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Decisione

17.2012.3

Indennizzo a seguito dell'assoluzione (art. 429 CPP). Quando le spese sono state sostenute "ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali" dell'imputato ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett.

18 giugno 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Durante

il dibattimento in Pretura penale, tenutosi il 16 novembre 2011, la CO 1, su

proposta del primo giudice, ha proceduto ad una modifica dell’accusa,

prospettando a AP 1 l’imputazione di infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 28 novembre 2010, in territorio di __________, alla guida della

vettura , circolato a velocità inadeguata alle condizioni stradali e di

visibilità, e meglio per avere tenuto nottetempo una velocità di almeno 100 km/h (velocità ammessa dall’imputata e che trova conferma nell’inseguimento di polizia che ha

constatato sul contachilometri del proprio veicolo di servizio una velocità di 150 km/h) su una semiautostrada con separazione delle carreggiate mentre nevicava.

Dopo una prima fase di camera di consiglio, il pretore ha annunciato alle parti

di non poter pronunciare immediatamente il suo giudizio e di dover procedere ad

“accertamenti giuridici che richiedevano un certo tempo per un dubbio che

gli era sorto” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3; sentenza impugnata,

pag. 2).

Riaperto il dibattimento il 14 dicembre 2011, il pretore ha prosciolto

l’accusata dall’imputazione, caricando allo Stato gli oneri processuali di

complessivi fr. 200.-.

Il pretore inoltre, determinandosi sulla sua richiesta d’indennizzo delle spese

legali (da lei quantificate in fr. 5'372.45, cfr. nota d’onorario del 15

novembre 2011 allegata al verbale del dibattimento), ha riconosciuto a AP 1

l’importo di fr. 594.-.

C. In

data 19 dicembre 2011 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la citata

sentenza.

Il 27 gennaio 2012, ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte

precisando di impugnare unicamente il dispositivo n. 3 del giudizio di primo

grado con cui il pretore ha accolto la sua pretesa di risarcimento delle spese

legali limitatamente a fr. 594.-. In particolare l’appellante chiede che, in

accoglimento del gravame, le sia riconosciuta un’indennità per le spese di

patrocinio pari a fr. 5'372.45. Essa protesta inoltre, tasse, spese e

ripetibili.

D. In

applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la

sentenza di primo grado concerne unicamente una contravvenzione, con decreto 30

gennaio 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello

sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine

di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della

dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).

La motivazione è stata inoltrata dall’appellante il 14 febbraio 2012.

E. Con scritto 16 febbraio 2012, il presidente della Pretura penale

ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi alla decisione di

questa Corte.

Anche la CO 1, con scritto 17 febbraio 2012, ha comunicato di non avere nessuna osservazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007

(Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454

cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai

ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in

vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 14 dicembre

2011.

del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art.

398.

e segg. CPP concernenti l’appello (cfr. a proposito Mizel/Rétornaz in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 429

n. 62 secondo cui la via di ricorso contro una decisione d’indennizzo ex art.

429.

CPP è la medesima di quella prevista contro la decisione che si pronuncia sull’azione

penale).

2.

AP 1 contesta l’entità del risarcimento per le spese legali accordatole

dal pretore e chiede che le sia riconosciuto un indennizzo di fr. 5'372.45.

2.1

Dopo aver spiegato che il nuovo

art. 429 CPP traspone la giurisprudenza secondo cui lo Stato si assume le spese

di patrocinio solo se lo stesso è necessario e dopo avere ricordato i criteri

per ammettere un tale presupposto, il primo giudice ha rilevato che, in

concreto, l’accusata ha commesso “una semplice contravvenzione alla LCStr

concernente la velocità”. Trattandosi chiaramente di un caso bagatella, ha

continuato il pretore, “l’interessata, che non aveva problemi linguistici,

poteva senz’altro difendersi da sola spiegando al giudice la situazione e la

sua versione dei fatti ed esponendo i motivi per i quali non si riteneva

colpevole o chiedeva una pena diversa”. Rilevato come in queste condizioni

un indennizzo per le spese di patrocinio non entrerebbe in considerazione, il

pretore ha tuttavia eccezionalmente riconosciuto all’appellante l’importo di

fr. 594.- (fr. 500.- di onorario, fr. 50.- di spese e fr. 44.- di IVA) e ciò in

considerazione del fatto che, per motivi a lui imputabili, l’accusata e il suo

difensore avevano dovuto presentarsi due volte in Pretura penale (sentenza

impugnata, pag. 2-3).

