17.2012.168
Appello limitato alle pretese civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP). Potere cognitivo della CARP
30 agosto 2013Italiano40 min
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Numero d'incarto:
17.2012.168
Data decisione, Autorità:
30.08.2013, CARP
Titolo:
Appello limitato alle pretese civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP). Potere cognitivo della CARP
RISARCIMENTO
TORTO MORALE
art. 46 CO
art. 47 CO
art. 398 cpv. 5 CPP
art. 399 cpv. 4 let. d CPP
Incarto n.
17.2012.168
Locarno
2 settembre 2013/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 7 maggio 2012 da
AP 1
rappr. dall' RAAP 1
contro la sentenza emanata il 26 aprile
2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
rappr. DI 1
richiamata la dichiarazione di appello 19
dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 15 dicembre 2010 IM 1 è stato ritenuto autore
colpevole di lesioni semplici per avere “il 22 luglio 2010, a __________, intenzionalmente spintonato AP 1, facendola urtare contro un muro, così da
provocarle algie e ematoma al gomito sinistro (e meglio come indicato al
certificato medico 23 luglio 2010 dell’Ospedale regionale di __________)”.
Il procuratore pubblico ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 210.- ciascuna
(AI 5).
B. Il 29 dicembre 2010 l’accusatrice privata AP 1 ha interposto
tempestiva opposizione a tale decreto d’accusa chiedendo, fra l’altro, “un
congruo risarcimento del danno materiale nonché un risarcimento del torto
morale subito” poiché soffrirebbe tuttora delle conseguenze delle lesioni
subite e si troverebbe in uno stato di ansia permanente (AI 7, pag. 3).
IM 1 - che non ha formulato opposizione avverso
il decreto d’accusa - ha chiesto in sede dibattimentale una revisione
dell’ammontare dell’aliquota giornaliera alla luce della sua situazione
finanziaria aggiornata.
La decisione di colpevolezza pronunciata nei suoi
confronti è, pertanto, cresciuta incontestata in giudicato.
C. Con sentenza del 26 aprile 2012, statuendo sull’opposizione
presentata dall’accusatrice privata AP 1, il giudice della Pretura penale -
dopo avere condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di
fr. 50.- ciascuna, per un totale di fr. 250.-, oltre che alla multa di fr. 200.-
fr. - ha respinto le pretese civili dell’AP AP 1, tendenti ad ottenere il
risarcimento delle spese mediche (fr. 6'595.75) e legali (fr. 4'000) sostenute,
delle prestazioni assistenziali erogate in suo favore dal Cantone (fr.
46'657.35), del mancato guadagno (fr. 729'600.-) e del torto morale (fr. 18'000.-). Il pretore ha in sostanza concluso che non vi fosse un nesso causale
fra la lesione subita dall’AP e le richieste di risarcimento da lei avanzate.
All’AP è stato riconosciuto, invece, il gratuito
patrocinio limitatamente all’esonero dal pagamento
delle spese procedurali.
La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di
fr. 50.- sono, pertanto, state poste a carico dell’imputato, mentre la tassa di
giustizia di fr. 400.- è stata posta a carico dell’AP e, per lei, a carico
dello Stato.
D. AP 1 ha tempestivamente annunciato, il 7 maggio 2012, di voler
interporre appello contro la citata sentenza.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello, la ricorrente ha precisato di impugnare
la sentenza di prime cure limitatamente alle pretese civili, chiedendo il
riconoscimento in suo favore dei seguenti risarcimenti:
-
fr. 6'183.35 per le spese mediche;
- fr. 7'560.- per le spese legali sostenute;
-
per l’acquisto dei medicinali (Fr. 411.- più il consumo medio annuo);
- per il mancato guadagno (non quantificato);
-
fr. 18'000.- oltre interessi dal 22 luglio 2010 per il torto morale
asseritamente causati dalla lesione inflittale il 22 luglio 2010 dall’imputato.
L’appellante ha chiesto, inoltre, di essere posta
a beneficio del gratuito patrocinio, non solo limitatamente all’esonero dal
pagamento delle spese procedurali come deciso in prima sede, ma anche in
relazione alle spese di patrocinio sia per la prima che per la seconda istanza
(III).
Nel contesto della dichiarazione di appello,
l’appellante ha presentato un’istanza probatoria che, con decreto del 29 marzo
2013, è stata parzialmente accolta.
E. IM 1 - che non ha impugnato la sentenza di condanna - ha presentato, il
26 gennaio 2013, le proprie osservazioni all’appello. Sottolineando
l’infondatezza delle pretese di risarcimento formulate, ne chiede la reiezione
con l’attribuzione di tasse e spese all’appellante e protestando un’indennità
per ripetibili (VI).
F. Con scritto 25 marzo 2013, la presidente di questa Corte ha
comunicato alle parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta
e ha assegnato loro un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni
(VII).
Entro il termine assegnato, il PP ha comunicato
di non avere particolari osservazioni da formulare limitandosi a precisare che “la
censurata sentenza è ineccepibile sia sul piano del corretto accertamento dei
fatti che su quello dell’applicazione del diritto ” e rimettendosi al
giudizio della CARP (IX).
Lo stesso ha fatto il pretore che, senza
formulare osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte (X).
Con osservazioni 28 aprile 2013, l’appellante ha
ribadito le proprie pretese di risarcimento, modificando unicamente l’ammontare
della pretesa relativa all’acquisto dei medicinali, quantificata in complessivi
fr. 540.75, e producendo il conteggio forfettario di fr. 7'560.- relativo alle
spese legali della presente procedura, non allegato, per una svista, alla
dichiarazione di appello (XIV).
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza. Se il tribunale di
primo grado ha pronunciato almeno una decisione di principio sulle pretese
civili, l’appellante può limitarsi ad impugnare i punti della sentenza relativi
agli aspetti civili (art. 399 cpv. 4 lett. d CPP; Mini, Codice di diritto
processuale svizzero, Commentario, ad art. 398 CPP, n. 24, pag. 743).
In questo caso il principio generale secondo cui
il tribunale d’appello ha una cognizione completa in fatto e in diritto su
tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure (art. 398 cpv. 2
CPP) è però limitato. Infatti, nel caso in cui l’appello concerne unicamente i
punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata
soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro (art.
398 cpv. 5 CPP). Ciò significa dunque che il procedimento diviene un mero
processo civile (Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 398, n. 28, pag. 1922), in cui il
rimedio dell’appello è possibile unicamente alle condizioni del diritto
processuale civile del foro, e cioè in particolare quando il valore litigioso
secondo l’ultima conclusione riconosciuta è di almeno fr. 10'000.- (art. 308
cpv. 2 CPC; Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del
diritto processuale penale, pag. 1216; Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261). Inoltre,
all’appello limitato alle pretese civili, che è un “processo civile nel
processo penale” (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition,
Ginevra, Basilea, Zurigo 2011, § 1630, pag. 557; 6B-353/2012 consid. 2.1. e
riferimenti citati), sono applicabili i principi del diritto processuale
civile, quali il principio dispositivo e attitatorio, che impongo
all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa civile, di quantificarla
e di provarla (cfr. art. 123 CPP), ponendo dunque a suo carico l’onere
probatorio ai sensi dell’art. 8 CC (6B-353/2012 consid. 2.1. e riferimenti
citati). In proposito va ricordato che anche l’ammissione in appello di nuovi
fatti, di nuovi mezzi di prova e di nuove conclusioni soggiace alle regole del
diritto processuale civile e che pertanto, in ossequio a quanto previsto dal
Codice di diritto processuale civile applicabile (art. 317 CPC), tale
ammissione è limitata ai fatti e ai mezzi di prova legati all’evoluzione della
situazione di fatto prodottasi dopo il dibattimento (veri nova) oppure a quelli
preesistenti a condizione che non fosse possibile addurli in primo grado
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (pseudo nova) (Trezzini, Commentario al Codice di diritto
processuale svizzero, ad art. 317 CPC, pag. 1390 e segg.).
Fatti all’origine della condanna di IM 1
2. I fatti posti alla base della condanna di IM 1 per il reato di
lesioni semplici sono, in sintesi e per quanto qui interessa, i seguenti.
Nel pomeriggio del 22 luglio 2010, AP 1 e __________,
entrambe residenti in via __________ a __________, hanno avuto una discussione
con la vicina di casa __________, figlia di IM 1. Sentendo le due signore, che
si trovavano nel portico sotto casa, lamentarsi ad alta voce della famiglia IM
1, da loro ritenuta troppo rumorosa, __________ si è affacciata al balcone per
dire la sua.
E’, così, nato un diverbio verbale tra le tre
donne.
Ad un certo punto, intenzionata a chiamare la
polizia, AP 1 è rientrata nella palazzina. Sul pianerottolo del proprio
appartamento, ha, però, incontrato IM 1 che l’ha spinta facendola urtare contro
il muro.
In seguito all’accaduto, AP 1 ha sporto querela
penale nei confronti di IM 1, costituendosi anche parte civile, ora accusatrice
privata (AI 1; verbale 10 settembre 2010 e formulario di querela allegati la
rapporto di polizia 11 ottobre 2010, AI 2).
L’inchiesta avviata a seguito della querela è,
poi, sfociata nel decreto d’accusa del 15 dicembre 2010 (AI 5).
Conseguenze sulla salute dell’appellante della
spinta
3. Il giorno successivo all’accaduto, AP 1 si è recata al Pronto
Soccorso dell’Ospedale Italiano di __________ per farsi visitare: il relativo
rapporto medico riferisce la presenza di algie e ematoma al gomito sinistro ed esclude
la presenza di fratture (AI 1.).
Dopo avere fatto ricorso alle cure del suo medico
curante, dottor __________ - che, nel certificato 24 gennaio 2011 ha annotato che la paziente lamentava ancora dolori alle spalle (certificato medico allegato al
doc. 22, inc. 10.2011.2) - l’appellante si è sottoposta ad ulteriori
accertamenti presso l’Ospedale regionale di __________, dove è stata presa a
carico dal dr. med. __________, medico aggiunto di ortopedia che l’ha visitata
il 17 febbraio 2011 e l’8 aprile 2011, diagnosticando una “lieve sofferenza
artrosica dell’acromio-claveare, nonché una tendinosi del sovraspinoso,
dell’infraspinoso e del sottoscapolare” che, secondo il medico, avrebbero
potuto nascondere un’eventuale lesione parziale della cuffia rotatoria della
spalla sinistra.
Per fare chiarezza, il medico ha pertanto
proposto alla paziente di sottoporsi ad un intervento di revisione artroscopica
e le ha prescritto delle sedute di fisioterapia (doc.6, inc. 10.2011.2).
AP 1 si è sottoposta al prospettato intervento
nel mese di giugno 2011, restando ricoverata in ospedale dal 7 al 9 giugno.
Così come si legge nel rapporto medico 15 luglio 2011 del dottor __________, “l’intervento
è consistito in una decompressione sottoacromiale tramite acromio-plastica per
una problematica di conflitto sottoacromiale cronico post-traumatico in seguito
all’aggressione del 22.07.2010” e il decorso è stato definito positivo dal
medico (doc. 6, inc. 10.2011.2).
In occasione dei successivi controlli del
2.09.2011 e 7.10.2011, che hanno evidenziato un arco di movimento libero e una
tenuta soddisfacente della cuffia rotatoria, l’appellante si è lamentata di
avere ancora dolori rilevanti alla spalla sinistra, che hanno determinato la
decisione del medico di sottoporla ad un nuovo esame artro-RM (doc. 6, inc.
10.2011.2). Sulla scorta dei risultati positivi dell’esame, che non hanno
evidenziato nulla, il dottor __________ ha deciso la chiusura del trattamento
il 17 novembre 2011 (doc. 7, inc. 10.2011.2).
Il medico curante ha, successivamente - con
certificati 16 dicembre 2011 (doc.12, inc. 10.2011.2) e 10 gennaio e 3
settembre 2012 (doc. 20, inc. 10.2011.2 e doc. CARP 15) - certificato che la
paziente continuava a lamentare dolori alla spalla destra e sinistra.
Dal 31 marzo al 7 luglio 2011 AP 1 è stata in
cura anche dal dottor __________, psichiatra e psicoterapeuta, seguendo un
trattamento psicoterapico di sostegno e una terapia ansiolitica (doc. 6, inc.
10.2011.2).
