17.2012.23
Presupposti per la pronuncia della confisca di valori patrimoniali. Restituzione alla parte lesa in ripristino della situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP)
30 agosto 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.23
Data decisione, Autorità:
30.08.2012, CARP
Titolo:
Presupposti per la pronuncia della confisca di valori patrimoniali. Restituzione alla parte lesa in ripristino della situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP)
CONFISCA
CONFISCA DI VALORI PATRIMONIALI
art. 714 cpv. 1 CC
art. 115 cpv. 1 CPP
art. 70 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2012.23
Locarno
30 agosto 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 27 dicembre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 14 dicembre
2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di
IM 1
rappr. dall' DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 5
marzo 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 dicembre 2011 la Corte delle assise correzionali
di __________, nell’ambito di un processo celebrato in contumacia, ha
dichiarato IM 1 autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in
documenti e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, a valere quale pena
parzialmente aggiuntiva a quella di 90 giorni di detenzione inflittagli il 18
ottobre 2004 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
IM 1 è stato, anche, condannato a versare, a
titolo di partecipazione alle spese legali, fr. 1'046.55 all’AP ACPR 1 e fr.
1'500.- all’AP AP 1, che sono stati rinviati, per il rimanente delle loro
pretese, al competente foro civile.
La Corte di prime cure ha, inoltre, ordinato la
confisca dell’autovettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n. telaio , e la
devoluzione allo Stato della cauzione di fr. 11'500.- prestata da IM 1, a soddisfacimento di tasse e spese di giustizia (per complessivi fr. 1'495.70) e delle pretese
degli AP (per complessivi fr. 2'546.45).
Fatti
B. I fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice sono, in
sintesi e per quanto qui interessa, i seguenti.
1. Nell’ottobre del 2009 IM 1, cittadino italiano residente in Italia,
ha orchestrato insieme ad altri correi una truffa i cui contorni possono, in
sostanza, essere così riassunti.
a. Il 28 ottobre 2009, IM 1, D. e un tale “C.” si sono recati presso il
AP 1 di __________ dove - d’accordo con il venditore L. - hanno compilato delle
richieste di finanziamento leasing a nome di ignare società svizzere
apponendovi la falsa firma degli altrettanto ignari amministratori/rappresentanti,
e chiamati, oltretutto, a fungere da debitori solidali.
Lo stesso giorno le richieste sono state inviate
a diverse società di leasing per la concessione del credito.
In quell’occasione, IM 1, D., “C.” e L. hanno
anche preparato e sottoscritto, sempre con firme false, i contratti di leasing
e i verbali di consegna delle autovetture corrispondenti ai finanziamenti
richiesti, in modo che fossero già pronti qualora il credito fosse stato concesso
(sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 5, pagg. 8-9).
b. Tra le richieste inviate quel giorno, l’unica ad essere accolta è
stata quella indirizzata alla ACPR 2, tendente ad ottenere, a nome della ACPR 1
e del suo rappresentante N., un credito di fr. 88'000.-, per l’acquisto di una
vettura Jaguar XJ 2.7 D (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 5 e 6, pagg.
8-9).
Esaminata la solvibilità della ACPR 1 e di N.
(quest’ultimo, già noto alla società di leasing) che doveva fungere da terzo
garante (cfr verbale B. del 21 dicembre 2009, doc. 11 allegato al Rapporto di
polizia giudiziaria del 2 agosto 2010, pag. 2), ACPR 2 ha, infatti, accettato la richiesta di finanziamento, dandone immediata comunicazione alla AP 1.
Pertanto, il 3 novembre 2009, ACPR 2 ha sottoscritto un contratto di leasing della durata di 61 mesi, avente per oggetto l’autovettura
Jaguar XJ 2.7 D, fornita dalla AP 1 e quale controparte la ACPR 1, H. e N.
(quale debitore solidale) (AI 4).
