17.2012.25
Coltivazione di canapa indoor. Carattere stupefacente della canapa. Realizzazione di un guadagno considerevole (art. 19 cifra 2 let. c LStup). Aggravante
29 maggio 2012Italiano45 min
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Numero d'incarto:
17.2012.25
Data decisione, Autorità:
29.05.2012, CARP
Titolo:
Coltivazione di canapa indoor. Carattere stupefacente della canapa. Realizzazione di un guadagno considerevole (art. 19 cifra 2 let. c LStup). Aggravante
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
art. 97 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. c cf. 2 LSTUP
Incarto n.
17.2012.25
Locarno
29 maggio 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 19 gennaio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti l’11 gennaio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 6
marzo 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con
sentenza 11 gennaio 2012 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice
colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3278/2010 del 22
luglio 2010 e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote
giornaliere da fr. 70.00 (settanta) cadauna, per un totale di fr. 700.-
(settecento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
preso atto che contro
la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1 ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 6 marzo 2012, AP 1 ha dichiarato di
impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento e
l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.
Ha inoltre presentato un’istanza probatoria, che
è stata respinta con decreto del 7 maggio 2012.
esperito il
pubblico dibattimento il 29 maggio 2012 durante il quale l’appellante ha
chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e la sua assoluzione.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Il
1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni
transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le
decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale
(art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 11 gennaio 2012 della Pretura penale è, pertanto, retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere
addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica
tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti
(art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali
(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione
tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in
Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art
10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure
pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit.,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,
dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la
sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un
fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid.
3; REP 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si
può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -
cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
5. Giusta
l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive
convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole
scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri
oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a
carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto
dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag.
48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.
1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle
prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella
della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2e éd., § 100, n. 744, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39, pag. 157 et n. 4 ad § 62,
pag. 288; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla
concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo -
di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21, pag.
49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op.
cit., ad art 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida
del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF
19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV
86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10,
n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusata e i suoi precedenti penali
7. AP
1, cittadina svizzera nata a __________ il 12 febbraio 1970, risiede a __________.
Attualmente svolge al 50% la professione di impiegata di commercio presso __________,
mentre per il restante 50% lavora __________. In quest’ambito è anche
registrata a __________ quale intermediaria assicurativa (verb. dib. d’appello,
pag. 2).
Nel 1998 ha sposato __________, dal quale ha poi divorziato nel 2007. Dal matrimonio è nata una figlia, __________
(5.02.1999), che vive con la madre a __________.
AP 1 è incensurata.
Inchiesta
8. Il
14 agosto 2003, nell’ambito dell’operazione denominata Indoor 18, la polizia
cantonale è intervenuta nei locali dell’ex panificio __________.
Nei locali è stato rinvenuto l’occorrente necessario
per la coltivazione di canapa indoor (rapporto d’inchiesta del 20 agosto 2003,
pag. 3, AI 1), che è stato tutto sequestrato insieme ai locali stessi (verbale
di perquisizione e di sequestro del 14 agosto 2003, AI 1).
Non è stata invece trovata dagli inquirenti
nessuna coltivazione in atto. A tal proposito si precisa che AP 1 aveva
interrotto spontaneamente l’attività di coltivazione della canapa già nel
dicembre 2002:
“nel dicembre 2002 ho
deciso di terminare l’attività perché ero stanca fisicamente perché l’impegno
richiesto era troppo e poi mia figlia aveva problemi di salute. Inoltre questa
attività non mi interessava più. La situazione si era tranquillizzata, anche se
le preoccupazioni finanziarie per mio padre esistevano ancora. È vero che era un’attività
redditizia ma i soldi non sono tutto”
(verbale AP 1 22 aprile
2005, pag. 6, AI 17).
9. Interrogata
lo stesso giorno dalla polizia, AP 1 ha ammesso di aver intrapreso, verso il
mese di aprile 2002, la coltivazione di canapa presso i locali dell’ex
panificio del padre a __________ spiegando di aver svolto questa attività
nell’ambito della __________, società di cui a quel momento era amministratrice
unica e della quale deteneva tutte le azioni al portatore (verbale AP 1 14
agosto 2003, pag. 1, AI 1).
Riguardo la società, la donna ha spiegato che
“la società __________ è
stata costituita da mio padre diversi anni fa. (…) Nel 1998 sono stata
designata amministratrice unica della società e a quel momento sono diventata
proprietaria della stessa“
(verbale AP 1 22 aprile
2005, pag. 1-2, AI 17).
Così come poi precisato al PP, la donna ha in
seguito modificato lo scopo sociale inserendovi - fra gli altri - il commercio
in genere, segnatamente di prodotti biologici e di canapa a livello industriale
e non, nonché la produzione di canapa, l’importazione e la vendita al dettaglio
e all’ingrosso di prodotti derivati, finiti e non (cfr. estratto del Registro
di commercio, doc. 14, inc. 10.2010.140):
“Per il cambiamento dello
scopo sociale effettuato il 30 aprile 2002, come risulta dal Registro di
Commercio, mi sono rivolta all’avv. __________. Era la prima volta che mi
recavo da lui. Non mi ha spiegato quali fossero i rischi legali in relazione
alla coltivazione di canapa. (…) all’avv. __________ ho spiegato che volevo
coltivare della canapa. È stato lui a redigere il testo dello scopo sociale. Io
non l’ho redatto. È vero che non menziona la coltivazione di canapa a scopo
terapeutico o medico, ma per me era sottointeso che lo comprendesse” (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 4, AI 17).
Secondo quanto risulta dalle sue dichiarazioni, AP
1 ha acquistato l’occorrente per la coltivazione indoor della canapa (vasche,
lampade, ecc) presso la ditta __________ al prezzo di circa fr. 30'000 e di
essersi rivolta alla __________ per la posa e la messa in esercizio
dell’attrezzatura con un costo di circa fr. 5'000.- (verbale AP 1 14 agosto
2003, pag. 1, AI 1).
Pellegrini ha, poi, così dichiarato di avere
effettuato, dopo un primo tentativo andato a male, due raccolti di canapa:
“Nel mese di aprile 2002
ho effettuato la prima piantagione di canapa Indoor. Le talee mi sono state
fornite dalla ditta __________ (…). La coltivazione comprendeva ca. 800 talee.
Le stesse sono state da me coltivate e curate. Purtroppo dopo circa 1 mese le
piantine sono morte (…). Le piante sono [state] tutte da me distrutte e gettate
nel compostaggio comunale”
(verbale AP 1 14 agosto
2003, pag. 2, AI 1).
“Verso giugno 2002, dopo
essermi documentata in merito a come si coltiva in modo corretto la canapa, ho
acquistato presso la ditta __________ ca. 900 talee di canapa che pagavo CHF
4,50 l’una, quindi per questa mia prima coltivazione pagavo CHF 4'050.-. Il
trasporto delle talee è stato effettuato dalla ditta sopra citata (…). Io mi
sono occupata di tutta la parte produttiva, nessun’altra persona ha partecipato
alla coltivazione. Dopo circa 3 mesi procedevo al raccolto. La canapa è stata
essiccata presso i miei locali. Una volta essiccata ho proceduto a pulire la
pianta e cioè separavo i fiori dal resto. Questo raccolto mi ha reso circa 9 Kg di fiori di canapa secca. (CHF 4'700.- al Kg)” (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1).
“Nel mese di settembre
2002 ho allestito la terza piantagione. Mi sono recata alla ditta __________
dove ho acquistato 900 talee di canapa a CHF 4,80 l’una, queste sono state da
me portate a __________. Quindi per questa piantagione ho speso CHF 4'320 (…).
Come per la prima coltivazione io mi sono occupata di tutto quello che
riguardava la coltivazione. Dopo circa tre mesi ho proceduto al raccolto”
(verbale AP 1 14 agosto
2003, pag. 2-3, AI 1).
“In seguito non vi sono
state più coltivazioni in quanto per me, questo tipo di lavoro, occupava troppo
del mio tempo”
(verbale AP 1 14 agosto
2003, pag. 3, AI 1).
La donna ha ammesso di avere venduto la canapa,
oltre che ad un medico di __________, ad alcuni canapai della regione:
“I fiori di canapa secca ricavati da questo
primo raccolto sono stati venduti ai seguenti acquirenti: 4 Kg al medico di __________ per un importo di CHF 20'000.- e cioè CHF 5'000.- al Kg; 1 Kg al negozio canapaio __________ per un importo di CHF 5'500.-; 1 Kg alla ditta __________ la quale possiede un negozio canapaio per un importo di CHF 5'200.-; 2 Kg al negozio __________ per un importo di CHF 9'400 (CHF 4'700.- al Kg)”
(verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI
1).
“(…) Questo (n.d.r: il secondo) ciclo mi ha
reso circa 10,5 Kg di fiori secchi di canapa. La canapa secca è stata venduta
ai seguenti acquirenti: Kg 4 al medico di __________ per un importo di CHF
20'000.- ( CHF 5'000.- al Kg); Kg 2 al negozio __________ per un importo di CHF
9'200.- (CHF 4'600.- al Kg); Kg 2 sempre al negozio __________ per un importo
di CHF 9'400.- (CHF 4'700.- al Kg); Kg 2 sempre al negozio __________ per un importo
di CHF 13’000.- (CHF 5’200.- al Kg)”
(verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2-3,
AI 1).
L’appellante ha, infine, riassunto tutta
l’attività di coltivazione e vendita di canapa affermando che:
“dal mese di aprile al
mese di dicembre 2002 ho coltivato presso i miei locali di __________ 2'600
piante di canapa, queste mi hanno reso CHF 91'700.- da questi bisogna togliere
le spese di ca. CHF 45'000.- quindi posso dire di aver guadagnato da questa mia
attività circa CHF 46'700.-. Bisogna precisare, come già detto, che 800 piante
sono andate distrutte. Quindi le piante che mi hanno reso sono state 1'800 che
hanno fruttato Kg 19,5. Ogni singola pianta ha fruttato circa 10,8 grammi di fiori secchi”
(verbale AP 1 14 agosto
2003, pag. 3, AI 1).
A precise domande dell’agente interrogante, AP 1
- precisato di non consumare personalmente canapa o altri stupefacenti - ha,
poi, dichiarato di essere sicura che la canapa venduta al dottor __________
fosse destinata unicamente a scopo medico e di sapere che, invece, la canapa
venduta ai canapai veniva, poi, usata come stupefacente:
“Per le vendite fatte al
dottor __________ sono sicura, come da lui asserito, che la canapa fosse
destinata unicamente a scopo medico. Per quello che riguarda i negozi posso
immaginare fosse usata come stupefacente” (verbale
AP 1 14 agosto 2003, pag.4, AI 1).
