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17.2012.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 luglio 2012Italiano131 min

Source ti.ch

Fatti

I. ha sostenuto di aver ricevuto dall'accusato

almeno 50 grammi di cocaina, di cui 20 pagati fr./g 80.- e altri 30 g avuti in regalo:

" Mi viene chiesto se oltre ad aver acquistato cocaina da IM 1, ho

acquistato tale sostanza da altre persone nel corso degli ultimi mesi ed io

dichiaro di aver acquistato della droga pure da un uomo che io chiamavo "AP

1" ossia AP 1.

Ora mi viene mostrata una fotografia (...) dove

riconosco il "AP 1" ossia AP 1.

L'agente interrogante mi fa prendere atto che la

persona ritratta si chiama AP 1 .

Posso dire che io ho acquistato da AP 1 diversa

cocaina a partire dall'inizio 2011. Vorrei precisare che il "AP 1"

all'inizio me la regalava la cocaina, forse perché siamo proprio paesani, e in

un secondo tempo ho iniziato a pagargliela. lo acquistavo da lui dosi da un

grammo pagandola sempre fr. 80.-, la confezione era uguale a quella che mi

vendeva IM 1. Vorrei precisare che è pure capitato in un paio di circostanze

che AP 1 mi desse della cocaina da provare e io dovevo dirgli se era buona o

meno.

(...) ADR che invece da AP 1 , ossia AP 1, il

"AP 1", ho acquistato in totale, da inizio 2011, circa 20 grammi di cocaina, mentre ne ha regalati circa 30 grammi.”

(VI del 19 luglio 2011,

pag. 2 seg., Al 50).

P., figlio della ex moglie di IM 1, ha asserito di avere acquistato da AP 1 40 g di cocaina e di aver fatto con lui preparativi per la

vendita di ulteriori 70 g, poi fallita a causa del prezzo elevato:

" Per contro, con Q. da AP 1, sono andato 4 volte, in queste

circostanze Q. ha acquistato da AP 1 un totale di 40 grammi di cocaina. Posso essere abbastanza preciso sul quantitativo in quanto la cocaina la

prendevo fisicamente in mano io poiché AP 1 non voleva sapessero dove lui abitava

o chi fosse. lo mi sono limitato unicamente a ritirare la cocaina da AP 1,

dargli i soldi che Q. mi aveva anticipato, e poi consegnare subito a Q. lo

stupefacente.

Il prezzo di vendita della cocaina era di circa

600.- fr. per ogni 10 grammi.

(...) E' capitato in una circostanza, che un mio

conoscente mi ha chiesto se potevo procurargli 70 grammi di cocaina. lo ho chiamato IM 1, il quale mi ha detto di rivolgermi direttamente a AP 1. lo

ho parlato con AP 1 il quale aveva a disposizione lo stupefacente. Quando però

ho riferito il prezzo alla persona che mi aveva fatto la richiesta, questi

rinunciava e così la transazione non è mai avvenuta.”

(VI 28 giugno 2011,

pag. 3, Al 37).

L. ha ammesso di avere ricevuto 2 g di cocaina:

" Da parte mia posso dire di aver acquistato la sostanza da IM 1, di

cui non conosco il cognome e in sua assenza da un uomo che si chiama AP 1. AP 1

infatti mi è stato presentato da IM 1. (...) ADR che io pagavo la cocaina a IM

1 fr. 100.- al grammo e lo stesso prezzo mi faceva pagare AP 1.

Vorrei precisare che capitava pure che sia IM 1

che AP 1 mi offrissero gratuitamente la droga.

(...) Mi viene chiesto di quantificare quanta

cocaina ho acquistato e ricevuto gratuitamente da IM 1 e AP 1 nel periodo fine

agosto 2010 - maggio 2011 ed io dichiaro che avrò ricevuto circa 70 grammi in totale in questo periodo, 45 dei quali da me pagati e i restanti 25 ricevuti

gratuitamente. Di questi 70 grammi, al massimo 2 grammi mi sono stati venduti direttamente da AP 1, mentre gli altri 68 me li ha dati IM 1.” (VI 30 giugno 2011, pag. 2 seg., RPG 77).

IM 2 ha confermato di aver ricevuto da AP 1, ad __________

, la droga che poi ha trasportato in Svizzera e che gli è stata ritrovata

addosso al momento dell'arresto. Parimenti, dalla descrizione da lui data dei

fatti, emerge come l`accusato abbia avuto un ruolo organizzativo di primo

piano:

" In merito alla cocaina che sono andato a prendere in __________ preciso

che circa un mese prima IM 1 mi aveva proposto di andare in __________ a

prendere della cocaina. Inizialmente dovevamo andare assieme io e lui, con la

sua autovettura ed io avrei dovuto ingerire la cocaina.

(...) ADR che quando ho parlato con IM 1 di

questa possibilità, AP 1 non era presente e IM 1 non mi ha detto di avere

parlato con lui di questo. (...) lo i contatti li tenevo con IM 1 e devo dire

che non vedevo molto volentieri AP 1 perché lo vedevo come un tipo un po'

strano.

(...) In merito a questa prova rispondo che non

mi sembra che qualcuno mi avesse chiesto di provare. lo non sapevo fino allora

cosa fosse un ovulo di cocaina, perché non l'avevo mai visto e forse nel

discorso che abbiamo fatto io ho deciso di provare con dei pezzetti di carota.

(...) lo avevo portato le carote e in mia presenza AP 1 le ha tagliate e ha

preparato dei pezzetti. Se ben ricordo IM 1 era uscito a comperare della birra.

(...) ADR che probabilmente I'idea di provare con

le carote è stata di IM 1.

(...) ADR che non avevo paura di effettuare il

trasporto, visto che non dovevo ingerire la cocaina. IM 1 mi aveva dato i soldi per acquistare il biglietto del treno __________ -__________ , se ben ricordo

erano fr. 400.-. lo ho comperato il biglietto di sola andata per __________ .

(...) ADR che sapevo che AP 1 era in __________ perché

me lo aveva detto IM 1. IM 1 mi aveva raccontato che AP 1 aveva la famiglia in __________

. Non sapevo che arrivato ad __________ AP 1 sarebbe venuto a prendermi. Se

ben ricordo durante il viaggio IM 1 mi ha inviato un messaggio con il numero di

telefono di AP 1, che io ho chiamato e mi sono trovato all'esterno della

stazione di __________ con AP 1. Potevano essere le 22:00/23:00.

ADR che quando ho incontrato AP 1 abbiamo preso

un tram e siamo andati in un appartamento a dormire.

(...) ADR che il mattino, quando mi sono

svegliato, verso le 08:30 circa, AP 1 mi ha detto di prepararmi perché sarei rientrato in Ticino. Mi sono fatto la doccia e mi sono vestito. Quando mi

trovavo in sala AP 1 mi ha portato la cocaina, dicendomi che dovevo mettermela

addosso con delle fasce. Lui mi ha aiutato con due fasce elastiche a mettermi

la cocaina addosso. Queste fasce non le avevo portate io ma erano già lì. (...)

La cocaina che mi ha consegnato AP 1 era già confezionata, così come

sequestrata dalla Polizia. Ho sistemato la cocaina all'altezza dell'inguine,

sotto la cintura dei pantaloni, sopra le mutande e poi con le fasce l'ho

bloccata. Per fare questo sono stato aiutato da AP 1, anche perché io non

sapevo come fare.

ADR che quando sono andato a dormire, AP 1 era

con me nella stessa camera, dove c'era un letto a castello. lo mi sono coricato

sotto, mentre lui nel letto sopra.

(...) Non so dire quando AP 1 ha acquistato il biglietto del treno, ma comunque, come ho già dichiarato alla Polizia, la prima

parte del viaggio l'abbiamo fatta nella stessa carrozza, anche se non eravamo

vicini. Forse fino a __________ . Nella seconda parte del viaggio AP 1 si

trovava in un'altra carrozza.

(...) ADR preciso che arrivati alla dogana di __________

, ma ancora in territorio tedesco, ho visto AP 1 scendere dal treno accompagnato

da due doganieri tedeschi. Da allora non l'ho più rivisto, né l'ho sentito.

(...) ADR che la cocaina avrei dovuto consegnarla

a IM 1 e lui mi avrebbe pagato fr. 3.- al grammo. Lui mi aveva detto che

sarebbero stati 200 grammi poi invece quando sono stato arrestato, la polizia

mi ha detto che erano più di 450 grammi lordi.

Prendo atto che il quantitativo netto era di 289.71 grammi.

(...) A domanda di AP 1 rispondo che non ho le

prove per provare che lui mi ha dato la cocaina in __________ .

(...) ADR che AP 1 non mi ha mai minacciato

direttamente, ma una volta ha fatto delle allusioni durante una discussione

fatta qui in Ticino, dicendomi di non parlare troppo nel caso in cui vi fossero

stati dei problemi.

(...) ADR che la cocaina che ho ricevuto in

Ticino mi è sempre stata data da IM 1 e non da AP 1.”

(VI 18 ottobre 2011 di

confronto con l'accusato, pag. 2 segg.).

TE 1 ha indicato in 850 i grammi di cocaina

ricevuti dall'imputato:

" Conosco la persona qui presente come AP 1, nome tratto da un film.

(...) DV: Quanta cocaina ha ricevuto da AP 1 e in

quale periodo sono avvenuti questi fatti?

RV: Da luglio 2010 a marzo 2011, ossia al mio arresto. Da lui ho ricevuto complessivamente 850 grammi netti di cocaina.

DV: Quanto pagava la cocaina che le vendeva AP 1?

RV: 70.- franchi al grammo.

DV: sotto che forma vendeva cocaina AP 1?

RV: Sotto forma di ovuli da 10 grammi lordi. Solo un paio di volte ho preso da lui dosi sciolte.

(...) DV: Lei è debitore nei confronti di AP 1?

RV: Lui mi ha aiutato a trovare un alloggio e a

stare meglio. Ringrazio AP 1 per questo.

(...) DP a TE 1: Come l'ha aiutata AP 1?

RV: Lui mi ha "prestato" 4 ovuli di

cocaina che mi ha dato senza farsi pagare. Non si tratta di un regalo ma di un

prestito. Con questi 4 ovuli ho realizzato circa fr. 3'800.- con i quali ho

pagato la caparra dell'affitto e il primo mese di affitto.

(...) DC a TE 1: ogni quanto vi incontravate e

dove avvenivano gli scambi di cocaina?

RV: generalmente allo skate park di __________ ,

spesso.

L'avvocato C. chiede a TE 1 di specificare il

concetto di "spesso".

RV: Anche due volte al giorno. Capitava che però

magari AP 1 stesse via qualche settimana, lui mi diceva che stava a __________ .

(...) DC a TE 1: Qual'era la qualità della

cocaina di AP 1?

RV: Non era molto buona, direi bassa. Ritengo che

non superasse il 20% di purezza. Posso dire ciò in base alla mia esperienza di

consumatore, non ho effettuato test in questo senso.

DC al TE 1: in merito agli 850 grammi di cocaina che lei dice di aver ricevuto da AP 1, questi gli sono stati dati solo da lui o

anche tramite interposte persone?

RV: No solo da lui.

(...) DC a TE 1: Come ha fatto a giungere al

quantitativo globale che ha dichiarato aver ricevuto da AP 1?

RV: Abbiamo fatto un calcolo, io l'avvocato e la

polizia, sui nove mesi in cui ho frequentato AP 1. Questo calcolo si basava sul

mio consumo giornaliero e le mie vendite giornaliere. Vi sono pure le

dichiarazioni dei miei clienti che prendevano cocaina da me.

(...) DC a TE 1: Di questi 850 grammi da lei ammessi, quanti ritiene di averne venduti e quanti consumati?

RV: Ritengo metà e metà.”

(VI 25 agosto 2011, di

confronto con l'imputato, pag. 2 segg., Al 64).

9. Le

analisi effettuate sui 30 ovuli (6 confezioni contenenti 6 bolas l'una)

rinvenuti sul corpo di IM 2 al momento dell'arresto, hanno permesso di

accertare che la cocaina in essi contenuta aveva un peso complessivo netto di 289.71 g ed una purezza compresa tra il 21.1% ed il 24.4%.

Sentenza di primo grado

10. La

Corte delle assise criminali, con sentenza 1. febbraio 2012, ha reputato lineari e credibili le chiamate di correo di IM 1 e TE 1, tenuto conto del fatto

che con esse i chiamanti si sono assunti, in prima persona, le responsabilità

dei loro atti in piena coscienza delle conseguenze

che questo avrebbe potuto avere per loro.

Oltre a ciò i giudici di prima istanza hanno

rilevato che tali dichiarazioni hanno resistito in sede di confronto con

l'accusato ed hanno trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche, che

dimostrano come egli fosse in costante contatto con personaggi legati al

traffico di cocaina.

A questo è stato aggiunto l'atteggiamento tenuto

da AP 1 nel corso della procedura, e soprattutto il fatto che egli, dopo aver

ammesso a fatica di aver trattato solo 60/70

grammi di cocaina e di aver procurato quella sequestrata a IM 2 al momento del

fermo, ha improvvisamente ritrattato tutto.

Infine, i primi giudici hanno tenuto conto pure

del fatto che la situazione personale del prevenuto non può che portare a

credere che egli abbia potuto mantenersi solo grazie al commercio di

stupefacenti.

In relazione ai quantitativi di droga, la Corte

ha precisato di essere ben conscia che si tratta di stime e non di dati esatti

al grammo. Nel caso di TE 1, la spiegazione fornita per illustrare le modalità

di calcolo è stata ritenuta valida.

Per prudenza, in merito all'imputazione di cui al

punto n. 1.3.1 dell'AA, i giudici si sono limitati a considerare le chiamate di

correo delle persone sentite in contraddittorio con l'imputato o

con la sua difesa, e cioè quelle di TE 1 (850 g) e IM 1 (243 g), per un totale di 1093 g e non 1200 g.

Con riferimento al punto n. 1.3.2 dell'AA, la

Corte ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni di IM 1 e sulle

intercettazioni delle telefonate tra AP 1 e P..

Per il capo d'imputazione 1.3.3, sono state

tenute in

considerazione le dichiarazioni di F. e le

registrazioni telefoniche.

Tutto ciò ben ponderato, AP 1 è stato ritenuto

colpevole del traffico di 1093 g di cocaina venduti a IM 1 e TE 1, di

detenzione, trasporto e vendita di ca. 170 g di cocaina (in parte puri all'11%), dell'importazione di poco meno di 290 g (purezza media intorno al 22%) di cocaina e dell'acquisto ai fini della vendita di 200 g di cocaina provenienti da una partita di oltre 400 g (purezza tra il 6.4% e il 7.2%), importata

da F. e B..

Per contro, egli è stato prosciolto dall'accusa

di infrazione aggravata alla LStup contemplata al punto n. 1.3.1, dell'AA,

limitatamente alla vendita di cocaina a I., P., N. e L..

Parallelamente anche i coimputati IM 1 e IM 2,

che hanno ammesso tutti gli addebiti a loro carico, sono stati ritenuti

colpevoli di infrazione aggravata alla LStup per i fatti descritti nell’atto

d'accusa.

AP 1 è stato, così, condannato alla pena

detentiva di 3 anni e 9 mesi, mentre IM 1 a quella di 21 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e IM 2 a quella di 13 mesi di detenzione, sospesa anch'essa per un periodo di prova di 3 anni.

Infine è stata ordinata la confisca di tutti gli

oggetti e valori patrimoniali sequestrati elencati nell'AA (con distruzione

degli

stupefacenti). Il cellulare Samsung è stato

dissequestrato a favore di IM 2.

Appello di AP 1

11. Con

il suo appello AP 1 chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni

accusa e, in via subordinata, una massiccia riduzione della pena comminata. In

ogni caso, postula il dissequestro di tutti i

beni confiscati. A suo modo di vedere, la Corte di prime cure ha accertato in

modo arbitrario i fatti posti alla base della sentenza impugnata.

Nel dettaglio, oltre a sostenere di non essere

stato messo a confronto con tutte le persone che hanno fatto una chiamata di

correo a suo carico, egli asserisce che i calcoli dei quantitativi di

stupefacente trafficato sono più che approssimativi, in particolare quello di

cui al punto n. 1.5. della sentenza, di 850 g indicati da TE 1, un tossicodipendente, non è sostanziato da nessun elemento concreto e preciso. Lo stesso vale

per gli altri tossicodipendenti interrogati, di cui ai punti n. 1.3.1., 1.3.2.

e 1.3.3. dell'AA.

In via subalterna, egli afferma che la pena

detentiva di 3 anni e 9 mesi è ingiusta e sproporzionata se paragonata ad altre

situazioni, al punto da costituire una disparità di trattamento rispetto ai

coimputati e a casi analoghi.

Nel suo allegato ricorsuale, AP 1 evidenzia, poi,

come i giudici

di prima sede non abbiano tenuto conto di alcuni

elementi emersi nel procedimento penale, e meglio del fatto che egli è di

professione saldatore, che non risulta da nessuna parte che avesse debiti, che

non aveva necessità di denaro, che aveva una disponibilità di € 35'000.- ricevuti in prestito, che non è

emerso che egli abbia avuto dei guadagni, che le sue ammissioni al momento

dell'arresto non valgono come prova dei reati imputatigli con tutto l'atto

d'accusa, che al momento del fermo egli non è stato trovato in possesso di

alcuna sostanza proibita, che si è sottoposto al controllo delle urine che ha

dato esito negativo, che il viaggio in __________ è stato finanziato da IM 1,

così come che l’idea è venuta da quest'ultimo.

Pure da considerare è che lui non ha,

contrariamente a quanto si legge in sentenza di primo grado, precedenti penali

per droga in __________ , ma solo di circolazione stradale.

Ulteriore elemento non considerato è il fatto che

sia IM 1 che TE 1 hanno un interesse a mentire, cioè quello di alleggerire la

propria posizione. Si pensi, ad esempio, alla dichiarazione di IM 1, secondo la

quale la droga ritrovata all'interno della sua vettura (118.92 g) apparteneva al prevenuto. AP 1 contesta, poi, le traduzioni delle intercettazioni

telefoniche.

In merito alla cocaina rileva come non vi sia

alcun elemento oggettivo a sostegno della correttezza dei quantitativi indicati

nell'AA, ad eccezione della cocaina rinvenuta al momento dell'arresto su IM 2,

Non vi sono poi prove sul grado di purezza della sostanza.

12. Il

principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU 11 e ricordato nell'art, 10 cpv. 1 CPP

oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si é verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a, DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF

120 la 31 consid. 4b; STF 13.5.2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF

19.4.2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato

dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all'imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio,

quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel

Considerandi

dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a

disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione

tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima

alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di

convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la

linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario,

fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell'in dubio pro reo è così

disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo

un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV

86.

consid. 2a; DTF 120 la 31 consid. 2d; STF del

29.07

, inc.6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13.06.2008, inc.

6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 13.05.2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1:

STF del 30.03.2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.8.1; STF del 19.04.2002, inc.

1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar,

StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler

Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

La chiamata di correo é la confessione che

riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione,

la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una prova,

provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353,

consid. VI 1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4;

sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.;

sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano,

Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. 111, 1956, p. 424/425;

Loschiavo, NDI, Confessione [diritto processuale penale], p. 26).

Al pari degli altri indizi, pertanto, la chiamata

di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto

che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua

costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua

credibilità intrinseca. Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo

deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice - valutandone,

nell'ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi

che essa sia "vestita", cioè che, inserendosi in una narrazione

completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia

da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192,

consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag.

420-425).

In altri termini, il giudice è tenuto,

nell'esaminare la valenza delle chiamate di correo, a verificare se esse godono

sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.

La credibilità soggettiva è data quando le

chiamate in correità sono accompagnate dalla confessione piena da parte

dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità e sono espressione di

sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza

relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi

sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando le dichiarazioni risultano

confermate da quelle di altri imputati o testi.

13.

Nel

caso che ci occupa appare opportuno passare in rassegna i vari capi

d'imputazione confermati con la sentenza di primo grado, non senza aver prima

trattato la questione di fondo del coinvolgimento generico di AP 1 in

traffici di stupefacenti.

Ruolo di AP 1 nel traffico di cocaina

14.

Dall'esame

approfondito delle risultanze istruttorie non si può che concludere che,

contrariamente a quanto da lui sostenuto dopo il cambio di patrocinatore e al

dibattimento di fronte alla Corte delle Assise criminali, il prevenuto ha

trafficato droga in Svizzera.

In primo luogo vi sono le ammissioni, seppur

limitate allo stretto necessario, fatte nella prima parte delle indagini, con

cui egli ha riconosciuto

- di

avere partecipato all'organizzazione dell'importazione della cocaina ritrovata

sul corpo del corriere IM 2 il 29 maggio 2011;

- di

avere acquistato da F., direttamente e tramite IM 1, 100 g di tale sostanza;

- di averne procurato a IM 1 almeno 200 g;

- di aver fornito a N. 15 g di cocaina;

- di

averne dato o venduto a I. 5 o 6 g, e a L. 2 g, nonché;

- di

aver venduto ad TE 1 50 g della stessa droga.

La sua completa ritrattazione, fatta il 14

ottobre 2011, cioè oltre 4 mesi dopo il fermo di polizia, non è credibile ed è

addirittura risultata essere alquanto goffa. In effetti, se in una prima

battuta, agli inquirenti ha affermato di aver mentito per aiutare l'amico IM 1

(VI 18 ottobre 2011, pag. 1, Al 98), al processo, su precisa domanda del

Presidente che ha chiesto lumi sul perché abbia fatto tali ammissioni,

l'accusato ha, come già riferito (considerando n. 8 di questa sentenza),

risposto di averlo fatto su consiglio del proprio precedente avvocato che gli

aveva detto di ammettere qualcosa (verbale del dibattimento 1. febbraio 2011,

allegato 1, pag. 5).

Ora, una simile giustificazione non può godere di

attendibilità già solo per il fatto che - oltre ad essere in contraddizione con

quanto detto in precedenza agli agenti interroganti - nessun difensore

consiglierebbe al proprio assistito di ammettere quei reati che non ha commesso

in nome di non si sa quale strategia difensiva. È totalmente illogico.

Piuttosto appare verosimile che il legale precedente abbia consigliato di

ammettere almeno una parte dei traffici, quelli per i quali sussistono riscontri

oggettivi.

In quest'ottica non va dimenticato che AP 1 non

ha mai ammesso nulla spontaneamente e che, in maniera molto scaltra, ha sempre

chiesto prima quali fossero le prove a suo carico, per poi tentare di ridurre a

quantitativi irrisori la cocaina commerciata.

Viste le sue pregresse esperienze giudiziarie e

carcerarie, egli non può essere assolutamente considerato uno sprovveduto in

balia del proprio difensore. Anzi, appare più verosimile il contrario, cioè che

a fronte di un avvocato che non segue la sua linea poiché la ritiene errata e

contraria ai suoi interessi, AP 1 non si faccia scrupoli a chiederne la

sostituzione.

Che l'accusato non sia estraneo al mondo della

droga è, infatti, confermato dai suoi precedenti penali. Egli stesso ha

ammesso, ma solo al Presidente della Corte di prima istanza, dopo essersi

rifiutato a più riprese di parlarne, quanto segue:

" Dal 2006 al 2009 sono stato in prigione a __________ per detenzione

di 270 grammi di cocaina. Poi sono stato in prigione in Francia, salvo errore

nel 2003, per 80 grammi di cocaina che stavo portando in Italia.

(...) D avv. DI 1: Quanto è stato in prigione a __________

e in Francia?

R: A __________ tre anni, in Francia circa un

anno.”

(verbale del

dibattimento 1. febbraio 2011, allegato 1, pag. 3).

Dopo aver fatto queste dichiarazioni, l’accusato

ha però avuto l’ardire di sostenere che le condanne precedenti non erano per

spaccio ma per consumo, corroborando così i sospetti sull’inaffidabilità delle

dichiarazioni, in particolare di quelle rese dal momento in cui ha deciso di

contestare tutto:

" C: Lei d’altronde di precedenti in materia ne ha.

R:

Nelle mie precedenti condanne si è trattato sempre di quantità per consumo

personale.

C: Le

quantità non sembrano compatibili con il consumo personale.”

(verbale del dibattimento 1. febbraio 2011, allegato

1, pag. 5).

In effetti, né le quantità, né i luoghi in cui i

reati sono stati commessi, permettono di credere che la droga fosse destinata

all'uso personale. Nessuno, nemmeno il tossicodipendente più disperato,

arrischierebbe il carcere andando all'estero a procurarsi la sostanza e

affrontando l'incognita che ogni passaggio di confine comporta.

15.

A

suffragare l'esistenza di un ruolo attivo dell'imputato nel traffico di cocaina

vi é poi il fatto, oggettivo, dei suoi frequenti contatti, telefonici e

personali, con appartenenti a tale mondo, siano essi stati trafficanti o

consumatori.

Le innumerevoli intercettazioni telefoniche ne

sono chiara attestazione.

Se la conoscenza di personaggi legati direttamente

al mondo della droga, di per sé, non rappresenta ancora un elemento a carico,

il numero di persone interessate e la frequenza dei contatti lo sono poiché non

può essere ritenuto un fatto casuale.

A ciò si aggiungono le intercettazioni

telefoniche che, oltre a confermare i legami con personaggi legati al traffico

di cocaina, attestano pure l'utilizzo di un linguaggio in codice, criptico e di

primo acchito poco comprensibile, tipico degli spacciatori di droga. Da

escludere categoricamente è l'accusa formulata a più riprese dal prevenuto,

secondo la quale gli inquirenti abbiano interpretato in malafede i discorsi

fatti da lui con gli interlocutori. In effetti, la lettura delle traduzioni

consente di prendere atto di come il linguaggio utilizzato sia studiato, poco

spontaneo, e di come l'argomento non possa che essere la cocaina. A titolo di

esempio basti citarne alcune:

" (...) A chiede quanti giorni vuol lavorare, B chiede a quanto gli

mette i giorni? A risponde come l'altra volta.. B dice che era molto caro e A

risponde che allora gli abbassa un po'. A dice che ha giorni diversi.

B dice che vuole...A gli chiede se vuole un

giorno speciale? B dice chiaro.

A dice che i giorni speciali sono più complicati.

B dice che vuole lavorare 70 giorni e chiede ad A com'è? A dice 70 giorni con

due zeri dietro in più. B non capisce e allora A gli spiega 70 con due sette,

zero sette. B dice settanta giorni sono...A dice lavorativi, 70 giorni

lavorativi. A propone 5 e 5 al giorno. B dice di no. A allora gli propone di darglieli

a 45 al giorno. B è ancora titubante e A gli dice di venire che ne parlano ma

che a meno di 40 non glieli da.”

(conversazione tra AP 1

e P. del 18 marzo 2011 per la transazione di 70 g, poi non andata in porto, Al 37, allegato 3).

" A dice a B che a lui così non serve.

B sorpreso risponde che non è possibile.

A dice che l'aveva già detto l'ultima volta che

se porta ancora una cosa del genere non va bene, gli dice anche che non ha

niente a che fare con quella che si usa qui e che non ha neanche profumo. Gli

dice che gli porterà un campione per fargli vedere quella che si usa qui,

quella con cui lavora solitamente.”

(conversazione tra AP 1

e F. del 16 maggio 2011, RPG 3, allegato 9).

" B dice ad A che é a casa e gli dice che questo telefono (quello di

B) è controllato e chiede ad A se oggi passa da lui per fare un giro e che se

passi gli da qualche cosa.

A risponde che va bene e che lo chiama più

tardi.”

(conversazione tra AP 1

e N. del 7 maggio 2011, Al 52, allegato 3).

" consigame lo k usted sabe - procurami quello che sai”

(SMS ricevuto da AP 1 il 21 marzo 2011, AI 54

allegato 7).

" (...) B chiede se è riuscito ad ottenere la cosa perché ne ha

bisogno. A risponde di no, che in questo momento

c'è siccità e che non ha potuto trovare niente. A dice che aveva qualcosa ma

che non valeva la pena.”

(conversazione tra AP 1

e una donna che lui dice essere di __________ del 24 aprile 2011, Al 54,

allegato 11).

" A si lamenta con B che ha un colore diverso dall'altra e B dice che

deve guardare quello piccolo, non gli altri due. A dice che ha un colore

grigiastro e B risponde che deve provarla per vedere se va bene.”

(conversazione tra AP 1

e una persona presentatagli a __________ del 16 maggio 2011, Al 54, allegato

19).

" (...) A dice che l'uomo gli ha detto che ne mancano 6.

B è sorpreso che siano 6, dice che sono 5

B dice di aver detto ad A che erano 15 con quello

che hanno dato

A dice che pensava fosse tutto

B dice di aver detto ad A che ne mancavano 5

A dice che va bene.”

(conversazione tra AP 1

e IM 1 dei 25 maggio 2011, Al 54, allegato 18).

" A dice a B di portare 5 + 5 per un'altra persona perché conosca chi

è A. A dice nello stesso luogo di sempre.”

(conversazione tra AP 1

e il fornitore di __________ del 16 maggio 2011, Al 54, allegato 20).

" B dice che l'uomo ha detto che per giovedì va bene che però bisogna

vedere perché l'uomo vorrebbe provare se riesce a ingoiare, comò ha detto A.

A dice che va bene, di dirgli quando l'uomo vuole

provare, quando é libero. (..)”

(conversazione tra AP 1

e IM 1 del 17 maggio 2011, Al 54, allegato 23).

Di fondamentale rilevanza sono, inoltre, le

numerose chiamate di correo, univoche nel descrivere il ruolo attivo e centrale

di AP 1 nel traffico di stupefacenti.

16.

Non

va poi minimizzato il fatto che AP 1 è riuscito a vivere in Svizzera per quasi

un anno e mezzo, dormendo per buona parte del tempo presso affittacamere (solo

negli ultimi mesi è stato ospitato dalla sua ragazza, D., gratuitamente) e

muovendosi avanti e indietro dall'__________ , senza esercitare attività

lavorativa alcuna.

A suo dire, si sarebbe mantenuto grazie ai suoi

risparmi e al prestito di € 23'000.- (inizialmente erano € 35'000.-, ma €

12'000.- sono stati restituiti; VI 14 settembre 2011, Al 70).

In sede d'appello, l'accusato ha reclamato per il

fatto che in prima istanza non é stato tenuto conto del fatto che egli era

stato professionalmente attivo come saldatore.

Al procuratore pubblico, il 30 maggio 2011, egli

aveva tuttavia dichiarato di non avere più un lavoro fisso dal 2000 e di essere

in una situazione finanziaria molto difficile, con svariati debiti (VI 30

maggio 2011, pag. 5, Al 15).

Nel 2003 è stato incarcerato in Francia per un

anno e dal 2006 a metà 2008 è poi stato in carcere a __________ . In questi

periodi, non ha, quindi, potuto avere alcuna entrata.

Non credibile è, quindi, che egli si sia potuto

creare dei risparmi lavorando.

L'asserito prestito non è mai stato adeguatamente

sostanziato. Agli atti, il prevenuto ha prodotto unicamente, per il tramite

della propria compagna D., una dichiarazione sottoscritta da tale Willy A., __________

, datata 21 maggio 2010 (VI del 16 agosto 2011, allegato 12 a RPG 8 e ad Al 59). Questo documento ha una portata probatoria molto limitata, se non nulla.

Innanzitutto poiché consegnato nella forma di una fotocopia di un fax, nemmeno

autenticata, laddove non sarebbe stato difficile presentare l’originale.

In secondo luogo, per le modalità di

allestimento, rispettivamente, e soprattutto, per l’estensore dello stesso, del

quale nulla è oggettivamente dato a sapere.

Senza entrate e in questo contesto è difficile

che l'imputato abbia potuto vivere nel nostro Paese senza far capo a introiti

di natura illecita, provenienti dal traffico di cocaina.

Importazione dall'__________ di 289.71 g di cocaina in correità con IM 1 e IM 2

17.

II

ruolo di primaria importanza nell'importazione della cocaina rinvenuta - dal

peso netto di 289.71 g e con una purezza tra il 21% ed il 24.4% - è dato per

accertato.

A sostanziare questa conclusione vi sono, in

primo luogo, le univoche e congruenti chiamate di correo fatte dalle altre due

persone implicate: IM 2 e IM 1. Quest'ultimo, come visto al punto n. 8 della

presente sentenza, ha dichiarato che l'accusato si è preoccupato di procurare

la cocaina ad __________ e di darla al corriere per il trasporto (VI 13

settembre 2011, pag. 6, Al 69a e VI di confronto l’imputato 14 o ottobre 2011,

pag. 2, Al 94). Egli ha, pure, asserito che AP 1 avrebbe dovuto pagare IM 2 per

il trasporto (VI di confronto con l'imputato 14 ottobre 2011, pag. 2).

IM 2 (cfr. sempre punto n. 8 di questa sentenza)

ha confermato di essere andato nella capitale olandese, di essere stato accolto

alla stazione dall'accusato che lo ha portato in un appartamento a dormire, di

aver ricevuto, l'indomani, sempre da lui, la droga e di essere da lui stato

istruito e aiutato a legarla attorno alla propria vita con una banda elastica

anch'essa fornita da AP 1 (VI di confronto con l'imputato 18 ottobre 2011, pag.

4.

segg., Al 93). Egli ha, pure, sostenuto che è stato proprio il prevenuto a

tagliare le carote a forma di ovuli per la prova, fallita, di ingestione.

I due correi sono sempre stati coerenti e lineari

nelle loro dichiarazioni che, oltre ad essere internamente congruenti,

combaciano esattamente tra loro.

Entrambi hanno ammesso i fatti loro addebitati ed

hanno collaborato pienamente con gli inquirenti, fornendo una piena confessione

circa quanto da loro commesso. In questo modo si sono esposti alla condanna

penale decretata in prima sede che loro, coerentemente con quanto fatto sino a

quel momento, hanno accettato di buon grado.

La credibilità soggettiva delle loro

dichiarazioni é inconfutabile.

Dal punto di vista della credibilità oggettiva,

vi sono in primo

luogo le intercettazioni telefoniche da cui

emerge in maniera inequivocabile il coinvolgimento di AP 1 nell'operazione ed

il ruolo centrale che egli ha assunto. A titolo esemplificativo, basti citare i

seguenti stralci:

" A AP 1 B: IM 1

A dice a B di preparare IM 2 perché giovedì

andiamo e torniamo domenica.

B dice che chiederà a IM 2 se può, che però B non

può tornare domenica, deve tornare sabato al più tardi.

A dice che allora torneranno sabato

B dice che è assolutamente senza e che altrimenti

andranno A

ed IM 2

A risponde di sì

B dice che chiede a IM 2 quando può essere libero

giovedì

A dice che anche lui è senza soldi, lì ne ha ma

qui no”

(conversazione tra AP 1

e IM 1 del 17 maggio 2011, Al 54, allegato 22).

" A: AP 1 B: IM 1

B dice che l'uomo ha detto che per giovedì va

bene che però

bisogna vedere perché l'uomo vorrebbe provare se

riesce a

ingoiare, come ha detto A.

A dice che va bene di dirgli quando l'uomo vuole

provare, quando è libero (...)”

(conversazione tra AP 1

e IM 1 del 17 maggio 2011, Al 54, allegato 23).

Oltre a ciò, vi sono le ammissioni esplicite

fatte al riguardo dal prevenuto (cfr. punto n. 7 di questa sentenza) che ha

riconosciuto di aver avuto un ruolo importante nell'organizzazione del viaggio

ed ha descritto in maniera precisa e combaciante con le dichiarazioni degli

altri implicati quanto avvenuto (VI 30 maggio 2011, pag. 3 segg., Al 5; VI del

12.

luglio 2011, pag. 2-5, Al 46; VI del 9 agosto 2011, pag. 11, Al 54).

A questo si assomma il fatto che l'accusato è una

persona con

precedenti penali specifici, relativi al traffico

internazionale di stupefacenti e che egli era ben introdotto nei mondo della

droga cantonale.

Infine, c'è la cocaina ritrovata addosso a IM 2,

risultata pesare 289.71 g e pura tra il 21.1% ed il 24.4% (RPG doc. 67). In

virtù del principio in dubio pro reo, che impone l'applicazione del tasso più

favorevole al prevenuto, questo significa che il quantitativo di cocaina pura

importata in quell'occasione ammonta a 61.12 g.

In considerazione di tutto ciò, si può

considerare la ritrattazione meramente strumentale e dare per assodato che il

reato addebitato a AP 1 è stato realmente da Iui commesso nei termini e nelle

modalità indicate dall'atto d'accusa.

Trasporto in correità con IM 1, da __________ a

__________ e poi __________ , di F. e M., e ricezione di 50 g lordi di cocaina

18.

Il

Dispositivo

dispositivo n. 1.1.2. della sentenza impugnata dispone la colpevolezza

dell'imputato per avere, in correità con IM 1, trasportato, il 14 maggio 2011,

con l'auto guidata da quest'ultimo, F. e M., sapendo o dovendo presumere che

essi trasportavano cocaina e ricevendone, nonché detenendone, circa 50 g lordi.

L'accusa si fonda nuovamente sulle chiamate di

correo di IM 1 (VI di confronto 14 ottobre 2011, pag. 4, Al 94) e di F. (VI di

confronto,17 ottobre 2011, pag. 2 seg., AI 95 e VI 25 luglio 2011 pag. 5, RPG

75).

Entrambi hanno collaborato con gli inquirenti

dando versioni convergenti e lineari e, dunque, credibili.

In merito al viaggio del 14 maggio 2011, F. ha tuttavia dichiarato (cfr. stralci ripresi al punto n. 8 di questa sentenza) che il prevenuto

non era nemmeno in Ticino in quel periodo (VI di confronto 17 ottobre 2011,

pag. 2, Al 95).

La dichiarazione è, tuttavia congruente con

quella di IM 1, il quale ha asserito che il prevenuto lo ha chiamato per dirgli

di andare a prenderli in stazione a __________ , cosa che egli non ha

potuto fare perché stava ancora lavorando. Li ha,

comunque sia, poi prelevati a __________ , per condurli a __________ e poi a

__________ , dove F. gli ha poi dato 50 g di

cocaina in ovuli, destinati all'accusato (VI di

confronto 14 ottobre 2011, pag. 4, Al 94).

L'accusato ha ammesso, il 12 luglio 2011 (RPG 3,

pag. 9), che in quel momento (il 14 maggio 2011) stava aspettando da F., per il

tramite di IM 1, 50 g di cocaina in

cambio di quella fornitagli in precedenza e che

lui aveva restituito poiché di cattiva qualità. Goffamente ha, tuttavia,

contestato che nella telefonata in cui parla di questo con l'amico, l'argomento

fosse la cocaina.

Il contenuto della conversazione telefonica tra

lui e F. (VI 12 luglio 2011, allegato 3, Al 94) è tuttavia inequivocabile. E'

chiaro che si sta parlando di stupefacenti e non di banconote da fr. 50.-:

" B dice ad A (AP 1,

n.d.r.) che ha dato 50 CHF a quel ragazzo

e che domani parleranno. A chiede a B se non

dovevano essere due e B risponde di no che erano 50 CHF.

A dice che arriva domani mattina e che così non

gli piace. B dice che il suo amico, amico di A, ha preso oggi da lui e A dice

che va bene.”

È, dunque possibile anche in questo caso ritenere

accertato che

AP 1 ha organizzato il trasporto dei due corrieri

della droga e che questi hanno consegnato a IM 1 50 g dello stupefacente, sotto forma di ovuli, destinati al prevenuto.

Pure il secondo capo di imputazione deve essere

confermato.

Non é stato possibile fare accertamenti sulla qualità

della cocaina in questione, poiché essa non ha potuto essere recuperata. Per

simili situazioni, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito che,

partendo dal presupposto che tutte le droghe sul mercato sono più o meno

diluite quando l’esame dello stupefacente è impossibile, il giudice può

riconoscere senza trascendere in arbitrio che la droga è di qualità media e può

quindi far riferimento al grado medio di purezza abituale di quelle in

circolazione in quel periodo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

3 ed., vol. II, n. 86 ad art. 19 LStup; STF 6B_892/2010, consid. 1.4).

La consolidata prassi delle corti ticinesi

riconosce un tasso di purezza medio del 10%, mentre altri tribunali elvetici

hanno preferito far capo alle tabelle statistiche della Società Svizzera di

Medicina legale (www.sgrm.ch, STF 6B_892/2010, consid. 1.4,

Corboz, op. cit., n. 86 ad art. 19 LStup), che risultano essere, tuttavia, di

difficile interpretazione ed applicazione ai casi concreti. Essendo stati

entrambi i metodi considerati non arbitrari dal Tribunale federale, questa

Corte ritiene applicabile alla fattispecie il tasso di riduzione del 10% (STF

6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1), tra l’altro indubbiamente più

favorevole al prevenuto rispetto a quanto indicato dai dati statistici.

Procedendo in questo modo, il quantitativo di

cocaina puro risulta essere di 5 g.

Detenzione in correità con IM 1 di 118 g netti di cocaina (con grado di purezza tra il 7.9 e l'11.3%)

19. Il

dispositivo n. 1.1.3. della sentenza impugnata condanna l'imputato per avere,

in correità con IM 1, detenuto nel periodo dal 26 al 30 maggio 2011, a __________ , nel cruscotto dell'autovettura di quest'ultimo, così come concordato tra loro e

nell'interesse comune, 118.92 g netti di cocaina con un grado di purezza

variante dal 7.9 all'11.3%.

La notte tra il 29 ed il 30 maggio 2011, la

polizia, dopo avere arrestato IM 1, è andata con lui presso il garage del

domicilio della madre, ove, nel cruscotto di una Opel Astra GT1 nera (non più

in circolazione), ha rinvenuto 130 g lordi di cocaina e 554 g lordi di presunta sostanza da taglio.

L'esame effettuato dalla polizia scientifica ha

prodotto i seguenti risultati (RPG doc. 43 e 44):

• i 520.74 g netti di polvere bianca sono risultati negativi ai test per stupefacenti;

• la cocaina di 65.77 g netti contenuta nel sacchetto, aveva una purezza inferiore o uguale al 4.5%. La sostanza pura

è dunque di 2.95 g;

• la cocaina contenuta

in 4 confezioni di complessivi 6.9 g netti aveva una purezza compresa tra il

10.5% e I'11.3%, ciò che porta, in applicazione del principio in dubio pro reo,

a determinare la sostanza pura in 0.72 g;

• la cocaina contenuta

nei 4 ovuli, dal peso netto di 46.25 g, aveva una purezza del 7.9%. La droga

pura è dunque di 3.65 g;

Complessivamente la cocaina pura sequestrata in

quell’occasione è di 7.32 g.

Ciò precisato, che questa droga sia stata

detenuta dal prevenuto in correità con IM 1 è innanzitutto attestato dalla

chiamata di correo di questi (VI 13 agosto 2011, pag. 4 e 5, Al 69a), che ha

pure specificato che parte della cocaina rinvenuta nel cruscotto era quella, di

scarsissima qualità, fornitagli da F..

L'affidabilità del correo è già stata trattata e

non necessita di

ulteriori approfondimenti. In questo caso

occorre, tuttavia, osservare come la versione secondo cui parte della cocaina

rinvenuta all’interno della vettura sia stata da IM 1 tenuta su ordine o,

quantomeno, in accordo con l'accusato, sia da collegare alla fornitura di

stupefacente scadente, che non ha potuto essere smerciato. Questo è confermato

dalla scarsissima qualità della cocaina contenuta nei 4 ovuli, dal peso netto

di poco inferiore ai 50 g che rappresentavano il quantitativo dato loro da F..

A rafforzare la tesi accusatoria vi sono, poi, le

ammissioni dell'imputato - inutilmente ritrattate dal 14 ottobre 2011 in avanti - con cui ha riconosciuto di aver dato droga a IM 1 con il compito di venderla: "Si

può dire che io e IM 1 eravamo assieme. lo procuravo la cocaina a IM 1 e lui la

vendeva" (VI 14 luglio 2011, pag. 10, Al 49) e con cui ha dichiarato

che tra la cocaina sequestrata vi era anche quella datagli, per il tramite di IM

1, da F. in sostituzione di quella della quale non era rimasto contento:

" Di fatto mi ha consegnato 50 grammi la prima volta e visto che non era buona, me l'ha cambiata ma non era buona e gliel'ho restituita senza

pagargliela. Quindi è avvenuta una seconda fornitura, anche questa volta non

buona e io volevo restituirla ma non sono riuscito a ridarla a F., in quanto

irreperibile, di fatto è stata trovata da IM 1 il giorno del nostro arresto.” (VI 16 agosto 2011, pag. 3, Al 59).

Infine, vi sono tutti gli elementi oggettivi,

pesantemente indizianti a carico del prevenuto, già esposti in precedenza.

La chiamata di correo può essere considerata

dunque sufficientemente vestita, così che la condanna deve essere confermata.

Detenzione in correità con IM 1 di 2.56 g netti di cocaina

20. II

dispositivo n. 1.1.4. della sentenza impugnata prevede la condanna

dell'imputato per avere, in correità con IM 1, detenuto nel corso del mese di

maggio 2011 e fino al 31 maggio 2011, a __________ , presso il domicilio di IM

1, così come concordato tra loro e nell'interesse comune, 2.56 g netti di cocaina.

II 30 maggio 2011 gli agenti si sono recati anche

presso il domicilio di IM 1 dove, in una credenza del salotto, sono stati

rinvenuti e sequestrati un rotolo di sacchetti da cucina in plastica, una

bilancia elettronica e un involucro di plastica contenente cocaina dal peso

lordo di 3.3 g. Quest'ultima è stata fatta esaminare ed è risultata avere un

peso netto di 2.56 g ed una purezza inferiore o uguale a 4.5%. La sostanza pura

era, dunque, di 0.11 g.

Rinviando alle motivazioni testé esposte in

merito alla droga rinvenuta nel cruscotto dell'auto, pure il capo d'accusa qui

in discussione può trovare conferma.

Vendita di almeno 1'093 g di cocaina con grado di purezza indeterminato

21. Il

dispositivo n. 1.1.5. della sentenza impugnata conferma la condanna dell'imputato

per la vendita, in più occasioni, nel periodo tra l'inizio dell'anno 2010 e il

29 maggio 2011, a __________ e in altre località del Ticino, a più spacciatori

e o

tossicodipendenti locali, di un imprecisato

quantitativo di cocaina, ma almeno di 1'093 g (con un grado di purezza indeterminato).

La Corte di prime cure ha considerato, per

prudenza, unicamente le chiamate di correo delle persone sentite in

contraddittorio con l'imputato, cioè TE 1 che ha parlato di 850 g di cocaina, e IM 1 che ha, invece, dichiarato di avere preso dall'imputato 243 g di cocaina. Viceversa, sono state reputate insufficienti, rispetto alla proposta contenuta

nell'AA, le dichiarazioni di I. (circa 50 g), P. (circa 40 g), N. (15 g), L. (circa 2 g) e gli altri non meglio identificati clienti (AA punto n. 1.3.1.).

Con l'appello il prevenuto, oltre a negare

integralmente i fatti, ha contestato i calcoli alla base della ricostruzione

dei quantitativi, in modo particolare quelli di TE 1.

Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha confermato di avere acquistato da AP 1 almeno 243 g di cocaina per poi rivenderla (verbale del

dibattimento 1. febbraio 2012, allegato 1, pag. 4). In precedenza egli aveva,

pure, precisato che tutta la droga da lui venduta gli era stata consegnata

dall'imputato (VI 13 agosto 2011, pag. 5, Al 69a).

Il quantitativo di 243 g è composto da 150 g venduti a Q., 40 g a L., 30 g a I., 7 g a TE 1 e 6 g a IM 2.

Queste sue asserzioni sono confermate da quelle

degli acquirenti. Q., oltre a dichiarare che la cocaina acquistata dal IM 1 è

stata almeno di 200 g (quindi molto più di quella ritenuta dall'AA), ha

ricordato come questi gli avesse detto che proveniva dall'__________ - fatto

che la collega al qui accusato - e che era di una qualità variabile, ma di

norma molto migliore di quella che lui soleva comperare a __________ :

" Da parte mia nel periodo settembre 2010-marzo 2011, posso

quantificare la cocaina da me acquistata da IM 1, in parte da me consumata, per la stragrande maggioranza, ed in parte destinata a miei amici. Ciò

lo posso affermare con una certa sicurezza in quanto io consumavo, fumandola,

circa 5 grammi alla settimana e quindi, facendo un rapido calcolo, io ho

consumato almeno 140 grammi di cocaina in questo periodo, mentre altri 60 grammi li ho acquistati e consegnati ai miei amici.

(...) ADR che IM 1 mi aveva detto che la cocaina proveniva dall'__________ .

ADR che la cocaina non era sempre di buona

qualità, anche se era molto migliore di quella che avevo comprato a __________ .

Ricordo che nel mese di novembre 2010 in una circostanza era al "top" nel senso che era molto buona.” (VI 1. luglio 2011, pag. 3, RPG 78).

L., come riportato in precedenza, ha sostenuto di

aver ricevuto da IM 1 68 g di cocaina di cui 45 g da lui pagati e il resto donatigli (VI 30 giugno 2011, pag. 2, RPG 77; cfr. punto n. 8 della

presente sentenza).

I., oltre ad aver dichiarato di aver acquistato e

ricevuto cocaina direttamente da AP 1, ha ammesso:

" ADR che ho acquistato in complessivo da IM 1 circa 10 g di cocaina pagandola fr. 80.- al grammo, ciò a partire dall'inizio del 2011. Mentre me ne ha

regalati altri 20 grammi e ciò perché siamo molto amici.” (VI 19 luglio 2011, pag. 3, Al 50).

Pure IM 2 ha confermato di avere acquistato direttamente da IM 1:

" lo ogni tanto telefonavo a IM 1 e chiedevo di portarmi 1 o 2 palline

di 1 grammo di cocaina, preciso che io ho un solo cliente. In totale credo di

aver venduto circa 15 grammi, non lo so esattamente perché non tenevo i conti.”

(VI 31 maggio 2011 di IM

2 di fronte al GPC, pag. 3, RPG i 56).

In merito alla cocaina venduta a IM 2, IM 1 ha ridimensionato il quantitativo da 15 g a 6 g (VI 13 agosto 2011, pag. 4, Al 69a), cioè quello in

definitiva considerato dall'accusa.

I 7 g venduti a TE 1 sono, per contro, stati

indicati da IM 1 stesso, mentre l'acquirente non è stato in grado di confermare

l'ammontare, dichiarando di non ricordare il fatto, ma di non poterlo nemmeno

escludere (VI 13 agosto 2011 di IM 1, pag. 4, Al 69a).

Il quantitativo di 850 g fornito a TE 1 direttamente da AP 1, è stato calcolato dal primo con l'aiuto degli inquirenti,

sulla base del suo consumo medio e delle vendite o regali da lui effettuati,

tenuto conto di quanto dichiarato dai suoi acquirenti:

" Posso dire che ritengo un quantitativo compreso tra 1000 e 1500 grammi di cocaina venduta o ceduta gratuitamente come verosimile, ed altri 500 grammi consumati personalmente. In base a quanto da me dichiarato precedentemente mi viene

chiesto se confermo quanto da me detto nel verbale d'innanzi al PP datato 17

maggio 2011, riguardo ai miei approvvigionamenti di cocaina. Ossia di aver

acquistato da spacciatori africani o sconosciuti circa 150 grammi, 60/70 grammi da C. e la rimanenza, circa 700/800 grammi dall'AP 1 o meglio AP 1 da me

riconosciuto in fotografia nel corso degli ultimi verbali da me resi.

(...) R: da parte mia sostanzialmente le

confermo. Intendo però fare alcune precisazioni o rettifiche. Parto dal

presupposto di ritenere corretto come da luglio 2009 a marzo 2011, io ho venduto o ceduto complessivamente circa 1 kg/1.5 kg di cocaina e ne ho

consumati 500 grammi. Da ciò risulta come io perlomeno abbia avuto tra le mani

in questi anni almeno 1500/2000 grammi di cocaina.

Per quanto riguarda la cocaina acquistata da C.

riconfermo i 60/70 grammi indicati, per quanto riguarda l'AP 1 ritengo

verosimile un quantitativo di 1000 grammi complessivo, mentre il rimanente da spacciatori generalmente africani come già detto nei precedenti verbali.

A questi però devo fare una precisazione. Infatti

capitava come l'AP 1 mi dicesse che si assentava dal Ticino per una settimana,

mentre di fatto lui stava via anche tre settimane. In questo periodo, non

avendo potuto prevedere una sorta di scorta di stupefacente sufficiente, dovevo

fare capo agli africani.

(...) A domanda dell'interrogante rispondo che

dall'AP 1 acquistavo unicamente ovuli e non grammetti sciolti. Solo in un paio

di occasioni, ho preso dei grammi sciolti, altrimenti sempre ovuli da 10 grammi lordi. La cocaina inizialmente la pagavo fr. 70.- il grammo, ossia fr. 700.- per ogni

ovulo. In seguito il prezzo dell'ovulo, negli ultimi tre mesi di attività, era

sceso a fr. 650.-.

D: quando lei parla di 1000 grammi di cocaina ricevuti da AP 1 intende netti o lordi?

R: intendo lordi. Ritengo che netti potessero

essere almeno 850 grammi di cocaina.

(...) Voglio comunque dire che io trovo che l'AP

1 sia una persona gentile. Infatti verso la fine dello scorso anno, ero in

difficoltà con l'appartamento e mi ero trovato per strada. Solo grazie al fatto

che mi ha fatto un prestito, ho poi potuto trovare un nuovo alloggio.”

(VI 25 agosto 2011, RPG

10 dell'inc. 72.2012.40 del TPC contro TE 1, richiamato).

Al dibattimento d'appello, TE 1 ha confermato questa versione dei fatti, non nascondendo i suoi problemi con la droga e fornendo dei

dettagli circa il metodo di calcolo. Ovviamente, come egli stesso ha avuto modo

di precisare, la sua non è una ricostruzione matematica esatta al grammo, ma è

una stima

che, comunque sia, può essere considerata del

tutto affidabile, poiché fondata su delle basi di computo indubbiamente

corrette di modo che il risultato non può divergere in modo significativo dalla

realtà:

" Dal mese di maggio 2011 vivo a __________ dove seguo un trattamento

di disintossicazione. Dal prossimo 3 settembre inizierò a lavorare come

impiegato in logistica alla __________ (ditta di arredamenti bagni). Presso

quella ditta seguirò un tirocinio e frequenterò la relativa scuola nei prossimi

3 anni.

Non

consumo più stupefacenti da 15 mesi.

Alle domande dell'avv. DI 1 rispondo come segue:

Effettivamente ho consumato cocaina. Ne ho anche

venduta. L'ho spacciata dal luglio 2009 fino al marzo 2011, momento del mio

arresto. Ne vendevo sostanzialmente per trovare i soldi per finanziare il mio

consumo personale.

Ho scontato 2 mesi di carcere preventivo alla __________

.

Ero effettivamente tossicodipendente. Consumavo

circa 6/7 grammi alla settimana, circa 20/25 grammi al mese.

(...) Confermo quanto dichiarato nelle righe 32 a 37 del verbale 25 agosto 2011 Al 64, pag. 6. Preciso che il mio avvocato non è che mi suggeriva.

Semplicemente era lì per difendermi. Confermo che siamo giunti al quantitativo

che ho indicato facendo un calcolo basato su quanto io consumavo giornalmente e

quanto io vendevo e che in questo calcolo sono stato aiutato dalla polizia.

L’avvocato DI 1 mi chiede se abbiamo fatto un calcolo scritto.

Rispondo che penso di sì, ma non mi ricordo esattamente.

Il quantitativo che ho indicato è evidentemente un quantitativo

approssimativo, come detto ricostruito sulla base del periodo di consumo, del

mio quantitativo giornaliero di consumo personale e del quantitativo giornaliero di vendita. Evidentemente, non c'era

nessuna registrazione di questi

acquisti. Però, nonostante debba ammettere che in quel periodo io vivevo in un

altro mondo, posso confermare ancora oggi che il quantitativo indicato è corretto. Può variare in meno ma non di molto

perché il consumo era quello e quindi

anche le vendite. Il rapporto fra la droga che io consumavo e quella che

vendevo era uguale: per ogni grammo consumato ne vendevo un grammo o anche un po' di più.

Infatti mi è stato

imputato 1,5 kg di

vendita, non tutto comprato da lui naturalmente.

Mi rifornivo anche da altri spacciatori che però non conoscevo e

di cui non avevo il telefono. Questo nel periodo prima

di conoscere AP 1 o nei momenti in cui AP 1 non era in Ticino.

Confermo che AP 1 era il mio fornitore

principale. Dopo che l'ho conosciuto, mi rifornivo da altri solo quando lui non

era in Ticino.

Ho iniziato a fare uso di cocaina all'età di 18

anni. Il periodo più duro e di consumo maggiore è stato gli ultimi 2 anni prima

dell'arresto.

È vero quanto sta dicendo AP 1 e cioè che io non

gli ho mai detto di essere un tossico. Gli dicevo che la droga che compravo da

lui era per terze persone cui io l'avrei rivenduta. È vero anche quanto dice AP

1 in relazione ai nostri colloqui e progetti di lavorare nell'ambito di cambio

valute estere come brocker. Volevamo lavorare a titolo indipendente. Visto che

non avevo lavoro, avevo pensato di investire dei soldi che avrebbe dovuto darmi

AP 1. Pensavo d'investire 2000.- /3000.- franchi che, appunto, dovevo ricevere

da AP 1.

Non abbiamo mai, invece, avuto alcun progetto di

fare dei traffici insieme di cocaina. Semplicemente io la compravo da lui.

Confermo che nell'ultimo anno io compravo la cocaina sempre da AP 1. Ogni volta

compravo da lui un ovulo. In quell'ultimo anno compravo da altri solo quando

lui non era in Ticino. Confermo ancora una volta che io ho acquistato cocaina

da AP 1 nei termini di cui ho già parlato in precedenza e in cui ho ribadito

oggi, nonostante AP 1 continui a sostenere di non avermi mai venduto cocaina.

A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che quando io

compravo la cocaina da AP 1 non erano mai presenti altre persone.”

(verbale del

dibattimento 18 luglio 2012, pag. 4 seg.).

AP 1 ha ammesso di aver venduto cocaina a TE 1 ma

solo in ragione di 50/60 g (VI di confronto 25 agosto 2011, pag. 3, AI 64).

Prima, il 14 luglio 2011 (VI 14 luglio 2011, pag. 9, Al 49), egli aveva già

contestato il totale di 800 g indicando, però, come verosimile un quantitativo

di circa 200 g. In questo modo egli ha, comunque sia, riconosciuto di aver

avuto dei rapporti d'affari, e meglio di compravendita di cocaina con lui.

Ritenuto come sia evidente l’interesse del prevenuto

a ridurre i quantitativi e quindi a ridimensionare le proprie colpe e,

soprattutto, ritenuto come TE 1 non abbia alcun interesse ad indicare un

quantitativo maggiore di quello effettivamente comprato poiché con le sue

dichiarazioni egli non accusa soltanto AP 1 ma anche se stesso, è del tutto condivisibile

il ragionamento effettuato in prima sede secondo cui sono le esternazioni

dell’acquirente a meritare credibilità. A questo proposito va ricordato che TE

1 è stato condannato, con sentenza 22 giugno 2012 della Corte delle assise

criminali, a due anni e tre mesi di detenzione per infrazione, in parte

aggravata, alla LStup e contravvenzione alla LStup, per avere, tra le altre

cose, alienato e offerto complessivamente 1'448 grammi lordi di cocaina (inc. 72.2012.40 TPC). Nell’ambito di tale procedura egli ha

collaborato pienamente con gli inquirenti al chiarimento dei fatti.

Anche questo capo d'accusa può, dunque, essere

confermato.

Essendo il grado di purezza indeterminato,

richiamando i

considerandi precedenti, in applicazione

dell’usuale tasso di riduzione del 10% (sicuramente favorevole all'imputato, se

solo si tiene conto che lo stupefacente sequestrato a TE 1 aveva una purezza

del 26.3%, cfr. sentenza 22 giugno 2012 e AA 16 aprile 2012 prolati nei suoi

confronti, inc. 72.2012.40 TPC), si accerta come la sostanza pura venduta a TE

1 ammonti a 109.3 g.

Preparativi per la vendita di almeno 60 g di cocaina

22. II

dispositivo n. 1.1.6. della sentenza impugnata condanna l'imputato per aver

effettuato preparativi per la vendita a una persona presentatagli da P. di

almeno 60 g di cocaina (con grado di purezza indeterminato),

transazione non avvenuta poiché l'acquirente ha

ritenuto il prezzo troppo elevato.

Nuovamente l'accusa si fonda, in primo luogo, sulla

chiamata di correo di P. (figlio di IM 1, cfr. considerando n. 8 di questa

sentenza e VI 28 giugno 2011, pag. 3, Al 37).

Agli atti vi è, poi, la conversazione tra i due

intercettata il 18 marzo 2011 (già riportata al considerando n. 15 di questa

sentenza), più che esplicita nei contenuti.

Confrontato con essa, AP 1 ha riconosciuto l'interlocutore ed ha ammesso che si trattava delle contrattazioni per 70 g di cocaina, poi non andate a buon fine (VI 14 luglio 2011, pag. 11 e seg., Al 49).

Sulla scorta di questi accertamenti, anche questa

chiamata di correo può essere ritenuta sufficientemente avvalorata da elementi

convergenti e può, perciò, fungere da sostegno alla relativa proposta

accusatoria.

Non essendo verificabile il grado di purezza

della cocaina, si fa capo al citato 10%, fatto che porta a concludere per un

quantitativo di cocaina pura di netti 6 g.

Acquisto di almeno 200 g lordi di cocaina da F. mai concretizzato a seguito del suo arresto

23. Al

dispositivo n. 1.1.7., la Corte delle assise criminali ha condannato AP 1 per

avere, nel periodo tra il 15 e il 17 maggio 2011, a __________ e in altre località non meglio precisate, acquistato almeno 200 g lordi di cocaina da F., senza tuttavia riceverla a seguito dell'arresto di quest’ultimo e di B.,

effettuato il 17 maggio 2011, quando i due sono stati trovati in possesso di 418.56 g di cocaina con grado di purezza variante tra il 6,4 ed il 7.2%.

F. ha dichiarato che la cocaina trasportata dal

corriere era destinata, almeno in misura di 200 g, al prevenuto:

" ADR che la cocaina che aveva B. era. destinata a AP 1. Mi viene mostrata una foto di AP 1 . Confermo che si tratta di AP 1.

lo ho parlato con AP 1 e gli ho detto che sarei

andato a __________ a prendere la ragazza. Sono partito da __________ con

l'autobus. AP 1 ci avrebbe aspettati alla stazione dell'autobus di __________ per

ricevere la ragazza.”

(VI di confronto tra B.

e F. 25 luglio 2011, pag. 3, RPG 74).

" ADR che confermo che la cocaina che trasportava il 17 maggio 2011 B.

era destinata in misura di 200 o 300 grammi a AP 1.”

(VI di confronto con

l'imputato 17 ottobre 2011, pag. 3, Al 95).

Agli atti vi sono le registrazioni di

conversazioni telefoniche avvenute tra l'accusato e F. in data 16 maggio 2011,

quindi il giorno prima dell'arrivo a __________ di B.. In esse, quest'ultimo lo

informa dell'arrivo della donna:

" B dice ad A che è confermato che sua sorella parte alle 6

(presumibilmente 18) e che però non ha confermato quando arriva a

Incomprensibile.” (VI 12

luglio 2011, all. 8, Al 46).

Inoltre, il 14 maggio 2011, sono state

intercettate delle telefonate tra AP 1 e IM 1, nelle quali quest'ultimo

chiedeva all'accusato, in quel momento a suo dire in __________ , dove avrebbe

potuto essere ospitato F. ed un amico/corriere, domanda alla quale, in prima

battuta, egli ha risposto di condurli a __________ e, in seguito, visto che

quella soluzione non era praticabile, i due concordano di ospitarli

temporaneamente in una roulotte per poi, all'ultimo momento, decidere di

condurli a __________ da un amico di IM 1 sino a quando AP 1 sarebbe tornato in

Ticino e avrebbe trovato loro un altro alloggio (VI 14 luglio 2011, pag. 4 seg.

e allegati 4-7, Al

49).

AP 1 ha sempre negato di aver effettuato la

transazione in questione, asserendo di essere stato interessato solo ai 50 g che avrebbe dovuto ricevere in sostituzione della cocaina scadente fornitagli in precedenza.

Nuovamente, la versione fornita dal correo,

appare credibile, coerente e sufficientemente sostanziata, mentre quella

dell'accusato è inattendibile. L'interesse per l'arrivo di F. e dei suoi

corrieri, rispettivamente il ruolo organizzativo assunto dall'accusato, che

viene addirittura contattato in __________ per trovare una soluzione

d'alloggio, palesa un coinvolgimento che forzatamente va oltre l'ottenimento

dei 50 g di cocaina in sostituzione di quella scadente. Si può dare, così, per

assodato che almeno 200 g di cocaina erano destinati al prevenuto. Quantitativo

che in base alle analisi, che hanno riscontrato un grado di purezza tra il 6.4%

e il 7.2%, corrisponde a 12.8 g di cocaina pura.

24. L'art.

19 cifra 1 cpv. 3 e 9 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. b LStup) prescrive

che debba essere punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta,

importa, esporta o transita stupefacenti. Lo stesso vale, in base all’art.19

cifra 1 cpv. 4 e 5 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup), per chi

offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in

commercio o cede stupefacenti, rispettivamente li possiede, detiene, compera o

acquista in altro modo.

Punito alla stessa stregua è pure chi fa

preparativi per commettere una di queste infrazioni.

La pena non può essere inferiore a un anno

(cumulabile con una pena pecuniaria), e si parla di caso aggravato, se l'autore

sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte

persone, se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente

il traffico di stupefacenti, se realizza, trafficando per mestiere, una grossa

cifra d'affari o un guadagno considerevole, se offre fornisce o rende

accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati

principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che

una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa

a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV

334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc.

6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6;

STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,

inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.

6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo

2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar

zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, op.cit., ad art. 19 LStup, n. 78

segg., pag. 916 segg.).

Se l'autore ha effettuato più violazioni distinte

dell'art. 19 LStup, occorre sommare i diversi quantitativi per valutare se ci

si trova di fronte ad un caso aggravato o meno (DTF 112 IV 113 consid. b; DTF

114 IV 167 consid. b).

II caso aggravato è dato anche quando non sono

raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in

ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da

creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è

necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o

che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit. , n. 92).

Dal punto di vista soggettivo, affinché vi sia un

caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cifra 2 vLStup (vigente art. 19 cpv. 2

LStup), è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui

commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di

molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19

LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). II dolo eventuale é sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è

destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non

saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

25. E'

indubbio che nel caso specifico, la fattispecie dell'art. 19 cifra 2 vLStup

(vigente art. 19 cpv. 2 LStup) sia stata adempita da AP 1, sia dal punto di

vista oggettivo, che da quello soggettivo. In effetti è indiscutibile che egli

ha trattato importanti quantitativi di cocaina, che eccedono di gran lunga i

minimi richiesti dalla giurisprudenza per i casi gravi.

In base a

tutto quanto precede, deve essere confermata la

condanna di AP 1 per i reati indicati dal punto

n. 1.1.1 al punto n. 1.1.7. della sentenza 1. febbraio 2012 della Corte delle

assise criminali, con la precisazione secondo cui il quantitativo complessivo

di sostanza pura movimentata è di 201.65 g per quantitativo complessivo di stupefacente di 1753 g.

Commisurazione della pena

26. Decisa

la condanna per infrazione aggravata alla LStup, i primi giudici hanno valutato

come grave la colpa di AP 1, soprattutto se paragonata a quella degli altri due

correi, evidenziando come sia stato lui a dettare i tempi e organizzare i

traffici, dimostrando di sapersi muovere molto bene sul piano internazionale.

Essi hanno parimenti considerato che, come da lui stesso ammesso, é già stato

incarcerato in Francia e a __________ per traffici di droga, dimostrando così

di non essere una persona che si lascia facilmente impressionare dalla

privazione della libertà. Essi non hanno intravvisto alcuno spazio per il

riconoscimento di attenuanti, evidenziando come il suo atteggiamento di totale

mancanza di assunzione di responsabilità non consenta alcuna attuenuazione

della pena.

Tenuta in considerazione la giurisprudenza

cantonale, la Corte ha reputato corretto comminare una pena detentiva di 3 anni

e 9 mesi, riducendola rispetto alla richiesta di 4 anni e 3 mesi formulata

dall'accusa poiché il grado di purezza della sostanza rinvenuta è risultato

basso, di modo che la messa in pericolo per la salute creata da AP 1 é stata di

intensità minore (consid. 5d della sentenza impugnata).

27. Con

l'appello, la difesa ha chiesto, in via sussidiaria, una riduzione sensibile

della pena comminata.

27. a. Sotto l'egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e

di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo

riserbo nell'ambito della

commisurazione della pena, e meglio lo faceva

unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si

fondava su criteri estranei all'art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione

prescritti da quest'ultima norma oppure appariva esageratamente severa o

esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di

apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129

IV 6 consid. 6.1 e riferimenti, DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid.

2).

II nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare, mediante l'appello, non solo l'eccesso o l'abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l'inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest'ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l'appello é, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell'autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall'autorità

inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §

91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o,

nell'opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della

giurisdizione di appello anche all'errato apprezzamento, non solo all'eccesso o

all'abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d'appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l'ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, in

Praxiskommentar, ad art. 398 n.'9 e ad art. 393

n. 17; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: "Auch reine

Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung";

Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17, pag. 2622; Mini,

in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d'appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO,

ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n.

21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all'identico motivo di

reclamo., Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al

riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor

[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. 11, Berna

2002, pag. 6671 del controllo dell'opportunità delle decisioni: "Contrôler

l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel

l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa libre appréciation").

L'opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l'autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l'autorità chiamata a pronunciarsi sull'appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell'istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il

primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione

del diritto di essere sentito dell'imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512

pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente, il TF,

commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina

maggioritaria precisando che l'appello produce, di principio, un effetto

devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d'appello un pieno

potere d'esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto,

che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 in 6B 548/2011).

b. Per

l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché

dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

II cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Come

già l’art. 63 v.CP, dunque, anche l'art. 47 cpv 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all'atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto

designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e

"modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 22.6.2010 in

6B_1092/2009,6B_67/2010 consid 2.1.). In

relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze

esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione

all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2).

d. Determinata

la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne

in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del

quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso

del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1.;

STF del 22 giugno 2010 inc.6B_1092/2009,

6B_67/2010 consid, 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc.6B_585/2008

consid. 3.5).

e. Nel

nostro ordinamento vige il principio dell’individualizzazione della pena. Di

conseguenza, il principio della parità di trattamento assume rilievo solo in

casi eccezionali, nelle

rare ipotesi in cui pene determinate in modo di

per sé conforme

all'art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva

disuguaglianza.

Il confronto tra casi concreti è, perciò, di

norma infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue

specificità soggettive e oggettive (DTF 135 IV 191, consid. 3.1. e 3.2.; DTF

123 IV 150 consid. 2a; DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

28. Occorre,

dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai

fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze

oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando,

poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione ai

reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

Qualificante la colpa del prevenuto è,

innanzitutto, il quantitativo di cocaina trafficato: 1'753 g complessivi, secondo i calcoli effettuati dagli inquirenti. Pur tenendo conto del fatto che

per una buona fetta si tratta di dati approssimativi, seppur fondati su basi di

calcolo affidabili, si può affermare senza timore di smentita che a AP 1 è

imputabile di avere messo in circolazione almeno 1.5 kg di cocaina.

Si tratta di un quantitativo in sé importante. Il

quantitativo è sempre importante anche considerando solo la sostanza pura (201 g) ritenuto come esso superi più che abbondantemente la quantità minima richiesta per

l’applicazione del caso grave.

In questo contesto va ricordato che l'entità

della droga maneggiata, pur non essendo l'unico elemento di rilievo, è comunque

sia importante nell'ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero

che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana

dal limite a partire dal quale si è in presenza di un'infrazione aggravata alla

LStup (in casu 18 g di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la

commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale

nella misura in cui maggiore è il quantitativo, dì stupefacente trattato,

maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in

pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid.

2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto

2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3). La colpa di AP 1 è, inoltre, accentuata

dall'estensione geografica del traffico di stupefacenti, avendo egli

organizzato, almeno un trasporto di cocaina dall'__________ (__________ ) alla

Svizzera (Cantone Ticino). Il TF ha già avuto modo di stabilire che l'autore

che valica frontiere sorvegliate (o che organizza un tale passaggio

internazionale) deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta

droga all'interno nei confini nazionali poiché quest'ultimo si espone ad un

rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che

l'importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero

trasporto all'interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc.

6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc.6B_390/2010, consid, STF

del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1).

In relazione alle vendite di stupefacente, va

tenuto presente che l'appellante ha dimostrato una buona efficacia

delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a smerciare a

consumatori ticinesi, con più vendite in poco più di un anno, tra inizio 2010 e

il 29 maggio 2011, 1'093 grammi di cocaina. Come già stabilito dal TF, l'aver

venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è

indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc.

6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c).

Rispondendo ad una precisa contestazione della

difesa, va puntualizzato che il tasso di purezza della droga non gioca alcun

ruolo nella commisurazione della pena, a meno che l’autore non abbia

coscientemente voluto fornire una sostanza particolarmente pura o particolarmente

diluita (DTF 122 IV 299 consid. 2c; DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; STF

6B_1040/2009 del 13 aprile 2009, consid. 2.2.1). Nella fattispecie gli estremi

per tenere in considerazione la scarsa qualità della cocaina non sussistono.

Ciò nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal prevenuto, la Corte di

prime cure ne ha tenuto conto operando, per tale circostanza, una leggera

riduzione della pena base (consid. d, pag. 22 della sentenza 1. febbraio 2011).

Ad appesantire la posizione del prevenuto vi è,

poi, l'intensità della sua attività illecita. Si può senza timore di smentita,

in effetti, affermare che tra inizio 2010 ed il giorno del suo arresto egli è

stato costantemente attivo nel traffico di stupefacenti, senza sosta alcuna.

II ruolo ricoperto dal prevenuto nel traffico di

cocaina è stato centrale. Sia IM 1 che IM 2 hanno continuamente fatto capo a

lui ed è sempre stato lui a prendere le decisioni fondamentali ed a

intrattenere i contatti con i fornitori.

Dai profilo soggettivo, va differenziato, secondo

costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio

2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010,

consid, 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c), il caso

dell'autore tossicomane che agisce per finanziare ïl proprio consumo da quello

di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di

lucro. AP 1 non è fondamentalmente un consumatore di

stupefacenti, anche se, a suo dire, qualche volta

ne ha fatto uso, soprattutto in passato: egli si è, quindi, dedicato al

traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.

Non possono essere, inoltre, dimenticati i suoi

precedenti penali specifici, che, oltre a dimostrare una grande familiarità e

dedizione al traffico di droga a livello sovranazionale, attestano la sua

incapacità a trarre lezione dai propri errori, anche quando, per essi, ha

dovuto subire incarcerazioni per periodi prolungati. La sua scaltrezza è

emersa, quale costante, in tutta la procedura. In primo luogo essa risulta

evidente dal ruolo che ha saputo ritagliarsi nell'organizzazione delinquenziale

rispetto ai correi, cioè quello di burattinaio che si muove nell'ombra,

lasciando il lavoro sporco ed i rischi ad esso connessi agli altri.

La sua astuzia si è poi palesata nel corso

dell'istruttoria penale: all'inizio ha seguito la strategia di ammettere almeno

in parte le proprie colpe, ma solo ove esse sono risultate evidenti e

schiaccianti, con lo scopo di limitare ad esse la sanzione. In un secondo

tempo, ha deciso di rinnegare tutto, incolpando il proprio avvocato di averlo

mal consigliato e chiedendone la sostituzione.

Agendo in questo modo egli ha dimostrato di non

aver, una volta di più, imparato nulla dai propri errori.

Non sono ipotizzabili attenuanti di sorta.

In considerazione dell'insieme dei suddetti

elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che,

pertanto, visto il quadro edittale, sia adeguata la pena comminata in prima

sede di 3 anni e 9 mesi (a titolo comparativo, cfr. STF 6B_459/2011 del 18

ottobre 2011; STF 6B_35/2010 del 4 giugno 2010; STF 6B_170/2007 del 9 ottobre

2007).

La pena appare equa e corretta anche se

rapportata (nei limiti imposti dai principi esposti in precedenza al consid. 27

e) con quella comminata a TE 1. In effetti gli aspetti soggettivi (Tatverschulden)

e le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten) - in

particolare, la grave tossicodipendenza che gli è valsa il riconoscimento

dell'aver agito in stato di lieve scemata imputabilità e la collaborazione

fornita agli inquirenti - hanno comportato una sensibile riduzione della pena

determinata in funzione delle sole circostanze oggettive dei reati di cui è

stato chiamato a rispondere (cfr. STF 6B_554/2009 del 23 novembre 2009, consid.

3.2).

La pena è da espiare, non essendo realizzati i

presupposti degli art. 42 e 43 CP.

29. AP 1

è stato posto in carcerazione preventiva dal 29 maggio al 16 novembre 2011,

data a partire dalla quale si trova in carcerazione di sicurezza. Egli ha

rifiutato di essere posto in espiazione anticipata di pena (Vl 18 ottobre 2011,

pag. 3, Al 98).

Questa Corte ordina, pertanto, per i motivi

esposti dalle autorità che, in precedenza, si sono determinate in merito, in

particolare per il pericolo di fuga, il mantenimento dell’imputato in

carcerazione di sicurezza (art. 229 segg. CPP), così da garantire l’esecuzione

della pena.

Dissequestri

30. Con

il proprio appello, AP 1 ha pure chiesto il dissequestro di tutti gli oggetti e

valori patrimoniali elencati nell'AA 112/2011 e confiscati con il dispositivo

n. 7 della sentenza impugnata. La pretesa non può che essere intesa come volta

al dissequestro dei beni a lui sequestrati.

Egli non ha portato alcun argomento a favore di

tale rivendicazione per cui, preso atto della reiezione integrale dell'appello

e considerato il legame, palese, dei beni sequestrati con l'attività criminale

del prevenuto, non appare necessario approfondire la questione per respingere

l'istanza.

31. Visto

l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella

tassa di giustizia di fr. 500.- e nelle spese procedurali di fr. 21'452.25,

sono posti a carico di AP 1 .

Gli oneri processuali del giudizio d'appello,

consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di

spese, sono pure posti a carico dell'appellante.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 139, 220 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408, 454 CPP

12, 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP

19 e 19a LStup

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di

conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi numero

2.1.1. – 2.1.6., 3.1.1., 3.1.2., 3.2., 4., 5.2.1, 5.2.2., 5.3.1., 5.3.2., 8.

della sentenza 1. febbraio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati

in giudicato:

2. AP

1 è dichiarato autore colpevole di:

2.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome

riferita ad una quantità di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere

in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere

autorizzato:

2.1.1. in correità con IM 1 e IM 2, il 29 maggio 2011, importato in

Svizzera dall’__________ 289.71 grammi netti di cocaina (con grado di purezza

variante dal 21.1 al 24.4 %);

2.1.2. in

correità con IM 1, il 14 maggio 2011, da __________ a __________ e poi fino a

__________ , trasportato, con l’autovettura condotta da IM 1, così come

concordato con quest’ultimo e nell’interesse comune, detto F. e M., sapendo o

dovendo presumere che essi trasportavano cocaina, ricevendone e detenendone

circa 50 grammi lordi;

2.1.3. in correità con IM 1, nel periodo dal 26 al 30 maggio 2011, a __________ , detenuto, nel cruscotto dell’autovettura Opel Astra di IM 1, così come

concordato con quest’ultimo e nell’interesse comune, 118.92 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 7.9 all’11.3%);

2.1.4. in correità con IM 1, nel corso del mese di maggio 2011 e fino al 31

maggio 2011, a __________ , detenuto, presso il domicilio di IM 1, così come

concordato con quest’ultimo e nell’interesse comune, 2.56 grammi netti di cocaina;

2.1.5. nel periodo tra l’inizio dell’anno 2010 e il 29 maggio 2011, a __________ e in altre località del Cantone Ticino, venduto, in più occasioni, a vari

spacciatori e/o tossicodipendenti locali, un imprecisato quantitativo di

cocaina, ma almeno 1'093 grammi (con grado di purezza indeterminato);

2.1.6. nel periodo tra febbraio e maggio 2011, a __________ , fatto preparativi per la vendita a una persona presentatagli da P., di almeno 60 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), transazione non avvenuta poiché

l’acquirente non avrebbe accettato il prezzo di vendita;

2.1.7. nel

periodo tra il 15 e il 17 maggio 2011, a __________ e in altre imprecisate località, acquistato almeno 200 grammi di cocaina da detto F., senza però

riceverla a seguito dell’arresto in data 17 maggio 2011 di quest’ultimo e di B.

(trovati in possesso di 418.56 grammi netti di cocaina con grado di purezza

variante dal 6.4 al 7.2 %).

3. AP 1 è condannato alla pena di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi di

detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4. Gli

oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia

di fr. 500.- e nelle spese procedurali di fr. 21'452.25, sono posti a carico

di AP 1 .

5. È

ordinata la confisca di tutti gli oggetti e valori patrimoniali indicati a pag.

5 dell’atto d’accusa 112/2011 concernenti l’imputato.

6. È ordinata la carcerazione di sicurezza in vista dell’esecuzione

della pena e della procedura di ricorso al Tribunale federale.

7. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.00

- testi fr. 100.40

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 1’300.40

sono posti a carico dell’appellante.

8. Intimazione

a:

9. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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