17.2012.56
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 settembre 2012Italiano164 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.56
Data decisione, Autorità:
19.09.2012, CARP
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. Utilizzabilità di verbali nonostante l'assenza di contraddittorio. Accertamento della colpevolezza e della correità. Determinazione del quantitativo spacciato in funzione del denaro provento del reato. Commisurazione della pena
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
RICICLAGGIO DI DENARO
art. 47 CPS
art. 305bis CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
17.2012.56
Locarno
19 settembre 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Franco Lardelli, vicepresidente,
Damiano Stefani e
Attilio Rampini
assessori giurati:
AS 2
AS 6
AS 5
AS 5
AS 4 (supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 29 febbraio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 28 febbraio 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 21
maggio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza 28 febbraio 2012 la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- infrazione
aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, in correità con IMPU
1, nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, a __________ e altre località, detenuto, trasportato e alienato a numerosi spacciatori africani almeno 8'700 grammi di cocaina (di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza e per il resto di
grado di purezza indeterminato);
- riciclaggio
di denaro per avere, dal 5 luglio al 7 agosto 2007, a __________, nell’appartamento in cui abitava IMPU 1 e in correità con lui, nascosto fr.
334'960.- e Euro 11'705.- provento dell’infrazione aggravata alla LStup da loro
commessa.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato
AP 1 alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di due anni e otto
mesi di cui alla sentenza della Corte di appello di __________ del 3 settembre
2010, e ha ordinato il mantenimento del condannato in carcerazione di sicurezza
per garantire l’esecuzione della pena o in vista della procedura di appello.
A garanzia del pagamento della tassa di giustizia
e delle spese poste a suo carico, la Corte ha inoltre ordinato il sequestro
conservativo dell’importo di fr. 10'000.- depositato sul conto Postfinance
intestato al condannato.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 21 maggio 2012, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza (ad eccezione del dispositivo n. 5 relativo alle spese
per la difesa d’ufficio) e di chiedere l'assoluzione.
esperito il pubblico dibattimento il 30 e 31 luglio 2012 e il 19 settembre
2012, durante il quale questa Corte ha preliminarmente respinto due eccezioni
processuali avanzate da AP 1, con le quali era chiesto di ordinare il
contradittorio con i testi che lo accusano (in particolare con TE 1) oppure di
stabilire l'inutilizzabilità dei verbali (compreso quello di TE 2, defunto) e
di tutti i documenti relativi e la loro conseguente estromissione dall'incarto.
Chiusa la fase dibattimentale di assunzione delle prove, le parti
hanno postulato quanto segue:
- il
procuratore pubblico ha chiesto di respingere l'appello e di confermare
integralmente la sentenza di prime cure;
- il
patrocinatore dell'appellante ha postulato di accogliere l'appello e, di
conseguenza, di condannare AP 1 unicamente per avere trafficato il quantitativo
di 1'542 grammi di cocaina e di proscioglierlo dall'accusa di riciclaggio di
denaro. In relazione alla pena detentiva ha chiesto pertanto, in via
principale, una massiccia riduzione ad un massimo di un anno di detenzione e,
in via subordinata, quand'anche fosse confermata l'impostazione della prima
Corte, una massiccia riduzione. Ha chiesto, infine, il dissequestro del denaro
sottoposto a sequestro conservativo.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, __________ /San Gallo 2010, ad art.
398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere
addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica
tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, __________ /San Gallo
2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale
di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti
per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo
quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.),
dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e
segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e
segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e
scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51
pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con
richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso, una
conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980
pag. 147 consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,
Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio
2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad
art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5,
pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag.
70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente,
dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi
è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non
ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata
sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, §
100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288;
STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010
del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento
unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e
oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad
art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;
Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006
del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10,
pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo /San
Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo /Basilea/Ginevra
2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010,
ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n.
19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’imputato:
vita e precedenti penali
6. AP
1, cittadino guineano, è nato il 12 giugno 1986 a __________ (cfr. AI 56). Sua madre - che all’epoca era molto giovane e frequentava ancora la
scuola - non si è mai sposata con il padre ma, in seguito, si è unita in
matrimonio con un altro uomo dal quale ha avuto tre figli (un maschio e due
femmine).
Due mesi dopo la sua nascita - vista la giovane
età e la condizione, a quel tempo, di nubile della madre - l’imputato è stato
affidato alle cure della nonna paterna con la quale ha trascorso, nel villaggio
di __________, i primi anni di vita. Al dibattimento d'appello ha precisato di
avere sempre considerato la nonna come fosse sua madre e di avere poi vissuto a
__________ dall'età di 12 anni, senza più seguire la nonna, quando
periodicamente si trasferiva al villaggio per i lavori di campagna.
Egli ha dichiarato di non aver frequentato scuole
in __________, ma di avere appreso il mestiere di falegname, che ha esercitato
fino alla sua partenza per l’Europa. Il trasferimento è avvenuto verso la fine
del 2001 quando, all'età di 15 anni, accompagnato da uno zio materno, è partito
alla volta dell’Italia (__________) alla ricerca di un ingaggio come calciatore
professionista (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3). Svanito ben presto quel
sogno, dall’Italia egli è poi giunto in Svizzera dove, a __________ (AI 70), il
23 dicembre 2001, ha depositato una domanda di asilo sotto le mentite spoglie
di IMPU 4, cittadino della __________, nato il 1. dicembre 1984, asseritamente
sfuggito ai ribelli del “Fronte rivoluzionario unito” (RUF) dopo ben cinque
anni di prigionia. Al dibattimento d'appello ha dichiarato di avere - dopo la
richiesta d'asilo - risieduto a __________, per poi essere trasferito a __________
e, infine, a __________ e di avere frequentato, per sei mesi, corsi, poi
interrotti, per un apprendistato di meccanico. Gli era stato anche concesso di
lavorare per __________, in particolare per la sistemazione di sentieri di
montagna.
Il 3 luglio 2002, l’Ufficio federale dei
rifugiati ha respinto la richiesta d’asilo dell’imputato e gli ha ordinato di
lasciare il territorio elvetico entro la fine del mese di ottobre (cfr. AI 70,
da cui emerge che inizialmente era stato assegnato un termine scadente il 28 agosto
che, tuttavia, non aveva potuto essere rispettato a causa della presentazione
di un ricorso - successivamente respinto in ordine - contro la decisione
dell’UFR).
A causa della pretesa assenza di documenti,
l’ordine di rimpatrio non è tuttavia stato eseguito e AP 1 è rimasto in
Svizzera, soggiornando presso il __________ (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3).
Nel febbraio 2003, in una discoteca di __________, l’imputato ha conosciuto IMPU 2, coetanea di cittadinanza
svizzera che ha iniziato a frequentare e con la quale, il 23 settembre 2004, è
convolato a nozze (ottenendo, così, il permesso B; AI 6, pag. 7). In
quell'occasione si è identificato - mediante attestato di nascita e carta
d’identità - come AP 1, cittadino della __________, nato il 5 aprile 1985.
L’appellante ha precisato che era stato suo padre
ad indicare tale nome e tale data di nascita all’anagrafe per impedire alla
madre - che aveva partorito prima del matrimonio - di trovarlo (MP AP 1
13.7.2011, AI 57, pag. 3).
Durante i primi nove mesi di matrimonio i
coniugi, entrambi disoccupati, sono stati ospitati dalla nonna di lei.
Nell’ottobre del 2005 l’imputato è stato assunto come aiuto cucina presso il
ristorante __________, attività che gli fruttava uno stipendio mensile di circa
fr. 3'000.- (cfr. contratto di lavoro 30.9.2005, AI 91; MP IMPU 2 10.9.2007,
pag. 3) che - unito allo stipendio della moglie che, pure, nel frattempo, aveva
trovato un impiego - ha permesso alla giovane coppia di prendere in locazione,
sempre a __________, un appartamento in __________ (MP AP 1 13.7.2011, AI 57,
pag. 3; MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2; MP AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 1;
AI 128).
Il 6 luglio 2007, come da tempo era previsto (MP IMPU
2 21.9.2007, pag. 3; AI 75, pag. 5; all. B all’AI 98), AP 1 è partito per la __________
dove era sua intenzione trascorrere un periodo di vacanze (oltre che far visita
ai parenti in occasione del decesso della sua nonna paterna che lo aveva
cresciuto; AI 92, pag. 4).
Tuttavia, venuto a conoscenza che, nell’ambito di
un’inchiesta relativa ad un vasto traffico di stupefacenti, era stata arrestata
sua moglie, egli non ha più fatto rientro in Svizzera (a suo dire, perché così
consigliato - male - dal legale che, all’epoca, patrocinava la moglie; cfr. MP AP
1 13.7.2011, AI 57, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).
Verso la fine del 2007, AP 1 è rientrato in
Europa, stabilendosi in Spagna, a __________, dove ha lavorato nel settore
edile (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 3-4).
Sempre nel 2008 IMPU 2 ha reso visita al marito a __________ (MP IMPU 2 19.8.2011, AI 92, pag. 2; MP AP 1 13.7.2011, AI
57, pag. 4) informandolo della sua volontà di divorziare (MP AP 1 13.7.2011, AI
57, pag. 4; verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag. 5).
Alla fine del 2008, prima ancora di essere
formalmente divorziato (divorzio che, a dire di IMPU 2, data dell’inizio del
2009; MP IMPU 2 19.8.2011, AI 92, pag. 2; verb. dib. d'appello 30.7.2012, pag.
5), l’imputato ha contratto matrimonio con una cittadina spagnola di nome R.,
ciò che gli è valso il permesso di soggiornare e muoversi liberamente nell’area
Schengen.
Tra giugno e agosto 2009 (verb. dib. d'appello
30.7.2012, pag. 5) - dopo pochi mesi di matrimonio - avendo perso il lavoro in
Spagna, l’appellante si è trasferito in Norvegia alla ricerca di un nuovo
impiego (dove, se lo avesse trovato, la moglie lo avrebbe raggiunto). Anziché
un lavoro, egli ha tuttavia trovato guai giudiziari dato che, il 29 settembre
2009, poco dopo il suo trasferimento, è stato arrestato dalla polizia per
questioni legate agli stupefacenti.
Dopo avere espiato i 2/3 della pena inflittagli
dal tribunale norvegese (AI 53), il 13 luglio 2011, senza avere sofferto
carcere estradizionale (AI 64), egli è stato consegnato alle autorità elvetiche
che ne avevano chiesto (AI 43, 44 e 47) ed ottenuto (AI 53) l’estradizione (MP AP
1 13.7.2011, AI 57, pag. 4; rapporto di arresto provvisorio 13.7.2011, AI 58).
Appena giunto in Ticino, a domanda del
procuratore pubblico, egli ha risposto:
“
… ho accettato di venire in Svizzera perché
voglio avere giustizia. Da quando è successo questo fatto non sono mai stato
tranquillo e avrei voluto venire prima a costituirmi per chiarire le mie
responsabilità. Non l’ho mai fatto perché sono stato mal consigliato, ma se non
fossi stato arrestato in Norvegia, nel 2009 sarei venuto in Svizzera”
(MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4).
Se è vero che l’imputato non ha presentato
appello contro la decisione delle autorità norvegesi di concedere
l’estradizione (AI 53), vero è anche che inizialmente - al contrario di quanto
da lui sostenuto (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4) - non aveva dato il suo
consenso alla misura (AI 46).
7. A
carico di AP 1 risulta un’unica ulteriore esperienza giudiziaria.
Il 23 aprile 2010 è stato condannato dalla Corte
distrettuale di __________ alla pena detentiva di due anni e sei mesi per
avere commesso un’infrazione aggravata alla normativa norvegese sugli
stupefacenti e per avere beneficiato del provento della stessa (cfr. AI 103).
Dalla sentenza emerge che, durante una perquisizione dell’appartamento che AP 1
aveva preso in locazione a __________ , erano stati rinvenuti 56,66 grammi di cocaina, 14,09 grammi di metamfetamine, 2'878 grammi di cannabis sativa, 2'696,38 grammi di hashish, una pastiglia di valium contenente Diazepam nonché 368'998 corone
norvegesi e Euro 2'240.-, denaro corrispondente - secondo i calcoli della Corte
- al provento della vendita di 3,6 - 6 rispettivamente 7 kg di hashish (AI 110).
Il 3 settembre 2010 la Corte di appello ha
aumentato la pena a due anni e otto mesi di detenzione (AI 103).
Al proposito, l’imputato ha inizialmente spiegato
che nel suo appartamento erano stati rinvenuti circa 2 kg di marijuana e 2 kg di hashish nonché circa 300'000 corone (che, a suo dire, secondo i calcoli
della polizia, corrispondevano al provento della vendita di circa 5 kg di marijuana). Ha pure precisato che gli stupefacenti appartenevano a tre ragazzi africani che
egli aveva alloggiato (per dividere le elevate spese che doveva pagare
mensilmente per la pigione, pari al corrispettivo di fr. 2'600.- circa) e che
nulla era stato trovato nella sua camera (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4).
In un secondo tempo, confrontato con quanto
effettivamente rinvenuto dalla polizia nel suo appartamento, AP 1 ha spiegato che:
“
la Polizia Norvegese mi aveva detto di aver
trovato queste sostanze all’interno dell’appartamento. Io non avevo mai visto
queste sostanze. Preciso che nella mia camera sono stati trovati unicamente 600 grammi di marijuana e circa 240'000/250'000 corone norvegesi. Preciso che sia la marijuana sia il
denaro erano contenuti in uno zaino che mi era stato portato circa due giorni
prima da __________ , il quale mi aveva chiesto di conservarlo in cambio di
20'000 corone. __________ mi aveva detto di aver avuto dei problemi e non
voleva tenere il denaro e la marijuana a casa. Io non avevo accesso alle altre
camere dell’appartamento, dove abitavano altri ragazzi e che erano chiuse a
chiave, ma quando sono stato processato la Corte ha concluso che io, avendo
sottoscritto il contratto di locazione per tutto l’appartamento ero
responsabile anche per quello che era avvenuto nelle altre camere” (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2).
La Corte di __________ - alla luce dei numerosi
indizi che deponevano per il coinvolgimento di AP 1 nello spaccio di
stupefacenti - non ha ritenuto credibili queste spiegazioni (cfr. AI 110).
Ancora al dibattimento davanti alla Corte delle
assise criminali l’appellante ha riconosciuto solo una parte degli addebiti
mossigli, ritenendo, per il resto, di:
“
essere stato condannato ingiustamente”
(all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 2).
Non risulta che AP 1 abbia altri precedenti
penali né in Svizzera (AI 63), né in Francia (AI 71), né in Spagna (AI 72), né
in Norvegia (AI 103; cfr., pure, MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 4 in cui egli ha dichiarato di non avere altri precedenti oltre a quello norvegese).
AP 1 ha dichiarato di aver fumato marijuana per
vent’anni (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 2).
Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta
8. Il
5 luglio 2007, poco dopo la mezzanotte, a __________ , gli inquirenti ticinesi
hanno proceduto all’arresto di TE 1, sessantenne cittadino turco di professione
tassista, mentre stava rientrando a __________ dopo aver effettuato, a __________
, una consegna di 314,23 grammi di cocaina (avente un grado di purezza variante
tra il 36% ed il 56%) ad un cittadino africano di nome IMPU 3 (RPG 9.1.2008 in
re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 5 e all. 40; RPG 21.12.2007 in re TE 1, all.
5) contro pagamento di fr. 24'000.- (RPG 21.12.2007 in
re TE 1, pag. 26).
Nell’ambito di un’inchiesta - denominata “__________
” - relativa ad un vasto traffico di cocaina tra __________ e vari cantoni
della Svizzera (__________ ) era, infatti, emerso che TE 1 aveva funto da
corriere in ripetuti trasporti di cocaina commissionatigli da vari trafficanti
di origini africane attivi nel canton __________ (RPG 21.12.2007 in re TE
1, pag. 9-22; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4 e
10).
9. In
corso di inchiesta TE 1 ha ammesso di avere effettuato, in numerosissime
occasioni (tra cui la notte dell’arresto), delle consegne di cocaina nei
cantoni __________ per conto di due cittadini africani riconosciuti in AP 1
(identità all’epoca utilizzata dall’appellante) e IMPU 1 (pure cittadino guineano)
che egli incontrava a __________ (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 9-22,
26 e 28; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 2-4).
10. Il 7 agosto 2007 gli inquirenti __________ sono intervenuti in __________
dove hanno arrestato IMPU 1 mentre usciva dall’appartamento coniugale di AP 1
- di cui possedeva la chiave - con addosso 195,61 grammi di cocaina con un grado di purezza pari al 55% (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4, 6 e 10 e all. 17; RPG 28.10.2011 in re AP 1,
pag. 12).
Anche la moglie dell’imputato, IMPU 2, è stata
arrestata. Durante la perquisizione dell'appartamento dei coniugi, la polizia
ha, infatti, rinvenuto 1'347,92 grammi di cocaina (con un grado di purezza
variante tra il 20% ed il 57%), una bilancia digitale con residui di cocaina e della
sostanza da taglio, oltre che del materiale per imballare la droga (AI 24,
descrizione foto n. 10; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU
1, pag. 4, 6 e 10 e all. 4; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 12).
Nell’appartamento di IMPU 1 a __________ la polizia ha, poi, rinvenuto e sequestrato fr. 334'960.- e Euro 11'705.- (RPG
9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 6).
11. Trasferito
in Ticino il 20 agosto 2007, dopo qualche iniziale reticenza, IMPU 1 ha ammesso di essere coinvolto nel traffico di cocaina gestito da AP 1 (al quale avrebbe
partecipato a partire da gennaio 2007, limitatamente al canton __________ ,
salvo una consegna di 500 grammi a __________ ), di avere funto da interprete
fra AP 1 - che aveva difficoltà nell’esprimersi in tedesco - e TE 1, di avere
continuato a vendere cocaina, secondo le disposizioni di AP 1, anche dopo la
partenza di questi per l’Africa e di avere, sempre in quel periodo, messo a
disposizione il suo appartamento per depositare il provento delle vendite di
droga (rapporto 24.9.2007 di segnalazione per domanda tabulati retroattivi
concernente IMPU 1 e AP 1, pag. 6; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag.
5; AI 37, pag. 20).
Egli ha, invece, respinto l’addebito di avere
agito in correità con AP 1, sostenendo di avere avuto un ruolo subordinato
rispetto al connazionale per conto del quale ha effettuato soltanto alcune
consegne, oltre a tenere in deposito il denaro proveniente dalle vendite di
cocaina (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 4
e 11; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 10).
IMPU 1 ha, infatti, precisato che sia la cocaina
rinvenuta nell’appartamento di AP 1 sia il denaro - che ha ammesso essere il
provento delle vendite di droga - rinvenuto nel suo appartamento erano di
proprietà di AP 1 (RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 13).
12. IMPU 2, a sua volta trasferita in Ticino il 21 agosto 2007, si è sempre dichiarata estranea al traffico di
cocaina (AI 37, pag. 19).
La donna ha, tuttavia, ammesso di essere stata al
corrente dell’attività di spaccio - cui ha dichiarato di essere sempre stata
contraria - messa in atto dal marito unitamente a IMPU 1. Ha precisato che nell’appartamento in cui lei viveva con il marito venivano ricevuti i fornitori
della cocaina che, sempre lì, veniva depositata, tagliata, pesata e
confezionata per la vendita (RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU
2/IMPU 1, pag. 4 e 11-12; AI 37, pag. 19).
In particolare, secondo le dichiarazioni di IMPU
2, circa sei mesi prima del suo arresto, il marito le disse di essere
intenzionato ad entrare “in un gruppo di persone che si occupano della
vendita di cocaina” e, poco dopo, ha portato a casa sua IMPU 1,
presentandoglielo come il suo socio in affari con il quale aveva scelto di
utilizzare l’appartamento della __________ come base per lo spaccio in quanto
più centrale rispetto a quello in cui abitava IMPU 1:
“
circa sei mesi prima del mio arresto AP 1 mi ha detto che voleva entrare in un gruppo di persone che si
occupavano della vendita di cocaina (...) Gli ho chiesto perché volesse fare
una cosa del genere e lui mi ha risposto che aveva bisogno di soldi, che i
soldi non bastano mai e che in estate avrebbe voluto andare in Africa. La mia
reazione è stata quella di arrabbiarmi, di dirgli che poteva guadagnare e risparmiare
Fatti
i suoi soldi in un altro modo per andare in Africa. Gli ho detto che non
accettavo questa cosa, ma lui non mi ha ascoltata. (…) Qualche tempo dopo che mio marito mi ha comunicato la sua decisione di
vendere cocaina è arrivato a casa nostra con un suo amico IMPU 1, ossia IMPU 1,
portando con sé qualche cosa. lo non ho visto esattamente
cosa fosse. Devo precisare che AP 1 non mi ha mai detto espressamente
che portava o aveva portato della cocaina a casa nostra; ma mi aveva detto che
si sarebbe messo in società con IMPU 1 e che nel nostro appartamento sarebbe
stata portata la cocaina da lavorare. Sia mio
marito che IMPU 1 mi avevano detto che iI nostro appartamento di __________ era più centrale rispetto a quello dove abitava IMPU
1. IMPU 1 lavorava anche lui a __________ e quindi era più comodo tenere la
cocaina da noi” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3);
“
Ho conosciuto il qui presente IMPU
1 tramite mio marito AP 1 Issaqa. L'avevo già visto diverso tempo prima,
ma l'ho conosciuto personalmente circa un anno fa. Lui ha iniziato a
frequentare casa nostra quando ha iniziato a lavorare con mio marito. Non sono
in grado di dire il mese esatto quando questo è avvenuto, ma credo sei mesi fa.
A domanda dell'avv. __________ preciso che per lavorare
con mio marito intendo quando mio marito ha iniziato ad entrare nel business
delle droghe (…)
A domanda rispondo che mio marito non mi ha detto che IMPU 1
lavorava già con la droga”
(MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag. 1-2).
IMPU 2 ha riferito che l’attività di spaccio è
iniziata subito in modo intenso, tanto che IMPU 1 frequentava in modo assiduo e
regolare il loro appartamento (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4; MP IMPU 2/IMPU
1 21.9.2007, pag. 4), di cui, ad un certo momento, gli fu
consegnata anche la chiave:
“
Non so esattamente quando mio marito ha dato una
chiave del nostro appartamento a IMPU 1” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 3);
“
La signora IMPU 2 (…) conferma in particolare
che il marito diede la chiave a IMPU 1 due o tre settimane dopo che lui le
disse di essere intenzionato a mettersi in commercio con IMPU 1” (AI 37, pag. 29).
Nell’appartamento di __________ AP 1 e IMPU 1
ricevevano la droga da fornitori di colore rimasti ignoti:
“
In qualche occasione al domicilio arrivava un cittadino di etnia
africana a portare la cocaina” (PS IMPU 2
7.9.2007, pag. 2);
“
Anche se non sono sicura però penso che il fornitore è il
cittadino di etnia africana che ho detto
prima essere proveniente da un'altra nazione perché con mio marito
parlava inglese”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 5-6);
“
E' vero che a casa nostra arrivava un africano che parlava
inglese.(…) A domanda rispondo che non conosco il nome di questo africano che
parlava inglese. (…) Ho visto quest'uomo
forse due o tre volte, ma non ero sempre presente. Le volte in cui l'ho
visto anche lbrahima era sempre presente. (…) A
domanda rispondo che mio marito non mi ha mai detto che quest'uomo
portava la droga. Pensavo che ci fosse qualche cosa relativo al traffico di droga, ma non ho mai voluto conoscere quell'uomo,
né tantomeno sapere cosa succedeva” (MP IMPU
2/IMPU 1 21.8.2007, pag. 3).
Sempre in quell’appartamento la preparavano:
“
In genere vedevo due o tre palle di cocaina, mentre AP 1 ed IMPU
1 la lavoravano sul tavolo di sala. Al massimo in una sola volta avrò visto
cinque palle.
Non sono in grado di dire quante volte ho visto delle palle di
cocaina. Raramente ho visto queste scene, anche perché spesso ero assente. (…)
In precedenza ho detto che vedevo AP 1 ed IMPU 1 “lavorare” la cocaina.
Concretamente non ho mai visto come facessero, ma vedevo solo che avevano la
cocaina sul tavolo”
(MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 4-5);
“
D: cosa succedeva quando suo marito lavorava?
R: ogni tanto arrivava IMPU 1, lui andava in cucina e faceva i suoi
lavori cioè prendeva la cocaina e faceva i pacchetti. Lui pesava la
cocaina, io non so però i quantitativi che faceva”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4).
Ancora nell’appartamento la lasciavano in
deposito, nascosta, in vista della successiva vendita:
“
ogni tanto veniva nascosta in cucina in un vano del forno e meglio
sotto la stufa elettrica in un cassetto che si può asportare”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 2);
“
sapevo che mio marito nascondeva la cocaina in cucina, sotto il cassetto sotto il forno. (…) Sapevo che per
nascondere la cocaina toglieva il cassetto sotto il forno” (MP IMPU 2 10.9.2007, pag. 4).
A dire di IMPU 2, l’attività veniva gestita dal
marito e da IMPU 1 in modo complementare e sostanzialmente paritario:
“
D: stabilito pertanto
che suo marito AP 1 e IMPU 1 collaboravano tra loro. Quali erano i compiti di
uno e dell'altro?
R: Non vi era un ruolo preciso. Facevano tutti e due lo stesso
lavoro. Quando uno aveva tempo andava lui a
fare le consegne altrimenti andava l'altro e viceversa. I due erano
complementari”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4-5).
La donna ha, poi, precisato che l’attività di
spaccio era stata, come precedentemente concordato, portata avanti da IMPU 1
anche dopo il 6 luglio 2007, giorno della partenza di AP 1 per la __________ :
“
D: quando suo marito AP 1 è partito per l'Africa cosa le ha detto
in merito al traffico di cocaina?
R: io gli avevo detto che non volevo avere la cocaina in casa
durante la sua assenza, ma lui mi rispose che il business continuava. Mi disse
che il suo collega cioè IMPU 1 avrebbe continuato come sempre. Lui sarebbe venuto
in casa e avrebbe fatto quello che già facevano nel corso degli ultimi mesi.
Aggiunse che era impossibile trasportare tutta la cocaina a __________
da IMPU 1 ma che avrebbe fatto si che nell'appartamento a casa nostra ne rimanesse poca, cioè solo quanto necessario allo
smercio durante la sua assenza.
Non mi disse esattamente i quantitativi, ma comunque poi non portò
via nulla.
D: come fa a dire che non ha portato via nulla?
R: (…) ritengo che mio marito non abbia portato via nulla perché
quando lui è partito, IMPU 1 ha continuato a venire a casa nostra, andare in
cucina e togliere la cocaina dal cassetto. Ne prendeva quanto gli necessitava e
poi rimetteva la rimanenza nel cassetto”
(PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 5-6);
“
D: lei è stata arrestata il 7 di agosto, quindi 1 mese dopo la
partenza di suo marito per l'Africa, in
questo mese quante volte IMPU 1 è venuto presso il suo domicilio a
prendere la cocaina in sua presenza?
R: in mia presenza 2 o 3 volte per settimana, questo come avveniva
in precedenza” (PS IMPU 2 7.9.2007, pag. 4);
“
A domanda rispondo che vedevo IMPU 1 due o tre volte la settimana
nel mio appartamento, sia prima che dopo la partenza di mio marito per
l'Africa. (…) A domanda rispondo che la
mattina del giorno in cui sono stata arrestata ho visto IMPU 1 nel mio appartamento. Mi ero appena alzata e lui era in
sala che stava lavorando la cocaina, aveva
con sé anche la bilancia. Pure nelle altre occasioni in cui l'avevo
visto, IMPU 1 faceva lo stesso lavoro”
(MP IMPU 2/IMPU 1 21.9.2007, pag.
4-5).
13. Dagli atti dell’inchiesta emerge come AP 1 sia stato chiamato in
causa quale fornitore della cocaina giunta in Ticino anche dai vari destinatari
dello stupefacente che, man mano, sono stati tratti in arresto (rapporto 24.09.2007
di segnalazione per domanda tabulati retroattivi concernente IMPU 1 e AP 1,
pag. 5; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 5, 8, 10 e
13).
I tabulati telefonici retroattivi inerenti le
utenze utilizzate da AP 1 - che sono risultate essere intestate a terze persone
che egli ha dichiarato di non conoscere (PS AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 2-3)
- così come la registrazione di tali utenze nelle rubriche dei cellulari
sequestrati ai numerosi destinatari della cocaina arrestati in Ticino
confermano che l’imputato li conosceva ed aveva avuto contatti con loro e,
meglio, con IMPU 3, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 11, IMPU 12 e IMPU 6 (AI 1, pag. 2 e
AI 47, pag. 4).
14. Sempre
dall’analisi dei tabulati telefonici retroattivi, inerenti le utenze in uso a AP
1 e IMPU 1, emerge come essi intrattenessero contatti telefonici, oltre che con
TE 1, con tutti gli altri fornitori che facevano capo al tassista per i
trasporti di cocaina (RPG 21.12.2007 in re TE 1, pag. 29; AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re AP 1/IMPU
2/IMPU 1).
Quanto in particolare alle utenze in uso a AP 1 e
ad Akats si segnala che, limitatamente al periodo coperto dai tabulati
retroattivi, esse risultano essere state in contatto (per SMS o telefonate) in
68 occasioni nel periodo compreso tra il 28 marzo ed il 4 luglio 2007 e, meglio
(cfr. AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al
RPG 09.01.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1):
Data Ora Chiamante Chiamato
28.3.2007 22.57 AP
1 TE 1
28.3.2007 23.27 AP
1 TE 1
28.3.2007 23.40 AP
1 TE 1
06.5.2007 17.22 AP
1 TE 1
06.5.2007 17.31 TE
1 AP 1
06.5.2007 21.20 TE
1 AP 1
07.5.2007 1.20 TE
1 AP 1
09.5.2007 0.15 AP
1 TE 1
09.5.2007 18.09 AP
1 TE 1
09.5.2007 18.38 TE
1 AP 1
09.5.2007 18.42.09 AP
1 TE 1
09.5.2007 18.42.27 TE
1 AP 1
12.5.2007 19.10 TE
1 AP 1
12.5.2007 19.17 TE
1 AP 1
13.5.2007 6.50 TE
1 AP 1
13.5.2007 6.51 TE
1 AP 1
13.5.2007 22.00 AP
1 TE 1
13.5.2007 23.17 TE
1 AP 1
13.5.2007 23.22 TE
1 AP 1
13.5.2007 23.24 TE
1 AP 1
27.5.2007 0.24 AP
1 TE 1
27.5.2007 0.40 TE
1 AP 1
27.5.2007 22.59 TE
1 AP 1
27.5.2007 23.00 AP
1 TE 1
27.5.2007 23.30 AP
1 TE 1
27.5.2007 23.36.24 AP
1 TE 1
27.5.2007 23.36.48 AP
1 TE 1
02.6.2007 19.10 TE
1 AP 1
02.6.2007 20.19 TE
1 AP 1
03.6.2007 1.38 AP
1 TE 1
03.6.2007 5.16 AP
1 TE 1
03.6.2007 5.43 TE
1 AP 1
03.6.2007 12.10 TE
1 AP 1
03.6.2007 13.09 TE
1 AP 1
03.6.2007 17.01 TE
1 AP 1
13.6.2007 15.07 TE
1 AP 1
17.6.2007 13.06 AP
1 TE 1
17.062007 13.46 TE
1 AP 1
17.6.2007 13.51 TE
1 AP 1
17.6.2007 13.53 TE
1 AP 1
21.6.2007 23.00 AP
1 TE 1
21.6.2007 23.02 TE
1 AP 1
21.6.2007 23.21 AP
1 TE 1
23.6.2007 4.04 TE
1 AP 1
23.6.2007 4.46 AP
1 TE 1
23.6.2007 4.55 AP
1 TE 1
23.6.2007 4.56 TE
1 AP 1
23.6.2007 5.17 AP
1 TE 1
23.6.2007 5.55 TE
1 AP 1
23.6.2007 5.57 TE
1 AP 1
23.6.2007 5.59 AP
1 TE 1
23.6.2007 6.18 TE
1 AP 1
24.6.2007 18.59 AP
1 TE 1
24.6.2007 19.23 TE
1 AP 1
24.6.2007 21.54.14 TE
1 (a ________) AP 1
24.6.2007 21.54.26 AP
1 TE 1
24.6.2007 21.57 AP
1 TE 1
25.6.2007 1.45 TE
1 AP 1
30.6.2007 20.00 AP
1 TE 1
30.6.2007 20.02 AP
1 TE 1
30.6.2007 20.03 AP
1 TE 1
30.6.2007 20.53 TE
1 AP 1
02.7.2007 21.18 AP
1 TE 1
02.7.2007 22.14 TE
1 AP 1
02.7.2007 22.33 AP
1 TE 1
02.7.2007 22.39 AP
1 TE 1
04.7.2007 20.53 TE
1 AP 1
04.7.2007 21.09 TE
1 AP 1
15. Nell’ambito dell’inchiesta __________ gli inquirenti hanno
proceduto a numerose censure telefoniche di utenze in uso sia ai fornitori, sia
ai destinatari dello stupefacente in Ticino, sia al corriere TE 1 (RPG
9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag. 9; RPG 28.10.2011 in
re AP 1, pag. 8-13).
Essi hanno, in particolare, intercettato le
telefonate intercorse tra l’imputato (che si è riconosciuto in uno degli
interlocutori; RPG 28.10.2011 in re , pag. 13) e IMPU 3 (con il quale pure TE
1 era in contatto telefonico in relazione a consegne di cocaina; RPG 28.10.2011
in re AP 1, pag. 11), da un lato, e IMPU 5, dall’altro.
16. In data 29 settembre 2009 (AI 103), l’imputato - che non aveva
potuto essere tratto in arresto in occasione dell’intervento del 7 agosto 2007
(ritenuto come, il 6 luglio 2007, fosse partito per un periodo di vacanza in
Africa e, a seguito dei primi arresti, non avesse più fatto rientro in
Svizzera; RPG 9.1.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1, pag.
10) - è stato arrestato a __________ . In questa città si era trasferito, a suo
dire per cercare un’opportunità di lavoro, dopo avere precedentemente trascorso
un periodo a __________ , in Spagna, dove peraltro aveva contratto un nuovo
matrimonio (RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 8). A seguito dell’arresto -
operato in relazione al suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti - AP
1 è stato condannato ad una pena detentiva di due anni e otto mesi (AI 103). Il
9 luglio 2010, gli inquirenti svizzeri sono stati informati - tramite __________
- che AP 1, oggetto dell’ordine di arresto internazionale emesso dal
Ministero pubblico il 17 agosto 2007 per infrazione aggravata alla LStup (AI 8),
era in detenzione a __________ , con le generalità di AP 1 (AI 41). Il 16 luglio
2010 l'ordine d'arresto internazionale è stato completato con l'imputazione
per riciclaggio di denaro (AI 42). Il procuratore pubblico, il 22 luglio 2010, ha avviato la procedura di richiesta di estradizione (AI 43), venendo informato il 2 dicembre
2010 che AP 1 non aveva acconsentito all'estradizione (AI 46). La richiesta
d'estradizione è, nel seguito, stata accolta dall'autorità norvegese (con
decisione comunicata agli inquirenti svizzeri il 21/22 giugno 2011, AI 53) e, AP
1 - ormai scontati i 2/3 della pena inflittagli dall'autorità norvegese - il 13
luglio 2011, è stato estradato in Ticino, dove è nuovamente stato arrestato per
scongiurare il pericolo di fuga e di collusione (RPG 28.10.2011 in re AP 1,
pag. 8-9; rapporto di arresto provvisorio 13.7.2011, AI 58).
In seguito, il giudice del provvedimenti
coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di AP 1, dapprima fino al 13
ottobre 2011 (cfr. decisione 15.7.2011, AI 67), prorogandola poi ripetutamente
fino al 27 gennaio 2012 (cfr. AI 107, 127, 146 e 155). Il 19 ottobre 2011
l’imputato è stato trasferito a La Stampa e sottoposto al regime ordinario (AI
108).
Dopo l’emanazione, il 18 gennaio 2012, dell’atto
di rinvio a giudizio, su istanza del procuratore pubblico, nei confronti di AP
1 è stata ordinata la carcerazione di sicurezza fino al 23 marzo 2012 (doc. TPC
4).
17. In
corso di inchiesta, l’accusato ha sempre negato qualsivoglia responsabilità in
relazione ai reati che gli venivano rimproverati (MP AP 1 13.7.2011, AI
57,pag. 8-10; PS AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 10; PS AP 1 17.8.2011, AI 90,
pag. 8; MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5; MP AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3
e 4).
Egli ha ammesso unicamente di conoscere alcune
delle persone coinvolte nell’inchiesta e, meglio, IMPU 1, IMPU 5, IMPU 3 e la
sua ragazza IMPU 7, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 9 e IMPU 10, oltre che, naturalmente,
la propria ex moglie IMPU 2, negando invece di conoscere IMPU 6, IMPU 11, IMPU
12 e altri (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 5-8; MP AP 1 28.10.2011, AI 109,
pag. 3).
Ha inoltre riconosciuto TE 1 come il tassista che
IMPU 1 chiamava quando andavano in discoteca insieme (MP AP 1 13.7.2011, AI
57, pag. 5).
Sin dall’inizio, egli si è dichiarato totalmente
estraneo ai traffici di cocaina che gli venivano rimproverati, precisando che:
“
Il mio unico errore è stato quello di lasciare
la chiave del mio appartamento a IMPU 1 e se la Polizia ha trovato la cocaina
nel mio appartamento è perché l’ha messa lui”
(MP AP 1 13.7.2011, AI
57, pag. 8).
Durante l'istruttoria dibattimentale, AP 1 ha spiegato di avere dato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento quando è partito per la __________
e di averlo fatto per permettere all’amico di andarci a riposare durante la
pausa del lavoro (come, prima della sua partenza, facevano entrambi) visto che la
sua casa sua era troppo distante dal posto di lavoro (MP AP 1 13.7.2011, AI
57, pag. 8) e di essersi accorto di essere stato usato dall’amico che, durante
la sua assenza, ha utilizzato il suo appartamento “per fare i suoi affari” (MP
AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 9).
Al dibattimento di prima sede egli ha invece
dichiarato di aver consegnato la chiave a IMPU 1 già nel marzo del 2007 (all. 2
al verb. dib. TPC, pag. 2).
Egli ha negato ogni suo coinvolgimento anche
quando gli sono state prospettate le dichiarazioni di TE 1, IMPU 2, IMPU 1 e IMPU
3 che lo chiamavano in causa (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 8-10) nonché
quando gli sono stati presentati i risultati dei controlli telefonici
effettuati sull’utenza di TE 1 che dimostrano l’esistenza di numerosi contatti
con lui (MP AP 1 13.7.2011, AI 57, pag. 10).
AP 1 ha sempre ribadito di avere conosciuto TE 1
unicamente in relazione alla sua attività di tassista (PS AP 1 21.7.2011, AI
69, pag. 9; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 1).
Ha spiegato i numerosi contatti telefonici avuti
con lui sostenendo di averlo chiamato spesso per recarsi da un’amica a Olten
che egli vedeva all’insaputa della moglie (PS AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 9).
Egli ha preteso di avere scoperto, due o tre mesi
prima del momento in cui sono stati arrestati TE 1 e IMPU 3, che IMPU 1
commissionava ad TE 1 delle consegne di cocaina in Ticino:
“
Voglio poi dire che TE 1 lavorava per IMPU 1,
l’ho saputo dallo stesso IMPU 1, e trasportava per suo conto la droga. Rammento
una notte che IMPU 1 mi ha detto di avere commissionato una consegna di cocaina
a __________ , a suo cugino IMPU 3. Mi diceva che non aveva ancora avuto
risposta e che era preoccupato, che non riusciva a contattare né IMPU 3 né il
taxista TE 1. Mi ha chiesto se io fossi a conoscenza di persone residenti a __________
e pertanto ho chiamato il mio amico IMPU 5. Questi, al telefono, mi disse di
aver visto IMPU 3 nel corso della giornata e di avergli dato 5’000/6'000 CHF.
Non so di che soldi si trattasse. Mi disse che erano circa le 20.00/21.00
quando ha visto IMPU 3. Dopo questi non l’ha più visto. Questo è successo la
notte in cui IMPU 3 e TE 1 sono stati arrestati a __________ . Io avevo
comunque saputo già prima, sempre da IMPU 1, che TE 1 trasportava cocaina per
suo conto, con “prima” intendo dire circa 2 o 3 mesi prima di questo
avvenimento”
(PS AP 1 21.7.2011, AI
69, pag. 9-10).
In seguito, AP 1 ha cambiato versione, precisando che, già “nel corso del mese di gennaio o febbraio 2007”, IMPU 1 gli aveva confessato di essere coinvolto in traffici di cocaina (MP AP 1
4.11.2011, AI 116, pag. 3), precisandogli che TE 1 collaborava con lui (MP AP
1 4.11.2011, AI 116, pag. 4).
Al dibattimento di prima sede, egli ha nuovamente
cambiato versione, affermando di avere saputo “all’incirca da marzo 2007” che IMPU 1 “vendeva qualche grammo di cocaina a __________ ” ciò che gli permetteva
di avere un tenore di vita superiore al suo (all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 3).
Richiesto di spiegare perché, allora, avesse
lasciato a IMPU 1 la chiave del suo appartamento, AP 1 ha dichiarato di averlo fatto
“
per amicizia perché lui mi aveva chiesto di
poter venire da me durante le pause del lavoro per riposarsi. Lui era un buon
amico era sempre molto gentile con me (…) Io allora non sapevo e non pensavo
che lui potesse fare un business con molta droga ma solo di pochi grammi e
quindi non ho valutato i rischi che potevo correre. Io ho applicato le stesse
regole di vita che avevo in Africa quando sono venuto in Europa e quindi ho dato
ospitalità a lui. Mi sono reso conto di aver sbagliato” (MP AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 4).
Egli ha puntualmente contestato le dichiarazioni
con le quali TE 1 lo chiamava in causa (PS AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 10),
ipotizzando che esse fossero il frutto di istruzioni ricevute da IMPU 1, che
gli avrebbe suggerito cosa dire nel caso in cui fosse stato arrestato (PS AP 1
21.7.2011, AI 69, pag. 11).
L’imputato ha poi negato di avere mai parlato di
cocaina con IMPU 5 così come di avere mai parlato al telefono con la di lui
moglie IMPU 6 (PS AP 1 21.7.2011, AI 69, pag. 14).
Confrontato con le dichiarazioni di IMPU 1, egli
ha ribadito la sua estraneità ai traffici di cocaina che, a suo dire, era IMPU 1 a mettere in atto (PS AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 8).
Egli ha, pure, contestato quanto preteso da IMPU
1 e cioè di avere, la sera prima di partire per l’Africa, raggiunto il
di lui appartamento per portarvi il denaro che poi vi è stato rinvenuto (PS AP
1 17.8.2011, AI 90, pag. 4 e 6-7) e, ad ogni modo, ha contestato che tale
denaro fosse di sua spettanza (PS AP 1 17.8.2011, AI 90, pag. 6 e 8).
18. Confrontato
con il contenuto delle intercettazioni telefoniche, AP 1 ha sostenuto che le conversazioni intrattenute con i suoi interlocutori erano finalizzate al
commercio di abiti hip-hop che egli otteneva da un fornitore estero -
denominato “il vecchio”, di origine guineane e di nome TE 1 (che egli ha negato
essere TE 1) - e che rivendeva poi ai suoi connazionali residenti in Ticino,
avvalendosi, a volte, di TE 1 per il trasporto (RPG 28.10.2011 in re AP 1,
pag. 11; PS AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 2 e segg.; PS AP 1 15.9.2011, AI 101,
pag. 2 e segg.; MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 3 e segg.; MP AP 1
4.11.2011, AI 116, pag. 1 e segg.).
AP 1 ha, in particolare, riferito che egli era
solito procurare a IMPU 3, a IMPU 5 e ad altri connazionali abiti in stile hip
hop che essi non avevano la possibilità di acquistare in Ticino:
“
C’è un vecchio che compera abiti negli Stati
Uniti e da qualche parte in Asia e che me li portava a __________ . Dato che
non ci sono boutique che vendono questi prodotti in Ticino io li acquistavo per
loro conto e organizzavo le spedizioni in Ticino. (…) Il “vecchio” del quale
parliamo in questa telefonata, si chiama TE 1, è un uomo guineano che vive
all’estero, non so dove, io lo vedevo a __________ ”
(PS AP 1 9.9.2011, AI
98, pag. 2 e 3; cfr. anche, pag. 6);
“
In merito al verbale d’interrogatorio di Polizia
del 9 settembre 2011, dove mi è stata contestata la telefonata fatta il 22
giugno 2007 alle ore 17.30 con IMPU 3, ribadisco che stavamo parlando del
“vecchio” inteso come TE 1, ossia il mio connazionale che vendeva vestiti Hip
Hop. Lui a volte veniva anche in Ticino a portare i vestiti. (…) avevo fatto un
accordo con TE 1 secondo il quale se lui veniva per mio conto in Ticino a
portare i vestiti, doveva aumentare i prezzi. Ad esempio se i pantaloni li
vendeva a fr. 80.- a __________ , quando veniva a __________ li vendeva a 100
franchi e la differenza di 20 franchi era per me. ADR io non gli pagavo le
spese di trasporto. Era lui che se le pagava. Se lui non veniva in Ticino a
vendere i pantaloni non guadagnava niente e quindi anche lui aveva interesse a
venire in Ticino. (…) Le scelte le facevo io senza bisogno che lui (n.d.r.: IMPU
5) o IMPU 3 mi indicassero che vestiti volevano. (…) Loro si fidano delle mie
scelte”
(MP AP 1 28.10.2011,
AI 109, pag. 5-6);
“
non ho mai chiesto al taxista (TE 1) di
trasportare per mio conto abiti/vestiti. Il “vecchio” che mi procurava i
vestiti si chiama TE 1 ma è cittadino della __________ e non è il taxista TE 1.
