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Decisione

17.2012.175

Grave infrazione alla LCStr per avere omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo e per averlo sorpassato sulla destra. Conferma del giudizio di primo grado. Antici

8 aprile 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

il dibattimento, con sentenza 7 novembre 2012, il presidente della Pretura

penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel

decreto d’accusa ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 18’000.-

(corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 600.-) oltre che alla multa di

fr. 2’000.-.

Il primo giudice ha, inoltre, caricato al condannato gli oneri processuali per

complessivi fr. 1’210.-.

C. Con

scritto 15 novembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha

confermato, il 20 dicembre 2012, con la dichiarazione scritta d’appello in cui

sostiene che il pretore, nel rifiutare l’audizione dei due testi da lui proposti,

ha violato il suo diritto di essere sentito. Egli, in ogni caso, contesta di

essere l’autore delle infrazioni imputategli, chiedendo, in via principale, la

sua assoluzione e, in via subordinata, “il rinvio dell’incarto alla prima

istanza perché abbia a ripetere il procedimento garantendo all’imputato

integralmente i suoi diritti di difesa”.

D. Con

istanza probatoria del 7 febbraio 2013, l’appellante ha chiesto nuovamente

l’audizione dei testi X e Y.

L’istanza è stata respinta con decreto 21 febbraio 2013 (cfr. act. XIII in inc.

CARP n. 17.2012.175).

E. Con

scritti 30 (recte 20), rispettivamente 21 marzo 2013, AP 1 e il procuratore

pubblico hanno comunicato a questa Corte il loro consenso allo svolgimento

della procedura scritta.

L’appellante, interpellato dalla Presidente della scrivente Corte, ha inoltre

riferito di avere esaurientemente esposto i motivi d’appello nella sua

dichiarazione e di rinunciare pertanto all’assegnazione di un nuovo termine per

esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei

tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo

del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta

l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti

impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in

tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione

completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza

di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello

porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha

spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad

individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma

deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che

sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc.6B_715/2011 che

cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr.,

inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766).

2.

a. Giusta l’art. 26 cpv.

1.

LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di

ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme

stabilite. L’art. 34 cpv. 4 LCStr prevede che il conducente deve tenersi ad una

distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare,

nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro, l’art. 35

cpv. 1 LCStr che i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.

b. Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr, nel testo vigente al momento dei

fatti qui in discussione, chiunque contravviene alle norme della circolazione

contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio

federale, è punito con la multa. Giusta la cifra 2 chiunque, violando

gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L’art. 90 LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012, pag. 6291; FF 2010,

pag. 7455), ripropone i suddetti disposti con un formulazione leggermente

diversa, ma lasciandone immutato il tenore normativo (cpv. 1 e 2). Il nuovo

art. 90 cpv. 3 LCStr prevede inoltre che chiunque, violando intenzionalmente

norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso

la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi

temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore, è

punito con una pena detentiva da uno a quattro anni.

Inchiesta

3.

Con

scritto 2 agosto 2010 XY segnalava alla Sezione della circolazione i seguenti

fatti, verificatisi il 14 luglio 2010 alle ore 14’45:

circolavo sull'autostrada __________ -__________, in direzione

sud, il giorno e ora indicati, ed ero sulla corsia di sorpasso ad una velocità

di circa 125 km/h intento a sorpassare alcune vetture. Dallo specchietto

retrovisore ho visto arrivare ad alta velocità una Mercedes targata __________

che mi ha tallonato facendo continuamente i fari abbaglianti, ostacolando la

mia regolare manovra di sorpasso.

Ad un certo punto, tra due vetture,

il menzionato veicolo si è spostato sulla destra, mi ha superato (a

destra !), rischiando di collidere lateralmente con il sottoscritto. Inoltre,

subito dopo il sorpasso, si è immediatamente

riportato sulla corsia di sinistra ed ha compiuto una brusca quanto

pericolosa frenatura, ed è successivamente ripartito ad alta velocità. II

conducente in questione si è infine permesso di gesticolare contro di me”

(cfr. scritto 2 agosto 2010 di XY alla Sezione

della circolazione, allegato all’AI 1).

4.

Dalle verifiche effettuate dalla

polizia cantonale è emerso che la vettura targata __________ era intestata a AP

1, cittadino austriaco domiciliato nel Canton __________.

Interrogato dalla polizia cantonale __________ (cfr. al riguardo il

verbale d’interrogatorio del 28 ottobre 2010, allegato all’AI 1, pag. 2-3), AP 1 ha innanzitutto dichiarato di trovarsi, il 14 luglio 2010,

alla guida della suindicata vettura, diretto in Italia (“damals war ich mit

dem Personenwagen __________ in Richtung Italien unterwegs”). Pur non

rammentando il momento esatto in cui ha percorso il tratto di autostrada tra __________

e __________, egli ha altresì spiegato che l’orario indicato nel rapporto

(ovvero le 14’45) poteva all’incirca corrispondere con il suo passaggio in quei

luoghi (“wenn genau ich die Strecke zwischen __________ und __________

befuhr, kann ich nicht sagen, wenn im Rapport aber als Uhrzeit ca. 14’45 Uhr

angegeben wird, kann das in etwas stimmen”).

Messo, poi, a confronto con la versione dei fatti di XY, il prevenuto si è

appellato al suo diritto di non rispondere, limitandosi ad osservare che la

condotta descritta dallo stesso denunciante non corrisponde al suo stile di

guida (“ich muss allerdings betonen, dass die vom Anzeigeerstatter

beschriebene Fahrweise nicht meinem Fahrstil entspricht”).

Risultanze

dibattimentali

5.

Durante il dibattimento in Pretura penale

l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha negato di avere commesso

l’infrazione contestatagli. Egli si è detto sicuro di non aver mai sorpassato

sulla destra e di non ricordare che sia successo qualcosa di particolare nel

tratto di autostrada tra __________ e __________, precisando tuttavia come

fosse possibile che “trovandomi di fronte un veicolo che permane a lungo

sulla sinistra io abbia utilizzato anche due o tre volte i fari abbaglianti”.

Quanto alla circostanza secondo cui egli non aveva risposto alle domande sui

fatti postegli dalla polizia, l’imputato ha spiegato di non ricordarsi “assolutamente

dove mi trovavo il giorno dei fatti” e di avere creduto “persino di

essere in vacanza in quel periodo” per cui “ho dovuto fare mente locale”.

Inoltre, ha ancora rilevato AP 1, “considerato la gravità di quanto mi

veniva contestato ho preferito, prima di rispondere alle domande, consultarmi

con un legale” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al

verbale del dibattimento).

6.

Il pretore ha poi provveduto ad interrogare __________,

indicato quale teste dal denunciante.

Egli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

mi ricordo che nell'estate del 2010 mi ero recato a una gita in montagna e stavo ritornando già nel primo pomeriggio perché il tempo

si era fatto brutto. Penso che il giudice si riferisca a quel giorno perché

ricordo di avere poi assistito a qualcosa di particolare. Ero al volante dei

mio veicolo e accanto a me sedeva mia moglie. Ricordo che vi era abbastanza

traffico. lo procedevo sulla corsia di sorpasso a una velocità di circa 120 km/h intento a superare un veicolo e dietro di me sempre sulla corsia di sorpasso seguiva l'auto

condotta dal mio amico XY, il quale mi aveva accompagnato in montagna. (…). A

un certo momento guardando nello specchietto retrovisore ho notato che dietro

all'auto dell'amico ve n'era una che potevo intuire molto vicina. Non sono in

grado di dire per quanto tempo è rimasta in quella posizione perché stavo

guidando e dovevo quindi anche e primariamente guardare in avanti. Ho comunque

potuto vedere che improvvisamente questo veicolo si è spostato sulla corsia di

destra e ha superato su detta corsia il veicolo XY per riportarsi poi subito e

in modo brusco sulla corsia di sinistra tra me e il veicolo superato. Devo dire

che ho poi visto questa automobile proseguire per un certo momento davanti al

veicolo XY alla stessa velocità e non si è portato subito dietro di me. Da

parte mia sono ritornato sulla corsia di destra così che il veicolo che aveva

effettuato il sorpasso sulla destra ha potuto proseguire liberamente sulla

corsia di sinistra anche se non per molto perché come detto vi era abbastanza

traffico e ha poi dovuto rallentare ben presto. Mi ricordo di ciò perché avevo

detto a mia moglie che il fatto di avere superato a destra non era servito a

granché dal momento che aveva ben presto dovuto rallentare di nuovo. Ricordo

anche che prima di tornare sulla corsia di destra avevo fatto notare a mia

moglie che stava sopraggiungendo un veicolo di fianco. (…).

Il veicolo che ha eseguito il sorpasso a destra era un'auto che posso definire

sportiva di colore grigio metallizzato, se ben ricordo doveva essere una

Mercedes. (…). Se non erro avevo notato che l'automobile era targata __________.

(….) Non ho visto il conducente della Mercedes, non posso quindi dire oggi di

riconoscere la persona qui presente. (…). Ribadisco che il tutto si è svolto

molto velocemente e che la manovra di spostamento a destra e poi di nuovo a

sinistra è stata brusca. Confermo pure che quando mi stavo riportando a destra

ho notato che la Mercedes per un certo momento ha proseguito alla stessa

velocità del veicolo XY. Non posso dire se per farlo ha frenato”

(cfr. verbale

d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento).

Appello

7.

Col

gravame, AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo cui egli sarebbe

l’autore della manovra di sorpasso descritta nel DA.

7.1

In

particolare l’appellante sostiene che il pretore ha dato troppa rilevanza alla

testimonianza di XY, attribuendogli una fedefacenza accresciuta solo perché

medico e disattendendo che la giurisprudenza impone cautela nel valutare non

solo le constatazioni di privati cittadini, ma anche quelle degli agenti di

polizia. Inoltre, pur non volendone mettere in dubbio la buona fede,

l’insorgente rileva come il denunciante possa “senz’altro essersi confuso o

sbagliato”, visto che “il signor AP 1 non è certo l’unico titolare

svittese di una Mercedes in viaggio in __________, in estate rispettivamente

quel giorno preciso”.

Quanto al teste sentito in aula, l’appellante spiega come esso non sia stato in

grado “di descrivere l’auto nel dettaglio” né abbia saputo ricordare “il

numero di targa o la persona del signor AP 1 alla guida” per cui non si

vede come esso “possa essere servito a corroborare l’accusa”

(dichiarazione d’appello, pag. 2 e 4).

7.2

a. Giusta

l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le

altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti,

manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo

giuridico non sono oggetto di prova. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il

giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117

Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 30 marzo 2007 inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1;

Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo

2010, ad art. 10, n. 15, 16, 23, pag. 48 e 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo

2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23 e ad art. 139, n. 1, pag. 244;

Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,

pag. 70-72 e ad art. 139, n. 2, pag. 603; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245;

Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n.

47, pag. 170 e seg. e n. 58, pag. 173).

b. Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31

consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19

aprile 2002 inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF

120.

Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc.6B_369/2011 consid. 1.1; STF

del 13 giugno 2008 inc.6B_235/2007 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar,

StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur

schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13,

pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

7.3

Gli

elementi in atti permettono di dipanare ogni ragionevole dubbio sul fatto che

proprio AP 1 sia l’autore del tallonamento e del sorpasso ai danni del

denunciante.

A sostegno di questo accertamento vi sono in primo luogo le constatazioni

contenute nella denuncia di XY, sulla cui attendibilità questa Corte non ha

motivo di dubitare (non risulta che conoscesse l’appellante o che avesse motivo

di risentimento nei suoi confronti e non si vede perché avrebbe dovuto

inventarsi l’episodio qui in discussione). In essa XY, oltre ad illustrare in

modo preciso e circostanziato quanto occorsogli il 14 luglio 2010, ha infatti fornito una descrizione del veicolo incriminato (“una mercedes targata __________”)

chiaramente riconducibile a AP 1.

Ora se è vero che, come osservato dall’appellante, le affermazioni del

denunciante devono essere valutate con prudenza, si osserva che, nel caso

concreto, il contenuto della denuncia di XY è avvalorato da altri riscontri

probatori.

La circostanza secondo cui proprio AP 1 fosse alla guida del veicolo autore

della manovra descritta nel DA è in particolare confermato dalle dichiarazioni

di __________ (sulla cui attendibilità pure non vi è motivo di dubitare)

secondo cui “il veicolo che ha eseguito il sorpasso a destra era un'auto che

posso definire sportiva di colore grigio metallizzato, se ben ricordo doveva

essere una Mercedes. (…). Se non erro avevo notato che l'automobile era targata

__________” (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale del

dibattimento). Una tale descrizione è infatti del tutto compatibile con la

vettura indicata dal denunciante e riconducibile a AP 1 (cfr. al riguardo

l’estratto MOFIS allegato all’AI 1 dal quale risulta che la vettura targata __________

è una Mercedes-Benz, modello SL 55 AMG ovvero sportivo, di colore grigio).

Ma non è tutto. Quanto emerge dalla denuncia è confortato anche dalle

dichiarazioni dello stesso appellante che - interrogato dalla polizia - ha

ammesso come il 14 luglio 2010 egli fosse diretto in Italia alla guida del

veicolo indicato dal denunciante, precisando inoltre che l’orario indicato

nella segnalazione (le 14’45) poteva coincidere con il suo passaggio sul tratto

di autostrada tra __________ e __________ (cfr. verbale d’interrogatorio del 28

ottobre 2010, allegato all’AI 1, pag. 2).

In queste condizioni ammettere, come sostenuto da AP 1, che il denunciante si

sia “confuso o sbagliato” nel rilevare il numero della targa del veicolo che lo

aveva sorpassato, equivale ad ammettere che, proprio nell’orario indicato nella

denuncia (ovvero alle 14’45 del 14 luglio 2010), siano transitate sul tratto di

autostrada tra __________ e __________ due vetture Mercedes, modello sportivo,

di colore grigio, con targa svittese, ciò che appare inverosimile.

Non è

quindi credibile la tesi difensiva secondo la quale la chiamata in causa

dell’imputato sia la scellerata conseguenza di un errore fatto dal denunciante

al momento di indicare la targa. La probabilità che dando a caso o erroneamente

un numero di 5 cifre di una targa di uno dei 26 cantoni svizzeri, si possa

cadere su un veicolo estraneo ai fatti ma che si trovava proprio in quel

momento sul luogo ove è stata commessa l’infrazione è talmente bassa da

consentire di escludere con sufficiente certezza che ci si possa trovare di

fronte ad un malinteso.

7.4

Solo

di transenna è qui ancora il caso di osservare che, diversamente da quanto

sostenuto da AP 1, il rifiuto di sentire i testi da lui proposti non configura

una violazione del suo diritto di essere sentito.

Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per

principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità

può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella

misura in cui le ritenga irrilevanti per il giudizio (DTF 125 I 127 consid.

6c/cc pag. 134, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224

consid. 2 b; STF del 23 maggio 2008 inc.6B.570/2007, consid. 5.1).

In concreto, visto quanto illustrato nel considerando precedente, può essere

escluso che le dichiarazioni dei testi X e Y potessero sconfessare

l’accertamento secondo cui proprio AP 1 fosse l’autore del sorpasso descritto

nel DA.

Come spiegato nel decreto sulle prove è infatti inverosimile che i due testi -

in viaggio con l’appellante su auto diverse - abbiano avuto sotto controllo la Mercedes di AP 1 per tutto il tratto di autostrada tra __________ e __________, per cui,

vista la repentinità in cui si sono svolti i fatti, una loro eventuale

deposizione a suo favore sarebbe comunque stata irrilevante per il presente

giudizio (cfr. act. XIII in inc. CARP n. 17.2012.175).

8.

Visto

quanto precede ed essendo pacifico che la sua manovra, oltre che lesiva degli

art. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 1 LCStr, era certamente suscettibile di mettere in

serio pericolo la sicurezza dei conducenti che transitavano su quel tratto di

autostrada, AP 1 si è reso colpevole di una grave infrazione alle norme della

circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 vLCStr.

9.

Per

quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica

contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 600.- cadauna e alla multa di fr.

2'000.- inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è infatti certamente

ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3

CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla

gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.

Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un

periodo di prova di tre anni, pure non oggetto di specifica contestazione.

10.

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

per complessivi fr. 1'210.-, sono posti a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per

complessivi fr. 600.-, sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv.

1.

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

26 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 2 vLCStr (vigente art. 90 cpv. 2

LCStr),

34, 42, 47 e segg., 106 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione per avere, il 14 luglio 2010 sul tratto autostradale

della A2 fra __________ e __________, circolando con la vettura Mercedes

targata __________, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza

dall’antistante veicolo, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di

sorpasso sulla destra.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr.

600.- (seicento) cadauna, per un totale di fr. 18’000.- (diciottomila);

1.2.2. alla

multa di fr. 2’000.- (duemila); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

1’210.- (milleduecentodieci) per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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