17.2012.133
Furto di lieve entità. Applicazione dei motivi d'impunità di cui agli artt. 53 e 54 CP. Abbandono del procedimento penale per motivi di opportunità (art. 8 CPP)
10 aprile 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
17.2012.133
Data decisione, Autorità:
10.04.2013, CARP
Titolo:
Furto di lieve entità. Applicazione dei motivi d'impunità di cui agli artt. 53 e 54 CP. Abbandono del procedimento penale per motivi di opportunità (art. 8 CPP)
IMPUNITÀ
art. 8 cpv. 1 CPP
art. 53 CPS
art. 54 CPS
art. 139 cpv. 1 CPS
art. 172 let. ter CPS
Incarto n.
17.2012.133
Locarno
10 aprile 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 4 aprile 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 29 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello del
10 ottobre 2012
esaminati gli atti
preso atto che: - con decreto d’accusa n. 4119/2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto
AP 1 autore colpevole di furto di poca entità per avere, il 20 luglio 2010 a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto cose mobili altrui di poco valore, ossia due banconote da fr. 10.-
ciascuna, di proprietà del suo datore di lavoro ACPR 1. Osservato che il denaro
è stato, nel frattempo, restituito alla parte lesa, il procuratore pubblico ha
proposto la condanna di AP 1 al pagamento di una multa di Fr. 200.--, oltre
alle spese e alla tassa di giustizia;
- avverso
il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione;
- con
sentenza 29 marzo 2012, il giudice della Pretura penale, dopo aver prospettato
al prevenuto, per i fatti di cui al DA, l’imputazione di appropriazione
indebita di poca entità ai sensi degli artt. 138 e 172ter CP, lo ha dichiarato
autore colpevole di tale reato e, in applicazione degli artt. 53 e 54 CP, lo ha
mandato esente da pena.
L’imputato è stato, tuttavia, condannato al
pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 750.--;
- con
dichiarazione d’appello 10 ottobre 2012, il condannato ha manifestato la sua
volontà di impugnare la citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta
del 2 novembre 2012 (art. 406 cpv. 3 CPP), ha precisato d’impugnare l’intero
giudizio di prime cure, contestando la realizzazione dei presupposti soggettivi
del reato di appropriazione indebita e chiedendo, pertanto, il suo
proscioglimento, nonché l’attribuzione di tasse, spese giudiziarie e di patrocinio
allo Stato;
- con
scritto 8 novembre 2012 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non
avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal
condannato e di rimettersi alla decisione di questa Corte (doc. IX);
- il 22
novembre 2012 il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza di primo grado (doc. XI);
- il 19
novembre 2012 l’accusatrice privata ACPR 1 ha presentato le proprie osservazioni all’appello (doc. X);
- con
scritto 20/28 febbraio 2013 la presidente di questa Corte ha chiesto alle parti
Fatti
di esprimersi sull’ipotesi di un abbandono del
procedimento ex art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;
- il 25
febbraio 2013 l’appellante ha comunicato di non opporsi all’abbandono del
procedimento ma ha ribadito che le spese legali e giudiziarie da lui sostenute
devono essere poste a carico dello Stato (doc. XVI);
- con
lettera di ugual data, il procuratore pubblico si è, invece, opposto
all’applicazione dell’art. 8 CPP sostenendo che, in concreto, non sono dati i
presupposti applicativi degli artt. 52 e 53 CP (doc. XV);
- il
giudice della Pretura penale ha, da parte sua, comunicato di non avere
particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa
Corte (doc. XVIII);
- l’AP non
ha presentato nessuna osservazione;
considerato che - giusta l’art. 8 CPP, il pubblico ministero e il giudice
prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede,
segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52-54 del
Codice penale (cpv. 1). In tal caso il pubblico ministero e il giudice decidono
il non luogo a procedere o l’abbandono del procedimento (cpv. 4);
- tale
norma, che ha ripreso il principio di opportunità precedentemente previsto dal
diritto federale unicamente agli artt. 52-54 CP, è di natura imperativa
e deve essere applicata d’ufficio in tutte le fasi del
procedimento penale, comprese le procedure di ricorso (Messaggio del 21
dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag.
1037-1038; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 8, n. 2 e 4, pag. 17 e n. 13, pag. 20; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 8, n. 3, pag. 88; Bernasconi,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 8, n. 17 e 18, pag. 38, n. 20
pag. 39 e n. 34, pag. 41);
- prima
dell’entrata in vigore del CPP unificato a livello federale, l’applicazione
degli artt. 52 e segg. CP aveva effetti diversi a dipendenza del momento in cui
veniva constatata la realizzazione dei requisiti per il riconoscimento del
mancato interesse a punire. Si riteneva infatti che, nel caso in cui la
realizzazione di tali requisiti fosse accertata unicamente dal giudice, questi
avrebbe dovuto pronunciare un giudizio di colpevolezza con contestuale
esenzione di pena e non una decisione di assoluzione o di abbandono del
procedimento (DTF 135 IV 27, consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad vor art. 52 ff., n. 18, pag.
