Lexipedia

Decisione

17.2012.174

Proscioglimento dal reato di lesioni colpose. Presupposti del reato e definizione di negligenza. Criteri per la determinazione dell'indennizzo ex art. 429 CPP

20 febbraio 2013Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti è bene rammentare che AP 1 era giunto a __________ verso la fine del

2007, andando ad abitare con la moglie e due figli in una casa monofamiliare da

lui acquistata nella zona delle __________. La particella dell'appellante

confina con un terreno, sul quale sorge la casa monofamiliare dei coniugi ACPR

1 e TE 5, da loro abitata a partire dal 1° maggio 2009. Le tensioni tra i

vicini, legate all'esercizio di un diritto di passo reciproco, all'uso di un

parcheggio e soprattutto al controverso tracciato della linea di confine tra le

due proprietà, si sono manifestate sin dai primi giorni dell'arrivo dei coniugi

__________. Già il 26 maggio 2009, infatti, TE 5 sporgeva una denuncia nei

confronti dell'appellante per danneggiamento e rimozione di termini. La

denuncia sfociava in un decreto di non luogo a procedere del 27 luglio 2009 e

un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dai coniugi ACPR 1 non aveva

miglior esito, venendo dichiarata irricevibile il 18 novembre 2009 dalla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d'appello. I litigi si sono esacerbati, poi, a

seguito della posa di telecamere di sorveglianza sulla facciata dei coniugi ACPR

1 che riprendono - oltre alla loro porta di entrata - un accesso oggetto di

diritto di passo reciproco, e di un'opposizione interposta dai coniugi ACPR 1

ad una domanda di costruzione per un parcheggio inoltrata dall'appellante. Le

rimostranze in relazione a questa opposizione espresse da AP 1 l'11 e il 12 marzo 2010 davanti alla finestra dei coniugi ACPR 1 sono all'origine di una seconda

querela per titolo di ingiurie e minacce sporta da ACPR 1 nei suoi confronti il

Considerandi

2.

aprile 2010, dall'esito sconosciuto.

3.

AP

1.

aveva posato una siepe di tuja (9 piante) a ridosso di un muretto in sasso

alto ca. 60 cm, che separa la pavimentazione in granito della pergola dei

vicini dal prato verde che credeva interamente di sua proprietà. Il 16 aprile

2010.

i coniugi ACPR 1 hanno fatto eseguire dal geometra revisore la verifica ed

il riposizionamento dei termini tra la particella n. __________ (ACPR 1) e la

particella n. __________ (AP 1). Da questa operazione è emerso che la linea di

confine tra le due proprietà non coincide in realtà con il muretto in parola,

ma lo oltrepassa di pochi metri, obliquamente, formando un'area triangolare (la

cui base è costituita dal muretto stesso), situata interamente sul fondo di

proprietà ACPR 1. Tale superficie comprendeva dunque la siepe dell'appellante.

Il 17 maggio 2010 verso mezzogiorno, dopo aver

bevuto un caffè sotto la pergola in compagnia del figlio e di un amico di

quest'ultimo TE 4, ACPR 1 è salita sul muretto citato ed ha iniziato ad estirpare

le piante di tuja del vicino gettandole (o posandole, a suo dire) oltre la

linea di confine appena rilevata dal geometra, sulla proprietà del vicino. AP 1,

che si trovava nel suo giardino intento a costruire un muro si è allora

avvicinato a lei tenendo in mano un sasso. Tra i due vi è stato un contatto,

seguito dalla caduta di ACPR 1, all'indietro sulla pavimentazione in granito

della pergola, con le conseguenze mediche riassunte nel certificato di pronto

soccorso del 17 aprile 2010 allestito dalla dr. med. __________. Da qui la

denuncia/querela 20 aprile 2010 per minacce, tentato omicidio, lesioni

personali, danneggiamento, violazione di domicilio, all’origine del decreto

d’accusa e della sentenza della Pretura penale ricordata in ingresso.

La decisione impugnata

4.

Giudicandola non lineare né credibile, il presidente della Pretura penale

non ha fatto propria la versione dell'appellante secondo cui, pur ammettendo la

possibilità che vi sia stato un contatto tra lui e ACPR 1, egli esclude di averla

spinta facendola cadere dal muretto. Il primo giudice ha vagliato anzitutto le

affermazioni rese dall'appellante in istruttoria e al dibattimento,

ravvedendovi contraddizioni: questi ha sempre sostenuto di non aver spinto ACPR

1, allorché alla domanda "ha

in un qualche modo spinto ACPR 1 per farla cadere?" egli ha risposto "volontariamente

no", lasciando così intendere che una spinta

vi è stata, pur aggiungendo poi di non poter escludere di averla

inavvertitamente toccata prima che cadesse a terra (sentenza impugnata, punto

13b, pag. 10). L'appellante non sarebbe credibile, inoltre, allorquando

dichiara che lo scopo del suo intervento era quello di fermare l'azione

intrapresa da ACPR 1, dato che a quel momento quest'ultima aveva già estirpato

tutte le piante e si era già girata verso la pergola nell'intento di scendere

dal muretto.

