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Decisione

17.2012.25

Coltivazione di canapa indoor. Carattere stupefacente della canapa. Realizzazione di un guadagno considerevole (art. 19 cifra 2 let. c LStup). Aggravante

29 maggio 2012Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi risparmi

- non

ha acceso mutui ipotecari o prestiti bancari per intraprendere la sua attività.

- versava

fr. 500.- mensili al padre per l’affitto del locale adibito a piantagione

(verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 6, AI 1).

10. In

data 22 aprile 2005, interrogata dal procuratore pubblico, AP 1 ha voluto

puntualizzare le sue dichiarazioni sulla consapevolezza dell’uso della canapa

quale stupefacente:

“in merito alla mia

consapevolezza che la canapa venduta ai negozi canapai venisse utilizzata come

stupefacente, è stato scritto che io immaginavo che questo avveniva, preciso

che a quel momento pensavo che la canapa venisse usata a scopi terapeutici”

(verbale AP 1 22 aprile

2005, pag. 1, AI 17).

La donna ha, poi, spiegato come e quando è nata

l’idea di coltivare la canapa ed i motivi che l’hanno spinta ad intraprendere

tale attività:

“All’inizio dell’anno

2002, discutendo in particolare con mio cugino __________ e sua moglie, mi è

nata l’idea di coltivare canapa a scopi terapeutici. (…) Tramite mio cugino e

sua moglie ho conosciuto il Dr. __________. Mi sono recata nel suo studio

medico di __________. Durante il nostro colloquio mi spiegò che era in contatto

con l’Università di __________, per la quale faceva delle ricerche sui derivati

della canapa”

(verbale di AP 1 del 22

aprile 2005, pag. 2, AI 17).

A precisa domanda del PP ha poi dichiarato che il

medico non le ha mostrato delle autorizzazioni specifiche per quest’attività,

né lei gliene ha mai chieste (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 2 - 3, AI 17).

Sulle motivazioni per le quali ha deciso di

intraprendere la coltivazione di canapa, AP 1 ha indicato la volontà di aiutare

finanziariamente il padre che, obbligato a cessare la sua attività:

“ha dovuto “svendere” la

sua ditta individuale, ciò che non gli ha permesso di far fronte a tutti i

debiti. Da quel momento gli è stata riconosciuta un’invalidità al 100% ma con

una rendita minima che non gli consentiva di far fronte a tutti gli impegni

finanziari precedenti, in particolare nei confronti della banca”

(verbale di AP 1 del 22

aprile 2005, pag. 5, AI 17).

Al PP, l’interrogata ha precisato di essersi

occupata da sola sia della coltivazione che della vendita:

“Non vi sono state altre

persone che si sono occupate di questi lavori.

In seguito mi sono

occupata personalmente della cura e coltivazione delle piante. In quel periodo

lavoravo ed effettuavo questi lavori durante il mio tempo libero”

(verbale AP 1 22 aprile

2005, pag. 4, AI 17).

Ha poi ribadito di avere speso, per l’avviamento

dell’attività, circa fr. 35'000.- provenienti dai risparmi suoi e di suo marito

(verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 7, AI 17) e di avere venduto la canapa

coltivata, oltre che al dr. __________,

“ai negozi di canapaio __________

perché conoscevo le persone, presumo titolari dei rispettivi negozi. Anche con

loro ho discusso dell’uso terapeutico della canapa, e quindi quando ho fornito

loro la canapa pensavo venisse usata in questo modo”. (…) Nel negozio __________

sono entrata causalmente perché avevo visto una statuetta che mi piaceva. Con

la persona che era nel negozio ho discusso della fornitura di canapa”

(verbale AP 1 22 aprile

2005, pag. 3, AI 17; cfr. anche verb. dib. d’appello, pag. 2).

Rispondendo al PP, ha precisato di non essere

stata lei a fissare il prezzo di vendita della canapa:

“era stato il Dr. __________

a dirmi che era disposto a pagare da 4'000 a 5'000 franchi al chilo la canapa che avrei prodotto, e per me quindi era il prezzo che bisognava applicare anche

con gli altri negozi”. (…) Quando il Dr __________ mi ha offerto il

summenzionato prezzo non ho fatto ulteriori verifiche a sapere se lo stesso era

corretto o meno”

(verbale AP 1 22 aprile

2005, pag. 3, AI 17).

11. In

esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa

del 22 luglio 2010, ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione

aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

Avverso tale decreto l’imputata ha interposto

tempestiva opposizione.

12. Con

sentenza dell’11 gennaio 2012 la Pretura penale ha confermato il decreto

d’accusa.

La sentenza è stata impugnata dall’imputata.

Da qui la presente procedura.

Appello

13. a. L’appellante contesta l’accertamento dell’ammontare del fatturato e dell’utile

della società __________ eseguito dal primo giudice sostenendo che, in realtà,

le cifre non sono tali da rappresentare un guadagno considerevole e da

realizzare, dunque, gli estremi del reato di infrazione aggravata alla Legge

sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 2 let. c. L’appellante chiede

pertanto, trattandosi tutt’al più d’infrazione semplice, il suo proscioglimento

per intervenuta prescrizione.

b. In

realtà, gli elementi probatori in atti permettono di concludere che

l’appellante ha certamente realizzato, grazie alla coltivazione e alla vendita

di canapa a lei contestate con il decreto d’accusa all’origine della presente

procedura, un guadagno considerevole ai sensi dell’art. 19 cifra 2 let c LStup.

Per giungere ad una simile conclusione, questa

Corte ritiene di poter seguire, in linea di principio, il ragionamento esposto

nel DA, laddove il PP ha stabilito l’effettivo guadagno conseguito

dall’appellante, sottraendo dall’importo ricavato con le vendite di canapa

contestate all’appellante con il DA (che non considera le vendite al medico), i

costi proporzionalmente sostenuti per l’avvio dell’attività di coltivazione.

c. Dagli

atti emerge infatti che, grazie alla coltivazione e alla successiva vendita di 19.5 Kg di fiori secchi di canapa, AP 1 ha incassato l’importo complessivo di fr. 91.700.- (verbale

di AP 1 14 agosto 2003, pag. 3).

Come detto - ritenute penalmente irrilevanti le

vendite fatte al medico (per l’importo totale di fr. 40'000.-; fatture

02.09.2002 e 27.11.2002) - il DA imputa all’appellante soltanto la vendita di 10,5 Kg di fiori secchi di canapa fatta ai diversi canapai succitati.

Per tale vendite, AP 1 ha incassato l’importo

complessivo di - fr. 51'700.- così composto:

- fr. 5'500.-

incassati da __________

(fattura del 13.09.2002),

- fr.

5'200.- incassati da __________

(fattura

del 30.09.2002),

- fr.

9'400.- (fattura del 18.10.2002),

- fr.

13'000.- (fattura del 13.12.2002),

- fr.

9'400.- (fattura del 20.01.2003)

- fr. 9'200.- (fattura del 06.03.2002), questi ultimi tutti

incassati da __________.

Ne discende che, in sostanza, l’importo ricavato

dalla vendita di fiori secchi di canapa imputata a AP 1 come infrazione alla

LStup (fr. 51'700.-), rappresenta il 56,38% di tutto quanto da lei ricavato

grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa (fr. 91'700.-).

d. Per

quanto concerne i costi, possono essere presi in considerazione unicamente

quelli necessari all’avvio e allo svolgimento dell’attività di coltivazione e

vendita di canapa, e meglio:

- fr. 35'000.- che

l’appellante ha dichiarato di aver speso per l’acquisto del materiale e i

lavori necessari alla messa in esercizio della piantagione di canapa (verbale AP

1 14 agosto 2003, pag. 1, AI 1 e 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17),

- fr. 8'370.- spesi per

l’acquisto delle talee (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1)

- fr. 21'039.75 relativi

ai costi di affitto e luce per gli anni 2002 e 2003 (cfr. conto economico 2002

/ 2001, AI 10 e 2003 / 2002, AI 14),

per un totale di fr. 64'409.75.

Gli altri costi esposti dall’appellante nella

contabilità della __________ relativa agli anni 2002 (AI 10) e 2003 (AI 14),

non possono, invece, essere ammessi, poiché non necessari all’esercizio

dell’attività svolta dall’appellante.

In particolare, non si giustificano né il costo

dell’autovettura - certamente non acquistata per l’esercizio dell’attività di

coltivazione e vendita di canapa - né il costo corrispondente a un non meglio

precisato prestito contabilizzato a bilancio, ma che non riguarda certamente

l’attività in discussione. AP 1 ha, infatti, espressamente dichiarato di non

aver contratto nessun mutuo ipotecario o prestito bancario per intraprendere

l’attività con la canapa (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 6, AI 1).

Quale costo per l’avvio e lo svolgimento

dell’attività, può dunque essere preso in considerazione unicamente l’importo

di fr. 64'409.75 che, riferendosi ai costi complessivi sostenuti dall’appellante

dal mese di aprile 2002 al mese di marzo 2003 per la coltivazione e la vendita

della totalità della canapa (19,5 Kg / fr. 91'700.-), deve evidentemente essere

ridotto proporzionalmente alle vendite di canapa a lei contestate (10, 5 Kg / fr. 51'700.-), così da ottenere i costi dalla stessa effettivamente sostenuti per realizzare

il ricavato delle vendite contestate.

Tali costi ammontano a fr. 36'314.20 (56,38% di

fr. 64'409.75).

e. Da

quanto esposto discende, dunque, che il guadagno effettivo conseguito

dall’appellante grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa contestatele

ammonta a fr. 15'385.80 (51'700 - 36'314.20).

Abbondanzialmente si rileva che l’appellante

stessa, in occasione del suo primo interrogatorio, ha dichiarato di aver guadagnato

dalla sua attività di coltivazione e vendita della canapa circa fr. 46'700, che

se considerati proporzionalmente alla vendite a lei contestate, eccedono in

ogni caso l’importo di fr. 10'000.-. A conferma del guadagno considerevole

realizzato dall’appellante, non va poi dimenticato che la stessa ha ammesso che

l’attività di coltivazione e di vendita di canapa era “redditizia” (verbale AP

1 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17) e le ha permesso di aiutare finanziariamente

il padre indebitato, tanto da rendere la situazione tranquilla. Ciò che non le

sarebbe stato verosimilmente possibile grazie al solo modesto salario da lei a

quel tempo percepito grazie all’attività lavorativa dipendente (cfr. incarto

fiscale 2003, AI 22).

14. a. Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup (in vigore al momento dei fatti sottoposti a

giudizio), chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa

per produrre stupefacenti - rispettivamente, offre, distribuisce, vende,

negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti

- è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi (art. 19 cifra 2 LStup) la pena è

una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria.

Sulla scorta di tale disposto, la giurisprudenza

costante aveva stabilito che la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o

fiori) e di suoi derivati era punibile a norma dell’art 19 n. 1 LStup se lo

scopo era quello di estrarne stupefacenti (cfr art 8 cpv 1 LStup, DTF 124 IV

44; 125 IV 175 e 126 IV 198; STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011, consid.

1a) e che l’infrazione era realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore

coltivava o vendeva della canapa che poteva essere consumata come stupefacente

(STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011, consid. 1a), ciò che era considerato

il caso quando la canapa aveva un tenore di THC pari almeno allo 0,3% (DTF 126

IV198; 124 IV 44)

b. La

LStup è stata modificata con effetto al 1° luglio 2011.

Il nuovo art 19 cpv. 1 lett. a LStup dispone che

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo

stupefacenti.

Al riguardo, il Rapporto della commissione della

sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006 sottolinea quanto segue:

“La fattispecie di fondo è

stata rielaborata dal profilo terminologico e meglio strutturata. Il contenuto

ha subito le seguenti modifiche:

lettera a: le piante da

alcaloidi e la canapa non devono più essere menzionate separatamente poiché la

definizione di che cosa s’intende per stupefacenti è formulata sulla base

dell’art 2 cpv. 2 lett. c (ndr: in realtà, art 2 cpv. 1 lett. a). Non occorre

più nemmeno dimostrare che la coltivazione è effettuata per estrarre

stupefacenti. Nella prassi, un tale obbiettivo era difficile da dimostrare da

parte delle autorità preposte al perseguimento penale e ostacolava il

perseguimento penale soprattutto da parte della polizia”

(FF pag. 7916; cfr, anche,

SJ 2010 II, pag. 145, 156).

Secondo le norme attualmente in vigore, la canapa

deve essere considerata stupefacente se presenta una concentrazione media di

THC totale pari almeno all’1% (cfr. Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti

del 30 maggio 2011, RS 812.121.11).

c. Sul

piano soggettivo,l’infrazione è, in ogni caso, realizzata quando l’autore sa

che la canapa che coltiva e/o vende sarà usata come stupefacente; il dolo

eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 69; DTF 126 IV

60 consid 2b; 126 IV 198 consid 2; SJ 2002 I 446).

d. Giusta

l’art. 19 cifra 2 let. c LStup vi è un caso grave quando, in particolare,

l’autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un

guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere quando esercita l’attività

illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253, consid.

Considerandi

2.

) e aspira così ad ottenere dei redditi regolari, che costituiscono un

apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita (DTF 123 IV 113,

consid, 2c). A tal fine devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo

proveniente dall’attività illecita, e dall’altro, il guadagno netto conseguito.

Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di

una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di fr. 100'000.- (DTF 129

IV 188, consid. 3.1) e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare

di fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253, consid. 2.2).

In ogni caso, la cifra d’affari e il guadagno,

devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253, consid. 2.2; DTF

117.

IV 63, consid. 2a), la mera aspettativa non essendo sufficiente. La durata

del periodo durante il quale l’attività delittuosa è stata esercitata, non è

invece determinante per stabilire se la cifra d’affari conseguita è grossa o se

il guadagno è considerevole (Jdt 2007 III, pag. 97, 98).

e. In

base all’art. 97 cpv. 1 CP, l’azione penale si prescrive:

- in trent’anni se per il reato è comminata la pena detentiva a

vita (lett. a);

- in quindici anni, se per

il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni (lett. b);

- in sette anni, se per il

reato è comminata un’altra pena (lett. c).

Per “comminata” ai sensi di tale disposizione è

da intendersi la pena massima prevista - in astratto - dalla norma penale per

un fatto corrispondente alla definizione legale del reato di cui trattasi (DTF

136.

IV 117 consid. 4.3.3.2; 108 IV 41, consid. 2a; 102

IV 203 consid. 3; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2008, ad art. 97 CP, n. 1; Kolly, in Commentaire Romand, CP I,

ad art. 97, n. 49).

Come visto, la pena massima prevista nei casi di

infrazione semplice ex art. 19 cifra 1 LStup, è la pena detentiva sino a tre

anni, mentre nei casi d’infrazione aggravata la pena detentiva può arrivare

sino ad un massimo di vent’anni (art. 40 CP).

Pertanto, in applicazione degli art. 97 cpv. 1

let. b e c CP, il termine di prescrizione applicabile è di 15 anni per

l’infrazione aggravata e di 7 anni per l’infrazione semplice.

f. In

concreto, è certo che AP 1 ha coltivato e poi venduto canapa stupefacente.

Al riguardo, ricordato che, per costante

giurisprudenza, il carattere stupefacente della canapa può essere accertato,

non solo grazie ad analisi specifiche, ma anche tramite indizi convergenti atti

a stabilirlo in modo sufficiente (STF del 12 novembre 2002, inc.6S.718/2001,

consid. 4; STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011), si osserva che sia

l’utilizzo di talee, che il metodo di coltivazione indoor che, infine, il prezzo

di vendita applicato dimostrano con certezza il carattere stupefacente della

canapa coltivata.

Dapprima, è un fatto notorio che la coltivazione

di canapa con il metodo delle talee è stato studiato ed applicato unicamente

perché consente di avere piante figlie con le stesse caratteristiche delle

piante madri, in particolare quelle relative al tasso di THC.

A questo elemento si aggiunge che è ormai cosa

notoria che la coltivazione di talee di canapa con il metodo indoor è pensata

ed effettuata al solo scopo di ottenere che la pianta produca un tasso di THC

particolarmente elevato.

E’ notorio - poiché risulta da una serie di studi

pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle nostre corti

penali - che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere piantine con un

elevato tenore di THC, tanto che nella canapa sequestrata nell’ambito delle

numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e proseguite intense in

quell’anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da un minimo di 2,8% ad un

massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, cfr., ad esempio, i dati presentati nel

corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale G.M. Zanini e presentati

nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003,

pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf).

A questi due elementi, si aggiunge quello

relativo al prezzo di vendita della canapa prodotta dall’appellante. La canapa

industriale non è certo venduta a prezzi aggirantesi sui 5.000.- fr. al chilo:

se così fosse, non si vedrebbe perché i nostri contadini stanno tanto a

faticare per ottenere raccolti decenti di ortaggi, cereali e altro e non si

convertono, invece, tutti alla coltivazione - notoriamente facile - della

canapa industriale (cfr. http://associazioni.monet.modena.it/agronomi/archivio/convegni/bomporto_24-11-2006/progetto_canapa.pdf, in cui si parla di canapa venduta, per utilizzo industriale di

pellet e altri prodotti a 10 Euro al quintale).