Il primo giudice ha, poi, ancora osservato che, anche volendo ammettere che la

difesa era necessaria, “l’importo fatturato non è in alcun rapporto

ragionevole con la complessità e l’importanza del caso”, ritenuto

oltretutto che l’assoluzione di AP 1 è avvenuta per motivi indipendenti dalle

censure sollevate dal difensore (sentenza impugnata, pag. 2 e 4).

2.2

Nel suo gravame l’appellante

sostiene innanzitutto che il patrocinio del suo legale era - quantomeno fino

all’emanazione del decreto d’accusa - assolutamente giustificato e ciò alla

luce delle modalità con le quali si è svolto il controllo della velocità

(effettuato non dalla polizia cantonale, ma da una pattuglia della polizia di __________

a bordo di un veicolo di polizia con targhe argoviesi e scritte in tedesco)

nonché alla luce dell’entità del superamento di velocità inizialmente

contestatole dalla polizia (50 km/h su una semiautostrada) che avrebbe potuto

configurare una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90

cpv. 2 LCStr con conseguente revoca della licenza di condurre (motivazione

d’appello, pag. 6-7).

Ma, continua l’appellante, il patrocinio era giustificato anche dopo

l’emanazione del DA e ciò nonostante dallo stesso emergesse che il reato da lei

commesso non era un delitto ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, né avrebbe

comportato conseguenze sulla sua licenza di condurre. A detta di AP 1, infatti,

il caso di specie, pur configurando una semplice contravvenzione, comportava

aspetti giuridici per nulla semplici quali, ad esempio, la questione di sapere

se fosse possibile procedere ad un controllo di velocità mediante veicolo

inseguitore privo di apparecchio per il rilevamento della velocità o, ancora,

quesiti in materia di competenza a perseguire il reato. Che il caso in esame

non fosse una bagatella, continua l’insorgente, risulta d’altra parte dal fatto

che la CO 1 nemmeno ha saputo correttamente descrivere gli elementi costitutivi

del reato e che lo stesso pretore ha dovuto sospendere il dibattimento per

chiarire questioni giuridiche che richiedevano un certo tempo.

Proprio in ragione della complessità del caso, rileva ancora l’appellante, non

si può pretendere che lei - cittadina straniera senza particolare istruzione e

che parla appena la lingua italiana - affrontasse il procedimento penale senza

l’ausilio di un legale. Sostenere il contrario, conclude, significa affermare

che lei avrebbe dovuto “evitare di spendere soldi per la sua tutela legale

rassegnandosi al fatto di aver preso una multa ingiusta di fr. 250.-” (motivazione

d’appello, pag. 8).

Determinandosi, poi, sulla constatazione del pretore secondo cui, l’importo

fatturato non è comunque in alcun rapporto ragionevole con la complessità e l’importanza

del caso, l’appellante ha spiegato che l’ammontare complessivo della

fattura è riconducibile alla necessità di presentare delle osservazioni alla

polizia (senza peraltro avere avuto accesso all’incarto ciò che avrebbe

contribuito a semplificare il lavoro), alla necessità di partecipare

all’interrogatorio dell’imputata eseguito a __________, alla complessità

dell’analisi giuridica, nonché alla partecipazione al dibattimento che ha

comportato due udienze con relative trasferte e l’allestimento di un allegato

di arringa (motivazione d’appello, pag. 9-10).

2.3

a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto

o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad

un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett.

c).

Per l’art. 111 cpv. 1 CPP è considerato “imputato” chiunque è indiziato,

incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di

un’autorità penale, in un atto procedurale.

b. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato,

chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai

sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale

conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o

con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle

autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804 pag. 829; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad

art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429 n. 21; Griesser, in

Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010,

ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,

ad art. 429 n. 6; Mini, in Commentario di procedura penale, Commentario, Zurigo

2010, ad art. 429 n. 1).

Negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati

dagli art. 317 e segg. CPP-TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla

responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di principio, la

giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore

mantiene, pertanto, la sua validità.

c. L’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP traspone la giurisprudenza in base

alla quale lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto

se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il

profilo fattuale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza,

l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio concernente

l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231;

Mini, op. cit., ad art. 429 n. 5; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 n.

13; Griesser, op. cit., ad art. 429 n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 429 n. 7).

Statuendo nell’ambito dei codici di procedura cantonale, il TF aveva, infatti,

stabilito che il cittadino non può pretendere di essere sempre indennizzato in

caso di assoluzione o abbandono del procedimento a suo carico, dovendo egli in

parte sopportare il rischio - dettato dall’esigenza di combattere la delinquenza

- di essere oggetto di un procedimento penale ingiustificato (DTF 107 IV 155

consid. 5; 110 Ia 156 consid. 1a; STF dell’8 giugno 2009, inc.6B_976/2008,

consid. 2.3). Per l’Alta Corte non si giustificava, in particolare, di mettere

a carico della collettività le spese legali dei casi bagatellari che non

presentavano difficoltà dal profilo materiale o giuridico. Per contro,

l’imputato assolto (o il cui procedimento era stato abbandonato) doveva essere

indennizzato se egli - tenuto conto della gravità dell’accusa, della

complessità della fattispecie nonché delle circostanze personali - aveva un

motivo oggettivo per chiedere l’intervento di un avvocato (cfr. anche DTF 110

Ia 156 consid. 1b; STF del19 marzo 2010, inc.6B_836/2009 consid. 6.3; STF del

14.

settembre 2007, inc.1P.805/2006 consid. 4.2.3.; STF del 27 luglio 2004,

inc.1P.341/2004 consid. 3.3; STF del 5 aprile 2002, inc.1P.728/2001 consid.

2.2

). Secondo il TF, un tale motivo non era dato qualora l’imputato si

affidava ad un legale solo per eccessiva paura o nell’esclusiva prospettiva di

regolare problematiche civilistiche (DTF 110 Ia 156 consid. 2b; STF del 19

marzo 2010, inc.6B_836/2009 consid. 6.3).

La dottrina è unanime nel ritenere che l’art. 429 CPP ammette, di norma, l’indennizzo

del patrocinio in caso di un procedimento relativo ad un crimine o un

delitto (cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 n. 14

e Griesser, op. cit., ad art. 429 n. 4 i quali pongono la condizione che il

procedimento non sia abbandonato dopo il primo interrogatorio; cfr. anche Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 e Mizel/Rétornaz,

op. cit., ad art. 429 n. 31).

Secondo Griesser e Schmid, anche un procedimento relativo ad una contravvenzione

deve essere indennizzato se la complessità del caso sotto il profilo materiale

o giuridico o (secondo Griesser) la gravità dell’accusa giustificavano

l’intervento di un legale (cfr. Griesser, op. cit., ad art. 429 n. 4 e Schmid,

Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 secondo i quali la rifusione delle spese

legali è in ogni caso ammessa quando per una contravvenzione si giunge dinanzi

un tribunale, cfr. anche Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429 n. 31 che pure

sembra ammettere la possibilità di indennizzare il patrocinio in caso di

contravvenzioni).

L’opinione di Griesser e Schmid trova conferma

nella giurisprudenza emanata dal TF prima dell’entrata in vigore del CPP

unificato secondo cui, anche nei procedimenti relativi a contravvenzioni, la

rifusione delle spese di patrocinio dipendeva, in definitiva, dalle circostanze

del caso concreto (cfr. DTF 110 IA 156 consid. 1a; cfr. anche STF del 14 settembre 2007, inc.1P.805/2006 in

cui, dopo l’abbandono di un procedimento per infrazione

semplice alle norme della circolazione, è stata riconosciuta all’imputato

un’indennità per le spese legali).

Anche la Camera dei ricorsi penali (CRP) - nella sua

giurisprudenza riferita al previgente art. 317 CPP-TI - non escludeva la

possibilità di risarcire l’imputato prosciolto nell’ambito di un procedimento

relativo ad una contravvenzione (cfr. sentenza CRP del 27 dicembre 2010, inc. n. 60.2010.406 relativa al

proscioglimento dall’imputazione di vie di fatto).

d. Nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire,

questa Corte - come già la CRP - verifica la conformità della nota d’onorario

secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1°

gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione

- con effetto a partire dal 1° gennaio 2008 - di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato

ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo

diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto

mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile

ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12

novembre 2010).

A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione, ribadendo il principio della

remunerazione dipendente dalla complessità del caso, aveva fissato in fr. 250.-

orari la remunerazione per i casi più semplici (erano fr. 200.- dal 1992 e fr.

220.

- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nell’ambito delle istanze

di indennità ex art. 429 e segg. CPP, la scrivente Corte - nel solco della

costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal Tribunale Federale in

STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) - riconosce tale importo,

anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario minimo (Mizel/Rétornaz, op.

cit., ad art. 429 n. 35; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 n. 15;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 n. 7; Schmid, Handbuch, n. 1811, pag.

831).

Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla

giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva

le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando -

dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso

di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su

richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e

fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta,

le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per

l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre per la

norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino

a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni

pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni

copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le

trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

2.4

In

concreto, occorre, dunque, innanzitutto stabilire se, tenuto conto delle

circostanze del caso in esame, l’appellante aveva oggettivamente motivo di

ritenere necessario l’intervento di un avvocato.

Al riguardo si osserva che, in occasione del controllo, la polizia comunale di __________

ha spiegato a AP 1 che essa viaggiava ad una velocità rilevata in 150 km/h su un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 100 km/h e che i fatti sarebbero pertanto stati segnalati all’CO 1 (cfr. Rapporto di

contro-osservazioni della polizia comunale di __________ del 4 gennaio 2011, AI

3, pag. 2). Il giorno dopo il controllo, la polizia comunale di __________ ha

trasmesso all’appellante un’intimazione di contravvenzione che le prospettava

di avere circolato, a bordo di un’automobile marca Chrysler, “ad una

velocità eccessiva, stimata in 150 km/h sul tratto di strada A13 compreso fra

l’entrata di __________” (cfr. AI 1), confermando così quanto già

comunicatole la sera dei fatti.

Sulla scorta di tali indicazioni ben poteva l’appellante ritenere che il

procedimento penale a suo carico si riferisse a una grave infrazione alle norme

della circolazione e che lo stesso avrebbe potuto avere per conseguenza la

revoca della sua licenza di condurre (cfr. a proposito l’art. 16c cpv. 1 lett.

a e cpv. 2 LCStr, cfr. anche la giurisprudenza secondo cui un superamento della

velocità autorizzata di 30 km/h sulle semiautostrade configura un’infrazione

grave alle norme della circolazione ed implica necessariamente la revoca della

licenza di condurre per una durata minima di tre mesi, cfr. al riguardo la STF

del 17 aprile 2009, inc.1C_567/2008 consid. 3.2 e 3.3). In queste condizioni è

in modo certamente giustificato che l’appellante ha chiesto l’intervento di un

avvocato.

Se l’intervento del legale era dunque inizialmente giustificato dalla serietà

del reato prospettato all’imputata, occorre stabilire se la stessa aveva un

motivo oggettivo per farsi patrocinare anche dopo l’emanazione del DA, ovvero

dopo che aveva saputo che l’imputazione a suo carico concerneva solo una contravvenzione

ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr.

Va detto al riguardo che l’accertamento della velocità punibile indicata nel DA

- determinata deducendo dalla velocità rilevata sul tachimetro del veicolo

inseguitore le tolleranze secondo le vigenti direttive federali - dava

adito a dubbi. Al di là dell’indicazione del tutto approssimativa della

velocità rilevata dal veicolo inseguitore (“ca. 150 km/h”), non era infatti chiaro se la polizia avesse adempito a tutte le condizioni per

procedere ad una misurazione della velocità mediante un veicolo inseguitore

privo di un dispositivo di misurazione calibrato (cfr. a proposito l’art. 20

delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della

velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione

stradale). Nemmeno era chiaro in che modo erano state operate le deduzioni

delle tolleranze prescritte dalla legislazione in materia di circolazione

stradale, ritenuto che, in concreto, partendo da una velocità misurata di 150 km/h, la velocità punibile sarebbe stata di 127,5 e non di 125 km/h come riportato nel DA (cfr. la deduzione prescritta dall’art. 8 cpv. 1 lett. g cifra 2

OOCCS-USTRA riferita alle misurazioni tramite veicolo inseguitore privo di un

Dispositivo

dispositivo di misurazione calibrato). Che l’accertamento della velocità

indicata nel DA fosse tutt’altro che scontato è del resto confermato dal fatto

che il pretore, durante il dibattimento, ha proposto alla CO 1 di procedere ad

una modifica dell’accusa ex art. 333 CPP a causa di “difficoltà probatorie”

(cfr. verbale del dibattimento, pag. 2).

Già solo a motivo di tali difficoltà nell’accertamento dei fatti non poteva, in

concreto, essere preteso che l’appellante affrontasse il procedimento in

Pretura penale senza l’ausilio di un legale.