Diceva che i vestiti che mi procurava venivano dagli Stati Uniti ma in realtà
si trattava di prodotti che venivano dalla Cina o __________ . I vestiti mi
venivano consegnati da lui a __________ . Le consegne le effettuavo io
personalmente in __________ . In un’occasione ho incaricato IMPU 1 di portare i
vestiti a __________ , non sapevo chi avrebbe fatto materialmente il viaggio.
(…) sulla telefonata 5.7.2007 ore 00.21 (allegato E al verbale 9 settembre
2011) devo premettere che TE 1 di __________ si è rifiutato di fare il
trasporto perché erano solo fr. 100.- di merce e allora IMPU 1 ha incaricato qualcun altro, si tratta del TE 1 della Turchia”
(all. 2 al verb. dib.
TPC, pag. 2 e 3).
Egli ha espressamente contestato le dichiarazioni
con cui i suoi interlocutori nelle citate telefonate (e, meglio, i destinatari
della cocaina in Ticino) lo chiamavano in causa (RPG 28.10.2011 in re AP 1,
pag. 13; PS AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 8; PS AP 1 15.9.2011, AI 101, pag.
15-17; MP AP 1 4.11.2011, AI 116, pag. 3).
Anche quando gli è stata contestata la consegna
avvenuta il 5 luglio 2007 a __________ egli ha riferito di essere stato
all’oscuro di tale consegna di cocaina, sostenendo di avere parlato, anche nel
corso delle telefonate di quella notte, di vestiti (RPG 28.10.2011 in re AP 1,
pag. 12).
Inoltre, a proposito delle conversazioni
intrattenute con IMPU 5 in cui i due cercavano di capire cosa fosse andato
storto nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 2007 e in cui IMPU 5 avvertiva, il 6
luglio 2007, AP 1 della presenza dei sigilli della polizia sulla porta di casa
di IMPU 3, l’appellante ha dichiarato di avere appreso soltanto il 6 luglio
2007 da IMPU 1 del traffico di cocaina in corso tra __________ e __________ con
la collaborazione di TE 1 (RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 12).
19. Confrontato
con il fatto che, il 30 giugno 2007 alle ore 20.02, TE 1 ha ricevuto un SMS dall’utenza telefonica di AP 1 dal seguente tenore:
“
__________ ”,
l’imputato ha dichiarato che è impossibile che
lui abbia scritto tale messaggio ritenuto che non vi era motivo che lui
inviasse un numero di telefono ad TE 1 con il quale, a suo dire, non aveva
altri rapporti che quelli legati alla sua attività di tassista.
Egli ha precisato che ad inviare l’SMS
“
probabilmente è stato IMPU 1” (PS AP 1 9.9.2011, AI 98, pag. 8-9).
In sostanza, AP 1 ha negato che TE 1 consegnasse cocaina per suo conto a colui che aveva in uso tale utenza
telefonica, come invece sostenuto dal tassista (PS AP 1 9.9.2011, AI 98, pag.
9).
20. AP 1 è stato messo a confronto con TE 1.
Al proposito va detto che questi, citato a
comparire il 26 agosto 2011 a __________ per essere interrogato come persona
informata sui fatti nell’ambito del procedimento a carico di AP 1 (AI 78),
aveva inizialmente comunicato di non essere disposto a deporre (AI 83).
Nuovamente citato, questa volta nella corretta veste di testimone (AI 84), ha,
poi, segnalato di non ricordare nulla dei fatti oggetto del procedimento,
precisando di essere, dal momento del suo rilascio, in cura psichiatrica e di
essere pure stato ricoverato in una clinica specialistica (AI 88).
Effettivamente, dagli atti emerge che, dal 9
marzo al 27 maggio 2011, TE 1 è stato degente presso la clinica __________ ,
specializzata in psichiatria e psicoterapia, a seguito di gravi episodi
depressivi con sintomi psicotici (F 32.3) e che, dopo la sua dimissione, era
prevista una presa a carico psichiatrica-psicoterapica ambulatoriale, oltre che
un ricovero diurno presso un centro di psichiatria e visite giornaliere a
domicilio da parte dello Spitex e dello Spitex psichiatrico (cfr. rapporto di
dimissione 27.05. 2011).
Al procuratore pubblico TE 1 ha spiegato di recarsi, in effetti, giornalmente presso la clinica __________ per le cure di cui ha
bisogno, di ricevere bisettimanalmente la visita di un infermiere dello Spitex
e di consultare mensilmente uno specialista di __________ (MP TE 1/AP 1 26.08.2011,
AI 93, pag. 2).
Interrogato dal magistrato inquirente, egli ha
dichiarato di non ricordare nulla dei fatti oggetto d’inchiesta
“
a causa di tutti i medicamenti che ho preso e
che continuo a prendere” (MP TE
1/AP 1 26.08. 2011, AI 93, pag. 2),
precisando che
“
a causa dei medicamenti che prendo la mia testa
è confusa e non ricordo nulla. Anche il dottore mi ha detto che la mia testa
non può più essere risanata del tutto ma avrò sempre delle conseguenze”
(MP TE 1/AP 1 26.08.2011,
AI 93, pag. 4).
Egli non è, quindi, stato in grado né di
riconoscere AP 1 (MP TE 1/AP 1 26.08.2011, AI 93, pag. 3) né di fornire altre
indicazioni utili all’accertamento dei fatti. Il tentativo di mettere AP 1
nella condizione di interrogare in contraddittorio TE 1 è, quindi, risultato,
di fatto, vano.
Il 21 novembre 2011, il medico curante di TE 1 ha confermato che il suo paziente è affetto da episodi depressivi di grado medio (F 32.1) che
comportano forti disturbi della concentrazione, deficit di attenzione, ridotta
ricettività e deficit mnemonici (AI 137), precisando, il 28 novembre 2011, che
la situazione è cronica. Rispondendo ad una precisa domanda di delucidazione
circa la prognosi, il dottore si è dichiarato nell'impossibilità di prevedere i
tempi di un eventuale miglioramento (AI 147).
21. AP 1
è inoltre stato messo a confronto con la ex moglie IMPU 2 che, in
quell’occasione, ha fortemente ridimensionato le sue dichiarazioni a carico del
consorte.
La donna - dopo avere inizialmente confermato ciò
che aveva dichiarato nell’ambito del procedimento promosso a suo carico e cioè
che
“
alcune volte ho visto entrambi, sia IMPU 1 che AP
1, all’interno del nostro appartamento con dei pacchetti a forma di palla da
tennis dove credo ci fosse la cocaina”
(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3)
e che
“
ho visto entrambi mettere la cocaina nel
cassetto sotto il forno. (…) non ricordo con precisione, ma mi sembra
che AP 1 mi avesse comunicato di essersi messo con IMPU 1 nel mese di gennaio 2007” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) -
ha infatti affermato che:
“ mio marito non ha fatto nulla con la cocaina ma si è limitato a
tenerla in deposito” (MP IMPU
2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5),
così richiesto da IMPU 1.
In occasione del confronto con l'ex marito, IMPU 2 ha anche sostenuto:
“
confermo che un giorno mio marito
mi aveva detto che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere della cocaina e
che io gli avevo detto che non volevo, in particolare che non volevo che
tenesse la cocaina in casa.
Mio marito mi aveva comunicato che un suo collega gli aveva detto
che aveva bisogno di un luogo, di un appartamento, dove depositare della
cocaina. Quando parlo di collega intendo dire IMPU 1, la cui fotografia in
bianco e nero mi viene mostrata dall'interrogante. (...) Vorrei precisare che
io avevo capito che lui non volesse commerciare con gli stupefacenti, ma che il
suo collega IMPU 1 aveva bisogno dell'appartamento per depositare la cocaina.
ADR che io ho protestato con mio marito, ma lui mi ha risposto che lo avrebbe
fatto comunque” (MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 3)
e che:
“
non l’ho mai visto maneggiare la cocaina. Sono
in grado di dire al 100% di non aver visto mio marito con in mano della
cocaina”
(MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 5).
Ha, poi, ritrattato quanto precedentemente
riferito, dichiarando che:
“
non posso dire che AP 1 e IMPU 1 erano sullo
stesso livello come avevo sempre dichiarato sin dall’inizio. Si trattava di
aiutarlo mettendo a disposizione di IMPU 1 il nostro appartamento”
(MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 6),
di cui egli aveva ricevuto la chiave a fine
gennaio/inizio febbraio 2007 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011,
AI 92, pag. 4) e che frequentava “a tutte le ore del giorno o la sera” (MP
IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3),
precisando che il fatto che tutti e due fossero
complementari:
“
era una mia deduzione dopo quello che avevo
sentito dire dalla Polizia. (…) avevo pensato che mio marito mi avesse mentito
e che invece fosse vero quanto mi veniva detto. Ho incominciato a crederci
anch’io” (MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 6).
Ha affermato che, quando li aveva visti entrambi
con la cocaina, le era parso che:
“
AP 1 stesse a guardare quello che IMPU 1 faceva.
Non ho mai visto AP 1 da solo fare dei lavori con la cocaina, ma solo IMPU 1
con lui oppure IMPU 1 da solo”
(MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 4),
il quale aveva, peraltro, un tenore di vita più
elevato rispetto al loro (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011,
AI 92, pag. 6).
A fronte delle dichiarazioni di IMPU 2 che
riferiva di aver visto cocaina nel loro appartamento presenti sia IMPU 1 che AP
1, l’imputato ha spiegato che si trattava:
“
solo di pochi grammi che stavamo preparando per
il nostro consumo” (MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 8),
la donna avendo invece affermato di non avere mai
saputo (né avere mai avuto l’impressione) che il marito consumasse cocaina (MP IMPU
2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 8).
AP 1 si è limitato a negare di avere mai portato
della cocaina nel loro appartamento, sottolineando che il fatto di avere detto
a IMPU 2 che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere la cocaina a casa loro ancora
non significa che egli avesse effettivamente deciso di farlo (MP IMPU 2/
AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 7).
IMPU 2 ha poi affermato che:
“
la sera prima di partire per la __________ mio
marito era uscito portando con sé uno zainetto all’interno del quale poteva
esserci della carta. Lui mi ha detto che andava da un “collega”, ma senza dirmi
da chi” (MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 5).
IMPU 2 ha anche dichiarato che le sembra che:
“
in mia presenza AP 1 aveva ricevuto una
telefonata sul suo cellulare e l’avesse passato ad IMPU 1 il quale poi parlava
in tedesco con qualcuno” (MP IMPU
2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 7),
ciò che pare confermare che IMPU 1 fungesse, tra
l’altro (e non solo!), da interprete.
22. Ulteriori
confronti - salvo quelli con IMPU 6, IMPU 13 e IMPU 7 vertenti su questioni
puntuali - non sono stati eseguiti.
23. Nel
frattempo, con sentenza 1. aprile 2008, TE 1 è stato condannato alla pena
detentiva di cinque anni per avere, nel periodo compreso tra agosto/settembre
2005 ed il 5 luglio 2007, in almeno 163 occasioni, detenuto, trasportato e
distribuito, in correità e per conto di alcuni spacciatori africani, un imprecisato
quantitativo di cocaina, valutato in almeno 19,825 kg, nonché per avere riciclato il provento della sua attività criminale (AI 31).
Il 10 giugno 2008, IMPU 1 è, invece, stato
condannato alla pena detentiva di cinque anni e sei mesi (cui va aggiunta la
revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva di 60 giorni
precedentemente inflittagli) per avere, tra il gennaio ed il 7 agosto 2007, in correità con l’appellante, trafficato un quantitativo complessivo di almeno 9,208 kg di cocaina tra __________ e diverse località dei cantoni di Ginevra, Berna, Soletta e
Ticino nonché per avere riciclato, nel periodo 5 luglio - 7 agosto 2007, sempre
in correità con l’appellante, il provento del crimine da loro commesso e,
individualmente, per avere consumato imprecisati quantitativi di cocaina e
marijuana (AI 37).
La Corte ha accertato la correità tra AP 1
(allora noto come AP 1) e IMPU 1 non solo per il riciclaggio di denaro, ma
anche per il traffico di cocaina (AI 37, pag. 56).
Al punto n. 2.1 del dispositivo si legge,
infatti, che IMPU 1 è stato condannato per avere, senza essere autorizzato,
detenuto, preparato, trasportato e venduto cocaina
“
in correità con AP 1 , agendo assieme o
singolarmente, secondo accordi e con ripartizione di ruoli prestabiliti e
nell’interesse comune, e sostituendosi reciprocamente in caso di assenza o di
impedimento, negli acquisti, nell’occultamento, nella preparazione e nelle
vendite di cocaina, come pure nella riscossione del denaro, nei contatti con i
loro fornitori, con i loro acquirenti e con il corriere TE 1” (AI 37, pag. 84),
tutto ciò nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto
2007.
Nel procedere alla commisurazione della pena, la
Corte ha, comunque, ritenuto che AP 1 ha avuto
“
una posizione in qualche modo di leader” (AI 37, pag. 82).
Scontati i 2/3 della pena, IMPU 1 è stato liberato
condizionalmente (AI 51) e rimpatriato il 19 maggio 2011 (AI 87).
Con il medesimo giudizio reso il 10 giugno 2008, IMPU
Considerandi
2.
è stata prosciolta da ogni accusa a suo carico (AI 37, pag. 57-58 e
Dispositivo
dispositivo n. 1, pag. 84).
Anche le altre persone arrestate nel quadro
dell’inchiesta __________ sono state condannate (cfr., ad esempio, sentenza 07.01.2008
nei confronti di IMPU 12, AI 28; sentenza 8.4.2008 nei confronti di Nicoletta e
IMPU 5, AI 32; sentenza 30.05.2008 nei confronti di IMPU 3, IMPU 8 e IMPU 5, AI
36; sentenza 23.09.2008 nei confronti di IMPU 9, AI 38).
24. Ritenendo
che dai procedimenti sfociati nelle predette sentenze, così come da quelli
condotti nei confronti di altre persone coinvolte nell’inchiesta __________ ,
risultasse che AP 1 era il referente di un importante traffico di cocaina, in
data 18 gennaio 2012, il procuratore pubblico lo ha rinviato a giudizio per
infrazione aggravata alla LStup e per riciclaggio di denaro.
L’atto di accusa - con il quale veniva
rimproverato a AP 1 di avere, in correità con IMPU 1, detenuto, trasportato e
alienato a diversi spacciatori almeno 9'708,53 grammi di cocaina nonché riciclato fr. 334'960.- ed Euro 11’705.- - contemplava le singole
imputazioni per le quali, nelle sentenze emanate nei confronti di TE 1 e di IMPU
1, era stata accertata la correità dell’accusato (con la precisazione che nel
quantitativo riconosciuto nel dispositivo della sentenza IMPU 1 non sono stati
considerati i 300 grammi sequestrati a IMPU 3 la notte in cui è stato arrestato
e i 200 grammi sequestrati a IMPU 1 in occasione del suo arresto; cfr. sentenza
10.06.2008 della Corte delle assise criminali, inc. 17.2008.36, consid. 55,
pag. 81 e dispositivo n. 2.1, pag. 84).
25. A
fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa che, al dibattimento di primo
grado, ne ha fatto valere l’inutilizzabilità (doc. dib. TPC 1), i primi giudici
hanno fatto astrazione dalle prove assunte senza il contraddittorio - ivi compresi
gli accertamenti da esse risultanti, che emergevano dalle sentenze già emanate
nell’ambito dell’inchiesta __________ - e si sono fondati unicamente sui
riscontri oggettivi e sulle dichiarazioni di IMPU 2, con la quale l’imputato è
stato regolarmente messo a confronto (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 10).
Essi hanno rinunciato a fare uso anche delle
dichiarazioni di TE 1, ritenuto, da un lato, che il tentativo di confronto con
l’accusato è rimasto infruttuoso a causa delle condizioni di salute del teste
che non gli consentono di ricordare alcunché in relazione ai fatti oggetto del
procedimento e, dall’altro, che l’utilizzo dei verbali da questi resi nel 2007
(che avrebbe potuto entrare in linea di conto proprio a causa
dell’irreversibilità della sua amnesia) nulla avrebbe mutato alla situazione
(sentenza impugnata, consid. 34, pag. 38).
La prima Corte ha, dunque, accertato il
coinvolgimento di nel traffico di cocaina oggetto dell’inchiesta __________ ,
così come il sodalizio stretto con IMPU 1, sulla scorta di tutta una serie di
indizi, segnatamente del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni
telefoniche intrattenute con IMPU 3 (sentenza impugnata, consid. da 9 a 14, pag. 10-18) e IMPU 5 (sentenza impugnata, consid. da 15 a 24, pag. 18-30).
26. Con
sentenza 28 febbraio 2012, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1
autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, nel periodo
gennaio - agosto 2007, in correità con IMPU 1, detenuto, trasportato e alienato
almeno 8,7 kg di cocaina (di cui almeno 1,8 kg con un elevato grado di purezza e per il resto con un grado di purezza indeterminato; dispositivo n. 1.1, pag.
43) e ciò dopo avere precedentemente accertato un quantitativo di almeno 8,8 kg (sentenza impugnata, consid. 33 e 35, pag. 38).
AP 1 è inoltre stato ritenuto autore colpevole di
riciclaggio di denaro per avere, nel periodo 5 luglio 2007- 7 agosto 2007,
nascosto, nell’appartamento in cui abitava IMPU 1 a Hochfelden (ZH) ed in correità con lui, fr. 334'960.- e Euro 11'705.- provento dell’infrazione
aggravata alla LStup da loro commessa (dispositivo n. 1.2, pag. 43).
Egli è, quindi, stato condannato alla pena
detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a
valersi quale pena aggiuntiva a quella di 2 anni e 8 mesi inflittagli il 3
settembre 2010 dalla Corte di appello di __________ , ed è stato mantenuto in
carcerazione di sicurezza.
A garanzia del pagamento di tassa e spese di
giustizia, i primi giudici hanno ordinato il sequestro conservativo
dell’importo di fr. 10'000.- depositato sul conto Postfinance n. 87-348556-5
intestato al condannato (dispositivo n. 4, pag. 44).
La sentenza è stata appellata da AP 1.
Da qui, la presente procedura.
Appello
27. AP 1
impugna la sua condanna, sostenendo che non vi sono indizi sufficienti per
ritenerlo coinvolto nella detenzione, nel trasporto e nella vendita, in
correità con IMPU 1, di almeno 8,7 kg di cocaina, come accertato dalla prima
Corte. Egli ammette - per la prima volta al dibattimento d'appello - la sua
responsabilità limitatamente ad un traffico di 1'542 grammi di cocaina, quantitatlvo corrispondente a quello sequestrato il 7 agosto 2007, nella
misura in cui aveva consegnato la chiave del suo appartamento a IMPU 1 sapendo
l'uso che questi avrebbe fatto dell'appartamento. In applicazione del principio
in dubio pro reo egli chiede, pertanto, il suo proscioglimento dalle
restanti imputazioni, ivi compresa l'imputazione di riciclaggio di denaro.
Mancato confronto e utilizzabilità dei verbali
28. La
difesa, dopo averlo fatto in via incidentale, ha eccepito nuovamente, in sede
di arringa d'appello, l'inutilizzabilità dei verbali d'interrogatorio di TE 1, IMPU
5, IMPU 12, IMPU 5, IMPU 8, IMPU 3, IMPU 9 e IMPU 1, a motivo del mancato confronto con questi chiamanti in causa.
28.1. Il
giudice può prendere in considerazione una deposizione fatta in corso
d'inchiesta quando l'imputato non ha avuto la possibilità di farne interrogare
l'autore, in particolare se il contradittorio non è stato possibile a motivo
dell'irreperibilità, del decesso o di un impedimento duraturo del teste; in tal
caso, è necessario che l'imputato abbia potuto prendere sufficientemente
posizione sulle dichiarazioni a suo carico, che queste siano state
approfonditamente verificate e che la condanna non si fondi esclusivamente su
di esse (DTF 131 I 476 consod. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396
consid. 3b p. 397; STF 6B_132/2009 del 29.05.2009, consid. 2.3;1P.706/1999 del
29.03.2000, consid. 2a). Se non è possibile organizzare un confronto con i testi
a carico, l'imputato deve avere la possibilità di fare porre per scritto delle
domande complementari a detti testi (DTF 131 I 476 consod. 2.2; DTF 124 I 274
consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid. 5a/aa). È il caso in particolare quando i
testi si trovino all'estero e non possano che essere sentiti per rogatoria (DTF
131 I 476 consod. 2.2; 125 I 127 consid. 6c/ee; 118 Ia 462 consid. 5a/bb).
28.1.1. Il vicepresidente
della Corte d'appello ha scritto il 2 agosto 2012 al medico curante di TE 1 - e
sollecitato il 14 settembre 2012 - allo scopo di avere un aggiornamento sulle
condizioni di salute del suo paziente, chiedendogli, tra l'altro, di precisare
se fosse prevedibile per l'interessato un ritorno a condizioni di salute
normali (o, per lo meno, che ne consentissero l'interrogatorio) e, nell'affermativa,
di indicare entro quali termini ciò potesse avvenire. Il medico non ha dato
tempestivo riscontro alle predette richieste. Pertanto la Corte non può che
fare affidamento sui certificati medici e sulle dichiarazioni già agli atti,
che la inducono a ritenere che il problema di salute di TE 1 - che ne ostacola
l'audizione - è destinato a perdurare nel tempo. Le deposizioni di TE 1 sono
dunque di per sé utilizzabili, essendo, peraltro, state debitamente contestate
all'imputato (DTF 131 I 476 consod. 2.2; DTF 125 I 127 consid. 6c/dd e
riferimenti dottriali e giurisprudenziali in esso menzionati). Del resto,
allorquando le condizioni di salute avrebbero permesso il confronto, AP 1 lo ha
reso oggettivamente impossibile con la sua latitanza.
28.1.2. Dagli
atti emerge, poi, che IMPU 5, IMPU 12, IMPU 5, IMPU 8 e IMPU 3 non erano più
presenti sul territorio svizzero al momento in cui, al più presto il 9 luglio
2010 (AI 41), gli inquirenti svizzeri sono venuti a conoscenza che AP 1 era
detenuto in Norvegia. Risulta, infatti, che IMPU 5 non ha fatto rientro a Lo
Stampino il 30 agosto 2009 dopo un congedo, IMPU 12 è scomparso dal territorio
elvetico il 24 dicembre 2009, mentre IMPU 5, IMPU 8 e IMPU 3 sono stati
rimpatriati nel loro Paese d’origine rispettivamente il 15 aprile 2009, il 17
giugno 2010 e il 7 luglio 2010 (AI 87). Un confronto con questi chiamanti in
causa - ora irreperibili (doc. d'appello LII) - è stato reso oggettivamente
impossibile dall'atteggiamento dell'imputato, che si era reso latitante e aveva
cambiato le sue generalità impedendo la sua pronta identificazione per i fatti
per i quali era oggetto di un ordine di arresto internazionale emanato
dall'autorità Svizzera. Anche le deposizioni di questi chiamanti in causa - che
sono state, peraltro, debitamente contestate all'imputato - sono dunque di per
sé utilizzabili.
28.1.3. IMPU 9
e IMPU 1 non erano, dal canto loro, più presenti in Svizzera in data 13 luglio
2011, quando l'imputato è stato estradato nel nostro Paese, il primo essendo
scomparso dal nostro territorio l'8 aprile 2011 e il secondo essendo stato
rimpatriato il 19 maggio 2011 (AI 87). Un confronto nel lasso di tempo in cui
questi chiamanti in causa erano ancora presenti in Svizzera e AP 1 in carcere in Norvegia era oggettivamente impossibile in quanto l'imputato si è opposto all'immediata
estradizione (AI 46). Il confronto per rogatoria - la cui mancata esecuzione è
stata eccepita dalla difesa di AP 1 - risultava prematuro, non essendo nota a
quel momento la posizione che AP 1 (detenuto all'estero) avrebbe assunto sulle
dichiarazioni dei chiamanti in causa allora residenti in Svizzera. Gli
inquirenti elvetici non avrebbero, peraltro, molto verosimilmente ottenuto
dall'autorità norvegese il consenso ad interrogarlo quale imputato in pendenza
della domanda di estradizione, a motivo del principio della specialità, che
permette di imputare all'accusato solo i capi d'accusa per i quali è stata
concessa l'estradizione (art. 14 Convenzione europea d'estradizione). Non
essendovi stata alcuna possibilità reale di mettere a confronto i testi - che
risultano ora irreperibili (doc. d'appello LII) - con l'imputato, e non essendo
tale impossiblità in alcun modo addebitabile agli inquirenti, anche le
deposizioni di questi chiamanti in causa - che sono state debitamente
contestate all'imputato - sono di per sé utilizzabili.
28.2. La
Corte ha comunque potuto convincersi della colpevolezza di AP 1 e della sua
correità con IMPU 1 anche facendo astrazione dall'utilizzo delle deposizioni
delle predette persone, e meglio come risulterà dai considerandi che seguono.
Colpevolezza di AP 1 e correità con IMPU 1
29. Nonostante
i suoi dinieghi - al dibattimento d'appello l'imputato ha ancora sostenuto di “non
essere stato personalmente coinvolto nel traffico” e ribadito “di non
aver mai personalmente venduto stupefacenti” (verb. dib. d'appello 19.09.2012,
pag. 3) - a deporre per la colpevolezza di AP 1 e per la sua correità con IMPU
1, nei limiti di responsabilità accertati dalla prima Corte, concorrono svariati
indizi.
29.1. Anzitutto,
AP 1 ha ammesso di conoscere molte delle persone implicate, a vario titolo,
nell’inchiesta __________ , in particolare TE 1, IMPU 1, IMPU 5, IMPU 3 e la
sua ragazza IMPU 7, IMPU 8, IMPU 5, IMPU 9 e IMPU 10 (MP AP 1 13.07.2011, AI
57, pag. 5-8).
Che egli conoscesse i numerosi destinatari della
cocaina arrestati in Ticino ed avesse avuto contatti con loro è confermato dal
fatto che le utenze telefoniche in suo uso risultano registrate nelle rubriche
dei cellulari loro sequestrati e, meglio, in quelli di IMPU 3, IMPU 8, IMPU 5, IMPU
11 e IMPU 12 (AI 47, pag. 4) e che le sue utenze risultano essere state numerose
volte in contatto con queste utenze, oltre che con quella in uso a IMPU 6 (AI
1, pag. 2; AI 27).
L’appellante
non può, dunque, essere creduto quando afferma di non conoscere IMPU 11, IMPU
12 e IMPU 6 (MP AP 1 13.07.2011, AI 57, pag. 6-7) e di non avere mai parlato
al telefono con loro (PS AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 14).
29.2. A ciò aggiungasi che le utenze utilizzate da AP 1 sono risultate
essere intestate a terze persone che egli ha dichiarato di non conoscere (PS AP
1 17.08.2011, AI 90, pag. 2-3).
29.3. Dall’esame
dei tabulati telefonici retroattivi (AI 27) dell’utenza più recentemente (AI
90, pag. 2) in uso a AP 1 (076 3035958) emerge che, nell’arco di poco più di
tre mesi (tra il 28 marzo ed il 4 luglio 2007), l’appellante ha intrattenuto
numerosissimi (68) contatti - telefonate o SMS - con TE 1.
AP 1 ha dichiarato di averlo chiamato nella sua
qualità di tassista, per farsi accompagnare da un luogo all’altro (PS AP 1 21.07.2011,
AI 69, pag. 11), in particolare a Olten dove egli ha dichiarato di frequentare,
all’insaputa della moglie, un’amica (PS AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 9). Al
dibattimento d'appello ha, poi, sostenuto che l'amica risiedeva a Meilen, alla
periferia di __________ (verb. dib. d'appello 19.07.2012, pag. 5).
Tale tesi - al di là del cambiamento di versione
sul luogo di residenza dell'amica, che depone già di per sé per la non credibilità
delle spiegazioni di AP 1 - è tuttavia smentita dai tabulati, dai quali risulta
che spesso era TE 1 a prendere l’iniziativa di contattare AP 1, ciò che mal si
concilia con l’attività normale di un tassista che non è solito chiamare i suoi
clienti per chiedere se hanno bisogno di un passaggio.
Inoltre, non risulta che, quando telefonava al
tassista, AP 1 si trovasse a Olten o a Meilen. Dai tabulati telefonici
retroattivi (AI 27) emerge, infatti, un unico contatto in cui gli interlocutori
sono localizzati ad Olten (23.06.2007, ore 6.18), ma si tratta di una chiamata
effettuata da TE 1 a AP 1 (e non viceversa, come avrebbe dovuto essere se AP 1
si fosse davvero trovato, come da lui preteso, dalla sua amica).
Risulta, invece, che in un caso, il 26 giugno
2007, AP 1 è stato contattato da TE 1 quando questi si trovava a __________ ,
ciò che rende ancor più inverosimile che la chiamata fosse legata alla sua
normale attività di tassista. Questo contatto telefonico smentisce, peraltro,
in modo palese la tesi sostenuta da AP 1 al dibattimento d'appello (verb. dib.
d'appello 19.09.2012, pag. 5) secondo cui le chiamate di TE 1 sono dovute al
fatto che il tassista lo portava dalla sua amica e poi lo chiamava per sapere
se aveva finito e voleva rientrare.
29.4. Inoltre,
come visto, dai tabulati telefonici retroattivi relativi alle utenze in
uso a AP 1 e IMPU 1 risulta che essi hanno avuto contatti anche con tutti gli
altri fornitori che facevano capo al tassista per i trasporti di cocaina (RPG
21.12.2007 in re TE 1, pag. 29; AI 27, in relazione con i numeri telefonici indicati nell'allegato 27 al RPG 09.01.2008 in re AP 1/IMPU 2/IMPU 1).
29.5. Altro
elemento fortemente indiziante il coinvolgimento di AP 1 nel trasporto e nelle
vendite di cocaina, in correità con IMPU 1, è costituito dalle emergenze delle
intercettazioni telefoniche.
Il contenuto dei colloqui da lui intrattenuti con
IMPU 3, da un lato, e IMPU 5, dall’altro, è, al proposito, particolarmente
significativo.
29.5.1. Telefonata
effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 22 giugno 2007 alle ore 17.30 (all. A al PS AP
1 09.09.2011, AI 98):
“
IMPU 3: Ciao, sono io
AP 1: Ciao, come va? Ho visto ieri che mi hai chiamato ma stavo
già dormendo. Sono appena tornato, ho finito di lavorare.
IMPU 3: Volevo sapere se avevate un programma
AP 1: Si, si, l'ho ricevuto.
IMPU 3: Domani o dopodomani mandi il Vecchio?
AP 1: Sei tu che devi decidere. Come preferisci.
IMPU 3: Ti chiamo questa sera così mi dici quando è sicuro.
AP 1: No no no, è sicuro, se vuoi viene anche oggi.
IMPU 3: No, facciamo domani, perché ho chiamato qualcun altro che
mi ha già risolto (depané - fonetico)
AP 1: OK ok, domani quanto vuoi?
IMPU 3: Per due soldi
AP 1: OK
IMPU 3: perché il mese sta finendo, siamo verso la fine del mese.
AP 1: Si si, sta finendo il mese, non ci sono problemi.
IMPU 3: Per tre soldi o quattro soldi.
AP 1: Prima mi hai detto per due soldi?
IMPU 3: No, io ti ho detto per tre soldi. 300.
AP 1: OK
IMPU 3: merci, ti aspetto domani.
AP 1: Ok”.
Confrontato con il contenuto di tale intercettazione, AP 1 ha sostenuto che la conversazione verteva su degli abiti hip hop che egli era solito procurare e
far recapitare a IMPU 3 tramite un cittadino guineano residente all’estero,
denominato “il vecchio”, che tuttavia non è TE 1 (PS AP 1 9.9.2011, AI
98, pag. 2; MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag. 5). Ha precisato che le locuzioni
“due soldi”, “tre soldi”, “quattro soldi”, “tre soldi, 300” si riferiscono alla taglia o al costo dei pantaloni (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 3).
La tesi dell’appellante appare poco credibile.
Della telefonata colpisce anzitutto il linguaggio
utilizzato dagli interlocutori: esso è criptato, misterioso, allusivo e ricco
di sottintesi. Anziché parlare esplicitamente dei vestiti - che, nonostante
siano, a dire dell’imputato, il soggetto del discorso, non vengono mai
menzionati - si parla cripticamente di “un programma”. Una tale modalità
di comunicazione non troverebbe alcuna valida giustificazione se davvero ci si
riferisse ad una lecita operazione commerciale. Inoltre, gli innominati
prodotti cui si fa implicito riferimento nella telefonata sono da fornirsi in
quantità o per prezzi difficilmente comprensibili (“due, tre, quattro soldi”,
“300”), tramite una terza persona. Persona che viene indicata
semplicemente come “il vecchio”, ciò che permette di dedurre che questi
era noto ad entrambi gli interlocutori e che, quindi, le modalità di recapito
della merce erano già state sperimentate in precedenti occasioni.
Le spiegazioni fornite da AP 1 in relazione all’identità del “vecchio” sono del tutto inattendibili. Egli non ha, infatti,
saputo fornire la benché minima indicazione utile per identificare e
rintracciare tale fantomatico importatore di vestiti, neppure un recapito
(almeno telefonico). Inoltre, ed è ciò che più conta, non va dimenticato che a __________
non è stato fermato il TE 1 guineano con dei vestiti ma il TE 1 turco con i
soldi incassati a seguito di una consegna di cocaina.
Le spiegazioni dell’appellante sono, dunque, del
tutto inverosimili, tanto più se si considera che il suo interlocutore, IMPU 3,
è stato condannato, con sentenza 30 maggio 2008, alla pena detentiva di quattro
anni e sei mesi per infrazione aggravata alla LStup (AI 36).
29.5.2. Telefonata
effettuata da IMPU 3 a AP 1 il 2 luglio 2007 alle ore 15.50 (all. B al PS AP 1
09.09.2011, AI 98), così riassunta:
“
AP 1 dice che non c'è nulla fino a dopodomani.
IMPU 3 dice di procurare una ragazza per fare un permesso B per
lui
IMPU 3 dice che deve procurargli per 400 soldi così che se va in
porto anche l'altro programma è a posto.
AP 1 deve andare in patria e IMPU 3 e IMPU 1 dovranno sostituirlo
durante la sua assenza.
IMPU 3 dice che l'importante è che la sostanza deve essere di
qualità per non avere problemi con gli acquirenti.
AP 1 si raccomanda di lavorare con IMPU 1 dato che lui è sempre
andato bene con lui.
IMPU 3 conferma che
quello che lui e Mansare gli hanno portato l'altro giorno era buono.
Se non si vedono domani AP 1 lo chiama dopodomani”.
Nonostante avesse inizialmente approvato la traduzione (PS AP 1 09.09.2011,
AI 98, pag. 5), in seguito AP 1 l’ha contestata e ha preteso che ne venisse
eseguita una nuova (MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 5 e AI 134).
Questa la trascrizione per finire ratificata (PS AP 1 12.12.2011,
AI 144, pag. 1 e all. 1):
“
IMPU 3 dice che va tutto bene anche se mancano soldi.
AP 1 dice che va tutto bene, che si è salvi ed è quello che conta.
AP 1 dice di non essere al lavoro, di aver preso qualche giorno di
ferie. IMPU 3 domanda a AP 1 se può guardare
per un permesso stranieri tipo B. AP 1 dice che per questo bisogna
trovare una donna.
IMPU 3 conferma e domanda a AP 1 di cercare per lui. AP 1 dice che
si informa.
IMPU 3 dice di averne bisogno ed aggiunge che anche altri suoi
amici stanno cercando. IMPU 3 dice che paga se necessario.
IMPU 3 domanda se è tutto a posto e AP 1 dice che è senza. IMPU 3
domanda se non ha niente e AP 1 risponde che aspetta qualcosa. AP 1 dice che
forse dopo domani, è più sicuro.
IMPU 3 domanda conferma di “dopo domani” e AP 1 conferma.
IMPU 3 dice che se per dopo domani è possibile di portargli per
200 poi si corregge e dice per 400 monete.
AP 1 dice che vedrà quanto c'è.
IMPU 3 dice “ok, secondo la disponibilità”.
AP 1 dice che chiamerà oggi o domani.
IMPU 3 dice che domani sarà a __________ verso sera.
AP 1 dice che vorrebbe partire da noi e che quindi saranno lui (IMPU
3) ed IMPU 1 a continuare.
IMPU 3 dice che non ci sono problemi.
AP 1 dice che è la stessa cosa e IMPU 3 conferma.
IMPU 3 dice che era con IMPU 1 che era in contatto prima ma
dev'essere che non si fidava.. Forse il coraggio...
AP 1 gli da ragione.
AP 1 dice che lavoravano insieme, che glielo aveva già detto.
AP 1 dice che vorrebbe partire
(per casa) questo WE e che quindi gli
darà il suo numero così da continuare.
IMPU 3 dice che non ci sono problemi.
IMPU 3 domanda se dopodomani sarà per suo conto (di AP 1) o suo
conto (di IMPU 1) e AP 1 risponde che sarà per tutti e due.
IMPU 3 dice che va bene.
AP 1 dice che allora quando lui non ci sarà dovrà chiamare IMPU 1
e comunicare a lui il programma.
IMPU 3 dice che deve essere a posto, che non vorrebbe ci fossero
“santè o saltè” dentro perché non voglio che qualcuno abbia da ridire, non
voglio ingannare nessuno. (min. 4:20)
AP 1 dice che è vero, che non ci sono problemi, che comunque gli
parlerà. A meno che lui non pensi di cambiare altrimenti è come al solito. Ma
gli parlerà. In ogni caso sarà come lavoriamo sempre.
IMPU 3 dice che va bene, che si fida di lui. Dice che IMPU 1
portava ad un suo amico a Losanna che si chiama AL HAGYI BOBO e quello che gli
portava era a posto.
AP 1 dice che è lo stesso che ci porta, ci mettiamo insieme e
comperiamo.
IMPU 3 dice che in effetti
uno da solo non ce la farebbe.
AP 1 dice che quelli che
portano sono cari e da solo quello che hai non basta e quindi se trovi qualcuno disponibile a mettere il suo si riesce a fare qualcosa.
IMPU 3 conferma.
AP 1 ripete che anche quello che ti ho detto prima siamo noi due..
riportare i soldi.
IMPU 3 conferma. Dice che è
ok. Dice di non avere soldi qui. Mansare il vecchio quando è partito aveva portato
quello che avevo qua per me altrimenti lo avrei dato a te.
AP 1 dice che non ci sono
problemi.
Saluti”.
AP 1 ha dichiarato che anche in questa telefonata si alludeva ai
vestiti (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 4-5; MP AP 1 28.10.2011, AI 109,
pag. 6). Vestiti di cui anche IMPU 1 “faceva a volte commercio” (MP AP
1 28.10.2011, AI 109, pag. 6).
Effettivamente l’argomento della conversazione risulta essere lo
stesso della telefonata precedente. Non si tratta, tuttavia, di vestiti.
Ancora una volta si tratta dell’esecuzione di un programma che prevede
la fornitura da AP 1 a IMPU 3 di merce (che neppure in questo caso viene
menzionata) per un controvalore di 200 o 400 “monete”.
La raccomandazione di IMPU 3 che il materiale sia privo di saletés
(unica parola ragionevolmente proponibile), ossia di impurità - o porcherie, che
dir si voglia - poiché egli non vuole reclami da parte di terzi e non vuole
ingannare nessuno non avrebbe alcun senso nel caso in cui il riferimento fosse
ad una fornitura di vestiti alla sua attenzione.
Inoltre, in questa telefonata, AP 1 annuncia a IMPU 3 la sua
imminente partenza per la __________ e lo invita a rivolgersi, in sua assenza,
ad IMPU 1 (“AP 1 dice che allora quando lui non ci sarà dovrà chiamare IMPU
1 e comunicare a lui il programma”), precisandogli che loro “lavoravano
insieme” (“ci mettiamo insieme e comperiamo”).
Da quanto sopra deriva che AP 1 e IMPU 1 collaboravano ed erano
intercambiabili, nel senso che, in assenza dell’uno, interveniva l’altro per
portare avanti gli affari. A corroborare la tesi della società tra AP 1 e IMPU
1 vi è pure il fatto che, in relazione alla consegna oggetto di questa
telefonata, a IMPU 3 che gli chiedeva se essa sarebbe stata per suo (di AP 1)
conto o per conto di IMPU 1, l’appellante ha risposto che sarebbe stata “per
tutti e due”.
Tutto questo conferma - peraltro - le dichiarazioni rese dalla
moglie dell’appellante nel procedimento in cui lei era coinvolta e dimostra
come le sue successive ritrattazioni siano, con evidenza, un tentativo di
sottrarre l’ex-marito alle sue responsabilità. Sebbene l’imputato abbia
sostenuto di avere anche in questo caso fatto allusione al commercio di
vestiti, è chiaro che non era quello il genere di affari cui si dedicava IMPU 1.
Non va, infatti, dimenticato che questi, al momento del suo arresto (avvenuto
il 7 agosto 2007), è stato trovato in possesso di 195 grammi di cocaina e, in seguito, condannato per avere, per sua stessa ammissione, trafficato
ingenti quantitativi di cocaina (senza che egli abbia mai fatto cenno ad un
ipotetico commercio di abiti e senza che nessun abito in stile hip hop sia
stato rinvenuto né a casa sua né a casa di AP 1, dalla quale era uscito poco
prima di essere tratto in arresto).
Del resto, AP 1 stesso ha dato atto che IMPU 1 gli aveva
confessato che vendeva cocaina (MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3; verb. dib. d'appello 19.09.2012
pag. 3) e che aveva un alto tenore di vita (PS AP 1 21.07.2011, AI 69, pag.
5 e all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).
Ritenuto come, per stessa ammissione dell’appellante, il commercio
di stupefacenti messo in atto da IMPU 1 rendesse bene, non è credibile che
questi fosse interessato ad associarsi con lui nella vendita di vestiti con la
prospettiva di guadagni ben più bassi (MP AP 1 28.10.2011, AI
109, pag. 4 e 5).
29.5.3. Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 4 luglio 2007 alle ore 15.20 (all. C
al PS AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:
“
AP 1 chiama IMPU 3 e lo informa che le sue cose (inteso di AP 1)
non sono ancora arrivate.
AP 1 dice a IMPU 3 che se ha bisogno può comunque prendere da un
amico.
AP 1 dice di essere stato chiamato anche da IMPU 5 e che anche
questi ha bisogno.
AP 1 dice che può fornire qualcosa ad IMPU 3 per 10 soldi.
IMPU 3 dice a AP 1 che se può procurargli qualcosa allora vuole
per 50.
AP 1 annuisce ed aggiunge che
così può programmare con il VECCHIO.
AP 1 dice che la roba non è sua e che preferisce mandarla tramite
il VECCHIO.
IMPU 3 chiede se la roba è buona.
AP 1 dice che tramite IMPU 5 ha saputo che i clienti di quest'ultimo sono contenti e che la comprano molto.
Si comprende che IMPU 3 si trova prob. in treno.
AP 1 conferma sarà il VECCHIO a portare i 50 a IMPU 3”.
Questa la trascrizione
completa della medesima telefonata, approvata dall'accusato (PS AP 1 12.12.2011, AI 144, pag. 2 e all.
2):
“
IMPU 3 dice che sta andando in città con il
treno.
AP 1 dice che le sue cose non sono ancora
arrivate ma che se vuole può prendere da un
amico li, anche solo 10, oppure aspettare che le sue cose arrivano.
IMPU 3 domanda quando arriveranno le sue.
AP 1 dice entro 4 o 5 giorni, al più tardi, 3 o 4 giorni.
IMPU 3 dice ok e che richiamerà quando arriverà
giù.
AP 1 dice che vuole
sapere per programmare quello. Dice che anche IMPU 5 ha chiamato e se non può..
IMPU 3 domanda se quello è a posto.
AP 1 risponde che è un po' a posto, ma che non è cosa sua (inteso
di AP 1) e pertanto non vorrebbe darglielo così. AP 1 dice che gli ha detto che
era a posto, che la sua gente la sta prendendo.
AP 1 dice che se non si fida, se non è tranquillo, può aspettare
che arrivino, poi “raiamatu” te lo porta.. e
poi andrò a prendere i soldi domani, non ci sono problemi.
IMPU 3 conferma per i soldi domani.
AP 1 domanda se aspetta
che arrivi la sua e che
IMPU 1 te la porta.. IMPU 3 risponde che può fare così oppure vedere
com'è e gli porta 50, non posso prendere
tutto quello che aveva detto..
IMPU 3 ok “vedi se sei tu che vieni per i 50”
AP 1 dice ok, se mi confermi, se è solo per i soldi, sono io che vengo, se invece
qualcosa deve partire, è il vecchio che andrà questa sera e passerà a prenderlo
da IMPU 5.
IMPU 3 dice ok porta
AP 1 domanda quanto portare
IMPU 3 dice 50
AP 1 acconsente”.
Anche in questo caso AP 1 ha preteso di avere parlato con IMPU 3 di vestiti. In particolare, ha spiegato che
“
io ho detto a IMPU 3 che devo andare da IMPU 5 a ritirare dei soldi e pertanto lui mi ha chiesto se potevo portargli per 50, inteso 50 CHF di
cappellini (casquette). Gli ho detto che dato che non era roba mia ma di un
amico doveva pagarmeli subito. Io gli ho anche detto che se non fossi sceso io
avrei detto al VECCHIO, al proprietario dei cappellini, al venditore, di
scendere a __________ a vendere”
(PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag.
6).
In seguito, ha sostenuto che
“
Quando IMPU 3 mi dice che vuole per 10, intendeva dire che voleva
vestiti per 100 franchi, mentre quando IMPU 5 mi dice che vuole per 50, voleva vestiti per 50 franchi”
(MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag.
6).
Al dibattimento di prima sede AP 1 ha, invece, cambiato versione, affermando che:
“
l’articolo da 10 soldi è un orecchino in argento, fr. 50.- è il
cappellino (uno)” (all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 2),
“
ciò che peraltro contraddice quanto da lui precedentemente spiegato
e cioè che gli orecchini che vendeva costavano fr. 100.-/150.- (MP AP 1 04.11.2011,
AI 116, pag. 2).
Da questo colloquio si apprende che, in quel momento, AP 1 aveva
dei problemi di disponibilità del prodotto che intendeva fornire a IMPU 3 a cui chiede se preferisce aspettare che gli pervenga la merce oppure acquistare da un amico di AP
1.
IMPU 3 manifesta preoccupazione a proposito della qualità della
merce e AP 1, per rassicurarlo, gli risponde che “la gente” del suo
amico “la sta prendendo”.
Viene, inoltre, menzionato tale “IMPU 5” che risulterà essere IMPU 5, cittadino guineano condannato il 30 maggio 2008 alla pena detentiva
di due anni e otto mesi per infrazione aggravata alla LStup (AI 36).
Altro elemento significativo che emerge dalla conversazione è che AP
1 si offre di recarsi personalmente da IMPU 3 “se è solo per i soldi” (e,
meglio, per ritirarli), mentre comunica che, se “qualcosa deve partire”,
sarà “il vecchio” a venire. Ciò dimostra, quindi, che la delega al “vecchio”
non dipende dalla disponibilità di tempo di AP 1, ma dal motivo della trasferta
e, meglio, dal genere di merce trasportata e, di conseguenza, dall’intensità
del rischio corso. Ancora una volta, la spiegazione fornita dall’appellante in
relazione al contenuto di questa conversazione appare più che fantasiosa.
29.5.4. Telefonata effettuata da IMPU 3 a AP 1 il 4 luglio 2007 alle ore 15.31 (all. D
al PS AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:
“
IMPU 3 chiama AP 1 e gli dice che se non funziona può anche
mandargli 100.
AP 1 risponde che non ci sono problemi”.
L’accusato ha affermato che la richiesta di IMPU 3 di “mandargli
100” si riferiva a dei pantaloni (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7),
mentre che al dibattimento di primo grado ha spiegato che si trattava di “due
cappellini” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Rilevato come il cambiamento di versione non deponga certo a
favore della credibilità di AP 1, si sottolinea ancora una volta la sfacciata
inverosimiglianza della versione secondo cui le conversazioni si riferivano ad
un commercio di vestiti, per il quale non è certamente usuale, né necessario,
far capo a linguaggi in codice, criptati.
29.5.5. Telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 3 il 5 luglio 2007 alle ore 00.21 (all. E
al PS AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:
“
IMPU 3: è arrivato in ritardo, ci siamo visti. Come hai diviso?
AP 1: adesso chiamo IMPU 1 per chiedere come ha diviso.
IMPU 3: ok, va bene, vado a dargli i soldi.
Saluti”.
IMPU 3 conferma a AP 1 di avere ricevuto la fornitura - che si
appresta a pagare - e chiede come dividerla, dal momento che ci sono due
pacchetti. AP 1 risponde che deve domandare a IMPU 1 “come ha diviso”,
ciò che dimostra come, in questo caso, sia stato IMPU 1 (e non l’appellante) a
confezionare la merce, a conferma del fatto che i due collaboravano tra loro.
29.5.6. Due minuti dopo (alle
00.23) AP 1 richiama IMPU 3. Si tratta dell’ultima
telefonata intercettata prima dell’arresto di TE 1 (trovato in possesso di
denaro) e IMPU 3 (trovato in possesso di due pacchetti di cocaina da circa 100
e 200 grammi). Il colloquio è stato così riassunto (all. F al
PS AP 1 09.09.2011, AI 98):
“
AP 1: dove c'è il biglietto è di BOSCO (fonetico) il resto é tuo
IMPU 3: ok”.
AP 1 ha dichiarato di avere, in questa telefonata, detto a IMPU 3
che
“
dove c’è il biglietto BOSS è di IMPU 5, inteso l’altro, ed il
resto è il suo, di IMPU 3”,
sostenendo che si trattava sempre di vestiti:
“
Per IMPU 5 erano della marca BOSS mentre il resto era di IMPU 3” (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7).
Successivamente si è contraddetto, dichiarando che
“
il vestito Hugo Boss era per IMPU 3. (…) quella sera avevo
consegnato a IMPU 1 un sacco contenente due paia di pantaloni, un cappellino e
un orecchino. I vestiti erano per IMPU 3, mentre l’orecchino era per IMPU 5.
(…) Contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, preciso che solo un paio
di pantaloni e meglio quello con l’etichetta Hugo Boss erano per IMPU 3, mentre
l’altro paio di pantaloni, il cappellino e l’orecchino erano per AP 1. Questo
l’avevo già detto anche alla Polizia. Forse oggi mi sono espresso in modo
sbagliato” (MP AP 1 28.10.2011, AI 109, pag.
7).
Nel successivo verbale si è, poi, nuovamente contraddetto,
affermando che si trattava di
“
un paio di pantaloni con l’etichetta Hugo Boss destinato a IMPU 3,
un altro paio di pantaloni senza marca, un cappellino e un orecchino per IMPU 5”
(MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag.
1-2).
Al di là delle contraddizioni, la fantasiosa tesi dell’appellante
è evidentemente smentita dalla realtà dei fatti. Quella sera, infatti, IMPU 3 è
stato arrestato in possesso di due involucri contenenti cocaina (uno del peso
di 110,11 grammi puri al 56% e l’altro del peso di 204,12 grammi con grado di purezza tra il 36% ed il 43%; RPG 09.01.2008 in re AP 1/IMPU
2/IMPU 1, pag. 5 e all. 40; RPG 21.12.2007 in re TE 1, all. 5) e TE 1 è
stato fermato sulla strada del rientro a __________ in possesso di fr.
24'000.- nascosti in un vano della sua vettura (RPG
21.12.2007 in re TE 1, pag. 26), verosimilmente il provento della vendita della
cocaina appena consegnata.
Sebbene l’appellante abbia dichiarato che
“
la cocaina che avete trovato in mano a IMPU 3 non arrivava da me,
ma penso da IMPU 1”
(PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag.
8),
non può essere trascurato che né TE 1, né IMPU 3 sono stati
trovati in possesso di abiti di qualsivoglia genere (oltre a quelli da loro
indossati; RPG 28.10.2011 in re AP 1, pag. 12).
29.5.7. La corretta - poiché la
sola possibile - chiave di lettura di tutte le conversazioni intercorse tra AP
1 e IMPU 3 è, dunque, quella relativa a forniture di cocaina del primo al
secondo per mezzo del corriere TE 1.
Priva di riscontro - e non poteva essere
altrimenti - è, invece, l’inverosimile tesi difensiva.
29.5.8. Dello
stesso tenore sono anche le conversazioni telefoniche intercettate tra AP 1 e IMPU
5.
La prima telefonata rilevante intercettata è
quella effettuata da IMPU 5 a AP 1 il 2 luglio 2007 alle ore 18.43
(all. L al PS AP 1 09.09.2011, AI 98), così riassunta:
“
IMPU 5 chiede a AP 1 se
viene domani e lui risponde di no e che oggi non ha niente, che forse avrà
qualcosa domani o dopodomani.
IMPU 5 dice che la sua
ragazza gli crea dei problemi, che non vuole che tiene "quelle cose"
a casa sua, gli dice se può lasciarle di fuori.
IMPU 5 dice che appena
gli sarà possibile prenderà un appartamento per conto suo, così la sua ragazza
non avrà niente da dire”.
Questa la trascrizione approvata da AP 1 (PS AP 1 12.12.2011, AI
144, pag. 2 e all. 3):
“
inizialmente affari legati a ragazze.
IMPU 5 domanda come sono le
cose, dice che si sta avvicinando il momento che dovresti ricevere.
Domani o dopodomani qualcuno può andare. IMPU 5 dice che quella che ha portato
ultimamente è a posto.
AP 1 dice che quello è finito e che ora non ho niente, solo
domani o dopo domani.
IMPU 5 domanda cosa deve aspettare e AP 1 risponde che dopodomani
è più sicuro.
IMPU 5 dice che è ok e di mandare il vecchio.
AP 1 domanda se viene domani e IMPU 5 dice di avere qualche
problema con la ragazza.
AP 1 domanda se non vuole che lui parta.
IMPU 5 dice che è per le cose. Dice che ogni volta gli prende le
cose ed è peggio dei poliziotti in borghese (min. 1:10)
..incomprensibile..
IMPU 5 dice che era sicuro non avesse visto niente ed invece ha
saputo, e sa persino dove la tengo. Dice che gli ha detto di non rovinarle la
vita, se vuole posso rovinare la mia e non la sua.
IMPU 5 dice che quando usciamo in disco glie ne fa mangiare tanta
e dimentica tutto.
.. incomprensibile..
AP 1 domanda se non sta lavorando e IMPU 5 risponde che la condizione
che mi ha dato (la ragazza) è che possiamo abitare insieme ma se so di non
poter smettere di cercare un'altra abitazione e così tenerla la.
AP 1 acconsente.
IMPU 5 dice che guardando ha ragione, e che se voglio posso farlo
fuori, ma non a casa sua.
AP 1 acconsente. AP 1 dice di pensare se fosse lui ed abitare
con qualcuno che porta cose a casa sua.
Metti che la prendono.. uscirà certo, ma prima ne patirà..”.
L’appellante ha sostenuto di avere parlato con IMPU 5 di ragazze e
ciò
“
perché la ragazza di IMPU 5 aveva dei sospetti riferito al fatto
che lui avesse portato delle ragazze a casa. IMPU 5 mi ha detto che la sua ragazza lo aveva minacciato che se avesse continuato con altre ragazze lo
avrebbe buttato fuori casa, riferito a lui, non alle sue cose” (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 10; cfr. pure, MP AP
1 04.11.2011, AI 116, pag. 2).
Il tenore dell’intercettazione telefonica rende manifesta
l’inverosimiglianza di questa spiegazione.
Nella telefonata IMPU 5 riferisce, infatti, all’appellante di
avere “qualche problema” con la sua ragazza in relazione a delle non
meglio precisate “cose”.
Il fatto che non si tratti di donne, ma di “cose” illegali
è dimostrato da tutta una serie di espressioni utilizzate da IMPU 5:
- il paragone
tra il comportamento della sua ragazza con quello dei poliziotti in borghese (“ogni
volta gli prende le cose ed è peggio dei poliziotti in borghese)”;
- l’affermazione
che egli era sicuro che la sua ragazza non avesse visto niente “ed invece ha
saputo, e sa persino dove la tengo”;
- il riferimento
alla preghiera della sua ragazza di “non rovinarle la vita”;
- la
dichiarazione secondo cui, quando lui e la sua ragazza vanno in discoteca, “gliene
fa mangiare tanta e dimentica tutto”;
- il fatto che
egli abbia riferito che la ragazza gli aveva detto che potevano continuare ad
abitare insieme ma, “se so di non poter smettere, di cercare un'altra
abitazione e così tenerla là”;
- l’osservazione
che la ragazza ha ragione e che “se voglio posso farlo fuori, ma non a casa
sua”
e dall’appellante stesso che ha invitato IMPU 5 a mettersi nei panni della sua ragazza e “di pensare se fosse lui ad abitare con qualcuno che porta cose a casa sua”, osservando che, nel caso in cui la prendessero,
“uscirà certo, ma prima ne patirà...”.
Che il pomo della discordia non fossero fantomatiche altre donne è
confermato anche dalle dichiarazioni di IMPU 13 che all’epoca dei fatti era
sentimentalmente legata a IMPU 5. Interrogata in proposito, la donna ha,
infatti, negato di avere mai litigato con il suo ragazzo in relazione ad altre
donne (“non ricordo di aver avuto discussioni con lui per altre donne”),
confermando invece che:
“
dopo che avevo scoperto la cocaina nel mio appartamento non
volevo più M. (n.d.r.: così si faceva chiamare IMPU 5)” (MP IMPU 13 17.11.2011, AI 132, pag. 5).
Le “cose” cui allude IMPU 5 non sono, quindi, nient’altro
che gli stupefacenti che l’appellante avrebbe dovuto ricevere (“si sta avvicinando il momento che dovresti
ricevere”) in quei giorni (“domani
o dopo domani”) a __________ e consegnare, tramite “il vecchio”, a __________
, come emerso dall’esame delle telefonate intercorse, in parallelo, tra
l’appellante e IMPU 3.
29.5.9. Nella
telefonata effettuata da AP 1 a IMPU 5 il 4 luglio 2007 alle ore 01.12 (all. M
al PS AP 1 09.09.2011, AI 98), IMPU 5 si
informa presso l’appellante per sapere se ha ricevuto ciò che stava aspettando
(e, meglio, l’oggetto della telefonata di due giorni prima). L’appellante gli
risponde affermativamente, comunicandogli che “può avere 1”.
L’accusato ha sostenuto di essersi riferito ad un paio di
pantaloni (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11; MP AP 1 04.11.2011, AI 116,
pag. 2), ciò che, visto quanto sopra, non appare credibile. Inoltre, si osserva
come uno dei pacchetti di cocaina sequestrati al momento dell’arresto di IMPU 3
conteneva poco più di 100 grammi di sostanza, circostanza dalla quale è
possibile dedurre che, nella succitata telefonata, l’appellante abbia
preannunciato al suo cliente la spedizione di 100 grammi di cocaina.
29.5.10. Nella successiva telefonata
effettuata da IMPU 5 a AP
1 il 4 luglio 2007 alle ore 13.38 (all. N al PS AP 1 09.09.2011,
AI 98), su richiesta di IMPU 5, l’appellante gli comunica che la consegna
avrebbe avuto luogo quella sera.
29.5.11. Telefonata effettuata da
AP 1 a IMPU 5 il 4 luglio 2007 alle ore 15.18 (all. O al PS AP 1 09.09.2011,
AI 98), così riassunta:
“
AP 1 chiama IMPU 5 e domanda come va con la ragazza.
IMPU 5 dice che la ragazza andrà in
__________ in vacanza.
AP 1 risponde che visto che IMPU 5 va spesso in __________ é
normale che anche la ragazza vada in vacanza.
AP 1 dice che le sue (inteso le cose di IMPU 5) cose non sono
arrivate, ma che può comunque prenderle da un amico che ha roba molto buona.
IMPU 5 chiede a AP 1 a che ora di sera arriverà (inteso il
VECCHIO).
AP 1 dice alla sera
IMPU 5 domanda alle 23
AP 1 risponde alla sera, non sa a che ora
IMPU 5 dice di non mandargli nulla se la roba non é di qualità.
AP 1 risponde che non è come l'altra ma è di colore giallo.
AP 1 dice che, assieme a questo suo amico, chiamerà IMPU 5 tra un
po’, così potrà vedere il numero di questo suo amico.
AP 1 dice ad IMPU 5 che sarà il VECCHIO a portargli qualcosa
stasera.
IMPU 5 chiede a AP 1 se manda qualcosa salo per lui.
AP 1 dice che manderà qualcosa anche all'altro
AP 1 aggiunge che sta per partire (partirà sabato) e che IMPU 5
potrà continuare assieme all'altro ( AP 1 dice testualmente: visto che parto,
puoi continuare con l'altro)”.
Questa la trascrizione confermata dall’accusato (PS AP 1 12.02.2011,
AI 144, pag. 2 e all. 4):
“
Inizialmente parlano della ragazza e della vacanza in Marocco
della stessa.
AP 1 dice che le sue cose non
sono arrivate e che se vuole può prendere da un suo amico e te la
porto. AP 1 dice che voleva dirglielo in modo che lo sapesse e non come
...incomprensibile.. cose a posto.
IMPU 5 domanda se porta solo
per lui e AP 1 risponde per te e per l'altro ma devo ancora sentirlo.
Volevo sapere se per te va bene, visto che non è mia e poi io sto partendo.
Sarà poi con il mio amico che continuerete... ti chiamiamo tra poco così vedi
il suo numero.
IMPU 5 domanda com'è e se è come quella che aveva portato.
AP 1 risponde di no, dice che è giallo.
IMPU 5 dice che se sa che la
cosa è a posto di portare altrimenti no.
AP 1 dice che quello non è un problema.
IMPU 5 domanda chi porta e AP 1 risponde il VECCHIO.
IMPU 5 domanda quando e AP 1 risponde la sera
IMPU 5 dice che fa sempre la sera
AP 1 dice che sono i suoi orari e che entro le 23 arriva
AP 1 domanda se gli da niente per NUMULATU e IMPU 5 risponde di
no
AP 1 domanda se ha detto che
viene in vacanza e IMPU 5 risponde di
si che ha detto che viene in Francia.
AP 1 dice che allora è ora di varcare (passare)
IMPU 5 domanda se parte domani
e AP 1 risponde che parte sabato
IMPU 5 dice che gli altri soldi me li porti, quei dollari.
AP 1 dice che è OK e che
non ci sono problemi”.
L’appellante ha preteso di avere parlato anche in questa
telefonata di vestiti e di avere detto, riferito ad essi, che erano originali
e, quindi, di qualità (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11).
A proposito del riferimento fatto al colore della merce,
l’appellante ha preteso quanto segue:
“
ho detto a IMPU 5 che gli inviavo un paio di pantaloni di colore
giallo che non erano come gli altri. Infatti gli avevo venduto un paio di
pantaloni della stessa marca ma di colore diverso”
(MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag.
2; cfr., pure, PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11).
Si osserva come una delle confezioni di cocaina prese in consegna
da IMPU 3 nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 2007 fosse di colore giallo (cfr.
fotografia A allegata al MP AP 1 04.11.2011, AI 116): la circostanza dimostra,
evidentemente, come fosse di cocaina che i due parlavano.
L’assenza di credibilità dell’appellante emerge anche dal fatto
che, in questo caso, egli ha ammesso che “il vecchio è TE 1”, il quale “sarebbe sceso quella sera per portare, su commissione di IMPU 1, i pantaloni a IMPU
3 ed a IMPU 5” (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 11), quando, in relazione
alla parallela conversazione avuta con IMPU 3 a proposito della medesima consegna, egli aveva dichiarato che “il vecchio non so chi sia dato che non sono io
ad aver commissionato il viaggio ma bensì IMPU 1. Non so chi IMPU 1 abbia
mandato a __________ a consegnare i vestiti” (PS AP 1 09.09.2011, AI 98,
pag. 7).
Nel corso della telefonata, l’appellante comunica a IMPU 5 di
essere in procinto di partire e lo informa che, in sua assenza, “sarà poi
con il mio amico che continuerete”. “Amico” che, alla luce delle
intercettazioni delle telefonate con IMPU 3, risulta identificarsi in IMPU 1
che, ancora una volta, si rivela così essere il suo sostituto, rispettivamente
il suo socio in affari.
29.5.12. La collaborazione tra
l’appellante e IMPU 1 emerge anche dal contenuto della telefonata effettuata
da AP 1 a IMPU 5 il 4 luglio 2007 alle ore 15.40 (all. P al PS AP 1 09.09.2011,
AI 98; all. 5 al PS AP 1 12.02.2011, AI 144):
“
IMPU 5 domanda del suo amico, quello che riceve
i soldi. AP 1 domanda se parla di IMPU 1, quello con il quale ha già parlato e
IMPU 5 dice quello sposato con la signora di bassa statura. AP 1 conferma”.
Sempre durante questo colloquio, l’appellante avvisa IMPU 5 che “il
VECCHIO arriva stasera”.
29.5.13. Quella sera come visto,
poco dopo la mezzanotte, sono stati tratti in arresto sia TE 1, sia IMPU 3.
L’irreperibilità dei due ha creato - come emerge dalle telefonate
già citate - uno scompiglio e un palese nervosismo che non avrebbero alcuna giustificazione
se davvero l’oggetto della consegna appena effettuata da TE 1 per conto
dell’appellante fossero stati degli abiti ed egli avesse perso unicamente il
provento della loro vendita.
Già solo l’orario della telefonata intercettata (le 02.51 del 5
luglio 2007) testimonia il grado di preoccupazione degli interlocutori.
Questo il riassunto del contenuto della chiamata effettuata da AP
1 a IMPU 5 (all. A al PS AP 1 15.09.2011, AI 101):
“
IMPU 5 dice di aver chiamato più di 100 volte senza ottenere
risposta.
AP 1 domanda se lo ha visto, il vecchio,
IMPU 5 risponde di no.
AP 1 domanda se ha visto K1 e
IMPU 5 risponde di si, che gli ha dato i suoi soldi.
AP 1 dice che effettivamente si sono visti, aggiunge che gli ha
anche spiegato come i pacchetti erano divisi.
AP 1 dice che K1 ha
preso la sua parte e la parte di IMPU 5.
AP 1 dice che l'ultima volta che ha parlato con K1 era mezzanotte.
IMPU 5 dice che qui è successo qualche cosa.
AP 1 domanda se ha chiamato il vecchio e IMPU 5 risponde che se
il vecchio vede il suo numero non risponde.
AP 1 dice che si informerà per sapere qualche cosa”.
Questa la trascrizione che l’accusato ha approvato (PS AP 1 12.02.2011,
AI 144, pag. 2 e all. 6):
“
IMPU 5 dice a AP 1 di chiamare il vecchio per sapere dove questi
si trova. IMPU 5 domanda se non si sono ancora visti con il vecchio e IMPU 5
domanda a sua volta se non è al corrente del problema che c'è qui.
IMPU 5 dice di aver dato i suoi soldi (di AP 1) e che il vecchio
stava rientrando.
AP 1 dice che IMPU 3 l'ha chiamato e che si è visto con il
vecchio. IMPU 5 dice che il suo telefono è spento
AP 1 dice che IMPU 3 si è visto con il vecchio e che gli ha dato
i soldi e gli ha chiesto cosa era suo e cosa tuo, e che il vecchio gli aveva
dato tutto. IMPU 5 dice ok e domanda perché ha spento il telefono
AP 1 non sa rispondere. Dice che si sono sentiti verso le ore
“zero” e che quella è l'ultima cosa che si sono detti.
IMPU 5 domanda se gli ha detto che si sono visti e AP 1 risponde
di si e che IMPU 3 gli ha detto che gli ha dato la cosa, che erano insieme e mi
ha chiesto cosa era suo e cosa tuo.
IMPU 5 dice di aver chiamato ma non passa.
AP 1 domanda se ha chiamato il vecchio e IMPU 5 risponde che
quello se vede il suo numero non risponde”.
L’appellante ha nuovamente preteso che il soggetto del discorso
fossero dei pantaloni.
AP 1 - che ha detto di sé di essere stato tranquillo - ha, quindi,
dichiarato di non avere compreso la ragione della preoccupazione di IMPU 5 in quanto, all’epoca, ignorava che IMPU 1 aveva commissionato ad TE 1 una consegna di cocaina a
favore di IMPU 3. Egli ha precisato di esserne venuto a conoscenza soltanto nel
corso della giornata del 5 luglio 2007, quando ne è stato messo al corrente da IMPU
1 stesso (PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 3).
29.5.14. La preoccupazione che
attanagliava i due diventa ancor più tangibile nella telefonata effettuata da IMPU
5 a AP 1 alle ore 03.10 (all. B al PS AP 1 15.09.2011, AI 101), così
riassunta:
“
IMPU 5: il vecchio ti ha risposto?
AP 1: No, non mi ha risposto, ho chiamato anche l'altro, non
risponde, il telefono di casa suona ma non risponde. lo quando ho parlato con
lui gli ho detto come era divisa la roba,
gli ho detto quale era il suo e quale era il tuo.
IMPU 5: Non credo che sia
ancora insieme al vecchio. E successo qualche cosa. Quando ti ha parlato
era ancora sulla strada? Forse lo hanno arrestato li. Tutti hanno provato di
chiamare ma non risponde.
AP 1: Va bene. Appena so qualcosa ti informo”.
Dal tenore della conversazione risulta che la preoccupazione di IMPU
5 è dovuta all’eventualità - esplicitamente menzionata - che TE 1 e IMPU 3
fossero stati arrestati.
Confrontato con questa ipotesi, l’appellante non manifesta alcuno
stupore. Egli ha, tuttavia, sostenuto di non essersi preoccupato poiché
riteneva
“
assolutamente normale che IMPU 3 potesse essere stato fermato
dalla Polizia e controllato”,
come era successo molto spesso anche a lui (PS AP 1 15.09.2011,
AI 101, pag. 5).
Ritenuto come un normale fermo finalizzato ad un controllo di
routine sia destinato a concludersi con il rilascio entro poche ore al massimo,
la spiegazione fornita dall’appellante non giustifica la grande apprensione di IMPU
5, dimostrata anche dall’ora della conversazione (03.10).
La reazione avuta dagli interlocutori (e meglio, per quanto
attiene all’appellante, il mancato stupore di fronte all’ansia manifestata da IMPU
5) indica piuttosto che essi erano ben consapevoli dell’illegalità
dell’agire di TE 1 e IMPU 3, tanto da ipotizzare il loro arresto.
29.5.15. Telefonata
effettuata da AP 1 a IMPU 5 il 5 luglio 2007 alle ore 09.38 (all. C al PS AP
1 15.09.2011, AI 101), così riassunta:
“
AP 1: hai notizie?
IMPU 5: No
AP 1: È molto
pericoloso, molto pericoloso
IMPU 5: Forse gli hanno ascoltato il
telefono
AP 1: Ma dove si vedono di solito?
IMPU 5: Vicino al parco maraini
AP 1: è colpa di quel vecchio stupido,
meglio se parcheggiava la macchina un po' distante per poi camminare a piedi un
po'
IMPU 5: Non riesco a dormire, il vecchio
ci conosce. lo gli ho dato 6000 Fr a IMPU 3 e li ho contati, erano giusti
giusti. Se non era perché dovevo vedermi con la ragazza sarei stato li anche
io.
AP 1: Ok, fammi sapere se senti qualche
cosa...”.
Dopo che l’accusato aveva contestato la traduzione di cui sopra
(sostenendo, tra l’altro, che era stato IMPU 5 a dare la colpa al “vecchio”; PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 6), è stata effettuata una nuova
trascrizione (all. 7 al PS AP 1 12.12.2011, AI 144):
“
AP 1 domanda se ha notizie e IMPU 5 risponde di no
IMPU 5 dice che fa paura, dice che forse
gli hanno ascoltato i telefoni.
AP 1 domanda dove si vedono di solito
IMPU 5 risponde vicino al Parco Maraini,
quella strada piccola del __________ . IMPU 5 dice che
avrebbe dovuto parcheggiare la macchina ed andare a piedi e se non lo accetta..
di scappare. Non riesco a dormire.
AP 1 dice che da quando gli ha detto cosi nemmeno lui riesce a
dormire. Inoltre, aggiunge, il vecchio mi conosce, AP 1 dice che ha paura.
IMPU 5 dice che li aveva contati giusti
giusti, che erano 6000 e poi ho detto che la ragazza mi stava aspettando.
AP 1 domanda se li aveva già dati a IMPU 3 e IMPU
5 risponde di si, che li aveva già dati, che li aveva contati, gli aveva
dato 6 giusti”.
Da questa intercettazione emerge la sempre
maggiore inquietudine degli interlocutori che, addirittura, affermano che la
situazione “fa paura” e fa loro perdere il sonno, tanto più che - come
afferma l’appellante - “il vecchio mi conosce”. Un colloquio del genere
non ha alcun senso se inserito nel contesto di un lecito commercio di abiti hip
hop. Ne ha, invece, se riferito a traffici di cocaina illegali (ed al timore
che il corriere possa chiamare in causa i fornitori della sostanza da lui
trasportata). Questa lettura è confermata, da un lato, dall’entità della cifra
che viene menzionata (“6000”), più compatibile con una fornitura di
cocaina che di vestiti, e, dall’altro, dal rimprovero mosso ad TE 1 di non aver
parcheggiato più distante per poi camminare un po’.
Mente, evidentemente, l’appellante quando
dichiara che all’epoca non sapeva perché IMPU 5 sospettasse che qualcuno (e,
meglio, la polizia) avesse “ascoltato i telefoni” di IMPU 3 (PS AP 1
15.09.2011, AI 101, pag. 6). Egli non si è, peraltro, scomposto quando il suo
interlocutore ha espresso tale timore. Ciò mal si concilia con la sua tesi
secondo cui, in quel momento, egli credeva ancora che IMPU 3 fosse stato
fermato dalla polizia per un semplice controllo di routine.
La domanda volta a sapere “dove si vedono di
solito” dimostra, poi, come non si trattasse della prima operazione del genere,
ma di una modalità di consegna ricorrente.
29.5.16. Un quarto d’ora più tardi
(e, meglio, alle 09.54) AP 1 ha chiamato IMPU 5. Questo il riassunto della
telefonata (all. D al PS AP 1 15.09.2011, AI 101):
“
AP 1: Hai il numero di AP 1, così mi può dare il numero della
ragazza di IMPU 3 per chiamarla e sapere se sa qualche cosa.
IMPU 5: La ragazza non sa
niente, non era lì ieri. Il vecchio é un bugiardo, delle volte se dice
che arriva alle 23 può essere che arriva alle 2 del mattino. lo sono stato a
casa sua per 20 minuti, ho contato i soldi, dopo sono andato a __________ ,
dopo ho provato a chiamarlo al telefono ma non mi ha risposto. Chiamo e chiamo
ma non risponde. Ha anche un altro telefono, un telefonino piccolo, che tiene
in casa ma che non prende mai con se quando esce. Anche quello non risponde. Su
quello non risponde e su quello dove chiamano i consumatori non risponde.
AP 1: Forse aveva la "terra" con lui.
IMPU 5: È tutta colpa del vecchio, é inaffidabile. Ho sempre
pensato che era un bugiardo perché quando arriva posteggia la macchina, spegne
le luci e dice "komm komm" Qualsiasi cosa sia successa é colpa del
vecchio.
AP 1: Fammi sapere...”.
Questa la trascrizione approvata dall’accusato (PS AP 1
12.12.2011, AI 144, pag. 3 e all. 8):
“
AP 1 domanda di poter ottenere il numero della ragazza per
sapere qualche cosa
IMPU 5 dice che la ragazza non sa nulla perché ieri non era li.
Siamo tutti preoccupati. lo sono andato li perché è stato lui a dirmi di andare
lì, io non gli avrei dato tutti quei soldi. Quando io ho dato i soldi a casa il
vecchio non era ancora arrivato e comunque erano 6000. Lui stava aspettando il
vecchio che doveva arrivare alle 23 ma il vecchio è un bugiardo e se dice che
arriva alle 23 arriva invece alle 2. Gli ho dato i soldi e gli ho detto che
quando sarebbe arrivato di chiamarmi. Nemmeno 10 minuti dopo, verso mezzanotte e venti l'ho chiamato, era spento, ho
chiamato più di 100 volte ed era spento.
Sto chiamando anche
al telefono dove lui mi chiama di solito ma anche li
non passa, so che ha un altro telefono, quello piccolo, ma anche li non passa.
Li ho capito che qualcosa era successo.
AP 1 dice che può darsi che avesse tenuto li la
terra
IMPU 5 risponde che è quasi
convinto. Può darsi che gli abbiano letto le cose e lo abbiano portato
via e le cose che aveva le abbia buttate..
AP 1 domanda perché il vecchio
IMPU 5 risponde che non sa ( AP 1) com'è quel vecchio. Invece di
parcheggiare l'auto su e scendere con le cose lunghe, lui invece parcheggia e
bisogna camminare tantissimo prima di incontrarsi.
AP 1 domanda se pensa che IMPU
3 sia uscito con la sua chiave e IMPU 5 risponde che non lo sa ma che
l'unico che può saperlo é U., ora Io chiama per sapere.
AP 1 dice che va bene e poi di mandargli il numero di U. che lo chiama
anche lui”.
In questa telefonata l’accusato utilizza il termine “terra”
per definire quello che in precedenza chiamava genericamente “le cose”.
L’espressione scelta mal si addice a dei capi di abbigliamento.
Del resto, l’accusato stesso ha esplicitamente ammesso (in
relazione ad una successiva telefonata, quella delle ore 15.35) che per “terra”
si intende la cocaina (PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 13). Egli ha infatti
spiegato di avere, nel frattempo, appreso (per avere parlato con IMPU 1) che,
quella sera, a sua insaputa, TE 1 aveva effettuato una consegna di cocaina a
favore di IMPU 3 commissionatagli proprio da IMPU 1 (PS AP 1 15.09.2011, AI
101, pag. 3 e 9; MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 4).
Tuttavia, egli ha dichiarato di essere sì stato messo al corrente
da IMPU 1 nel corso della mattina del 5 luglio 2007 (PS AP 1 15.09.2011, AI
101, pag. 8; MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 4), ma in un momento successivo
a questa telefonata, con riferimento alla quale ha, appunto, negato di avere parlato
di “terra” (spiegando di avere invece chiesto a IMPU 5 se IMPU 3 era
solito uscire con la chiave di casa; PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 7).
L’utilizzo, già prima di quando lui pretende di avere acquisito
consapevolezza dell’esistenza dell’illecito traffico, del termine codificato
per definire la cocaina è, pertanto, l’ennesima dimostrazione della non
credibilità dell’appellante e del suo coinvolgimento nell’operazione.
29.5.17. Telefonata effettuata da IMPU
5 a AP 1 il 5 luglio 2007 alle ore 11.50 (all. E al PS AP 1 15.09.2011, AI
101), così riassunta:
“
IMPU 5: Il vecchio non risponde?
AP 1: Non risponde.
IMPU 5: Ho controllato a casa sua, non c'è nessun movimento. Dopo
vado a controllare nella bucalettere se ha lasciato dentro la terra. Di solito la mette li.
AP 1: Ok ok”.
Questa la trascrizione confermata dall’accusato (PS AP 1
12.12.2011, AI 144, pag. 3 e all. 9):
“
IMPU 5 domanda se ha risposto
AP 1 risponde di no
IMPU 5 dice di essere andato vicino a casa sua e che non c'è
nessun movimento. Dice di aver guardato
nella sua buca lettere per vedere se c'è la polvere, di solito la mette
li”.
Benché l’imputato lo contesti (PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag.
8), in questa telefonata IMPU 5 parla - senza che l’appellante manifesti di non
comprendere l’allusione - nuovamente di “terra” (rispettivamente di “polvere”)
che, forse, IMPU 3 ha lasciato nella buca delle lettere.
Ancora una volta è evidentemente del tutto inverosimile che l’oggetto
del discorso siano degli abiti.
29.5.18. Nella telefonata
effettuata da AP 1 a IMPU 5 il 5 luglio 2007 alle ore 13.53 (all. F al PS AP
1 15.09.2011, AI 101) IMPU 5 informa l’appellante dell’avvenuto arresto di IMPU
3:
“
Parla IMPU 5.
L'affare è rovinato. Sono appena andato via da casa sua e l'hanno
arrestato. C'è su “polizia cantonale”. La porta è sigillata con un nastro
rosso. Sono scappato.
Ci sentiamo dopo. La porta è sigillata. C'è scritto “polizia
cantonale” È colpa del vecchio, ve l'ho detto..
È colpa del vecchio. Lo hanno inseguito fino a casa sua.
A __________ ci sono delle persone che ti controllano senza che
tu vieni a saperlo.
Forse aveva le chiavi di casa o forse lo hanno seguito. Vi ho
detto che non si doveva lavorare con il vecchio. Hanno ascoltato il suo
telefono. È colpa sua. Sono scappato”.
L’appellante ha ammesso che, quando ha effettuato questa chiamata,
era già stato messo a conoscenza del traffico di cocaina e che, quindi, aveva
capito che quello era il motivo dell’arresto di TE 1 e IMPU 3 (PS AP 1 15.09.2011,
AI 101, pag. 9).
Colpisce, tuttavia, come i termini in cui IMPU 5
si rivolge all’appellante non mutino in alcun modo prima e dopo la sua
(dell’appellante) pretesa presa di coscienza dell’esistenza dell’illecito
traffico.
29.5.19. Telefonata effettuata da IMPU
5 a AP 1 il 5 luglio 2007 alle ore 14.06 (all. G al PS AP 1 15.09.2011, AI
101), così riassunta:
“
IMPU 5: Hai fiducia nel vecchio?
AP 1: Per niente
IMPU 5: Gli hai detto che era per me?
AP 1: No. Ho detto che era per l'altro. Dopo tu ti arrangiavi con
l'altro.
IMPU 5: Ma era per due?
AP 1: Si, era per due.
IMPU 5: Il vecchio parlerà.
Forse lo hanno seguito quando è andato da U. a prendere i soldi. Tutto
quell'andare a venire non era prudente. È andato da lui a prendere i soldi. Da U..
I soldi erano per tre, erano tanti. Chissà dove ha lasciato la terra. Quando ha
chiamato il vecchio ha detto che era a __________ . U. aveva lui i soldi.
AP 1: Era 20?
IMPU 5: No. Per tre. Senza il tuo. Erano 24. Sono tanti. Sono molti soldi. 24 '000.
AP 1: Se lo hanno arrestato solo con i soldi è meno grave.
IMPU 5: Per fortuna sono andato a __________ per vedere la mia
ragazza. È Allah che mi ha salvato.
Si risentono”.
In questa intercettazione IMPU 5 - che menziona nuovamente “la
terra” - domanda all’appellante se questi avessi indicato lui quale
destinatario della consegna, ciò che l’appellante nega, spiegando di aver detto
“che era per l'altro” e che, dopo, lui (IMPU 5) si sarebbe arrangiato
con “l'altro”. Modo di procedere inutilmente misterioso se la fornitura
avesse davvero riguardato - come inizialmente preteso dall’appellante (PS AP 1
15.09.2011, AI 101, pag. 11) - dei capi di abbigliamento.
Del resto, al dibattimento di prima sede, l’appellante ha, poi,
dato atto che “stavamo parlando di droga e i due a cui mi riferisco sono IMPU
3 e IMPU 5”, spiegando che “Questo lo so perché lo avevo prima chiesto a
IMPU 1”. Egli ha ricondotto l’apparente contraddizione con quanto
precedentemente verbalizzato ad un preteso “problema di verbalizzazione”,
ribadendo che “al momento di questa telefonata IMPU 1 mi aveva spiegato i termini di questa vicenda” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 3).
Egli non ha, tuttavia, spiegato perché, a fronte dei problemi
legati alla consegna, IMPU 5 avrebbe chiamato lui e non direttamente IMPU 1, se
fosse stato quest’ultimo il mittente dello stupefacente. Allo stesso modo non
ha spiegato perché, se davvero fosse stato estraneo all’operazione, sarebbe
stato disposto a condurre lui tale conversazione (cfr. MP AP 1 04.11.2011, AI
116, pag. 4 in cui l’appellante dice di averlo fatto “solamente per il fatto
che lui era un amico” e che verosimilmente IMPU 5 era in contatto anche con
IMPU 1, ciò che tuttavia non risulta dal suo tabulato telefonico, agli atti nel
classificatore rosso intitolato “Copie sorveglianze telefoniche”).
Sempre in questa telefonata, IMPU 5 afferma che i soldi consegnati
ad TE 1 “Erano 24. Sono tanti. Sono
molti soldi. 24'000”, che - lo si ricorda - è l’importo di cui è stato
trovato in possesso il corriere e che è stato accertato corrispondere al prezzo
della cocaina consegnata quella sera (AI 31, pag. 23).
Al riguardo, con riferimento ad TE 1, l’appellante afferma che “Se
lo hanno arrestato solo con i soldi è meno grave”. In sede di inchiesta,
egli ha dichiarato che:
“
Dato che avevo compreso che vi era un traffico di cocaina
ipotizzavo che in caso di arresto con solo i soldi e senza droga fosse meno
grave che non arrestato con anche la droga”
(PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag.
11),
dimostrando così di essere cognito di temi giuridici relativi al
traffico di stupefacenti.
29.5.20. Telefonata effettuata da IMPU
5 a AP 1 il 5 luglio 2007 alle ore 15.35 (all. H al PS AP 1 15.09.2011, AI
101), così riassunta:
“
IMPU 5: Si sono visti con il vecchio?
AP 1: Si, IMPU 3 sa anche chi deve ricevere cosa. Mi ha detto che
stava andando per dargli i soldi.
IMPU 5: È li che li hanno controllati.
AP 1: Mi ha detto che si sono visti. Mi ha anche chiesto cosa
doveva ricevere lui e cosa doveva ricevere
l'altro. Adesso è più pericoloso se ha lasciato la roba in casa.
IMPU 5: Di solito non lascia la roba in casa.
AP 1: Forse è entrato in casa con la roba, l'ha appoggiata per
prendere i soldi ed è li che lo hanno arrestato. Lui sbaglia esce sempre con le
chiavi di casa.
IMPU 5: Se non avessi visto i
sigilli non avrei mai saputo che erano
entrati. lo ho visto i sigilli
sulla porta e sono scappato. Sono scappato per non essere arrestato. Mi
avrebbero chiesto cosa stavo facendo lì. Sono entrato in cabina per telefonare
ma non ha risposto.
AP 1: Se lo hanno arrestato non può rispondere.
IMPU 5: Li hanno arrestati tutti e due. Se non avessero arrestato
il vecchio il problema non era così grave. Ma hanno arrestato tutti e due. Se
non avessero arrestato il vecchio il problema non era così grave. Ma hanno arrestato tutti e due. Il vecchio con tanti soldi.
Ma è ancora più grave se lo hanno trovato con la terra. Avrà dei
problemi anche quello che ha preso l'appartamento. Se non fosse andato da U.... Mi ha detto che il
vecchio sarebbe arrivato alle 23'00 altrimenti non gli avrei dato i soldi.
AP 1: ll vecchio è un bugiardo”.
A dispetto dell’asserita sua estraneità alla consegna di cocaina,
l'appellante discute nuovamente con IMPU 5 della questione.
Egli ha dato atto che “la terra” menzionata da IMPU 5 è, “in
questo caso”, la cocaina (PS AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 13).
Significativo è, inoltre, che l’imputato ha riferito a IMPU 5 che IMPU
3 sapeva “chi deve ricevere cosa” per averlo chiesto proprio a lui
(“Mi ha anche chiesto cosa doveva ricevere lui
e cosa doveva ricevere l'altro”),
allorquando, in relazione alle telefonate intercorse con IMPU 3 (all. E e F al
PS AP 1 09.09.2011, AI 98), egli aveva invece sostenuto che la richiesta di IMPU
3 volta a sapere come dividere la merce era riferita a dei capi di abbigliamento
(PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 7; MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 5).
29.5.21. Telefonata effettuata da IMPU
5 a AP 1 il 6 luglio 2007 alle ore 00.13 (all. I al PS AP 1 15.09.2011, AI
101), così riassunta:
“
IMPU 5: Dormi?
AP 1: No
IMPU 5: Non hai nessuna notizia?
AP 1: No
IMPU 5: Non ti hanno cercato?
AP 1: No.
IMPU 5: Ah, questo è un buon
segno, vuol dire che il vecchio non ha parlato. Forse hanno trovato solo
i soldi.
Se la ragazza non mi avesse chiamato per dire di trovarsi sarei
rimasto dentro li in casa. In questo momento ho
molta paura.
AP 1: Hai solo paura, ma non hanno nessuna prova su di te. Visto
quello che è capitato al tuo amico devi stare attento. Se IMPU 3 avesse preso i
soldi da IMPU 8 prima forse non sarebbe stato arrestato.
IMPU 5: Sicuramente li hanno seguiti.
AP 1: Forse li hanno curati da
un po'. No, forse gli hanno trovato
la chiave quando lo hanno arrestato e poi hanno scoperto dove abita.
IMPU 5: No... Ii hanno curati da tanto tempo.. Sai lui dove
nasconde la terra. Nell'armadio. È sbagliato. Quelle cose li non bisogna
tenerle nell'armadio.
AP 1: Quando lo hanno fermato, appena hanno visto la chiave sono
riusciti a scoprire dove abita. Per quello non si deve mai andare in giro con
la chiave dell'appartamento.
IMPU 5: Speriamo che allah io aiuti perché stava lavorando bene.
Il “cerchio” è chiuso?
AP 1: No, non è chiuso. Un mio amico ti chiamerà tra due giorni.
Digli di far lavorare la ragazza, di mandare la ragazza. Meglio le donne.
Appena riceve qualcosa ti chiamerà, sabato o domenica.
IMPU 5: Va bene, non ci sono problemi”.
Questa la trascrizione approvata dall’accusato (PS AP 1
12.12.2011, AI 144, pag. 3-4 e all. 10):
“
IMPU 5 domanda a AP 1 se ci sono notizie e questi risponde di
no, non ha nulla.
IMPU 5 domanda se quindi niente è successo dalle sue parti e AP 1
non capisce e domanda “come”?
IMPU 5 domanda se non hanno chiesto di AP 1 e questi risponde di
no.
IMPU 5 dice che può darsi non succeda niente e che il vecchio non
parli
AP 1 risponde “forse”
IMPU 5 dice che forse hanno preso/ricevuto/visto solo i soldi
AP 1 dice che se è solo quello se ne può parlare
IMPU 5 dice che quei tuoi soldi era destino che li avrebbe
ricevuti lui altrimenti non glie li avrei portati
AP 1 conferma
IMPU 5 dice che se non lo avesse chiamato per dire alle 23 non ci
sarei andato e sarei rimasto a casa.
AP 1 conferma
IMPU 5 dice che oggi ha veramente paura
AP 1 dice “tu parli?”
IMPU 5 ribadisce di aver paura
ma dice che prove su di lui non ce ne sono
AP 1 dice che lui (IMPU 5) ha solo paura ma non c'è nulla su di
lui.
IMPU 5 conferma ma ribadisce di aver paura
AP 1 conferma
IMPU 5 dice che se una cosa
così capita ad un suo amico allora anche tu stai più attento
AP 1 conferma
IMPU 5 sai il problema per me è
un po' ingarbugliato perché per me IMPU 3 non é andato a prendere i
soldi in mano all'altro “presto”.
AP 1 conferma e dice “si.. è li”
IMPU 5 dice che se li avesse ricevuti prima ...
AP 1 dice “sai il vecchio magari ci ha messo un po' prima di
portarli...”
IMPU 5 dice che forse li hanno
seguiti e domanda “Ma come facevano a sapere che abitava li?”
AP 1 risponde che forse hanno preso la chiave oppure…
IMPU 5 dice non possono avere in mano la chiave e quella stessa
notte sapere subito
AP 1 risponde “no ma se loro hanno la chiave e la richiamano
sanno subito dov'è l'abitazione”
IMPU 5 conferma
AP 1 dice che quello è subito fatto
IMPU 5 dice di essere stato li e di avere trovato tutto incollato
AP 1 conferma e dice appena hanno la chiave lo
sanno.
IMPU 5 dice “ma sai.. anche dove tiene la sabbia”
AP 1 conferma
IMPU 5 dice “a casa”
AP 1 risponde “Lui?”
IMPU 5 risponde “si.. lui.. giuro.. mette tanti di questi granelli
nell'armadio, se ne avessi io.. nel bosco.. io non scherzo con queste
cose”
AP 1 conferma
IMPU 5 dice “che dio lo faccia uscire, anche perché se la cavava
molto bene.. è solo sfortuna”
IMPU 5 domanda se “ora la rete è chiusa”
AP 1 risponde “no, un amico ti chiamerà tra due giorni”
IMPU 5 conferma “ok” e continua
dicendo “ti dicevo di trovare una ragazza carina”
AP 1 “ok”
IMPU 5 dice di preferire le ragazze
AP 1 dice di aver dato il suo numero (di IMPU 5) e non appena
riceverà ti chiamerà, sabato o domenica
IMPU 5 dice che non ci sono problemi
AP 1 dice che richiamerà domani.
saluti”.
IMPU 5 si informa presso l’appellante per sapere se lo “hanno
cercato”, commentando che la circostanza che non lo abbiano fatto “è un buon segno, vuol dire che il vecchio non ha
parlato. Forse hanno trovato solo i soldi”.
IMPU 5 ribadisce di avere “molta paura” ma che prove su di lui non ce ne sono, come conferma
anche l’appellante.
Queste affermazioni lasciano chiaramente intendere che l’argomento
della discussione è qualcosa di illegale, per cui possono esistere o meno delle
prove.
Che non si tratti di vestiti è confermato dal fatto che IMPU 5 si
indigni perché IMPU 3 nasconde “la terra” (rispettivamente, a dipendenza
della traduzione, “la sabbia”) “nell’armadio”.
Significativo è che alla domanda di IMPU 5 volta a sapere se
“ora la rete è chiusa” (rispettivamente, se “Il “cerchio” è chiuso”),
l’appellante risponde negativamente, precisando che “un amico” - che
egli ammetterà essere IMPU 1 (MP AP 1 15.09.2011, AI 101, pag. 14) - “ti
chiamerà tra due giorni”, non appena riceverà, “sabato o domenica”.
Ritenuta l’inverosimiglianza della spiegazione fornita
dall’appellante (“Quello che gli dico è che un amico lo chiamerà nel giro di
due giorni per domandargli come stava e cosa succedeva a __________ ”),
tanto più a fronte dell’allusione al fatto che “chiamerà quando riceverà”, forza
è constatare che, con la sua risposta, l’appellante ha voluto rassicurare IMPU
5 riguardo alla continuazione, malgrado gli avvenuti arresti, delle forniture
di cocaina.
29.5.22. Dall’insieme
delle intercettazioni telefoniche si evince, dunque, che AP 1 era uno dei
fornitori di cocaina che era solito fare capo ad TE 1 per il trasporto in giro
per la Svizzera e che egli riforniva almeno IMPU 3, IMPU 5 ed una terza persona
non identificata.
Risulta, inoltre, che egli agiva in correità con IMPU
1 che lo ha sostituito - fino al suo arresto - durante la sua assenza per
vacanze in __________ .
Emerge, infine, che nemmeno gli arresti di TE 1 e
di IMPU 3 hanno frenato l’attività criminale dell’appellante.
29.6. Altro
indizio che depone per il coinvolgimento di AP 1 nelle consegne di cocaina
materialmente effettuate da TE 1 è costituito dal messaggio SMS pervenuto il
30 giugno 2007 alle ore 20.02 sul cellulare di TE 1 dall’utenza telefonica
in uso a AP 1.
Il messaggio conteneva unicamente l’indicazione
di un’utenza telefonica di una persona verosimilmente residente ad Olten (“0764583612
Olten”).
Tale utenza è risultata essere in uso ad un altro
africano cui TE 1 ha consegnato cocaina (come riconosciuto nella sentenza di
condanna emessa a suo carico, regolarmente passata in giudicato; cfr. AI 31,
pag. 5 e 42).
AP 1 ha negato di essere stato lui ad inviare
tale messaggio, sostenendo che probabilmente è stato IMPU 1 a farlo (PS AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 8-9).
L’appellante non ha, tuttavia, saputo spiegare né
perché IMPU 1 avrebbe dovuto inviare un SMS utilizzando l’utenza in uso
all’amico né come avrebbe potuto TE 1 comprendere il significato di tale
messaggio senza sapere che il mittente era IMPU 1.
Ancora una volta la tesi difensiva non è
credibile.
29.7. Un ulteriore elemento che, insieme agli altri, porta a concludere
per la colpevolezza di AP 1, e per la sua correità con IMPU 1, è rappresentato
dalle dichiarazioni della sua ex moglie IMPU 2.
Premesso che la donna - con la quale AP 1 è stato
regolarmente messo a confronto (MP IMPU 2 19.08.2011, AI 92) - non ha mai
evocato (nonostante egli abbia detto che gli sembra che ella ne fosse a
conoscenza; MP AP 1 09.09.2011, AI 98, pag. 5), un eventuale commercio di
abiti che AP 1 avrebbe messo in atto, ella ha chiaramente chiamato in causa il
marito in relazione a traffici di cocaina operati, a partire da inizio 2007, in correità con IMPU 1.
29.7.1. Durante l’inchiesta condotta a suo carico, IMPU 2 aveva, infatti,
dato atto che, circa sei mesi prima del suo arresto, suo marito le aveva
comunicato di essersi messo in società con IMPU 1 per la vendita di cocaina e
che i due avevano scelto di utilizzare l’appartamento della __________ - più
centrale rispetto a quello in cui abitava IMPU 1 - come base per lo spaccio (MP
IMPU 2 10.09.2007, pag. 3; MP IMPU 2/IMPU 1 21.09.2007, pag. 1-2). A suo dire, nell’appartamento - che IMPU 1 ha subito iniziato a frequentare in modo assiduo (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 4; MP IMPU 2/IMPU
1 21.09.2007, pag. 4), ricevendone pure la chiave (MP IMPU 2
10.09.2007, pag. 3; AI 37, pag. 29) - i due soci ricevevano i fornitori della
cocaina (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 2 e 5-6; MP IMPU 2/IMPU 1 21.08.2007,
pag. 3) che, poi, preparavano per la vendita (PS IMPU 2
07.09.2007, pag. 4; MP IMPU 2 10.09.2007, pag. 4-5) e
lasciavano in deposito (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 2; MP IMPU 2 10.09.2007,
pag. 4).
Che i due collaborassero è confermato dalle dichiarazioni della
donna, che ha dato atto che il traffico illecito non si è fermato con la partenza
di AP 1 per la __________ (PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 4-6; MP IMPU 2/IMPU 1
21.09.2007, pag. 4-5).
IMPU 2 ha sostenuto che suo marito e IMPU 1 erano complementari e
gestivano l’attività in modo paritario:
“
Facevano tutti e due lo stesso lavoro. Quando uno aveva tempo andava lui a fare le consegne altrimenti andava
l'altro e viceversa. I due erano complementari ” (PS
IMPU 2 07.09.2007, pag. 4-5).
29.7.2. Certo, durante il verbale di confronto con l’ex consorte (all’inizio
del quale ha precisato di non ricordare bene i fatti a causa del lungo tempo
trascorso, MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 1), IMPU
2 ha fortemente ridimensionato in favore dell’accusato le dichiarazioni che
aveva reso precedentemente, arrivando persino a sostenere che suo marito “non
ha fatto nulla con la cocaina ma si è limitato a tenerla in deposito” (MP IMPU
2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 5), così richiesto da IMPU
1 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 3),
precisando di essere sicura “al 100%” di non averlo “mai visto
maneggiare la cocaina” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011,
AI 92, pag. 5).
La donna ha, poi, ritrattato
anche le sue precedenti dichiarazioni in merito al rispettivo ruolo giocato dai
due (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6),
precisando che la loro complementarietà “era una mia deduzione dopo quello
che avevo sentito dire dalla Polizia” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 6) e sostenendo di avere avuto piuttosto
l’impressione che “AP 1 stesse a guardare quello che IMPU 1 faceva” (MP IMPU
2/ AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4).
A fronte delle circostanziate dichiarazioni rilasciate nel 2007,
la ritrattazione non è credibile in quanto appare motivata unicamente dalla
volontà (spontanea o indotta dal timore di ritorsioni) di alleggerire la
posizione processuale dell’ex marito.
Ad ogni buon conto, la donna ha ribadito, anche
in occasione del confronto, che l’allora suo consorte era coinvolto con IMPU 1 in questioni legate alla cocaina sin
dal gennaio del 2007:
“
confermo che un giorno mio
marito mi aveva detto che IMPU 1 gli aveva chiesto di tenere della
cocaina e che io gli avevo detto che non volevo, in particolare che non volevo
che tenesse la cocaina in casa. (…) confermo che alcune volte ho visto
entrambi, sia IMPU 1 che AP 1, all'interno
del nostro appartamento con dei
pacchetti a forma di palla da tennis dove credo ci fosse la cocaina”
(MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI
92, pag. 3);
“
ho visto entrambi mettere la cocaina nel cassetto sotto il forno.
(…) non ricordo con precisione, ma mi sembra che AP 1 mi avesse comunicato di essersi messo con IMPU 1 nel mese di gennaio 2007.
L'interrogante mi ricorda
quanto ho dichiarato in occasione del processo del 9-10 giugno 2008 e
meglio che mio marito aveva dato la chiave del nostro appartamento a IMPU 1 a fine gennaio - inizio febbraio 2007 e che circa 2 o 3
settimane prima mi aveva comunicato l'intenzione di mettersi con IMPU 1 (…) confermo che questa dichiarazione
corrisponde” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011,
AI 92, pag. 4).
L’appellante ha contestato le dichiarazioni della ex-moglie (MP IMPU
2/ AP 1 19.08.2011, Al 92, pag. 7), spiegando che ella lo aveva visto soltanto con pochi grammi di cocaina per il consumo suo
e di IMPU 1 (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011, AI 92,
pag. 8), ciò che non appare affatto credibile, ritenuto come IMPU 2
abbia affermato di non avere mai saputo (né avere mai avuto
l’impressione) che il marito consumasse cocaina (MP IMPU 2/AP 1 19.08.2011, AI
92, pag. 8).
29.8. Agli elementi che depongono per la correità di AP 1 e IMPU 1 (che
avrebbe dovuto sostituire il primo dopo la sua partenza, il 6 luglio 2007, per
l’Africa) si aggiungono, poi, da un lato, il sequestro, operato il 7 agosto
2007 presso l’appartamento coniugale di AP 1 in __________ a __________ , di 1'347,92 grammi di cocaina ed il sequestro di ulteriori 195,61 grammi di cocaina sulla persona di IMPU 1 che era appena uscito da quell’abitazione di cui
possedeva la chiave sin da fine gennaio/inizio febbraio 2007 (MP IMPU 2/ AP 1
19.08.2011, AI 92, pag. 4) e, dall’altro, il sequestro di fr. 334'960.- ed Euro
11'705.- presso l’appartamento di IMPU 1 a __________ .
A fronte degli altri indizi non è, infatti,
verosimile che la cocaina rinvenuta nell’appartamento di AP 1 fosse unicamente
di spettanza di IMPU 1, come preteso dall’imputato in corso d'inchiesta (MP AP
1 13.07.2011, AI 57, pag. 8) o - come sostenuto dalla difesa al dibattimento
d'appello - che AP 1 avesse unicamente una responsabilità più lieve, limitata
al deposito della sostanza nell'appartamento, data la consapevolezza che egli
aveva, quando gli ha consegnato la chiave, dell'uso che IMPU 1 avrebbe fatto
dell'appartamento. In assenza di un sodalizio criminale tra i due, non si
spiega, infatti, perché AP 1 avrebbe lasciato a IMPU 1 la chiave del suo
appartamento benché sapesse, già da tempo (e, meglio, a dipendenza delle
versioni da lui rese, da gennaio o febbraio 2007, rispettivamente da marzo
2007; MP AP 1 04.11.2011, AI 116, pag. 3; all. 2 al verb. dib. TPC,
pag. 3; verb. dib. d'appello 19.09.2012 pag. 3), che questi
era invischiato in vicende legate al traffico di stupefacenti.
Quanto al denaro rinvenuto a casa di IMPU 1,
trattasi, a non averne dubbio, del provento del traffico di cocaina (cfr. AI
37, pag. 76-79).
Al proposito, IMPU 2 ha dichiarato:
“
la sera prima di partire per la __________ mio
marito era uscito portando con sé uno zainetto all’interno del quale poteva
esserci della carta. Lui mi ha detto che andava da un “collega”, ma senza dirmi
da chi” (MP IMPU 2/ AP 1 19.08.2011,
AI 92, pag. 5),
ciò che permette di ritenere che, la sera prima
della sua partenza per l’Africa, AP 1 ha dato in custodia al suo correo il provento delle vendite di cocaina. L'incontro tra i due, avvenuto quella sera,
trova peraltro conferma nei tabulati telefonici (AI 27), dai quali risulta che
il 5 luglio 2011, alle ore 23.04, AP 1, localizzato a __________ - a pochi
passi dal domicilio di IMPU 1 a __________ (cfr. AI 37 pag. 1) - ha telefonato
a IMPU 1.
Il fatto, poi, che le vendite di cocaina avessero
fruttato parecchi soldi trova anche riscontro: nelle importanti somme di denaro
rinvenute da IMPU 2, in casa, nascoste nelle tasche dei calzoni del marito [“fr.
6'000.- in banconote da fr. 100.- e 50.-” e altre somme da lei non contate,
per cifre, a suo dire “ad occhio e croce” minori (PS IMPU 2 07.09.2007,
pag. 5)] e negli importi visti dalla medesima in coincidenza con l'arrivo della
cocaina, nel suo appartamento, nelle mani di IMPU 1 circa un mese prima che AP
1 andasse in Africa [“banconote da fr. 1'000.- … veramente tante”, che
lei ha “pensato che servissero per pagare la cocaina che stava arrivando”
(PS IMPU 2 07.09.2007, pag. 5)]. Si noti che, in effetti, l'ingente importo di
fr. 331'550.- e euro 10'805.-
sequestrato nell'appartemento di IMPU 1 era costituito, tra l'altro, da 52
banconote da fr. 1'000.- (allegato 15 all'RPG 28.10.2011 in re AP 1).
29.9. Ulteriori
indizi confermano la colpevolezza di AP 1.
Se è vero che la sua partenza per le vacanze era prevista da tempo
(ad ogni modo, già prima dell’arresto di TE 1, come confermato dalle telefonate
del 2 luglio 2007, ore 15.50, all. B al PS AP 1 09.09.2011, AI 98 e del 04.07.2007,
ore 15.18, all. O al PS AP 1 09.09.2011, AI 98 nella quale, tuttavia, egli
afferma che sarebbe partito sabato, vale a dire il 07.07.2007, ciò che potrebbe
far credere che egli abbia anticipato di un giorno la partenza), il fatto che
egli, appreso dell’arresto della moglie, non sia più rientrato
in Svizzera (AI 67, pag. 4) è indice che egli aveva timore di essere fermato.
Timore che egli non avrebbe avuto ragione di avere, se non avesse avuto qualcosa
da nascondere.
Al dibattimento di prima sede, l'imputato, del
resto, così ha giustificato il suo mancato rientro in Svizzera:
“
È stato l’avvocato di mia moglie (…) a
consigliarmi di non tornare in Svizzera, dicendo che altrimenti sarei stato
arrestato. (…) Mia moglie mi ha spiegato che tutti mi accusavano e mi
addossavano tutte le responsabilità e allora ho avuto paura di tornare”
(all. 2 al verb. dib. TPC, pag.
1).
Egli ha poi preteso, dopo essere stato estradato,
che avrebbe voluto venire già prima in Svizzera per chiarire le sue
responsabilità e di non averlo fatto in quanto mal consigliato (MP AP 1 13.07.2011,
AI AI 57, pag. 4), ciò che non è credibile se solo si considera come egli si
sia opposto all’estradizione immediata (AI 46).
29.10. Al
convincimento di questa Corte circa la colpevolezza di AP 1 nulla muta che
questi abbia sostenuto che è impossibile che sia stato lui a consegnare ad TE 1
la droga per IMPU 3 nella notte in cui i due sono stati arrestati, in quanto
quel giorno lui lavorava (PS AP 1 21.07.2011, AI 69, pag. 10).
A prescindere dal fatto che, quand’anche avesse
davvero lavorato, egli avrebbe potuto consegnare la merce ad TE 1 durante una
pausa, forza è constatare che dagli atti emerge che egli, nel luglio del 2007,
non ha mai lavorato (AI 91).
29.11. Da tutto quanto sopra deriva l’accertamento che AP 1 ha messo in atto, in correità con IMPU 1, a partire da gennaio 2007, un importante traffico di
cocaina che non si è fermato neppure a seguito degli arresti di TE 1 e IMPU 3,
come pure che il denaro rinvenuto e sequestrato a casa di IMPU 1 (fr. 334'960.-
ed Euro 11'705.-, corrispondenti a circa fr. 350'000.-) costituisce l'utile di
detto traffico.
29.12. Del
resto, le argomentazioni con le quali la difesa ha tentato di inficiare il
predetto accertamento - che si allinea, per molti versi, a quello della prima
Corte - non permettono di trarre conclusioni diverse.
29.12.1. Secondo
la difesa, non sarebbe possibile attribuire a AP 1, quale utile dei traffici di
cocaina, l'intero importo di circa fr. 350'000.- sequestrato a casa di IMPU 1
al momento del suo arresto. In esso sarebbero infatti, al dire del difensore,
compresi gli utili conseguiti da IMPU 1 per vendite di stupefacenti da lui eseguite,
a titolo personale, prima del gennaio 2007. Le dichiarazioni rese da AP 1 -
per la prima volta al dibattimento d'appello (verb. dib. d'appello 19.09.2012,
pag. 3), secondo cui IMPU 1 gli avrebbe riferito - verso fine gennaio-inizio
febbraio 2007 - che egli trafficava in stupefacenti già in tempi molto
precedenti al 2007 e aveva sempre “continuato in questo lavoro”, non
sono credibili e contraddicono, peraltro, quanto da lui stesso sostenuto in
corso d'inchiesta. È, d'altronde, accertato che IMPU 1 non è stato condannato
per traffici di cocaina messi in atto, a titolo personale, prima del gennaio
2007 (AI 37, pag. 84-85). Per cui, redditi per traffici di IMPU 1 anteriori a
tale periodo non sono provati.
29.12.2. Il
difensore ha pure sostenuto che, avendo AP 1 consegnato a IMPU 1 la chiave del
suo appartamento solo nel marzo del 2007, sarebbe provato che l'imputato non ha
avuto nulla a che fare con i traffici di IMPU 1 nel periodo gennaio-febbraio
2007. Quindi, ancora una volta - secondo il difensore - nell'importo
sequestrato sarebbero presenti utili conseguiti da IMPU 1 per vendite di cocaina
da lui eseguite, a titolo personale, nei primi due mesi del 2007.
Va
premesso che la consegna della chiave dell'appartamento non ha rilevanza per
l'inizio dei traffici comuni di AP 1 e IMPU 1, costituendo semmai soltanto una
facilitazione dell'operatività già in atto tra i due.
IMPU 2
situa, peraltro, la consegna della chiave a IMPU 1 “a fine gennaio - inizio febbraio 2007”. Questa
circostanza IMPU 2 l'ha confermata anche in sede di confronto con l'imputato (MP
IMPU 2/AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4) - ciò che ne avvalora la veridicità -
dove ha fatto anche risalire la comunicazione da parte del marito
dell'intenzione di “mettersi con IMPU 1” al “mese
di gennaio 2007”, a “circa 2 o 3 settimane prima” della menzionata consegna
della chiave (MP IMPU 2/AP 1 19.08.2011, AI 92, pag. 4).
Ne deriva
che gli argomenti della difesa si rivelano nuovamente infondati.
29.12.3. A titolo
abbondanziale si rileva che IMPU 1 ha dichiarato:
“
Per riassumere ammetto che a partire dal mese di
gennario 2007 fino al giorno del mio arresto ho accettato di fare delle consegne
di cocaina per conto di AP 1 , di raccogliere il denaro dai suoi clienti, come
pure da fare da interprete tra lui ed il turco, ossia TE 1. AP 1 non capiva o
non parlava molto bene il tedesco ed io ho accettato di aiutarlo. Questo lo
facevo di tanto in tanto.
Ammetto pure di aver accettato di tenere a casa
mia il denaro che è stato sequestrato dalla Polizia al momento dell’arresto. AP
1 prima di partire per l’Africa aveva saputo dell’arresto del turco e quindi
mi aveva portato tutto il denaro, quello che è stato trovato sotto il forno di
casa mia. Dopo la partenza di AP 1 ho pure raccolto altro denaro, e meglio
quello che è stato sequestrato nell’armadio della mia camera e in sala, come
meglio precisato nell’ultimo verbale del 7 novembre 2007”
(allegato n. 25 pag. 4
al RPG AP 1 09.01.2008).
Queste dichiarazioni - contestate all’imputato
(cfr. PS AP 1 17.08.2011, AI 90, pag. 4 e 6-8) e quindi, comunque,
utilizzabili (cfr. consid. 28.1. e 28.1.3.) - confermano che IMPU 1 ha agito con AP 1 nei traffici di stupefacenti a far tempo dal gennaio 2007 fino al giorno
dell’arresto di IMPU 1 e che il denaro sequestrato a casa di quest'ultimo è, in
ogni caso, riferibile all'attività illecita di AP 1.
Le dichiarazioni con le quali IMPU 2 ha invece escluso che i soldi trovati a casa di IMPU 1 fossero del marito (cfr. allegato n. 6 pag.
6 al RPG AP 1 09.01.2008) non sono per contro credibili. La donna - poi prosciolta
da ogni responsabilità nel processo a suo carico (cfr. AI 37, pag. 84) - ha
infatti, evidentemente, riportato quanto il marito le faceva credere.
Quantitativo di stupefacente trafficato
30. Si
tratta, ora, di stabilire il quantitativo di stupefacente trattato
dall’imputato.
30.1. Al
proposito, la prima Corte ha calcolato i quantitativi venduti da AP 1 in correità con IMPU 1 a partire dal provento da loro conseguito. I primi giudici hanno, dunque,
calcolato quanta cocaina occorre vendere per realizzare un utile pari al denaro
rinvenuto e sequestrato a casa di IMPU 1 (fr. 334'960.- ed Euro 11'705.-,
corrispondenti a circa fr. 350'000.-), stabilendo tale quantitativo in 7'000 grammi (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 36-37).
A tale quantitativo la prima Corte ha poi
aggiunto quelli sequestrati dagli inquirenti, pari a 1'800 grammi (1'500 grammi sequestrati il 7 agosto 2007 e 300 grammi sequestrati il 5 luglio 2007).
Il quantitativo complessivo venduto rispettivamente
detenuto al fine della vendita dai due correi è, quindi, stato stabilito dai
primi giudici in almeno 8'800 grammi, di cui gli 1'800 sequestrati si sono
rivelati avere un elevato grado di purezza (sentenza impugnata, consid. 33,
pag. 37-38 e consid. 35, pag. 38).
Ciononostante, nel dispositivo della sentenza, la
prima Corte ha indicato un quantitativo di soli 8'700 grammi (sentenza impugnata, dispositivo n. 1.1, pag. 43).
Ritenuto come il dispositivo costituisca il solo
elemento della sentenza suscettibile di toccare una parte al processo nei suoi
diritti (Calame, Commentaire romand, CPP, n. 4 ad art. 382 CPP), è il
quantitativo in esso indicato che fa stato.
30.2. Il
calcolo operato dalla prima Corte è discutibile ed appare, per tutta una serie
di ragioni, generoso nei confronti dell’accusato: da un lato, perché considera
un prezzo al grammo della cocaina di fr. 80.- (allorquando dagli atti emergono
indizi per cui il prezzo unitario sarebbe stato di fr. 60.-/grammo), dall’altro,
perché non può essere escluso che l’utile (prezzo di vendita - prezzo di
acquisto) sul singolo grammo venduto fosse minore rispetto a quello ritenuto
dalla prima Corte, dall’altro ancora, perché i correi hanno senz’altro speso
parte del denaro guadagnato con la loro attività, dall’altro ancora, perché non
sono stati considerati i quantitativi che hanno dovuto essere venduti per
racimolare il denaro necessario ad acquistare i quantitativi sequestrati.
Al di là della correttezza del calcolo, per il
divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 391 cpv. 2 CPP,
questa Corte è vincolata al risultato cui è pervenuta la prima Corte (nel senso
che non avrebbe ad ogni modo potuto riconoscere un quantitativo maggiore).
L’accertamento secondo cui AP 1 ha trattato almeno 8'700 grammi di cocaina, di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza (tra il 20 ed il 57%) e per il resto di grado di
purezza indeterminato, deve, pertanto, essere confermato.
31. Da
tutto quanto sopra esposto deriva la condanna di AP 1 per infrazione aggravata
alla LStup per avere, sapendo o comunque dovendo presumere che i quantitativi
trattati erano tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, nel
periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, in correità con IMPU 1, venduto rispettivamente detenuto almeno 8'700 grammi di cocaina, di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza (tra il 20 ed il 57%) e per il resto di grado di purezza
indeterminato.
In particolare, considerato come egli abbia
trattato:
- 314,23 grammi di cocaina con grado di purezza almeno del 36% (pari a 113,12 grammi di sostanza pura);
- 195,61 grammi di cocaina con grado di purezza pari al 55% (pari a 107,58 grammi di sostanza pura);
- 1'347,92 grammi di cocaina con grado di purezza almeno del 20% (pari a 269,84 grammi di sostanza pura);
- 6'842,24
(8'700 grammi trattati complessivamente, dedotti i quantitativi sopra citati)
con grado di purezza indeterminato [e quindi stimabile in 684,22 grammi di sostanza pura, in applicazione dell'usuale tasso di riduzione del 10% (STF
6B_1040/2009 del 13 aprile 2009 consid. 2.2.1), sicuramente favorevole
all'imputato, se solo si tiene conto che lo stupefacente sequestrato aveva una
purezza chiaramente superiore a tale limite)],
si accerta che la sostanza pura da lui detenuta
rispettivamente venduta ammonta a 1'174,76 grammi.
Quella commessa dall'imputato configura
manifestamente un’infrazione aggravata alla LStup, ritenuto come il caso
grave ex art. 19 cifra 2 lett. a LStup sia oggettivamente realizzato già a
partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (STF
6B_558/2011 del 21.11.2011 consid. 3.3.2;6B_859/2010 del 29.03.2011 consid. 6;
DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b).
32. Per
avere, nel periodo compreso tra il 5 luglio ed il 7 agosto 2007, in correità con IMPU 1, nascosto nel di lui appartamento gli importi di fr. 334'960.- ed Euro
11'705.- che costituiscono il provento dell’infrazione aggravata alla LStup da
loro commessa, l’appellante deve, inoltre, essere dichiarato autore colpevole
di riciclaggio di denaro.
Commisurazione della pena
33. La Corte delle assise criminali ha ritenuto la colpa di AP 1 grave
sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo (sentenza impugnata, consid.
37, pag. 40).
Oggettivamente, per l’entità del traffico messo
in atto sull’arco di un periodo relativamente lungo (parecchi mesi) e con
notevole intensità e successo. Ritenuto come egli abbia agito come un
grossista, capace di approvvigionarsi di grandi quantità di sostanza di buona
qualità (e, quindi, ad ancora più alto rischio) e rifornire di essa spacciatori
non solo locali ma anche in altri Cantoni, organizzando anche il trasporto
della merce, egli è stato considerato pericoloso.
Grave è pure stata considerata la sua condanna
norvegese relativa ad un reato che, fosse stato giudicato in Svizzera, sarebbe
stato considerato, alla luce del provento conseguito, un’infrazione aggravata
alla LStup (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 40).
La colpa di AP 1 è stata ritenuta grave anche dal
profilo soggettivo. I primi giudici hanno evidenziato che egli è giunto in
Svizzera giovane, mentendo sulla sua identità nell’ambito della procedura di
asilo e, per poter rimanere nel nostro Paese, ha sposato una giovane cittadina
elvetica che egli non si è fatto alcuno scrupolo a coinvolgere nei suoi
traffici di cocaina, fino a causarne l’arresto e la detenzione preventiva,
dandosi lui, invece, alla macchia. E ciò ancorché il matrimonio gli avesse
offerto la possibilità di vivere decorosamente nel nostro Paese, avendo egli
pure trovato un lavoro (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 40-41).
Grave è pure stato considerato il fatto di unirsi
in sodalizio con IMPU 1 del quale AP 1 è stato ritenuto “correo a pieno
titolo e con pari dignità”, senza che abbia potuto essere riconosciuto
all’uno o all’altro un ruolo preponderante.
La prima Corte ha, poi, tenuto conto della grande
determinazione criminale dimostrata dal fatto che neppure l’arresto di TE 1 e IMPU
3 ha interrotto il traffico messo in atto dai correi (sentenza impugnata,
consid. 37, pag. 41).
Ha anche rilevato come egli, scappato in __________
(dove è rimasto dopo avere appreso del procedimento penale pendente anche a
suo carico), abbia subito allacciato una relazione con un’altra donna e come,
poco dopo, abbia ritentato “la scalata all’Europa”, stabilendosi in
Spagna dove - prima ancora di avere divorziato dalla precedente consorte - ha
sposato una cittadina spagnola. E ciò al solo scopo di ottenere libero accesso
allo spazio Schengen, come dimostrato dal fatto che, poco dopo le nozze, egli
si è trasferito, senza la moglie, in Norvegia, dove, con un altro correo
africano, ha messo in atto un nuovo, proficuo, traffico di stupefacenti.
I primi giudici hanno messo in evidenza la
gravità oggettiva dei fatti norvegesi, sottolineando che AP 1 “appare deciso
a delinquere ad oltranza, privo di qualsivoglia scrupolo e dotato invece di
grande imprenditorialità criminale” (sentenza impugnata, consid. 37, pag.
41).
A favore dell’accusato sono state considerate la
sua giovane età e la sua incensuratezza al momento dei fatti (sentenza
impugnata, consid. 37, pag. 42).
I primi giudici non hanno concesso alcuno sconto
di pena né per il difficile vissuto dell’accusato (in quanto, grazie al
matrimonio, egli avrebbe potuto affrancarsi onestamente dalla povertà che
rifuggiva), né per il tempo trascorso dai fatti (ritenuto che nel frattempo
egli ha nuovamente delinquito in Norvegia), né per altre ragioni (data
l’assenza di collaborazione e di ravvedimento).
Essi hanno, pertanto, ritenuto adeguata alla
colpa di AP 1 la pena detentiva complessiva di 6 anni e 5 mesi. Tenuto conto
della pena di 2 anni e 8 mesi inflittagli in Norvegia, essi hanno condannato AP
1 alla pena aggiuntiva di 3 anni e 9 mesi, ritenendo tale sanzione adeguata
anche a fronte della pena di 5 anni e 6 mesi subita dal correo IMPU 1 (che, a
differenza di AP 1, non deve rispondere dei fatti norvegesi; sentenza
impugnata, consid. 37, pag. 42).
34. L’appellante ha chiesto, in via principale,
una massiccia riduzione della pena detentiva inflittagli ad un massimo di un
anno, ciò in relazione alla detenzione di 1'542 grammi di cocaina da lui ammessa e, in via subordinata, quand'anche fosse confermata
l'impostazione della prima Corte, una massiccia riduzione della pena impartitagli
in prima sede.
34.a. Sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di
revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo
nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente
laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su
criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione
prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o
esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6
consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV
10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14.10.2008 consid. 3.3; STF
6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di
censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.
1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag.
767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della
giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento,
quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina
citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad
una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera
valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza
limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di
apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi
ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,
ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art.
398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento
all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n.
18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.
667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité,
c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont
l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di
appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento
all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
b. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
c. Come
già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22.06.2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore,
occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione
concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza
o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione
della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF
6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità
su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine
e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve,
poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010
del 22.06.2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19.06.2009 consid.
3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il
legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza
non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue
potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14.10.2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14.10.2008
consid. 3.2;6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 2.2;
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
d. Giusta l’art. 19 LStup, chiunque,
senza essere autorizzato, tra l’altro, deposita, spedisce, trasporta o
transita, vende, procura o mette in commercio,
possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti o fa
preparativi a questi scopi è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è
una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria (cifra 1).
Un caso è grave, segnatamente, se l’autore sa o
deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che
può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cifra 2 lett. a): il
che è oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF
112 IV 109 consid. 2a, con la precisazione in DTF 114 IV
164 consid. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 89, pag. 919), di 18 grammi di cocaina pura (STF 6B_558/2011 del 21.11.2011 consid. 3.3.2;6B_859/2010 del 29.3.2011
consid. 6; DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid.
3b). Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le
nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante è ormai una realtà di comune
conoscenza (DTF 104 IV 211 consid. 4).
A norma dell’art. 305bis CP, chiunque compie
un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono
da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria (cifra 1).
Secondo l’art. 49 cpv. 1
CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in
ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo
2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1,
pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.
506).
Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso
prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la
pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio
(art. 49 cpv. 2 CP). La regola vale anche la prima condanna è stata pronunciata
all’estero (DTF 109 IV 90 consid. 2b; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea
2009, ad art. 49, n. 83, pag. 507). Concretamente, il giudice deve commisurare
la pena come se giudicasse l’imputato per tutti i reati (anche quelli di cui
alla condanna precedente) e, evidentemente, dalla pena globale deve dedurre la
pena inflitta con il precedente giudizio.
35. Occorre,
dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze
oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e
passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai
reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In concreto, la colpa di AP 1 appare molto grave
sia oggettivamente che soggettivamente.
Oggettivamente poiché egli ha trattato, in
Svizzera, ingenti quantitativi di cocaina dotati, almeno in parte, di un
elevato grado di purezza e, di conseguenza, di una maggiore pericolosità,
mettendo così potenzialmente in pericolo la salute di molte persone. Come
visto, egli risponde per la messa in circolazione rispettivamente la detenzione
a scopo di vendita di complessivi 8'700 grammi di cocaina (pari a 1'174,76 grammi di sostanza pura, quantitativo corrispondente a circa
65 volte il quantitativo minimo richiesto per l’applicazione del caso grave ex
art. 19 cifra 2 lett. a LStup, oggettivamente realizzato già a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura; STF 6B_558/2011 del 21.11.2011 consid. 3.3.2;
6B_859/2010 del 29.3.2011 consid. 6; DTF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334
consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b).
Pur non essendo l’unico elemento di rilievo, la quantità di droga
trattata gioca un ruolo importante nella valutazione della colpa del reo (STF
6B_370/2007 del 12.03.2008 consid. 3.2; DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV
342 consid. 2c). Se è, infatti, vero che essa perde d’importanza (per la
commisurazione della pena) man mano che si allontana dal limite a partire dal
quale il caso può definirsi grave ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett. a LStup,
è anche vero che la quantità di droga ricopre una valenza essenziale nella
misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato, maggiore è
il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (STF
6B_10/2010 del 10.05.2010 consid. 2.1; DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202
consid. 2d/cc).
Non va, poi, dimenticato che, se è vero che una
parte della cocaina (e, meglio 1'800 grammi circa) non è finita sul mercato, così è stato soltanto grazie all’intervento della polizia che ha sequestrato lo
stupefacente.
Anche la reiterazione e l’intensità nel
delinquere aggrava la colpa di AP 1 che, a più riprese, ha rifornito i suoi
clienti dello stupefacente che gli veniva richiesto, arrivando così a trattare,
sull’arco di circa sette mesi, almeno 8'700 grammi di cocaina e a conseguire un profitto più che ragguardevole.
Egli si è dimostato capace di approvvigionare
spacciatori locali così come in altri Cantoni, organizzando anche il trasporto
dello stupefacente a destinazione mediante il corriere TE 1.
Per riuscirci egli si è associato - ciò che
aggrava ancor più la sua colpa - ad IMPU 1 creando con lui un sodalizio atto a
mantenere costante nel tempo lo spaccio ritenuto che il traffico poteva continuare
indipendentemente dalle assenze dell’uno o dell’altro.
Pure oggettivamente gravi sono i reati commessi
in Norvegia. Egli si è nuovamente dedicato in grande stile al traffico di
stupefacenti, conseguendo, unitamente al suo nuovo correo, sull’arco di un
breve periodo, un elevato profitto (pari, al cambio del 29 settembre 2009, a poco meno di fr. 70'000.-).
Oggettivamente grave è anche il reato di
riciclaggio commesso in Svizzera.
Dal profilo soggettivo, va differenziato -
secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF
6.B_390/2010 del 02.07.2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10.05.2010 consid. 2.1;
6S.21/2002 del 17.04.2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che
agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica
unicamente per motivi di lucro.
AP 1 non è un consumatore di stupefacenti e non
si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il fabbisogno di
droga ma unicamente per denaro. La sua colpa appare,
dunque, molto grave poiché egli ha liberamente scelto di delinquere, per
perseguire un mero fine di lucro.
Inoltre, nulla gli impediva di conformarsi alle
regole del vivere civile: grazie al matrimonio con una cittadina svizzera, egli
aveva ottenuto il permesso di soggiornare nel nostro Paese, dove aveva pure
trovato un lavoro. Ma anziché rimboccarsi le maniche per integrarsi onestamente
nella società in cui si è trovato a vivere, egli ha preferito rincorrere il
sogno di guadagni facili e veloci, anche a costo di mettere in pericolo la vita
di parecchie persone.
Egli ha dimostrato una grande determinazione a
delinquere, se solo si pon mente al fatto che neppure gli arresti di TE 1 e di IMPU
3 lo hanno indotto ad interrompere la sua attività criminale, ritenuto come,
anche durante la sua assenza per recarsi in __________ , il traffico sia
proseguito ad opera del suo correo.
Dalla __________ egli non è rientrato in
Svizzera neppure una volta venuto a conoscenza dell’arresto della moglie che -
suo malgrado - è stata coinvolta nel traffico che aveva la sua base nel loro
appartamento coniugale. Ha, invece, fatto ritorno in Europa soltanto verso la
fine del 2007, quando si è trasferito in Spagna e - per ottenere il permesso
Schengen - ha sposato (senza neppure attendere di essere formalmente divorziato
dalla sua prima moglie!) una cittadina spagnola che, già poco dopo le nozze, ha
lasciato per recarsi in Norvegia dove, anziché trovare ed esercitare
un’occupazione onesta, ha ripreso a delinquere. Nuovamente, piuttosto che
l’impegno, egli ha scelto la via più semplice e meno faticosa per ottenere un
rapido guadagno.
Non ha da essere dimostrato che, dal profilo
soggettivo, la reiterazione in Norvegia degli stessi comportamenti
delinquenziali già messi in atto nel nostro Paese qualifica in modo pesante la
colpa dell’appellante: egli ha, infatti, così dimostrato una particolare
determinazione a delinquere (delinque nuovamente dopo che la precedente
attività di spaccio era stata smantellata dall’intervento degli inquirenti) ed,
anche, una notevole capacità imprenditoriale nella delinquenza, ritenuto come
egli sia riuscito ad inserirsi in contesti di spaccio diversi.
La colpa globale dell’imputato risulta essere,
perciò, molto grave. Alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati,
ad essa appare adeguata una pena detentiva ipotetica sicuramente superiore ai 6
anni e 5 mesi ritenuti dai primi giudici.
La pena, commisurata in funzione delle
circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’autore risponde, deve
ancora essere ponderata in considerazione dei fattori legati alla sua persona.
Ritenuto come il Tribunale federale abbia
stabilito che l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena,
un effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), l’unica circostanza attenuante
ravvisabile a favore di AP 1 è la sua giovane età al momento dei fatti.
Null’altro.
È, in particolare, evidente che egli non può
nemmeno presentare, ad attenuazione della sua colpa, un buon comportamento
successivo ai fatti: da un lato, egli ha continuato a delinquere, d’altro lato,
durante l’inchiesta, egli non ha in alcun modo collaborato con gli inquirenti,
arrivando ad una parziale ammissione - alquanto limitata per rapporto alle sue
effettive responsabilità - solo in sede d'appello, comunque tardivamente.
Nemmeno si trovano nella sua vita precedente
comportamenti particolarmente meritevoli. Al contrario, egli ha un passato in
cui non ha esitato a mentire alle autorità (in particolare a quelle competenti
in materia d'asilo) e alle donne (che ha sposato evidentemente con finalità
estranee all'istituto del matrimonio) per interessi egoistici e in cui ha dimostrato
di essere, sostanzialmente, unicamente alla ricerca di facili guadagni.
Ne consegue che è unicamente in forza della
proibizione della reformatio in peius che questa Corte conferma la pena
che a AP 1 è stata inflitta dai primi giudici.
Non si pone, in concreto, la questione della
violazione della parità di trattamento fra correi. Infatti, se è vero che il
correo IMPU 1 è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni e 6 mesi per un
traffico superiore a quello di cui risponde il qui appellante in questo
procedimento, è anche vero che la colpa dell’appellante è manifestamente
superiore a quella del correo dovendo egli rispondere - complessivamente, visto
il concorso retrospettivo - anche dei reati commessi su suolo norvegese. La
differenza tra le sanzioni inflitte ai due correi tiene debitamente conto di
tale circostanza. Il principio della parità di trattamento è, pertanto,
rispettato.
36. Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del
giudice dei provvedimenti coercitivi in atti sub AI 67, AI 107, AI 127,
AI 146, AI 155 e doc. TPC 4), viene mantenuta la carcerazione di sicurezza.
Tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di sicurezza appare,
peraltro, ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.
37. Visto
l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali di
primo grado a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP).
A suo carico sono posti anche gli oneri
processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP).
37.a. A garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia, i primi
giudici hanno mantenuto il sequestro conservativo, fino a concorrenza di fr.
10'000.-, sull’importo depositato sul conto Postfinance n. 87-348556-5
intestato a AP 1.
L’art. 268 cpv. 1 CPP dispone che il patrimonio
dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a
coprire le spese procedurali e le indennità (lett. a) così come le spese pecuniarie
e le multe (lett. b). Oggetto di tale sequestro possono essere tutti i beni
dell’imputato, anche quelli che non presentano alcun legame con il reato
(Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 268, n. 6,
pag. 1222).
La censura sollevata al proposito dall’appellante
è, perciò, votata all’insuccesso.
Per questa ragione, il mantenimento del sequestro
conservativo, così come ordinato dai primi giudici, è confermato anche in
questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10,
77, 80, 81, 84, 139, 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 2 CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
12, 40, 47, 49, 51 e 305bis CP;
19 LStup;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1
è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione
aggravata alla LStup per avere, senza essere autorizzato, in correità con IMPU
1, nel periodo gennaio 2007 - 7 agosto 2007, a __________ e altre località, detenuto, trasportato e alienato almeno 8'700 grammi di cocaina, di cui almeno 1'800 grammi ad elevato grado di purezza e, per il resto, di grado di purezza
indeterminato;
1.1.2. riciclaggio
di denaro per avere, dal 5 luglio 2007 al 7 agosto 2007, a __________ , nascosto nell’appartamento in cui abitava IMPU 1, in correità con lui, fr. 334'960.- ed Euro 11'705.-, provento dell’infrazione aggravata alla LStup
da loro commessa;
1.2. AP 1
è condannato:
1.2.1. alla
pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, a valersi quale pena complementare a quella di 2 anni e 8
mesi inflittagli con sentenza 3 settembre 2010 della Corte di appello di __________
;
1.2.2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e dei disborsi relativi al
procedimento di primo grado.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico di AP 1.
3. A
garanzia del pagamento degli oneri processuali di primo e di secondo grado, è
mantenuto il sequestro conservativo, fino a concorrenza di fr. 10'000.-,
sull’importo depositato sul conto Postfinance n. __________ intestato a AP 1.
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster