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Decisione

17.2012.40

Criteri per la commisurazione della pena. Commisurazione della pena da infliggere ad una persona ritenuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

25 luglio 2012Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

3. Sotto

l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di

revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella

commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione

si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei

all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima

norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da

denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.

3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128

IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,

non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.

a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non

previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito

privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,

un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si

sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,

nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la

competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non

solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere

liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che

la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,

senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con

l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767

e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642:

“Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad

art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello

dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler

Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa

opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag.

1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e

cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et

leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del

controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est

intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte

est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento

l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,

comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che

- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni

caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza

di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe

addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,

Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,

pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 14.5.2012 in 6B_548/2011).

L’accusato e i suoi precedenti penali

4. AP

1 (21.1.1963) ha frequentato le scuole dell’obbligo in Ticino dove è nato.

Sempre in Ticino, dopo avere seguito un corso preparatorio alla __________, ha

svolto un apprendistato di meccanico in genere conseguendo, alla fine del

ciclo, il relativo diploma. Dopo avere lavorato presso l’allora __________ per

un anno e mezzo, ha svolto con successo un nuovo apprendistato di macchinista.

Dopo il nuovo diploma conseguito nel 1987, AP 1 ha lavorato in tale funzione per una decina d’anni, presso il deposito delle __________.

Abbandonato tale lavoro a causa degli orari

troppo pesanti, AP 1 ha iniziato, nel 1998, un’attività indipendente

nell’ambito della __________. Secondo quanto dichiarato al dibattimento di

primo grado e riportato al considerando 1. della sentenza impugnata, egli dovette

chiudere quell’attività (si trattava di noleggio di limousine) poiché vittima

di una truffa che gli causò un danno di ca fr. 60’000.- e che fu all’origine di

una procedura esecutiva in cui venne messa all’incanto la casa che aveva a __________

con perdita totale del capitale che lui vi aveva investito e che si concluse

con l’emanazione a suo carico di un attestato di carenza beni.

Nel 2002 ha iniziato a collaborare - come “padroncino” ha detto al dibattimento d’appello - per la __________:

con un furgone di sua proprietà portava i giornali a diverse edicole in

Svizzera. Con tale attività - sempre secondo le dichiarazioni rese al

dibattimento d’appello - conseguiva un reddito mensile lordo di ca fr. 8/9’000.-:

dedotte le spese per la manutenzione del furgone, per la benzina e per il

pagamento del leasing e quanto dovuto per gli oneri sociali, a lui rimaneva un

importo mensile di ca fr. 5’000.-.

Cessata nel 2008 la collaborazione a seguito di

decisione del titolare della __________che - sempre a dire di AP 1 - voleva

introdurre i figli nella società, l’appellante ha avviato un’attività, in

proprio, nel settore dei traslochi e dei trasporti, riuscendo a ricavare un

reddito mensile dichiarato di fr. 3’000/3’500.-.

Così come accertato

dai giudici di prime cure, nonostante l’attestato di carenza beni emesso a suo

carico, la situazione economica di AP 1 al momento dell’arresto non era

disastrosa avendo egli dichiarato di essere riuscito a risparmiare fr. 40’000.-.

5. AP 1 si è sposato nel 1990. È padre di tre figli.

Il matrimonio non è sempre stato sereno a causa -

secondo le dichiarazioni dell’appellante - di una grave malattia che ha colpito

la moglie e che l’ha portata, per lenire i dolori, ad abusare, prima, di

sostanze stupefacenti e, poi, di bevande alcoliche. Di tale disagio hanno

sofferto anche i figli - in particolare, i due minori - tanto che più volte

sono intervenute le autorità tutorie, le quali hanno addirittura dovuto

procedere a due collocamenti dei ragazzi al __________. Attualmente, il figlio

minore è affidato ad una zia che vive nella Svizzera tedesca.

AP 1 ha dichiarato di avere contatti regolari

con i figli.

6. AP 1 ha alle spalle le seguenti condanne:

- il

26.3.1997 il tribunale correzionale di __________lo ha condannato alla pena di

1 anno di detenzione per avere trasportato illegalmente degli stranieri

attraverso la Francia.

Al dibattimento d’appello, ha spiegato

quanto segue:

“In relazione alla

condanna del 26 marzo 1997, precisa che essa è relativa ad un trasporto di

Curdi che lui ha effettuato nel 1996 dall’Italia destinazione Germania. Si

trattava di 19 persone che ha trasportato con un furgone cassonato. Dichiara

che avrebbe ricavato 500 marchi a persona. Il trasporto era organizzato da __________. Non

ha ricavato nulla dall’impresa perché il trasporto non è andato a buon fine.

Non ha scontato la pena detentiva di 1 anno cui è stato condannato. È stato

unicamente in detenzione preventiva per due mesi a __________ed è stato rilasciato su cauzione (fr. 13'000.-)

che ha perso non essendosi presentato al processo.” (verb. dib. d’appello, pag. 2)

- il

19.8.2004 il __________lo ha condannato alla pena detentiva di 15 giorni

(sospesa condizionalmente per 2 anni) per omissione di servizio e assenza

ingiustificata;

- con

DA 15.11.2010, il MP ticinese lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione

alla LF sulle armi (per avere modificato delle penne lanciarazzi per ottenere

armi in grado di esplodere proiettili calibro 22) e alla LFStup (per avere

procurato alla moglie 280 gr di marijuana e avere detenuto 723,89 gr di

marijuana, 6,78 gr di eroina e 4,25 gr di cocaina) e gli ha inflitto una pena

pecuniaria di fr. 2’400.- (corrispondente a 40 aliquote giornaliere di fr. 60.-),

sospesa condizionalmente per due anni, oltre che una multa di fr. 600.-.

Relativamente alla condanna per infrazione alla

LStup, i giudici di primo grado hanno annotato che AP 1 ha sostenuto che la marijuana serviva alla moglie per alleviare i problemi respiratori mentre che

la cocaina era usata (sempre dalla moglie) per lenire i problemi muscolari

insorti a seguito dell’asma e che la costringevano a sedute di fisioterapia.

Per contro, ha negato di sapere che al suo domicilio si trovasse dell’eroina.

Al dibattimento d’appello, AP 1, confermando le dichiarazioni

rese sullo stupefacente, ha, invece, voluto precisare che:

“ In

relazione alla condanna per infrazione alla LStup, conferma quanto registrato

al consid. 3 della sentenza impugnata con la precisazione che l’eroina lui

l’aveva trovata nell’appartamento al momento della sua entrata, l’aveva messa

in cassaforte e lì l’aveva dimenticata.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

Riguardo la violazione delle Legge sulle armi,

l’appellante ha precisato quanto segue:

“ In

relazione al DA 15 novembre 2010, precisa di avere modificato le penne

lanciarazzi allo scopo di venderle e guadagnare qualcosa. C’erano degli

italiani che erano interessati. Precisa di avere lavorato su commissione: dei

cittadini italiani gli avevano chiesto di procurare loro una ventina di penne

lanciarazzi modificate nel senso indicato nel DA.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)

Fatti accertati in prima sede e non contestati

7. In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sui fatti accertati in

prima sede e non contestati, si richiamano e si citano di seguito i

considerandi da 4 a 16 della sentenza impugnata (pag. 5 a 11).

“ 4. Nel

maggio 2011, in seguito all'arresto di C. (condannato il 5 dicembre 2011 dalla

Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 5 anni, nonostante una

lieve scemata imputabilità, per lo smercio di complessivi circa 4.3 kg di eroina) nell'ambito dell'inchiesta denominata "__________",

si è appreso che egli tra novembre 2010 e

febbraio 2011 si sarebbe rifornito di eroina da una persona di origini

svizzero-tedesche chiamato "__________" o

"__________", che sapeva essere stato

arrestato dalla Polizia di __________nel corso del mese

di marzo 2011.

L'interrogatorio

dell'8 luglio 2011 di D., fidanzata e convivente dell'imputato, al proposito

dei suoi contatti telefonici con il C. ha consentito di collegare il qui

accusato al principale indagato dell'inchiesta __________ . La donna ha inoltre

dichiarato che tra l'imputato e C. vi sarebbero stati rapporti di dare e avere

per diverse migliaia di franchi svizzeri.

Dopo

un'iniziale reticenza, C. ha ammesso di aver acquistato da AP 1, in diverse partite, un quantitativo complessivo di 870 grammi di eroina e di essere debitore nei suoi confronti di fr. 10'000.- a seguito delle forniture di stupefacente.

5. II

prevenuto è stato arrestato il 12 luglio 2011. Nel primo interrogatorio ha

ammesso unicamente di conoscere C. e di avergli dato fr. 10'000.-, frutto dei

risparmi del proprio lavoro, per finanziare l'apertura di un esercizio pubblico

a __________. Quale contropartita AP 1 avrebbe chiesto di potervi lavorare come

cameriere con la sua compagna e forse, in futuro, di potere entrare in società

con C.. AP 1 si è per contro dichiarato estraneo ai traffici di eroina,

ammettendo unicamente di avere incaricato la

compagna durante la propria detenzione a __________ di riscuotere dal C.

parte del proprio credito, e meglio fr. 3'500.- per potere pagare effettuare

così i propri pagamenti.

6. L'inchiesta,

nonostante la scarsa collaborazione del prevenuto, ha rivelato una realtà diversa.

L'inizio dei suoi traffici risale alla prima

settimana di ottobre del 2010, quando L., amico di lunga data sia

dell'imputato che di C., ha fatto conoscere i due presso la __________ .

Durante questo primo incontro non si è parlato di stupefacenti, è stato quindi

nuovamente L., sapendo che C. vendeva eroina, a ricontattarlo telefonicamente

per chiedergli se sarebbe stato interessato a trattare con l'accusato per

questioni di eroina. C., dapprima reticente,

ha infine deciso di rivedere l'accusato, come da lui stesso ammesso nel

verbale di confronto del 20 luglio 2011 (Al 22, pag. 5):

“lo ho chiamato quindi L., il quale è venuto con AP 1 a casa mia a __________ e, abbiamo quindi fatto tutti e tre un

giro con l'auto di L. fino all'__________ , e ci accordammo per

delle forniture di 10 sacchi alla settimana, al prezzo di fr. 300.- al sacco, per un totale di fr. 3'000.-, dopo

due giorni ci fu la prima consegna.”,

laddove il

"sacco" corrisponde a 5 grammi di eroina,

Durante

l'inchiesta l'accusato ha dichiarato che il suo fornitore di

eroina, uno spacciatore di __________ , era lo

stesso che in precedenza lo aveva rifornito di marijuana. AP 1 non ha

tuttavia mai voluto rivelarne l'identità per paura di ritorsioni nei confronti

della sua

famiglia.

7. A

partire da ottobre 2010, l'accusato ha così iniziato a recarsi settimanalmente

a __________ per acquistare la sostanza stupefacente. Le modalità di consegna

dell'eroina da parte del fornitore sono state descritte da AP 1 nel verbale

d'interrogatorio dell'11 agosto 2011 (AI 38, pag. 5):

“Io chiamavo telefonicamente, poteva capitare anche che lo

chiamassi una settimana prima, raramente il giorno prima.

Poteva capitare che ci sentissimo per SMS anche

il giorno prima ed il giorno stesso della consegna. Le consegne ribadisco che

avvenivano nell'area di sevizio, succedevano

principalmente di giorno, quando è chiaro. Non ci sono state consegne di

notte. Rientrando in Ticino poi mi recavo da C., a casa sua o a __________ ,

per consegnargli l'eroina. Tornavo quindi a __________ , direttamente, passando

da __________ ”.

L'accusato

ha precisato che l'area di servizio autostradale in questione si trova nella

periferia di __________ , distante unicamente 10 km da dove risiedeva la sua famiglia, che egli passava puntualmente a salutare prima di farsi

consegnare l'eroina.

8. Secondo

le dichiarazioni dell'accusato, il prezzo praticatogli dal suo ignoto fornitore

era di fr. 220/230.- per 5 grammi di eroina. Egli rivendeva a C. la medesima

sostanza a fr. 300.-, ottenendo così un

profitto di circa fr. 700.- per ogni consegna settimanale da 50 grammi. Secondo queste

modalità l'imputato ha venduto C. complessivi 870 grammi di eroina, di cui 220 grammi nell'ottobre 2010, 250 grammi in novembre

e 200 grammi sia in gennaio che in febbraio

del 2011. Per il mese di dicembre 2010, in cui non ci sono state forniture, C. ha spiegato

di avere almeno temporaneamente cambiato fornitore in quanto diversi

suoi clienti si erano lamentati della scarsa qualità della droga proveniente dall'accusato.

In corso d'inchiesta è altresì emerso che il prestito di fr. 10'000.- accordato dall'imputato a C.

omettendo di farsi pagare a contanti

il prezzo di tre consegne settimanali di eroina, sarebbe avvenuto a titolo di

partecipazione societaria nell'attività di ristoratore di C., che il 20 luglio 2011 ha dichiarato quanto segue (AI 22, pag. 5):

“Per

quanto attiene alla questione del

prestito preciso che è vero che io chiesi a AP

1 se poteva prestarmi fr. 10'000,- per il ristorante, gli proposi pure

di diventare mio socio. Lui non me li diede cash, però mi propose di non pagargli 3 consegne da 50 grammi, con i soldi "risparmiati”; iniziai ad acquistare il mobilio, pagai

l'imbianchino ed altre spese correnti legate al bar/ristorante”.

9. Dalle

dichiarazioni di alcuni consumatori di eroina si è inoltre scoperto che C. non

è stato l'unico cliente dell'accusato. AP 1, seppure con molta reticenza, ha

ammesso di aver venduto, nel corso dell'inverno 2010-2011, poco meno di una

quarantina di grammi di eroina ad un ristretto numero di conoscenti, mentre che

Considerandi

2.

grammi li avrebbe ceduti gratuitamente ad un'amica, per dei favori che ella

gli aveva fatto.

10.

L'accusato

è nel complesso reo confesso della vendita di 907 grammi di eroina ( 870 a C., la rimanenza ad alcuni consumatori locali) e della cessione gratuita

di ulteriori 2 grammi, così come indicato ai

punti 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa (cfr. il verbale

d'interrogatorio dibattimentale dell'accusato, pag, 1).

11.

Le

vendite di cocaina risalirebbero invece agli inizi del 2010, almeno stando alle

dichiarazioni di P. (Al 61, verbale 19 settembre 2011, pag. 3):

“Dichiaro

di conoscere AP 1 da circa 10 anni.[...] Ammetto che AP 1 ha procurato a me e mio marito della cocaina. L'ultima volta che ho visto AP 1 è stato prima di Natale

del 2010, in detta occasione avevo ricevuto 10 grammi di cocaina. Il pacchetto di 10 grammi era stato pagato fr. 1’000.- [...] Rammento che una

volta sempre agli inizi del 2010 faceva freddo e AP 1 nell'occasione di un

invito a casa mi disse che per poter risolvere i problemi di relazione con mio

marito c'era la possibilità di provare un po' di cocaina. A quel punto accettai

l'offerta così dopo pochi giorni AP 1 mi portò due o tre grammi di cocaina da assaggiare. La cocaina che provai con mio marito era molto buona e portava

alla soluzione dei nostri problemi. Ad un certo punto la sostanza, 2-3 grammi di cocaina consumati nel week-end non bastavano più (…) Quindi avevo chiesto a AP 1 di

procurarci più cocaina anche per il fatto che conveniva

prendere 10 grammi alla volta a fr. 1'000.-. Dalla fine dell'estate 2010

e meglio fine agosto 2010 /inizio settembre 2010 abbiamo ricevuto, 30 grammi di cocaina per una spesa di fr. 3'000.- (...). Complessivamente

dai primi mesi del 2010 al 31 dicembre 2010 ho ricevuto da AP 1 almeno 50 grammi di cocaina”.

L'accusato

ha ammesso la circostanza, precisando di non avere conseguito profitto di

sorta, avendo praticato il medesimo prezzo al quale egli si era procurato lo

stupefacente.

Oltre

alla vendita di 50 grammi ai coniugi P., AP 1 ha confessato di aver venduto, nel mese di febbraio 2011, ulteriori 9 grammi di cocaina ad altri due consumatori al prezzo di fr. 140/180.- al grammo.

Trova

pertanto riscontro anche l'imputazione di cui ai punto 2 dell'atto di accusa.

12.

I

traffici di droga dell'accusato sono terminati il 2 marzo 2011, al rientro da una vacanza negli Stati Uniti, allorché

egli è stato arrestato dalla polizia __________ per essere stato

trovato in possesso di 45 grammi di eroina nei pressi di __________ . Il

controllo era dovuto al fatto che R., noto come spacciatore alle autorità __________

, era stato visto nell'atto di salire sulla

vettura del prevenuto. AP 1 ha comunque dichiarato che R. non era il suo

fornitore abituale e che era riuscito a mettersi in contatto con lui grazie ad

un'amica. Le analisi effettuate sulla sostanza stupefacente ritrovata in

possesso dell'accusato, hanno potuto stabilire come, molto probabilmente, i 45 grammi di eroina non gli fossero stati forniti esclusivamente da R.. AP 1 era infatti in possesso

di 9 sacchi da 5 grammi, in 5 dei quali' l'eroina era in polvere e aveva un

grado di purezza del 15%, mentre che negli altri 4 sacchetti l'eroina si

presentava sottoforma di polvere pressata, con un grado di purezza pari ai 24%,

e soprattutto sui sacchetti vi era il DNA di una terza persona. Lo stesso R. ha

dichiarato di aver venduto all'accusato unicamente i 5 sacchi contenenti

l'eroina in polvere e di non essere a conoscenza dei restanti 4 sacchi. Lecito,

pertanto, pensare che AP 1 abbia, una volta ancora, taciuto sull'identità dei

suo fornitore, così come era del resto falsa l'affermazione secondo cui lo

stupefacente sarebbe stato destinato a tale "__________ " (Al 72,

pag. 3).

13.

L'imputato

è rimasto carcere a __________ per 101 giorni, ovvero fino ai 10 giugno 2011.

Durante

la carcerazione egli è riuscito a far pervenire all'amico T. una lettera in cui

gli ha chiesto, tra le altre cose, di portare via un po' di vestiti dalla

camera che aveva in uso in via Vela 1 a Mendrisio nell'appartamento di O., dove

nel luglio 2010 era stata rinvenuta la sostanza stupefacente di cui al predetto

DA 15 novembre 2010 (cfr, consid. 3). A dire dell'accusato si sarebbe trattato di spazi a lui subaffittati a partire da

ottobre 2009 dall'O., il quale condivideva l'abitazione con lui.

L'accusato avrebbe però vissuto a Mendrisio solo per un paio di mesi. Pur senza

più abitarci, avrebbe mantenuto la disponibilità della camera anche dopo avere

conosciuto la sua attuale fidanzata per potere avere un po' di indipendenza in

caso di litigi con la compagna.

14.

Verso

la fine di marzo 2011, T. e F., la compagna

di O. (che si trovava a __________ per lavoro), si sono recati a __________

per ritirare i vestiti dell'accusato ma, come narrato da T. nel suo

interrogatorio dei 14 luglio 2011 (Al 12, pag. 4):

“...

sono entrato anch'io nella stanza di AP 1 per approfittane per portar via i

vestiti come da richiesta di AP 1. Non portai via nulla perché iniziando a pulire

trovai un "sorpresone" [...] trovai un vassoio con della polvere

sopra, polvere di colore marrone. [...] Per continuare il discorso posso dire

che non volevo nemmeno toccarla e lei mi propose di mettere l'eroina in un

sacchetto. La mettemmo in un minigrip che era sopra l'armadio. [...] Dissi a F.

che io non ne volevo sapere, lei mi propose di portarlo in soffitta, lo prese

in mano e lo portò in solaio in un armadio. [...]

Confermo pure che la stanza in cui c'era l'eroina era quella di AP 1.”

L'eroina

in questione, pari a ben 165.82 grammi con un grado di purezza addirittura del

54%-55%, non è stata trovata casualmente. L'accusato, infatti, nella lettera

inviata a T., aveva avuto cura di scrivere "Porta via un po' di vestiti. Anche

sopra l'armadio!", formulando perciò un chiaro invito a guardare

anche in quel luogo, in cui è del resto inusuale riporre vestiti, che si

mettono semmai dentro l'armadio.

Risulta dunque evidente come l'imputato, indagato a __________ , volesse far

sparire la sostanza illecita dal suo appartamento prima di un'eventuale

perquisizione.

15.

O., tossicomane di lungo corso,

aveva però nel frattempo appreso dalla compagna della presenza dello

stupefacente nel suo appartamento. Probabilmente ignaro dell'elevato grado di

purezza dell'eroina e già sotto l'influsso di bevande alcoliche,O. è deceduto

nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2011 dopo avere fumato un po' di

quell'eroina. La polizia, intervenuta il giorno seguente a seguito del

rinvenimento del cadavere, oltre all'eroina ha trovato anche un mixer e una

certa quantità di mannite, sostanza utilizzata per tagliare lo stupefacente.

16.

Dopo

avere anche in questo caso inizialmente contestato che la droga fosse sua,

l'accusato ha confessato quanto segue (Al 17, pag. 7):

“L'eroina rinvenuta a __________ proviene dallo

stesso fornitore di quella di C.. Non so dire adesso, con precisione,

alla verbalizzante quando io abbia portato a __________ l'eroina sequestrata.

Preciso che ho acquistato lo stupefacente rinvenuto sempre dalla stessa persona

di cui oggi non voglio dire il nome, che vive nella zona di __________ . Mi

sembra di aver portato lo stupefacente, nel mese di settembre 2010, ed era destinato ad C.

Visto il prezzo d'acquisto inferiore, il prezzo

di vendita che avrei fatto ad C. sarebbe stato leggermente inferiore a fr. 300.-

per ogni sacco da 5 grammi”.

L'accusato ha

dichiarato di aver pagato per questi 165 grammi di eroina circa fr. 10'000.- il che, considerato l'elevato grado di purezza (la droga si prestava ad essere

tagliata quanto meno sino a raddoppiarne il

peso), è un prezzo decisamente favorevole. Secondo AP 1, invece, la

sostanza non sarebbe stata mai venduta, in primo luogo perché gli era sembrata

maleodorante, e secondariamente perché nel

settembre 2010 O. aveva fatto cambiare i cilindri delle serrature dell'appartamento, non permettendo

quindi più all'accusato di riprendere le sue cose, Motivazioni, queste,

apparse risibili alla Corte e comunque irrilevanti nell'ottica dell'imputazione

formulata, comunque ammessa e che merita conferma, relativa alla detenzione di tale stupefacente (punto 1.3 AA).”

(sentenza impugnata, consid. 4-16,

pag. 5-11)”.

Appello

8.

Nel

suo appello AP 1 ha contestato unicamente la commisurazione della pena effettuata

dei primi giudici.

In particolare,

l’appellante ha rimproverato loro di non avere considerato, a suo favore, che:

-

la sua attività criminale è stata circoscritta

ad un periodo di soli 4 mesi ca.;

-

ha venduto stupefacente a pochi acquirenti;

-

non ha mai incentivato il consumo di stupefacente,

nel senso che non era lui a proporlo agli acquirenti, ma quest’ultimi a

richiederglielo;

-

la vendita di droga era, per lui, soltanto

un’attività accessoria;

-

non era consumatore di stupefacenti;

-

ha ricavato un guadagno irrisorio dalla vendita

di stupefacenti;

-

è pentito per quanto ha fatto.

Rilevata, poi, una disparità di trattamento con C.,

l’appellante ha, infine, chiesto che, nella commisurazione della pena, venga

tenuto conto della necessità di garantirgli un reinserimento professionale.

In ragione di

quanto sopra, l’insorgente ha postulato che la pena a suo carico venga

contenuta in 3 anni e che per la metà venga sospesa condizionalmente in

applicazione dell’art. 43 cpv. 1 CP.

9.

La

Corte delle assise criminali ha ritenuto oggettivamente grave l’agire

dell’accusato:

- per

il quantitativo di eroina trafficato (più di 1’100 gr),

- per

avere agito con reiterazione e intensità, sull’arco di svariati mesi, compiendo

diversi viaggi a __________ per rifornirsi di stupefacente e

- per

avere venduto principalmente a C., persona di cui egli non può avere disatteso

la pericolosità.

Dal profilo soggettivo, la prima Corte ha

considerato, a carico dell’accusato:

- il fatto di avere

avviato un importante traffico di eroina in età matura, nonostante l’esperienza

di padre di figli problematici avrebbe dovuto fargli percepire in modo

particolare la pericolosità di quel che faceva,

- l’avere agito per

mero scopo di lucro - conseguendo il non indifferente utile di circa 12’000.-

fr - nonostante egli non versasse in particolari difficoltà economiche,

- il suo essere uno

spacciatore puro, non essendo egli un consumatore di stupefacenti.

Infine, la prima Corte ha considerato che AP 1

non può vantare particolari circostanze attenuanti:

- non essendo egli incensurato,

- non avendo

alle spalle una vita particolarmente meritoria ancorché sia stato un buon

lavoratore,

- non potendo

vantare una buona collaborazione con gli inquirenti essendosi egli limitato ad

ammettere quanto gli veniva contestato, in modo non confutabile, dagli

inquirenti.

Pertanto, considerata una pena base di circa 4

anni e 6 mesi, i primi giudici l’hanno ridotta a 4 anni per tener conto delle “poche

circostanze di attenuazione della sanzione” (sentenza impugnata, consid. 22

, pag. 13-15).

10.

a. Giusta l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LFStup),

chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista,

trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende

stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena

pecuniaria.

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non

inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è

grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una

quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie

persone (cpv. 2 lett. a), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi,

presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV

165), di 12 grammi di eroina pura (DFT 109 IV 145, con le precisazioni in DTF

119.

IV 180 e 120 IV 334).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive

Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63.

vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della

legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a

quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;

STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,

6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid.

3.

).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV

73.

consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;

STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

11.

Occorre, dunque, valutare la colpa

di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente),

valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive

Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del

reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità

della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa

adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della

pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

Qualificante

la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in

circolazione (909 grammi di eroina e 59 di cocaina con purezza non precisata alienati)

e quello di stupefacente detenuto per la vendita (44,5 gr di eroina puri al

15/24% e 165,82 gr di eroina pura al 54%). Applicato l’usuale tasso di

riduzione del 10% al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere

accertato il grado di purezza (cfr, fra le altre,

STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), si ha che AP 1 ha trattato 187,1 gr di eroina pura e 5,9 gr di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo

importante ritenuto come l’applicazione del caso grave si configura

oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, già a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV

109.

consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21

novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.

6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4;

STF del 15 luglio 2010,

inc.6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo

2010,

inc.6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009,

inc.6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar

zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916

segg.).

Va sottolineato che la

quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è

importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che,

secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal

limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla

LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è

anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore

è il quantitativo di stupefacente trafficato maggiore è il numero delle persone

la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid.

2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011,

inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010,

consid. 2.3).

A carico di AP 1 va, poi,

considerato che egli ha organizzato e gestito da solo e autonomamente il

traffico di cui deve rispondere: in sostanza, egli è stato, anche nello

spaccio, il “padroncino” che è stato nelle sue attività lecite. Questo aumenta

la sua colpa, ritenuto come egli abbia così dimostrato, anche nell’attività

delinquenziale, un certo spirito imprenditoriale e una buona capacità di

muoversi nell’ambiente dei trafficanti, stabilendo contatti con fornitori fuori

Cantone (STF del 13 aprile 2010, inc.6B_1040/2009).

La colpa di AP 1 è, inoltre, aggravata dal fatto

che egli ha messo in circolazione il ragguardevole quantitativo di

stupefacente indicato in pochi mesi di attività, ciò che fa di lui uno

spacciatore di un certo livello: in questo senso, il tutto sommato breve

periodo di attività per cui risponde non costituisce un fattore attenuante.

Non ha significativo

valore attenuante il fatto che egli vendesse, per la maggior parte, ad un solo

compratore ritenuto come AP 1 ben sapesse che questi, a sua volta, avrebbe poi

venduto lo stupefacente ad una serie di altri consumatori.

Non può, poi, essere considerato a suo favore -

come preteso dalla Difesa - il fatto che egli non ha incentivato i consumi ma

si è limitato a rispondere a richieste di persone che già consumavano già solo

per il fatto che risulta dalla deposizione di P. (citata al consid. 11 della

sentenza impugnata) che, almeno con lei e il marito, AP 1 ha avuto un ruolo di “promotore” del consumo di cocaina. D’altro lato, quand’anche la tesi

difensiva corrispondesse a verità, la circostanza non avrebbe significativo

valore attenuante nella misura in cui il contrario costituirebbe un

significativo elemento aggravante.

Non può, invece, essere trascurato

il fatto, già sottolineato dai primi giudici, che, con la reiterazione dei

viaggi a __________ per rifornirsi di stupefacente e le ripetute vendite, egli

ha mostrato una solida determinazione nel delinquere.

Non può,

invece, essere considerato ad attenuazione della sua colpa - come richiesto

dalla difesa - il preteso non elevato reddito ricavato dal traffico di

stupefacenti

Dal profilo

soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122

IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF

del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc.

6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per

finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi

di lucro. AP 1 non è consumatore abituale di stupefacenti: egli si è, quindi,

dedicato al traffico di eroina e cocaina per denaro e non per garantirsi il

fabbisogno di droga. Ma non solo. Egli non è nemmeno un consumatore saltuario

di tali sostanze. Egli può, dunque, essere ritenuto uno spacciatore “puro”: la

sua perfetta consapevolezza della pericolosità della sostanza stupefacente (cfr.

verb. dib. d’appello, pag. 3) di cui non fa, perciò, nessun uso rende

particolarmente riprovevole il traffico che ne fa.

Con riferimento al criterio della libertà

dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, appesantisce la colpa di AP

1.

il fatto che egli ha delinquito nonostante avesse gli strumenti per condurre

una vita onesta: se è vero che egli versava, all’epoca dei fatti, in una

situazione finanziaria certo non brillante, è anche vero che la sua situazione

non era peggiore di quella in cui si trova buona parte dei ticinesi ed è

soprattutto vero che la sua storia dimostra che egli sapeva

muoversi bene nella nostra società, riuscendo sempre a trovare nuove e, tutto

sommato, buone opportunità di lavoro.

Ciò nonostante

egli si è dedicato al traffico di stupefacenti al solo scopo di migliorare la

propria situazione economica e lo ha fatto a 47 anni, cioè dopo avere maturato

un’esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra

il lecito e l’illecito e, di norma, esorta a comportamenti ben diversi.

In questo

senso, la richiesta della Difesa di considerare come elemento attenuante

l’accessorietà dello spaccio cade, con evidenza, nel vuoto.

In

considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la

colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale,

adeguata sia una pena detentiva variante fra i 4 e i 5 anni (per casi analoghi cfr.,

a titolo indicativo, sentenza TPC del 29.11.1999 inc. 72.1999.215; sentenza TPC

del 21.08.2000 inc. 72.2000.111; sentenza TPC dell’08.05.2001 inc. 72.2001.27;

sentenza TPC del 10.08.2001 inc. 72.2001.130; sentenza TPC

del 19.11.2007 inc. 72.2007.119; STF del 30.11.2007 inc.6B_633/2007; STF del

01.07.2008

inc.6B_120/2008).

La pena di 4/5 anni corrispondente alla colpa

complessiva dell’autore per il reato di cui deve rispondere va, poi, ponderata

in funzione delle circostanze legate all’autore.

Come già

rilevato dalla prima Corte, AP 1 non ha, dalla sua, nemmeno su questo versante,

particolari circostanze attenuanti. Egli non è incensurato. Ma non solo.

Egli ha alle

spalle condanne per comportamenti che dimostrano come frequentasse ambienti

malavitosi e come non si facesse molti scrupoli quando gli venivano fatte

proposte che nessun uomo onesto, per quanto in difficoltà, avrebbe accettato.

Non ha, infatti, da essere argomentato molto per spiegare la bassezza morale di

colui che lucra sulla disperazione di chi vive situazioni di pericolo o anche

solo di miseria nei propri paesi e cerca, emigrando clandestinamente, una via

di salvezza o per spiegare come chi accetta di fornire armi pericolose nelle

modalità descritte sopra dimostri una sconcertante spregiudicatezza ed un

preoccupante sprezzo della vita o dell’incolumità fisica altrui.

Nemmeno può

essere banalizzata - con considerazioni di ordine terapeutico - la valenza

delinquenziale dell’infrazione alla LStup di cui egli si è reso autore

colpevole in passato: al di là della mitezza della pena inflittagli all’epoca,

non si può, infatti, dimenticare che egli è stato condannato, oltre che per

avere fornito marijuana alla moglie, perché trovato in possesso di un

quantitativo di tale sostanza (723,89 gr) che mal si concilia con i dichiarati

intenti di cura e con alcuni grammi di eroina (6,78) e cocaina (4,25) che non

sono propriamente utilizzati come prodotti terapeutici.

Ma non solo.

Preoccupa il fatto che AP 1 non ha tratto alcun insegnamento dai suoi

precedenti incontri con la giustizia penale: né le condanne inflittegli né il

fatto di avere scontato alcuni mesi di carcere preventivo sono serviti da

deterrente, da stimolo a tenerlo lontano da comportamenti delinquenziali.

Nemmeno si può

dire che, nel suo passato, si ravvedono circostanze - anche isolate -

particolarmente meritorie o sfortune particolari e a lui non imputabili che

potrebbero, in qualche modo, portare ad un’attenuazione della sua colpa.

Infine, AP 1 neppure

può vantare una buona collaborazione con gli inquirenti ritenuto come le sue

ammissioni siano, in sostanza, sempre andate a rimorchio delle scoperte degli

inquirenti: se è vero che tacere è diritto di ogni imputato, è anche vero che

chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere gli sconti di pena

che, invece, vanno concessi a chi collabora attivamente con polizia e

magistratura.

La diligente

Difesa ha sostenuto che AP 1 è pentito per quanto fatto e che il suo pentimento

va considerato a diminuzione della sua colpa. Dell’asserito pentimento,

tuttavia, questa Corte non ha trovato traccia alcuna nel comportamento tenuto

da AP 1 nel corso del procedimento ed ancora al dibattimento d’appello.

Non entra,

infine, in considerazione una riduzione della pena per agevolare il

reinserimento professionale del condannato: come indicato sopra, questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa.

In conclusione,

è soltanto in considerazione del divieto della reformatio in pejus di cui

all’art. 391 cpv. 2 CPP che la pena a carico dell’appellante viene determinata

in 4 anni.

Si annota qui

che le considerazioni fatte dai primi giudici in relazione al principio della

parità di trattamento con riguardo alla pena inflitta a C. sono pertinenti. Gli

aspetti soggettivi (Tatverschulden) e le circostanze personali legate

all’autore (Täterkomponenten) - in particolare, la grave tossicodipendenza che

gli è valsa il riconoscimento dell’aver agito in stato di scemata imputabilità

e la collaborazione fornita agli inquirenti in un’estensione tale da

costituire, materialmente, un sincero pentimento - giustificavano un’ampia

riduzione della pena determinata in funzione delle sole circostanze oggettive

dei reati di cui rispondeva.

12.

La pena inflitta a AP 1 è, evidentemente da espiare non essendo

realizzati i presupposti applicativi degli art. 42 e 43 CP.

13.

AP 1, in carcerazione preventiva dal 13 luglio al 4 ottobre 2011 (cfr.

decisione 13 luglio 2011 del GPC, AI 14), è stato posto, su sua richiesta, in

anticipata esecuzione della pena dal 5 ottobre 2011 (cfr. AI 68).

Non mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione

di sicurezza.

14.

Visto

l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.- e nelle spese procedurali di cui alla

distinta spese della sentenza impugnata, rimangono a carico di AP 1 così come

sono posti a suo carico gli oneri processuali del giudizio d’appello,

consistenti in fr. 1’000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80,

84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP

12, 40, 42 e segg., 47, 49, 51 CP

19 cpv. 1 e 2 LStup

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1,

4 e 5 della sentenza 24 gennaio 2012 della Corte delle assise criminali sono

passati in giudicato, AP 1 è condannato:

1.1. alla

pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

pena unica comprensiva di quella di 40 aliquote da fr. 60.- cadauna di cui al

DA 15 novembre 2010 del MP del Canton Ticino;

1.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi

per il procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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