Che tutte le piante fossero già estirpate al

sopraggiungere dell'appellante, il primo giudice lo desume dalle dichiarazioni

di ACPR 1 ("dopo aver

spostato queste piante (…) ho udito un rumore provenire dalle mie spalle") (verbale di'interrogatorio 26 aprile 2010, pag. 4), dalla

testimonianza di TE 4 ("aveva

praticamente terminato questa operazione, si era girata per scendere dal

muretto e tornare sotto la pergola") (verbale

di polizia 28 maggio 2010, pag. 2), così come dalle affermazioni della moglie

dell'appellante ("mi

sono accorta che tutte le piante che avevamo piantato al confine della nostra

proprietà con quella dei ACPR 1, erano state strappate e gettate nel nostro

giardino") (verbale di polizia 21 maggio 2010,

pag. 2).

Sulla base delle testimonianze di TE 3 e di TE 4,

il presidente della Pretura penale ha poi rilevato che AP 1 ha oltrepassato il muretto raggiungendo il pergolato dei coniugi ACPR 1 nel punto dove ACPR 1 si

trovava a terra, tanto da obbligare suo figlio ad allontanarlo con due mani

mentre si stava avvicinando nuovamente a lei (sentenza impugnata, punto 13d,

pag. 11). Ma soprattutto, il presidente della Pretura penale si è fondato sulla

testimonianza di TE 4 che ha definito di particolare pregio, esaustiva, lineare

e coerente (sentenza impugnata, punto 13e, pag. 12). Oltre ad essere la persona

"meno implicata dal

profilo emotivo", TE 4 è l’unica persona che

ha assistito ai fatti, per cui a mente del primo giudice la sua testimonianza è

essenziale. Il testimone, oltre a confermare il contatto fisico fra

l'appellante e ACPR 1, ha dichiarato a più riprese con sicurezza di aver visto AP

1.

spingere con due mani ACPR 1, facendola cadere dal muretto. Egli ha pure riferito

di essere a conoscenza dei cattivi rapporti di vicinato, ma che la reazione

dell'appellante è stata ai suoi occhi sproporzionata. Per contro il testimone

non è stato in grado di esprimersi sull'intenzionalità, o meno, della spinta,

sottolineando comunque che a suo avviso AP 1 ha agito solo per difendere le sue piante e far scappare ACPR 1. Da ultimo TE 4 dichiara di non aver visto

l'appellante impugnare un sasso ma di averne visto uno cadere a terra durante

la scena. Ciò, "a

conferma che l'imputato, se non ha utilizzato il sasso che ha ammesso di aver

avuto con sé per colpire, se ne è liberato per poter allungare le mani verso ACPR

1" (sentenza impugnata, punto 13e, pag. 12). Il

presidente della Pretura penale ha quindi concluso che l'appellante, con una

reazione esagerata e non giustificabile, ha allungato le mani verso ACPR 1,

entrando in contatto con lei, spingendola senza volerlo - da qui la negligenza -

e facendola cadere, rendendosi autore di lesioni colpose.

Appello

5.

Nella dichiarazione d’appello del 31 dicembre 2012 (art. 399 cpv.

3.

CPP) AP 1 ha impugnato l'intera sentenza, ad esclusione del dispositivo di

rinvio dell'accusatore privato al foro civile. Al dibattimento egli ha poi

postulato il proscioglimento ed il riconoscimento di un'indennità per le spese

di patrocinio ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 10'349.40.

Nel proprio interrogatorio dibattimentale egli ha

escluso di aver spinto ACPR 1 al punto di provocarle la caduta dal muretto:

Il 17 aprile 2010, verso le 11’00 11’30 del

mattino, ero in giardino intento a dei lavori (rifacevo un muretto in pietra)

quando ho visto la signora ACPR 1 che stava strappando le piante di tuja (di ca

1.

m di altezza) che io avevo piantato ca un anno prima a confine tra le nostre

particelle.

La signora strappava queste piante e le buttava

in modo veramente irrispettoso nelle mia direzione. Mi sono incamminato verso

di lei chiedendole di fermarsi. Vedendo che non si fermava, ho accelerato il

passo. Arrivato alla sua altezza, lei continuava a strappare le piante. Ho

cercato di farla smettere allungando la mano: volevo cercare di impedirle di

prendere le piante. In quel momento la signora ACPR 1, che era in piedi sul

muretto, ha perso l’equilibrio ed è caduta. A domanda della presidente rispondo

che, cercando di fermarla, ho toccato il braccio della signora. Si è trattato

di un contatto leggero: io non l’ho spinta. Assolutamente no. In pratica,

quando c’è stato il contatto, la signora stava già cadendo. A domanda del mio

avvocato preciso che il tutto si è svolto in brevissimo tempo. Non è che io

abbia un ricordo precisissimo di quel che avvenuto. Ma quel che ricordo è che

io non ho spinto la signora" (verbale dibattimento d'appello, foglio 2).

Le dichiarazioni che precedono non divergono,

nella sostanza, dalla versione fornita dall'appellante in prima sede:

(…) non ho mai spinto la signora ACPR 1. Ho

notato quest'ultima intenta a estirpare le piante e mi trovavo in quel momento

a circa 30 metri da lei intento a rifare un muretto in pietra. Mi sono

incamminato verso di lei gridando di smetterla. Visto che la signora continuava

imperterrita ho accelerato il passo continuando ad invitarla ad alta voce di

fermarsi. Come sono arrivato davanti lei la signora che si trovava sul muretto

largo appena 30 centimetri è caduta indietro. La signora era in piedi sul

muretto e strappava le piante alte all'incirca 1 metro prendendole per la punta. La stessa è arretrata cadendo dal muretto quando sono giunto

davanti a lei e mi trovavo ormai a una distanza che potevo toccarla. Devo dire

che ho allungato una mano perché era mia intenzione fermarla nell'azione di

strappare le piante. Tuttavia pur allungando la mano non sono riuscito a

toccarla perché lei è arretrata prima che io potessi prenderla. In altre parole

è caduta subito. Nel verbale 30 aprile 2010 si dice che la signora è inciampata

perché questo è il verbo che ha suggerito l'agente verbalizzante. In realtà non

vi erano ostacoli e la signora è caduta semplicemente perché ha perso

l'equilibrio. Nello stesso verbale non escludo di averla potuta

inavvertitamente toccare. Posso qui confermare questa affermazione nel senso

che allungando il braccio posso essere entrato lievemente in contatto con il

suo braccio. In ogni caso non si è trattato di una spinta. Quando mi sono

avvicinato alla signora avevo ancora in mano un sasso della grandezza di 1 litro di latte che stavo posando sul muretto in rifacimento. Tenevo questo sasso nella mano

sinistra e non l'ho utilizzato contro la signora né per minacciarla né per

colpirla. Dopo la caduta sono rimasto spaventato e ho lasciato cadere il sasso

lì dov'ero, ossia subito dietro il muretto nella zona in cui si trovano le

piante".

(verbale di

dibattimento Pretura penale 12 ottobre 2012, foglio 7).

6.

TE

1, proprietario dell'abitazione contigua a quella dei coniugi ACPR 1, dal suo

giardino ha assistito i fatti e ne ha dato la seguente descrizione:

Abito nello stabile attiguo a quello prima

abitato dalla signora ACPR 1.

Quel giorno d’aprile, mi ricordo che era un

sabato, al mattino io ero nel mio giardino intento a dei lavori. Praticamente

mi trovavo sulla zona di confine tra la mia proprietà quella della signora ACPR

1.

A un certo punto ho sentito parlare con toni abbastanza sostenuti: sentivo

la signora parlare in tedesco, ma non capivo cosa dicesse perché non so il

tedesco. Allora mi sono girato a guardare. Ho visto la signora ACPR 1 che

estirpava le piante della siepe e le buttava nella particella di proprietà del

signor AP 1. Poi ho visto quest’ultimo arrivare dal fondo della sua parcella in

direzione della parcella della vicina dicendo qualcosa del genere “cosa sta

facendo?” Io vedevo la signora ACPR 1 di spalle. Vedevo il signor AP 1 che

avanzava verso di lei e ho visto la signora ACPR 1 che è retrocessa ed è

caduta" (verbale dibattimento

d'appello, foglio 4).

(…) A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che, prima

di cadere, la signora non si è mai voltata verso la mia direzione. È caduta

all’indietro. Preciso che la signora, quando il signor AP 1 avanzava verso di

lei, è retrocessa e così è caduta. Quando è caduta la signora ACPR 1 non aveva

nulla in mano. Non so se prima di cadere la signora avesse estirpato tutte le

piante della siepe. Dalla mia posizione non ne vedevo più: nel mio campo visivo

non ce n’erano più, ma non posso dire se ve n’erano nella zona che io non

potevo vedere. Preciso che la signora ACPR 1 estirpava le piante e, dalla sua

postazione, le gettava a ca. 2-3 metri di distanza. L’avv. DI 1 mi sottopone la prima foto nel doc. dib. 1: effettivamente essa rappresenta o può rappresentare le

piante nella posizione in cui dovevano essere dopo il lancio perché la distanza

è più o meno quella che io ho indicato" (verbale dibattimento d'appello, foglio 5).

7.

Davanti

a questa Corte ha inoltre deposto l'app. TE 2 della polizia cantonale che, di

pattuglia con un collega, era intervenuto su chiamata dell'appellante per

cercare di porre fine al litigio. TE 2 è l'estensore del rapporto di

segnalazione 11 maggio 2010 agli atti, che ha confermato al dibattimento con

alcune precisazioni:

Ricordo di essere arrivato sui luoghi con un

collega, allora aspirante gendarme che svolgeva uno stage presso il reparto

mobile del Sopraceneri. Io ero il capopattuglia. Ci ha accolto il signor AP 1 e

ricordo che con lui c’era anche la moglie. Dall’altra parte del muretto c’erano

il figlio della signora ACPR 1 ed un amico. Al nostro arrivo la signora ACPR 1

non c’era. Il signor AP 1 mi ha spiegato quel che è successo, dicendoci di

essersi avvicinato alla signora ACPR 1 che stava strappando le sue piante

dicendole di smettere. Da quel che noi abbiamo capito, il signor AP 1 ci ha

detto di averle dato una spinta. Preciso però che era chiaro che non era uno

spintone, ma era una cosa leggera, fatta come reazione a quello che aveva

visto. A domanda dell’avv. DI 1 preciso che il signor AP 1, a quanto ci ha detto, era intervenuto con quella leggera spinta quando ancora la signora ACPR 1

stava strappando le piante. Io ho visto i luoghi. Eravamo sul muretto che segna

la fine del giardino. Da quel che abbiamo capito, quando la signora è caduta

era già alla fine del muretto. Quando noi siamo intervenuti non tutti i pinetti

erano stati strappati. Su questo dettaglio non sono sicurissimo, ma mi pare che

ci fossero ancora dei pinetti interrati. L’avv. DI 1 mostra la foto doc. dib. 1. Mi sembra che la foto riproduca la situazione che noi abbiamo trovato al momento del nostro

intervento. Mi sembra che anche la posizione dei pinetti divelti e la loro

distanza dal muretto sia quella che noi abbiamo constatato. Al riguardo ricordo

che i pinetti divelti non erano stati appoggiati, ma erano proprio stati

buttati"

(verbale dibattimento

d'appello, fogli 7-8).

8.

L'accusatore

privato ha chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado, alla

luce del comportamento tenuto dall'appellante, essendo a suo giudizio

comprovati sia lo spintone, sia il nesso di causalità tra lo spintone, la

caduta e le derivanti lesioni, che in realtà si sono rivelate gravi e

permanenti tanto da condurre ad un'incapacità lavorativa parziale perdurante

(50%) ed alla formulazione di una richiesta di prestazioni AI. La

patrocinatrice di ACPR 1 ammette che la sua assistita non aveva il diritto di

estirpare le piante di tuja di proprietà dell'appellante, ciò che tuttavia non

giustifica il comportamento di quest'ultimo. AP 1 ha agito dando uno spintone a ACPR 1 e facendola cadere all'indietro, esattamente nei modi

descritti dal testimone TE 4, la cui credibilità non può essere messa in

discussione. Ricorda, in proposito, che a mente di questo testimone la spinta

non aveva nulla di intenzionale, ciò che militerebbe a favore della sua

imparzialità. Al contrario di TE 1, che ha reso una testimonianza

contraddittoria dichiarando di aver visto benissimo, da una distanza di 12 metri, la caduta di ACPR 1 ed il AP 1 arrestarsi sul suo fondo 2-3 metri prima del muretto, per poi affermare di non aver notato la presenza della mezza recinzione di

bambù ben visibile quel giorno sul muretto, come ben evidenziano le fotografie

agli atti ("non ho

visto, quel giorno, una divisione in bambù. A quanto mi sembra la divisione in

bambù è stata posata solo successivamente, cioè dopo che le piante sono state

estirpate", cfr. verbale dibattimento

d'appello, foglio 6).

Per queste ragioni postula la conferma della

sentenza di primo grado, chiedendo inoltre di respingere la richiesta di

indennità formulata dall'appellante.

9.

a. La

difesa ha evocato il clima rovente instauratosi tra i vicini sin dall'arrivo

dei coniugi ACPR 1. Dopo soli 26 giorni dal trasferimento nella casa di __________,

il marito ha denunciato penalmente l'appellante per titolo di danneggiamento e

rimozione dei termini. La denuncia è sfociata in un decreto di non luogo a

procedere. Da qui un costante ed inesorabile degrado dei rapporti, nonostante

ripetuti tentativi da parte di AP 1 di trovare un dialogo. Del resto, ancora

pochi giorni prima dei fatti ACPR 1 aveva querelato l'appellante per ingiuria e

minaccia. Esce così, secondo la difesa, il quadro di un rapporto deteriorato,

caratterizzato dall'ostilità manifestata in ogni occasione da parte della

sedicente vittima, da rivendicazioni di proprietà, opposizioni edilizie, posa

di telecamere di sorveglianza, ecc., sino a giungere ai precetti esecutivi e

alle spropositate pretese di indennizzo avanzate dopo i fatti da ACPR 1.

b. Sono

contestate dalla difesa, siccome non conformi al vero, in particolare le

seguenti dichiarazioni di ACPR 1:

Dopo aver spostato queste piante, mentre mi

apprestavo a scavalcare una piccola recinzione provvisoria che abbiamo messo

per non fare sconfinare il nostro cane sul terreno del vicino, ho udito un

rumore provenire dalle mie spalle. Mi sono girata ed ho visto AP 1 che si

apprestava ad assalirmi con un sasso. All'ultimo momento ho sollevato la mano

destra in protezione dal colpo che mi stava raggiungendo con il sasso alla

testa. Sono riuscita a parare il colpo ma dalla spinta ricevuta sono dapprima

caduta sulla recinzione in finto bamboo, la quale si è piegata sotto il mio

peso, ed in seguito sono caduta dal muretto alto circa 60 cm su cui mi trovavo rovinando sulla pavimentazione in granito".

(verbale di polizia 26

aprile 2010, pag. 4).

A mente del difensore, gli atti e le

testimonianze rivelano tutta la labilità di tale racconto. Anzitutto,

contrariamente al suo dire, nel momento in cui AP 1 le si è avvicinato ACPR 1

non aveva terminato di estirpare le tuie. Lo attestano, oltre alle affermazioni

dell'appellante medesimo, la documentazione fotografica (doc. dib. 1) che

presenta la situazione dei luoghi dopo l'intervento della polizia, ma anche a

ben vedere il testimone TE 4, il quale, facendo uso dell'avverbio

"praticamente" ("aveva

praticamente terminato questa operazione, si era girata per scendere dal muretto

e tornare sotto la pergola, cfr. verbale di

polizia 28 maggio 2010, pag. 2), lascia intendere che l'estirpazione delle

piante non fosse ancora terminata.

Vi

è poi la questione del sasso: ACPR 1 ha dichiarato che l'appellante si

apprestava ad assalirla con un sasso che aveva in mano, soggiungendo di essere

riuscita a parare un colpo, con questo sasso, che stava per raggiungerla alla

testa.

La

sua versione diverge però da quella dell'appellante ("Quando mi sono avvicinato alla signora avevo

ancora in mano un sasso della grandezza di 1 litro di latte che stavo posando sul muretto in rifacimento. Tenevo questo sasso nella mano

sinistra e non l'ho utilizzato contro la signora né per minacciarla né per

colpirla. Dopo la caduta sono rimasto spaventato e ho lasciato cadere il sasso

lì dov'ero, ossia subito dietro il muretto nella zona in cui si trovano le

piante", cfr. verbale dibattimento Pretura

penale 12 ottobre 2012, foglio 7). E neppure trova conferma in quella di TE 4 ("Mentre la signora stava cadendo ho notato che stava

cadendo anche un sasso. Non so dire da dove provenisse, non ho visto nessuno

lanciarlo o tenerlo in mano", cfr. verbale di polizia 20 maggio 2010, pag. 2).

ACPR 1 mente inoltre, sempre secondo la difesa,

affermando di aver estratto le piante dall'humus e di averle "sdraiate" sul terreno del vicino. Che le tuie siano state gettate o lanciate,

ma certo non sdraiate sul terreno del vicino, emerge invece in toni chiari non

solo dalle dichiarazioni dell'appellante ma anche dalla documentazione

fotografica (doc. dib. 1).

c. La difesa insiste, ancora, sulle contraddizioni emergenti dal

raffronto tra le affermazioni di ACPR 1 e quelle del testimone TE 4, ciò che

dovrebbe indurre questa Corte a dar prova di particolare scetticismo

nell'apprezzamento di quanto da loro affermato.

Dopo aver dichiarato che la caduta di ACPR 1 è

stata originata da una spinta data con le due mani da AP 1, TE 4 aggiunge di

aver visto un sasso cadere nel momento in cui anche ACPR 1 stava cadendo. Egli

è altresì certo di non aver visto un sasso nelle mani di ACPR 1, ma nemmeno di

aver visto qualcuno lanciarlo o tenerlo in mano. Tale affermazione diverge

perciò da quella di ACPR 1, secondo cui l'appellante brandiva una pietra della

grandezza di un bricco di latte, apprestandosi a colpirla con la stessa alla

testa.

Ma non solo, anche sulle intenzioni

dell'appellante le versioni divergono radicalmente: a mente di ACPR 1 egli

intendeva colpirla alla testa con il sasso per ucciderla (da qui la denuncia

per tentato omicidio), mentre per TE 4 altri propositi animavano l'appellante: "secondo me il vicino voleva difendere

le sue piante e far scappare la signora ACPR 1" (verbale di polizia 28 maggio 2012, pag. 4). Insomma, il teste TE 4,

pur intendendo deporre a favore della madre del suo amico non se l'è però

sentita di sottoscrivere integralmente la sua versione. Assodato come ACPR 1

non sia credibile, per la difesa le divergenze appena citate minano però anche

all'attendibilità di TE 4, la cui testimonianza, perlomeno per quanto attiene

alla spinta con le due mani, non può ritenersi degna di

fede. E questo anche perché, data la sua posizione ("mi trovavo in piedi dietro il tavolo sotto la

pergola", cfr. verbale di polizia 28 maggio

2010, pag. 2), il corpo dell'accusatrice privata, che si trovava davanti a lui,

doveva giocoforza togliergli ogni visuale su AP 1, segnatamente sulla posizione

delle sue mani. Diversamente egli avrebbe dovuto vedere che quest'ultimo

brandiva il famoso sasso.

d. L'illecita

estirpazione delle tuje di proprietà AP 1, ennesima provocazione di ACPR 1, è

stata alla base della reazione di AP 1; una provocazione ben architettata, come

dovrebbe lasciar pensare l'insolita presenza (già la sera prima e poi al

momento dei fatti) del figlio Gilbert e dell'amico TE 4, e volutamente attuata

in un momento in cui il vicino era presente nel suo giardino, proprio poiché

mirata ad una sua reazione. Prendendo per la punta le tuje, strappandole e

lanciandole nella direzione in cui si trovava l'appellante, ACPR 1 era però

incorsa in un illecito danneggiamento, sicché, avvicinandosi nel tentativo di

farla desistere, AP 1 non faceva altro che esercitare un suo legittimo diritto

di difendere la proprietà da atti di danneggiamento. Ne deriva che, anche nella

misura in cui vi fosse stato effettivamente un contatto fisico, esso era volto

unicamente alla cessazione di una turbativa. In tale - ipotetico - contatto non

sarebbe perciò ravvisabile un illecito e, quand'anche lo fosse, sarebbe

costitutivo di legittima difesa perfettamente proporzionata alle circostanze.

Preso alla sprovvista dal comportamento della vicina

e per la comprensibile agitazione in cui la stessa lo aveva posto - epiloga la

difesa - AP 1 non era né in grado né tenuto a considerare la possibilità che la

stessa perdesse l'equilibrio, cadendo dalla posizione pericolosa in cui si era

deliberatamente posta.

Queste, in sintesi, le ragioni alla base della

richiesta di proscioglimento.

10.

a. L'art. 125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave)

al corpo o alla salute di una persona.

Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere

riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una

negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o

alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010,

ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1;

DTF 122 IV 145

consid. 3 e rinvii).

b. Giusta

l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che,

per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali. La negligenza presuppone così l’adempimento di due

condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della prudenza,

ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta

qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente

da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio

ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore, considerate la sua

formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto della messa in

pericolo altrui (STF del 24 luglio 2009 in 6B_437/2008 consid. 2; DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282

consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb;

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2008, ad art. 12 CP, n. 29).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza,

occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con

le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi

linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della

causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva

aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la

realizzazione dell’evento dannoso.

Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione

del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter

rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata

attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid.

4.2

).

11.

a. Nei

casi, come quello di specie, caratterizzati da difficoltà probatorie, diventano

decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr.

sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2010 consid. 6 con riferimenti).

Occorre in particolare esaminare, sulla scorta delle circostanze emergenti

dagli atti, quale versione appare più convincente. Ciò dev’essere stabilito

prevalentemente in base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti

nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella

valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla

credibilità generale delle parti, determinante essendo piuttosto

l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr.

sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195; sentenza CARP 17.2011.135 del

31.05.2012

consid. 10.1.).

b. Con

la difesa, è opinione di questa Corte che le dichiarazioni di AP 1 godano di migliore

attendibilità rispetto a quelle di ACPR 1, palesatesi contraddittorie già a

partire dalla situazione denunciata, addirittura con un'accusa di tentato

omicidio, poi drasticamente ridimensionata dal magistrato d'accusa. Per tacere della

questione inerente allo stato dell'estirpazione delle tuje nel momento

dell'intervento dell'appellante. ACPR 1 sostiene che fosse giunto al termine, e

con lei - seppure in toni meno convinti - il teste TE 4, allorché gli elementi comprovanti

il contrario predominano, partendo dalla documentazione fotografica (doc. dib.

1, non contestato), per passare alle dichiarazioni dell'appellante, giungendo

infine a quelle di TE 2 ("…

ricordo di aver chiesto a lui (AP 1, ndr) e alla moglie, una volta appurata la

proprietà del terreno e quella delle piante, di provvedere alla rimozione dei

pinetti ancora interrati", cfr. verbale

dibattimento d'appello, foglio 8). Soggiunge poi ACPR 1, "dopo aver spostato queste piante,

mentre mi apprestavo a scavalcare una piccola recinzione provvisoria che

abbiamo messo per non fare sconfinare il nostro cane sul terreno del vicino, ho

udito un rumore provenire dalle mie spalle. Mi sono girata ed ho visto AP 1 che

si apprestava ad assalirmi con un sasso", cfr.

verbale di polizia 26 aprile 2010, pag. 4). Tale descrizione, confermata da TE

4.

("proprio nel

momento in cui la signora ACPR 1 si trovava sul muretto voltando la schiena al

vicino infuriato, lei si gira per vedere cosa stava capitando, cfr. verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2), trova

smentita nelle dichiarazioni dell'appellante ("vedendo che non si fermava ho accelerato il

passo. Arrivato alla sua altezza, lei continuava a strappare le piante", cfr. verbale dibattimento d'appello, foglio 2), per il quale dunque ACPR

1.

non si era affatto voltata verso la pergola nel tentativo di raggiungerla, ma

al suo arrivo era ancora intenta a strappare le piante rivolta verso la

proprietà AP 1. Tale visione delle cose è del resto confermata dal testimone TE

1.

("a domanda

dell'avv. DI 1 rispondo che, prima di cadere, la signora non si è mai voltata

verso la mia direzione, cfr. verbale dibattimento

d'appello, foglio 5). Analogo discorso si impone poi con riferimento al modo con

cui le piante, una volta estirpate, sono state finite sul fondo di AP 1: posate

gentilmente, stando a ACPR 1 e al testimone TE 4; lanciate o buttate, invece, a

dire dell'appellante, del testimone TE 1 ("Ho visto la signora ACPR 1 che estirpava le

piante della siepe e le buttava nella particella del signor AP 1. (…) le

gettava a ca. 2-3 metri di distanza" cfr. verbale dibattimento d'appello fogli 4-5) e, ancora, del

testimone TE 2 ("l'avv.

DI 1 mi mostra la foto doc. dib. 1. Mi sembra che la foto riproduca la

situazione che noi abbiamo trovato al momento del nostro intervento. Mi sembra

che anche la posizione dei pinetti divelti e la loro distanza dal muretto sia

quella che noi abbiamo constatato. Al riguardo ricordo che i pinetti non erano

stati appoggiati, ma erano proprio stati buttati", cfr. verbale dibattimento d'appello, foglio 8).

Ma ACPR 1 nemmeno può essere seguita laddove

descrive gli attimi prima della caduta: "ho visto AP 1 che si

apprestava ad assalirmi con un sasso. All'ultimo momento ho sollevato la mano

destra in protezione dal colpo che mi stava raggiungendo con il sasso alla

testa. Sono riuscita a parare il colpo ma dalla spinta ricevuta sono dapprima

caduta sulla recinzione in finto bamboo, la quale si è piegata sotto il mio

peso, ed in seguito sono caduta dal muretto alto circa 60 cm su cui mi trovavo rovinando sulla pavimentazione in granito", cfr. verbale di polizia

26.

aprile 2010, pag. 4). Nessuno, infatti, ha preteso di aver visto AP 1

tentare di colpire con un sasso, tantomeno alla testa, ACPR 1. Nemmeno il

testimone TE 4: "Mentre la signora stava cadendo ho notato che stava

cadendo anche un sasso. Non so dire da dove provenisse, non ho visto nessuno

lanciarlo o tenerlo in mano" (verbale di polizia 20 maggio 2010, pag.

2).

c. Da

quest'ultima affermazione il primo giudice ha dedotto che se l'appellante "non

ha utilizzato il sasso che ha ammesso di avere con sé per colpire, se ne è

liberato per poter allungare le mani verso ACPR 1" (sentenza

impugnata, punto 13e, pag. 12). E a tale conclusione egli perviene affidandosi

nuovamente alle parole di TE 4, per il quale AP 1 ha aggredito ACPR 1 "spingendola con entrambe le mani facendola cadere dal muretto", cfr.

verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2).

Questa Corte non condivide

tali certezze, specie con riguardo al grado di attendibilità del testimone TE 4.

È vero che in taluni stralci il suo racconto parrebbe aderire finanche

maggiormente alle dichiarazioni dell'appellante che a quelle di ACPR 1 (specie

per quanto attiene alle intenzioni dell'appellante), ciò che potrebbe militare

a favore della sua imparzialità. Tuttavia, le risultanze processuali divergono

dalle sue affermazioni su più punti, ad esempio laddove dichiara di aver visto ACPR

1.

togliere "gentilmente" le piante "posandole" poi

nel giardino del vicino, oppure ove riferisce che al momento dell'intervento

dell'appellante la stessa aveva "praticamente terminato" di

estirpare le piante o, ancora, che quando è stata raggiunta dall'appellante

ella si trovava sul muretto "voltando

la schiena al vicino infuriato", cfr. verbale

di polizia 28 maggio 2010, pag. 2). Ma soprattutto TE 4 non convince ove

afferma di aver visto AP 1 spingere ACPR 1 "con entrambe le mani" facendola cadere. In linea con la difesa, questa Corte ritiene

infatti che se TE 4 avesse visto AP 1 spingere con le due mani ACPR 1, non

avrebbe potuto non aver visto che teneva in mano un sasso della grandezza di un

bricco di latte. E se non lo ha visto - come egli sostiene - vi può essere una

sola spiegazione: quella che dalla sua posizione ("in piedi dietro il tavolo sotto la pergola", cfr.

verbale di polizia 28 maggio 2010, pag. 2) la visuale su cosa avesse nelle mani

l'appellante e quindi anche sul suo uso delle mani nella circostanza era

ostacolata dalla presenza del corpo di ACPR 1, che egli aveva davanti a sé.

d. In

contrasto con buona parte dei fatti, così come emersi dal fascicolo

istruttorio, le dichiarazioni di ACPR 1 e di TE 4 (sopra, consid. 11b e c) si

appalesano dunque fragili sul piano probatorio, lasciando spazio ad

un'accresciuta credibilità della versione resa dall'appellante, più coerente,

più vicina ai fatti e corroborata dalle testimonianze di TE 1, TE 2 e -

parzialmente - anche dello stesso TE 4.

Occorre così ritenere che AP 1, infuriatosi

vedendo ACPR 1 che estirpava le piante gettandole nel suo giardino e intendendo

farla desistere, l'ha raggiunta in prossimità del muretto. Cercando di fermarla

egli ha allungato una mano ed è entrato in contatto con lei toccandole un

braccio ma senza spingerla.

In questa situazione, risulta difficile

attribuire al toccamento in questione la caduta della signora ACPR 1. Ben più

verosimile è che la donna sia caduta, arretrando senza considerare, a causa

della concitazione del momento, che si trovava su un muretto.

12.

A titolo

abbondanziale, si osserva che, quand’anche si dovesse attribuire al

“toccamento” un ruolo (con)causale per la caduta di ACPR 1, AP 1 andrebbe,

comunque, assolto perché egli avrebbe agito per legittima difesa.

a. E’,

in effetti, assodato che AP 1 si è avvicinato a ACPR 1 allo scopo di farla

desistere dall'estirpare le piante ("la mia intenzione era solamente quella di impedirle di strappare

le mie piante", cfr. verbale di polizia 30 aprile 2010, pag. 5). Egli intendeva così

difendersi da un danneggiamento in corso contro la sua proprietà ("… la signora ACPR 1 ha strappato i miei alberi e li ha gettati nel mio giardino. Così facendo me li ha

danneggiati", cfr. verbale di polizia 20

maggio 2010, pag. 1). Di fronte all'azione continuativa di ACPR 1 egli ha

reagito, accorrendo sul posto, gridando, fino a toccarle un braccio. In questi

termini - nella misura in cui egli non ha spinto la donna - il suo modo di

(re)agire appare senz'altro misurato ed "adeguato alle circostanze"

ai fini della protezione del bene minacciato, onde l'effetto esimente sancito

all'art. 15 CP.

b. Ma anche volendo ritenere che, con quel toccamento senza spinta, AP

1.

abbia ecceduto nel suo diritto di difesa (in particolare, non considerando

che la donna era sul muretto), si dovrebbe concludere che egli ha ecceduto a

causa di uno stato di eccitazione e sbigottimento, comunque scusabile alla luce

di tutte le circostanze, in particolare della litigiosità instauratasi nei

rapporti tra i vicini e del comportamento provocatorio della donna.

Fosse data tale ipotesi, ci troveremmo in ogni

modo in una situazione di legittima difesa discolpante nel senso dell’art. 16 cpv.

2.

CP.

Per tutte le ragioni sopra evocate, AP 1 va

prosciolto dall’accusa di lesioni colpose.

Sulla domanda di indennità

13.

a. Per l’art.

429.

cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida

del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire

l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità

della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv,

secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso,

al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi questa Corte

ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente

praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una

specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;

60.2010.189

del 12 novembre 2010).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle

effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la

sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici

per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e

vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,

telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto

al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia

per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di

riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze

CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012

consid. 1.b.3.).

b. L’appellante

postula la rifusione, a questo titolo, della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 10'319.40 (onorario fr. 8'550, spese

“forfait” fr. 855.-, spese effettive fr. 150.-, IVA fr. 764.40).

L’onorario di fr. 8'550.- si basa su un dispendio

di 28:30 ore al quale è applicata una tariffa oraria di fr. 300.-. Dalla

specifica prodotta agli atti, le prestazioni del patrocinatore possono essere

suddivise in 21 ore per studio dell’incarto, preparazione degli atti scritti e

del dibattimento, partecipazione al dibattimento e trasferte, 6 ore per

colloqui con il cliente, telefonici o presso lo studio legale, nonché 1 ora e

30.

ca. per scambio e-mail e varie.

Va subito detto che il patrocinatore è

intervenuto a procedura avanzata, l'appellante essendosi difeso da solo sino (e

compreso) all’annuncio di appello del 20 ottobre 2012, sicché le incombenze del

difensore si riducevano agli indispensabili contatti con il cliente, alla

stesura della dichiarazione d’appello con l'istanza probatoria, alla

preparazione del dibattimento ed alla sua partecipazione.

In presenza di un unico reato con a sfondo un

litigio di vicinato, l’esame della fattispecie in fatto e in diritto, così come

l’impostazione difensiva, non erano da considerare oggettivamente complessi,

pur giustificandosi, almeno in questa fase, l’intervento di un patrocinatore.

Nelle descritte circostanze, questa Corte ritiene

che una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato da parte di un

avvocato sperimentato (qual è l’avv. DI 1) richiedeva, in concreto, non più di

4.

ore di colloqui con il cliente, 12 ore per lo studio, la redazione

(dichiarazione d’appello), la preparazione del dibattimento e da ultimo 5 ore

per la partecipazione al dibattimento, trasferta compresa, per un totale di 21

ore.

La tariffa oraria esposta in fr. 300.- va

anch’essa commisurata all’entità ed alla complessità della fattispecie e

ridotta dunque a fr. 280.-. A titolo di onorario vanno quindi riconosciuti,

complessivamente fr. 5'880.-.

Per quanto attiene alle spese, va senz’altro

riconosciuto l'importo di fr. 80.- per trasferte e posteggio (__________ e

ritorno, km 74 a fr. 1.-/km + fr. 6.- di parcheggio). Non così per le spese “forfait”,

indicate in fr. 855.-, ritenuto che esse avrebbero dovuto venire dettagliate.

Tuttavia, a titolo eccezionale, viene applicato, per analogia, l’art. 6 cpv 1

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili che prevede, per

onorari da fr 5.000.- sino a fr 10.000.-, un rimborso spese forfettario pari al

6% dell’onorario ma almeno fr. 500.- (comprensivo dell’apertura incarto). Si

giunge, così, ad un totale di spese di fr. 580.-.

L’indennità riconosciuta da questa Corte si

assomma pertanto a fr. 5'880.- (onorario) + fr. 580.- (spese) + fr. 516,80 (IVA

8%) = fr. 6'976.80 (totale).

Tassa

di giustizia e spese

14.

Visto l'esito del giudizio, tasse e spese di prima sede di

complessivi fr. 900.- e di seconda sede, consistenti in fr. 1'000.- per tassa

di giustizia e fr. 246.80 a titolo di spese (art. 428 cpv. 1 CPP), vanno poste

interamente a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU,

14 cpv. 2 patto ONU II,

15, 16 cpv. 2, 125 cpv. 1 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto. Di conseguenza AP 1 è prosciolto

dall'imputazione di lesioni colpose.

2. A

titolo di indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica

del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 6'976.80.-.

3. Gli

oneri processuali di primo grado di complessivi fr. 900.-, vanno a carico dello

Stato.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.--

- testi fr. 96.80

- altri disborsi fr. 150.--

fr. 1'246.80

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster