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Decisione

17.2012.144

Deposito incustodito di fucili privi di culatta in abitazione secondaria non raggiungibile tramite una delle strade elencate all'art. 50 RALCC. Utilizzo di pick-up nell'ambito di un'azione di caccia.

19 luglio 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi

citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.6B_312/2011). Il giudice non incorre,

invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono

comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III

209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.

9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

2. A.

_______ e B. _______ rimproverano al giudice della

Pretura penale una violazione del diritto, per aver applicato l’art. 47 del Regolamento

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11

luglio 2006 (RALCC; RL 8.5.1.1.1), disciplinante la detenzione di armi e

munizioni da caccia, nonostante esso sia lesivo del principio della preminenza

del diritto federale e privo di sufficiente base legale a livello cantonale.

2.1. Sul tema sollevato, il giudice della Pretura penale ha ricordato che

la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20

giugno 1997 (LArm; RS 514.54) contiene all’art. 2 cpv. 3 una riserva in favore

della legislazione federale sulla caccia e che la legge federale sulla caccia e

la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP;

RS 922.0) è una legge-quadro e, come tale, stabilisce i principi sulla cui base

i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP) ritenuto che ad

essi è chiesto di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP),

legiferare sulle armi utilizzabili nell’esercizio della caccia (la legislazione

federale si limita, infatti, a vietare l’uso di determinati mezzi ausiliari;

art. 2 OCP) e reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto

cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).

Nel nostro Cantone – ha continuato il primo

giudice – l’art. 18 LCC (Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici; RL 8.5.1.1), oltre a elencare le armi

utilizzabili per l’esercizio della caccia, ha delegato al Consiglio di Stato la

facoltà di stabilire norme sulla detenzione di armi e munizioni da caccia (art.

18 cpv. 2 LCC). L’art. 47 RALCC, che disciplina la detenzione di armi e

munizioni da caccia, si fonda proprio sulla delega legislativa dell’art. 18

cpv. 2 LCC, che assurge a “base legale formale” (sentenza impugnata, consid.

5b, pag. 8).

2.2. Nel loro gravame gli appellanti sostengono, invece, che, in materia

di detenzione e custodia di armi, la legislazione federale è esaustiva. Secondo

A. _______ e B. _______, la materia è disciplinata dall’art. 26 LArm e, sebbene

l’art. 2 cpv. 3 LArm riservi espressamente le disposizioni della legislazione

federale sulla caccia, la LCP, oltre a non contenere alcuna disposizione

specifica riguardo la detenzione e custodia di armi, non prevede alcuna delega

ai Cantoni per disciplinare questa materia.

La LCP – continuano – prevede unicamente una

sanzione per chi detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui

maggenghi o sugli alpi (art. 18 cpv. 1 lett. c LCP).

Secondo gli appellanti, avendo il legislatore

federale regolato in modo esaustivo questa materia, non vi é alcun spazio per

una legislazione cantonale completiva.

Il primo giudice avrebbe, dunque, dovuto rifiutare

di applicare l’art. 47 RALCC, disposizione cantonale adottata in violazione del

principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.).

A mente degli insorgenti, l’art. 47 RALCC non è,

inoltre, applicabile in quanto la delega legislativa contenuta all’art. 18 cpv.

2 LCC non costituisce una base legale sufficiente. Perché una delega

legislativa sia ammissibile – spiegano gli insorgenti - occorre che i principi

fondamentali (scopo, contenuto e portata) della materia delegata siano

stabiliti nella legge in senso formale che prevede la delega stessa e l’art. 18

cpv. 2 LCC non soddisfa affatto tali requisiti (motivazione d’appello, pto.

3-15, pag. 3-5; pto. 16-21, pag. 5-7).

2.3. a. L’art. 26 cpv. 1 LArm prevede che le armi, le parti essenziali di

armi, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni devono

essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non

autorizzati.

Optando per questa formulazione, il legislatore

federale ha voluto disciplinare soltanto sommariamente la custodia di armi

ritenendo che i provvedimenti di sicurezza da adottare debbano essere regolati

a seconda delle circostanze (art. 26 LArm; 96.007 Messaggio concernente la

legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio

1996 FF 1996 I 891).

L’art. 2 cpv. 3 LArm riserva espressamente le

disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della

legislazione federale militare.

Queste si applicano, dunque, come lex specialis

relativamente alla LArm.

Al riguardo, il Consiglio federale ha precisato

che “le armi personali dei militari devono essere custodite secondo le

disposizioni della legislazione militare.” (art. 2 LArm; 06.008 Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi

e le munizioni dell’11 gennaio 2006 FF 2006 I 2546). Estendendosi tuttavia la

riserva dell’art. 2 cpv. 3 LArm anche alla legislazione federale sulla caccia,

ne consegue che le armi destinate alla caccia devono essere custodite secondo

le specifiche disposizioni in materia.

b. Giusta l’art. 79 Cost., la Confederazione è competente per emanare principi sull’esercizio della caccia. Il 20 giugno 1986 è stata adottata la LCP (Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RS

922.0) che fissa le linee guida in base alle quali i Cantoni devono

disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP).

L’esecuzione di detta legge incombe ai Cantoni

sotto la sorveglianza della Confederazione (art. 25 cpv. 1 LCP).

Il Cantone Ticino, nel rispetto della delega

contenuta nella LCP, ha adottato l’11 dicembre 1990 la LCC (Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RL

8.5.1.1).

L’art. 18 LCC – dopo avere elencato al cpv. 1 le

armi e le munizioni autorizzate nel nostro Cantone per l’esercizio della caccia

– prevede, al cpv. 2, che il Consiglio di Stato può stabilire norme per il

controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni nonché prescrivere il tipo

di arma e munizioni per determinate cacce.

L’art. 47 RALCC trova fondamento nella delega

legislativa conferita dall’art. 18 cpv. 2 LCC. Nonostante sia inserito in un Regolamento,

esso ha carattere di norma di sostituzione, siccome rimpiazza una disposizione di

natura formale, e può contenere delle regole primarie, generali e astratte, che

possono comportare diritti e obblighi nuovi per gli amministrati (Knapp, Précis

de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, n. 318 e 306).

La validità della delega legislativa è data

(legge in senso formale, scopo, oggetto, estensione della competenza accordata;

STF del 3 ottobre 2011, inc.2C_45/2011, consid. 6.4; DTF 128 I 113, consid.

3c; DTF 118 Ia 245, consid. 3b).

Infatti, la LCC è una legge soggetta al voto

popolare, l’oggetto e l’estensione della competenza accordata sono indicati

almeno approssimativamente dallo stesso art. 18 cpv. 2 LCC e, per quanto

riguarda lo scopo, esso va interpretato alla luce della ratio legis della

legislazione sulla caccia (cfr. art. 1 LCP e art. 1 LCC).

c. Ne deriva che l’opinione degli appellanti secondo cui l’art. 47

RALCC viola il principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1

Cost.) e si fonda su una delega legislativa inammissibile (art. 18 cpv. 2 LCC) non

può essere condivisa.

3. Secondo i ricorrenti, il primo giudice è incorso in una violazione

del diritto applicando l’art. 50 RALCC, che disciplina il trasporto di

cacciatori, armi e munizioni tramite veicoli a motore e ciclomotori poiché –

sostengono – anche questa norma difetta di sufficiente base legale a livello

cantonale: l’art. 20 LCC non costituisce base legale sufficiente per gli stessi

motivi esposti con riferimento all’art. 18 cpv. 2 LCC (motivazione d’appello,

pto. 16-21, pag. 5-7).

3.1. Esprimendosi su questa censura, il giudice della Pretura penale ha sottolineato

che l’art. 50 RALCC “è una concretizzazione dell’art. 20 LCC” (sentenza

impugnata, consid. 3 e 4a, pag. 5-6).

3.2. a. L’art. 50 RALCC si basa sulla delega legislativa conferita dall’art.

20 LCC che indica il Consiglio di Stato come autorità preposta a disciplinare

l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi,

munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. L’art. 50 RALCC, nonostante sia

contenuto in un Regolamento di esecuzione, sostituisce l’art. 20 LCC, ovvero

una disposizione in senso formale, e può contenere esso stesso regole primarie

generali e astratte da cui scaturiscono diritti e obblighi per gli amministrati

(Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, n. 318 e 306).

b. Per quanto attiene alla validità della delega legislativa essa è in

concreto data. La LCC, soggetta al voto popolare, prevede all’art. 20 una

delega di competenza il cui oggetto e la cui ampiezza sono sufficientemente

circoscritti da quest’ultima norma. Disciplinando il trasporto di cacciatori,

armi e munizioni tramite veicoli a motore e ciclomotori, si è inteso proteggere

la selvaggina stanziale, limitando le facoltà di spostamento dei cacciatori,

segnatamente negli ambienti montani, proteggere l’ambiente e facilitare il

controllo degli agenti di sorveglianza (Messaggio n. 2084 del 16 settembre 1975

relativo all’introduzione nella previgente Legge cantonale sulla caccia e la

protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 di un disposto analogo al vigente

art. 20 LCC; il Messaggio relativo alla vigente LCC è per contro silente sulla ratio

legis dell’art. 50 RALCC).

c. In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Stato era legittimato ad

adottare l’art. 50 RALCC.

La censura degli appellanti sull’asserita

inammissibilità della delega legislativa (art. 20 LCC) non può pertanto essere

accolta.

4. Quand’anche fosse applicabile – a dire dei ricorrenti – non vi è

stata una violazione dell’art. 47 RALCC: essi hanno, infatti, lasciato i loro

fucili, peraltro privati della culatta, all’interno del loro rifugio a [...](abitazione

secondaria), chiudendone a chiave la porta ed impedendo così l’accesso a terzi

non autorizzati.

In assenza di disposizioni cantonali specifiche

(né il Regolamento, né la LCC definiscono il concetto “custodia”) – continuano

i ricorrenti – tale concetto va interpretato alla luce dell’art. 26 LArm, in

particolare del cpv. 1 di tale articolo secondo cui “armi, parti essenziali di

armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere

custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non

autorizzati” e della giurisprudenza federale che ha già stabilito che, in

relazione alla “custodia diligente”, è sufficiente tenere separate le armi

dalle munizioni, tenerle sotto chiave e impedirne l’accesso a terzi (DTF 128 IV

49).

Ne deriva che la conclusione del primo giudice

secondo cui “lasciare l’arma in una cascina, seppur chiusa a chiave, in assenza

del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di

lasciare l’arma incustodita”, è sprovvista di qualsiasi fondamento giuridico

(motivazione d’appello, pto. 34-40, pag. 9-11).

4.1. Il primo giudice – dopo avere rilevato che l’art. 47 RALCC impone

modalità di detenzione più severe rispetto a quelle previste dall’art. 26 LArm

– ha ritenuto che gli appellanti, lasciando incustoditi i fucili all’interno

del rifugio di [...], hanno violato il chiaro tenore dell’art. 47 RALCC. Nulla

muta, al riguardo, l’assenza della culatta. Per il pretore “il fucile, ancorché

privo di culatta, mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le

ulteriori parti essenziali, e può essere reso atto a sparare con la semplice

aggiunta di un pezzo”. In quanto arma, continua il giudice di prime cure, non

poteva essere lasciato incustodito in una residenza secondaria, durante il

periodo di caccia, senza violare la relativa regolamentazione in materia

(sentenza impugnata, consid. 5b e 5c, pag. 8-9).

4.2. a. Come già accennato, tramite l’art. 26 LArm il legislatore federale

ha scelto di disciplinare soltanto sommariamente la questione della custodia di

armi nella convinzione che i provvedimenti di sicurezza da adottare devono

essere regolati a seconda delle circostanze (art. 26 LArm; 96.007 Messaggio

concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 891).

In Canton Ticino, vige l’art. 47 RALCC secondo

cui

“ le armi e le munizioni vanno tenute

al proprio domicilio. Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere

con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il

deposito incustodito in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle

non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50”.

Optando per questa formulazione, il Consiglio di

Stato ha voluto circoscrivere in modo puntuale la nozione di lecita detenzione

di armi e munizioni da caccia imponendo modalità di detenzione più severe di

quanto previsto dall’art. 26 LArm.

Tale severità è giustificata dalla volontà di

conservare la diversità delle specie animali, proteggere quelle minacciate e

garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina (art. 1 cpv. 2 lett.

a), b) e d) lett. d LCC).

Giusta la LCP spetta ai Cantoni provvedere ad

un’efficace sorveglianza della caccia nel perseguimento di tali obiettivi. Nel

Cantone Ticino alla vigilanza venatoria sono preposti gli agenti della polizia

della caccia ed i loro collaboratori che vi provvedono eseguendo i controlli

previsti dall’art. 32 LCC la cui attuazione dev’essere agevolata (cfr. a

seguire consid. 5.2. sulla facilitazione dei controlli da parte degli agenti

concernenti l’uso degli autoveicoli nell’esercizio della caccia).

b. La LArm rinuncia ad una definizione generale delle armi, limitandosi

ad elencare quelle prese in considerazione (art. 4 LArm; 96.007 Messaggio

concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 880).

Giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, s’intendono

armi, per quanto qui d’interesse, i dispositivi che permettono di lanciare

proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e

utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in

tali dispositivi (armi da fuoco).

c. L’art. 4 cpv. 3 LArm conferisce al Consiglio federale il compito di

determinare quali oggetti devono essere considerati parti essenziali d’armi e

Considerandi

quali, invece, accessori d’armi.

Ai sensi dell’art. 3 lett. c dell’ordinanza sulle

armi, gli accessori di armi e le munizioni del 2 luglio 2008 (OArm; RS 514.541)

sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco portatili il castello di

culatta, la culatta e la canna.

d. Giusta l’art. 67 RALCC le infrazioni alle disposizioni del

regolamento sulla caccia sono perseguite ai sensi degli art. 41 segg. LCC

secondo cui chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e

alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr.

20'000.-.

4.3

In concreto, è incontestato che gli appellanti hanno lasciato i loro

due fucili nel rifugio a [...].

In data 7 settembre 2011 – quindi, nel periodo in

cui può essere praticata la caccia alta (art. 16 cpv. 1 lett. a LCC: 1-20

settembre) – alle ore 17h12, essi sono giunti a [...]senza avere con sé l’arma.

Poco dopo essere arrivati, entrambi sono usciti

dal rifugio con in mano il fucile da caccia.

Essendo in periodo di caccia, essi sottostavano

all’art. 47 cpv. 2 seconda frase RALCC che vieta il deposito incustodito,

segnatamente, “in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con

le strade consentite elencate all’art. 50”.

Il rifugio a [...]é un’abitazione secondaria e

non è raggiungibile tramite una delle strade elencate in modo esaustivo

all’art. 50 RALCC.

L’avervi lasciato delle armi costituisce un

“deposito incustodito” nella misura in cui nessuno dei due cacciatori, presso

il citato rifugio, vigilava sul proprio fucile.

L’art. 47 RALCC, per agevolare gli agenti di

sorveglianza nella loro attività di controllo dell’attività venatoria volta ad

attuare gli obiettivi dell’art. 1 LCC sopraindicati, impedisce al cacciatore di

attuare un comportamento elusivo di tali verifiche. Qualora egli potesse lasciare

incustodita la propria arma presso abitazioni secondarie, cascine o stalle non

raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50, avrebbe gioco

facile ad esercitare tutta una serie di attività finalizzate alla caccia

vietate dalla legislazione in materia. In assenza dell’arma sull’uomo sarebbe,

infatti, ostico per gli agenti di sorveglianza provare le avvenute infrazioni.

Invano gli appellanti sostengono di essere stati

costretti, il 7 settembre 2011, a lasciare i fucili a [...], dovendosi recare

in macchina al posto di controllo di [...]con la cerva abbattuta la sera prima

(6 settembre 2011). Assentandosi dal rifugio senza portare con loro le armi,

essi hanno disatteso l’art. 47 RALCC.

In merito, infine, all’assenza delle culatte nei

fucili evidenziata dagli appellanti, essa non è circostanza rilevante ai fini

del giudizio.

Nella LArm, come correttamente rilevato dal primo

giudice, esiste una stretta connessione fra il concetto di arma e quello di

parte essenziale di arma. Ciò è evidenziato dalla sistematica di questa legge

in cui, in materia di acquisto, possesso, commercio, fabbricazione, custodia,

sequestro, confisca, nonché nelle disposizioni penali, esistono comuni norme

per le armi e le loro parti essenziali. Come visto, le parti essenziali delle

armi da fuoco portatili quali il fucile sono il castello di culatta, la culatta

e la canna (art. 3 lett. c OArm). II fucile, ancorché privo della culatta,

mantiene le prerogative di un’arma che lo rendono potenzialmente pericoloso.

Infatti, per il Consiglio federale sono “armi vere e proprie” anche quelle

inidonee al tiro che possono “di regola, senza importanti modifiche, essere

rese di nuovo atte a sparare” (Art. 4 LArm; 96.007 Messaggio concernente la

legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio

1996.

FF 1996 I 880). Il Tribunale federale ha esteso questa nozione di arma,

ritenendo che si possa prescindere dall’assenza di “importanti modifiche” e

sostenendo che è tale anche quella che, seppur provvisoriamente non atta a

sparare, possa essere resa idonea in tal senso. Per l’Alta Corte è arma ai

sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, segnatamente, quella in precedenza già

funzionante che può di nuovo essere fatta funzionare (STF del 17 settembre

2001, inc.2A.227/2001, consid. 2. a). Ora, il caso di specie rientra

sicuramente in questa ipotesi, bastando l’aggiunta delle rispettive culatte a

rendere idonei a sparare i fucili lasciati incustoditi nel cascinale di [...].

Ne consegue che gli appellanti hanno violato l’art.

47.

RALCC.

Anche su questo punto, pertanto, la censura

dell’appellante risulta priva di fondamento.

5.

A prescindere alla sua applicabilità, gli appellanti sostengono di

non avere violato neppure l’art. 50 RALCC ritenuto come, perché vi sia violazione,

il veicolo deve trasportare cumulativamente cacciatori, armi e munizioni e

considerato che, in assenza di uno dei tre elementi, l’esercizio della caccia

diviene pressoché impossibile.

Il veicolo con cui hanno percorso, il 7 settembre

2011, il tratto di strada [...]– [...], non trasportava né armi, né munizioni:

già solo per questo, a loro dire, non vi è violazione della norma citata.

Ma non solo. Quella sera essi percorrevano quel

tratto di strada, non per praticare la caccia, ma per rientrare nella loro casa

secondaria.

B. _______ non condivide, infine,

l’argomentazione del primo giudice, secondo la quale egli avrebbe violato

l’art. 50 RALCC per avere percorso in macchina anche il tratto di strada [...].

A mente dell’appellante, una simile interpretazione si scontra con lo scopo

perseguito dalla norma, ossia quello di rendere più difficile ai cacciatori

l’accesso a determinate zone, quali, nel caso in esame, [...]. Secondo il

ricorrente, essendo [...]una zona raggiungibile in macchina attraverso una delle

strade elencate all’art. 50 RALCC, il primo giudice non può imputargli alcuna

violazione di detta norma per aver percorso il tratto [...]con l’intento di

cacciare a [...]. A mente dell’appellante, non solo il pretore ha applicato

l’art. 50 RALCC contrariamente al suo scopo, ma ha pure creato così

un’insostenibile disparità di trattamento. Seguendo il ragionamento del

pretore, continua l’insorgente, non è punibile il cacciatore che da valle si

reca in macchina a [...]per cacciare, mentre lo è quello che da monte si reca

in macchina a [...]con lo stesso scopo. Ciò è, per il ricorrente,

arbitrariamente discriminatorio (motivazione d’appello, pto. 44-62, pag.

11-16).

5.1

Sul tema, rispondendo alle critiche dei qui insorgenti, il primo giudice

ha precisato che determinante non è quello che il cacciatore porta con sé sul

veicolo, bensì lo scopo per il quale percorre il tratto stradale: l’arma sul

veicolo può essere al massimo un indizio a conferma dell’intenzione di andare a

cacciare, ma non un presupposto per la punibilità dei cacciatori che utilizzano

una strada proibita. Il pretore ha, pertanto, ascritto agli appellanti la

violazione dell’art. 50 RALCC per avere viaggiato in macchina sul tratto

stradale [...].

Quanto al tratto [...]percorso in macchina da B.

_______, il primo giudice ha osservato che non è importante sapere se

l’utilizzo della strada, non elencata all’art. 50 RALCC, è volto al

raggiungimento di una località non accessibile ([...]) o accessibile ([...]):

quando lo scopo è quello di esercitare l’attività venatoria in zona, il divieto

di transito vale nei due sensi di marcia (sentenza impugnata, consid. 4a., pag

5-6; consid. 6, pag. 9-10).

5.2

a. Giusta l’art. 20 LCC, il Consiglio di Stato disciplina l’uso di

veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni,

equipaggiamento e bottino di caccia. In attuazione di tale norma, l’art. 50

RALCC elenca esaustivamente le strade su cui è consentito l’uso di veicoli a

motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni.

I motivi che hanno spinto le autorità cantonali

ad introdurre norme limitanti l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il

trasporto di cacciatori, armi e munizioni, sono esposti nella sentenza 6

novembre 1981 del Tribunale federale che si riferisce alla previgente Legge

cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 ed al

relativo Regolamento (art. 17bis vLCC e art. 15 vRALCC):

“ […] le autorità ticinesi hanno

adottato, rispettivamente, gli art. 17bis LCC e 15 RALCC per proteggere

l'ambiente e la selvaggina nobile stanziale e per facilitare il controllo degli

agenti di sorveglianza. Come sottolinea il Consiglio di Stato nel suo messaggio

del 16 settembre 1975, delimitando l'uso dei veicoli a motore nell'esercizio

della caccia, si son volute ridurre la mobilità del cacciatore e le facoltà di

spostamento da una zona all'altra proprio per proteggere gli ambienti montani e

quindi gli habitat naturali ancora esistenti, indispensabili per lo sviluppo

della selvaggina stanziale. Queste chiare finalità della normativa cantonale

sono poi state riconosciute e ribadite dalla Commissione della legislazione nel

proprio rapporto del 23 gennaio 1976. La detta Commissione ha rilevato infatti

che, mediante un uso illimitato e non responsabile dei veicoli a motore, era

possibile, per qualche cacciatore, spostarsi con eccessiva rapidità da un posto

all'altro e giungere così a disturbare o addirittura a colpire in modo

eccessivo un equilibrio biologico già fortemente compromesso. La norma

limitante l'uso dei veicoli a motore - che peraltro non creava un novum ma si

inseriva in una prassi legale già invalsa in altri Cantoni - era da valutare

inoltre nell'ambito delle attuali esigenze in materia di protezione

dell'ambiente: la sensibilità in questo campo era andata infatti evolvendo, per

cui di pari passo doveva evolvere anche l'esercizio della caccia che doveva

attuarsi ormai in modo da facilitare il mantenimento dell'equilibrio

biologico.” (DTF 107 Ia 286, consid. 4b).

b. Nel messaggio che ha accompagnato l’adozione della LCC, il Consiglio

di Stato ha inoltre precisato quanto segue:

“ Le popolazioni di selvaggina devono

svilupparsi in equilibrato adattamento agli spazi vitali, tutelati quali

elementi fondamentali per la conservazione e la protezione degli animali.

Nell’interdipendenza fra spazio vitale e selvaggina, la caccia si inserisce

quale elemento pianificatorio ed equilibratore, a condizione che sia gestita ed

esercitata secondo ponderati concetti. Per la conservazione delle specie

minacciate sono necessari notevoli sforzi.” (Messaggio n. 3565 del Consiglio di

Stato concernente la legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi

e degli uccelli selvatici del 13 febbraio 1990, pag. 1-2).

c. Come stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 26

giugno 1991 in re B., pag. 10 e segg.; STA 1° marzo 1993 in re F., pag. 6), affinché vi sia illecito deve esservi una connessione naturale e funzionale tra

l’utilizzazione del mezzo di trasporto e l’esercizio successivo della caccia.

In assenza di una simile connessione, l’uso del

mezzo non consentito non configura un illecito.

Questa connessione viene meno quando il veicolo è

utilizzato non per raggiungere la zona di caccia ma per abbandonarla, seppur

portando con sé il relativo materiale, in quanto “la pregressa cessazione

dell’attività venatoria (ad esempio terminato l’ultimo giorno di caccia) fa sì

che l’individuo trasportato non sia più cacciatore e tutto quanto oggetto del

trasporto non sia più finalizzato all’esercizio della caccia” (cfr. STA 20

giugno 1991 in re C., pag. 12-13).

d. Come visto, giusta l’art. 67 RALCC le infrazioni alle disposizioni

del regolamento sulla caccia sono perseguite ai sensi degli art. 41 segg. LCC

secondo cui chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e

alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr.

20'000.-.

5.3

Non è contestato che, il 7 settembre 2011, alle ore 17h12, A.

_______ e B. _______ sono giunti al loro rifugio dopo aver percorso in macchina

() il tratto di strada vietato ai cacciatori che da [...]porta a [...].

Alle ore 17h40 A. _______ è stato visto entrare

nel rifugio, per poi uscirne poco dopo con fucile e sacco da montagna. Egli ha

quindi caricato l’arma, allontanandosi a piedi per una battuta di caccia nel

bosco sopra stante.

B. _______ è, invece, stato visto entrare nel

rifugio verso le ore 18h00 e uscirne poco dopo con fucile e sacco da montagna.

Contrariamente al nipote, ha caricato arma e

sacco sul pick-up () posteggiato vicino al rifugio, allontanandosi col veicolo

ripercorrendo in senso inverso il tratto di strada già citato. Raggiunta una

postazione situata a lato dell’abitato di [...], B. _______ è quindi salito

sull’albero-postazione, caricando l’arma.

Evidente, quindi, in queste circostanze, la connessione

naturale e funzionale fra l’uso del veicolo e l’esercizio della caccia: il

veicolo è stato utilizzato da entrambi nel tratto [...]nell’ambito di un’azione

di caccia in violazione dell’art. all’art. 50 RALCC.

A titolo abbondanziale, si osserva che la norma è

stata violata da B. _______ pure percorrendo lo stesso tragitto in senso

inverso, ovvero in direzione [...], ritenuto come anche questo spostamento,

avvenuto poco dopo il recupero del materiale da caccia a [...], fosse

finalizzato all’esercizio della caccia. A torto il ricorrente eccepisce

presunte disparità di trattamento rispetto ai cacciatori che possono

raggiungere [...]da valle. Scopo della normativa cantonale è, come visto,

quello di ridurre la mobilità del cacciatore e le sue facoltà di spostamento da

una zona all’altra per meglio proteggere gli ambienti montani e, quindi, gli

habitat naturali ancora esistenti e indispensabili allo sviluppo della

selvaggina. Questa limitazione, come già chiarito dal Consiglio di Stato, “non

crea discriminazioni tra cacciatore e cacciatore né tantomeno tra cacciatore ed

altro cittadino. Infatti il cacciatore sia esso vallerano oppure possessore di

una casetta di vacanza non può oltrepassare per nessun motivo il limite proposto

raggiungibile con autoveicolo” (Messaggio n. 2084 del Consiglio di Stato

relativo ad una modifica della Legge cantonale sulla caccia e la protezione

degli uccelli del 7 luglio 1964, pag. 3). Si rileva, tuttavia, che

inspiegabilmente, malgrado il decreto d’accusa 152/107 del 21 novembre 2011

imputi a B. _______ di avere percorso con un veicolo a motore la strada non

consentita ai cacciatori anche nella direzione che da [...]conduce a [...]e

nonostante lo stesso giudice di prime cure abbia motivato nella propria

decisione che “non può esserci differenza se l’uso della strada vietata ai

cacciatori secondo l’art. 50 RALCC è per raggiungere un luogo non accessibile ([...])

o per tornare in zona che può essere raggiunta con i veicoli dal basso ([...])”,

il dispositivo della sentenza di primo grado omette di ascrivere a B. _______

il tratto [...].

Ne consegue che, solo in ragione del divieto di

reformatio in peius, questa Corte non addebita all’appellante anche questo

percorso.

Invano, infine, i ricorrenti ricordano che in

data 7 settembre 2011, attorno alle 17h il veicolo targato su cui viaggiavano

da [...]a [...]non trasportava né armi, né munizioni. Come argomentato in modo

del tutto condivisibile dal primo giudice, la punibilità degli appellanti è

data per il solo fatto che lo scopo ultimo del loro spostamento in auto su

strada proibita consisteva nell’esercizio della caccia, potendosi prescindere

dall’esistenza sul veicolo del materiale indiziante quale le armi e le

munizioni.

Ne consegue che anche su questo punto l’appello

va respinto.

6.

Quanto alla commisurazione della pena – non oggetto di specifica

contestazione – si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di

fr. 200.- inflitta a ciascuno degli appellanti: essa, oltre a situarsi ampiamente

nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 41 LCC), è infatti certamente

ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3

CP.

7.

Per l’ipotesi in cui l’appello fosse respinto, gli appellanti

chiedono che la tassa di giustizia di primo grado venga dimezzata per entrambi,

ritenuto che le cause congiunte hanno permesso di far emanare una sola sentenza

(motivazione d’appello, pto. 67, pag. 17).

7.1

Il giudice della Pretura penale ha posto sia a carico di A. _______,

che a carico di B. _______, fr. 570.- per tassa di giustizia (sentenza

impugnata, distinta spese pag. 12).

7.2

Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della

causa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG, nei processi davanti alla pretura

penale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi.

Spetta al giudice fissare l’importo della tassa

di giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e

dei limiti suesposti. Nel quantificarne l’entità egli dispone di un ampio

potere discrezionale.

7.3

In concreto, l’importo di fr. 570.- richiesto ad ognuno degli

imputati quale tassa di giustizia in caso di motivazione scritta rientra

appieno nel quadro dei valori stabiliti dall’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG,

avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata dalla LTG. Esso è, inoltre,

del tutto congruo alla luce dei fattori enumerati all’art. 2 cpv. 1 LTG, anche

in considerazione della riunione dei procedimenti decretata dal primo giudice

in data 15 maggio 2012.

Nel quantificare la tassa di giustizia in fr.

570.

- per ciascuno degli insorgenti soccombenti, il primo giudice non ha,

pertanto, violato alcuna disposizione legale.

Ne discende che, anche su questo punto, l’appello

deve essere disatteso.

8.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono

posti a carico degli appellanti (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.,

406 CPP,

47, 106 CP,

1,

3, 18, 25 LCP,

2,

26 LArm,

1,

16, 18, 20, 41 LCC,

47,

50, 67 RALCC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

Sull’appello

di A. _______

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. A.

_______ è autore colpevole di contravvenzione

alla LCC per avere, in data 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...], utilizzato in qualità di cacciatore un

veicolo a motore () sulla strada non consentita ai cacciatori che da [...]porta

a [...], con l’intenzione di cacciare in zona nonché per avere lasciato

incustodito, nella sua cascina sul [...], il suo fucile da caccia.

1.2. A.

_______ è condannato:

1.2.1. alla

multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni;

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese di primo grado per complessivi fr. 620.-

(seicentoventi).

Sull’appello

di B. _______

2. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

2.1. B.

_______ è autore colpevole di contravvenzione alla LCC per avere in

data 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...],

utilizzato in qualità di cacciatore un veicolo a motore () sulla strada non

consentita ai cacciatori che da [...]porta a [...], con l’intenzione di

cacciare in zona nonché per avere lasciato incustodito, nella sua cascina sul [...],

il suo fucile da caccia.

2.2. B.

_______ è condannato:

2.2.1. alla

multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni;

2.2.2. al

pagamento delle tasse e spese di primo grado per complessivi fr. 620.-

(seicentoventi).

Sulle tasse e spese della procedura

d’appello

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico degli appellanti in ragione

di 1/2 ciascuno.

4. Intimazione

a:

-

-

-

-

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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