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Decisione

17.2012.53

Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e di falsità in documenti. Una ricevuta postale di pagamento su cui è stata modificata la cifra versata rappresenta un flaso ide

11 settembre 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

accertati in prima sede

10. Anche gli accertamenti fatti dalla Corte di prime cure in relazione

all’imputazione di falsità in documenti sono rimasti incontestati (ad

eccezione, della questione di chi ha fatto uso dei documenti). Pertanto, sempre

in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riproduce, qui, il consid. 6 della sentenza

impugnata:

“ - che nei giorni

28.2.2002 /11.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di

credito Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito carta 1), che le é stata

rilasciata in due esemplari, una in favore di AP 1 ed una in favore di TE 1 (AI

e 5);

- che nei giorni

12 / 22.3.2002 C. SA ha chiesto ed ottenuto da ACPR 1 una carta di credito

Mastercard / Eurocard per ditte (di seguito

carta 2) che le é stata rilasciata in due esemplari, una in favore di AP

1 ed una in favore di TE 1 (AI 1 e 5);

- che nel periodo 16.3.2002 / 28.4.2002 la carta

1 in uso a AP 1 ha effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1

per complessivi fr. 36'301.75 (Al 5 e 9);

- che nel periodo

3.4.2002 / 29.4.2002 la carta 2 in uso a AP 1 ha effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per complessivi fr. 25'842.25 (Al 5 e 9);

- che a seguito

del mancato pagamento da parte de C. SA e de C. SA delle richieste di rimborso

delle transazioni di cui sopra, ACPR 1, nel periodo 29.4.2002 / 16.5.2002, ha

bloccato l'utilizzo di queste quattro carte, per poi riattivarne l'uso sino al

31.5.2002 dopo che, via fax, le erano state trasmesse sei ricevute di pagamento

postali attestanti, al 16, 27 e 31.5.2002, dei versamenti in suo favore da

parte de C. SA per fr. 26'672.75, fr. 26'000.- e fr. 42'670.45 rispettivamente

da parte de C. SA per fr. 10'400.-, fr. 26'000.- e fr. 27'484.55 (Al 1 e 5);

- che

queste 6 ricevute di pagamento si sono rivelate false (AI 1, 3, 4 e 5), fermo

restando che l'inchiesta non ha permesso di far massima chiarezza su chi ne sia

stato l'autore materiale ritenuto come TE 1 "ha riconosciuto come sua la

calligrafia sulle ricevute postali inviate a ACPR 1. Ha comunque detto di non essere stato lui a redigere i bollettini manoscritti con i piccoli

importi, quelli poi utilizzati per creare i falsi. Ha pure categoricamente

negato di essere l'autore di questi ultimi falsi documenti" (verbale TE 1

del 29.9.2005 allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 14 ottobre 2005,

pag. 3, AI 5);

- che

grazie a siffatto agire, nel lasso di tempo 16.5.2002131.5.2002 le due carte in

uso a AP 1 hanno effettuato delle transazioni non rifuse alla ACPR 1 per

complessivi fr. 31'206,50 (fr. 15'624,75 + fr. 15'581,75, Al 5 e 9);

- che

sulla scorta di questi fatti il 15.2.2011. TE 1 é stato riconosciuto

colpevole dalla Pretura Penale del reato di cui all'art. 148 cpv. 1 CP mentre è

stato prosciolto dalle imputazioni di cui agli art. 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP

(doc. TPC 39 e 44)”.

A questi accertamenti ci si limita ad aggiungere

che le spese pagate con le carte di credito dopo il loro sblocco sono tutte

spese di natura personale (casinò, esercizi pubblici, alberghi,

supermercati,…), quindi tutte spese fatte nell’interesse personale di AP 1 (e TE

1) e non nell’interesse delle società (cfr. tabelle riassuntive e

giustificativi di pagamento allegati al rapporto di polizia del 14 ottobre 2005,

AI 5).

11. La prima Corte ha ritenuto realizzati gli elementi costitutivi del

reato di falsità in documenti e lo ha addebitato - limitatamente, come da

richiesta del PP, alla sola ipotesi dell’aver fatto uso - a AP 1, che ha

ritenuto avere agito in correità con TE 1, poiché i due sono “gli unici e

soli possibili beneficiari dei relativi effetti, cioè del temporaneo sblocco

sino al 31.5.2002 delle quattro carte” (sentenza impugnata, consid. 17,

pag. 24).

Appello

12.

a. L’appellante contesta di essersi reso colpevole del reato di falsità

in documenti, sostenendo di non aver inviato le false ricevute postali a ACPR 1.

a.1. La tesi dell’appellante non può essere seguita.

Dato per acquisito che l’audizione testimoniale -

generosamente concessa da questa Corte - non ha dato, al riguardo, alcun esito

favorevole per la tesi difensiva, conserva forza convincente l’argomentazione

della prima Corte secondo cui dalla circostanza per cui soltanto i due avevano

un interesse all’operazione - interesse, poi, dimostrato dal loro successivo

aver fatto uso delle carte per spese di esclusiva natura personale - deriva

forzatamente che è ad essi che va addebitato l’invio delle fatture falsificate.

a.2. Ritenuto come sia incontestato che una ricevuta postale di pagamento

su cui è stata modificata la cifra versata costituisca un falso ideologico ai

sensi dell’art 251 CP (le ricevute postali di pagamento sono, secondo gli usi

commerciali, un mezzo per provare l’avvenuto pagamento del dovuto da parte del

debitore), la condanna di AP 1 per il reato di falsità in documenti merita

conferma.

Commisurazione

della pena

13.

a. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è

affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo

valori patrimoniali affidatagli, è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 251 cifra 1 CP, chiunque, al fine di

nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, altera un documento vero o fa uso, a scopo

d’inganno, di tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria.

Considerandi

b. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene

dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il

reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di

oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al

massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht

I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Per il cpv 2 dello stesso disposto, invece, se

deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato

condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in

modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i

diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad

art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).

L’art 49 cpv 2 trova applicazione anche nel caso

in cui la condanna precedente è stata pronunciata all’estero, limitatamente,

però, ai casi in cui i fatti all’origine della condanna estera sono

perseguibili anche dal diritto penale svizzero (Ackermann, op. cit., ad art. 49

CP, n. 64, pag. 939) e indipendentemente dalla sua applicazione territoriale

(DTF 115 IV 21): la pena aggiuntiva sarà fissata applicando le regole del

diritto svizzero (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 83, pag. 507; Ackermann,

op. cit., ad art. 49 CP, n. 64, pag. 939; Trechsel et al., op. cit., ad art. 49

CP, n. 16, pag. 284 ;Trechsel et al., op. cit., ad art. 49 CP, n. 22, pag. 286;

DTF 1333 IV 150, consid. 5.2.1).

d. Come visto, tra il 1985 e il 2005 AP 1 ha subito in Italia numerose condanne.

Per quanto qui interessa, va annotato che il 5

ottobre 2004 è stato condannato a 3 anni di reclusione per concussione, in

parte tentata e, poi, il 28 aprile 2005, egli è stato condannato a 2 anni e 2

mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, bancarotta

fraudolenta e ripetuta truffa.

Le citate condanne sono, dunque, entrambe

posteriori ai fatti per cui oggi viene giudicato ritenuto come essi si situino

nell’arco di tempo che va da dicembre 2001 a maggio 2002.

La pena che va pronunciata nei confronti di AP 1

è, dunque, una pena interamente aggiuntiva - ex art. 49 cpv. 2 CP - a quelle (per

complessivi 5 anni e 2 mesi) inflittegli in Italia il 5 ottobre 2004 e il 28

aprile 2005.

e. Ritenuto il principio del divieto della reformatio in pejus posto

dall’art 391 cpv. 2 CPP e vista l’esiguità della pena inflitta dal primo

giudice (3 mesi di detenzione), non ha senso dilungarsi in questa sede sulla

valutazione della colpa e sulla conseguente commisurazione della pena a carico

di AP 1.

Da un lato, infatti, il principio del divieto

della reformatio in pejus ne impedirebbe un aggravamento e, dall’altro, una sua

attenuazione non potrebbe venire decisa a causa della gravità oggettiva dei

reati di cui il condannato deve rispondere - in particolare, avuto riguardo

all’importo malversato - nonché della situazione personale del reo,

caratterizzata da una sequela impressionante di condanne per reati

patrimoniali, circostanza che non può non essere considerata ad aggravamento

della sua colpa (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012).

L’appellante non può pretendere una riduzione

della pena inflittagli in prima sede in considerazione del lungo tempo

trascorso: esso non configura, in effetti, l’attenuante specifica ex art 48 lett.

e CP, ritenuto come egli non abbia, dai fatti oggi a giudizio,

tenuto un buon comportamento (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc.

6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158) e

ritenuto come, peraltro, i primi giudici abbiano, giustamente, già tenuto conto

della decina d’anni trascorsi come attenuante generica.

Nemmeno, infine, AP 1 può pretendere sconti

invocando il principio di celerità: la violazione di tale principio gli é,

infatti, già stata riconosciuta in prima sede, financo con troppa generosità,

visto che la lungaggine del procedimento é, in buona parte, imputabile alla sua

latitanza.

Ne segue che questa Corte non può che confermare

la pena inflitta a AP 1 in prima sede .

f. Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o

di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non

sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o

delitti (cpv. 1).

In caso di concorso reale retrospettivo, la

durata della pena detentiva che deve essere presa in considerazione per

stabilire se si possa o meno concedere la sospensione condizionale, è quella

della pena globalmente pronunciata nei confronti dell’autore, e cioè la pena inflitta

con la precedente condanna sommata alla pena aggiuntiva. Se la pena detentiva

globale supera il limite di legge, allora la sospensione condizionale della

pena non può essere concessa (Kuhn, in Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, ad art. 42 CP, n. 15, pag. 437; Trechsel et al., op. cit., ad

art. 42 CP, n. 5, pag. 229; DTF 121 IV 97).

g. In concreto, sommata a quelle precedenti cui è aggiuntiva, la pena

inflitta a AP 1 supera manifestamente il limite dei due anni fissato dall’art.

42.

cpv. 1 CP e quello di 3 anni di cui all’art. 43 CP.

Ciò basta ad escludere la possibilità di una sua sospensione,

foss’anche solo parziale.

La pena aggiuntiva dovrà, dunque, essere

interamente espiata.

In via abbondanziale, si osserva, comunque, come,

visto il suo passato (cfr consid. 6), la prognosi per AP 1 non possa che essere

negativa.

h. Non é ipotizzabile, in concreto, la pronuncia, invece della pena

detentiva, di una pena pecuniaria o di un lavoro di pubblica utilità (art. 41

cpv. 1 CP; STF 23.8.2010 in 6B_368/2010).

Da tutto quanto precede, discende che AP 1 è

condannato alla pena detentiva (aggiuntiva) di 3 mesi da espiare.

Tassa

di giustizia e spese

14.

Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del

giudizio di primo grado restano a carico di AP 1 così come al dispositivo n.

4.

della sentenza impugnata.

La tassa e le spese di appello seguono la

soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77,

78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

2,

40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 138 e 251 CP;

29

cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. ripetuta appropriazione indebita, per avere, a Lugano, nel periodo

14.1.2002/28.3.2002, indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 90'000.-

affidatagli, a danno della C. SA e della C. SA;

1.1.2. ripetuta falsità in documenti, per avere, a Chiasso, Glattburg ed in

altre non meglio precisate località, in correità con terzi, nel periodo

16.5.2002/31.05.2002, fatto uso di sei false ricevute di pagamento postali.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, a valere quale pena aggiuntiva

a quella di 3 anni di reclusione inflittagli il 5 ottobre 2004 dalla Corte di

appello di __________e a quella di 2 anni e 2 mesi di reclusione inflittagli il

28 aprile 2005 dal Tribunale di __________;

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese

giudiziarie di fr. 80.40 per il procedimento di primo grado.

2. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell'appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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