Appello
Danno corporale
4. Con il suo appello l’appellante pretende un risarcimento per le
spese mediche che ha dovuto sostenere in seguito ai problemi alla spalla che
addebita alla spinta contro il muro inflittale dall’imputato e per cui -
sostiene - si è sottoposta a numerose visite mediche sia presso i suoi medici
curanti, che presso lo specialista di ortopedia dell’Ospedale regionale di
Lugano, ad un intervento chirurgico, a successive sedute di fisioterapia e
all’assunzione regolare di antidolorifici. A mente dell’appellante, l’episodio
non ha avuto, poi, solo delle ripercussioni fisiche, ma anche emotive tanto che
è stata costretta a rivolgersi ad uno psichiatra e ad assumere farmaci
ansiolitici e antidepressivi. In sostanza, AP 1 sostiene di dover essere
risarcita per tutte le spese relative a queste cure che quantifica in
complessivi fr. 540.75 per le medicine acquistate, e in fr. 6'183.35
complessivi per le spese legate alle visite mediche, all’intervento chirurgico
e alla fisioterapia.
Tali spese - precisa - non le sono state
rimborsate dalla cassa malati a causa del mancato pagamento dei premi e,
pertanto, ha dovuto farvi fronte personalmente.
Al riguardo, l’appellante indica che,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “il fatto di essere o
meno in mora con i premi non può in nessun modo influire sul nesso causale tra
l’atto colposo e il danno cagionato. Il danno è in ogni caso stato causato dal
reo. Se la cassa malati avesse rimborsato le spese per le cure mediche, sarebbe
stata lei a subire il danno (...). Essa avrebbe potuto pretendere
dall’assicurata risarcita la cessione della di lei pretesa di risarcimento”
(dichiarazione d’appello, n. 1.2, pag. 6).
5. L’art. 46 cpv. 1 CO prevede che la vittima di lesioni corporali ha
diritto al rimborso delle spese a lei cagionate.
Presupposto
per ottenere un risarcimento sulla base dell’art. 46 CO, è che tra le spese di
cui la vittima chiede il rimborso e la lesione inflitta alla sua integrità
fisica o psichica (Werro, in Commentaire romand, Droit des obligations I,
Basilea 2006, ad art. 46 CO, n. 1 e 3, pag. 322; Fellmann/Kottmann,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Berna 2012, § 1499, pag. 509) vi sia
un nesso di causalità naturale e adeguato. Ciò significa, da un lato, che,
senza la lesione corporale subita, il danneggiato non sarebbe mai incorso nelle
spese di cui domanda il risarcimento e, dall’altro, che è conforme al corso
ordinario delle cose e all’esperienza generale della vita che la lesione
corporale subita abbia causato al danneggiato le spese oggetto della sua
pretesa.
La
nozione di spese di cui il danneggiato può chiedere il risarcimento deve essere
interpretata ampiamente e deve, dunque, comprendere tutti costi che sono stati
generati dalla lesione di cui egli è stato vittima (Werro, in Commentaire
romand, op, cit., ad art. 46 CO, n. 6, pag. 323; Brehm, in Berner Kommentar, Bd
VI/1/3/1, Berna 2006, ad art. 46 CO, n. 7, pag. 428). Si tratta sia dei costi
concretamente necessari alla guarigione del danneggiato, sia di quelli
necessari, in caso di lesione irreversibile, ad evitare un peggioramento del
suo stato di salute (Werro, in Commentaire romand, op, cit., ad art. 46 CO, n.
6, pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I , Basilea 2007,
ad art. 46 CO, n. 3, pag. 377). Tra questi costi rientrano, ad esempio, i costi
di primo soccorso, i costi di trasporto, i costi di un trattamento medico o
ospedaliero, i costi di cura, la fisioterapia, etc. (Brehm, in Berner
Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO n. 7, pag. 428, pag. 428; Schnyder, in
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 3, pag. 377; Fellmann/Kotmann, op.
cit., § 1505, pag. 511; Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 46 CO,
n. 6, pag. 323).
Fatti
I costi
di cui il danneggiato chiede il risarcimento devono essere, nella misura del
possibile, quantificati concretamente e comprovati (Fellmann/Kotmann, op. cit.,
§ 1514, pag. 514). In ossequio a quanto previsto dall’art. 42 cpv. 1 CO, è il
danneggiato che deve dimostrarne non solo l’esistenza e l’ammontare, ma anche
il nesso di causalità che li lega con l’atto illecito.
6. AP 1 quantifica in fr. 6'183.35 le spese di cui chiede il risarcimento
per trattamenti medici e ospedalieri e per la fisioterapia. Per suffragare tale
pretesa ha prodotto, in parte davanti al pretore e in parte durante la presente
procedura d’appello, la seguente documentazione che è stata ammessa agli atti:
- fattura 11.10.2010 del
dott. med. __________ di fr. 103.40 (doc. CARP 5);
- fattura 31.12.2010
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di
fr. 239.15 (doc. 2 dib.
1° grado);
- fattura 25.02.2011
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 97.60 (doc. 6 dib. 1° grado);
- fattura 16.03.2011 della
__________ di fr. 471.00 (doc. 3 dib. 1° grado);
- fattura 21.04.2011 del dott.
med. __________ di fr. 430.60 (doc. 5 dib. 1° grado);
- fattura 02.05.2011 del dott.
med. __________ di fr. 345.70 (doc. 4 dib. 1° grado);
- fattura 08.04.2011
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di fr. 845.80 (doc. 6 dib. 1° grado);
- fattura 31.05.2011 del dott.
med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);
- fattura 27.06.2011
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di
fr. 371.85 (doc. 1 dib.
1° grado);
- fattura 29.06.2011
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di
fr. 2'888.70 (doc. 6
dib. 1° grado);
- fattura 30.06.2011 del dott.
med. __________ di fr. 170.25 (doc. 5 dib. 1° grado);
- fattura 11.07.2011 dell’Ente
Ospedaliero Cantonale di
fr. 224.30 (doc. 1 dib.
1° grado);
- fattura 15.07.2011
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di
fr. 138.35 (doc. 6 dib.
1° grado);
- fattura 28.07.2011 del dott.
med. __________ di fr. 207.35 (doc. 5 dib. 1° grado);
- fattura 05.08.2011
dell’Ente Ospedaliero Cantonale di
fr. 173.70 (doc. 2 dib.
1° grado);
- fattura 12.11.2012 del dott.
med __________ di fr. 250.50 (doc. CARP 4).
Si tratta, dunque, di stabilire se le suddette
spese mediche di cui viene chiesto il risarcimento si trovano in nesso di
causalità, naturale ed adeguato, con la lesione semplice di cui è stata vittima
l’appellante nel luglio 2010.
Sulla scorta delle prove addotte dall’appellante,
ed in particolare della documentazione presente in atti, tale nesso di
causalità può essere stabilito in relazione alle seguenti fatture:
-
fatture 31.12.2010, 27.06.2011, 29.06.2011, 11.07.2011, e 05.08.2011 dell’Ente
Ospedaliero Cantonale (doc. 1, 2 dib. 1° grado e doc. 6 dib. 1° grado), poiché
si riferiscono a prestazioni mediche generate dalla lesione corporale inflitta
all’appellante nel luglio 2010. Si tratta infatti di prestazioni del dr. med. __________,
ortopedico che ha seguito l’appellante per il conflitto sottoacromiale cronico
alla spalla sinistra, che egli definisce “post-traumatico in seguito
all’aggressione del 22.07.2010” (rapporto 15.07.2011, ma anche rapporti
21.02.2011, 08.04.2011, doc. 6, inc. 20.2011.2), individuando dunque la causa
della patologia fisica patita dall’appellante nella lesione inflittale da IM 1.
Pure il rapporto medico 25 febbraio 2011 del dr. med. __________ conferma il
nesso causale tra la patologia alla spalla sinistra dell’appellante e
l’episodio del luglio 2010 (doc. 6, inc. 10.2011.2);
-
fatture 25.02.2011, 08.04.2011 e 15.07.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale
(doc. 6 dib. 1° grado) e fattura 16.03.2011 della __________ (doc. 3 dib. 1°
grado), poiché si riferiscono a prestazioni di fisioterapia che sono state
prescritte all’appellante dal dr. med. __________ per ovviare alla suddetta
patologia alla spalla sinistra che egli ha definito “post -traumatica”
(cfr. rapporti medici 21.02.2011 e 15.07.2011, doc. 6, inc. 10.2011.2);
-
fattura 29.06.2011 dell’Ente Ospedaliero Cantonale (doc. 6 dib. 1° grado),
poiché relativa alle spese ospedaliere relative all’intervento alla spalla
sinistra eseguito dal dr. med. __________ per risolvere la descritta
problematica insorta successivamente alla spinta del luglio 2010 (rapporto
15.07.2011).
Il nesso causale con la lesione di cui l’appellante
è stata vittima a luglio 2010 non può, invece, essere riconosciuto per i costi
di cui alle fatture 11.10.2010 del dr. med. __________ (doc. CARP 5) e
02.05.2011 / 12.11.2012 del dr. med __________ (doc. 4 dib. 1° grado e doc.
CARP 4). L’appellante non ha invero dimostrato, o almeno reso verosimile - e
spettava a lei farlo (art. 42 cpv. 1 CO e art. 8 CC) - che queste prestazioni
mediche si sono rese necessarie in seguito alla spinta di cui al DA. La
semplice affermazione dell’appellante secondo cui il dottor __________ l’ha
seguita unicamente per la problematica alla spalla e non per altre patologie,
non è invero sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra la lesione e le
prestazioni mediche da egli fornite. L’appellante avrebbe dovuto - e potuto -
fornire una conferma del medico in questo senso durante la procedura di prima
istanza, senza attendere la procedura di appello per domandare l’assunzione di
una simile prova (cfr. decreto sulle prove 29 marzo 2013). Non avendo
ossequiato all’onere probatorio che le incombeva, tocca all’appellante
sopportarne le conseguenze.
Lo stesso dicasi per le fatture 21.04.2011,
31.05.2011, 30.06.2011 e 28.07.2011 del dr. med. __________ (doc. 5 dib. 1°
grado, doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado; doc. 5 dib. 1° grado). Il
rapporto medico 14.07.2011 in atti redatto dallo psichiatra, che riferisce
semplicemente di una “condizione ansiosa-depressiva anamnesticamente
insorta successivamente all’episodio traumatico” non è, infatti,
sufficiente a rendere verosimile che i disturbi di natura psichica di cui
l’appellante ha sofferto nel corso del 2011 sono oggettivamente riconducibili
proprio all’episodio del luglio 2010. Del resto, già solo il comune buon senso
permette di escludere che quanto subito dall’appellante - si tratta, tutto
sommato, di una semplice spinta contestualizzabile in una lite tra vicini -
possa essere la causa naturale ed adeguata di una patologia di natura psichica.
6.1. Da quanto precede discende, dunque, che le spese mediche causate
dalla lesione di cui AP 1 è stata vittima ammontano a fr. 5'450.45. Da tale
importo vanno però dedotte
le spese
di vitto e alloggio che l’appellante ha risparmiato durante la degenza di tre
giorni in ospedale, che possono essere quantificate in fr. 20.- al giorno (art.
27 Oainf, cfr. Fellmann/Kottmann, op. cit., § 1520).
La pretesa di risarcimento per cure mediche deve,
dunque, essere accolta limitatamente a fr. 5'390.45.
Contrariamente a quanto preteso dall’imputato e a
quanto ritenuto dal primo giudice, il nesso di causalità tra tali spese mediche
e l’atto illecito non è stato interrotto dall’agire dell’appellante. Il fatto
che AP 1 non abbia potuto ottenere, per sua colpa, il rimborso delle suddette
spese da parte della propria cassa malati, poiché in mora nel pagamento dei
premi, non ha, al riguardo, alcuna rilevanza: il nesso che qui interessa si
sviluppa fra l’evento illecito e il danno, inteso come costo di cura,
indipendentemente da chi questo costo lo deve assumere. Del resto, se AP 1
fosse stata in regola con il pagamento dei premi, IM 1 avrebbe dovuto, in forza
del diritto di regresso, risarcire l’assicuratore malattia (art. 72 e art. 73
LPGA).
7. La questione a sapere se è stata la lesione corporale subita nel
luglio 2010 a causare all’appellante le spese dovute all’acquisto dei
medicinali, può invece in concreto rimanere indecisa. AP 1 ha, infatti,
ritirato al dibattimento di primo grado la pretesa tendente ad ottenere il
risarcimento di simili spese, sostenendo di non essere in possesso dei giustificativi
atti a comprovarne l’esistenza e l’ammontare. La rinuncia a far valere una
simile pretesa davanti al primo giudice le impedisce di ripresentarla in questa
sede. Dal profilo del diritto processuale civile a cui occorre riferirsi,
l’appello non rappresenta infatti un rimedio in occasione del quale
l’appellante può modificare l’impostazione della causa data in prima istanza,
adducendo liberamente nuovi fatti o nuove conclusioni che non aveva formulato
in primo grado, quando invece avrebbe potuto farlo (Trezzini, op. cit., ad art.
317, pag. 1390). Il fatto che l’appellante abbia rinunciato a far valere in
prima sede il risarcimento per le spese delle medicine, e ciò nonostante abbia
prodotto al dibattimento degli scontrini di acquisto che le avrebbero permesso
di quantificare almeno in parte la sua pretesa (cfr. doc. dib. 7), le impedisce
di far valere la medesima censura in appello.
La richiesta di risarcimento dell’importo di fr.
540.75 deve dunque essere respinta.
Danno materiale
8. L’appellante chiede inoltre il risarcimento delle spese legali
cagionate sia dalla presente procedura che da quella davanti al pretore,
quantificandole in complessivi fr. 7'560.- (dich. d’appello, n.1.3., pag. 7,
doc. XIV).
9. Tra le spese di cui l’art. 46 cpv. 1 CO permette di chiedere il
risarcimento, vi sono anche le spese legali che il danneggiato ha dovuto
sopportare in seguito alla lesione corporale subita. In proposito, la
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che le spese connesse
all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un processo e non comprese
nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può essere oggetto di
un’azione di risarcimento, a condizione però che sia provata, oltre alle spese
in quanto tali (cfr. art. 42 cpv. 1 CO), anche la necessità di tale intervento
sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del
patrocinio che, a sua volta, deve essere appropriato (Brehm, Berner Kommentar, op.
cit., ad art. 46 CO, n. 28, pag. 440; DTF 117 II 101 consid. 6b; IICCA inc.
12.2004.61).
10. La richiesta dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento
per le spese legali sostenute deve essere respinta poiché non sufficientemente
sostanziata. L’appellante non ha, infatti, minimamente provato la sua richiesta
né davanti al pretore né in questa sede, indicando semplicemente un importo
forfettario corrispondente alle spese legali da lei pretese e senza fornire
nessuna indicazione su come tale importo sia stato calcolato. Un simile modo di
procedere, che non permette di determinare né quali siano le spese scaturite
dall’atto illecito commesso in suo danno da IM 1, né il loro singolo ammontare,
non ossequia all’onere probatorio a lei imposto.
Danno
economico
11. L’appellante chiede il riconoscimento in suo favore di un importo,
stabilito dal prudente giudizio di questa Corte ma con riferimento ad un
guadagno mensile di circa fr. 2'200.-, a titolo di risarcimento per il mancato
guadagno attuale e futuro a lei causato dalla lesione alla spalla incorsa a luglio
2010. Sostiene, infatti, di non aver più potuto lavorare proprio a causa di
questa lesione, poiché la condizione in cui si trovava in quel momento, di
persona senza attività lucrativa e a beneficio dell’assistenza pubblica da
svariati mesi, era da considerarsi solo temporanea e pertanto, senza la lesione
alla spalla, avrebbe in realtà ripreso a lavorare a medio - breve termine
(dich. d’appello, n. 1.4., pag. 10).
12. Giusta l’art. 46 cpv. 1 CO, nel caso di lesione corporale, il
danneggiato ha diritto al risarcimento del danno derivante dal totale o
parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo
avvenire economico.
Condizione
fondamentale per poter ottenere un risarcimento del danno economico, è che tra
tale danno e la lesione corporale vi sia un nesso di causalità naturale e
adeguato.
Per
quanto riguarda, poi, la determinazione del danno risarcibile, la legge
distingue il danno economico derivante dalla perdita di guadagno attuale,
stabilita al giorno della sentenza resa dalla giurisdizione cantonale davanti
alla quale possono essere addotti per l’ultima volta fatti nuovi (Werro, in
Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 11, pag. 323; Schnyder, in
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7, pag. 378; DTF 125 III 14, BSK
n. 7), dal pregiudizio all’avvenire economico, e cioè dalla perdita di guadagno
futura, che si riferisce all’incapacità di lavoro che perdura anche
successivamente.
In
entrambi i casi si tratta di un danno in senso economico, per la cui definizione
è determinante la perdita della capacità di guadagno causata al danneggiato
dalla lesione corporale subita e che va stabilito, per quanto possibile, in
modo concreto (DTF 131 III 360, consid. 5.1; STF del 23.08.2010 inc.
4A_169/2010, consid. 4.3.1). Per farlo il giudice deve fondarsi sul tasso
d’invalidità medico (o teorico) e valutare poi i suoi effetti sulla capacità di
Considerandi
guadagno o l’avvenire economico del danneggiato, stimando il guadagno che egli
avrebbe conseguito nell’ambito della sua attività professionale qualora non
avesse subito nessuna lesione, tenendo conto degli aumenti o delle diminuzioni
probabili (Werro, in Commentaire Romand, op. cit., ad art. 46 CO, n. 7 e segg.,
pag. 323; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 46 CO, n. 5 e segg.,
pag. 377; sentenza IICCA inc. 12.2005.8). In questo apprezzamento, la
situazione salariale concreta del danneggiato prima dell’evento dannoso deve,
dunque, servire da punto di riferimento (DTF 131 III 360, consid. 5.1.).
Anche in
tal caso la prova del danno economico incombe al danneggiato, che deve fornire
al giudice gli elementi necessari a determinarne l’esistenza, l’ammontare e il
nesso di causalità naturale ed adeguato con l’atto illecito (art. 42 cpv. 1
CO).
13.
Per poter stabilire se in concreto l’appellante ha subito un danno
economico in seguito alla lesione corporale inflittale a luglio 2010, occorre
stabilire se, e in che misura, successivamente a tale lesione si è verificata
una perdita della sua capacità di guadagno e se una simile incapacità di
guadagno va effettivamente attribuita alla spinta infertale da IM 1 quel
giorno.
13.1
Come visto sopra, i problemi per cui l’appellante ha fatto ricorso a
cure mediche nel luglio 2010 sono stati causati dalla spinta di IM 1 del 22
luglio dello stesso anno (cfr. consid.6). Il dottor __________, medico
ortopedico che ha curato e operato l’appellante alla spalla sinistra, l’ha
infatti definita una patologia di origine post-traumatica, individuandone la
causa proprio in tale spinta (cfr. rapporto 15 luglio 2011).
Si tratta
ora di stabilire se tale problematica alla spalla sinistra abbia causato
all’appellante una perdita della capacità di guadagno e/o un pregiudizio al suo
avvenire economico.
L’appellante è di formazione assistente domiciliare
diplomata. Durante gli anni 2001 e 2002 ha lavorato come assistente domiciliare presso la __________ di __________, svolgendo poi la professione a titolo
indipendente dall’anno 2003 fino al mese di ottobre 2009. In seguito sostiene di non essere più riuscita a trovare lavoro in tale ambito e di aver dunque
chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza pubblica, che le è stata
concessa a partire dal 1° gennaio 2010 (dich. d’appello pag. 8). Nei mesi
successivi l’appellante non ha più esercitato nessuna attività lavorativa e
dunque anche al momento in cui IM 1, nel luglio 2010, l’ha spinta contro il
muro causandole la lesione alla spalla non era attiva professionalmente. Non ha
ripreso a lavorare nemmeno in seguito a questo episodio, nonostante in realtà i
dolori alla spalla si siano manifestati solo successivamente, essendosi
l’appellante lamentata per la prima volta con il suo medico curante di tali
dolori solo il 24 gennaio 2011 (doc. 22, inc. 10.2011.2).
Dagli atti emerge che l’appellante è stata poi
inabile al lavoro per i problemi alla spalla sinistra dal 30 maggio al 17
novembre 2011 nella misura del 100% (cfr. certificati 10.06.2011, 04.07.2011,
21.07
, 16.08.2011, del dottor __________, doc. 6 e 13, inc. 10.2011.2 e
certificati 1.09.2011, 6.10.2011 del dottor __________, doc. 6, inc. 10.2011.2)
e dal 18 novembre al 31 dicembre 2011 nella misura del 50% (certificato
17.11.2011
del dottor __________, doc. 7, inc. 10.2011.2). Sull’inabilità
lavorativa dell’appellante a partire dal 1° gennaio 2012 i due medici hanno
espresso due pareri diversi: lo specialista ortopedico ha certificato una
completa ripresa della capacità lavorativa da parte dell’appellante dal 1°
gennaio 2012, rilevando come il decorso fosse “soggettivamente lentamente
positivo” (doc. 7, inc. 10.2011.2). Il medico curante, da parte sua, con
certificati medici 10 gennaio e 3 settembre 2012, ha decretato un’abilità lavorativa unicamente nella misura del 40%, precisando inoltre
l’impossibilità per l’appellante di sollevare pesi superiori a 10 Kg e di svolgere l’abituale ruolo di assistente di cura (doc. 12 e 20, inc. 10.2011.2; doc. CARP
15).
In ogni caso l’appellante dal 1° gennaio 2012 ad
oggi non ha ripreso nessuna attività lavorativa, nemmeno a tempo parziale, ed
ha continuato a ricevere l’assistenza da parte del Cantone almeno fino al 31
marzo 2013 (ultimo dato a disposizione di questa Corte).
13.2
In sostanza la situazione lavorativa dell’appellante tra il 2010 e
il 2011 può dunque essere così riassunta:
-
prima dell’episodio verificatosi a luglio 2010 che ha determinato la patologia
alla spalla sinistra, l’appellante già non lavorava da oltre 8 mesi ed era già
da tempo a beneficio dell’assistenza pubblica. Non risulta da nessun elemento
in atti, e nemmeno l’appellante lo pretende, che durante questo periodo essa
abbia anche solo avviato delle ricerche per trovare un nuovo posto di lavoro;
-
in seguito all’episodio del luglio 2010 e fino all’insorgere dell’inabilità
lavorativa il 30 maggio 2011, l’appellante non ha né preteso né dimostrato di
aver cercato e trovato un nuovo posto di lavoro, continuando invece a ricevere
l’assistenza da parte del Cantone;
-
dal 30 maggio al 31 dicembre 2011 l’appellante è stata inabile al lavoro,
prima totalmente e, durante l’ultimo mese e mezzo, solo parzialmente nella
misura del 50%. Con il recupero della parziale abilità lavorativa, l’appellante
non ha però avviato, per quanto risulta a questa Corte, nessuna ricerca di un
nuovo posto di lavoro.
Da quanto precede risulta dunque che, per il
periodo compreso tra l’episodio che l’ha vista coinvolta assieme a IM 1 e il 31
dicembre 2011, l’appellante è stata inabile al lavoro dal 30 maggio al 31
dicembre 2011.
Nonostante questo periodo di inabilità lavorativa
sia, come visto, effettivamente dovuto alle conseguenze della spinta inflittale
da IM 1 a luglio 2010, il nesso di causalità tra tale spinta e la perdita della
capacità di guadagno da lei subita nel medesimo periodo non può essere ammessa.
