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Decisione

17.2012.2

Condanna per molestie sessuali dopo proscioglimento in prima sede. Esame della credibilità di vittima e accusato

6 giugno 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti.

1. Mercoledì 2 settembre 2009, verso le 10.45, IM 1,

autista-magazziniere presso la __________, si è recato presso l’Hotel __________,

nell’omonimo Comune, per effettuare una consegna di merce. Ottenute dall’addetta

alla ricezione le chiavi del “locale frigorifero”, egli vi si è diretto per

riporvi la merce, seguito dall’apprendista dell’albergo, J.C., allora

diciassettenne.

2. Su quel che è successo nei momenti successivi le parti hanno fornito

delle versioni discordanti: J.C. ha sostenuto che l’imputato le ha messo più

volte la lingua in bocca, abbracciandola stretta e toccandole il sedere e i

fianchi sopra i vestiti mentre IM 1 ha sostenuto che nulla è successo, avendo

egli, aiutato dalla ragazza, unicamente riposto la merce.

Il primo giudice, dopo avere proceduto all’esame

della credibilità delle dichiarazioni delle parti, ha concluso che troppe

contraddizioni ed incongruenze minano il racconto di J.C. e ha, pertanto,

assolto IM 1 dall’imputazione che gli era stata rivolta.

D. In data 2 dicembre 2011 il procuratore pubblico ha tempestivamente

annunciato di voler interporre appello contro la citata sentenza.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della

pronuncia, con dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, il procuratore

pubblico ha precisato di impugnare l’intera sentenza e ha chiesto che IM 1 venga

riconosciuto autore colpevole di molestie sessuali e condannato alla multa di

fr. 1'000.- (come proposto nel decreto di accusa), oltre che al pagamento di

tasse e spese di giustizia di prima e seconda istanza, contestando, di

conseguenza, la condanna dello Stato al pagamento di ripetibili.

Nella motivazione dell’appello, già contenuta

nella dichiarazione scritta, il procuratore pubblico ha censurato

l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati - a suo dire,

arbitrariamente - dal primo giudice.

E. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in

particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente

contravvenzioni, con decreti 26 rispettivamente 30 gennaio 2012, la presidente

di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in

procedura scritta e, ritenuto che il procuratore pubblico aveva già

dettagliatamente motivato la sua dichiarazione d’appello, ha impartito a IM 1

un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2

CPP applicabile su rinvio dell’art. 406 cpv. 4 CPP).

F. Nelle sue osservazioni 29 febbraio 2012, presentate in ossequio al

termine prorogato su sua richiesta, IM 1, sottolineando la fondatezza dell’esame

di credibilità effettuato dal presidente della Pretura penale, ha chiesto la

reiezione dell’appello e la conferma del suo proscioglimento, protestando

tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

G. Dal canto suo, il presidente della Pretura penale ha comunicato, nel

termine di 20 giorni assegnatogli con decreto 29 febbraio 2012, di non avere

osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. In forza dell’art. 454 cpv. 1 CPP, la procedura di ricorso contro la

sentenza 30 novembre 2011 del presidente della Pretura penale è retta dai

disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

2.

Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la

procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente

contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la

sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Concretamente, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione

soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo

esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler

Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,

op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei

fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il

senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di

tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare

l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto

contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF

137.

I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid.

1.3

pag. 4-5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e

sentenze ivi citate; STF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011 consid. 2.1). Il

giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8

consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e va

interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di

ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag

743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in

particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento

dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito

(art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o,

ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler

Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a

Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18,

pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla

anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono

stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria

e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

3.

Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come

precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove

non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon

volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi

mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e

16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art.

10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag.

70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove

significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la

deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella

di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di

quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; STF 6B_936/2010 del 28

giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento

unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e

oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op.

cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,

n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 58, pag. 173).

4.

Le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di

reati contro l'integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni

delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della

parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e

della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF

6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3;6P.218/2006

del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3;

Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in

AJP 4/1997, pag. 503 e 506).

Secondo una prassi costante, l’esame

dell’attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto compito e dovere del

giudice (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30

marzo 2007 consid. 3.4.2.2;1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 10.1; DTF

129.

I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2) che deve procedere a tale analisi con

estremo rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (STF 6P.218/2006

del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte

versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la

loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va

rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme,

tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento

in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro

contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni

letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va,

inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e

coerenza interna. Importante e rivelatrice, di principio, di un racconto

veritiero è, anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati

in situazioni in sé verosimili. Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale

della vittima: coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF

del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. in cui l’angoscia e la sofferenza mostrata

dalla vittima dopo i fatti è stata ritenuta un importante elemento indiziante;

STF del 17 gennaio 2005 in re A. c. B. in cui la circostanza di avere fatto diverse

docce dopo i fatti è stata ritenuta “une attitude tipyque d’une victime qui se

sent sale après des rapports sexuels forcés”; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 in cui è stato ritenuto che la vergogna e il senso di colpa e di inadeguatezza sono sentimenti

tipici delle persone abusate). Da considerare nell’esame di credibilità sono

anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l’assenza di motivi

per denunciare falsamente l’imputato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8

;1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7;1P.380/2004 del 28 dicembre

2004.

consid. 4.2 e segg.).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che

imprecisioni limitate alla collocazione temporale di un episodio (in casu:

l’ultimo) di abuso possono essere giustificate in virtù del lungo tempo

trascorso dai fatti e, pertanto, non sono, da sole, sufficienti ad inficiare

una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima di abusi

sessuali (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.2). Nemmeno tolgono

credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento

dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari

e possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento dovuti ad una

simile prova (STF 6B.23/2009 del 16 aprile 2009 consid. 2.2;1P.719/2001 del 18

gennaio 2002 consid. 3.2;1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 5.2 e 7.2;

CCRP 17.2009.21 del 20 agosto 2009 consid. 3.f).

Ribadito che i criteri di verifica della credibilità della presunta vittima di un

reato contro l’integrità sessuale sono la costanza, la linearità, l’univocità e

la coerenza delle sue dichiarazioni che devono risultare prive di fronzoli o di

insormontabili ostacoli che ne minino l’attendibilità, il TF ha avuto modo di

precisare che la circostanza che la presunta vittima riferisca anche

particolari che potrebbero essere utilizzati in favore dell’imputato o di cui

questi potrebbe prevalersi a giustificazione del suo agire depone a favore

della sua credibilità.

La

generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove

possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle

persone che hanno raccolto il suo racconto. Pure devono essere presi in

considerazioni le modalità in cui i fatti oggetto della denuncia sono venuti

alla luce, il comportamento della presunta vittima dopo i fatti e l’assenza di

motivi per accusare falsamente l’imputato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007

consid. 3.4.3;1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7).

Incertezze su circostanze non decisive non minano

la credibilità complessiva della vittima (STF 1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid.

7.

).

5.

Come visto sopra, quando l’oggetto del procedimento è una

contravvenzione, il potere cognitivo di questa Corte relativamente

all’accertamento dei fatti è limitato all’arbitrio.

In particolare, il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Per motivare

l’arbitrio nella valutazione del materiale probatorio, non è sufficiente

criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa

versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa

appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle

prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173

consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

6.

Il principio della presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere

probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c).

Per

quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro

reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una

fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non

arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è

verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone però che

l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il

principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e

oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 2c, 2d e 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid.

1.

;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre

2009.

consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del

13.

maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.57/2005 del 12 agosto 2005

consid. 3.4;1P.380/2004 del 28 dicembre 2004 consid. 2.2;1P.20/2002 del 19

aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3

e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n.

82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad

art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art.

10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10,

n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in

dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I

149; 120 Ia 31 consid. 2d e 4b).

Riferito

al riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta

l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come

espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità

inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di

una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò,

l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Di

riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata

dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva

compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar,

op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441;

Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).

7.

a. Dopo avere preliminarmente ricordato che, date le difficoltà

probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro

l’integrità sessuale, la credibilità delle persone direttamente coinvolte

assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il primo giudice ha

rilevato che, se da un lato l’imputato “ha fornito sin dall’inizio una

versione lineare, in particolare per quanto attiene allo svolgimento

dell’episodio, senza mai cadere in contraddizioni”, dall’altro, le

dichiarazioni della presunta vittima “appaiono meno lineari e contengono

delle contraddizioni” anche su aspetti sostanziali della vicenda (sentenza

impugnata, consid. 7-8, pag. 5).

In particolare - ha continuato il primo giudice -

la parte lesa ha fornito versioni discordanti riguardo al luogo in cui

sarebbero avvenute le presunte molestie. Nel suo primo verbale, ella ha, infatti,

dichiarato che i baci e i toccamenti sarebbero avvenuti sia all’interno che

all’esterno del “locale frigo”, mentre nel verbale di confronto con l’imputato

ha dapprima sostenuto che “fuori dal locale non è poi più successo nulla”,

salvo poi dichiarare, confrontata con la contraddizione, di non ricordare se le

molestie fossero proseguite anche all’esterno (sentenza impugnata, consid. 8.1,

pag. 5).

Il giudice di prime cure ha, poi, rilevato che

neppure le testimonianze indirette in atti permettono di fare maggiore

chiarezza su questo punto, C. - la prima persona cui J.C. ha riferito

l’accaduto - avendo dichiarato che la giovane le disse che le molestie erano

avvenute all’esterno del locale in questione e il direttore dell’albergo avendo,

invece, spiegato che la ragazza gli riferì di aver subito le molestie

all’interno del citato locale (sentenza impugnata, consid. 8.1, pag. 6).

Il presidente della Pretura penale ha, poi,

sottolineato come il racconto della parte lesa sia stato incostante anche riguardo

il luogo e il momento in cui appose la firma sul bollettino di consegna della

merce. Dopo avere, nel suo primo verbale, dichiarato di averlo firmato fuori

dal “locale frigo” dopo le presunte molestie, nel verbale di confronto ha

affermato di averlo sottoscritto all’interno del menzionato locale, prima dei

presunti baci e toccamenti (sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 6).

Il primo giudice ha rilevato che la versione

della parte lesa riguardo alle ragioni per cui seguì il fornitore nel “locale

frigo” - ovvero poiché, quel giorno, per la prima volta, l’uomo le chiese di

accompagnarlo - è stata smentita dalla teste C. che ha dichiarato che la

ragazza le disse di avere seguito il fornitore “di sua iniziativa”

(sentenza impugnata, consid. 8.3, pag. 6-7).

La ragazza - ha ancora rilevato il giudice di

prima sede - si è pure contraddetta dichiarando, inizialmente, di essersi quel

giorno per la prima volta spontaneamente offerta di aiutare il fornitore a

scaricare la merce ed asserendo, in seguito, nel verbale di confronto, di

averlo già fatto in una o due precedenti occasioni (sentenza impugnata, consid.

8.

, pag. 7).

Anche il comportamento della giovane dopo i fatti

ha destato delle perplessità nel primo giudice. Nonostante abbia sottolineato

come la reazione di pianto e shock descritta unanimemente dai testimoni sia

rivelatrice di un vissuto negativo, il presidente della Pretura penale ha

ritenuto sorprendente che, a fronte della molestia asseritamente subita, J.C.

non abbia gridato o cercato in altro modo di attirare l’attenzione dei clienti

che si trovavano sul terrazzo dell’albergo. Parimenti singolare ha trovato il

fatto che, dopo essere riuscita a liberarsi dalla presa dell’imputato, la

ragazza non si sia data alla fuga ma si sia, anzi, intrattenuta con lui a discutere

di vacanze ed abbia - nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto

all’esterno del “locale frigo” - tranquillamente apposto la sua firma sul

bollettino di consegna, “a maggior ragione dopo un secondo tentativo di

molestie”.

Il primo giudice ha, infine, ritenuto “strano,

ancorché non impossibile” che l’accusato sia riuscito a mettere “in modo

così ripetuto e insistente” la propria lingua nella bocca della ragazza e

che ella, all’indomani di una simile esperienza, abbia ripreso normalmente il proprio

lavoro, apparendo a tutti tranquilla (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7).

In applicazione del principio in dubio pro reo,

il primo giudice ha, pertanto, prosciolto IM 1 dal reato di molestie sessuali.

b. Nel suo appello, il procuratore pubblico, ponendo l’accento

sull’importanza dell’esame della credibilità delle persone coinvolte in un

reato contro l’integrità sessuale, sostiene, dapprima, che, ritenendo

l’imputato credibile unicamente in base alla linearità ed all’assenza di

contraddizioni nelle sue dichiarazioni, il primo giudice è caduto in arbitrio.

Pure arbitrario sarebbe ritenere le dichiarazioni

della vittima non lineari e contraddittorie su aspetti sostanziali, senza

procedere all’esame completo della loro credibilità intrinseca.

8.

a. Dapprima il procuratore pubblico censura di arbitrio la

conclusione del primo giudice di sostanziale credibilità di IM 1. Secondo

l’appellante, il primo giudice avrebbe dovuto nutrire “seri dubbi” su

tale credibilità sulla base dei seguenti elementi:

- l’accusato, che pure si

è sovvenuto perfettamente della conversazione avuta con la ricezionista che gli

ha consegnato la chiave del “locale frigo”, ha sostenuto, dapprima, di non

rammentare se, nel tragitto verso tale luogo, vi sia stata una conversazione con

la ragazza mentre, poi, al dibattimento, ha raccontato che il tutto avvenne in

silenzio;

- l’improbabilità - visto

il carattere cordiale dei due protagonisti - del racconto secondo cui i due non

hanno parlato né durante il tragitto, né durante l’operazione di scarico della

merce, né in occasione della firma del bollettino;

- la sua dimenticanza di “ogni

dettaglio riguardante J.C.” (ad esempio, se ella lo avesse accompagnato già

in altre occasioni nel locale cantina rispettivamente gli abiti da lei

indossati quel giorno);

- l’inconciliabilità delle

dichiarazioni dell’imputato relative alla tranquillità della ragazza con la

reazione di pianto, agitazione e paura da lei avuta - come unanimemente attestato

dai testi - subito dopo averlo lasciato (dichiarazione di appello 25 gennaio

2012, punto 5, pag. 3-4).

Fondando il giudizio di credibilità dell’imputato

unicamente sulla linearità delle sue dichiarazioni e sull’assenza di

contraddizioni, senza procedere ad un più ampio esame della sua credibilità - in

particolare, senza considerare l’inverosimiglianza del suo racconto e la sua inconciliabilità

con il comportamento tenuto dalla vittima subito dopo i fatti - il primo

giudice, sostiene l’appellante, è incorso in arbitrio.

b. Le argomentazioni dell’appellante non sono destituite di fondamento.

In effetti, se è vero che le dichiarazioni

dell’imputato - invero poco elaborate trattandosi di dichiarazioni negatorie -

sono rimaste costanti nel tempo, è anche vero che esse hanno un che di poco

verosimile laddove egli afferma che durante tutto il tempo in cui è rimasto con

la giovane non vi fu, fra loro, alcuna conversazione, alcuno scambio di parole.

Ma soprattutto è vero che le dichiarazioni

dell’uomo - che ha parlato di una ragazza rimasta per tutto il tempo in

silenzio e tranquilla - sono del tutto inconciliabili con lo stato visibilmente

alterato in cui ella versava subito dopo la partenza dell’imputato.

Al riguardo, infatti, i testi hanno unanimemente

descritto una ragazza molto agitata e visibilmente sotto shock:

“ ad un certo momento J.C. è arrivata in cucina piangendo (…)

Inizialmente non riusciva nemmeno a parlare (…) era agitata (…) Ieri mattina

quando J.C. è arrivata al lavoro era normale come sempre. Non mi è sembrata

contrariata o altro. Per contro, quando è rientrata dalla cantina, era

sconvolta, piangeva, non riusciva nemmeno a parlare. Non avevo mai visto J.C.

in queste condizioni”

(PS C. 3 settembre 2009, pag.

6);

“ Riconfermo che quando J.C. è ritornata dalla cantina, piangeva e

nemmeno riusciva a parlare. Personalmente, era la prima volta che la vedevo in

quello stato; prima non si era mai comportata così. Personalmente ritengo che

il comportamento della ragazza esternato in quel momento era veramente sincero”

(PS C. 10 settembre 2009, pag.

2);

“ A domanda dell’interrogante rispondo d’avere visto J.C. dopo che è

rientrata dalla cantina. Ero stato chiamato da mia moglie. J.C. piangeva, era

scioccata” (PS D. 11

settembre 2009, pag. 2).

La questione dell’incongruenza fra le

dichiarazioni dell’imputato e lo stato alterato della giovane, concordemente

rilevato dai due testi, avrebbe meritato maggiore attenzione.

Soprattutto, ponendo mente al fatto che il

comportamento della ragazza subito dopo i fatti è tipico di una persona che ha

subito un pesante affronto e, dunque, risulta essere - nella misura in cui è

accertato dalle concordi deposizioni di ben due testi - un elemento oggettivo

che ne conforta le dichiarazioni secondo cui, pochi istanti prima, ella era

stata, contro il suo volere, baciata a più riprese, stretta e palpeggiata sopra

i vestiti dall’imputato.

9.

Allo stesso modo, l’appellante ritiene che il primo giudice sia

caduto in arbitrio ritenendo le dichiarazioni della parte lesa non lineari e

contraddittorie su aspetti sostanziali della vicenda, senza procedere ad un

esame completo della loro credibilità intrinseca (dichiarazione di appello 25

gennaio 2012, punto 6, pag. 5).

Avesse proceduto ad un tale esame - continua

l’appellante - il primo giudice avrebbe dovuto concludere per la credibilità

della parte lesa che ha reso circa i fatti avvenuti all’interno del locale

cantina dichiarazioni “circostanziate, costanti e coerenti” che fanno

stato di “un vissuto emotivo perfettamente compatibile con le circostanze e

con la sua personalità” che “non può essere frutto di un’invenzione” e

che, anche in relazione a quanto accaduto all’esterno del citato locale, ha

fornito una descrizione “coerente e priva di fronzoli” (dichiarazione di

appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 6-7).

a. Stando all’appellante, la credibilità della vittima è confermata,

oltre che dalle tutt’altro che sospette circostanze in cui sono emersi i fatti

a seguito della sua immediata reazione caratterizzata da pianto e shock, dall’assenza

di qualsivoglia motivo che potesse spingerla ad accusare falsamente l’imputato

(dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 9).

a.1. Già s’è detto del carattere rivelatore dello stato alterato in cui

versava la ragazza subito dopo la partenza dell’imputato.

Va, al riguardo, sottolineato che il carattere

rivelatore di tale stato alterato è dato a maggior ragione se si considera che

i testi hanno riferito che:

- J.

C. è una ragazza equilibrata, timida, riservata ed ingenua;

- era la prima volta che ella si

comportava così;

- quella mattina, era arrivata

al lavoro del tutto tranquilla e, sin lì, aveva tranquillamente lavorato;

- l’angoscia

e l’agitazione mostrati dalla ragazza al rientro dalla cantina erano sinceri.

Per il resto, ci si limita, qui, a rilevare che

anche l’assenza di motivi per denunciare falsamente l’accusato avrebbe meritato

qualche attenzione da parte del primo giudice (cfr. STF 6P.218/2006 del 30

marzo 2007 consid. 3.4.3;1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.7 in cui l’assenza di motivi di astio nei confronti dell’autore è stata ritenuta una circostanza

indiziante la credibilità della vittima).

È evidente che il fatto che J.C. non aveva alcun

motivo di astio o di rancore nei confronti dell’imputato - né aveva, nei suoi

confronti o in generale, sentimenti o problematiche che potrebbero, in qualche

modo, motivare una falsa denuncia - è un elemento indiziante la credibilità

della versione dei fatti da lei resa.

Al riguardo va, poi, rilevato che evidenzia - e

rende maggiormente significativa - l’assenza di interesse ad accusare

(falsamente) l’imputato la circostanza che J.C. non ha fatto valere, in questo

procedimento, alcuna pretesa.

Ma non solo.

Un altro elemento che va a confortare ulteriormente

la veridicità del racconto della parte lesa è il fatto che, così come

dichiarato dalla teste C., la ragazza, in un primo tempo, non voleva denunciare

i fatti alla polizia e che lo fece soltanto perché così consigliata:

“ Ora mi viene in mente che quando avevo riferito a J.C. la nostra

intenzione di chiamare la polizia, lei rispondeva che non voleva perché aveva

paura di ripercussioni da parte di questa persona. J.C. aveva paura che questi

venisse all’albergo per farle del male. Poi però si è convinta a sporgere una

denuncia”

(PS C. 3 settembre 2009, pag.

5).

Questa circostanza depone in modo chiaro contro

l’ipotesi di un racconto inventato per fare del male all’imputato.

b. L’appellante ritiene arbitrario il giudizio di non credibilità del

racconto della parte lesa riguardo a quanto avvenuto all’interno del locale cantina

fondato dal primo giudice sulla constatazione che è “strano, ancorché

possibile” che l’accusato “abbia potuto inserire con successo la propria

lingua nella bocca della ragazza in modo così ripetuto ed insistente”: si

tratta, rileva l’appellante, di “un giudizio contraddittorio” ritenuto

che “la contraddizione risiede nel fatto che il primo giudice riconosce

possibile una situazione di fatto che, però, nel caso di specie, ritiene

strana. Se è possibile” - continua l’appellante - “non è strana e se la

ritiene strana dovrebbe indicare su quali basi fonda un siffatto giudizio”

(dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 6-7).

b.1. Anche su questo punto, le eccezioni sollevate dall’appellante non

sono destituite di fondamento.

L’argomentazione del primo giudice è singolare.

Se con “strano” il primo giudice intendeva

dire “poco credibile”, l’argomentazione, nella sua natura apodittica, è

contraddittoria con quella secondo cui la cosa è “possibile”. Se,

invece, con “strano” si intendeva “poco comune”, la

considerazione è priva di pregio probatorio: è ancora, per fortuna, da noi, poco

comune che una donna venga stuprata, ma ciò non è certamente un argomento

utilizzabile nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni di colei

che sostiene di essere stata vittima di un simile reato.

Nel merito, si osserva come non abbia da essere

dimostrato che la generale superiorità fisica dell’uomo gli permette

(purtroppo) di imporre facilmente ad una donna (soprattutto se giovane ed

inesperta) molte cose per lei indesiderate.

In concreto, ritenuto come la ragazza abbia

dichiarato che l’uomo, approfittando anche dell’effetto sorpresa, l’aveva

costretta in un angolo e l’aveva cinta e stretta con forza, non sorprende che

egli sia riuscito a metterle, anche più volte, la lingua in bocca.

c. L’appellante rileva, poi, che è in modo contradditorio e, quindi, arbitrario

che il primo giudice, pur ammettendo che le modalità di reazione di fronte ad

un’offesa possano variare da un soggetto all’altro, ha ritenuto il

comportamento tenuto dopo i fatti dalla parte lesa - che ha parlato con

l’imputato di vacanze - inconciliabile con le molestie asseritamente subite: “ritenere

che solo se fosse scappata e avesse urlato, il suo comportamento non avrebbe

suscitato perplessità” - spiega l’appellante - “equivale a contraddire

quanto ammesso in precedenza, ovvero che «le modalità di reazione di fronte ad un’offesa possono variare»” (dichiarazione

di appello 25 gennaio 2012, punto 6, pag. 8).

c.1. L’argomentazione ha un suo valore: le considerazioni del pretore

sono, in sé, contraddittorie.

Al riguardo, non va, poi, misconosciuto che non è

singolare che chi è vittima di molestie - o, in genere, di approcci di natura

sessuale sgraditi ed importuni - cerchi di gestire la situazione in modo piano

e civile, evitando di lasciarsi andare a gesti inconsulti o rivelatori di

panico, proprio per il timore di generare, così facendo, reazioni più violente

di quelle che sin lì ha dovuto subire.

È quanto ha fatto J.C.

Al riguardo, ella ha, infatti, dichiarato:

“ avevo paura che se gridavo mi succedeva qualcosa di più brutto. Sono

rimasta scioccata, sorpresa da quello che mi stava facendo (…) Io ho avuto

molta paura. Mi sono spaventata perché non me lo aspettavo e perché non sapevo

cosa mi avrebbe potuto fare. Alle domande di chi mi interroga rispondo che non

ho urlato perché avevo paura e anche perché in quel momento nessuno mi poteva

sentire”

(PS J.C. 2 settembre 2009, pag.

2);

“ subito dopo mi ha chiesto se ero nervosa o agitata; io gli ho detto

di no, volevo cercare di mostrare di avere ancora il controllo della

situazione” (MP confronto 16

marzo 2010, pag. 2).

Ritenere inconciliabile con le molestie

asseritamente subite il fatto di non avere urlato è, pertanto - oltre che in sé

contraddittorio nella misura in cui si dà, precedentemente, atto di una

molteplicità di modi di reagire - errato nel merito.

Analoghe considerazioni vanno fatte riguardo al

breve colloquio sulle vacanze riferito dalla ragazza subito dopo i fatti alla sua

formatrice (e, poi, anche agli inquirenti). Emerge con chiarezza dalle

dichiarazioni della giovane che lei disse all’uomo delle sue vacanze

rispondendo a lui che le chiedeva quando si sarebbero rivisti:

“ Siamo poi usciti ed io gli ho detto che sarei andata due settimane

in vacanza e questo perché lui mi aveva chiesto quando ci saremmo rivisti.

Quando io gli dissi che sarei partita in vacanza, lui mi disse che allora

voleva un bacio e quando capì che partivo per due settimane me ne chiese due.

Io i baci non glieli diedi”

(MP confronto 16 marzo 2010,

pag. 3; cfr. PS C. 3 settembre 2009, pag. 3).

Anche questo rispondere della ragazza alle

domande dell’uomo deve essere inserito nella dinamica sopradescritta: è il

classico comportamento della vittima di una molestia sessuale che cerca di non

esporsi ad un peggior destino tentando di mantenere la situazione in binari di

apparente normalità, cioè in binari in cui ritiene di potersi muovere e mantenere

il controllo evitando, laddove possibile, di esasperare l’aggressore opponendogli

troppi rifiuti.

Vedere in ciò un comportamento inconciliabile con

l’ipotesi di una molestia significa rimanere in superficie nell’esame della

situazione descritta.

Nell’analisi del comportamento tenuto dalla

querelante non può, in ogni caso, essere dimenticato lo stato alterato - di cui

hanno concordemente riferito i testi - in cui ella versava subito dopo la

partenza dell’imputato.

Ricordato come gli stessi testi - dopo avere

precisato che la ragazza era giunta al lavoro tranquilla e aveva sino a quel

momento lavorato tranquillamente - abbiano concordemente riferito che era la

prima volta che la vedevano in quello stato e che, a parer loro, i sentimenti

di paura e di shock da lei manifestati erano sinceri, è evidente che il non

avere urlato e l’avere risposto alle domande dell’imputato sono comportamenti

che la giovane si è sforzata di assumere proprio per paura che la situazione

degenerasse nel caso di una sua opposizione più aperta e totale.

Inoltre, su questo dettaglio va considerato quanto

segue.

La ragazza ha riferito del colloquio sulle

vacanze (corredato dalle richieste di baci fatte dall’imputato) subito dopo la

partenza dell’uomo, quando, nello stato alterato descritto, ha raggiunto C. in

cucina:

“ potevano

essere le 10.30/11.00 quando ad un certo momento J.C. è arrivata in cucina

piangendo. Ovviamente le ho chiesto cosa avesse. Inizialmente lei non riusciva

nemmeno a parlare. Poi mi disse, «mi ha molestato».

Sentendo queste parole, non riuscivo subito a capire. J.C. dopo qualche secondo

mi diceva mi ha messo la lingua in bocca, mi ha baciata, mi ha toccata da tutte

le parti. Diceva queste cose in modo ripetitivo, ed era agitata (…) Per

ritornare al fatto che J.C. sarebbe stata in vacanza settimana prossima, IM 1

le diceva che voleva un bacio. Dopo che lui aveva fatto questa richiesta, J.C.

aggiungeva che sarebbe andata in vacanza due settimane anziché una. Allora IM 1

diceva che voleva due baci. (…) J.C. mi riferiva di avere detto a IM 1 che non

voleva, che era minorenne e che sarebbe andata in polizia a denunciarlo”

(PS C. 3 settembre 2009, pag. 2, 3

e 4).

Due elementi depongono per la veridicità di

quanto riferito dalla ragazza in merito al colloquio sulle vacanze e sui baci.

Da un lato, la circostanza che ne ha riferito

subito dopo i fatti, quando era in uno stato alterato, rende del tutto

inverosimile la tesi secondo cui la giovane avrebbe inventato un tale

colloquio. A detta dei testi, come visto, ella era realmente molto agitata al

punto da, inizialmente, nemmeno riuscire a parlare (PS C.

3.

settembre 2009, pag. 2): in condizioni del genere, non si riesce ad inventare

nulla.

Ma non solo.

Proprio il fatto di avere riferito un colloquio

dal contenuto apparentemente incongruente con la situazione di molestie o,

comunque, tale da poter essere strumentalizzato dal querelato depone per la

veridicità del racconto. Da un lato, per il principio giurisprudenziale surriportato

secondo cui la circostanza che la presunta vittima riferisca anche particolari incongruenti

o di cui l’imputato potrebbe prevalersi depone a favore della sua credibilità (STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3;1P.57/2005 del 12 agosto 2005

consid. 3.7). D’altro lato, perché, se la ragazza avesse voluto inventarsi una

molestia non avvenuta, il suo racconto si sarebbe limitato ai gesti di chiara

valenza molesta e non avrebbe compreso particolari potenzialmente equivocabili

o tali da gettare qualche ombra sulla linearità del racconto.

