17.2012.172
L'alterazione, con dolo, di una planimetria destinata ad un municipio per ottenere una licenza edilizia, sulla quale figura la firma di una confinante che non ha mai dato il suo consenso ad una deroga
30 luglio 2014Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2012.172
Locarno
4 agosto 2014/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Attilio Rampini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 8 novembre 2012 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6500 Bellinzona
contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2012 dalla
Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti
richiamata la dichiarazione di appello 21 dicembre 2012;
posto che le parti hanno acconsentito allo svolgimento del
procedimento di appello con procedura scritta;
lette: - le motivazioni scritte 30
settembre 2013 di AP 1, rappr. dall’avv. DI 1, 6500 Bellinzona;
- le osservazioni 21 ottobre
2013 del PP __________;
- le osservazioni 25 ottobre
2013 dell’accusatrice privata ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, 6500 Bellinzona,
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa 10 marzo
2009 il procuratore pubblico __________ ha riconosciuto AP 1 autore colpevole
di:
falsità in documenti per
avere, nell’agosto del 2007, a __________ e __________, al fine di nuocere ai
diritti di ACPR 1, proprietaria del fondo n. __________ di __________, alterato
la fotocopia della planimetria originale allegata alla domanda di costruzione
del 23/31 agosto 2006, da lui sottoscritta quale progettista, avente come
oggetto l’edificazione di un nuovo fabbricato aziendale sul fondo n. __________
di __________ di proprietà di __________ (pratica UT Locarno n. __________),
planimetria controfirmata dalla confinante ACPR 1 per approvazione, ritenuto
che il progetto comportava deroghe alle norme di attuazione del piano
regolatore, formando così una nuova planimetria per una variante del nuovo
fabbricato aziendale oggetto della successiva domanda di costruzione del 23/30
agosto 2007 (pratica UT n. __________), planimetria sulla quale figurava la firma
di ACPR 1, da quest’ultima in realtà mai apposta sulla variante, facendo così
uso, a scopo d’inganno, del predetto documento;
il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di
AP 1 alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr.
8’400.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre
che ad una multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese;
- con sentenza 31 ottobre
2012 il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione da egli
tempestivamente presentata, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in
documenti, condannandolo alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr.
140.-, per un totale di fr. 2'800.-, sospese condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, oltre al pagamento dell’importo di fr. 5'278.--
all’accusatrice privata ACPR 1 per ripetibili, nonché al pagamento di tasse e
spese.
preso atto che contro la sentenza del giudice
della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con
dichiarazione di appello 21 dicembre 2012, AP 1 ha precisato di impugnare la
condanna per falsità in documenti in relazione alla fotocopia della planimetria
originale allegata alla domanda di costruzione 23/30 agosto 2007, da lui
sottoscritta come progettista, avente per oggetto l’edificazione di un edificio
aziendale che avrebbe dovuto sorgere sulla part. n. __________ di __________ di
proprietà di __________, sulla quale figurava pure la firma mai apposta di ACPR
1.
L’appellante non ha presentato istanze probatorie.
visto il consenso delle parti
alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con
decreto 23 agosto 2013, la presidente di questa Corte ha impartito
all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta
(art. 406 cpv. 3 CPP), successivamente prorogato, al quale AP 1 ha dato seguito
il 30 settembre 2013.
atteso che con osservazioni 21 ottobre
2013, il PP __________ ha postulato la reiezione dell’appello di AP 1 e la
conferma del giudizio impugnato.
Anche ACPR 1, con osservazioni 25 ottobre 2013, ha chiesto la conferma della sentenza della Pretura penale.
ritenuto
Potere cognitivo della
Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è
entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5
ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono
che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la
procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 del giudice della
Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP
concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto
dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso
per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero
diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la
Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”,
“umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv.
2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti
non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24,
pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139,
n. 2, pag. 603; Schmid, StPO, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;
Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e
segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo
il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, op. cit, ad art
10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag.
23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72;
DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basiela 2006, § 100, n. 744, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39,
n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;
STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
4. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo di induzione condotto
con un metodo rigorosamente logico e preciso, una
conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980
pag. 147 consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,
consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti
ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio
(cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag.
309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in
6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30
marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011
consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8
aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza
CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.
88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il
semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa
valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al
giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una
convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.
Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante
- costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio
immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il
principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice
penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008
consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5
marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002
del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011
consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, StPO,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;
Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;
Wohlers, Kommentar zur StPO, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato ed i suoi precedenti penali
6. AP 1, nato a __________
il __________, è celibe e non ha figli.
Dopo aver conseguito il diploma di disegnatore edile, egli ha
iniziato la sua attività in proprio con cui ha dichiarato di conseguire un
reddito lordo di Fr. 80'000.- annui. Egli é proprietario di un edificio con tre
appartamenti: uno di questi è abitato da lui, gli altri due sono ceduti in
locazione. L’immobile è gravato da un debito ipotecario di Fr. 800'000.-- (AI
16).
AP 1 è incensurato (cfr. estratto 26.10.2012 del casellario
giudiziale svizzero).
Risultanze dell’inchiesta
7. In data 23 marzo
2006 __________ ha presentato al Municipio di __________ una domanda di
costruzione volta all’edificazione di un’autofficina sulla part. n. __________
di __________. Il progetto, allestito dall’arch. AP 1, prevedeva la costruzione
di un edificio principale ad una distanza di ml. 4.30 dal confine verso la
part. n__________ di quel Comune e di proprietà della signora ACPR 1. Nella
fascia compresa fra la facciata sud e il suddetto confine, era prevista
l’edificazione di un secondo edificio, più basso e collegato con il corpo
principale, destinato a magazzino, ai servizi e, in parte, alla preparazione
dei veicoli. Il manufatto era allineato con la facciata nord della signora ACPR
1, che avrebbe dovuto sporgere a ml. 1.35 dal livello del fondo di quest’ultima
(sito ad una quota più alta).
La vicina, in segno di accordo a costruire a confine, firmò una
planimetria che corredava la domanda di costruzione.
In corso d’opera, __________, scostandosi dai piani approvati, si
stava apprestando a edificare l’edificio principale lungo il confine verso la
signora ACPR 1. Colpito da un ordine di sospensione dei lavori, __________ ha
presentato, sempre avvalendosi dei servizi dell’arch. AP 1, una domanda di
costruzione in sanatoria (variante) che prevedeva l’edificazione di un corpo
principale di dimensioni ridotte e più basso rispetto al precedente progetto, e
non allineato verso l’abitazione della vicina, mantenendo una distanza di ml.
6,50, anziché di ml. 4,00 verso il confine della part. n. __________ di __________.
Alla domanda di variante, l’istante ha prodotto una fotocopia corretta della
planimetria allegata alla domanda iniziale, sulla quale figurava lo schizzo in
pianta della nuova costruzione, come pure la firma (in copia) che era stata
raccolta in precedenza dalla signora ACPR 1 per il primo progetto.
Non avendo dato alcun consenso, ACPR 1 si è opposta alla domanda e
ha denunciato __________ e AP 1 al Ministero pubblico per falsità in documenti.
Successivamente, in data 2 novembre 2007, __________, sempre per
il tramite del suo architetto, ha presentato una nuova variante, che riprendeva
sostanzialmente il progetto originario, riducendo di ml. 2.50 sul lato ovest la
lunghezza del corpo più basso, sopprimendo il vano per la preparazione dei
veicoli ed integrando il magazzino nel resto dell’officina. Il Municipio ha in
seguito rilasciato la licenza edilizia che è stata impugnata davanti al
Consiglio di Stato, che ha confermato la risoluzione municipale.
Contro tale decisione, ACPR 1 si è poi aggravata davanti al
Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza 15 ottobre 2008 (inc. n. __________),
ha parzialmente accolto il gravame, adducendo che il progetto poteva essere
approvato limitatamente al fabbricato principale ad esclusione del manufatto
più basso a confine con la part. n. __________ di __________, giacché il
consenso che era stato dato dalla vicina opponente per il primo progetto non
poteva valere per la variante che prevedeva delle soluzioni costruttive diverse
rispetto alla domanda originaria e poiché il previsto corpo secondario
prevedeva, in parte, una destinazione diversa da quella approvata inizialmente.
8. Con decreto di
accusa 10 marzo 2009 il procuratore pubblico ha proposto la condanna
dell’imputato ad una pena pecuniaria di fr. 8'400.-- corrispondente a 60
aliquote giornaliere da fr. 140.-- sospese condizionalmente, oltre a una multa
di fr. 1'000.-- per titolo di falsità in documenti in relazione alla fotocopia
alterata della planimetria del progetto originario approvato e inoltrato il
23/31 agosto 2006, e che corredava la variante della domanda di costruzione
23/30 agosto 2007, sulla quale figurava - sempre in copia - la firma della
signora ACPR 1 per la costruzione in deroga alle distanze legali dal confine
prescritte dal PR di __________, che non aveva mai apposto.
9. Con sentenza 31
ottobre 2012, il giudice della Pretura penale ha
condannato AP 1 per titolo di falsità in documenti (falso
materiale) alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.--
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al
pagamento di fr. 5'278.-- all’accusatrice privata ACPR 1, alle spese e alle
tasse di giustizia di fr. 970.-- per i motivi sostanzialmente contenuti nel
decreto di accusa, e sui quali si ritornerà, all’occorrenza, nei considerandi
successivi.
La sentenza è stata impugnata AP 1.
Di qui la presente procedura.
10. Giusta l’art. 251 CP,
si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa
uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un
documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso
contenuto (falso ideologico).
a. Sono segnatamente
documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata
giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta
direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,
StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).
Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o
materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30
ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo
2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo
scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog,
op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).
b. La falsificazione in
senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui
vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso
materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal
quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132
IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11
ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia
necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del
documento (DTF 132 IV 57 consid.
5.1.1; 123 IV 17 consid.
2e).
c. Vi è, invece, falso
ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è,
cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur
emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125
consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007
dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla
persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al
vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).
d. Nel caso di falso
ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv.
4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità
particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di
un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF
138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid.
8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123
IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso
di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente
degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati
sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre
nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si
distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di
convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.
2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la
veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17
consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e
dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130
consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in
forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle
dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto
delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo
ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti
corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV
61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011
consid. 2.2;6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3;6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza
TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).
La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato
soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare
credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono
(bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag.
551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche
Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un
funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad
art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata),
di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132
IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF
6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1;6B_812/2010 del 7 luglio 2011
consid. 5.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6;6B_367/2007 del 10
ottobre 2007 consid. 4.2).
Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è
investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,
particolarmente degno di fiducia (Corboz
in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di
interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale
(Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).
Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner
contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF
121 IV 131 consid. 2c pag. 136).
e. La natura di
documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno
scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere
attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV
57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43,
pag. 1610).
Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio -
ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta.
Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute
emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi
contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; 121 IV 131 con svariati altri esempi e
rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid.
5.1; 126 IV 65 consid. 2a
e rinvii), oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto
e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione
in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz,
op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere
di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto
se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di
controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).
Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire
valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und
Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe
Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb
restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la
distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che
deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia
inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non
costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169
consid. 2c).
11. Nel caso in esame il
pretore ha ritenuto che, dal profilo oggettivo, il documento incriminato
si configura in un falso materiale (una falsificazione di un documento; eine
Urkunde verfälschen), giacché la planimetria, recante la firma della
confinante, è tesa a provare l’assenso alla deroga delle distanze legali,
mentre è pacifico che AP 1, fotocopiando e modificando la planimetria allegata
al progetto originario in riferimento allo schizzo della pianta dell’edificio
(in colore rosso), e lasciando intatta la firma fotocopiata della signora ACPR
1, ha alterato un documento vero. Questa circostanza non è stata messa in
discussione dal ricorrente, ed essa è pacifica. Nel campo delle costruzioni una
deroga può essere concessa solo se essa è prevista dalla legge; se esiste una
situazione particolare; se è rispettato l’interesse pubblico e se non sono lesi
importanti interessi dei vicini in quanto le norme li tutelino. L’accordo delle
parti non è di per sé sufficiente – ma necessario – per concedere una deroga,
stante la cogenza delle norme di diritto pubblico concernenti le restrizioni al
diritto della proprietà (Scolari, Commentario, n. 695 ad art. 2 LE). Come ha
avuto modo di precisare il TRAM nella sentenza richiamata qui sopra in
narrativa (consid. 7), i proprietari dei fondi con termine possono accordarsi
fra di loro per ripartire le distanze fra edifici in modo diverso da quello
prescritto dalle disposizioni sulle distanze da confine. “Come possono
modificare l’assetto dei confini, i proprietari di fondi contermini possono
anche accordarsi nel senso che un proprietario assume a carico del proprio
fondo la minor distanza dal confine mancante ad un edificio costruito sul fondo
contermine. Salvo diversa disposizione del piano regolatore, dal profilo
edilizio, simili accordi non sono soggetti a particolari formalità. Possono
essere il frutto di servitù non riferite ad un particolare progetto, come pure
ad un semplice consenso, dato magari per atti concludenti, ad un determinato
progetto” (consid. 3.1). Se così stanno le cose, la planimetria recante la
firma del vicino, è senz’altro un documento idoneo a provare l’assenso del
vicino per un’edificazione a confine. Questa prassi è peraltro stata
riconosciuta dall’Ufficio tecnico di __________ (recte dal Municipio di __________;
cfr. osservazioni 14 aprile 2008 pag. 3 ad 3 e pag. 4 ad 6-8, allegato C ad AI
16) e le fotocopie sono, nei rapporti d’affari correnti, atte a servire come
mezzi di prova (DTF 114 IV 26; 115 IV 51 consid. 6b pag. 57; STF 6B_574/2011
del 20 aprile 2012 consid. 2.2).
AP 1, nel corso del suo interrogatorio del 10 novembre 2008 (AI 16
MP), ha riferito di avere fotocopiato una copia della planimetria che aveva
allegato alla domanda di costruzione del 23/31 marzo 2006, cancellando su detto
documento lo schizzo della pianta dell’edificio principale con il bianchetto
(Tip-Ex), e ridisegnato il corpo dell’edificio principale che distava ml. 6.50
dal confine verso la part. n. 4'463, nonché modificato l’ingombro e le misure
delle facciate (pag. 2). La firma esistente sulla prima planimetria della
signora ACPR 1 è stata ripresa e non è stata né cancellata, né barrata, benché
quest’ultima non avesse dato il proprio assenso alle modifiche riferite alla
deroga delle distanze dal confine della costruzione dal suo fondo.
La falsificazione di un documento consiste nella modifica del suo contenuto.
In altri termini, si può configurare una falsificazione, allorché l’identità
materiale del documento non corrisponde più a quella originale (Corboz, op.
cit. n. 67 e 68 ad art. 251; Trechsel/Erni, op. cit., n. 4 ad art. 251). La
condotta dell’autore può consistere nell’aggiungere qualche cosa (ergänzen),
nel modificare (verändern) o nel sopprimere parte del documento (beseitigen)
(Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 25 segg.
ad art. 251). Come ha rilevato il pretore, ciò potrebbe essere il caso di colui
che modifica un documento fotocopiandone una parte e mascherandone un’altra
(Trechsel/Erni, op. cit., n. 4 ad art. 251; Boog, op. cit. n. 28 ad art. 251).
Nel caso in esame, è pacifico che AP 1 ha confezionato un
documento nuovo partendo dall’originale, lasciando però intatta la firma della
vicina. In passato la giurisprudenza del Tribunale federale ammetteva il reato
di falsità in documenti (falso materiale) anche nell’ipotesi in cui il
documento fosse modificato in un secondo tempo dall’autore stesso o da un suo
ausiliario (DTF 102 IV 193). La modifica successiva di un documento da parte
del suo autore era considerata illegittima – benché quest’ultimo avesse
diritto, di principio a modificarlo, ad esempio per correggere un errore – nel
caso in cui il documento fosse già stato presentato a terzi, ed esso potesse
nuocere o procurare un vantaggio illecito a terzi, come pure nel caso in cui i
terzi potessero riporre fiducia in tale documento e, infine, nel caso in cui
essi avessero acquisito un interesse legittimo alla sua integrità (Corboz, op.
cit., n. 73-75 ad art. 251
CP;
Ferrari, La constatation fausse - le mensonge écrit, RPS 112/1994, p. 153 seg.;
Trechsel, Kurzkommentar, 2 ed., n. 2 ad art. 251 CP; Boog, op.
cit., n. 30 ad art. 251 CP).
Questa giurisprudenza è stata oggetto
di critiche da parte di una corrente dottrinale germanofona secondo cui si può
configurare un caso di falsità materiale unicamente quando il documento sia “unecht”,
ovvero ingannevole sull’identità del suo autore (Boog, op. cit., n. 32 ad art.
251; Rehberg, Strafrecht IV: Verbrechen gegen die Allgemeinheit, Zurigo 1996,
p. 125 ss.; Stratenwerth/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
II, Berna 2008, § 36 n. 16-17).
Nella sua giurisprudenza più recente
relativa all’art. 251 CP, il Tribunale federale ha sposato questo nuovo
orientamento: qualora la modifica al documento sia apportata dall’autore
medesimo, secondo l’alta Corte non si può più porre un problema di
“autenticità/genuinità” del documento (e dunque di falsità materiale), ma,
semmai, un problema di “verità” del suo contenuto e, dunque, di falsità
ideologica (cfr. DTF 122 IV 27, consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 106 e 76 ad
art. 251
CP).
In DTF 122 IV 332 la successiva antidatazione di una procura da parte
dell’estensore stesso del documento non è stata considerata una falsità
materiale, ma una falsità ideologica (consid. 2c). Analogamente, in DTF 125 IV
273 la creazione di due dichiarazioni menzognere relative al finanziamento
dell’acquisto di un immobile, sottoscritte dagli amministratori della società
acquirente, è stata analizzata unicamente dal profilo della falsità ideologica
(consid. 3a) aa)). In DTF 129 IV 133 la retrodatazione di operazioni contabili
relative alla gestione, è stata considerata dal profilo della “verità” del
documento, dunque della falsità ideologica e non dal profilo dell’”autenticità”
(consid. 2.3). Nelle DTF 122 IV 25 (consid. 2a) e 132 IV 13 (consid. 8.1) la
redazione di un bilancio e di un conto economico inesatti è stata ritenuta
adempiere i presupposti della falsità ideologica e non materiale. Nella DTF 131
IV 125, in relazione all’art. 317 CP (falsità in atti formati da pubblici
ufficiali o funzionari) è stata lasciata aperta l’ipotesi (poiché non oggetto
di ricorso) di falsità materiale per la confezione di alcune fatture il cui
estensore apparente era una società di fatto inesistente ed è stata, invece,
riconosciuta una falsità ideologica nella vidimazione di tali fatture da parte
di un funzionario (CCRP 2 febbraio 2010 inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.3). Col
che occorre esaminare se, in concreto, ci troviamo confrontati ad un falso
ideologico, e non a un falso materiale, come ha sostenuto il pretore. Il falso
ideologico è stato ammesso nel caso di un architetto che aveva confezionato un
conteggio finale in cui si attestava che la fattura emessa dall’impresario era
corretta e corrispondeva alla realtà dei lavori eseguiti. L’architetto che
assume il mandato di verificare le liquidazioni finali degli artigiani, assume
una posizione di garante nei confronti del committente e la sua dichiarazione
di approvazione delle fatture è ben più di una semplice menzogna scritta (DTF
119 IV 54 consid. 2d) dd; Corboz, op. cit. n. 162 ad art. 251; Trechsel/Erni,
op. cit. n. 23 ad vor art. 251 pag. 1149 anche secondo la nuova giurisprudenza per
quest’ultimo autore). Se ne deve concludere che l’alterazione di una
planimetria destinata ad un municipio per l’ottenimento di una licenza
edilizia, sulla quale figura la firma di una confinante che non ha mai dato il
suo consenso ad una deroga alle distanze dal suo confine, costituisce un
documento dal valore probante accresciuto che, dal profilo oggettivo, configura
una falsità ideologica ai sensi dell’art. 251 CP.
12. a. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente,
ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad
art. 251).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del
reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che
il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso
ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza
(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad
art. 251).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste
tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o
dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135
IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad
art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).
L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di
ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53
consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251,). L’intenzione di
ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario
sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del
documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento
giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).
Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il
documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne
faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art.
251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la
conoscenza dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità
in documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il
rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono
aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di
accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).
b. Il pretore ha
rilevato che l’esame degli atti ha consentito di ritenere che l’arch. AP 1 non
avrebbe potuto raccogliere nuovamente la firma della vicina per la
presentazione della domanda di costruzione su variante. Agli atti, diversamente
da quanto ha sostenuto l’imputato, non v’era traccia dell’assicurazione
rilasciata dall’ufficio tecnico, secondo cui una nuova planimetria da allegare
alla domanda di variante non era necessaria, atteso che la stessa era già stata
presentata con la prima domanda di costruzione. “Il fatto che sulla
planimetria annessa alla variante fosse riportata la firma della signora ACPR 1
non si può spiegare altrimenti se non con l’agire volontario dell’estensore del
documento, che intendeva pertanto suscitare nei destinatari dell’atto la
convinzione – errata – che pure la proprietaria della part. n. 5049 RFD lo
avesse sottoscritto” (consid. 14.2), in vista di ottenere il permesso in
deroga alle distanze legali.
Per l’appellante, il pretore si sarebbe fondato su congetture e su
ragionamenti a contrario per ammettere il dolo, senza valutare tutte le
circostanze. Tenuto conto della sua esperienza professionale, egli continua, si
deve escludere che l’architetto AP 1, così agendo, abbia voluto ingannare
l’autorità e prevaricare i diritti della signora ACPR 1. Agli atti non vi sono
fattori indizianti dai quali possa essere desunto il dolo. L’allestimento della
nuova planimetria era correlato all’ordine di sospensione dei lavori richiesto
dalla vicina, per cui nulla poteva far desumere che la firma apposta dalla
signora ACPR 1 sulla fotocopia della planimetria potesse essere intesa come un
assenso all’edificazione a confine. Le sue dichiarazioni di aver agito in
perfetta buona fede sono del tutto credibili, mentre appare altamente
inverosimile che egli abbia accettato il rischio di ledere i diritti della
vicina e/o di ingannare l’autorità. Si può, al più, ritenere che l’arch. AP 1
abbia agito con leggerezza, ma non con dolo.
Il PP e l‘accusatrice privata, dal canto loro, hanno posto in
evidenza che l’arch. AP 1 sapeva che, per poter costruire in deroga alle
distanze legali, occorreva il consenso della confinante. Egualmente egli sapeva
che, per il progetto di variante successivo l’ordine di sospensione dei lavori,
non avrebbe potuto ottenere il consenso della vicina. Egli, concludono, ha
dunque agito deliberatamente per ingannare l’autorità.
c. Come è stato
ricordato sopra, in mancanza di confessioni, il giudice può dedurre la volontà
dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole di esperienza. Può
desumere la volontà dell’autore da ciò che sapeva, laddove la possibilità che
l’evento si producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa
ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 138 IV 74 consid. 8.4.1
pag. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.2; 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 226). Orbene, nel
corso del suo interrogatorio (AI 16), l’arch. AP 1 ha ammesso di aver
utilizzato una fotocopia della planimetria che era stata usata per la
presentazione della domanda di costruzione del 23/31 marzo 2006 al momento in
cui è stata introdotta la domanda di variante del 23/30 agosto 2007. Egli ha,
pure, ammesso di avere cancellato, sulla planimetria incriminata, il disegno
del corpo dell’edificio principale, e di aver tratteggiato in colore rosso lo
schizzo del nuovo immobile, che presentava, rispetto al progetto precedente, la
riduzione delle dimensioni dell’edificio principale; un allungamento delle
misure della facciata, che passavano da ml. 19,10 a ml. 20,30, nonché una maggior distanza dal confine dell’edificio verso la part. n. __________
di quel Comune. Egli ha, altresì, riferito di sapere che, per poter edificare a
confine in deroga alle distanze legali, avrebbe dovuto raccogliere il consenso
della vicina, che però ha omesso di chiedere per la variante. L’architetto AP 1
ha soggiunto di non aver pensato di chiedere il consenso alla signora ACPR 1
(AI 16; verbale 10 novembre 2008 pag. 2 e 3). È, però, pacifico e non è
controverso, che la firma sulla planimetria modificata della signora ACPR 1 non
è stata cancellata, né essa è stata barrata. In merito ad una dichiarazione
dell’imputato che è stata annessa alla variante della domanda di costruzione
dell’agosto 2007, in cui si precisava che egli aveva utilizzato la fotocopia
della planimetria datata 8 settembre 2005 prodotta con la prima domanda di
costruzione, atteso che così gli era stato riferito dal signor __________
dell’Ufficio tecnico comunale (allegato D al predetto verbale), il qui
appellante ha riferito che il testo è stato predisposto dall’avv. __________
(verbale pag. 3 e 4). L’arch. AP 1 sostiene di aver agito in buona fede, ma da
una valutazione complessiva delle suddette circostanze non si può sostenere che
egli non abbia agito con dolo. La sua esperienza nella materia, unitamente al
fatto che egli sapeva che sarebbe stato necessario il consenso della confinante
per poter costruire a confine anche con la domanda di variante – che, peraltro,
è stata avversata dalla signora ACPR 1 - non consente di approdare alla convinzione
che egli abbia agito con semplice leggerezza. L’arch. AP 1 non poteva ignorare
che la firma della signora ACPR 1 riprodotta sulla planimetria modificata era
tesa a comprovare davanti al Municipio di __________ un accordo per la
costruzione in deroga alle distanze legali dal confine, che non è mai stato
perfezionato per il secondo progetto. L’arch. AP 1 era altresì consapevole che,
per l’Ufficio tecnico che esaminava le domande di costruzioni, un simile
consenso poteva essere espresso mediante una firma sulla planimetria che
corredava la domanda di costruzione. Il fatto che la signora ACPR 1 non abbia
subito alcun pregiudizio ed ha potuto difendersi da questo abuso, è circostanza
irrilevante, perché l’infrazione di falsità in documenti è un reato di messa in
pericolo astratto e non d’evento (STF 6S.500/2006 del 2 febbraio 2007 consid.
4.4; DTF 129 IV 53 consid. 3.2 pag. 58 e 3.4 pag. 59; Trechsel/Erni, op. cit.,
n. 1 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 1 ad art. 251). Da questa circostanza non
può comunque essere dedotto che l’imputato non avesse interesse ad indurre il
Municipio in errore e a nascondere alla signora ACPR 1 una firma che non aveva
mai apposto sulla planimetria.
In simili condizioni, questa Corte deve concludere che AP 1 ha
agito con dolo.
L’appello deve, quindi, essere respinto.
13. L’art. 251 CP prevede
la condanna dell’autore solo se egli ha agito per indebito profitto o al fine
di nuocere al patrimonio, o ad altri diritti di una persona, o per procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto. Per il TF non interessa sapere in cosa
consista l’indebito (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2).
Secondo la giurisprudenza, infatti, vi è indebito profitto giusta l'art. 251 CP
quando l'autore usi il falso documento per provare una pretesa, seppur
legittima, atteso che in tal modo punta a beneficiare indebitamente della sua
forza probatoria e a migliorare la sua posizione processuale. L'ottimizzazione
dei mezzi di prova di cui dispone, costituisce un indebito profitto ai sensi
dell'art. 251 CP, anche se tesa a far riconoscere una pretesa fondata, ma
difficile o impossibile da dimostrare (STF 6B_1047/2013 del 10 febbraio 2014
consid. 5.2 con rif.). Nel caso in esame, è pacifico che la planimetria era
tesa a dimostrare, e quindi provare, davanti al Municipio di __________, fra
altre cose, l’assenso della signora ACPR 1 affinché il signor __________
potesse costruire a confine. È, altresì, pacifico che l’uso di questo documento
avrebbe potuto nuocere ai diritti della signora ACPR 1, posto che per diritti
patrimoniali si devono intendere tutti i diritti soggettivi, ivi compresi i
diritti della personalità (Boog, op cit., n. 91 ad art. 251;
Stratenwerth/Wohlers, n. 7 ad art. 251; Corboz, op cit. n. 178 ad art. 251) ed
Fatti
i diritti reali (quelli della proprietà della confinante).
14. Giusta l’art. 251 CP
chi si rende colpevole di falsità in documenti è punito con una pena detentiva
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
a. Occorre, dunque,
determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto
commesso, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui
risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato. Soltanto
dopo la definizione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la
determinazione della pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.7).
b. In concreto, con il
suo agire AP 1 ha attentato alla fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è
Considerandi
riposta nei documenti quale mezzo di prova. Dal profilo oggettivo, la lesione
al bene giuridico protetto dalla norma violata non ha avuto conseguenze, perché
da un lato la vicina si è opposta alla domanda e, dall’altro, perché il
Municipio ha ritenuto di non entrare nel merito della domanda di variante in
oggetto per motivi che non potevano essere correlati alla planimetria
incriminata, giacché detta domanda è stata superata da un’altra presentata dal
signor __________ successivamente il 23 agosto 2007 (cfr. risoluzione
municipale 19 febbraio 2008, inc. n. 2007610 dell’Ufficio tecnico della Città
di __________ agli atti e osservazioni del Municipio di __________ 14 aprile
2008.
al Consiglio di Stato richiamate qui sopra, pag. 3 ad 2).
Dal profilo soggettivo, non va sottovalutato il fatto che l’arch. AP
1.
non avrebbe mai potuto ottenere il permesso di costruzione senza il
preventivo consenso della vicina per poter costruire a confine, se non
rimanendo entro i limiti concessi con la licenza edilizia originaria cresciuta
in giudicato. Egualmente non può essere misconosciuto che detta planimetria, se
non fosse stato per l’opposizione della signora ACPR 1, avrebbe potuto indurre
in errore il Municipio, proprio in forza di quel consenso precedente, che
poteva rafforzare la convinzione del Municipio che il litigio con la vicina,
almeno parzialmente, fosse stato ricomposto. Come ha rilevato il pretore, sul
piano materiale questo falso non ha però avuto delle ripercussioni gravi e
pregiudizievoli per la signora ACPR 1 e per l’interesse pubblico in generale,
perché ai fini edificatori non ha avuto conseguenze significative. AP 1 è poi
incensurato. Ne segue che la pena fissata dal pretore in 20 aliquote
giornaliere di fr. 140.-- cadauna appare adeguata e va confermata.
15.
Gli oneri processuali
del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Pertanto, essi vanno posti a carico dell’appellante, che rifonderà
a ACPR 1 fr. 840.- per ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 339, 348
e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
42, 47, 105, 106, 110 e
251 CP; art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a ACPR 1 fr. 840.-- a titolo
di ripetibili.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico
SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.