17.2012.146
Lex mitior. Termine di prescizione assoluto di cui all'art. 72 vCP. Il rinvio della decisione all'istanza inferiore da parte dell'ultima istanza cantonale estingue il termine di prescrizione assoluto
8 aprile 2013Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2012.146
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CARP
Ricorso:
TF,6B_456/2013,26.08.2013
Titolo:
Lex mitior. Termine di prescizione assoluto di cui all'art. 72 vCP. Il rinvio della decisione all'istanza inferiore da parte dell'ultima istanza cantonale estingue il termine di prescrizione assoluto per i reati che non sono stati contestati o che non sono stati contestati con successo
PRESCRIZIONE
art. 97 CPS
Incarto n.
17.2012.146
Locarno
8 aprile 2013/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 28 settembre 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 27 settembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 19
novembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 12 novembre 2008 il giudice della Pretura penale ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di complicità in tentata truffa, falsità in
documenti e grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale e lo ha condannato
alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna (per un
totale di fr. 6'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.- e al pagamento di
tasse e spese giudiziarie per un totale di fr. 1'100.-.
Il pretore, in seguito al
ritiro della querela da parte della moglie dell’imputato __________, ha invece
stralciato la causa in relazione al reato di vie di fatto prospettato dal
procuratore pubblico nel decreto d’accusa.
B. Statuendo
sul ricorso interposto dall’imputato, con sentenza 15 luglio 2009 la CCRP ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da AP 1 e
confermato il giudizio di prima istanza. Gli oneri processuali di complessivi
fr. 1'000.- sono stati posti a carico del ricorrente soccombente.
C. Il
ricorso in materia penale presentato dall’imputato contro tale sentenza è stato
parzialmente accolto dal Tribunale federale che, con giudizio 1° febbraio 2010, ha rinviato la causa alla CCRP per la pronuncia del proscioglimento dell’imputato dall’accusa
di complicità in tentata truffa e per la ricommisurazione della pena (sentenza
6B_786/2009).
D. Fondandosi
sulla decisione del TF, con sentenza del 19 aprile 2010, la CCRP ha dunque parzialmente accolto il ricorso presentato da AP 1, prosciogliendolo
dall’imputazione di complicità in tentata truffa, annullando i dispositivi n.
1, 2 e 3 della sentenza 15 luglio 2009 e rinviando gli atti a un altro giudice
della Pretura penale per la ricommisurazione della pena e la determinazione
degli oneri processuali di prima sede. Gli oneri processuali della procedura di
ricorso (fr. 900.-) sono stati posti a carico di AP 1 in ragione di un terzo.
E. Con
sentenza 27 settembre 2012, il giudice della Pretura penale, preso atto che AP
1 doveva rispondere dei reati di falsità in documenti e grave infrazione alle
norme sulla circolazione stradale - reati per cui era stato dichiarato autore
colpevole nel precedente giudizio e che non erano stati rimessi in causa dalle
autorità di ricorso - lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere di fr. 70.- ciascuna, per complessivi fr. 1'400.-, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di
fr. 600.-. La tassa di giustizia e le spese procedurali di complessivi fr.
1'400.- sono stati posti a carico di AP 1 in ragione di fr. 900.- e per il
resto a carico dello Stato.
F. Contro la sentenza della Pretura penale il condannato ha
tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19 novembre
2012, egli ha dichiarato di voler impugnare l’intera sentenza di prime cure,
postulando il suo proscioglimento dal reato di falsità in documenti e la
conseguente ricommisurazione della pena, in funzione del solo reato di grave
infrazione alle norme sulla circolazione stradale.
Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento
del procedimento d’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con
ordinanza 2 gennaio 2013, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un
termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della
dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
In essa, inoltrata
il 23 gennaio 2013, l’appellante sostiene innanzitutto che l’azione penale per il
reato di falsità in documenti é prescritta ai sensi dell’art. 70 vCP, ciò che
implica la ricommisurazione della pena. Quanto alla pena per il reato di grave
infrazione alle norme sulla circolazione stradale - l’unico che può, sostiene,
essergli imputato - l’appellante, osservando che si è trattato “di una
violazione singola, commessa ben più di 5 anni fa” che egli non ha mai
contestato, chiede di essere condannato ad una pena pecuniaria integralmente
sospesa e, nel caso in cui a tale pena si ritenesse di dover aggiungere una
multa, che questa non ecceda i fr. 100.- (doc. IX).
