Lexipedia

Decisione

17.2012.189

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo

sull'opposizione presentata da IS 1, con sentenza 18 maggio 2011 il giudice

della Pretura penale ha ritenuto quest'ultima autrice colpevole di ripetuta

truffa e ripetuta falsità in documenti mentre l’ha prosciolta dalle accuse di

ripetuta appropriazione indebita, di truffa limitatamente ai fatti di cui al

punto 2.2 del DA n. 3805/2009 del 1° settembre 2009 e di soppressione di

documento. In applicazione della pena egli l'ha quindi condannata alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna (corrispondenti a

complessivi fr. 7'200.–) sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni, e alla multa di fr. 2'000.–, nonché al pagamento della tassa di

giustizia delle spese giudiziarie di complessivi fr. 3'630.–. Il giudice della

Pretura penale ha inoltre rinviato le parti civili XY e XX al competente foro

civile per fare valere le relative pretese, disponendo infine la confisca

dell'importo di fr. 4'397.49 depositato su un conto __________ intestato a IS 1.

C. Statuendo

sull'appello di IS 1 annunciato il 19 maggio e dichiarato il 12 luglio 2011,

con sentenza 27 giugno 2012 questa Corte l'ha prosciolta da tutti i capi

d'imputazione a suo carico, annullando la confisca di fr. 4'397.49 e ponendo a

carico dello Stato gli oneri processuali di entrambi i gradi di giurisdizione.

Di conseguenza ha invitato IS 1 a fare valere le sue pretese ex art. 429 e

segg. CPP con istanza motivata e corredata dalla necessaria documentazione, da

decidersi con separato giudizio.

D. Con

l'istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato del Cantone Ticino venga condannato

a versarle - quale indennità ai sensi dell'art. 429 CPP - l'importo complessivo

di fr. 753'491.95 più interessi al 5% dal 19 dicembre 2012, di cui fr.

95'916.95 per le spese di patrocinio, fr. 573'189.– per il danno economico

patito e fr. 84'386.– a titolo di riparazione del torto morale; il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

E. Su

tali richieste il procuratore pubblico si è espresso con scritto 3 gennaio

2013. Pur rimettendosi al giudizio di questa Corte, egli ritiene che alla

richiedente non possano essere riconosciuti più di fr. 52'512.– di spese di

patrocinio, fr. 36'979.05 di danno economico e fr. 31'386.– di riparazione del

torto morale, per un importo d'indennità complessiva di fr. 120'877.05, da

ridursi comunque almeno della metà in considerazione della concolpa di IS 1

nell'apertura del procedimento penale (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP).

F. Con

osservazioni 1° febbraio 2013 la Divisione della giustizia si è rimessa al

giudizio della scrivente Corte, segnalando nondimeno lo sproporzionato

dispendio di tempo fatto valere per il patrocinio (242 ore) e l'esosità della

tariffa oraria applicata (fr. 350.–). A suo giudizio, inoltre, nulla deve

essere riconosciuto all'istante per titolo di danno economico, mentre che la

richiesta di riparazione del torto morale di fr. 84'386.– appare senz'altro

eccessiva, potendo essere accolta, al massimo, nella misura di fr. 200.– per

ogni giorno di carcerazione preventiva sofferta.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese

di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di

ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.

L’autorità

penale competente giusta l'art. 429 cpv. 2 CPP per decidere sugli indennizzi e

sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione

finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla

riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429

CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata nel merito

(Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art. 429 CPP).

In concreto, dunque,

competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che,

con sentenza 27 giugno 2012, ha pronunciato il proscioglimento dell’istante,

annullando la sentenza di condanna della Pretura penale.

2.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto

o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la

lett. c di detta norma, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento

è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di

privazione della libertà.

La norma

stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della

totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della

responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di

non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche

in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio,

p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San

Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz,

op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP;

Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429

CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

Indennità

per le spese di patrocinio

3.

Per

l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida

del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un

patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della

complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di

lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per

stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la

congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a

cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi questa Corte

ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico

del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del

patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010;

60.2010.189

del 12 novembre 2010).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle

effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la

sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,

l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui

sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,

quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici

per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e

vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,

telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto

al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e

archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la

copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo

di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile

(sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8

ottobre 2012 consid. 1.b.3.).