Alle domande sugli aspetti economici e finanziari
legati all’attività di coltivazione/vendita di canapa, AP 1 ha risposto
spiegando che:
- non vi è stata nessuna vendita in nero,
- quanto venduto è sempre stato registrato
con fatture,
- per
coprire le spese di allestimento della piantagione di ca. fr. 35’000.- ha usato
Fatti
i suoi risparmi
- non
ha acceso mutui ipotecari o prestiti bancari per intraprendere la sua attività.
- versava
fr. 500.- mensili al padre per l’affitto del locale adibito a piantagione
(verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 6, AI 1).
10. In
data 22 aprile 2005, interrogata dal procuratore pubblico, AP 1 ha voluto
puntualizzare le sue dichiarazioni sulla consapevolezza dell’uso della canapa
quale stupefacente:
“in merito alla mia
consapevolezza che la canapa venduta ai negozi canapai venisse utilizzata come
stupefacente, è stato scritto che io immaginavo che questo avveniva, preciso
che a quel momento pensavo che la canapa venisse usata a scopi terapeutici”
(verbale AP 1 22 aprile
2005, pag. 1, AI 17).
La donna ha, poi, spiegato come e quando è nata
l’idea di coltivare la canapa ed i motivi che l’hanno spinta ad intraprendere
tale attività:
“All’inizio dell’anno
2002, discutendo in particolare con mio cugino __________ e sua moglie, mi è
nata l’idea di coltivare canapa a scopi terapeutici. (…) Tramite mio cugino e
sua moglie ho conosciuto il Dr. __________. Mi sono recata nel suo studio
medico di __________. Durante il nostro colloquio mi spiegò che era in contatto
con l’Università di __________, per la quale faceva delle ricerche sui derivati
della canapa”
(verbale di AP 1 del 22
aprile 2005, pag. 2, AI 17).
A precisa domanda del PP ha poi dichiarato che il
medico non le ha mostrato delle autorizzazioni specifiche per quest’attività,
né lei gliene ha mai chieste (verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 2 - 3, AI 17).
Sulle motivazioni per le quali ha deciso di
intraprendere la coltivazione di canapa, AP 1 ha indicato la volontà di aiutare
finanziariamente il padre che, obbligato a cessare la sua attività:
“ha dovuto “svendere” la
sua ditta individuale, ciò che non gli ha permesso di far fronte a tutti i
debiti. Da quel momento gli è stata riconosciuta un’invalidità al 100% ma con
una rendita minima che non gli consentiva di far fronte a tutti gli impegni
finanziari precedenti, in particolare nei confronti della banca”
(verbale di AP 1 del 22
aprile 2005, pag. 5, AI 17).
Al PP, l’interrogata ha precisato di essersi
occupata da sola sia della coltivazione che della vendita:
“Non vi sono state altre
persone che si sono occupate di questi lavori.
In seguito mi sono
occupata personalmente della cura e coltivazione delle piante. In quel periodo
lavoravo ed effettuavo questi lavori durante il mio tempo libero”
(verbale AP 1 22 aprile
2005, pag. 4, AI 17).
Ha poi ribadito di avere speso, per l’avviamento
dell’attività, circa fr. 35'000.- provenienti dai risparmi suoi e di suo marito
(verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 7, AI 17) e di avere venduto la canapa
coltivata, oltre che al dr. __________,
“ai negozi di canapaio __________
perché conoscevo le persone, presumo titolari dei rispettivi negozi. Anche con
loro ho discusso dell’uso terapeutico della canapa, e quindi quando ho fornito
loro la canapa pensavo venisse usata in questo modo”. (…) Nel negozio __________
sono entrata causalmente perché avevo visto una statuetta che mi piaceva. Con
la persona che era nel negozio ho discusso della fornitura di canapa”
(verbale AP 1 22 aprile
2005, pag. 3, AI 17; cfr. anche verb. dib. d’appello, pag. 2).
Rispondendo al PP, ha precisato di non essere
stata lei a fissare il prezzo di vendita della canapa:
“era stato il Dr. __________
a dirmi che era disposto a pagare da 4'000 a 5'000 franchi al chilo la canapa che avrei prodotto, e per me quindi era il prezzo che bisognava applicare anche
con gli altri negozi”. (…) Quando il Dr __________ mi ha offerto il
summenzionato prezzo non ho fatto ulteriori verifiche a sapere se lo stesso era
corretto o meno”
(verbale AP 1 22 aprile
2005, pag. 3, AI 17).
11. In
esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa
del 22 luglio 2010, ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione
aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.
Avverso tale decreto l’imputata ha interposto
tempestiva opposizione.
12. Con
sentenza dell’11 gennaio 2012 la Pretura penale ha confermato il decreto
d’accusa.
La sentenza è stata impugnata dall’imputata.
Da qui la presente procedura.
