

principio di legalità in quattro ulteriori casi. (...) Sia nella normativa

proposta nel capoverso 1 sia in quella di cui al capoverso 2 la rinuncia al

procedimento penale è obbligatoria se sono adempiute le condizioni previste. In

entrambi i casi la relativa decisione spetta inoltre al pubblico ministero e al

giudice” (pag. 1037-1038).

Tale principio è stato ripreso dalla dottrina (Schmid,

op. cit., Praxiskommentar, ad art. 8, n. 4, 5 e 13, pag. 20; Schmid, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo, San Gallo, 2009, n. 202, nota

335, pag. 77; Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 8, n. 27, pag. 66: Bernasconi, op. cit.,

ad art. 8, n. 34, pag. 41; cfr. anche Cornu in RPS 127/2009 p. 393; Went,

forumpoenale 4/2009, pag. 199; contra Fiolka/Riedo, in Basler Kommentar, StPo,

ad art. 8 CPP, n. 7, pag. 117; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung,

Zurigo 2010, ad art. 8, n. 6, pag. 89; Riklin, in Basler Kommentar, StGB I, ad

vor art. 52 ff., n. 27, pag. 977);

- pertanto,

nel caso in cui i presupposti di applicazione del principio di opportunità di

cui agli art. 52 e segg CP sono adempiuti, il giudice deve rinunciare al

procedimento penale e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 cpv. 4 CPP,

pronunciare l’abbandono del procedimento (cfr. Messaggio del 21 dicembre 2005

Considerandi

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038 in cui si legge che: “Il cpv. 3 (poi divenuto il cpv. 4 nella versione entrata in vigore)

precisa che anche nei casi sopradescritti si applica il principio di cui

all’articolo 2 cpv. 2 CPP e che la rinuncia al procedimento penale può quindi

essere disposta soltanto in forma di decreto di non luogo a procedere o di

decreto di abbandono”);

ritenuto che - questa Corte non condivide l’opinione del primo giudice secondo

cui i fatti addebitati all’appellante si configurano, in diritto, quale appropriazione

indebita per i motivi che seguono;

- così come

indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui

l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne

un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito,

in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato (DTF 120 IV

278; 118 IV 34; 106 IV 259 86 IV 167; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49);

- la cassa

(in cui venivano messi gli incassi derivanti dal lavaggio degli autoveicoli da

cui sono state prelevate le due banconote) era stata affidata dal datore di

lavoro ai dipendenti che si occupavano della gestione di tale attività. AP 1,

che nulla aveva a che vedere né con l’attività di autolavaggio, né con la

riscossione dei rispettivi pagamenti, non l’ha dunque certamente ricevuta in affidamento.

Irrilevante, al riguardo, è il fatto che egli avesse accesso al locale officina

in cui la cassa si trovava depositata (cfr. Niggli/Riedo, in Basler Kommentar,

op. cit., ad art. 138 CP n. 74 dove viene precisato che, perché vi sia

affidamento, non è sufficiente che il proprietario conferisca all’autore

l’accesso alla cosa, ad esempio attraverso la consegna della chiave di accesso

al luogo di conservazione; DTF 105 IV 29 dove il TF ha ritenuto affidata ad una

segretaria e al suo superiore la cassa della società data in gestione a

quest’ultimo e di cui la segretaria era responsabile; DTF 98 IV 22 dove il TF

ha ritenuto affidata agli addetti di un distributore di benzina la cassa comune

in cui vengono riposte le mance da loro percepite dai clienti; RBOG 1986 s.91

dove il Tribunale del Canton Turgovia ha ritenuto che la cassa di un ufficio

postale è affidata al dipendente che la utilizza e che ne è esclusivamente

responsabile; SK.2007.31 in cui il Tribunale penale federale non ha ritenuto

affidata all’apprendista la cassa di un negozio che egli poteva sì utilizzare

da solo per incassare il denaro ma di cui non era responsabile);

- AP 1,

agendo come ha fatto, non si è di conseguenza appropriato di denaro che gli era

affidato, ma l’ha sottratto al datore di lavoro (DTF 115 IV 104 consid.

