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Decisione

17.2012.178

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I prevenuti sono, infine, stati condannati al

pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 750.-

ciascuno.

D. Il 28 novembre 2012, AP 1 e IM 1 hanno annunciato di volere

interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione

scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 21 dicembre 2012, hanno

precisato d’impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando in via

principale l’accertamento della nullità del procedimento penale avviato nei

loro confronti, segnatamente dei decreti d’accusa n. 3438/2010 e n. 3439/2010

del 9 agosto 2010 e della sentenza della Pretura Penale 23 novembre 2012, e in

via subordinata di annullare la sentenza in questione e di decretare

l’abbandono del procedimento penale.

E. Preso atto che l’appello verte unicamente su questioni di diritto,

la scrivente Corte ha deciso di trattare lo stesso in procedura scritta ai

sensi dell’art. 406 cpv. 1 lett. a CPP.

Nel termine impartito loro,

le parti hanno prodotto le rispettive osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art.

398.

cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein

pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i

punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in

fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime

cure.

Sulla

questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante

può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di

prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1

CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il

principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore

dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai

punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha

recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati

esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della

giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette,

infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado

soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte,

un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma

interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art.

399.

cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto

permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla

causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid.

2.

).

2.

I prevenuti postulano l’accertamento della nullità del procedimento

penale a loro carico e, in via sussidiaria l’annullamento della sentenza

impugnata, adducendo sostanzialmente due giustificazioni.

In primo luogo - sostengono

- le procedure penali avviate nei loro confronti ledono il principio ne bis in

idem, poiché concernono dei fatti che sono già stati oggetto di due procedure

disciplinari ormai concluse ai sensi della LMD. Di conseguenza, non si può che

constatarne la nullità.

In seconda battuta,

continuano, ci si trova confrontati con una chiara lesione del principio

dell’affidamento e della buona fede nei confronti delle autorità dello Stato,

art. 9 Cost. fed., poiché gli imputati, confidando nella correttezza delle

comunicazioni da parte delle autorità di polizia nella procedura di multa

disciplinare (Übertretungsvorhalt del 30 novembre 2009), erano legittimati a

ritenere che con il pagamento della multa di fr. 770.-, le conseguenze delle

loro infrazioni si sarebbero esaurite.

Per contro, né i fatti, né

l’entità delle rispettive pene sono stati messi in discussione.

Le

gravi infrazioni alle norme della circolazione

3.

Il 23 luglio 2009 alle ore 23:24, IM 1 è incappato in un controllo

della velocità sull’autostrada A2, carreggiata B, in territorio di __________,

in cui è stato accertato che egli circolava al volante di una __________

targata alla velocità di 159 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, invece

dei 120 km/h prescritti su quel tratto.

Il giorno seguente, 24 luglio 2009, AP 1,

sempre alla guida della stessa automobile, si è a sua volta imbattuto in una

postazione radar posizionata sulla strada cantonale del __________, __________,

sulla corsia in direzione di __________, che ha rilevato una velocità di 113 km/h invece degli 80 km/h vigenti, già dedotto il margine di tolleranza.

In base a

questi accertamenti, IM 1 ha così superato il limite di velocità autostradale

di 39 km/h, mentre AP 1 quello per le strade fuori località di 33 km/h.

Entrambi hanno dunque adempito i presupposti per una condanna per

grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi degli art. 90 cifra

2.

LCStr (vigente art. 90 cpv. 2 LCStr), 27 cpv. 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b e d

ONC (STF 1C_129/2010 del 3 giugno 2010, consid. 3; STF 1C_83/2008 del 16

ottobre 2008, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.2; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 124 II 259 consid. 2b; DTF 123 II 126 consid. 2c;

Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière

(LCR), Berna 2007, n. 48-49, pag. 53-54).

Violazione del principio “ne bis in idem”, art. 11 cpv. 1 CPP

4.

I ricorrenti sostengono nel loro allegato ricorsuale che la

procedura penale conduce ad un secondo giudizio su un insieme di fatti che è

già stato fatto oggetto di una decisione passata in giudicato.

In effetti, in data 30

novembre 2009, l’Ufficio Radar del Reparto del traffico della Polizia cantonale,

ha inviato a IM 1 e AP 1 due distinti scritti denominati “Übertretungsvorhalt”

sui quali sono stati indicati il luogo, la data, l’ora e la velocità

riscontrata, rispettivamente quella dopo la deduzione del margine di

tolleranza, con il rinvio all’art. 90 cpv. 2 LCStr e la quantificazione del

“total Bussenbetrag” in fr. 770.- ciascuno. Sotto

questi dati, si trovano poi le seguenti informazioni:

Nach Artikel 16 des Kantonalgesetzes angelehnt

an das Strassenverkehrgesetz des Bundes vom 24 September 1985 “Auf Verlangen

muss der Fahrzeughalter oder der Besitzer eines Fahrrades die notwendigen

Informationen an die Polizeiorgane aushändigen, um den Verursacher, der die

Verkehrsübertretung mit seinem Fahrzeug begangen hat, zu identifizieren”.

Die Anwendung des vereinfachten

Ordnungsbusseverfahrens erlaubt dem Fahrzeughalter die Busse unverzüglich zu

bezahlen, ohne dass der Verstoss an die zuständige Behörde gemeldet wird.

Trifft die Zahlung nicht fristgerecht ein, wird das ordentliche Strafverfahren

eingeleitet, so dass der Fahrzeuglenker neben der Busse auch noch die

Verfahrenskosten tragen muss (Steuern und Spesen der Gerichtskosten).

Sollten Sie dieser Aufforderung nicht folge

leisten, neben den oben zitierten Konsequenzen wird das Strafverfahren dazu führen,

dass die zuständigen Behörden Ihres Landes über den Vorfall informiert werden.

Wir fordern Sie auf, bis zum

unwiderruflichen Termin von 60 Tagen, die Rückseite des Formulars “Ermittlung

der Personalien des Fahrzeuglenkers” auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Wir ersuchen Sie, den geforderten Betrag von CHF

770.00

innerhalb von 60 Tagen mittels unterstehender International

Payment Instruction einzuzahlen.

Die Fotodokumentation kann schriftlich

angefordert werden.

Freundliche Grüsse

Kantonspolizei Tessin, Verkerhrsabteilung/Radarbüro.”

Sulla

scorta di questi avvisi di contravvenzione, i prevenuti hanno regolarmente

versato l’importo richiesto.

5.

Il principio “ne bis in idem” vieta che una persona sia perseguita

penalmente due volte per gli stessi fatti.

Presupposti indispensabili per la sua applicazione sono l’identità

dell’oggetto del procedimento, quella della persona interessata e quella dei

fatti considerati (DTF 120 IV 10 consid. 2b).

Si tratta

di un corollario della forza di cosa giudicata che possiede una sentenza e si

trova ancorato nell’art. 8 Cost. fed., così come nell’art. 8 cpv. 7 del patto

internazionale relativo ai diritti civili del 16 dicembre 1966 e nell’art. 4

cpv. 1 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dal 1 gennaio 2011 questo principio

figura anche all’art. 11 cpv. 1 CPP.

6.

Nel

caso di specie, inspiegabilmente, il giudice della Pretura penale non si è

espresso chiaramente sull’eccezione di “res iudicata” sollevata dalla difesa.

Egli ha, comunque, tra le righe, spiegato che le infrazioni commesse

dagli imputati rappresentano un delitto, che non può essere punito con una

semplice multa, per cui ha definito gli scritti del 30 novembre 2009 come

“giuridicamente scorretti”, oltre che contradditori, nella misura in cui

fissano un termine per comunicare il nome del conducente nonostante l’avvocato

dei signori AP 1 IM 1 vi avesse già provveduto in precedenza (sentenza

impugnata, pag. 4 seg.).

7.

La

legge sulle multe disciplinari (LMD) prevede la possibilità di sanzionare le

contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale con una

multa disciplinare secondo la procedura semplificata da essa prevista, art. 1

cpv. 1 LMD.

Essa chiarisce, tuttavia, pure che il massimo importo di queste

multe disciplinari è di fr. 300.-, art. 1 cpv. 2 LMD.

La procedura

semplificata non è, dunque, di certo applicabile ai casi di grave infrazione

alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr. Ma non solo. Essa non può

venire utilizzata neppure qualora debba essere inflitta una multa superiore ai

fr. 300.-.

Di

conseguenza, non lo sarebbe nemmeno qualora i due prevenuti fossero stati, come

risulterebbe dai due “Übertretungsvorhalt”, sanzionati con una multa di fr.

770.

-.

Di riflesso,

non trovando applicazione la LMD, non si può sostenere legittimamente che la

procedura apparentemente avviata dalla polizia si sia conclusa con il pagamento

degli importi richiesti ex art. 8 LMD.

8.

A questo proposito

va inoltre rilevato che le autorità di polizia non erano certamente competenti

a giudicare le infrazioni commesse dai due prevenuti.

In effetti,

l’art. 17 cpv. 1 CPP stabilisce la possibilità per Confederazione e Cantoni di

affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità

amministrative. Nei restanti casi sono autorità giudicanti unicamente quelle

indicate dagli art. 18 segg. CPP, tra le quali non si trova la polizia.

L’incompetenza

funzionale o per materia dell’autorità giudicante è un motivo di nullità

assoluta (STF 6B_339/2012 del 11 ottobre 2012, consid. 1.2.1; Robert

Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,

2005, § 101 n. 22 seg.; Gérard Piquérez, Traité de procédure pénale suisse, 2

ed., 2006, § 156 n. 1244) , che deve essere accertato d’ufficio ed in ogni momento

da qualsiasi autorità che si trova confrontata con la questione (DTF 137 I 273

consid. 3.1. e rinvii).

Di conseguenza non si può che attestare, in

questa sede, la nullità della procedura contravvenzionale semplificata avviata

dalla Polizia cantonale per due eccessi di velocità che costituiscono una grave

infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

Ciò

comporta che la questione della lesione del divieto di un doppio procedimento

non si debba nemmeno porre. L’unica procedura penale validamente avviata a

seguito delle infrazioni commesse dai due imputati è quella in disamina.

L’eccezione

degli appellanti deve, pertanto, essere respinta.

Violazione del principio della buona fede

9.

La seconda contestazione sollevata dai signori AP 1 IM 1 concerne la

presunta violazione del principio della buona fede poiché, a loro dire, essi

hanno confidato nel chiaro testo delle notifiche di contravvenzione trasmesse

loro. O meglio, hanno confidato nel fatto che la procedura si sarebbe conclusa

con il pagamento della multa entro il termine di 60 giorni.

Il

Presidente della Pretura penale ha respinto questa eccezione rilevando come i

due imputati, al momento della ricezione degli scritti denominati

“Übertretungsvorhalt”, fossero già assistiti da un avvocato, per il quale era

facilmente riconoscibile che il contenuto degli stessi era palesemente errato,

così che né lui, né i signori AP 1 IM 1 possono invocare la loro buona fede

(sentenza impugnata, pag. 5).

10.

L’art. 3 cpv. 2 lett. a e b CPP prescrive l’obbligo per le autorità

di attenersi al principio della buona fede ed al divieto dell’abuso di diritto.

Da questi

principi deriva il diritto delle persone coinvolte in un procedimento penale ad

accordare fiducia alle spiegazioni e alle indicazioni formulate dalle autorità

penali riguardo al loro comportamento processuale, quale concretizzazione del

diritto all’equo processo. In altri termini, tutti coloro che sono interessati

ad un procedimento penale non devono subire alcun svantaggio dall’aver fatto

affidamento su un comportamento delle autorità penali atto a creare in loro

determinate aspettative.

Di conseguenza, l’imputato

senza alcuna formazione giuridica ha il diritto di poter contare sulle

informazioni e le istruzioni fornitegli dalle autorità statali (DTF 101 Ia 99;

DTF 131 I 158).

Tuttavia, ciò vale

unicamente se (DTF 127 I 36 consid. 3c; DTF 124 V 220

consid. 2; DTF 121 V 65 consid. 2; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4

ed., pag. 33 segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. §

57, n. 2, pag. 267):

-

l’autorità ha fornito le informazioni

controverse in una situazione e a delle persone ben precise;

-

l’autorità era competente a fornire le

informazioni o il cittadino era legittimato a ritenerla tale;

-

la persona non ha rilevato l’erroneità delle

informazioni o non era in grado di farlo;

-

la persona, sulla scorta delle informazioni

errate, ha adottato delle disposizioni che non possono essere revocate senza

arrecare danno;

-

l’ordinamento giudiziario non ha subito

modifiche dopo che l’informazione è stata data.

Un

esempio di situazione in cui la buona fede prevale, citato più volte dalla

dottrina, è quando l’indicazione dei rimedi di diritto trasmessa dall’autorità

fa riferimento a termini errati: in questo caso il ricorrente non deve subire

alcun pregiudizio qualora in base a tali elementi la sua impugnazione

risultasse essere intempestiva (Marc Thommen, Basler Kommentar StPO, ad art. 3,

n. 47, pag. 45).

Al

principio della buona fede nei confronti delle autorità possono richiamarsi

solo coloro che non sono assistiti da un legale, poiché non si può pretendere

che posseggano le conoscenze e le capacità sufficienti per consultare ed

interpretare la dottrina e la giurisprudenza necessarie per comprendere

esattamente la correttezza, la portata e le conseguenze delle informazioni loro

fornite (STF 8 maggio 2006 in 1P.850/2005, consid. 4.3.; DTF 127 II 205 consid.

3c).

Nella

fattispecie, può darsi per assodato che i due appellanti sono stati assistiti

da un avvocato ticinese già a partire dal 10 agosto 2009 (data della procura,

AI 1 di entrambi gli incarti), quindi oltre tre mesi prima dell’invio delle

notifiche di contravvenzione.

E’ stato

proprio quest’ultimo, in effetti, a comunicare alla Polizia cantonale le

generalità di chi si trovava alla guida della __________ al momento dei

rilevamenti degli eccessi di velocità.

Essendo

più che semplice per un giurista (ma non solo) rendersi conto che con

superamenti di 33 km/h del limite di 80 km/h, rispettivamente di 39 km/h di quello di 120 km/h ci si trova di fronte ad un delitto, che non può certamente

essere punito con una semplice multa e che non può dunque neppure essere

definito una contravvenzione, i prevenuti - debitamente e tempestivamente patrocinati

da un avvocato ticinese - non possono richiamarsi al principio della buona fede

e, dunque, girare a proprio favore il grossolano errore in cui sono incorsi gli

organi di polizia con l’invio degli avvisi di contravvenzione del 30 novembre

2009.

D’altronde

sugli “Übertretungsvohalt”, in grassetto ed in maniera ben visibile, è indicato

l’articolo di legge applicabile, cioè l’art. 90 cpv. 2 LCS, fatto che, seppur

in parziale contraddizione con alcuni dei contenuti delle missive, non poteva

non far risuonare un campanello d’allarme anche in un distratto giureconsulto

(quale di certo non è il legale degli imputati).

Certo,

come rettamente indicato dall’avvocato difensore, questi non era tenuto a

prendere contatto con la Polizia ed il Ministero pubblico per fare in modo che

si procedesse nei loro confronti con l’emanazione di un decreto d’accusa al

posto della semplice multa disciplinare. Un simile comportamento

autolesionistico non può essere preteso da nessun imputato e, tantomeno, dal

patrocinatore. Ciò non significa, tuttavia, che il suo comportamento passivo

possa essere interpretato come un atto di fiducia in quanto scritto nelle

notifiche errate.

Il

richiamo ai principi della buona fede e dell’affidamento negli atti delle

autorità non è neppure ammissibile tenuto conto del fatto che i signori AP 1 IM

1.

non hanno subito alcun pregiudizio irreparabile a seguito della scorretta

informazione della Polizia cantonale. Essi hanno semplicemente versato del

denaro ritenendo di pagare una “multa” che avrebbe chiuso la vertenza, mentre

in realtà è stato trattenuto, senza decisione formale, quale una sorta di

cauzione, art. 268 CPP. Così facendo hanno sborsato dei soldi che avrebbero

dovuto, comunque sia, girare allo Stato per un’altra causale e che, se non

risultassero dovuti, potrebbero venire ritornati senza grosse difficoltà.

Indicare

quale danno irreparabile il fatto di essere sottoposti ad una corretta

procedura penale invece di poter, ingiustamente, essere fatti oggetto di una

procedura contravvenzionale semplificata non può essere considerato un danno,

ma costituisce unicamente un indebito vantaggio, non protetto dal principio

della buona fede.

Altri

pregiudizi a carico dei signori AP 1 IM 1, scaturenti dall’agire della Polizia

cantonale, non sono dati, essendosi il procedimento penale svolto nel pieno

rispetto dei loro diritti.

Anche questa eccezione

deve pertanto venire respinta.

11.

Per tutto quanto precede, IM 1 e AP 1 devono essere ritenuti autori

colpevoli di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti

descritti nei rispettivi decreti d’accusa.

Per

quanto attiene alla commisurazione delle pene loro comminate in prima sede -

non oggetto di specifica contestazione - ci si limita ad osservare come esse,

oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cifra

2.

LCStr e 34 CP), siano con ogni evidenza rispettose degli elementi di

valutazione previsti dall’art. 47 CP.

Le

condizioni per la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, costituenti

la parte principale della rispettiva sanzione, sono indubbiamente date (art. 42

CP). Nella valutazione complessiva della fattispecie e delle sue conseguenze

penali, si giustifica associare alle stesse una multa (STF del 13 maggio 2008 in 6B.152/2007, consid. 7.1.1.).

A tal

proposito va rilevato che, mentre quella di IM 1 appare adeguata ai principi

giurisprudenziali fissati dal Tribunale federale (STF 6B_867/2010 del 19 luglio

2011, consid. 1.2.; DTF 134 IV consid. 4.5.), quella di AP 1, quantificata in

fr. 500.- a fronte di una pena pecuniaria di fr. 1'000.-, è indubbiamente

troppo elevata e deve essere ridotta a fr. 200.-.

12.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per

tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza,

praticamente integrale, di entrambi i prevenuti, e sono pertanto posti a loro carico

in ragione di un mezzo ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,

34, 42, 44,

47, 106 CP,

90 cifra

2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,

4a cpv. 1 lett. d ONC,

22 cpv. 1 OSStr,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM 1 è respinto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1 è

dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 23 luglio 2009, sull’autostrada in

territorio di __________, circolato con la vettura __________ targata alla

velocità di 159 Km/h (dedotto

il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,

malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

1.2. IM 1

è condannato

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 3’000.-;

l’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

1.2.2. alla

multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di di complessivi

fr. 750.- per il procedimento di primo grado.

2. L’appello

di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

2.1. AP 1 è

dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 24 luglio 2009, a __________, sulla strada cantonale, circolato con la vettura __________ targata alla velocità

di 113 Km/h (dedotto il margine

di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 80 Km/h;

2.2. AP 1

è condannato

2.2.1. alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 1’000.-;

l’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.2.2. alla

multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP);

2.2.3. al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr.

750.- per il procedimento di primo grado.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico degli imputati in ragione di

un mezzo ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).

4. Intimazione

a:

-

- c/o avv. Andrea Lenzin,

- Lugano

-

5. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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