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Decisione

17.2012.48

Non si rende colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) clui che non può versare a titolo di alimenti più dell'importo effettivamente versato. Calcolo del termine di prescri

13 dicembre 2012Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi

alimentari a favore dei figli

6. La

presente procedura, come usuale per reati di questa natura, affonda le proprie

radici in quella di diritto civile relativa ai contributi di mantenimento dei

figli minorenni dell’imputato.

In data 22 maggio 2001 il

Pretore del Distretto di __________ ha prolato un decreto supercautelare con il

quale ha affidato F. e G. alla madre ed ha fissato i contributi alimentari

dovuti dal padre a loro favore in fr. 2'164.- al mese ciascuno (AI 1).

Già a partire dal 1. luglio

2001, quindi pochi giorni dopo, la signora C. ha dovuto fare ricorso

all’anticipo degli alimenti da parte dell’ACPR 1. Il 5 settembre 2001, ella ha

poi sottoscritto una procura a favore dell’ACPR 1, servizio recupero anticipi,

per procedere all’incasso degli alimenti direttamente dal marito, ed ha

dichiarato di cedere allo Stato l’importo di fr. 2'164.- mensili per ciascun

figlio, con l’assicurazione che eventuali eccedenze incassate rispetto a quanto

anticipato dall’ente pubblico le sarebbero state restituite.

Il 22 maggio 2002 l’ACPR 1 ha emanato una decisione formale con la quale ha riconosciuto alla moglie del prevenuto un

versamento di complessivi fr. 1'400.- (fr. 700.- per figlio) al mese a titolo

di anticipo alimenti.

Vista la mancata collaborazione

del debitore, già l’8 gennaio 2002 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite

del menzionato Ufficio, ha dato avvio alla prima procedura esecutiva nei

confronti di IM 1 per l’incasso del dovuto (AI 1).

Con sentenza 16 settembre

2002, il matrimonio contratto a __________ il 10 aprile 1992 tra IM 1 e C. è

stato dichiarato sciolto per divorzio dal Segretario assessore della Pretura di

__________ (AI 5).

Contestualmente a questa

decisione è stata omologata una convenzione sulle conseguenze accessorie al

divorzio conclusa tra i coniugi, con la quale essi hanno tra le altre cose

stabilito che il contributo alimentare dovuto dal padre per i due figli sarebbe

ammontato al fr. 2'750.- mensili ciascuno (per complessivi fr. 5'500.- al

mese), a valere, con effetto retroattivo, a far tempo dal mese di dicembre

2000.

L’11 novembre 2002 l’ACPR 1 ha sporto una prima querela penale nei confronti di IM 1 per il reato di trascuranza degli obblighi

di mantenimento, con riferimento ad uno scoperto quantificato in fr. 69'248.-

(AI 1). Il 21 agosto 2003 la querela è stata estesa per gli ulteriori

contributi nel frattempo non corrisposti, per un totale di fr. 143'000.- (AI

5), cosa poi ripetuta pure il 18 febbraio 2004, momento in cui lo scoperto è

lievitato a fr. 176'000.- (AI 11).

Il 1. giugno 2004 lo stesso Segretario assessore

ha promulgato una decisione di modifica della sentenza di divorzio tra i coniugi,

fondata su un emendamento della convenzione di divorzio, con il quale i

contributi alimentari a favore di F. e G. sono stati ridotti a fr. 1'500.-

mensili ciascuno a partire dal gennaio 2004 (AI 15). Con tale accordo, la

moglie ha dichiarato di rinunciare a percepire gli alimenti arretrati dovutile

nella misura in cui eccedono quanto coperto dagli anticipi dell’ACPR 1 (AI 15).

Il 17 agosto 2004 l’ACPR 1 ha modificato la sua denuncia sulla scorta delle nuove emergenze, cifrando in fr. 47'600.- (fr.

1'400.- x 34 mesi) lo scoperto a carico dell’accusato per il periodo 1 luglio

2001-30 aprile 2004 (AI 14).

Il 23 febbraio 2006 l’ACPR 1 ha dovuto sporgere una nuova querela penale per gli alimenti non corrisposti tra il 1 febbraio 2005

e il 28 febbraio 2006, ammontanti a fr. 39'207.85. Importo aumentato a fr.

54'409.85 con l’estensione della querela del 24 luglio 2006 (AI 16), a fr.

63'531.05 con quella del 3 ottobre 2006 (AI 18) e a fr. 72'666.45 con quella

del 13 febbraio 2006 (AI 20).

A seguito di quanto emerso nel corso

dell’interrogatorio dell’imputato del 14 maggio 2009, in occasione del quale egli, oltre ad aver riconosciuto implicitamente i calcoli dell’ACPR 1

secondo i quali, globalmente, il credito per contributi alimentari ammontava a

fr. 120'266.45, ha dichiarato di aver versato direttamente alla moglie fr.

49'100.-. Tenuto in parte conto di questi versamenti, lo scoperto complessivo

per i periodi luglio 2001 - aprile 2004 e febbraio 2005 - gennaio 2007, è stato

quantificato in fr. 81'266.- (AI 26 e 30).

Trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 CP

7. Il

giudice di prime cure ha escluso l’adempimento oggettivo del reato di

trascuranza degli obblighi di mantenimento, ritenendo che il prevenuto non

avesse, senza sua colpa, già a partire dal 2002, la possibilità economica di

far fronte agli obblighi alimentari assunti e che, vista la sua formazione e le

sue conoscenze professionali, non si potesse nemmeno prendere in considerazione

un reddito ipotetico.

Pertanto,

secondo il primo giudice, l’imputato non era in grado di pagare più di quanto

ha effettivamente versato.

Il procuratore pubblico, nel suo allegato di

osservazioni del 22 giugno 2012, ha invece contestato questo accertamento dei

fatti, precisando:

Quo alla possibilità dell’imputato di versare i

contributi alimentari dovuti alla ex moglie si ricorda quanto segue:

- IM

1 ha ottenuto nel 2000 un finanziamento di fr. 160'000.- (AI 7 e 13);

- Da

inizio 2001 a settembre 2001 IM 1 ha guadagnato € 40'000.-; nel gennaio 2002 il suo datore di lavoro, __________, ha

dichiarato che IM 1 riceveva un compenso di € 70'000.- annui netti (AI 2);

- Nel

marzo 2003 IM 1 ha disdetto un contratto leasing (per un’Audi) di fr. 1'275.-

mensili, pagato dal novembre 2001 al dicembre 2002 (AI 2); un tale onere non

rientrava di certo nel suo fabbisogno minimo;

- IM

1 avrebbe inoltre dei crediti importanti (un paio di milioni di franchi) nei

confronti del fratello (AI 2);

- Con

decreto 22 maggio 2001 la Pretura di __________ ha fissato i contributi di

mantenimento in favore della moglie in fr. 4'121.85 mensili e in favore dei

figli in complessivi fr. 4'328.- mensili (AI 1); la Pretura non avrebbe mai

fissato così importanti contributi nel caso in cui il reddito dell’imputato non

avesse garantito il suo fabbisogno minimo; il suo reddito mensile doveva quindi

essere ben superiore a fr. 8'000.-.”;

- Nella

procedura di divorzio, sentenza di data 16 settembre 2002, l’imputato ha

dichiarato un reddito mensile netto di fr. 8'458.- (AI 5) (importo

proporzionato al suo impegno di versare ai figli complessivamente fr. 5'500.-

mensili).

Tutte queste circostanze dimostrano, come per

altro viene tacitamente confermato dalla sentenza impugnata (pagina 4), che IM

1 poteva far fronte ai suoi obblighi almeno sino all’inizio 2004.

Contrariamente a quanto si legge nella sentenza

impugnata, l’imputato era però in grado di far fronte ai suoi obblighi anche

dal 2004 in poi. A tal proposito si rileva che in occasione del suo

interrogatorio di data 14 maggio 2009 l’imputato ha dichiarato di avere versato

direttamente alla ex moglie, proprio nel periodo successivo al 2004, un importo

complessivo di fr. 49'100.- e meglio (...).

L’importo di fr. 49'100.- versato dall’imputato

direttamente alla ex moglie corrisponde ad un importo mensile medio di circa

fr. 1'260.-. Considerato l’ammontare e la frequenza dei sopraelencati

versamenti, bisogna ritenere che l’imputato disponesse di entrate ben maggiori

a quelle da lui dichiarate nel corso dell’inchiesta. A conferma di questa

circostanza si ricorda che con il suo scritto 7 giugno 2004 (AI 14) IM 1 si è

impegnato nei confronti dell’ACPR 1 a versare contributi alimentari scoperti

relativi al periodo luglio 2001-aprile 2004 ammontanti a circa fr. 47'600.-. si

ricorda pure che nel giugno 2009 IM 1 si è anche impegnato con l’ACPR 1 a versare l’intero importo ancora scoperto (fr. 81'266.-) in 10 rate trimestrali di fr. 8'126.60

cadauna (pari a ben fr. 2'708.85 mensili, importo già da solo superiore alle

entrate mensili di fr. 2'000.- di cui l’imputato ha dichiarato di beneficiare,

AI 2). Il mancato pagamento dei contributi alimentari da parte dell’imputato non

è quindi in realtà dovuto alla sua impossibilità economica, bensì alla sua

mancata volontà di procedervi.

Quo alla mancata volontà dell’imputato di far

fronte ai propri obblighi, si rileva che lo stesso non ha versato all’ACPR 1

nemmeno una sola rata delle dieci concordate con lo stesso Ufficio nel giugno

2009. Qualora fosse effettivamente stato impossibilitato (benché ne avesse la

volontà, in realtà assente) a rispettare il piano di rientro concordato con lo

stesso Ufficio, l’imputato avrebbe almeno potuto chiedere che l’ammontare delle

rate venisse ulteriormente ridotto e per poi finalmente far fronte ai propri

oneri.

(…) L’imputato si è anche disinteressato del

procedimento penale pendente nei suoi confronti. Egli non ha infatti dato

seguito alla citazione di data 31 agosto 2011 (AI 41) a comparire dinanzi allo

scrivente Magistrato per essere interrogato (…). L’imputato si è limitato a far

pervenire a questo Ufficio documentazione attestante il suo reddito negli anni

2010 e 2011, di circa € 2'100.-

mensili. Reddito questo che avrebbe in ogni modo permesso allo stesso imputato,

qualora ne avesse effettivamente avuto la volontà, di rimborsare almeno in

parte all’ACPR 1 i contributi alimentari da lui lasciati scoperti. IM 1 non ha

inoltre presenziato né al dibattimento tenutosi presso la lodevole Pretura

penale in data 27 gennaio 2012, né a quello di data 23 marzo 2012 (…).”.

8. L'art.

217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, chiunque non presta gli alimenti o i

sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere

i mezzi per farlo.

Per determinare

se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta

constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di

famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il

cosiddetto metodo indiretto qualora l'importo del contributo alimentare è già

stato fissato da una decisione valida ed esecutiva del giudice civile (anche

una decisione straniera riconosciuta in Svizzera), il giudice penale chiamato a

decidere in applicazione dell'art. 217 CP è vincolato da tale somma (cfr. DTF

106 IV 36; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217

CP, Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione,

Zurigo 2004, pag. 6 e segg.).

L'obbligo

di mantenimento è violato, dal profilo oggettivo, quando il debitore non

fornisce al creditore integralmente e tempestivamente la prestazione di

mantenimento che egli deve in virtù del diritto di famiglia (Corboz, op. cit.,

vol. I, n. 14 ad art. 217 CP).

Il reato

presuppone che l’autore abbia i mezzi per adempiere il proprio obbligo. Non

occorre che egli abbia i mezzi sufficienti per onorare integralmente la

prestazione ma è sufficiente che egli possa versare di più di quanto

effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b).

Il

debitore non può adempiere al proprio obbligo contributivo in altro modo: egli

non può, per esempio, liberarsi pagando direttamente i debiti del creditore

(DTF 106 IV 37) né può scegliere tra una prestazione in natura o in contanti.

Se la sentenza del giudice civile prevede il versamento di una somma di denaro,

il debitore non può, dunque, decidere di usare tale somma per comprare dei

Considerandi

regali al figlio o per pagargli delle vacanze, ritenuto che il genitore che ne

ha la custodia conta proprio sul denaro per garantire il suo mantenimento

corrente (Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 e seg. ad art. 217 CP).

Per stabilire se l’accusato può far fronte, anche solo parzialmente,

all’obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall’art. 93

LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso

sull’arco di più mesi, l’insieme delle entrate del debitore e il suo reale

fabbisogno (DTF 121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Nel caso in cui risulti

che l’obbligato non dispone dei mezzi necessari per dare seguito al suo obbligo

contributivo, occorre ancora verificare se egli avrebbe avuto o ha la

possibilità di conseguirli. L’art. 217 CP esige, infatti, dal debitore che egli

faccia tutto quanto si può da lui ragionevolmente pretendere per procurarsi le

risorse necessarie ad onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3aa/cc pag.

134). ). Bisogna dunque accertare se il debitore avrebbe potuto lavorare

maggiormente o esercitare un’altra attività più redditizia, oppure se ha

rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto disporre (Bernard Corboz,

op. cit., n. 29 ad art. 217).

In questo ambito,

nonostante una prova certa non sia sempre ottenibile, va rilevato come il

giudice non può riconoscere un reddito ipotetico se non con una certa

rigorosità (Bernard Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 217).

Dal

profilo soggettivo, l’art. 217 CP presuppone l’intenzionalità dell’autore su

tutti gli elementi oggettivi del reato. Egli deve, dunque, essere consapevole

della portata del suo obbligo di mantenimento e del fatto che gli è possibile

ossequiarlo almeno in parte ma, ciononostante, avere la volontà di non

rispettarlo almeno parzialmente. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.

cit., vol. I, n. 30 ad art. 217 CP).

9.

Tenuto

conto del tenore della norma in oggetto, l’onere di provare che il debitore era

in grado di versare i contributi alimentari da lui dovuti in misura maggiore di

quanto effettivamente fatto è a carico dell’accusa. Spetta dunque al ministero

pubblico dimostrare che, in base ai principi dell’art. 93 LEF, il prevenuto

disponeva di mezzi sufficienti a tal fine.

Lo

stesso vale con rifermento al reddito ipotetico.

Nel caso che ci occupa, circa la situazione

economica del prevenuto nel periodo luglio 2001 - gennaio 2007 possono

ritenersi provati i seguenti fatti:

-

Il prevenuto ha ottenuto la maturità scientifica

a __________ (AI 2, pag. 2);

-

Dal 2000 sino al 1. settembre 2001 ha lavorato quale consulente della __________ guadagnando ca. 50'000.- nel 2000 e € 40'000.- nel 2001 (AI 2 pag. 2 e 5);

-

Dal settembre 2001 al 12 marzo 2003 ha vissuto grazie agli aiuti della madre e del fratello, quantificati in € 2'000.- al mese (AI 2 pag. 2);

-

Dal 2000 al 2001 aveva due auto, una Porche e

una Rover, per le quali pagava leasing per complessivi fr. 2'000.- al mese (AI

2, pag. 4). Poi ha preso una VW Golf ed in seguito, dal novembre 2001 al

dicembre 2002 un’Audi, per la quale ha pagato un leasing di fr. 1'275.- al mese,

versati grazie al summenzionato aiuto di € 2'000.- al mese (AI 2 pag. 2);

-

Il 12 marzo 2003 l’accusato era convinto di

vantare un credito di un paio di milioni di franchi nei confronti del fratello

che gli avrebbe, nel 1997, pagato troppo poco le sue azioni della __________.

Non ha tuttavia mai avviato alcuna causa;

-

Fino a sei mesi prima dell’aprile 2001, quando

sono stati sfrattati per mancato pagamento degli arretrati, ha corrisposto di

tasca sua metà del canone di locazione dell’appartamento di __________, con cui

viveva con la compagna, per fr. 3'000.- (fr. 6'000.- mensili complessivi);

-

Tra il 3 marzo 2004 e il 24 maggio 2007, IM 1 ha versato direttamente nelle mani della moglie importi per complessivi fr. 46'100.-, cioè una

media di circa fr. 1'200.- al mese (AI 26 pag. 1 e allegati);

-

Nel 2000, dietro garanzia di titoli di proprietà

del fratello, è stata aperta una linea di credito di circa fr. 160'000.- a suo

favore. E’ stato poi ancora il fratello a restituire alla banca lo scoperto (AI

pag. 2) e la relazione è stata chiusa a fine marzo /inizio aprile 2002 (AI 12).

I soldi sono stati utilizzati per vivere e per pagare qualcosa alla moglie;

-

Nel maggio 2009 era consulente della __________,

la quale gli versava un po’ meno di € 1'000.- al mese, per € 10'000.- annui. Oltre a questo importo riceveva dal fratello un

aiuto di € 1'000.- al mese (AI

26, pag. 2);

-

Nel 2009 l’accusato ha ricevuto, dalla __________,

€ 6'200.- lordi e nel 2010

aveva un reddito imponibile annuo di € 32'786.-. Nei mesi di luglio e agosto 2011 ha guadagnato, per attività svolte a favore della ditta del fratello, € 2'170.- mensili (AI 43).

In base a questi unici elementi a disposizione,

si può solamente dare per accertato che, al più tardi a partire dall’aprile

2002, il prevenuto ha potuto disporre di entrate di poco più di € 2000.- al mese.

Non essendovi alcun dato di

riferimento circa il minimo esistenziale calcolato in base ai principi LEF - ma

tenuto conto che si partiva da un importo base per persona singola con obblighi

di mantenimento di fr. 1'100.-, cui vanno aggiunti il canone di locazione,

oneri sociali, spese professionali indispensabili e, se del caso imposte -

considerato che al cambio dell’epoca € 2'000.- corrispondevano a circa fr. 3'000.- al mese e che sono

stati versati alla moglie fr. 1'200.- mensili per i contributi alimentari dei

figli, è corretto ritenere, come fatto dal primo giudice, che IM 1 non potesse

versare più di quanto effettivamente fatto.

Tutte le altre

argomentazioni sollevate dal procuratore pubblico non sono altro che

congetture, forse anche giustificate, ma che non possono fungere da sostegno

fattuale alla tesi accusatoria.

Di conseguenza, deve essere

dato per acquisito che nel periodo dal marzo 2004 al gennaio 2007 l’imputato

non ha commesso alcun reato.

Un reddito supplementare

ipotetico, tenuto conto dell’età e della scarsa formazione scolastica, nonché

del ramo di attività dell’accusato, non può essere preso in considerazione. Non

sussistono indizi di sorta che possano suffragare una soluzione diversa.

D’altronde neppure il

procuratore pubblico si è spinto al punto da pretendere di accollare a IM 1

delle entrate teoriche supplementari.

Per quanto concerne il

lasso di tempo che va dal 2001 sino al 2004, prima di verificare se il

prevenuto disponesse di mezzi sufficienti per pagare almeno qualcosina in più

di quanto non fatto, è opportuno sciogliere il nodo relativo alla prescrizione

del reato.

La

prescrizione

10.

Nella

sentenza impugnata il giudice di prime cure ha spiegato:

che per il Tribunale federale un’infrazione è

detta permanente quando gli atti che creano la situazione illegale formano

un’unità con quelli che la perpetuano, o con l’omissione di farla cessare,

nella misura in cui il comportamento tendente al mantenimento dello stato di

fatto delittuoso sia espressamente o implicitamente contenuto negli elementi

costitutivi del delitto. Caratteristica del delitto permanente è il perdurare

della situazione illecita creata da una fattispecie o da un comportamento

contrari al diritto. Esso è realizzato non appena terminato il primo atto

delittuoso, ma si conclude solo con la fine o la soppressione dello stato

contrario al diritto (cfr. DTF 132 IV 49 cons. 3.1.2.2);

che la trascuranza degli obblighi di mantenimento

costituisce un reato permanente nel senso indicato, perché se da un lato

l’infrazione è consumata nel momento in cui il debitore ha omesso

intenzionalmente di prestare gli alimenti o i sussidi dovuti in virtù del

diritto di famiglia, dall’altro lato la situazione illecita si prolunga

fintanto che il debitore non riprenda i versamenti o si trovi, senza colpa,

nell’impossibilità di pagare il dovuto (cfr. DTF 132 IV 49 cons. 3.1.2.3);

che di conseguenza, in applicazione dell’art. 98

lett. c CP, il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto quando cessa

il comportamento colpevole;

che il termine di prescrizione non decorre

pertanto in caso di pagamento parziale, permanendo la situazione illecita, ma

lo fa se il debitore ricomincia a pagare il dovuto o si trova, senza colpa,

nell’impossibilità di far fronte all’onere, perché in quel caso cessa il

comportamento delittuoso;

che in concreto, come visto, l’imputato già nel

2004.

non era in grado di pagare più di quanto versava; ciò significa che in

ogni caso, applicando il termine di sette anni previsto dall’art. 97 cpv. 1

lett. c CP, per i contributi precedenti il mese di marzo 2005 è intervenuta la

prescrizione;

che di conseguenza può essere lasciata aperta la

questione di stabilire se nei mesi precedenti la partenza per l’Italia e nel

primo “periodo italiano” le sue finanze fossero ancora tali da permettere un

versamento maggiore a quello effettuato;”

(sentenza impugnata,

pag. 4).

11.

Il

procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 22 giugno 2012, ha rilevato:

Considerato che, con l’accordo trovato con l’ACPR

1.

(AI 28), l’imputato si è riconosciuto debitore di fr. 81'266.- dei fr.

120'266.45 arretrati, ha di conseguenza accettato in fr. 39'000.45 (l’importo

complessivo scoperto di fr. 120'266.45 - fr. 81'266.-) la somma da lui versata

alla ex moglie a valere quale contributo alimentare per i figli dal luglio 2001

al gennaio 2007. Si ha che né i contributi alimentari relativi al periodo

luglio 2001-aprile 2004 né quelli dovuti per il periodo febbraio 2005-gennaio

2007.

sono stati ad oggi interamente pagati. Lo stato contrario al diritto è

tuttora vigente e di conseguenza il comportamento dell’imputato punibile e non

prescritto come invece ritenuto dal Pretore.”.

12.

Giusta

l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, l’azione penale si prescrive in 7 anni per i reati

per i quali è comminata una pena detentiva inferiore ai tre anni o una pena

pecuniaria (prima dell’ottobre 2002, la prescrizione assoluta era di 7 anni e

mezzo. Sul diritto transitorio cfr. art. 389 CP). La stessa decorre dal giorno

in cui l’autore ha commesso il reato; se il reato è stato eseguito mediante

atti successivi, dal giorno dell’ultimo atto, mentre se si tratta di un reato

continuato per un certo tempo, dal momento in cui è cessata la continuazione,

art. 98 CP.

La prescrizione si estingue

se, prima della scadenza del termine è stata pronunciata una sentenza di prima

istanza, art. 97 cpv. 3 CP.

Che il

reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento sia un reato permanente

(anche detto delitto continuato, Dauerdelikt) è ampiamente riconosciuto dalla

giurisprudenza del Tribunale federale, dovendosi le varie infrazioni

considerare come un’attività globale in quanto identiche (o analoghe), commesse

a pregiudizio dello stesso bene giuridico e frutto di un comportamento durevole

contrario ad un dovere permanente dell’autore (DTF 132 IV 49, consid. 3.1. e

rif.).

Se l’infrazione può

ritenersi consumata dal momento in cui il debitore ha omesso intenzionalmente

di versare i contributi alimentari (o i sussidi) impostigli dal diritto di

famiglia, la situazione illecita di protrae fintanto che egli non riprende i

pagamenti o si trovi, senza colpa, nell’impossibilità di far fronte a tali

doveri. Di conseguenza, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal

giorno in cui gli atti illeciti sono cessati, art. 98 lit. c CP. Fintanto che

l’autore omette colpevolmente e senza interruzione, durante un certo periodo,

di fornire (anche solo parzialmente) i contributi alimentari dovuti, la

prescrizione deve essere calcolata a partire da quando egli riprende i suoi

pagamenti o si trova, senza colpa, a seguito dell’insufficienza di mezzi

finanziari, nell’impossibilità di corrispondere i contributi alimentari (DTF

132.

IV 49, consid. 3.1.2.3.).

13.

Nel

caso che ci occupa, essendo stato accertato che a partire dal marzo 2004 il

prevenuto si è trovato senza colpa nell’impossibilità di versare più contributi

alimentari di quanto fatto, è corretto fare iniziare a decorrere il termine di

prescrizione da quel momento. Preso atto che il processo di prima istanza si è

svolto il 23 marzo 2012, ciò significa che per tutto quanto avvenuto prima di

fine febbraio 2004 è certamente già intervenuta la prescrizione settennale

dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP.

Di conseguenza non è

necessario appurare in questa sede se IM 1 fosse in grado (o avesse avuto la

possibilità di esserlo), nel periodo luglio 2001 - marzo 2004, di versare i

contributi alimentari almeno in misura maggiore di quanto avvenuto.

14.

Sulle

spese e indennità

Gli oneri processuali del gravame seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti integralmente a

carico dello Stato.

Preso atto che il difensore di IM 1 non ha

nemmeno redatto un allegato di osservazioni, limitandosi a rinviare alle

motivazioni del pretore illustrate nella sentenza impugnata, non si riconosce

al prosciolto alcuna indennità per la procedura d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.;

97

e segg., 217 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza, la sentenza di primo grado è

integralmente confermata.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano

indennità.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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