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Decisione

17.2012.164

Contravvenzione alla LCC per avere percorso una strada non consentita ai cacciatori per il trasporto proprio, dell'arma e delle munizioni. Presupposti del reato. Nozione di arbitrio

13 maggio 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.

6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid.

2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I

173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad

esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

c. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa - disciplina la valutazione delle prove nel senso che il

giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché

ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle

incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio (DTF

127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b

pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008 consid. 2.1.; STF del 19

aprile 2002, inc.1P.20/2002 consid. 3.2). Sotto questo profilo il precetto in

dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I

149; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

d. Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in

considerazione è una questione di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5; 125 IV 242 consid 3c; 121 IV 249 consid.

2a/aa; STF del 16 settembre 2011, inc.6B_440/2011

consid. 2.1). Su questi aspetti, gli accertamenti del primo giudice vincolano

dunque questa Corte, riservato il caso di arbitrio (cfr. art. 398 cpv. 4 CPP).

6.4. L’accertamento pretorile secondo cui AP 1, il 20 novembre 2011, ha percorso la strada che collega __________ ai __________ con l’intenzione di cacciare resiste

alle censure d’arbitrio sollevate col gravame.

Questa conclusione s’impone già solo alla luce del fatto che l’appellante, quel

giorno, si è recato sui monti di __________ equipaggiato con un fucile

sovrapposto, una cartucciera con munizione a pallini, un sacco di montagna con

gli alimenti per la giornata, pantaloni mimetici (“verdi o grigi”) e

scarponi, provvisto di un’autorizzazione per la caccia bassa e accompagnato da

un setter inglese munito di campanellini (cfr. quanto dichiarato dallo stesso

appellante nel suo verbale d’interrogatorio e la descrizione contenuta nel

rapporto di contravvenzione, non contestata). Ora, non occorre argomentare per

dimostrare che chi, durante un giorno di caccia, equipaggiato così come descritto

sopra, si reca su un monte della __________, lo fa per praticare l’arte

venatoria.

È d’altra parte con una motivazione sostenibile nel risultato - seppur fondata

Considerandi

su argomenti a tratti discutibili - che il primo giudice ha ritenuto non

credibile la versione di AP 1 secondo cui, quel giorno, egli aveva desistito

dall’intento di cacciare a causa di un malore manifestatosi (o intensificatosi)

durante la sua trasferta in __________ e secondo cui egli si era recato sui __________

solo perché invitato a pranzo dall’amico __________.

Senza voler entrare nel merito dei singoli argomenti esposti in

sentenza dal pretore (e delle relative censure ricorsuali), si osserva al

riguardo che il racconto fornito dall’insorgente al dibattimento appare

inverosimile già solo considerato l’orario in cui egli ha raggiunto la località

di __________. È infatti del tutto anomalo che una persona che da __________ si

sta recando a __________ (dove possiede una casa secondaria) e che alle 8’00,

all’altezza di __________, viene raggiunta telefonicamente da un amico per un

invito a pranzo sui __________, decida di recarsi subito in loco (AP 1 è

transitato dalla località “__________”, a 2,5 km da __________, alle 8’20 e vi è dunque giunto pochi minuti dopo). Molto più logico sarebbe

stato che l’insorgente - a maggior ragione se, come da lui sostenuto,

sofferente di emorroidi - avesse dapprima raggiunto la sua casa di __________

(distante soli 2,5 km da __________ lungo la cantonale che conduce a __________)

e si fosse recato solo più tardi, verso mezzogiorno, presso l’amico __________.

L’appellante non ha del resto fornito un spiegazione plausibile del motivo che

lo ha spinto a raggiungere l’amico così di buon mattino. Di certo, la sua

decisione non può essere ricondotta all’evocata intenzione di far correre il

cane “in attesa dell’ora di pranzo” (motivazione d’appello, pag. 3),

ritenuto che egli stesso ha spiegato che non intendeva “camminare parecchio”

con l’animale, ma semplicemente lasciarlo sfogare “per alcuni minuti”

(motivazione d’appello, pag. 17). Oltretutto, come rilevato anche dal pretore,

recandosi dapprima a __________, egli avrebbe potuto depositare presso la sua

abitazione il materiale da caccia che portava con sé, ciò che gli avrebbe

permesso di evitare discussioni in caso di un controllo da parte degli agenti

di sorveglianza. Al riguardo si osserva che l’appellante non può essere seguito

quando sostiene di avere creduto che l’utilizzo, da parte dei cacciatori, della

strada che conduce a __________ fosse tollerato. Il divieto di transitarvi è

infatti chiaramente deducibile dall’art. 50 RALCC (disposto che AP 1, in

qualità di cacciatore, non poteva ignorare) e nulla agli atti dimostra la

pretesa esistenza di una tolleranza contraria alla legge degli agenti di

sorveglianza. Si rileva infine che, se è vero che l’imputato ha il diritto di

tacere e di non collaborare (art. 113 cpv. 1 e art. 158 cpv. 1 lett. b CPP), è

altrettanto vero che l’assenza di una sua piena collaborazione

nell’accertamento di fatti di cui si prevale (per esempio, per dimostrare un

alibi o la sua buona fede) può, nell’ambito della libera valutazione delle

prove che compete al giudice penale, essere considerato come un indizio della

sua colpevolezza (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

Zurigo/ San Gallo 2009, § 13 n. 231, Piquerez/Macaluso, Procédure pénale

suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 563; STF del 15 settembre

2004, inc.1P.277/2004 consid. 2.1). Ne discende che, a fronte di un complesso

indiziario come quello summenzionato, l’atteggiamento poco trasparente di AP 1 -

che solo al dibattimento ha sostenuto di essersi recato sui __________ perché

invitato a pranzo dall’amico __________ (cfr. l’opposizione al DA - cfr. AI 4 -

in cui egli giustifica il suo comportamento senza fare allusione all’invito a

pranzo) e che, oltretutto, nemmeno ha chiesto l’audizione dell’amico a sostegno

della sua versione - depone a suo sfavore e contribuisce a confermare quanto

già risultava dalle circostanze indicate all’inizio di questo considerando, o

meglio che egli, il 20 novembre 2011, intendesse recarsi sui __________ per

cacciare.

7.

Visto quanto precede e ritenuto come sia pacifico che la strada che

collega __________ ai __________ è vietata ai sensi dell’art. 50 RALCC (non è una

strada nazionale o cantonale ai sensi della lett. a né è menzionata nella lista

di cui alla lett. b), AP 1 si è pacificamente reso colpevole di contravvenzione

alla LCC.

8.

Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun

appunto - se non quello di una quasi eccessiva benevolenza - può essere mosso

alla multa di fr. 150.- inflitta all’appellante.

9.

Di conseguenza, richiamato, per la pena, il divieto della

reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP; la sentenza impugnata è

integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e

segg. CPP,

20, 41 LCC, 50 e 67 RALCC;

47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla caccia e la

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 per

avere, in data 20 novembre 2011, a __________, in territorio del Comune di __________,

in qualità di cacciatore, percorso con il veicolo a motore targato la strada

non consentita ai cacciatori per il trasporto proprio, dell’arma (fucile a pallini

sovrapposto marca Marocchi) e delle munizioni.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 150.- (centocinquanta).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 620.-, sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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