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Decisione

17.2012.165

Concorso di indizi convergenti atti ad accertare il destinatario di un'ingiuria

25 gennaio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13

maggio 2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc.

1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31

consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc.6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13

giugno 2008 inc.6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008

consid. 2.1; STF del 30 marzo 2007 inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del 19

aprile 2002 inc.1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO,

Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur

schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13,

pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).

Fatti e antefatti emersi dall’inchiesta

3. ACPR 1 è amministratore unico, con firma individuale, della __________,

che gestisce il condominio __________ .

AP 1 è amministratore unico, con firma

individuale, della __________ , società di gestione immobiliare.

4. Con lettera del 1° dicembre 2009, la __________, in rappresentanza

del condominio __________, ha chiesto alla __________ la restituzione

dell’importo di fr. 968.40, in quanto versatole indebitamente ed le ha

assegnato un termine di 10 giorni per il relativo pagamento (MP inc. 2010.4828,

scritto 01.12.2009 allegato ad AI 1).

Il giorno successivo, AP 1 ha rispedito, via fax, tale scritto alla __________ con l’aggiunta di suo pugno: “Siamo in Ticino __________

parla italiano!” (PRPEN inc. 81.2011.52 scritto 01.12.2009 allegato ad AI 10).

5. lI 15 dicembre 2009 la __________, constatata la scadenza

infruttuosa del termine assegnato, ha fatto spiccare a nome e per conto del

Condominio __________, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ , un

precetto esecutivo nei confronti di __________ (MP inc. 2010.4828, PE 15.12.2009

allegato ad AI 1).

Il 16 marzo 2010 __________ ha inviato una

lettera alla __________ in cui ha chiesto l’immediata “cancellazione di tale

precetto oppure a fornirci i nominativi di tale insulso gesto che saranno

chiamati in giustizia”, prospettando l’avvio di una non meglio precisata

procedura “contro la vostra società, i membri dirigenti e del condominio”

per i danni subiti (MP inc. 2010.4828, lettera 16.03.2010 allegata ad AI 1).

Con scritto 17 marzo 2010 __________ ha risposto

che avrebbe annullato il precetto esecutivo solo qualora __________ avesse

pagato del relativo debito, comprensivo di interessi e spese (MP inc.

2010.4828, lettera 17.03.2010 allegata ad AI 1).

Il 18 marzo 2010 AP 1 ha ritrasmesso, tramite fax, lo scritto alla __________ apponendovi a mano la frase: “Non vi

dobbiamo niente stronzi! Imparate a leggere cosa c’è scritto prima di

rispondere” (MP inc. 2010.4828, lettera 17.03.2010 annotata allegata ad AI

1).

6. Nel corso dell’inchiesta AP 1 ha ammesso di essere stato l’autore della suddetta frase che ha scritto, a suo dire, in risposta alla provocazione

subìta, costituita dal precetto esecutivo spiccato a carico della __________

che ne ha ostacolato l’operatività.

AP 1 ha, tuttavia, precisato che la frase non era

rivolta a ACPR 1, bensì “a chi ha dato l’ordine di inviare un precetto

esecutivo alla __________” (MP inc. 2010.4828 esposto 04.10.2010 allegato

ad AI 7).

7. Ritenendo diversamente, il procuratore pubblico ha emanato il

decreto d’accusa indicato alla lett. A. In esito al dibattimento di primo grado

- celebrato l’8 novembre 2012 - i primi giudici hanno reso il giudizio di cui

s’è detto alla lett. B.

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui la presente procedura.

Appello

8. AP 1 chiede di essere prosciolto dal reato di ingiuria sostenendo, come

già fatto in primo grado, che l’epiteto “stronzi” da lui scritto di

proprio pugno sulla lettera speditagli il 17 marzo 2010 dalla __________, non

era rivolto all’amministratore unico di quest’ultima, ACPR 1, bensì ai comproprietari

del condominio __________ ad Ascona.

8.1. Per l’appellante l’assenza di un suo intento ingiurioso nei

confronti di ACPR 1 si evince dai seguenti elementi correlati:

a) __________, e per essa l’amministratore ACPR

1, si è sempre rivolta alla __________ in qualità di rappresentante dei

comproprietari del condominio __________.

b) L’amministrazione rappresenta per legge i

comproprietari (art. 712s CC).

c) AP 1, cognito della materia poiché fiduciario

e amministratore di immobili, era ben cosciente del fatto che le pretese nei

confronti della __________ erano avanzate dai comproprietari del Condominio __________

e non dal loro rappresentante ACPR 1.

d) Lo scritto 16 marzo 2010, in cui viene utilizzato il plurale, è stato redatto dai collaboratori della __________ e non

direttamente dal signor AP 1.

e) AP 1, allorquando ha inteso rivolgersi al

signor ACPR 1, si è rivolto allo stesso in prima persona e non a una pluralità

di persone. Ne è prova l’aggiunta a mano sullo scritto 1 dicembre 2009: “Siamo

in Ticino __________ parla italiano.”

(motivazione scritta 17

dicembre 2012 pag. 4).

L’appellante postula, infine, la sua assoluzione,

quanto meno in applicazione del principio in dubio pro reo (motivazione scritta

17 dicembre 2012 pag. 5).

8.2. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque

offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto

l’onore di una persona.

Considerandi

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa

all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che

ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il

diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto

alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza

per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima

stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento

diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich

Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per

scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre

modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio

l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo

disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12;

Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n.

2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi

di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un

particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di

ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini

ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato

intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo

comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che

l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il

giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP,

n. 2130).

8.3

a) Che il

termine “stronzi” scritto a mano sulla lettera datata 17 marzo 2010 inviata da __________

a __________ sia un epiteto ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 29

settembre 2009, inc.6B.602/2009 e del 10 agosto 2005, inc.6P.58/2005

6S.185/2005 in cui l’epiteto “connard” è stato ritenuto ingiurioso). Nemmeno è

dubbia la paternità dell’insulto, avendo lo stesso AP 1 ammesso di essere stato

l’autore dell’ingiuria apposta sul predetto scritto da lui rispedito via fax il

18.

marzo 2010 a __________.

Resta da accertare a chi intendesse rivolgere AP

1.

l’ingiuria ed, in particolare, se l’epiteto “stronzi” è indirizzato anche

all’amministratore unico della __________ ACPR 1, oppure, come asserito

dall’appellante, unicamente ai comproprietari del condominio __________ .

b) Al riguardo, il primo giudice ha accertato che ACPR 1 è fra i

destinatari dell’epiteto “stronzi” sulla scorta di considerazioni condivise da

questa Corte e che, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, vengono qui

riprodotte:

che prima di tutto si rileva che cliente della __________

è il Condominio __________ e che l’amministratrice si rivolge alla __________ a

nome di questa entità;

che lo scambio epistolare è tra la __________ e

la __________: nello stesso si usa il plurale (vostra, vi …) perché questo è

l’uso quando ci si rivolge a una società, ossia a una pluralità di persone;

che in quest’ottica l’epiteto “stronzi” appare

d’acchito rivolto ai componenti della società alla quale si scrive e in primis

ai suoi rappresentanti principali e quindi in concreto all’amministratore unico

che aveva firmato la lettera;

che dalla lettura delle missive nulla permette di

dedurre che ci si volesse rivolgere ad altri che non erano neppure menzionati

negli scritti;

che sostenere una tale intenzione appare pretestuoso;

che a tale conclusione si giunge anche a causa

della ruggine, che si può evincere dai documenti prodotti, esistente fra gli

amministratori unici delle due società” (sentenza impugnata, pag. 3).

c) Alle

considerazioni di cui sopra questa Corte ne aggiunge delle altre che suffragano

l’accertamento secondo cui AP 1 intendeva ingiuriare, fra gli

altri, anche ACPR 1:

- la lettera 17 marzo

2010.

di __________ è stata firmata da ACPR 1, amministratore unico della __________:

il querelante, in quanto autore dello scritto, era pertanto interlocutore di

riferimento di AP 1 e, già solo per questo, destinatario presunto della sua

replica ingiuriosa;

- il querelato,

inviando il fax ingiurioso a __________, se avesse voluto, come da lui

asserito, fare astrazione da questa società e dai suoi rappresentanti e dare

degli “stronzi” ai soli condomini avrebbe dovuto palesare questa sua

intenzione in maniera non equivoca ad esempio specificandola nella frase

ingiuriosa da lui aggiunta, oppure indicando i condomini quali unici

destinatari dello scritto, ciò che non è stato;

- che l’ingiuria di AP

1.

fosse rivolta anche a ACPR 1 è, del resto, confermato dal fatto che essa fa

seguito ad un precedente attacco personale rivolto esplicitamente dal primo al

secondo con la frase sprezzante “Siamo in Ticino __________

parla italiano” aggiunta a mano dal querelato sullo

scritto 1° dicembre 2009.

d) Rilevato come tutti gli elementi convergano nella direzione della

colpevolezza di AP 1 e come la motivazione scritta 17 dicembre 2012

dell’appellante non apporti elementi di segno contrario sufficienti ad

ingenerare un ragionevole dubbio, deve essere confermato il giudizio di primo

grado secondo cui AP 1 è autore colpevole di ingiuria ai danni di ACPR 1.

9.

La pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna e

la multa di fr. 100.- inflitte dal primo giudice - non contestate nella loro

commisurazione - appaiono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla

gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.

Da confermare è anche la sospensione condizionale

della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

10.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

consistenti nella tassa di giustizia di fr. 600.- e nelle spese procedurali di

fr. 100.-, sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio,

consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese,

sono parimente accollati all’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 81,

139, 398 e segg. CPP;

34, 42, 44, 47, 106, 177 CP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

ingiuria, per avere a Losone il 18 marzo

2010, offeso l’onore di ACPR 1, con la frase “Non vi dobbiamo niente stronzi!”.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 300.-

(trecento) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2. alla

multa di fr. 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

700.- (settecento) per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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