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Decisione

17.2012.168

Appello limitato alle pretese civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP). Potere cognitivo della CARP

30 agosto 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I costi

di cui il danneggiato chiede il risarcimento devono essere, nella misura del

possibile, quantificati concretamente e comprovati (Fellmann/Kotmann, op. cit.,

§ 1514, pag. 514). In ossequio a quanto previsto dall’art. 42 cpv. 1 CO, è il

danneggiato che deve dimostrarne non solo l’esistenza e l’ammontare, ma anche

il nesso di causalità che li lega con l’atto illecito.

6. AP 1 quantifica in fr. 6'183.35 le spese di cui chiede il risarcimento

per trattamenti medici e ospedalieri e per la fisioterapia. Per suffragare tale

pretesa ha prodotto, in parte davanti al pretore e in parte durante la presente

procedura d’appello, la seguente documentazione che è stata ammessa agli atti:

- fattura 11.10.2010 del

dott. med. __________ di fr. 103.40 (doc. CARP 5);

- fattura 31.12.2010

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 239.15 (doc. 2 dib.

1° grado);

- fattura 25.02.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 97.60 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 16.03.2011 della

__________ di fr. 471.00 (doc. 3 dib. 1° grado);

- fattura 21.04.2011 del dott.

med. __________ di fr. 430.60 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 02.05.2011 del dott.

med. __________ di fr. 345.70 (doc. 4 dib. 1° grado);

- fattura 08.04.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 845.80 (doc. 6 dib. 1° grado);

- fattura 31.05.2011 del dott.

med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 27.06.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 371.85 (doc. 1 dib.

1° grado);

- fattura 29.06.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 2'888.70 (doc. 6

dib. 1° grado);

- fattura 30.06.2011 del dott.

med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 11.07.2011 dell’Ente

Ospedaliero Cantonale di

fr. 224.30 (doc. 1 dib.

1° grado);

- fattura 15.07.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 138.35 (doc. 6 dib.

1° grado);

- fattura 28.07.2011 del dott.

med. __________ di fr. 207.35 (doc. 5 dib. 1° grado);

- fattura 05.08.2011

dell’Ente Ospedaliero Cantonale di

fr. 173.70 (doc. 2 dib.

1° grado);

- fattura 12.11.2012 del dott.

med __________ di fr. 250.50 (doc. CARP 4).

Si tratta, dunque, di stabilire se le suddette

spese mediche di cui viene chiesto il risarcimento si trovano in nesso di

causalità, naturale ed adeguato, con la lesione semplice di cui è stata vittima

l’appellante nel luglio 2010.

Sulla scorta delle prove addotte dall’appellante,

ed in particolare della documentazione presente in atti, tale nesso di

causalità può essere stabilito in relazione alle seguenti fatture:

-

fatture 31.12.2010, 27.06.2011, 29.06.2011, 11.07.2011, e 05.08.2011 dell’Ente

Ospedaliero Cantonale (doc. 1, 2 dib. 1° grado e doc. 6 dib. 1° grado), poiché

si riferiscono a prestazioni mediche generate dalla lesione corporale inflitta

all’appellante nel luglio 2010. Si tratta infatti di prestazioni del dr. med. __________,

ortopedico che ha seguito l’appellante per il conflitto sottoacromiale cronico

alla spalla sinistra, che egli definisce “post-traumatico in seguito

all’aggressione del 22.07.2010” (rapporto 15.07.2011, ma anche rapporti

21.02.2011, 08.04.2011, doc. 6, inc. 20.2011.2), individuando dunque la causa

della patologia fisica patita dall’appellante nella lesione inflittale da IM 1.

Pure il rapporto medico 25 febbraio 2011 del dr. med. __________ conferma il

nesso causale tra la patologia alla spalla sinistra dell’appellante e

l’episodio del luglio 2010 (doc. 6, inc. 10.2011.2);

-

fatture 25.02.2011, 08.04.2011 e 15.07.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale

(doc. 6 dib. 1° grado) e fattura 16.03.2011 della __________ (doc. 3 dib. 1°

grado), poiché si riferiscono a prestazioni di fisioterapia che sono state

prescritte all’appellante dal dr. med. __________ per ovviare alla suddetta

patologia alla spalla sinistra che egli ha definito “post -traumatica”

(cfr. rapporti medici 21.02.2011 e 15.07.2011, doc. 6, inc. 10.2011.2);

-

fattura 29.06.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (doc. 6 dib. 1° grado),

poiché relativa alle spese ospedaliere relative all’intervento alla spalla

sinistra eseguito dal dr. med. __________ per risolvere la descritta

problematica insorta successivamente alla spinta del luglio 2010 (rapporto

15.07.2011).

Il nesso causale con la lesione di cui l’appellante

è stata vittima a luglio 2010 non può, invece, essere riconosciuto per i costi

di cui alle fatture 11.10.2010 del dr. med. __________ (doc. CARP 5) e

02.05.2011 / 12.11.2012 del dr. med __________ (doc. 4 dib. 1° grado e doc.

CARP 4). L’appellante non ha invero dimostrato, o almeno reso verosimile - e

spettava a lei farlo (art. 42 cpv. 1 CO e art. 8 CC) - che queste prestazioni

mediche si sono rese necessarie in seguito alla spinta di cui al DA. La

semplice affermazione dell’appellante secondo cui il dottor __________ l’ha

seguita unicamente per la problematica alla spalla e non per altre patologie,

non è invero sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra la lesione e le

prestazioni mediche da egli fornite. L’appellante avrebbe dovuto - e potuto -

fornire una conferma del medico in questo senso durante la procedura di prima

istanza, senza attendere la procedura di appello per domandare l’assunzione di

una simile prova (cfr. decreto sulle prove 29 marzo 2013). Non avendo

ossequiato all’onere probatorio che le incombeva, tocca all’appellante

sopportarne le conseguenze.

Lo stesso dicasi per le fatture 21.04.2011,

31.05.2011, 30.06.2011 e 28.07.2011 del dr. med. __________ (doc. 5 dib. 1°

grado, doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado). Il

rapporto medico 14.07.2011 in atti redatto dallo psichiatra, che riferisce

semplicemente di una “condizione ansiosa-depressiva anamnesticamente

insorta successivamente all’episodio traumatico” non è, infatti,

sufficiente a rendere verosimile che i disturbi di natura psichica di cui

l’appellante ha sofferto nel corso del 2011 sono oggettivamente riconducibili

proprio all’episodio del luglio 2010. Del resto, già solo il comune buon senso

permette di escludere che quanto subito dall’appellante - si tratta, tutto

sommato, di una semplice spinta contestualizzabile in una lite tra vicini -

possa essere la causa naturale ed adeguata di una patologia di natura psichica.

6.1. Da quanto precede discende, dunque, che le spese mediche causate

dalla lesione di cui AP 1 è stata vittima ammontano a fr. 5'450.45. Da tale

importo vanno però dedotte

le spese

di vitto e alloggio che l’appellante ha risparmiato durante la degenza di tre

giorni in ospedale, che possono essere quantificate in fr. 20.- al giorno (art.

27 Oainf, cfr. Fellmann/Kottmann, op. cit., § 1520).

La pretesa di risarcimento per cure mediche deve,

dunque, essere accolta limitatamente a fr. 5'390.45.

Contrariamente a quanto preteso dall’imputato e a

quanto ritenuto dal primo giudice, il nesso di causalità tra tali spese mediche

e l’atto illecito non è stato interrotto dall’agire dell’appellante. Il fatto

che AP 1 non abbia potuto ottenere, per sua colpa, il rimborso delle suddette

spese da parte della propria cassa malati, poiché in mora nel pagamento dei

premi, non ha, al riguardo, alcuna rilevanza: il nesso che qui interessa si

sviluppa fra l’evento illecito e il danno, inteso come costo di cura,

indipendentemente da chi questo costo lo deve assumere. Del resto, se AP 1

fosse stata in regola con il pagamento dei premi, IM 1 avrebbe dovuto, in forza

del diritto di regresso, risarcire l’assicuratore malattia (art. 72 e art. 73

LPGA).

7. La questione a sapere se è stata la lesione corporale subita nel

luglio 2010 a causare all’appellante le spese dovute all’acquisto dei

medicinali, può invece in concreto rimanere indecisa. AP 1 ha, infatti,

ritirato al dibattimento di primo grado la pretesa tendente ad ottenere il

risarcimento di simili spese, sostenendo di non essere in possesso dei giustificativi

atti a comprovarne l’esistenza e l’ammontare. La rinuncia a far valere una

simile pretesa davanti al primo giudice le impedisce di ripresentarla in questa

sede. Dal profilo del diritto processuale civile a cui occorre riferirsi,

l’appello non rappresenta infatti un rimedio in occasione del quale

l’appellante può modificare l’impostazione della causa data in prima istanza,

adducendo liberamente nuovi fatti o nuove conclusioni che non aveva formulato

in primo grado, quando invece avrebbe potuto farlo (Trezzini, op. cit., ad art.

317, pag. 1390). Il fatto che l’appellante abbia rinunciato a far valere in

prima sede il risarcimento per le spese delle medicine, e ciò nonostante abbia

prodotto al dibattimento degli scontrini di acquisto che le avrebbero permesso

di quantificare almeno in parte la sua pretesa (cfr. doc. dib. 7), le impedisce

di far valere la medesima censura in appello.

La richiesta di risarcimento dell’importo di fr.

540.75 deve dunque essere respinta.

Danno materiale

8. L’appellante chiede inoltre il risarcimento delle spese legali

cagionate sia dalla presente procedura che da quella davanti al pretore,

quantificandole in complessivi fr. 7'560.- (dich. d’appello, n.1.3., pag. 7,

doc. XIV).

9. Tra le spese di cui l’art. 46 cpv. 1 CO permette di chiedere il

risarcimento, vi sono anche le spese legali che il danneggiato ha dovuto

sopportare in seguito alla lesione corporale subita. In proposito, la

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le spese connesse

all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un processo e non comprese

nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può essere oggetto di

un’azione di risarcimento, a condizione però che sia provata, oltre alle spese

in quanto tali (cfr. art. 42 cpv. 1 CO), anche la necessità di tale intervento

sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del

patrocinio che, a sua volta, deve essere appropriato (Brehm, Berner Kommentar, op.

cit., ad art. 46 CO, n. 28, pag. 440; DTF 117 II 101 consid. 6b; IICCA inc.

12.2004.61).

10. La richiesta dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento

per le spese legali sostenute deve essere respinta poiché non sufficientemente

sostanziata. L’appellante non ha, infatti, minimamente provato la sua richiesta

né davanti al pretore né in questa sede, indicando semplicemente un importo

forfettario corrispondente alle spese legali da lei pretese e senza fornire

nessuna indicazione su come tale importo sia stato calcolato. Un simile modo di

procedere, che non permette di determinare né quali siano le spese scaturite

dall’atto illecito commesso in suo danno da IM 1, né il loro singolo ammontare,

non ossequia all’onere probatorio a lei imposto.

Danno

economico

11. L’appellante chiede il riconoscimento in suo favore di un importo,

stabilito dal prudente giudizio di questa Corte ma con riferimento ad un

guadagno mensile di circa fr. 2'200.-, a titolo di risarcimento per il mancato

guadagno attuale e futuro a lei causato dalla lesione alla spalla incorsa a luglio

2010. Sostiene, infatti, di non aver più potuto lavorare proprio a causa di

questa lesione, poiché la condizione in cui si trovava in quel momento, di

persona senza attività lucrativa e a beneficio dell’assistenza pubblica da

svariati mesi, era da considerarsi solo temporanea e pertanto, senza la lesione

alla spalla, avrebbe in realtà ripreso a lavorare a medio - breve termine

(dich. d’appello, n. 1.4., pag. 10).

12. Giusta l’art. 46 cpv. 1 CO, nel caso di lesione corporale, il

danneggiato ha diritto al risarcimento del danno derivante dal totale o

parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo

avvenire economico.

Condizione

fondamentale per poter ottenere un risarcimento del danno economico, è che tra

tale danno e la lesione corporale vi sia un nesso di causalità naturale e

adeguato.