G. Con
scritto 30 gennaio 2013, il giudice della Pretura penale ha comunicato di non
avere particolari osservazioni e ha chiesto la conferma della decisione
impugnata (doc. XII).
Da parte sua,
il procuratore pubblico, con scritto 4 febbraio 2013, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato (doc. XIII).
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi,
giusta l’art. 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo
grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda
istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a
criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una
nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il
proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle
risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011
che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusato e i suoi precedenti penali
2. AP 1
è nato il __________ a __________ __________. Dopo essere giunto in Svizzera,
il 31 agosto 1990 ha sposato __________, dalla quale ha avuto due figli, __________
e __________, e dalla quale si è poi separato giudizialmente il __________.
All’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, AP 1 era
attivo con posizione dirigenziale presso la __________, azienda che aveva sede
a __________ e che si occupava di gestione patrimoniale. Attualmente egli è
membro del consiglio di amministrazione di una società anonima sempre
denominata __________, ma diversa dalla precedente, costituita nell’aprile del
2010 e che, come l’altra, si occupa di gestione patrimoniale e intermediazione
finanziaria. Oltre ad essere membro del CdA, AP 1 è consulente indipendente per
la società in ambito immobiliare e finanziario (verb. dib. 27 settembre 2012,
pag. 4).
AP 1 ha riferito di aver guadagnato nel 2012 all’incirca 50'000.-
e di avere spese mensili dell’ordine di 4'500.- (verb. dib. 27 settembre 2012,
pag. 4).
AP 1 è incensurato.
Reati di cui AP 1 è stato dichiarato autore
colpevole in questo procedimento
3.
3.1. Con sentenza 12 novembre 2008 della Pretura penale AP 1 è stato
dichiarato autore colpevole di complicità in truffa tentata, falsità in
documenti e grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale.
La CCRP, adita
successivamente con ricorso per cassazione, ha poi dichiarato inammissibile il
ricorso di AP 1 in relazione alla condanna per falsità in documenti e lo ha,
invece, respinto in relazione alla condanna per complicità in tentata truffa.
La condanna per grave infrazione alle norme della circolazione stradale non è
invece stata oggetto d’impugnazione (inc. 17.2008.84).
In seguito alla sentenza 1° febbraio 2010 del TF
(sentenza 6B_786/2009), la condanna di AP 1 per complicità in tentata truffa è
caduta. Sono pertanto rimaste a carico dell’imputato le condanne per falsità in
documenti e grave infrazione alla LCStr formulate con il decreto d’accusa.
3.2. AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti dai
giudici della pretura penale per avere, alfine di supportare una richiesta di
pagamento indirizzata da __________ alla ditta rumena __________:
- allestito
una falsa fattura in cui si indicava, contrariamente al vero, che la __________
fatturava, per servizi prestati, alla __________ l’importo di Fr. 266'250.-
nonché
- allestito
ed inviato a __________ la lettera datata 25.04.1997, con cui __________
confermava, contrariamente al vero, l’emissione della citata fattura (cfr.
imputazione n. 2 del DA 5 maggio 2008 e consid. 3 della sentenza 12 novembre
2008 della Pretura penale).
Inoltre, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere circolato,
sulla tratta autostradale __________, alla velocità di 170 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) quando la velocità massima consentita era di 120 km/h (imputazione n. 4 del DA 5 maggio 2008).
Appello
4.
