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Decisione

17.2012.193

Accertamento della coazione sessuale (art. 189 CP) sulla base delle costanti, lineari e credibili dichiarazioni della vittima, suffragate da testimonianze, in contrapposizione alle deposizioni in part

27 marzo 2013Italiano116 min

Source ti.ch

Fatti

i tuoi vestiti?

AP 1: Sì io ce li

ho i miei vestiti, ho tutte le cose e la valigia.

Agente: Allora, va

bene così. Qual è il problema?

AP 1: E non lo so,

perché lei ha detto tu … allora io ti faccio un problema.

E dico … bene, io chiamo la polizia. Se tu mi fai

un problema, io chiamo la polizia.

Agente: Lei non

può fare nessun problema. Perché ti ha mandato via di casa e il problema è

risolto.

AP 1: Non lo so

signore, perché le ragazze sono molto “peligrose” (n.d.r. infide, pericolose).

In questa vita allora tu lo sai, tu sei “hombre” della polizia, io sono

”hombre” di 34 anni.

Agente: E va bene,

adesso la polizia non fa niente perché non c’è stata violenza, non c’è stato

furto, non c’è stato niente.

AP 1: Non, no, no,

no.

Agente: Sei uscito

di casa e basta. Va bene così.

AP 1: Bene signor,

io mi chiamo AP 1. Annota il mio nome. Questo è il mio numero.

Signora come posso andare per il centro.

Passante: Sempre

dritto

Agente: Cosa vuoi

che facciamo noi!

AP 1: Perché, lei

vuole soldi da me.

Agente: Lei vuole

soldi da te?

AP 1: Sì lei vuole

CHF 100.- per due giorni perché mi ha lavato i vestiti.

Agente: È suo

diritto, no?

AP 1: Questa

persona non è svizzera. È di un altro paese, ma ha i documenti della Svizzera

Agente: Come si chiama?

AP 1: Si chiama IM

1. Aspetta perché io ho segnato il suo nome. Si chiama … ho solo segnato IM 1.

Agente: Sì, ma ce

ne sono 20'000 di IM 1. Lei ti ha chiesto i soldi, tu non gliel’hai dati e sei

andato via.

AP 1: Ma io non ce

li ho i soldi, io sono in una mala posizione. Io ho lavorato 5 giorni al

ristorante __________ e lui non mi ha pagato, mi ha pagato solamente CHF 300.-,

io ho finito questi CHF 300.- in 3 / 4 giorni e dopo ho conosciuto una ragazza.

Ero in strada, capisci. Due notti …

Agente: Ho capito

adesso il problema è risolto: tu sei andato via di casa, con le tue cose.

Basta, non so cosa vuoi dalla polizia.

AP 1: Non lo so.

Perché se lei fa un problema con me, io chiamare la polizia.

Agente: Tu sei

stato ospitato a casa sua, quindi lei ha diritto di chiederti i soldi. Se lei

non ha chiamato la polizia, noi non interveniamo.

AP 1: Grazie, tu

segnati il mio nome. Io mi chiamo AP 1.

Agente: So io cosa

devo fare. Tu non hai bisogno della polizia, perché non è successo niente. Va

bene?

AP 1: Va bene.

Grazie. Ok, grazie.

Agente: Ok?

AP 1: Grazie

mille. Va bene signore.

Agente: Ok.”

20. Sempre dalla stazione FART, mentre aspettava l’arrivo della polizia,

IM 1 telefonò all’amico __________ che, alcuni mesi dopo, ha riferito di quel

colloquio nei seguenti termini:

quando mi chiamò piangendo IM 1 mi disse che quella persona che aveva ospitato...le aveva fatto delle richieste a sfondo sessuale,

non lasciandola uscire di casa fino a quando non lo avesse masturbato. IM 1 mi disse espressamente che “aveva dovuto fargli una sega” per poter uscire di casa. Lei mi disse

che il tutto si era svolto sotto minacce. Lei mi disse che lui la stringeva e

che si era anche intromesso fra lei e la porta…Lei avrebbe provato ad uscire in

diverse occasioni ma lui non gliel'avrebbe permesso...lei mi disse che lui le

aveva chiesto un rapporto completo, che le

aveva toccato le parti intime e che aveva appunto voluto che gli facesse

una sega...che mi disse che AP 1 le aveva toccato le parti intime con la/le

mano/i, ma non andò più nel dettaglio” (PP __________ 6.9.2012 pag. 3)

(sentenza impugnata, consid. 9.e, pag. 17).

21. IM 1 è stata sentita negli uffici della polizia dalle ore 11.45 sino

alle 13.25 (cfr. PS 8.6.2012 all. ad AI 3).

Subito dopo la sua audizione, la polizia scientifica

ha proceduto ad accertamenti nel monolocale abitato dalla donna. Sono state

riscontrate, su una bottiglia in PET, tre frammenti di impronte papillari

dell’appellante. Non sono, invece, state rinvenute tracce di suo sperma (AI 39).

22. Verso le 16.30 di quello stesso giorno, IM 1 ha chiamato __________ (con cui intratteneva una relazione sentimentale) chiedendogli di

raggiungerla. Lo attese “nascosta nelle piante dietro una pompa di benzina”.

Quando l’uomo l’arrivò, trovò l’amica “sconvolta” ed “agitata”. Sui dettagli,

si riporta quanto indicato dai primi giudici:

Così di seguito questo testimone: "io le chiedevo cosa era successo ma

lei non riusciva ad esprimersi e continuava imperterrita a ripetermi di

portarla via da __________ e quindi assieme in auto ci siamo diretti verso __________

" (PP __________ 30.8.2012 pag. 3) per poi precisargli

durante una sosta del viaggio "che era stata sequestrata in casa e

che aveva subito delle molestie sessuali" da "quella persona che le aveva chiesto ospitalità"

(PP __________ 30.8.2012 pag. 3) e quindi, durante la

sera, oltre a disegnare l'identikit di AP 1 (PP __________ 30.8.2012 pag. 5 e

Al 3), raccontargli che questi "si

era completamente trasformato e che dalla

persona tranquilla che era aveva iniziato a farle delle proposte

incomprensibili come, ad esempio, di sposarlo. Vista l'attitudine assunta da

questa persona IM 1 mi disse che avrebbe voluto andarsene di casa, ma il

momento in cui provò a farlo lui le avrebbe anche bloccato l'uscita, tolto la

chiave e sequestrato il telefono cellulare...quest'uomo le avrebbe fatto delle

avances sessuali, ad esempio le chiedeva di fargli

un pompino o di avere un rapporto sessuale e questo mentre la teneva

bloccata sul letto. Lei mi precisò che lo faceva senza particolare forza, ma

piuttosto minacciandola psicologicamente. IM 1 mi disse di aver interpretato la mancanza di ulteriore forza quale volontà di non lasciare

ulteriori lividi sul suo corpo... Lei mi ha anche

raccontato che per difendersi gli disse pure di avere l’AIDS" (PP __________

30.8.2012 pag. 4) anche se, in verità, __________ nulla le chiese in merito a

quanto avrebbe dovuto fare o subire già solo perché preferì non "indagare

a fondo su quanto era successo e questo

perché mi rendevo conto di quanto stesse male IM 1 a parlarne" (PP __________ 30.8.2012 pag. 4).

Significativo comunque come dopo aver passato la notte presso di lui con "un'ulteriore

crisi di pianto molto forte.. per la durata di circa due ore"

(PP __________ 30.8.2012 pag. 5), IM 1

non ha voluto ritornare a __________ "perché temeva di incontrare" AP

1 e si trasferì per due settimane da un'amica (PP __________ 30.8.2012 pag. 5)”

(sentenza impugnata, consid. 9.d. pag. 16 e 17).

23. Dopo i fatti, IM 1 non tornò a casa sua per un mese per paura che AP

1 potesse tornare:

sono preoccupata, dopo i fatti sono stata per un

mese circa da una mia amica a dormire. La mia amica (..) abita a __________,

nei pressi del bar __________. Aggiungo che a lei non me la sono sentita di

dire quanto mi è successo, semplicemente ho cercato un luogo dove andare a

dormire perché avevo paura di restare sola a casa, avevo paura che AP 1

ritornasse da me” (PS

15.8.2012, pag. 2, AI 7).

24. Nonostante gli inquirenti fossero in possesso di un fotogramma della

prima pagina del passaporto di AP 1 (quello scattato al casinò di __________),

in data 25 luglio 2012 il primo PP titolare dell’inchiesta ha -

inspiegabilmente, come sottolineato dai primi giudici - emanato un decreto di

sospensione rilevando come l’autore fosse “ignoto (per dati insufficienti per

una ricerca mirata a livello nazionale ed internazionale” e “in attesa di nuovi

sviluppi” (decreto di sospensione 25.07.2012 Ministero pubblico, AI 4).

25. Come visto sopra, IM 1 è stata nuovamente sentita dalla polizia il 15.8.2012.

Intervenuto a seguito di questa seconda

audizione, un nuovo PP ha diramato un mandato di arresto sulla cui base AP 1 -

che già era in stato di fermo a __________ dal 14 agosto per il furto di un

cosmetico in un supermercato e per accertamenti in relazione ad un IPhone di

cui era in possesso e che risultava essere rubato - è stato arrestato

provvisoriamente e trasferito in Ticino.

Sentito dal PP e dal GPC il 16 agosto 2012, AP 1

è stato posto in carcerazione preventiva (AI 16) poi prolungata (AI 54). Dopo

l’emissione dell’AA a suo carico, egli è stato posto in carcerazione di

sicurezza (doc. TPC 4) che è stata mantenuta anche dopo il primo giudizio

(dispositivo 3 della sentenza impugnata; decisione 27 marzo 2013 della

presidente di questa Corte, act. XIX in inc. CARP 17.2012.193).

Sin dall’inizio dei suoi interrogatori, AP 1 ha negato di avere fatto sesso con la donna.

26. Su quanto successo la notte fra il 7 e l’8 giugno 2012, al rientro

di IM 1, ha detto:

ho sempre dormito da solo nel mio letto e non ho

mai molestato nessuno. Neppure mi ha mai visto nudo, non ho neppure visto lei.

Voglio subito precisare che non vi è stato nessun tipo di intimità fra noi,

nemmeno un bacio” (PP

16.8.2012 pag. 3, AI 11).

quando lei è tornata io ero a letto. Io mi sono

svegliato quando lei è rientrata, lei è andata in bagno a farsi una doccia,

quando lei è uscita io le ho detto buona notte e basta.” (PP 4.9.2012, pag. 13, AI 37)

Proseguendo, AP 1 ha spiegato di essersi arrabbiato e di essersene andato poiché la donna, che in un primo tempo gli

aveva offerto ospitalità, poi pretendeva di essere pagata ed ha aggiunto che

lei, poi, lo minacciò “e questo per soldi”:

me ne sono andato in quanto lei mi ha detto

dapprima che voleva aiutarmi ma poi in seguito mi aveva chiesto i soldi per

dormire. Mi aveva chiesto 300 CHF per queste 3 o 4 notti. Io mi sono quindi

arrabbiato e le ho detto che me ne andavo via immediatamente, e che ho chiamato

la Polizia (...) Io ho chiamato la polizia che sono molto arrabbiato che c’era

una persona che voleva che le pagassi l’ospitalità che mi aveva prestato. La Polizia

mi ha chiesto dove fossi e di andarmene via da quella casa. Sono quindi uscito

e sono andato in stazione. (…) lei gridava dicendomi “vedrai quello che ti

succede” (…) è lei che mi ha minacciato e questo per soldi” (PP 16.8.2012, pag. 3; 12, AI 11).

Durante il confronto, ribadita la questione del

prezzo richiesto, AP 1 ha precisato che è per vendicarsi del mancato pagamento

che la donna lo ha denunciato:

“ AI mattino,

quando ci siamo svegliati, lei ha iniziato a parlarmi di questi CHF 300 per l’alloggio, io mi sono

arrabbiato e le ho detto che volevo andarmene ma prima volevo scendere in

lavanderia a recuperare i vestiti. Siamo scesi assieme in lavanderia, lì c'era

una signora che raccoglieva il bucato. Ho quindi messo tutti i miei vestiti

nella borsa e ci siamo diretti verso la fermata del bus perché volevo recarmi

ad __________. Andando verso la fermata del bus, sempre lungo il tragitto, continuava a chiedermi questi CHF 300, io le ho ribadito che non le davo nulla e

lei mi ha poi minacciato dicendomi vedrai cosa succede. Una volta arrivati alla fermata del bus lei ha ribadito di volere

i soldi ed io ho ribadito di no, poi lei ha attraversato la strada ed è entrata

in un palazzo. È a quel punto che ho chiamato la Polizia.” (PP 4.9.2012, pag. 13, AI 37)

27. Deferito davanti ad una Corte delle assise criminali, AP 1 è stato

dichiarato, per quanto successo nella notte fra il 7 e l’8 giugno 2012, autore

colpevole di coazione sessuale e condannato alla pena detentiva di 2 anni da

scontare.

In questa sede, così come già in primo grado,

egli ribadisce la sua innocenza e chiede, pertanto, il suo integrale

proscioglimento.

A suo dire, l’AP non può essere creduta perché,

in estrema sintesi, la patologia di cui soffre rende del tutto inattendibili le

sue dichiarazioni.

28. Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà

probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro

l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone

direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una

parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima

assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (cfr. Philippe Maier,

Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997 p.

503 e 506 cit in STF 30.7.2002 in re C. c. dott. X).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte

versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la

loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi

che ne supportino la verosimiglianza (cfr., fra gli altri, STF 15.2.2010 in 6B_1012/2009).

A questo proposito va rilevato che le

dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del

momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse

sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro

contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso

illusorie o fallaci.

Va, poi, in quest’analisi, tenuto conto del fatto

che quanto contenuto in un verbale è già il frutto della mediazione

interpretativa - fatta certamente in buona fede ma che mediazione rimane - fra

quanto dichiarato dalla persona sentita e quanto recepito e tradotto in forma

scritta dal verbalizzante.

Di questi limiti bisogna tener conto, nell’attesa

di una modifica legislativa che renda obbligatoria - almeno nei casi di

presunti abusi sessuali - la videoregistrazione delle audizioni.

Va, qui, sottolineato che il TF ha già avuto modo

e a più riprese di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle

contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità,

si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto

all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova (cfr., ad es., STF

18.1.2002 in re A. c. B.; STF 2.12.2010 in 6B_705/2010).

29.a. Valutando le dichiarazioni dell’accusatrice privata, va in primo

luogo rilevato come non ci siano elementi nell’incarto atti a suffragare la

tesi sostenuta dall’appellante di una denuncia menzognera fatta dalla donna per

vendicarsi del suo rifiuto di pagare fr. 300.- quale contropartita

dell’ospitalità ricevuta.

Anzi, tale tesi è smentita da quanto in atti.

Dapprima, la tesi dell’appellante è smentita

dalle seguenti considerazioni.

Sulla scorta delle dichiarazioni della donna ma

anche di quelle di AP 1 che ha ammesso di avere passato (o meglio, avere detto

alla donna di avere passato) all’addiaccio la notte del 5 giugno ed ha dovuto

ammettere di avere rassicurato IM 1 sulle sue buone intenzioni (ciò che

significa che ella non ha ceduto alla prima richiesta), ben si può considerare

accertato che la donna ha accettato di ospitare AP 1 soltanto dietro sue

insistenze e soltanto per buon cuore, visto che egli le era parso sperduto in

una città che non conosceva. Sintomatico e indicativo, prima, della prudenza e,

poi, delle buone intenzioni della donna è il fatto che, il primo giorno, lei

non gli ha dato ospitalità - nonostante lui gliel’avesse già chiesta -

dicendogli di farsi ospitare dai compaesani incontrati per caso e che fu

soltanto il giorno successivo, quando AP 1 le disse di avere passato la notte

all’aperto e di non avere più soldi avendo speso gli ultimi franchi per pagare

le bevande a lei e all’amico, che la ragazza accettò di ospitarlo.

E’ evidente che chi si decide, dopo reticenze, ad

ospitare qualcuno in queste condizioni, lo fa per buon cuore. Ed è altrettanto evidente

che chi ospita per buon cuore, non si fa pagare.

Del resto, fosse stata guidata da volontà di

guadagno, la donna lo avrebbe ospitato già sin dalla prima sera (il prezzo

richiesto sarebbe stato superiore). E, infine, è evidente che chi è spinto da una

volontà di guadagno, non si rivolge, certo, a persone che sa essere

squattrinate come AP 1 (PP AP 1 16.8.2012, pag. 4 e 5, AI 11; PP confronto

4.9.2012, pag. 3 e 4, AI 37).

Del resto, la totale inconsistenza della tesi di AP

1 è, così come rilevato anche dai primi giudici, dimostrata anche:

- dalla

più che bizzarra telefonata fatta da AP 1 agli agenti l’8 giugno 2012 con

l’ancor più bizzarra reiterata richiesta di annotare il nome del denunciante.

Nessuno, men che meno una persona che risiede nel nostro paese senza alcun

permesso, chiede aiuto alla polizia per una questione banale (e sostanzialmente

risolta, così come più volte rilevato dagli agenti di polizia, visto che l’uomo

aveva tranquillamente lasciato l’appartamento con tutte le sue cose) come quella

raccontata. E, inoltre, nessuno - che non abbia un secondo fine - si preoccupa

che il suo nome venga ben registrato con un’insistenza tale da indurre l’agente

a rispondergli che lui sapeva quel che doveva fare.

Al

riguardo, non si può che ritenere, in accordo con i primi giudici, che essa

altro non fu che “una storiella inventata sui due piedi da AP 1 per

procacciarsi un inconsistente alibi” poiché “solo chi sa di avere fatto

qualcosa di penalmente rilevante, resosi conto che sarebbe stato denunciato, non

può che mettersi subito a ricercare una, ai suoi occhi, possibile valida

giustificazione sin anche ad arrivare a chiamare la polizia per una questione

che al massimo poteva essere di carattere civile” (sentenza impugnata, consid. 12,

pag. 27);

- dal

fatto che nessuno si sottoporrebbe ad una procedura giudiziaria notoriamente

pesante dal profilo psicologico per una banalità quale il mancato pagamento di

una somma irrisoria.

Concorre, infine, a togliere credibilità alla

tesi di AP 1 - la ragazza mi ha denunciato per “farmela pagare” - il giudizio espresso

dalla psicoterapeuta che esclude che la ragazza sia “vendicativa”.

Da

quanto sopra emerge, dunque, che:

- AP 1 ha mentito e che

-

IM 1 non aveva alcun interesse né alcun motivo per denunciare falsamente AP 1.

b. Le dichiarazioni rese dalla donna nei suoi tre interrogatori sono

sostanzialmente costanti.

I primi giudici hanno ritenuto di dover trovare,

tra esse, una divergenza rilevando come nel secondo verbale e in quello di

confronto, IM 1 abbia detto di avere masturbato l’uomo sino all’eiaculazione

mentre, nel primo, abbia, invece, detto che “mentre stava per venire mi ha

detto di fermarmi e lui ha continuato sino all’eiaculazione, facendo andare lo

sperma su di un tovagliolo di carta, che poi ha gettato” (PS 8.6.2012, pag.

3 all. ad AI 3). In realtà, non si tratta di una reale divergenza di

versioni: anche nella versione data l’8.6.2012, infatti, la donna ha masturbato

l’uomo sino a quando “stava per venire”, quindi sino, praticamente,

all’eiaculazione. Quella che è stata ritenuta una divergenza è, in realtà,

piuttosto un dettaglio fornito la prima volta e non più ripreso in seguito.

Quel che conta nell’ottica della costanza delle

dichiarazioni è che la sostanza di tutte e tre le sue deposizioni è la stessa.

Nulla muta e non inficia il giudizio di costanza

delle sue dichiarazioni, il fatto che, solo nel verbale di confronto, IM 1

abbia dichiarato che l’uomo le diceva “che gli

facevano male le palle perché non aveva scaricato e che era dal primo giorno

che mi aveva visto che mi voleva” (PP 4.9.2012, pag.

12 e 13, AI 37). In effetti, è ben possibile che la donna non abbia ritenuto,

nelle due precedenti occasioni, di dover riferire di quel dettaglio della lunga

conversazione avuta con AP 1. Altrettanto possibile è che la donna abbia

ricordato la frase soltanto nell’occasione del confronto. Si tratta, infatti,

non di una contraddizione fra diverse versioni, ma di un’aggiunta che si

inserisce, senza stridere, nel contesto delle dichiarazioni rilasciate in

precedenza.

c. Le

dichiarazioni di IM 1 sono sostanzialmente pacate, nella misura in cui ella non

carica di particolare violenza fisica il suo racconto. Infatti, pur raccontando

che AP 1 le impedì di lasciare l’appartamento e di chiedere aiuto e che ebbe

nei suoi confronti un atteggiamento prevaricatore (tenendola ferma o

trattenendola in una sorta di abbraccio violento) ha sempre precisato,

rispondendo a domande in tal senso degli inquirenti, che AP 1 non la picchiò né

la minacciò mai di morte e che lei si decise a sottostare alle sue voglie per

evitare il peggio:

A precisa domanda rispondo che lui non mi ha mai picchiata, ma mi

minacciava accennando ai gesti, per esempio: alzando il braccio come per

tirarmi un pugno, ma senza farlo veramente. Con il suo tono di voce e il suo

atteggiamento mi ha spaventato al punto che non sono riuscita a reagire e ho

dovuto lasciarlo fare, essendo io fisicamente. molto più debole e

quindi non sarei mai riuscita a competere con lui.

A precisa domanda rispondo che lui ha usato la

sua forza solo per tenermi ferma sul letto rispettivamente per

riportarmi al letto quando io cercavo di scappare.

(…) Gli interroganti mi chiedono di spiegare se AP

1 ha usato parole minacciose nei miei confronti e io rispondo che non mi ha mai minacciata di morte, ma la sua

aggressività, il suo modo di trattenermi, e il suo tono di voce minaccioso, mi

davano quest'impressione.” (PS

15.8.2012, pag. 9, AI 7).

mi ricordo anche che lui in tutto questo periodo

si avvicinava a me con il pugno alzato, mimava il gesto come a volermi colpire,

poi come se si trattenesse si fermava e mi dava dei baci sul corpo. Sembrava un

malato” (PP 4.9.2012 pag. 12,

AI 37).

Non ha da essere spiegato che, invece, una

persona in malafede che denuncia un sopruso sessuale non avvenuto tende a

caricare ed enfatizzare l’aspetto coattivo. Di norma, una persona che denuncia

falsamente non si limita a dire, come ha fatto in concreto l’AP, di avere

assecondato (n.d.r: il suo abusatore)

perché non volevo che mi penetrasse” (PS 15.8.2012, pag. 8, AI 7).

sapevo che se avessi provato a difendermi non ne

sarei stata in grado, vista la sua corporatura robusta” (PS 15.8.2012, pag. 8, AI 7).

Una persona che mente non dice di avere ceduto al

suo aggressore perché aveva capito di non potergli resistere. Sostiene, semmai,

di essere stata costretta con la forza e la violenza fisica, perché è

l’effettivo utilizzo della forza bruta che caratterizza, nell’immaginario, il

reato sessuale.

In questo senso, dunque, l’ammissione di IM 1 di

avere ceduto poiché aveva capito di non poter resistere a AP 1 e non perché

questi l’avrebbe picchiata è un indizio - importante - di veridicità delle sue

dichiarazioni.

d. Parimenti ne va della seguente dichiarazione:

Poi ha cominciato a provarci, è venuto verso il

mio letto e ha mi ha chiesto un abbraccio forte. Era mattina presto, prima

aveva parlato per ore e ore.

Io ho pensato avesse bisogno d'affetto e ho

accettato. Il mio era un abbraccio d'amicizia.

Dopo avermi abbracciata mi ha detto che mi voleva

massaggiare. lo pensavo volesse fare come la sera prima e quindi non ho detto nulla.” (PS 15.8.2012, pag. 6, AI 7).

Una persona intenzionata a denunciare falsamente

di essere vittima di un reato sessuale non farebbe mai una simile dichiarazione

ritenuto come un tale comportamento (l’accettazione di un abbraccio nel proprio

letto) è un atteggiamento non propriamente congruente con l’ipotesi denunciata

e, quindi, atto a mettere in dubbio l’esistenza stessa della costrizione.

e. Le dichiarazioni della donna appaiono credibili nella misura in cui

da esse non traspare un tentativo di enfatizzare quanto patito. Ne sono prova

le dichiarazioni relative ai toccamenti subiti, ritenuto che ella, pur

parlandone, ne ha relativizzato la portata:

Nel fare il massaggio mi ha toccata, con le

mani, nelle parti intime, sulla vagina e sul seno. La prima volta che mi ha

toccata sulla vagina ancora indossavo le mutande che poi mi ha sfilato.

A precisa domanda rispondo che il tocco sul seno

non è durato molto, me lo ha toccato di striscio.

Mi viene chiesto di spiegare il tocco sulla

vagina e io rispondo che non me la sento di spiegare a lei che cosa è successo.

E' un mese che non mangio, che sto male e mi sono tagliata pure i capelli.

Mi viene chiesto se preferisco parlare unicamente

con una femmina e io rispondo di sì.

Ore 21.57 L'isp. __________ lascia il verbale. Viene sostituito dalla collega app. __________ che si aggiunge alla Stagiaire.

Quando indossavo ancora le mutande mi ha toccato

da dietro la vagina, non ha inserito il dito, me la sfiorava, me la

palpava. lo cercavo di liberarmi. Non ricordo bene, so che a un certo punto si

è tirato indietro (…) Ero sdraiata sulla pancia, lui con la mano da dietro ha

iniziato a toccarmi nelle parti intime: il fondo schiena e la vagina. Mi sfiorava,

mi palpava con la mano, ma senza penetrare. Nel frattempo continuava a

masturbarsi. (…)

A precisa domanda rispondo che mi ha baciata con

la lingua.

A precisa domanda rispondo che mi ha toccata con

le dita e il palmo della mano sulla vagina, senza penetrarmi.” (PS 15.8.2012, pag. 7-9, AI 7).

Queste precisazioni sull’intensità dei toccamenti

sono - proprio per il fatto che, con esse, la donna ne ridimensiona la gravità -

anch’esse, indizio di veridicità del racconto.

Infatti, chi denuncia falsamente tende ad

esasperare le situazioni d’abuso, nel tentativo di renderle evidenti. Soltanto

chi descrive situazioni realmente vissute, invece, descrive le diverse

sfumature della realtà.

Ma non solo.

Le relativizzazioni dell’intensità dei toccamenti

dimostrano come, nel raccontare quanto subito, la donna non sia stata guidata

dal desiderio di vendicarsi: esse provano come IM 1, pur spaventata, non si sia

lasciata prendere, nelle sue dichiarazioni, da animosità o rancore.

f. Anche le dichiarazioni relative al suo tentativo di “stare al gioco”

di AP 1 sperando, così, di evitare il peggio sono un indicatore di veridicità

delle dichiarazioni della donna. E’, infatti, cosa nota che, effettivamente, le

donne aggredite sessualmente cercano di costruire un contatto personale con il

loro aggressore sperando, così, di suscitare in lui empatia e, con essa,

l’abbandono dei propositi coattivi.

Al riguardo, significativi sono i seguenti

passaggi:

…piangevo e mi diceva se avevo paura degli

uomini e se ero stata abusata da mio padre. Io gli rispondevo di sì, pensando

che questo fatto lo avrebbe calmato” (PS 8.6.2012, pag. 3, all. ad AI 3);

mi diceva anche che io ero una brava ragazza e

che non ero come quelle troiette che aveva frequentato prima. Io ho capito che

le sue attenzioni stavano diventando a sfondo sessuale anche perché si stava

avvicinando sempre di più e anche perché continuava a parlarmi di matrimonio.

Io a quel punto ho avvertito che lui era intenzionato a violentarmi e sono

quindi entrata in un gioco psicologico con lui per evitare il peggio. Con gioco

psicologico intendo dire che, visto com’era cambiato e che era diventato

aggressivo e che voleva qualcosa di sessuale da me, io cercavo di assecondarlo

nel senso che dicevo sì alle cose che mi diceva e quindi gli dicevo che ero

d’accordo di fare un matrimonio finto. Gli dicevo (…) lui diventava sempre più

entusiasta ma anche questo mio assecondarlo però non lo fermava e non lo

accontentava, nel senso che non si fermava, continuava a parlare ed iniziava ad

accarezzarmi (…) lui ha visto che io piangevo e mi ha chiesto qualcosa del tipo

“cos’è, tuo papà ti ha fatto del male?” ed io per assecondarlo gli dicevo di sì…”

(PP 4.9.2012, pag. 11,

AI 37).

voglio precisare che io all’inizio, quando mi

chiedeva se il mio papà mi aveva fatto qualcosa, dicendogli di si pensavo che

si sarebbe fermato. Come pure avevo creduto che si potesse fermare quando aveva

visto che avevo un anello al dito e mi ha chiesto se ero fidanzata. Tutto

questo non è servito a niente” (PP

4.9.2012, pag. 12, AI 37).

g. Pure indicativo di un racconto veritiero è l’inserimento, nelle

dichiarazioni, di dettagli non direttamente attinenti all’atto denunciato. In concreto,

il racconto di IM 1 è denso di dettagli, in particolare riguardo il colloquio che

ha preceduto i fatti di cui all’atto di accusa:

Al mio rientro a casa AP 1 dormiva o meglio,

faceva finta.

Ha iniziato a parlare, ha cominciato a farmi

complimenti uno dopo l'altro ricordo io che mi ha detto che sono una bella

persona, una bella ragazza, che non ero una troietta come tutte le altre, mi ha detto

che voleva aiutarmi perché ero malata e mi ha detto che mi potevo fidare di

lui.

Facendo questo discorso mi ha pure detto che

voleva fare un matrimonio finto, che mi dava CHF

10'000.- o qualcosa del genere. Sapendo, perché glieli avevo

riferiti, i problemi che ho con i miei famigliari mi ha chiesto di sposarmi con

lui che avrei potuto cambiare il cognome.

Poi mi ha detto che arrivava anche a darmi CHF

100'000.- e che me li avrebbe versati

su di un conto in __________.

A precisa domanda rispondo che lui mi ha detto

che voleva sposarsi con me perché

voleva il passaporto svizzero. lo gli ho riferito che non avevo il passaporto svizzero e che avevo solo il permesso

"C" e lui ha detto che gli andava bene lo stesso.” (PS 15.8.2012, pag. 6, AI 7);

… e mi ha iniziato a proporre un matrimonio

finto, mi ha detto che mi avrebbe dato CHF 10.000.- e che così avrei potuto

avere un nuovo nome, infatti io gli avevo detto che io ho paura della mia

famiglia (…) mi ripeteva che mi avrebbe dato tanti soldi. Io per sdrammatizzare

e per farlo smettere ho cercato di mettere il tutto sul ridere, gli dissi anche

che avrebbe dovuto dichiararli questi soldi. Preciso che lui mi aveva detto che

quei 10.000.- fr. me li avrebbe versati in __________”

(PP 4.9.2012 pag. 11, A 37).

h. Un ulteriore elemento che suffraga la veridicità del racconto

dell’AP è il fatto che ella ha ripetutamente dichiarato di non ricordare bene

l’esatto svolgersi dei fatti:

Non ricordo bene il susseguirsi temporale dei

fatti.

(…) Non ricordo molto bene lo svolgersi dei fatti

perché ho cercato di rimuoverla dalla mia testa.” (PS 15.8.2012, pag. 7-8, AI 7).

Non riesco oggi a ricordare le sequenze in maniera

cronologicamente corretta.” (PP

4.9.2012, pag. 12, AI 37).

Infatti, il non saper ricostruire la successione

temporale di quanto accaduto è tipico di chi ha vissuto una situazione

particolarmente critica, con intenso coinvolgimento emotivo quale è, appunto,

una situazione di coercizione sessuale.

i. Ad ulteriore sostegno della veridicità del racconto vi è

l’inserimento dell’atto sessuale coartato in un contesto situazionale credibile

in sé e nella sua evoluzione: in effetti, secondo il racconto dell’AP, dal

colloquio si è passati all’abbraccio apparentemente amichevole, poi ai

massaggi, poi al togliere i vestiti, ai toccamenti di lei con l’eccitazione di

lui e, infine, alla masturbazione.

Depone, inoltre, per la credibilità del racconto

di IM 1 il dettaglio delle “palle piene”:

ricordo che lui mi diceva che gli facevano male

le palle perché non “aveva scaricato” …lui mi diceva che doveva scaricare mi ha

chiesto di aiutare a farlo. Io continuavo a piangere e lui continuava a dire

che gli facevano male le palle e le indicava” (PP 4.9.2012, pag. 12 e 13, AI 37).

Chi mente inventa situazioni attinenti alla

propria esperienza. Ora, l’argomentazione delle “palle

doloranti perché piene” difficilmente può essere farina

del sacco di una donna. Certo, l’AP potrebbe riferire di cose a lei dette da

altri uomini. Ma, in questo contesto, avuto riguardo alla somma delle

argomentazioni sin qui esposte, quella è l’ipotesi meno probabile. La più

verosimile è, invece, che IM 1 abbia riferito di una frase effettivamente

pronunciata dall’appellante.

Al dibattimento d’appello, la difesa ha sostenuto

che è molto probabile che IM 1 abbia appreso il dettaglio (delle “palle

doloranti perché piene”) da un cliente, ritenuto come ella abbia anche fatto la

prostituta.

La scrivente Corte non può condividere tale

argomentazione poiché non è in alcun modo provato che la ragazza abbia,

davvero, esercitato tale professione, non essendo per ciò sufficiente l’annotazione,

nella cartella clinica, dell’opinione espressa dalla di lei sorella, peraltro

verosimilmente influenzata dai dissidi familiari (“secondo lei, IM 1 faceva

abituale uso di droghe e si prostituiva incoraggiata dai suoi amici”, cfr. AI

24, decorso assistente sociale, pag. 3).

l. Infine, sostiene la veridicità del racconto della donna il suo

comportamento dopo i fatti. In particolare, la paura da lei provata nei

confronti di AP 1. Questo suo sentimento è provato, inequivocabilmente, dalla

sua fuga appena è stata nelle vicinanze di un luogo in cui sperava di trovare

rifugio (l’ufficio della ditta di trasporti), dall’immediata denuncia dei fatti

alla polizia, dal suo nascondersi dietro le piante in attesa dell’arrivo

dell’amico, dalla sua lunga crisi di pianto nella notte successiva e, infine,

del suo mancato ritorno a casa per circa 1 mese dopo i fatti e l’avere chiesto

ospitalità ad un’amica.

Depone, infine, per la veridicità del suo

racconto la sofferenza patita (grave al punto da richiedere

un’ospedalizzazione).

m. Non

va poi, dimenticato che IM 1 ha reso dichiarazioni sostanzialmente

sovrapponibili, prima, l’8.06.12 e, poi - dopo che già le era stato comunicato

l’abbandono del procedimento per “autore ignoto” -, più di due mesi dopo, il

15.08.12, quando, chiamata senza preavviso, si è presentata senza indugio in

polizia per dare nuovamente la propria versione dei fatti.

La concordanza di due dichiarazioni rese in

simili circostanze acquista un valore qualificato poiché soltanto chi ha

davvero vissuto le situazioni di cui parla, può riferirne in termini analoghi e

sovrapponibili dopo più di due mesi e senza possibilità alcuna di preparazione.

n. Da ultimo, il comportamento di AP 1 descritto dall’accusatrice

privata ben si inserisce nel quadro di personalità che emerge dalla

testimonianza del datore di lavoro e da quanto rilevato dai due precedenti

patrocinatori dell’appellante.

Anche questo è un elemento che concorre, con

tutti quelli sin qui elencati, a sostenere il giudizio di generale credibilità

delle dichiarazioni rese da IM 1.

o. Colpisce,

poi, l’analogia fra alcune situazioni descritte nella sentenza __________ e

alcune descritte da IM 1. In __________, la vittima fu trattata da “sporca

troia” così come è successo all’AP nell’episodio ora sub judice. In __________,

la vittima gli parlò del pericolo di contagio con l’AIDS. Qui, l’AP ha riferito

che AP 1 le disse “guarda che non ho mica l’AIDS”. In __________, AP 1 ha cercato di carpire la fiducia della vittima mostrandosi gentile e accarezzandole la mano. Qui,

ha guadagnato la fiducia della vittima con la gentilezza e l’ascolto e, poi,

con i massaggi. Si tratta di analogie che - pur se da sole non evidentemente

risolutive - aggiunte agli altri elementi concorrono a sostenere la credibilità

di IM 1.

30. Alle lineari, costanti e credibili dichiarazioni dell’AP si

contrappongono quelle di AP 1 cui non si possono attribuire le stesse

caratteristiche.

AP 1 ha, dapprima, mentito sulla sua vita. Lo ha

fatto al PP e, poi, ai giudici di primo grado: in particolare, sul momento del

suo arrivo in __________ (2002 invece del 2005, per nascondere, fra l’altro, la

sua detenzione in __________). Ha, poi, mentito sui suoi precedenti. In

particolare, lo ha fatto negando - sia al PP in prima sede - la sua condanna

per violenza carnale in __________. Al riguardo, ha ancora mentito al

dibattimento d’appello. Non potendo più negare la condanna (visto l’arrivo dei

documenti), ha mentito sui fatti oggetto della condanna sostenendo di essere

stato condannato a causa della denucia - naturalmente falsa - dell’allora sua

fidanzata che voleva vendicare un suo tradimento che aveva scoperto. Questa

tesi - menzognera - l’ha pervicacemente sostenuta durante tutto il

dibattimento. Nonostante gli sia stato più volte contestato che la sentenza __________

parlava dello stupro di una ragazza che non conosceva e che aveva incontrato in

un internet café, AP 1 ha continuato a ribadire la sua tesi di essere stato

condannato innocentemente a causa della cattiveria di una fidanzata

vendicativa.

Ha mentito, poi, ancora al dibattimento

d’appello, quando, interrogato dalla Presidente in merito all’episodio di cui

all’allegato XIV (decisione del direttore delle strutture carcerarie), ha detto

di essere stato picchiato da un detenuto che aveva scoperto che lui era in

carcere per un reato a sfondo sessuale, alludendo, così, alla generale

antipatia dei detenuti per gli autori di tali reati quando, in realtà, egli era

stato picchiato, quando già era nella sezione chiusa riservata ai condannati

per reati sessuali, da un altro detenuto pure condannato per un simile reato

(violenza carnale ai danni di una fanciulla) e che era in quella stessa

sezione.

Ha mentito, poi, ancora al dibattimento d’appello

negando quanto aveva ammesso al PP durante il primo interrogatorio (PP AP 1

16.08.12, pag. 13, AI 11), riguardo al procedimento penale aperto in __________,

dicendo che, in quell’occasione aveva voluto fare uno scherzo al PP (sic!!).

Ha ancora mentito quando, per la prima volta in

appello, ha dichiarato di avere visto per due volte la portinaia (cfr. verb.

dib. appello, pag. 5-6): la signora, nel suo interrogatorio del 24.09.12, ha

infatti detto di averlo visto solo una volta (PP __________, pag. 3, AI 66).

Come detto sopra, è, poi, accertato che AP 1 ha mentito riguardo la richiesta di denaro (i fr. 300.- in cambio dell’ospitalità).

Nemmeno le altre sue dichiarazioni hanno il

merito della costanza.

In effetti, se è vero che egli ha sempre negato

di avere fatto sesso con l’AP, è anche vero che l’essere costante su una

negazione non è prova di particolare linearità. Ed é soprattutto vero che,

sulle dichiarazioni un po’ più elaborate, egli si è, invece, contraddetto.

Lo ha fatto, in particolare, riguardo:

-

la stesura dei suoi curricola vitae (PP 16.8.2012, pag. 8 e 12, AI 11; PP

4.9.2012, pag. 4 a 6, AI 37, verb dib di primo grado, all. 2, pag. 3);

-

il momento in cui avvenne la pretesa (e qui negata) richiesta di denaro (PP

16.8.2012, pag. 7, AI 11; PP 4.9.2012, pag. 8, AI 37; PP 6.9.2012, pag. 6, AI

44; verb. dib. d’appello, pag. 6);

-

l’importo asseritamente richiestogli dalla donna (nella telefonata alla

polizia ha detto che questa gli chiese 100.- fr., in seguito ha, invece,

parlato di 300.- fr.);

- sul

colloquio con l’AP al caffè __________: dopo avere sostanzialmente ammesso

quello che la ragazza aveva raccontato al riguardo (cfr. consid. 13 in fine), al dibattimento d’appello ha improvvisamente detto che fu la donna a proporgli

ospitalità e aiuto e ad insistere affinchè lui - reticente e diffidente -

accettasse;

- al

fatto - riferito solo il 21.09.12 e sviluppato al dibattimento d’appello

dicendo che le aveva detto che voleva divertirsi anche lui (cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 6) - che lui aveva insistito per accompagnarla al karaoke

“perché voleva divertirsi anche lui” mentre, in precedenza, aveva detto che non

sapeva dove lei fosse andata la seconda sera (cfr. verb. PP AP 1 16.08.2012,

pag. 8, AI 11).

E’, inoltre, accertato che egli ha mentito anche quando

ha detto agli inquirenti di essersi deciso a lasciare l’appartamento di IM 1

dopo avere telefonato alla polizia e su invito dell’agente con cui parlò: i

dati relativi alle diverse telefonate dimostrano come, invece, egli abbia

telefonato dopo che già la donna si era rifugiata negli uffici della FART.

Va, poi, ricordato che un altro elemento che mina

- irrimediabilmente - la credibilità di AP 1 è la totale incongruenza della

telefonata fatta in polizia che non può essere ritenuta altro se non il

tentativo di una persona che vede la sua vittima sfuggirgli, che ne presume la

denuncia e, quindi, cerca un pretesto su cui costruire la tesi difensiva di una

falsa denuncia fatta per vendetta (cfr., al riguardo, sopra, consid. 29.a.).

Infine, non può essere dimenticato che AP 1 ha pure mentito - sia durante l’inchiesta, sia davanti ai primi giudici, sia ancora al dibattimento

d’appello - sui suoi precedenti penali, così come attestato inconfutabilmente

dall’estratto del casellario giudiziario __________.

Ne deriva che alle dichiarazioni di AP 1 non può

essere dato alcun credito.

31. In queste condizioni, questa Corte accerta che, nella notte fra il 7

e l’8 giugno 2012, IM 1 è stata costretta a masturbare AP 1 nelle modalità

descritte nell’atto di accusa.

32. Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP, si

rende autore colpevole di coazione sessuale chiunque costringe una persona a

subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente

usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o

rendendola inetta a resistere.

Presupposto del reato di coazione sessuale - che protegge il diritto alla libera

determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100;

119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore induce la vittima a subire

o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della

costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un

atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di

causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o

compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.

La vittima deve

essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando

oltre il suo rifiuto, ritenuto che è necessario che la sottomissione della

vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF

122 IV 101).

Tra i mezzi

coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la

minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la

vittima inetta a resistere in altro modo.

Per violenza va inteso il ricorso a una forza

fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle

circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è

necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare,

sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità

fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen

Strafgesetzbuch, Berna 1997, art. 189 n. 16).

Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a

parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio

pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III,

6. ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no

7).

Con l’introduzione della nozione di ”esercizio di

pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha

voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la

vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza

l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).

Il mezzo coercitivo messo in atto dall’autore

deve, come detto, essere atto - in considerazione delle particolari circostanze

concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione di un’intensità tale

da essere idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In altre parole,

la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di

pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non

desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid.

3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto

sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107) e raggiungere

l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF

131 IV 167, consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124).

Soggettivamente,

affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria

l’intenzione, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve,

quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità

e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo

coercitivo utilizzato (STF 11.6.2003 inc.6S.121/2003,

consid. 1.1.).

33. Non ha da essere argomentato molto per dimostrare che i fatti

descritti nell’atto di accusa configurano, in diritto, una coazione sessuale ai

sensi dell’art. 189 CP.

La coazione è pacificamente descritta dalla

vittima nei seguenti passaggi:

Io ho detto che non volevo togliere i vestiti.

Lui continuava a toccarmi e diceva che doveva massaggiarmi perché ero troppo

teso.

Ha iniziato a sfilarmi i vestiti, nel fare questo

mi teneva sul letto con le mani. Non mi mollava. lo non mi sono ribellata,

avevo paura e cercavo un momento opportuno per riuscire a sfuggire.

L'ho visto fisicamente prestante e ho capito che

non potevo averla vinta (…) Lui voleva massaggiarmi e io avevo paura che mi

volesse violentare. Mi ha stretta forte poi mi ha massaggiata sui piedi, sulle

gambe, sulle natiche e sulla schiena. Nel fare il massaggio mi ha toccata, con

le mani, nelle parti intime, sulla vagina e sul seno. (…)

Quando indossavo ancora le mutande mi ha toccato

da dietro la vagina, non ha inserito il dito, me la sfiorava, me la

palpava. lo cercavo di liberarmi. Non ricordo bene, so che a un certo punto si

è tirato indietro. lo sono scappata verso il balcone e cercavo di aprire le

tapparelle per scappare, lui è venuto verso di me e mi ha stretta forte, non mi

lasciava andare, (…)

Lui ha ritirato giù le tapparelle. Poi mi ha

riportata verso il letto, abbracciandomi forte. Preciso che in quel momento

stavo piangendo.

Mi abbracciava forte, gli abbracci erano

lunghissimi. (…)

Poi sono riuscita a scappare verso la porta, ma

lui mi ha fermata, mi ha riportata a letto e ha ricominciato con i suoi

massaggi, mi ha tolto nuovamente tutti i

vestiti, io cercavo di scappare, urlavo fortissimo "Ahhhh", ma lui mi

tratteneva a lungo abbracciandomi e stringendomi, impedendomi di muovere le

braccia e insisteva per massaggiarmi e io l'ho lasciato fare, perché sapevo di

non avere altra scelta. In certi momenti aveva degli atteggiamenti aggressivi:

digrignava i denti, e li teneva stretti, la sua postura era minacciosa con le

braccia tese lungo i fianchi come se volesse picchiarmi, ma poi si tratteneva

(…)

Sapevo che anche se avessi provato a difendermi

non ne sarei stata in grado, vista la sua corporatura robusta. Mi guardavo in

giro in cerca di oggetti con cui difendermi, ma non vedevo nulla da utilizzare.

Ad un certo punto mi sono voltata e I'ho visto

che si masturbava, era inginocchiato sul letto, con una mano mi tratteneva a

letto e con l'altra si masturbava.(…) lo cercavo di urlare, ma lui mi tappava

la bocca con la mano.(…) Vedendo che non ero consenziente lui diventava sempre più aggressivo, non mi

lasciava scappare, mi tratteneva con forza a letto mettendosi a cavalcioni

sopra di me: mi abbracciava e stringeva per bloccarmi le braccia e con le sue

gambe stringeva le mie impedendomi di muoverle. Ero sdraiata sulla pancia, lui

con la mano da dietro ha iniziato a toccarmi nelle parti intime: il fondo

schiena e la vagina. Mi sfiorava, mi palpava con la mano, ma senza penetrare.

Nel frattempo continuava a masturbarsi. Ad un certo punto ho sentito delle voci sul pianerottolo e ho pensato

fosse il momento giusto per scappare visto che c'erano delle persone. Sono

scappata verso la porta, ma lui mi ha nuovamente trattenuta. (…)

Lui mi ha chiesto di masturbarlo, ed io l'ho

assecondato perché non volevo che mi penetrasse. Mentre lo masturbavo mi ha

anche obbligata con la forza a toccarlo sul petto e a baciarlo. Aveva tutto il

tempo un tono di voce minaccioso. (...) A precisa domanda rispondo che lui non mi ha mai picchiata, ma mi

minacciava accennando ai gesti, per esempio: alzando il braccio come per

tirarmi un pugno, ma senza farlo veramente. Con il suo tono di voce e il suo

atteggiamento mi ha spaventato al punto che non sono riuscita a reagire e ho

dovuto lasciarlo fare, essendo io fisicamente. molto più debole e

quindi non sarei mai riuscita a competere con lui.

A precisa domanda rispondo che lui ha usato la

sua forza solo per tenermi ferma sul letto rispettivamente per

riportarmi al letto quando io cercavo di scappare.” (PS 15.8.2012, pag. 6-9, AI 7).

Come visto al considerando precedente, l’art. 189

CP (così come l’art. 190 CP) si applica quando l’autore costringe una persona a

subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale segnatamente

usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola

inetta a resistere. Al riguardo non sono però richieste ogni volta azioni coercitive

di particolare intensità, come la violenza fisica o la grave minaccia. L’art.

189 CP (così come l’art.190 CP) protegge, invero, anche quelle vittime che, a

seguito dell’effetto sorpresa (“Uberraschungseffekt”), di spavento (“Erschrecken”),

sbalordimento (”Verblüffung”) o a causa del trovarsi in una via senza uscita,

non oppongono resistenza o, a partire da un certo momento, decidono di non più

opporsi alla volontà dell’aggressore (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa pag. 111).

Ritenuto, dunque, come la dottrina e la

giurisprudenza non esigano - e fortunatamente - che la vittima si difenda né

sino allo sfinimento né sino all’estremo sacrificio, è evidente che, in

concreto, AP 1 ha costretto IM 1 a subire atti sessuali (i toccamenti) e a

praticargli la masturbazione, dapprima, facendo uso della sua supremazia fisica

e della minaccia - esplicita ed implicita - per bloccarla nella camera,

portarla e trattenerla sul letto, per svestirla, massaggiarla, toccarla nelle

sue parti intime, per impedirle di fuggire e cercare aiuto e, infine, vinta

ogni resistenza, costringerla a praticargli la masturbazione.

AP 1 deve, dunque, essere dichiarato autore

colpevole di coazione sessuale per i fatti descritti nell’atto di accusa.

34. Con il suo appello incidentale, la procuratrice pubblica ha ribadito

la sua richiesta di condannare AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto. Al dibattimento d’appello, ha

sottolineato la gravità dell’offesa arrecata dall’imputato a IM 1, soggetto già

debole, l’intensità dell’agire dell’autore paragonabile allo stupro, il suo movente

egoistico, l’assenza di attenuanti ed ha ritenuto la sua colpa gravissima sia

dal profilo soggettivo che oggettivo. Ha infine ricordato ch’egli è recidivo

specifico.

35. Sotto

l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di

revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella

commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si

poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art.

47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma

oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da

denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.

3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73

consid. 3b, 127 IV 10 consid. 2; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, inc.

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008 inc.6B_370/2007,

consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,

non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.

a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non

previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito

privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,

un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si

sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)

- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,

conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato

apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere

liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che

la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,

senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con

l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op.

cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op.

cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen

der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.

393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello

dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler

Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,

ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico

motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al

riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor

[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento

l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,

comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che

- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni

caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza

di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe

addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,

Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,

pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF del 14 maggio 2012 inc.6B_548/2011, consid. 3).

36. Giusta l’art. 189 cpv. 1 CP, chi si

rende autore colpevole di coazione sessuale è punito con una pena detentiva

sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

37. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

38. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV

101 consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010, consid.

Considerandi

2.

). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del

codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale

sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc.

6B_1092/2009, inc.6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.

6B_585/2008, consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128.

IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, inc.6B_81/2008,

inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.

2.

). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre

evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato

(DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione

speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena

dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008,

inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008,

inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid.

5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205).

39.

Concretamente e dal profilo delle circostanze oggettive

legate al reato, la lesione del bene giuridico di cui AP 1 risponde è,

certamente, almeno mediamente grave ritenuto come egli abbia costretto la sua

vittima, oltre che a subire toccamenti nelle sue parti intime, a praticargli

una masturbazione sino al suo soddisfacimento. Non ha da essere argomentato

molto per spiegare che - pur non essendo fra gli atti più gravi che una persona

può essere costretta a subire o fare - una simile pratica è, comunque,

particolarmente odiosa - e, quindi, particolarmente lesiva della libertà

sessuale - se imposta. Inoltre, la lesione del bene giuridico protetto è

aggravata dalla durata della coercizione praticata, tanto che è solo dopo avere

tentato più volte di sfuggire al suo aggressore che la donna - vista l’inutilità

dei suoi sforzi - si è decisa a sottomettersi alla volontà dell’uomo.

In questo contesto,

va considerata anche - ad aggravamento della colpa di AP 1 - la sofferenza

causata alla vittima. Se l’intensità di tale sofferenza può essere, in parte,

verosimilmente imputata alla fragilità della donna, è anche vero che di questa

fragilità AP 1 era cosciente (avendo, i due, parlato lungamente dei rispettivi

vissuti) e, dunque, gli interi patimenti della vittima gli vanno addebitati.

Sempre dal profilo

oggettivo, aggrava la colpa di AP 1 il fatto che egli ha abusato di una donna

dopo averne carpito la fiducia (mentendo, in particolare, sulle sue “buone

intenzioni”) e da cui aveva ricevuto solo del bene (ospitalità e, addirittura,

lavaggio della biancheria e dei vestiti).

Il movente è - e

non poteva essere altrimenti - egoistico: al riguardo, brutalmente

significativa è la frase sulle “palle” doloranti perché “piene” non avendo egli

“scaricato”.

In questo contesto,

va ancora considerato - sempre ad aggravamento della colpa di AP 1 - il fatto

che egli ha abusato di una donna che nulla aveva fatto per provocarne il

desiderio o l’eccitazione sessuale, ritenuto come ella abbia sempre fatto tutto

per mantenere il loro rapporto sui binari dell’amicizia.

Infine, va

considerato che la libertà di AP 1 di determinarsi era piena: anche questa

circostanza non può che essere considerata quale elemento aggravante la sua

colpa.

Ne segue che,

considerate le circostanze oggettive e soggettive legate al reato di cui

risponde, la colpa di AP 1 deve essere ritenuta almeno mediamente grave: non vi

fossero stati i precedenti penali di cui diremo in seguito, a AP 1 sarebbe

stata inflitta - anche in considerazione della prassi seguita dalle nostre Corti

(cfr., per esempio, sentenza TPC del 22.03.2002, inc.

72.2002

, confermata in sentenza CCRP del 13.09.2002, inc. 17.2002.29;

sentenza TPC del 25.07.2003, inc. 72.2003.58; sentenza TPC del 15.11.2007, inc.

72.2007

; confermata in sentenza CCRP del 31.01.2008, inc. 17.2008.5;

sentenza TPC del 09.09.2009, inc. 72.2009.74)

- una pena aggirantesi sui 27/30 mesi.

La pena così

definita va ponderata in funzione delle circostanze legate all’autore.

Tuttavia, nemmeno

nell’ambito delle circostanze legate alla sua persona si trovano particolari

elementi favorevoli che potrebbero fungere da attenuanti della colpa di AP 1.

Al contrario!

Dagli atti emergono

soltanto elementi negativi. Al riguardo, non può non essere ricordato che, nel

suo pur breve soggiorno in Ticino, egli ha avuto modo di distinguersi come

persona aggressiva, incapace di inserirsi adeguatamente in un contesto

lavorativo (cfr. deposizione citata al consid. 8). Neppure può essere

dimenticato che egli ha dato prova della sua aggressività anche nei rapporti

con tutti i suoi patrocinatori, nonostante egli nulla potesse loro rimproverare

in relazione all’esecuzione del mandato di patrocinatore.

Ma soprattutto, non

possono essere dimenticati, nella valutazione della colpa, i precedenti penali di

AP 1. Fra questi, spicca la condanna per violenza carnale perpetrata ai danni

di una ragazza sconosciuta con modalità violente (cfr. i lividi sul collo della

vittima). Si tratta di un precedente specifico che aggrava pesantemente la

colpa di AP 1, considerato, peraltro, che egli nulla ha imparato dalla pena

scontata per tale reato (4 anni).

Non emergono elementi attenuanti nemmeno dal suo

comportamento processuale, ritenuto come egli abbia sempre negato le sue

responsabilità. Se è vero che negare è un diritto di ogni imputato, è anche

vero che un simile atteggiamento processuale esclude la concessione di quegli

“sconti” di cui, invece, può beneficiare chi collabora con gli inquirenti,

ritenuto come ciò equivalga ad un’assunzione di responsabilità che è il

presupposto del

pentimento che porta al cambiamento

Ne segue che, tutto

ben considerato, adeguata alla colpa di AP 1 appare la pena detentiva di 2

anni e 9 mesi.

40.

Visti i precedenti penali e, fra

questi, in particolare quello per violenza carnale, è evidente come, per AP 1

debba essere posta una prognosi negativa.

Non entra, perciò,

in linea di conto una sospensione parziale della pena inflitta.

41.

Nel suo appello incidentale,

l’accusatrice privata ha chiesto, oltre all’indennizzo delle spese legali

(quanto riconosciuto in prima sede + fr. 3'049,80 per il procedimento

d’appello), che il risarcimento per il torto morale da lei subito venga

quantificato in fr. 15’000.- e non in fr. 7’500.- così come fatto dai primi

giudici.

42.

a. Giusta l’art. 49 cpv. 1 CO, chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale.

Il risarcimento per torto morale in caso di

violazione dell’integrità sessuale dovrà essere commisurato, nell’ambito

dell’art. 49 CO, tenendo conto del tipo e della gravità della lesione,

dell’intensità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa,

dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima,

del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa

dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il

versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti;

STF del 10 ottobre 2011, inc.6B_354/2011, consid. 5.2; STF del 25 ottobre 2010,

inc.6B_544/2010, consid. 3.1; STF del 17 maggio 2004, inc.6S.232/2003,

consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea

2003, ad art. 49. n. 15 seg., pag. 345 seg.).

La sua quantificazione rientra nel potere di

apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto

morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una

somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici,

né può essere stabilita sulla base di rigidi tariffari. L’indennità corrisposta

deve essere equa e considerare la specificità del caso concreto. Il giudice ne

quantifica l’entità evitando che la somma accordata sia derisoria per la

vittima.

Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà

ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del

potere d’acquisto del denaro (DTF 129 IV 22 consid. 7.2; 125 III 269 consid.

2a; 118 II 410 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc.6B_369/2012, consid.

2.1

; STF del 2 dicembre 2010, inc.6B_705/2010, consid. 6.1; STF del 25

ottobre 2010, inc.6B_544/2010, consid. 3.1; STF del 10 agosto 2006, inc.

6P.94/2006, consid. 12.2.2; STF del 24 giugno 2005, inc.6P.63/2005, consid.

9.

; STF del 16 marzo 2004, inc.6P.1/2004, consid. 10.3). In ogni caso, per

stabilire l’ammontare dell’indennità per torto morale, la comparazione con

altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla

sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che

ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto

non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a

titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc.

6B_369/2012, consid. 2.1.2; STF del 7 ottobre 2011, inc.6B_545/2011; STF del

10.

agosto 2006, inc.6P.94/2006, consid. 12.2.3; STF del 24 giugno 2005, inc.

6P.63/2005, consid. 9.1; STF del 16 marzo 2004, inc.6P.1/2004, consid. 10.3; cfr. Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Die Genugtuung, Eine

tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3 ed., Zurigo 2006, stato

agosto 2005: cfr. in particolare Tabelle X/1 ss., Genugtuung bei Sexualdelikten

im Zeitraum 2003 - 2005).

b. Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a

CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato

delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore

privato vince la causa.

Ai sensi dell’art. 138 cpv. 2 CPP, se l’imputato

è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato,

l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza

delle spese per il gratuito patrocinio.

43.

a. In concreto, con gli atti compiuti e della cui natura e gravità si è

sin qui detto, AP 1 ha causato alla sua vittima - di cui conosceva la fragilità

- importanti sofferenze sia nel periodo di tempo considerato dall’atto di

accusa (la vittima ha, in particolare, dichiarato di avere vissuto, in quella

notte, un incubo) sia in seguito, subito dopo i fatti e nei mesi successivi (cfr.,

al riguardo, i considerandi che precedono e, fra gli atti istruttori, il verbale

PP 30.08.2012 __________, AI 30, pag. 5, il verbale PP 30.08.2012 __________,

AI 31, pag. 4). A quest’ultimo proposito, ci si limita a citare le annotazioni

della psicologa __________ relative alla seduta del 14 agosto 2012:

oggi sembra meno resistente rispetto all’ultimo

incontro: riesce a dire che mette una maschera che fa sempre finta. Che ogni

tanto sta male e vorrebbe stare meglio: nel suo malessere non mangia, Non

riesce a dire di più. È come se non riuscisse a definirsi”

(Rapporto colloquio

14.08.2012

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, AI 24; cfr. anche

verbale PP 29.08.2012 __________, AI 28, pag. 5-6).

E le dichiarazioni della stessa vittima:

È un mese che non mangio, che sto male e mi sono

tagliata pure i capelli” (verbale

PS 15.08.2012 IM 1, AI 7, pag. 7).

in seguito ai fatti raccontati non mi sono più

curata, non sono più andata alle visite mediche, faccio fatica a mangiare e penso

di aver perso peso.

(NDV: Raccontando queste sensazioni la signora

piange)

«Non mi sento donna», faccio fatica a fidarmi anche del mio

ragazzo e degli uomini in generale, quando facciamo l’amore non è più la stessa

cosa a causa dei fatti sopra indicati. Non voglio andare in clinica «non mandatemi in clinica»” (verbale PS

15.08.2012

IM 1, pag. 9-10, AI 7).

Va sottolineato, infine, come, a causa di queste

sofferenze, riacutizzatesi in vista del confronto con il suo aggressore, il 28

agosto 2012 IM 1 è stata ricoverata presso la Clinica Santa Croce di Orselina “in

seguito ad una progressiva destabilizzazione del suo stato psicofisico”

(certificato medico 28.08.2012 Servizio psico-sociale, Bellinzona, AI 32).

b. È pur vero che a IM 1, ragazza di “estrema fragilità

psicologica” con un vissuto familiare molto conflittuale, era stata

diagnosticata prima dei fatti una “sindrome psicotica acuta, polimorfa, con

sintomi schizofrenici, con fattore stressante acuto associato” ed un “disturbo

bipolare” (verbale PP 4.09.2012 __________, AI 36, pag. 3-4; rapporto di

dimissione 18.06.2010 e 13.04.2012 Clinica Santa Croce). Tuttavia è altrettanto

vero che prima dei fatti lo stato di salute non destava particolare

preoccupazione:

R: IM 1, nel periodo di giugno, se non era in

uno stato di benessere poteva al massimo essere in un periodo tendente al

depressivo, dove non voleva uscire e non voleva prendere medicamenti perché, a

suo dire, troppo sedata. Mentre per quel che concerne il mese di maggio non ho

notato nulla di particolare.”

(verbale PP 4.09.2012 __________,

AI 36, pag. 6).

È evidente, dunque, come le sofferenze di cui s’è

detto sopra siano in stretta connessione con gli abusi sessuali patiti.

c. Venendo alla colpa di AP 1, essa è tanto più grave in quanto egli

conosceva la fragilità ed il travagliato passato di IM 1:

Quella sera io ho parlato anche di cosa mi era

successo della mia storia e dei miei problemi con la mia famiglia. (…) Preciso

alla verbalizzante che io a AP 1 non dissi che prendevo dei medicamenti, in

quel momento, ma lui ha proprio visto quando io li ho presi. Gli avevo comunque

riferito di essere appena uscita dalla clinica. (…)”

(verbale di confronto

PP 4.09.2012 AP 1 / IM 1, pag. 6-7, AI 37).

d. Sulla base della risultanze d’inchiesta alcuna colpa, di contro, può

essere imputata alla vittima. In particolare, IM 1 nulla ha fatto, come visto,

per provocare concupiscenza o eccitazione sessuale in AP 1, limitandosi ad

intrattenere con quest’ultimo un rapporto amichevole e a prestargli aiuto.

e. Alla luce dei suesposti elementi, e avuto riguardo alla

giurisprudenza in materia, appare equo determinare l’indennità per torto morale

a carico del condannato in fr. 10’000.-.

Ne deriva che l’appello incidentale dell’AP IM 1, nella misura in cui è volto all’ottenimento di fr. 15'000.- a

titolo di torto morale, è parzialmente accolto.

f. Oltre all’indennità per torto morale, sono posti a carico di AP 1, a titolo di risarcimento delle spese legali della vittima - in aggiunta ai fr. 8'804.20 determinati

per il procedimento di primo grado, importo qui non contestato - fr. 3'049.80

per il procedimento d’appello.

Tuttavia, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPP, entrambi

i predetti importi dovranno essere pagati da AP 1 direttamente al Cantone,

essendo l’AP IM 1 al beneficio del gratuito patrocinio.

44.

La questione delle confische e dei dissequestri -

non oggetto di particolari contestazioni - è definita così come alla sentenza

di primo grado.

45.

Visto

l’esito dell’appello da lui presentato, le tasse e spese di giustizia per il

procedimento di primo grado di complessivi fr. 3'897.15 e d’appello di fr.

1'800.- sono poste a carico a AP 1.

Per contro, le

tasse e spese di complessivi fr. 1'800.-.per gli appelli presentati

dall’accusatrice privata e dal procuratore pubblico sono poste a carico dello

Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 81,

84, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

12, 40, 47, 51, 69, 189 cpv. 1 CP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.a. L’appello di AP 1 è respinto.

b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è parzialmente

accolto.

c. L’appello incidentale di IM 1 è parzialmente accolto:

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza

d’impugnazione, il dispositivo numero 4. della sentenza 19 novembre 2012 della

Corte delle assise criminali è passato in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

coazione

sessuale commessa a __________, la notte del 7 / 8

giugno 2012, a danno di IM 1.

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

1.2.2. a

versare all’AP IM 1 l’importo di fr. 10'000.- (diecimila) a titolo di torto

morale;

1.2.3. a versare allo Stato l’importo di fr. 8'804.20 corrispondenti alle indennità processuali di primo grado

dovute all’AP IM 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio del gratuito

patrocinio;

1.2.4 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e dei

disborsi relativi al processo di prima istanza;

1.2.5. a versare allo Stato l’importo di fr. 3'049,80 corrispondenti alle

indennità processuali di appello dovute all’AP IM 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta

al beneficio del gratuito patrocinio.

2. Gli oneri processuali degli appelli incidentali del procuratore

pubblico e di IM 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’800.-

sono

posti a carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’800.-

sono posti a carico di di AP 1.

4. Intimazione

a:

-

-

- -

5. Comunicazione

a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione,

6501 Bellinzona

- Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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