Accertata, sulla scorta di queste considerazioni,

la veridicità del colloquio sulle vacanze e sui baci, occorre - ed occorreva -

chiedersi come mai l’imputato non ne abbia fatto cenno.

d. L’appellante sostiene, poi, che nemmeno le considerazioni relative

alla sottoscrizione del bollettino di consegna della merce bastano a togliere

credibilità alle dichiarazioni della ragazza: la credibilità della vittima non

sarebbe messa in discussione neppure nell’ipotesi in cui avesse firmato il

documento dopo i fatti, ritenuto che - come ha più volte detto - ella voleva

dimostrare di avere il controllo della situazione e temeva che, tentando di

scappare, avrebbe potuto peggiorare la situazione (dichiarazione di appello 25

gennaio 2012, punto 7.2, pag. 11).

d.1. Le argomentazioni dell’appellante sono del tutto condivisibili.

Relativamente alla firma in quanto tale del

bollettino di consegna - apposta invece di fuggire a gambe levate - vale quanto

detto in relazione al fatto che la ragazza non ha chiesto aiuto e, poi, al

fatto che ha tentato di sostenere una breve conversazione dall’apparenza di normalità.

Di transenna, si annota che è arbitrario

affermare - come ha fatto il pretore - che la ragazza ha “tranquillamente

apposto” tale firma ritenuto come il contrario emerga con chiarezza dalla

deposizione dei due testi che hanno concordemente dichiarato che J.C. era (a

pochi secondi da tale firma) visibilmente alterata ed angosciata.

Riguardo la diversa collocazione temporale data a

quella firma nel verbale di confronto (prima delle molestie) rispetto a quella

data in precedenza (fuori dal “locale frigo”), si osserva che si tratta di un

cambiamento di versione, in sé, poco rilevante ritenuto come tale gesto non fosse

certamente quello maggiormente significativo per la giovane.

L’avergli dato, a ben sei mesi dai fatti, una

diversa collocazione temporale non inficia, perciò, in nessun modo la

credibilità della ragazza.

e. Continuando nel suo esposto, l’appellante sostiene che la

circostanza che la giovane, posta a confronto con l’accusato, non abbia

ribadito quanto precedentemente dichiarato e, meglio, di essere stata baciata

non solo all’interno ma anche all’esterno del locale cantina, non può essere

considerata una contraddizione in merito al luogo in cui sono avvenute le

molestie in quanto si tratta di una semplice dimenticanza, manifestatasi a distanza

di ben sei mesi dai fatti, riferita ad un episodio dotato di minor impatto

offensivo rispetto ai baci e toccamenti subiti all’interno del “locale frigo”

poiché a quell’ultimo bacio ella ha saputo opporre resistenza (dichiarazione di

appello, punto 6, pag. 8-9 e punto 7.1, pag. 9-10).

e.1. È qui opportuno riportare le dichiarazioni rese al riguardo dalla

ragazza.

Nel corso della sua prima audizione, J.C. ha

dichiarato che, una volta raggiunto il “locale frigo”, l’uomo le mise le mani

addosso - e meglio, la strinse a sé fortemente, le mise la lingua in bocca e le

toccò il sedere e i fianchi sopra i vestiti - e che, poi, una volta all’esterno,

tentò ancora di abbracciarla, senza riuscirvi, e che la baciò sulla bocca ma che

lei lo respinse:

“ Una volta dentro il locale questo IM 1, con mia grande sorpresa, mi

ha abbracciata in modo molto forte. Non riuscivo a muovermi. Ho cercato di

divincolarmi ma lui era molto più forte di me. Mi ha messo più volte la lingua

in bocca. Mi sentivo soffocare. (…) Mi toccava il sedere. Poi lui ha allentato

la presa e pochi secondi dopo mi riprendeva sempre con la stessa forza e ancora

mi metteva la lingua in bocca e continuava a toccarmi il sedere, i fianchi. Non

sapevo più cosa fare, lo respingevo fisicamente ma lui aumentava la presa. Poi

non so come sono riuscita a liberarmi. Siamo usciti da quel locale praticamente

assieme. Una volta fuori lui cercava ancora di abbracciarmi ma io gli ho detto

di no. Lui mi ha ancora baciato sulla bocca. Io l’ho respinto. Gli ho detto che

avevo 17 anni e che lo avrei denunciato” (PS J.C 2 settembre 2009, pag. 1 e 2).

Nel successivo interrogatorio, la ragazza ha

ribadito che i fatti:

“ sono avvenuti sia all’interno che all’esterno (…) Mi è stata

sottoposta una piantina del locale cantina e mi è stato chiesto di indicare

sulla stessa dove si sono svolti i fatti. Con una X di colore rosso ho indicato

il punto esatto dove ci trovavamo. Io ero chiusa in un angolo”

(PS J.C 16 settembre 2009, pag. 1 e 2).

Nel confronto con l’imputato - avvenuto il 16

marzo 2010, cioè a ben sei mesi dai fatti - la ragazza ha, invece, detto che,

fuori dal locale, non è più successo nulla:

“ siamo arrivati alla cantina ed abbiamo scaricato la merce. Io ho

firmato il bollettino di consegna e lui subito mi ha messo la lingua in bocca.

Io mi sono sentita bloccata, ghiacciata. Non ho avuto la capacità di dire o di

fare qualche cosa. Io ero colta completamente di sorpresa. Mi ha baciata più

volte sulla bocca, introducendomi la sua lingua nella mia bocca. (…) Lui poi mi

ha abbracciata, cingendomi il mio corpo con le sue braccia ed io ero bloccata,

cercavo di liberarmi ma senza successo. Egli ha a quel punto iniziato a

toccarmi sul sedere e sui fianchi sopra i vestiti. (…) Fuori dal locale non è

poi più successo nulla. Mi viene fatto presente che nel mio verbale 02.09.2009

avevo dichiarato che «una volta

fuori lui cercava ancora di abbracciarmi ma io gli ho detto di no. Lui mi ha

ancora baciato sulla bocca (…)»,

e mi si chiede di prendere posizione. Rispondo che ora questa cosa non me la

ricordo. Ricordo però che io effettivamente gli ho detto che avevo solo 17 anni

e che lo avrei denunciato. Questo gliel’ho detto quando già eravamo fuori dal

locale in questione”

(MP confronto 16 marzo 2010,

pag. 2-3).

e.2. Come osservato dall’appellante, relativamente a quanto avvenuto

all’interno del locale cantina, dopo che è stata chiusa la porta della cella

frigorifera, le dichiarazioni di J.C. sono del tutto costanti e lineari: la

ragazza ha dichiarato e ribadito che, all’interno, l’uomo, oltre ad

abbracciarla con forza in modo da bloccarla, le mise più volte la lingua in

bocca e la toccò sui fianchi e sul sedere sopra i vestiti. Ma non solo. Al

riguardo, le dichiarazioni di J.C. sono coerenti, lineari e circostanziate. La

ragazza ha, infatti, indicato il punto in cui l’uomo l’ha bloccata ed

abbracciata, ha parlato di forza fisica cui non riusciva ad opporsi, di

sorpresa, di sensazioni di soffocamento causate dalla lingua che l’uomo le

aveva proditoriamente messo in bocca, di paura che l’uomo la costringesse a

subire di peggio rispetto ai baci ed ai toccamenti comunque indesiderati.

Tutti elementi - non da ultimo, il fatto di avere

riferito della sensazione di soffocamento dovuta all’inserimento (indesiderato)

della lingua in bocca da parte dell’uomo - che depongono per la credibilità

della ragazza.

Ella ha raccontato - come visto sopra - dei suoi

sentimenti, del tentativo di reagire in modo da non peggiorare la situazione. Ha

riferito, insomma, in modo del tutto credibile, di un vissuto emotivo del tutto

compatibile e coerente con le circostanze descritte e la sua personalità di

giovane ragazza.

È vero che, nel confronto, la ragazza ha detto

che, fuori dalla cantina, l’uomo non la importunò più e, poi, confrontata con

le sue precedenti dichiarazioni contrastanti, ha detto di non ricordare, in

quel momento, l’episodio (tentato abbraccio e bacio sulla bocca da lei

respinto) in precedenza denunciato.

Al riguardo non si può parlare di contraddizione

rilevante. In ogni caso, non si può parlare di un’incostanza atta a minare il

giudizio di generale credibilità che, come visto sin qui, deve essere dato alle

dichiarazioni della giovane.

Ricordato come il TF abbia, per esempio, già

avuto modo di stabilire che imprecisioni limitate alla collocazione temporale

di un episodio (in casu: l’ultimo) di abuso possono essere giustificate in

virtù del lungo tempo trascorso dai fatti o da altre circostanze e, pertanto,

non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità

delle dichiarazioni di una vittima di abusi sessuali (STF 6P.218/2006 del 30

marzo 2007 consid. 3.8.2), si rileva, in concreto, come sia condivisibile la

tesi dell’appellante secondo cui non sorprende che, a più di sei mesi dai

fatti, la ragazza abbia dimenticato quanto avvenuto all’esterno del locale

cantina, in quanto evidentemente meno significativo di quello che era successo

all’interno. Si trattava, infatti, di un abbraccio a cui lei era riuscita a

sottrarsi e di un bacio sulla bocca - non di un nuovo inserimento della lingua

in bocca - cui lei, secondo le sue precedenti dichiarazioni, era riuscita ad

opporsi.

f. L’appellante censura di arbitrio anche la conclusione del primo

giudice secondo cui le dichiarazioni della ragazza sono smentite da quelle rese

da C. che ha dichiarato che la giovane le riferì che le molestie erano

avvenute soltanto all’esterno del locale cantina. Il dire della teste -

prosegue il procuratore pubblico - è stato smentito dalle dichiarazioni del

direttore dell’albergo che ha invece riferito che la ragazza gli disse di avere

subito le molestie all’interno del citato locale e la contraddizione tra le due

deposizioni testimoniali è comprensibile alla luce dello stato emotivo in cui

la ragazza raccontò l’accaduto (dichiarazione di appello 25 gennaio 2012, punto

7.

, pag. 10).

f.1. Le argomentazioni dell’appellante sono condivisibili.

È vero che la teste C. - cui per prima la giovane

riferì di quel che aveva subito - ha dichiarato che ella le raccontò di avere

subito le molestie all’esterno, dopo che vennero chiuse le porte del frigo e

della cantina precisando che “in sostanza al momento dei fatti si trovavano

all’esterno”

(PS C. 3 settembre 2009, pag. 6-7).

Va, però, parimenti rilevato che il direttore

dell’albergo - cui pure J.C. raccontò l’accaduto subito dopo i fatti - ha,

invece, dichiarato che ella gli disse di essere stata molestata “quando si

trovava nel locale frigorifero” (PS D. 11 settembre

2009, pag. 3-4).

Le citate contrastanti dichiarazioni hanno più di

una spiegazione.

È possibile che sia stata la ragazza, a seguito

dello stato alterato, a dire all’uno e poi all’altra due cose diverse.

È altrettanto possibile che i due, proprio a

causa dello stato alterato della ragazza (che, lo si ricorda, all’inizio le

impediva persino di parlare), non abbiano ben compreso quanto ella raccontava

loro.

È anche possibile che i due non abbiano ricordato

bene che cosa la ragazza disse loro. Si ricorda, qui, che la memoria non è una

registrazione del vissuto (e tantomeno del sentito raccontare, come in concreto),

ma è un’elaborazione soggettiva delle nostre percezioni.

In ogni caso, la circostanza non è rilevante.

Rilevante è che circa il luogo in cui avvennero i primi - e più pesanti, anche

perché riusciti - approcci le dichiarazioni rese agli inquirenti dalla ragazza

sono sempre state costanti: in effetti, tale luogo è sempre stato situato da

J.C. nel locale cantina.

Non v’è, pertanto, al riguardo, né contraddizione

né smentita alcuna.

g. L’appellante sostiene, ancora, che è arbitrario intravedere un elemento

che mina la credibilità della ragazza nel fatto che C. ha riferito che ella le

disse di avere seguito il fornitore di sua iniziativa mentre J.C., agli

inquirenti, ha detto di avere seguito l’imputato diretto al “locale frigo”

poiché così richiesta dall’uomo che poi, spontaneamente, aiutò a riporre la

merce nel frigorifero, ritenuto come alla testimonianza di C. non possa essere

accordata valenza probatoria certa.

L’unica reale contraddizione in cui è caduta la

parte lesa - precisa l’appellante - attiene al numero di volte in cui ella

aiutò il fornitore a scaricare la merce ed attiene, cioè, ad una circostanza

irrilevante per il giudizio relativo alla sua credibilità (dichiarazione di

appello 25 gennaio 2012, punto 7.3, pag. 12).

g.1. La tesi ricorsuale è condivisibile.

In merito, va dapprima precisato come le

dichiarazioni rese al riguardo dalla ragazza siano, in sostanza, confermate da

quelle rilasciate dall’imputato nel suo primo interrogatorio:

“ ho preso la chiave, sono uscito dall’albergo, ho raggiunto il locale

frigorifero, seguito dall’altra impiegata J.C.. Quest’ultima doveva sistemare

la merce che avevo appena portato”

(PS IM 1 2 settembre 2009,

pag. 3).

Per il resto, si richiamano, riguardo all’attendibilità

delle dichiarazioni di C. (che, lo si ricorda, riferisce di un dettaglio, per i

terzi insignificante nel contesto di quanto accaduto, che le è, peraltro, stato

raccontato da una ragazza in stato quasi confusionale), le argomentazioni

svolte riguardo alle dichiarazioni della teste sul racconto del luogo in cui

avvennero gli approcci indesiderati.

h. Correttamente viziato da arbitrio è, infine, stato definito

l’accertamento del primo giudice secondo cui, l’indomani dei fatti, la ragazza

riprese il lavoro come se nulla fosse accaduto. Si tratta di un accertamento in

aperto contrasto con il materiale probatorio in atti, ritenuto come C. abbia

dichiarato che la giovane le riferì che la notte precedente “non aveva

chiuso occhio” (PS C. 10 settembre 2009, pag. 3) e come il direttore

dell’albergo abbia osservato che ella risultava “forse un po’ meno

sorridente del solito”

(PS D. 11 settembre 2009, pag. 4).

10.

Ne consegue che le argomentazioni che hanno portato il giudice di

prime cure a ritenere la versione di IM 1 più credibile di quella fornita da

J.C. non possono che essere considerate arbitrarie e che, di conseguenza,

configura arbitrio l’applicazione, in concreto, del principio in dubio pro

reo.

11.

Agli elementi sin qui discussi occorre, poi, aggiungere - sempre a

sostegno della credibilità della sua versione - la personalità della ragazza

così come descritta dai testi.

Al riguardo, rivelatrici sono le seguenti

dichiarazioni:

“ J.C. è giunta da noi nell’anno 2007 e precisamente nel mese di

settembre, iniziando l’apprendistato di assistente d’albergo. Caratterialmente

la ragazza è gentile soprattutto nei confronti della nostra clientela. Posso

dire che J.C. è proprio portata per questo servizio. Non

ho mai avuto alcuna lamentela nei confronti della ragazza sia dai colleghi come

pure dagli ospiti dell’albergo. J.C. è una persona di buon comando, la

professione le piace (…) Posso dire che J.C. è una ragazza affidabile, non ha

mai raccontato bugie, non è la tipa che lo fa” (PS D. 11 settembre 2009, pag 1 e 2);

“ Devo dire che la ragazza è sempre stata onesta, sincera, non ha mai

raccontato bugie; non credo sia nemmeno la tipa”

(PS C. 10 settembre 2009,

pag 4);

“ L’apprendista non ha mai mantenuto atteggiamenti provocatori nei

confronti di colleghi di lavoro maschi , ospiti della struttura e tanto meno

verso i fornitori. Considero la ragazza sotto questo

punto di vista molto seria. Anche sul modo di presentarsi e di vestire non è

appariscente, è normale. Addirittura lei non mette mai la gonna in quanto le dà

fastidio che gli uomini le guardino le gambe”

(PS C. 10 settembre 2009, pag.

2).

Se ne deriva che J.C. è una ragazza tranquilla,

affidabile, riservata e sincera.

12.

In conclusione, ritenuta la personalità della ragazza così come attestata

dai suoi superiori, viste le perplessità suscitate dalle dichiarazioni

dell’imputato e considerati i seguenti elementi:

- la totale assenza di un

interesse della ragazza a mentire e, meglio, la totale assenza di un suo

interesse ad accusare falsamente l’imputato;

- la spontaneità e

l’immediatezza del suo racconto (subito dopo i fatti, prima ai colleghi e

superiori, poi alla mamma e, quindi, alla polizia);

- lo stato visibilmente

alterato e sofferente in cui ella versava subito dopo la partenza

dell’imputato, stato di alterazione non riconducibile a nessuna ipotetica

situazione estranea ai fatti denunciati e mai osservato dai superiori in altre

circostanze;

- le dichiarazioni

costanti, univoche, circostanziate, in sé coerenti e prive di fronzoli da lei

rese sugli aspetti fondamentali della vicenda;

- l’assenza di un

qualsivoglia suo accanimento nei confronti dell’imputato

che concorrono, tutti, a fondare la credibilità

delle dichiarazioni della vittima, IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole

del reato imputatogli con il decreto di accusa in esame (è solo per opportunità

che non viene esaminata e prospettata una diversa e più grave qualifica

giuridica dei fatti accertati).

13.

Viene confermata la multa proposta con il decreto di accusa:

l’importo stabilito risulta conforme alla gravità del caso e adeguato alla

situazione del condannato così come essa risulta da quanto in atti (cfr. dichiarazione

stato civile e patrimoniale, AI 2).

14.

Visto l’esito dell’appello, viene annullata l’assegnazione delle

ripetibili sancita in prima sede e le spese del procedimento di primo grado

(tassa di giustizia ed esborsi) vanno poste a carico del condannato.

Gli oneri processuali d’appello, consistenti in

fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, vanno posti a

carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

106

e 198 CP;

32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché,

sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di

conseguenza:

1.1. IM 1

è dichiarato autore colpevole di molestie sessuali per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 3240/2010 del 23 luglio 2010.

1.2. IM 1 è condannato alla multa di fr. 1’000.- (mille) con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di 10 (dieci) giorni.

1.3. La tassa

di giustizia e le spese giudiziarie relative al giudizio di prima sede, di

complessivi fr. 600.-, sono poste a carico di IM 1.

2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono

posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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