Lexipedia

Decisione

17.2012.171

Infrazione alla LCStr per essersi immesso in'autostrada senza concedere la precedenza ad un autocarro proveniente da tergo. Conferma del giudizio di primo grado. Concetto di arbitrio

8 aprile 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.

6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid.

2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

3.3. Con il suo gravame l’appellante non ha spiegato compiutamente il

motivo per cui gli accertamenti del primo giudice sarebbero arbitrari,

limitandosi ad osservare, in modo del tutto generico, che gli stessi si

fonderebbero su una valutazione parziale degli atti.

Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura, si

osserva che l’accertamento della dinamica dell’incidente operato dal primo

giudice tutto può dirsi fuorché arbitrario. È innanzitutto in modo certamente

sostenibile che il pretore ha accertato che l’appellante ha superato

l’automezzo condotto da X al termine della corsia di accelerazione, che egli si è immesso in autostrada proprio davanti a lui e che ha,

poi, dovuto frenare a causa di un veicolo più lento che

lo precedeva. Diversamente da quanto sostenuto con

l’appello, infatti, queste conclusioni non sono fondate solo sulle deposizioni

del teste (“notando che

il veicolo non accennava a rallentare ho tentato di agevolargli l'entrata in

autostrada, cercando di spostarmi a sinistra ma purtroppo la corsia di

accelerazione era occupata da altri veicoli in transito. Per questo motivo non

ho potuto fare altro che restare sulla mia corsia. In quel frangente detto

veicolo si è immesso nella mia corsia improvvisamente”, cfr. verbale di polizia del 7 novembre 2011 in AI 1, pag. 2-3), ma anche e soprattutto su quelle dello stesso appellante (“avendo effettuato un avanzamento oltre l’autoarticolato, dopo aver

esposto l’indicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla normale corsia di

destra dell’autostrada. Voglio far rimarcare che il mio spostamento è avvenuto

al limite nel senso che avevo percorso tutta la corsia di accelerazione. Una

volta spostatomi mi sono accorto che dinnanzi al mio veicolo circolava una

vettura ad una velocità inferiore alla mia. Tale vettura non era stata da me

notata prima forse perché la mia maggiore attenzione era rivolta al camion. A

questo punto tutto è capitato in una frazione di secondo; io ho dovuto frenare

per non tamponare il veicolo che mi precedeva”,

Considerandi

cfr. verbale di polizia del 7 novembre 2011 in AI 1, pag. 2).

Nemmeno può dirsi arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui l’appellante

non aveva già percorso un buon tratto di autostrada prima di collidere con il

camion e ciò nonostante lo spazio di arresto per un’auto circolante alla

velocità dichiarata di 90 km/h non si situi “attorno ai 130 m” (come ammesso dal pretore senza motivare, cfr. sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4), ma

sui 70-90 m (distanza ottenuta applicando un coefficiente di decelerazione di

3,5 - 4,5 m/s2, cfr. DTF 91 IV 74 consid. 3b; STF del 25 gennaio 2013, inc.6B_533/2012,

consid. 1.5, Bussy/Rusconi, CS/CR, Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996,

n. 4.5 ad art. 31 che indicano tali valori per condizioni di

strada bagnata).

Anche dipartendosi da questo dato, infatti, ritenuto che in concreto il veicolo

dell’appellante si è arrestato “ad una distanza di 100 m dal termine della corsia di accelerazione” (cfr. rapporto di polizia, AI 1, pag. 2) e che

alla velocità di 90 km/h si percorrono 25 m al secondo, non si può che ritenere sostenibile la conclusione del pretore secondo cui la collisione è

avvenuta “durante la manovra d’immissione o subito al termine della stessa”.

Non è poi dato a sapere cosa dovrebbe essere dedotto dai punti di collisione

dei veicoli coinvolti nel sinistro. L’ipotesi evocata dall’appellante secondo

cui l’urto è avvenuto “tra la parte posteriore destra del mio veicolo e la

parte anteriore sinistra del mezzo pesante” (cfr. motivazione d’appello,

pag. 9 che rinvia al suo verbale di polizia, in AI 1, pag. 2; ipotesi tuttavia

contraddetta dalle dichiarazioni di X che parla invece di un urto tra “lo

spigolo anteriore destro del mio autoarticolato e la fiancata laterale sinistra

dell’atro veicolo”, cfr. suo verbale di polizia, in AI 1, pag. 3) non

esclude infatti la dinamica del sinistro accertata dal pretore.

4.

Dal profilo del diritto è pacifico che AP 1 ha violato il diritto di precedenza di X.

Egli, immettendosi in autostrada proprio davanti all’automezzo e frenando

subito dopo perché sorpreso da una vettura che lo precedeva a velocità ridotta,

ha infatti ostacolato la marcia del veicolo prioritario, impedendogli di

procedere regolarmente sulla sua carreggiata. Del resto l’accertamento - come

visto non arbitrario - secondo cui la collisione è avvenuta non appena AP 1 ha lasciato la corsia di accelerazione, e non dopo che egli già aveva percorso un tratto di

autostrada, esclude l’ipotesi avanzata dallo stesso appellante secondo cui

l’incidente sarebbe da ricondurre esclusivamente ad inadempienze di X quali il

mancato rispetto della distanza di sicurezza dal suo veicolo, l’intempestivo

utilizzo dei freni o, addirittura, il loro mancato azionamento (cfr.

motivazione d’appello, pag. 6, 8, 10 e 11).

Ne discende che AP 1 ha violato gli art. 36 cpv. 4 e 14 cpv. 1 ONC e si è

pertanto reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione. La

questione di sapere se la manovra di cui si è reso protagonista configura

un’infrazione grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2 vLCStr può, in concreto,

rimanere inevasa, ritenuto il principio del divieto della reformatio in

peius (art. 391 cpv. 2 CPP).

5.

Solo

di transenna è poi ancora il caso di osservare che non giova all’appellante

sostenere che, nel momento del sinistro, il conducente del camion circolava ad

una velocità superiore al consentito (motivazione d’appello, pag. 6 e 11),

ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od

omissioni (STF del 9 dicembre 2010, inc.6B_458/2009 consid. 5.3, nello stesso

senso anche la sentenza impugnata, consid. 7 pag. 4).

6.

Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun

appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta all’appellante dal

presidente della Pretura penale.

Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90

cifra 1 LCStr e 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi

di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

7.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e

segg. CPP,

43 cpv. 3 e 90 cifra 1 vLCStr (vigente art. 90 cpv. 1 LCStr),

36 cpv. 4, 14 cpv. 1 ONC,

47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per

essersi, il 7 novembre 2011, in territorio di __________, alla guida

dell’autovettura __________, immesso sull’autostrada senza concedere la

precedenza ad un autocarro proveniente da tergo, per cui collideva con lo

stesso.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 300.- (trecento).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 750.-, sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster