17.2012.53
Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti. Una ricevuta postale di pagamento su cui è stata modificata la cifra versata rappresenta un flaso ide
11 settembre 2012Italiano37 min
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Numero d'incarto:
17.2012.53
Data decisione, Autorità:
11.09.2012, CARP
Titolo:
Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti. Una ricevuta postale di pagamento su cui è stata modificata la cifra versata rappresenta un flaso ideologico ai sensi dell'art. 251 CP
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 42 CPS
art. 48 let. e CPS
art. 49 CPS
art. 138 cf. 1 CPS
art. 251 CPS
Incarto n.
17.2012.53
Locarno
11 settembre 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 4 aprile 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 27 marzo 2012 dalla Corte delle assise correzionali di __________
richiamata la dichiarazione di appello 7
maggio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con
sentenza del 27 marzo 2012 la Corte delle assise correzionali di __________ ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita,
limitatamente all’importo di fr. 90'000.-, e ripetuta falsità in documenti,
limitata all’ipotesi dell’aver fatto uso, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nell’atto d’accusa n. 5/2008 del 16 gennaio 2008 e che, in
applicazione della pena, lo ha condannato - in contumacia - alla pena
detentiva di 3 (tre) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla
sentenza del 5 gennaio 2004 della Corte di appello di __________,
rispettivamente quale pena interamente aggiuntiva alla sentenza del 28 aprile
2005 del __________ del Tribunale di __________, oltre che al pagamento in
ragione di ¼ di tasse e spese di giustizia.
preso atto che contro la sentenza del giudice della Corte delle assise
correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 7 maggio 2012, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento e
l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.
Ha inoltre presentato un’istanza probatoria, che
è stata parzialmente accolta con decisione del 31 agosto 2012.
esperito il pubblico dibattimento l’11 settembre 2012 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza di primo grado;
- il
patrocinatore dell’appellante (assente al dibattimento) ha invece postulato
l’annullamento della sentenza di primo grado e l’assoluzione di AP 1 da ogni
accusa.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a
favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende
anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo
grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra
gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.
261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti
(art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali
(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione
tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24;
Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea
2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5;
Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n.
47).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid.
4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non
significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o
secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non
è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove,
ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato
e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di
tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul
valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art
10, n. 15 e 16,; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5;
Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Semplicemente, dunque, il principio della libera
valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di
prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior
valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello
stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit.,
n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010
6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il
proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento -
valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova
(Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida
del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011
consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9
ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;
6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo
2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010,
ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n.
19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
6. AP 1, cittadino italiano, è nato a __________ il 5 aprile 1952 e
all’età di 5/6 anni si è trasferito con la famiglia in Lombardia, dove risiede
tutt’ora. Ha frequentato la scuola elementare a __________ , interrompendo poi
il percorso scolastico all’età di 14 anni, senza conseguire la licenza di
scuola media. In seguito, ha lavorato in varie macellerie a __________ ,
riprendendo a frequentare la scuola serale e riuscendo così ad ottenere la
licenza media.
AP 1 ha, poi, avviato un’attività lavorativa nel
ramo degli esercizi pubblici, aprendo dapprima una macelleria a __________ e,
in seguito, una pizzeria, tre ristoranti, una discoteca e un night club nella
provincia lombarda (doc. dib. TPC 1).
Nel 1974 ha sposato E., dalla quale ha avuto due figli, G. (1978) e F. (1984), e dalla quale si è separato nel 1996, per poi
divorziare.
Tra il 1989 e il 1990 è stato coinvolto in un
processo per associazione a delinquere a __________ che, benché conclusosi con
la sua assoluzione, ha determinato per AP 1 la perdita dei requisiti per poter
disporre della patente di esercente pubblico. È a partire da questo momento che
AP 1 ha iniziato a delinquere in modo importante e ad abusare di bevande
alcooliche (doc. dib. TPC 1).
Tra il 1981 e il 2005 AP 1 ha, infatti, subito in Italia le seguenti condanne (doc. TPC 20 e AI 73 inc. 2002/2316):
-
4.6.1981: il Tribunale di __________ lo ha condannato alla multa di
euro 154.94 (sospesa condizionalmente) per tentata violazione delle
disposizioni in materia di infrazioni valutarie;
-
17.12.1981: la Pretura di __________ lo ha condannato alla multa di
euro 184.94 (sospesa condizionalmente) per ripetuta emissione di assegni a
vuoto;
-
30.04.1985: la Pretura penale di __________ lo ha condannato alla multa di
euro 144.61 per emissione di assegni a vuoto;
-
4.12.1992: la Pretura di __________ lo ha condannato ad un’ammenda di
euro 51.65 per omessa custodia di armi;
-
25.02.1993: il Tribunale di __________ lo ha condannato alla reclusione
di 1 anno e alla multa di euro 206.58 (sospesa condizionalmente) per ripetuta
ricettazione e tentata estorsione;
-
19.10.1993: la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 3 mesi
d’arresto e alla multa di euro 516.46 per esercizio di giuochi d’azzardo;
-
23.05.1994: la Pretura di __________ lo ha condannato alla multa di
euro 258.23 per emissione di assegno senza provvista;
-
19.02.1996: la Pretura di __________ lo ha condannato a 2 anni e 2
mesi di reclusione e alla multa di euro 619.75 per ricettazione;
-
25.02.1997: la Corte di appello di __________ lo ha condannato alla reclusione
di 1 anno e 6 mesi e alla multa di euro 103.29 per tentata estorsione;
-
12.06.1998: la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 5 anni di
reclusione e alla multa di euro 774.69 per rapina, falsità materiale commessa
dal pubblico ufficiale in atti pubblici, usurpazione di funzioni pubbliche,
tentata estorsione, tentata concussione;
-
5.10.2004 la Corte di appello di __________ lo ha condannato a 3 anni di
reclusione per tentata concussione e concussione;
-
28.04.2005 sentenza del __________
del Tribunale di __________ con cui è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per
associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, ripetuta truffa.
Con provvedimento del 20 marzo 2006, il Tribunale
di __________ ha deciso il cumulo delle pene inflitte con decisioni 25.2.1993,
19.10.1993, 19.2.1996, 25.2.1997, 12.6.1998, 28.4.2005 e, con ordinanza del 1°
settembre 2006, AP 1 è stato condannato alla reclusione di 3 anni 8 mesi e 21
giorni e all’arresto di 3 mesi.
Il 16 settembre 2008 il Tribunale di __________ ha
infine deciso l’applicazione della disciplina del reato continuato in
riferimento ai reati di cui ai provvedimenti del 12.06.1998 e del 5.10.2004
della Corte di appello di __________ , determinando a carico di AP 1 la pena di
6 anni e 6 mesi di reclusione e pronunciando una multa di euro 1'500 (doc. TPC
20).
In sostanza, in esecuzione di tutte le suddette
condanne, AP 1 ha trascorso in carcere i periodi dal 27 agosto 1996 al 15
ottobre 2000 (AI 73 inc. 2002/2316) - quando uscito dal carcere ha sposato in
seconde nozze A. (dalla quale ha poi divorziato) e ha commesso i fatti oggetto
del presente procedimento - e dal 7 dicembre 2004 al 19 gennaio 2008 (AI 73
inc. 2002/2316), data in cui è stato dimesso dalla Casa circondariale di __________
(doc. TPC 16).
L’imputato è, invece, incensurato in Svizzera
(doc. TPC 14).
A. Appropriazione
indebita
Fatti accertati in prima sede
7. Gli accertamenti dei fatti in relazione con il reato di
appropriazione indebita effettuati dalla prima Corte sono, per la maggior parte
- fatta salva la destinazione da AP 1 data ai soldi prelevati dai conti della
società - incontestati.
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, viene,
dunque, qui riprodotto il consid. 5 della sentenza impugnata:
“- che
al momento dei fatti di cui a questo pto. AP 1 era direttore con firma
individuale de C. di cui AU era TE 2 (si vedano, ex art. 139 cpv. 2 CPP, i
relativi estratti societari via internet del registro di commercio del Cantone
Ticino);
-
che con riferimento a C. è stato l'imputato, quale direttore, a
sottoscrivere, il 7.12.2001, il contratto di cessione dell'attività e
dell'inventario con D. con un primo pagamento, quale acconto, di fr. 80'000.-
alla firma del contratto e relativo saldo per ulteriori fr. 80'000.-, effettivamente
soluti, il 14.1.2002, ritenuto come del complessivo importo di fr. 160'000.-
risulta che solo fr. 30'000.- sono stati versati il 7.12.2011, cioè lo stesso
giorno del pagamento dell'acconto, sulla relazione n. della società presso __________
mentre del secondo versamento fr. 60'000.-, il 14.1.2002, sono stati
accreditati in contante sul conto privato n. di AP 1 presso __________ (AI 1, 3,
12, 15, 16, 17, 23, 24, 32, 34, 35, 36 e 74);
- che
l'inchiesta così come le ordinate perquisizioni bancarie (AI 12, 15, 16, 17,
23, 24 e 74) non hanno permesso di scoprire dove è stato depositato e come é
stato utilizzato il restante importo di fr. 70'000.- [fr. 160'000.- .1. (fr.
30'000.- + 60'000.-)];
-
che con riferimento a C. è stato l'imputato, quale direttore, a sottoscrivere,
il 6.3.2002, il contratto di cessione dell'inventario con la __________ con un
primo pagamento, quale caparra, di fr. 20'000.- alla firma del contratto ed un
secondo acconto di fr. 140'000.-, effettivamente versato sul conto n. 63045
della società presso __________ , il 28.3.2002, ritenuto come quello stesso
giorno l'intero accredito di fr. 140'000.- fu prelevato in contanti in due tranches
di fr. 80'000.- e fr. 60'000.- e che, sempre il 28.3.2002, fr.
30'000.- sono stati versati in contanti sul sopracitato conto privato di AP 1
presso __________ (AI 1, 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 23, 24 e 74);
- che
l’inchiesta così come le ordinate perquisizioni bancarie (AI 12, 15, 16, 17,
23, 24 e 74) non hanno permesso di scoprire dove è stato depositato e come è
stato utilizzato il restante Importo di fr. 130'000.- [(fr. 20'000.- + fr.
140'000.-) .1. fr. 30'000.-];
- che
successivamente ai fatti di cui al pto. 1 dell'AA e meglio il 1.7.2002 C.,
diventata dal 2.4.2002 __________, è stata sciolta d'ufficio tanto che il
2.6.2003 è stata radiata d'ufficio in base alle norme dell'ordinanza sul
registro di commercio (di seguito solo ORC);
- che
successivamente ai fatti di cui al pto. 1 dell'AA C. è stata sciolta a seguito
di fallimento pronunciato con decreto della pretura di Lugano del 2.9.2002, con
procedura sospesa per mancanza d'attivo con decreto pretorile del 12.12.2002
tanto che il 30.4.2003 questa ragione sociale è stata radiata d'ufficio in base
alle norme dell'ORC;
- che nel
contesto della sua procedura fallimentare C. evidenziava almeno 21 creditori
noti all'ufficio fallimenti, di cui solo 7 si erano insinuati per un
complessivo scoperto di fr. 17'860.60 (doc. TPC 24);
- che durante
l'inchiesta non è stata sequestrata alcuna documentazione contabile inerente
queste due società, ricordato come TE 2 abbia sostenuto di non esserne più in
possesso avendola trasmessa al MP, che invece ha dichiarato di non averla mai
ricevuta (AI 25 e 26 nonché doc. TPC 44 e 48);
- che la
dichiarazione di AP 1 di avere inviato "con raccomandata del 7.10.2003
(doc. 10) indirizzata alla Pretura di __________tutta la documentazione
inerente le contestazioni in oggetto" (AI 28) non trova, aldilà della già
erronea indicazione della presunta autorità destinataria, alcun riscontro agli
atti né l'imputato ha saputo riprodurre un altro esemplare di tale scritto e
dei presunti suoi allegati malgrado che nella sua audizione in via rogatoriale
presso il GIP del tribunale di __________del 29.9.2006 avesse affermato di aver
"prodotto tutto e ce li ho ancora" (AI 18 Inc. MP 2002.5765);
- che l'imputato, sia il 3.7.2002 (AI 20) sia successivamente (AI 38),
nulla ha documentato in ordine ad una sua possibile Ersatzbereitschaft anche
solo limitatamente all’importo di fr. 90'000.- così come in merito ad un
possibile suo credito compensatorio per fr. 60'000.- nei confronti de C.
rispettivamente per fr. 30'000.- avverso C., in altre parole per i due importi
confluiti non sui conti intestati alle società ma sulla sua relazione presso __________”
(sentenza impugnata,
consid. 5, pagg. 11-13).
8. Con sentenza del 27 marzo 2012 la Corte delle assise correzionali di
__________- sottolineato come gli atti dimostrino chiaramente che l’importo di
fr. 90'000.- (fr. 60’000.- provenienti dalla vendita de C. SA e fr. 30'000.-
dalla vendita de C. SA) è stato versato sul conto personale dell’imputato senza
giustificazione alcuna - ha dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuta
appropriazione indebita, limitatamente a tale importo (sentenza impugnata, consid.
10, pagg. 17-18).
Appello
9.
a. L’appellante contesta l’accertamento di fatto eseguito dalla prima
Corte secondo cui egli ha utilizzato l’importo di fr. 90'000.-, proveniente
dalla cessione, rispettivamente vendita, delle attività e degli attivi de C. SA
e C. SA e in seguito versato sul suo conto bancario, per fini personali e non
nell’interesse della società.
Egli ribadisce quanto già sostenuto in
precedenza, e meglio di avere utilizzato il denaro per saldare dei debiti
societari.
a.1. La tesi dell’appellante non può essere condivisa.
Gli atti dimostrano chiaramente - ed è
incontestato - che, il 14 gennaio 2002, AP 1 ha versato fr. 60'000.- derivanti dalla cessione dell’attività de C. SA sul suo conto bancario
personale presso la __________(cfr. estratto __________, AI 15; verbale AP 1 19
settembre 2005, AI 38, pag. 47).
Del pari, gli atti documentano - ciò che,
peraltro, AP 1 ammette - che i fr. 140'000.- provenienti dalla vendita
dell’inventario de C. SA e da lui prelevato direttamente dal conto della
società è stato, in parte, immediatamente versato sul suo conto bancario
personale presso la __________: l’estratto conto della Banca (AI 15) mostra
inequivocabilmente un versamento di fr. 30'000.- eseguito proprio il 28 marzo
2002, cioè il giorno in cui il prezzo di fr. 140'000.- è stato versato sul
conto della società (AI 3; verbale AP 1 19 settembre 2005, AI 38, inc.
2002.2316, pag. 48-49).
In queste circostanze, ritenuto che il versamento
sul conto personale di un direttore non si giustifica in nessun modo
nell’ambito di una corretta gestione aziendale o societaria, toccava
all’appellante smentire la conclusione che obbligatoriamente va tratta
dall’accertamento secondo cui egli ha versato sul suo conto personale soldi di
pertinenza delle due società. E meglio, toccava a lui smentire la conclusione
secondo cui di quei soldi egli ha fatto un uso personale.
In tale prova, egli ha fallito.
Spettava dunque all’imputato - a cui il principio
in dubio pro reo non può in tal caso giungere in soccorso - dimostrare
che il suo agire, contrario agli usi commerciali, era in realtà lecito e che i
soldi versati sul suo conto bancario personale venivano in realtà utilizzati
per saldare spese delle due società in disamina.
In questo, egli avrebbe potuto facilmente
riuscire, anche solo considerando che egli ha sempre dichiarato di essersi
fatto rilasciare tutte le ricevute dei pagamenti eseguiti per conto delle due
società.
In realtà, nessun documento atto a sostenere la
tesi difensiva è stato portato all’attenzione delle autorità chiamate a
giudicarlo.
Non basta, allo scopo, infatti, l’elenco dei
crediti insinuati nel fallimento de C. SA stilato dall’Ufficio esecuzioni e
fallimenti di __________il 14 gennaio 2003 (doc. TPC 24), e che indica la
presenza di debiti a carico della società per un importo complessivo di fr.
17'860.60: dal fatto che sul precitato elenco non figurano “posizioni
creditorie rilevanti” (dich. d’appello, pag. 3), non discende forzatamente
che quanto di pertinenza de C. SA (fr. 30'000.-) versato sul conto personale di
AP 1 sia servito a tacitare i creditori.
a.2. Né è sostenibile la tesi secondo cui, essendo AP 1 azionista unico
di entrambe le società egli si è appropriato di denaro, in fin dei conti, suo.
A prescindere dal fatto che la circostanza fatta
valere (azionariato completamente in mano sua) non è accertata (e, anzi, sembra
smentita dalla deposizione di TE 2, cfr verb. dib. d’appello, pag. 5), essa
sarebbe, comunque, irrilevante.
Il TF ha, infatti, più volte avuto modo di precisare che una società anonima
con un solo azionista costituisce, comunque, una persona distinta anche per
l'azionista unico solo amministratore della società; il suo patrimonio è,
pertanto, anche per lui un patrimonio altrui (DTF 117 IV 259).
Nemmeno si può ipotizzare di interpretare
l’operazione come una lecita distribuzione di dividendi, foss’anche
straordinaria. La distribuzione dell’utile va, infatti, decisa dall’assemblea
generale della società al momento dell’approvazione dei conti (art. 698 CO),
alfine di garantire il rispetto di quanto sancito dall’art. 675 cpv. 2 CO,
secondo cui possono essere prelevati dividendi solo dall’utile risultante dal
bilancio e dalle riserve all’uopo costituite (Chenaux, in Commentarie romand,
Code des obligations II, ad art. 675, n. 23, pag. 717).
a.3. Ne discende che i presupposti oggettivi dell’art. 138 CP - in
particolare, l’avere indebitamente utilizzato a proprio profitto un valore
patrimoniale altrui - sono pacificamente realizzati.
b. Nella dichiarazione d’appello e, poi, al dibattimento d’appello è
stata contestata, inoltre, la realizzazione dell’aspetto soggettivo con
l’argomentazione secondo cui non vi era, da parte di AP 1, l’intenzione di
arricchirsi indebitamente ma, semplicemente, quella di riprendere quanto aveva immesso
nelle due società per risanarle: in sostanza, si afferma che, con quei
prelevamenti, egli ha compensato i crediti che vantava nei confronti delle due
persone giuridiche (dichiarazione d’appello, pag. 2).
b.1. La tesi non può essere condivisa.
Non si può, al riguardo, infatti, non rilevare
che detta tesi è stata sostenuta - evidentemente per scrupolo di patrocinio -
unicamente dal difensore di AP 1.
Quest’ultimo, invece, non ha mai preteso di
essere stato creditore delle due società e, quindi, di avere inteso, con i
versamenti sui suoi conti, procedere a compensazione: in realtà, quando è
stato sentito, AP 1 ha sempre e soltanto preteso di avere utilizzato i soldi
versati sul conto personale per pagare debiti delle due società.
In queste circostanze, tale tesi - che, peraltro,
è rimasta allo stadio del puro parlato - appare puramente strumentale ad una
strategia difensiva elaborata in corso di procedura. Ciò permette di escludere,
a prescindere dalla liceità o meno di una simile pretesa di compensazione, che
al momento dell’appropriazione del denaro, la sua intenzione fosse
effettivamente quella di compensare i soldi trattenuti con crediti da lui
detenuti nei confronti delle società (DTF 105 IV 29, consid. 3a).
c. Pacificamente realizzati, dunque, gli elementi costitutivi oggettivi
e soggettivi del reato di appropriazione indebita, la condanna di AP 1 non può
che essere confermata.
B. Falsità
in documenti
Fatti
accertati in prima sede
10. Anche gli accertamenti fatti dalla Corte di prime cure in relazione
all’imputazione di falsità in documenti sono rimasti incontestati (ad
eccezione, della questione di chi ha fatto uso dei documenti). Pertanto, sempre
in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce, qui, il consid. 6 della sentenza
impugnata:
“ - che nei giorni
28.2.2002 /11.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di
credito Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito carta 1), che le é stata
rilasciata in due esemplari, una in favore di AP 1 ed una in favore di TE 1 (AI
e 5);
- che nei giorni
12 / 22.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di credito
Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito
carta 2) che le é stata rilasciata in due esemplari, una in favore di AP
1 ed una in favore di TE 1 (AI 1 e 5);
- che nel periodo 16.3.2002 / 28.4.2002 la carta
1 in uso a AP 1 ha effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1
per complessivi fr. 36'301.75 (Al 5 e 9);
- che nel periodo
3.4.2002 / 29.4.2002 la carta 2 in uso a AP 1 ha effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per complessivi fr. 25'842.25 (Al 5 e 9);
- che a seguito
del mancato pagamento da parte de C. SA e de C. SA delle richieste di rimborso
delle transazioni di cui sopra, ACPR 1, nel periodo 29.4.2002 / 16.5.2002, ha
bloccato l'utilizzo di queste quattro carte, per poi riattivarne l'uso sino al
31.5.2002 dopo che, via fax, le erano state trasmesse sei ricevute di pagamento
postali attestanti, al 16, 27 e 31.5.2002, dei versamenti in suo favore da
parte de C. SA per fr. 26'672.75, fr. 26'000.- e fr. 42'670.45 rispettivamente
da parte de C. SA per fr. 10'400.-, fr. 26'000.- e fr. 27'484.55 (Al 1 e 5);
- che
queste 6 ricevute di pagamento si sono rivelate false (AI 1, 3, 4 e 5), fermo
restando che l'inchiesta non ha permesso di far massima chiarezza su chi ne sia
stato l'autore materiale ritenuto come TE 1 "ha riconosciuto come sua la
calligrafia sulle ricevute postali inviate a ACPR 1. Ha comunque detto di non essere stato lui a redigere i bollettini manoscritti con i piccoli
importi, quelli poi utilizzati per creare i falsi. Ha pure categoricamente
negato di essere l'autore di questi ultimi falsi documenti" (verbale TE 1
del 29.9.2005 allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 14 ottobre 2005,
pag. 3, AI 5);
- che
grazie a siffatto agire, nel lasso di tempo 16.5.2002131.5.2002 le due carte in
uso a AP 1 hanno effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per
complessivi fr. 31'206,50 (fr. 15'624,75 + fr. 15'581,75, Al 5 e 9);
- che
sulla scorta di questi fatti il 15.2.2011. TE 1 é stato riconosciuto
colpevole dalla Pretura Penale del reato di cui all'art. 148 cpv. 1 CP mentre è
stato prosciolto dalle imputazioni di cui agli art. 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP
(doc. TPC 39 e 44)”.
A questi accertamenti ci si limita ad aggiungere
che le spese pagate con le carte di credito dopo il loro sblocco sono tutte
spese di natura personale (casinò, esercizi pubblici, alberghi,
supermercati,…), quindi tutte spese fatte nell’interesse personale di AP 1 (e TE
1) e non nell’interesse delle società (cfr. tabelle riassuntive e
giustificativi di pagamento allegati al rapporto di polizia del 14 ottobre 2005,
AI 5).
11. La prima Corte ha ritenuto realizzati gli elementi costitutivi del
reato di falsità in documenti e lo ha addebitato - limitatamente, come da
richiesta del PP, alla sola ipotesi dell’aver fatto uso - a AP 1, che ha
ritenuto avere agito in correità con TE 1, poiché i due sono “gli unici e
soli possibili beneficiari dei relativi effetti, cioè del temporaneo sblocco
sino al 31.5.2002 delle quattro carte” (sentenza impugnata, consid. 17,
pag. 24).
Appello
12.
a. L’appellante contesta di essersi reso colpevole del reato di falsità
in documenti, sostenendo di non aver inviato le false ricevute postali a ACPR 1.
a.1. La tesi dell’appellante non può essere seguita.
Dato per acquisito che l’audizione testimoniale -
generosamente concessa da questa Corte - non ha dato, al riguardo, alcun esito
favorevole per la tesi difensiva, conserva forza convincente l’argomentazione
della prima Corte secondo cui dalla circostanza per cui soltanto i due avevano
un interesse all’operazione - interesse, poi, dimostrato dal loro successivo
aver fatto uso delle carte per spese di esclusiva natura personale - deriva
forzatamente che è ad essi che va addebitato l’invio delle fatture falsificate.
a.2. Ritenuto come sia incontestato che una ricevuta postale di pagamento
su cui è stata modificata la cifra versata costituisca un falso ideologico ai
sensi dell’art 251 CP (le ricevute postali di pagamento sono, secondo gli usi
commerciali, un mezzo per provare l’avvenuto pagamento del dovuto da parte del
debitore), la condanna di AP 1 per il reato di falsità in documenti merita
conferma.
Commisurazione
della pena
13.
a. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è
affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo
valori patrimoniali affidatagli, è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria.
Per l’art. 251 cifra 1 CP, chiunque, al fine di
nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, altera un documento vero o fa uso, a scopo
d’inganno, di tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria.
Considerandi
b. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
c. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene
dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di
oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al
massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht
I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
Per il cpv 2 dello stesso disposto, invece, se
deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato
condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in
modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i
diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad
art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).
L’art 49 cpv 2 trova applicazione anche nel caso
in cui la condanna precedente è stata pronunciata all’estero, limitatamente,
però, ai casi in cui i fatti all’origine della condanna estera sono
perseguibili anche dal diritto penale svizzero (Ackermann, op. cit., ad art. 49
CP, n. 64, pag. 939) e indipendentemente dalla sua applicazione territoriale
(DTF 115 IV 21): la pena aggiuntiva sarà fissata applicando le regole del
diritto svizzero (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 83, pag. 507; Ackermann,
op. cit., ad art. 49 CP, n. 64, pag. 939; Trechsel et al., op. cit., ad art. 49
CP, n. 16, pag. 284 ;Trechsel et al., op. cit., ad art. 49 CP, n. 22, pag. 286;
DTF 1333 IV 150, consid. 5.2.1).
d. Come visto, tra il 1985 e il 2005 AP 1 ha subito in Italia numerose condanne.
Per quanto qui interessa, va annotato che il 5
ottobre 2004 è stato condannato a 3 anni di reclusione per concussione, in
parte tentata e, poi, il 28 aprile 2005, egli è stato condannato a 2 anni e 2
mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, bancarotta
fraudolenta e ripetuta truffa.
Le citate condanne sono, dunque, entrambe
posteriori ai fatti per cui oggi viene giudicato ritenuto come essi si situino
nell’arco di tempo che va da dicembre 2001 a maggio 2002.
La pena che va pronunciata nei confronti di AP 1
è, dunque, una pena interamente aggiuntiva - ex art. 49 cpv. 2 CP - a quelle (per
complessivi 5 anni e 2 mesi) inflittegli in Italia il 5 ottobre 2004 e il 28
aprile 2005.
e. Ritenuto il principio del divieto della reformatio in pejus posto
dall’art 391 cpv. 2 CPP e vista l’esiguità della pena inflitta dal primo
giudice (3 mesi di detenzione), non ha senso dilungarsi in questa sede sulla
valutazione della colpa e sulla conseguente commisurazione della pena a carico
di AP 1.
Da un lato, infatti, il principio del divieto
della reformatio in pejus ne impedirebbe un aggravamento e, dall’altro, una sua
attenuazione non potrebbe venire decisa a causa della gravità oggettiva dei
reati di cui il condannato deve rispondere - in particolare, avuto riguardo
all’importo malversato - nonché della situazione personale del reo,
caratterizzata da una sequela impressionante di condanne per reati
patrimoniali, circostanza che non può non essere considerata ad aggravamento
della sua colpa (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012).
L’appellante non può pretendere una riduzione
della pena inflittagli in prima sede in considerazione del lungo tempo
trascorso: esso non configura, in effetti, l’attenuante specifica ex art 48 lett.
e CP, ritenuto come egli non abbia, dai fatti oggi a giudizio,
tenuto un buon comportamento (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc.
6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158) e
ritenuto come, peraltro, i primi giudici abbiano, giustamente, già tenuto conto
della decina d’anni trascorsi come attenuante generica.
Nemmeno, infine, AP 1 può pretendere sconti
invocando il principio di celerità: la violazione di tale principio gli é,
infatti, già stata riconosciuta in prima sede, financo con troppa generosità,
visto che la lungaggine del procedimento é, in buona parte, imputabile alla sua
latitanza.
Ne segue che questa Corte non può che confermare
la pena inflitta a AP 1 in prima sede .
f. Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o
di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non
sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o
delitti (cpv. 1).
In caso di concorso reale retrospettivo, la
durata della pena detentiva che deve essere presa in considerazione per
stabilire se si possa o meno concedere la sospensione condizionale, è quella
della pena globalmente pronunciata nei confronti dell’autore, e cioè la pena inflitta
con la precedente condanna sommata alla pena aggiuntiva. Se la pena detentiva
globale supera il limite di legge, allora la sospensione condizionale della
pena non può essere concessa (Kuhn, in Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, ad art. 42 CP, n. 15, pag. 437; Trechsel et al., op. cit., ad
art. 42 CP, n. 5, pag. 229; DTF 121 IV 97).
g. In concreto, sommata a quelle precedenti cui è aggiuntiva, la pena
inflitta a AP 1 supera manifestamente il limite dei due anni fissato dall’art.
42.
cpv. 1 CP e quello di 3 anni di cui all’art. 43 CP.
Ciò basta ad escludere la possibilità di una sua sospensione,
foss’anche solo parziale.
La pena aggiuntiva dovrà, dunque, essere
interamente espiata.
In via abbondanziale, si osserva, comunque, come,
visto il suo passato (cfr consid. 6), la prognosi per AP 1 non possa che essere
negativa.
h. Non é ipotizzabile, in concreto, la pronuncia, invece della pena
detentiva, di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità (art. 41
cpv. 1 CP; STF 23.8.2010 in 6B_368/2010).
Da tutto quanto precede, discende che AP 1 è
condannato alla pena detentiva (aggiuntiva) di 3 mesi da espiare.
Tassa
di giustizia e spese
14.
Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del
giudizio di primo grado restano a carico di AP 1 così come al dispositivo n.
4.
della sentenza impugnata.
La tassa e le spese di appello seguono la
soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 10, 76, 77,
78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
2,
40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 138 e 251 CP;
29
cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuta appropriazione indebita, per avere, a Lugano, nel periodo
14.1.2002/28.3.2002, indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 90'000.-
affidatagli, a danno della C. SA e della C. SA;
1.1.2. ripetuta falsità in documenti, per avere, a Chiasso, Glattburg ed in
altre non meglio precisate località, in correità con terzi, nel periodo
16.5.2002/31.05.2002, fatto uso di sei false ricevute di pagamento postali.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, a valere quale pena aggiuntiva
a quella di 3 anni di reclusione inflittagli il 5 ottobre 2004 dalla Corte di
appello di __________e a quella di 2 anni e 2 mesi di reclusione inflittagli il
28 aprile 2005 dal Tribunale di __________;
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese
giudiziarie di fr. 80.40 per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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