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Decisione

17.2012.135

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

17 agosto 2010 presso il valico doganale di __________, AP 1 è stato fermato

dalle guardie di confine mentre circolava alla guida del motoveicolo Yamaha

targato , appartenente a __________.

C. Con decreto d’accusa n. 4295/2010 del 4 ottobre 2010, il

procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida senza licenza

di condurre o nonostante revoca per avere, il 17 agosto 2010 a __________, condotto il motoveicolo Yamaha targato sebbene la licenza di condurre gli fosse

stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 30 settembre

2009 per il periodo 19 settembre 2008 al 18 settembre 2010.

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 3’600.-

(corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 1’000.-

nonché al pagamento di tasse e spese.

AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa.

D. Dopo il dibattimento - durante il quale la formulazione del DA è

stata modificata per sottolineare come la revoca fosse stata in verità disposta

dalla competente autorità penale con decisione del 10 settembre 2008 e solo

precisata dalla competente autorità amministrativa in data 30 settembre 2009 per il periodo dal 19 settembre 2008 al 17 settembre 2010 inclusi

(cfr. verbale del dibattimento, pag. 2) - con sentenza

del 22 marzo 2012, il giudice della Pretura penale, ha confermato l’imputazione

a carico di AP 1.

Egli lo ha pertanto condannato alla pena pecuniaria di fr. 2’250.-

(corrispondente a 75 aliquote giornaliere di fr. 30.-) e al pagamento delle

tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 950.-.

E. In data 23 marzo 2012 il condannato ha presentato annuncio di

appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 9 ottobre 2012, con

dichiarazione scritta d’appello in cui ha precisato di impugnare l’intera

sentenza di primo grado, postulando la propria assoluzione e protestando tasse spese

e ripetibili d’appello.

F. Vista la richiesta dell’appellante di trattare l’appello in

procedura scritta (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3), la presidente di

questa Corte, con decreto 10 ottobre 2012, gli ha impartito un termine di 20

giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP)

che è stata inoltrata in data 2 novembre 2012.

G. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 7 novembre

2012, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’appello.

La Pretura penale, con scritto 8 novembre 2012 ha comunicato di non avere osservazioni sulla motivazione d’appello e di rimettersi al giudizio

di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo

del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta

l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti

impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in

tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione

completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza

di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello

porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha

spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc.6B_715/2011 che

cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

2.

a. L’art. 95 cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui

in discussione, prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la

licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata

rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore

dal 1° gennaio 2012 (RU 2011, pag. 3267; FF 2010, pag. 3453, 3463), ripropone

il suddetto disposto anteponendone la comminatoria di pena, ma lasciandone

immutato il tenore normativo.

L’art. 95 cifra 2 vLCStr (così come il nuovo art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) è volto a

tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire sia la sicurezza della

circolazione sia il rispetto delle decisioni delle autorità (Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007,

ad art. 95, n. 2, pag. 300).

b. La fattispecie prevista dall’art. 95 cifra 2 LCStr è assurta a

delitto nel 2005, avendo il legislatore allora ritenuto grave il comportamento

del conducente che disattende una decisione di revoca della licenza di condurre

disposta dalla competente autorità a tal punto da sanzionarlo, come visto, con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, pertanto, in

modo più severo rispetto alla guida senza licenza di condurre. Il legislatore

ha inasprito la repressione della guida malgrado la revoca per ovviare

all’effetto poco dissuasivo della pena di almeno dieci giorni di detenzione e

della multa prevista in precedenza (FF 1999, pag. 3871; Jeanneret, op. cit., ad

art. 95, n. 12, pag. 303 e n. 91, pag. 327).

Con la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha

equiparato la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della

licenza di condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca

(RU 2011, pag. 3267; FF 2010, pag. 3453, 3463).

c. Dal profilo oggettivo il reato presuppone che l’autore conduca un

veicolo a motore sul territorio svizzero nonostante la licenza di condurre gli

sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta (Weissenberger,

Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo

2011, ad art. 95, n. 11, pag. 522).

Per “licenza di condurre” ai sensi dell’art. 95 LCStr

s’intende la decisione amministrativa resa dall’autorità in merito al diritto

di guidare e non il documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret, op.

cit., ad art. 95, n. 70, pag. 320).

La decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza

di condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice

penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e neppure

da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un vizio tanto grave da

sancirne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 78, pag. 323; cfr.,

per analogia con l’art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1).

È sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che

sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi

oggettivi dell’art. 95 cifra 2 vLCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr)

siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 78, pag. 323).

d. Dal profilo soggettivo

il reato presuppone che l’autore abbia preso conoscenza della decisione che sancisce

la revoca della sua licenza di condurre e che, ciononostante, egli si metta

alla guida di un veicolo a motore (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 79, pag.

324).

In applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche l’agire con mera

negligenza è punibile (DTF 117 IV 302 consid. 3.b.bb, Jeanneret, op. cit., ad

art. 95, n. 79, pag. 324; Weissenberger, op. cit., ad art. 95, n. 12, pag.

522).

3.

AP 1 sostiene preliminarmente che l’art. 95 cifra 2 vLCStr non è

applicabile ai casi di revoca della patente ex art. 67b CP.

3.1

Secondo l’appellante il disposto è stato concepito dal

legislatore quale sanzione per i conducenti colpiti da una revoca

amministrativa della licenza di condurre (ex art. 16 e segg. LCStr) e non per

quelli colpiti da una misura ai sensi del diritto penale quale l’art. 67b CP.

Lo scopo dell’art. 95 cifra 2 vLCStr - continua l’appellante - è del resto la

sicurezza del traffico e degli utenti della strada e non la prevenzione della

recidiva, per cui, conclude, la sanzione del mancato rispetto di una misura ex

art. 67b CP non può essere ricercata nell’art. 95 cifra 2 LCStr (motivazione

d’appello, pag. 10-11).

3.2

La censura si rileva d’acchito infondata, ritenuto che,

contrariamente alla tesi ricorsuale, l’art. 95 cifra 2 vLCStr non protegge

unicamente la sicurezza della circolazione stradale, bensì anche il rispetto

delle decisioni dell’autorità (cfr. al riguardo il consid. 2a).

La dottrina ha del resto già avuto modo di precisare che l’art. 95 cifra 2

vLCStr è applicabile anche nei casi in cui il ritiro della licenza di condurre è

ordinato (quale misura) dal giudice penale in applicazione dell’art. 67b CP (Jeanneret,

op. cit., ad art. 95, n. 77, pag. 322).

4.

L’appellante

- sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui riportare -

sostiene che, il giorno in cui è stato controllato presso il valico doganale di

__________, egli poteva condurre grazie ad una patente di guida regolarmente

conseguita in Italia e che egli, pertanto, non può essere condannato per il reato

di cui all’art. 95 cifra 2 vLCStr (cfr. motivazione d’appello,

pag. 6-9).

4.1

Agli atti vi è la copia di una patente di guida rilasciata a AP 1

dalla Repubblica italiana in data 19 luglio 2010.

Lo stesso appellante ha dichiarato al dibattimento che, dopo la sua

scarcerazione, “sono andato subito in Italia dove ho stabilito il mio

domicilio. Da fine aprile 2010 sono domiciliato in Italia e dal 19 luglio ho la

patente di guida italiana per la moto” (cfr. verbale del dibattimento, pag.

2).

4.2

Giusta l’art. 45 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla

circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (RS 741.51, in seguito OAC)

l’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle

stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera.

Inoltre, l’uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una

durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero

eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far

uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all’autorità

straniera competente, direttamente o tramite l’USTRA.

4.3

La tesi

ricorsuale è infondata per le ragioni che seguono.

Dagli atti emerge che, con sentenza del 10 settembre 2008, la Corte

delle assise criminali aveva ordinato, quale misura ex art. 67b CP, il ritiro

della licenza di condurre di AP 1 per una durata di due anni (cfr.

Dispositivo

dispositivo 4 della sentenza 10 settembre 2008 della Corte delle assise

criminali, inc. 72.2008.87).

Che tale misura equivalesse, in pratica, ad un divieto di condurre

veicoli a motore sul territorio svizzero emerge chiaramente, oltre che dal

titolo marginale del summenzionato disposto (“Divieto di condurre” appunto),

anche dalla motivazione della sentenza, nella quale la Corte delle assise

criminali ha spiegato che al condannato “senza poter liberamente

circolare sul territorio, risulterà più difficile organizzare la sua

attività poiché agli inquirenti, che lo conoscono ormai molto bene, basterà

vederlo al volante per fermarlo” (cfr. sentenza 10

settembre 2008 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2008.87, consid 8.1

pag. 70). Non va poi dimenticato che anche lo scritto 30 settembre 2009 della

Sezione della circolazione - con cui veniva comunicato all’appellante il

periodo di esecuzione della misura - faceva riferimento al “divieto di

condurre veicoli a motore”. Non occorre del resto essere giuristi

per comprendere che la revoca (o il ritiro ex art. 67b CP) della licenza di

condurre ha lo scopo d’impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è

fatto oggetto e non quello di semplicemente privarlo del documento.

È dunque chiaro che l’intento dell’autorità era quello di

vietare all’appellante di circolare sul territorio svizzero e ciò a prescindere

dalla disponibilità di un’ulteriore licenza di condurre straniera. Non potrebbe

del resto essere altrimenti, se solo si considera che, come visto, l’uso in

Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse

condizioni in cui è revocata (o ritirata) quella svizzera (art. 45 cpv. 1 1a

frase OAC). Se, in concreto, l’uso della patente italiana non è stato vietato dalle

autorità elvetiche è semplicemente perché della sua esistenza esse non erano

state edotte.

5. Da quanto precede

discende che AP 1, circolando sul territorio svizzero con un veicolo a motore

nonostante il ritiro della sua licenza di condurre, si è reso colpevole, dal

profilo oggettivo, del reato di cui all’art. 95 cifra 2 LCStr.

Il reato è poi realizzato anche dal profilo

soggettivo, ritenuto che l’appellante, visto quanto spiegato al considerando

precedente, sapeva (o doveva perlomeno sapere) che la licenza di condurre

conseguita in Italia non gli permetteva di

circolare sul territorio svizzero.

6. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di

specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena

pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.- inflitta a AP 1 dal primo

giudice. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale

(cfr. art. 95 cifra 2 LCStr e 34 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa

degli elementi di valutazione prescritti dall’art. 47 CP.

Come stabilito dal pretore, la pena non può essere sospesa condizionalmente,

ritenuto che l’indiscutibile propensione dell’appellante a violare la legge

(cfr. al riguardo il suo estratto del casellario giudiziale, AI 5) impone la

formulazione di una prognosi sfavorevole (art. 42 CP).

7. Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti

in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la

soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1

CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e

segg. CPP,

34, 42, 47 e segg.,

95 cifra 2 vLCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr),

45 cpv. 1 OAC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP

e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante

revoca per avere, il 17 agosto 2010 a __________, condotto il motoveicolo

Yamaha targato nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata

dalla competente autorità per il periodo dal 19 settembre 2008 al 17 settembre

2010 inclusi.

1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, per un totale di fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da

una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

1.3. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, per complessivi

fr. 950.- (novecentocinquanta), sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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