Appello
13. a. L’appellante contesta l’accertamento dell’ammontare del fatturato e dell’utile
della società __________ eseguito dal primo giudice sostenendo che, in realtà,
le cifre non sono tali da rappresentare un guadagno considerevole e da
realizzare, dunque, gli estremi del reato di infrazione aggravata alla Legge
sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 2 let. c. L’appellante chiede
pertanto, trattandosi tutt’al più d’infrazione semplice, il suo proscioglimento
per intervenuta prescrizione.
b. In
realtà, gli elementi probatori in atti permettono di concludere che
l’appellante ha certamente realizzato, grazie alla coltivazione e alla vendita
di canapa a lei contestate con il decreto d’accusa all’origine della presente
procedura, un guadagno considerevole ai sensi dell’art. 19 cifra 2 let c LStup.
Per giungere ad una simile conclusione, questa
Corte ritiene di poter seguire, in linea di principio, il ragionamento esposto
nel DA, laddove il PP ha stabilito l’effettivo guadagno conseguito
dall’appellante, sottraendo dall’importo ricavato con le vendite di canapa
contestate all’appellante con il DA (che non considera le vendite al medico), i
costi proporzionalmente sostenuti per l’avvio dell’attività di coltivazione.
c. Dagli
atti emerge infatti che, grazie alla coltivazione e alla successiva vendita di 19.5 Kg di fiori secchi di canapa, AP 1 ha incassato l’importo complessivo di fr. 91.700.- (verbale
di AP 1 14 agosto 2003, pag. 3).
Come detto - ritenute penalmente irrilevanti le
vendite fatte al medico (per l’importo totale di fr. 40'000.-; fatture
02.09.2002 e 27.11.2002) - il DA imputa all’appellante soltanto la vendita di 10,5 Kg di fiori secchi di canapa fatta ai diversi canapai succitati.
Per tale vendite, AP 1 ha incassato l’importo
complessivo di - fr. 51'700.- così composto:
- fr. 5'500.-
incassati da __________
(fattura del 13.09.2002),
- fr.
5'200.- incassati da __________
(fattura
del 30.09.2002),
- fr.
9'400.- (fattura del 18.10.2002),
- fr.
13'000.- (fattura del 13.12.2002),
- fr.
9'400.- (fattura del 20.01.2003)
- fr. 9'200.- (fattura del 06.03.2002), questi ultimi tutti
incassati da __________.
Ne discende che, in sostanza, l’importo ricavato
dalla vendita di fiori secchi di canapa imputata a AP 1 come infrazione alla
LStup (fr. 51'700.-), rappresenta il 56,38% di tutto quanto da lei ricavato
grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa (fr. 91'700.-).
d. Per
quanto concerne i costi, possono essere presi in considerazione unicamente
quelli necessari all’avvio e allo svolgimento dell’attività di coltivazione e
vendita di canapa, e meglio:
- fr. 35'000.- che
l’appellante ha dichiarato di aver speso per l’acquisto del materiale e i
lavori necessari alla messa in esercizio della piantagione di canapa (verbale AP
1 14 agosto 2003, pag. 1, AI 1 e 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17),
- fr. 8'370.- spesi per
l’acquisto delle talee (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 2, AI 1)
- fr. 21'039.75 relativi
ai costi di affitto e luce per gli anni 2002 e 2003 (cfr. conto economico 2002
/ 2001, AI 10 e 2003 / 2002, AI 14),
per un totale di fr. 64'409.75.
Gli altri costi esposti dall’appellante nella
contabilità della __________ relativa agli anni 2002 (AI 10) e 2003 (AI 14),
non possono, invece, essere ammessi, poiché non necessari all’esercizio
dell’attività svolta dall’appellante.
In particolare, non si giustificano né il costo
dell’autovettura - certamente non acquistata per l’esercizio dell’attività di
coltivazione e vendita di canapa - né il costo corrispondente a un non meglio
precisato prestito contabilizzato a bilancio, ma che non riguarda certamente
l’attività in discussione. AP 1 ha, infatti, espressamente dichiarato di non
aver contratto nessun mutuo ipotecario o prestito bancario per intraprendere
l’attività con la canapa (verbale AP 1 14 agosto 2003, pag. 6, AI 1).
Quale costo per l’avvio e lo svolgimento
dell’attività, può dunque essere preso in considerazione unicamente l’importo
di fr. 64'409.75 che, riferendosi ai costi complessivi sostenuti dall’appellante
dal mese di aprile 2002 al mese di marzo 2003 per la coltivazione e la vendita
della totalità della canapa (19,5 Kg / fr. 91'700.-), deve evidentemente essere
ridotto proporzionalmente alle vendite di canapa a lei contestate (10, 5 Kg / fr. 51'700.-), così da ottenere i costi dalla stessa effettivamente sostenuti per realizzare
il ricavato delle vendite contestate.
Tali costi ammontano a fr. 36'314.20 (56,38% di
fr. 64'409.75).
e. Da
quanto esposto discende, dunque, che il guadagno effettivo conseguito
dall’appellante grazie alla coltivazione e alla vendita di canapa contestatele
ammonta a fr. 15'385.80 (51'700 - 36'314.20).
