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Decisione

17.2012.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 agosto 2012Italiano89 min

Source ti.ch

Fatti

accertati in prima sede

Rapine e identificazione degli autori

7. Nel

periodo compreso tra il 18 agosto 2010 ed il 9 febbraio 2011 __________

furono teatro di ben cinque rapine: quattro a stazioni di servizio con annessi

uffici cambio ed una ad un ufficio cambio.

Per identificarne gli autori, gli inquirenti

ticinesi - che erano peraltro riusciti ad estrarre, da una traccia di DNA

rinvenuta in una delle vetture (tutte risultate rubate) utilizzate per

commettere una delle rapine, un profilo di DNA che, seppure incompleto, poteva

essere utilizzato per un confronto mirato con il profilo di un sospetto autore

- allacciarono una stretta collaborazione con le autorità italiane.

L’11 febbraio 2011, avuta notizia della

commissione di una nuova rapina (questa volta a __________), alcuni agenti di

pattuglia della polizia stradale raggiunsero il valico di __________ per

controllare i veicoli in uscita. Al fine di controllare una vettura con targhe

italiane che sopraggiungeva in direzione dell’Italia con a bordo due giovani,

gli agenti ne occuparono parzialmente la corsia di marcia e con il braccio

intimarono l’alt al conducente. Questi, anziché obbedire, salì in parte sul

marciapiede, scansò l’auto della pattuglia che urtò con lo specchietto laterale

sinistro e si diede alla fuga.

Inseguiti dalla polizia, i fuggiaschi - dopo

avere abbandonato l’auto, rinvenuta poi dagli agenti a __________, nei pressi

del confine verde - riuscirono a far perdere le loro tracce dileguandosi nei

boschi circostanti.

Gli accertamenti effettuati permisero alle

autorità italiane di stabilire che la vettura abbandonata dai fuggiaschi era in

uso a __________ che - sentito in questura a __________ - spiegò di averla

prestata ad AP 1 (sentenza impugnata, consid. 3.2, pag. 11-12).

Le ricerche intraprese, dopo che anche uno degli

agenti che avevano intercettato l’auto in fuga aveva riconosciuto nella foto

segnaletica di AP 1 il conducente del veicolo, portarono, ancora l’11 febbraio,

a __________, all’arresto dell’imputato da parte della Guardia di Finanza della

__________.

Il correo di AP 1 non poté, invece, essere tratto

in arresto (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 12).

8. Associato alla Casa __________ dove rimase in carcere estradizionale

(dall’11 febbraio al 4 aprile 2011), AP 1 acconsentì all’estradizione (chiesta

per ripetuta rapina aggravata, ripetuto sequestro di persona, ripetuta

infrazione alla Legge federale sulle armi, impedimento di atti dell’autorità e

ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulla circolazione stradale) e

giunse in Ticino il 5 aprile 2011 (sentenza impugnata, consid. 3.4, pag. 13).

L’imputato è rimasto in carcerazione preventiva

dal 5 aprile al 30 maggio 2011.

Dal 31 maggio 2011 egli si trova in anticipata

espiazione pena presso il PCT (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 14; AI 65).

9. Già al momento del fermo da parte delle autorità italiane AP 1 ha ammesso di essere uno degli autori della rapina commessa quel giorno a __________, precisando di

avere agito con un cittadino albanese, tale N., di cui ha fornito il numero di

cellulare (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 13).

Dal numero di telefono, gli inquirenti hanno

potuto identificare il correo in PIFA 1 e, a seguito di un ordine di cattura

internazionale con contestuale domanda di estradizione (tuttavia non ancora

evasa al momento del dibattimento di prima sede; sentenza impugnata, consid. 4,

pag. 14-15), procedere al suo arresto (sentenza impugnata, consid. 17, pag.

42).

10. Estradato in Svizzera, dopo aver preso atto dei mandati di cattura

emessi a suo carico, AP 1 ha subito ammesso di essere l’autore delle cinque rapine

contemplate in tali atti (che non comprendevano, però, la rapina del 5 novembre

2010, cioè quella all’ufficio cambio di __________), spiegando di avere agito

in correità con due cittadini albanesi - M. e N. - che alternativamente si

erano uniti a lui per mettere a segno i vari colpi (sentenza impugnata, consid.

3.5, pag. 13).

Per diversi interrogatori AP 1 ha omesso di parlare della rapina del 5 novembre 2010, di cui si è assunto la paternità, insieme a M.,

soltanto il 16 giugno 2011 e soltanto dopo essere stato confrontato con i

riscontri oggettivi che lo situavano sul luogo del crimine, e meglio con il rinvenimento

del suo DNA sul nastro adesivo con cui era stata legata la vittima (sentenza

impugnata, consid. 3.5, pag. 13-14). Egli ha spiegato di non avere

spontaneamente parlato di quella rapina

“perché

non mi era stata chiesta ed in più la modalità in cui l’avevamo fatta non mi

garbava molto. La signora è stata legata in quanto ad un certo momento si è

messa ad urlare e voleva schiacciare l’allarme” (sentenza impugnata, consid. 7.3, pag. 22).

Le rapine

11. Sulla scorta delle dichiarazioni dell’imputato e di quelle delle

vittime nonché dei filmati della videosorveglianza, la prima Corte ha accertato

che tutte le rapine sono state commesse da due persone (sentenza impugnata,

consid. 4, pag. 14).

AP 1 ha dichiarato di avere perpetrato le prime tre rapine (quelle del 18 agosto, del 1. ottobre e del 5

novembre 2010) con M. (cittadino albanese che aveva conosciuto circa un anno

prima in Italia) e le successive tre rapine (quelle del 14 gennaio, del 9

febbraio e dell’11 febbraio 2011) con N. (altro cittadino albanese conosciuto

in Italia; sentenza impugnata, consid. 4, pag. 14).

12. Secondo le dichiarazioni di AP 1, M. era uno dei suoi fornitori di cocaina che aveva conosciuto più o meno nell’aprile 2010 “presso

il Bar __________ o presso il __________” (PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011,

pag. 3).

Fu lui - sempre secondo le dichiarazioni di AP 1

- a proporgli “di commettere con lui queste rapine” per “rientrare”

(MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 3), e meglio per trovare i soldi con cui saldare

il debito che AP 1 aveva maturato con lui per acquisti di cocaina fatti a

credito.

Sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, fu

sempre M. che, prima della quinta rapina, gli disse che, nei colpi successivi,

“sarebbe

stato accompagnato da N. (albanese) che già aveva esperienze in rapine” (MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 4);

“La

sera prima del colpo mi sono visto con M. al bar __________. Questi mi diceva

che l’indomani avrei dovuto andare a fare un lavoro sempre a quel distributore

di benzina assieme a N.” (PS AP

1 5.4.2011, all. 13 al RPG 5.10.2011, pag. 5 e 6);

“M.

mi aveva detto che c’era da fare un lavoro, inteso come rapina, ma che lui non

poteva esserci siccome impegnato e che dovevo andare a farla assieme a N.”

(PS

AP 1 4.5.2011, all. 14 al RPG 5.10.2011, pag. 5).

13. Di M., agli inquirenti, AP 1 ha dichiarato che si tratta di:

“un

albanese, età 36/37 anni, corporatura robusta, capelli rasati, moro,

sopracciglia folte, altezza circa 1.80 e occhi scuri castani”

(PS AP 1 5.4.2011, all. 13 al RPG 5.10.2011,

pag. 3).

AP 1 ha, poi, detto di non avere il numero di

cellulare di M. e ha spiegato che, quando voleva contattarlo per acquistare

droga, bastava cercarlo in uno dei due bar indicati che l’uomo frequentava

abitualmente.

AP 1 ha, poi, dichiarato di avere paura di M.:

“M.

non è solo uno spacciatore ma è una sorta di capoccia in seno alla comunità dei

suoi concittadini (albanesi)”

(MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 3);

“…

anche se mi presentano la foto o di persona il M., io dichiarerò che non lo

conosco perché, non per me ma per la mia famiglia ho paura per la loro

incolumità”

(all. 1 al verb. dib. di prima istanza,

pag. 16).

Al dibattimento d’appello, al riguardo AP 1 ha detto:

“Confermo

di avere detto tutto quanto so su M.. Ho conosciuto M. circa un paio di anni

fa. Di lui ho avuto un paio di numeri di telefono che però so che ha cambiato

quando ancora io ero libero: mi ricordo che me li aveva dati dicendomi che

avrei potuto contattarlo su quei numeri ma che poi li ha cambiati ben presto.

Io compravo cocaina da lui. Quando avevo bisogno lo trovavo al bar __________

oppure al Circolo __________.

Di

M. agli inquirenti ho detto tutto quanto sapevo, e meglio ho detto loro quali

posti frequentava. Non ho mai saputo il cognome di M.. Prima di essere

arrestato non avevo alcun numero di telefono su cui reperirlo. Ribadisco però

che, per paura di ritorsioni, in particolare contro i miei familiari, dovessi

essere messo a confronto con lui, mi avvarrei del diritto di non rispondere,

cioè non lo riconoscerei.

So

che M. si occupava non solo di droga, ma anche di prostituzione e di documenti

falsi” (verb. dib. d’appello,

pag. 3).

14. Come visto, invece, AP 1 ha dato alla polizia il numero di telefono

dell’uomo che lui conosceva come N., permettendone, così, l’identificazione e

l’arresto.

15. AP 1, sin dal primo interrogatorio, ha giustificato le rapine con la

necessità di estinguere un debito di 40'000.- Euro, contratto fra la primavera

del 2010 ed il febbraio del 2011 con M. a seguito di acquisti di cocaina a

credito (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 33).

L’imputato ha affermato che il bottino delle

rapine veniva suddiviso a metà fra lui e M., prima, e N., poi. Ha, quindi,

precisato che, dalla metà che gli pertoccava, M. tratteneva una parte per

scalare il debito che - ha precisato - non aveva ancora potuto essere estinto

in quanto egli, nel frattempo, continuava ad acquistare da M. cocaina a credito

(sentenza impugnata, consid. 13, pag. 34).

AP 1 ha stimato di aver tenuto per sé, già

dedotto il parziale rimborso del debito, 40/50'000.- Euro che ha detto di avere

speso, oltre che per mantenersi, “in droga e divertimento” (sentenza

impugnata, consid. 13, pag. 34-35).

Ritenuto come AP 1 non abbia destinato al

pagamento del vantato debito l’intero provento dei reati da lui commessi e

come, sebbene disponesse del denaro provento delle rapine, abbia (sempre

secondo le sue dichiarazioni) continuato ad acquistare cocaina a credito e

sempre da M., la tesi da lui avanzata per giustificare la commissione delle

rapine non ha convinto la prima Corte che ha ritenuto che, “qualora debito

ci sia stato, non è stato il solo motivo alla base dell’agire dell’imputato”

(sentenza impugnata, consid. 13, pag. 35).

16. Per i

dettagli delle sei rapine di cui AP 1 deve rispondere, si rinvia ai consid. 5-10,

pag. 15-31 della sentenza impugnata che vengono qui richiamati in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

Al riguardo ci si limita a ricordare brevemente

le caratteristiche comuni a tutte e sei le rapine che la prima Corte ha

accertato fondandosi, in pratica, sulle dichiarazioni di AP 1, che

costituiscono la struttura portante degli accertamenti eseguiti in prima sede

(in ogni caso, per quanto non rilevabile dalle deposizioni delle vittime) e che

non sono contestati, se non su alcuni dettagli di cui diremo in seguito.

a. Per tutte le rapine, AP 1 e i correi

effettuarono diversi sopralluoghi durante i quali:

“si controllava in particolare il passaggio

e l’orario delle pattuglie, se vi erano strade bloccate per lavori in corso o

altro, quanta clientela era presente in determinati orari, gli orari delle

scuole per evitare il traffico e via dicendo, in modo da correre i minori

rischi possibili”

(all. 1 al verb. dib. di prima istanza,

pag. 13).

Proprio perché non vi era

nessun controllo, venne sempre utilizzato il valico di __________ , varcato

all’orario di punta dei frontalieri (ossia al mattino presto) al fine di

mescolarsi a loro (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 32-33).

b. Per tutte le rapine furono utilizzate pistole giocattolo su

cui venne nascosto - pitturato o coperto con del nastro adesivo - il segno

distintivo della loro natura di giocattolo (sentenza impugnata, consid. 11,

Considerandi

pag. 31-32).

c. In nessuna delle rapine (con l’eccezione della terza rapina di cui

diremo dopo) i due rapinatori si sono lasciati andare ad atti di violenza e

soltanto in due di esse (quelle del 14 gennaio e dell’11 febbraio 2011) essi si

lasciarono andare a violenze verbali (“apri questa cazzo di cassaforte (…)

apri sta cazzo di cassaforte, vedi brutta stronza che ce ne sono ancora”, PS

P. 14.1.2011, AI 89.5 in relazione alla rapina del 14 gennaio 2011 e “…giuro

che ti ammazzo, hai tre minuti, tre minuti se no inizio a menarti…”,

dichiarazioni di T. in relazione alla sesta rapina citate al consid. 10.1 a pag. 29 della sentenza impugnata).

È certo che, comunque, le vittime e i clienti

che, in alcuni casi, entrarono nelle stazioni di servizio al momento delle

rapine furono sottoposti a situazioni di particolare stress e paura già solo

per il fatto che, come ha ammesso AP 1, le armi utilizzate sembravano vere ed

incutevano paura (sentenza impugnata, consid. 5.3, pag. 17).

Per contro, va annotato che, durante la rapina

all’ufficio cambi, i due rapinatori legarono e imbavagliarono con del nastro

adesivo la madre del titolare dell’ufficio che aveva cercato di nascondere ai

due malviventi che la cassaforte era aperta (fingendo un malore e

appoggiandovisi contro) e, con un gesto più che coraggioso, aveva premuto il

pulsante di allarme.

d. Tutte le rapine durarono pochi minuti. Pochi minuti durò anche la

limitazione di libertà delle vittime (sia delle commesse che dei clienti).

Questo fu il caso anche per la signora __________, madre del titolare dell’ufficio

cambi di __________ che, fortunatamente, nonostante fosse stata legata, riuscì

a liberarsi e a chiamare aiuto dopo soli pochi minuti.

17.

Con sentenza 26 gennaio 2012, la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto AP 1 autore colpevole di rapina aggravata, siccome commessa in

banda (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 35-39 e dispositivo n. 1.1, pag.

44-45).

In

relazione ai tre clienti costretti ad entrare nell’ufficio cambio AP 1 è stato

ritenuto autore colpevole di coazione (sentenza impugnata, consid. 15, pag.

39-40 e dispositivo n. 1.2, pag. 45).

Egli è, infine, stato riconosciuto colpevole di

impedimento di atti dell’autorità, infrazione alle norme della circolazione e

inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (sentenza impugnata, consid. 16,

pag. 40 e dispositivi n. 1.3, 1.4 e 1.5, pag. 45).

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui, la presente procedura.

Appello

Accertamento del ruolo giocato dall’appellante

nelle rapine del 5 novembre 2010 e del 9 febbraio 2011

18.

AP 1 contesta, anzitutto, l’accertamento della Corte delle assise

criminali in merito al ruolo da lui avuto nelle rapine del 5 novembre 2010 e

del 9 febbraio 2011, negando di avere assunto alcuni comportamenti che i primi

giudici gli hanno attribuito (dichiarazione di appello 16 aprile 2012, punto

E.5, pag. 10).

In relazione alla rapina del 5 novembre 2010, pur

ammettendo di avere minacciato la vittima con la pistola giocattolo, egli nega

di essere stato lui a legarla ed imbavagliarla con il nastro adesivo. Al

proposito, egli nega di avere fatto le ammissioni di cui si parla nella

sentenza impugnata (dichiarazione di appello 16 aprile 2012, punto E.7, pag.

12-13).

Quanto alla rapina del 9 febbraio 2011, AP 1

ammette di avere impugnato la pistola giocattolo con la mano sinistra ma

contesta di averla puntata alla nuca della commessa. A dire dell’appellante,

quello che la commessa ha ritenuto essere una pistola puntata dietro la nuca

non era l’arma, bensì l’ingessatura della sua mano destra che egli utilizzava

per spingere la donna verso l’ufficio cambio (dichiarazione di appello 16

aprile 2012, punto E.8, pag. 14-15).

Rapina

del 5 novembre 2010

19.

a. In relazione alla rapina del 5 novembre 2010, nella sentenza della

Corte delle assise criminali si legge che:

“l’imputato,

come accennato sopra al considerando 3.5, ha ammesso, anche in aula, di avere

insieme a M. minacciato con la pistola (la medesima utilizzata nei precedenti

colpi) l’anziana vittima legandole con un nastro adesivo mani e caviglie nonché

tappandole con il nastro adesivo la bocca” (sentenza impugnata, consid. 7.3, pag. 22).

b. L’appellante

nega di essere stato lui a legare ed imbavagliare l’anziana vittima con il

nastro adesivo e contesta di avere mai fatto ammissioni in questo senso.

c. Negli atti non vi è alcuna dichiarazione in cui AP 1 ammette di

avere personalmente legato ed imbavagliato la vittima: egli ha, invece, sempre

sostenuto che fu M. a legare ed imbavagliare la vittima.

Dopo avere ammesso - seppur soltanto in un

secondo tempo e soltanto perché confrontato con i riscontri oggettivi che lo

collegavano al luogo dei fatti (cfr. PS AP 1 16.6.2011, all. 16 RPG 5.10.2011,

pag. 3) - di avere partecipato a tale rapina, AP 1 ha dichiarato che, mentre “M. andava allo sportello e prelevava il denaro riposto nella cassa

del cambio”, lui rimase con la vittima, precisando che:

“La

donna iniziava a ribellarsi e dandomi uno spintone si allungava schiacciando un

bottone che presumo fosse l’allarme. A questo punto visto il trambusto

sopraggiungeva M. il quale impartiva alla donna [l’ordine] di sedersi ma questa

opponeva resistenza poiché adduceva il fatto che soffriva di cuore. Io e M.

l’abbiamo presa senza violenza e l’abbiamo fatta sedere a terra. Ad un certo

punto ha iniziato ad urlare e M. decideva di legarla con il nastro da pacco.

(…) M. mi ordinava di legarla ma a me prendeva male questa cosa visto l’età

della donna e non lo facevo. Alla fine è stato lui a legarla alle mani e alle

caviglie.

Gli interroganti mi informano che il

nastro da pacco è stato pure messo sulla bocca.

Ne prendo atto ma non ricordo questo

particolare”

(PS AP 1 16.6.2011, all. 16 RPG 5.10.2011, pag. 4).

Queste dichiarazioni sono state ribadite anche

nei suoi successivi verbali:

“…

è stato lui (n.d.r.: M.) a legare la signora anziana con il nastro adesivo da pacco che già

avevamo con noi”

(PS

AP 1 24.8.2011, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 3);

“Non

sono stato io a legare la signora ma M. siccome la stessa ha iniziato a gridare

e a difendersi spintonandomi”

(MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 4).

Certo, nel verbale dibattimentale redatto in

prima istanza si legge quanto segue:

“D:

Conferma i fatti descritti al punto 1.3 AA e meglio di aver commesso, sempre in

correità con M., un furto presso l’Ufficio cambi di ACPR 3 di __________ in

data 5 novembre 2010, minacciando con una pistola la commessa, legandole con un

nastro adesivo mani e caviglie nonché tappandole con il nastro adesivo la

bocca, come ha già ammesso durante l’inchiesta?

R: Confermo” (all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 8),

ma, rilevato come la fattispecie descritta nella

domanda possa attagliarsi anche alla sola correità senza estendersi al

compimento personale di tutti i gesti indicati e, soprattutto, che in essa

venivano richiamati i precedenti verbali resi da AP 1 (“come ha già ammesso

durante l’inchiesta”), non va trascurato che, poco sotto, si legge pure che

AP 1 ha dichiarato che:

“La

signora è stata legata in quanto ad un certo momento si è messa ad urlare e

voleva schiacciare l’allarme. È stato M. a legarla in quanto io non me la sono

sentita”

(all. 1 al verb. dib. di prima istanza,

pag. 8-9).

A fronte di tali dichiarazioni non si può,

dunque, certo ritenere che l’appellante abbia ammesso di essere stato lui a

legare la vittima.

Ma neppure si può ritenere che la prima Corte

abbia davvero proceduto ad un accertamento in tal senso, nella misura in cui,

dopo avere osservato che l’imputato aveva ammesso di avere “minacciato con

la pistola (…) l’anziana vittima legandole con un nastro adesivo mani e

caviglie nonché tappandole con il nastro adesivo la bocca” (sentenza

impugnata, consid. 7.3, pag. 22), essa ha riportato la versione fornita da AP 1

secondo cui fu M. a procedere personalmente a tale operazione.

Neppure dalla lettura del considerando relativo

alla commisurazione della pena si può trarre la conclusione che la Corte delle

assise criminali abbia ritenuto che fu AP 1 a legare la vittima atteso che, in esso, si legge unicamente che:

“in

una sola delle rapine commesse vi è stato l’uso di violenza più marcata

laddove, come riconosciuto dallo stesso accusato, l’anziana vittima (G. ) è

stata legata mani e piedi ed imbavagliata” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42).

I primi giudici non hanno, quindi, fatto altro

che accertare che l’imputato ha partecipato ad una rapina in cui la vittima è

stata legata, senza precisare chi abbia personalmente provveduto ad

immobilizzarla.

d. A titolo puramente abbondanziale (nella misura in cui, a fronte

dell’appello del solo condannato, non si potrebbe comunque sia aggravare la sua

posizione) si osserva che nemmeno questa Corte ha potuto procedere ad un

accertamento più preciso.

Nulla, al proposito, si evince dalle

dichiarazioni della vittima

(PS G. 5.11.2010, pag. 3-4).

Neppure il rinvenimento del DNA di AP 1 sul

nastro adesivo utilizzato per legare la vittima (cfr. AI 68) basta a fondare

l’accertamento che fu lui l’autore di tale gesto. Da un lato, sul nastro è

stato ritrovato anche il DNA di un’altra persona. D’altro lato, AP 1 -

confrontato con tale riscontro - non ha escluso di avere toccato il nastro (MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 5).

Forza è,

quindi, concludere che gli atti del procedimento non consentono di stabilire

quale dei due rapinatori abbia legato ed imbavagliato la vittima.

Come

visto, un tale accertamento non è stato operato nemmeno dalla prima Corte che -

contrariamente a quanto preteso dall’appellante - non ha affatto accertato che fu

lui a legare ed imbavagliare la vittima.

e. La questione è, comunque, irrilevante per la commisurazione della

pena - nel cui ambito è stata sollevata la contestazione - ritenuto come i due

rapinatori abbiano agito in correità e ritenuto come l’eventualità di dover

legare la o le vittime fosse stata prevista ed accettata ab initio da entrambi,

in particolare anche da AP 1.

Ciò risulta con evidenza dalle sue dichiarazioni:

“Non

ricordo se lo avessi io poiché in tutte le rapine che abbiamo commesso il

nastro da pacco l’avevamo con noi nell’eventualità di dover legare qualcuno”

(PS AP 1 16.6.2011, all. 16 RPG 5.10.2011,

pag. 4);

“Il

nastro adesivo su cui è stato trovato il mio DNA lo portavamo, come ho già

detto durante l’inchiesta, sempre con noi, nell’ipotesi in cui avremmo dovuto

legare qualcuno durante le rapine”

(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 9).

In queste circostanze, entrambi rispondono allo stesso

modo di tutte le modalità con cui la rapina è stata eseguita, indipendentemente

da chi ha materialmente fatto questo o quel gesto.

Rapina del 9 febbraio 2011

20.

a. In relazione alla rapina commessa il 9 febbraio 2011, i primi

giudici hanno ritenuto che AP 1, dopo essersi coperto il viso ed avere detto

alla commessa di stare calma, le si avvicinò, l’afferrò per il braccio

sinistro, la spinse in direzione, prima, della cassa e, poi, della porta

dell’ufficio cambio e, dopo avere estratto dalla giacca la pistola giocattolo,

la impugnò con la mano sinistra e la puntò alla nuca della commessa, dicendole

di dire alla persona che si trovava all’interno dell’ufficio cambio di aprire

la porta (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 27).

b. L’appellante, pur ammettendo di avere impugnato una pistola con la

mano sinistra, ha sempre negato di averla puntata alla nuca della commessa e ha

sempre sostenuto che quello che la commessa ritenne essere una pistola altro

non era che l’ingessatura della sua mano destra che egli utilizzava per

spingere la donna verso l’ufficio cambio (PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011, pag. 8; PS AP 1

24.8

, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 4; MP AP 1 16.9.2011, AI 94, pag. 6 e 7;

all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 12).

c. Questa Corte può prescindere dal procedere all’accertamento

contestato ritenuto come la questione non sia rilevante per la commisurazione

della pena.

In effetti, accertato che AP 1 ha sempre e solo agito con armi giocattolo, quand’anche avesse puntato la pistola alla nuca della

commessa, la cosa non avrebbe costituito una messa in pericolo accresciuta

dell’integrità fisica della vittima e, quindi, il fatto è, nell’ambito in cui è

stato censurato, sostanzialmente neutro poiché assorbito dall’avere, in generale,

agito nei modi descritti.

Del resto, nel considerando dedicato alla

commisurazione della pena, i primi giudici nemmeno hanno accennato a questo

particolare.

Movente e libertà di decidersi di AP 1

21.

AP 1 lamenta, poi, che i primi giudici non abbiano considerato che egli

ha agito per racimolare il denaro necessario a rimborsare il debito che aveva

contratto con M. nei mesi precedenti poiché questi, che voleva avere i suoi

soldi, lo pressava tanto che, dopo la quarta rapina, quando lui gli disse che

voleva smettere poiché aveva un lavoro in vista che gli avrebbe permesso di

rientrare, a poco a poco, con il debito, l’uomo diventò particolarmente

violento e, nella colluttazione che fece seguito al colloquio, gli fracassò la

mano con un tondino di ferro.

21.1

L’argomentazione va divisa in due parti.

La prima riguarda la tesi dell’essersi deciso a

compiere le rapine per raggranellare i soldi per saldare il debito.

La seconda riguarda la tesi dell’essere stato

violentemente pressato dalle insistenze del creditore.

Sul debito come movente

a. In concreto, i fatti smentiscono la prima tesi, e meglio i fatti

smentiscono che AP 1 abbia delinquito unicamente per raccogliere i soldi con

cui rimborsare il debito. Lo stesso AP 1 lo ha ammesso implicitamente quando ha

dichiarato di avere tenuto per sé buona parte del bottino di sua spettanza e di

averla spesa prevalentemente per divertirsi (PS AP 1 24.8.2011, all. 17 RPG

5.10

, pag. 5 in cui stima di avere speso, per sé, circa 40/50.000.- Euro).

Fosse stato solo il debito a determinarne le

azioni, AP 1 avrebbe destinato l’intero bottino alla sua restituzione.

Sulle pressioni di M.

b. Sull’esistenza del M. descritto da AP 1 non vi sono prove certe.

Al riguardo, la prima Corte non è stata chiara

anche se, dalle considerazioni formulate al considerando 13 e, soprattutto, dai

Dispositivo

dispositivi n. 1.1.1, n. 1.1.2, n. 1.1.3 e n. 1.2 della sentenza impugnata, sembra

doversi evincere che ne ammette l’esistenza.

Nella sua requisitoria al dibattimento d’appello

il procuratore pubblico ne ha, invece, messo in dubbio l’esistenza, fondandosi,

in sintesi, sulle dichiarazioni di PIFA 1 di cui diremo in seguito.

c. Sulla circostanza, le dichiarazioni di AP 1 sono, sostanzialmente,

costanti.

Sin dall’inizio egli ha, infatti, parlato di

questo M., descrivendolo come un personaggio di un certo rilievo dell’ambiente

malavitoso albanese operante nella zona di confine, con attività illegali

diversificate che spaziano dallo spaccio di stupefacenti, alle rapine e allo

sfruttamento della prostituzione.

Sin dall’inizio egli ha detto di avere contratto

con lui il debito di cui s’è già parlato e che fu anche a causa delle

sue pressanti richieste di pagamento che egli si decise a fare le rapine (PS AP

1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011, pag. 2; MP AP 1 5.4.2011, AI 39, pag. 3; PS AP

1 24.8.2011, all. 17 RPG 5.10.2011, pag. 4; all. 1 al verb. dib. di prima

istanza, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 3 e seg.).

La costanza nel tempo di tali dichiarazioni è un

elemento che ne sostiene la credibilità.

d. Vi è, poi, almeno un elemento oggettivo che sembra sostenere le

dichiarazioni relative a M. rese da AP 1 già in sede d’inchiesta e confermate

in seguito.

Si tratta, della mano rotta.

Certo, si tratta di un elemento non univoco. AP 1

potrebbe essersi rotto la mano in circostanze diverse da quelle da lui

descritte. Ma, altrettanto verosimilmente, potrebbe essersi procurato quella

frattura nelle circostanze che lui ha descritto.

Ritenuto come il materiale probatorio non

contenga elementi atti a contrastare o smentire le dichiarazioni rese da AP 1

al riguardo, forza è concludere che la circostanza, certa, della rottura della

mano è un elemento che concorre - insieme alla costanza nel tempo del racconto

- ad escluderne l’inverosimiglianza e, quindi, a supportarne la credibilità.

e. Occorre riconoscere il pregio della costanza nel tempo anche alle

dichiarazioni di AP 1 sulle rapine commesse.

All’accertamento della costanza delle sue

dichiarazioni nulla muta il fatto che egli abbia parlato della rapina all’ufficio

cambio soltanto quando gli inquirenti gliel’hanno contestata alla luce

dell’accertamento relativo al DNA. Infatti, quel che conta è che, sulle rapine

riconosciute, le sue dichiarazioni sono sempre (con un’eccezione di cui diremo)

rimaste costanti.

La costanza delle dichiarazioni non si confonde,

infatti, con la circostanza della collaborazione con gli inquirenti: un

prevenuto può offrire una collaborazione centellinata nel tempo e parziale ma,

ciò nonostante, rendere, sui fatti ammessi, dichiarazioni che rimangono

costanti nel tempo.

Nemmeno impedisce che le dichiarazioni di AP 1

vengano giudicate costanti nel tempo il fatto che, al dibattimento d’appello,

egli abbia detto che, contrariamente a quanto sin lì dichiarato, alla quarta

rapina non partecipò N. (e, meglio, PIFA 1), ma M..

Sulla questione, va fatta una premessa. Così come

spontaneamente dichiarato da AP 1 alla scrivente Corte, siccome PIFA 1 è stato

trasferito alla Stampa in regime di anticipata espiazione della pena, i due

correi hanno avuto modo di parlarsi liberamente in carcere prima dell’inizio

del dibattimento d’appello. Nei loro incontri, i due hanno parlato dei fatti

oggetto del procedimento.

Riguardo al cambiamento di versione sull’identità

del correo nella quarta rapina, si possono fare due tipi di considerazioni

(diverse fra loro e valide alternativamente).

Da un lato, non è inverosimile - dato il contesto

e il personaggio - che AP 1 si sia lasciato convincere, durante il o i colloqui

avuti in carcere, di quanto PIFA 1 sosteneva, e meglio che non fu lui il suo

compagno in quell’occasione. AP 1 ha, in sostanza, detto che, visto che il

correo insisteva nel chiamarsi fuori da quella rapina, doveva essere così,

anche se, poi, ha precisato che, in realtà, lui non ricorda bene con chi agì

(verb. dib. d’appello, pag. 3-4 e 11 dove dice, fra l’altro, “allora io mi

sono convinto che poteva essere stato così visto che lui insisteva che lui non

era venuto su quel giorno. A questo proposito io devo però dire che io non mi

ricordo ma che comunque penso che sia così visto che lui lo dice”).

Non è inverosimile che le cose siano andate così

come raccontato da AP 1 - e, cioè, che lui si sia lasciato convincere da PIFA 1 a cambiare versione sull’identità del correo in merito al quale egli è un po’ confuso - proprio

perché AP 1 è la persona che è. Cioè, un tossicodipendente che, al momento dei

fatti, consumava regolarmente stupefacenti in quantità elevate - ciò che può

generare dei ricordi non perfettamente chiari - e che, attualmente, assume

psicofarmaci in quantità importanti (cfr. consid. 6.3). Non ha da essere

dimostrato come tali medicamenti creino stati non propriamente lucidi e, in

ogni caso, indeboliscano le capacità reattive di modo che chi li assume diventa

facilmente influenzabile.

D’altro lato, il ritornare sui propri passi - o,

meglio, sulle proprie parole - è coerente anche con quanto detto da AP 1

riguardo al suo essersi appellato al diritto di non rispondere al momento del

primo confronto con PIFA 1: non sapendo che cosa questi avesse detto, ha

preferito tacere per non essere lui ad accusarlo, non tanto per un senso di

lealtà nei confronti del correo, quanto per non avere fastidi in carcere (“quando

sono stato chiamato per il confronto, non sapevo cosa dire perché non sapevo

che cosa PIFA 1 avesse detto. Non volevo essere io quello che lo accusava anche

per evitare ritorsioni in carcere. Quindi è per quello che in quell’occasione

mi sono avvalso della facoltà di non rispondere”, verb. dib. d’appello, pag.

10). In questo senso, nell’ipotesi in cui AP 1 sapesse di aver agito con PIFA 1

anche in occasione di quella rapina, confermarne ex post le dichiarazioni si

inserirebbe nella dinamica confessata da AP 1, cioè nel non voler essere lui ad

incastrare i correi. La cosa andrebbe contestualizzata in una situazione

omertosa, tipica dell’ambiente malavitoso in cui ha operato AP 1. Ma anche

questa circostanza, ancora non basterebbe, da sola, a togliere alle

dichiarazioni rese la credibilità (certo ancora parziale) che deriva loro dalla

costanza nel tempo, nella misura in cui è AP 1 stesso che, spontaneamente, ha

ammesso di avere agito secondo quella logica.

La scrivente Corte non ha, invece, condiviso la

tesi del procuratore pubblico secondo cui è evidente che PIFA 1 ha detto il vero mentre AP 1 ha mentito sull’identità del correo nella quarta rapina attribuendola

ingiustamente e in modo consapevole a PIFA 1 per difendere l’amico C.. Fosse

stato così, nulla avrebbe impedito a AP 1 - che sapeva di avere dato agli

inquirenti gli elementi per arrestare N. e, quindi, sapeva di poter essere

confrontato con le sue dichiarazioni - di attribuire anche la quarta rapina al

fantomatico (per la pubblica accusa) M. e lasciare all’altro soltanto quelle

che sapeva avere effettivamente perpetrato con lui.

Ciò detto, la generale e sostanziale costanza

delle dichiarazioni rese da AP 1 agli inquirenti contribuisce, con gli elementi

evidenziati sopra, a supportarne la credibilità.

f. Non va, poi, dimenticato, nell’esame della credibilità generale di AP

1 ed a suo supporto, che, per quanto possibile, le sue dichiarazioni sono quasi

integralmente confermate da quelle delle vittime delle rapine.

g. Al dibattimento d’appello, confrontato con le dichiarazioni di PIFA

1 che smentiva la sua versione dei fatti - in particolare negando l’esistenza

di M. e sostenendo di essere stato, in pratica, indotto da lui a delinquere - AP

1 si è deciso a dire cose sin lì taciute sia in relazione alle rapine (dettagli

relativi alle due ultime), sia ad altre attività illecite.

Per una serie di motivi, la scrivente Corte ha

ritenuto di non poter negare verosimiglianza alle nuove dichiarazioni.

g.1. Dapprima, perché AP 1 - che, durante l’audizione di PIFA 1, ha manifestato con un linguaggio corporale molto esplicito, dapprima, il proprio stupore e, poi,

la sua disapprovazione - ha chiaramente detto di essersi deciso a parlare

perché seccato dal mancato rispetto dei patti da parte del correo che addossava

a lui tutte le responsabilità:

in carcere, ho incontrato PIFA 1 (che è anche lui alla __________) e ci siamo

parlati. (…) Ripeto che in carcere ho parlato con PIFA 1 di quello che avevamo

fatto. Lui mi diceva di essere convinto di essere stato preso perché io avevo

parlato. Io gli ho spiegato che erano risaliti a lui tramite il numero di telefono

che la Guardia di Finanza aveva trovato e che io poi avevo detto essere il suo

e che non avevo detto nulla di più. Poi lui mi ha chiesto perché io avevo detto

che la rapina del 14.1.2011 l’avevo fatta con lui e che questo non era vero e

che quella volta io ero invece venuto su con M.. Allora io mi sono convinto che

poteva essere stato così visto che lui insisteva che lui non era venuto su quel

giorno. A questo proposito io devo però dire che io non mi ricordo ma che

comunque penso che sia così visto che lui lo dice. Tornando a quello che ci

siamo detti in carcere, preciso che alla fine abbiamo detto “va bene, andiamo

su e diciamo quello che è stato e tu parli del M. e dei soldi dell’ultima

rapina”. Lui mi ha detto che lo avrebbe fatto. Così però non è stato ed è per

questo che io mi sono deciso a parlare e a dire cose che non avevo mai detto

prima” (verb dib. d’appello,

pag. 4 e 10-11);

“Preciso

che mi sono deciso a fare queste dichiarazioni perché non sono assolutamente

d’accordo di assumermi tutte le responsabilità. So che devo assumermi le mie,

ma non voglio assumermi quelle degli altri. In particolare, non voglio

assumermi quelle di PIFA 1” (verb.

dib. d’appello, pag. 9).

Le motivazioni addotte sono state considerate

dalla scrivente Corte come un elemento a sostegno della credibilità delle nuove

rivelazioni. Da un lato, perché le ha manifestate con una spontaneità che

esclude una componente di calcolo. D’altro lato, perché la motivazione addotta

si inserisce coerentemente nella logica parzialmente omertosa che ha dichiarato

di seguire.

Questa Corte ha, invece, escluso l’ipotesi di

dichiarazioni menzognere rilasciate per vendetta perché, con quanto detto, AP 1,

non ha solo riferito di comportamenti illeciti di PIFA 1, ma si è personalmente

coinvolto in alcuni di essi (sin lì sconosciuti agli inquirenti) e vi ha,

parzialmente, coinvolto alcuni amici di cui ha dato le generalità.

g.2. D’altro lato, la scrivente Corte ha ritenuto quale elemento a

sostegno della credibilità di AP 1 - in particolare, a sostegno della

credibilità del racconto del colloquio avuto in carcere e dell’accordo

raggiunto (riassumibile in “io dico che tu non c’eri nella quarta rapina e

tu parli di M. e dei soldi dell’ultima”) - lo stupore da lui manifestato

durante l’audizione di PIFA 1. Come detto sopra, il linguaggio corporeo con cui

AP 1 ha espresso la sua sorpresa era palese. Se è facile mentire a parole, è

meno facile farlo con altre forme espressive. Ora, se in quei frangenti AP 1

avesse simulato il suo stupore, egli avrebbe davanti a sé un brillantissimo

futuro d’attore.

g.3. Ma soprattutto, la Corte ha ritenuto di non poter negare verosimiglianza

alle dichiarazioni rese da AP 1 dopo l’audizione di PIFA 1 perché nel suo

racconto egli ha inserito degli elementi oggettivi che egli sapeva verificabili

(o tramite perquisizione bancarie, o sulla base di tabulati telefonici, oppure

con l’audizione delle persone di cui ha fornito le generalità). Ma anche perché

più volte AP 1 ha esortato la Corte ed il procuratore pubblico a verificare le

sue affermazioni.

Fra gli elementi oggettivi verificabili indicati

da AP 1, si citano i seguenti:

- l’operazione di cambio valuta effettuata il pomeriggio dopo la

quinta rapina alla __________;

-

le generalità dell’amico (U.) che ha effettuato,

per conto dei due correi, l’operazione bancaria;

-

l’indicazione della partecipazione di U.

all’incontro in cui M. gli ha presentato PIFA 1;

-

l’indicazione secondo cui sia U. che MC. lo

accompagnavano in alcuni trasporti di prostitute fatti per conto di PIFA 1;

-

la localizzazione temporale e geografica dei trasporti, l’indicazione esatta

del luogo di lavoro delle prostitute e l’indicazione di regolari contatti

telefonici fra esse e PIFA 1.

g.4. Sostengono, poi, la verosimiglianza del racconto fatto da AP 1 in aula - in cui ha detto che PIFA 1 era coinvolto, in Italia, anche in traffici di droga e che, in

un’occasione, gli regalò della cocaina (verb. dib. d’appello, pag. 9) - le

dichiarazioni raccolte in Italia dai carabinieri del Comando provinciale di __________.

In particolare, si tratta delle dichiarazioni rese da AF. che, precisando di

conoscere PIFA 1 con il nome di __________, ha ammesso di avere acquistato

droga da lui e, inoltre, di sapere che lui “spacciava ingenti quantità di

sostanza stupefacente del tipo cocaina”(cfr. verbale 30.8.2011).

Se è vero che si tratta di dichiarazioni che non

sono state verificate in un giudizio, è anche vero che esse sono almeno atte a

non escludere la veridicità delle dichiarazioni di AP 1 secondo cui PIFA 1, in un’occasione, gli regalò della cocaina.

g.5. Fra gli elementi che sostengono la credibilità della versione dei

fatti dell’appellante, trova un suo posto anche l’accertata lesione al

ginocchio per cui, durante la sua carcerazione in Svizzera, egli ha dovuto essere

sottoposto, prima, ad esami e, poi, ad un intervento chirurgico. Se è vero che,

come per la mano, la lesione al ginocchio potrebbe avere un’origine diversa da

quella da lui indicata, è anche vero che non è inverosimile che egli se la sia

procurata, con movimenti sbagliati, fuggendo nella zona boschiva di confine. In

assenza di accertamenti contrari, dunque, non è possibile escludere che, anche

su questo punto, le cose siano andate così come indicato da AP 1.

g.6. La Corte ha, poi, considerato quale ulteriore elemento a sostegno

della credibilità di AP 1 l’accertata correttezza dell’informazione da lui data

alla Corte per smentire la dichiarazione di PIFA 1 secondo cui, il pomeriggio

precedente, lui (AP 1) era salito nella sua cella per ricattarlo allo scopo di

costringerlo a dire il falso.

Come risulta dal verbale del dibattimento

d’appello, AP 1 ha detto che l’accusa di PIFA 1 era falsa. Ma non solo. Ha

spiegato che era materialmente impossibile che lui, il pomeriggio precedente,

fosse salito nella cella del correo poiché, quel pomeriggio, PIFA 1 aveva

partecipato ad una conferenza iniziata alle 14.00 e durata fin verso le 17.00,

ora in cui lui era andato in palestra, dove è rimasto fin verso l’ora di

chiusura dei cancelli (verb. dib. d’appello, pag. 12).

L’informazione riguardo alla partecipazione di PIFA

1 alla conferenza è stata verificata ed è risultata esatta (doc. dib. d’appello

7).

L’esattezza dell’informazione non può non essere

considerata a conforto della credibilità generale di AP 1.

g.7. Sostiene, infine, la verosimiglianza delle dichiarazioni su M. e sulle

pressioni da lui esercitate la loro sostanziale pacatezza nella misura in cui AP

1, pur ribadendo più volte la questione, ha sempre chiaramente detto che,

quando ha agito, lo ha fatto in piena coscienza e volontà. Chi fa queste cose

(leggasi: le rapine) - ha detto in sintesi al dibattimento d’appello

commentando le parole di PIFA 1 ma con argomentazioni valide anche per lui - le

fa “perché è ben convinto di farle” (verb. dib. d’appello, pag. 9).

Se è vero che la circostanza delle pressioni di M.

è stata meglio delineata nel tempo, è anche vero che non si può parlare di una

sua eccessiva coloritura a scopi evidentemente strumentali, finalizzata ad una

strategia difensiva, nella misura in cui AP 1, in sostanza, non ha mai preteso di essere stato costretto ad agire ma, unicamente, di avere deciso

di agire anche perché spinto dalle pressioni del suo creditore.

Basti, al riguardo, citare quanto dichiarato alla

polizia il 5 aprile 2011:

“erano

gli albanesi M. e N. che decidevano dove e quando farla (n.d.r.: la rapina). È ovvio che al momento di eseguirla ero d’accordo visto che dovevo

rientrare con il debito verso M.”

(PS AP 1 5.4.2011, all. 13 RPG 5.10.2011,

pag. 10)

oppure quanto detto al dibattimento di primo

grado:

“voglio

dire che io non voglio togliermi le mie responsabilità e dire che hanno

organizzato tutto M. e N.. (…) Io di sicuro non mi sono tirato indietro e ho

commesso quello che mi viene contestato. Voglio far presente che non è facile

avere a che fare con gli albanesi, che non scherzano, che quando vogliono i

loro soldi riescono a prenderseli in una maniera o nell’altra”;

(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 15);

“In

due occasioni, e meglio nelle ultime due rapine, sono andato a fare il lavoro

nonostante avessi la mano destra rotta, ingessata, in quanto M., con il quale

avevo avuto una discussione perché non me la sentivo di venire su a fare la

rapina, non era d’accordo e come incentivo per convincermi mi ha rotto una mano,

con una barra di ferro. Ero salito in macchina con lui a __________e quando ci

siamo fermati, nella discussione avvenuta fuori dalla macchina, mi ha fatto

appoggiare la mano sulla macchina e con un tondo di ferro che aveva in tasca mi

ha spaccato il quarto e il quinto metacarpo. Questo è accaduto prima delle

ultime due rapine. (…) Io non volevo più fare rapine perché dovevo iniziare a

lavorare insieme ad un signore per una verniciatura industriale, ma non perché

il debito fosse stato saldato. (…) Voglio precisare che quando uno si trova in

determinate situazioni che ha paura, come mi sono trovato io dopo che mi hanno

rotto una mano, ho cercato di organizzarmi per tirarmi fuori da quel casino in

cui mi ero messo con il debito di euro 40'000”

(all. 1 al verb. dib. di prima istanza, pag. 15-16)

oppure, ancora e infine, quanto dichiarato al

dibattimento d’appello:

“ho

fatto le rapine per cui sono giudicato oggi proprio per trovare i soldi per

pagare il debito che avevo contratto con lui. M. ad un certo punto mi aveva

detto che dovevo assolutamente rientrare, cioè che dovevo assolutamente

pagarlo. Non posso dire di essere stato costretto a fare le rapine, perché non

sarebbe giusto. Però è vero che è stato M. che mi ha detto - e si era

nell’agosto del 2010 - che a quel punto dovevo venire con lui in Svizzera così

da avere i soldi per rimborsarlo” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

g.8. Per tutte le ragioni sin qui elencate, dunque, preso atto di un

materiale probatorio non propriamente completo sulla questione e concluso, per

motivi di opportunità, di non dover procedere ad accertamenti che, già solo per

la localizzazione all’estero, avrebbero richiesto molto tempo, la scrivente

Corte ha ritenuto di non poter negare verosimiglianza alle dichiarazioni rese

da AP 1 in merito a M. ed alle pressioni da lui esercitate.

h. Alle

dichiarazioni di AP 1 si oppongono quelle rese da PIFA 1 che, negando di

conoscere M., contesta, in sostanza, tutte le dichiarazioni rese sul

personaggio da AP 1.

Tuttavia, le dichiarazioni di PIFA 1 non hanno

convinto la Corte.

E questo per motivi diversi.

h.1. Dapprima perché PIFA 1 ha raccontato una storia intrinsecamente

inverosimile, essendosi egli descritto come un povero ed ingenuo ragazzo che è

stato portato praticamente in braccio fin sulla porta delle stazioni di

servizio da rapinare dal cattivo AP 1 che gli ha messo in mano una pistola (giocattolo),

lo ha spinto dentro e, alla fine, lo ha ricompensato con poco più di qualche

briciola.

h.2. Oltre all’inverosimiglianza intrinseca del racconto, la descrizione

che PIFA 1 ha dato di sé contrasta palesemente con la storia di un ragazzo che,

ancorché giovane, ha alle spalle circa cinque anni di clandestinità in un Paese

straniero, che faceva uso di un telefono non a lui intestato e che, al momento

dell’arresto (cui ha tentato di opporsi dandosi alla fuga) in Italia, è stato

trovato in possesso di una patente falsa.

La descrizione data di sé contrasta, poi,

palesemente con la già citata dichiarazione di AF. che, oltre ad avere ammesso

di avere acquistato stupefacente (hashish) da PIFA 1 (“acquistavo lo

stupefacente in ordine ai 10 gr circa alla volta che pagavo direttamente a __________”)

e dichiarato di conoscerlo come spacciatore di cocaina, ha detto che questi è

amico di un altro spacciatore (__________) con cui lui ha contratto un debito

di 1’000.- Euro per acquisti di stupefacente. Inoltre, ha detto di avere saputo

dallo stesso PIFA 1 che egli era attivo anche nell’ambito delle rapine (“una

volta lo chiamai la sera ma non rispose. Il giorno successivo mi disse che non

aveva potuto rispondermi perché era impegnato in una rapina a __________ in

villa. Non so indicare esattamente il periodo, ma si trattava sicuramente dello

scorso inverno perché faceva freddo”; verbale 30.8.2011).

Pur con le riserve già espresse sopra, non si può

negare che le dichiarazioni di AF., lette insieme a quelle di AP 1 ed alla luce

di tutti gli altri elementi evidenziati, non permettono di prendere per oro

colato le dichiarazioni di PIFA 1.

In quest’ambito, vi è in atti anche la

dichiarazione resa da RP.: a suo dire, egli ha più volte prestato il suo

cellulare a PIFA 1 e questi “dopo ogni telefonata, provvedeva

sistematicamente a cancellare il numero che aveva composto” (verbale

25.10.2011). Pur con tutte le riserve del caso, non può essere misconosciuto

che un simile sistematico comportamento è indicativo di una riservatezza poco

congruente con la trasparenza che è tipica della categoria dei ragazzi ingenui cui,

secondo le sue dichiarazioni, PIFA 1 appartiene.

Anche questo elemento, unito agli altri,

impedisce di fare pieno affidamento sulle dichiarazioni del correo di AP 1.

h.3. A togliere credibilità a PIFA 1 vi è, poi, l’annotazione contenuta

nel rapporto 18 agosto 2010 del Centro comune di cooperazione di polizia e

doganale secondo cui dei testi hanno visto allontanarsi - dal luogo in cui i

due rapinatori avevano trovato rifugio, durante la fuga, sotto una macchina

vicino al confine - due uomini di cui uno con in mano un sacchetto giallo della

Esselunga (all. al doc. TPC 21; verb. dib. d’appello, pag. 14).

Quest’annotazione sconfessa PIFA 1 che ha sempre

dichiarato che il bottino dell’ultima rapina (che era, appunto, contenuto in un

sacchetto), è stato nascosto da AP 1 prima che, insieme, i due si allontanassero.

Essa, invece, sostiene AP 1 che ha sempre detto che fu PIFA 1 ad allontanarsi con

il bottino in un sacchetto.

h.4. Diminuisce, poi, la credibilità di PIFA 1 il fatto che egli ha, con

ogni verosimiglianza, mentito quando ha preteso che AP 1 è salito nella sua

cella nel pomeriggio precedente l’audizione - “ieri pomeriggio” (verb.

dib. d’appello, pag. 11) - per ricattarlo allo scopo di costringerlo a rendere

dichiarazioni non vere.

Che quell’affermazione sia con fortissime

probabilità una menzogna risulta dal fatto - accertato - che PIFA 1, nel

pomeriggio precedente la sua audizione, ha partecipato ad una conferenza e che

poi è sceso in lavanderia mentre che AP 1, dalle 17.00 e fino alla chiusura dei

cancelli, è andato in palestra (verb. dib. d’appello, pag.12). L’impiego del

tempo dei due detenuti dimostra come sia altamente inverosimile che, il

pomeriggio precedente il dibattimento d’appello, AP 1 abbia raggiunto PIFA 1

nella sua cella.

h.5. Riprendendo il criterio del linguaggio corporeo, la Corte non ha

potuto non notare come l’atteggiamento di PIFA 1 - in particolare, il suo modo

di porsi e la mimica facciale - sia cambiato nel corso della giornata

dibattimentale. In particolare, se al mattino egli ha tenuto un atteggiamento mansueto

e dimesso ed uno sguardo sperduto, nel pomeriggio, ascoltando le dichiarazioni

di AP 1 e, poi, rispondendovi, egli ha assunto un comportamento diverso, con

una postura più eretta e con un atteggiamento quasi irridente.

Senza voler enfatizzare, la scrivente Corte ha,

comunque, ritenuto di poter interpretare l’evidente cambiamento di

atteggiamento di PIFA 1 come un ulteriore elemento indiziante il fatto che, al

mattino, egli ha voluto dare di sé un’immagine non del tutto corrispondente

alla realtà.

h.6. Non hanno, poi, convinto la Corte alcune evidenti prudenze di PIFA 1

nel rispondere alle domande.

Fra queste, significativa è quella che gli ha

fatto rispondere - alla presidente che gli chiedeva chi fosse entrato in banca

a cambiare i soldi dopo la rapina del 9 febbraio 2011 - di non saperlo perché

lui era rimasto in macchina, la quale era stata posteggiata dietro la banca (la

verbalizzazione registra soltanto l’ultima dichiarazione resa al riguardo da PIFA

1 dopo che la presidente gli aveva fatto notare la stranezza della risposta

secondo cui lui non sapeva chi fosse entrato in banca). Ora, ponendosi nella

versione da lui resa e secondo cui quel giorno c’erano solo lui e AP 1, la

risposta evidenzia una prudenza del tutto incomprensibile in una persona

ingenua e trasparente.

Essa ha acquistato, per la Corte, un altro

significato, nel pomeriggio, quando AP 1 ha detto che, invece, il pomeriggio della rapina, lui e PIFA 1 avevano chiamato U. e che fu U. ad entrare in banca.

Ragionando come se fosse davvero accaduto quanto dichiarato da AP 1, la riserva

di PIFA 1 è diventata comprensibile, ritenuto come essa potesse inserirsi in

una strategia difensiva, elaborata per il caso in cui egli fosse,

eventualmente, confrontato in futuro con le dichiarazioni di U..

Diffidenza ha, poi, suscitato nella Corte la

risposta di PIFA 1 alla presidente che gli chiedeva se avesse chiesto a AP 1

qualcosa in merito alla rottura della mano (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8)

ritenuto come la pretesa di nulla avere chiesto al riguardo è contraria a quanto

normalmente succede. La diffidenza è aumentata quando, alla richiesta di

spiegazioni, PIFA 1 ha modificato la propria risposta, evidentemente inventando,

vista la genericità della risposta (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8: “a

domanda della presidente rispondo che non ricordo di aver chiesto a AP 1

qualcosa in merito alla mano. Su insistenza della presidente che mi dice che

normalmente, quando ci si incontra e si vede un gesso, si fanno domande (almeno

per cortesia), preciso che è vero che ho chiesto qualcosa e mi sembra che lui

mi abbia detto che se l’era rotta in un incidente di macchina. Non ho chiesto

dettagli perché non mi riguardava”).

In ogni caso, la reticenza di PIFA 1 sulla

questione ha indotto la Corte a pensare che l’interrogato volesse, ad ogni

costo, evitare di esprimersi su tutto quanto poteva, in qualche modo, riferirsi

a M..

h.7. Infine, ha contribuito a togliere credibilità a PIFA 1 il fatto che

egli ha negato, rispondendo al PP, di essere stato interrogato/coinvolto in

vicende di droga in Italia (verb. dib. d’appello, pag. 6) quando, invece, è

risultato che, in quel Paese, nei suoi confronti vi è un procedimento per

stupefacenti ancora aperto in relazione a 5 gr di cocaina trovati a casa sua (doc.

dib. d’appello 1 e verb. dib. d’appello, pag. 7). Il fatto che sia pendente una

richiesta di archiviazione al GIP (doc. dib. d’appello 3) nulla muta: una

richiesta di archiviazione in riferimento alla legge sugli stupefacenti

presuppone che un procedimento per presunte violazioni alla stessa sia aperto e

che, evidentemente, l’interessato sia stato almeno interrogato al proposito.

h.8. Tutte le considerazioni sin qui espresse vanno, poi, lette avuto

riguardo all’evidente interesse di PIFA 1 a mentire - in ogni caso, sulla conoscenza di M., ciò che lo coinvolgerebbe in un contesto delinquenziale più ampio

e che potrebbe, dato per acquisito che AP 1 abbia detto la verità, esporlo a

delle ritorsioni - e, d’altra parte, al fatto che, invece, AP 1 non aveva alcun

interesse a mentire, in particolare sull’identità del correo nella quarta

rapina (indicare l’uno o l’altro era, per la sua situazione, del tutto

indifferente).

h.9. Ne segue che le dichiarazioni di PIFA 1 non hanno per nulla convinto

la scrivente Corte e che esse, dunque, non possono servire per togliere

verosimiglianza alle dichiarazioni di AP 1.

i. In queste circostanze, se la Corte non ha potuto dirsi del tutto

convinta che le cose siano andate davvero così come sostenuto da AP 1, essa non

ha potuto misconoscere i numerosi elementi che, in un modo o nell’altro,

sostengono la credibilità dell’appellante e, con essa, la (almeno)

verosimiglianza dell’esistenza di M., del debito e delle pressioni, anche

violente, da lui esercitate.

Nella Corte è, insomma, rimasto, sulla questione,

un dubbio insopprimibile.

In queste circostanze, non potendo escludere che

le cose siano effettivamente andate così come indicato da AP 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, questa Corte ha dovuto accertare la situazione di

fatto più favorevole all’imputato e, quindi, accertare che egli ha agito anche

perché pressato dalle insistenze di M..

Commisurazione della pena

22. La Corte delle assise criminali ha ritenuto “assai grave” la

colpa di AP 1. Anzitutto, per non aver avuto “alcuna esitazione a percorrere

molti chilometri per venire, in terra straniera, a commettere rapine, in banda,

al ricorrere della quale è riconosciuta una maggiore pericolosità per il

sodalizio che si crea tra i partecipanti”. Poi, per la reiterazione con cui ha commesso un “numero

consistente di rapine”, “una dietro l’altra”, nell’arco di poco meno

di sei mesi. Inoltre, per il fine di lucro che lo ha mosso a delinquere e che

ha “perseguito con grande determinazione” (ritenuto che, a soli due

giorni dalla precedente rapina che non aveva fruttato il bottino sperato, egli

è tornato per portare a termine un altro colpo, “incurante dei

rischi che correva di poter essere intercettato dalla Polizia ormai allertata

dalla rapina messa a segno due giorni prima e dal susseguirsi di rapine nella

Regione”), “grande spregiudicatezza” e “notevole sangue freddo”,

dimostrati anche dall’incredibile manovra effettuata per scansare l’auto della

polizia - quando, dopo l’ultima rapina, gli agenti gli avevano intimato l’alt -

e dalla successiva fuga (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 41).

I primi giudici hanno ritenuto che l’accusato ha

agito “da vero professionista”, come risulta dalla minuziosa

preparazione dei colpi - con sopralluoghi e altre precauzioni - e dall’efficace

esecuzione delle rapine, osservando che l’esperienza maturata in Italia con la

commissione, in banda, di 16 rapine “gli ha permesso di fronteggiare anche

la presenza imprevista di clienti” (sentenza impugnata, consid. 17, pag.

41-42).

I primi giudici hanno, poi, posto l’accento

sull’ingente bottino conseguito con le rapine, commesse in danno di numerose

vittime.

Essi hanno, inoltre, considerato i pesanti

precedenti penali dell’imputato, anche specifici, evidenziando come egli non

abbia tratto alcun insegnamento dalla carcerazione subita in Italia.

A favore di AP 1 è stato tenuto conto del fatto

che, per minacciare le commesse, sono state utilizzate delle pistole giocattolo

il cui impiego - pur avendo incusso alle vittime una paura “autentica e

enorme” - non ha messo in pericolo la loro vita, così come del fatto che “in

una sola delle rapine commesse vi è stato l’uso di violenza più marcato

laddove, come riconosciuto dallo stesso accusato, l’anziana vittima (G. [recte:

G. ]) è stata legata mani e piedi ed imbavagliata”. Il consenso

dell’accusato all’estradizione, le sue ammissioni e “l’ampia (seppur non

piena) collaborazione prestata non solo nel confessare le rapine effettuate ma

anche nel fornire il numero di cellulare di uno dei suoi correi (N.) che ha

condotto all’arresto di quest’ultimo” sono pure stati considerati a favore

del reo.

La prima Corte ha, poi, dato peso alla “sfortunata

esperienza” dell’accusato che, nel 2009, ha perso la sua convivente incinta, ciò che lo ha indotto ad un maggior consumo di cocaina, osservando tuttavia che “la

maggior parte dei precedenti di cui al casellario italiano datano ancor prima

dello sfortunato incidente” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42).

Tenuto conto, da un lato, del carcere preventivo

sofferto (ivi compreso quello in vista dell’estradizione), della situazione

familiare, sociale e personale dell’imputato e del suo consumo di cocaina e,

dall’altro, dell’aggravante dell’aver agito in banda e dell’aumento di pena

imposto dal concorso di reati, i primi giudici hanno ritenuto equa una pena

detentiva di quattro anni e sei mesi (da dedursi il carcere preventivo

sofferto) da espiare (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 42-43).

a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo

faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro

edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi

di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV

10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il CPP federale permette, invece, di censurare

mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento

(art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.

1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende

(o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione

di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più

soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;

Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,

ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art.

398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento

all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n.

18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve,

in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello

dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse

nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello

commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato

(Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2

lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione

concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza

o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione

della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007

consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d. Giusta

l’art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena

detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180

aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1) e, se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a

commettere furti o rapine, con una pena detentiva non inferiore a due anni

(cifra 3 cpv. 1).

Chi si rende colpevole di coazione, è punito con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 181 CP), di

impedimento di atti dell’autorità, con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote

giornaliere (art. 286 CP), di infrazione alle norme della circolazione (art. 90

cifra 1 LCStr) e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (art. 92 cpv.

1 LCStr), con la multa.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007,

ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7

e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire

romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

e. Esaminate

le circostanze oggettive e soggettive legate ai reati (in particolare alle

rapine e alle coazioni) di cui AP 1 deve rispondere, in considerazione e sostanziale

condivisione delle argomentazioni dei primi giudici, questa Corte ritiene di

poter fare propria la conclusione secondo cui la pena di quattro anni e sei mesi

è, di principio, adeguata alla colpa di un autore che mette a segno in banda,

in circa sei mesi, sei rapine dalle modalità descritte, provocando alle sue

vittime un danno complessivo di fr. 121'205.10 e 86'775.- Euro e che lo fa

avendo alle spalle altre condanne penali, in particolare avendo alle spalle un

precedente specifico quale la condanna del giugno 2007 (cfr. consid. 6.4).

Nel contesto di correità accertato dalla prima

Corte e (opportunamente) non contestato, la questione a sapere chi abbia

materialmente legato la madre del titolare dell’ufficio cambio rapinato il 5

novembre 2011 è del tutto irrilevante per la commisurazione della pena: AP 1

(così come il correo) ne risponde come se fosse stato lui a farlo nella misura

in cui l’eventualità di legare le vittime era stata preventivata ed accettata

dai correi.

Irrilevante è, anche, come detto, la questione a

sapere se, durante la quinta rapina, AP 1 abbia puntato la pistola giocattolo

alla nuca della commessa o meno: al riguardo si rinvia alle considerazioni

espresse al consid. 20c.

Rilevante è, invece, la circostanza - accertata

in applicazione del principio in dubio pro reo - secondo cui AP 1 ha agito anche perché spinto dalle pressioni del suo creditore che è giunto sino a rompergli

la mano quando il qui appellante ha tentato di tirarsi indietro. La circostanza

è rilevante poiché attiene alla libertà dell’autore di decidersi fra legalità ed

illegalità che costituisce un criterio di valutazione della colpa. Nell’ipotesi

considerata - di un M. che pressava con argomentazioni di un certo peso - è

evidente che la libertà di AP 1 era in qualche modo limitata. Questa

circostanza - non ritenuta dalla prima Corte - va considerata ad attenuazione

della colpa dell’appellante nella misura in cui, nella formazione della sua

volontà di delinquere, ha avuto un ruolo (certo non preponderante ma, comunque,

rilevabile) un elemento esterno avente sfumature coercitive. Va, però,

precisato che il valore attenuante di tale circostanza non va enfatizzato nella

misura in cui, come visto, è lo stesso AP 1 ad avere dichiarato che, in ogni

caso, quando ha agito, lo ha fatto perché ben convinto di quel che andava

facendo e nella misura in cui la situazione gli è, comunque, addebitabile

avendo egli contribuito a crearla e a mantenerla (in particolare, non

destinando l’intero provento delle rapine al rimborso del debito).

Accogliendo la tesi difensiva, la Corte ha, poi,

ritenuto che i primi giudici non hanno sufficientemente tenuto conto della

morte della compagna di AP 1 e del figlio che questa portava in grembo.

Qualificando la circostanza di “sfortunata esperienza”, i primi giudici

hanno dimostrato di non averne compreso appieno la portata. Si è trattato, in

realtà, di una tragedia che ha sconvolto la vita di AP 1, interrompendone il

percorso di reinserimento sociale intrapreso con successo e facendolo

ripiombare in quello che lui stesso ha definito un tunnel che lo ha, poi,

portato, con il pesante abuso di stupefacenti e la conseguente necessità di

denaro, alla rifrequentazione di ambienti malavitosi.

In considerazione di queste due circostanze

attenuanti - non considerate (la prima) o non considerate a sufficienza (la

seconda) dai primi giudici - la scrivente Corte ha ritenuto di dover ridurre di

sei mesi la pena inflitta a AP 1, posto che nell’entità della riduzione ha

avuto un ruolo preponderante, rispetto all’altra, la tragedia personale che ha

colpito l’appellante, interrompendone il processo di risocializzazione sin lì

seguito con un buon successo.

L’entità della pena esclude, di per sé, la

concessione del beneficio della sospensione condizionale.

23. Tassa di giustizia

e spese

Visto l’esito dell’appello, in applicazione

dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico dell’appellante

degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede.

Gli oneri relativi al procedimento di appello

sono, invece, posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che è inoltre

condannato a rifondere ad AP 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

40, 47, 50, 51, 140, 181 e 286 CP;

90 e 92 LCStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3.2 e 4 della

sentenza 26 gennaio 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in

giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato

dichiarato autore colpevole di:

rapina aggravata,

siccome commessa associandosi ad una banda, per avere, a __________, nel

periodo compreso tra il 18 agosto 2010 e l’11 febbraio 2011, in sei occasioni, agendo in correità con terzi, minacciando la vita e l’integrità corporale dei

presenti mediante delle pistole giocattolo dall’apparenza autentica, sottratto

denaro per una refurtiva complessiva di fr. 121'205.10 ed Euro 86'775.- in

danno di stazioni di servizio con annesso ufficio cambio rispettivamente di un

ufficio cambio;

coazione,

commessa, agendo in correità con terzi, in occasione delle rapine del 18 agosto

2010, del 1. ottobre 2010 e dell’11 febbraio 2011;

impedimento di atti dell’autorità, commessa a __________ l’11 febbraio 2011;

infrazione alle norme della circolazione, commessa, a __________, l’11 febbraio 2011;

inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,

commessa, a __________, l’11 febbraio 2011,

1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di

4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (ivi compreso quello

in vista dell’estradizione);

2. Il

condannato è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della

pena detentiva.

3. La

tassa di giustizia di fr. 2'000.- e i disborsi relativi al procedimento di

prima sede rimangono integralmente a carico del condannato.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’500.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr.

1'700.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP

1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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