4.

L’appellante

postula la rifusione, a questo titolo, della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 95'916.95 oltre a interessi del 5%

dal 19 dicembre 2012, corrispondenti a fr. 84'700.– di onorario calcolati sulla

base di un dispendio di 80 ore svolte dall'avv. YY tra il 6 dicembre 2000 e il

4.

ottobre 2006 e di 162 ore svolte dall'avv. XW dal 20 agosto 2009 al 27 giugno

2012.

ad una tariffa oraria di fr. 350.–, ai quali si aggiungono fr. 3'703.– di

spese, fr. 409.– di esborsi e fr. 7'104.95 di IVA (all'8%).

5.

Per

procedere all'esame dell'adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa,

questa Corte si fonda sulla nota d'onorario dettagliata del 21 novembre 2012

(doc. 1) confrontando le prestazioni esposte con gli atti degli incarti del

Ministero pubblico, della Pretura penale e della CARP e controllando se quanto

effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e

giuridiche.

a. Onorario

Le prestazioni indicate nella nota professionale

trovano sostanziale corrispondenza negli atti. Esse appaiono inoltre adeguate

alla complessità del caso e rispondenti alle effettive necessità difensive, con

le seguenti eccezioni.

a.1. Prestazioni

dell'avv. YY (6 dicembre 2000/4 ottobre 2006):

- non è suscettibile di indennizzo l'ora (arrotondamento di 1.08) che

l'avv. YY ha speso presso il Ministero Pubblico il 22 marzo 2001. Nella

circostanza il legale è stato sentito dal Procuratore pubblico in qualità di

testimone. Seppure correlata ai fatti di causa, la sua testimonianza trova

fondamento in un obbligo civico sancito dalla legge (art. 121 CPP/TI), che come

tale esorbita dall'ambito del mandato e non è quindi indennizzabile;

- i

colloqui (telefonici e non) con la cliente avvenuti al di fuori del periodo

della carcerazione preventiva sono quantificati in 5 ore e ½. Il tempo esposto

è eccessivo, ritenuto che una corretta e compiuta conduzione del mandato nel

periodo considerato non avrebbe dovuto richiedere più di 3 ore di colloqui.

Dalla nota professionale vanno perciò stralciate 2 ore e ½;

- per

le prestazioni intervenute tra l'11 e il 23 aprile 2001 l'avv. YY ha esposto in nota 13.31 ore, arrotondate a 13, dedicate alla raccolta di informazioni

ed all'allestimento di un "esposto penale" del 12 aprile 2001 di IS 1

nei confronti di __________ - amministratore di XY e di XX, società datrici di

lavoro di IS 1 al momento dei fatti - per titolo di truffa, amministrazione

infedele, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e frode fiscale. Tale

denuncia, sfociata in un decreto di non luogo a procedere del 30 dicembre 2002,

è un atto a sé stante, che ha avuto vita propria. Trattata separatamente dal

procedimento in oggetto, si contrapponeva alla denuncia penale del 28 novembre

2000.

inoltrata dalle due citate società nei confronti di IS 1. Lo scopo era di

fare accertare alcune malversazioni commesse da __________ ai danni delle

società per le quali lavorava onde dimostrare che le malversazioni di cui era

accusata erano state in realtà orchestrate da __________. Come visto, tale atto

non ha sortito gli effetti sperati. Esso non doveva apparire comunque

indispensabile ai fini difensivi, avendo IS 1 già segnalato i fatti al

Ministero Pubblico (esposto citato, pag. 2). Ciò premesso, anche il rapporto di

causalità tra il procedimento a carico di IS 1 e le descritte posizioni di

danno non può ritenersi provato. Ne deriva che dalla nota professionale

dell'avv. YY vanno stralciate 13 ore.

Il dispendio orario dell'avv. YY è quindi

riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 63 ore e ½ (80 -

1.

- 2.5 - 13).

a.2. Prestazioni

dell'avv. XW (20 agosto 2009/27 giugno 2012):

- per

lo studio e la preparazione del dibattimento di primo grado l'avv. XW ha

indicato un dispendio - qui interamente riconosciuto - di 34 ore e ½, mentre

che per lo studio e la preparazione del dibattimento d'appello ha esposto 48

ore e ½, complessivamente dunque 83 ore. Questa Corte ritiene eccessivo il

dispendio dedicato alla preparazione del dibattimento d'appello. Fatti e diritto

erano identici per entrambe le istanze. Gli argomenti da consegnare all'arringa

erano stati ampiamente approfonditi e assimilati, sicché rimanevano da

espletare soltanto gli eventuali aggiornamenti e, ovviamente, un indispensabile

"ripasso" della materia, essendo trascorso oltre un anno dal

dibattimento di primo grado. Non fa dubbio, inoltre, che gran parte del tempo

dedicato alla preparazione del dibattimento d'appello è stata incentrata sulla

preparazione di un lungo memoriale (41 pagine), prodotto al dibattimento (doc.

E), contenente ampie e circostanziate motivazioni del gravame. Tale documento,

ancorché di interesse e perfettamente idoneo ad un uso in procedura scritta

(art. 406 CPP), non era però richiesto né dal codice di rito, né dalle

necessità di mandato. Per la preparazione del dibattimento d'appello questa

Corte ritiene perciò indennizzabile un dispendio massimo di 16 ore;

- la

specifica delle prestazioni fa stato di 5 ore e ½ spese tra il 21 ottobre 2009

e il 2 novembre 2009 per contatti telefonici con i signori __________, __________,

__________, __________, __________ e __________. Lo scopo di queste telefonate

non è dato a conoscere. Trattandosi, in buona parte, delle persone di cui era

stata chiesta - e poi respinta - l'audizione testimoniale dinanzi alla Pretura

penale (cfr. notifica di prove dell'11 novembre 2009), si può ipotizzare un

colloquio esplorativo (autorizzato sul piano deontologico con la riserva

dell'art. 10 cpv. 2 CAvv), nulla di più. Non essendo comprovata la necessità di

tali contatti ai fini del mandato (art. 10 cpv. 1 CAvv), le relative posizioni

non possono ritenersi indennizzabili. Identico discorso s'impone per i contatti

e i colloqui con l'avv. __________. Ne segue che dalla nota relativa

all'onorario vanno depennate ulteriori 5 ore e ½.

Il

dispendio orario dell'avv. XW è quindi riconosciuto, come danno indennizzabile,

sino a concorrenza di 124 ore (162 - 32.5 [48.5 - 16] - 5.5).

a.3. Nella

nota per onorari è applicata una tariffa oraria di fr. 350.–. Rimanendo valido

il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa

Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come

base, per i casi che non rappresentano particolari difficoltà - come quello di

specie - l'importo di fr. 250.– (applicato dal Consiglio di moderazione a far

tempo dal 2001) per le prestazioni eseguite dall'avv. YY e di fr. 280.– (in

conformità con l'art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili in

vigore dal 1° gennaio 2008) per le prestazioni dell'avv. XW, iniziatesi nel

2009.

(sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 3.3, 17.2011.69 del

17.

aprile 2012 consid. b.3).

b. Spese

Le spese indicate nella nota professionale vanno riconosciute con le

seguenti eccezioni:

- non è ammesso l'importo fr. 120.–, corrispondenti alle spese

relative alle prestazioni dell'avv. YY dall'11 al 23 aprile 2001 che non sono

state riconosciute come onorario indennizzabile (sopra, consid. a.1 ultima

parte);

- l'avv.

XW ha debitamente comprovato gli esborsi di cui alle fatture del 22 e del 23

novembre 2010 della Pretura penale per complessivi fr. 409.– (doc. 2 e 3). Non

così per la posta "fotocopie classatori Ministero Pubblico"

(05.11.2009) di fr. 1'132.– che pertanto non può essere ritenuta.

c. Indennità

per spese di patrocinio riconosciuta

Tenuto

conto delle variazioni dell'aliquota IVA intervenute in corso mandato,

l'indennità complessiva è così stabilita:

avv.

YY

periodo 06.12.2000-31.12.2000

onorario

(ore 4,5 x 250) fr. 1'125.–

spese fr. 82.–

IVA

7.

