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Decisione

17.2012.57

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; chiamata di correo; accoglimento dell'appello incidentale; criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di preceden

17 settembre 2013Italiano149 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, inoltre, disposto, nei

confronti di IM 1, la confisca della carta SIM Lebara corrispondente al numero

, mentre a AP 1 hanno confiscato la carta SIM Orange corrispondente al numero .

Gli altri oggetti posti sotto sequestro sono

stati dissequestrati e riconsegnati alle aventi diritto.

La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese

procedurali sono state poste a carico di IM 1 e AP 1 in ragione di ¼ ciascuno.

- Nel

medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha ritenuto IM 2 autore

colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla

LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Egli è stato,

invece, prosciolto dalle ulteriori imputazioni di infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri. In applicazione della

pena, egli è stato condannato alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

Preso atto che - contro la sentenza 4 aprile 2012 della Corte delle assise

criminali IM 1 e di AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre

appello.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della

pronuncia, entrambe le accusate hanno confermato il loro annuncio di appello.

IM 2 non ha invece interposto appello.

- con

dichiarazione di appello 15 maggio 2012, precisata con scritto 28 settembre

2012, IM 1 ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dal reato di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e, in via subordinata, la

condanna per un quantitativo inferiore di stupefacenti e una riduzione della

pena.

Ha inoltre impugnato la confisca della carta SIM

Lebara e la decisione su tassa di giustizia e spese.

Quale istanza probatoria, accolta con decisione

presidenziale del 12 novembre 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli

atti dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un

procedimento a carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della

giustizia.

- con

dichiarazione di appello 10 maggio 2012 anche AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento

dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Ha inoltre

impugnato la confisca della carta SIM Orange e la decisione su tassa di

giustizia e spese.

Quale istanza probatoria, accolta con decisione

presidenziale del 18 luglio 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli

atti della sua cartella clinica e del rapporto 9 maggio 2012 del dr. med. C..

- il 4

giugno 2012 il procuratore pubblico ha formulato una dichiarazione di appello

incidentale nei confronti delle due ricorrenti. Il PP chiede che IM 1 e AP 1 vengano

riconosciute colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere

trafficato 500 gr di stupefacente (e meglio

come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa) e condannate,

rispettivamente, alla pena detentiva di 34 e di 32 mesi, dedotto il carcere

preventivo sofferto.

Il PP non ha presentato istanze probatorie.

Esperito il

pubblico dibattimento il 28 novembre 2012 durante il quale:

I. alle parti è stata prospettata una riformulazione del punto 1

dell’atto di accusa, e meglio:

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina

che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute

di parecchie persone,

in specie,

per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2011

e giugno 2011, a __________ed altre imprecisate località, senza esservi

autorizzate, agendo in correità fra loro e in parte anche con terze persone, in

particolare con IM 2, A. e B.,

1.1. importato,

in vista della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina

1.2. venduto

a persona non identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati

1.3. detenuto,

ai fini di vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di

luogo e di tempo;

reato previsto: dall'art. 19 cifra 1 e 2 LStup.

Le parti hanno acconsentito a tale riformulazione

dell’accusa.

Considerandi

II.

- IM 1 ha

confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, dichiarandosi

estranea al traffico illecito ed ammettendo di essere intervenuta unicamente

nei momenti conclusivi, prestando del denaro al fratello che era in difficoltà

nel pagamento del fornitore di droga;

- il

patrocinatore di AP 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione

d’appello, ribadendo l’estraneità ai fatti della propria cliente e contestando

le dichiarazioni del chiamante in correità nei confronti della sua assistita

poiché concernenti solo circostanze a lui note de relato;

- il procuratore

pubblico ha postulato l’integrale reiezione degli appelli, riconfermandosi

nella sua richiesta di condanna per un quantitativo di 500 gr di cocaina e

nell’aggravio delle pene detentive erogate in prima istanza.

Ritenuto

I. Potere

cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

1.

Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento

e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad

alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4

CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello

esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di

un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a

favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende

anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad

art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di

secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli

aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo

di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita,

fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).

2.

Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione

della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009,

§ 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,

n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa

Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello

anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,

n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine

Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17,

pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello

dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler

Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,

ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con

riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che

non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una

definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur

contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo

dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir

à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est

attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la

Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo

giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere

sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts,

Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett.

c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e

404.

cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 14.5.2012 inc.6B_548/2011).

II. Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

3.

a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente le prove secondo il convincimento che

trae dall’intero procedimento.

L’art. 139 CPP - che concretizza la nozione di

verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo

cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli

indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato

(art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui

fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova

materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo

l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

b. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il

confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità

è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova,

provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid.

VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno

scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag.

405.

e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto

processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI,

Confessione (diritto processuale penale), p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per

definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può

essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in maniera

rigorosa possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono

costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans

Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in

part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo

va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad

essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza,

del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità

intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della

verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa

nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della

sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio,

poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso

che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la

credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in

una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti)

e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192,

consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., p. 420-425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi

esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa

(così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua

conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la

dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che

si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse

sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano

certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata

correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La

valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione

previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario

Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto

normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli

editore, pag. 179).

In altre parole, il giudice è tenuto,

nell'esaminare la valenza delle chiamate di correo, a verificare se esse godono

sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.

La credibilità soggettiva è data quando le

chiamate in correità sono accompagnate dalla confessione piena da parte

dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità e sono espressione di

sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza

relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi

sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando le dichiarazioni risultano

confermate da quelle di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 18 luglio

2012, inc. 17.2012.41, consid. 12, pag. 34).

Quando ne sia stata accertata l’attendibilità

intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto

sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192,

consid. 3).

III. Le

accusate e i loro precedenti penali

a. IM 1 (detta

IM 1)

4.

IM 1 (soprannominata IM 1), nata il 29 gennaio 1964 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità italiana e dominicana.

Nel 1993 ha lasciato __________ per la Svizzera, lavorando dapprima a __________ come ballerina e barista, poi in Ticino come

prostituta per, infine, essere espulsa poiché priva di permesso. Dopo la sua

espulsione ha vissuto in Italia dove ha sposato D., cittadino italiano

residente a __________che aveva conosciuto nel nostro paese. Il matrimonio è

stato, in data rimasta imprecisata, sciolto per divorzio.

In Italia, IM 1 ha lavorato come ausiliaria in

ristoranti e alberghi.

Nel 2001, è tornata in Svizzera dove ha lavorato

in diversi esercizi pubblici ed ha convissuto per sei anni con E..

Titolare di un permesso B, rinnovato sino al 26

ottobre 2016, risiede attualmente a __________, dove convive con F. (verbale

CARP, pag. 3-4; AI 154, doc. dib. 1, verbale TPC, pag. 2, doc. TPC 29).

Sorella di IM 2 - l’altro imputato, qui non

ricorrente - è madre di tre figli adulti: AP 1 (di seguito solo AP 1), pure

imputata nel procedimento in oggetto e qui appellante (di cui si dirà al

prossimo considerando), G., già condannato ed incarcerato in Spagna per

traffico di stupefacenti, che attualmente vive in Italia ma lavora in Ticino

per una compagnia telefonica, e H., condannato l'8 ottobre 2010 da una Corte

delle assise criminali per i reati di duplice tentato omicidio intenzionale,

lesioni semplici, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti (verbale TPC, allegato 1, pag. 2). Ha poi una bambina di 14 anni, che vive con la di lei madre a __________ (doc. TPC 29). Al

dibattimento di appello ha affermato di avere un altro figlio di 10 anni che,

pure, vive a __________, sempre affidato alle cure della di lei madre (verbale

CARP, pag. 3).

Per quanto concerne la sua situazione

patrimoniale, IM 1 ha dichiarato di essere impiegata al 60% quale cameriera al

bar __________per uno stipendio di 1'855.- fr. netti al mese e di arrotondare con

lavori di pulizia e stiro (cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale,

AI 4 e verbale 8 giugno 2011, pag. 5-6, doc. TPC 29). Chiamata a giustificare

cospicui invii di denaro all’estero, IM 1 in alcuni verbali ha affermato di

prostituirsi saltuariamente, attività che ha però dichiarato di voler cessare

(verbale TPC, pag. 2).

Priva di elementi imponibili in Svizzera (doc.

TPC 24), al 15 febbraio 2012 era oggetto di due esecuzioni per un totale di fr.

22'107.15 e titolare di 11 attestati di carenza di beni per un totale di fr.

10'489.40 (doc. TPC 9).

Quanto ai suoi progetti di vita una volta

regolata la sua posizione giudiziaria, al dibattimento di prime cure ha

dichiarato di essere intenzionata a sposarsi con il suo attuale compagno,

occuparsi della nipote (figlia di AP 1) e mantenere il suo lavoro attuale al

bar __________(verbale TPC, allegato 1, pag. 2).

Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 108, 130

e doc. TPC 20), il 12 luglio 2007, dopo circa tre mesi di detenzione

preventiva, IM 1 è stata condannata in Cile ad una pena detentiva di tre anni

sospesa, al pagamento di una multa e all'espulsione dal paese per infrazione

alla legge sugli stupefacenti (verbale IM 1/AP 1 23 agosto 2011, pag. 3, Al 101

e 131, doc. TPC 39). La procedura ha preso avvio dopo che in data 11 gennaio

2007, la donna, assieme alla figlia AP 1, era stata fermata all'aeroporto di

Santiago del Cile con 6.155 Kg di cocaina (nascosti in una borsa da sport) che

erano destinati al mercato svizzero.

b. AP 1

(detta AP 1)

5.

AP 1, nata

il 22 luglio 1983 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità, italiana

e dominicana (verbale TPC, pag. 2). In Svizzera dal 2005, vive con la madre IM

1.

a __________ e, fino a settembre 2012, era titolare di un permesso B, revocato

con decisione del 28 giugno 2012 (verbale TPC, allegato 1, pag. 3, doc. TPC 35,

doc. CARP 1). Contro tale decisione è pendente un gravame al Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato (doc. CARP 3-4).

Madre di L., nata il 26 ottobre 2010, non ha

rapporti con il padre naturale della bambina ma intrattiene dal gennaio 2011

una relazione sentimentale con un ticinese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3,

verbale TPC allegato 1, pag. 3).

Dal 2006 AP 1 è in cura presso il dott. C., FMH

psichiatria e psicoterapia, per una sindrome affettiva bipolare, “condizione

psicopatologica che si caratterizza per l’alternanza tra stati depressivi e

stati di tipo ipomaniacale, questi ultimi solitamente caratterizzati da

manifestazioni di agitazione nervosa” (doc. dib. 5; cfr. anche verbale AP 1

8.

giugno 2011, pag. 6). Secondo il medico curante, “allo stato attuale tale

patologia psichica è in una fase di discreto compenso ma per sua stessa natura

nasconde l’insidia dello scompenso, il che può verificarsi in qualsiasi momento”

(doc. dib. 5). A completazione delle informazioni sul suo quadro clinico, in

sede di appello AP 1 ha prodotto un rapporto datato 9 maggio 2012 del dott. C.,

che ha definito il suo quadro psicopatologico come “caratterizzato, durante

le fasi di scompenso, dalla manifestazione di stati di iperattività psicotica o

alternativamente di stati depressivi” e la sua cartella medica corredata da

allegati, in particolare il rapporto d’uscita dalla Clinica __________, dove

nell’agosto 2008 è avvenuto il suo ultimo ricovero per un episodio maniacale

con sintomi psicotici (cfr. doc. CARP n. IX, in particolare rapporto 9 maggio

2012.

del dott. C.).

Per quanto riguarda la sua situazione

patrimoniale, AP 1 ha dichiarato di non avere alcun lavoro e di percepire

unicamente l’aiuto sociale (assegni famigliari e integrativi), per circa fr.

2'000.- al mese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3, verbale TPC, allegato 1, pag.

3).

Anche lei priva di elementi imponibili in

Svizzera (doc. TPC 24), al 15 febbraio 2012 è stata oggetto di un attestato di

carenza di beni per fr. 1'773.75 (AI 128 e doc. TPC 10).

Al dibattimento di prima istanza AP 1 si è detta

intenzionata a cercare lavoro o cominciare un apprendistato a tempo parziale

per avere così tempo di occuparsi della crescita della figlia (verbale TPC, allegato

1.

pag. 3).

Al dibattimento di seconda istanza non si è

presentata (senza dare alcuna giustificazione) ma, a quanto è dato sapere, non

ha realizzato nessuno dei progetti che ha esposto in prima sede.

Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 107, AI

132.

e doc. TPC 21), in Cile AP 1 ha subito circa quattro mesi di detenzione

preventiva e la medesima condanna della madre per le circostanze evocate al

precedente considerando (verbale 6 luglio 2011, pag. 3-4, verbale IM 1/AP 1 23

agosto 2011, pag. 3, Al 101 e 131, doc. TPC 39).

IV. Inchiesta

penale

6.

L’inchiesta ha preso avvio dalle dichiarazioni di A. (detto A. o A.),

costituitosi spontaneamente in polizia ed arrestato provvisoriamente l'8 marzo 2011.

Cittadino venezuelano, A. era, da inizio dicembre

2010, ospite in Ticino della famiglia M. che aveva conosciuto anni prima in un

villaggio turistico a __________ dove lavorava come animatore. I coniugi M. avevano

preso in simpatia A. e lo avevano ospitato al loro domicilio a __________ in

occasione di alcuni suoi soggiorni in Ticino a partire dal 2009 (verbale A., 8

marzo 2011, pag. 2).

A. ha spontaneamente raccontato agli inquirenti

di avere acquistato a __________ e importato in Ticino nel mese di febbraio

2011.

circa 500 gr di cocaina, quale body packer sotto forma di 50 ovuli,

chiamando ripetutamente in correità IM 2 e le qui appellanti IM 1 e AP 1 sia

per quel che concerne l’iniziativa dell’operazione sia per il successivo

spaccio di parte dello stupefacente, come meglio si dirà nei seguenti considerandi.

Sulla base delle sue dichiarazioni, in data 31

agosto 2011 A. è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________(doc.

TPC 13) ad una pena detentiva di 20 mesi, computato il carcere preventivo

sofferto, condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni poiché

ritenuto colpevole dei reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla

LStup (art. 19 n. 1 e 2 nonché art, 19a n. 1 LStup previgente l'1.7.2011), ripetuta

infrazione alla LF sugli stranieri (art. 115 LStr) e riciclaggio di denaro

(art. 305bis n. 1 CP).

7.

Lo svolgimento dell’inchiesta scaturita dalle chiamate in correità

di A. nei confronti di IM 2, IM 1 e AP 1 è stato descritto dettagliatamente ai

consid. 5-6 della sentenza impugnata (pag. 10-12) cui si rimanda in forza

dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

Riassumendo, il PP ha ottenuto dal giudice dei

provvedimenti coercitivi l'ascolto in diretta e/o l'acquisizione dei tabulati

retroattivi di utenze telefoniche a loro riconducibili, in particolare quelle,

mobili, (in uso a IM 2), (entrambi in uso a IM 1), (intestato e in uso a AP 1),

(in uso a A.).

I tre chiamati in correità sono, poi, stati

oggetto di mandati di accompagnamento coattivo ed arrestati provvisoriamente il

7.

e l’8 giugno 2011.

L’inchiesta è stata caratterizzata dal comportamento

non collaborativo dei tre accusati, che hanno sostanzialmente negato ogni

addebito e il loro coinvolgimento in questioni di droga.

Con riferimento alle dichiarazioni di IM 2, che

non ha impugnato il giudizio prolato dalla Corte di prime cure nei suoi

confronti, si richiamano - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - le

considerazioni espresse dai primi giudici al consid. 12 a della sentenza impugnata, pag. 20-21:

In merito al pto. 1 dell'AA tutto si può dire di

IM 2 salvo che sia stato particolarmente collaborativo e loquace visti i suoi

reiterati, anche se leciti, "non voglio rispondere" (PS IM 2

17.6.2011

pag. 3 e 7 nonché PP IM 2 9.6.2011 pag. 5), "non mi

ricordo" (PP IM 2 9.6.2011 pag. 4 e 5 nonché 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A.

25.8.2011

pag. 6, 7 e 8, IM 2/N. 26.8.2011 pag. 4, 5 e 6 nonché IM 2/IM 1

29.8.2011

pag. 3), "mi avvalgo della facoltà di non rispondere" (PS IM

2.

17.6.2011 pag. 2 nonché 30.6.2011 pag. 2 e 4, PP IM 2 9.6.2011 pag. 3 e 5,

4;7.2011 pag. 2, 3 e 4, 25.8.2011 pag. 3, IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 3, 4 e 6

nonché IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9). Ciò posto ha comunque ammesso di aver

ricevuto da A. 330 gr. di cocaina, prima 2 o 3 ovuli e poi 300 gr. di cui 50

gr. ritornati (VD all. 1 pag. 3 III R) sentendosi "sotto pressione"

perché non aveva ancora pagato l'intera fornitura (PP IM 2 9.6.2011 pag. 8, IM

2/A. 25.8.2011 pag. 9 e VD all. 1 pag. 4 i R). Sempre in sede predibattimentale

si è avvalso della facoltà di non rispondere al momento del confronto con tre

dei suoi clienti (PP IM 2 4.7.2011 pag. 6, 8 e 12) per poi in aula, invece,

dichiarare di aver venduto 280 gr. (VD all. 1 pag. 3 III R) sia a loro (VD all.

1.

pag. 3 IV R) che ad altri clienti (VD all. 1 pag. 10 III R). Per finire sia

in istruttoria (PP IM 2 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9 e 10 nonché IM

2/N. 26.8.2011 pag. 4 e 5) sia al pubblico dibattimento ha sempre sostenuto

che, contrariamente al dire di A., non c’è mai stato “nessun terzo acquirente”

(VD all. 1 pag. 3 IX R e pag. 7 lI R), che in questo spaccio sua sorella e sua

nipote nulla c'entravano anche se la prima gli ha prestato parte dei soldi che

consegnò, a titolo di parziale pagamento, a A. (PP IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 4 e

5.

nonché VD all. 1 pag. 3 X R, pag. 6 I R e pag. 7 II R).”

Contrariamente a IM 2, che verso la fine

dell’inchiesta ha quindi parzialmente riconosciuto alcuni addebiti e non ha

impugnato la condanna, le due prevenute, qui appellanti, si sono sempre

dichiarate estranee alle accuse di A.. IM 1 ha solo ammesso, verso la fine

dell’inchiesta, di avere detto a A. di portare della cocaina da __________,

senza specificarne il quantitativo (Verbali 4.7.2011 pag. 10 e 5.9.2011 pag.