In realtà, il prezzo dimostra come quella venduta

da AP 1 fosse canapa stupefacente (il cosiddetto “oro verde”).

Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi

tre soli indizi, può venire accertato - con sicurezza - che le talee erano

coltivate per massimizzare il tasso di THC e che il prodotto finale aveva un

tasso di THC in ogni caso superiore, non solo allo 0,3% applicabile secondo il

vecchio diritto, ma anche all’1% applicabile a partire da luglio 2011.

I presupposti oggettivi dell’infrazione alla

LStup sono, pertanto, pacificamente realizzati.

g. Con

altrettanta sicurezza può essere accertata - non solo la consapevolezza - ma

anche l’intenzione di AP 1 di coltivare (e, poi, vendere) canapa stupefacente.

Da un lato, ritenuto come i semi per la

coltivazione della canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un

effetto stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina

di fr. per circa 30.000 semi), è certo che chi - come l’appellante - utilizza

per la coltivazione talee dal costo unitario di fr. 4,50 / 4,80, lo fa soltanto

perché le talee sono il prodotto di piante di canapa che già contenevano un

alto tenore di THC e perché da esse vuole ottenere un THC elevato.

Sostenere il contrario significa andare oltre il

buon senso comune: non occorre essere sperimentati economisti per comprendere

che commerciare piantine di canapa ottenute da talee molto più costose dei

comuni semi senza sfruttarne la natura stupefacente, è operazione

economicamente suicida. La canapa giustifica costi di produzione elevati

soltanto se se ne vuole ottenere, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il

carattere stupefacente.

A questo elemento si aggiunge quello relativo al

metodo di coltivazione utilizzato.

E’ ormai fatto notorio che la coltivazione di

talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo di

ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato.

Valgono, qui, le considerazioni fatte per l’utilizzo delle talee acquistate ad

un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno - nemmeno il più ingenuo degli

uomini o il coltivatore più inesperto - affronta le spese per l’impianto e

l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria alla coltivazione indoor per coltivare

canapa che non deve essere utilizzata quale stupefacente. La canapa che viene

usata a scopi industriali, infatti, cresce tranquillamente e senza bisogno di

particolari procedimenti o attenzioni in qualsiasi campo all’aperto. Usare il

metodo indoor per la coltivazione di canapa industriale che può essere venduta

- ed è comunemente riconosciuto che non abbisogna di particolari dimostrazioni

- soltanto ad un prezzo irrisorio, significa rendere manifestamente

fallimentare sin dall’inizio qualsiasi attività commerciale centrata su di

essa. Pretendere di aver agito in tal senso significa sostenere argomenti del

tutto inverosimili poiché contrari al normale andamento delle cose.

Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi

due soli indizi, può venire accertato - con sicurezza - che AP 1 sapeva e

voleva coltivare e, poi, vendere canapa stupefacente.

Del resto, lei stessa lo ha ammesso alla polizia.

La sua successiva ritrattazione è, evidentemente,

puramente strumentale (ridicola è, peraltro, la tesi dell’utilizzo terapeutico

della canapa venduta dai canapai).

L’avvertenza contenuta nelle fatture emesse

dall’appellante è pure, manifestamente strumentale ritenuto come l’unico uso

lecito della canapa sia quello industriale che non necessita canapa ad alto

tenore di THC e visto come sia accertato che, invece, l’appellante coltivava la

canapa con metodi atti ad ottenere piante con alto tenore di THC.

Ne discende che è realizzato anche l’elemento

soggettivo dell’infrazione alla LStup.

h. Come

visto al consid. 13, con la vendita di canapa stupefacente ai canapai,

l’appellante ha realizzato un guadagno pari a fr. 15'385.80, che deve essere ritenuto

considerevole ai sensi dell’art. 19 cifra 2 LStup e della relativa

giurisprudenza del TF.

Gli elementi costitutivi del reato di infrazione

aggravata alla LStup risultano, pertanto, adempiuti e, in applicazione

dell’art. 97 cpv. 1 lett. b CP, la prescrizione dell’azione penale non è ancora

intervenuta.

Commisurazione della pena

15.

a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Gli art. 19 cifra 1 e 2 LStup prevedono, nei casi

gravi, una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una

pena pecuniaria.

b. Giusta

l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente

perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha

tenuto buona condotta.

L’art. 48 lett. e CP riprende il vecchio art. 64

penultimo cpv. con modifiche di pura natura redazionale (Messaggio 21.9.1998

del CF sulla modifica del CP, FF 1999 II 1787 e seg., in particolare pag.

1868): la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva,

dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione

della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante

specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc.

6B_705/2010).

L‘attenuazione della pena in funzione della

circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che

sottintende alla prescrizione dell’azione penale: l’effetto guaritore del

passare del tempo, che diminuisce la necessità e il senso di una punizione,

deve poter essere preso in considerazione anche quando la prescrizione

dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato commesso in tempi

sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato nell’intervallo.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data

applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di

prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di

apprezzamento.

Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice

deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso

il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF del 10

maggio 2010, inc.6B_ 10/2010).

Per tener conto di casi particolari (natura e

gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid.

6.1

; STF del 2 dicembre 2010, inc.6B_705/2010; del 10 maggio 2010, inc.

6B_10/2010; dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007; del 9 aprile 2008, inc.

6B.496/2007).

c. Il nuovo Codice di procedura penale svizzero ha codificato all’art.

5.

il principio di celerità, già previsto dalla CEDU (art. 6 par. 1) e dalla

Costituzione svizzera (art. 29 cpv. 1), secondo il quale le autorità penali hanno

l’obbligo di avviare senza indugio i procedimenti penali e di portarli a

termine senza ritardi ingiustificati. Secondo tale principio, non sono in

particolare ammissibili pause di settimane o di mesi fra un atto istruttorio e l‘altro

e men che meno dopo che sia stata conclusa, de iure aut de facto, l’istruzione,

lasciando trascorrere mesi senza procedere all’emanazione delle decisioni di competenza

del Pubblico ministero (Bernasconi, in Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 5, n. 3, pag.

25).

Per valutare se l’imperativo di celerità sia

stato violato, occorre esaminare se l’autorità competente ha deciso entro un

termine ragionevole, tenendo conto dell’onere e della complessità dei fatti da

accertare e dei mezzi di prova da raccogliere, così come del comportamento

dell’imputato e delle autorità competenti (Bernasconi,

in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad

art 5, n. 6, pag. 25; DTF 130 I 312, consid. 5.1; STF del 3 aprile 2012, inc.6B_549/2011,

consid. 2).

Il CPP non ha tuttavia previsto sanzioni in caso

di violazione del principio di celerità, così che restano validi i principi già

sviluppati in precedenza (Bernasconi, op. cit., ad art. 5, n. 5, pag. 25).

Dal momento che i ritardi accumulati nel corso

della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha

dedotto dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a

livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza

attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è

assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103

consid. VII.1. c; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, StGB I, ad art. 48 n. 36;

Pellet, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 48 n. 46).

La

violazione del principio di celerità comporta, di regola una riduzione della

pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima

ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii;STF del 18 dicembre 2001, inc.6P.128/2001, consid. 11 c/bb).

Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza

della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata

l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad

un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 124 consid. 3;

CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e

sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).

d. In

concreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la colpa

dell’appellante deve essere qualificata lieve.

È vero infatti

che AP 1 ha coltivato e venduto 10,5 Kg di canapa stupefacente. Ma è anche e

soprattutto vero che:

- lo ha fatto in un momento e in un contesto molto particolari, in

cui, per motivi diversi, la coltivazione e la vendita di canapa stupefacente si

è sviluppata ed è prosperata praticamente alla luce del sole (ciò che è già

stato riconosciuto dal TF come una circostanza attenuante in modo sensibile la

colpa dell’autore; cfr STF 15.6.2006 in 6S.56/2006 consid. 3.5., 3.6. e 3.7.);

- ha abbandonato tale attività spontaneamente e ben prima che gli

inquirenti avviassero l’operazione che ha portato alla chiusura dei numerosi

canapai presenti nel nostro Cantone (cfr. verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 6,

AI 17).

Se è vero che dai fatti sono trascorsi molti anni

in cui l’appellante si è comportata più che correttamente, è anche vero che il

beneficio dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso è stato

riconosciuto troppo generosamente dal giudice di prime cure, ritenuto che la

sentenza di primo grado è intervenuta a 8 anni e dieci mesi dai fatti

costitutivi del reato ex art. 19 cifra 2 LStup - reato per cui l’azione penale

si prescrive in 15 anni - e, quindi, prima che siano trascorsi i 2/3 del

termine di prescrizione. Nemmeno si giustifica di riconoscere tale attenuante

in questa sede, visto che la sentenza di appello giunge a 9 anni e 1 mese dai

fatti.

Ciò di cui deve invece beneficiare l’appellante,

è l’attenuante della violazione del principio di celerità, che è stato

manifestamente disatteso in concreto. Non si può invero non rilevare che, dopo l’interrogatorio

dell’imputata ad opera della polizia il 14 agosto 2003, l’inchiesta ha avuto un

primo periodo di stallo di un 1 anno e 5 mesi. AP 1 ha, infatti, dovuto

attendere sino al febbraio 2005 prima che il PP rimettesse in moto il

procedimento con la promozione dell’accusa il 25 febbraio 2005 e, poi, dopo due

mesi (il 22 aprile successivo), con la sua audizione. Dopo quest’ultimo

interrogatorio dell’imputata e le successive richieste d’invio dell’incarto

fiscale e dell’incarto penale relativo al dr. __________ che sono state evase

nel maggio dello stesso anno, vi è stato, sino all’emanazione del decreto

d’accusa (22 luglio 2010), un ulteriore stallo di oltre 5 anni. Si tratta di

un’inazione inaccettabile, soprattutto avuto riguardo al fatto che, viste la semplicità

del caso e le prove fino a quel momento raccolte, il procedimento avrebbe

potuto essere evaso in breve tempo e senza nessuna difficoltà.

Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un

sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile, giacché

spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria

adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche e non al cittadino sopportare

le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli

uffici giudiziari (CARP, inc. 17.2011.40, consid. 3.6).

All’assenza di atti istruttori per ben due lunghi

periodi, di cui uno addirittura di più di 5 anni, si aggiungono, poi, i 18 mesi

di attesa per la celebrazione del processo di primo grado. Ritenuto il tempo

necessario al procedimento d’appello, si ha che Miriam AP 1 ha dovuto

attendere, dall’inizio del procedimento, quasi 9 anni per vederne la

conclusione.

Vista la semplicità dell’inchiesta - favorita

anche dal fatto che l’imputata ha da subito ammesso le proprie responsabilità -

si tratta di un lasso di tempo manifestamente eccessivo che configua una crassa

violazione del principio di celerità.

Pertanto, ritenuto come la colpa imputabile

all’appellante sia comunque, per i motivi suddetti, di lieve gravità e considerato

come la donna, oltre ad essere sinceramente pentita (cfr. verb. dich.

d’appello, pag. 2: “..assicura che non incorrerà mai più in futuro in sbagli

come quello che ha fatto all’epoca. Con il senno di poi, rimpiange di avere

fatto quella scelta”), abbia concretamente dimostrato in questi lunghi anni

di avere abbandonato qualsiasi velleità di facile guadagno lavorando

onestamente e intensamente e riuscendo ad occuparsi, parallelamente, della

figlia, la violazione del principio di celerità di cui s’è detto impone di

mandare AP 1 esente da pena.

16.

Corretta

è, infine, la confisca di 32 lampade, 18 vasche, diverso materiale per

l’irrigazione e la coltivazione, nonché di 3 ventilatori ordinata dal giudice

di prime cure, così come il dissequestro nelle mani dell’appellante del

classificatore contenente diversa documentazione cartacea della __________.

Tassa di giustizia e spese

17.

Visto

l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo

grado sono poste a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello

Stato.

La tassa e le spese di appello sono, invece,

poste a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77,

78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

2, 34,

40, 42, 44, 47, 48, 97 CP

19 cifra

1 e 2 LStup;

29 cpv. 2

e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2

e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarata autrice colpevole d’infrazione aggravata alla Legge federale sugli

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3278/2010 del 22 luglio 2010.

1.2. AP 1,

vista la violazione del principio di celerità, è mandata esente da pena.

1.3 La tassa

di giustizia di fr. 1'100.- e le spese giudiziarie di fr. 250.- per il

procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante in misura di ½

e il resto a carico dello Stato.

1.4. È

ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione del classificatore di

colore blu contenente documentazione cartacea della __________ che va

restituito a AP 1.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà

all’appellante fr. 500.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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