1.

c/aa; STF del 12 giugno 2008, inc.6B_33/2008; STF del 17 marzo 2006 inc.6S.358/2005)

realizzando, dunque, gli elementi costitutivi oggettivi del reato di furto e

non di appropriazione indebita;

- adempiuti

risultano, anche, i presupposti soggettivi del reato di furto: così come

accertato dal primo giudice, AP 1 ha sottratto il denaro dalla cassa

dell’autolavaggio con la volontà di appropriarsene e non, come da lui preteso,

con l’intenzione di restituirlo. La valutazione eseguita in prima sede sulla

non credibilità dell’appellante su questo punto - questione di fatto in

relazione alla quale, trattandosi di una contravvenzione, il potere cognitivo

di questa Corte è limitato all’arbitrio - non può invero dirsi nel suo

complesso arbitraria;

- vista la

realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di

furto, la richiesta di assoluzione formulata dall’appellante con il suo appello

non può essere accolta;

- in

concreto, comunque, si può prescindere dal modificare l’errata qualifica

giuridica data ai fatti dal primo giudice poiché ciò si risolverebbe in un mero

esercizio scolastico considerato che il principio del divieto della reformatio

in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) non permette, comunque sia, di porre in

discussione l’applicazione al caso concreto - decisa dal primo giudice e non

impugnata dalla pubblica accusa - degli art. 53-54 CP la cui conclusione

obbligata è, come visto sopra, l’abbandono del procedimento penale (e non, come

deciso dal primo giudice, l’esenzione da pena);

- la

contestazione sui presupposti applicativi dell’art. 53 CP - in particolare, in

merito alla mancata assunzione di responsabilità da parte dell’imputato -

avanzata dal procuratore pubblico soltanto in sede di osservazioni, quand’anche

corretta nel merito, non è più rilevante in quanto tardiva: essa avrebbe

dovuto, per poter essere esaminata, essere fatta valere in un ricorso contro la

sentenza di primo grado che, già, ha deciso l’applicazione di tale disposto. A

questo stadio, in forza dell’art 391 cpv 2 CPP, in discussione è soltanto la

conseguenza - abbandono del procedimento o esenzione da pena - di tale

applicazione;

- ne segue

che, non potendo essere accolta la richiesta di assoluzione per mancanza dei

presupposti soggettivi del reato (come visto sopra, invece, pacificamente dato,

anche se come furto), l’appello va accolto ai sensi dei considerandi, con

l’abbandono del procedimento nei confronti di AP 1 in applicazione degli art 53 e 54 CP e art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;

- l’art.

426.

cpv. 2 CPP dispone che, in caso di abbandono del procedimento, le spese

procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in

modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha

ostacolato lo svolgimento. Questo disposto è pacificamente applicabile ai casi

di applicazione dell’art. 8 CPP dal momento che la rinuncia al procedimento

avviene esclusivamente per motivi di opportunità (Schmid, Handbuch, op. cit.,

n. 1790, pag. 822; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 426, n. 7, pag.

823; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 13, pag. 38);

- ne segue

che le spese concernenti il giudizio di primo grado vengono poste a carico di AP

1.

Per contro, le spese per la procedura d’appello

vengono poste a carico dello Stato.

Per i motivi di cui al punto precedente, non può

essere accordato nessun indennizzo per le spese legali sostenute.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 53, 54, 8,

80, 81, 398 e segg., 429 e 430 CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, gli

artt. 426, 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.

Di

conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e il procedimento penale nei

confronti di AP 1 è abbandonato.

2. Le

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta)

per il procedimento di primo grado sono a carico di AP 1.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

4. Intimazione

a:

-

-

-

- (AP)

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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