17.2012.189
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12 aprile 2013Italiano33 min
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Numero d'incarto:
17.2012.189
Data decisione, Autorità:
12.04.2013, CARP
Titolo:
Indennizzo ex art. 429 CPP al prosciolto per spese di patrocinio, perdita di guadagno, danno conseguente al sequestro dei suoi averi nonché per la riparazione del torto morale. La testimonianza del legale, pur correlata ai fatti di causa, trova fondamento in un obbligo civico e non è indennizzabile
SPESE PER ADEGUATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PROCEDURALI
art. 10 CAVV
art. 102 CO
art. 104 cpv. 1 CO
art. 429 CPP
art. 430 CPP
art. 436 CPP
art. 121 CPP-TI
art. 3 TOA
Incarto n.
17.2012.189
Locarno
12 aprile 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Giovanni Celio e Emanuela Epiney-Colombo
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
presentata il 19 dicembre 2012 da
IS 1
rappr. dall' DI 1
tendente ad ottenere un indennizzo ai
sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione
emanata da questa Corte il 27 giugno 2012 (17.2011.67);
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 1° settembre 2009,
il procuratore pubblico ha riconosciuto IS 1 autrice colpevole di ripetuta
appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in
documenti e soppressioni di documento e ne ha, pertanto proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 150.– cadauna
(corrispondenti a complessivi fr. 13'500.–), pena sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 2'000.–, nonché al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di
fr. 1'000.–, con obbligo inoltre di rifondere fr. 177'629.– (di cui fr.
2'811.25 per sé e fr. 174'817.75 per __________), XX a, __________, e fr. 5'347.90 a XY, __________. Egli ha proposto inoltre la confisca dell'importo di fr. 4'397.49
depositato su un conto __________ a lei intestato e la sua assegnazione alle
parti civili (art. 70 e segg. CP) in ragione di fr. 4'265.55 (97%) a favore di XX,
__________ (per sé e per __________) e di fr. 131.90 (3%) a favore di XY__________.
Fatti
B. Statuendo
sull'opposizione presentata da IS 1, con sentenza 18 maggio 2011 il giudice
della Pretura penale ha ritenuto quest'ultima autrice colpevole di ripetuta
truffa e ripetuta falsità in documenti mentre l’ha prosciolta dalle accuse di
ripetuta appropriazione indebita, di truffa limitatamente ai fatti di cui al
punto 2.2 del DA n. 3805/2009 del 1° settembre 2009 e di soppressione di
documento. In applicazione della pena egli l'ha quindi condannata alla pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna (corrispondenti a
complessivi fr. 7'200.–) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, e alla multa di fr. 2'000.–, nonché al pagamento della tassa di
giustizia delle spese giudiziarie di complessivi fr. 3'630.–. Il giudice della
Pretura penale ha inoltre rinviato le parti civili XY e XX al competente foro
civile per fare valere le relative pretese, disponendo infine la confisca
dell'importo di fr. 4'397.49 depositato su un conto __________ intestato a IS 1.
C. Statuendo
sull'appello di IS 1 annunciato il 19 maggio e dichiarato il 12 luglio 2011,
con sentenza 27 giugno 2012 questa Corte l'ha prosciolta da tutti i capi
d'imputazione a suo carico, annullando la confisca di fr. 4'397.49 e ponendo a
carico dello Stato gli oneri processuali di entrambi i gradi di giurisdizione.
Di conseguenza ha invitato IS 1 a fare valere le sue pretese ex art. 429 e
segg. CPP con istanza motivata e corredata dalla necessaria documentazione, da
decidersi con separato giudizio.
D. Con
l'istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato del Cantone Ticino venga condannato
a versarle - quale indennità ai sensi dell'art. 429 CPP - l'importo complessivo
di fr. 753'491.95 più interessi al 5% dal 19 dicembre 2012, di cui fr.
95'916.95 per le spese di patrocinio, fr. 573'189.– per il danno economico
patito e fr. 84'386.– a titolo di riparazione del torto morale; il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
E. Su
tali richieste il procuratore pubblico si è espresso con scritto 3 gennaio
2013. Pur rimettendosi al giudizio di questa Corte, egli ritiene che alla
richiedente non possano essere riconosciuti più di fr. 52'512.– di spese di
patrocinio, fr. 36'979.05 di danno economico e fr. 31'386.– di riparazione del
torto morale, per un importo d'indennità complessiva di fr. 120'877.05, da
ridursi comunque almeno della metà in considerazione della concolpa di IS 1
nell'apertura del procedimento penale (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP).
F. Con
osservazioni 1° febbraio 2013 la Divisione della giustizia si è rimessa al
giudizio della scrivente Corte, segnalando nondimeno lo sproporzionato
dispendio di tempo fatto valere per il patrocinio (242 ore) e l'esosità della
tariffa oraria applicata (fr. 350.–). A suo giudizio, inoltre, nulla deve
essere riconosciuto all'istante per titolo di danno economico, mentre che la
richiesta di riparazione del torto morale di fr. 84'386.– appare senz'altro
eccessiva, potendo essere accolta, al massimo, nella misura di fr. 200.– per
ogni giorno di carcerazione preventiva sofferta.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese
di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di
ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.
L’autorità
penale competente giusta l'art. 429 cpv. 2 CPP per decidere sugli indennizzi e
sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione
finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla
riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429
CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata nel merito
(Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art. 429 CPP).
In concreto, dunque,
competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che,
con sentenza 27 giugno 2012, ha pronunciato il proscioglimento dell’istante,
annullando la sentenza di condanna della Pretura penale.
2.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto
o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la
lett. c di detta norma, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento
è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di
privazione della libertà.
La norma
stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della
totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della
responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di
non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche
in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio,
p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San
Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz,
op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP;
Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429
CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
Indennità
per le spese di patrocinio
3.
Per
l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida
del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un
patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della
complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di
lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la
congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a
cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di tali principi questa Corte
ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico
del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del
patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;
60.2010.189
del 12 novembre 2010).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla
giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle
effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la
sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici
per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e
vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,
telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto
al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8
ottobre 2012 consid. 1.b.3.).
4.
L’appellante
postula la rifusione, a questo titolo, della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 95'916.95 oltre a interessi del 5%
dal 19 dicembre 2012, corrispondenti a fr. 84'700.– di onorario calcolati sulla
base di un dispendio di 80 ore svolte dall'avv. YY tra il 6 dicembre 2000 e il
4.
ottobre 2006 e di 162 ore svolte dall'avv. XW dal 20 agosto 2009 al 27 giugno
2012.
ad una tariffa oraria di fr. 350.–, ai quali si aggiungono fr. 3'703.– di
spese, fr. 409.– di esborsi e fr. 7'104.95 di IVA (all'8%).
5.
Per
procedere all'esame dell'adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa,
questa Corte si fonda sulla nota d'onorario dettagliata del 21 novembre 2012
(doc. 1) confrontando le prestazioni esposte con gli atti degli incarti del
Ministero pubblico, della Pretura penale e della CARP e controllando se quanto
effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e
giuridiche.
a. Onorario
Le prestazioni indicate nella nota professionale
trovano sostanziale corrispondenza negli atti. Esse appaiono inoltre adeguate
alla complessità del caso e rispondenti alle effettive necessità difensive, con
le seguenti eccezioni.
a.1. Prestazioni
dell'avv. YY (6 dicembre 2000/4 ottobre 2006):
- non è suscettibile di indennizzo l'ora (arrotondamento di 1.08) che
l'avv. YY ha speso presso il Ministero Pubblico il 22 marzo 2001. Nella
circostanza il legale è stato sentito dal Procuratore pubblico in qualità di
testimone. Seppure correlata ai fatti di causa, la sua testimonianza trova
fondamento in un obbligo civico sancito dalla legge (art. 121 CPP/TI), che come
tale esorbita dall'ambito del mandato e non è quindi indennizzabile;
- i
colloqui (telefonici e non) con la cliente avvenuti al di fuori del periodo
della carcerazione preventiva sono quantificati in 5 ore e ½. Il tempo esposto
è eccessivo, ritenuto che una corretta e compiuta conduzione del mandato nel
periodo considerato non avrebbe dovuto richiedere più di 3 ore di colloqui.
Dalla nota professionale vanno perciò stralciate 2 ore e ½;
- per
le prestazioni intervenute tra l'11 e il 23 aprile 2001 l'avv. YY ha esposto in nota 13.31 ore, arrotondate a 13, dedicate alla raccolta di informazioni
ed all'allestimento di un "esposto penale" del 12 aprile 2001 di IS 1
nei confronti di __________ - amministratore di XY e di XX, società datrici di
lavoro di IS 1 al momento dei fatti - per titolo di truffa, amministrazione
infedele, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e frode fiscale. Tale
denuncia, sfociata in un decreto di non luogo a procedere del 30 dicembre 2002,
è un atto a sé stante, che ha avuto vita propria. Trattata separatamente dal
procedimento in oggetto, si contrapponeva alla denuncia penale del 28 novembre
2000.
inoltrata dalle due citate società nei confronti di IS 1. Lo scopo era di
fare accertare alcune malversazioni commesse da __________ ai danni delle
società per le quali lavorava onde dimostrare che le malversazioni di cui era
accusata erano state in realtà orchestrate da __________. Come visto, tale atto
non ha sortito gli effetti sperati. Esso non doveva apparire comunque
indispensabile ai fini difensivi, avendo IS 1 già segnalato i fatti al
Ministero Pubblico (esposto citato, pag. 2). Ciò premesso, anche il rapporto di
causalità tra il procedimento a carico di IS 1 e le descritte posizioni di
danno non può ritenersi provato. Ne deriva che dalla nota professionale
dell'avv. YY vanno stralciate 13 ore.
Il dispendio orario dell'avv. YY è quindi
riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 63 ore e ½ (80 -
1.
- 2.5 - 13).
a.2. Prestazioni
dell'avv. XW (20 agosto 2009/27 giugno 2012):
- per
lo studio e la preparazione del dibattimento di primo grado l'avv. XW ha
indicato un dispendio - qui interamente riconosciuto - di 34 ore e ½, mentre
che per lo studio e la preparazione del dibattimento d'appello ha esposto 48
ore e ½, complessivamente dunque 83 ore. Questa Corte ritiene eccessivo il
dispendio dedicato alla preparazione del dibattimento d'appello. Fatti e diritto
erano identici per entrambe le istanze. Gli argomenti da consegnare all'arringa
erano stati ampiamente approfonditi e assimilati, sicché rimanevano da
espletare soltanto gli eventuali aggiornamenti e, ovviamente, un indispensabile
"ripasso" della materia, essendo trascorso oltre un anno dal
dibattimento di primo grado. Non fa dubbio, inoltre, che gran parte del tempo
dedicato alla preparazione del dibattimento d'appello è stata incentrata sulla
preparazione di un lungo memoriale (41 pagine), prodotto al dibattimento (doc.
E), contenente ampie e circostanziate motivazioni del gravame. Tale documento,
ancorché di interesse e perfettamente idoneo ad un uso in procedura scritta
(art. 406 CPP), non era però richiesto né dal codice di rito, né dalle
necessità di mandato. Per la preparazione del dibattimento d'appello questa
Corte ritiene perciò indennizzabile un dispendio massimo di 16 ore;
- la
specifica delle prestazioni fa stato di 5 ore e ½ spese tra il 21 ottobre 2009
e il 2 novembre 2009 per contatti telefonici con i signori __________, __________,
__________, __________, __________ e __________. Lo scopo di queste telefonate
non è dato a conoscere. Trattandosi, in buona parte, delle persone di cui era
stata chiesta - e poi respinta - l'audizione testimoniale dinanzi alla Pretura
penale (cfr. notifica di prove dell'11 novembre 2009), si può ipotizzare un
colloquio esplorativo (autorizzato sul piano deontologico con la riserva
dell'art. 10 cpv. 2 CAvv), nulla di più. Non essendo comprovata la necessità di
tali contatti ai fini del mandato (art. 10 cpv. 1 CAvv), le relative posizioni
non possono ritenersi indennizzabili. Identico discorso s'impone per i contatti
e i colloqui con l'avv. __________. Ne segue che dalla nota relativa
all'onorario vanno depennate ulteriori 5 ore e ½.
Il
dispendio orario dell'avv. XW è quindi riconosciuto, come danno indennizzabile,
sino a concorrenza di 124 ore (162 - 32.5 [48.5 - 16] - 5.5).
a.3. Nella
nota per onorari è applicata una tariffa oraria di fr. 350.–. Rimanendo valido
il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa
Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come
base, per i casi che non rappresentano particolari difficoltà - come quello di
specie - l'importo di fr. 250.– (applicato dal Consiglio di moderazione a far
tempo dal 2001) per le prestazioni eseguite dall'avv. YY e di fr. 280.– (in
conformità con l'art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili in
vigore dal 1° gennaio 2008) per le prestazioni dell'avv. XW, iniziatesi nel
2009.
(sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 3.3, 17.2011.69 del
17.
aprile 2012 consid. b.3).
b. Spese
Le spese indicate nella nota professionale vanno riconosciute con le
seguenti eccezioni:
- non è ammesso l'importo fr. 120.–, corrispondenti alle spese
relative alle prestazioni dell'avv. YY dall'11 al 23 aprile 2001 che non sono
state riconosciute come onorario indennizzabile (sopra, consid. a.1 ultima
parte);
- l'avv.
XW ha debitamente comprovato gli esborsi di cui alle fatture del 22 e del 23
novembre 2010 della Pretura penale per complessivi fr. 409.– (doc. 2 e 3). Non
così per la posta "fotocopie classatori Ministero Pubblico"
(05.11.2009) di fr. 1'132.– che pertanto non può essere ritenuta.
c. Indennità
per spese di patrocinio riconosciuta
Tenuto
conto delle variazioni dell'aliquota IVA intervenute in corso mandato,
l'indennità complessiva è così stabilita:
avv.
YY
periodo 06.12.2000-31.12.2000
onorario
(ore 4,5 x 250) fr. 1'125.–
spese fr. 82.–
IVA
7.
% fr. 90.55
totale
1.
fr 1'297.55
periodo 01.01.2000-04.10.2006
onorario
(ore 59 x 250) fr. 14'750.–
spese fr. 383.–
IVA
7.
% fr. 1'150.10
totale
2.
fr. 16'283.10
avv.
XW
periodo
20.08
-31.12.2010
onorario
(ore 39,5 x 280) fr. 11'060.–
spese fr.
2'093.–
IVA
7.
% fr. 999.65
totale
3.
fr.
14'152.65
periodo
dal 01.01.2011
onorario
(ore 84,5 x 280) fr. 23'660.–
spese fr. 1'478.–
IVA
8% fr. 2'011.05
totale
4.
fr. 27'149.05
Totale
1, 2, 3, 4 fr. 58'882.35
Indennità
per il danno economico
6.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato prosciolto deve
essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento.
Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa
della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,
comprese le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Mini, in op. cit., ad art.
429.
n. 6; Riklin, Schweizerische
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 3). Per “partecipazione necessaria al procedimento” s’intende la
partecipazione obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad
atti procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto, pag. 287; Mini, ibidem).
Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come
la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute
conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione
preventiva e/o di sicurezza.
Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre
che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la partecipazione
necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, in op. cit., ad art. 429 n.
6; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 24; STF 1B_484/2012 del 17
ottobre 2012 consid. 2.3), per la cui
valutazione e estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art.
42.
e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429
n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).
7.
IS 1 postula il versamento di fr.
573'189.–, di cui fr. 230'808.– per la perdita di guadagno dal licenziamento
fino alla crescita in giudicato della sentenza di proscioglimento, fr.
261'667.– per la perdita di guadagno futura, fr. 76'532.– per il danno
pensionistico e fr. 4'182.- per il danno conseguente al sequestro del suo conto
privato UBS SA.
a. Perdita
di guadagno dal licenziamento fino al passaggio in giudicato della sentenza di
proscioglimento
Di principio, per il calcolo del danno (cosiddetto attuale)
va considerato il periodo intercorrente tra l'evento dannoso e il giorno della
sentenza che da diritto al risarcimento, potendo quest'ultima considerare anche
fatti nuovi (Brehm, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 42 CO; Werro, La
responsabilité civile, Berna 2005, pag. 237, n. 932 e seg.).
In
concreto IS 1 chiede che le sia indennizzata la differenza tra il salario (fr.
6'000.– mensili lordi pagati 13 volte) percepito presso la succursale di __________
della __________, con sede a __________, al momento del licenziamento (17
febbraio 2001) e quanto da lei effettivamente guadagnato da quel momento sino
alla data di passaggio in giudicato della sentenza dell'11 giugno 2012 di
questa Corte (11 settembre 2012), ovvero per la durata di 11 anni e ½.
a.1. Il
caso di specie è stato contraddistinto dall'anomala durata della procedura
(quasi 12 anni), per cui il requisito del nesso causale adeguato tra il danno
preteso e il procedimento non può essere ammesso alla leggera: elementi o
circostanze estranei al procedimento sono infatti suscettibili di concorrere,
nel tempo, all'aumento o alla diminuzione del danno.
In
concreto la dimostrazione - che incombeva all'istante (Piquerez, Traité de
procedure pénale Suisse, 2a ed. Zurigo 2006, pag. 923, n. 1559) - di tale
rapporto di causalità sussiste, è vero, ma limitatamente al periodo che va dal
licenziamento, intervenuto durante la sua carcerazione preventiva (1° febbraio
2001.
- 9 aprile 2001) sino al momento in cui ella ha iniziato a lavorare presso
la __________, segnatamente sino al 1° settembre 2001.
A
far tempo da questa data, infatti, IS 1 è stata professionalmente e
ininterrottamente attiva - e lo è tuttora - come impiegata di commercio presso
la __________ per la quale segue tutta la clientela sud europea ed in parte
nord europea (gestione ordini, spedizioni, fatturazioni, controllo pagamenti,
assistenza dopo vendita, ecc.), percependo uno stipendio di fr. 4'500.– lordi
(ca. fr. 4'000.– netti), pagato 13 volte, oltre a un bonus annuale di fr.
10'000.–, lavorando (partime) 7 ore al giorno (verbale dibattimento 5
giugno 2012, pag. 5).
a.2. L'istante
ha prodotto quattro offerte di lavoro nel settore fiduciario, assegnatele
dall'Ufficio regionale di collocamento tra il 15 maggio e l'8 giugno 2001 (doc.
11), allorquando era al beneficio delle indennità di disoccupazione
(maggio-luglio 2001) e rimaste infruttuose. Non vi è traccia, invece, di
analoghe ricerche da lei intraprese dopo la sua assunzione presso la Ritchey
International Ltd. Ciò non sta necessariamente a significare che l'attività
svolta da ormai oltre 11 anni la veda pienamente soddisfatta, anche sul piano
salariale. Nulla però indizia il contrario e considerando che prima
dell'attuale impiego, tra il 1988 ed il 2000 IS 1 ha cambiato cinque posti di
lavoro, la stabilità professionale acquisita successivamente va ritenuta
perlomeno significativa di un impiego per lei sicuro e gratificante.
a.3. Il
rapporto di lavoro tra IS 1 e la __________, iniziato il 1°gennaio 2001, ha preso fine con la disdetta notificata dal datore di lavoro con effetto per il 16 febbraio
2001.
Così
richiesto dalla Cassa cantonale disoccupazione, il datore di lavoro ha dato la
seguente motivazione della disdetta:
“
Il contratto della Signora IS 1 è stato disdetto
dalla sottoscritta società, rispettando i termini contrattuali e di legge,
durante il tempo di prova.
Questo dopo che la Signora IS 1 si era assentata
per alcuni giorni dal posto di lavoro. Il collega di studio, avv. __________,
dell'avvocato che rappresenta la precitata Signora, avv. YY dello Studio legale
__________ e YY in __________, ci aveva a suo tempo indicato che il motivo
dell'assenza della stessa era da ricercare nel fatto che la Signora IS 1 si
trovava in carcere preventivo"
(doc. 7).
Il datore di lavoro si è espresso in termini
assai vaghi, senza addurre, in modo specifico e chiaro, la carcerazione
preventiva dell'istante quale motivo della disdetta. Che tale carcerazione
abbia costituito la vera ragione della perdita del posto di lavoro va di tutta
logica supposto. Ma che in assenza del procedimento penale, e quindi del
licenziamento, il rapporto di lavoro si sarebbe perpetuato nel tempo anche
oltre il 1° settembre 2001 è tutto fuor che certo.
IS
1.
lavorava infatti presso la succursale luganese della __________, succursale
radiata dal registro di commercio il 23 novembre 2001.
Cosa
sarebbe stato del posto di lavoro a partire da questa data se l'istante non
fosse stata licenziata può essere lasciato solo alle ipotesi. Considerato
tuttavia che sin dall'apprendistato IS 1 è sempre stata attiva nel luganese e
che al momento dei fatti era già sposata, si può ritenere che con molta
probabilità il contratto di lavoro sarebbe in ogni caso stato sciolto
nell'autunno 2001. Data questa situazione, pretendere
che vi sia stato un minor guadagno conseguito durante tutti questi anni,
connotabile come danno derivante dalla partecipazione dell'istante alla
procedura, è perlomeno azzardato.
a.4. Questa
Corte ritiene pertanto che IS 1 debba beneficiare di un indennizzo per il danno
economico pari alla perdita di guadagno assodata tra il 17 febbraio 2001 e il
31.
agosto 2001.
Ai
fini della determinazione dell'indennità si può fare capo alla metodica
proposta nell'istanza, basata sulla cosiddetta teoria della differenza,
consistente nel dedurre dal reddito netto che l'istante avrebbe percepito nel
periodo considerato i redditi da lei effettivamente conseguiti nello stesso
periodo.
Tenuto
conto della durata del periodo indennizzabile (196 giorni), del reddito annuo
lordo secondo contratto con la Società Fiduciaria Svizzera (fr. 78'000.–),
della deduzione degli oneri sociali (7.81%: AVS 5.05, AD 1.5, LAINF 1.0, IPG
0.
, cfr. doc. 12) e delle indennità LADI percepite nel periodo considerato
(fr. 9'433.50), l'indennità assomma pertanto a
fr. 41'884.90 (78'000:
365.
x 196) ./.
fr. 3'271.20 (7.81%)
./.
fr. 9'433.50 (indennità
LADI)
fr.
29'180.20 Totale.
b. Danno
futuro e danno pensionistico
Il
danno economico, cagionato dalla perdita di guadagno, da indennizzare è quello
prodottosi negli estremi dell'arco temporale che va dal 17 febbraio al 31
agosto 2001. Oltre questa data il danno non è comprovato, sicché le relative
pretese avanzate da IS 1 pari a fr. 261'667.– per la perdita di guadagno futura
e a fr. 76'532.– per il danno pensionistico non possono trovare accoglimento.
c. Danno
conseguente al sequestro degli averi dell'istante sul conto presso
La relazione bancaria in questione è stata posta sotto sequestro dal
Procuratore pubblico il 30 novembre 2000, allorquando il conto presentava un
saldo attivo di fr. 5'218.64 ed è stata dissequestrata il 13 settembre 2012.
Al 2 giugno 2012 il saldo si era ridotto a fr. 4'113.09 per effetto delle spese
prelevate dalla banca sull'arco del periodo considerato.
IS
1.
chiede un indennizzo di fr. 4'182.– composti di fr. 1'105.– di rimborso delle
spese inutilizzate per la gestione del conto e di fr. 3'077.– pari all'interesse
compensatorio del 5% sul saldo attivo di fr. 5'218.–, in applicazione dell'art.
73.
cpv. 1 CO, dal giorno della sopravvenienza del danno.
Incombendo
al danneggiato l'obbligo di attivarsi onde contenere il danno, IS 1 avrebbe
dovuto (o potuto) chiedere al Ministero pubblico di portare a chiusura il conto
e depositare i relativi averi, evitando così l'accumulo delle spese in
questione. In questi termini la pretesa di fr. 1'105.– va disattesa.
Di
contro, quella di fr. 3'077.– va indennizzata. In effetti, il sequestro dei
suoi averi bancari ha impedito all'istante di disporne. Rivelatosi poi - quasi
12.
anni dopo - ingiustificato, il sequestro ha perciò dato origine a una
pretesa in restituzione degli importi sequestrati. E siccome il danneggiato ha
diritto di essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la
sua pretesa fosse stata soddisfatta al momento dell'evento dannoso,
sull'importo in oggetto è dato un interesse compensatorio del 5% dal 30
novembre 2000 al 15 settembre 2012, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 CO
(Baumann/Corboz, L'indemnisation des personnes poursuivies a tort, in: RFJ
2007, pag. 390; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3b
ad art. 104 CO, pag. 620; Brehm, op. cit, n. 97 ad art. 41 CO).
L'indennità
per il danno conseguente al sequestro assomma pertanto a fr. 3'077.20
(5'218 x 5% x 4305 : 365).
d. Per
quanto sopra, il danno economico assomma nel complesso a fr. 32'257.40
(29'180.20 + 3'077.20).
Riparazione del torto morale
8.
Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento,
ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi
degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una
riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è
stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).
L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale unicamente
se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di altri
atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri, richieste di
informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un
procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità
(Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 429 n. 10).
Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale
a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti
della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep.
1998.
n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).
Quanto alla determinazione dell’ammontare
dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è
stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n.
7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa
nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle
circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato
all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità
dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure
della situazione familiare e professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio
2004, inc.1P.602/2003 consid. 5.1; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112
Ib 446).
In presenza di una carcerazione preventiva, la
prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul
cosiddetto “metodo bifasico” (Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo
1996, I/105 ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten
Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.; Rep. 1998 n. 126 nota 5), secondo
il quale nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione
soprattutto della durata della detenzione. Al riguardo, la CRP riconosceva in
generale un importo forfetario di fr. 100.–/200.– per ogni giornata di
detenzione (Mini, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Rep. 1998 n. 126 nota 5.1 con
riferimenti). Per il Tribunale federale, nel caso di carcerazioni di breve
durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato
l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni
più lunghe l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima
fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (STF del 15
maggio 2012, inc.6B_111/2012 consid. 4.2).
Nella
seconda fase l'importo base ottenuto era corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare delle
eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; ciò ben consapevoli
che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica (Mini, op. ibidem). Infine,
per i casi di carcerazione preventiva la giurisprudenza della CRP riconosceva -
se richiesto - un interesse compensatorio del 5% sul capitale del torto morale,
decorrente dalla data della scarcerazione sino fino alla data del passaggio in
giudicato della sentenza d'indennizzo (decisioni CRP 60.2010.314 del 10
dicembre 2010, pag. 10 e 60.2010.360 del 27 dicembre 2010 pag. 11).
a. L’istante
postula la rifusione di fr. 84'386.– per il torto morale subito, di cui fr.
21'386.– per i giorni di carcerazione sofferti (fr. 200.– giorno + interessi),
fr. 20'000.– per le sofferenze psichiche e fisiche conseguenti alla
carcerazione, fr. 10'000.– per la sofferenza a causa delle umiliazioni subite
in regime di carcerazione, fr. 5'000.– per il pregiudizio alla reputazione nei
confronti dei famigliari, fr. 3'000.– per il pregiudizio alla reputazione nei
confronti della comunità, fr. 3'000.– per il danno morale a causa della
ripetuta violazione del principio dell'equo processo, fr. 22'000.– (fr. 2'000.–
per anno) per il torto morale derivante dalla violazione del principio di
celerità, ciò che ha avuto come conseguenza, tra l'altro, anche la rinuncia ad
avere un figlio.
b. Ispirandosi
alla prassi appena ricordata, nelle proprie osservazioni il procuratore
pubblico non si oppone a riconoscere a IS 1 un'indennità di fr. 200.– per ogni
giorno di detenzione preventiva, ossia fr. 21'386.– (come indicato
nell'istanza), comprensivi degli interessi al 5% a decorrere dal giorno
successivo alla scarcerazione (10 aprile 2001) sino alla data di passaggio in
giudicato della sentenza di proscioglimento (11 settembre 2012), ritenendo
altresì "equo" aggiungere un'indennità una tantum di
fr. 10'000.–, dovendosi invece respingere ogni ulteriore indennizzo.
Nelle proprie osservazioni anche lo Stato si
allinea all'opinione del procuratore pubblico per quanto attiene al riconoscimento
di una riparazione del torto morale commisurata in fr. 200.– per ogni giorno di
carcerazione patito, ritenendo comunque "eccessivo" l'importo
di fr. 84'386.– rivendicato nell'istanza.
c. Questa
Corte ritiene di non dover discostarsi dalla giurisprudenza della CRP invalsa
nell'ambito applicativo del previgente CPP TI.
La grave lesione della personalità, insita nella
privazione della libertà per la durata di 67 giorni, nella gravità dei capi
di'imputazione a suo carico, senza dimenticare i 16 interrogatori (11 di
polizia e 5 davanti al procuratore pubblico) alla quale è stata sottoposta e
soprattutto l'anomala durata della procedura, giustificano di riconoscere
all'istante un'indennità di fr. 200.– per ogni giorno di carcere preventivo
ingiustamente sofferto, più interessi del 5% dalla data della scarcerazione
sino al passaggio in giudicato della sentenza (4173 giorni), alla quale va
aggiunto un adeguato importo di riparazione contenuto in fr. 15'000.–.
L'indennità assomma così a
fr. 36'060.– (13'400 [200 x 67] + 7'660 [13'400 x 5 % x 4173 : 365] +
15'000).
d. Non
vi è spazio per ulteriori indennizzi. Dall'incartamento processuale non risulta
che la vicenda abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente pubblica cagione
di danno all'immagine personale e professionale dell'istante. Le sofferenze
psichiche ("serio problema repressivo reattivo") che IS 1
attribuisce ai trattamenti subiti e più in generale alla procedura penale sono
evocate nel certificato medico 11 luglio 2012 della dr. med. __________ (doc.
19). A giudizio di questa Corte, tale certificazione, peraltro allestita da un
medico privo di specializzazione in psichiatria e psicoterapia, non assurge a
prova di una chiara diagnosi e soprattutto del rapporto di causalità adeguato
tra il procedimento ed i problemi di salute ivi menzionati. L'assenza di prove
in tal senso si estende pure all'asserita rinuncia ad avere un figlio ed al
pregiudizio alla reputazione nei confronti dei famigliari (dubbi e sospetti) e
della comunità.
Quanto all'allegato
pregiudizio derivante dalla violazione del principio dell'equo processo,
segnatamente dall'eccessiva durata della procedura, già si è detto (sopra,
consid. 7a.1.).
9.
Per
l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP l'indennizzo o la riparazione del torto morale
possono essere ridotti e persino rifiutati se l'imputato ha provocato in modo
illecito e - cumulativamente - colpevole l'apertura del procedimento penale o
ne ha ostacolato lo svolgimento. Il procuratore pubblico ritiene che una
riduzione dell'indennità chiesta "potrebbe giustificarsi", avendo IS 1
ammesso di avere agito per leggerezza, procedendo a registrazioni contabili
irregolari, eludendo poi le richieste di spiegazioni del datore di lavoro
riguardo a tali irregolarità (osservazioni 3 gennaio 2013, pag. 4). Postula di
conseguenza una riduzione almeno del 50% dell'importo di indennità riconosciuto
(vedi sopra, lett. E). In concreto non vi sono tuttavia elementi o ragioni
specifiche per ritenere che l'agire per leggerezza riconosciuto dall'istante
abbia giocato un ruolo causale per l'apertura del procedimento penale e nemmeno
per ritenere che tale agire assurga ad illecito colpevole ai sensi della norma
appena citata. Anzi, come rettamente osservato nell'istanza (punto 18, pag.
17), questa Corte ha assodato che IS 1 ha "assunto un
comportamento collaborativo con gli inquirenti, rispondendo a tutte le domande
rivoltele, perseverando nel ribadire la propria innocenza, dando una versione
dei fatti mai sottoposta ad accurate verifiche d'inchiesta nonostante ella
avesse tempestivamente chiesto di procedere ad alcune prove in grado di far
luce sulla bontà della sua versione" (sentenza del 27 giugno 2012, pag.
33). Nelle descritte circostanze l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP non può trovare
applicazione nel caso di specie.
10.
Concludendo,
le pretese di IS 1 per titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai
sensi dell'art. 429 CPP sono ammesse nei seguenti limiti:
indennità
per le spese di patrocinio fr. 58'882.35
indennità
per il danno economico fr. 32'257.40
riparazione
del torto morale fr. 36'060.00
totale
fr. 127'199.75
con
arrotondamento fr. 127'200.00.
Per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia
nel caso concreto, dal 19 dicembre 2012, data dell'introduzione dell'istanza
(sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 4; 17.2012.43 del 6
ottobre 2012 consid. 2c; 17.2012.68 consid. 15).
11.
Il
presente procedimento è contestuale alla procedura di ricorso di cui all'inc.
17.2011.67
Per le spese torna perciò applicabile l'art. 428 cpv. 1 CPC, giusta
il quale le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura
in cui prevalgono o soccombono nella causa.
IS 1 ha avanzato
pretese per fr. 753'491.95 più interessi, ottenendo ragione per fr. 127'200.–.
Ella soccombe perciò nella misura del 83 %, ovvero per 5/6, lo Stato per 1/6.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.–, per complessivi fr.
1'000.–, seguiranno dunque tale riparto.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP, lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolta
dalle imputazioni di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti con
sentenza 27 giugno 2012 della Corte di appello e di revisione penale del
Tribunale d'appello - i seguenti importi:
indennità
per le spese di patrocinio fr. 58'882.35
indennità
per il danno economico fr. 32'257.40
riparazione
del torto morale fr. 36'060.00
totale
fr. 127'199.75
con
arrotondamento fr. 127'200.00
più
interessi del 5% dal 19 dicembre 2012.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono a carico di IS 1 per 5/6 e per la rimanenza
di 1/6 a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
-
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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