17.2012.144
Deposito incustodito di fucili privi di culatta in abitazione secondaria non raggiungibile tramite una delle strade elencate all'art. 50 RALCC. Utilizzo di pick-up nell'ambito di un'azione di caccia.
19 luglio 2013Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2012.144
Data decisione, Autorità:
19.07.2013, CARP
Titolo:
Deposito incustodito di fucili privi di culatta in abitazione secondaria non raggiungibile tramite una delle strade elencate all'art. 50 RALCC. Utilizzo di pick-up nell'ambito di un'azione di caccia. Esistenza di una connessione naturale e funzionale fra l'uso del veicolo e l'esercizio della caccia
CONTRAVVENZIONE LCP
art. 79 COST
art. 2 cpv. 3 LARM
art. 4 cpv. 1 let. a LARM
art. 4 cpv. 3 LARM
art. 26 LARM
art. 18 cpv. 2 LCC#
art. 20 LCC#
art. 22 cpv. 1 LTG
art. 47 RALCC
art. 50 RALCC
art. 67 RALCC
Incarto n.
17.2012.144
Locarno
22 luglio 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 7 settembre 2012 da
A. _______
e
B. _______
entrambi rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 30 agosto 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 26
novembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 153/102 del 7 ottobre 2011 la CO 1 ha ritenuto A. _______ autore colpevole di:
- contravvenzione
al Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell’11 luglio 2006 (RALCC) per avere, l’8 (recte 7) settembre 2011, in località [...]in territorio del comune di [...],
-- utilizzato in qualità di
cacciatore un veicolo a motore (), sulla strada non consentita ai cacciatori
che da [...]porta a [...], con l’intenzione di cacciare in zona nonché
-- lasciato incustodito il
proprio fucile da caccia in cascina presso il [...].
Con decreto d’accusa 152/107 del 21 novembre 2011,
la CO 1 ha ritenuto B. _______ autore colpevole di:
- contravvenzione
al Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell’11 luglio 2006 (RALCC) per avere, il 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...],
-- utilizzato
in qualità di cacciatore un veicolo a motore (e), sulla strada non consentita
ai cacciatori che da [...]porta a [...]e viceversa, esercitando la caccia in
zona [...]nonché
-- lasciato
incustodito il proprio fucile da caccia nel rustico (abitazione secondaria)
presso il [...].
La CO 1 dell’ambiente ha proposto per ciascuno la
condanna alla multa di fr. 200.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento,
con una pena detentiva) oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-.
Sia A. _______ che B. _______ hanno sollevato
tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa.
B. Dopo aver decretato in data 15 maggio 2012 la riunione di entrambi i
procedimenti, con sentenza del 30 agosto 2012, il presidente della Pretura
penale ha confermato le imputazioni e le multe contenute nei decreti d’accusa
(facendo, tuttavia, astrazione dalla tratta [...]percorsa su veicolo a motore
da B. _______), accollando ad ognuno dei condannati gli oneri processuali di
complessivi fr. 620.- con motivazione scritta, rispettivamente di complessivi
fr. 220.- senza motivazione scritta.
C. In data 7 settembre 2012, A. _______ e B. _______ hanno presentato
annuncio d’appello contro la sentenza pretorile, confermato, poi, il 26
novembre 2012 tramite dichiarazione scritta d’appello con cui hanno chiesto di
essere prosciolti da ogni imputazione e la messa a carico dello Stato degli
oneri processuali.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente
contravvenzioni, con decreto 27 novembre 2012, la presidente di questa Corte ha
informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed
ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per la presentazione di
una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del
termine, gli appellanti hanno inoltrato in data 15 gennaio 2013 il relativo
allegato.
Con scritto 18 gennaio 2013, la Pretura penale ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte.
La dell’ambiente, con osservazioni 18 febbraio
2013, si è riconfermata nella propria posizione, chiedendo che l’appello
presentato da A. _______ e B. _______ venga respinto.
in diritto: 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale
di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone
di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto,
estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al
diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag.
1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009,
ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi
in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una
violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la
nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta
dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler
Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti
può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid.
2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134
Fatti
I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi
citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.6B_312/2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2. A.
_______ e B. _______ rimproverano al giudice della
Pretura penale una violazione del diritto, per aver applicato l’art. 47 del Regolamento
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11
luglio 2006 (RALCC; RL 8.5.1.1.1), disciplinante la detenzione di armi e
munizioni da caccia, nonostante esso sia lesivo del principio della preminenza
del diritto federale e privo di sufficiente base legale a livello cantonale.
2.1. Sul tema sollevato, il giudice della Pretura penale ha ricordato che
la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20
giugno 1997 (LArm; RS 514.54) contiene all’art. 2 cpv. 3 una riserva in favore
della legislazione federale sulla caccia e che la legge federale sulla caccia e
la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP;
RS 922.0) è una legge-quadro e, come tale, stabilisce i principi sulla cui base
i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP) ritenuto che ad
essi è chiesto di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP),
legiferare sulle armi utilizzabili nell’esercizio della caccia (la legislazione
federale si limita, infatti, a vietare l’uso di determinati mezzi ausiliari;
art. 2 OCP) e reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto
cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).
Nel nostro Cantone – ha continuato il primo
giudice – l’art. 18 LCC (Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici; RL 8.5.1.1), oltre a elencare le armi
utilizzabili per l’esercizio della caccia, ha delegato al Consiglio di Stato la
facoltà di stabilire norme sulla detenzione di armi e munizioni da caccia (art.
18 cpv. 2 LCC). L’art. 47 RALCC, che disciplina la detenzione di armi e
munizioni da caccia, si fonda proprio sulla delega legislativa dell’art. 18
cpv. 2 LCC, che assurge a “base legale formale” (sentenza impugnata, consid.
5b, pag. 8).
2.2. Nel loro gravame gli appellanti sostengono, invece, che, in materia
di detenzione e custodia di armi, la legislazione federale è esaustiva. Secondo
A. _______ e B. _______, la materia è disciplinata dall’art. 26 LArm e, sebbene
l’art. 2 cpv. 3 LArm riservi espressamente le disposizioni della legislazione
federale sulla caccia, la LCP, oltre a non contenere alcuna disposizione
specifica riguardo la detenzione e custodia di armi, non prevede alcuna delega
ai Cantoni per disciplinare questa materia.
La LCP – continuano – prevede unicamente una
sanzione per chi detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui
maggenghi o sugli alpi (art. 18 cpv. 1 lett. c LCP).
Secondo gli appellanti, avendo il legislatore
federale regolato in modo esaustivo questa materia, non vi é alcun spazio per
una legislazione cantonale completiva.
Il primo giudice avrebbe, dunque, dovuto rifiutare
di applicare l’art. 47 RALCC, disposizione cantonale adottata in violazione del
principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.).
A mente degli insorgenti, l’art. 47 RALCC non è,
inoltre, applicabile in quanto la delega legislativa contenuta all’art. 18 cpv.
2 LCC non costituisce una base legale sufficiente. Perché una delega
legislativa sia ammissibile – spiegano gli insorgenti - occorre che i principi
fondamentali (scopo, contenuto e portata) della materia delegata siano
stabiliti nella legge in senso formale che prevede la delega stessa e l’art. 18
cpv. 2 LCC non soddisfa affatto tali requisiti (motivazione d’appello, pto.
3-15, pag. 3-5; pto. 16-21, pag. 5-7).
2.3. a. L’art. 26 cpv. 1 LArm prevede che le armi, le parti essenziali di
armi, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni devono
essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non
autorizzati.
Optando per questa formulazione, il legislatore
federale ha voluto disciplinare soltanto sommariamente la custodia di armi
ritenendo che i provvedimenti di sicurezza da adottare debbano essere regolati
a seconda delle circostanze (art. 26 LArm; 96.007 Messaggio concernente la
legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio
1996 FF 1996 I 891).
L’art. 2 cpv. 3 LArm riserva espressamente le
disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della
legislazione federale militare.
Queste si applicano, dunque, come lex specialis
relativamente alla LArm.
Al riguardo, il Consiglio federale ha precisato
che “le armi personali dei militari devono essere custodite secondo le
disposizioni della legislazione militare.” (art. 2 LArm; 06.008 Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi
e le munizioni dell’11 gennaio 2006 FF 2006 I 2546). Estendendosi tuttavia la
riserva dell’art. 2 cpv. 3 LArm anche alla legislazione federale sulla caccia,
ne consegue che le armi destinate alla caccia devono essere custodite secondo
le specifiche disposizioni in materia.
b. Giusta l’art. 79 Cost., la Confederazione è competente per emanare principi sull’esercizio della caccia. Il 20 giugno 1986 è stata adottata la LCP (Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RS
922.0) che fissa le linee guida in base alle quali i Cantoni devono
disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP).
L’esecuzione di detta legge incombe ai Cantoni
sotto la sorveglianza della Confederazione (art. 25 cpv. 1 LCP).
Il Cantone Ticino, nel rispetto della delega
contenuta nella LCP, ha adottato l’11 dicembre 1990 la LCC (Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RL
8.5.1.1).
L’art. 18 LCC – dopo avere elencato al cpv. 1 le
armi e le munizioni autorizzate nel nostro Cantone per l’esercizio della caccia
– prevede, al cpv. 2, che il Consiglio di Stato può stabilire norme per il
controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni nonché prescrivere il tipo
di arma e munizioni per determinate cacce.
L’art. 47 RALCC trova fondamento nella delega
legislativa conferita dall’art. 18 cpv. 2 LCC. Nonostante sia inserito in un Regolamento,
esso ha carattere di norma di sostituzione, siccome rimpiazza una disposizione di
natura formale, e può contenere delle regole primarie, generali e astratte, che
possono comportare diritti e obblighi nuovi per gli amministrati (Knapp, Précis
de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, n. 318 e 306).
La validità della delega legislativa è data
(legge in senso formale, scopo, oggetto, estensione della competenza accordata;
STF del 3 ottobre 2011, inc.2C_45/2011, consid. 6.4; DTF 128 I 113, consid.
3c; DTF 118 Ia 245, consid. 3b).
Infatti, la LCC è una legge soggetta al voto
popolare, l’oggetto e l’estensione della competenza accordata sono indicati
almeno approssimativamente dallo stesso art. 18 cpv. 2 LCC e, per quanto
riguarda lo scopo, esso va interpretato alla luce della ratio legis della
legislazione sulla caccia (cfr. art. 1 LCP e art. 1 LCC).
c. Ne deriva che l’opinione degli appellanti secondo cui l’art. 47
RALCC viola il principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1
Cost.) e si fonda su una delega legislativa inammissibile (art. 18 cpv. 2 LCC) non
può essere condivisa.
3. Secondo i ricorrenti, il primo giudice è incorso in una violazione
del diritto applicando l’art. 50 RALCC, che disciplina il trasporto di
cacciatori, armi e munizioni tramite veicoli a motore e ciclomotori poiché –
sostengono – anche questa norma difetta di sufficiente base legale a livello
cantonale: l’art. 20 LCC non costituisce base legale sufficiente per gli stessi
motivi esposti con riferimento all’art. 18 cpv. 2 LCC (motivazione d’appello,
pto. 16-21, pag. 5-7).
3.1. Esprimendosi su questa censura, il giudice della Pretura penale ha sottolineato
che l’art. 50 RALCC “è una concretizzazione dell’art. 20 LCC” (sentenza
impugnata, consid. 3 e 4a, pag. 5-6).
3.2. a. L’art. 50 RALCC si basa sulla delega legislativa conferita dall’art.
20 LCC che indica il Consiglio di Stato come autorità preposta a disciplinare
l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi,
munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. L’art. 50 RALCC, nonostante sia
contenuto in un Regolamento di esecuzione, sostituisce l’art. 20 LCC, ovvero
una disposizione in senso formale, e può contenere esso stesso regole primarie
generali e astratte da cui scaturiscono diritti e obblighi per gli amministrati
(Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, n. 318 e 306).
b. Per quanto attiene alla validità della delega legislativa essa è in
concreto data. La LCC, soggetta al voto popolare, prevede all’art. 20 una
delega di competenza il cui oggetto e la cui ampiezza sono sufficientemente
circoscritti da quest’ultima norma. Disciplinando il trasporto di cacciatori,
armi e munizioni tramite veicoli a motore e ciclomotori, si è inteso proteggere
la selvaggina stanziale, limitando le facoltà di spostamento dei cacciatori,
segnatamente negli ambienti montani, proteggere l’ambiente e facilitare il
controllo degli agenti di sorveglianza (Messaggio n. 2084 del 16 settembre 1975
relativo all’introduzione nella previgente Legge cantonale sulla caccia e la
protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 di un disposto analogo al vigente
art. 20 LCC; il Messaggio relativo alla vigente LCC è per contro silente sulla ratio
legis dell’art. 50 RALCC).
c. In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Stato era legittimato ad
adottare l’art. 50 RALCC.
La censura degli appellanti sull’asserita
inammissibilità della delega legislativa (art. 20 LCC) non può pertanto essere
accolta.
4. Quand’anche fosse applicabile – a dire dei ricorrenti – non vi è
stata una violazione dell’art. 47 RALCC: essi hanno, infatti, lasciato i loro
fucili, peraltro privati della culatta, all’interno del loro rifugio a [...](abitazione
secondaria), chiudendone a chiave la porta ed impedendo così l’accesso a terzi
non autorizzati.
In assenza di disposizioni cantonali specifiche
(né il Regolamento, né la LCC definiscono il concetto “custodia”) – continuano
i ricorrenti – tale concetto va interpretato alla luce dell’art. 26 LArm, in
particolare del cpv. 1 di tale articolo secondo cui “armi, parti essenziali di
armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere
custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non
autorizzati” e della giurisprudenza federale che ha già stabilito che, in
relazione alla “custodia diligente”, è sufficiente tenere separate le armi
dalle munizioni, tenerle sotto chiave e impedirne l’accesso a terzi (DTF 128 IV
49).
Ne deriva che la conclusione del primo giudice
secondo cui “lasciare l’arma in una cascina, seppur chiusa a chiave, in assenza
del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di
lasciare l’arma incustodita”, è sprovvista di qualsiasi fondamento giuridico
(motivazione d’appello, pto. 34-40, pag. 9-11).
4.1. Il primo giudice – dopo avere rilevato che l’art. 47 RALCC impone
modalità di detenzione più severe rispetto a quelle previste dall’art. 26 LArm
– ha ritenuto che gli appellanti, lasciando incustoditi i fucili all’interno
del rifugio di [...], hanno violato il chiaro tenore dell’art. 47 RALCC. Nulla
muta, al riguardo, l’assenza della culatta. Per il pretore “il fucile, ancorché
privo di culatta, mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le
ulteriori parti essenziali, e può essere reso atto a sparare con la semplice
aggiunta di un pezzo”. In quanto arma, continua il giudice di prime cure, non
poteva essere lasciato incustodito in una residenza secondaria, durante il
periodo di caccia, senza violare la relativa regolamentazione in materia
(sentenza impugnata, consid. 5b e 5c, pag. 8-9).
4.2. a. Come già accennato, tramite l’art. 26 LArm il legislatore federale
ha scelto di disciplinare soltanto sommariamente la questione della custodia di
armi nella convinzione che i provvedimenti di sicurezza da adottare devono
essere regolati a seconda delle circostanze (art. 26 LArm; 96.007 Messaggio
concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 891).
In Canton Ticino, vige l’art. 47 RALCC secondo
cui
“ le armi e le munizioni vanno tenute
al proprio domicilio. Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere
con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il
deposito incustodito in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle
non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50”.
Optando per questa formulazione, il Consiglio di
Stato ha voluto circoscrivere in modo puntuale la nozione di lecita detenzione
di armi e munizioni da caccia imponendo modalità di detenzione più severe di
quanto previsto dall’art. 26 LArm.
Tale severità è giustificata dalla volontà di
conservare la diversità delle specie animali, proteggere quelle minacciate e
garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina (art. 1 cpv. 2 lett.
a), b) e d) lett. d LCC).
Giusta la LCP spetta ai Cantoni provvedere ad
un’efficace sorveglianza della caccia nel perseguimento di tali obiettivi. Nel
Cantone Ticino alla vigilanza venatoria sono preposti gli agenti della polizia
della caccia ed i loro collaboratori che vi provvedono eseguendo i controlli
previsti dall’art. 32 LCC la cui attuazione dev’essere agevolata (cfr. a
seguire consid. 5.2. sulla facilitazione dei controlli da parte degli agenti
concernenti l’uso degli autoveicoli nell’esercizio della caccia).
b. La LArm rinuncia ad una definizione generale delle armi, limitandosi
ad elencare quelle prese in considerazione (art. 4 LArm; 96.007 Messaggio
concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 880).
Giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, s’intendono
armi, per quanto qui d’interesse, i dispositivi che permettono di lanciare
proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e
utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in
tali dispositivi (armi da fuoco).
c. L’art. 4 cpv. 3 LArm conferisce al Consiglio federale il compito di
determinare quali oggetti devono essere considerati parti essenziali d’armi e
Considerandi
quali, invece, accessori d’armi.
Ai sensi dell’art. 3 lett. c dell’ordinanza sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni del 2 luglio 2008 (OArm; RS 514.541)
sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco portatili il castello di
culatta, la culatta e la canna.
d. Giusta l’art. 67 RALCC le infrazioni alle disposizioni del
regolamento sulla caccia sono perseguite ai sensi degli art. 41 segg. LCC
secondo cui chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e
alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr.
20'000.-.
4.3
In concreto, è incontestato che gli appellanti hanno lasciato i loro
due fucili nel rifugio a [...].
In data 7 settembre 2011 – quindi, nel periodo in
cui può essere praticata la caccia alta (art. 16 cpv. 1 lett. a LCC: 1-20
settembre) – alle ore 17h12, essi sono giunti a [...]senza avere con sé l’arma.
Poco dopo essere arrivati, entrambi sono usciti
dal rifugio con in mano il fucile da caccia.
Essendo in periodo di caccia, essi sottostavano
all’art. 47 cpv. 2 seconda frase RALCC che vieta il deposito incustodito,
segnatamente, “in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con
le strade consentite elencate all’art. 50”.
Il rifugio a [...]é un’abitazione secondaria e
non è raggiungibile tramite una delle strade elencate in modo esaustivo
all’art. 50 RALCC.
L’avervi lasciato delle armi costituisce un
“deposito incustodito” nella misura in cui nessuno dei due cacciatori, presso
il citato rifugio, vigilava sul proprio fucile.
L’art. 47 RALCC, per agevolare gli agenti di
sorveglianza nella loro attività di controllo dell’attività venatoria volta ad
attuare gli obiettivi dell’art. 1 LCC sopraindicati, impedisce al cacciatore di
attuare un comportamento elusivo di tali verifiche. Qualora egli potesse lasciare
incustodita la propria arma presso abitazioni secondarie, cascine o stalle non
raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50, avrebbe gioco
facile ad esercitare tutta una serie di attività finalizzate alla caccia
vietate dalla legislazione in materia. In assenza dell’arma sull’uomo sarebbe,
infatti, ostico per gli agenti di sorveglianza provare le avvenute infrazioni.
Invano gli appellanti sostengono di essere stati
costretti, il 7 settembre 2011, a lasciare i fucili a [...], dovendosi recare
in macchina al posto di controllo di [...]con la cerva abbattuta la sera prima
(6 settembre 2011). Assentandosi dal rifugio senza portare con loro le armi,
essi hanno disatteso l’art. 47 RALCC.
In merito, infine, all’assenza delle culatte nei
fucili evidenziata dagli appellanti, essa non è circostanza rilevante ai fini
del giudizio.
Nella LArm, come correttamente rilevato dal primo
giudice, esiste una stretta connessione fra il concetto di arma e quello di
parte essenziale di arma. Ciò è evidenziato dalla sistematica di questa legge
in cui, in materia di acquisto, possesso, commercio, fabbricazione, custodia,
sequestro, confisca, nonché nelle disposizioni penali, esistono comuni norme
per le armi e le loro parti essenziali. Come visto, le parti essenziali delle
armi da fuoco portatili quali il fucile sono il castello di culatta, la culatta
e la canna (art. 3 lett. c OArm). II fucile, ancorché privo della culatta,
mantiene le prerogative di un’arma che lo rendono potenzialmente pericoloso.
Infatti, per il Consiglio federale sono “armi vere e proprie” anche quelle
inidonee al tiro che possono “di regola, senza importanti modifiche, essere
rese di nuovo atte a sparare” (Art. 4 LArm; 96.007 Messaggio concernente la
legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio
1996.
FF 1996 I 880). Il Tribunale federale ha esteso questa nozione di arma,
ritenendo che si possa prescindere dall’assenza di “importanti modifiche” e
sostenendo che è tale anche quella che, seppur provvisoriamente non atta a
sparare, possa essere resa idonea in tal senso. Per l’Alta Corte è arma ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, segnatamente, quella in precedenza già
funzionante che può di nuovo essere fatta funzionare (STF del 17 settembre
2001, inc.2A.227/2001, consid. 2. a). Ora, il caso di specie rientra
sicuramente in questa ipotesi, bastando l’aggiunta delle rispettive culatte a
rendere idonei a sparare i fucili lasciati incustoditi nel cascinale di [...].
Ne consegue che gli appellanti hanno violato l’art.
47.
RALCC.
Anche su questo punto, pertanto, la censura
dell’appellante risulta priva di fondamento.
5.
A prescindere alla sua applicabilità, gli appellanti sostengono di
non avere violato neppure l’art. 50 RALCC ritenuto come, perché vi sia violazione,
il veicolo deve trasportare cumulativamente cacciatori, armi e munizioni e
considerato che, in assenza di uno dei tre elementi, l’esercizio della caccia
diviene pressoché impossibile.
Il veicolo con cui hanno percorso, il 7 settembre
2011, il tratto di strada [...]– [...], non trasportava né armi, né munizioni:
già solo per questo, a loro dire, non vi è violazione della norma citata.
Ma non solo. Quella sera essi percorrevano quel
tratto di strada, non per praticare la caccia, ma per rientrare nella loro casa
secondaria.
B. _______ non condivide, infine,
l’argomentazione del primo giudice, secondo la quale egli avrebbe violato
l’art. 50 RALCC per avere percorso in macchina anche il tratto di strada [...].
A mente dell’appellante, una simile interpretazione si scontra con lo scopo
perseguito dalla norma, ossia quello di rendere più difficile ai cacciatori
l’accesso a determinate zone, quali, nel caso in esame, [...]. Secondo il
ricorrente, essendo [...]una zona raggiungibile in macchina attraverso una delle
strade elencate all’art. 50 RALCC, il primo giudice non può imputargli alcuna
violazione di detta norma per aver percorso il tratto [...]con l’intento di
cacciare a [...]. A mente dell’appellante, non solo il pretore ha applicato
l’art. 50 RALCC contrariamente al suo scopo, ma ha pure creato così
un’insostenibile disparità di trattamento. Seguendo il ragionamento del
pretore, continua l’insorgente, non è punibile il cacciatore che da valle si
reca in macchina a [...]per cacciare, mentre lo è quello che da monte si reca
in macchina a [...]con lo stesso scopo. Ciò è, per il ricorrente,
arbitrariamente discriminatorio (motivazione d’appello, pto. 44-62, pag.
11-16).
5.1
Sul tema, rispondendo alle critiche dei qui insorgenti, il primo giudice
ha precisato che determinante non è quello che il cacciatore porta con sé sul
veicolo, bensì lo scopo per il quale percorre il tratto stradale: l’arma sul
veicolo può essere al massimo un indizio a conferma dell’intenzione di andare a
cacciare, ma non un presupposto per la punibilità dei cacciatori che utilizzano
una strada proibita. Il pretore ha, pertanto, ascritto agli appellanti la
violazione dell’art. 50 RALCC per avere viaggiato in macchina sul tratto
stradale [...].
Quanto al tratto [...]percorso in macchina da B.
_______, il primo giudice ha osservato che non è importante sapere se
l’utilizzo della strada, non elencata all’art. 50 RALCC, è volto al
raggiungimento di una località non accessibile ([...]) o accessibile ([...]):
quando lo scopo è quello di esercitare l’attività venatoria in zona, il divieto
di transito vale nei due sensi di marcia (sentenza impugnata, consid. 4a., pag
5-6; consid. 6, pag. 9-10).
5.2
a. Giusta l’art. 20 LCC, il Consiglio di Stato disciplina l’uso di
veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni,
equipaggiamento e bottino di caccia. In attuazione di tale norma, l’art. 50
RALCC elenca esaustivamente le strade su cui è consentito l’uso di veicoli a
motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni.
I motivi che hanno spinto le autorità cantonali
ad introdurre norme limitanti l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il
trasporto di cacciatori, armi e munizioni, sono esposti nella sentenza 6
novembre 1981 del Tribunale federale che si riferisce alla previgente Legge
cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 ed al
relativo Regolamento (art. 17bis vLCC e art. 15 vRALCC):
“ […] le autorità ticinesi hanno
adottato, rispettivamente, gli art. 17bis LCC e 15 RALCC per proteggere
l'ambiente e la selvaggina nobile stanziale e per facilitare il controllo degli
agenti di sorveglianza. Come sottolinea il Consiglio di Stato nel suo messaggio
del 16 settembre 1975, delimitando l'uso dei veicoli a motore nell'esercizio
della caccia, si son volute ridurre la mobilità del cacciatore e le facoltà di
spostamento da una zona all'altra proprio per proteggere gli ambienti montani e
quindi gli habitat naturali ancora esistenti, indispensabili per lo sviluppo
della selvaggina stanziale. Queste chiare finalità della normativa cantonale
sono poi state riconosciute e ribadite dalla Commissione della legislazione nel
proprio rapporto del 23 gennaio 1976. La detta Commissione ha rilevato infatti
che, mediante un uso illimitato e non responsabile dei veicoli a motore, era
possibile, per qualche cacciatore, spostarsi con eccessiva rapidità da un posto
all'altro e giungere così a disturbare o addirittura a colpire in modo
eccessivo un equilibrio biologico già fortemente compromesso. La norma
limitante l'uso dei veicoli a motore - che peraltro non creava un novum ma si
inseriva in una prassi legale già invalsa in altri Cantoni - era da valutare
inoltre nell'ambito delle attuali esigenze in materia di protezione
dell'ambiente: la sensibilità in questo campo era andata infatti evolvendo, per
cui di pari passo doveva evolvere anche l'esercizio della caccia che doveva
attuarsi ormai in modo da facilitare il mantenimento dell'equilibrio
biologico.” (DTF 107 Ia 286, consid. 4b).
b. Nel messaggio che ha accompagnato l’adozione della LCC, il Consiglio
di Stato ha inoltre precisato quanto segue:
“ Le popolazioni di selvaggina devono
svilupparsi in equilibrato adattamento agli spazi vitali, tutelati quali
elementi fondamentali per la conservazione e la protezione degli animali.
Nell’interdipendenza fra spazio vitale e selvaggina, la caccia si inserisce
quale elemento pianificatorio ed equilibratore, a condizione che sia gestita ed
esercitata secondo ponderati concetti. Per la conservazione delle specie
minacciate sono necessari notevoli sforzi.” (Messaggio n. 3565 del Consiglio di
Stato concernente la legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici del 13 febbraio 1990, pag. 1-2).
c. Come stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 26
giugno 1991 in re B., pag. 10 e segg.; STA 1° marzo 1993 in re F., pag. 6), affinché vi sia illecito deve esservi una connessione naturale e funzionale tra
l’utilizzazione del mezzo di trasporto e l’esercizio successivo della caccia.
In assenza di una simile connessione, l’uso del
mezzo non consentito non configura un illecito.
Questa connessione viene meno quando il veicolo è
utilizzato non per raggiungere la zona di caccia ma per abbandonarla, seppur
portando con sé il relativo materiale, in quanto “la pregressa cessazione
dell’attività venatoria (ad esempio terminato l’ultimo giorno di caccia) fa sì
che l’individuo trasportato non sia più cacciatore e tutto quanto oggetto del
trasporto non sia più finalizzato all’esercizio della caccia” (cfr. STA 20
giugno 1991 in re C., pag. 12-13).
d. Come visto, giusta l’art. 67 RALCC le infrazioni alle disposizioni
del regolamento sulla caccia sono perseguite ai sensi degli art. 41 segg. LCC
secondo cui chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e
alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr.
20'000.-.
5.3
Non è contestato che, il 7 settembre 2011, alle ore 17h12, A.
_______ e B. _______ sono giunti al loro rifugio dopo aver percorso in macchina
() il tratto di strada vietato ai cacciatori che da [...]porta a [...].
Alle ore 17h40 A. _______ è stato visto entrare
nel rifugio, per poi uscirne poco dopo con fucile e sacco da montagna. Egli ha
quindi caricato l’arma, allontanandosi a piedi per una battuta di caccia nel
bosco sopra stante.
B. _______ è, invece, stato visto entrare nel
rifugio verso le ore 18h00 e uscirne poco dopo con fucile e sacco da montagna.
Contrariamente al nipote, ha caricato arma e
sacco sul pick-up () posteggiato vicino al rifugio, allontanandosi col veicolo
ripercorrendo in senso inverso il tratto di strada già citato. Raggiunta una
postazione situata a lato dell’abitato di [...], B. _______ è quindi salito
sull’albero-postazione, caricando l’arma.
Evidente, quindi, in queste circostanze, la connessione
naturale e funzionale fra l’uso del veicolo e l’esercizio della caccia: il
veicolo è stato utilizzato da entrambi nel tratto [...]nell’ambito di un’azione
di caccia in violazione dell’art. all’art. 50 RALCC.
A titolo abbondanziale, si osserva che la norma è
stata violata da B. _______ pure percorrendo lo stesso tragitto in senso
inverso, ovvero in direzione [...], ritenuto come anche questo spostamento,
avvenuto poco dopo il recupero del materiale da caccia a [...], fosse
finalizzato all’esercizio della caccia. A torto il ricorrente eccepisce
presunte disparità di trattamento rispetto ai cacciatori che possono
raggiungere [...]da valle. Scopo della normativa cantonale è, come visto,
quello di ridurre la mobilità del cacciatore e le sue facoltà di spostamento da
una zona all’altra per meglio proteggere gli ambienti montani e, quindi, gli
habitat naturali ancora esistenti e indispensabili allo sviluppo della
selvaggina. Questa limitazione, come già chiarito dal Consiglio di Stato, “non
crea discriminazioni tra cacciatore e cacciatore né tantomeno tra cacciatore ed
altro cittadino. Infatti il cacciatore sia esso vallerano oppure possessore di
una casetta di vacanza non può oltrepassare per nessun motivo il limite proposto
raggiungibile con autoveicolo” (Messaggio n. 2084 del Consiglio di Stato
relativo ad una modifica della Legge cantonale sulla caccia e la protezione
degli uccelli del 7 luglio 1964, pag. 3). Si rileva, tuttavia, che
inspiegabilmente, malgrado il decreto d’accusa 152/107 del 21 novembre 2011
imputi a B. _______ di avere percorso con un veicolo a motore la strada non
consentita ai cacciatori anche nella direzione che da [...]conduce a [...]e
nonostante lo stesso giudice di prime cure abbia motivato nella propria
decisione che “non può esserci differenza se l’uso della strada vietata ai
cacciatori secondo l’art. 50 RALCC è per raggiungere un luogo non accessibile ([...])
o per tornare in zona che può essere raggiunta con i veicoli dal basso ([...])”,
il dispositivo della sentenza di primo grado omette di ascrivere a B. _______
il tratto [...].
Ne consegue che, solo in ragione del divieto di
reformatio in peius, questa Corte non addebita all’appellante anche questo
percorso.
Invano, infine, i ricorrenti ricordano che in
data 7 settembre 2011, attorno alle 17h il veicolo targato su cui viaggiavano
da [...]a [...]non trasportava né armi, né munizioni. Come argomentato in modo
del tutto condivisibile dal primo giudice, la punibilità degli appellanti è
data per il solo fatto che lo scopo ultimo del loro spostamento in auto su
strada proibita consisteva nell’esercizio della caccia, potendosi prescindere
dall’esistenza sul veicolo del materiale indiziante quale le armi e le
munizioni.
Ne consegue che anche su questo punto l’appello
va respinto.
6.
Quanto alla commisurazione della pena – non oggetto di specifica
contestazione – si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di
fr. 200.- inflitta a ciascuno degli appellanti: essa, oltre a situarsi ampiamente
nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 41 LCC), è infatti certamente
ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3
CP.
7.
Per l’ipotesi in cui l’appello fosse respinto, gli appellanti
chiedono che la tassa di giustizia di primo grado venga dimezzata per entrambi,
ritenuto che le cause congiunte hanno permesso di far emanare una sola sentenza
(motivazione d’appello, pto. 67, pag. 17).
7.1
Il giudice della Pretura penale ha posto sia a carico di A. _______,
che a carico di B. _______, fr. 570.- per tassa di giustizia (sentenza
impugnata, distinta spese pag. 12).
7.2
Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in
considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della
causa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG, nei processi davanti alla pretura
penale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi.
Spetta al giudice fissare l’importo della tassa
di giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e
dei limiti suesposti. Nel quantificarne l’entità egli dispone di un ampio
potere discrezionale.
7.3
In concreto, l’importo di fr. 570.- richiesto ad ognuno degli
imputati quale tassa di giustizia in caso di motivazione scritta rientra
appieno nel quadro dei valori stabiliti dall’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG,
avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata dalla LTG. Esso è, inoltre,
del tutto congruo alla luce dei fattori enumerati all’art. 2 cpv. 1 LTG, anche
in considerazione della riunione dei procedimenti decretata dal primo giudice
in data 15 maggio 2012.
Nel quantificare la tassa di giustizia in fr.
570.
- per ciascuno degli insorgenti soccombenti, il primo giudice non ha,
pertanto, violato alcuna disposizione legale.
Ne discende che, anche su questo punto, l’appello
deve essere disatteso.
8.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono
posti a carico degli appellanti (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg.,
406 CPP,
47, 106 CP,
1,
3, 18, 25 LCP,
2,
26 LArm,
1,
16, 18, 20, 41 LCC,
47,
50, 67 RALCC,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Sull’appello
di A. _______
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
1.1. A.
_______ è autore colpevole di contravvenzione
alla LCC per avere, in data 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...], utilizzato in qualità di cacciatore un
veicolo a motore () sulla strada non consentita ai cacciatori che da [...]porta
a [...], con l’intenzione di cacciare in zona nonché per avere lasciato
incustodito, nella sua cascina sul [...], il suo fucile da caccia.
1.2. A.
_______ è condannato:
1.2.1. alla
multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni;
1.2.2. al
pagamento delle tasse e spese di primo grado per complessivi fr. 620.-
(seicentoventi).
Sull’appello
di B. _______
2. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
2.1. B.
_______ è autore colpevole di contravvenzione alla LCC per avere in
data 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...],
utilizzato in qualità di cacciatore un veicolo a motore () sulla strada non
consentita ai cacciatori che da [...]porta a [...], con l’intenzione di
cacciare in zona nonché per avere lasciato incustodito, nella sua cascina sul [...],
il suo fucile da caccia.
2.2. B.
_______ è condannato:
2.2.1. alla
multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni;
2.2.2. al
pagamento delle tasse e spese di primo grado per complessivi fr. 620.-
(seicentoventi).
Sulle tasse e spese della procedura
d’appello
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico degli appellanti in ragione
di 1/2 ciascuno.
4. Intimazione
a:
-
-
-
-
5. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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