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Decisione

17.2012.31

Presupposti applicativi dei reati d'infrazione alla LCStr (cambiamento improvviso di corsia e intralcio alla vettura proveniente da tergo) e d'inosservanza dei doveri in caso d'infortunio. Irricevibil

1 ottobre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

5.4. La censura ricorsuale, fondata sulle risultanze del rapporto 15

marzo 2012 dell’ing. M., si rivela irricevibile, ritenuto che, nella presente

procedura, non è possibile addurre nuovi fatti o nuove prove (art. 398 cpv. 4

CPP).

Ma anche volendo entrare nel merito della stessa, si osserva che l’accertamento

dell’avvenuto impatto tra il camion della __________ e l’autovettura di TE 2

tutto può dirsi fuorché arbitrario, considerato che non vi sono altre

spiegazioni plausibili per l’insorgere dei danni al timone del rimorchio (a

detta dello stesso AP 1 ancora intatto al momento della partenza da __________,

cfr. al proposito il suo verbale d’audizione, allegato al

verbale del dibattimento, pag. 1). Del resto nemmeno l’esposto dell’ing.

M., diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, esclude che l’auto di TE

2, durante la fase di sbandata, possa aver urtato il timone del camion della __________

(cfr. scritto 15 marzo 2012 dell’ing. M., pag. 1). Inoltre i danni riscontrati

sulla fiancata sinistra del rimorchio (cfr. verbale

d’interrogatorio di AP 1 del 21 aprile 2011, allegato all’AI 1, pag. 3, cfr.

anche foto 9 allegata all’AI 1) confermano l’assunto dell’ing. M.

secondo cui, nel caso la vettura avesse urtato il timone del rimorchio, “vi

sarebbe stato con ogni probabilità un ulteriore urto contro lo spigolo della

sovrastruttura dell’autocarro e del rimorchio” (cfr. scritto 15 marzo 2012

dell’ing. M., pag. 2).

Visto quanto precede è in modo certamente sostenibile che il primo giudice

Considerandi

- dopo aver ritenuto la versione di AP 1 poco realistica perché incompatibile

con l’avvenuto impatto tra il suo camion e la vettura di TE 2 - si è convinto,

sulla scorta delle dichiarazioni del teste TE 2, che l’automezzo che ha

ostacolato l’auto accidentata era proprio quello condotto dall’appellante.

6.

Continuando nel suo esposto l’appellante sostiene che - anche

nell’ipotesi secondo cui il camion che ha operato il sorpasso fosse effettivamente

quello da lui condotto - risulta dagli atti che lo stesso procedeva ad una

velocità decisamente ridotta e aveva gli indicatori di direzione azionati. Pertanto,

rileva ancora l’appellante, “non vi è nessun nesso causale fra il suo

eventuale sorpasso e il successivo incidente occorso a TE 2”. Piuttosto, conclude, la tardiva reazione di quest’ultimo e il sovraccarico della sua vettura,

“sono elementi causali ben più plausibili” (motivazione d’appello, pag.

3-4).

La censura si rivela d’acchito infondata, ritenuto che, diversamente da quanto

sostenuto dall’appellante, risulta chiaramente dagli atti che il camion della __________

si è spostato sulla corsia centrale in maniera repentina e attivando

l’indicatore di direzione solo in un secondo tempo, quando la manovra di

sorpasso era già iniziata e quando, oltretutto, la vettura di TE 2 già si

trovava accanto al rimorchio (cfr. al riguardo le deposizioni di TE 1 e di TE 2

riportate al consid. 4).

In queste condizioni non può dunque essere messo in discussione che AP 1 ha violato le norme della circolazione di cui agli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1

LCStr e che egli si è, pertanto, reso colpevole del reato di cui all’art. 90

cifra 1 LCStr.

La circostanza secondo cui la vettura di TE 2 era sovraccarica e quella,

comunque non provata, secondo cui il conducente bernese ha reagito tardivamente

nulla mutano alla sostanza delle cose, ritenuto che tali assunti, dal profilo

del reato qui in discussione (infrazione alle norme della circolazione commessa

da AP 1), sono del tutto ininfluenti.

7.

Per quanto concerne il reato di inosservanza

dei doveri in caso d’infortunio - non oggetto di

specifica contestazione da parte di AP 1 - ci si limita qui ad osservare che lo

stesso si fonda sull’accertamento - del tutto sostenibile - secondo cui

l’appellante ha lasciato il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della

polizia (cfr. verbale di audizione TE 1, allegato al verbale del dibattimento,

in cui il teste dichiara che “nessuno dei due autisti [né quello del camion della __________, né

quello del camion che lo precedeva, ndr.] è venuto a vedere quanto successo al veicolo” (…) “quando

è arrivata la polizia erano già ripartiti”) e ciò nonostante egli avesse

sicuramente preso in considerazione, visto i forti colpi uditi, di avere

colliso con l’autovettura che aveva visto capovolgersi sulla corsia di

sinistra.

Ne discende che l’appellante si è reso colpevole anche del reato di cui agli art. 51 cpv. 1 e 2 in combinazione con l’art. 92 cpv. 1 LCStr.

8.

Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun

appunto può essere mosso alla multa di fr. 500.- inflitta all’appellante dalla CO

1.

e confermata dal Presidente della Pretura penale.

La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.

art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di

valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

9.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 52 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr, 92

cpv. 1 LCStr,

47 e 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. infrazione alle norme della circolazione

per essersi, il 20 aprile 2011 a __________, alla guida del convoglio stradale

, circolando sulla corsia di destra dell’autostrada A2, spostato

negligentemente sulla corsia centrale ostacolando in modo rilevante una vettura

sopraggiungente da tergo, il conducente della quale perdeva la padronanza di

guida e dopo aver urtato lo spartitraffico centrale collideva con il rimorchio.

1.1.2. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per essersi, nelle surriferite condizioni di tempo e di luogo,

allontanato dal luogo del sinistro omettendo di osservare i doveri imposti

dalla legge in caso d’incidente.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 500.- (cinquecento).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. La tassa di giustizia e le spese di fr. 940.-, relative al

procedimento di primo grado, sono poste a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 300.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

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parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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