2-3), ritrattando però queste dichiarazioni parzialmente in sede di inchiesta e

poi totalmente in sede di dibattimento di prima istanza, laddove ha riconosciuto

unicamente di aver pagato a A. parte della cocaina spacciata dal fratello

poiché minacciata (verbale TPC, all. 1, pag. 4, 6, 7).

La chiusura dell'istruzione è avvenuta il 30

novembre 2011 per IM 2 e per AP 1, il 7 dicembre 2011 per IM 1, mentre l’atto

di accusa è stato emanato in data 19 gennaio 2012.

Solo IM 2 è arrivato in aula in stato detentivo. IM

1.

e AP 1 si sono presentate al dibattimento di prime cure a piede libero, dopo

90.

giorni, rispettivamente 1 giorno di detenzione preventiva.

Con sentenza del 4 aprile 2012 la Corte delle

assise criminali ha confermato in larga misura le tesi accusatorie fondate

sulle dichiarazioni di A., condannando tutti e tre i chiamati in causa per

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sulla base delle circostanze

riferite da quest’ultimo.

V. Risultanze

istruttorie

Come già evocato, l’inchiesta si è principalmente

sviluppata a partire dalle dichiarazioni che A. ha spontaneamente rilasciato

agli inquirenti.

a. Dichiarazioni

di A.

8.

Nei

suoi verbali di interrogatorio, A. ha affermato di aver conosciuto IM 1 e i

suoi familiari nel 2010, frequentando il bar __________, esercizio pubblico

ritrovo di sudamericani.

Quando uscivo a spasso con il dott. M. ho avuto

modo di conoscere IM 1. Eravamo al __________. C'era tanta gente tra i quali

anche IM 1 e AP 1. (…) Ricordo che AP 1 non mi guardava mentre che IM 1 ha

iniziato a parlare con me. Poi finita la "festa" me ne andavo. lo

ricordo che avevo lasciato i miei recapiti telefonici ai presenti o meglio a IM

1.

a IM 2, a O. ed ad altri che non ricordo. Ricordo che era il 2010 ed io avevo

appena iniziato a frequentare la scuola di __________.” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche

verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3; verbale di

confronto tra AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 6-7).

I contatti fra A. e la famiglia AP 1 ripresero e

si intensificarono verso la fine dell’anno. Dapprima IM 1 gli chiese di

accompagnarla al __________assieme alla figlia AP 1 e, in seguito, lo invitò a

partecipare alla cena di Natale a casa sua.

Poi non sentii più IM 1 fino prima di Natale

2010.

quando IM 1 mi chiese di farle un favore accompagnandola al __________visto

che io avevo la patente e usavo l'auto di AP 1. Poi la IM 1 mi invitò a cena la

sera del 24”

(verbale 22 marzo 2011,

pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3,

AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 2).

L'ho poi rivista (AP 1) nei dicembre 2010,

quando sua madre mi ha telefonato chiedendomi se io potevo accompagnarli al __________.

Da parte mia ho quindi guidato l'auto di AP 1, la quale non se la sentiva di

guidare. In quell’occasione eravamo io, AP 1, sua madre e la bambina di AP 1.

In seguito IM 2 mi ha invitato alla cena della vigilia di Natale. IM 2 aveva

poi chiesto a sua sorella se andava bene e lei aveva risposto di sì. Il 24

dicembre 2010 ho quindi cenato a casa loro. Vi erano IM 1, IM 2, AP 1 ed il suo

fidanzato di cui non ricordo il nome.”

(AI 109, verbale di

confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale di confronto IM

1.

/ A. 4 luglio 2011, pag. 2).

9.

A.

ha affermato di essere stato al corrente che IM 1 aveva dei precedenti penali

per questioni di droga e che assieme alla sua famiglia era ancora attiva in

questo campo.

frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella

famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1

avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche

con me presente”

(verbale 22 marzo 2011,

pag. 5).

lo so che lei (IM 1) era stata presa con 20 kg di cocaina in Cile. E credo anche che abbia fatto prigione laggiù. So che ha tre figli, una si

chiama AP 1 e poi due maschi che però non conosco ma so che uno di loro è in

prigione” (verbale 8 marzo

2011, pag. 3).

Il PP mi chiede se io non abbia avuto reticenze

nel dire ad un estraneo che stavo trafficando cocaina. Rispondo dicendo che

nella famiglia di IM 1 sono tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di

droga. Di cosa vivono sennò?” (verbale

9.

marzo 2011, pag. 4).

10.

Agli inquirenti A. ha rivelato che IM 1 - cui aveva confidato la sua

intenzione di recarsi a __________ per qualche tempo per cercare lavoro - gli

aveva proposto di importare in Svizzera della cocaina. IM 1 gli disse che

sarebbe stata in grado di piazzare la droga, in quanto aveva già dei contatti.

Poi parlando con IM 1 le ho detto che io non ho

un lavoro e che non ho soldi. Le dicevo che sarei andato a __________ per

trovare lavoro. Lei però mi disse; "tu potresti portare qualche cosa così

ci divertiamo, io ho i contatti", io ho capito subito che lei intendeva

che io portassi qua cocaina. lo accettavo questa proposta e mi recavo a __________.

Questo avveniva ad inizio gennaio 2011”

(verbale 8 marzo 2011,

pag. 3).

Negli interrogatori seguenti A. ha descritto più

precisamente le circostanze in cui la donna le aveva formulato tale proposta:

io mi trovavo a passeggio con il cane del signor

M. ed ho incontrato IM 1 vicino al __________. IM 1 stava andando a fare la

spesa ed io l'ho accompagnata. Durante questa passeggiata gli ho accennato che

mi sarei recato in Spagna per cercare lavoro. Avevo precisato che la mia

intenzione era di andare a __________. Preciso che andavo a __________ perché

c'erano dei miei famigliari che già vivono li. In quel contesto IM 1 mi aveva

detto di portargli qualche cosa, intendendo cocaina. lo avrei dovuto quindi

portare questa cocaina e lei aveva l'acquirente. In quel momento gli ho

risposto "vediamo" e mi sono messo a ridere. Nel contempo però avevo

iniziato a pensarci se del caso non avessi trovato lavoro.

ADR che evidentemente non era la prima volta che

io avevo a che fare con la cocaina, io già ne facevo uso e ogni tanto consumavo

con IM 2 ed altri Sudamericani tra cui per esempio P., O. e Q..

ADR che non sapevo chi acquistava la cocaina in

quelle circostanze ne da chi.

ADR che ribadisco che comunque era la prima volta

che mi veniva chiesto di portare della cocaina dalla Spagna”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 3; cfr. anche verbale 9 marzo 2011,

pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4,

AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 7; AI 160, verbale

di confronto tra IM 2 e A. 25 agosto 2011, pag. 4; AI 196, verbale 4 maggio

2011, pag. 4).

A. ha riferito che la quantità di stupefacente da

importare non era stata precisata, ma che secondo IM 1 poteva trattarsi “anche

di un paio di chili”, in quanto lei “aveva già gente disposta ad

acquistare cocaina” (verbale 9 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011,

pag. 5; cfr. anche AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag.

7).

Pur se il suo compenso e il prezzo di vendita

della cocaina non era stato discusso, A. riteneva comunque che “si sarebbe

trattato del classico valore di CHF 55.00 al grammo. Tengo a precisare che

questo è il prezzo che gira tra noi Sud americani” (AI 196, verbale 4

maggio 2011, pag. 4).

11.

A. ha, poi, raccontato agli inquirenti che, durante il suo soggiorno

a __________, frequentando “parrucchieri e ristoranti e bar frequentati da

dominicani”, ha avuto modo di conoscere un uomo, soprannominato “B.” - il

cui vero nome è risultato essere B.- interessato al mercato della cocaina in

Svizzera. Questi aveva accettato di fornirgli 500 grammi di tale stupefacente sotto forma di 50 ovuli da 10 grammi ciascuno, invece del chilo richiesto da A. (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).

Avevo già infatti conosciuto B. al quale avevo

chiesto se poteva fornirmi di 1 chilogrammo di cocaina. Avevo chiesto a B. se poteva darmela a credito. B. mi disse che potevamo iniziare con mezzo chilo di

cocaina”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).

Tuttavia, B. - che dava lo stupefacente a

credito, senza contropartita immediata - non si fidava di A. che, per giunta,

era un neofita. Così volle accompagnarlo nel viaggio in Svizzera.

Avrei quindi ottenuto la cocaina "a

credito" da B., il quale mi seguiva proprio per evitare brutte sorprese,

ed io lo avrei pagato non appena IM 2 mi avesse versato quanto pattuito. Posto

che avessi venduto tutto a IM 2 al prezzo minino di 55 fr./gr., considerando un

cambio di 1,32 franchi/euro, avrei conseguito un utile di almeno fr. 6'300.-”

(verbale 9 marzo 2011,

pag. 5, cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6).

12.

Trovata la disponibilità di cocaina, A. si premurò di contattare IM

1.

prima di concludere l’affare con B..

lo ho quindi telefonato a IM 1 per dirle che

avevo trovato mezzo chilo di cocaina. il suo telefono era tuttavia spento. Ho

quindi chiamato suo fratello IM 2 (detto IM 2) del quale avevo il suo numero di

telefono, dato che ce lo eravamo scambiati durante la cena di Natale. lo gli ho

esposto il fatto che ero a __________ e stavo concludendo un affare concernente

mezzo chilo di cocaina così come concordato con IM 1. […] IM 2 mi ha quindi

detto che poteva pensarci lui e che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo

stessi facendo con IM 1”

(verbale 9 marzo 2011,

pag. 4; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5;

AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).

Come già detto nei precedenti verbali, giunto a __________

e dopo aver trovato il fornitore, ho fatto il numero di IM 1 per diverse volte

senza che questa rispondesse. Ho quindi deciso di chiamare suo fratello IM 2,

sempre nell'intento di reperirla. Dopo che questi mi ha comunicato che IM 1 era

all'estero gli ho raccontato quali erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo

trovato il fornitore. Lui mi ha risposto che se ne sarebbe occupato lui al

posto della sorella” (verbale

4.

maggio 2011, pag. 4).

Dopo che ho ottenuto l'accordo con B. ho quindi

cercato IM 1 al telefono. Non trovandola ho contattato sul suo numero IM 2. (…)

IM 2 era un po' reticente quando gli ho chiesto di IM 1, visto che è timoroso

di lei. lo allora gli ho spiegato che IM 1 mi aveva accennato che se trovavo

della cocaina, lei aveva qualcuno a cui rivenderla. Allora IM 2 mi disse di

portarla. (…) ADR che IM 2 mi ha richiamato dicendomi "quanto ci impieghi

ad arrivare che manca la roba?". Era ansioso che arrivassi perché c'erano

i clienti.

Avrò sentito prima di partire IM 2 due o tre

volte in totale. Ho poi risentito IM 2 che già ero in Svizzera”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).

In relazione alle telefonate a IM 2 da __________,

A. ha detto agli inquirenti che:

ci siamo sentiti più volte. Io lo contattavo per

mantenere un buon rapporto con lui, così da essere sicuro che giunto in

Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina”

(verbale di confronto IM

2/A. 25 agosto 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 22 marzo 2011, pag. 2).

Rassicurato dalle telefonate con IM 2, A.

inghiottì, dunque, i 50 ovuli di B. e partì con lui alla volta di __________ e,

poi, di __________ (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).

13.

Sulla base delle analisi dei tabulati telefonici agli atti nonché

degli orari dei bus dalla __________, A. ha potuto descrivere precisamente i

suoi spostamenti il giorno del suo arrivo a __________ - B. si era invece

fermato a __________ - con gli ovuli di cocaina. A. ha raccontato agli

inquirenti di avere, per prima cosa, preso contatto con IM 2.

appena giunto alla Stazione FFS di __________ proveniente

dalla __________, e meglio alle ore 16.20 a __________ verosimilmente appena sceso dal Bus __________ . Infatti a quell'ora ho fatto una telefonata a IM 2.

Mi viene chiesto di dire cosa ci siamo detti. Non ricordo però cosa gli ho

detto. IM 2 era al corrente che sarei giunto con la cocaina.” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4).

Come ho già detto appena sceso dal Bus sono

andato al __________ poco lontano a bere qualche cosa ed avevo già mal di

pancia. A dire il vero già a __________ durante il viaggio avevo mal di pancia.

Dopo il __________ ho preso un taxi e

sono andato dritto al WC del bar __________ . Quel WC si trova sul retro del

Bar e non bisogna per forza passare dal bar per accedervi. Basta entrare sul

retro dello stabile. Può essere utilizzato da tutti. Sono entrato nel WC delle

donne ed ho iniziato a espellere gli ovuli. Ho impiegato circa 45 minuti. Poi

sono uscito dal bagno. Di lì a poco sono poi arrivati IM 2 e O..”

(verbale 29 marzo 2011,

pag. 4-5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag.

5).

I verbalizzanti mi rendono edotto che tra le ore

16.20

e le ore 17.07 tra me e IM 2 ci sono stati diversi scambi telefonici (per

la precisione 8). (…) Rispondo che erano telefonate per dire a IM 2 di darmi il

tempo necessario per evacuare perché mi faceva fretta. (…)

Domanda: chi c'era con lei tra le ore 16.20 e le

ore 18.37?

Risposta: come detto dopo che ho espulso gli

ovuli giungeva IM 2 con O.. Non è arrivato più nessuno altro. E' possibile

presumere che io abbia espulso gli ovuli tra le ore 17.00 e le ore 18.37. Ho

poi consegnato i tre ovuli a IM 2.

ADR: che IM 2 è arrivato dopo che io avevo espulso

gli ovuli.” (verbale 29 marzo

2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag. 5; verbale 22

marzo 2011, pag. 8-9).

Dopo la consegna dei tre ovuli a IM 2, questi

disse a A. che il relativo pagamento sarebbe avvenuto solo dopo la loro vendita

(verbale 9 marzo 2011, pag. 5).

A. ha dichiarato di essere stato contattato nei

giorni successivi da B. che voleva alcuni degli ovuli da lui trasportati (dapprima

2, poi ulteriori 10) per venderli a suoi clienti. I due hanno avuto una

discussione in relazione al pagamento, in quanto B. voleva dividere in parti

uguali i guadagni netti della cocaina, ciò che non stava bene a A. poiché ciò

avrebbe ridotto drasticamente il suo margine di guadagno: il loro accordo

iniziale prevedeva, infatti, che B. ricevesse Euro 29.- /grammo, mentre A.

contava di ricavare almeno fr. 55.- /grammo dalla successiva rivendita.

A. propose allora a B. di riprendersi tutti gli ovuli

rimasti e di dargli fr. 5'000.- per il trasporto. Ma B. non accettò tale

offerta (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).

14.

A. ha raccontato di essere stato contattato da IM 2 il giorno

seguente la consegna dei primi tre ovuli di cocaina. Quest’ultimo gli proponeva

un incontro a casa di R. per la consegna di un ulteriore ovulo di cocaina:

Mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un

appuntamento presso l'appartamento di O. che abita nello stesso palazzo di IM 1.

In quell'occasione mi ha detto di portare un solo ovulo a O.. lo ho seguito le

indicazioni ed ho quindi consegnato 1 ovulo a O.. Questi mi ha detto che mi

avrebbe pagato solo dopo averlo venduto e che per fare ciò gli necessitava una

settimana. Io non gli ho creduto ed ho pensato che fosse destinata al suo

consumo. lo ho comunque consegnato "a credito" Io stupefacente a O.”

(verbale 9 marzo 2011,

pag. 6).

A. ha quindi chiesto a IM 2 quando gli avrebbe

pagato il dovuto (fr. 1'650.-) per i tre ovuli consegnati il giorno precedente.

Egli voleva inoltre sapere che ne era del

loro accordo riguardante gli ovuli rimanenti:

Nella stessa occasione, dato che pure IM 2 era

presente, gli ho chiesto se mi pagava i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha

risposto dicendomi che non li aveva ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne

era del nostro accordo riguardante tutti i rimanenti ovuli e lui mi ha risposto

che aveva trovato un cliente” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).

Nei giorni successivi, per i tre ovuli IM 2

consegnò complessivamente fr. 1100.- a A., che a sua volta ne consegnò fr.

500.

- a B. (verbale 8 marzo 2011, pag. 8; verbale

9.

marzo 2011, pag. 6; verbale 22 marzo 2011, pag. 4; AI 160, verbale di

confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 10).

15.

In seguito, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva trovato un acquirente

interessato a 300 grammi di cocaina e che aveva incaricato della relativa

vendita la figlia AP 1, di cui si fidava.

IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e

mi disse che c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2

dicendogli che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1)”

(verbale 8 marzo 2011, pag. 8; cfr. anche AI

77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 6; AI 109, verbale di

confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).

Il prezzo sarebbe però stato di fr. 45.- al gr.,

cioè fr. 10.- in meno del minimo pattuito. lo ho quindi chiamato B., il quale

iniziava ad essere preoccupato (era da troppo tempo in Ticino e spendeva

soldi), dicendogli che c'era un compratore alle condizioni di cui ho detto

sopra e lui mi ha risposto che sarebbe stato presente anche lui” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).

Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le

trattative. Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di

cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina” (verbale

9.

marzo 2011, pag. 9).

Secondo A., AP 1 era la persona di fiducia di IM

1.

“per il semplice motivo che IM 2 è un ciarlatano” (AI 109, verbale di

confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8):

Ricordo che AP 1 era la "donna" di

fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un

“ganasa” irresponsabile” (verbale

22.

marzo 2011, pag. 5).

Il giorno seguente A. si recò dunque a casa di AP

1.

portando con sé i 30 ovuli richiesti:

Il giorno dopo ci siamo trovati io, il IM 2 e AP

1.

presso l'appartamento di quest'ultima, la quale vive con la madre IM 1 non

era ancora arrivato e queste persone hanno tentato di diminuire ancora il

prezzo, portando a fr. 43.- al gr. Io ho quindi chiamato B. dicendogli di non

venire. Lui ha risposto che sarebbe venuto comunque e che fr. 43.- non andava

bene. Questo deve aver dato qualche effetto siccome IM 2 mi ha detto che fr.

45.

- andava bene, AP 1 ha quindi tentato di telefonare al suo contatto, senza

però riuscirci. lo e IM 2 ci siamo quindi trasferiti al __________ ad

aspettare B.. Voglio anche dire che io nell'appartamento c'ero andato portando

con me 30 ovuli. I rimanenti li avevo lasciati in cantina. Quando siamo usciti

per andare al __________ i 30 ovuli li ho quindi lasciati nella camera di IM 2.

Nel frattempo AP 1 era già uscita verosimilmente per cercare il suo contatto”

(verbale 9 marzo 2011,

pag. 6-7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag.

8-9).

ADR che confermo di aver lasciato i 300 gr. a

casa loro perché mi fidavo di loro. Non volevo in ogni caso girare con 300 gr.

di cocaina addosso. Quando siamo andati al __________ AP 1 era uscita. ADR che

IM 2 mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso dopo due o tre ore

che eravamo lì”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7).

ADR che quando io ho portato i 300 gr. IM 1 ha

chiamato ed ha parlato con IM 2. IM 2 gli ha detto "guarda che c'è qui A."

(io). Lei disse che non aveva credito e di richiamarla indietro. Cosa che però

non abbiamo fatto perché eravamo concentrati sui 300 gr.”

(AI 77, verbale di A. /IM

1.

4 luglio 2011, pag. 6).

I due uomini sono, poi, stati raggiunti al __________

da B., accompagnato da N.. Questi fu presentato in veste di potenziale

acquirente di 10 ovuli, ma verosimilmente di trattava solo di una messinscena

per fare pressione su IM 2. N. fungeva, in realtà, solo da

autista/accompagnatore di B.:

Dopo qualche momento di attesa al __________ è

arrivato B. con una persona che si è presentata come N., il quale ha detto che

era interessato a 100 gr. a fr. 55.- gr. Ricordo che IM 2 è diventato nervoso e

si è allontanato. lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se ne

faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.)

tramite B. per 100 gr. Lui mi ha risposto che non poteva prendere 100 gr. da

dare a N. siccome AP 1 stava trattando i 300 gr. con il suo contatto. Di fatto IM

2.

mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso e che quindi quello

relativo ai 100 gr. saltava” (verbale

9.

marzo 2011, pag. 7).

Poi con IM 2 siamo usciti dall'appartamento dove

io nascondevo gli ovuli nell'armadio della sua camera da letto. Nel frattempo AP

1.

era uscita di casa e non so dove fosse andata. Poi con IM 2 siamo andati al __________

per aspettare "B.". Lui giungeva con un dominicano, mai visto e che

non era la stessa persona degli altri incontri. So che questo dominicano ha

passaporto svizzero. Quindi ho presentato "B." a IM 2 e ci siamo

messi a discutere. "B." voleva 100 grammi di cocaina da dare a quel tipo con passaporto svizzero. Questo si chiama N.. Poi con IM 2

abbiamo discusso. So che AP 1 era tornata a casa e che avrebbe venduto tutti i

grammi 300 ad un suo contatto. Il contatto di AP 1 era in casa con lei. Ne IM 2

né AP 1 volevano che io vedessi la persona interessata all'acquisto di tutti i

grammi 300”

(verbale 8 marzo 2011,

pag. 9).

A domanda del PP, che gli chiedeva se fosse stata

AP 1 a consegnare questi ovuli all’acquirente, A. ha affermato di non averlo

visto coi propri occhi, “ma l’ho sentita dire a B. che la roba l'aveva già

consegnata ed inoltre IM 2 era stato tutto il tempo con me e quindi non poteva

essere stato lui” (AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011,

pag. 9).

16.

Una volta concluso l’affare concernente i 30 ovuli, IM 2 ha puntualizzato

a A. che il relativo pagamento (fr. 13'500.-, cfr. verbale 8 marzo 2011, pag. 9) non sarebbe intervenuto subito (e

meglio alle 18 del giorno stesso) ma solo alle 14 del giorno dopo. Poi, IM 2

fece slittare la data di consegna del dovuto ancora di 4-5 giorni.

Dopo che l'affare si era concluso mi disse anche

che i soldi non sarebbero arrivati subito. Prima mi disse che i soldi sarebbero

arrivati alle ore 18:00 dello stesso giorno, poi mi disse di ripassare il

pomeriggio del giorno dopo”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag.

7).

Preciso alla verbalizzante che quando IM 2

nonostante mi aveva detto che mi avrebbe pagato alle ore 18:00 dello stesso

giorno della consegna, e non l'aveva fatto, B. era andato su tutte le furie.

Quindi abbiamo chiamato AP 1 in modo che fosse lei a spiegargli il motivo del

ritardo del pagamento. AP 1 ci ha quindi raggiunto. Lei aveva spiegato che

ormai aveva già consegnato la cocaina al suo acquirente e che fino al giorno

dopo non avrebbe potuto raggiungerlo. B. non capiva e diceva che voleva i soldi

o la cocaina indietro. AP 1 è riuscita in tutti i modi a convincerlo”

(AI 77, verbale di

confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8; cfr. anche AI 109, verbale di

confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).

Dopo mezz'ora che eravamo al bar __________

ricevette una telefonata. Mi disse che doveva lasciarmi. Poi gli dissi va bene

e lo lasciai. Dopo 15 minuti IM 2 mi chiama e mi dice che dovevo passare a casa

sua che aveva qualche cosa di importante da dirmi. Io sono andato a casa sua e

mi invitano a cena (presenti AP 1 e IM 2). C'era anche il fidanzato di AP 1 che

però non c'entra nulla con questa storia. La cosa importante era che i CHF

13'500.- non me li avrebbero dati il giorno dopo alle ore 14 ma 4 - 5 giorni

più tardi. lo mi arrabbiavo ma non volevo fare casino per via dell'estraneo che

c'era in casa (il fidanzato di AP 1). Poi inoltre c'era il taxi che mi

aspettava. Uscii di casa, salii nel taxi e informai "B.". Questi si

incazzò e mi disse di aspettarlo che sarebbe volato da me subito. Infatti dopo

15.

minuti giungeva al __________ "B." sempre con questo N.. lo

chiamavo IM 2 e gli disse che volevo assolutamente la droga indietro. IM 2 mi

disse che oramai l'aveva già data al contatto di AP 1. Poi IM 2 mi raggiungeva

al bar __________ dove c'era anche "B.". Abbiamo discusso e alla fine

"B." accettava il fatto che i soldi IM 2 ce li avrebbe consegnati tra

4.

-5 giorni”

(verbale 8 marzo 2011, pag. 9-10, cfr. anche

verbale 9 marzo 2011, pag. 7).

17.

Nei giorni seguenti A., messo sotto pressione da B. per il pagamento

dei 300 grammi di cocaina, continuava invano a telefonare a AP 1 e a IM 2:

ADR che nei giorni successivi io cercato di

parlare sia con AP 1 sia con IM 2. Contattavo IM 2 sul suo numero sia AP 1 sul

suo numero”

(AI 77, verbale di

confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8).

All’ennesima chiamata al cellulare di AP 1, A.

ottenne finalmente una risposta, ma da parte della madre, IM 1 che, nel

frattempo, era rientrata da __________:

Ho sentito per telefono, quello di AP 1, 5

giorni dopo la consegna dei grammi 300 di cocaina a AP 1 tramite IM 2, la IM 1.

lo avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la

consegna dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha

assicurato che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la

situazione” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6); “Mi faccio garante e domani ci

vediamo per risolvere la questione" (verbale 9 marzo 2011, pag. 7); “mi

disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi e che mi avrebbe contattato il giorno seguente perché era stanca dal viaggio” (verbale 8

marzo 2011, pag. 10); “ADR che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era

arrivata avrebbe sistemato questione”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).

18.

Secondo quanto indicato da A. in occasione dei suoi interrogatori,

il ritorno di IM 1 non fu, però, risolutivo. Anche lei, infatti, iniziò a

rinviare gli appuntamenti per saldare i conti.

Il giorno dopo l'ho chiamata e mi ha confermato

che ci saremmo visti alle ore 19:00. In realtà quella sera non si è presentata

adducendo a scuse varie. Per circa una settimana abbiamo avuto contatti e

appuntamenti rinviati”

(verbale 9 marzo 2011,

pag. 7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 10).

ll giorno seguente chiamai IM 2 visto che IM 1

non mi rispondeva. Premetto che da quella data "B." era sempre

appiccicato a me. Come suo autista c'era questo N..

"B." mi faceva pressioni sul pagamento

dei 13'500.- CHF che la famiglia di IM 2 mi doveva” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).

Il giorno seguente io e "B." siamo

andati al bar __________ mezz’ora prima dell'appuntamento con IM 2. Lo abbiamo

chiamato e lui ci fece notare che manca ancora mezz’ora all'appuntamento. Alle

1900.

chiamiamo IM 2 che non era ancora arrivato. Alla fine alle ore 2200 IM 2

non era ancora arrivato e quindi siamo andati all'appartamento” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).

Visto che IM 2 non mi rispondeva come pure IM 1

io e "B." con l'autista siamo andati a casa di IM 1. Abbiamo suonato

al citofono. IM 1 rispose al citofono e si spaventò. Ci fece salire io e "B.".

A metà scala ci accolse IM 2. Disse che in casa c'era gente e con mille scuse

non voleva farci entrare nell'appartamento. Non siamo riusciti ad entrare

nell'appartamento. Infatti con IM 2 siamo andati al Ricon latino o meglio

all'esterno. Li abbiamo discusso io IM 2 e "B.". IM 2 mi promise che

l'indomani io avrei ricevuto tutti i soldi.

Ci siamo poi spostati alla __________ . Lì dissi

di chiamare IM 1 affinché potesse parlare con “B.". A quel punto "B."

aveva perso la fiducia in me. IM 2 chiamò IM 1 dicendole rispondi al telefono

che c'è A. che ti vuole parlare.

lo parlai con IM 1 e lei mi disse un sacco di scuse.

Mi disse che lei aveva trafficato con tanti kg di cocaina e che quindi sapeva

quel che faceva.

Le passavo "B." e lui uscì dal bar per

parlare con lei. Non so cosa si siano detti.

Dopo 10 minuti "B." mi disse di uscire

dal bar e mi passa la IM 1. Chiesi a IM 1 di cosa avessero parlato e lei mi

disse che era tutto a posto. Le dissi che non era vero perché "B."

voleva la sua roba indietro. Poi abbiamo fissato un nuovo appuntamento per il

giorno dopo alle ore 19.00” (verbale

8.

marzo 2011, pag. 10).

Abbiamo suonato ci hanno fatto entrare nelle

scale e IM 2 mi disse di aspettare fuori. IM 2 ha ancora detto scuse per non

darci i soldi. Poi siamo andati ancora alla __________ . Sempre noi tre. IM 1

mi chiamò e con tono dolce mi disse: "tesoro domani alla stessa ora ti

darò i soldi” (verbale 8

marzo 2011, pag. 10).

Il giorno seguente A. si recò, dunque, a casa di IM

1.

La donna gli pagò solo fr. 4'000.- e gli restituì cinque ovuli, riferendo

che l’acquirente della cocaina le aveva fatto delle rimostranze in relazione al

loro peso, inferiore a quanto pattuito:

Il giorno seguente alle ore 19.00 siamo andati

io e "B." a casa di IM 1. Lei ci dava CHF 4'000.- e grammi 50 di

cocaina (5 dei miei ovuli). Era in debito ancora di CHF 7'250.-. Lei diceva che

il cliente che aveva preso la roba si era lamentato che ogni ovulo era di

grammi 8 e non 11.5 con la confezione. Fatto che le ho contestato. "B."

osservava la IM 1 mentre raccontava queste bugie. Poi IM 1 cercava di

"ungerci" offrendoci la cena, da bere, ecc. "B." non mangiò

nulla e le disse: "va bene io me ne vado". lo rimasi

nell'appartamento a discutere. Spiegai ancora una volta a IM 1 che doveva darmi

tutto il denaro e basta. Poi uscii anche io da casa”

(verbale 8 marzo 2011,

pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).

A. ha in parte rettificato il suo racconto,

precisando che non fu in quell’occasione che B. si recò a casa di IM 1:

ADR che ribadisco che una volta che é rientrata

è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi a me come pure gli ovuli. Preciso che B.

non è venuto su. Lui mi aspettava al Bar __________ . ADR che in quel momento

eravamo io, AP 1, IM 2 e IM 1.

La verbalizzante mi dice che nel verbale

dell'arresto di cui mi è appena stata data lettura vi era anche B. a questa

consegna di CHF 4'000.00 e restituzioni di ovuli. Dico alla verbalizzante che

in quell'occasione B. non c'era. Lui mi aspettava al Bar __________ .” (AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4

luglio 2011, pag. 9).

I verbalizzanti mi chiedono se IM 1 ha visto o

avuto a che fare con la cocaina che ho trasportata da __________. Rispondo che IM

1.

aveva visto la cocaina ma chiaramente non tutti i 500 grammi (i 50 ovuli). Lei in un'occasione si lamentò circa il peso dell'ovulo. Lei diceva che il

compratore le aveva detto che l'ovulo era di grammi 8 e non 11 (peso lordo)

come le avevo detto io. Quindi mi restituiva 5 ovuli e mi dava CHF 4'000.--.

Questo é avvenuto a casa di IM 1 in cucina. Presente c'era IM 2 e AP 1. Ricordo

che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a quanto aveva venduto i grammi 300 al

compratore (che non so chi sia o meglio le due donne non me lo lasciavano né

vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla mamma che aveva venduto a CHF 45.-

al grammo” (verbale 29 marzo

2011, pag. 6-7).

IM 1 promise a A. che l’indomani avrebbe pagato

il resto della somma dovuta (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).

19.

In realtà, il giorno successivo IM 1 non consegnò il dovuto. A.

dovette aspettare ancora due o tre giorni per ottenere un ulteriore versamento

di fr. 4'000.-

II resto ci ha detto che lo avrebbe pagato il

giorno successivo. In realtà solo alcuni giorni dopo (2 o 3) IM 1 ci ha versato

altri fr. 4'000.- ” (verbale

9.

marzo 2011, pag. 7).

Il giorno seguente "B." mi chiamò e mi

invitò per un caffè. Ci siamo trovati e mi disse di chiamare nuovamente IM 1. IM

1.

ci disse che aveva ancora CHF 4'000.- da darci. Li consegnava a "B."

nella tromba delle scale di casa sua” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).

Preciso che B. è salito a casa di IM 1 quando

vedeva che anche la rimanenza del denaro non arrivava, mi aveva chiesto di

conoscere IM 1 perché pensava che fossi io a fregarlo. È in quell'occasione che

è salito. IM 1 in quel contesto aveva ribadito che il suo acquirente non era

contento perché diceva che mancavano due grammi dall'ovulo di dieci grammi. Preciso

alla verbalizzante che non era possibile che questo acquirente dicesse che

mancassero due grammi perché li avevo pesati io, IM 2 e O.. Anche Q. aveva

pesato l'ovulo”

(AI 77, verbale di

confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).

L’intero importo ottenuto, fr. 8'000.-, così come

i 5 ovuli restituiti da IM 1, vennero dunque presi in consegna da B., che

successivamente lasciò la Svizzera:

L'importo complessivo di fr. 8'000.- lo ha

tenuto tutto B., il quale si è tenuto pure le 5 palline restituite da IM 1 ed

il giorno successivo ha lasciato la Svizzera, almeno per quanto mi risulta” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7; verbale 29

marzo 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);

II giorno seguente "B." prese un aereo

e se ne andò in Spagna” (verbale

8.

marzo 2011, pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 12).

20.

A. ha, poi, riferito agli inquirenti di non essersi arreso e di aver

continuato a sollecitare a IM 1 il pagamento dello scoperto, che consisteva in

fr. 3'250.- (ovvero 43 fr./gr. per 250 gr., meno i fr. 8'000.- già versati).

IM 1 mi deve ancora la somma di CHF 3'250.-.

Ieri ho sentito IM 1 e mi disse di non romperle i coglioni. Mi disse che il

ragazzo che le deve dare i soldi non risponde al telefono. Da parte mia non

sono più in debito con "B.". I soldi che mi deve IM 1 sarebbero tutti

per me” (verbale 8 marzo

2011, pag. 12).

Successivamente io ho ancora sollecitato IM 1

affinché mi versasse quanto stabilito e ad un certo punto lei mi ha detto di

smetterla di rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era

lamentato che mancavano 2 grammi per ogni ovulo”

(verbale 9 marzo 2011,

pag. 7);

“lei mi ha detto di non romperle le scatole

perché lei è abituata a "fare fuori chili"” (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).

In definitiva, fatta eccezione per il parziale

pagamento dei tre ovuli consegnati all’inizio a IM 2 (solo in parte consegnati

a B.), A. ha dichiarato agli inquirenti di non aver guadagnato nulla dalla

cocaina consegnata ai AP 1: agli inquirenti egli ha detto che questi “mi

hanno fregato" (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).

b. Dichiarazioni

di IM 1

21.

In occasione del suo primo verbale di interrogatorio in polizia, IM

1.

ha ammesso di aver conosciuto A. con il soprannome di “A.” al bar __________ nel

corso del 2010 e che, in quell’occasione, loro si scambiarono i numeri di

telefono (pag. 2). Ha, poi, ammesso di averlo sentito nel dicembre 2010 per gli

auguri di Natale, e di avere anche ricevuto da lui un regalo per la nipotina (verbale

8.

giugno 2011, pag. 3).

Posta a confronto con le chiamate in correità di A.

del 22 e del 29 marzo 2011, IM 1 ha, invece, recisamente contestato ogni suo

coinvolgimento in questioni di droga, ammettendo unicamente che A. aveva

trascorso a casa sua la sera di Natale, senza tuttavia che in quell’occasione

si parlasse di cocaina (verbale 8 giugno 2011, pag. 3).

La qui ricorrente si è, pure, detta ignara

dell’arresto del fratello e di un suo coinvolgimento in traffici di cocaina (verbale

8.

giugno 2011, pag. 5).

22.

Anche davanti al PP, IM 1 ha continuato a negare ogni suo

coinvolgimento nel traffico di cocaina riferito da A.. Interrogata sui loro

rapporti, la qui appellante ha indicato di conoscerlo di vista dal dicembre

2010.

e di averlo ospitato la sera di Natale di quell’anno, dopo che lui le si

era presentato in casa, invitato dal fratello (verbale 9 giugno 2011, pag. 3).

Ha, poi, dichiarato di averlo rivisto una volta al __________ nel mese di

gennaio 2011 e di aver chiacchierato con lui bevendo una birra, vedendolo poi

ancora un’ultima volta nel mese di marzo (verbale 9 giugno 2011, pag. 3)

Per il resto, sia davanti al PP (verbale 9 giugno

2011, p. 4-5), sia davanti al GPC (verbale 9 giugno 2011, p. 2), IM 1 ha

ribadito la sua totale estraneità alla vicenda di droga esposta agli inquirenti

da A..

23.

Nella

prima parte del confronto con A., IM 1, ammesse alcune circostanze riferite dal

chiamante - in particolare, la partecipazione di A. alla cena di Natale a casa

sua, la visita al __________ , il fatto che A. le avesse parlato della sua

partenza poiché era senza lavoro e il loro incontro in zona Migros - ha

continuato a negare di avergli proposto un trasporto di cocaina (AI 77, verbale

di confronto IM 1 /A., 4 luglio 2011, pag. 3).

Poi, proseguendo nell’interrogatorio, e dopo aver

conferito con il suo legale, IM 1 ha, pur se in modo evidentemente reticente,

modificato le sue dichiarazioni, arrivando a dire che

magari posso aver detto a A. in un contesto dove

mi diceva che aveva problemi finanziari "allora porta su qualcosa",

ma non intendevo seriamente”

(AI 77, verbale di

confronto 4 luglio 2011, pag. 10).

Esortata dal PP e da A. a raccontare come si

fossero realmente svolte le cose, IM 1 si è, infine, decisa a dire quanto

segue:

Ha ragione A. quando dice di __________, gli

avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta

cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo

riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a trovarlo.

Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli e che i soldi erano

provento del mio lavoro e il guadagno per essermi prostituita” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio

2011, pag. 10).

Va, poi, annotato che - modificando le sue

iniziali dichiarazioni secondo cui nulla sapeva di un coinvolgimento del

fratello in questioni di droga - IM 1, in questo verbale, ha ammesso che

IM 2 mi aveva detto che aveva dei problemi con

il A. perché non riusciva a dargli i soldi per la cocaina ricevuta. lo gli ho

risposto che non volevo più avere casini visto che ho già avuto casini visto

che ho mio figlio in carcere. Allora ho deciso che avrei aspettato la paga e

avrei consegnato i soldi che IM 2 doveva a A.. Confermo di aver dato CHF 4'000.00 a IM 2 e in quell'occasione IM 2 ha dato quindi in mia presenza a A. i CHF 4'000.00 ed i 5

ovuli. Voglio aggiungere che io dissi a A. che io non avevo più soldi e lui mi

ha prestato CHF 150.00. Vi è stata una successiva occasione che A. è venuto a

casa mia con una persona alta e magra. Non so se fosse B., non mi è stato

presentato. Non so se in quell'occasione siano stati dati dei soldi. ADR che

contesto di essere stata io a dire a A. che l'acquirente si era lamentato del

peso dell'ovulo. E stato IM 2 a dirlo. Non mi ricordo se mia figlia fosse

presente in quelle due occasioni”

(AI 77, verbale di

confronto 4 luglio 2011, pag. 9).

24.

Il procuratore ha, in seguito, sentito contemporaneamente madre e

figlia, interrogandole sia in relazione ai loro trascorsi in Cile, sia in

merito alla loro situazione economica, rilevando come l’esistenza di cospicui

invii di denaro all’estero emersa dall’inchiesta stridesse con la precarietà

della loro situazione finanziaria. IM 1 non ha saputo spiegare esattamente la

provenienza dei soldi spediti in patria: si è limitata a sostenere che, in

parte, era stato il fratello ad avere spedito dei soldi a suo nome e, per il

resto, a giustificare il possesso del denaro con una sua saltuaria attività di

prostituta (AI 158, verbale di confronto tra IM 1 e AP 1 23 agosto 2011, pag.

5).

Quanto al resto, l’interrogatorio non ha portato

elementi di rilievo, le due donne essendosi limitate a confermare la presenza

di A. alla cena di Natale e l’avvenuta visita al __________ in sua compagnia

(AI 158, verbale di confronto, pag. 9).

25.

IM 1 è stata in seguito sentita insieme al fratello IM 2.

Durante questo interrogatorio, a IM 1 non è stato

chiesto nulla in relazione alla nota “proposta” formulata nei pressi della

Migros. Si è, sostanzialmente, parlato di altro, in particolare ci si è

concentrati sulle questioni del pagamento della cocaina.

Di questo verbale - ritenuto come le ripetute

adesioni del fratello alle dichiarazioni che la donna andava snocciolando

davanti a lui non abbiano nessuna rilevanza probatoria - si annotano unicamente

le dichiarazioni che IM 1 (IM 1) ha reso sulla questione dei soldi dati al

fratello perché, sull’argomento, la donna si è sbizzarrita:

mio fratello mi ha detto soltanto che vi erano

problemi di soldi, che era stata minacciata la mia famiglia e che quindi

servivano urgentemente soldi. Ciò è successo circa una/due settimane dopo il

mio rientro da __________ avvenuto attorno al 6 marzo 2011.

(…) Ciò è successo un giorno, non sono in grado

di indicare la data, in cui mio fratello è venuto a casa mia con A.. Voglio

precisare che A. non è salito in casa ma ha aspettato di sotto. A. era da solo.

lo ho visto mio fratello nervoso. In seguito, alcuni giorni dopo, A. è

nuovamente venuto sotto casa mia con un'altra persona che non ricordo. La cosa

mi era sembrata strana perché avevo sentito in giro che tra mio fratello, A. ed

altre persone, vi era stata una rissa e qualcosa che concerneva un'automobile e

forse era stata rotta. lo ho quindi chiesto a mio fratello che cosa stava

succedendo. Mio fratello mi ha risposto che il problema di soldi era legato

alla cocaina che lui doveva pagare. In un secondo momento ho saputo che i soldi

li doveva a A.. lo gli ho detto che, avendo già avuto problemi legati agli

stupefacenti con uno dei miei figli, non ne volevo altri. Io gli ho anche

preparato più volte la valigia e gli dicevo di andarsene. Lui se ne andava ma

dopo una settimana tornava.

(…)

Circa dopo una settimana dalla seconda visita di A.

presso casa mia, ho dato a mio fratello il denaro. Voglio precisare che non si

trattava di CHF 4'000.00 ma di circa CHF 3'300.00 siccome lui ne aveva di suoi

circa CHF 700.00. Ho versato questa somma solo perché avevo paura.”

(AI 163, verbale di

confronto IM 1 /IM 2 29 agosto 2011, pag. 4-5).

26.

Nell’interrogatorio del 5 settembre 2011, IM 1 ha, sostanzialmente,

ritrattato le - già stentate - ammissioni fatte nel confronto con A..

Infatti, se il 4 luglio precedente, la donna, pur

dopo iniziali negazioni, aveva ammesso che:

Ha ragione A. quando dice di __________, gli

avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta

cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo

riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a

trovarlo. Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio

2011, pag. 10),

il 5 settembre 2011, IM 1 ha detto che non era

seria, non solo la sua affermazione di essere in grado di piazzare la droga, ma

anche la stessa richiesta di portar su della droga. E questo perché “forse”

stava scherzando (sic!):

Ricordo di aver parlato con lui un giorno,

quando l'ho incontrato alla __________ . Lui mi ha detto che aveva problemi di

soldi e che si era separato dalla sua moglie o amica. Io di questa storia non

ne so nulla. Non mi sembra che mi avesse detto dove stava andando. In

quell’occasione, forse scherzando (evidenziazione del red.), ho

detto a A. di portarmi su qualcosa. Non gli ho però detto quanta cocaina

portare su. (…) A A. ho detto, sempre scherzando, che saremmo riusciti a

vendere lo stupefacente”

(AI 169, verbale 5

settembre 2011, pag. 2-3).

27.

Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha detto di non essere

coinvolta nei fatti a lei imputati, di non avere mai visto la droga e di non

saperne nulla. Messa a confronto con le sue dichiarazioni precedenti,

l’imputata ha ritrattato le sue ammissioni nei seguenti termini:

riconosco solo di aver pagato fr. 3'400.- perché

A. aveva minacciato di morte i miei parenti. (…) ribadisco di essere stata

minacciata per tutto il casino che hanno fatto”

(verbale TPC 3 aprile

2012, pag. 6).

28.

In occasione del dibattimento d’appello, IM 1 ha affermato di aver

conosciuto A. soltanto in occasione della cena di Natale ed ha negato la

trasferta al __________ , prima ammessa (verbale CARP, pag. 4).

Quanto alla proposta di importare cocaina,

l’appellante ha nuovamente modificato le sue dichiarazioni (come visto, già, in

precedenza, oggetto di successive modifiche) arricchendole di elementi nuovi, o

meglio sostenendo di avere, nel famoso incontro vicino alla Migros,

semplicemente fatto una battuta scherzosa in risposta a A. che si vantava di

avere già, in precedenza, portato droga dalla Spagna al Ticino ricavandone dei

bei soldi:

E’ vero quanto mi dice la presidente e cioè che,

ad un certo punto, A. mi aveva detto che siccome qui aveva dei problemi, voleva

andare in Spagna per cercare lavoro. Non è vero quanto lui ha sempre detto, e

cioè che io gli avevo chiesto di portare della cocaina da __________. In

realtà, è stato lui, una volta che l’ho incontrato alla Migros, a dirmi che

stava andando a __________ per prendere della cocaina (parlava di 2 o 3 Kg, come se niente fosse) e portarla qui visto che gli era già andato bene un viaggio.

Allora io scherzando gli ho risposto: “Ah sì? Ti

è già andato bene? Allora grazie a Dio. E portane un po’ anche per me”. Ma

scherzavo, lo posso giurare” (verbale

CARP, pag. 4).

IM 1 ha, poi, nuovamente raccontato di essere

stata all’oscuro di quanto accaduto successivamente tra A. e il fratello, di

aver scoperto tutto solo al suo rientro a __________ , a cose fatte e di avere

dato i soldi al fratello per evitare che capitasse loro “qualcosa di brutto”:

Quando sono rientrata da __________, ho scoperto

che mio fratello trafficava droga con A. e un’altra persona. A. continuava a

telefonare a mia figlia e anche a me. Io non volevo avere storie ma alla fine,

perché mio fratello mi diceva che poteva capitare qualcosa di brutto visto che

doveva dei soldi a A., io ho deciso di aiutarlo. Siccome non avevo abbastanza

soldi, ho chiesto un prestito al mio datore di lavoro, sig.ra Antonietta De

Pancrazio: le ho chiesto 5000.- fr. ma lei me ne ha dati solo 3000.- fr. Ho

usato quei soldi, cui ho aggiunto 400.- fr., per darli a mio fratello però gli

ho detto che doveva andarsene”

(verbale CARP, pag.

4-5).

c. Dichiarazioni

di AP 1

29.

Agli inquirenti AP 1 ha negato ancor più recisamente della madre un

suo coinvolgimento nella vicenda raccontata da A., dichiarando di non avere più

avuto a che fare con la droga dopo l’esperienza in Cile (verbale 8 giugno 2011,

pag. 5).

Messa a confronto con A. - che dichiarava di conoscere

solo di vista (verbale 8 giugno 2011, pag. 2) - AP 1 ha dichiarato di essere

all’oscuro della proposta che la madre avrebbe fatto a A. per l’importazione di

cocaina da __________, di non essere in alcun modo implicata nei fatti

raccontati e, addirittura, di non aver mai dato il suo numero di telefono a A.

(AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 7-9-10-11). Nel confronto, AP

1.

ha, inoltre, sostenuto di non ricordare se A. fosse presente alla cena di

Natale e negato di essersi mai recata con lui al __________ (AI 109, verbale

di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 7).

Confrontata con l’analisi dei tabulati

telefonici, AP 1 non ha saputo spiegare l’esistenza di diverse telefonate (sia

in entrata che in uscita) tra il suo cellulare e quello di A. nel periodo tra

il 25 febbraio e il 6 marzo 2011:

ADR che non ho mai avuto il suo recapito

telefonico e quindi non ci siamo mai sentiti.

Da parte mia ribadisco che io personalmente non

ho mai avuto contatti telefonici con il succitato” (verbale 9 giugno 2011, pag. 2).

Al dibattimento di primo grado, la donna, sulle

telefonate, ha persistito nelle sue irragionevoli negazioni:

dichiaro che non ci sono state queste

telefonate. Ma se ci fossero state presumo di averlo insultato perché mi aveva

telefonato senza che fossimo amici né che io gli avessi dato il mio numero”

(verbale TPC 3 aprile

2012, pag. 6).

La donna ha pure negato di essere stata presente

quando la madre ha consegnato i primi CHF 4'000.-, come invece sostenuto da A.

(AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 12).

AP 1 ha continuato a negare qualsiasi suo

coinvolgimento nell’affare di droga anche in sede di confronto con N. (autista

di B.). In quell’occasione, la donna ha, in particolare, detto:

-

di

non avere mai incontrato N. (AI 157, pag. 1),

-

di

non avere mai parlato di droga con lo zio,

-

di

non avere preso parte all’incontro presso il bar Amadeus (AI 157, pag. 3-4),

-

di

non avere preso parte alle trattative con B. per il pagamento del prezzo per la

cocaina consegnata (in quanto “non

ho mai trattato droga in vita mia”)

(AI 157, verbale di

confronto 23 agosto 2011, pag. 4).

In sostanza, le negazioni AP 1 su tutte le

circostanze evocate dai diversi protagonisti della vicenda, in particolare da A.,

sono rimaste costanti. Unica eccezione, l’ammissione - fatta

nell’interrogatorio con la madre - della presenza di quest’ultimo alla cena di

Natale e della loro trasferta al __________ , circostanze che, pure, aveva sin

lì negato (AI 156, pag. 2-3).

Ancora al dibattimento di primo grado AP 1 ha

ribadito la sua estraneità al traffico di droga e ha nuovamente dichiarato non

avere mai avuto contatti né con A. né con N. (verbale TPC 3 aprile 2012, pag.

6-7).

AP 1 non si è presentata al dibattimento

d’appello.

d. Ulteriori

testimonianze

30.

Sempre nell’ambito dell’inchiesta Cristobal, la polizia ha sentito O.

R. (che A. aveva detto essere il destinatario di due ovuli e in rapporti con IM

2.

e IM 1).

Nel suo interrogatorio, R. ha ammesso, non solo

che IM 2 aveva a che fare con la droga, ma anche di avere assistito una volta

ad una vendita di cocaina (AI 98, verbale R. O. 13 luglio 2011, pag. 4). Messo

a confronto con le dichiarazioni di A. relative al suo arrivo a __________ e

alla consegna di tre ovuli a IM 2, R. ha confermato le circostanze, salvo

precisare che “sapevo che in quella circostanza A. aveva consegnato cocaina

a IM 2 ma non so dire quanta fosse” e che si trattava del bar __________ e

non del __________ (AI 98, verbale 13 luglio 2011,pag. 4).

R. ha, inoltre, confermato le dichiarazioni di A.

quanto alla sua visita presso il suo appartamento per ottenere il pagamento dei

tre ovuli, in particolare la consegna a credito di un ovulo di cocaina da 10 grammi, che solo successivamente è stato parzialmente pagato CHF 300.- (pag. 5).

L’interrogato ha però smentito la consegna di un

ulteriore ovulo nel settembre 2010 (pag. 6).

Per questi fatti, R. è stato condannato, con

decreto d’accusa 9 gennaio 2012 (passato in giudicato), per contravvenzione

alla LStup ad una multa di fr. 200.- (doc. TPC 33).

31.

N. N., sentito a seguito delle dichiarazioni di A., ha ammesso di

aver funto da autista per B., di averlo portato più volte a __________ , in

particolare per incontrare A. per questioni di cocaina (verbale 16 agosto 2011,

pag. 3) e di avere assistito ad un litigio tra i due in occasione della seconda

trasferta a __________ :

(..) quando ero in auto ho visto B. e A.

litigare e prendersi a spintoni. Io scendevo dall’auto per separarli e calmare

la situazione. B. invece mi diceva di andare via. Io mi allontanavo e ho

sentito A. dire a B.: “ah sei venuto in compagnia, non hai le palle per venire

da solo ad incontrarmi”. A quel punto A. ha preso due sassi da terra e si

avvicinava verso di me e scagliava il sasso contro la portiera della vettura di

mia mamma. Mentre A. si avvicinava a me diceva a B.: “ti faccio vedere che io

ho le palle”. Attualmente il danno c’è ancora. Io volevo che A. mi pagasse il

danno ma poi non l’ho più visto. B. mi diceva che avrebbe pagato lui il danno

ma poi pure lui è sparito”

(verbale 16 agosto

2011, pag. 5-6).

N. ha, invece, negato di aver acquistato o ricevuto

cocaina da A., contrariamente a quanto da questi sostenuto (verbale 16 agosto

2011, pag. 8-10).

32.

Sentito dal PP, N., ribadito di non essere coinvolto in questioni di

droga, ha aggiunto che era chiaro che il tema degli incontri fra B., A., AP 1 e

IM 2 verteva sugli stupefacenti e sul relativo pagamento:

Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B.

erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il

quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato discorsi

di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i soldi a B..

Ovvero, di non preoccuparsi dei soldi che la roba

te la pago. Ricordo che B. era "incazzatissimo" e che voleva i suoi

soldi il giorno stesso. Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e

che l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta.

Ripensandoci anche per quanto concerne l'incontro

del pomeriggio avevo capito che B. aspettava una risposta da AP 1 a sapere se

avrebbe restituito la roba o pagato i soldi. Ricorda che vi è stata una

telefonata tra AP 1 e IM 2 al termine della quale IM 2 ci ha detto che la roba

era piazzata e che dovevano solo arrivare i soldi.

A proposito di AP 1 voglio anche riferire che la

volta che l'ho incontrata casualmente al Clay One, lei si è spaventata e mi ha

subito chiesto dove fosse il mio amico riferendosi a B.. lo le ho risposto che

non l'avevo più rivisto”

(AI 141, verbale 17

agosto 2011, pag. 12).

N. ha, poi, ricordato di essere andato, con B. e A.,

a casa di IM 1 per ottenere il pagamento del dovuto:

non ricordo il giorno, però ricordo l'episodio.

lo, B. e A. siamo andati sotto una casa e abbiamo suonato il citofono. Ha

risposto una donna che effettivamente era spaventata. Poco dopo è sceso IM 2 e

con lui siamo andati al Ricon Latino. Ricordo che durante il tragitto B. e IM 2

parlavano di soldi ma poi ad un certo punto non ho più sentito cosa si

dicevano. A. si era di fatto lamentato che non lo lasciavano ascoltare”

(AI 141, verbale 17

agosto 2011, pag. 12).

N. ha, poi, confermato che il litigio tra B. e A.

era avvenuto così come descritto da quest’ultimo (AI 141, verbale 17 agosto

2011, pag. 13).

Sentito, dopo alcuni giorni, a confronto con AP 1,

N. ha mantenuto le sue precedenti dichiarazioni aggiungendovi di averla rivista

dopo i fatti in discoteca:

ricordo che ci siamo salutati. Io l’ho vista

spaventata e lei mi ha chiesto del mio amico (B.). Io le ho risposto che da

quel giorno a __________ non l’avevo più visto”

(AI 157, verbale di

confronto tra AP 1 e N. N. 23 agosto 2011, pag. 4).

Per questi fatti, con decreto d’accusa 14 marzo

2012.

il PP ha proposto la condanna di N. - fra le altre imputazioni - per

complicità in infrazione aggravata alla LStup (doc. TPC 33).

33.

Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno sentito anche M.,

amica di A.. Fra l’altro, la donna ha riferito di un colloquio avuto

casualmente con un certo S. (vero nome S., cittadino dominicano residente a __________

), amico di A., che, incontrato casualmente, le chiedeva della sorte di

quest’ultimo dopo la sua autodenuncia:

Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva che

“questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”.

Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”. (…) Ha poi aggiunto

che: “quando non c’è la IM 1 si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante

mi fa prendere atto che la figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io

abbia capito male” (verbale

di M. 7 aprile 2011, pag. 3).

34.

Nell’inchiesta è stata sentita anche U., consumatrice di cocaina e

acquirente di IM 2, dalle cui dichiarazioni si estrapola quanto segue:

Gli scambi droga denaro, previo contatto

telefonico, avvenivano solitamente in zona __________ . Lui arrivava sempre in

bicicletta. In un’occasione sono pure salita in casa sua o meglio dove abitava

e vi era pure sua sorella che non so come si chiama ed aveva anche una bambina

di pochi mesi. Lei comunque non ha visto lo scambio droga denaro poiché era in

cucina. IM 2 comunque mi ha riferito che anche lei faceva questi spacci”

(verbale di U. 9 giugno

2011, pag. 2).

e. Ulteriori risultanze agli atti

35.

Le sorveglianze telefoniche messe in atto dagli inquirenti hanno

dato modo di individuare una serie di contatti tra le utenze in uso alle

persone coinvolte nella fattispecie (riassunte nel rapporto di complemento

allegato al doc. TPC 33).

In sintesi, le seguenti persone hanno avuto

contatti telefonici con le utenze in uso a A.:

-

AP 1 (9 contatti tra il 25 febbraio i il 6 marzo 2011);

-

N. (11 contatti tra il 24 febbraio 2011 e il 1° marzo 2011);

-

IM 2 (73 contatti tra il 18 febbraio 2011 e il 9 marzo 2011);

-

IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011).

Il dettaglio di tali contatti verrà poi indicato

nei prossimi considerandi, nella misura in cui ciò è utile ai fini del

giudizio.

36.

Dalle indagini messe in atto dagli inquirenti sono emersi dei

versamenti di denaro all’estero (in particolare a __________) effettuati da IM

1, AP 1 e IM 2, per il tramite delle società RIA Financial Service (doc. AI 64)

e VIGO Money Transfer (doc. AI 68) - di cui il PP ha chiesto spiegazioni alle

due appellanti nel verbale del 23 agosto 2011 (doc. AI 158) - e da cui risulta,

in particolare, che IM 1 ha inviato all’estero fr. 8'149.17 nel 2008, fr.

8'041.08 nel 2009, fr. 8'910.12 nel 2010 e fr. 5'005.- nei primi cinque mesi

del 2011.

VI. Appelli

a. Sull’appello

di IM 1

37.

Nel suo ricorso IM 1 chiede, in via principale, il proscioglimento

dall’accusa di avere importato, venduto e detenuto ai fini di vendita complessivi

330.

grammi di cocaina e meglio, come precisato nell’atto d’accusa (così come

riformulato in sede di dibattimento di appello).

37.1

La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovate le accuse

rivolte ai tre imputati sulla scorta delle chiamate di correo di A., ricordate

nel cons. 7 della sentenza impugnata e ritenute

assolutamente credibili poiché lineari e logiche

nella loro esposizione, reiteratamente confermate, sia singolarmente che in

confronto con i tre imputati, oltre che totalmente disinteressate vista la

contestuale sentenza di condanna” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 27).

La prima Corte ha osservato che le chiamate di

correo hanno trovato conferma in tutti gli altri riscontri resi possibili dalle

dichiarazioni di A., in particolare quelli telefonici “che hanno confermato

non solo le sue telefonate dalla Spagna a IM 2 (cons. 7c1) ma anche i

successivi contatti con IM 1 (cons. 5d) e AP 1 (cons. 5e 7c2)”, la data di rientro

a __________ di IM 1 (cons. 7c3), le dichiarazioni di N. e da R., sia

singolarmente che in sede di confronto (cons. 7c4 e 7c5) e le conferme delle

avvenute vendite di IM 2 ad alcuni dei suoi acquirenti (cons. 9).

Per quanto attiene più precisamente la posizione

processuale di IM 1, la Corte di prime cure è giunta alla conclusione che

l’imputata, dicendo a A. “porta su qualcosa”:

non scherzasse assolutamente e questo già solo

perché A. ha assolutamente creduto alla sua richiesta visto come, una volta

giunto a __________, si è dato da fare per cercare un fornitore e quindi

ricontattarla telefonicamente onde ricevere il suo placet per l'acquisto che

gli fu invece dato, a causa della sua assenza dal Ticino, da IM 2 con il

significativo e non differentemente comprensibile enunciato "che sarebbe

stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con lei"” (sentenza

impugnata, consid. 18b, pag. 29).

Per i primi giudici,

di scherzo non si trattava perché nessuno, se

non è assolutamente certo della serietà dei suoi committenti, ingoia per gioco

50.

ovuli di cocaina per poi passare attraverso due controlli aeroportuali ed

una dogana internazionale, senza poi dimenticare gli innegabili rischi che un

tale agire può arrecare alla salute”

(sentenza impugnata,

consid. 18b, pag. 29).

La Corte delle assise criminali ha, quindi,

ritenuto “chiaro” che IM 1 sia stata il principale punto di riferimento

di A., non solo all’inizio ma anche nel prosieguo dei fatti, “visto come

dopo il rientro di questa imputata a __________ (cons. 7c3) si sia rivolto

essenzialmente a lei per ricevere il dovuto pagamento (cons. 7b10, b11, b13 e

b14)”. A mente dei primi giudici, tutta la vicenda (fatta eccezione per le

vendite, delegate al fratello) è stata gestita da IM 1 in prima persona

(sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).

Perciò, l’imputata è stata ritenuta colpevole

dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa (sentenza

impugnata, consid. 18b, pag. 29).

37.2

La sentenza di primo grado è stata impugnata da IM 1 che contesta

l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici, fondato principalmente

sulla chiamata di correo di A., affermando la propria estraneità al traffico di

cocaina messo in atto dal fratello in sua assenza. Completando - come visto -

in sede d’appello le dichiarazioni (o meglio, alcune delle dichiarazioni)

precedentemente rese, IM 1 sostiene che, fu soltanto a causa delle vanterie di A.,

che a lei sfuggì quella che il suo difensore ha definito una “battuta infelice”

e che fu, dunque, del tutto involontariamente che si ritrovò, al suo rientro da

__________, invischiata nei traffici di A. che - equivocando sulle sue reali

intenzioni - aveva nel frattempo coinvolto anche il fratello.

Pertanto - ha sostenuto l’appellante - può,

semmai, esserle rimproverato di avere dato al fratello i soldi per chiudere la

vicenda pur se - ha rilevato - lo ha fatto unicamente a causa delle minacce di A..

37.3

Giusta l’art. 19 cifra 1 della vLStup (vigente sino al 1.7.2011) chiunque

senza essere autorizzato, tra le varie ipotesi elencate, trasporta, importa, vende,

detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena

pecuniaria. Nei casi gravi la pena è la detenzione non inferiore a un anno cui

può essere cumulata una pena pecuniaria.

L’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup definisce un

caso come grave laddove l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si

riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute

di parecchie persone. Per la cocaina, ciò è oggettivamente dato già per un

quantitativo complessivo di almeno 18 gr. di stupefacente puro (DTF 120 IV 334;

112.

IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165; 108 IV 63; DTF 111 IV 101;

DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc.6P.149/2006,6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes

(Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les

infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III

ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81).

37.4

Le accuse nei confronti di IM 1 poggiano essenzialmente sulla

chiamata di correo di A..

Occorre, dunque, in primo luogo verificare se

essa adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza e dalla dottrina affinché

una tale chiamata possa essere posta a fondamento dell’accertamento dei fatti.

37.5

Il giudizio di credibilità dato dai primi giudici alla chiamata di

correo di A. é del tutto condivisibile.

Quanto alla costanza e all’univocità delle

dichiarazioni di A., va sottolineato che in tutti gli interrogatori cui è stato

sottoposto, A. ha sempre dato la stessa versione dei fatti. Non solo. A

dipendenza delle domande degli interroganti, egli l’ha arricchita di volta in

volta con maggiori dettagli, senza cadere in contraddizioni e senza mai

modificare il proprio racconto, se non su punti del tutto marginali

(confondendo talvolta il nome degli esercizi pubblici in cui si erano tenuti i

vari incontri; le circostanze in cui era stato invitato alla cena di Natale a

casa di IM 1 e AP 1; la sorte di uno degli ovuli; la presenza di B.

nell’appartamento di IM 1 al momento della prima o della seconda consegna di

fr. 4'000.-), con correzioni che non sono tali da scalfire minimamente la

continuità e ripetitività delle sue affermazioni sui fatti chiave della vicenda.

La fase iniziale precedente la sua partenza per __________,

il suo soggiorno in Spagna e i contatti telefonici intrattenuti con IM 2 al

posto della sorella, il suo rientro e la consegna di ovuli, la contabilità

delle consegne e dei pagamenti, i destinatari della droga, il tira e molla sul

pagamento della cocaina, … sono, infatti, circostanze esposte e ribadite in

modo chiaro e dettagliato in ben una dozzina di interrogatori, nell’arco di

cinque mesi, sia in confronto con gli altri implicati che da solo davanti agli

inquirenti.

Il carattere disinteressato della chiamata

di correità è pure pacificamente dato, come già considerato in prima istanza. A.

è stato, infatti, condannato in prima persona per i fatti da lui spontaneamente

raccontati agli inquirenti, senza che il coinvolgimento delle persone chiamate

in correità abbia in qualche modo alleggerito la sua posizione processuale.

Un eventuale rancore nutrito da A. nei confronti

dei chiamati in correità - dai quali A. non è riuscito ad ottenere il pagamento

del dovuto nonostante abbia funto da body packer per 50 ovuli di cocaina - non

è circostanza tale da far dubitare del carattere disinteressato della chiamata

stessa. L’esistenza di un tale sentimento rappresenta, semmai, la conferma che

i fatti si sono svolti proprio così come li ha raccontati A. nel senso che - se

non vi fosse stato un traffico di droga con l’epilogo da lui raccontato (“mi

hanno fregato”, verbale dinnanzi al PP 4 maggio 2011, pag. 4) - tali motivi

di astio non avrebbero ragione di esistere.

La sua storia personale non lascia del resto

supporre che egli abbia voluto incastrare i chiamati in causa in una vicenda in

cui essi non avevano nulla a che fare.

Anche la credibilità intrinseca della

chiamata di correo non solleva dubbi di sorta. Prima di questi fatti A. era

incensurato, nonostante si sia dichiarato consumatore occasionale di cocaina.

Lo svolgimento dei fatti così come da lui raccontato appare, inoltre, del tutto

verosimile secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza della

vita. Ne è un esempio il fatto che B. non si sia fidato - trattandosi della

prima esperienza con A. - a consegnargli a credito un kg di cocaina, come

richiesto, ma gliene abbia dati solo la metà, e l’abbia seguito nel suo viaggio

in Svizzera. Del tutto comprensibile - e, quindi, in sé verosimile - è, poi, il

crescente nervosismo e la lite fra le parti, incluso B., degenerata nella

colluttazione ricordata anche da N., nonché la sua confessione - dapprima alla

sua amica M. e poi in polizia - dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di

recuperare parte di quanto la famiglia AP 1 gli doveva.

Va altresì sottolineato come A. non abbia

nascosto agli inquirenti circostanze a lui sfavorevoli (avrebbe, infatti,

potuto confessare l’importazione dei soli 330 grammi consegnati a IM 2, piuttosto che dell’intera partita di 500 grammi), così come il fatto che egli non abbia sottaciuto circostanze favorevoli ai tre chiamati

in causa (riducendo sostanzialmente il ruolo di IM 2 nello spaccio di droga

quale “manovalanza” della sorella, poiché inaffidabile: “Ricordo che AP 1

era la "donna" di fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio

modo di vedere è un “ganasa” irresponsabile”; verbale 22 marzo 2011, pag.

5; AP 1 era la persona di fiducia di IM 1 “per il semplice motivo che IM 2 è

un ciarlatano”, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8), o

riconoscendo che AP 1 non era cosi avvezza alle questioni di droga (“Poi AP

1.

diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua

mamma che sapeva di questi affari di cocaina”, verbale 8 marzo 2011, pag.

9), e che poteva essere all’oscuro della proposta della madre di importare

cocaina di ritorno dal suo viaggio a __________ (verbale di confronto A./ AP 1

6.

luglio 2011, pag. 7).

Infine, per quanto attiene agli elementi

esterni, indipendenti dalla chiamata di correo, che la supportano, va

sottolineato come le prove raccolte dagli inquirenti confortino in massima

parte le dichiarazioni di quest’ultimo.

Le circostanze riferite da A. in merito ad

avvenimenti in cui era presente O. R. (consegna di tre ovuli di cocaina a IM 2,

visita di A. nel suo appartamento per chiedere il pagamento dei tre ovuli,

consegna a R. di un ovulo a credito, parzialmente pagato solo successivamente)

hanno trovato pieno riscontro nella testimonianza di quest’ultimo. Unica

comprensibile incongruenza, irrilevante nel caso concreto, R. ha sminuito il

proprio coinvolgimento nella misura in cui ha negato la consegna di un

ulteriore ovulo di cocaina da parte di A..

Lo stesso vale per le circostanze riferite da A.

in merito ad avvenimenti in cui era presente N. N. (incontro presso un

esercizio pubblico per discutere del pagamento della droga in presenza di B., A.,

AP 1 e IM 2, visita a casa di IM 1, litigio fra B. e A.). Anche N., così come R.,

ha contestato le dichiarazioni di A. unicamente con riferimento al proprio

coinvolgimento in questioni di droga, negandolo.

Un posto non irrilevante quale elemento a

sostegno delle dichiarazioni di A. va dato anche agli appunti ritrovati tra i

suoi effetti personali (cfr. allegato C al verbale A. del 22 marzo 2011 e

relative spiegazioni a pag. 4), in cui il chiamante ha preso nota della

destinazione degli ovuli e degli importi incassati. Se è vero che a tali

annotazioni non può essere dato peso decisivo - poiché, in linea teorica e in

contesti fattuali che qui non risultano dati, esse avrebbero potuto essere

confezionate ad arte dallo stesso A. - va sottolineato come esse collimino

comunque perfettamente con le dichiarazioni da lui rese agli inquirenti.

Significativo appare, poi, il breve passaggio

della testimonianza di M. che conferma quanto riferito da A. nel suo primo

interrogatorio, ovvero come il coinvolgimento di IM 1 e della figlia AP 1 in

questioni di cocaina non fosse cosa sporadica né particolarmente nascosta

nell’ambiente dei dominicani.

Parimenti significativo è quanto dichiarato dalla

consumatrice U. che ha dichiarato che IM 2 le aveva detto che anche la sorella IM

1.

“faceva questi spacci” (verbale U. 9 giugno 2011, pag. 2).

Ulteriori elementi esterni a suffragio delle

dichiarazioni di A. possono essere trovati nei tabulati telefonici (cfr. doc.

TPC 33, rapporto di complemento).

Vi è anzitutto l’esistenza stessa di contatti

telefonici tra A., IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011) e AP 1 (9 contatti

tra il 25 febbraio e il 6 marzo 2011), cui le dirette interessante non hanno

saputo fornire spiegazioni plausibili diverse da quelle date da A..

In particolare, appare rilevante l’esistenza di

tre contatti telefonici tra l’utenza spagnola in uso a A. e il numero di

telefono di IM 2 in data 30 gennaio, 11 e 17 febbraio 2011, nel periodo in cui A.

si trovava a __________ (dal 28 gennaio al 18 febbraio) ovvero nel momento in

cui, secondo le sue affermazioni, contattava IM 2 - in assenza di IM 1 - per

comunicare di aver trovato un fornitore di cocaina.

Per quanto attiene alle telefonate con l’utenza

di IM 1, si rileva come le stesse inizino più tardi rispetto ai contatti con

gli altri due implicati, ciò che collima con quanto affermato da A., ovvero che

IM 1 ha ripreso in mano l’operazione soltanto dopo il suo rientro da __________.

Appare, inoltre, perfettamente compatibile con quanto affermato da A. il fatto

che l’ultimo contatto con IM 1 sia avvenuto il 7 marzo 2011, ovvero il giorno

precedente la costituzione in polizia di A., allorquando ha effettuato l’ultimo

tentativo di recuperare il dovuto, venendo trattato in malo modo dalla donna.

Anche le date dei contatti telefonici con AP 1

collimano con i racconti di A., così come l’esistenza di contatti telefonici

con N. proprio nell’arco di tempo in cui questi ha funto da autista di B. (24-28

febbraio e 1 marzo).

Verso la fine del procedimento, anche IM 2 ha

parzialmente riconosciuto le sue colpe. Di fatto, egli ha dunque confermato le

dichiarazioni di A., pur tutelando la posizione della sorella e della nipote,

escludendone il coinvolgimento (fatta eccezione per il prestito che IM 1 gli

avrebbe concesso per pagare parte del debito con A., cfr. confronto IM 2/ IM 1,

29.

agosto 2011 pag. 4-5 e verbale TPC all. 1 pag. 3, 6 e 7). La condanna

inflittagli è stata da lui accettata.

Ne deriva che le uniche risultanze istruttorie

agli atti in contrasto con la versione dei fatti fornita da A. risultano essere

proprio le dichiarazioni delle due appellanti, comunque apodittiche, palesemente

menzognere (come la dichiarazione di AP 1 secondo cui non ha mai avuto a che

fare con la droga in vita sua, nonostante la flagranza di reato che le è

costata la condanna cilena agli atti, o secondo cui non conosce B., circostanza

smentita da N. N. che ha testimoniato di averli visti insieme), contraddittorie

(a titolo di esempio, AP 1 ha dapprima negato la partecipazione di A. alla cena

di Natale e la trasferta con lui al __________ , per poi invece ammettere che

egli era presente in entrambe le circostanze; viceversa IM 1 ha ammesso la

circostanza relativa al __________ , smentendola al dibattimento di appello; cfr.

ad es. verbale AP 1 8 giugno 2011, pag. 2 e 5 e verbale di confronto IM 1/AP 1,

23.

agosto 2011 pag. 6, doc. AI 158), pretestuose (ad esempio, AP 1: “dichiaro

che non ci sono state queste telefonate. Ma se ci fossero state presumo di

averlo insultato perché mi aveva telefonato senza che fossimo amici né che io

gli avessi dato il mio numero”, verbale TPC, pag. 6) e prive di riscontri

oggettivi.

Altrettanto non credibile è la versione dei fatti

resa da IM 1 al dibattimento d’appello. Sottolineata la scarsissima credibilità

generale della donna che, nel corso del procedimento, ha cambiato a più riprese

le sue dichiarazioni, sia su fatti centrali (quali appunto, la proposta prima

negata poi ammessa pur se qualificata di scherzosa su una parte, poi ridimensionata,

poi, rinnegata al dibattimento d’appello per essere ripresa, con un’altra

contestualizzazione, in questa sede) sia su questioni marginali (ad esempio, la

visita al __________ , in un primo tempo ammessa e, poi, in questa sede,

ritrattata, o l’esistenza di un altro figlio di dieci anni a __________, novità

emersa al dibattimento di appello), è evidente come sia estremamente

significativo il fatto che IM 1 ha detto solo in sede d’appello della vanteria

di A.. La tardività di tale completazione ne dimostra, infatti, la reale

natura: si tratta di una bugia, pensata per inserire la tesi della proposta

fatta, sì, ma solo per scherzo in un contesto che ne supportasse, appunto, la

natura scherzosa, altrimenti del tutto inverosimile.

Alla luce di tutto quanto considerato sopra, va

forzatamente concluso che la versione dei fatti data da A. è del tutto

veritiera e la sua testimonianza, pur provenendo da persona interessata e non

libera, può essere utilizzata quale valida prova nell’accertamento dello

svolgimento dei fatti.

37.6

Sulla base della chiamata di correità di A. e sulla scorta delle

emergenze processuali, questa Corte considera pertanto accertato che:

-

nel 2010, in esercizi pubblici di __________ frequentati da sudamericani, A.,

consumatore saltuario di cocaina, ha conosciuto IM 1 che gli ha apertamente detto

di essere dedita al commercio di cocaina;

-

poco dopo Natale 2010, dopo che A. le aveva accennato di essere intenzionato a

recarsi a __________ per cercare lavoro, IM 1 lo ha invitato a portare in

Svizzera un quantitativo imprecisato di cocaina;

-

da __________, A. ha tentato di contattare telefonicamente IM 1 per dirle che

aveva trovato un fornitore per 500 gr. di cocaina (pur avendone cercati il

doppio) ma la donna, rientrata a __________ per un breve soggiorno, non

rispondeva al telefono;

-

sempre da __________, A. chiamò, perciò, il fratello di IM 1 che gli disse di

procedere portando la cocaina in Ticino siccome concludere affari con lui era

come farlo con la sorella ("che sarebbe stata la stessa cosa come se io

lo stessi facendo con lei”, verbale di confronto IM 2/ A., 25 agosto 2011,

pag. 4);

-

non appena rientrato a __________ , il 18 febbraio 2011, A. ha contattato IM 2

che lo ha subito raggiunto nel bar dove aveva espulso gli ovuli prendendone in

consegna tre (30 gr. di cocaina) il cui pagamento è intervenuto solo nei giorni

successivi per un importo di fr. 1'100.- (invece dei pattuiti fr. 1'650.-,

corrispondenti a fr. 55.-/gr.);

-

nei giorni seguenti, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva un acquirente interessato

a 30 ovuli (300 gr.) e che, perciò, tale quantitativo avrebbe dovuto venir

consegnato a AP 1 che gestiva le questioni di droga in assenza della madre;

-

A. si recò, quindi, a casa di AP 1 (dove trovò anche IM 2) e consegnò i 30

ovuli;

-

in tale occasione nacquero delle discussioni sul prezzo: AP 1 e IM 2 volevano

pagare soltanto fr. 43.- al grammo ma quel prezzo non stava bene né a A. né a B.,

informato telefonicamente da quest’ultimo;

-

le trattative sul prezzo continuarono, poi al bar - dove IM 2 e A. vennero

raggiunti da B. che era accompagnato da N. N. (che fece finta di essere

interessato all’acquisto di 100 gr. di cocaina per mettere pressione a IM 2) -

e si conclusero con un accordo sull’importo di fr. 45.-/grammo (per un totale

di fr. 13'500.-) che IM 2 promise di pagare, prima, la sera stessa, e poi

l’indomani;

-

nel frattempo, AP 1 aveva venduto la cocaina ricevuta e ne aveva dato notizia

a IM 2, che lo comunicò agli altri;

-

in seguito, invitato a cena dai due, A. venne informato del fatto che il

pagamento non sarebbe intervenuto l’indomani ma solo successivamente, 4-5

giorni dopo;

-

B., avvisato del ritardo, andò su tutte le furie ma, dopo una discussione,

accettò la tempistica di pagamento proposta;

-

A. continuò a sollecitare telefonicamente il pagamento del dovuto, fintanto

che al telefono di AP 1 non rispose la madre IM 1, rientrata da __________, che

si fece garante del pagamento ripromettendo di contattarlo l’indomani;

-

il giorno seguente, tuttavia, nessuno ricontattò A. che cercò, perciò, di

parlare con IM 1 e il fratello: non ricevendo risposte alle sue telefonate,

egli si recò a casa della donna accompagnato da B.;

-

IM 1 li fece entrare nel palazzo ma, nella tromba delle scale, vennero

raggiunti da IM 2 che li accompagnò all’esterno dove si accordarono che il

pagamento sarebbe intervenuto il giorno seguente; mentre si trovavano presso la

birreria Haas, A. e B. parlarono al telefono con IM 1, che li rassicurò

ulteriormente sulla tempistica del pagamento;

-

a seguito di tutte queste dilazioni, vi fu una lite che degenerò in

colluttazione fra A. e B., alla presenza di IM 2 (che fungeva da paciere) e N.

(la cui auto venne danneggiata da un sasso lanciato da A.);

-

successivamente A. si recò ancora a casa di IM 1, mentre B. lo attendeva al

bar: questa volta, la donna, alla presenza della figlia e del fratello, gli

consegnò fr. 4'000.- e gli restituì 5 ovuli, riferendo di presunte lamentele

dell’acquirente secondo cui gli ovuli contenevano solo 8 grammi invece dei 10 promessi;

-

lo stesso copione si ripresentò il giorno successivo, con A. e B. che si

recavano a casa di IM 1 e con IM 2 che, sulle scale all’interno del palazzo,

consegnò loro ulteriori fr. 4'000.-;

-

il 3 marzo 2011 B. rientrò in Spagna;

-

nei giorni successivi, A. cercò ancora di contattare IM 1 per recuperare

quanto ancora vantava, poiché tutto quanto sin lì ottenuto per i 300 grammi di cocaina consegnati era stato intascato da B.;

-

il 7 marzo 2011 vi fu un’ultima telefonata fra IM 1 e A. in cui la donna lo

trattò in malo modo, lasciandogli intendere che non avrebbe più ricevuto

alcunché per la droga consegnata;

-

il giorno seguente A. raccontò quanto accaduto alla sua amica M. e, poi alla

polizia.

Ne deriva che l’appellante va riconosciuta

responsabile dell’intera operazione - e non solo del suo tardivo finanziamento -

ovvero dell’importazione, in vista della vendita, di 330 gr. di cocaina, della

vendita a persona non identificata di 280 gr. dei 330 gr. di cocaina importati

e della detenzione, ai fini di vendita, di 50 gr. dei 330 gr. di cocaina

importati.

37.7

Alla luce dei fatti accertati da questa Corte, appaiono

pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19

cifra 1 vLStup in capo a IM 1.

A IM 1 incombe, dunque, la responsabilità di

avere dato il via a tutta l’operazione, incitando A. ad importare una quantità

imprecisata di cocaina in Svizzera (ma almeno un kg.), promettendogli di

riuscire a “piazzarla” sul mercato locale.

Il fatto che IM 1 non fosse reperibile (poiché a __________)

al momento in cui A. ha dato seguito alla sua proposta trovando un fornitore e,

poi, importando in Svizzera lo stupefacente non è rilevante, nella misura in

cui, in sua assenza, il fratello e la figlia hanno agito in sua vece

(quest’ultima in particolare era la persona di fiducia della madre). IM 1 era

informata da loro di quanto accadeva e anche da lontano dirigeva le operazioni.

E’ stata, infatti, lei ad indicare l’esistenza di un compratore per i 30 ovuli

di cocaina (“IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e mi disse che

c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2 dicendogli

che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1) (verbale

A. 8 marzo 2011, pag. 8).

Il suo ruolo centrale risulta, poi, anche dal suo

intervento al rientro da __________, con la telefonata a A. in cui si è fatta

garante del pagamento (“arrivava da __________ IM 1. IM 1 mi chiamava mi

disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10; dicendomi "mi faccio garante e domani ci vediamo

per risolvere la questione", verbale 9 marzo 2011, pag. 6; “lo

avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la consegna

dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha assicurato

che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la

situazione”, verbale 29 marzo 2011, pag. 6).

IM 1 era il principale punto di riferimento

perché è a lei che si sono rivolti A. e B. per ricevere il dovuto ed è stata

lei a rassicurarli in proposito (“con IM 1 non ho in pratica avuto più alcun

contatto fino alla fine, "quando mi hanno fregato”. So però che era sempre

in contatto con la figlia ed il fratello in merito alla nostra storia di droga.

Sono sicuro di ciò siccome quando mi trovavo presso il loro appartamento ho

assistito a telefonate tra di loro. Tra l'altro, in una di queste occasioni io

stesso ho parlato con IM 1. La mia impressione è per altro che a IM 1 siano

stati mandati i soldi, o parte dei soldi, provento della vendita dei 300 gr.

che io avevo consegnato loro. Per il rimanente tutta la faccenda relativa alla

droga è stata gestita da IM 2 e AP 1, così come già detto nei miei precedenti

verbali di polizia e davanti al PP”, verbale 4 maggio 2011, pag. 4; “ADR

che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era arrivata avrebbe sistemato

questione”, verbale di confronto IM 1/ A. 4 luglio 2011, pag. 9), oltre che

a consegnare a A. una parte del dovuto e gli ovuli di ritorno (“ADR che

ribadisco che una volta che é rientrata è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi

a me come pure gli ovuli”, verbale di confronto IM 1/ A. 4 luglio 2011, pag.

9).

Il giudizio di colpevolezza di prime cure merita,

dunque, su questo punto, conferma.

b. Sull’appello

incidentale del PP nei confronti di IM 1

38.

Nel suo appello incidentale il procuratore pubblico ribadisce la

richiesta formulata al punto 1.3. dell’atto d’accusa, corrispondente al punto

1.1

dell’accusa riformulata in questa sede, ovvero che a IM 1 venga imputata,

non solo la responsabilità per l’importazione di 330 gr. di cocaina consegnati

da A. in due tempi (di cui 50 gr. restituiti), ma per l’importazione

dell’intera partita di 500 gr. in Svizzera.

38.1

La Corte delle assise criminali ha ritenuto che non vi sono agli

atti sufficienti riscontri per concludere che IM 1 (e IM 2) abbiano convenuto l’acquisto

di 500 gr. di cocaina da A.. I primi giudici hanno, al riguardo, rilevato che:

nelle iniziali discussioni con B. A. aveva

chiesto 1 kg per poi accettare, anche perché a credito, solo 500 gr. di cocaina

assieme alla presenza di questo fornitore durante il suo viaggio di rientro in

Svizzera (…)

una volta giunto a __________ A. non tenne a

disposizione di IM 2 tutta la trasportata partita ma già da subito iniziò a

venderla rispettivamente a consegnarla ad altre persone tra cui B., R., N. ed

un certo Q.” (sentenza impugnata, consid. 7d, pag. 18).

I primi giudici hanno ritenuto come “insindacabile

prova” che fra IM 1 e A. non vi fosse alcun accordo sui quantitativi, non

solo

il fatto che l'iniziale accordo verbale tra IM 1

e A. fosse rimasto comunque sul vago quo al quantitativo limitandosi ad un

"porta su qualcosa" (PP IM 1/A. 4.7.2011 pag. 10 e cons. 7b2), così

come dello stesso tenore dovevano essere state le due telefonate tra A. e IM 2

del 30.1.2011 e deil'11.2.2011 (PP IM 2/A. 25.8.2011 pag. 5, doc. dib. 4 e con.

7) sul cui contenuto il primo si è unicamente limitato a dire che IM 2 gli

disse che "poteva pensarci lui” senza riferire alcunché in merito al

quantitativo proposto rispettivamente richiesto (PP IM 2/A. pag. 4)”,

ma soprattutto

il fatto che dopo aver dato 330 gr. di cocaina a

IM 2 A. non ha assolutamente tenuto in deposito i restanti 170 gr. di predetta

sostanza nell'attesa di ulteriormente consegnarglieli, così come avrebbe dovuto

fare se questo fosse stato il loro accordo, avendoli invece, nei giorni

successivi, ripetutamente ceduti a B., venduti a terzi o tenuti per sé (PS A.

8.3.2011

pag. 11 e 12 nonché 22.3.2011 pag. 3 rispettivamente PP A. 9.3.2011

pag. 8 e 4.5.2011 pag. 4 nonché cons. 7d)” (sentenza impugnata, consid. 19,

pag. 31).

38.2

Secondo la scrivente Corte, le argomentazioni del PP con riferimento

alla responsabilità di IM 1 quanto all’intera partita di cocaina importata da A.

devono essere condivise. In effetti, se è vero che IM 1 ha discusso con A.

dell’importazione di cocaina da __________ solamente per sommi capi e senza

fare riferimento ad un quantitativo particolare di droga, è anche e soprattutto

vero che è stato accertato che:

-

IM 1 era nota nell’ambiente dei sudamericani (assieme alla sua famiglia) per

essere coinvolta nello spaccio di cocaina (“nella famiglia di IM 1 sono

tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di droga. Di cosa vivono sennò?”,

verbale 9 marzo 2011, pag. 4; “Posso anche dire che già nel 2009 quando

arrivai qua la prima volta io, frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella

famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1

avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche

con me presente” verbale 22 marzo pag. 5; “IM 2 comunque mi ha riferito

che anche lei faceva questi spacci”, verbale U. 9 giugno 2011, pag. 2);

-

la donna non faceva segreto di detta circostanza e aveva riferito a A. di

essere abituata a trattare chili di stupefacente (“Poi, come già detto, io

dissi qualche giorno prima di partire per __________ a IM 1 che sarei andato là

per cercare lavoro e lei mi disse di portare un po' di roba che lei l'avrebbe

poi piazzata. Lei aggiungeva che aveva già gente disposta ad acquistare cocaina”,

verbale 22 marzo 2011, pag. 5; “Mi disse che lei aveva trafficato con

tanti kg di cocaina e che quindi sapeva quel che faceva” verbale 8

marzo 2011, pag. 10; “ad un certo punto lei mi ha detto di smetterla di

rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era lamentato che

mancavano 2 grammi per ogni ovulo” verbale 9 marzo 2011, pag. 7; “Le ho

anche detto che sarei partito per __________ per cercare lavoro. Lei mi ha

quindi detto che se le avessi portato qualche chilo di "roba",

intendendo cocaina, me l'avrebbe "piazzata"” verbale di confronto

AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 7; “Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva

che “questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”.

Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”; verbale M. 7

aprile 2011, pag. 3);

-

pur senza commissionare l’importazione di una quantità precisa di

stupefacente, IM 1 aveva fatto intendere a A., prima della sua partenza, che

avrebbe potuto piazzare una quantità di circa un paio di chili. Formulazione

che, nel contesto in cui è stata proferita, non può che essere intesa come

un’esortazione ad importare senza remore quantitativi di cocaina almeno di

quell’ordine di grandezza (“Lei mi ha detto che se le avessi portato qualche

chilo di roba, intendo cocaina, lei me l’avrebbe “piazzata” perché aveva i

clienti”, verbale di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 4; In

merito al peso posso dire che avevo capito che IM 1 parlava di chili. Questo

fatto mi è poi stato confermato successivamente quando abbiamo avuto

discussioni in merito al pagamento e lei mi ha detto di non romperle le scatole

perché lei è abituata a "fare fuori chili"”, verbale 4 maggio

2011, pag. 4; “Lei mi ha quindi detto che se le avessi portato qualche chilo

di "roba", intendendo cocaina, me l'avrebbe "piazzata", verbale

di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 7; “poteva essere anche un paio

di chili”, verbale 9 marzo 2011, pag. 4);

-

A., una volta trovato il fornitore, ha cercato di telefonare a IM 1 per chiedere

conferma dell’affare ed è impensabile che egli, nel corso di tale telefonata,

non abbia accennato anche al quantitativo trovato. A. ha, infatti, dichiarato

di avere informato IM 2 dei quantitativi in gioco (“lo ho quindi telefonato a

IM 1 per dirle che avevo trovato mezzo chilo di cocaina” verbale 9 marzo

2012, pag. 4; “lo gli ho esposto - a IM 2 - il fatto che ero a __________

e stavo concludendo un affare concernente mezzo chilo di cocaina così come

concordato con IM 1”; verbale 9 marzo 2012, pag. 4; “ci siamo sentiti

più volte”, verbale di confronto IM 2 /A. 25 agosto 2011, pag. 5; “Dopo

che questi mi ha comunicato che IM 1 era all'estero gli ho raccontato quali

erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo trovato il fornitore. Lui mi ha risposto

che se ne sarebbe occupato lui al posto della sorella”, verbale 4 maggio

2011, pag. 4);

-

non riuscendo a contattare IM 1, A. non avrebbe insistito nel cercare un altro

membro della famiglia se fosse stato intenzionato a (o in grado di) piazzare da

solo il quantitativo di cocaina sulla piazza ticinese; (“ci siamo sentiti

più volte. Io lo contattavo per mantenere un buon rapporto con lui, così da

essere sicuro che giunto in Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina” (verbale

di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 5).

-

A. non risulta avere spacciato droga in precedenza, e non ha mai riferito di

avere avuto intenzione di utilizzare la cocaina importata in altro modo (ad

esempio vendendola in prima persona);

-

una volta rientrato da __________ - e meglio, non appena sceso dal bus in

arrivo dalla Malpensa - A. aveva contattato immediatamente IM 2 informandolo di

essere arrivato col “carico” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4);

-

durante l’operazione di espulsione degli ovuli nel gabinetto di un esercizio

pubblico, A. viene sollecitato più volte telefonicamente da IM 2, che lo

raggiunge, poi, subito dopo e prende in consegna tre ovuli a mo’ di anticipo

(tant’è che non vengono pagati) (verbale 29 marzo 2011, pag. 5);

-

l’altra persona cui A. consegna un ovulo è O., persona vicina alla famiglia,

su istruzione di IM 2 (“mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un appuntamento

presso l'appartamento di O.”; “in quell'occasione mi ha detto di portare

un solo ovulo a O.. lo ho seguito le indicazioni ed ho quindi consegnato 1

ovulo a O.”, verbale 9 marzo 2011, pag. 6);

-

A. chiede a IM 2 che ne è del loro accordo riguardante gli altri ovuli (“Nella

stessa occasione, dato che pure IM 2 era presente, gli ho chiesto se mi pagava

i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha risposto dicendomi che non li aveva

ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne era del nostro accordo riguardante

tutti i rimanenti ovuli e fui mi ha risposto che aveva trovato un cliente” verbale

9.

marzo 2011, pag. 6; “lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se

ne faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.)

tramite B. per 100 gr.”, verbale 9 marzo 2011, pag. 7);

-

la consegna dello stupefacente ad altre persone (ad eccezione di un certo Q.),

non è stata un’iniziativa di A. ma è stata fatta su istruzione di B. (che aveva consegnato la merce a credito e che,

dunque, agli occhi di A., ne era ancora “proprietario”) e con malumori da parte

di A., che così facendo aveva un margine molto inferiore a quello che pensava

di ottenere (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).

In considerazione di quanto sopra, questa Corte

ritiene che la richiesta formulata da IM 1 a A. di importare cocaina da __________

(che poi lei avrebbe piazzato sul mercato ticinese), anche se non quantificata,

era una seria richiesta di importare droga nell’ordine di almeno 1 Kg. A mente di questa Corte, alla luce di quanto sopra appare del tutto giustificato addebitarle

l’importazione di tutto il quantitativo che A. è riuscito a reperire, con

l’intento di dar seguito alla sua richiesta, ovvero i 500 gr di cui all’atto di

accusa.

In accoglimento dell’appello incidentale, e in

considerazione della correzione dell’atto di accusa, avvenuta in sede di

dibattimento di appello, IM 1 va, quindi, riconosciuta responsabile anche per

l’importazione, in vista della vendita, di complessivi 500 gr. di cocaina,

ovvero per 170 grammi in più rispetto alla condanna di cui si è già discusso.

c. Sull’appello di AP 1

39.

Anche AP 1 nel suo appello chiede il suo totale proscioglimento contestando

l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici sulla base della chiamata di

correo sostenendo, in particolare, che A. si è limitato a riferire di cose che

gli sono state raccontate da terze persone - in larga parte dall’inaffidabile IM

2.

- e non di fatti da lui personalmente constatati.

39.1

Riguardo la posizione di AP 1 - ritenuta colpevole proprio sulla

base della chiamata in correità di A. - la Corte delle assise criminali ha

osservato che:

chi, come AP 1, perché è questo che dicono le

carte processuali, partecipa attivamente alla consegna di 300 gr. di cocaina

(cons. 7b7), fa credere assieme allo zio dell'esistenza di un serio terzo

acquirente (cons. 7b7), si presenta ad un appuntamento con il fornitore

spagnolo per rassicurarlo e guadagnare tempo (cons. 7b8, b9 e b10) e, per

finire, è presente al pagamento di una parte del dovuto (cons. 7b13 e PP

confronto AP 1/A. 6.7.2011 pag. 12) non può di certo sostenere di essere

estranea ai reati descritti ai pti. 1.1 e 1.2 dell'AA e quindi dichiararsi

innocente (cons. 14).” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 29-30).

Ciò già solo per il fatto - hanno proseguito i

primi giudici - che le uniche spiegazioni valide degli innumerevoli contatti

telefonici intercorsi tra loro proprio nel periodo in questione sono quelle

fornite da A. (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).

Riassumendo, secondo i primi giudici AP 1:

-

ha partecipato attivamente alla consegna di 300 gr. di cocaina (cons. 7b7);

-

ha fatto credere, assieme allo zio IM 2, all’esistenza di un serio terzo

acquirente (cons. 7b7);

-

si è presenta all’appuntamento con il fornitore spagnolo per rassicurarlo e

guadagnare tempo (cons. 7b8, b9 e b10);

-

ha presenziato al pagamento di una parte del dovuto (cons. 7b13).

La Corte ha, ad ogni modo,

ridotto la responsabilità oggettiva e soggettiva

di questa imputata a soli, si fa per dire, 300 gr. di cocaina laddove dagli

atti non c'è nessun elemento che possa far concludere, a differenza della madre

e dello zio, di una sua reale partecipazione agli accordi iniziali con A.

nell'importazione e trasporto in Svizzera di un non meglio precisato

quantitativo di cocaina (cons. 7b2 e b3)”,

e quindi di una sua correità nell'importazione e

trasporto sino a __________ dell'intera partita di 330 gr. di cocaina (sentenza

impugnata, consid. 18c, pag. 30).

Pertanto, AP 1 è stata riconosciuta colpevole

limitatamente alla consegna e successiva parziale vendita di 300 gr. di cocaina,

poiché è solo da quel momento (cons. 7b7, b8,

b9, b10 e b13), e non anche per i primi 30 gr. (VD all. 2 pag. 1 e 2 pto. 1.1.1

e 2.1 nonché cons. 7b2, b3, b4 e b6), che gli atti testimoniano

insindacabilmente un suo effettivo agire” (sentenza impugnata, consid. 18c,

pag. 30).

La Corte di prime cure non ha dunque creduto alla

professione di innocenza di AP 1 che è stata ritenuta colpevole

dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'AA, limitatamente al

quantitativo di 300 gr. e limitatamente alle ipotesi accusatorie dell’acquisto,

detenzione in vista di vendita e vendita (e non per avere “importato e

trasportato", cfr. sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).

39.3

Le considerazioni già formulate al consid. 12.4 in relazione alla chiamata di correo di A. sono, qui, richiamate e confermate.

Respinto - poiché non conforme al vero - è, poi,

l’argomento principale sostenuto in questa sede, ovvero il fatto che le

circostanze relative al coinvolgimento di AP 1 siano state apprese da A.

unicamente de relato. In realtà, A. ha riferito di circostanze di cui ha

avuto diretta percezione. Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni relative al

momento cruciale della consegna dei 30 ovuli:

Poi incontrai IM 2 il giorno seguente. Gli

portai grammi 300 a casa di IM 1. Erano presenti IM 2 e AP 1. Loro mi

proponevano di vendergli la cocaina a CHF 43.- al grammo. lo non ero d'accordo

con loro. Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le trattative. Poi AP 1 diceva

che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma

che sapeva di questi affari di cocaina”; (verbale 8 marzo 2011, pag. 8-9)

oppure quelle relative alle trattative

concernenti il pagamento della cocaina:

Ricordo pure che un giorno, dopo che era sorta

la problematica nel rinvio del pagamento dei 30 ovuli, io, IM 2, N. e B. ci

siamo recati al Bar Amadeus. […] Dopo un po' AP 1 è arrivata e ha parlato con B..

Ricordo che lui voleva i soldi o la restituzione della cocaina. Lei rispondeva

che la roba l'aveva già consegnata e che nel frattempo il negozio del suo

contatto era chiuso”;

(AI 109, verbale di confronto

AP 1/A. 29 luglio 2011, pag. 8).

Non va, poi, dimenticato che il coinvolgimento di

IM 1 nel traffico risulta anche dalle dichiarazioni di N. N. che ha riferito

delle discussioni fra AP 1, A. e B. per il pagamento del prezzo, cioè ha

riferito di circostanze di cui egli ha avuto diretta percezione per avervi

partecipato (pur se da spettatore):

Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B.

erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il

quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato

discorsi di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i

soldi a B.. […] Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e che

l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta” (AI 141, verbale N. N. e confronto con A.

17.

agosto 2011, pag. 12).

Le argomentazioni sollevate in appello dalla

difesa di AP 1 cadono pertanto nel vuoto e, di conseguenza, l’accertamento dei

fatti operato al consid. 12.5 vale pure in relazione alla posizione di AP 1.

Nemmeno per lei può, dunque, trovare accoglimento

la richiesta di proscioglimento.

In effetti, fatta eccezione per le fasi iniziali

della vicenda - ovvero per la proposta di importare cocaina proferita dalla

madre a A. e per gli accordi intercorsi telefonicamente tra quest’ultimo e IM 2

quando aveva trovato un fornitore, ove non vi sono prove di un suo

coinvolgimento - AP 1 risulta avere avuto un ruolo centrale nella vendita dei 300 grammi di cocaina consegnati in seconda battuta da A. e nel tira e molla che ha fatto seguito al

mancato pagamento di tale partita.

AP 1 è stata definita persona di fiducia della

madre, e il suo ruolo, in assenza di quest’ultima, è stato ritenuto ben più

importante di quello dello zio IM 2, di cui IM 1 non si fidava completamente:

Ricordo che AP 1 era la "donna" di

fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un

“ganasa” irresponsabile” (verbale

22.

marzo 2011, pag. 5)

(n.d.r: AP 1 era la

persona di fiducia di IM 1)“per il semplice motivo che IM

2.

è un ciarlatano”,

(verbale di confronto AP

1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8);

Ricordo che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a

quanto aveva venduto i grammi 300 al compratore (che non so chi sia o meglio le

due donne non me lo lasciavano né vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla

mamma che aveva venduto a CHF 45.- al grammo” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);

Spiego alla verbalizzante che quando IM 2 mi

aveva detto che aveva il contatto gli ho chiesto di farmi parlare direttamente

con lui. Lui mi rispose di no perché non era un suo acquirente diretto ma di IM

1.

e quest'ultima, non fidandosi di lui IM 2, aveva incaricato AP 1.”

(verbale di confronto IM

1/A. 4 luglio 2011, pag. 6);

[S.] ha poi aggiunto che: “quando non c’è la IM

1.

si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante mi fa prendere atto che la

figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io abbia capito male.” (verbale M. 7 aprile 2011, pag. 3);

anche se la stessa AP 1 sminuiva la sua effettiva

“competenza” nelle questioni di droga paragonata a sua madre (“Poi AP 1

diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua

mamma che sapeva di questi affari di cocaina”, verbale 8 marzo 2011, pag. 9).

Fatta eccezione, dunque, per i primi 3 ovuli

consegnati allo zio da parte di A. (e quindi il defalco delle relative ipotesi

di reato e della quantità di droga addebitabile, già operati in prima sede),

ben si giustifica considerarla correa nel successivo spaccio di 30 ovuli, come

già concluso nella sentenza impugnata.

Enfatizzati dalla difesa, i suoi problemi di

salute - e meglio, la sindrome bipolare di cui soffre - non assumono

un’importanza tale da pregiudicare, neanche parzialmente, la sua capacità di

intendere e di volere e, dunque, di prendere consapevolmente parte a quanto

accaduto.

Anche per AP 1 sono dunque adempiuti i

presupposti dell’art. 19 cifra 1 vLStup e, quindi, quest’ultima deve essere

condannata per aver venduto a persona non identificata 280 gr. di cocaina e

detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. di cocaina dei 500 gr. importati da A..

La richiesta di proscioglimento formulata da AP 1

in questa sede è, pertanto, respinta integralmente.

d. Sull’appello

incidentale del PP nei confronti di AP 1

40.

Anche nei confronti di AP 1 il PP nel suo appello incidentale

ribadisce integralmente le richieste formulate nell’atto d’accusa, ovvero la

sua condanna con riferimento all’intera partita di cocaina importata da A..

40.1

Come già evocato, la Corte delle assise criminali ha ritenuto di

dover ridurre la responsabilità di AP 1 a “soli” 300 gr. di cocaina - invece

dei 330 gr. addebitati a IM 1 e a IM 2 - poiché

agli atti non c'è nessun elemento che possa far

concludere, a differenza della madre e dello zio, di una sua reale

partecipazione agli accordi iniziali con A. nell'importazione e trasporto in

Svizzera di un non meglio precisato quantitativo di cocaina (cons. 7b2 e b3)”

(sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30),

defalcando sia le ipotesi di reato riguardanti i 30 grammi che A. aveva inizialmente consegnato a IM 2, sia i 170 grammi che A. ha importato senza però mai consegnare alla famiglia, considerato che è

solo da quel momento (cons. 7b7, b8, b9, b10 e

b13), e non anche per i primi 30 gr. (VD all. 2 pag. 1 e 2 pto. 1.1.1 e 2.1

nonché cons. 7b2, b3, b4 e b6), che gli atti testimoniano insindacabilmente un

suo effettivo agire” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).

40.3

Questa Corte condivide il giudizio di prime cure, secondo cui agli

atti non vi sono sufficienti riscontri per addebitare a AP 1 un ruolo nel

traffico degli ulteriori 200 grammi di cocaina (i 30 gr. iniziali e gli

ulteriori 170 gr. importati da A.).

Come già rilevato dai primi giudici, non vi sono

emergenze probatorie che indichino un suo coinvolgimento nelle fasi iniziali

della vicenda, quando è stato proposto a A. di importare una quantità

indefinita di cocaina, né successivamente, quando da __________ A. cercava di

contattare IM 1 per metterla al corrente di quanto trovato. Né dalle

dichiarazioni di A., né dai tabulati telefonici emerge un suo ruolo in quella

fase temporale e, quindi, una sua partecipazione agli accordi iniziali

comprendenti l’intera partita di cocaina.

Gli unici riscontri concernenti una sua

partecipazione al traffico in questione concernono la seconda partita di droga

consegnata, consistente in 300 grammi (30 ovuli).

AP 1 non può, dunque, essere condannata solo

sulla base della generica “nomea” attribuita ai suoi parenti nell’ambiente dei

sudamericani (ovvero di famiglia dedita al traffico di droga), né per il solo

fatto di essere, in genere, persona di fiducia della madre in sua assenza, né

per una sorta di presunzione per la quale essi “non potevano non averne

discusso fra di loro”: alla luce del principio in dubio pro reo, il suo

proscioglimento per il traffico degli ulteriori 200 grammi di cocaina va dunque confermato.

Di conseguenza, l’appello incidentale del PP in

relazione a AP 1 deve essere respinto.

VII. Commisurazione

della pena

a. IM

1.

41.

La pena inflitta a IM 1 in prima istanza va ora ricommisurata in

considerazione dell’esito dell’appello incidentale del PP e dell’aumentato

quantitativo di droga importata di cui è risultata responsabile. Il procuratore

pubblico nel suo appello incidentale ha domandato l’erogazione di una condanna

di 34 mesi.

42.

In relazione alla colpa di IM 1 nel traffico dei 330 grammi di cocaina, la Corte delle assise criminali ha considerato “pacifico il suo maggior

ruolo direttivo nella correità a tre con il fratello e la figlia”, essendo

“innegabile, infatti, come sia stata lei, e non gli altri due, a chiedere a A.

di portare della cocaina innescando così in qualche modo tutta questa vicenda”

e essendo inoltre “significativo il fatto che subito dopo il suo rientro da __________

(cons. 7c3) sia stata lei a riprendere in mano la situazione assicurando così

il pagamento, almeno parziale, della fornita cocaina, ciò che prima del suo

intervento suo fratello e sua figlia non erano ancora riusciti a fare (cons.

7b10, b11, b13 e b14)” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).

I primi giudici hanno, quindi, ritenuto di fissare

una pena base in 20 mesi, identica a quella del fratello IM 2, “compensando

così il concorso di reati di lui (cons. 32) con il suo precedente cileno (cons.

3) ed il suo ruolo direttivo (cons. 18b) con le vendite materialmente fatte,

solo dal fratello (cons. 12a, 12c e 18a) il quale, rispetto a lei, ha

evidentemente preso dei rischi maggiori” (sentenza impugnata, consid. 36,

pag. 42).

La Corte di prime cure ha poi rilevato che l’ammissione

di IM 1 di aver prestato dei soldi al fratello per pagare A. non può essere

considerata come un riconoscimento di colpa (neppure parziale) riferito

all’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, che ha invece sempre

contestato, e che non può dunque dare origine a sconti di pena (sentenza

impugnata, consid. 36, pag. 42). Le uniche circostanze attenuanti considerate

dai primi giudici sono, dunque, state la sua incensuratezza in Svizzera, il suo

non sempre facile precedente vissuto e il periodo di detenzione (“comunque

non particolarmente lungo”) già subito (sentenza impugnata, consid. 36,

pag. 42-43).

Di conseguenza, la pena base è stata ridotta di

due mesi e quindi fissata in 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto

(sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).

43.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

43.1

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore

(DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive

Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid.

2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.

2.

).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio

di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010,

consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid. 3.5).

44.

Occorre, dunque, valutare la colpa di IM 1 in funzione delle

circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima

le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente)

e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai

reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autrice (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

44.1

Qualificante la colpa di IM 1 è, dapprima, il quantitativo di droga

che, su sua iniziativa, è stato importato e messo in circolazione sul mercato

ticinese, ovvero 500 grammi di cocaina, con grado di purezza pari al 25% (cfr.

doc. TPC 33), dunque 125 grammi di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo

importante che, complessivamente, supera di quasi sette volte la quantità

minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si configura

oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV

334.

consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc.

6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6;

STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,

inc.6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.6B_911/2009,

consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/

2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna

2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).

Va, qui, sottolineato che la quantità di droga

trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito

della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza

del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si

è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche

vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il

quantitativo di stupefacente trattato maggiore è il numero delle persone la cui

salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc;

DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc.

6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid.

2.

).

La colpa di IM 1 è inoltre aggravata dall’estensione

geografica del traffico di stupefacente cui lei ha dato avvio. Su sua

richiesta, infatti, A. ha importato la partita di cocaina da __________,

Spagna, sino al Canton Ticino. Anche se IM 1 non si è occupata in prima persona

di varcare frontiere sorvegliate internazionali - ciò che secondo il TF implica

maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini

nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere

arrestato durante un controllo casuale - è altresì vero che, sempre secondo il

TF, l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero

trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc.

6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1;

STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1).

La giurisprudenza federale (STF del 10 maggio

2010, inc.6B_10/2010) ha precisato che, per la valutazione della colpa,

determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va

valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o

come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener

conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno

all’organizzazione. Quale fattore oggettivo aggravante la colpa di IM 1 va poi

considerato il ruolo organizzativo centrale da lei rivestito nella

fattispecie. Quest’ultima, infatti, non ha agito da sola ma appoggiandosi ad

una sorta di rete “domestica” composta dal fratello e dalla figlia, alla stregua

di una - seppur in miniatura - organizzazione trafficante droga, di cui lei era

al vertice (lasciando peraltro ad altri il lavoro sporco ed i rischi ad esso

legati). Inoltre, non ha neppure esitato a reclutare terzi, quali A., per

fungere da body packer per l’importazione internazionale di stupefacente.

La rete di clienti destinatari della cocaina deve

essere considerata come elemento di valutazione neutro. Da un lato, infatti,

l’inchiesta ha fatto emergere come un certo numero di tossicodipendenti della

regione facessero capo al fratello correo IM 2 per i loro consumi (cfr. doc. AI

180, allegati da 6 a 10), e come fosse notorio nella cerchia dei sudamericani

il fatto che IM 1 trafficasse droga in quantità importanti (“a chili”).

Dall’altro lato, va pure rilevato che dei 500 grammi di cocaina importati da A., 50 grammi gli sono stati restituiti e 170 grammi non gli sono mai stati reclamati, ciò che verosimilmente non sarebbe accaduto se

l’intensità dell’attività illecita fosse stata maggiore.

44.2

Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante

giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc.

6.

B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid.

2.

; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore

tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che

traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro.

IM 1 non risulta essere consumatrice di

stupefacenti: non si è dunque dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il

fabbisogno di droga bensì per puro spirito di lucro. L’appellante non si è

nemmeno dichiarata consumatrice saltuaria di tali sostanze, per cui, data la

notoria pericolosità della sostanza, il suo agire va considerato

particolarmente riprovevole.

Va poi anche valutata, fra gli aspetti soggettivi

del reato (Tatverschulden), la libertà dell’autore di decidere fra

legalità e illegalità. Questo criterio aggrava nella fattispecie la colpa

di IM 1, poiché la donna, lasciato __________ per approdare in Svizzera, poi in

Italia e quindi ancora in Svizzera, ha avuto la possibilità di costruirsi una

vita onesta offertagli dal matrimonio contratto con D. e dal conseguente

ottenimento della nazionalità italiana e, in Svizzera, di un permesso di dimora

annuale (permesso B).

IM 1 ha dunque delinquito malgrado avesse gli

strumenti per condurre una vita onesta: del resto, pur non essendo la sua

situazione economica particolarmente rosea, va detto che essa non era tragica

in quando, con le sue diverse attività riusciva, non soltanto a vivere, ma

anche a mettere da parte e versare alla madre a __________ un importo mensile

circa 100/150 fr. (nel periodo in cui conviveva con E. la cifra era superiore,

cfr. doc. TPC 29). La donna si è quindi dedicata al traffico di stupefacenti ad

un’età (classe 1964) in cui l’esperienza di vita dovrebbe aver insegnato ad

identificare il confine fra il lecito e l’illecito e al solo scopo di

migliorare la propria situazione economica.

Tutto considerato, dunque, in funzione delle

circostanze legate al reato di cui risponde, la colpa di IM 1 è almeno

mediamente grave e, quindi, adeguata appare essere una pena detentiva

aggirantesi sui 22 mesi.

44.3

Vanno, poi, considerati, a ponderazione della colpa determinata in

funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, le circostanze

personali legate all’autrice.

In quest’ambito va considerato - quale elemento

aggravante di un peso non indifferente (cfr. STF del 5 luglio 2012, inc.

6B_49/2012) - la precedente condanna subita in Cile per reati di stupefacenti

(come visto, in quel paese, nel 2007 la donna è stata oggetto di una pesante

condanna - tre anni sospesi condizionalmente - per aver tentato di esportare 6.155 kg di cocaina destinati al mercato svizzero) e i tre mesi di detenzione preventiva subiti che,

evidentemente, non sono serviti da deterrente per tenerla lontano da

comportamenti delinquenziali legati al traffico di stupefacenti.

A questo riguardo, si osserva che, contrariamente

a quanto ritenuto dai primi giudici, il fatto che la donna sia “incensurata in

Svizzera” non può essere considerato a suo favore. Dapprima, perché di

incensuratezza non si tratta. Ma poi perché, anche se così non fosse, si

tratterebbe di un elemento con valore neutro nella valutazione della colpa

(cfr. DTF 136 IV 1 e segg).

Nemmeno la condannata può trarre benefici dal suo

atteggiamento processuale.

IM 1 ha mantenuto, durante tutto il procedimento,

un comportamento per nulla collaborativo (negando sostanzialmente ogni addebito

nonostante le chiare risultanze di segno contrario, ritrattando l’unica

ammissione manifestata, confessando infine un suo coinvolgimento solo in

relazione al parziale pagamento dello stupefacente a A. e mentendo ancora in

sede di appello). Se è certamente vero che l’imputato ha diritto di non deporre

a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha diritto di non rispondere

e di non collaborare al procedimento, non potendo la sua colpa venire aggravata

a seguito dell’assunzione di un atteggiamento negatorio o non collaborante, è

altrettanto vero che l’imputato che sceglie un simile atteggiamento processuale

rinuncia a quelle circostanze attenuanti la propria colpa che gli deriverebbero

da una scelta diversa, denotante un’assunzione di responsabilità.

Nemmeno dal vissuto della donna emergono

particolari circostanze favorevoli, o particolarmente sfortunate e non

imputabili a sua colpa, che potrebbero essere considerate a suo favore.

Il difensore dell’appellante, nell’intento di

dimostrare la volontà della sua patrocinata di distanziarsi dagli ambienti

legati al traffico di stupefacenti, ha chiesto ed ottenuto il richiamo

dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un procedimento a

carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della giustizia. Il

procedimento era stato avviato in quanto IM 1, con una lettera al procuratore

pubblico, aveva ritrattato le accuse da lei precedentemente formulate nei

confronti di T. (ovvero che quest’ultimo l’aveva ingaggiata per il trasporto

della cocaina dal Cile alla Svizzera). Sentita poi dal PP, IM 1 aveva

confermato le sue accuse nei confronti di T. - nel frattempo, condannato -

affermando di avere sottoscritto quella lettera unicamente perché minacciata da

T. (inc. CARP, n. XIII). Con decisione di chiusura dell’istruzione dell’11

ottobre 2012, il PP ha quindi prospettato l’emanazione di un decreto

d’abbandono, che è stato prodotto in sede di dibattimento di appello (doc. dib.

CARP 1). Ciò che emerge da tale incarto, pur non denotando una significativa

assunzione di responsabilità dell’appellante (alla luce soprattutto del

comportamento da lei tenuto durante il presente procedimento), appare ad ogni

modo meritorio ed è stato considerato come una circostanza attenuante di un

certo rilievo tanto che - nonostante le circostanze sin qui evocate, in particolare

la precedente condanna, avrebbero portato ad aumentare la pena sopra stabilita

sino a 24 mesi - per finire, la pena inflitta a IM 1 è stata contenuta in 21

mesi di detenzione.

b. AP 1

45.

AP 1 nel suo appello contesta la pena inflittale in prima istanza, giudicata

troppo severa.

45.1

La Corte di prime cure ha ritenuto che la posizione processuale di AP

1.

fosse

molto più simile a quella della madre rispetto a

quella dello zio (unico reato, la comune sentenza di condanna cilena del

12.7.2007

e il loro continuo negare l'accusa di cui ai pti. 1.1 e 1,2 dell'AA,

cons. 4 e 14). Ciò posto, rispetto agli altri due la sua colpa si differenzia

al ribasso, seppur di poco e comunque e sempre nel quadro di una chiara

correità a tre, visto il suo minor ruolo operativo, forse anche dovuto alla sua

più giovane età, e la minor esperienza in questo genere di affari, anche se non

è da dimenticare come, tolta l'ordinazione e la prima remissione di 3 ovuli di

cocaina (cons. 7b4 e b6), nei momenti topici di questa vicenda quali la

consegna dei 300 gr. di cocaina (cons. 7b7 e b8), le discussioni con B. per

guadagnare tempo (cons. 7b9 e b10) e uno dei due intervenuti pagamenti (cons.

7b13), fosse sempre presente e non per fare la bella statuina (…)

dalla pena erogata a IM 1, nella quale già si

teneva conto della sua incensuratezza in Svizzera (cons. 3), come è il caso

anche per questa imputata (cons. 4), e del suo passato travagliato (cons. 3)

che qui può essere paragonato al fatto di essere una giovane madre senza

prospettive di lavoro (cons. 4), sono stati dedotti due ulteriori mesi per

tenere debitamente conto sia della sua, comunque sotto controllo, sindrome

affettiva (cons. 4), che d'altronde non le ha impedito di agire così come qui

ritenuto, sia, per quel poco che comporta come riduzione, del minore

quantitativo di 30 gr. addebitatole e del relativo defalco delle ipotesi

accusatorie dell'importazione e del trasporto sugli imputati 300 gr. (cons. 18c)”

(sentenza impugnata, consid. 37, pag. 43).

I primi giudici hanno dunque condannato AP 1 ad

una pena detentiva di 16 mesi, con computazione del carcere preventivo sofferto.

45.2

Per quanto più volte indicato, per la valutazione della colpa va

considerato, in primo luogo, il quantitativo di droga trattata, ovvero 300 grammi di cocaina che, ritenuto il grado di purezza pari al 25%, equivale a 75 grammi di cocaina pura (doc. TPC 33). Si tratta di un quantitativo importante e abbondantemente al

di là del limite richiesto per l’applicazione del caso grave ex. art. 19 cpv. 2

lett. a LStup, in grado di mettere potenzialmente in pericolo la salute di un

gran numero di persone, che sapeva essere frutto di un traffico internazionale.

Sebbene a livello organizzativo AP 1 ricoprisse senz’altro un ruolo minore

della madre, va sottolineato, come già fatto in prima istanza, il suo

coinvolgimento in alcune delle fasi cruciali della vicenda (presa in consegna

di 300 grammi di cocaina, contatti con gli acquirenti, trattative concernenti

il pagamento al fornitore) ad eccezione degli accordi iniziali con A. e la

prima consegna di 3 ovuli a IM 2, nonché il fatto che lei era la sua persona di

fiducia e che, quindi, in assenza della madre - come è stato il caso nella fase

in cui quest’ultima si trovava a __________ - ricopriva un ruolo di

responsabilità all’interno della piccola rete “domestica” che componeva assieme

a madre e zio.

Dal profilo soggettivo, come per la madre, anche

per AP 1 si tratta di un traffico perpetrato per spirito di lucro (diversamente

dal tossicomane che delinque per finanziare il proprio consumo di droga). Per

quanto attiene alla libertà dell’appellante di decidere fra legalità e

illegalità, va detto che AP 1 era titolare di un permesso di soggiorno B (la

decisione di mancato rinnovo è attualmente sub iudice) e beneficiaria di

prestazioni sociali a seguito della nascita della figlia più che sufficienti a

permetterle di vivere onestamente.

L’incidenza negativa di questi due elementi - o

meglio, del movente di lucro e dell’ampia libertà di decidere fra legalità e

illegalità - va però mitigata a causa della sindrome affettiva bipolare di cui AP

1.

soffre e che, come già evocato, ha dato luogo in passato ad episodi maniacali

con sintomi psicotici e a ricoveri in strutture stazionarie del Cantone. Pur

non pregiudicando la sua capacità di intendere e di volere, come già osservato

dai primi giudici, tale patologia va tuttavia tenuta in maggior considerazione di

quanto fatto dai primi giudici in quanto pone AP 1 in uno stato di parziale sudditanza

dalla madre con cui vive.

Ne segue che, per le circostanze legate al reato,

adeguata appare essere una pena detentiva aggirantesi sui 13 mesi.

La colpa di AP 1 deve poi essere ponderata in

funzione delle sue circostanze personali.

Del valore attenuante nullo della sua

“incensuratezza in Svizzera”, già s’è detto.

Nulla di positivo AP 1 può dedurre dal suo

comportamento processuale caratterizzato da continue menzogne. La sua malattia

non può essere chiamata a giustificazione dei suoi molteplici “non ricordo”,

non essendo evocata nemmeno dai medici una qualche influenza di tale patologia

sulla sua capacità di ricordare i fatti. Il suo comportamento processuale è

stato improntato alla negazione più totale, anche confrontata con schiaccianti

risultanze istruttorie a suo carico, ciò che - pur configurando un diritto

della difesa - non può comportare sconti di pena.

Nemmeno si ravvisano, nel suo passato, situazioni

o comportamenti particolarmente meritori visto che la giovane neppure ha mai

lavorato in vita sua.

Per contro, in questo ambito, così come per la

madre, va considerata - quale elemento aggravante (cfr. STF del 5 luglio 2012, inc.

6B_49/2012) - la pesante condanna cilena per reati di stupefacenti e i quasi

quattro mesi di detenzione preventiva e l’espulsione dal paese. In questo

senso, anche AP 1 dimostra di essere impermeabile agli interventi

dell’autorità, ciò che non può non preoccupare.

Pertanto, tutto considerato - in particolare,

considerata la recidiva specifica - questa Corte ritiene di dover aumentare di

2.

mesi la pena base e, così, infliggerle la pena detentiva di 15 mesi.

VIII. Sospensione

condizionale della pena

46.

Considerato come le pene inflitte alle due appellanti siano

inferiori ai due anni, va esaminata la questione di una loro eventuale sospensione

condizionale.

46.1

Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei

cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva

di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno

180.

aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di

riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere

da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può

infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi

dell’art. 106 CP (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può

sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario

per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da

eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione

parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione

condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire

(cpv. 3).

Per costante giurisprudenza, le condizioni

soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione

condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione

condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in

particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.

42.

cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.6B_390/2010,

consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della

sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali

da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del

precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di

sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più

presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF

19.

maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si

intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della

prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.

6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in

questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione

soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro

complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18

febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,

consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze

particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente

che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi

reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto

che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore

o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF

134.

IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2;

cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006,

§5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente,

solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse

concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010,

consid. 1).

Quando la precedente condanna é stata inflitta

all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi

del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato

comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.

STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa

riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che

il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la

condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti

in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è

inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve

essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar

Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).

46.2

La Corte di prime cure si è pronunciata sulla prognosi di IM 1 e “si

è posta la questione a sapere se, oggi, vi erano o meno delle circostanze

particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP (cons. 28) e se sì in che modo

potevano differenziare la sua situazione personale, lavorativa o finanziaria

rispetto a quella esistente nel primo semestre del 2011” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). Ritenendo

non vi fossero in concreto tali circostanze, “richiamata la sentenza di

condanna cilena del 12.7.2007 (cons. 3), che per di più costituisce recidiva

specifica”, la Corte delle assise criminali ha escluso la possibilità di

sospendere la pena erogata a IM 1 (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). IM

1.

è stata dunque condannata a 18 mesi di detenzione da espiare, dedotto il

carcere preventivo sofferto.

Anche per la figlia AP 1 la Corte ha ribadito

quanto sopra, facendo riferimento alla recidiva specifica e alla condanna

cilena, e l’ha condannata ad una pena detentiva di 16 mesi da espiare, con computazione

del carcere preventivo sofferto.

46.3

Su questo punto, la decisione di prima istanza merita conferma.

In considerazione dell’esistenza del precedente

cileno del 2007, la concessione della sospensione condizionale è possibile

soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi

dell’art. 42 cpv. 2 CP.

Nel caso di specie, né per IM 1 né per AP 1

emergono dagli atti circostanze che possano far seriamente sperare in un

miglior comportamento futuro.

Le due condannate non danno, infatti, alcuna

garanzia di non reiterazione del reato: da un lato, l’infrazione commessa

anteriormente è pure legata al traffico di cocaina, ciò che in base alla

giurisprudenza relativa a questa norma è indiziante della possibilità di commissione

di nuovi reati. Dall’altro lato, agli atti non vi sono indizi che mostrino

miglioramenti importanti e positivi delle condizioni di vita delle due donne.

Ne segue che né a IM 1 né a AP 1 può essere

concessa la sospensione condizionale della pena.

IX. Carcerazione

di sicurezza

47.

La Corte di prima istanza ha considerato che, malgrado la condanna

delle due imputate ad una pena espiativa, alla luce dell’art. 231 CPP non fosse

necessario né proporzionale

di dover ordinare la loro immediata posa in

carcerazione di sicurezza sia perché comparse in aula a piede libero, sia

perché ancora titolari di validi permessi B (…) e sia perché, dagli atti, non

vi é alcun elemento che possa far oggettivamente concludere a una loro concreta

intenzione di sottrarsi con la fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP)

all'esecuzione della pena inflitta (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2

pag. 3 pto. 7.2 e 7.3)”.

Il PP non ha fatto richiesta di carcerazione di

sicurezza durante la procedura d’appello ai sensi dell’art. 232 CPP, né l’ha

chiesta al dibattimento di appello.

48.

Le considerazioni espresse dai primi giudici sono condivise da

questa Corte, che non ritiene di dover ordinare una carcerazione di sicurezza

nei confronti delle appellanti.

Tale misura non entra in linea di conto nemmeno

alla luce del mancato rinnovo del permesso B a AP 1 a seguito dei fatti legati

alla condanna cilena. La relativa decisione non è, infatti, ancora cresciuta in

giudicato ed è attualmente oggetto di impugnativa presso il Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato. In pendenza di ricorso non si ravvede, dunque,

un pericolo di fuga particolare da parte di AP 1, che risiede in Svizzera da

svariati anni (dal 2005) dove ha i legami più importanti, ovvero la madre - che

la aiuta, in particolare nella cura della figlia di due anni - e il fidanzato

ticinese.

Dispositivo

Per questi motivi, questa Corte non ritiene

realizzati i presupposti necessari per ordinarne la carcerazione di sicurezza.

X. Tassa di

giustizia e spese procedurali

49. Visto l’esito dei loro appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3

CPP, è confermata l’attribuzione a carico delle appellanti degli oneri processuali

relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di

fr. 4’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza

impugnata, per ¼ ciascuna.

Gli oneri relativi al procedimento di appello,

consistenti in fr. 1’600.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese

sono, invece, posti a carico di IM 1 e AP 1 per 1/3 ciascuno, la rimanenza a

carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220

e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

40, 42, 47, 51

CP;

19

LStup;

nonché, sulle

spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. Sugli appelli

concernenti IM 1

1.1. L’appello di IM 1 è

respinto.

1.2. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

Di

conseguenza,

ricordato che

i punti 5 e 11 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in

giudicato

IM 1 è

dichiarata autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di

molte persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2,

AP 1, A. e B., a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo

gennaio 2011/giugno 2011,

1.2.1. importato, in vista

della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina;

1.2.2. venduto a persona non

identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati;

1.2.3. detenuto, ai fini di

vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati

e

meglio come precisato nei considerandi.

1.3. IM 1 è condannata alla

pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.4. E’ ordinata la confisca

di una carta SIM Lebara corrispondente al numero .

II. Sugli appelli

concernenti AP 1:

2.1. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

2.2. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è respinto.

Di

conseguenza,

ricordato che

i punti 6 e 13 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in

giudicato

AP 1 è

dichiarata autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere

essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere,

senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, IM 1, A. e B., a __________

ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011,

2.2.1. venduto a persona non

identificata 250 gr. di cocaina;

2.2.2. detenuto, ai fini di

vendita, 50 gr. di cocaina

e

meglio come precisato nei considerandi.

2.3. AP 1 è condannata alla

pena detentiva di 15 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.4. E’ ordinata la confisca

di una carta SIM Orange corrispondente al numero .

III. Spese

3. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4’000.- e nelle

spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono

posti a carico di IM 1 e di AP 1 nella misura di 1/4 ciascuno.

4. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'800.-

sono posti a

carico di IM 1, AP 1 e dello Stato in ragione di 1/3

ciascuno.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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