Per

quanto riguarda, poi, la determinazione del danno risarcibile, la legge

distingue il danno economico derivante dalla perdita di guadagno attuale,

stabilita al giorno della sentenza resa dalla giurisdizione cantonale davanti

alla quale possono essere addotti per l’ultima volta fatti nuovi (Werro, in

Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 11, pag. 323; Schnyder, in

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7, pag. 378; DTF 125 III 14, BSK

n. 7), dal pregiudizio all’avvenire economico, e cioè dalla perdita di guadagno

futura, che si riferisce all’incapacità di lavoro che perdura anche

successivamente.

In

entrambi i casi si tratta di un danno in senso economico, per la cui definizione

è determinante la perdita della capacità di guadagno causata al danneggiato

dalla lesione corporale subita e che va stabilito, per quanto possibile, in

modo concreto (DTF 131 III 360, consid. 5.1; STF del 23.08.2010 inc.

4A_169/2010, consid. 4.3.1). Per farlo il giudice deve fondarsi sul tasso

d’invalidità medico (o teorico) e valutare poi i suoi effetti sulla capacità di

Considerandi

guadagno o l’avvenire economico del danneggiato, stimando il guadagno che egli

avrebbe conseguito nell’ambito della sua attività professionale qualora non

avesse subito nessuna lesione, tenendo conto degli aumenti o delle diminuzioni

probabili (Werro, in Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7 e segg.,

pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 5 e segg.,

pag. 377; sentenza IICCA inc. 12.2005.8). In questo apprezzamento, la

situazione salariale concreta del danneggiato prima dell’evento dannoso deve,

dunque, servire da punto di riferimento (DTF 131 III 360, consid. 5.1.).

Anche in

tal caso la prova del danno economico incombe al danneggiato, che deve fornire

al giudice gli elementi necessari a determinarne l’esistenza, l’ammontare e il

nesso di causalità naturale ed adeguato con l’atto illecito (art. 42 cpv. 1

CO).

13.

Per poter stabilire se in concreto l’appellante ha subito un danno

economico in seguito alla lesione corporale inflittale a luglio 2010, occorre

stabilire se, e in che misura, successivamente a tale lesione si è verificata

una perdita della sua capacità di guadagno e se una simile incapacità di

guadagno va effettivamente attribuita alla spinta infertale da IM 1 quel

giorno.

13.1

Come visto sopra, i problemi per cui l’appellante ha fatto ricorso a

cure mediche nel luglio 2010 sono stati causati dalla spinta di IM 1 del 22

luglio dello stesso anno (cfr. consid.6). Il dottor __________, medico

ortopedico che ha curato e operato l’appellante alla spalla sinistra, l’ha

infatti definita una patologia di origine post-traumatica, individuandone la

causa proprio in tale spinta (cfr. rapporto 15 luglio 2011).

Si tratta

ora di stabilire se tale problematica alla spalla sinistra abbia causato

all’appellante una perdita della capacità di guadagno e/o un pregiudizio al suo

avvenire economico.

L’appellante è di formazione assistente domiciliare

diplomata. Durante gli anni 2001 e 2002 ha lavorato come assistente domiciliare presso la __________ di __________, svolgendo poi la professione a titolo

indipendente dall’anno 2003 fino al mese di ottobre 2009. In seguito sostiene di non essere più riuscita a trovare lavoro in tale ambito e di aver dunque

chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza pubblica, che le è stata

concessa a partire dal 1° gennaio 2010 (dich. d’appello pag. 8). Nei mesi

successivi l’appellante non ha più esercitato nessuna attività lavorativa e

dunque anche al momento in cui IM 1, nel luglio 2010, l’ha spinta contro il

muro causandole la lesione alla spalla non era attiva professionalmente. Non ha

ripreso a lavorare nemmeno in seguito a questo episodio, nonostante in realtà i

dolori alla spalla si siano manifestati solo successivamente, essendosi

l’appellante lamentata per la prima volta con il suo medico curante di tali

dolori solo il 24 gennaio 2011 (doc. 22, inc. 10.2011.2).

Dagli atti emerge che l’appellante è stata poi

inabile al lavoro per i problemi alla spalla sinistra dal 30 maggio al 17

novembre 2011 nella misura del 100% (cfr. certificati 10.06.2011, 04.07.2011,

21.07

, 16.08.2011, del dottor __________, doc. 6 e 13, inc. 10.2011.2 e

certificati 1.09.2011, 6.10.2011 del dottor __________, doc. 6, inc. 10.2011.2)

e dal 18 novembre al 31 dicembre 2011 nella misura del 50% (certificato

17.11.2011

del dottor __________, doc. 7, inc. 10.2011.2). Sull’inabilità

lavorativa dell’appellante a partire dal 1° gennaio 2012 i due medici hanno

espresso due pareri diversi: lo specialista ortopedico ha certificato una

completa ripresa della capacità lavorativa da parte dell’appellante dal 1°

gennaio 2012, rilevando come il decorso fosse “soggettivamente lentamente

positivo” (doc. 7, inc. 10.2011.2). Il medico curante, da parte sua, con

certificati medici 10 gennaio e 3 settembre 2012, ha decretato un’abilità lavorativa unicamente nella misura del 40%, precisando inoltre

l’impossibilità per l’appellante di sollevare pesi superiori a 10 Kg e di svolgere l’abituale ruolo di assistente di cura (doc. 12 e 20, inc. 10.2011.2; doc. CARP

15).

In ogni caso l’appellante dal 1° gennaio 2012 ad

oggi non ha ripreso nessuna attività lavorativa, nemmeno a tempo parziale, ed

ha continuato a ricevere l’assistenza da parte del Cantone almeno fino al 31

marzo 2013 (ultimo dato a disposizione di questa Corte).

13.2

In sostanza la situazione lavorativa dell’appellante tra il 2010 e

il 2011 può dunque essere così riassunta:

-

prima dell’episodio verificatosi a luglio 2010 che ha determinato la patologia

alla spalla sinistra, l’appellante già non lavorava da oltre 8 mesi ed era già

da tempo a beneficio dell’assistenza pubblica. Non risulta da nessun elemento

in atti, e nemmeno l’appellante lo pretende, che durante questo periodo essa

abbia anche solo avviato delle ricerche per trovare un nuovo posto di lavoro;

-

in seguito all’episodio del luglio 2010 e fino all’insorgere dell’inabilità

lavorativa il 30 maggio 2011, l’appellante non ha né preteso né dimostrato di

aver cercato e trovato un nuovo posto di lavoro, continuando invece a ricevere

l’assistenza da parte del Cantone;

-

dal 30 maggio al 31 dicembre 2011 l’appellante è stata inabile al lavoro,

prima totalmente e, durante l’ultimo mese e mezzo, solo parzialmente nella

misura del 50%. Con il recupero della parziale abilità lavorativa, l’appellante

non ha però avviato, per quanto risulta a questa Corte, nessuna ricerca di un

nuovo posto di lavoro.

Da quanto precede risulta dunque che, per il

periodo compreso tra l’episodio che l’ha vista coinvolta assieme a IM 1 e il 31

dicembre 2011, l’appellante è stata inabile al lavoro dal 30 maggio al 31

dicembre 2011.

Nonostante questo periodo di inabilità lavorativa

sia, come visto, effettivamente dovuto alle conseguenze della spinta inflittale

da IM 1 a luglio 2010, il nesso di causalità tra tale spinta e la perdita della

capacità di guadagno da lei subita nel medesimo periodo non può essere ammessa.

Considerato infatti - per quanto noto a questa Corte - il percorso

professionale dell’appellante prima della lesione subita e successivamente fino

all’insorgere della problematica alla spalla che ha determinato la sua

incapacità lavorativa, è altamente inverosimile che, anche senza il danno alla

salute, avrebbe ripreso a lavorare. È, invece, al contrario verosimile che

l’appellante sarebbe comunque rimasta senza attività lavorativa e a beneficio

dell’assistenza pubblica. A conferma di ciò basti pensare che per un lungo

periodo, prima e dopo la spinta del luglio 2010 (e meglio da ottobre 2009 a maggio 2011), l’appellante, nonostante fosse abile al lavoro, non ha mai neanche tentato di

riprendere l’attività lavorativa, restando per scelta a carico dell’assistenza

pubblica. Nemmeno dopo aver recuperato, almeno parzialmente, la propria

capacità lavorativa nel novembre 2011, l’appellante ha avviato la ricerca di un

nuovo impiego, continuando a percepire le prestazioni assistenziali da parte

del Cantone. Anche l’atteggiamento dell’appellante a partire dal gennaio 2012

conferma, poi, la situazione appena descritta. Infatti, anche volendo leggere

l’atteggiamento dell’appellante alla luce delle considerazioni a lei più

favorevoli espresse dal suo medico curante dottor __________, che a partire dal

10.

gennaio 2012 l’ha dichiarata abile al lavoro unicamente nella misura del 40%

in un’attività diversa da quella dell’assistente di cura, la conclusione è la

medesima: nemmeno per una simile percentuale lavorativa ridotta l’appellante ha

infatti anche solo provato a trovare un nuovo posto di lavoro in un ambito

professionale diverso, scegliendo nuovamente di restare completamente a carico

dell’assistenza pubblica.

Ne deriva che la spinta di luglio 2010 non

costituisce la conditio sine qua non della perdita della capacità di

guadagno dell’appellante (STF del 23 agosto 2010, inc.4A_169/2010, consid.

2.

), la cui causa deve invece essere attribuita ad altri fattori. La richiesta

di risarcimento della perdita di guadagno attuale formulata dall’appellante

deve pertanto essere respinta.

13.3

Per il periodo successivo al 31.12.2011, come visto, i pareri medici

in atti sono discordanti.

Tuttavia, questa Corte ritiene di poter

considerare maggiormente probante il parere espresso dal dott. med. __________,

specialista nell’ambito che qui interessa, che ha compiuto indagini complete in

relazione alle questioni litigiose (Trezzini, Commentario al Codice di diritto

processuale svizzero, ad art. 157 CPC, pag. 727 e segg). Va, infatti, ricordato

che è stato proprio il dottor __________, medico specialista in ortopedia, a

svolgere le indagini cliniche e radiologiche (artro-RM) sull’appellante, a

formulare la diagnosi di conflitto sottoacromiale post-traumatico alla spalla

sinistra, ad eseguire il successivo intervento di revisione artroscopica e a

seguire l’appellante durante tutta la fase riabilitativa, fino a decretarne,

dopo aver svolto ulteriori accertamenti medici, un’abilità lavorativa prima

parziale e poi completa a partire dal 1° gennaio 2012. Egli ha, pertanto, avuto

modo di accertare con completezza e ampiamente lo stato di salute della spalla

dell’appellante, decidendo la ripresa dell’abilità lavorativa con piena

cognizione di causa dopo aver terminato il percorso terapeutico intrapreso con

l’appellante.

Per contro, il dottor __________, specialista in

medicina generale e medico curante di AP 1, non l’ha seguita da vicino per la

problematica alla spalla sinistra, ma - non rientrando la patologia alla spalla

nel suo ambito di specializzazione - l’ha indirizzata fin da subito verso il

medico specialista. Egli non ha dunque trattato da vicino e personalmente la

problematica alla spalla sinistra dell’appellante, affidandosi invece alla

competenza del dottor __________ e condividendone verosimilmente il parere e

l’operato fino alla decisione di dichiarare l’appellante abile al lavoro dal 1°

gennaio 2012. I certificati medici 16.12.2011 e 3.09.2012 con cui il dottor __________

si discosta da questo parere dello specialista (doc. 12, inc. 10.2011.2; doc

CARP 15), oltre a non avere un grado di completezza paragonabile a quello del

dottor __________, riflettono la mancanza di una cognizione diretta del

problema alla spalla da parte del medico curante, riferendosi alla spalla

destra dell’appellante invece di riferirsi alla spalla sinistra che, sola, qui

interessa. Oltre a ciò occorre considerare, a favore della maggior affidabilità

del certificato medico del dottor __________ rispetto a quelli del dottor __________,

che “per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la

generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che,

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente” (TCA 18.5.2012

inc. 36.2011.48 e riferimenti citati).

Tutti questi elementi nel loro complesso fanno sì

che concretamente il parere del medico specialista __________ sia da ritenere

più affidabile e debba dunque essere seguito.

Di conseguenza, da quanto precede, forza è

concludere che dal 1° gennaio 2012 l’appellante è abile al lavoro nella misura

del 100%, e ciò anche nella professione di assistente di cura.

Ne discende pertanto che anche la richiesta

dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio

al suo avvenire economico deve essere respinta, ritenuto che, come sopra

accertato, a partire dal gennaio 2012 l’appellante è, in ogni caso in relazione

alla spalla sinistra, pienamente abile al lavoro.

Torto

morale

14.

L’appellante chiede un risarcimento per il torto morale subito in

seguito all’episodio del luglio 2010, sostenendo che “la cumulazione della

lesione subita con il dolore da essa causato, l’incapacità duratura ad

esercitare la propria professione a tempo pieno, lo stress psichico

post-traumatico che porta ad una condizione ansioso depressiva permanente con

conseguente instabilità di umore portano, nella loro totalità, a rendere equo

un risarcimento del torto morale di fr. 18'000 più gli interessi dal 22 luglio 2010” (dich. d’appello, doc. III).

15.

L’art. 47 CO prevede che nel caso (di morte di un uomo) o di lesione

corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può

attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

Si tratta di un caso particolare di applicazione della regola generale in

ambito di riparazione morale di cui all’art. 49 CO (SJ n°13 - 2013 I 170-174 -

9.04

; DTF 123 III 204).

Le lesioni corporali che giustificano il

riconoscimento di un risarcimento morale ai sensi dell’art. 47 CO vanno intese

in senso lato e si riferiscono sia a quelle lesioni che hanno avuto delle

conseguenze fisiche sul danneggiato, sia a quelle che l’hanno leso nella sua

integrità psichica (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n.

1, pagg. 335-336; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n.

12, pag. 384). Condizione fondamentale è che tali lesioni corporali siano di

una certa gravità (DTF 121 II 369 e 112 II 13). Oltre alla gravità oggettiva

della lesione, nel decidere l’attribuzione di una riparazione morale giusta

l’art. 47 CO, il giudice deve sempre considerare le circostanze particolari del

caso, prendendo in considerazione l’importanza della lesione patita dal

danneggiato. Le lesioni corporali, per giustificare il riconoscimento di

un’indennità per torto morale, devono infatti aver causato al danneggiato una

sofferenza fisica e/o psichica importante o avergli provocato un pregiudizio

duraturo alla salute (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n.

1, pagg. 335-336; STF 6B_353/2012). Tra le circostanze che possono, a seconda

dei casi, giustificare l’applicazione dell’art. 47 CO vi sono la necessità o

meno di un’ospedalizzazione, la durata del soggiorno in ospedale, la presenza

di disturbi psichici insorti successivamente (quali ad esempio la depressione),

lo stroncamento della carriera, la vita sociale ed economica della vittima

(Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 3-7,pagg. 336-337; Schnyder,

in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 19, pagg. 385-386), un lungo

periodo d’incapacità lavorativa, la presenza di pregiudizi fisici importanti

(STF 1B_308/2012), la necessità di interventi chirurgici e di trattamenti

medici lunghi e dolorosi (STF 6B_970/2010), il tipo e la gravità della lesione

patita (Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 21, pag.

368; STF 6S.334/2004). Tali circostanze, per essere prese in considerazione,

devono evidentemente trovarsi in nesso di causalità con la lesione corporale

subita dal danneggiato.

Anche lesioni corporali di una gravità oggettiva

ridotta possono comunque giustificare una riparazione morale quando sono state

inflitte intenzionalmente in circostanze traumatiche o hanno avuto delle

conseguenze psichiche a lungo termine (ad esempio in caso di aggressione brutale,

cfr. STF 6B_353/2012; STF 6S.334/2004).

Le medesime circostanze devono poi essere prese

in considerazione dal giudice per determinare l’importo dovuto a titolo di

riparazione morale. L’importante è che la somma accordata al danneggiato sia

equa, e cioè che sia proporzionata alla sofferenza da egli patita (Werro, in

Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20-22, pag. 340; Schnyder, in

Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20, pag. 386).

16.

La lesione corporale subita da AP 1 in seguito alla spinta infertale

da IM 1 nel luglio 2010 non può essere ritenuta sufficientemente grave da

giustificare un’indennità per torto morale. Innanzitutto non si tratta di una

lesione di una gravità particolare dal profilo oggettivo, ciò che di principio

osta già al riconoscimento di un torto morale in favore del danneggiato. Va,

infatti, ricordato che lesioni corporali di una gravità oggettiva ridotta come

quella che qui ci occupa non giustificano, di regola, un’applicazione dell’art.

47.

CO, salvo se si deve ritenere - e non è sicuramente il caso in concreto - che

siano state inflitte in circostanze traumatizzanti.

Il riconoscimento di un’indennità per torto

morale in favore dell’appellante va respinta anche tenuto conto delle

circostanze particolari del caso. Le sofferenze fisiche effettivamente patite

dall’appellante in seguito alla lesione, seppur non completamente trascurabili

soprattutto per quanto riguarda l’intervento chirurgico subito e

l’ospedalizzazione di tre giorni che ne è conseguita, non possono però essere

considerate di un’importanza tale da averle causato una sofferenza morale

indennizzabile.

Per quanto riguarda, poi, le sofferenze psichiche

lamentate da AP 1 in seguito alla lesione, questa Corte non può che ribadire

che non vi è prova agli atti - e spettava all’appellante fornirla - che la

lesione alla spalla abbia determinato la condizione ansioso depressiva

permanente a lei diagnosticata nel marzo 2011 (cfr. rapporto dr. med. __________,

doc. 6, inc. 10.2011.2), per la quale l’appellante è in ogni caso stata in cura

da un medico psichiatra solo per un breve periodo (31.3.2011-07.07.2011, cfr.

il già citato rapporto). In relazione, poi, all’incapacità di esercitare la

propria attività professionale, si rileva dapprima che, come già spiegato al

considerando 13, l’appellante ne è stata vittima solo temporaneamente e non in

modo duraturo e che in ogni caso una simile incapacità al lavoro temporanea

effettivamente dovuta alla lesione alla spalla, non si può ritenere che le

abbia causato un danno morale visto che, in quel periodo, l’appellante era già

da tempo senza attività lucrativa e a carico dell’assistenza pubblica e, con

ogni probabilità, anche senza il problema alla spalla, non avrebbe comunque

ripreso a lavorare (cfr. consid. 13.2).

In considerazione di quanto sopra esposto,

all’appellante non può essere riconosciuta nessuna riparazione per torto morale

e la sua richiesta va, pertanto, respinta.

Tasse

di giustizia e spese

17.

Ritenuto come, in prima sede, l’appellante sia stata esonerata dal

pagamento delle tasse e spese di giustizia, si prescinde dal modificarne

l’attribuzione a seguito dell’accoglimento parziale del suo appello.

Visto come l’appellante sia al beneficio della

pubblica assistenza, per opportunità, non si prelevano tasse e spese per il

giudizio di secondo grado.

All’imputato, che ha parzialmente ottenuto

ragione, va invece riconosciuta un’indennità per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 76, 77, 80,

81, 84, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

41, 42, 46 e 47 CO,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

ricordato che IM 1 è stato dichiarato autore

colpevole di lesioni semplici per avere, il 22 luglio 2010, a __________, intenzionalmente, spintonato AP 1, facendola urtare contro un muro così da

provocarle algie e ematoma al gomito sinistro (e meglio come indicato al

certificato medico 23 luglio 2010 dell’Ospedale regionale di __________).

1.1. IM 1

è condannato a versare a AP 1, a titolo di risarcimento danni giusta l’art. 46

cpv. 1 CO, l’importo di fr. 5'390.45.

2. La

tassa di giustizia e i disborsi di complessivi fr. 400.- relativi al

procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante e, per essa (al

beneficio del gratuito patrocinio limitatamente all’esonero delle spese

procedurali), dello Stato .

3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per il procedimento

d’appello.

4. AP 1

rifonderà a IM 1 fr. 500.- per ripetibili ridotte.

5. Intimazione

a:

-

-

-

-

-

6. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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