17.2012.134
Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Definizione di dolo eventuale. Criteri per la commisurazione della pena
22 gennaio 2013Italiano22 min
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Numero d'incarto:
17.2012.134
Data decisione, Autorità:
22.01.2013, CARP
Titolo:
Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso. Definizione di dolo eventuale. Criteri per la commisurazione della pena
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 12 cpv. 2 CPS
art. 47 CPS
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto n.
17.2012.134
Locarno
22 gennaio 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 30 aprile 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 24 aprile 2012 dalla Pretura penale
richiamata la dichiarazione di appello 15
ottobre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa 24 agosto 2010 il procuratore pubblico ha
ritenuto AP 1 autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di
permesso per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 10 luglio
2010 ed il 30 luglio 2010, impiegato intenzionalmente presso la __________
quale aiuto gelataio il cittadino macedone A., non autorizzato ad esercitare
un'attività lucrativa in Svizzera non disponendo del necessario permesso della
Polizia degli stranieri.
Egli ne ha pertanto proposto la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni -
di fr. 1'050.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere di fr. 70.- cadauna) e
alla multa di fr. 400.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
Contro il decreto d’accusa
appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- a
conclusione del dibattimento, con sentenza 24 aprile 2012 la giudice della
Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa,
limitandola però al periodo dal 20 luglio al 30 luglio 2010, ed ha condannato AP
1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni - di fr. 400.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 40.-
cadauna) e alla multa di fr. 200.-, oltre al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 850.-, con motivazione scritta, rispettivamente
di fr. 450.- senza motivazione scritta;
preso atto che: - con
scritto 30 aprile 2012 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione
scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 15 ottobre 2012, egli ha
poi precisato di impugnare l'intera sentenza di primo grado, postulando un
giudizio di proscioglimento;
- salvo il
richiamo dell'incarto della Pretura penale, l'appellante non ha presentato
istanze probatorie, mentre che il procuratore pubblico, con scritto 16 gennaio 2013 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma
della sentenza impugnata;
esperito il
pubblico dibattimento il 22 gennaio 2013 durante il quale l'imputato ha
postulato il suo proscioglimento dal reato di impiego di stranieri sprovvisti
di permesso.
ritenuto Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare interamente e liberamente (“per esteso”, “plein pouvoir d’examen”,
“umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv.
2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti
non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
Inchiesta
2. Da un controllo di polizia eseguito il 30 luglio 2010 è emerso che
l'appellante, nella sua qualità di gerente della __________, tra il 20 e il 30
luglio 2010 ha impiegato quale "aiuto gelataio" il cittadino bulgaro
e macedone A. (1983), sprovvisto del permesso per esercitare un'attività
lucrativa in Svizzera. Davanti agli organi di polizia egli si è giustificato
affermando che il A., presentatosi per lavorare, è stato messo alcuni giorni in
prova senza verifica delle sue generalità, poiché reputato in regola con il
permesso di lavoro, "visto che parlava la lingua italiana
correttamente". A suo dire, inoltre, nessun salario è stato versato,
dato che "l'ammontare doveva ancora essere stabilito"
(rapporto di polizia 30 luglio 2010, allegato c1).
3. Al
dibattimento in Pretura penale egli ha poi precisato che durante l'estate nei
punti di vendita della gelateria vengono assunti normalmente 80 studenti dai
15-16 ai 20-22 anni, che lavorano durante 4 settimane, per 6 ore al giorno e
per un totale di 90/100 ore, con uno stipendio di fr. 10.-/ora. L'unica
formalità di assunzione consiste nel far loro compilare un foglio con il nome,
il cognome, la data di nascita, il numero di telefono dei genitori e
dell'interessato, la scuola frequentata, l'indirizzo ed il "limite
orario", e nel chiedere "da chi sono mandati".
Nel caso di A. non è andata
diversamente. Così, in proposito, l'appellante:
“
Mi ricordo che come indirizzo ha messo __________.
(…) Per quanto riguarda il suo cognome non mi diceva niente. Ad esempio ieri si
è presentato da me un ragazzo che si chiama B. il quale mi ha detto che è
cresciuto qui e ha fatto le scuole qui, ecc.. Nella scheda che facciamo
compilare chiediamo di indicare l'indirizzo che normalmente equivale al
domicilio. Non abbiamo mai chiesto un documento a nessuno. (…) Che io sappia
questo di A. è l'unico caso in cui io ho involontariamente assunto un ragazzo
straniero”
(inc. 10.2010.603 della
Pretura penale, verbale 24 aprile 2012, pag. 2 e 3).
4. Con
decreto d’accusa 24 agosto 2010 A. è stato riconosciuto, a sua volta, autore
colpevole di infrazione alla LStr per entrata illegale (art. 115 cpv. 1 lett. a
LStr), ripetuto soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) e attività
lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr). Di conseguenza,
il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria -
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 450.-
(corrispondente a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna) e alla multa di
fr. 300.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle
spese giudiziarie di fr. 100.-. Il decreto d’accusa è passato, incontestato, in
giudicato.
Appello
5. Nella dichiarazione d’appello del 15 ottobre 2012 (art. 399 cpv.
3 CPP) AP 1 ha esteso l'impugnativa all'intera sentenza, postulando poi il suo
proscioglimento. Al dibattimento egli ha ribadito l'assenza, sia di ogni
intenzionalità nel suo agire, sia di un impiego ai sensi dell'art. 117 cpv. 1
LStr, confermando essenzialmente la tesi avanzata davanti al primo giudice.
6.a. Per
l'art. 117 cpv. 1 LStr chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega
intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa
in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una
persona che non dispone del relativo permesso è punito con una pena detentiva
fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena
detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria.
Il contenuto della norma
riprende largamente l'art. 23 cpv. 4 e 5 della previgente LDDS, benché le pene
siano più severe (FF 2002, pag. 3447) sicché, nella misura in cui reprime
l'impiego di uno straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa
in Svizzera, l'art. 117 cpv. 1 LStr non ha portata diversa da quella dell'art.
24 cpv. 3 LDDS. La giurisprudenza relativa a questa norma conserva perciò ogni
suo valore (DTF 137 IV 153 consid. 1.5). E in base alla medesima il termine impiegare
deve essere interpretato in maniera estesa, non limitata alla conclusione
ed all'esecuzione di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO. (DTF 128
IV 170 consid. 4; STF 16 novembre 2007, consid. 3.2 in 6B_176/2007).
b. Che A. sia entrato illegalmente in Svizzera ed altrettanto
illegalmente vi abbia soggiornato non è controverso.
L'appellante contesta
invece che egli abbia lavorato nel laboratorio di gelateria per la durata di 10
giorni, ritenendola eccessiva. Si oppone perciò all'utilizzo delle risultanze
del rapporto di polizia 30 luglio 2010, nella misura in cui vi si rileva che
l'impiego in laboratorio, iniziato il 20 luglio 2010, si è protratto fino al 30
luglio 2010. La difesa dimentica, tuttavia, che detto rapporto è stato sottoscritto
anche dall'appellante. Né del resto si intravede chi, se non il A. o
l'appellante stesso, abbia fornito alla polizia l'indicazione della data
d'inizio dell'attività. Nelle descritte circostanze la contestazione - nemmeno
motivata - perde ogni consistenza.
c. Per la difesa, poi, il primo giudice avrebbe erroneamente ravvisato
un impiego di A. ai sensi dell'art. 117 cpv. 1 LStr. Il giovane, come
rilevato nell'interrogatorio di polizia del 30 luglio 2010, era "stato messo alcuni giorni in
prova" ed in questa fase non era ancora
intervenuta la stipulazione di un contratto di lavoro, né era stato fissato un
salario. Ritenuto che di impiego, nel senso dell'art. 117 cpv. 1 LStr,
si può parlare solo dal momento in cui viene in essere una precisa volontà di concludere
un contratto, la difesa considera che questo stadio non sia stato raggiunto in
concreto, trattandosi di tempo di prova. Ne segue l'inapplicabilità dell'art.
117 cpv. 1 LStr. L'appellante si richiama a quanto stabilito dal Tribunale
federale in un caso che presenta strette analogie con quello di specie, ove
l'alta Corte ha ritenuto che la candidatura a un posto di lavoro e la
partecipazione a una procedura di reclutamento (test di aiuto cucina svolto
gratuitamente su due giorni per una durata massima di 90 minuti al giorno) non
necessitano di autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera,
concludendo che un datore di lavoro che fa lavorare a titolo di prova un
candidato straniero in vista di un'eventuale assunzione, non lo impiega ai
sensi dell'art. 117 cpv. 1 LStr (DTF 137 IV 297).
Sulle modalità di conclusione dei contratti e sul
tempo di prova (test) al dibattimento l'appellante ha dichiarato quanto segue:
“
Di regola, noi assumiamo studenti liceali e
universitari sulla base della seguente prassi. Durante l’anno raccogliamo le
candidature degli studenti che vogliono lavorare presso di noi. Di norma i
nominativi ci vengono indicati da persone che conosciamo. Questi studenti
vengono poi in ufficio dove riempiono un formulario dove viene indicato fra
l’altro il periodo in cui vogliono lavorare. Ad inizio stagione io valuto
queste diverse offerte e cerco di accontentare un po’ tutti.
Attribuisco gli studenti che ritengo di poter
assumere alle varie postazioni di lavoro. Telefonicamente comunico loro la mia
decisione e li convoco per una prova di due giorni. O meglio li faccio lavorare
per due giorni per vedere se hanno voglia di lavorare o no. Soltanto se
superano questa prova, gli studenti lavorano per il periodo indicato. Non viene
concluso un contrato scritto. L’accordo è unicamente verbale. Lo stipendio
orario aumenta a dipendenza degli anni di servizio. Di regola l’accordo prevede
quattro settimane di lavoro per 100 ore di lavoro. Il salario viene pagato alla
conclusione del periodo lavorativo.
Nei due giorni test, il lavoro è limitato ad alcune ore al giorno. Non posso
dire esattamente quante, ma di norma dovrebbero essere un paio di ore al
giorno. Questo proprio perché il senso di quei giorni di prova è di testare la
voglia di lavorare dei ragazzi (…).
Ricordo che (A., ndr.) ha lavorato per poco
tempo, comunque non per il tempo stabilito poiché è intervenuta la polizia” (verbale dibattimento d’appello, pag. 2).
d. La
conclusione del contratto di lavoro con gli studenti avviene dunque in due fasi
distinte. La prima, consiste in un test della durata di due giorni, in cui
viene sondata l'idoneità dell'interessato. Superato questo test - che si svolge
a tempo ridotto (un paio di ore al giorno) - l'interessato è assunto e da
questo momento decorrono gli effetti di un contratto di lavoro di durata
determinata, solitamente un mese. I due giorni di test non configurano dunque tempo
di prova nel senso civilistico del termine (art. 335b CO), bensì una
procedura di reclutamento, suscettibile di sfociare in un contratto di lavoro
qualora i risultati dovessero rispondere alle esigenze dell'appellante.
Come visto, in concreto
l'impiego di A. è durato 10 giorni, prendendo fine il giorno - e a causa -
dell'intervento della polizia. E nulla lascia credere che senza tale intervento
il rapporto di lavoro non sarebbe continuato per la durata presumibile di 30
giorni. In siffatte circostanze, pretendere, come fa l'appellante, che A. si
trovasse, dopo 10 giorni, ancora in tempo di prova, oltre che contraddittorio,
non è serio. La realtà è un'altra: A. aveva superato con successo il test di
reclutamento ed era stato regolarmente assunto.
In linea con il primo
giudice, occorre perciò concludere che l'appellante, in qualità di datore di
lavoro, abbia impiegato A., cittadino straniero sprovvisto di permesso,
incorrendo in tal modo negli estremi oggettivi del reato previsto all'art. 117
cpv. 1 LStr. L'invocata DTF 137 IV 297 non trova, dunque, applicazione in
concreto.
7.a. A differenza del vecchio art. 23 cpv. 4 LDDS, che sanzionava anche
la negligenza, l'art. 117 cpv. 1 LStr punisce solo chi impiega intenzionalmente
stranieri sprovvisti di permesso.
Premettendo che la prassi
della compilazione del formulario senza presentazione di un documento di identità
"non permette al datore di lavoro di avere un controllo adeguato sulla
situazione dei lavoratori assunti, in modo particolare per una ditta che assume
all'incirca ottanta studenti ogni anno", la giudice della Pretura
penale ha concluso che l'appellante "non può non aver preso in
considerazione e accettato l'eventualità che qualcuno degli studenti da lui
assunti non avesse il permesso necessario per esercitare un'attività lucrativa
in Svizzera" (sentenza impugnata, pag. 4, n. 5.2). Di conseguenza, ella
ha ritenuto sussistere l'elemento intenzionale nella forma del dolo eventuale.
b. Al
dibattimento d'appello AP 1 ha confermato la propria convinzione che il A.
fosse in regola con il permesso di esercitare un'attività lucrativa in
Svizzera. Convinzione dettata, oltre che dal luogo di residenza indicato nel
formulario (Ascona), dalla sua padronanza della lingua italiana. Nel cognome A.,
poi, egli non ha ravvisato un segnale tale da imporgli ulteriori
approfondimenti, data la diffusione in Ticino ed in Svizzera di cognomi simili.
L'appellante contesta pertanto le conclusioni di prima sede, ribadendo
l'assenza di intenzionalità, ancorché nella forma del dolo eventuale.
c. Il
legislatore ha definito il concetto di dolo eventuale - che è una delle due
forme dell’intenzione - all’art. 12 cpv. 2 CP seconda frase: perché vi sia
intenzione per dolo eventuale basta che l'autore ritenga possibile il
realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP; STF
6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4). Nella
forma del dolo eventuale, dunque, l’intenzione è data laddove l'agente ritiene
possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce,
accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo
nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento
si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.
5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF
6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid.
1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2
pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid.
2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249
consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
d. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in
mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice
può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la
possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che
si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222
consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 09.06.2010 inc.
17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori da cui
è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui
si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di
diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio
(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e
quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle
circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà
la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi
che l’evento dannoso si realizzasse (STF 19.07.2012 inc.6B_662/2011 consid.
4.1; STF 16.07.2012 inc.6B_806/2011 consid. 2.1; STF 23.06.2011 inc.
6B_782/2010 consid. 3.2.1; STF 20.05.2011 inc.6B_621/2010 che conferma la
sentenza CCRP 09.06.2010 inc.17.2009.59 consid. 4.3.c;
STF 15.03.2010 inc.6B_996/2009 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF
134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 133 IV 1 consid.
4.1).
La probabilità deve essere di un grado elevato
poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9
consid. 4.2.5; STF 29.01.2008 inc.6B_519/2007 consid. 3.1 e citazioni;
sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
e. Sono
un'ottantina, ogni estate, gli studenti che trovano occupazione nei punti
vendita della gelateria di AP 1. Non fa dubbio che un numero così importante di
assunzioni in un’attività non qualificata generi il rischio, altrettanto
elevato, di impiego di stranieri sprovvisti di permesso di lavoro, specie
laddove, come in concreto, difettino adeguate misure di controllo.
E l'assenza di tali misure
è stata confermata ancora al dibattimento, proprio dall'appellante:
“
Preciso che gli studenti che si presentano nei
nostri uffici per candidarsi non sempre vengono visti al momento della
candidatura. Questo perché possono limitarsi a riempire il formulario che è a
disposizione del pubblico. Se io o la segretaria vediamo il candidato, sul
formulario mettiamo una nostra prima constatazione. Vi sono anche candidature
inoltrate via e-mail.
È chiaro che noi privilegiamo ragazzi di cui
conosciamo i genitori o che comunque sono referenziati.
Se non sbaglio, A. aveva una referenza di una nostra donna delle pulizie” (verbale dibattimento, pag. 2).
Esaurendosi nella compilazione di un formulario
di autocertificazione, senza verifica di documenti d'identità (sopra, consid. 2
e 3), e spesso senza nemmeno vedere il candidato prima del test, le modalità di
assunzione adottate dall'appellante debbono dirsi perlomeno inidonee ad
arginare il pericolo di un impiego di stranieri sprovvisti di permesso. E
l'appellante, nella sua qualità di gerente e datore di lavoro, doveva
avvedersene. A maggior ragione nel caso concreto, e non tanto per l'attenzione
che avrebbero dovuto destare il nome e la nazionalità stranieri
dell'interessato, quanto piuttosto perché A. non rientrava nella tipologia
degli studenti assunti normalmente dall’accusato (dai 15-16 ai 20-22 anni),
essendo all'epoca ventisettenne. A tale riguardo non soccorre all'appellante il
fatto che A. "aveva
una faccia da ragazzino" giacché l'età gli
doveva risultare dal formulario di reclutamento contenente "tutti i dati personali completi
(compresa la nazionalità)” (verbale dibattimento,
pag. 2 e 3). Nelle descritte circostanze, l'omissione di puntuali verifiche
costituisce una grossolana negligenza. Da essa AP 1 nemmeno può liberarsi
sostenendo di essersi affidato alla buona padronanza della lingua italiana (al
riguardo, va detto che l’appellante ha avuto con lui solo un brevissimo
colloquio, per cui l’accertamento della perfetta conoscenza della lingua appare
perlomeno dubbio) ed al luogo di residenza indicatogli dal A. (Ascona) ritenuto
come tali elementi (quand’anche fossero effettivamente dati) nulla indichino in
relazione all’esistenza del necessario permesso. Nel contesto indicato -
caratterizzato, come detto, da un rischio di assunzione di manodopera straniera
non autorizzata particolarmente alto - tale pesante violazione degli obblighi
di diligenza che gli incombevano nella sua qualità di datore di lavoro
realizza, manifestamente, il dolo eventuale, dovendosi considerare che AP 1
abbia agito ritenendo possibile il realizzarsi dell'infrazione ed
accollandosene il rischio (art. 12 cpv. 2 CP seconda frase).
Assodato l'agire per dolo
eventuale, l'infrazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art.
117 cpv. 1 LStr) va, quindi, confermata e l'appello respinto su questo punto.
8.a. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
b. Enunciati
Fatti
i criteri essenziali per la commisurazione della pena, la giudice della Pretura
penale ha ridotto quella inizialmente proposta dalla pubblica accusa da 15
aliquote giornaliere a 10, in particolare in considerazione del fatto che A. ha
lavorato alle dipendenze dell'appellante per una durata di 10 e non di 20
giorni (sentenza impugnata, pag. 5, n. 8.2). Ella ha così ritenuto
adeguata la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, fissando l'importo della
singola aliquota in fr. 40.-. Sospendendo la pena per un periodo di prova di
due anni, la giudice della Pretura penale ha, inoltre, inflitto all'appellante
una multa aggiuntiva di fr. 200.- in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 CP.
c. Tenuto
conto della limitata durata prevista dell'impiego di A. e delle conseguenze,
segnatamente sui suoi diritti e sugli aspetti attinenti alla politica
migratoria ed alla lotta contro il lavoro nero, la gravità dell'infrazione è da
Considerandi
ritenersi oggettivamente lieve. Analogo discorso si impone, dal profilo
soggettivo, in relazione al movente. Si è trattato in effetti di un atto
isolato, a fronte di un gran numero di situazioni (80 all'anno) da considerare
legali. Nella pur grave negligenza commessa dall'appellante non si ravvede, in
effetti, una volontà di conseguire indebiti profitti o di lucrare sulle spalle
della persona assunta. Ciò premesso, in applicazione della pena si giustifica
di contenere la pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni - in 5 aliquote giornaliere di fr. 40.- per un totale di fr.
200.
-, rinunciando ad infliggere una multa ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP.
Tassa
di giustizia e spese
9.
Visto
l'esito del giudizio, è confermato l'addebito a carico di AP 1 degli oneri
processuali di prima sede. Seguono la soccombenza pressoché integrale anche gli
oneri processuali della presente decisione, consistenti in fr. 500.- per tassa
di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese (art. 428 cpv. 1 CPP).
Sempre a causa della soccombenza pressoché
totale, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU,
14 cpv. 2 patto ONU II,
12 cpv. 1 e 2, 34, 42 cpv. 1 e 4, 47 CP,
11 cpv. 2, 117 cpv. 1 LStr,
1a OASA,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti
di permesso per avere impiegato, per 10 giorni nel periodo estivo, quale
aiuto gelataio, il cittadino bulgaro e macedone A., non autorizzato ad
esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote
giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 200.- (duecento).
1.2.1. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 850.-,
sono posti a carico di AP 1.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico di AP 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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