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Decisione

17.2012.172

L'alterazione, con dolo, di una planimetria destinata ad un municipio per ottenere una licenza edilizia, sulla quale figura la firma di una confinante che non ha mai dato il suo consenso ad una deroga

30 luglio 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti reali (quelli della proprietà della confinante).

14. Giusta l’art. 251 CP

chi si rende colpevole di falsità in documenti è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

a. Occorre, dunque,

determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto

commesso, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui

risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato. Soltanto

dopo la definizione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la

determinazione della pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.7).

b. In concreto, con il

suo agire AP 1 ha attentato alla fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è

Considerandi

riposta nei documenti quale mezzo di prova. Dal profilo oggettivo, la lesione

al bene giuridico protetto dalla norma violata non ha avuto conseguenze, perché

da un lato la vicina si è opposta alla domanda e, dall’altro, perché il

Municipio ha ritenuto di non entrare nel merito della domanda di variante in

oggetto per motivi che non potevano essere correlati alla planimetria

incriminata, giacché detta domanda è stata superata da un’altra presentata dal

signor __________ successivamente il 23 agosto 2007 (cfr. risoluzione

municipale 19 febbraio 2008, inc. n. 2007610 dell’Ufficio tecnico della Città

di __________ agli atti e osservazioni del Municipio di __________ 14 aprile

2008.

al Consiglio di Stato richiamate qui sopra, pag. 3 ad 2).

Dal profilo soggettivo, non va sottovalutato il fatto che l’arch. AP

1.

non avrebbe mai potuto ottenere il permesso di costruzione senza il

preventivo consenso della vicina per poter costruire a confine, se non

rimanendo entro i limiti concessi con la licenza edilizia originaria cresciuta

in giudicato. Egualmente non può essere misconosciuto che detta planimetria, se

non fosse stato per l’opposizione della signora ACPR 1, avrebbe potuto indurre

in errore il Municipio, proprio in forza di quel consenso precedente, che

poteva rafforzare la convinzione del Municipio che il litigio con la vicina,

almeno parzialmente, fosse stato ricomposto. Come ha rilevato il pretore, sul

piano materiale questo falso non ha però avuto delle ripercussioni gravi e

pregiudizievoli per la signora ACPR 1 e per l’interesse pubblico in generale,

perché ai fini edificatori non ha avuto conseguenze significative. AP 1 è poi

incensurato. Ne segue che la pena fissata dal pretore in 20 aliquote

giornaliere di fr. 140.-- cadauna appare adeguata e va confermata.

15.

Gli oneri processuali

del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Pertanto, essi vanno posti a carico dell’appellante, che rifonderà

a ACPR 1 fr. 840.- per ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 339, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

42, 47, 105, 106, 110 e

251 CP; art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a ACPR 1 fr. 840.-- a titolo

di ripetibili.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero pubblico

SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.