Abbondanzialmente si rileva che l’appellante
stessa, in occasione del suo primo interrogatorio, ha dichiarato di aver guadagnato
dalla sua attività di coltivazione e vendita della canapa circa fr. 46'700, che
se considerati proporzionalmente alla vendite a lei contestate, eccedono in
ogni caso l’importo di fr. 10'000.-. A conferma del guadagno considerevole
realizzato dall’appellante, non va poi dimenticato che la stessa ha ammesso che
l’attività di coltivazione e di vendita di canapa era “redditizia” (verbale AP
1 22 aprile 2005, pag. 6, AI 17) e le ha permesso di aiutare finanziariamente
il padre indebitato, tanto da rendere la situazione tranquilla. Ciò che non le
sarebbe stato verosimilmente possibile grazie al solo modesto salario da lei a
quel tempo percepito grazie all’attività lavorativa dipendente (cfr. incarto
fiscale 2003, AI 22).
14. a. Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup (in vigore al momento dei fatti sottoposti a
giudizio), chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa
per produrre stupefacenti - rispettivamente, offre, distribuisce, vende,
negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti
- è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi gravi (art. 19 cifra 2 LStup) la pena è
una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria.
Sulla scorta di tale disposto, la giurisprudenza
costante aveva stabilito che la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o
fiori) e di suoi derivati era punibile a norma dell’art 19 n. 1 LStup se lo
scopo era quello di estrarne stupefacenti (cfr art 8 cpv 1 LStup, DTF 124 IV
44; 125 IV 175 e 126 IV 198; STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011, consid.
1a) e che l’infrazione era realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore
coltivava o vendeva della canapa che poteva essere consumata come stupefacente
(STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011, consid. 1a), ciò che era considerato
il caso quando la canapa aveva un tenore di THC pari almeno allo 0,3% (DTF 126
IV198; 124 IV 44)
b. La
LStup è stata modificata con effetto al 1° luglio 2011.
Il nuovo art 19 cpv. 1 lett. a LStup dispone che
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo
stupefacenti.
Al riguardo, il Rapporto della commissione della
sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006 sottolinea quanto segue:
“La fattispecie di fondo è
stata rielaborata dal profilo terminologico e meglio strutturata. Il contenuto
ha subito le seguenti modifiche:
lettera a: le piante da
alcaloidi e la canapa non devono più essere menzionate separatamente poiché la
definizione di che cosa s’intende per stupefacenti è formulata sulla base
dell’art 2 cpv. 2 lett. c (ndr: in realtà, art 2 cpv. 1 lett. a). Non occorre
più nemmeno dimostrare che la coltivazione è effettuata per estrarre
stupefacenti. Nella prassi, un tale obbiettivo era difficile da dimostrare da
parte delle autorità preposte al perseguimento penale e ostacolava il
perseguimento penale soprattutto da parte della polizia”
(FF pag. 7916; cfr, anche,
SJ 2010 II, pag. 145, 156).
Secondo le norme attualmente in vigore, la canapa
deve essere considerata stupefacente se presenta una concentrazione media di
THC totale pari almeno all’1% (cfr. Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti
del 30 maggio 2011, RS 812.121.11).
c. Sul
piano soggettivo,l’infrazione è, in ogni caso, realizzata quando l’autore sa
che la canapa che coltiva e/o vende sarà usata come stupefacente; il dolo
eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 69; DTF 126 IV
60 consid 2b; 126 IV 198 consid 2; SJ 2002 I 446).
d. Giusta
l’art. 19 cifra 2 let. c LStup vi è un caso grave quando, in particolare,
l’autore realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un
guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere quando esercita l’attività
illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253, consid.
Considerandi
2.
) e aspira così ad ottenere dei redditi regolari, che costituiscono un
apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita (DTF 123 IV 113,
consid, 2c). A tal fine devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo
proveniente dall’attività illecita, e dall’altro, il guadagno netto conseguito.
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di
una grossa cifra d’affari a partire da un ammontare di fr. 100'000.- (DTF 129
IV 188, consid. 3.1) e di un guadagno considerevole a partire da un ammontare
di fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253, consid. 2.2).
In ogni caso, la cifra d’affari e il guadagno,
devono essere stati effettivamente ottenuti (DTF 129 IV 253, consid. 2.2; DTF
117.
IV 63, consid. 2a), la mera aspettativa non essendo sufficiente. La durata
del periodo durante il quale l’attività delittuosa è stata esercitata, non è
invece determinante per stabilire se la cifra d’affari conseguita è grossa o se
il guadagno è considerevole (Jdt 2007 III, pag. 97, 98).
e. In
base all’art. 97 cpv. 1 CP, l’azione penale si prescrive:
- in trent’anni se per il reato è comminata la pena detentiva a
vita (lett. a);
- in quindici anni, se per
il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni (lett. b);
- in sette anni, se per il
reato è comminata un’altra pena (lett. c).
Per “comminata” ai sensi di tale disposizione è
da intendersi la pena massima prevista - in astratto - dalla norma penale per
un fatto corrispondente alla definizione legale del reato di cui trattasi (DTF
136.
IV 117 consid. 4.3.3.2; 108 IV 41, consid. 2a; 102
IV 203 consid. 3; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, ad art. 97 CP, n. 1; Kolly, in Commentaire Romand, CP I,
ad art. 97, n. 49).
Come visto, la pena massima prevista nei casi di
infrazione semplice ex art. 19 cifra 1 LStup, è la pena detentiva sino a tre
anni, mentre nei casi d’infrazione aggravata la pena detentiva può arrivare
sino ad un massimo di vent’anni (art. 40 CP).
Pertanto, in applicazione degli art. 97 cpv. 1
let. b e c CP, il termine di prescrizione applicabile è di 15 anni per
l’infrazione aggravata e di 7 anni per l’infrazione semplice.
f. In
concreto, è certo che AP 1 ha coltivato e poi venduto canapa stupefacente.
Al riguardo, ricordato che, per costante
giurisprudenza, il carattere stupefacente della canapa può essere accertato,
non solo grazie ad analisi specifiche, ma anche tramite indizi convergenti atti
a stabilirlo in modo sufficiente (STF del 12 novembre 2002, inc.6S.718/2001,
consid. 4; STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011), si osserva che sia
l’utilizzo di talee, che il metodo di coltivazione indoor che, infine, il prezzo
di vendita applicato dimostrano con certezza il carattere stupefacente della
canapa coltivata.
Dapprima, è un fatto notorio che la coltivazione
di canapa con il metodo delle talee è stato studiato ed applicato unicamente
perché consente di avere piante figlie con le stesse caratteristiche delle
piante madri, in particolare quelle relative al tasso di THC.
A questo elemento si aggiunge che è ormai cosa
notoria che la coltivazione di talee di canapa con il metodo indoor è pensata
ed effettuata al solo scopo di ottenere che la pianta produca un tasso di THC
particolarmente elevato.
E’ notorio - poiché risulta da una serie di studi
pubblicati che sono stati recepiti in numerose sentenze delle nostre corti
penali - che tale metodo di coltivazione è atto ad ottenere piantine con un
elevato tenore di THC, tanto che nella canapa sequestrata nell’ambito delle
numerose operazioni indoor avviate ad inizio 2003 e proseguite intense in
quell’anno sono stati rilevati tassi di THC varianti da un minimo di 2,8% ad un
massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, cfr., ad esempio, i dati presentati nel
corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale G.M. Zanini e presentati
nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003,
pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf).
A questi due elementi, si aggiunge quello
relativo al prezzo di vendita della canapa prodotta dall’appellante. La canapa
industriale non è certo venduta a prezzi aggirantesi sui 5.000.- fr. al chilo:
se così fosse, non si vedrebbe perché i nostri contadini stanno tanto a
faticare per ottenere raccolti decenti di ortaggi, cereali e altro e non si
convertono, invece, tutti alla coltivazione - notoriamente facile - della
canapa industriale (cfr. http://associazioni.monet.modena.it/agronomi/archivio/convegni/bomporto_24-11-2006/progetto_canapa.pdf, in cui si parla di canapa venduta, per utilizzo industriale di
pellet e altri prodotti a 10 Euro al quintale).
In realtà, il prezzo dimostra come quella venduta
da AP 1 fosse canapa stupefacente (il cosiddetto “oro verde”).
Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi
tre soli indizi, può venire accertato - con sicurezza - che le talee erano
coltivate per massimizzare il tasso di THC e che il prodotto finale aveva un
tasso di THC in ogni caso superiore, non solo allo 0,3% applicabile secondo il
vecchio diritto, ma anche all’1% applicabile a partire da luglio 2011.
I presupposti oggettivi dell’infrazione alla
LStup sono, pertanto, pacificamente realizzati.
g. Con
altrettanta sicurezza può essere accertata - non solo la consapevolezza - ma
anche l’intenzione di AP 1 di coltivare (e, poi, vendere) canapa stupefacente.
Da un lato, ritenuto come i semi per la
coltivazione della canapa industriale (cioè della canapa da cui non si vuole un
effetto stupefacente) si acquistano al chilo e costano pochissimo (una decina
di fr. per circa 30.000 semi), è certo che chi - come l’appellante - utilizza
per la coltivazione talee dal costo unitario di fr. 4,50 / 4,80, lo fa soltanto
perché le talee sono il prodotto di piante di canapa che già contenevano un
alto tenore di THC e perché da esse vuole ottenere un THC elevato.
Sostenere il contrario significa andare oltre il
buon senso comune: non occorre essere sperimentati economisti per comprendere
che commerciare piantine di canapa ottenute da talee molto più costose dei
comuni semi senza sfruttarne la natura stupefacente, è operazione
economicamente suicida. La canapa giustifica costi di produzione elevati
soltanto se se ne vuole ottenere, se se ne ottiene e se se ne sfrutta il
carattere stupefacente.
A questo elemento si aggiunge quello relativo al
metodo di coltivazione utilizzato.
E’ ormai fatto notorio che la coltivazione di
talee di canapa con il metodo indoor è pensata ed effettuata al solo scopo di
ottenere che la pianta produca un tasso di THC particolarmente elevato.
Valgono, qui, le considerazioni fatte per l’utilizzo delle talee acquistate ad
un prezzo unitario di diversi franchi. Nessuno - nemmeno il più ingenuo degli
uomini o il coltivatore più inesperto - affronta le spese per l’impianto e
l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria alla coltivazione indoor per coltivare
canapa che non deve essere utilizzata quale stupefacente. La canapa che viene
usata a scopi industriali, infatti, cresce tranquillamente e senza bisogno di
particolari procedimenti o attenzioni in qualsiasi campo all’aperto. Usare il
metodo indoor per la coltivazione di canapa industriale che può essere venduta
- ed è comunemente riconosciuto che non abbisogna di particolari dimostrazioni
- soltanto ad un prezzo irrisorio, significa rendere manifestamente
fallimentare sin dall’inizio qualsiasi attività commerciale centrata su di
essa. Pretendere di aver agito in tal senso significa sostenere argomenti del
tutto inverosimili poiché contrari al normale andamento delle cose.
Pertanto, anche soltanto sulla scorta di questi
due soli indizi, può venire accertato - con sicurezza - che AP 1 sapeva e
voleva coltivare e, poi, vendere canapa stupefacente.
Del resto, lei stessa lo ha ammesso alla polizia.
La sua successiva ritrattazione è, evidentemente,
puramente strumentale (ridicola è, peraltro, la tesi dell’utilizzo terapeutico
della canapa venduta dai canapai).
L’avvertenza contenuta nelle fatture emesse
dall’appellante è pure, manifestamente strumentale ritenuto come l’unico uso
lecito della canapa sia quello industriale che non necessita canapa ad alto
tenore di THC e visto come sia accertato che, invece, l’appellante coltivava la
canapa con metodi atti ad ottenere piante con alto tenore di THC.
Ne discende che è realizzato anche l’elemento
soggettivo dell’infrazione alla LStup.
h. Come
visto al consid. 13, con la vendita di canapa stupefacente ai canapai,
l’appellante ha realizzato un guadagno pari a fr. 15'385.80, che deve essere ritenuto
considerevole ai sensi dell’art. 19 cifra 2 LStup e della relativa
giurisprudenza del TF.
Gli elementi costitutivi del reato di infrazione
aggravata alla LStup risultano, pertanto, adempiuti e, in applicazione
dell’art. 97 cpv. 1 lett. b CP, la prescrizione dell’azione penale non è ancora
intervenuta.
Commisurazione della pena
15.
a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,
tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché,
tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Gli art. 19 cifra 1 e 2 LStup prevedono, nei casi
gravi, una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una
pena pecuniaria.
b. Giusta
l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente
perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha
tenuto buona condotta.
L’art. 48 lett. e CP riprende il vecchio art. 64
penultimo cpv. con modifiche di pura natura redazionale (Messaggio 21.9.1998
del CF sulla modifica del CP, FF 1999 II 1787 e seg., in particolare pag.
1868): la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva,
dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione
della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante
specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc.
6B_705/2010).
L‘attenuazione della pena in funzione della
circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che
sottintende alla prescrizione dell’azione penale: l’effetto guaritore del
passare del tempo, che diminuisce la necessità e il senso di una punizione,
deve poter essere preso in considerazione anche quando la prescrizione
dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato commesso in tempi
sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato nell’intervallo.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data
applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di
prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di
apprezzamento.
Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice
deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso
il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF del 10
maggio 2010, inc.6B_ 10/2010).
Per tener conto di casi particolari (natura e
gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid.
6.1
; STF del 2 dicembre 2010, inc.6B_705/2010; del 10 maggio 2010, inc.
6B_10/2010; dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007; del 9 aprile 2008, inc.
6B.496/2007).
c. Il nuovo Codice di procedura penale svizzero ha codificato all’art.
5.
il principio di celerità, già previsto dalla CEDU (art. 6 par. 1) e dalla
Costituzione svizzera (art. 29 cpv. 1), secondo il quale le autorità penali hanno
l’obbligo di avviare senza indugio i procedimenti penali e di portarli a
termine senza ritardi ingiustificati. Secondo tale principio, non sono in
particolare ammissibili pause di settimane o di mesi fra un atto istruttorio e l‘altro
e men che meno dopo che sia stata conclusa, de iure aut de facto, l’istruzione,
lasciando trascorrere mesi senza procedere all’emanazione delle decisioni di competenza
del Pubblico ministero (Bernasconi, in Codice svizzero
di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 5, n. 3, pag.
25).
Per valutare se l’imperativo di celerità sia
stato violato, occorre esaminare se l’autorità competente ha deciso entro un
termine ragionevole, tenendo conto dell’onere e della complessità dei fatti da
accertare e dei mezzi di prova da raccogliere, così come del comportamento
dell’imputato e delle autorità competenti (Bernasconi,
in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art 5, n. 6, pag. 25; DTF 130 I 312, consid. 5.1; STF del 3 aprile 2012, inc.6B_549/2011,
consid. 2).
Il CPP non ha tuttavia previsto sanzioni in caso
di violazione del principio di celerità, così che restano validi i principi già
sviluppati in precedenza (Bernasconi, op. cit., ad art. 5, n. 5, pag. 25).
Dal momento che i ritardi accumulati nel corso
della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha
dedotto dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a
livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza
attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è
assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103
consid. VII.1. c; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, StGB I, ad art. 48 n. 36;
Pellet, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 48 n. 46).
La
violazione del principio di celerità comporta, di regola una riduzione della
pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima
ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii;STF del 18 dicembre 2001, inc.6P.128/2001, consid. 11 c/bb).
Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza
della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata
l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad
un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 124 consid. 3;
CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e
sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).
d. In
concreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la colpa
dell’appellante deve essere qualificata lieve.
È vero infatti
che AP 1 ha coltivato e venduto 10,5 Kg di canapa stupefacente. Ma è anche e
soprattutto vero che:
- lo ha fatto in un momento e in un contesto molto particolari, in
cui, per motivi diversi, la coltivazione e la vendita di canapa stupefacente si
è sviluppata ed è prosperata praticamente alla luce del sole (ciò che è già
stato riconosciuto dal TF come una circostanza attenuante in modo sensibile la
colpa dell’autore; cfr STF 15.6.2006 in 6S.56/2006 consid. 3.5., 3.6. e 3.7.);
- ha abbandonato tale attività spontaneamente e ben prima che gli
inquirenti avviassero l’operazione che ha portato alla chiusura dei numerosi
canapai presenti nel nostro Cantone (cfr. verbale AP 1 22 aprile 2005, pag. 6,
AI 17).
Se è vero che dai fatti sono trascorsi molti anni
in cui l’appellante si è comportata più che correttamente, è anche vero che il
beneficio dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso è stato
riconosciuto troppo generosamente dal giudice di prime cure, ritenuto che la
sentenza di primo grado è intervenuta a 8 anni e dieci mesi dai fatti
costitutivi del reato ex art. 19 cifra 2 LStup - reato per cui l’azione penale
si prescrive in 15 anni - e, quindi, prima che siano trascorsi i 2/3 del
termine di prescrizione. Nemmeno si giustifica di riconoscere tale attenuante
in questa sede, visto che la sentenza di appello giunge a 9 anni e 1 mese dai
fatti.
Ciò di cui deve invece beneficiare l’appellante,
è l’attenuante della violazione del principio di celerità, che è stato
manifestamente disatteso in concreto. Non si può invero non rilevare che, dopo l’interrogatorio
dell’imputata ad opera della polizia il 14 agosto 2003, l’inchiesta ha avuto un
primo periodo di stallo di un 1 anno e 5 mesi. AP 1 ha, infatti, dovuto
attendere sino al febbraio 2005 prima che il PP rimettesse in moto il
procedimento con la promozione dell’accusa il 25 febbraio 2005 e, poi, dopo due
mesi (il 22 aprile successivo), con la sua audizione. Dopo quest’ultimo
interrogatorio dell’imputata e le successive richieste d’invio dell’incarto
fiscale e dell’incarto penale relativo al dr. __________ che sono state evase
nel maggio dello stesso anno, vi è stato, sino all’emanazione del decreto
d’accusa (22 luglio 2010), un ulteriore stallo di oltre 5 anni. Si tratta di
un’inazione inaccettabile, soprattutto avuto riguardo al fatto che, viste la semplicità
del caso e le prove fino a quel momento raccolte, il procedimento avrebbe
potuto essere evaso in breve tempo e senza nessuna difficoltà.
Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un
sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile, giacché
spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria
adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche e non al cittadino sopportare
le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli
uffici giudiziari (CARP, inc. 17.2011.40, consid. 3.6).
All’assenza di atti istruttori per ben due lunghi
periodi, di cui uno addirittura di più di 5 anni, si aggiungono, poi, i 18 mesi
di attesa per la celebrazione del processo di primo grado. Ritenuto il tempo
necessario al procedimento d’appello, si ha che Miriam AP 1 ha dovuto
attendere, dall’inizio del procedimento, quasi 9 anni per vederne la
conclusione.
Vista la semplicità dell’inchiesta - favorita
anche dal fatto che l’imputata ha da subito ammesso le proprie responsabilità -
si tratta di un lasso di tempo manifestamente eccessivo che configua una crassa
violazione del principio di celerità.
Pertanto, ritenuto come la colpa imputabile
all’appellante sia comunque, per i motivi suddetti, di lieve gravità e considerato
come la donna, oltre ad essere sinceramente pentita (cfr. verb. dich.
d’appello, pag. 2: “..assicura che non incorrerà mai più in futuro in sbagli
come quello che ha fatto all’epoca. Con il senno di poi, rimpiange di avere
fatto quella scelta”), abbia concretamente dimostrato in questi lunghi anni
di avere abbandonato qualsiasi velleità di facile guadagno lavorando
onestamente e intensamente e riuscendo ad occuparsi, parallelamente, della
figlia, la violazione del principio di celerità di cui s’è detto impone di
mandare AP 1 esente da pena.
16.
Corretta
è, infine, la confisca di 32 lampade, 18 vasche, diverso materiale per
l’irrigazione e la coltivazione, nonché di 3 ventilatori ordinata dal giudice
di prime cure, così come il dissequestro nelle mani dell’appellante del
classificatore contenente diversa documentazione cartacea della __________.
Tassa di giustizia e spese
17.
Visto
l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo
grado sono poste a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello
Stato.
La tassa e le spese di appello sono, invece,
poste a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 10, 76, 77,
78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
2, 34,
40, 42, 44, 47, 48, 97 CP
19 cifra
1 e 2 LStup;
29 cpv. 2
e 32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 1, 2
e 3 let. d CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1
è dichiarata autrice colpevole d’infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3278/2010 del 22 luglio 2010.
1.2. AP 1,
vista la violazione del principio di celerità, è mandata esente da pena.
1.3 La tassa
di giustizia di fr. 1'100.- e le spese giudiziarie di fr. 250.- per il
procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante in misura di ½
e il resto a carico dello Stato.
1.4. È
ordinata la confisca di quanto in sequestro ad eccezione del classificatore di
colore blu contenente documentazione cartacea della __________ che va
restituito a AP 1.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà
all’appellante fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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