Sempre il 3 novembre 2009, il direttore Ch. - per
conto dalla AP 1 - e ACPR 2 hanno concluso il contratto di acquisto della
precitata vettura Jaguar. Il contratto di acquisto - sottoposto a condizione
sospensiva ritenuto come il contratto di leasing prevedesse un diritto di
revoca - precisava, fra l’altro, che la vettura doveva essere consegnata direttamente
all’assuntore del leasing - e meglio, alla ACPR 1 - che lo avrebbe preso in
possesso per conto della compratrice previa redazione di un verbale di consegna
scritto da sottoscriversi dal fornitore e dall’assuntore del leasing (AI 4).
c. Il 10 novembre 2009 l’autovettura Jaguar XJ 2.7 D è stata consegnata
da L. a D., IM 1 e tale “C.”. Nel verbale di consegna sottoscritto quel giorno
(verbale di consegna A, AI 4) è, però, stato annotato che la vettura è stata
consegnata alla ACPR 1, e meglio è stata consegnata “dal fornitore
all’assuntore del leasing” che ha confermato di averne preso possesso “per
conto della ACPR 2” (AI 4).
Sempre con l’aiuto di L., i tre hanno, poi,
portato l’autovettura a __________, dove è rimasta in possesso di D. fino al
mese di giugno del 2010, quando è stata verosimilmente venduta a terzi
sconosciuti.
Essa è, poi, stata ritrovata in __________ e ivi
sequestrata, il 24 maggio 2011 (sentenza 14 dicembre 2011, consid. 8, pagg.
9-10).
Secondo quanto risulta dagli atti, la vettura si
trova ancora in __________, in attesa dell’evasione della rogatoria volta alla
sua consegna alle autorità svizzere (cfr. scritto 11 aprile 2012 del PP, doc.
IX).
d. Una volta consegnata la vettura, L. ha inviato alla ACPR 2, oltre al
contratto di vendita della Jaguar, il contratto di leasing e il verbale di
consegna della vettura già sottoscritti in precedenza.
Egli ha pure inviato, così come richiesto dal
fornitore del leasing, una copia del documento di legittimazione - anch’esso
falsificato - del gerente della ACPR 1, nonché debitore solidale, N..
La copia del documento è stata certificata
conforme all’originale dal direttore del AP 1 Ch. (verbale Ch. dell’8 novembre
2010, pag. 3, allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 2 agosto 2010).
e. Ricevuta la documentazione, __________ ha versato alla AP 1 il
prezzo pattuito per l’acquisto della Jaguar (sentenza del 14 dicembre 2011,
consid. 6, pag. 9).
2. Il 26 novembre 2009, scoperta la truffa, N. ha sporto denuncia
penale contro ignoti per i reati di truffa e falsità in documenti (AI 1).
Lo stesso ha poi fatto, il 10 dicembre 2009,
anche la società di leasing __________ (AI 4).
Da qui l’avvio dell’inchiesta che ha condotto
alla condanna, fra gli altri, di IM 1 (giudicato in contumacia) per i reati di
truffa e falsità in documenti.
Dalla sentenza impugnata risulta che L. è stato
condannato, nel maggio 2011, per i reati di truffa e falsità in documenti (cfr.
sentenza 14 dicembre 2011, consid. 4, pag. 8).
C. Nel procedimento penale avviato a carico di IM 1, si sono costituiti
accusatori privati ACPR 2 (AI 4), ACPR 1 (AI 19) e AP 1 (AI 11).
In seguito, il 26 agosto 2010 (AI 23), ACPR 2 ha comunicato al Ministero pubblico di avere già recuperato (grazie all’esecuzione di una
compensazione con debiti nei confronti di AP 1) gli 88'000.- fr. da lei pagati
per l’acquisto della Jaguar e di rinunciare, perciò, a presentare richieste di
risarcimento alla Corte di prime cure (doc. 4 allegato alla dichiarazione
d’appello).
ACPR 1 ha, da parte sua, inoltrato alla Corte
delle assise correzionali una richiesta di risarcimento (doc. TPC 16), tendente
ad ottenere il versamento in suo favore dell’importo di fr. 3'951.- a titolo di
danni materiali e spese legali, nonché il versamento in favore di N.
dell’importo di fr. 500.- per il torto morale da lui subito. La prima Corte ha
però riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1’064.55 per spese legali e per
il resto ha rinviato l’AP al competente foro civile (sentenza 14 dicembre 2011,
consid. 20, pag. 15).
