17.2012.34
Generico accertamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza non comprovato dal profilo oggettivo. Sorpasso a destra che non configura infrazione alle norme della circolazione stradale non e
28 giugno 2012Italiano48 min
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Numero d'incarto:
17.2012.34
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, CARP
Titolo:
Generico accertamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza non comprovato dal profilo oggettivo. Sorpasso a destra che non configura infrazione alle norme della circolazione stradale non essendo avvenuto né per volontà (diretta o per dolo eventuale) né per negligenza del conducente
CIRCOLAZIONE A DESTRA
IN DUBIO PRO REO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 6 agg. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 6 cpv. 1 CPP
art. 10 cpv. 2 CPP
art. 139 cpv. 1 CPP
art. 12 CPS
art. 333 cpv. 7 CPS
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 100 LCSTR
art. 102 cf. 1 LCSTR
art. 8 cpv. 3 ONCS
art. 12 cpv. 1 ONCS
art. 36 cpv. 5 ONCS
art. 14 cpv. 2 ONU II
Incarto n.
17.2012.34
Locarno
28 giugno 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 18 gennaio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 16 gennaio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 6
marzo 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 4070/2011 del 7 ottobre 2011, il procuratore
pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per avere, il 24 giugno 2009, a __________ sull’autostrada A2 direzione sud,
circolando con la vettura Jaguar targata , omesso di mantenere la necessaria
distanza di sicurezza dall’antistante veicolo, effettuando nel contempo una
pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura.
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 160.- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 7'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
quattro anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tassa e spese
di giustizia.
B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione in data 17 ottobre 2011.
C. Con sentenza 16 gennaio 2012, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto
d’accusa, lasciando invariata la pena pecuniaria ivi proposta di 45 aliquote
giornaliere, riducendone tuttavia l’ammontare da fr. 160.- a fr. 150.- per un
totale di fr. 6'750.-, e lasciando immutate la sospensione condizionale della
pena per la durata di quattro anni e la multa di fr. 1500.- cui ha aggiunto
tasse e spese di giustizia.
D. AP 1 ha annunciato il 18
gennaio 2012 di volere interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 6
marzo 2012, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il proscioglimento da
ogni accusa e, in via subordinata, la derubricazione da infrazione grave alle
norme della circolazione stradale (delitto) ad infrazione semplice alle stesse
(contravvenzione). Nel medesimo allegato, l’appellante ha presentato istanza
probatoria chiedendo la propria audizione e quella, in qualità di testimoni,
dei due agenti della Polizia cantonale intervenuti ad accertare i fatti a lui
imputati.
Con decreto 4
maggio 2012, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza
probatoria disponendo l’interrogatorio dell’imputato AP 1 e respingendo
l’audizione dei due agenti della Polizia cantonale.
Con scritto 15
giugno 2012 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire
al pubblico dibattimento d’appello, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
E. In data 28 giugno 2012 è stato esperito il pubblico dibattimento
durante il quale il patrocinatore dell’imputato si è confermato nelle proprie
richieste di cui alla dichiarazione d’appello 6 marzo 2012.
F. Quanto
ai precedenti penali, AP 1 è stato condannato con sentenza 4 novembre 2011
dall’Obergericht __________, passata in giudicato, ad una multa di fr. 500.-
per infrazione semplice alle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 1
LCStr) per non avere mantenuto la necessaria distanza di sicurezza da un
antistante veicolo (art. 34 cpv. 4 LCStr e art. 12 cpv. 1 ONC).
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza del 16 gennaio 2012 della Pretura penale è pertanto retta dai
disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del
dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi,
giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo
cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si
estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli
errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i
propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la
precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato
sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente
amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius
Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1
ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.
261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Nella sua motivazione scritta d’appello, AP 1 chiede, in via
principale, il proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme sulla
circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr in quanto i fatti a lui
addebitati non si fondano su indizi sufficientemente precisi né su prove
inconfutabili. In via subordinata, l’appellante postula la derubricazione ad
infrazione semplice alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 1
LCStr, mancando nel caso di specie i presupposti per una messa in pericolo
astratta accresciuta degli altri utenti della strada.
3.1. Il presidente della Pretura penale, dopo aver ricordato che le
constatazioni di un agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione
di veridicità e fedefacenza, ma che la loro concludenza va apprezzata
liberamente dal giudice, alla luce, anche, delle argomentazioni fornite
dall’imputato, si è soffermato sulla versione dei fatti rilasciata nel corso
del procedimento dall’appuntato M., conducente del veicolo civetta BMW dal
quale sono state accertate le infrazioni, definendola “circostanziata,
chiara e lineare”. Per il primo giudice, l’agente di polizia ha ripercorso
l’accaduto nel rapporto di contro-osservazioni del 2 novembre 2009 e in sede di
dibattimento del 16 gennaio 2012, descrivendo “con la dovuta precisione e
senza tanti fronzoli, quanto osservato alla guida dell’autocivetta, situando
nel tempo e nello spazio la successione di spostamenti eseguiti dalla vettura
Jaguar, descrizione che, a ben vedere, collima su più punti con quella
dell’imputato, fatto salvo evidentemente il contestato sorpasso sulla destra”.
A detta del giudice di prime cure, la congruenza fra la versione dell’appuntato
M. e quella dell’imputato AP 1 riguarda anche la fase successiva alla manovra
di sorpasso, corrispondendo la guida aggressiva della Jaguar ravvisata dalla
polizia alla reazione dell’imputato alla guida degli agenti ritenuta
provocatoria dall’appellante.
Per il
giudice di primo grado, le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso
dell’istruttoria dibattimentale “presentano parecchie zona d’ombra”,
ritenuto che solo la manovra di sorpasso e la presunta provocazione subita sono
state descritte con puntuale precisione, risultando per il resto il racconto
dell’appellante “vago e lacunoso” nonché approssimativo al punto che
egli non ha ricordato né dove si trovava né la presenza di gallerie, cantieri,
complessi commerciali o del lago e ciò malgrado la regolare frequentazione del
Ticino per motivi professionali e familiari. Il giudice di prime cure si chiede
inoltre come mai l’appellante abbia subìto quella che ha descritto come una
duratura provocazione degli agenti invece di diminuire la propria velocità o
finanche uscire dall’autostrada per allontanarsi dalla BMW. Comparate la
versione dell’appuntato M. con quella di AP 1, il primo giudice ha ritenuto
che “quella dell’agente appare senz’altro più credibile rispetto a quella
dell’imputato”. Il giudice di prime cure, sulla scorta della ricostruzione
dei fatti effettuata dall’appuntato M., evidenziato l’obbligo di principio
derivante dal ruolo istituzionale dei funzionari di polizia di riportare
correttamente gli eventi, ha ritenuto AP 1 colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione sia in ragione del sorpasso eseguito alla destra di
un’autovettura che lo precedeva, sia in ragione del mancato rispetto della
distanza di sicurezza da un antistante veicolo (sentenza impugnata, consid.
5-6, pag. 5-7).
3.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure
sostenendo che le infrazioni a lui addebitate poggiano sulle allegazioni di un
unico agente che per il loro tenore “non possono essere ragionevolmente
ritenute più attendibili e credibili rispetto alla versione fornita
dall’appellante”. L’insorgente rileva dapprima che il presunto mancato
rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo antistante è stato descritto
dagli agenti di polizia nell’immediatezza dei fatti in allegazioni “del
tutto imprecise, generiche, sommarie, incomplete”, manchevoli d’indicazioni
puntuali sulla distanza tenuta dall’appellante, sulla sua velocità e sulla
lunghezza del tratto di autostrada percorso violando la predetta distanza di
sicurezza. Per il ricorrente, l’agente M. non ha saputo fornire la benché
minima indicazione circostanziata sull’asserita infrazione nemmeno nell’ambito
dell’interrogatorio durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado.
L’asserita violazione della distanza di sicurezza avvenuta dopo il presunto
sorpasso alla destra del veicolo civetta - aggiunge l’appellante - sarebbe
inoltre stata rilevata dagli agenti nonostante tra l’automobile della polizia e
quella sua vi fosse almeno un'altra vettura. Per AP 1 detta circostanza, omessa
negli scritti posteriori ai fatti, solleva importanti dubbi sull’attendibilità
degli accertamenti di polizia. Il ricorrente obietta, inoltre, di non
comprendere per quale motivo l’autorità di polizia ha, prima, interrotto e, in
seguito, cancellato la videoregistrazione che lo riguardava benché il contenuto
avrebbe potuto far luce sulla mancata distanza di sicurezza a lui imputata e
sulla correttezza del comportamento dei due agenti inseguitori. Per quanto
attiene alla propria versione dei fatti, AP 1 ritiene normale di non avere
saputo ricordare nel dettaglio l’accaduto essendo avvenuto lungo un tragitto da
lui percorso regolarmente nella routine ed essendo stato interrogato per la
prima volta a oltre due anni e mezzo dai fatti. Per l’appellante è, di contro,
singolare che l’appuntato M. abbia un ricordo dettagliato dei fatti malgrado
il lungo tempo trascorso. Il ricorrente si sofferma in seguito sull’asserito
sorpasso che avrebbe eseguito alla destra di un’antistante veicolo, sostenendo
che anche in questo caso, alla luce delle argomentazioni suesposte, la versione
dell’agente di polizia non può essere ragionevolmente considerata più credibile
della sua. Per l’appellante si giustifica di conseguenza, in via principale, il
suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione
stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr. Il ricorrente, in via secondaria, dopo aver
precisato che al momento dei fatti non pioveva, la visibilità e le condizioni
dell’asfalto erano buone, il traffico, seppur intenso, era scorrevole e ch’egli
non procedeva a velocità elevata/eccessiva, ritiene manchino nel caso di specie
Fatti
i presupposti per una messa in pericolo astratta accresciuta degli altri utenti
della strada e chiede pertanto la derubricazione da infrazione grave (art. 90
cifra 2 LCStr) ad infrazione semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) alle norme della
circolazione stradale (dichiarazione d’appello, pag. 5-13).
3.3.a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della
verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - per l’accertamento della verità,
il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
In applicazione di questo disposto, gli strumenti
per l’accertamento della verità sono, oltre a quelli espressamente indicati
agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e
seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti, le
perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) -
anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei
a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova
non espressamente disciplinati dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché
il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza
(Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo
2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.
139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
b) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come
precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove
non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon
volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,
invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte
riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di
un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli
elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza
essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi
mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid.
2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio
della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei
mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio,
maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di
quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22
ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF
del 10 maggio 2010 6B_10/2010; STF 28 giugno 2011 6B_936/2010). Ricordato che le constatazioni di un
agente non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, il
giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta
forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un
determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5,
pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo
2007 6P.218/2006).
c) Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10
cpv. 1 CPP, e codificato dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2
patto ONU II, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto
dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il
principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non
può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto
non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre
possibili (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF
non pubblicata 19.04.2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a,
DTF 124 IV 86 consid. 2a, DTF 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il
precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio
(DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto il profilo del riparto
dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta
l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come
espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità
inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di
una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò,
l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla
persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto,
rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio concernente l’unificazione
del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, in
Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit.,
ad art. 10, n. 8, pag. 46).
3.4.a) Giusta l’art. 34 cpv. 4 LCStr il conducente deve tenersi a una
distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro veicolo.
Dello stesso tenore è l’art. 12 cpv. 1 ONC secondo cui, quando i veicoli si
susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo
che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata
inattesa.
Al
riguardo, il Tribunale federale ha precisato che per stabilire cosa si intende
per “distanza sufficiente” ai sensi dell’art. 34 cpv. 4 LCStr occorre esaminare
la fattispecie considerandone le circostanze concrete nel loro complesso ed, in
particolare, la velocità di percorrenza delle auto in successione, le
condizioni della strada, del traffico, della visibilità così come lo stato dei
veicoli interessati (DTF 131 IV 133 consid. 3.1).
La gravità dell’eventuale violazione della
distanza di sicurezza va, poi, valutata anche alla luce dell’ampiezza del
tratto in cui è avvenuta l’infrazione e della durata di quest’ultima (STF 14
aprile 2009 6B_20/2009 consid. 2.3).
b) Ai
sensi dell’art. 35 cpv. 1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a
sinistra. Questa norma vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti
antistanti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso
quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede
più lentamente nella stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa
dinanzi allo stesso. Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario
che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV
192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A_94/2006 consid.
3.1).
Il divieto di sorpasso a destra costituisce una
regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo
importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere
confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare,
il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una
grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono
essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo
qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid.
1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3;
STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).
c) Il divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L’art. 8
cpv. 3 frase 1 ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne
parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una
medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi
non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a
veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare
a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid.
4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno
2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare
riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti
possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello
della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale
sussiste una “circolazione in colonne parallele” in autostrada unicamente
qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico.
Prendendo come riferimento la prassi germanica, l’Alta Corte ritiene che per
traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli
parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra,
nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a
con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).
d) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr
o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della
circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il
rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr). Anche la negligenza è punibile,
salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr).
Dal profilo oggettivo, l’art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione
allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale
della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del
traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento
senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in
caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento
palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; STF 8 gennaio 2008
6B_718/2007, consid. 3.3; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e 4.4, pag. 684 seg.).
L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma
qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone,
per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il
primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola
fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un
serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions
pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90
LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.).
Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241
consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile stabilire
astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è, perciò,
necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra la norma
violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è realizzata al
fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere fondamentale o meno
(Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.).
Non ogni violazione di una regola della
circolazione comporta una colpa grave. Per ammettere una simile colpa, è
necessario che sia stata posta in essere una violazione grave di una regola
elementare oppure di più regole importanti della circolazione e che questa
abbia un nesso causale con l’incidente (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 65
LCStr, n. 3.7.7 pag. 599).
La messa in pericolo ai sensi dell’art. 90 cifra
Considerandi
2.
LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la
vita o la salute di terzi.
La messa in pericolo è concreta se esiste,
secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione
effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno
una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46; Schwaibold,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, ad art. 237 CP, n.
14, pag. 1476; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad
esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto
ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF del 20
febbraio 2004 6S.486/2002 consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in pericolo
astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che pone o
meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso
effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento
sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo
per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha
voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (Jeanneret,
op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26, pag. 46).
Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi
cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in
considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; DTF 130 IV 32 consid. 5.1; DTF 123 IV 88 consid. 3a; DTF 123 II
106.
consid. 2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25, pag. 45).
La messa in pericolo astratta è data quando un
determinato comportamento é, sulla base dell’esperienza della vita, tale da
creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta
semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve
esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo
concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del
pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione della natura
della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle
circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni
meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato
della carreggiata, la segnaletica e, più generalmente, le altre fonti di
pericolo prevedibili (DTF 123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90
LCStr, n. 27, pag. 46). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta
può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo
residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta
accresciuta lungo una strada molto trafficata, all’uscita di una curva e in
caso di pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, pag. 46 s.).
3.5
I fatti così come descritti nell’intimazione di contravvenzione 2
luglio 2009, nel rapporto di contro-osservazioni 2 novembre 2009, nel decreto
di accusa 7 ottobre 2011 del Ministero pubblico, nell’ambito della deposizione
al dibattimento di primo grado dell’appuntato M., conducente del veicolo
civetta BMW dal quale sono state accertate le infrazioni, sono stati posti dal
presidente della Pretura penale a base di entrambe le violazioni che hanno
portato al giudizio di condanna per infrazione grave alle norme della
circolazione. Il primo giudice li ha pertanto ritenuti idonei a suffragare sia
la violazione della distanza di sicurezza dall’antistante veicolo, sia
l’inosservanza del divieto di sorpasso a destra.
3.5.1
La distanza mantenuta dall’appellante rispetto al veicolo che lo
precedeva è stata ritenuta insufficiente dalle preposte autorità di
perseguimento che hanno descritto i fatti imputati a AP 1 come segue:
“Successivamente manteneva una distanza di
sicurezza insufficiente dal veicolo che lo precedeva”
(intimazione di contravvenzione 02.07.2009 Sezione della circolazione:
AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).
“Una volta rientrato sulla corsia di
sorpasso si notava che la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva
era insufficiente”
(rapporto di contro-osservazioni 02.11.2009 Polizia cantonale, gendarme
M.: AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).
“(…) per avere, circolando con la
vettura Jaguar targata , omesso di mantenere la necessaria distanza di
sicurezza dall’antistante veicolo (…)”
(decreto di accusa 07.10.2011 Ministero pubblico: AI 7 in INC.2011.7014 Ministero pubblico).
Nell’ambito del
dibattimento di primo grado, l’appuntato M., sentito in qualità di teste, ha
dichiarato:
“Dopo il sorpasso di cui
ho detto (n.d.r. ovvero il sorpasso alla destra dell’autocivetta e di
almeno un altro autoveicolo) il conducente della Jaguar ha continuato a
guidare in modo nervoso con continue accelerazioni e frenate dovute
all’intensità del traffico. In questi frangenti non sempre manteneva una
distanza di sicurezza sufficiente dai veicoli che lo precedevano. Questa
mancanza di distanza di sicurezza si era potuta notare già prima del sorpasso
sulla destra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Nel mio rapporto di
contro-osservazioni del 2 novembre 2009 ho detto alla fine che il signor AP 1
non manteneva la distanza di sicurezza sufficiente dal veicolo che lo
precedeva; intendevo descrivere quello che avevo notato nel momento in cui dopo
il sorpasso a destra era ritornato sulla corsia di sinistra. In pratica si è
infilato tra il veicolo sorpassato sulla destra e quello che lo precedeva.
Ribadisco che all’uscita della galleria del __________ abbiamo dovuto frenare
un po’ e che questo ha causato una diminuzione della velocità di 10 km/h, 15 al massimo. Dopo la frenata la nostra velocità poteva essere di circa 60-70 km/h”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
a) Ora,
la genericità e la lacunosità delle suddette descrizioni, basate su mere
percezioni visive, non permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul mancato
rispetto della distanza di sicurezza fra il veicolo dell’appellante e quello
antistante. È pur vero che un agente di polizia, nello specifico un appuntato
del Corpo della polizia cantonale assegnato al Reparto del traffico, dovrebbe
essere, di norma, in grado, vista la sua formazione e la sua esperienza, di
apprezzare in modo relativamente affidabile la distanza tra due veicoli e la
loro velocità, tuttavia affinché il giudice possa assumere, senza arbitrio, un
simile accertamento a sostegno di una decisione di condanna, esso deve chiarire
quali elementi oggettivi suffragano la violazione accertata. Nella propria
ricostruzione dei fatti in sede d’istruttoria predibattimentale e al
dibattimento, l’autorità di polizia non ha invero fatto accenno alcuno a
riferimenti oggettivi (quali, tra l’altro, la velocità dell’autovettura
dell’imputato e di quella a lui antistante nonché la distanza fra questi
veicoli), utili per appurare in concreto la violazione dell’interdistanza
minima prescritta per legge. Questi dati (comprensivi anche della distanza
percorsa in infrazione) sono del resto stati indicati nel decreto d’accusa
(Anklageschrift) emanato il 24 settembre 2010 dal Ministero pubblico
See/Oberland a carico dello stesso AP 1 sfociato nella sentenza 4 novembre 2011
dall’Obergericht __________ di cui si è detto alla lettera F di questa sentenza
(AI 6 in INC.2011.7014 Ministero pubblico). Il rilevamento del mancato rispetto della distanza di sicurezza
non può fondarsi esclusivamente sulle percezioni di un agente di polizia non
suscettibili di essere riscontrate (STF del 25 febbraio 20120 6B_3/2010,
consid. 2.4 in cui il Tribunale federale ha riconosciuto, in un caso di
violazione della distanza di sicurezza tra due veicoli, una simile capacità di
apprezzamento all’agente di polizia solo dopo che questi aveva compiutamente
spiegato e motivato l’accertamento da lui eseguito - supportato anche da
documentazione fotografica - sia nel relativo rapporto di polizia che in
occasione della sua audizione testimoniale; cfr. anche il caso in cui un
tribunale germanico ha ritenuto non provata l’inosservanza da parte di un
utente della strada di un segnale semaforico rosso in quanto accertata sulla
base di una mera percezione visiva di un agente di polizia: Oberlandesgericht
Köln, Az.: 8 Ss OWi 12/04). In effetti, tanto più le constatazioni
dell’autorità di polizia sono pertinenti, puntuali e circostanziate, tanto più
sarà verificabile se nel caso di specie è stata violata la normativa stradale.
Di contro, genericità e vaghezza delle stesse ne sviliscono e finanche ne
pregiudicano la forza di convincimento quale mezzo probatorio.
b) Nel
caso di specie, inoltre, lo stesso punto di osservazione degli agenti che hanno
constatato la violazione della distanza di sicurezza era tutt’altro che
propizio per vedere, con piena visuale, l’accaduto.
Al
riguardo l’appuntato M. ha riferito:
“Appena fuori dalla
galleria il conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci
ha superati su detta corsia e ha superato ancora un altro veicolo (può darsi
che fossero anche due, ma non
ricordo con
precisione) per poi riportarsi a sinistra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
L’esistenza di
un veicolo presente tra l’autovettura della polizia e quella dell’appellante al
momento della presunta violazione della distanza di sicurezza è del resto
confermata da quest’ultimo:
“Dopo un po’ il traffico
ha cominciato ad aumentare la velocità e poiché sulla sinistra vi era dello
spazio e i veicoli su detta corsia procedevano più velocemente ho deciso di
riportarmi sulla corsia di sorpasso. A questo momento ho realizzato di trovarmi
davanti alla BMW. Tra me e la stessa vi era un altro veicolo. O meglio ho
realizzato questo fatto quando il conducente della BMW ha fatto un segnale con
gli anabbaglianti per indurre il veicolo che si trovava tra di noi a spostarsi
sulla destra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
Preso atto
delle risultanze dibattimentali di prima sede, é ragionevole ritenere che, al
momento della presunta infrazione, la presenza di (almeno) un veicolo
interposto fra la polizia e l’appellante abbia quantomeno fortemente ridotto,
se non precluso, la visuale della prima per verificare la condotta stradale del
secondo. Queste circostanze sminuiscono ancor più l’attendibilità
dell’accertamento degli agenti.
c) Del
resto, agli atti non esiste alcun riscontro oggettivo dell’avvenuta violazione
della distanza di sicurezza da parte dell’appellante, tantomeno a mezzo di un
supporto tecnico. In particolare, al dibattimento di primo grado è stato
accertato che non sussiste la registrazione video dell’inosservanza della
distanza di sicurezza da parte dell’appellante, in quanto la registrazione
stessa sarebbe stata cancellata dalla stessa polizia. Al riguardo l’appuntato M.
ha dichiarato:
“Le riprese video che non
portano ad accertamenti di infrazioni vengono di regola cancellate alla fine
del servizio di modo che possano essere riutilizzate dagli agenti che
riprendono il servizio. Nel caso concreto la registrazione è stata cancellata
perché salvo la questione della distanza non mostrava nulla di particolare”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
In realtà,
proprio la mancata distanza di sicurezza ha costituito una delle due infrazioni
alle norme della circolazione imputate all’appellante. Le immagini video
avrebbero potuto oggettivare la percezione visiva dei due agenti di polizia e
costituire prova rilevante ai fini del giudizio non solo per determinare
l’avvenuta violazione, ma anche per stabilirne la durata e la lunghezza del
tratto percorso in infrazione e di riflesso la gravità dell’inosservanza (STF
del 14 aprile 2009 6B_20/2009, consid. 2.3).
d) Per
i suddetti motivi, questa Corte ritiene che il giudizio del primo giudice,
nella misura in cui condanna AP 1 per inosservanza della distanza di sicurezza,
violi il principio in dubio pro reo sia per quanto riguarda la
ripartizione dell’onere probatorio che per quanto riguarda la valutazione delle
prove.
Su questo
punto il ricorso dell’appellante deve pertanto essere accolto.
3.5.2
L’inosservanza
del divieto di sorpasso a destra è stata accertata dalle preposte autorità che
ne hanno descritto la dinamica come segue:
“Per aver, alla guida dell’automobile marca
Jaguar targata , effettuato la manovra di sorpasso sulla destra (uscita e
rientro) di un’automobile in corsa, spostandosi dapprima sulla corsia normale
di marcia, indi nuovamente in corsia di sorpasso”
(intimazione di contravvenzione 02.07.2009 Sezione della circolazione:
AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).
“Davanti a noi a causa del cantiere i
veicoli frenavano e di conseguenza noi. In quel frangente il veicolo Jaguar si
spostava dalla corsia di sorpasso alla corsia di destra e una volta su questa
accelerava superandoci sulla destra”
(rapporto di contro-osservazioni 02.11.2009 Polizia cantonale, gendarme
M.: AI 1 doc. B in INC.2011.7014 Ministero pubblico).
“(…) effettuando nel contempo una
pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura”
(decreto di accusa 7.10.2011 Ministero pubblico: AI 7 in INC.2011.7014 Ministero pubblico).
In sede di dibattimento di prima sede,
l’appuntato M., nella sua qualità di teste, ha asserito:
“Appena fuori dalla
galleria il conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci
ha superati su detta corsia e ha superato ancora almeno un altro veicolo (può
darsi che fossero anche due, ma non ricordo con precisione) per poi riporsi a
sinistra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Quando sono uscito dalla
galleria ho dovuto frenare leggermente (circa 10 km/h) poiché i veicoli davanti a me avevano rallentato. Questo rallentamento è avvenuto prima del
sorpasso a destra della Jaguar, o meglio praticamente contemporaneamente”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Il traffico era intenso
ma comunque scorrevole. Il nostro veicolo è stato superato sulla destra solo
dalla Jaguar, non ho notato altri veicoli eseguire sorpassi sulla destra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Come ho detto all’uscita
di __________ alcune macchine hanno lasciato l’autostrada, ciò ha permesso di
liberare per un breve tratto la corsia di destra. Si è comunque trattato di uno
spazio sufficiente per permettere al signor AP 1 di eseguire la manovra di
sorpasso”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
a) Ora,
in questo caso, costituendo la manovra di sorpasso, eseguita da AP 1 a destra dell’autoveicolo civetta, un fatto d’immediata percezione il cui accertamento non
necessita di puntuali misurazioni (ad es. in termini di distanza e di
velocità), le suddette descrizioni della fattispecie bastano a comprovare dal
profilo oggettivo il fatto che l’appellante abbia superato sulla destra l’auto
della polizia.
b) Lo
stesso appellante non ha del resto contestato la circostanza che la sua Jaguar
abbia superato sulla destra la BMW della polizia. Al riguardo, basti ricordare
quanto egli ha asserito al dibattimento di prima sede:
“Durante il rallentamento
di cui ho detto, proprio perché i veicoli sulla corsia di sinistra hanno
frenato in modo più marcato, da parte mia sono avanzato da parte alla BMW sulla
destra. Dopo un po’ il traffico ha cominciato ad aumentare la velocità e poiché
sulla sinistra vi era dello spazio e i veicoli su detta corsia procedevano più
velocemente ho deciso di riportarmi sulla corsia di sorpasso. A questo momento
ho realizzato di trovarmi davanti alla BMW. Tra me e la stessa vi era un altro
veicolo”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 AP 1, pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
Una tale
manovra, in cui la Jaguar dell’appellante ha raggiunto l’autocivetta che
procedeva meno velocemente nella stessa direzione, l’ha affiancata sulla destra
per poi proseguire la propria corsa dinanzi alla stessa, integra il concetto di
sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale federale (DTF
126.
IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo 2007
6A_94/2006 consid. 3.1).
c) Si
aggiunga che l’avanzamento dell’appellante alla destra del veicolo della
polizia non rientra nei casi di deroga autorizzati dall’art. 36 ONC. In
particolare, in concreto non vi è stata una circolazione in colonne parallele
ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC. Come visto, essa presuppone file di
veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto
all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244
consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005
consid. 3.1). Nel caso di specie, non vi è traccia di un lungo incolonnamento
di veicoli in file parallele né nel racconto dell’appuntato M. né nella
deposizione dell’appellante AP 1.
In
particolare, l’agente di polizia ha riferito di un traffico denso ma scorrevole
che lo ha indotto sulla corsia sinistra, all’uscita della galleria del __________,
ad una decelerazione di 10/15 km/h. In questo frangente, sempre a detta
dell’agente, AP 1 è stato il solo automobilista che ha sorpassato l’autocivetta
sulla corsia di destra sfruttando il fatto che quest’ultima si liberava avendo
alcuni veicoli imboccato l’uscita per __________:
“Il traffico era intenso,
ma comunque scorrevole. Il nostro veicolo è stato superato sulla destra solo dalla
Jaguar, non ho notato altri veicoli eseguire sorpassi sulla destra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“All’uscita della galleria
vi è l’uscita per __________ e lì alcuni veicoli hanno lasciato l’autostrada.
La corsia di destra si è così liberata. Appena fuori dalla galleria il
conducente della Jaguar si è spostato sulla corsia di destra e ci ha superati
su detta corsia e ha superato ancora almeno un altro veicolo (può darsi che
fossero anche due, ma non ricordo con precisione) per poi riportarsi a sinistra”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 1: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Ribadisco che all’uscita
della galleria del __________ abbiamo dovuto frenare un po’ e che questo ha
causato una diminuzione della velocità di 10 km/h, 15 al massimo. Dopo la frenata la nostra velocità poteva essere di circa 60-70 km/h”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Dopo il sorpasso di cui
ho detto il conducente della Jaguar ha continuato a guidare in modo nervoso con
continue accelerazioni e frenate dovute all’intensità del traffico”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
“Come ho detto all’uscita
di __________ alcune macchine hanno lasciato l’autostrada, ciò ha permesso di
liberare per un breve tratto la corsia di destra. Si è comunque trattato di uno
spazio sufficiente per permettere al signor AP 1 di eseguire la manovra di
sorpasso”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 AP 1, pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
La fluidità del traffico è pure confermata da AP
1.
durante il dibattimento di secondo grado:
“AP 1 dichiara che, al
momento dei fatti ritenuti dal decreto d’accusa 7.10.2011, il traffico
sull’autostrada era scorrevole. Non c’era colonna. Il traffico era intenso, ma
scorrevole”
(verb. dib. d’appello 28.06.2012 AP 1, pag. 2).
Al momento dei fatti vi era quindi un flusso di
auto del tutto dinamico ed irregolare, che aveva subìto un momentaneo
rallentamento. Non vi erano lunghe colonne parallele di veicoli che
legittimavano un avanzamento sulla destra ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a
ONC.
Nel caso di
specie non sussisteva pertanto lo scenario di colonne parallele per un tratto
relativamente lungo che autorizza in via eccezionale l’avanzamento sulla
destra.
d) È
tuttavia ancora da acclarare l’esatta dinamica del sorpasso, a partire
dall’ubicazione della vettura di AP 1 al momento della decelerazione della
polizia dovuta al rallentamento del traffico. Le dichiarazioni dell’appuntato M.,
fin qui riportate, non indicano con precisione il tempo intercorso fra il
cambiamento di corsia, da sinistra a destra, eseguito da AP 1 ed il superamento
eseguito da quest’ultimo alla destra dell’auto civetta. Invero, esse
indurrebbero, di primo acchito, a ritenere che, a seguito del rallentamento del
traffico, l’appellante si sarebbe spostato dalla corsia di sorpasso a quella di
destra per poi, senza soluzione di continuità, sorpassare sulla destra l’auto
della polizia. Ora, questa interpretazione mal si concilia con la deposizione
rilasciata dallo stesso agente di polizia dinanzi al primo giudice:
“Quando sono uscito dalla
galleria ho dovuto frenare leggermente (circa 10 km/h) poiché i veicoli davanti a me avevano rallentato. Questo rallentamento è avvenuto prima del
sorpasso a destra della Jaguar, o meglio praticamente contemporaneamente”
(verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale).
Non ha
infatti da essere spiegato che la simultaneità della frenata della polizia e
del sorpasso a destra di AP 1 presuppone che l’automobile di quest’ultimo
fosse, al momento della decelerazione della vettura civetta, già sulla corsia
di destra.
Questa contemporaneità mal si concilierebbe
infatti con una preliminare manovra di sterzata e spostamento a destra da parte
della Jaguar che avrebbe necessitato un lasso di tempo sufficiente a sfasare la
concomitanza fra l’improvviso rallentamento della polizia ed il superamento a
destra.
Del
resto, che al momento della non trascurabile decelerazione della polizia pari,
come dichiarato dallo stesso agente, a 15 km/h (valore più alto considerato in ragione del principio in dubio pro reo e riportato in verb. dib. primo grado 16.01.2012 App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale), AP 1 si trovasse già sulla corsia di destra è confermato dallo
stesso appellante il quale ha dichiarato:
“ Io circolavo sulla corsia di destra. Ad un certo punto, le due
corsie hanno rallentato. Ricordo che la corsia di sinistra ha rallentato in
modo più sensibile rispetto a quella di destra. Poi il traffico ha ripreso a
scorrere. Ad un certo momento si è aperto uno spazio a sinistra e quindi io ho
accelerato e mi sono portato sulla corsia di sinistra” (verb. dib. d’appello 28.06.2012 AP 1, pag. 2).
E
ancora:
“ Preciso che originariamente circolavo sulla corsia di sinistra. Ad
un certo punto ricordo che è arrivata dietro di me una BMW nera che si è avvicinata
molto alla mia vettura per cui io le ho dato strada spostandomi sulla destra”
(verb. dib. d’appello 28.06.2012 AP 1, pag. 2).
Questa Corte,
senza voler in alcun modo mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni
dell’appuntato M. così come la sua indiscussa buona fede, ritiene che esse
vadano interpretate alla luce degli stessi dettagli forniti dall’agente di
polizia in sede di dibattimento al giudice di primo grado e sulla base delle
congruenze con le deposizioni di AP 1.
È in ragione
di questi elementi che deve ritenersi accertata la presenza dell’automobile di AP
1.
sulla corsia di destra già prima o quantomeno simultaneamente alla
decelerazione della polizia dovuta all’improvviso rallentamento della
circolazione e arbitrario l’assunto del primo giudice secondo cui lo
spostamento a destra dell’appellante sarebbe avvenuto proprio a seguito della
predetta decelerazione.
Resta da
chiarire se a AP 1 sia imputabile, dal profilo soggettivo, un comportamento
negligente nell’aver sorpassato sulla destra l’automobile della polizia.
3.6
a) In
linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art.
104.
CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la
legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro,
l’art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni
previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche
quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione
applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente.
L’art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche
ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente
dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr,
anche la negligenza è punibile.
b) Giusta
l’art. 12 cpv. 2 CP è intenzionale l’infrazione compiuta consapevolmente
(Wissenschuld) e volontariamente (Willenschuld). La consapevolezza deve
riguardare tutti gli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione; essa è
delittuosa allorquando l’autore ha valutato in modo esatto e completo i fatti
che rendono la sua condotta tipicamente illegale. La volontà presuppone che
l’autore abbia liberamente deciso di mettere in atto un’immagine mentale che
racchiuda in modo esatto e completo i fatti concernenti l’antigiuridicità della
propria condotta (Jeanneret, op. cit., ad art. 100 LCStr, n. 6, pag. 494).
Agisce
con volontà colui che, malgrado disponga di un certo margine di manovra, scelga
di commettere l’infrazione, colui che, pur beneficiando di una certa libertà,
opti per un comportamento biasimevole ovvero colui che, pur avendo la facoltà
di agire diversamente, si determini per la lesione del bene giuridico protetto
(DTF 130 IV 58 consid. 8.2; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I,
Berna 2005, § 9, n. 59, pag. 171; Corboz, in Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, ad art. 12, n. 48, pag. 141).
L’art. 12
cpv. 2 CP, nel descrivere l’intenzione, introduce nella legge la nozione
sviluppata dalla giurisprudenza di dolo eventuale che si configura allorquando
l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.
La prova dell’intenzione dell’autore è deducibile dall’analisi
dell’insieme delle circostanze in cui sono avvenuti i fatti imputati
(Stratenwerth, op. cit., § 9, n. 62, pag. 172-173; Corboz, op. cit., ad
art. 12, n. 77, pag. 145).
Al
riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che il giudice,
in assenza di una confessione dell’autore, può di regola fondarsi sugli indizi
esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore
da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era
tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che
lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4, DTF
109.
IV 137 consid. 2b). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre
che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano,
in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la
probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la
modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii;
STF del 29 gennaio 2008 6B_519/2007, consid. 3.1). Quanto più grave è tale
violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la
conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi
che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha
accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal semplice fatto che
egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato,
in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza
cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).
c) La nozione di negligenza, considerato il rinvio alle disposizioni
generali del CP previsto dall’art. 102 cifra 1 LCStr, corrisponde a quella
definita dall’art. 12 cpv. 3 CP. Secondo questa norma la negligenza implica
un’imprevidenza colpevole nel non avere scorto le conseguenze del proprio
comportamento o nel non averne tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se
l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali. Al riguardo parte della dottrina ha
precisato che sussiste imprevidenza colpevole qualora la lesione del bene
giuridico protetto che è oggettivamente imputabile all’autore non si sarebbe
prodotta se quest’ultimo avesse agito con la diligenza della quale poteva e
doveva ragionevolmente dare prova, tenuto conto delle circostanze oggettive,
ovvero considerando come avrebbe agito un individuo diligente, e delle
circostanze soggettive, ovvero considerando le condizioni personali dell’autore
(Jeanneret, op. cit., ad art. 100 LCStr, n. 7, pag. 494-495).
d) Dall’art.
100.
cifra 1 LCStr, espressione del principio nulla poena sine culpa, si
evince che, qualora non sono adempiuti gli elementi dell’intenzione o della
negligenza, non può essere pronunciata una condanna (Jeanneret, op. cit., ad
art. 100 LCStr, n. 11 segg., pag. 496).
3.7
a) Dal
profilo soggettivo, AP 1 non ha avuto alcun margine di scelta nel procedere al
superamento a destra dell’auto della polizia. A seguito del rallentamento di
quest’ultima di 15 km/h, fino a raggiungere la velocità di 60 km/h (minor valore dichiarato dall’app. M. applicabile in ragione del principio in dubio pro
reo; cfr. verb. dib. primo grado 16.01.2012
App. M., pag. 2: AI 17 in INC.81.2011.379 Pretura penale) - rallentamento, per
quanto risulta dagli atti, del tutto imprevedibile - l’appellante,
ubicato sulla corsia di destra, si è trovato, in modo istantaneo e senza
volerlo, appaiato e poi davanti all’auto civetta. Come già esposto al consid.
3.5.2
lett. d) di questa sentenza, è bene infatti ribadire che vi è stata
pressoché simultaneità, a dire dello stesso appuntato M., fra la frenata della
polizia ed il sorpasso di AP 1. In questo breve lasso l’insorgente non ha
scelto di commettere l’infrazione di sorpasso a destra, ma semplicemente non ha
avuto facoltà di agire diversamente. Né ulteriori circostanze esterne inducono
a presumere che l’appellante intendesse attuare siffatto sorpasso a destra,
potesse ritenere possibile il realizzarsi di tale manovra e se ne sia assunto
il rischio o, finanche, l’abbia commessa per negligenza.
b) Al
riguardo si ricorda che AP 1 viaggiava in autostrada ad una velocità rispettosa
dei limiti di legge. La polizia non gli ha infatti rimproverato alcuna
infrazione in tal senso. Del resto, l’appellante ha superato ad una velocità
moderata, ovvero di poco superiore (né può essere dedotto altrimenti dagli atti)
a quella dell’auto civetta che procedeva a 60 km/h.
Si
consideri inoltre che la Jaguar di AP 1, nell’imminenza del rallentamento della
polizia, era sulla corsia di destra ed a seguito della decelerazione della
polizia ha mantenuto una traiettoria lineare che le ha permesso di evitare
pericolose manovre d’intralcio, come quella di frenare bruscamente a discapito
di automobilisti che potevano sopraggiungere da tergo.
Si aggiunga che le condizioni meteorologiche non erano avverse, lo
stato della carreggiata era buono ed il traffico scorrevole. Né emerge dagli
atti la presenza di una segnaletica stradale o di altri indicatori che
allertavano di una situazione di pericolo e di rischio imminente per la
sicurezza. Le circostanze esterne non imponevano pertanto di adottare una guida
particolarmente difensiva e, più in generale, un’attenzione accresciuta.
c) Considerate le
circostanze in cui è avvenuta la manovra e la sua dinamica, questa Corte
ritiene che, pur trattandosi dal profilo oggettivo di sorpasso a destra,
l’agire dell’appellante non configura alcuna infrazione alle norme della
circolazione stradale non essendo avvenuto né per volontà (diretta o per dolo
eventuale) né per negligenza.
3.8
Ne
consegue che l’appello è accolto e che AP 1 deve essere assolto da tutte le
imputazioni che gli sono state rivolte
4.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese
giudiziarie di fr. 250.-, sono posti a carico dello Stato.
Parimenti, gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1000.- per tassa di
giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato (art.
428.
cpv. 1 CPP). A AP 1 sono accordate ripetibili per il dibattimento di prima
e seconda sede pari a fr. 2’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80,
84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,
34, 42, 44,
47, 106 CP,
26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,
8 cpv. 3, 10
cpv. 1, 12 cpv. 1, 36 cpv. 5 ONC,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
1.1. Di conseguenza AP 1 è prosciolto da ogni accusa.
2. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di
giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di fr. 250.- - per complessivi
fr. 1'050.- (millecinquanta) sono integralmente posti a carico dello Stato.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono integralmente posti a carico dello Stato che
verserà all’appellante fr. 2’000.- a titolo di ripetibili per il dibattimento
di prima e seconda sede.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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