Considerato infatti - per quanto noto a questa Corte - il percorso
professionale dell’appellante prima della lesione subita e successivamente fino
all’insorgere della problematica alla spalla che ha determinato la sua
incapacità lavorativa, è altamente inverosimile che, anche senza il danno alla
salute, avrebbe ripreso a lavorare. È, invece, al contrario verosimile che
l’appellante sarebbe comunque rimasta senza attività lavorativa e a beneficio
dell’assistenza pubblica. A conferma di ciò basti pensare che per un lungo
periodo, prima e dopo la spinta del luglio 2010 (e meglio da ottobre 2009 a maggio 2011), l’appellante, nonostante fosse abile al lavoro, non ha mai neanche tentato di
riprendere l’attività lavorativa, restando per scelta a carico dell’assistenza
pubblica. Nemmeno dopo aver recuperato, almeno parzialmente, la propria
capacità lavorativa nel novembre 2011, l’appellante ha avviato la ricerca di un
nuovo impiego, continuando a percepire le prestazioni assistenziali da parte
del Cantone. Anche l’atteggiamento dell’appellante a partire dal gennaio 2012
conferma, poi, la situazione appena descritta. Infatti, anche volendo leggere
l’atteggiamento dell’appellante alla luce delle considerazioni a lei più
favorevoli espresse dal suo medico curante dottor __________, che a partire dal
10.
gennaio 2012 l’ha dichiarata abile al lavoro unicamente nella misura del 40%
in un’attività diversa da quella dell’assistente di cura, la conclusione è la
medesima: nemmeno per una simile percentuale lavorativa ridotta l’appellante ha
infatti anche solo provato a trovare un nuovo posto di lavoro in un ambito
professionale diverso, scegliendo nuovamente di restare completamente a carico
dell’assistenza pubblica.
Ne deriva che la spinta di luglio 2010 non
costituisce la conditio sine qua non della perdita della capacità di
guadagno dell’appellante (STF del 23 agosto 2010, inc.4A_169/2010, consid.
2.
), la cui causa deve invece essere attribuita ad altri fattori. La richiesta
di risarcimento della perdita di guadagno attuale formulata dall’appellante
deve pertanto essere respinta.
13.3
Per il periodo successivo al 31.12.2011, come visto, i pareri medici
in atti sono discordanti.
Tuttavia, questa Corte ritiene di poter
considerare maggiormente probante il parere espresso dal dott. med. __________,
specialista nell’ambito che qui interessa, che ha compiuto indagini complete in
relazione alle questioni litigiose (Trezzini, Commentario al Codice di diritto
processuale svizzero, ad art. 157 CPC, pag. 727 e segg). Va, infatti, ricordato
che è stato proprio il dottor __________, medico specialista in ortopedia, a
svolgere le indagini cliniche e radiologiche (artro-RM) sull’appellante, a
formulare la diagnosi di conflitto sottoacromiale post-traumatico alla spalla
sinistra, ad eseguire il successivo intervento di revisione artroscopica e a
seguire l’appellante durante tutta la fase riabilitativa, fino a decretarne,
dopo aver svolto ulteriori accertamenti medici, un’abilità lavorativa prima
parziale e poi completa a partire dal 1° gennaio 2012. Egli ha, pertanto, avuto
modo di accertare con completezza e ampiamente lo stato di salute della spalla
dell’appellante, decidendo la ripresa dell’abilità lavorativa con piena
cognizione di causa dopo aver terminato il percorso terapeutico intrapreso con
l’appellante.
Per contro, il dottor __________, specialista in
medicina generale e medico curante di AP 1, non l’ha seguita da vicino per la
problematica alla spalla sinistra, ma - non rientrando la patologia alla spalla
nel suo ambito di specializzazione - l’ha indirizzata fin da subito verso il
medico specialista. Egli non ha dunque trattato da vicino e personalmente la
problematica alla spalla sinistra dell’appellante, affidandosi invece alla
competenza del dottor __________ e condividendone verosimilmente il parere e
l’operato fino alla decisione di dichiarare l’appellante abile al lavoro dal 1°
gennaio 2012. I certificati medici 16.12.2011 e 3.09.2012 con cui il dottor __________
si discosta da questo parere dello specialista (doc. 12, inc. 10.2011.2; doc
CARP 15), oltre a non avere un grado di completezza paragonabile a quello del
dottor __________, riflettono la mancanza di una cognizione diretta del
problema alla spalla da parte del medico curante, riferendosi alla spalla
destra dell’appellante invece di riferirsi alla spalla sinistra che, sola, qui
interessa. Oltre a ciò occorre considerare, a favore della maggior affidabilità
del certificato medico del dottor __________ rispetto a quelli del dottor __________,
che “per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che,
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente” (TCA 18.5.2012
inc. 36.2011.48 e riferimenti citati).
Tutti questi elementi nel loro complesso fanno sì
che concretamente il parere del medico specialista __________ sia da ritenere
più affidabile e debba dunque essere seguito.
Di conseguenza, da quanto precede, forza è
concludere che dal 1° gennaio 2012 l’appellante è abile al lavoro nella misura
del 100%, e ciò anche nella professione di assistente di cura.
Ne discende pertanto che anche la richiesta
dell’appellante tendente ad ottenere un risarcimento per il pregiudizio
al suo avvenire economico deve essere respinta, ritenuto che, come sopra
accertato, a partire dal gennaio 2012 l’appellante è, in ogni caso in relazione
alla spalla sinistra, pienamente abile al lavoro.
Torto
morale
14.
L’appellante chiede un risarcimento per il torto morale subito in
seguito all’episodio del luglio 2010, sostenendo che “la cumulazione della
lesione subita con il dolore da essa causato, l’incapacità duratura ad
esercitare la propria professione a tempo pieno, lo stress psichico
post-traumatico che porta ad una condizione ansioso depressiva permanente con
conseguente instabilità di umore portano, nella loro totalità, a rendere equo
un risarcimento del torto morale di fr. 18'000 più gli interessi dal 22 luglio 2010” (dich. d’appello, doc. III).
15.
L’art. 47 CO prevede che nel caso (di morte di un uomo) o di lesione
corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, può
attribuire al danneggiato un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.
Si tratta di un caso particolare di applicazione della regola generale in
ambito di riparazione morale di cui all’art. 49 CO (SJ n°13 - 2013 I 170-174 -
9.04
; DTF 123 III 204).
Le lesioni corporali che giustificano il
riconoscimento di un risarcimento morale ai sensi dell’art. 47 CO vanno intese
in senso lato e si riferiscono sia a quelle lesioni che hanno avuto delle
conseguenze fisiche sul danneggiato, sia a quelle che l’hanno leso nella sua
integrità psichica (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n.
1, pagg. 335-336; Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n.
12, pag. 384). Condizione fondamentale è che tali lesioni corporali siano di
una certa gravità (DTF 121 II 369 e 112 II 13). Oltre alla gravità oggettiva
della lesione, nel decidere l’attribuzione di una riparazione morale giusta
l’art. 47 CO, il giudice deve sempre considerare le circostanze particolari del
caso, prendendo in considerazione l’importanza della lesione patita dal
danneggiato. Le lesioni corporali, per giustificare il riconoscimento di
un’indennità per torto morale, devono infatti aver causato al danneggiato una
sofferenza fisica e/o psichica importante o avergli provocato un pregiudizio
duraturo alla salute (Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n.
1, pagg. 335-336; STF 6B_353/2012). Tra le circostanze che possono, a seconda
dei casi, giustificare l’applicazione dell’art. 47 CO vi sono la necessità o
meno di un’ospedalizzazione, la durata del soggiorno in ospedale, la presenza
di disturbi psichici insorti successivamente (quali ad esempio la depressione),
lo stroncamento della carriera, la vita sociale ed economica della vittima
(Werro, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 3-7,pagg. 336-337; Schnyder,
in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 19, pagg. 385-386), un lungo
periodo d’incapacità lavorativa, la presenza di pregiudizi fisici importanti
(STF 1B_308/2012), la necessità di interventi chirurgici e di trattamenti
medici lunghi e dolorosi (STF 6B_970/2010), il tipo e la gravità della lesione
patita (Schnyder, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 21, pag.
368; STF 6S.334/2004). Tali circostanze, per essere prese in considerazione,
devono evidentemente trovarsi in nesso di causalità con la lesione corporale
subita dal danneggiato.
Anche lesioni corporali di una gravità oggettiva
ridotta possono comunque giustificare una riparazione morale quando sono state
inflitte intenzionalmente in circostanze traumatiche o hanno avuto delle
conseguenze psichiche a lungo termine (ad esempio in caso di aggressione brutale,
cfr. STF 6B_353/2012; STF 6S.334/2004).
Le medesime circostanze devono poi essere prese
in considerazione dal giudice per determinare l’importo dovuto a titolo di
riparazione morale. L’importante è che la somma accordata al danneggiato sia
equa, e cioè che sia proporzionata alla sofferenza da egli patita (Werro, in
Commentaire romand, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20-22, pag. 340; Schnyder, in
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 47 CO, n. 20, pag. 386).
16.
La lesione corporale subita da AP 1 in seguito alla spinta infertale
da IM 1 nel luglio 2010 non può essere ritenuta sufficientemente grave da
giustificare un’indennità per torto morale. Innanzitutto non si tratta di una
lesione di una gravità particolare dal profilo oggettivo, ciò che di principio
osta già al riconoscimento di un torto morale in favore del danneggiato. Va,
infatti, ricordato che lesioni corporali di una gravità oggettiva ridotta come
quella che qui ci occupa non giustificano, di regola, un’applicazione dell’art.
47.
CO, salvo se si deve ritenere - e non è sicuramente il caso in concreto - che
siano state inflitte in circostanze traumatizzanti.
Il riconoscimento di un’indennità per torto
morale in favore dell’appellante va respinta anche tenuto conto delle
circostanze particolari del caso. Le sofferenze fisiche effettivamente patite
dall’appellante in seguito alla lesione, seppur non completamente trascurabili
soprattutto per quanto riguarda l’intervento chirurgico subito e
l’ospedalizzazione di tre giorni che ne è conseguita, non possono però essere
considerate di un’importanza tale da averle causato una sofferenza morale
indennizzabile.
Per quanto riguarda, poi, le sofferenze psichiche
lamentate da AP 1 in seguito alla lesione, questa Corte non può che ribadire
che non vi è prova agli atti - e spettava all’appellante fornirla - che la
lesione alla spalla abbia determinato la condizione ansioso depressiva
permanente a lei diagnosticata nel marzo 2011 (cfr. rapporto dr. med. __________,
doc. 6, inc. 10.2011.2), per la quale l’appellante è in ogni caso stata in cura
da un medico psichiatra solo per un breve periodo (31.3.2011-07.07.2011, cfr.
il già citato rapporto). In relazione, poi, all’incapacità di esercitare la
propria attività professionale, si rileva dapprima che, come già spiegato al
considerando 13, l’appellante ne è stata vittima solo temporaneamente e non in
modo duraturo e che in ogni caso una simile incapacità al lavoro temporanea
effettivamente dovuta alla lesione alla spalla, non si può ritenere che le
abbia causato un danno morale visto che, in quel periodo, l’appellante era già
da tempo senza attività lucrativa e a carico dell’assistenza pubblica e, con
ogni probabilità, anche senza il problema alla spalla, non avrebbe comunque
ripreso a lavorare (cfr. consid. 13.2).
In considerazione di quanto sopra esposto,
all’appellante non può essere riconosciuta nessuna riparazione per torto morale
e la sua richiesta va, pertanto, respinta.
Tasse
di giustizia e spese
17.
Ritenuto come, in prima sede, l’appellante sia stata esonerata dal
pagamento delle tasse e spese di giustizia, si prescinde dal modificarne
l’attribuzione a seguito dell’accoglimento parziale del suo appello.
Visto come l’appellante sia al beneficio della
pubblica assistenza, per opportunità, non si prelevano tasse e spese per il
giudizio di secondo grado.
All’imputato, che ha parzialmente ottenuto
ragione, va invece riconosciuta un’indennità per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 76, 77, 80,
81, 84, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
41, 42, 46 e 47 CO,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
ricordato che IM 1 è stato dichiarato autore
colpevole di lesioni semplici per avere, il 22 luglio 2010, a __________, intenzionalmente, spintonato AP 1, facendola urtare contro un muro così da
provocarle algie e ematoma al gomito sinistro (e meglio come indicato al
certificato medico 23 luglio 2010 dell’Ospedale regionale di __________).
1.1. IM 1
è condannato a versare a AP 1, a titolo di risarcimento danni giusta l’art. 46
cpv. 1 CO, l’importo di fr. 5'390.45.
2. La
tassa di giustizia e i disborsi di complessivi fr. 400.- relativi al
procedimento di prima sede rimangono a carico dell’appellante e, per essa (al
beneficio del gratuito patrocinio limitatamente all’esonero delle spese
procedurali), dello Stato .
3. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per il procedimento
d’appello.
4. AP 1
rifonderà a IM 1 fr. 500.- per ripetibili ridotte.
5. Intimazione
a:
-
-
-
-
-
6. Comunicazione
a:
-
Pretura penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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