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Decisione

17.2012.34

Generico accertamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza non comprovato dal profilo oggettivo. Sorpasso a destra che non configura infrazione alle norme della circolazione stradale non e

28 giugno 2012Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri utenti

della strada e chiede pertanto la derubricazione da infrazione grave (art. 90

cifra 2 LCStr) ad infrazione semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) alle norme della

circolazione stradale (dichiarazione d’appello, pag. 5-13).

3.3.a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della

verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - per l’accertamento della verità,

il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

In applicazione di questo disposto, gli strumenti

per l’accertamento della verità sono, oltre a quelli espressamente indicati

agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e

seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le

perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) -

anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei

a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova

non espressamente disciplinati dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché

il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza

(Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo

2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura

penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,

in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.

139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad

art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,

Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

b) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come

precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove

non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon

volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi

mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;

Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid.

2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio

della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei

mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio,

maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di

quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22

ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF

del 10 maggio 2010 6B_10/2010; STF 28 giugno 2011 6B_936/2010). Ricordato che le constatazioni di un

agente non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, il

giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta

forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un

determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5,

pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione

(STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto

l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo

2007 6P.218/2006).

c) Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10

cpv. 1 CPP, e codificato dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2

patto ONU II, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto

dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il

principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non

può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,

sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto

non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre

possibili (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF

non pubblicata 19.04.2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a,

DTF 124 IV 86 consid. 2a, DTF 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il

precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio

(DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto il profilo del riparto

dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta

l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come

espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità

inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di

una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò,

l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Di riflesso, ne deriva che non incombe alla

persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto,

rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l’unificazione

del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in

Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad

art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit.,

ad art. 10, n. 8, pag. 46).

3.4.a) Giusta l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una

distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare

nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro veicolo.

Dello stesso tenore è l’art. 12 cpv. 1 ONC secondo cui, quando i veicoli si

susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo

che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata

inattesa.

Al

riguardo, il Tribunale federale ha precisato che per stabilire cosa si intende

per “distanza sufficiente” ai sensi dell’art. 34 cpv. 4 LCStr occorre esaminare

la fattispecie considerandone le circostanze concrete nel loro complesso ed, in

particolare, la velocità di percorrenza delle auto in successione, le

condizioni della strada, del traffico, della visibilità così come lo stato dei

veicoli interessati (DTF 131 IV 133 consid. 3.1).

La gravità dell’eventuale violazione della

distanza di sicurezza va, poi, valutata anche alla luce dell’ampiezza del

tratto in cui è avvenuta l’infrazione e della durata di quest’ultima (STF 14

aprile 2009 6B_20/2009 consid. 2.3).

b) Ai

sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a

sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti

antistanti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso

quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede

più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa

dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario

che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV

192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A_94/2006 consid.

3.1).

Il divieto di sorpasso a destra costituisce una

regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo

importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere

confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare,

il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una

grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono

essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo

qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid.

1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3;

STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).

c) Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L’art. 8

cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne

parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una

medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi

non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a

veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare

a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid.

4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno

2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare

riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti

possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello

della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale

sussiste una “circolazione in colonne parallele” in autostrada unicamente

qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico.

Prendendo come riferimento la prassi germanica, l’Alta Corte ritiene che per

traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli

parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra,

nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a

con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).

d) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr

o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della

circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il

rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr). Anche la negligenza è punibile,

salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo, l’art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione

allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale

della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del

traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento

senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in

caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento

palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008

6B_718/2007, consid. 3.3; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,

Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.).

L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma

qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone,

per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il

primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola

fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un

serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions

pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90

LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.).

Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241

consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire

astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò,

necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma

violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al

fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno

(Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.).

Non ogni violazione di una regola della

circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile colpa, è

necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una regola

elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che questa

abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 65

LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).

La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra

Considerandi

2.

LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la

vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste,

secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione

effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno

una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46; Schwaibold,

in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad art. 237 CP, n.

14, pag. 1476; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad

esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto

ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF del 20

febbraio 2004 6S.486/2002 consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in pericolo

astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che pone o

meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso

effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento

sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo

per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha

voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (Jeanneret,

op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).

Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi

cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in

considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; DTF 130 IV 32 consid. 5.1; DTF 123 IV 88 consid. 3a; DTF 123 II

106.

consid. 2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).

La messa in pericolo astratta è data quando un

determinato comportamento é, sulla base dell’esperienza della vita, tale da

creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta

semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve

esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo

concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del

pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione della natura

della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle

circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni

meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato

della carreggiata, la segnaletica e, più generalmente, le altre fonti di

pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90

LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta

può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo

residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta

accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita di una curva e in

caso di pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.).

3.5

I fatti così come descritti nell’intimazione di contravvenzione 2

luglio 2009, nel rapporto di contro-osservazioni 2 novembre 2009, nel decreto

di accusa 7 ottobre 2011 del Ministero pubblico, nell’ambito della deposizione

al dibattimento di primo grado dell’appuntato M., conducente del veicolo

civetta BMW dal quale sono state accertate le infrazioni, sono stati posti dal

presidente della Pretura penale a base di entrambe le violazioni che hanno

portato al giudizio di condanna per infrazione grave alle norme della

circolazione. Il primo giudice li ha pertanto ritenuti idonei a suffragare sia

la violazione della distanza di sicurezza dall’antistante veicolo, sia

l’inosservanza del divieto di sorpasso a destra.

3.5.1

La distanza mantenuta dall’appellante rispetto al veicolo che lo

precedeva è stata ritenuta insufficiente dalle preposte autorità di

perseguimento che hanno descritto i fatti imputati a AP 1 come segue:

“Successivamente manteneva una distanza di

sicurezza insufficiente dal veicolo che lo precedeva”

(intimazione di contravvenzione 02.07.2009 Sezione della circolazione:

AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).

“Una volta rientrato sulla corsia di

sorpasso si notava che la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva

era insufficiente”

(rapporto di contro-osservazioni 02.11.2009 Polizia cantonale, gendarme

M.: AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).

“(…) per avere, circolando con la

vettura Jaguar targata , omesso di mantenere la necessaria distanza di

sicurezza dall’antistante veicolo (…)”

(decreto di accusa 07.10.2011 Ministero pubblico: AI 7 in INC.2011.7014 Ministero pubblico).

Nell’ambito del

dibattimento di primo grado, l’appuntato M., sentito in qualità di teste, ha

dichiarato:

“Dopo il sorpasso di cui

ho detto (n.d.r. ovvero il sorpasso alla destra dell’autocivetta e di

almeno un altro autoveicolo) il conducente della Jaguar ha continuato a

guidare in modo nervoso con continue accelerazioni e frenate dovute

all’intensità del traffico. In questi frangenti non sempre manteneva una

distanza di sicurezza sufficiente dai veicoli che lo precedevano. Questa

mancanza di distanza di sicurezza si era potuta notare già prima del sorpasso

sulla destra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Nel mio rapporto di

contro-osservazioni del 2 novembre 2009 ho detto alla fine che il signor AP 1

non manteneva la distanza di sicurezza sufficiente dal veicolo che lo

precedeva; intendevo descrivere quello che avevo notato nel momento in cui dopo

il sorpasso a destra era ritornato sulla corsia di sinistra. In pratica si è

infilato tra il veicolo sorpassato sulla destra e quello che lo precedeva.

Ribadisco che all’uscita della galleria del __________ abbiamo dovuto frenare

un po’ e che questo ha causato una diminuzione della velocità di 10 km/h, 15 al massimo. Dopo la frenata la nostra velocità poteva essere di circa 60-70 km/h”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

a) Ora,

la genericità e la lacunosità delle suddette descrizioni, basate su mere

percezioni visive, non permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul mancato

rispetto della distanza di sicurezza fra il veicolo dell’appellante e quello

antistante. È pur vero che un agente di polizia, nello specifico un appuntato

del Corpo della polizia cantonale assegnato al Reparto del traffico, dovrebbe

essere, di norma, in grado, vista la sua formazione e la sua esperienza, di

apprezzare in modo relativamente affidabile la distanza tra due veicoli e la

loro velocità, tuttavia affinché il giudice possa assumere, senza arbitrio, un

simile accertamento a sostegno di una decisione di condanna, esso deve chiarire

quali elementi oggettivi suffragano la violazione accertata. Nella propria

ricostruzione dei fatti in sede d’istruttoria predibattimentale e al

dibattimento, l’autorità di polizia non ha invero fatto accenno alcuno a

riferimenti oggettivi (quali, tra l’altro, la velocità dell’autovettura

dell’imputato e di quella a lui antistante nonché la distanza fra questi

veicoli), utili per appurare in concreto la violazione dell’interdistanza

minima prescritta per legge. Questi dati (comprensivi anche della distanza

percorsa in infrazione) sono del resto stati indicati nel decreto d’accusa

(Anklageschrift) emanato il 24 settembre 2010 dal Ministero pubblico

See/Oberland a carico dello stesso AP 1 sfociato nella sentenza 4 novembre 2011

dall’Obergericht __________ di cui si è detto alla lettera F di questa sentenza

(AI 6 in INC.2011.7014 Ministero pubblico). Il rilevamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza

non può fondarsi esclusivamente sulle percezioni di un agente di polizia non

suscettibili di essere riscontrate (STF del 25 febbraio 20120 6B_3/2010,

consid. 2.4 in cui il Tribunale federale ha riconosciuto, in un caso di

violazione della distanza di sicurezza tra due veicoli, una simile capacità di

apprezzamento all’agente di polizia solo dopo che questi aveva compiutamente

spiegato e motivato l’accertamento da lui eseguito - supportato anche da

documentazione fotografica - sia nel relativo rapporto di polizia che in

occasione della sua audizione testimoniale; cfr. anche il caso in cui un

tribunale germanico ha ritenuto non provata l’inosservanza da parte di un

utente della strada di un segnale semaforico rosso in quanto accertata sulla

base di una mera percezione visiva di un agente di polizia: Oberlandesgericht

Köln, Az.: 8 Ss OWi 12/04). In effetti, tanto più le constatazioni

dell’autorità di polizia sono pertinenti, puntuali e circostanziate, tanto più

sarà verificabile se nel caso di specie è stata violata la normativa stradale.

Di contro, genericità e vaghezza delle stesse ne sviliscono e finanche ne

pregiudicano la forza di convincimento quale mezzo probatorio.

b) Nel

caso di specie, inoltre, lo stesso punto di osservazione degli agenti che hanno

constatato la violazione della distanza di sicurezza era tutt’altro che

propizio per vedere, con piena visuale, l’accaduto.

Al

riguardo l’appuntato M. ha riferito:

“Appena fuori dalla

galleria il conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci

ha superati su detta corsia e ha superato ancora un altro veicolo (può darsi

che fossero anche due, ma non

ricordo con

precisione) per poi riportarsi a sinistra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

L’esistenza di

un veicolo presente tra l’autovettura della polizia e quella dell’appellante al

momento della presunta violazione della distanza di sicurezza è del resto

confermata da quest’ultimo:

“Dopo un po’ il traffico

ha cominciato ad aumentare la velocità e poiché sulla sinistra vi era dello

spazio e i veicoli su detta corsia procedevano più velocemente ho deciso di

riportarmi sulla corsia di sorpasso. A questo momento ho realizzato di trovarmi

davanti alla BMW. Tra me e la stessa vi era un altro veicolo. O meglio ho

realizzato questo fatto quando il conducente della BMW ha fatto un segnale con

gli anabbaglianti per indurre il veicolo che si trovava tra di noi a spostarsi

sulla destra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

Preso atto

delle risultanze dibattimentali di prima sede, é ragionevole ritenere che, al

momento della presunta infrazione, la presenza di (almeno) un veicolo

interposto fra la polizia e l’appellante abbia quantomeno fortemente ridotto,

se non precluso, la visuale della prima per verificare la condotta stradale del

secondo. Queste circostanze sminuiscono ancor più l’attendibilità

dell’accertamento degli agenti.

c) Del

resto, agli atti non esiste alcun riscontro oggettivo dell’avvenuta violazione

della distanza di sicurezza da parte dell’appellante, tantomeno a mezzo di un

supporto tecnico. In particolare, al dibattimento di primo grado è stato

accertato che non sussiste la registrazione video dell’inosservanza della

distanza di sicurezza da parte dell’appellante, in quanto la registrazione

stessa sarebbe stata cancellata dalla stessa polizia. Al riguardo l’appuntato M.

ha dichiarato:

“Le riprese video che non

portano ad accertamenti di infrazioni vengono di regola cancellate alla fine

del servizio di modo che possano essere riutilizzate dagli agenti che

riprendono il servizio. Nel caso concreto la registrazione è stata cancellata

perché salvo la questione della distanza non mostrava nulla di particolare”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

In realtà,

proprio la mancata distanza di sicurezza ha costituito una delle due infrazioni

alle norme della circolazione imputate all’appellante. Le immagini video

avrebbero potuto oggettivare la percezione visiva dei due agenti di polizia e

costituire prova rilevante ai fini del giudizio non solo per determinare

l’avvenuta violazione, ma anche per stabilirne la durata e la lunghezza del

tratto percorso in infrazione e di riflesso la gravità dell’inosservanza (STF

del 14 aprile 2009 6B_20/2009, consid. 2.3).

d) Per

i suddetti motivi, questa Corte ritiene che il giudizio del primo giudice,

nella misura in cui condanna AP 1 per inosservanza della distanza di sicurezza,

violi il principio in dubio pro reo sia per quanto riguarda la

ripartizione dell’onere probatorio che per quanto riguarda la valutazione delle

prove.

Su questo

punto il ricorso dell’appellante deve pertanto essere accolto.

3.5.2

L’inosservanza

del divieto di sorpasso a destra è stata accertata dalle preposte autorità che

ne hanno descritto la dinamica come segue:

“Per aver, alla guida dell’automobile marca

Jaguar targata , effettuato la manovra di sorpasso sulla destra (uscita e

rientro) di un’automobile in corsa, spostandosi dapprima sulla corsia normale

di marcia, indi nuovamente in corsia di sorpasso”

(intimazione di contravvenzione 02.07.2009 Sezione della circolazione:

AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).

“Davanti a noi a causa del cantiere i

veicoli frenavano e di conseguenza noi. In quel frangente il veicolo Jaguar si

spostava dalla corsia di sorpasso alla corsia di destra e una volta su questa

accelerava superandoci sulla destra”

(rapporto di contro-osservazioni 02.11.2009 Polizia cantonale, gendarme

M.: AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).

“(…) effettuando nel contempo una

pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura”

(decreto di accusa 7.10.2011 Ministero pubblico: AI 7 in INC.2011.7014 Ministero pubblico).

In sede di dibattimento di prima sede,

l’appuntato M., nella sua qualità di teste, ha asserito:

“Appena fuori dalla

galleria il conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci

ha superati su detta corsia e ha superato ancora almeno un altro veicolo (può

darsi che fossero anche due, ma non ricordo con precisione) per poi riporsi a

sinistra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Quando sono uscito dalla

galleria ho dovuto frenare leggermente (circa 10 km/h) poiché i veicoli davanti a me avevano rallentato. Questo rallentamento è avvenuto prima del

sorpasso a destra della Jaguar, o meglio praticamente contemporaneamente”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Il traffico era intenso

ma comunque scorrevole. Il nostro veicolo è stato superato sulla destra solo

dalla Jaguar, non ho notato altri veicoli eseguire sorpassi sulla destra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Come ho detto all’uscita

di __________ alcune macchine hanno lasciato l’autostrada, ciò ha permesso di

liberare per un breve tratto la corsia di destra. Si è comunque trattato di uno

spazio sufficiente per permettere al signor AP 1 di eseguire la manovra di

sorpasso”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

a) Ora,

in questo caso, costituendo la manovra di sorpasso, eseguita da AP 1 a destra dell’autoveicolo civetta, un fatto d’immediata percezione il cui accertamento non

necessita di puntuali misurazioni (ad es. in termini di distanza e di

velocità), le suddette descrizioni della fattispecie bastano a comprovare dal

profilo oggettivo il fatto che l’appellante abbia superato sulla destra l’auto

della polizia.

b) Lo

stesso appellante non ha del resto contestato la circostanza che la sua Jaguar

abbia superato sulla destra la BMW della polizia. Al riguardo, basti ricordare

quanto egli ha asserito al dibattimento di prima sede:

“Durante il rallentamento

di cui ho detto, proprio perché i veicoli sulla corsia di sinistra hanno

frenato in modo più marcato, da parte mia sono avanzato da parte alla BMW sulla

destra. Dopo un po’ il traffico ha cominciato ad aumentare la velocità e poiché

sulla sinistra vi era dello spazio e i veicoli su detta corsia procedevano più

velocemente ho deciso di riportarmi sulla corsia di sorpasso. A questo momento

ho realizzato di trovarmi davanti alla BMW. Tra me e la stessa vi era un altro

veicolo”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 AP 1, pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

Una tale

manovra, in cui la Jaguar dell’appellante ha raggiunto l’autocivetta che

procedeva meno velocemente nella stessa direzione, l’ha affiancata sulla destra

per poi proseguire la propria corsa dinanzi alla stessa, integra il concetto di

sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale federale (DTF

126.

IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo 2007

6A_94/2006 consid. 3.1).

c) Si

aggiunga che l’avanzamento dell’appellante alla destra del veicolo della

polizia non rientra nei casi di deroga autorizzati dall’art. 36 ONC. In

particolare, in concreto non vi è stata una circolazione in colonne parallele

ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC. Come visto, essa presuppone file di

veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto

all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244

consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005

consid. 3.1). Nel caso di specie, non vi è traccia di un lungo incolonnamento

di veicoli in file parallele né nel racconto dell’appuntato M. né nella

deposizione dell’appellante AP 1.

In

particolare, l’agente di polizia ha riferito di un traffico denso ma scorrevole

che lo ha indotto sulla corsia sinistra, all’uscita della galleria del __________,

ad una decelerazione di 10/15 km/h. In questo frangente, sempre a detta

dell’agente, AP 1 è stato il solo automobilista che ha sorpassato l’autocivetta

sulla corsia di destra sfruttando il fatto che quest’ultima si liberava avendo

alcuni veicoli imboccato l’uscita per __________:

“Il traffico era intenso,

ma comunque scorrevole. Il nostro veicolo è stato superato sulla destra solo dalla

Jaguar, non ho notato altri veicoli eseguire sorpassi sulla destra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“All’uscita della galleria

vi è l’uscita per __________ e lì alcuni veicoli hanno lasciato l’autostrada.

La corsia di destra si è così liberata. Appena fuori dalla galleria il

conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci ha superati

su detta corsia e ha superato ancora almeno un altro veicolo (può darsi che

fossero anche due, ma non ricordo con precisione) per poi riportarsi a sinistra”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Ribadisco che all’uscita

della galleria del __________ abbiamo dovuto frenare un po’ e che questo ha

causato una diminuzione della velocità di 10 km/h, 15 al massimo. Dopo la frenata la nostra velocità poteva essere di circa 60-70 km/h”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Dopo il sorpasso di cui

ho detto il conducente della Jaguar ha continuato a guidare in modo nervoso con

continue accelerazioni e frenate dovute all’intensità del traffico”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

“Come ho detto all’uscita

di __________ alcune macchine hanno lasciato l’autostrada, ciò ha permesso di

liberare per un breve tratto la corsia di destra. Si è comunque trattato di uno

spazio sufficiente per permettere al signor AP 1 di eseguire la manovra di

sorpasso”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 AP 1, pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

La fluidità del traffico è pure confermata da AP

1.

durante il dibattimento di secondo grado:

“AP 1 dichiara che, al

momento dei fatti ritenuti dal decreto d’accusa 7.10.2011, il traffico

sull’autostrada era scorrevole. Non c’era colonna. Il traffico era intenso, ma

scorrevole”

(verb. dib. d’appello 28.06.2012 AP 1, pag. 2).

Al momento dei fatti vi era quindi un flusso di

auto del tutto dinamico ed irregolare, che aveva subìto un momentaneo

rallentamento. Non vi erano lunghe colonne parallele di veicoli che

legittimavano un avanzamento sulla destra ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a

ONC.

Nel caso di

specie non sussisteva pertanto lo scenario di colonne parallele per un tratto

relativamente lungo che autorizza in via eccezionale l’avanzamento sulla

destra.

d) È

tuttavia ancora da acclarare l’esatta dinamica del sorpasso, a partire

dall’ubicazione della vettura di AP 1 al momento della decelerazione della

polizia dovuta al rallentamento del traffico. Le dichiarazioni dell’appuntato M.,

fin qui riportate, non indicano con precisione il tempo intercorso fra il

cambiamento di corsia, da sinistra a destra, eseguito da AP 1 ed il superamento

eseguito da quest’ultimo alla destra dell’auto civetta. Invero, esse

indurrebbero, di primo acchito, a ritenere che, a seguito del rallentamento del

traffico, l’appellante si sarebbe spostato dalla corsia di sorpasso a quella di

destra per poi, senza soluzione di continuità, sorpassare sulla destra l’auto

della polizia. Ora, questa interpretazione mal si concilia con la deposizione

rilasciata dallo stesso agente di polizia dinanzi al primo giudice:

“Quando sono uscito dalla

galleria ho dovuto frenare leggermente (circa 10 km/h) poiché i veicoli davanti a me avevano rallentato. Questo rallentamento è avvenuto prima del

sorpasso a destra della Jaguar, o meglio praticamente contemporaneamente”

(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).

Non ha

infatti da essere spiegato che la simultaneità della frenata della polizia e

del sorpasso a destra di AP 1 presuppone che l’automobile di quest’ultimo

fosse, al momento della decelerazione della vettura civetta, già sulla corsia

di destra.

Questa contemporaneità mal si concilierebbe

infatti con una preliminare manovra di sterzata e spostamento a destra da parte

della Jaguar che avrebbe necessitato un lasso di tempo sufficiente a sfasare la

concomitanza fra l’improvviso rallentamento della polizia ed il superamento a

destra.

Del

resto, che al momento della non trascurabile decelerazione della polizia pari,

come dichiarato dallo stesso agente, a 15 km/h (valore più alto considerato in ragione del principio in dubio pro reo e riportato in verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale), AP 1 si trovasse già sulla corsia di destra è confermato dallo

stesso appellante il quale ha dichiarato:

“ Io circolavo sulla corsia di destra. Ad un certo punto, le due

corsie hanno rallentato. Ricordo che la corsia di sinistra ha rallentato in

modo più sensibile rispetto a quella di destra. Poi il traffico ha ripreso a

scorrere. Ad un certo momento si è aperto uno spazio a sinistra e quindi io ho

accelerato e mi sono portato sulla corsia di sinistra” (verb. dib. d’appello 28.06.2012 AP 1, pag. 2).

E

ancora:

“ Preciso che originariamente circolavo sulla corsia di sinistra. Ad

un certo punto ricordo che è arrivata dietro di me una BMW nera che si è avvicinata

molto alla mia vettura per cui io le ho dato strada spostandomi sulla destra”

(verb. dib. d’appello 28.06.2012 AP 1, pag. 2).

Questa Corte,

senza voler in alcun modo mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni

dell’appuntato M. così come la sua indiscussa buona fede, ritiene che esse

vadano interpretate alla luce degli stessi dettagli forniti dall’agente di

polizia in sede di dibattimento al giudice di primo grado e sulla base delle

congruenze con le deposizioni di AP 1.

È in ragione

di questi elementi che deve ritenersi accertata la presenza dell’automobile di AP

1.

sulla corsia di destra già prima o quantomeno simultaneamente alla

decelerazione della polizia dovuta all’improvviso rallentamento della

circolazione e arbitrario l’assunto del primo giudice secondo cui lo

spostamento a destra dell’appellante sarebbe avvenuto proprio a seguito della

predetta decelerazione.

Resta da

chiarire se a AP 1 sia imputabile, dal profilo soggettivo, un comportamento

negligente nell’aver sorpassato sulla destra l’automobile della polizia.

3.6

a) In

linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art.

104.

CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la

legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro,

l’art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni

previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche

quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione

applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente.

L’art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche

ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente

dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr,

anche la negligenza è punibile.

b) Giusta

l’art. 12 cpv. 2 CP è intenzionale l’infrazione compiuta consapevolmente

(Wissenschuld) e volontariamente (Willenschuld). La consapevolezza deve

riguardare tutti gli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione; essa è

delittuosa allorquando l’autore ha valutato in modo esatto e completo i fatti

che rendono la sua condotta tipicamente illegale. La volontà presuppone che

l’autore abbia liberamente deciso di mettere in atto un’immagine mentale che

racchiuda in modo esatto e completo i fatti concernenti l’antigiuridicità della

propria condotta (Jeanneret, op. cit., ad art. 100 LCStr, n. 6, pag. 494).

Agisce

con volontà colui che, malgrado disponga di un certo margine di manovra, scelga

di commettere l’infrazione, colui che, pur beneficiando di una certa libertà,

opti per un comportamento biasimevole ovvero colui che, pur avendo la facoltà

di agire diversamente, si determini per la lesione del bene giuridico protetto

(DTF 130 IV 58 consid. 8.2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I,

Berna 2005, § 9, n. 59, pag. 171; Corboz, in Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, ad art. 12, n. 48, pag. 141).

L’art. 12

cpv. 2 CP, nel descrivere l’intenzione, introduce nella legge la nozione

sviluppata dalla giurisprudenza di dolo eventuale che si configura allorquando

l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.

La prova dell’intenzione dell’autore è deducibile dall’analisi

dell’insieme delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti imputati

(Stratenwerth, op. cit., § 9, n. 62, pag. 172-173; Corboz, op. cit., ad

art. 12, n. 77, pag. 145).

Al

riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che il giudice,

in assenza di una confessione dell’autore, può di regola fondarsi sugli indizi

esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore

da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era

tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che

lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4, DTF

109.

IV 137 consid. 2b). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre

che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano,

in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la

modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii;

STF del 29 gennaio 2008 6B_519/2007, consid. 3.1). Quanto più grave è tale

violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la

conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi

che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha

accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal semplice fatto che

egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato,

in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza

cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

c) La nozione di negligenza, considerato il rinvio alle disposizioni

generali del CP previsto dall’art. 102 cifra 1 LCStr, corrisponde a quella

definita dall’art. 12 cpv. 3 CP. Secondo questa norma la negligenza implica

un’imprevidenza colpevole nel non avere scorto le conseguenze del proprio

comportamento o nel non averne tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se

l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le

circostanze e le sue condizioni personali. Al riguardo parte della dottrina ha

precisato che sussiste imprevidenza colpevole qualora la lesione del bene

giuridico protetto che è oggettivamente imputabile all’autore non si sarebbe

prodotta se quest’ultimo avesse agito con la diligenza della quale poteva e

doveva ragionevolmente dare prova, tenuto conto delle circostanze oggettive,

ovvero considerando come avrebbe agito un individuo diligente, e delle

circostanze soggettive, ovvero considerando le condizioni personali dell’autore

(Jeanneret, op. cit., ad art. 100 LCStr, n. 7, pag. 494-495).

d) Dall’art.

100.

cifra 1 LCStr, espressione del principio nulla poena sine culpa, si

evince che, qualora non sono adempiuti gli elementi dell’intenzione o della

negligenza, non può essere pronunciata una condanna (Jeanneret, op. cit., ad

art. 100 LCStr, n. 11 segg., pag. 496).

3.7

a) Dal

profilo soggettivo, AP 1 non ha avuto alcun margine di scelta nel procedere al

superamento a destra dell’auto della polizia. A seguito del rallentamento di

quest’ultima di 15 km/h, fino a raggiungere la velocità di 60 km/h (minor valore dichiarato dall’app. M. applicabile in ragione del principio in dubio pro

reo; cfr. verb. dib. primo grado 16.01.2012

App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale) - rallentamento, per

quanto risulta dagli atti, del tutto imprevedibile - l’appellante,

ubicato sulla corsia di destra, si è trovato, in modo istantaneo e senza

volerlo, appaiato e poi davanti all’auto civetta. Come già esposto al consid.

3.5.2

lett. d) di questa sentenza, è bene infatti ribadire che vi è stata

pressoché simultaneità, a dire dello stesso appuntato M., fra la frenata della

polizia ed il sorpasso di AP 1. In questo breve lasso l’insorgente non ha

scelto di commettere l’infrazione di sorpasso a destra, ma semplicemente non ha

avuto facoltà di agire diversamente. Né ulteriori circostanze esterne inducono

a presumere che l’appellante intendesse attuare siffatto sorpasso a destra,

potesse ritenere possibile il realizzarsi di tale manovra e se ne sia assunto

il rischio o, finanche, l’abbia commessa per negligenza.

b) Al

riguardo si ricorda che AP 1 viaggiava in autostrada ad una velocità rispettosa

dei limiti di legge. La polizia non gli ha infatti rimproverato alcuna

infrazione in tal senso. Del resto, l’appellante ha superato ad una velocità

moderata, ovvero di poco superiore (né può essere dedotto altrimenti dagli atti)

a quella dell’auto civetta che procedeva a 60 km/h.

Si

consideri inoltre che la Jaguar di AP 1, nell’imminenza del rallentamento della

polizia, era sulla corsia di destra ed a seguito della decelerazione della

polizia ha mantenuto una traiettoria lineare che le ha permesso di evitare

pericolose manovre d’intralcio, come quella di frenare bruscamente a discapito

di automobilisti che potevano sopraggiungere da tergo.

Si aggiunga che le condizioni meteorologiche non erano avverse, lo

stato della carreggiata era buono ed il traffico scorrevole. Né emerge dagli

atti la presenza di una segnaletica stradale o di altri indicatori che

allertavano di una situazione di pericolo e di rischio imminente per la

sicurezza. Le circostanze esterne non imponevano pertanto di adottare una guida

particolarmente difensiva e, più in generale, un’attenzione accresciuta.

c) Considerate le

circostanze in cui è avvenuta la manovra e la sua dinamica, questa Corte

ritiene che, pur trattandosi dal profilo oggettivo di sorpasso a destra,

l’agire dell’appellante non configura alcuna infrazione alle norme della

circolazione stradale non essendo avvenuto né per volontà (diretta o per dolo

eventuale) né per negligenza.

3.8

Ne

consegue che l’appello è accolto e che AP 1 deve essere assolto da tutte le

imputazioni che gli sono state rivolte

4.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese

giudiziarie di fr. 250.-, sono posti a carico dello Stato.

Parimenti, gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1000.- per tassa di

giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato (art.

428.

cpv. 1 CPP). A AP 1 sono accordate ripetibili per il dibattimento di prima

e seconda sede pari a fr. 2’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80,

84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,

34, 42, 44,

47, 106 CP,

26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,

8 cpv. 3, 10

cpv. 1, 12 cpv. 1, 36 cpv. 5 ONC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

1.1. Di conseguenza AP 1 è prosciolto da ogni accusa.

2. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di

giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di fr. 250.- - per complessivi

fr. 1'050.- (millecinquanta) sono integralmente posti a carico dello Stato.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono integralmente posti a carico dello Stato che

verserà all’appellante fr. 2’000.- a titolo di ripetibili per il dibattimento

di prima e seconda sede.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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