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Decisione

17.2012.51

Istanza di revisione (art. 410 cpv. 1 lett. a CPP). Mancata contestazione di una decisione giudiziaria indipendente successiva. Sussidiarietà del rimedio di diritto della revisione

4 giugno 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o

i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una

significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena

(Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla

base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo

stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo

diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277,

pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n.

24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF

6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67

con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili

di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi,

che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter

influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con

riferimenti).

Qualora

siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116

IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per

l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i

motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui

la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i

motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv.

1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base

della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a

procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di

revisione lacunosa (Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 412 CPP). Contrariamente al

principio della verità materiale dell’art. 6 CPP, rispettivamente a quello

della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP, in caso di dubbio bisogna

pronunciarsi a favore della forza in giudicato della sentenza impugnata (Heer,

op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza

di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al

mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in

cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385

cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475,

pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

Giusta l’

art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame

preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente

inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando

gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo

di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,

dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,

tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una

valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente

a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere

chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223).

La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo

l’intervento della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle

argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura

fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

In

quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il

contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a

deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un

particolare tipo di prova.

Le

esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della

procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi

relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile

contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso,

non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che

occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti,

rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario

produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del

teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le

sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

e) E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a

rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare

disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a

Considerandi

introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo in ragione

di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42

ad art. 410). In simili casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi

dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una

richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già

inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe

potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72

consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo

per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al

momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non

aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La

dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto

nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato

per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del

termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha

causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza

(Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

3.

Nella

fattispecie la procedente, come visto, fonda la propria istanza su una

dichiarazione dell’ex convivente e su una dell’amica vodese con cui essi hanno

confermato che ella era spesso assente dal proprio domicilio e che nessuno

ritirava la posta per lei.

La sentenza di

cui chiede la revisione le è per contro stata regolarmente intimata. La stessa

istante ha, in effetti, ammesso di aver ricevuto la decisione giudiziaria

indipendente successiva del 9 giugno 2011 (istanza di revisione, pto n. 3 pag.

4).

Sulla

decisione del procuratore pubblico (doc. H allegato all’istanza) sono indicati

in maniera ben distinta e distinguibile i rimedi di diritto contro la stessa, e

meglio la possibilità di impugnarla con opposizione al Ministero pubblico entro

il termine di 10 giorni.

La procedente

non è credibile - e nemmeno ha fatto qualcosa per renderlo almeno verosimile -

quando afferma di aver chiamato il giorno stesso in cui ha ricevuto la sentenza

la cancelleria del Ministero pubblico, e che il suo interlocutore le avrebbe

comunicato che la stessa era definitiva e che non era possibile interporre

alcun rimedio di diritto. Anche se fosse vera (cosa che rappresenterebbe un

fatto molto grave), questa fantasiosa ipotesi non costituirebbe una scusante

poiché sarebbe bastata una rapida lettura della decisione per comprendere che essa

poteva essere impugnata. In una simile evenienza l’istante dovrebbe, comunque

sia, sopportare le conseguenze delle sue scelte, poiché la superficialità non

può essere tutelata.

L’aver

rinunciato all’opposizione alla decisione deve così essere considerato un atto

frutto di un comportamento imputabile all’istante.

L’eccezione qui

sollevata, cioè il fatto di non aver dato seguito ai solleciti dell’Ufficio

incasso e pene alternative poiché non a conoscenza delle citazioni inviatele,

non rappresenta, quindi, un fatto nuovo che non poteva essere fatto valere in

procedura ordinaria.

Tenuto conto

della sussidiarietà del rimedio di diritto della revisione, già per ciò solo,

l’istanza deve essere respinta.

4.

A

titolo abbondanziale, appare opportuno rilevare come l’impugnazione qui in

disamina rappresenti un palese abuso di diritto. In effetti la signora IS 1 era

perfettamente a conoscenza non solo del fatto che era stata avviata una

procedura penale nei suoi confronti per infrazione alla LStup, ma addirittura

che era stato emanato un decreto d’accusa nei suoi confronti con il quale, come

da sua richiesta, era stata condannata alla pena del lavoro di pubblica

utilità. Pure tale decisione le è stata regolarmente intimata, tant’è che è

stata da lei accettata ed è così passata in giudicato.

Ella doveva

dunque aspettarsi di essere chiamata dalle autorità a scontare la propria pena.

Le

convocazioni da parte dell’Ufficio incassi e pene alternative sono state

inviate entro tempi più che ragionevoli. IS 1, sapendo che l’indirizzo di cui

le autorità erano a conoscenza era quello del suo domicilio di __________, ed

essendo consapevole che le sue lunghe assenze (non provate) e dei rapporti

precari con il convivente che, sommati, comportavano l’impossibilità di

prendere conoscenza in maniera tempestiva della corrispondenza, avrebbe dovuto

trovare degli accorgimenti che consentissero di ovviare all’inconveniente

(quali ad esempio la deviazione della posta, il fermo posta, dare incarico a

una persona di fiducia di ritirare le lettere e via dicendo).

Contrariamente

a quanto da lei sostenuto, quindi, la presunzione di cui all’art. 85 cpv. 3

CPP, trova applicazione alla fattispecie. Le citazioni e le comunicazioni del

summenzionato Ufficio devono, pertanto, essere considerate come regolarmente

notificate.

Sulla

scorta di queste considerazioni, si può concludere che i mezzi di prova

addotti, qualora potessero anche essere considerati nuovi (ciò che non è, lo si

ripete) non sarebbero stati sufficienti ad inficiare gli accertamenti alla base

della decisione di cui si chiede la revisione impugnata e quindi non sono tali

da far presagire che la loro considerazione possa condurre ad un giudizio

sensibilmente più favorevole al condannato rispetto a quello reso nella

procedura ordinaria ormai esauritasi.

5.

Per

quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata

all’insuccesso su tutti i fronti.

6.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati

all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 81, 85 cpv. 3,

385, 410 segg., 428 CPP,

19 cifra

1 LStup

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 500.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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