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Decisione

17.2012.23

Presupposti per la pronuncia della confisca di valori patrimoniali. Restituzione alla parte lesa in ripristino della situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP)

30 agosto 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. I fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice sono, in

sintesi e per quanto qui interessa, i seguenti.

1. Nell’ottobre del 2009 IM 1, cittadino italiano residente in Italia,

ha orchestrato insieme ad altri correi una truffa i cui contorni possono, in

sostanza, essere così riassunti.

a. Il 28 ottobre 2009, IM 1, D. e un tale “C.” si sono recati presso il

AP 1 di __________ dove - d’accordo con il venditore L. - hanno compilato delle

richieste di finanziamento leasing a nome di ignare società svizzere

apponendovi la falsa firma degli altrettanto ignari amministratori/rappresentanti,

e chiamati, oltretutto, a fungere da debitori solidali.

Lo stesso giorno le richieste sono state inviate

a diverse società di leasing per la concessione del credito.

In quell’occasione, IM 1, D., “C.” e L. hanno

anche preparato e sottoscritto, sempre con firme false, i contratti di leasing

e i verbali di consegna delle autovetture corrispondenti ai finanziamenti

richiesti, in modo che fossero già pronti qualora il credito fosse stato concesso

(sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 5, pagg. 8-9).

b. Tra le richieste inviate quel giorno, l’unica ad essere accolta è

stata quella indirizzata alla ACPR 2, tendente ad ottenere, a nome della ACPR 1

e del suo rappresentante N., un credito di fr. 88'000.-, per l’acquisto di una

vettura Jaguar XJ 2.7 D (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 5 e 6, pagg.

8-9).

Esaminata la solvibilità della ACPR 1 e di N.

(quest’ultimo, già noto alla società di leasing) che doveva fungere da terzo

garante (cfr verbale B. del 21 dicembre 2009, doc. 11 allegato al Rapporto di

polizia giudiziaria del 2 agosto 2010, pag. 2), ACPR 2 ha, infatti, accettato la richiesta di finanziamento, dandone immediata comunicazione alla AP 1.

Pertanto, il 3 novembre 2009, ACPR 2 ha sottoscritto un contratto di leasing della durata di 61 mesi, avente per oggetto l’autovettura

Jaguar XJ 2.7 D, fornita dalla AP 1 e quale controparte la ACPR 1, H. e N.

(quale debitore solidale) (AI 4).

Sempre il 3 novembre 2009, il direttore Ch. - per

conto dalla AP 1 - e ACPR 2 hanno concluso il contratto di acquisto della

precitata vettura Jaguar. Il contratto di acquisto - sottoposto a condizione

sospensiva ritenuto come il contratto di leasing prevedesse un diritto di

revoca - precisava, fra l’altro, che la vettura doveva essere consegnata direttamente

all’assuntore del leasing - e meglio, alla ACPR 1 - che lo avrebbe preso in

possesso per conto della compratrice previa redazione di un verbale di consegna

scritto da sottoscriversi dal fornitore e dall’assuntore del leasing (AI 4).

c. Il 10 novembre 2009 l’autovettura Jaguar XJ 2.7 D è stata consegnata

da L. a D., IM 1 e tale “C.”. Nel verbale di consegna sottoscritto quel giorno

(verbale di consegna A, AI 4) è, però, stato annotato che la vettura è stata

consegnata alla ACPR 1, e meglio è stata consegnata “dal fornitore

all’assuntore del leasing” che ha confermato di averne preso possesso “per

conto della ACPR 2” (AI 4).

Sempre con l’aiuto di L., i tre hanno, poi,

portato l’autovettura a __________, dove è rimasta in possesso di D. fino al

mese di giugno del 2010, quando è stata verosimilmente venduta a terzi

sconosciuti.

Essa è, poi, stata ritrovata in __________ e ivi

sequestrata, il 24 maggio 2011 (sentenza 14 dicembre 2011, consid. 8, pagg.

9-10).

Secondo quanto risulta dagli atti, la vettura si

trova ancora in __________, in attesa dell’evasione della rogatoria volta alla

sua consegna alle autorità svizzere (cfr. scritto 11 aprile 2012 del PP, doc.

IX).

d. Una volta consegnata la vettura, L. ha inviato alla ACPR 2, oltre al

contratto di vendita della Jaguar, il contratto di leasing e il verbale di

consegna della vettura già sottoscritti in precedenza.

Egli ha pure inviato, così come richiesto dal

fornitore del leasing, una copia del documento di legittimazione - anch’esso

falsificato - del gerente della ACPR 1, nonché debitore solidale, N..

La copia del documento è stata certificata

conforme all’originale dal direttore del AP 1 Ch. (verbale Ch. dell’8 novembre

2010, pag. 3, allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 2 agosto 2010).

e. Ricevuta la documentazione, __________ ha versato alla AP 1 il

prezzo pattuito per l’acquisto della Jaguar (sentenza del 14 dicembre 2011,

consid. 6, pag. 9).

2. Il 26 novembre 2009, scoperta la truffa, N. ha sporto denuncia

penale contro ignoti per i reati di truffa e falsità in documenti (AI 1).

Lo stesso ha poi fatto, il 10 dicembre 2009,

anche la società di leasing __________ (AI 4).

Da qui l’avvio dell’inchiesta che ha condotto

alla condanna, fra gli altri, di IM 1 (giudicato in contumacia) per i reati di

truffa e falsità in documenti.

Dalla sentenza impugnata risulta che L. è stato

condannato, nel maggio 2011, per i reati di truffa e falsità in documenti (cfr.

sentenza 14 dicembre 2011, consid. 4, pag. 8).

C. Nel procedimento penale avviato a carico di IM 1, si sono costituiti

accusatori privati ACPR 2 (AI 4), ACPR 1 (AI 19) e AP 1 (AI 11).

In seguito, il 26 agosto 2010 (AI 23), ACPR 2 ha comunicato al Ministero pubblico di avere già recuperato (grazie all’esecuzione di una

compensazione con debiti nei confronti di AP 1) gli 88'000.- fr. da lei pagati

per l’acquisto della Jaguar e di rinunciare, perciò, a presentare richieste di

risarcimento alla Corte di prime cure (doc. 4 allegato alla dichiarazione

d’appello).

ACPR 1 ha, da parte sua, inoltrato alla Corte

delle assise correzionali una richiesta di risarcimento (doc. TPC 16), tendente

ad ottenere il versamento in suo favore dell’importo di fr. 3'951.- a titolo di

danni materiali e spese legali, nonché il versamento in favore di N.

dell’importo di fr. 500.- per il torto morale da lui subito. La prima Corte ha

però riconosciuto unicamente l’importo di fr. 1’064.55 per spese legali e per

il resto ha rinviato l’AP al competente foro civile (sentenza 14 dicembre 2011,

consid. 20, pag. 15).

Anche la AP 1 ha presentato in prima sede una richiesta di risarcimento (doc. TPC 7), chiedendo il versamento in suo favore dei

seguenti importi:

- fr. 62'254.65, corrispondenti

alla differenza tra il prezzo del finanziamento della vettura Jaguar compensato

da ACPR 2 (fr. 88'000) e l’importo recuperato grazie alla trattenuta di salario

operata dagli stipendi del dipendente L. (fr. 25'745.359);

- fr.

13'307.60 per spese legali.

Ha, inoltre, chiesto l’assegnazione in suo favore

della cauzione di fr. 11'500.- e dell’autovettura Jaguar XJ 2.7 D posta sotto

sequestro.

La prima Corte ha rinviato l’AP al competente

foro civile in relazione alla pretesa di fr. 62'254.65 e parte dell’importo

chiesto a titolo di risarcimento per le spese legali sostenute, che sono state

riconosciute unicamente per l’ammontare di fr. 1'500.- (sentenza 14 dicembre

2011, consid. 19, pag. 14).

La vettura Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero n.

telaio è invece stata, come detto, confiscata e la cauzione prestata da IM 1

devoluta allo Stato a copertura del pagamento di tasse, spese di giustizia e

pretese civili (sentenza del 14 dicembre 2011, consid. 22 e 23, pag. 15).

D. AP 1 ha tempestivamente

annunciato, il 27 dicembre 2011, di voler interporre appello contro la sentenza

della Corte delle assise correzionali di __________. Dopo aver ricevuto la

motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 marzo 2012,

la ricorrente ha precisato di limitare l’impugnativa al dispositivo n. 6

(relativo alla misura di confisca ordinata), postulando la modifica della

sentenza di primo grado, mediante pronuncia della restituzione in sue mani “dell’autovettura

Jaguar XJ 2.7 D, di colore nero telaio , attualmente in __________ in attesa

dell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria” (doc. III).

IM 1 non ha, da parte sua, né presentato istanza

di nuovo giudizio ex art. 368 CPP, né impugnato la sentenza di condanna emanata

nei suoi confronti.

E. Con scritto 3 aprile 2012, la presidente di questa Corte, ottenuto

il consenso delle parti per procedere in procedura scritta, ha assegnato al

Tribunale penale cantonale e al Procuratore pubblico un termine di 20 giorni

per la presentazione di osservazioni alla dichiarazione d’appello 5 marzo 2012.

Entro il termine assegnato, il PP ha comunicato

di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi nel contempo al giudizio

della CARP e precisando che “le autorità belghe non hanno ancora dato

concreto seguito alla rogatoria volta alla consegna dell’autovettura” (IX).

Il presidente della prima Corte si è, invece,

opposto alla richiesta di restituzione all’AP dell’autovettura Jaguar: in

sintesi, egli ha motivato tale sua opposizione sostenendo che la AP 1 non è

ridivenuta proprietaria della vettura a suo tempo venduta alla ACPR 2 e non

può, perciò, esigerne la restituzione (X).

Considerandi

in diritto 1. Giusta

l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei

tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4

CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello

esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di

un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a

favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende

anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”)

la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra

gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto

esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno

2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

2.

a. L’appellante si oppone alla confisca pronunciata dalla Corte di

prime cure, sostenendo che i presupposti per la pronuncia di una simile misura non

sono adempiuti: in estrema sintesi, con argomentazioni di cui diremo, per

quanto occorra, in seguito, afferma di essere la legittima proprietaria della

Jaguar che non può, dunque, essere oggetto di confisca da parte dello Stato ma

deve, invece, esserle restituita in ripristino della situazione legale, così

come previsto dall’art. 70 CP.

b. La risposta alla questione sottoposta al giudizio di questa Corte -

confisca si o no - presuppone l’accertamento della titolarità del diritto di

proprietà sulla vettura oggetto di sequestro.

b.1. Giusta l’art. 714 cpv. 1 Codice civile svizzero (CC), per la trasmissione

della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso

all’acquirente ai sensi degli artt. 922 e segg. CC.

Pertanto, oltre ad un valido titolo, il

trasferimento della proprietà mobiliare presuppone un’operazione d’acquisizione

che, a sua volta, comprende un atto di disposizione (per cui il debitore

manifesta la sua volontà di spossessarsi della cosa) e un atto materiale, cioè un

atto di trasferimento del possesso vero e proprio (Steinauer, Les droits réels,

Tome II, n. 2010-2019, pagg. 264 e segg., ed in particolare la nota 2014a in

cui si da atto, da un lato, che la questione della distinzione fra atto di

disposizione e trasferimento del possesso è controversa in dottrina -

Schwander, in Basler Kommentar, ZGB II, ad art. 714 CC, n. 3-4, pag. 1327;

Habb/Simonius/Scherrer/Zobl, in Zürcher Kommentar, Kommentar zum

schweizerischen Zivilrecht, Bd IV/1, Zurigo 1929-1977, ad art. 714 CC, n. 13 e

segg; Rumo-Jungo/Schmid/Schneider/Tuor, Das schweizeriche Zivilgesetzbuch,

Zurigo 2002, pagg. 902 e segg. - e, dall’altro, che Piotet - in Traité de droit

privé suisse V/2 - nega la necessità dell’ atto di disposizione, ritenendo

sufficiente l’atto materiale).

La principale modalità di trasferimento del

possesso di una cosa mobile prevista dal diritto svizzero consiste nella

consegna della cosa medesima all’acquirente, che può avvenire personalmente

oppure fra assenti. Se la consegna avviene personalmente, l’art. 922 cpv. 1 CC

prevede che il possesso viene trasferito con la consegna della cosa

direttamente dalle mani dell’alienante a quelle dell’acquirente, oppure con la

messa a disposizione dell’acquirente dei mezzi che gli permettono di avere la

cosa in suo potere. Quando la consegna della cosa ha, invece, luogo tra assenti

- perché l’alienante o l’acquirente o entrambi non sono presenti - il possesso

viene trasferito validamente quando la cosa viene consegnata, comunque, nelle

mani dell’acquirente presente oppure nelle mani del suo rappresentante (art.

923.

CC). Il diritto svizzero permette, dunque, la rappresentanza (non

sottoposta agli art 32 e segg. CO) nell’ambito del trasferimento del possesso

che viene, nei casi definiti, trasferito all’acquirente - possessore originario

ma indiretto - per il tramite di un intermediario (rappresentante) che acquista

invece - con la consegna della cosa nelle sue mani - il possesso derivato ma

diretto del bene mobile trasferito (Steinauer, op. cit., Tome I, n. 256 e 258,

pagg. 71-72).

b.2. Il contratto di leasing è un contratto innominato, secondo cui il

fornitore del leasing si obbliga a cedere l’uso e il godimento di una cosa

mobile o immobile - acquisita da un terzo fornitore - all’assuntore del leasing

che s’impegna, in cambio, a pagare al fornitore di leasing dei contributi

periodici (cfr. DTF 119 II 236, consid. 3 e 4; DTF 118 II 150, consid. 4).

Il leasing è, dunque, una particolare forma di

finanziamento, concessa dal fornitore all’assuntore del leasing e che presuppone

la coesistenza di due relazioni principali, e meglio:

- una

relazione tra il fornitore del leasing e il terzo fornitore della cosa che

concludono tra loro un contratto di compravendita con cui il primo acquista dal

secondo la cosa oggetto del contratto;

- una

relazione tra il fornitore e l’assuntore del leasing che sottoscrivono il

contratto di leasing vero e proprio secondo cui il bene, oggetto del contratto

e di esclusiva proprietà del fornitore del leasing, è messo da quest’ultimo a

disposizione dell’assuntore del leasing, dietro versamento di contributi

periodici (Favre/Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 2009, § 91, n. 7774 e

segg).

In forza di tali contratti, il trasferimento del

possesso - e, quindi, della proprietà - della cosa al fornitore del leasing

avviene in applicazione dell’art 923 CC: egli ne acquisisce il possesso

originario e indiretto al momento in cui il terzo fornitore trasferisce il

possesso della cosa - oggetto del contratto di compravendita e del contratto di

leasing - all’assuntore del leasing che, in virtù del contratto di leasing, ne

acquisisce il possesso diretto e derivato, a nome e per conto del fornitore del

leasing (DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).

Ai fini del trasferimento del possesso, e dunque

della proprietà mobiliare, l’assuntore è il rappresentante, ai sensi dell’art.

923.

CC, del fornitore del leasing (Hürlimann-Kaup / Schmid, Sachenrecht, Zurigo

2003, n. 1996, pag. 445; DTF 118 II 150 in Jdt 1994 II, pag. 109).

b.3. Per verificare la conclusione del primo giudice secondo cui la ACPR 2 ha acquisito la proprietà della Jaguar in questione occorre, dunque, verificare se il contratto di

vendita della vettura è valido e (le due condizioni sono cumulative) se vi è

stata una valida operazione di acquisizione, in particolare se vi è stato

trasferimento del possesso dal AP 1 alla società di leasing.

b.3.1. Se non vi possono essere dubbi sulla nullità del contratto di

leasing di cui trattasi, la società ACPR 1 non avendo mai avuto la volontà di

concludere un simile contratto, questa Corte nutre forti perplessità anche sulla

validità del contratto di compravendita della vettura per almeno due motivi.

Da un lato, perché la ACPR 2, compensando il

prezzo di acquisto della Jaguar, sembra avere manifestato l’intenzione -

peraltro accettata dal garage - di invalidare il contratto di compravendita in

precedenza sottoscritto, opzione questa consentitagli dal momento che il

contratto è, evidentemente, viziato da dolo ai sensi dell’art. 28 CO (Schmidlin,

Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003,.ad art. 31 CO, n. 12

e 14, pagg. 193 - 194; DTF 106 II 346, consid. 3a; DTF 64 II 135; RO 98 II 96 in Jdt 1973 I pag. 180; cfr. n.21 e seg per l’effetto ex tunc della risoluzione del contratto ex art.

28.

CO e, fra gli altri, DTF 106 II 346, consid. 3a e 64 II 132 consid. 3 che ha

precisato che la volontà di invalidare il contratto non deve necessariamente

essere manifestata in modo esplicito ma può essere dedotta dal comportamento

assunto dalla parte ingannata). Dell’inganno che ha indotto la ACPR 2 a sottoscrivere il contratto di acquisto della vettura Jaguar in oggetto risponde, infatti, la AP 1,

responsabile, in virtù dell’art. 55 CO, dell’agire dell’allora suo dipendente: il

contratto d’acquisto si fondava, in effetti, sul presupposto - errato - che

fosse effettivamente la ACPR 1 a voler sottoscrivere il contratto di leasing

per la medesima vettura. Non ha da essere dimostrato che, senza una controparte

solvibile interessata alla vettura, la ACPR 2 non avrebbe sottoscritto il

relativo contratto d’acquisto.

D’altro canto, ci si può chiedere se la stretta

interdipendenza dei due contratti - dimostrata, in particolare, dalla clausola

secondo cui il contratto di vendita è sottoposto a condizione sospensiva nei

casi in cui, come in concreto, il contratto di leasing prevede un diritto di revoca

(AI4) - non imponga di concludere che i due contratti non possano non avere una

sorte comune (cfr. Giovanoli, Le contrat de lesing et le droit suisse, in JdT

1981.

I, p. 40 ed in particolare la nota 24).

b.3.2. La questione della validità del contratto di compravendita può,

comunque, rimanere indecisa ritenuto che, anche qualora essa dovesse essere

risolta positivamente, ciò ancora non basterebbe a concludere che la ACPR 2 è divenuta

proprietaria dell’autovettura ritenuto come, per il trasferimento della

proprietà mobiliare, al valido titolo debba aggiungersi la trasmissione del

possesso della cosa e preso atto di come ciò non sia avvenuto in concreto.

Infatti, la Jaguar è stata consegnata non al

rappresentante -designato dalla ACPR 2, e meglio alla ACPR 1 tramite N. - ma ai

truffatori, cioè a terzi che non avevano alcun rapporto con la società di

leasing e che, manifestamente, non avevano nemmeno la volontà di detenere la

vettura per suo conto.

La consegna della Jaguar nelle mani di persone diverse

da quella designata ad acquisirne il possesso per conto dell’acquirente ACPR 2 ha, dunque, impedito il trasferimento a quest’ultima del possesso originario e indiretto della

vettura e, quindi, della sua proprietà.

b.3.3. Non essendo la proprietà nemmeno stata trasferita ai truffatori

facendo difetto, per essi, un valido titolo di acquisizione, forza è concludere

che AP 1 è rimasta la legittima proprietaria della vettura.

c. Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori

patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a

determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere

restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

In quest’ultimo caso, lo Stato non può

pronunciare la confisca di valori patrimoniali provento di reato poiché a prevalere

sulla stessa è, innanzitutto, la loro restituzione alla parte lesa allo scopo

di ripristinare la situazione legale. Infatti, alfine di ristabilire i diritti

del danneggiato, gli oggetti del patrimonio di quest’ultimo, che sono il

prodotto di un reato di cui egli stesso è vittima, non possono essere

confiscati e vanno invece allo stesso restituiti (STF 6B_17/2011 del 18 luglio

2011, consid. 2). Il danneggiato, per vedersi riconsegnare i valori

patrimoniali ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP, non deve essere necessariamente

proprietario del valore patrimoniale nel senso civilistico del termine, ma deve

perlomeno essere titolare, ad esempio, di un diritto di pegno o di ritenzione

esistente al momento della commissione del reato (FF 1993 III, pag. 219). In

tal caso, una confisca può dunque essere decisa unicamente quando l’identità o

il domicilio del danneggiato non sono conosciuti, oppure quando non è chiaro

chi tra le parti lese ha un diritto sul valore soggetto a confisca

(Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art.

70.

CP, n. 25, pag. 733; Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,

Basilea 2007, ad art. 70 CP, n. 42, pag. 1458, Trechsel/Jean-Richard,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 70 CP,

n. 9, pagg. 419-420).

d. Giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP, è parte danneggiata la persona i cui

diritti sono stati direttamente lesi dal reato.

Posto che, in concreto, la AP 1 è sempre rimasta

la legittima proprietaria della vettura e che, pertanto, è il suo patrimonio

che è stato leso con la consegna dell’autovettura agli autori della truffa (DTF

119.

IV 339; DTF 120 Ia 220), è ad essa che va riconosciuta la qualità di parte

lesa ai sensi degli art. 115 cpv. 1 CPP e 70 cpv. 1 CP.

È, infatti, tale società che in seguito all’agire

criminoso si è ritrovata ad essere proprietaria di una vettura senza più

detenerne il possesso (poiché in mano ai truffatori) e senza averne incassato -

e poterne incassare - il relativo prezzo.

Sia nell’ipotesi in cui il contratto di

compravendita della Jaguar sia nullo che in quella in cui tale contratto sia,

invece, valido, il prezzo di fr. 88'000.- pagato per l’acquisto della vettura

andava in ogni caso restituito all’acquirente ACPR 2 (ciò che è poi

effettivamente avvenuto, come detto, per compensazione).

Nel primo caso, la restituzione s’imponeva alla

luce dell’effetto ex tunc dell’annullamento del contratto in seguito a

dolo.

Nel secondo, esso andava restituito in ragione

dell’inadempimento contrattuale di AP 1, che ha consegnato la vettura a persone

non autorizzate a prenderla in consegna per conto della società di leasing.

Visto quanto precede, AP 1, oltre ad essere la

legittima proprietaria della vettura Jaguar XJ 2.7 D, è certamente parte lesa

dal reato di truffa, ciò che rende impossibile la confisca della vettura in

ossequio a quanto previsto dall’art. 70 cpv. 1 CP.

La confisca ordinata dal primo giudice deve, di

conseguenza, essere annullata.

La vettura dovrà essere restituita a AP 1 in ripristino della situazione legale.

Tassa di giustizia e spese

3.

Gli oneri processuali d’appello sono posti a carico dello Stato (art

428.

CPP) che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 80, 81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

70

cpv. 1, 146 e 251 n. 1 CP

714

e segg. e 922 e segg. CC, 28 e 31 CO;

26

Cost.;

nonché, sulle

spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 1, 1.1., 1.2., 2., 3, 3.1., 3.2., 4, 4.1., 4.2., 5., 7., 8., 9.,

10. e 11. della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte delle assise correzionali

sono passati in giudicato,

1.1. Il dispositivo n. 6 della sentenza 14 dicembre 2011 della Corte

delle assise correzionali è annullato;

1.2. È ordinata la restituzione a AP 1 della vettura Jaguar XJ 2.7 D, di

colore nero n. telaio .

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello

Stato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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