% fr. 90.55

totale

1.

fr 1'297.55

periodo 01.01.2000-04.10.2006

onorario

(ore 59 x 250) fr. 14'750.–

spese fr. 383.–

IVA

7.

% fr. 1'150.10

totale

2.

fr. 16'283.10

avv.

XW

periodo

20.08

-31.12.2010

onorario

(ore 39,5 x 280) fr. 11'060.–

spese fr.

2'093.–

IVA

7.

% fr. 999.65

totale

3.

fr.

14'152.65

periodo

dal 01.01.2011

onorario

(ore 84,5 x 280) fr. 23'660.–

spese fr. 1'478.–

IVA

8% fr. 2'011.05

totale

4.

fr. 27'149.05

Totale

1, 2, 3, 4 fr. 58'882.35

Indennità

per il danno economico

6.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato prosciolto deve

essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento.

Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa

della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali,

comprese le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Mini, in op. cit., ad art.

429.

n. 6; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 3). Per “partecipazione necessaria al procedimento” s’intende la

partecipazione obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad

atti procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto, pag. 287; Mini, ibidem).

Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come

la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute

conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione

preventiva e/o di sicurezza.

Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre

che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la partecipazione

necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, in op. cit., ad art. 429 n.

6; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 24; STF 1B_484/2012 del 17

ottobre 2012 consid. 2.3), per la cui

valutazione e estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art.

42.

e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429

n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).

7.

IS 1 postula il versamento di fr.

573'189.–, di cui fr. 230'808.– per la perdita di guadagno dal licenziamento

fino alla crescita in giudicato della sentenza di proscioglimento, fr.

261'667.– per la perdita di guadagno futura, fr. 76'532.– per il danno

pensionistico e fr. 4'182.- per il danno conseguente al sequestro del suo conto

privato UBS SA.

a. Perdita

di guadagno dal licenziamento fino al passaggio in giudicato della sentenza di

proscioglimento

Di principio, per il calcolo del danno (cosiddetto attuale)

va considerato il periodo intercorrente tra l'evento dannoso e il giorno della

sentenza che da diritto al risarcimento, potendo quest'ultima considerare anche

fatti nuovi (Brehm, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 42 CO; Werro, La

responsabilité civile, Berna 2005, pag. 237, n. 932 e seg.).

In

concreto IS 1 chiede che le sia indennizzata la differenza tra il salario (fr.

6'000.– mensili lordi pagati 13 volte) percepito presso la succursale di __________

della __________, con sede a __________, al momento del licenziamento (17

febbraio 2001) e quanto da lei effettivamente guadagnato da quel momento sino

alla data di passaggio in giudicato della sentenza dell'11 giugno 2012 di

questa Corte (11 settembre 2012), ovvero per la durata di 11 anni e ½.

a.1. Il

caso di specie è stato contraddistinto dall'anomala durata della procedura

(quasi 12 anni), per cui il requisito del nesso causale adeguato tra il danno

preteso e il procedimento non può essere ammesso alla leggera: elementi o

circostanze estranei al procedimento sono infatti suscettibili di concorrere,

nel tempo, all'aumento o alla diminuzione del danno.

In

concreto la dimostrazione - che incombeva all'istante (Piquerez, Traité de

procedure pénale Suisse, 2a ed. Zurigo 2006, pag. 923, n. 1559) - di tale

rapporto di causalità sussiste, è vero, ma limitatamente al periodo che va dal

licenziamento, intervenuto durante la sua carcerazione preventiva (1° febbraio

2001.

- 9 aprile 2001) sino al momento in cui ella ha iniziato a lavorare presso

la __________, segnatamente sino al 1° settembre 2001.

A

far tempo da questa data, infatti, IS 1 è stata professionalmente e

ininterrottamente attiva - e lo è tuttora - come impiegata di commercio presso

la __________ per la quale segue tutta la clientela sud europea ed in parte

nord europea (gestione ordini, spedizioni, fatturazioni, controllo pagamenti,

assistenza dopo vendita, ecc.), percependo uno stipendio di fr. 4'500.– lordi

(ca. fr. 4'000.– netti), pagato 13 volte, oltre a un bonus annuale di fr.