4.1. Nel suo appello AP 1 contesta, innanzitutto, la sua condanna per il reato
di falsità in documenti sollevando l’intervenuta prescrizione dell’azione
penale e chiedendo pertanto, su questo punto, il suo proscioglimento. Egli
sostiene invero che “tra il momento in cui il reato di falsità in documenti
sarebbe stato consumato e il giorno in cui il Pretore si è nuovamente chinato a
valutare la suddetta fattispecie sono trascorsi più di 15 anni”
(motivazione scritta d’appello, n. 2.a, pag. 7), così che il termine di
prescrizione assoluto previsto dall’art. 72 vCP, applicabile in virtù del
principio della lex mitior (art. 2 CP), sarebbe spirato. A mente
dell’appellante, infatti, “il termine di prescrizione dell’azione penale in
ragione della vecchia normativa applicabile, per il reato di falsità in
documenti, non si è senz’altro interrotto al momento dell’emanazione della
prima sentenza della CCRP, rispettivamente nemmeno la pronuncia in data 19
aprile 2010 da parte della Corte cantonale di una nuova decisione può
considerarsi un momento decisivo in tal senso. La procedura penale infatti non
si è ancora conclusa e quindi la prescrizione penale non si può senza dubbio
essere interrotta, in virtù del vecchio diritto applicabile, per l’intervenuta
emissione di una decisione avente effetto esecutivo” (motivazione scritta
d’appello, n. 5, pag. 13). L’appellante conclude pertanto che, avendo il
termine di prescrizione dell’art. 72 vCP continuato a decorrere durante
l’intero procedimento, il reato di falsità in documenti risulta prescritto ed
egli va, di conseguenza, prosciolto da tale imputazione.
4.2. Giusta l’art. 70 vCP (in vigore al momento dei fatti oggetto del
presente procedimento), l’azione penale si prescrive in dieci anni se al reato
è comminata, come nel caso di falsità in documenti di cui all’art. 251 cifra 1
CP, la reclusione o la detenzione superiore a tre anni.
Gli artt. 71 e 72 vCP precisano poi che la
prescrizione decorre dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato (art. 71
vCP) ed è interrotta da ogni atto d’istruzione di un’autorità incaricata del
procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente,
in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini di arresto o
di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio
di ogni rimedio giuridico contro una decisione (art. 72 vCP).
In ogni caso di interruzione, prosegue la norma,
comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l’azione penale è
prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia
superato della metà.
L’art. 97 CP, attualmente in vigore, dispone che
l’azione penale si prescrive in quindici anni se per il reato, come quello di
falsità in documenti che qui ci occupa, è comminata una pena detentiva
superiore ai tre anni (cpv. 1 let. b). Il cpv. 3 della medesima norma precisa
che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata
una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
Trattandosi di lex mitior, al caso concreto vanno
applicate le norme in materia di prescrizione in vigore al momento dei fatti e ormai
abrogate (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP).
4.3. Secondo la giurisprudenza federale relativa agli artt. 70 e seguenti
vCP, la prescrizione cessa definitivamente di correre nel momento in cui viene
pronunciata una condanna esecutiva, e cioè quando il diritto cantonale non
offre più mezzi di impugnazione al condannato.
Ne deriva che la sentenza di ultima istanza
cantonale implica l’estinzione della prescrizione (il ricorso in nullità alla
Corte di Cassazione del TF essendo un rimedio di diritto straordinario).
Tale principio - rimasto inalterato anche con l’entrata
in vigore della nuova legge sul Tribunale federale, che ha reso il ricorso al
TF non più di natura esclusivamente cassatoria (STF del 25 gennaio 2011
6B_776/2010, consid. 2.3) - prevede un’unica eccezione, segnatamente quando il
Tribunale federale, in accoglimento del ricorso in nullità presentato dal
condannato, annulla la decisione e rinvia la causa all’autorità cantonale per
nuovo giudizio: in tal caso il termine di prescrizione non può considerarsi
estinto.
Al riguardo, l’Alta Corte ha però precisato che
la prescrizione inizia a correre nuovamente unicamente per quei reati sui
quali, in forza del rinvio della causa da parte del TF, l’autorità cantonale
deve nuovamente pronunciarsi.
Per quei reati che non sono invece stati oggetto
di impugnazione o in relazione ai quali il ricorso è stato disatteso, la
prescrizione non può che essere considerata estinta con la decisione di ultima
istanza cantonale (Kolly, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009,
ad. art. 97, n. 56, pag. 931 e riferimenti; DTF 129 IV 305, consid. 6.2.1.; STF
del 25 gennaio 2011 6B_776/2010, consid. 2.3 e 2.4.3.; STF del 4 settembre
2008, inc.6B_115/2008, consid. 2.7.5.). In effetti, anche se l’accoglimento
(anche solo parziale) di un ricorso in nullità comporta l’annullamento della
decisione impugnata nel suo insieme, la stessa ha comunque forza di cosa
giudicata per quelle infrazioni che non sono state contestate o che non sono
state contestate con successo. Il fatto che l’autorità cantonale debba, in
seguito al rinvio, pronunciarsi nuovamente sulla pena da infliggere
all’imputato, non influisce minimamente sul verdetto di colpevolezza per quei
reati non contestati o per i quali l’impugnativa è stata respinta (cfr. DTF 129
IV 305, consid. 6.2.1.: in cui si legge che: “in
Präzisierung der Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Praxis nur gilt,
soweit die kantonale Instanz infolge der (teilweisen) Gutheissung der
eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde erneut über die Verurteilung wegen
bestimmter Straftaten befinden muss. Soweit aber die letztinstanzliche
kantonale Verurteilung wegen bestimmter Straftaten nicht oder erfolglos
angefochten worden ist und damit materiell rechtskräftig bleibt, findet keine
Strafverfolgung mehr statt und hört daher in Bezug auf diese Straftaten die
Verfolgungsverjährung mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen
Entscheides definitiv zu laufen auf. Dies gilt auch, wenn infolge der
(teilweisen) Gutheissung der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde auf anderen
Gründen des angefochtene Urteil formal vollumfänglich aufgehoben wird und die
kantonale Instanz etwa wegen des Dahinfallens von Verurteilungen des
Beschuldigten in anderen punkten die Strafe neu bemessen muss”; STF
del 28 gennaio 2002, inc.6S.683/2001).
Fatti
I punti della decisione cantonale che non sono
stati impugnati o per i quali il ricorso è respinto risultano acquisiti e non
possono essere sottoposti ad un nuovo esame (DTF 121 IV 109, consid. 7; STF del
28 gennaio 2002, inc.6S.683/2001).
4.4. In concreto, non vi sono dubbi che i fatti che sono stati ritenuti
costitutivi del reato di falsità in documenti imputato a AP 1 si sono
realizzati nell’aprile del 1997 e che, dunque, da quel momento ad oggi sono
passati più di 15 anni (cioè, è decorso il termine di prescrizione assoluta
previsto dall’art. 72 vCP).
Per determinare, però, se effettivamente l’azione
penale per il reato di falsità in documenti risulta oggi prescritta, così come
pretende l’appellante, occorre verificare se, entro il termine assoluto di 15
anni previsto dalla legge, la prescrizione non si sia estinta, e cioè se in
relazione al reato di falsità in documenti non sia stata pronunciata una
decisione di condanna esecutiva ai sensi della surriportata giurisprudenza.
AP 1 è stato ritenuto colpevole di falsità in
documenti con decisione del 12 novembre 2008 della Pretura penale. In relazione
a tale condanna, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile
dalla CCRP con sentenza del 15 luglio 2009. La condanna per titolo di falsità
in documenti non è più stata contestata dall’appellante, che, davanti al TF, si
è limitato ad invocare una violazione del suo diritto di essere sentito, un
arbitrario accertamento dei fatti in relazione alla sua condanna per complicità
in tentata truffa (cfr. sentenza 6B_786/2009, consid. E; CCRP, inc. 17.2010.8
consid. 1), ottenendo ragione unicamente su quest’ultimo punto.
Così stanti le cose, appare evidente che, non
essendo stata oggetto di impugnativa, la colpevolezza di AP 1 per il reato di
falsità in documenti è divenuta definitiva con la decisione del 15 luglio 2009
della CCRP e che, pertanto, la prescrizione dell’azione penale relativa a tale
reato si è estinta in quel momento.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il
termine di prescrizione non ha invero ricominciato a decorrere in seguito
all’annullamento della suddetta decisione della CCRP da parte del TF e al
successivo rinvio della causa all’istanza cantonale per nuovo giudizio. Così come
sancito dalla giurisprudenza ricordata al considerando precedente, il fatto che
il TF abbia annullato per intero la decisione della CCRP e rinviato la causa
all’istanza cantonale per un nuovo giudizio, non ha comportato la riattivazione
della prescrizione in relazione a quei reati che, come il reato di falsità in
documenti, non sono stati oggetto di impugnazione e per i quali il termine di
prescrizione si è dunque estinto con la pronuncia della decisione di ultima
istanza cantonale. Poco importa, poi, che il TF abbia annullato l’intera
decisione della CCRP e che la pena abbia dovuto essere nuovamente commisurata.
Ciò che conta è che l’autorità cantonale, in seguito al rinvio disposto
dall’Alta Corte, ha dovuto pronunciarsi nuovamente unicamente sull’imputazione
di complicità in tentata truffa, sancendo il proscioglimento di AP 1 da tale
imputazione conformemente a quanto deciso dal TF, senza, invece, doversi pronunciare
nuovamente sulla colpevolezza di AP 1 in relazione al reato di falsità in
documenti, che è invece stato a giusta ragione ritenuto acquisito (“massgebend
hierfür ist, dass die Vorinstanz neu zu entscheiden hat”, STF del 25
gennaio 2011, inc.6B_776/2010, consid. 2.4.3.; “massgebend
ist allein, dass in diesem punkt die Vorinstanz neu zu entscheiden hat”,
STF del 4 settembre 2008, inc.6B_115/2008, consid. 2.7.5.).
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante,
nemmeno il fatto che la procedura penale - stante il rinvio del TF e la
necessità di ricommisurare la pena - non si è ancora conclusa, ha impedito alla
prescrizione penale di estinguersi (cfr. giurisprudenza consid. 5.3.).
Da quanto precede discende, dunque, che il
termine di prescrizione in relazione al reato di falsità in documenti ha
cessato di correre il 15 luglio 2009, quindi ben prima dello spirare del
termine assoluto di 15 anni previsto dall’art. 72 vCP.
In via abbondanziale, così come correttamente
rilevato anche dal primo giudice, si osserva che, in ogni caso, anche il
giudizio del Tribunale federale (1 febbraio 2010) e la successiva decisione
della CCRP (19 aprile 2010) sono stati pronunciati entro il precitato termine
di prescrizione.
Ne deriva dunque che l’appello va, su questo
punto, respinto.
5. AP 1 contesta, poi, la commisurazione della pena operata dal primo
giudice.
5.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, il giudice della
Pretura penale ha, da un lato, considerato la gravità oggettiva dei reati
commessi dall’imputato, ivi compresa la grave infrazione alle norme sulla
circolazione stradale “che non può essere in alcun modo bagatellizzata”
(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10), riconoscendo, poi, ad attenuazione
della colpa dell’autore, il lungo tempo trascorso dai fatti in relazione al
reato di falsità in documenti, risalente al 1997, e l’atteggiamento
collaborativo nell’ambito del procedimento concernente l’infrazione alla Legge
sulla circolazione stradale commessa il 3 ottobre 2007.
Considerata, poi, quale elemento attenuante, l’incensuratezza
dell’imputato, ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 una pena pecuniaria di
30 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna che, vista l’assenza di “ragioni
particolari che indicano a formulare una prognosi negativa”, ha sospeso
condizionalmente per un periodo di 2 anni (sentenza impugnata, consid. 10, pag.
10).
Infine, “stante la gravità dei reati e
l’effetto debolmente sanzionatorio di una pena pecuniaria sospesa”, ha
ritenuto giustificato di “prevedere la parziale esecuzione della condanna,
stabilendo una multa a voler sostituire una parte della pena; multa che si
ritiene di fissare nell’importo di CHF 600.- in luogo di 10 aliquote, che vanno
pertanto “dedotte” dalla pena principale”.
In sostanza il primo giudice ha, dunque,
condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 70.- ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, oltre che alla multa di fr.
600.- (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10).
5.2. L’appellante, nella sua motivazione scritta d’appello, dopo aver
chiesto il suo proscioglimento dal reato di falsità in documenti per
intervenuta prescrizione, sostiene che la pena a lui comminata debba essere
commisurata unicamente in funzione del reato di grave infrazione alle norme
sulla circolazione stradale da lui commesso. Affermando in proposito di non
essersi mai “distolto dal riconoscere le sue responsabilità sin dall’inizio”,
di non essere stato recidivo e di aver commesso la violazione ben 5 anni fa, AP
1 chiede che la pena pecuniaria pronunciata nei suoi confronti sia
integralmente sospesa. Inoltre, nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse
decidere di porre a suo carico una multa aggiuntiva, l’appellante chiede che,
visto il lungo tempo trascorso dai fatti, l’ammontare non superi l’importo di
fr. 100.- (motivazione scritta d’appello, n. 4.b., pagg.14-15).
