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Decisione

17.2012.146

Lex mitior. Termine di prescizione assoluto di cui all'art. 72 vCP. Il rinvio della decisione all'istanza inferiore da parte dell'ultima istanza cantonale estingue il termine di prescrizione assoluto

8 aprile 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I punti della decisione cantonale che non sono

stati impugnati o per i quali il ricorso è respinto risultano acquisiti e non

possono essere sottoposti ad un nuovo esame (DTF 121 IV 109, consid. 7; STF del

28 gennaio 2002, inc.6S.683/2001).

4.4. In concreto, non vi sono dubbi che i fatti che sono stati ritenuti

costitutivi del reato di falsità in documenti imputato a AP 1 si sono

realizzati nell’aprile del 1997 e che, dunque, da quel momento ad oggi sono

passati più di 15 anni (cioè, è decorso il termine di prescrizione assoluta

previsto dall’art. 72 vCP).

Per determinare, però, se effettivamente l’azione

penale per il reato di falsità in documenti risulta oggi prescritta, così come

pretende l’appellante, occorre verificare se, entro il termine assoluto di 15

anni previsto dalla legge, la prescrizione non si sia estinta, e cioè se in

relazione al reato di falsità in documenti non sia stata pronunciata una

decisione di condanna esecutiva ai sensi della surriportata giurisprudenza.

AP 1 è stato ritenuto colpevole di falsità in

documenti con decisione del 12 novembre 2008 della Pretura penale. In relazione

a tale condanna, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile

dalla CCRP con sentenza del 15 luglio 2009. La condanna per titolo di falsità

in documenti non è più stata contestata dall’appellante, che, davanti al TF, si

è limitato ad invocare una violazione del suo diritto di essere sentito, un

arbitrario accertamento dei fatti in relazione alla sua condanna per complicità

in tentata truffa (cfr. sentenza 6B_786/2009, consid. E; CCRP, inc. 17.2010.8

consid. 1), ottenendo ragione unicamente su quest’ultimo punto.

Così stanti le cose, appare evidente che, non

essendo stata oggetto di impugnativa, la colpevolezza di AP 1 per il reato di

falsità in documenti è divenuta definitiva con la decisione del 15 luglio 2009

della CCRP e che, pertanto, la prescrizione dell’azione penale relativa a tale

reato si è estinta in quel momento.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il

termine di prescrizione non ha invero ricominciato a decorrere in seguito

all’annullamento della suddetta decisione della CCRP da parte del TF e al

successivo rinvio della causa all’istanza cantonale per nuovo giudizio. Così come

sancito dalla giurisprudenza ricordata al considerando precedente, il fatto che

il TF abbia annullato per intero la decisione della CCRP e rinviato la causa

all’istanza cantonale per un nuovo giudizio, non ha comportato la riattivazione

della prescrizione in relazione a quei reati che, come il reato di falsità in

documenti, non sono stati oggetto di impugnazione e per i quali il termine di

prescrizione si è dunque estinto con la pronuncia della decisione di ultima

istanza cantonale. Poco importa, poi, che il TF abbia annullato l’intera

decisione della CCRP e che la pena abbia dovuto essere nuovamente commisurata.

Ciò che conta è che l’autorità cantonale, in seguito al rinvio disposto

dall’Alta Corte, ha dovuto pronunciarsi nuovamente unicamente sull’imputazione

di complicità in tentata truffa, sancendo il proscioglimento di AP 1 da tale

imputazione conformemente a quanto deciso dal TF, senza, invece, doversi pronunciare

nuovamente sulla colpevolezza di AP 1 in relazione al reato di falsità in

documenti, che è invece stato a giusta ragione ritenuto acquisito (“massgebend

hierfür ist, dass die Vorinstanz neu zu entscheiden hat”, STF del 25

gennaio 2011, inc.6B_776/2010, consid. 2.4.3.; “massgebend

ist allein, dass in diesem punkt die Vorinstanz neu zu entscheiden hat”,

STF del 4 settembre 2008, inc.6B_115/2008, consid. 2.7.5.).

Contrariamente a quanto sostiene l’appellante,

nemmeno il fatto che la procedura penale - stante il rinvio del TF e la

necessità di ricommisurare la pena - non si è ancora conclusa, ha impedito alla

prescrizione penale di estinguersi (cfr. giurisprudenza consid. 5.3.).

Da quanto precede discende, dunque, che il

termine di prescrizione in relazione al reato di falsità in documenti ha

cessato di correre il 15 luglio 2009, quindi ben prima dello spirare del

termine assoluto di 15 anni previsto dall’art. 72 vCP.

In via abbondanziale, così come correttamente

rilevato anche dal primo giudice, si osserva che, in ogni caso, anche il

giudizio del Tribunale federale (1 febbraio 2010) e la successiva decisione

della CCRP (19 aprile 2010) sono stati pronunciati entro il precitato termine

di prescrizione.

Ne deriva dunque che l’appello va, su questo

punto, respinto.

5. AP 1 contesta, poi, la commisurazione della pena operata dal primo

giudice.

5.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, il giudice della

Pretura penale ha, da un lato, considerato la gravità oggettiva dei reati

commessi dall’imputato, ivi compresa la grave infrazione alle norme sulla

circolazione stradale “che non può essere in alcun modo bagatellizzata”

(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10), riconoscendo, poi, ad attenuazione

della colpa dell’autore, il lungo tempo trascorso dai fatti in relazione al

reato di falsità in documenti, risalente al 1997, e l’atteggiamento

collaborativo nell’ambito del procedimento concernente l’infrazione alla Legge

sulla circolazione stradale commessa il 3 ottobre 2007.

Considerata, poi, quale elemento attenuante, l’incensuratezza

dell’imputato, ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 una pena pecuniaria di

30 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna che, vista l’assenza di “ragioni

particolari che indicano a formulare una prognosi negativa”, ha sospeso

condizionalmente per un periodo di 2 anni (sentenza impugnata, consid. 10, pag.

10).

Infine, “stante la gravità dei reati e

l’effetto debolmente sanzionatorio di una pena pecuniaria sospesa”, ha

ritenuto giustificato di “prevedere la parziale esecuzione della condanna,

stabilendo una multa a voler sostituire una parte della pena; multa che si

ritiene di fissare nell’importo di CHF 600.- in luogo di 10 aliquote, che vanno

pertanto “dedotte” dalla pena principale”.

In sostanza il primo giudice ha, dunque,

condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 70.- ciascuna,

sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, oltre che alla multa di fr.

600.- (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10).

5.2. L’appellante, nella sua motivazione scritta d’appello, dopo aver

chiesto il suo proscioglimento dal reato di falsità in documenti per

intervenuta prescrizione, sostiene che la pena a lui comminata debba essere

commisurata unicamente in funzione del reato di grave infrazione alle norme

sulla circolazione stradale da lui commesso. Affermando in proposito di non

essersi mai “distolto dal riconoscere le sue responsabilità sin dall’inizio”,

di non essere stato recidivo e di aver commesso la violazione ben 5 anni fa, AP

1 chiede che la pena pecuniaria pronunciata nei suoi confronti sia

integralmente sospesa. Inoltre, nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse

decidere di porre a suo carico una multa aggiuntiva, l’appellante chiede che,

visto il lungo tempo trascorso dai fatti, l’ammontare non superi l’importo di

fr. 100.- (motivazione scritta d’appello, n. 4.b., pagg.14-15).

6.

6.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto

della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

6.2. Giusta l’art. 251 cifra 1 CO chiunque, alfine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero,

oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa

uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L’art. 90 cifra 2 LCStr (vigente articolo 90 cpv.

Considerandi

2.

LCStr) punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona

un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale

del genere di pena.

7.

7.1

Già solo il concorso di reati di cui AP 1 risponde basta a

dimostrare come la pena inflitta in prima sede tenga adeguatamente conto sia

delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’appellante

risponde, sia della sua collaborazione con gli inquirenti in relazione

all’infrazione alla LCStr e sia, soprattutto, del fatto che la sua colpa, in

relazione al reato ex art 251 CP, è fortemente attenuata dal lungo tempo

trascorso dai fatti, ritenuto che, per il reato menzionato, la conclusione del

procedimento giunge a 16 anni dai fatti (e quindi quando i 2/3 del termine di

prescrizione applicabile sono trascorsi, cfr. DTF 132 IV 1 consid. 6.2. pag. 4;

STF del 10 maggio 2010, inc.6B_ 10/2010).

Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere di fr. 70.- ciascuna già inflittagli in prima sede (l’ammontare

delle aliquote, rimasto incontestato, risulta in ogni caso conforme alla

situazione finanziaria dell’imputato così come in atti).

Parimenti da confermare è la sospensione

condizionale di tale pena e la definizione del relativo periodo di prova.

7.2

La multa pronunciata dal primo giudice in aggiunta alla pena pecuniaria

sospesa va confermata, per le ragioni indicate da questi, nel suo principio ma

non nel suo ammontare.

Esso è, infatti, eccessivo avuto riguardo alla giurisprudenza del TF (DTF 135

IV 189 consid. 3.3) che ha stabilito che, per tener conto del carattere

accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare

il loro limite superiore a un quinto delle pene di base, ritenuto che sono

immaginabili deroghe a questa regola solo in caso di pene di lieve entità, al

fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF

135.

IV 191 consid. 3.4.4).

In concreto, dunque, ritenuto come la pena

principale sospesa sia pari a 20 aliquote giornaliere di fr. 70.- per

complessivi fr. 1’400.-, la multa va ridotta a fr. 280.- (ovvero a un quinto della

pena principale).

Contrariamente a quanto preteso dall’appellante

non si giustificano ulteriori riduzioni, ritenuto che la multa così stabilita e

la pena pecuniaria interamente sospesa, risultano complessivamente adeguate

alla sua colpa.

Tasse e spese

8.

L’estremamente ridotto grado di accoglienza dell’appello non

giustifica una modifica della ripartizione delle spese del giudizio di primo

grado.

La tassa e le spese del giudizio di appello sono

poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello

Stato. Sempre per l’estremamente ridotto grado di accoglienza (peraltro su un

punto non contestato dalla difesa), non si giustifica l’assegnazione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 76, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

34, 36,

42, 47 e segg e 251 CP,

90

cifra 2 LCstr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di:

falsità in documenti

per avere, nell’__________ a __________,

allestito la falsa fattura antedatata 25.02.1997 di fr. 266'250.-, nonché

allestito la lettera datata 25.04.1997 con cui __________ confermava,

contrariamente al vero, l’emissione della citata fattura, consegnando la prima

a __________ ed inviando la seconda alla __________;

grave infrazione alle norme della circolazione

stradale

per avere, il __________, alle ore 1.36 sulla

tratta autostradale __________, circolato a bordo della vettura Mercedes,

targata __________ alla velocità di 170 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), mentre la velocità massima prescritta era di 120 km/h.

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato

assolto dal reato di complicità in tentata truffa.

1.1. AP 1

è condannato alla pena pecuniaria di 20 (venti)

aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) ciascuna, per un totale di fr.

1'400.- (millequattrocento);

1.1.1 l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2. AP 1

è condannato alla multa di fr. 280.- (duecentoottanta) con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4

(quattro) giorni.

2. La tassa di giustizia e i disborsi di complessivi fr. 900.- relativi

al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato;

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di 9/10 e

per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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