10'000.–, lavorando (partime) 7 ore al giorno (verbale dibattimento 5

giugno 2012, pag. 5).

a.2. L'istante

ha prodotto quattro offerte di lavoro nel settore fiduciario, assegnatele

dall'Ufficio regionale di collocamento tra il 15 maggio e l'8 giugno 2001 (doc.

11), allorquando era al beneficio delle indennità di disoccupazione

(maggio-luglio 2001) e rimaste infruttuose. Non vi è traccia, invece, di

analoghe ricerche da lei intraprese dopo la sua assunzione presso la Ritchey

International Ltd. Ciò non sta necessariamente a significare che l'attività

svolta da ormai oltre 11 anni la veda pienamente soddisfatta, anche sul piano

salariale. Nulla però indizia il contrario e considerando che prima

dell'attuale impiego, tra il 1988 ed il 2000 IS 1 ha cambiato cinque posti di

lavoro, la stabilità professionale acquisita successivamente va ritenuta

perlomeno significativa di un impiego per lei sicuro e gratificante.

a.3. Il

rapporto di lavoro tra IS 1 e la __________, iniziato il 1°gennaio 2001, ha preso fine con la disdetta notificata dal datore di lavoro con effetto per il 16 febbraio

2001.

Così

richiesto dalla Cassa cantonale disoccupazione, il datore di lavoro ha dato la

seguente motivazione della disdetta:

Il contratto della Signora IS 1 è stato disdetto

dalla sottoscritta società, rispettando i termini contrattuali e di legge,

durante il tempo di prova.

Questo dopo che la Signora IS 1 si era assentata

per alcuni giorni dal posto di lavoro. Il collega di studio, avv. __________,

dell'avvocato che rappresenta la precitata Signora, avv. YY dello Studio legale

__________ e YY in __________, ci aveva a suo tempo indicato che il motivo

dell'assenza della stessa era da ricercare nel fatto che la Signora IS 1 si

trovava in carcere preventivo"

(doc. 7).

Il datore di lavoro si è espresso in termini

assai vaghi, senza addurre, in modo specifico e chiaro, la carcerazione

preventiva dell'istante quale motivo della disdetta. Che tale carcerazione

abbia costituito la vera ragione della perdita del posto di lavoro va di tutta

logica supposto. Ma che in assenza del procedimento penale, e quindi del

licenziamento, il rapporto di lavoro si sarebbe perpetuato nel tempo anche

oltre il 1° settembre 2001 è tutto fuor che certo.

IS

1.

lavorava infatti presso la succursale luganese della __________, succursale

radiata dal registro di commercio il 23 novembre 2001.

Cosa

sarebbe stato del posto di lavoro a partire da questa data se l'istante non

fosse stata licenziata può essere lasciato solo alle ipotesi. Considerato

tuttavia che sin dall'apprendistato IS 1 è sempre stata attiva nel luganese e

che al momento dei fatti era già sposata, si può ritenere che con molta

probabilità il contratto di lavoro sarebbe in ogni caso stato sciolto

nell'autunno 2001. Data questa situazione, pretendere

che vi sia stato un minor guadagno conseguito durante tutti questi anni,

connotabile come danno derivante dalla partecipazione dell'istante alla

procedura, è perlomeno azzardato.

a.4. Questa

Corte ritiene pertanto che IS 1 debba beneficiare di un indennizzo per il danno

economico pari alla perdita di guadagno assodata tra il 17 febbraio 2001 e il

31.

agosto 2001.

Ai

fini della determinazione dell'indennità si può fare capo alla metodica

proposta nell'istanza, basata sulla cosiddetta teoria della differenza,

consistente nel dedurre dal reddito netto che l'istante avrebbe percepito nel

periodo considerato i redditi da lei effettivamente conseguiti nello stesso

periodo.

Tenuto

conto della durata del periodo indennizzabile (196 giorni), del reddito annuo

lordo secondo contratto con la Società Fiduciaria Svizzera (fr. 78'000.–),

della deduzione degli oneri sociali (7.81%: AVS 5.05, AD 1.5, LAINF 1.0, IPG

0.