6.
6.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto
della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
6.2. Giusta l’art. 251 cifra 1 CO chiunque, alfine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa
uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’art. 90 cifra 2 LCStr (vigente articolo 90 cpv.
Considerandi
2.
LCStr) punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale
del genere di pena.
7.
7.1
Già solo il concorso di reati di cui AP 1 risponde basta a
dimostrare come la pena inflitta in prima sede tenga adeguatamente conto sia
delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’appellante
risponde, sia della sua collaborazione con gli inquirenti in relazione
all’infrazione alla LCStr e sia, soprattutto, del fatto che la sua colpa, in
relazione al reato ex art 251 CP, è fortemente attenuata dal lungo tempo
trascorso dai fatti, ritenuto che, per il reato menzionato, la conclusione del
procedimento giunge a 16 anni dai fatti (e quindi quando i 2/3 del termine di
prescrizione applicabile sono trascorsi, cfr. DTF 132 IV 1 consid. 6.2. pag. 4;
STF del 10 maggio 2010, inc.6B_ 10/2010).
Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte
ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere di fr. 70.- ciascuna già inflittagli in prima sede (l’ammontare
delle aliquote, rimasto incontestato, risulta in ogni caso conforme alla
situazione finanziaria dell’imputato così come in atti).
Parimenti da confermare è la sospensione
condizionale di tale pena e la definizione del relativo periodo di prova.
7.2
La multa pronunciata dal primo giudice in aggiunta alla pena pecuniaria
sospesa va confermata, per le ragioni indicate da questi, nel suo principio ma
non nel suo ammontare.
Esso è, infatti, eccessivo avuto riguardo alla giurisprudenza del TF (DTF 135
IV 189 consid. 3.3) che ha stabilito che, per tener conto del carattere
accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare
il loro limite superiore a un quinto delle pene di base, ritenuto che sono
immaginabili deroghe a questa regola solo in caso di pene di lieve entità, al
fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF
135.
IV 191 consid. 3.4.4).
In concreto, dunque, ritenuto come la pena
principale sospesa sia pari a 20 aliquote giornaliere di fr. 70.- per
complessivi fr. 1’400.-, la multa va ridotta a fr. 280.- (ovvero a un quinto della
pena principale).
Contrariamente a quanto preteso dall’appellante
non si giustificano ulteriori riduzioni, ritenuto che la multa così stabilita e
la pena pecuniaria interamente sospesa, risultano complessivamente adeguate
alla sua colpa.
Tasse e spese
8.
L’estremamente ridotto grado di accoglienza dell’appello non
giustifica una modifica della ripartizione delle spese del giudizio di primo
grado.
La tassa e le spese del giudizio di appello sono
poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello
Stato. Sempre per l’estremamente ridotto grado di accoglienza (peraltro su un
punto non contestato dalla difesa), non si giustifica l’assegnazione di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 76, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
34, 36,
42, 47 e segg e 251 CP,
90
cifra 2 LCstr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore
colpevole di:
falsità in documenti
per avere, nell’__________ a __________,
allestito la falsa fattura antedatata 25.02.1997 di fr. 266'250.-, nonché
allestito la lettera datata 25.04.1997 con cui __________ confermava,
contrariamente al vero, l’emissione della citata fattura, consegnando la prima
a __________ ed inviando la seconda alla __________;
grave infrazione alle norme della circolazione
stradale
per avere, il __________, alle ore 1.36 sulla
tratta autostradale __________, circolato a bordo della vettura Mercedes,
targata __________ alla velocità di 170 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), mentre la velocità massima prescritta era di 120 km/h.
ricordato, in particolare, che AP 1 è stato
assolto dal reato di complicità in tentata truffa.
1.1. AP 1
è condannato alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) ciascuna, per un totale di fr.
1'400.- (millequattrocento);
1.1.1 l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2. AP 1
è condannato alla multa di fr. 280.- (duecentoottanta) con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4
(quattro) giorni.
2. La tassa di giustizia e i disborsi di complessivi fr. 900.- relativi
al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato;
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di 9/10 e
per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
-
-
-
5. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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