974 e n. 26, pag. 976; Trechsel/Pauen Borer, Schweizerische Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, ad vor art. 52, n. 5, pag. 293-294; Killias/Kurth, in
Commentaire romand, Code pénal I, ad Intro aux
art. 52 à 55, n. 10, pag. 527; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 34, pag.
41);
- dopo
l’entrata in vigore del CPP federale, tali principi non sono più applicabili: l’art. 8 cpv. 4 CPP ha, infatti, chiarito che,
nei casi di applicazione del principio di opportunità, il pubblico ministero e
il giudice prescindono dal procedimento penale, indipendentemente dallo stadio
della procedura.
Al riguardo, si cita il Messaggio concernente
l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 secondo cui
“
il capoverso 1 rinvia ai motivi di opportunità
già previsti nel diritto materiale federale, menzionando quali casi di
applicazione più importanti gli articoli 52-54 nCP. Il capoverso 2 deroga al
principio di legalità in quattro ulteriori casi. (...) Sia nella normativa
proposta nel capoverso 1 sia in quella di cui al capoverso 2 la rinuncia al
procedimento penale è obbligatoria se sono adempiute le condizioni previste. In
entrambi i casi la relativa decisione spetta inoltre al pubblico ministero e al
giudice” (pag. 1037-1038).
Tale principio è stato ripreso dalla dottrina (Schmid,
op. cit., Praxiskommentar, ad art. 8, n. 4, 5 e 13, pag. 20; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo, San Gallo, 2009, n. 202, nota
335, pag. 77; Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 8, n. 27, pag. 66: Bernasconi, op. cit.,
ad art. 8, n. 34, pag. 41; cfr. anche Cornu in RPS 127/2009 p. 393; Went,
forumpoenale 4/2009, pag. 199; contra Fiolka/Riedo, in Basler Kommentar, StPo,
ad art. 8 CPP, n. 7, pag. 117; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung,
Zurigo 2010, ad art. 8, n. 6, pag. 89; Riklin, in Basler Kommentar, StGB I, ad
vor art. 52 ff., n. 27, pag. 977);
- pertanto,
nel caso in cui i presupposti di applicazione del principio di opportunità di
cui agli art. 52 e segg CP sono adempiuti, il giudice deve rinunciare al
procedimento penale e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 cpv. 4 CPP,
pronunciare l’abbandono del procedimento (cfr. Messaggio del 21 dicembre 2005
Considerandi
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1037-1038 in cui si legge che: “Il cpv. 3 (poi divenuto il cpv. 4 nella versione entrata in vigore)
precisa che anche nei casi sopradescritti si applica il principio di cui
all’articolo 2 cpv. 2 CPP e che la rinuncia al procedimento penale può quindi
essere disposta soltanto in forma di decreto di non luogo a procedere o di
decreto di abbandono”);
ritenuto che - questa Corte non condivide l’opinione del primo giudice secondo
cui i fatti addebitati all’appellante si configurano, in diritto, quale appropriazione
indebita per i motivi che seguono;
- così come
indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui
l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne
un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito,
in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato (DTF 120 IV
278; 118 IV 34; 106 IV 259 86 IV 167; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49);
- la cassa
(in cui venivano messi gli incassi derivanti dal lavaggio degli autoveicoli da
cui sono state prelevate le due banconote) era stata affidata dal datore di
lavoro ai dipendenti che si occupavano della gestione di tale attività. AP 1,
che nulla aveva a che vedere né con l’attività di autolavaggio, né con la
riscossione dei rispettivi pagamenti, non l’ha dunque certamente ricevuta in affidamento.
Irrilevante, al riguardo, è il fatto che egli avesse accesso al locale officina
in cui la cassa si trovava depositata (cfr. Niggli/Riedo, in Basler Kommentar,
op. cit., ad art. 138 CP n. 74 dove viene precisato che, perché vi sia
affidamento, non è sufficiente che il proprietario conferisca all’autore
l’accesso alla cosa, ad esempio attraverso la consegna della chiave di accesso
al luogo di conservazione; DTF 105 IV 29 dove il TF ha ritenuto affidata ad una
segretaria e al suo superiore la cassa della società data in gestione a
quest’ultimo e di cui la segretaria era responsabile; DTF 98 IV 22 dove il TF
ha ritenuto affidata agli addetti di un distributore di benzina la cassa comune
in cui vengono riposte le mance da loro percepite dai clienti; RBOG 1986 s.91
dove il Tribunale del Canton Turgovia ha ritenuto che la cassa di un ufficio
postale è affidata al dipendente che la utilizza e che ne è esclusivamente
responsabile; SK.2007.31 in cui il Tribunale penale federale non ha ritenuto
affidata all’apprendista la cassa di un negozio che egli poteva sì utilizzare
da solo per incassare il denaro ma di cui non era responsabile);
- AP 1,
agendo come ha fatto, non si è di conseguenza appropriato di denaro che gli era
affidato, ma l’ha sottratto al datore di lavoro (DTF 115 IV 104 consid.
1.
c/aa; STF del 12 giugno 2008, inc.6B_33/2008; STF del 17 marzo 2006 inc.6S.358/2005)
realizzando, dunque, gli elementi costitutivi oggettivi del reato di furto e
non di appropriazione indebita;
- adempiuti
risultano, anche, i presupposti soggettivi del reato di furto: così come
accertato dal primo giudice, AP 1 ha sottratto il denaro dalla cassa
dell’autolavaggio con la volontà di appropriarsene e non, come da lui preteso,
con l’intenzione di restituirlo. La valutazione eseguita in prima sede sulla
non credibilità dell’appellante su questo punto - questione di fatto in
relazione alla quale, trattandosi di una contravvenzione, il potere cognitivo
di questa Corte è limitato all’arbitrio - non può invero dirsi nel suo
complesso arbitraria;
- vista la
realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di
furto, la richiesta di assoluzione formulata dall’appellante con il suo appello
non può essere accolta;
- in
concreto, comunque, si può prescindere dal modificare l’errata qualifica
giuridica data ai fatti dal primo giudice poiché ciò si risolverebbe in un mero
esercizio scolastico considerato che il principio del divieto della reformatio
in pejus (art. 391 cpv. 2 CPP) non permette, comunque sia, di porre in
discussione l’applicazione al caso concreto - decisa dal primo giudice e non
impugnata dalla pubblica accusa - degli art. 53-54 CP la cui conclusione
obbligata è, come visto sopra, l’abbandono del procedimento penale (e non, come
deciso dal primo giudice, l’esenzione da pena);
- la
contestazione sui presupposti applicativi dell’art. 53 CP - in particolare, in
merito alla mancata assunzione di responsabilità da parte dell’imputato -
avanzata dal procuratore pubblico soltanto in sede di osservazioni, quand’anche
corretta nel merito, non è più rilevante in quanto tardiva: essa avrebbe
dovuto, per poter essere esaminata, essere fatta valere in un ricorso contro la
sentenza di primo grado che, già, ha deciso l’applicazione di tale disposto. A
questo stadio, in forza dell’art 391 cpv 2 CPP, in discussione è soltanto la
conseguenza - abbandono del procedimento o esenzione da pena - di tale
applicazione;
- ne segue
che, non potendo essere accolta la richiesta di assoluzione per mancanza dei
presupposti soggettivi del reato (come visto sopra, invece, pacificamente dato,
anche se come furto), l’appello va accolto ai sensi dei considerandi, con
l’abbandono del procedimento nei confronti di AP 1 in applicazione degli art 53 e 54 CP e art. 8 cpv. 1 e 4 CPP;
- l’art.
426.
cpv. 2 CPP dispone che, in caso di abbandono del procedimento, le spese
procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in
modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha
ostacolato lo svolgimento. Questo disposto è pacificamente applicabile ai casi
di applicazione dell’art. 8 CPP dal momento che la rinuncia al procedimento
avviene esclusivamente per motivi di opportunità (Schmid, Handbuch, op. cit.,
n. 1790, pag. 822; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 426, n. 7, pag.
823; Bernasconi, op. cit., ad art. 8, n. 13, pag. 38);
- ne segue
che le spese concernenti il giudizio di primo grado vengono poste a carico di AP
1.
Per contro, le spese per la procedura d’appello
vengono poste a carico dello Stato.
Per i motivi di cui al punto precedente, non può
essere accordato nessun indennizzo per le spese legali sostenute.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 53, 54, 8,
80, 81, 398 e segg., 429 e 430 CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, gli
artt. 426, 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.
Di
conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e il procedimento penale nei
confronti di AP 1 è abbandonato.
2. Le
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-- (settecentocinquanta)
per il procedimento di primo grado sono a carico di AP 1.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4. Intimazione
a:
-
-
-
- (AP)
5. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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