Anche la AP 1 ha presentato in prima sede una richiesta di risarcimento (doc. TPC 7), chiedendo il versamento in suo favore dei
seguenti importi:
- fr. 62'254.65, corrispondenti
alla differenza tra il prezzo del finanziamento della vettura Jaguar compensato
da ACPR 2 (fr. 88'000) e l’importo recuperato grazie alla trattenuta di salario
operata dagli stipendi del dipendente L. (fr. 25'745.359);
- fr.
13'307.60 per spese legali.
Ha, inoltre, chiesto l’assegnazione in suo favore
della cauzione di fr. 11'500.- e dell’autovettura Jaguar XJ 2.7 D posta sotto
sequestro.
La prima Corte ha rinviato l’AP al competente
foro civile in relazione alla pretesa di fr. 62'254.65 e parte dell’importo
chiesto a titolo di risarcimento per le spese legali sostenute, che sono state
riconosciute unicamente per l’ammontare di fr. 1'500.- (sentenza 14 dicembre
2011, consid. 19, pag. 14).
La vettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n.
telaio è invece stata, come detto, confiscata e la cauzione prestata da IM 1
devoluta allo Stato a copertura del pagamento di tasse, spese di giustizia e
pretese civili (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 22 e 23, pag. 15).
D. AP 1 ha tempestivamente
annunciato, il 27 dicembre 2011, di voler interporre appello contro la sentenza
della Corte delle assise correzionali di __________. Dopo aver ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 marzo 2012,
la ricorrente ha precisato di limitare l’impugnativa al dispositivo n. 6
(relativo alla misura di confisca ordinata), postulando la modifica della
sentenza di primo grado, mediante pronuncia della restituzione in sue mani “dell’autovettura
Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero telaio , attualmente in __________ in attesa
dell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria” (doc. III).
IM 1 non ha, da parte sua, né presentato istanza
di nuovo giudizio ex art. 368 CPP, né impugnato la sentenza di condanna emanata
nei suoi confronti.
E. Con scritto 3 aprile 2012, la presidente di questa Corte, ottenuto
il consenso delle parti per procedere in procedura scritta, ha assegnato al
Tribunale penale cantonale e al Procuratore pubblico un termine di 20 giorni
per la presentazione di osservazioni alla dichiarazione d’appello 5 marzo 2012.
Entro il termine assegnato, il PP ha comunicato
di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi nel contempo al giudizio
della CARP e precisando che “le autorità belghe non hanno ancora dato
concreto seguito alla rogatoria volta alla consegna dell’autovettura” (IX).
Il presidente della prima Corte si è, invece,
opposto alla richiesta di restituzione all’AP dell’autovettura Jaguar: in
sintesi, egli ha motivato tale sua opposizione sostenendo che la AP 1 non è
ridivenuta proprietaria della vettura a suo tempo venduta alla ACPR 2 e non
può, perciò, esigerne la restituzione (X).
Considerandi
in diritto 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a
favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende
anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”)
la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra
gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2.
a. L’appellante si oppone alla confisca pronunciata dalla Corte di
prime cure, sostenendo che i presupposti per la pronuncia di una simile misura non
sono adempiuti: in estrema sintesi, con argomentazioni di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito, afferma di essere la legittima proprietaria della
Jaguar che non può, dunque, essere oggetto di confisca da parte dello Stato ma
deve, invece, esserle restituita in ripristino della situazione legale, così
come previsto dall’art. 70 CP.
b. La risposta alla questione sottoposta al giudizio di questa Corte -
confisca si o no - presuppone l’accertamento della titolarità del diritto di
proprietà sulla vettura oggetto di sequestro.
b.1. Giusta l’art. 714 cpv. 1 Codice civile svizzero (CC), per la trasmissione
della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso
all’acquirente ai sensi degli artt. 922 e segg. CC.
Pertanto, oltre ad un valido titolo, il
trasferimento della proprietà mobiliare presuppone un’operazione d’acquisizione
che, a sua volta, comprende un atto di disposizione (per cui il debitore
manifesta la sua volontà di spossessarsi della cosa) e un atto materiale, cioè un
atto di trasferimento del possesso vero e proprio (Steinauer, Les droits réels,
Tome II, n. 2010-2019, pagg. 264 e segg., ed in particolare la nota 2014a in
cui si da atto, da un lato, che la questione della distinzione fra atto di
disposizione e trasferimento del possesso è controversa in dottrina -
Schwander, in Basler Kommentar, ZGB II, ad art. 714 CC, n. 3-4, pag. 1327;
Habb/Simonius/Scherrer/Zobl, in Zürcher Kommentar, Kommentar zum
schweizerischen Zivilrecht, Bd IV/1, Zurigo 1929-1977, ad art. 714 CC, n. 13 e
segg; Rumo-Jungo/Schmid/Schneider/Tuor, Das schweizeriche Zivilgesetzbuch,
Zurigo 2002, pagg. 902 e segg. - e, dall’altro, che Piotet - in Traité de droit
privé suisse V/2 - nega la necessità dell’ atto di disposizione, ritenendo
sufficiente l’atto materiale).
La principale modalità di trasferimento del
possesso di una cosa mobile prevista dal diritto svizzero consiste nella
consegna della cosa medesima all’acquirente, che può avvenire personalmente
oppure fra assenti. Se la consegna avviene personalmente, l’art. 922 cpv. 1 CC
prevede che il possesso viene trasferito con la consegna della cosa
direttamente dalle mani dell’alienante a quelle dell’acquirente, oppure con la
messa a disposizione dell’acquirente dei mezzi che gli permettono di avere la
cosa in suo potere. Quando la consegna della cosa ha, invece, luogo tra assenti
- perché l’alienante o l’acquirente o entrambi non sono presenti - il possesso
viene trasferito validamente quando la cosa viene consegnata, comunque, nelle
mani dell’acquirente presente oppure nelle mani del suo rappresentante (art.
923.
CC). Il diritto svizzero permette, dunque, la rappresentanza (non
sottoposta agli art 32 e segg. CO) nell’ambito del trasferimento del possesso
che viene, nei casi definiti, trasferito all’acquirente - possessore originario
ma indiretto - per il tramite di un intermediario (rappresentante) che acquista
invece - con la consegna della cosa nelle sue mani - il possesso derivato ma
diretto del bene mobile trasferito (Steinauer, op. cit., Tome I, n. 256 e 258,
pagg. 71-72).
b.2. Il contratto di leasing è un contratto innominato, secondo cui il
fornitore del leasing si obbliga a cedere l’uso e il godimento di una cosa
mobile o immobile - acquisita da un terzo fornitore - all’assuntore del leasing
che s’impegna, in cambio, a pagare al fornitore di leasing dei contributi
periodici (cfr. DTF 119 II 236, consid. 3 e 4; DTF 118 II 150, consid. 4).
Il leasing è, dunque, una particolare forma di
finanziamento, concessa dal fornitore all’assuntore del leasing e che presuppone
la coesistenza di due relazioni principali, e meglio:
- una
relazione tra il fornitore del leasing e il terzo fornitore della cosa che
concludono tra loro un contratto di compravendita con cui il primo acquista dal
secondo la cosa oggetto del contratto;
- una
relazione tra il fornitore e l’assuntore del leasing che sottoscrivono il
contratto di leasing vero e proprio secondo cui il bene, oggetto del contratto
e di esclusiva proprietà del fornitore del leasing, è messo da quest’ultimo a
disposizione dell’assuntore del leasing, dietro versamento di contributi
periodici (Favre/Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 2009, § 91, n. 7774 e
segg).
In forza di tali contratti, il trasferimento del
possesso - e, quindi, della proprietà - della cosa al fornitore del leasing
avviene in applicazione dell’art 923 CC: egli ne acquisisce il possesso
originario e indiretto al momento in cui il terzo fornitore trasferisce il
possesso della cosa - oggetto del contratto di compravendita e del contratto di
leasing - all’assuntore del leasing che, in virtù del contratto di leasing, ne
acquisisce il possesso diretto e derivato, a nome e per conto del fornitore del
leasing (DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).
Ai fini del trasferimento del possesso, e dunque
della proprietà mobiliare, l’assuntore è il rappresentante, ai sensi dell’art.
923.
CC, del fornitore del leasing (Hürlimann-Kaup / Schmid, Sachenrecht, Zurigo
2003, n. 1996, pag. 445; DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).
b.3. Per verificare la conclusione del primo giudice secondo cui la ACPR 2 ha acquisito la proprietà della Jaguar in questione occorre, dunque, verificare se il contratto di
vendita della vettura è valido e (le due condizioni sono cumulative) se vi è
stata una valida operazione di acquisizione, in particolare se vi è stato
trasferimento del possesso dal AP 1 alla società di leasing.
b.3.1. Se non vi possono essere dubbi sulla nullità del contratto di
leasing di cui trattasi, la società ACPR 1 non avendo mai avuto la volontà di
concludere un simile contratto, questa Corte nutre forti perplessità anche sulla
validità del contratto di compravendita della vettura per almeno due motivi.
Da un lato, perché la ACPR 2, compensando il
prezzo di acquisto della Jaguar, sembra avere manifestato l’intenzione -
peraltro accettata dal garage - di invalidare il contratto di compravendita in
precedenza sottoscritto, opzione questa consentitagli dal momento che il
contratto è, evidentemente, viziato da dolo ai sensi dell’art. 28 CO (Schmidlin,
Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003,.ad art. 31 CO, n. 12
e 14, pagg. 193 - 194; DTF 106 II 346, consid. 3a; DTF 64 II 135; RO 98 II 96 in Jdt 1973 I pag. 180; cfr. n.21 e seg per l’effetto ex tunc della risoluzione del contratto ex art.
28.
CO e, fra gli altri, DTF 106 II 346, consid. 3a e 64 II 132 consid. 3 che ha
precisato che la volontà di invalidare il contratto non deve necessariamente
essere manifestata in modo esplicito ma può essere dedotta dal comportamento
assunto dalla parte ingannata). Dell’inganno che ha indotto la ACPR 2 a sottoscrivere il contratto di acquisto della vettura Jaguar in oggetto risponde, infatti, la AP 1,
responsabile, in virtù dell’art. 55 CO, dell’agire dell’allora suo dipendente: il
contratto d’acquisto si fondava, in effetti, sul presupposto - errato - che
fosse effettivamente la ACPR 1 a voler sottoscrivere il contratto di leasing
per la medesima vettura. Non ha da essere dimostrato che, senza una controparte
solvibile interessata alla vettura, la ACPR 2 non avrebbe sottoscritto il
relativo contratto d’acquisto.
D’altro canto, ci si può chiedere se la stretta
interdipendenza dei due contratti - dimostrata, in particolare, dalla clausola
secondo cui il contratto di vendita è sottoposto a condizione sospensiva nei
casi in cui, come in concreto, il contratto di leasing prevede un diritto di revoca
(AI4) - non imponga di concludere che i due contratti non possano non avere una
sorte comune (cfr. Giovanoli, Le contrat de lesing et le droit suisse, in JdT
1981.
I, p. 40 ed in particolare la nota 24).
b.3.2. La questione della validità del contratto di compravendita può,
comunque, rimanere indecisa ritenuto che, anche qualora essa dovesse essere
risolta positivamente, ciò ancora non basterebbe a concludere che la ACPR 2 è divenuta
proprietaria dell’autovettura ritenuto come, per il trasferimento della
proprietà mobiliare, al valido titolo debba aggiungersi la trasmissione del
possesso della cosa e preso atto di come ciò non sia avvenuto in concreto.
Infatti, la Jaguar è stata consegnata non al
rappresentante -designato dalla ACPR 2, e meglio alla ACPR 1 tramite N. - ma ai
truffatori, cioè a terzi che non avevano alcun rapporto con la società di
leasing e che, manifestamente, non avevano nemmeno la volontà di detenere la
vettura per suo conto.
La consegna della Jaguar nelle mani di persone diverse
da quella designata ad acquisirne il possesso per conto dell’acquirente ACPR 2 ha, dunque, impedito il trasferimento a quest’ultima del possesso originario e indiretto della
vettura e, quindi, della sua proprietà.
b.3.3. Non essendo la proprietà nemmeno stata trasferita ai truffatori
facendo difetto, per essi, un valido titolo di acquisizione, forza è concludere
che AP 1 è rimasta la legittima proprietaria della vettura.
c. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori
patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a
determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere
restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
In quest’ultimo caso, lo Stato non può
pronunciare la confisca di valori patrimoniali provento di reato poiché a prevalere
sulla stessa è, innanzitutto, la loro restituzione alla parte lesa allo scopo
di ripristinare la situazione legale. Infatti, alfine di ristabilire i diritti
del danneggiato, gli oggetti del patrimonio di quest’ultimo, che sono il
prodotto di un reato di cui egli stesso è vittima, non possono essere
confiscati e vanno invece allo stesso restituiti (STF 6B_17/2011 del 18 luglio
2011, consid. 2). Il danneggiato, per vedersi riconsegnare i valori
patrimoniali ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP, non deve essere necessariamente
proprietario del valore patrimoniale nel senso civilistico del termine, ma deve
perlomeno essere titolare, ad esempio, di un diritto di pegno o di ritenzione
esistente al momento della commissione del reato (FF 1993 III, pag. 219). In
tal caso, una confisca può dunque essere decisa unicamente quando l’identità o
il domicilio del danneggiato non sono conosciuti, oppure quando non è chiaro
chi tra le parti lese ha un diritto sul valore soggetto a confisca
(Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art.
70.
CP, n. 25, pag. 733; Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,
Basilea 2007, ad art. 70 CP, n. 42, pag. 1458, Trechsel/Jean-Richard,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 70 CP,
n. 9, pagg. 419-420).
d. Giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP, è parte danneggiata la persona i cui
diritti sono stati direttamente lesi dal reato.
Posto che, in concreto, la AP 1 è sempre rimasta
la legittima proprietaria della vettura e che, pertanto, è il suo patrimonio
che è stato leso con la consegna dell’autovettura agli autori della truffa (DTF
119.
IV 339; DTF 120 Ia 220), è ad essa che va riconosciuta la qualità di parte
lesa ai sensi degli art. 115 cpv. 1 CPP e 70 cpv. 1 CP.
È, infatti, tale società che in seguito all’agire
criminoso si è ritrovata ad essere proprietaria di una vettura senza più
detenerne il possesso (poiché in mano ai truffatori) e senza averne incassato -
e poterne incassare - il relativo prezzo.
Sia nell’ipotesi in cui il contratto di
compravendita della Jaguar sia nullo che in quella in cui tale contratto sia,
invece, valido, il prezzo di fr. 88'000.- pagato per l’acquisto della vettura
andava in ogni caso restituito all’acquirente ACPR 2 (ciò che è poi
effettivamente avvenuto, come detto, per compensazione).
Nel primo caso, la restituzione s’imponeva alla
luce dell’effetto ex tunc dell’annullamento del contratto in seguito a
dolo.
Nel secondo, esso andava restituito in ragione
dell’inadempimento contrattuale di AP 1, che ha consegnato la vettura a persone
non autorizzate a prenderla in consegna per conto della società di leasing.
Visto quanto precede, AP 1, oltre ad essere la
legittima proprietaria della vettura Jaguar XJ 2.7 D, è certamente parte lesa
dal reato di truffa, ciò che rende impossibile la confisca della vettura in
ossequio a quanto previsto dall’art. 70 cpv. 1 CP.
La confisca ordinata dal primo giudice deve, di
conseguenza, essere annullata.
La vettura dovrà essere restituita a AP 1 in ripristino della situazione legale.
Tassa di giustizia e spese
3.
Gli oneri processuali d’appello sono posti a carico dello Stato (art
428.
CPP) che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
70
cpv. 1, 146 e 251 n. 1 CP
714
e segg. e 922 e segg. CC, 28 e 31 CO;
26
Cost.;
nonché, sulle
spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 1, 1.1., 1.2., 2., 3, 3.1., 3.2., 4, 4.1., 4.2., 5., 7., 8., 9.,
10. e 11. della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte delle assise correzionali
sono passati in giudicato,
1.1. Il dispositivo n. 6 della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte
delle assise correzionali è annullato;
1.2. È ordinata la restituzione a AP 1 della vettura Jaguar XJ 2.7 D, di
colore nero n. telaio .
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello
Stato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster