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Decisione

17.2012.177

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 aprile 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 22 novembre 2012, il

presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa

contenute nel decreto d’accusa, accollando al condannato gli oneri processuali

di complessivi fr. 720.-.

C. In data 28 novembre 2012, AP 1 ha presentato annuncio di appello contro

la sentenza pretorile che ha confermato, il 13 dicembre 2012, con dichiarazione

scritta d’appello in cui ha postulato il suo proscioglimento da ogni accusa,

con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede di appello.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in

particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente

contravvenzioni, con ordinanza 14 dicembre 2012, la presidente di questa Corte

ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta

ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una

motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP), termine poi prorogato, su richiesta

dell’appellante, al 21 gennaio 2013.

Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante in quest’ultima data.

E. In merito alla motivazione presentata dall’appellante, la Sezione della circolazione, con scritto 25 gennaio 2013, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare, mentre la Pretura penale, con scritto 30 gennaio 2013, ha precisato di confermare la condanna a prescindere dal fatto, evidenziato in appello, che il

veicolo che ha colliso con quello del multato provenisse da una corsia

riservata ai bus.

Con scritto 5 febbraio 2013 AP 1 ha ribadito la richiesta di proscioglimento da

ogni accusa.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la

procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente

contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la

sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono

essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per

quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto

federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,

in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398,

n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag.

1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.

560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.

6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57

consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e

sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione

dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,

pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo

incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della

verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,

ad art. 398, n. 13, pag. 768).

Risultanze

dell’inchiesta

2.

Sulla dinamica dell’incidente, AP 1,

interrogato dalla polizia cantonale il 7 febbraio 2012, ha dichiarato quanto segue:

(...) Giunto poco prima

del semaforo dell'intersezione di Via __________ con Via __________, decidevo

per il cambiamento di corsia sulla destra per percorrere Via __________ in

direzione di __________.

Voglio precisare che il semaforo era verde e i veicoli erano in

movimento. Dopo aver valutato con attenzione la possibilità di

cambiare corsia e visto il fatto che vi era sufficiente spazio, azionavo

l'indicatore di direzione e compivo la manovra di svolta a destra sulla corsia

direzione __________.

Immesso sulla corsia e trovandomi ancora

leggermente di traverso, i veicoli davanti a me frenavano al semaforo rosso.

A mia volta, per evitare di tamponare

l'automobile che mi precedeva frenavo fermandomi.

In questo frangente sentivo un colpo da tergo e a

seguito di ciò capivo di essere stato tamponato.

(…)

D: Nell’immettersi sulla corsia di destra il

conducente che l’ha tamponata le aveva fatto qualche cenno o altro che le

comunicasse che lasciava la precedenza?

R: No

Preciso nuovamente che vi era sufficiente spazio

per la mia manovra. Manovra che ho compiuto a ca 3-4 km/h.

D: Come mai non si trovava già nella corsia

direzione di __________?

R: Perché prima dell’intersezione la corsia è

riservata ai bus.

D: Quanto spazio vi era tra la macchina del

secondo protagonista e l’auto che lo precedeva?

R: Circa 5 metri.”

(verbale

d'interrogatorio PS 07.02.2012 AP 1, pag. 2 e 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1).

L’appellante,

nelle osservazioni 30 marzo 2012 presentate alla Sezione della circolazione ha

ripercorso i fatti come segue:

“ stavo

circolando sulla corsia di sinistra perché alla mia destra c'era la corsia del

bus. In prossimità della fine della corsia stessa, ho fatto la preselezione

verso destra in modo corretto seguendo il

codice della circolazione. La corsia di destra era libera in quanto non

sopraggiungevano altre vetture e di conseguenza mi sono immesso. In un lasso di

tempo molto breve, il semaforo è diventato rosso, le vetture davanti a me hanno

frenato bruscamente e mi sono fermato anch'io. Dopodiché l'autovettura Fiat 16 targata mi ha tamponato in quanto procedeva ad alta velocità e quindi non è riuscita

a frenare in tempo”

(osservazioni 30.03.2012 AP 1 in inc. Sez. circolazione doc. 3).

In occasione

del dibattimento di primo grado AP 1 ha ripercorso i fatti come segue:

Prima di effettuare lo spostamento dalla corsia

di sinistra a quella di destra ho controllato se vi era traffico provenire

sulla corsia di destra. Dal momento che non sopraggiungeva nessuno ho inserito

l’indicatore di direzione, ho guardato un’altra volta a destra e poi mi sono

spostato. Quando nel verbale di polizia ho detto di avere valutato con

attenzione la possibilità di cambiare corsia ho pure detto che vi era

sufficiente spazio per lo spostamento; con ciò intendevo dire che davanti a me

sulla corsia di destra vi era sufficiente spazio per potermi portare su detta

corsia.”

(verbale

d’interrogatorio PS 22.11.2012 AP 1, allegato al verbale del dibattimento).

AW, coprotagonista dell’incidente, ha descritto

alla polizia la collisione come segue:

Giunto in prossimità del semaforo

dell’intersezione di Via __________ con Via __________ notavo che davanti a me

vi erano due automobili in movimento poiché quest’ultimo era verde. Voglio

precisare che mi trovavo ad una distanza di quattro metri dall’auto che mi

precedeva.

Improvvisamente mi trovavo la via di marcia

ostruita da una vettura che, dalla corsia che porta al centro si spostava sulla

mia, dopo aver azionato l’indicatore di direzione. La macchina che precedeva il

secondo protagonista frenava bruscamente in quanto il segnale luminoso è

passato dal verde al rosso. Di conseguenza anche AP 1 arrestava la sua marcia

repentinamente tanto che la mia pronta reazione non ha impedito l’urto. Voglio

precisare che il secondo protagonista non si era ancora completamente inserito

sulla mia corsia ma si trovava leggermente di traverso al momento del sinistro.

(…)

D: Lei ha fatto qualche cenno al secondo

protagonista che avrebbe potuto indurlo a credere che voleva concedergli la

precedenza?

R: Assolutamente no.

D: È sicuro che vi erano 3-4 metri tra la sua auto e quella del secondo protagonista?

R: Non sono sicuro ma più o meno la distanza era

quella.

D: A che velocità andava?

R: Circa 10 km/h questo perché è entrato in funzione l’ABS.”

(verbale

d'interrogatorio PS 09.02.2012 AW, pag. 2 e 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1).

Presunta

violazione dei diritti della difesa

3.

Nel suo gravame AP 1 si lamenta, preliminarmente, di non aver potuto

disporre, in vista del dibattimento di primo grado, del tempo sufficiente per

conoscere gli atti formanti l’incarto e preparare adeguatamente la difesa e

invoca l’applicazione dell’art. 6 cifra 3 lett. b e c CEDU, dell’art. 14 n. 3

lett. b Patto ONU II e dell’art. 29 cpv. 1 Cost..

In

particolare, per l’appellante a torto il primo giudice gli ha negato la sua

richiesta 12 novembre 2012 di differimento del dibattimento previsto per il 22

novembre 2012 nonostante il suo difensore avesse assunto il mandato solo da

pochi giorni e non potesse parteciparvi a causa di un altro impegno

precedentemente assunto presso il Ministero pubblico (motivazione d’appello,

pto 1., pag. 2-3).

3.1

Al riguardo, basta rilevare che il presidente della Pretura penale

ha comunicato a AP 1 la data del dibattimento fissato per il 22 novembre 2012

alle ore 15.30 con citazione 24 settembre 2012. L’appellante, come

correttamente sancito dal primo giudice, aveva ampio margine di tempo per

rivolgersi tempestivamente ad un avvocato a tutela dei propri interessi.

Ciononostante, egli ha ritenuto di attendere la prossimità dell’udienza per

conferire mandato ad un patrocinatore, per di più non disponibile per la data

del processo.

Ritenuto

quanto sopra, il mancato rinvio del dibattimento deciso dal presidente della

Pretura penale non viola alcuna garanzia procedurale, segnatamente quella di un

equo processo consacrata dall’art. 6 CEDU.

L’appello

deve, pertanto, su questo punto essere disatteso.

4.

AP

1.

sostiene, sempre in ordine, che il primo giudice ha violato i diritti

della difesa, in particolare il diritto dell’imputato di essere sentito e

meglio di potere assumere le prove a suo discarico sancito all’art. 6 cifra 3

lett. d CEDU, eseguendo, in tal modo, un accertamento dei fatti manifestamente

inesatto.

L’appellante

sostiene, in particolare, che il primo giudice ha rifiutato in modo arbitrario

di sentire come testimone AX su circostanze non emergenti dai verbali di

polizia quali la posizione dei protagonisti al momento della collisione, la presenza

del coprotagonista AW sulla corsia di destra in direzione di Trevano e

l’esecuzione da parte di quest’ultimo di una corretta manovra di preselezione. Secondo

l’appellante, ciò deve comportare l’annullamento della sentenza impugnata

(motivazione d’appello, pto 2., pag. 3-4).

4.1

a) Il

diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU, assicura, tra l’altro, la facoltà di offrire

formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle

relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione

(STF del 30 giugno 2011 inc.6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 1° maggio 2009

inc.4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF del 23 maggio 2008 inc.

6B.570/2007 consid. 5.1.; STF del 13 aprile 2005 inc.2P.20/2005 consid. 3.2. e

riferimenti; DTF 135 II 286 consid. 5.1; 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid.

2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11

con citazioni).

b) Il

diritto di essere sentito non impedisce tuttavia all’autorità di procedere ad

un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non

potrebbero condurla a modificare la sua opinione. Al riguardo, il Tribunale

federale ha avuto modo di stabilire che, se, di principio, l’imputato ha

diritto all’assunzione delle prove offerte, l’autorità può procedere ad un

apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le

ritenga irrilevanti, inutili o inidonee a dimostrare i fatti pertinenti o a

modificare la convinzione del giudice (STF del 30 giugno 2011 inc.6B_871/2010

consid. 2.1; STF del 23 maggio 2008 inc.6B.570/2007 consid. 5.1., DTF 131 I

153.

consid. 3; 125 I 135 consid. 6c; 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid.

4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell’ambito di questa valutazione, l’autorità

dispone di un vasto margine di apprezzamento (STF del 30 giugno 2011 inc.

6B_871/2010 consid. 2.1).

In

questo senso, l’apprezzamento anticipato delle prove non viola la

garanzia di un equo processo consacrata dall’art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in:

Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367

ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1. con riferimenti).

4.2

Nel

caso di specie, il rifiuto della prova richiesta da AP 1 è legittimo in quanto

avvenuto nell’esercizio dell’ampio potere di apprezzamento di cui il giudice dispone.

L’audizione dibattimentale del teste AX postulata

dall’insorgente non era, del resto, necessaria per ricostruire i fatti

pertinenti ai fini del giudizio: per il loro accertamento sussiste, infatti,

già agli atti un quadro probatorio sufficiente. Non si ravvede, pertanto,

alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’appellante, la cui

posizione è stata chiarita dalle autorità acquisendo i necessari elementi a

carico e a discarico ed a cui è stato garantito di potersi esprimere sulle

relative risultanze.

Anche su questo

punto, l’appello deve quindi essere respinto.

5.

Nel merito, AP 1 contesta gli accertamenti fattuali posti a base del

giudizio di primo grado ed invoca la sua assoluzione in applicazione del

principio in dubio pro reo.

5.1

Per il primo giudice, l’imputato spostandosi sulla corsia di destra

ha tentato di inserirsi “in modo repentino e avventato in uno spazio

insufficiente”, senza verificare se il conducente che sopraggiungeva avesse

compreso le sue intenzioni, entrando così in collisione con lui.

A detta del

primo giudice, l’imputato ha dato versioni discordanti sul luogo del suo

spostamento sulla corsia di destra. Il giorno dell’incidente, egli ha infatti “situato

la manovra poco prima del semaforo, come emerge dalla documentazione

fotografica di cui al rapporto di polizia”. Questa descrizione dei fatti,

continua il pretore, confermata sia dal coprotagonista AW che dal teste AQ, è

stata, in seguito, modificata dall’appellante dichiarando dapprima che la

manovra avrebbe avuto luogo “in prossimità della fine” della corsia dei

bus (osservazioni 30.03.2012 AP 1), e poi “70 metri prima dell’impianto semaforico” (istruttoria dibattimentale). Per il

primo giudice, “anche qualora la collisione fosse avvenuta laddove sostiene

l’appellante, e non più avanti” resta immutata la sua responsabilità penale

(osservazioni 30.01.2013 pretore, pag. 2).

Anche sulla

dinamica dell’incidente, secondo il primo giudice, l’appellante ha dato

differenti versioni. Egli ha dapprima dichiarato alla polizia “che tra

l’auto del co-protagonista e quella davanti vi erano circa 5 metri, confermando la presenza del veicolo sopraggiungente da tergo” per poi asserire che “la

corsia di destra era libera in quanto non sopraggiungevano altre vetture”.

A detta del pretore, la prima versione, ed in particolare l’esiguità dello

spazio in cui si è immesso l’appellante, sarebbe confermata dal co-protagonista

AW che ha situato il proprio veicolo a “quattro metri dall’auto che lo precedeva”.

Il primo giudice ricorda, poi, che secondo il teste AQ “l’imputato avrebbe

tagliato la strada al veicolo che lo precedeva”. Del resto, la seconda

versione fornita dall’appellante volta a negare il sopraggiungere di auto sulla

corsia di destra è, a detta del pretore, smentita dal teste AX secondo cui “l’imputato

veniva tamponato dall’auto che lo seguiva”.

5.2

a) Per

l’appellante, il giudice di prime cure ha accertato in modo manifestamente

inesatto dove è avvenuto l’incidente, situando la collisione in un punto più

ravvicinato ai semafori posti all’intersezione con via Trevano rispetto a

quello indicato da lui e dal teste AX, ovvero subito dopo la linea continua

gialla che in via Sonvico delimita la corsia di destra riservata ai bus. Per

l’insorgente, invero, il quadro probatorio in atti, in assenza di distanze

oggettivabili, “non chiarisce assolutamente dove si collochi esattamente il

luogo della collisione” (motivazione d’appello, pag. pto 4. pag. 5-6).

b) Per

l’insorgente, il primo giudice ha accertato arbitrariamente anche la dinamica

dell’incidente. In particolare, egli contesta l’accertamento pretorile secondo

cui avrebbe compiuto una manovra di spostamento sulla corsia di destra senza

avere uno spazio sufficiente nonché in modo subitaneo e avventato. AP 1, in

particolare, precisa che questa errata ricostruzione dei fatti non può essere supportata

con la contraddittoria e inesatta testimonianza di AQ. Vero è, invece -

continua l’insorgente - ch’egli dopo aver “considerato che vi era sufficiente

spazio ha azionato l’indicatore di direzione (fatto, quest’ultimo, confermato a

verbale anche dallo stesso AW) compiendo poi, ad una velocità molto ridotta, la

manovra di svolta” (motivazione d’appello, pto. 3. pag. 3-4).

5.3

Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza

con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010) - il

giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a

disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia

28.

consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.

; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

a) Sulla censura relativa all’accertamento del luogo dell’incidente, si

osserva che la prima istanza ha condannato AP 1 in ragione della sua specifica

manovra di spostamento dalla corsia di sinistra a quella di destra. Ciò a

prescindere dal punto esatto in cui è avvenuta la collisione, irrilevante

essendo al riguardo la questione di sapere dove essa sia avvenuta. In entrambe

le ipotesi che entrano in considerazione, l’urto è avvenuto su una parte della

carreggiata con due corsie di marcia. Ne discende che, nella misura in cui è

volta a rilevare un accertamento arbitrario sul luogo dell’incidente, la

censura è irricevibile e peraltro, come si vedrà, ininfluente ai fini del

giudizio.

b) In merito alla dinamica dei fatti, AP 1 ritiene che non si possa,

pena l’arbitrio, dedurre dal materiale probatorio che il suo spostamento sulla

corsia di destra sia avvenuto in uno “spazio insufficiente” ed in modo “repentino

e avventato”.

A torto. Invero,

l’esiguità dello spazio in cui si è inserita l’autovettura dell’appellante è

ampiamente suffragata dagli atti.

Lo stesso

appellante ha, infatti, stimato lo spazio tra l’automobile del coprotagonista AW

e l’auto che lo precedeva in “5 metri” (verbale d’interrogatorio PS

07.02.2012

AP 1, pag. 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1). AW dal canto suo ha dichiarato

che si trovava a una distanza di “4 metri” dall’auto che lo precedeva. Ora, stando alla descrizione di AX (conoscente dell’appellante), la

circolazione in quel momento era intensa - “molto traffico” - e AP 1

procedeva a “15/20 km/h” (verbale d’interrogatorio PS 04.03.2012 AX,

pag. 3 in inc. Sez. circolazione doc. 1).

In queste

condizioni, la tesi del primo giudice secondo cui lo spazio sulla destra

dell’appellante era del tutto insufficiente per un cambiamento di corsia non

può dirsi insostenibile.

Nemmeno è

insostenibile l’accertamento operato dal primo giudice secondo cui la manovra è

stata repentina e avventata. Infatti, è senza arbitrio che egli ha dedotto la

natura di tale manovra dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni rese

da AW e AQ:

Improvvisamente mi

trovavo la via di marcia ostruita da una vettura che, dalla corsia che porta al

centro si spostava sulla mia, dopo aver azionato l’indicatore di direzione.”

(verbale

d’interrogatorio PS 09.02.2012 AW, pag. 2 in inc. Sez. circolazione doc. 1);

ho notato un’automobile che dalla corsia che

porta al centro si è spostata senza prestare particolare attenzione su quella

in direzione di __________ (cioè ha lasciato la corsia di sinistra per

immettersi su quella di destra), tagliando la strada al veicolo che mi

precedeva (…) AW, visto l’improvviso cambiamento di direzione da parte di AP 1,

non ha potuto arrestare la sua marcia al fine di impedirne l’urto”

(verbale

d’interrogatorio PS 20.02.2012 AQ, pag. 2 in inc. Sez. circolazione doc. 1).

Stralciata, da

quest’ultima dichiarazione, la parte relativa al “senza prestare particolare

attenzione” - trattandosi di un giudizio e non del riferimento di un fatto (cfr.

Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a ed., Zurigo 2011, ad § 56, n.

1033, pag. 359; Bernasconi e altri, in Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 163, n. 4, pag. 333) - rimane utilizzabile,

senza che a ciò possa essere mosso rimprovero, quanto riferito dal teste su “l’improvviso cambiamento di direzione da parte di AP

1” per sostenere e suffragare, come ha fatto il primo giudice, l’analoga

dichiarazione di AW (“improvvisamente mi trovavo la via di marcia ostruita”).

Visto quanto

sopra, l’appello è, su questo punto, da respingere.

6.

In

diritto, l’appellante sostiene di non aver violato alcuna norma della LCStr

poiché, a suo dire, non esiste prova alcuna della sua disattenzione che, di

contro, va rimproverata al coprotagonista AW”in quanto distratto dall’uso

del telefonino che teneva in mano” al momento dell’incidente mentre

circolava “a velocità sostenuta” su una corsia “riservata ai bus”.

6.1

Per

il primo giudice AP 1, non prestando sufficiente attenzione o, quanto meno, non

valutando con la dovuta cautela la situazione del traffico, ha eseguito una

manovra che è lesiva in particolare dell’art. 44 cpv. 1 LCStr nonché dell’art.

31.

cpv. 1 LCStr, indipendentemente da eventuali colpe del coprotagonista.

6.2

Giusta

l’art. 90 cifra 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme

della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni

d’esecuzione del Consiglio federale. Tale disposto, di natura astratta e

generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della

circolazione in concreto violate (DTF del 24 novembre 2003, inc.6S.392/2003

consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1).

A norma dell’art. 44 cpv. 1 LCStr sulle strade suddivise in

diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non

ostacola la circolazione.

Il conducente

deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai

suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).

Ciascuno,

nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di

pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite

(art. 26 cpv. 1 LCStr).

6.3

a) Non

v’è dubbio che, ritenuto come il primo giudice abbia accertato senza arbitrio

che AP 1 si è spostato dalla propria corsia in modo tale da ostacolare l’utente

proveniente da tergo sulla corsia di destra, l’appellante si è reso colpevole

di una violazione dell’obbligo impostogli dall’art. 44 cpv. 1 LCStr. Questa

norma regola il diritto di precedenza (“Vortrittsregel” in DTF 6B_573/2010 del

05.11.2010

consid. 3.1.1; Philippe Weissenberger, Kommentar zum

Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 44 LCStr,

n.1, pag. 310) e trova applicazione a prescindere dal fatto che chi la lede sia

incorso in una disattenzione o in un imprudente valutazione del traffico. Con

la sua manovra, l’appellante non ha rispettato la precedenza che doveva

concedere all’utente già presente sulla corsia di destra, ponendolo in

pericolo. Con la dovuta attenzione e padroneggiando il veicolo con una manovra

appropriata, l’insorgente (art. 31 cpv. 1 LCStr) avrebbe verosimilmente evitato

il sinistro. Ininfluente ai fini del giudizio è la circostanza che l’appellante

abbia attivato l’indicatore di direzione, non svincolandolo la segnalazione

dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). In effetti,

ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare che

impone a chi la esegue di adottare una prudenza accresciuta, diligenza che in

concreto è mancata.

b) In

questo ambito è malvenuto, inoltre, AP 1 nel sostenere che confidasse nel fatto

che nessuna auto provenisse alla sua destra dalla corsia riservata agli

autobus. Innanzitutto, ciò stride con quanto da lui stesso dichiarato in sede

di dibattimento:

Non sono in grado di dire da dove provenissero i

veicoli che poi si sono fermati sulla corsia di destra; verosimilmente

sopraggiungevano dalla corsia riservata ai bus come accade regolarmente per

quanto di mia conoscenza.”

(verbale

d’interrogatorio PS 22.11.2012 AP 1, allegato al verbale del dibattimento).

Conoscendo il

diffuso utilizzo scorretto della corsia dei bus, l’appellante non poteva

partire dall’assunto che da essa non provenissero automobili. In ogni caso,

resta il fatto che quella corsia necessita di particolare attenzione potendo

essere percorsa dagli autobus.

È pur

vero che dall’art. 26 cpv. 1 LCStr si evince che ogni utente della strada che

si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento

corretto degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per

ritenere il contrario (DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b). Ma

questo principio, qualora si volesse ipotizzare una condotta scorretta del

coprotagonista AW, non può in alcun modo venire interpretato dall’appellante

come autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale.

Giova

ricordare, nella misura in cui l’insorgente rimprovera al coprotagonista di

essere il solo responsabile dell’incidente, che in materia penale ognuno

risponde delle proprie azioni od omissioni.

Non si

giustifica, pertanto, di entrare nel merito della censura ricorsuale secondo

cui il coprotagonista dell’incidente AW non viaggiava regolarmente. Si osserva,

al riguardo, che se anche fosse così (in altre parole, se fosse errato quanto

stabilito dal primo giudice nel dispositivo del giudizio impugnato ovvero che AW

“circolava regolarmente” al momento della collisione, circostanza,

invero, non deducibile dagli atti), il comportamento antigiuridico altrui non

discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni

imputabile a propria colpa. Non esiste, infatti, in ambito penale compensazione

delle colpe (STF 6S.431/2006 del 12.12.2006; Philippe Weissenberger, op. cit.,

ad art. 26 LCStr, n.10, pag. 157) che avrebbero semmai rilevanza in ambito

giusprivatistico: la ripartizione delle responsabilità per il pregiudizio

cagionato dal sinistro sarebbe, infatti, questione da sollevare eventualmente

in altra sede giurisdizionale, qualora dovesse sorgere una controversia civile

in merito.

c. Tutto

ciò considerato, la condotta di AP 1 configura pacificamente una violazione

degli art. 44 cpv. 1 e 31 cpv. 1 LCStr, che va sanzionata quale contravvenzione

alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr.

7.

Quanto

alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si

osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- inflitta

all’appellante dal presidente della Pretura penale.

Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del

quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti

dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

8.

Di

conseguenza, la sentenza impugnata è confermata. Gli oneri processuali di

seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art.

428.

cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr,

3 cpv. 1, 8 cpv. 1 ONC,

47 e 106

CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per essersi, circolando alla

guida dell’autovettura in data 7 febbraio 2012, in territorio di __________ su una strada a due corsie, spostato dalla corsia di sinistra in

quella di destra senza prestare la dovuta attenzione e andando, così, a

collidere con un veicolo che circolava su questa corsia.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 720.-, sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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