Ma la complessità del caso non si limitava a quanto suindicato. Il pretore

infatti - anche dopo la modifica dell’accusa e statuendo, dunque, sulla nuova

imputazione secondo cui l’appellante viaggiava nottetempo alla velocità di 100 km/h nonostante nevicasse - ha dovuto sospendere il dibattimento (e riconvocare le parti per

un’altra data) al fine di effettuare dei non meglio precisati “accertamenti

giuridici che richiedevano un certo tempo per un dubbio che gli era sorto”

(cfr. sentenza impugnata, pag. 2).

In queste condizioni è certamente in modo

giustificato che AP 1 ha deciso di affidarsi all’assistenza di un avvocato.

Le spese del suo patrocinio devono pertanto essere adeguatamente indennizzate.

2.5. L’appellante fonda la sua richiesta di risarcimento sulla fattura

del 15 novembre 2011 da lei prodotta durante il dibattimento in Pretura penale

(cfr. fattura legale n. 382/2011 allegata al verbale del dibattimento). Occorre

dunque esaminare se le prestazioni in essa menzionate sono giustificate da una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che l’onorario non può essere

riconosciuto così come esposto nella nota professionale.

Non si giustifica in particolare, per la fase del procedimento fino

all’emanazione del DA, il dispendio orario per la redazione delle osservazioni

al comando di polizia del 23 dicembre 2010 (75 min.) di cui non vi è traccia

negli atti. Devono inoltre essere ridotti i tempi esposti per l’esame leggi,

giurisprudenza e dottrina e per la redazione e la correzione delle osservazioni

alla Polizia comunale di __________ del 13/14 dicembre 2010 (da 220 a 120 min.) ritenuto che l’allegato si limita ad alcune generiche considerazioni sull’asserita

incompetenza della polizia comunale a perseguire il reato e sulle manchevolezze

della stessa autorità nell’accertamento della velocità nonché per

l’interrogatorio della cliente del 4 aprile 2011 (da 60 a 30 min., cfr. orari di inizio e fine verbale in AI 5).

Per la fase del procedimento presso la Pretura penale, non si giustifica il

dispendio orario indicato per l’aggiornamento incarto del 9 novembre 2011 (20

min.) e, inoltre, deve essere ridotto il tempo esposto per il colloquio con la

cliente del 16 novembre 2011 (da 60 a 30 min.) ritenuto che la difesa verteva

su questioni giuridiche (presupposti per procedere ad un controllo della

velocità mediante veicolo inseguitore privo di apparecchio per il rilevamento

della velocità, competenza delle autorità coinvolte a perseguire il reato,

violazione del diritto di essere sentito per non avere avuto subito accesso

agli atti) che non necessitavano di particolari discussioni sui fatti e

considerato, oltretutto, che la nota professionale contempla pure 20 min. di

colloquio telefonico con il cliente l’11 novembre 2011.

Il dispendio orario indicato per la preparazione del dibattimento del 16

novembre 2011 (120 min.) - in sé eccessivo, considerato che la nota

professionale contempla pure 40 min. per le ricerche sui controlli di velocità

e sulle multe e 70 min. per l’allestimento di un allegato di arringa - può

essere interamente approvato ritenuto che nella fattura non sono menzionate le

prestazioni del patrocinatore relative al secondo dibattimento tenutosi il 14

dicembre 2011.

Va, invece, ridotto il dispendio orario indicato per il dibattimento del 16

novembre 2011 (120 min.) ritenuto come esso sia durato soli 95 min. (cfr.

verbale del dibattimento, pag. 3).

Ammesso è pertanto un dispendio orario totale di 14 ore e 10 minuti che

corrisponde, tenuto conto di una tariffa oraria di fr. 250.-, a complessivi fr.

3'550.- (arrotondati).

Le spese indicate nella nota professionale sono riconosciute, come esposte, per

complessivi fr. 266.-.

L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per le prestazioni effettuate fino al 31

dicembre 2010 e al 8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a

fr. 302.10.

L’appellante va, pertanto, risarcito a titolo di spese legali nella misura di

fr. 4'118.10.

3. Tassa, spese e ripetibili

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 200.-, per complessivi fr.

700.-, sono poste a carico di AP 1, parzialmente soccombente, in ragione di 1/5

e per il resto a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 300.- per ripetibili

ridotte.

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.,

429 e segg. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 2

della sentenza 14 dicembre 2011 della Pretura penale sono passati

in giudicato, lo Stato rifonderà a AP 1 - a titolo

di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP -

l’importo di

fr. 4'118.10.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti per 1/5 a

carico dell’appellante e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 300.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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