, cfr. doc. 12) e delle indennità LADI percepite nel periodo considerato

(fr. 9'433.50), l'indennità assomma pertanto a

fr. 41'884.90 (78'000:

365.

x 196) ./.

fr. 3'271.20 (7.81%)

./.

fr. 9'433.50 (indennità

LADI)

fr.

29'180.20 Totale.

b. Danno

futuro e danno pensionistico

Il

danno economico, cagionato dalla perdita di guadagno, da indennizzare è quello

prodottosi negli estremi dell'arco temporale che va dal 17 febbraio al 31

agosto 2001. Oltre questa data il danno non è comprovato, sicché le relative

pretese avanzate da IS 1 pari a fr. 261'667.– per la perdita di guadagno futura

e a fr. 76'532.– per il danno pensionistico non possono trovare accoglimento.

c. Danno

conseguente al sequestro degli averi dell'istante sul conto presso

La relazione bancaria in questione è stata posta sotto sequestro dal

Procuratore pubblico il 30 novembre 2000, allorquando il conto presentava un

saldo attivo di fr. 5'218.64 ed è stata dissequestrata il 13 settembre 2012.

Al 2 giugno 2012 il saldo si era ridotto a fr. 4'113.09 per effetto delle spese

prelevate dalla banca sull'arco del periodo considerato.

IS

1.

chiede un indennizzo di fr. 4'182.– composti di fr. 1'105.– di rimborso delle

spese inutilizzate per la gestione del conto e di fr. 3'077.– pari all'interesse

compensatorio del 5% sul saldo attivo di fr. 5'218.–, in applicazione dell'art.

73.

cpv. 1 CO, dal giorno della sopravvenienza del danno.

Incombendo

al danneggiato l'obbligo di attivarsi onde contenere il danno, IS 1 avrebbe

dovuto (o potuto) chiedere al Ministero pubblico di portare a chiusura il conto

e depositare i relativi averi, evitando così l'accumulo delle spese in

questione. In questi termini la pretesa di fr. 1'105.– va disattesa.

Di

contro, quella di fr. 3'077.– va indennizzata. In effetti, il sequestro dei

suoi averi bancari ha impedito all'istante di disporne. Rivelatosi poi - quasi

12.

anni dopo - ingiustificato, il sequestro ha perciò dato origine a una

pretesa in restituzione degli importi sequestrati. E siccome il danneggiato ha

diritto di essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la

sua pretesa fosse stata soddisfatta al momento dell'evento dannoso,

sull'importo in oggetto è dato un interesse compensatorio del 5% dal 30

novembre 2000 al 15 settembre 2012, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 CO

(Baumann/Corboz, L'indemnisation des personnes poursuivies a tort, in: RFJ

2007, pag. 390; Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3b

ad art. 104 CO, pag. 620; Brehm, op. cit, n. 97 ad art. 41 CO).

L'indennità

per il danno conseguente al sequestro assomma pertanto a fr. 3'077.20

(5'218 x 5% x 4305 : 365).

d. Per

quanto sopra, il danno economico assomma nel complesso a fr. 32'257.40

(29'180.20 + 3'077.20).

Riparazione del torto morale

8.

Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento,

ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi

degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una

riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è

stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231).

L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale unicamente

se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di altri

atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri, richieste di

informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un

procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità

(Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 429 n. 10).

Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale

a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento

penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti

della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep.

1998.

n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210).

Quanto alla determinazione dell’ammontare

dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è

stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n.

7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa

nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle

circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato

all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità

dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure

della situazione familiare e professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio

2004, inc.1P.602/2003 consid. 5.1; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112

Ib 446).

In presenza di una carcerazione preventiva, la

prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul

cosiddetto “metodo bifasico” (Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo

1996, I/105 ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten

Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.; Rep. 1998 n. 126 nota 5), secondo

il quale nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione

soprattutto della durata della detenzione. Al riguardo, la CRP riconosceva in

generale un importo forfetario di fr. 100.–/200.– per ogni giornata di

detenzione (Mini, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Rep. 1998 n. 126 nota 5.1 con

riferimenti). Per il Tribunale federale, nel caso di carcerazioni di breve

durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato

l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni

più lunghe l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima

fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (STF del 15

maggio 2012, inc.6B_111/2012 consid. 4.2).

Nella

seconda fase l'importo base ottenuto era corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare delle

eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; ciò ben consapevoli

che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica (Mini, op. ibidem). Infine,

per i casi di carcerazione preventiva la giurisprudenza della CRP riconosceva -

se richiesto - un interesse compensatorio del 5% sul capitale del torto morale,

decorrente dalla data della scarcerazione sino fino alla data del passaggio in

giudicato della sentenza d'indennizzo (decisioni CRP 60.2010.314 del 10

dicembre 2010, pag. 10 e 60.2010.360 del 27 dicembre 2010 pag. 11).

a. L’istante

postula la rifusione di fr. 84'386.– per il torto morale subito, di cui fr.

21'386.– per i giorni di carcerazione sofferti (fr. 200.– giorno + interessi),

fr. 20'000.– per le sofferenze psichiche e fisiche conseguenti alla

carcerazione, fr. 10'000.– per la sofferenza a causa delle umiliazioni subite

in regime di carcerazione, fr. 5'000.– per il pregiudizio alla reputazione nei

confronti dei famigliari, fr. 3'000.– per il pregiudizio alla reputazione nei

confronti della comunità, fr. 3'000.– per il danno morale a causa della

ripetuta violazione del principio dell'equo processo, fr. 22'000.– (fr. 2'000.–

per anno) per il torto morale derivante dalla violazione del principio di

celerità, ciò che ha avuto come conseguenza, tra l'altro, anche la rinuncia ad

avere un figlio.

b. Ispirandosi

alla prassi appena ricordata, nelle proprie osservazioni il procuratore

pubblico non si oppone a riconoscere a IS 1 un'indennità di fr. 200.– per ogni

giorno di detenzione preventiva, ossia fr. 21'386.– (come indicato

nell'istanza), comprensivi degli interessi al 5% a decorrere dal giorno

successivo alla scarcerazione (10 aprile 2001) sino alla data di passaggio in

giudicato della sentenza di proscioglimento (11 settembre 2012), ritenendo

altresì "equo" aggiungere un'indennità una tantum di

fr. 10'000.–, dovendosi invece respingere ogni ulteriore indennizzo.

Nelle proprie osservazioni anche lo Stato si

allinea all'opinione del procuratore pubblico per quanto attiene al riconoscimento

di una riparazione del torto morale commisurata in fr. 200.– per ogni giorno di

carcerazione patito, ritenendo comunque "eccessivo" l'importo

di fr. 84'386.– rivendicato nell'istanza.

c. Questa

Corte ritiene di non dover discostarsi dalla giurisprudenza della CRP invalsa

nell'ambito applicativo del previgente CPP TI.

La grave lesione della personalità, insita nella

privazione della libertà per la durata di 67 giorni, nella gravità dei capi

di'imputazione a suo carico, senza dimenticare i 16 interrogatori (11 di

polizia e 5 davanti al procuratore pubblico) alla quale è stata sottoposta e

soprattutto l'anomala durata della procedura, giustificano di riconoscere

all'istante un'indennità di fr. 200.– per ogni giorno di carcere preventivo

ingiustamente sofferto, più interessi del 5% dalla data della scarcerazione

sino al passaggio in giudicato della sentenza (4173 giorni), alla quale va

aggiunto un adeguato importo di riparazione contenuto in fr. 15'000.–.

L'indennità assomma così a

fr. 36'060.– (13'400 [200 x 67] + 7'660 [13'400 x 5 % x 4173 : 365] +

15'000).

d. Non

vi è spazio per ulteriori indennizzi. Dall'incartamento processuale non risulta

che la vicenda abbia avuto un'eco mediatica e/o diversamente pubblica cagione

di danno all'immagine personale e professionale dell'istante. Le sofferenze

psichiche ("serio problema repressivo reattivo") che IS 1

attribuisce ai trattamenti subiti e più in generale alla procedura penale sono

evocate nel certificato medico 11 luglio 2012 della dr. med. __________ (doc.

19). A giudizio di questa Corte, tale certificazione, peraltro allestita da un

medico privo di specializzazione in psichiatria e psicoterapia, non assurge a

prova di una chiara diagnosi e soprattutto del rapporto di causalità adeguato

tra il procedimento ed i problemi di salute ivi menzionati. L'assenza di prove

in tal senso si estende pure all'asserita rinuncia ad avere un figlio ed al

pregiudizio alla reputazione nei confronti dei famigliari (dubbi e sospetti) e

della comunità.

Quanto all'allegato

pregiudizio derivante dalla violazione del principio dell'equo processo,

segnatamente dall'eccessiva durata della procedura, già si è detto (sopra,

consid. 7a.1.).

9.

Per

l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP l'indennizzo o la riparazione del torto morale

possono essere ridotti e persino rifiutati se l'imputato ha provocato in modo

illecito e - cumulativamente - colpevole l'apertura del procedimento penale o

ne ha ostacolato lo svolgimento. Il procuratore pubblico ritiene che una

riduzione dell'indennità chiesta "potrebbe giustificarsi", avendo IS 1

ammesso di avere agito per leggerezza, procedendo a registrazioni contabili

irregolari, eludendo poi le richieste di spiegazioni del datore di lavoro

riguardo a tali irregolarità (osservazioni 3 gennaio 2013, pag. 4). Postula di

conseguenza una riduzione almeno del 50% dell'importo di indennità riconosciuto

(vedi sopra, lett. E). In concreto non vi sono tuttavia elementi o ragioni

specifiche per ritenere che l'agire per leggerezza riconosciuto dall'istante

abbia giocato un ruolo causale per l'apertura del procedimento penale e nemmeno

per ritenere che tale agire assurga ad illecito colpevole ai sensi della norma

appena citata. Anzi, come rettamente osservato nell'istanza (punto 18, pag.

17), questa Corte ha assodato che IS 1 ha "assunto un

comportamento collaborativo con gli inquirenti, rispondendo a tutte le domande

rivoltele, perseverando nel ribadire la propria innocenza, dando una versione

dei fatti mai sottoposta ad accurate verifiche d'inchiesta nonostante ella

avesse tempestivamente chiesto di procedere ad alcune prove in grado di far

luce sulla bontà della sua versione" (sentenza del 27 giugno 2012, pag.

33). Nelle descritte circostanze l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP non può trovare

applicazione nel caso di specie.

10.

Concludendo,

le pretese di IS 1 per titolo di indennizzo e riparazione del torto morale ai

sensi dell'art. 429 CPP sono ammesse nei seguenti limiti:

indennità

per le spese di patrocinio fr. 58'882.35

indennità

per il danno economico fr. 32'257.40

riparazione

del torto morale fr. 36'060.00

totale

fr. 127'199.75

con

arrotondamento fr. 127'200.00.

Per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia

nel caso concreto, dal 19 dicembre 2012, data dell'introduzione dell'istanza

(sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 4; 17.2012.43 del 6

ottobre 2012 consid. 2c; 17.2012.68 consid. 15).

11.

Il

presente procedimento è contestuale alla procedura di ricorso di cui all'inc.

17.2011.67

Per le spese torna perciò applicabile l'art. 428 cpv. 1 CPC, giusta

il quale le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura

in cui prevalgono o soccombono nella causa.

IS 1 ha avanzato

pretese per fr. 753'491.95 più interessi, ottenendo ragione per fr. 127'200.–.

Ella soccombe perciò nella misura del 83 %, ovvero per 5/6, lo Stato per 1/6.

La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.–, per complessivi fr.

1'000.–, seguiranno dunque tale riparto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP, lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolta

dalle imputazioni di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti con

sentenza 27 giugno 2012 della Corte di appello e di revisione penale del

Tribunale d'appello - i seguenti importi:

indennità

per le spese di patrocinio fr. 58'882.35

indennità

per il danno economico fr. 32'257.40

riparazione

del torto morale fr. 36'060.00

totale

fr. 127'199.75

con

arrotondamento fr. 127'200.00

più

interessi del 5% dal 19 dicembre 2012.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono a carico di IS 1 per 5/6 e per la rimanenza

di 1/6 a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster