17.2012.57
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; chiamata di correo; accoglimento dell'appello incidentale; criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di preceden
17 settembre 2013Italiano149 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.57
Data decisione, Autorità:
17.09.2013, CARP
Ricorso:
TF,6B_163/2013,6B_155/2013,17.09.2013
Titolo:
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; chiamata di correo; accoglimento dell'appello incidentale; criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti
AGGRAVAMENTO DELLA PENA
APPELLO INCIDENTALE
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
RECIDIVA
art. 42 cpv. 2 CPS
art. 47 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
17.2012.57-58
17.2012.77
Locarno
28 novembre 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Attilio Rampini
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire sugli appelli
presentati
AP 1
rappr. dall' DI 1
- il 15 maggio 2012 da
IM 1
rappr. dall' DI 2
contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012 dalla Corte delle assise
criminali nei loro confronti e nei confronti di IM
2
e sull’appello incidentale 4 giugno 2012
presentato dal
procuratore pubblico
esaminati gli atti;
- con
sentenza 4 aprile 2012 la Corte delle assise criminali ha ritenuto:
o IM
1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza
essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, AP 1, A. e B., a __________ ed
in altre imprecisate località, nel periodo gennaio 2011/6 giugno 2011
importato, trasportato, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a
consumatori locali, tra cui quelli del punto 3.1 dell'atto d'accusa,
complessivi 330 grammi di cocaina, e meglio
come descritto nell'atto d'accusa ACC 5/2012 e precisato nei
considerandi.
o AP
1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza
essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, IM 1, A. e B., a __________ ed
in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011,
acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, tra
cui quelli del punto 3.1 dell'atto d'accusa, complessivi 300 grammi di cocaina, e meglio come descritto nell'atto d'accusa
e precisato nei considerandi.
IM 1 e AP 1 sono, invece, state prosciolte dalle
altre imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
- In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
o IM
1 alla pena detentiva di 18 mesi, da espiare, da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
o AP
1 alla pena detentiva di 16 mesi, da espiare, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
Fatti
I primi giudici hanno, inoltre, disposto, nei
confronti di IM 1, la confisca della carta SIM Lebara corrispondente al numero
, mentre a AP 1 hanno confiscato la carta SIM Orange corrispondente al numero .
Gli altri oggetti posti sotto sequestro sono
stati dissequestrati e riconsegnati alle aventi diritto.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese
procedurali sono state poste a carico di IM 1 e AP 1 in ragione di ¼ ciascuno.
- Nel
medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha ritenuto IM 2 autore
colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla
LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Egli è stato,
invece, prosciolto dalle ulteriori imputazioni di infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri. In applicazione della
pena, egli è stato condannato alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
Preso atto che - contro la sentenza 4 aprile 2012 della Corte delle assise
criminali IM 1 e di AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre
appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, entrambe le accusate hanno confermato il loro annuncio di appello.
IM 2 non ha invece interposto appello.
- con
dichiarazione di appello 15 maggio 2012, precisata con scritto 28 settembre
2012, IM 1 ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dal reato di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e, in via subordinata, la
condanna per un quantitativo inferiore di stupefacenti e una riduzione della
pena.
Ha inoltre impugnato la confisca della carta SIM
Lebara e la decisione su tassa di giustizia e spese.
Quale istanza probatoria, accolta con decisione
presidenziale del 12 novembre 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli
atti dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un
procedimento a carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della
giustizia.
- con
dichiarazione di appello 10 maggio 2012 anche AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento
dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Ha inoltre
impugnato la confisca della carta SIM Orange e la decisione su tassa di
giustizia e spese.
Quale istanza probatoria, accolta con decisione
presidenziale del 18 luglio 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli
atti della sua cartella clinica e del rapporto 9 maggio 2012 del dr. med. C..
- il 4
giugno 2012 il procuratore pubblico ha formulato una dichiarazione di appello
incidentale nei confronti delle due ricorrenti. Il PP chiede che IM 1 e AP 1 vengano
riconosciute colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere
trafficato 500 gr di stupefacente (e meglio
come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa) e condannate,
rispettivamente, alla pena detentiva di 34 e di 32 mesi, dedotto il carcere
preventivo sofferto.
Il PP non ha presentato istanze probatorie.
Esperito il
pubblico dibattimento il 28 novembre 2012 durante il quale:
I. alle parti è stata prospettata una riformulazione del punto 1
dell’atto di accusa, e meglio:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina
che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute
di parecchie persone,
in specie,
per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2011
e giugno 2011, a __________ed altre imprecisate località, senza esservi
autorizzate, agendo in correità fra loro e in parte anche con terze persone, in
particolare con IM 2, A. e B.,
1.1. importato,
in vista della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina
1.2. venduto
a persona non identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
1.3. detenuto,
ai fini di vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di
luogo e di tempo;
reato previsto: dall'art. 19 cifra 1 e 2 LStup.
Le parti hanno acconsentito a tale riformulazione
dell’accusa.
Considerandi
II.
- IM 1 ha
confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, dichiarandosi
estranea al traffico illecito ed ammettendo di essere intervenuta unicamente
nei momenti conclusivi, prestando del denaro al fratello che era in difficoltà
nel pagamento del fornitore di droga;
- il
patrocinatore di AP 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione
d’appello, ribadendo l’estraneità ai fatti della propria cliente e contestando
le dichiarazioni del chiamante in correità nei confronti della sua assistita
poiché concernenti solo circostanze a lui note de relato;
- il procuratore
pubblico ha postulato l’integrale reiezione degli appelli, riconfermandosi
nella sua richiesta di condanna per un quantitativo di 500 gr di cocaina e
nell’aggravio delle pene detentive erogate in prima istanza.
Ritenuto
I. Potere
cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4
CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a
favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende
anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di
secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli
aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo
di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita,
fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre,
Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).
2.
Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione
della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009,
§ 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398,
n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa
Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello
anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,
n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine
Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17,
pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con
riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che
non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una
definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur
contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo
dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir
à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est
attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la
Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo
giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere
sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett.
c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e
404.
cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 14.5.2012 inc.6B_548/2011).
II. Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
3.
a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, giusta
l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente le prove secondo il convincimento che
trae dall’intero procedimento.
L’art. 139 CPP - che concretizza la nozione di
verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo
cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli
indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui
fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova
materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo
l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
b. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il
confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità
è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova,
provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid.
VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno
scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag.
405.
e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto
processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI,
Confessione (diritto processuale penale), p. 26).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove
certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi
valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per
definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può
essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in maniera
rigorosa possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono
costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo
va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad
essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza,
del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità
intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della
verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa
nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della
sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio,
poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso
che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la
credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in
una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti)
e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192,
consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., p. 420-425).
Se, da un lato, è necessario che gli elementi
esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa
(così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua
conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la
dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che
si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse
sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano
certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata
correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La
valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione
previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario
Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto
normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli
editore, pag. 179).
In altre parole, il giudice è tenuto,
nell'esaminare la valenza delle chiamate di correo, a verificare se esse godono
sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.
La credibilità soggettiva è data quando le
chiamate in correità sono accompagnate dalla confessione piena da parte
dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità e sono espressione di
sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza
relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi
sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando le dichiarazioni risultano
confermate da quelle di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 18 luglio
2012, inc. 17.2012.41, consid. 12, pag. 34).
Quando ne sia stata accertata l’attendibilità
intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto
sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192,
consid. 3).
III. Le
accusate e i loro precedenti penali
a. IM 1 (detta
IM 1)
4.
IM 1 (soprannominata IM 1), nata il 29 gennaio 1964 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità italiana e dominicana.
Nel 1993 ha lasciato __________ per la Svizzera, lavorando dapprima a __________ come ballerina e barista, poi in Ticino come
prostituta per, infine, essere espulsa poiché priva di permesso. Dopo la sua
espulsione ha vissuto in Italia dove ha sposato D., cittadino italiano
residente a __________che aveva conosciuto nel nostro paese. Il matrimonio è
stato, in data rimasta imprecisata, sciolto per divorzio.
In Italia, IM 1 ha lavorato come ausiliaria in
ristoranti e alberghi.
Nel 2001, è tornata in Svizzera dove ha lavorato
in diversi esercizi pubblici ed ha convissuto per sei anni con E..
Titolare di un permesso B, rinnovato sino al 26
ottobre 2016, risiede attualmente a __________, dove convive con F. (verbale
CARP, pag. 3-4; AI 154, doc. dib. 1, verbale TPC, pag. 2, doc. TPC 29).
Sorella di IM 2 - l’altro imputato, qui non
ricorrente - è madre di tre figli adulti: AP 1 (di seguito solo AP 1), pure
imputata nel procedimento in oggetto e qui appellante (di cui si dirà al
prossimo considerando), G., già condannato ed incarcerato in Spagna per
traffico di stupefacenti, che attualmente vive in Italia ma lavora in Ticino
per una compagnia telefonica, e H., condannato l'8 ottobre 2010 da una Corte
delle assise criminali per i reati di duplice tentato omicidio intenzionale,
lesioni semplici, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (verbale TPC, allegato 1, pag. 2). Ha poi una bambina di 14 anni, che vive con la di lei madre a __________ (doc. TPC 29). Al
dibattimento di appello ha affermato di avere un altro figlio di 10 anni che,
pure, vive a __________, sempre affidato alle cure della di lei madre (verbale
CARP, pag. 3).
Per quanto concerne la sua situazione
patrimoniale, IM 1 ha dichiarato di essere impiegata al 60% quale cameriera al
bar __________per uno stipendio di 1'855.- fr. netti al mese e di arrotondare con
lavori di pulizia e stiro (cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale,
AI 4 e verbale 8 giugno 2011, pag. 5-6, doc. TPC 29). Chiamata a giustificare
cospicui invii di denaro all’estero, IM 1 in alcuni verbali ha affermato di
prostituirsi saltuariamente, attività che ha però dichiarato di voler cessare
(verbale TPC, pag. 2).
Priva di elementi imponibili in Svizzera (doc.
TPC 24), al 15 febbraio 2012 era oggetto di due esecuzioni per un totale di fr.
22'107.15 e titolare di 11 attestati di carenza di beni per un totale di fr.
10'489.40 (doc. TPC 9).
Quanto ai suoi progetti di vita una volta
regolata la sua posizione giudiziaria, al dibattimento di prime cure ha
dichiarato di essere intenzionata a sposarsi con il suo attuale compagno,
occuparsi della nipote (figlia di AP 1) e mantenere il suo lavoro attuale al
bar __________(verbale TPC, allegato 1, pag. 2).
Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 108, 130
e doc. TPC 20), il 12 luglio 2007, dopo circa tre mesi di detenzione
preventiva, IM 1 è stata condannata in Cile ad una pena detentiva di tre anni
sospesa, al pagamento di una multa e all'espulsione dal paese per infrazione
alla legge sugli stupefacenti (verbale IM 1/AP 1 23 agosto 2011, pag. 3, Al 101
e 131, doc. TPC 39). La procedura ha preso avvio dopo che in data 11 gennaio
2007, la donna, assieme alla figlia AP 1, era stata fermata all'aeroporto di
Santiago del Cile con 6.155 Kg di cocaina (nascosti in una borsa da sport) che
erano destinati al mercato svizzero.
b. AP 1
(detta AP 1)
5.
AP 1, nata
il 22 luglio 1983 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità, italiana
e dominicana (verbale TPC, pag. 2). In Svizzera dal 2005, vive con la madre IM
1.
a __________ e, fino a settembre 2012, era titolare di un permesso B, revocato
con decisione del 28 giugno 2012 (verbale TPC, allegato 1, pag. 3, doc. TPC 35,
doc. CARP 1). Contro tale decisione è pendente un gravame al Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato (doc. CARP 3-4).
Madre di L., nata il 26 ottobre 2010, non ha
rapporti con il padre naturale della bambina ma intrattiene dal gennaio 2011
una relazione sentimentale con un ticinese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3,
verbale TPC allegato 1, pag. 3).
Dal 2006 AP 1 è in cura presso il dott. C., FMH
psichiatria e psicoterapia, per una sindrome affettiva bipolare, “condizione
psicopatologica che si caratterizza per l’alternanza tra stati depressivi e
stati di tipo ipomaniacale, questi ultimi solitamente caratterizzati da
manifestazioni di agitazione nervosa” (doc. dib. 5; cfr. anche verbale AP 1
8.
giugno 2011, pag. 6). Secondo il medico curante, “allo stato attuale tale
patologia psichica è in una fase di discreto compenso ma per sua stessa natura
nasconde l’insidia dello scompenso, il che può verificarsi in qualsiasi momento”
(doc. dib. 5). A completazione delle informazioni sul suo quadro clinico, in
sede di appello AP 1 ha prodotto un rapporto datato 9 maggio 2012 del dott. C.,
che ha definito il suo quadro psicopatologico come “caratterizzato, durante
le fasi di scompenso, dalla manifestazione di stati di iperattività psicotica o
alternativamente di stati depressivi” e la sua cartella medica corredata da
allegati, in particolare il rapporto d’uscita dalla Clinica __________, dove
nell’agosto 2008 è avvenuto il suo ultimo ricovero per un episodio maniacale
con sintomi psicotici (cfr. doc. CARP n. IX, in particolare rapporto 9 maggio
2012.
del dott. C.).
Per quanto riguarda la sua situazione
patrimoniale, AP 1 ha dichiarato di non avere alcun lavoro e di percepire
unicamente l’aiuto sociale (assegni famigliari e integrativi), per circa fr.
2'000.- al mese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3, verbale TPC, allegato 1, pag.
3).
Anche lei priva di elementi imponibili in
Svizzera (doc. TPC 24), al 15 febbraio 2012 è stata oggetto di un attestato di
carenza di beni per fr. 1'773.75 (AI 128 e doc. TPC 10).
Al dibattimento di prima istanza AP 1 si è detta
intenzionata a cercare lavoro o cominciare un apprendistato a tempo parziale
per avere così tempo di occuparsi della crescita della figlia (verbale TPC, allegato
1.
pag. 3).
Al dibattimento di seconda istanza non si è
presentata (senza dare alcuna giustificazione) ma, a quanto è dato sapere, non
ha realizzato nessuno dei progetti che ha esposto in prima sede.
Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 107, AI
132.
e doc. TPC 21), in Cile AP 1 ha subito circa quattro mesi di detenzione
preventiva e la medesima condanna della madre per le circostanze evocate al
precedente considerando (verbale 6 luglio 2011, pag. 3-4, verbale IM 1/AP 1 23
agosto 2011, pag. 3, Al 101 e 131, doc. TPC 39).
IV. Inchiesta
penale
6.
L’inchiesta ha preso avvio dalle dichiarazioni di A. (detto A. o A.),
costituitosi spontaneamente in polizia ed arrestato provvisoriamente l'8 marzo 2011.
Cittadino venezuelano, A. era, da inizio dicembre
2010, ospite in Ticino della famiglia M. che aveva conosciuto anni prima in un
villaggio turistico a __________ dove lavorava come animatore. I coniugi M. avevano
preso in simpatia A. e lo avevano ospitato al loro domicilio a __________ in
occasione di alcuni suoi soggiorni in Ticino a partire dal 2009 (verbale A., 8
marzo 2011, pag. 2).
A. ha spontaneamente raccontato agli inquirenti
di avere acquistato a __________ e importato in Ticino nel mese di febbraio
2011.
circa 500 gr di cocaina, quale body packer sotto forma di 50 ovuli,
chiamando ripetutamente in correità IM 2 e le qui appellanti IM 1 e AP 1 sia
per quel che concerne l’iniziativa dell’operazione sia per il successivo
spaccio di parte dello stupefacente, come meglio si dirà nei seguenti considerandi.
Sulla base delle sue dichiarazioni, in data 31
agosto 2011 A. è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________(doc.
TPC 13) ad una pena detentiva di 20 mesi, computato il carcere preventivo
sofferto, condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni poiché
ritenuto colpevole dei reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla
LStup (art. 19 n. 1 e 2 nonché art, 19a n. 1 LStup previgente l'1.7.2011), ripetuta
infrazione alla LF sugli stranieri (art. 115 LStr) e riciclaggio di denaro
(art. 305bis n. 1 CP).
7.
Lo svolgimento dell’inchiesta scaturita dalle chiamate in correità
di A. nei confronti di IM 2, IM 1 e AP 1 è stato descritto dettagliatamente ai
consid. 5-6 della sentenza impugnata (pag. 10-12) cui si rimanda in forza
dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Riassumendo, il PP ha ottenuto dal giudice dei
provvedimenti coercitivi l'ascolto in diretta e/o l'acquisizione dei tabulati
retroattivi di utenze telefoniche a loro riconducibili, in particolare quelle,
mobili, (in uso a IM 2), (entrambi in uso a IM 1), (intestato e in uso a AP 1),
(in uso a A.).
I tre chiamati in correità sono, poi, stati
oggetto di mandati di accompagnamento coattivo ed arrestati provvisoriamente il
7.
e l’8 giugno 2011.
L’inchiesta è stata caratterizzata dal comportamento
non collaborativo dei tre accusati, che hanno sostanzialmente negato ogni
addebito e il loro coinvolgimento in questioni di droga.
Con riferimento alle dichiarazioni di IM 2, che
non ha impugnato il giudizio prolato dalla Corte di prime cure nei suoi
confronti, si richiamano - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - le
considerazioni espresse dai primi giudici al consid. 12 a della sentenza impugnata, pag. 20-21:
“
In merito al pto. 1 dell'AA tutto si può dire di
IM 2 salvo che sia stato particolarmente collaborativo e loquace visti i suoi
reiterati, anche se leciti, "non voglio rispondere" (PS IM 2
17.6.2011
pag. 3 e 7 nonché PP IM 2 9.6.2011 pag. 5), "non mi
ricordo" (PP IM 2 9.6.2011 pag. 4 e 5 nonché 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A.
25.8.2011
pag. 6, 7 e 8, IM 2/N. 26.8.2011 pag. 4, 5 e 6 nonché IM 2/IM 1
29.8.2011
pag. 3), "mi avvalgo della facoltà di non rispondere" (PS IM
2.
17.6.2011 pag. 2 nonché 30.6.2011 pag. 2 e 4, PP IM 2 9.6.2011 pag. 3 e 5,
4;7.2011 pag. 2, 3 e 4, 25.8.2011 pag. 3, IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 3, 4 e 6
nonché IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9). Ciò posto ha comunque ammesso di aver
ricevuto da A. 330 gr. di cocaina, prima 2 o 3 ovuli e poi 300 gr. di cui 50
gr. ritornati (VD all. 1 pag. 3 III R) sentendosi "sotto pressione"
perché non aveva ancora pagato l'intera fornitura (PP IM 2 9.6.2011 pag. 8, IM
2/A. 25.8.2011 pag. 9 e VD all. 1 pag. 4 i R). Sempre in sede predibattimentale
si è avvalso della facoltà di non rispondere al momento del confronto con tre
dei suoi clienti (PP IM 2 4.7.2011 pag. 6, 8 e 12) per poi in aula, invece,
dichiarare di aver venduto 280 gr. (VD all. 1 pag. 3 III R) sia a loro (VD all.
1.
pag. 3 IV R) che ad altri clienti (VD all. 1 pag. 10 III R). Per finire sia
in istruttoria (PP IM 2 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9 e 10 nonché IM
2/N. 26.8.2011 pag. 4 e 5) sia al pubblico dibattimento ha sempre sostenuto
che, contrariamente al dire di A., non c’è mai stato “nessun terzo acquirente”
(VD all. 1 pag. 3 IX R e pag. 7 lI R), che in questo spaccio sua sorella e sua
nipote nulla c'entravano anche se la prima gli ha prestato parte dei soldi che
consegnò, a titolo di parziale pagamento, a A. (PP IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 4 e
5.
nonché VD all. 1 pag. 3 X R, pag. 6 I R e pag. 7 II R).”
Contrariamente a IM 2, che verso la fine
dell’inchiesta ha quindi parzialmente riconosciuto alcuni addebiti e non ha
impugnato la condanna, le due prevenute, qui appellanti, si sono sempre
dichiarate estranee alle accuse di A.. IM 1 ha solo ammesso, verso la fine
dell’inchiesta, di avere detto a A. di portare della cocaina da __________,
senza specificarne il quantitativo (Verbali 4.7.2011 pag. 10 e 5.9.2011 pag.
2-3), ritrattando però queste dichiarazioni parzialmente in sede di inchiesta e
poi totalmente in sede di dibattimento di prima istanza, laddove ha riconosciuto
unicamente di aver pagato a A. parte della cocaina spacciata dal fratello
poiché minacciata (verbale TPC, all. 1, pag. 4, 6, 7).
La chiusura dell'istruzione è avvenuta il 30
novembre 2011 per IM 2 e per AP 1, il 7 dicembre 2011 per IM 1, mentre l’atto
di accusa è stato emanato in data 19 gennaio 2012.
Solo IM 2 è arrivato in aula in stato detentivo. IM
1.
e AP 1 si sono presentate al dibattimento di prime cure a piede libero, dopo
90.
giorni, rispettivamente 1 giorno di detenzione preventiva.
Con sentenza del 4 aprile 2012 la Corte delle
assise criminali ha confermato in larga misura le tesi accusatorie fondate
sulle dichiarazioni di A., condannando tutti e tre i chiamati in causa per
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sulla base delle circostanze
riferite da quest’ultimo.
V. Risultanze
istruttorie
Come già evocato, l’inchiesta si è principalmente
sviluppata a partire dalle dichiarazioni che A. ha spontaneamente rilasciato
agli inquirenti.
a. Dichiarazioni
di A.
8.
Nei
suoi verbali di interrogatorio, A. ha affermato di aver conosciuto IM 1 e i
suoi familiari nel 2010, frequentando il bar __________, esercizio pubblico
ritrovo di sudamericani.
“
Quando uscivo a spasso con il dott. M. ho avuto
modo di conoscere IM 1. Eravamo al __________. C'era tanta gente tra i quali
anche IM 1 e AP 1. (…) Ricordo che AP 1 non mi guardava mentre che IM 1 ha
iniziato a parlare con me. Poi finita la "festa" me ne andavo. lo
ricordo che avevo lasciato i miei recapiti telefonici ai presenti o meglio a IM
1.
a IM 2, a O. ed ad altri che non ricordo. Ricordo che era il 2010 ed io avevo
appena iniziato a frequentare la scuola di __________.” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche
verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3; verbale di
confronto tra AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 6-7).
I contatti fra A. e la famiglia AP 1 ripresero e
si intensificarono verso la fine dell’anno. Dapprima IM 1 gli chiese di
accompagnarla al __________assieme alla figlia AP 1 e, in seguito, lo invitò a
partecipare alla cena di Natale a casa sua.
“
Poi non sentii più IM 1 fino prima di Natale
2010.
quando IM 1 mi chiese di farle un favore accompagnandola al __________visto
che io avevo la patente e usavo l'auto di AP 1. Poi la IM 1 mi invitò a cena la
sera del 24”
(verbale 22 marzo 2011,
pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3,
AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 2).
“
L'ho poi rivista (AP 1) nei dicembre 2010,
quando sua madre mi ha telefonato chiedendomi se io potevo accompagnarli al __________.
Da parte mia ho quindi guidato l'auto di AP 1, la quale non se la sentiva di
guidare. In quell’occasione eravamo io, AP 1, sua madre e la bambina di AP 1.
In seguito IM 2 mi ha invitato alla cena della vigilia di Natale. IM 2 aveva
poi chiesto a sua sorella se andava bene e lei aveva risposto di sì. Il 24
dicembre 2010 ho quindi cenato a casa loro. Vi erano IM 1, IM 2, AP 1 ed il suo
fidanzato di cui non ricordo il nome.”
(AI 109, verbale di
confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale di confronto IM
1.
/ A. 4 luglio 2011, pag. 2).
9.
A.
ha affermato di essere stato al corrente che IM 1 aveva dei precedenti penali
per questioni di droga e che assieme alla sua famiglia era ancora attiva in
questo campo.
“
frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella
famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1
avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche
con me presente”
(verbale 22 marzo 2011,
pag. 5).
“
lo so che lei (IM 1) era stata presa con 20 kg di cocaina in Cile. E credo anche che abbia fatto prigione laggiù. So che ha tre figli, una si
chiama AP 1 e poi due maschi che però non conosco ma so che uno di loro è in
prigione” (verbale 8 marzo
2011, pag. 3).
“
Il PP mi chiede se io non abbia avuto reticenze
nel dire ad un estraneo che stavo trafficando cocaina. Rispondo dicendo che
nella famiglia di IM 1 sono tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di
droga. Di cosa vivono sennò?” (verbale
9.
marzo 2011, pag. 4).
10.
Agli inquirenti A. ha rivelato che IM 1 - cui aveva confidato la sua
intenzione di recarsi a __________ per qualche tempo per cercare lavoro - gli
aveva proposto di importare in Svizzera della cocaina. IM 1 gli disse che
sarebbe stata in grado di piazzare la droga, in quanto aveva già dei contatti.
“
Poi parlando con IM 1 le ho detto che io non ho
un lavoro e che non ho soldi. Le dicevo che sarei andato a __________ per
trovare lavoro. Lei però mi disse; "tu potresti portare qualche cosa così
ci divertiamo, io ho i contatti", io ho capito subito che lei intendeva
che io portassi qua cocaina. lo accettavo questa proposta e mi recavo a __________.
Questo avveniva ad inizio gennaio 2011”
(verbale 8 marzo 2011,
pag. 3).
Negli interrogatori seguenti A. ha descritto più
precisamente le circostanze in cui la donna le aveva formulato tale proposta:
“
io mi trovavo a passeggio con il cane del signor
M. ed ho incontrato IM 1 vicino al __________. IM 1 stava andando a fare la
spesa ed io l'ho accompagnata. Durante questa passeggiata gli ho accennato che
mi sarei recato in Spagna per cercare lavoro. Avevo precisato che la mia
intenzione era di andare a __________. Preciso che andavo a __________ perché
c'erano dei miei famigliari che già vivono li. In quel contesto IM 1 mi aveva
detto di portargli qualche cosa, intendendo cocaina. lo avrei dovuto quindi
portare questa cocaina e lei aveva l'acquirente. In quel momento gli ho
risposto "vediamo" e mi sono messo a ridere. Nel contempo però avevo
iniziato a pensarci se del caso non avessi trovato lavoro.
ADR che evidentemente non era la prima volta che
io avevo a che fare con la cocaina, io già ne facevo uso e ogni tanto consumavo
con IM 2 ed altri Sudamericani tra cui per esempio P., O. e Q..
ADR che non sapevo chi acquistava la cocaina in
quelle circostanze ne da chi.
ADR che ribadisco che comunque era la prima volta
che mi veniva chiesto di portare della cocaina dalla Spagna”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 3; cfr. anche verbale 9 marzo 2011,
pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4,
AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 7; AI 160, verbale
di confronto tra IM 2 e A. 25 agosto 2011, pag. 4; AI 196, verbale 4 maggio
2011, pag. 4).
A. ha riferito che la quantità di stupefacente da
importare non era stata precisata, ma che secondo IM 1 poteva trattarsi “anche
di un paio di chili”, in quanto lei “aveva già gente disposta ad
acquistare cocaina” (verbale 9 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011,
pag. 5; cfr. anche AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag.
7).
Pur se il suo compenso e il prezzo di vendita
della cocaina non era stato discusso, A. riteneva comunque che “si sarebbe
trattato del classico valore di CHF 55.00 al grammo. Tengo a precisare che
questo è il prezzo che gira tra noi Sud americani” (AI 196, verbale 4
maggio 2011, pag. 4).
11.
A. ha, poi, raccontato agli inquirenti che, durante il suo soggiorno
a __________, frequentando “parrucchieri e ristoranti e bar frequentati da
dominicani”, ha avuto modo di conoscere un uomo, soprannominato “B.” - il
cui vero nome è risultato essere B.- interessato al mercato della cocaina in
Svizzera. Questi aveva accettato di fornirgli 500 grammi di tale stupefacente sotto forma di 50 ovuli da 10 grammi ciascuno, invece del chilo richiesto da A. (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).
“
Avevo già infatti conosciuto B. al quale avevo
chiesto se poteva fornirmi di 1 chilogrammo di cocaina. Avevo chiesto a B. se poteva darmela a credito. B. mi disse che potevamo iniziare con mezzo chilo di
cocaina”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
Tuttavia, B. - che dava lo stupefacente a
credito, senza contropartita immediata - non si fidava di A. che, per giunta,
era un neofita. Così volle accompagnarlo nel viaggio in Svizzera.
“
Avrei quindi ottenuto la cocaina "a
credito" da B., il quale mi seguiva proprio per evitare brutte sorprese,
ed io lo avrei pagato non appena IM 2 mi avesse versato quanto pattuito. Posto
che avessi venduto tutto a IM 2 al prezzo minino di 55 fr./gr., considerando un
cambio di 1,32 franchi/euro, avrei conseguito un utile di almeno fr. 6'300.-”
(verbale 9 marzo 2011,
pag. 5, cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6).
12.
Trovata la disponibilità di cocaina, A. si premurò di contattare IM
1.
prima di concludere l’affare con B..
“
lo ho quindi telefonato a IM 1 per dirle che
avevo trovato mezzo chilo di cocaina. il suo telefono era tuttavia spento. Ho
quindi chiamato suo fratello IM 2 (detto IM 2) del quale avevo il suo numero di
telefono, dato che ce lo eravamo scambiati durante la cena di Natale. lo gli ho
esposto il fatto che ero a __________ e stavo concludendo un affare concernente
mezzo chilo di cocaina così come concordato con IM 1. […] IM 2 mi ha quindi
detto che poteva pensarci lui e che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo
stessi facendo con IM 1”
(verbale 9 marzo 2011,
pag. 4; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5;
AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
“
Come già detto nei precedenti verbali, giunto a __________
e dopo aver trovato il fornitore, ho fatto il numero di IM 1 per diverse volte
senza che questa rispondesse. Ho quindi deciso di chiamare suo fratello IM 2,
sempre nell'intento di reperirla. Dopo che questi mi ha comunicato che IM 1 era
all'estero gli ho raccontato quali erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo
trovato il fornitore. Lui mi ha risposto che se ne sarebbe occupato lui al
posto della sorella” (verbale
4.
maggio 2011, pag. 4).
“
Dopo che ho ottenuto l'accordo con B. ho quindi
cercato IM 1 al telefono. Non trovandola ho contattato sul suo numero IM 2. (…)
IM 2 era un po' reticente quando gli ho chiesto di IM 1, visto che è timoroso
di lei. lo allora gli ho spiegato che IM 1 mi aveva accennato che se trovavo
della cocaina, lei aveva qualcuno a cui rivenderla. Allora IM 2 mi disse di
portarla. (…) ADR che IM 2 mi ha richiamato dicendomi "quanto ci impieghi
ad arrivare che manca la roba?". Era ansioso che arrivassi perché c'erano
i clienti.
Avrò sentito prima di partire IM 2 due o tre
volte in totale. Ho poi risentito IM 2 che già ero in Svizzera”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
In relazione alle telefonate a IM 2 da __________,
A. ha detto agli inquirenti che:
“
ci siamo sentiti più volte. Io lo contattavo per
mantenere un buon rapporto con lui, così da essere sicuro che giunto in
Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina”
(verbale di confronto IM
2/A. 25 agosto 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 22 marzo 2011, pag. 2).
Rassicurato dalle telefonate con IM 2, A.
inghiottì, dunque, i 50 ovuli di B. e partì con lui alla volta di __________ e,
poi, di __________ (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).
13.
Sulla base delle analisi dei tabulati telefonici agli atti nonché
degli orari dei bus dalla __________, A. ha potuto descrivere precisamente i
suoi spostamenti il giorno del suo arrivo a __________ - B. si era invece
fermato a __________ - con gli ovuli di cocaina. A. ha raccontato agli
inquirenti di avere, per prima cosa, preso contatto con IM 2.
“
appena giunto alla Stazione FFS di __________ proveniente
dalla __________, e meglio alle ore 16.20 a __________ verosimilmente appena sceso dal Bus __________ . Infatti a quell'ora ho fatto una telefonata a IM 2.
Mi viene chiesto di dire cosa ci siamo detti. Non ricordo però cosa gli ho
detto. IM 2 era al corrente che sarei giunto con la cocaina.” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4).
“
Come ho già detto appena sceso dal Bus sono
andato al __________ poco lontano a bere qualche cosa ed avevo già mal di
pancia. A dire il vero già a __________ durante il viaggio avevo mal di pancia.
Dopo il __________ ho preso un taxi e
sono andato dritto al WC del bar __________ . Quel WC si trova sul retro del
Bar e non bisogna per forza passare dal bar per accedervi. Basta entrare sul
retro dello stabile. Può essere utilizzato da tutti. Sono entrato nel WC delle
donne ed ho iniziato a espellere gli ovuli. Ho impiegato circa 45 minuti. Poi
sono uscito dal bagno. Di lì a poco sono poi arrivati IM 2 e O..”
(verbale 29 marzo 2011,
pag. 4-5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag.
5).
“
I verbalizzanti mi rendono edotto che tra le ore
16.20
e le ore 17.07 tra me e IM 2 ci sono stati diversi scambi telefonici (per
la precisione 8). (…) Rispondo che erano telefonate per dire a IM 2 di darmi il
tempo necessario per evacuare perché mi faceva fretta. (…)
Domanda: chi c'era con lei tra le ore 16.20 e le
ore 18.37?
Risposta: come detto dopo che ho espulso gli
ovuli giungeva IM 2 con O.. Non è arrivato più nessuno altro. E' possibile
presumere che io abbia espulso gli ovuli tra le ore 17.00 e le ore 18.37. Ho
poi consegnato i tre ovuli a IM 2.
ADR: che IM 2 è arrivato dopo che io avevo espulso
gli ovuli.” (verbale 29 marzo
2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag. 5; verbale 22
marzo 2011, pag. 8-9).
Dopo la consegna dei tre ovuli a IM 2, questi
disse a A. che il relativo pagamento sarebbe avvenuto solo dopo la loro vendita
(verbale 9 marzo 2011, pag. 5).
A. ha dichiarato di essere stato contattato nei
giorni successivi da B. che voleva alcuni degli ovuli da lui trasportati (dapprima
2, poi ulteriori 10) per venderli a suoi clienti. I due hanno avuto una
discussione in relazione al pagamento, in quanto B. voleva dividere in parti
uguali i guadagni netti della cocaina, ciò che non stava bene a A. poiché ciò
avrebbe ridotto drasticamente il suo margine di guadagno: il loro accordo
iniziale prevedeva, infatti, che B. ricevesse Euro 29.- /grammo, mentre A.
contava di ricavare almeno fr. 55.- /grammo dalla successiva rivendita.
A. propose allora a B. di riprendersi tutti gli ovuli
rimasti e di dargli fr. 5'000.- per il trasporto. Ma B. non accettò tale
offerta (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).
14.
A. ha raccontato di essere stato contattato da IM 2 il giorno
seguente la consegna dei primi tre ovuli di cocaina. Quest’ultimo gli proponeva
un incontro a casa di R. per la consegna di un ulteriore ovulo di cocaina:
“
Mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un
appuntamento presso l'appartamento di O. che abita nello stesso palazzo di IM 1.
In quell'occasione mi ha detto di portare un solo ovulo a O.. lo ho seguito le
indicazioni ed ho quindi consegnato 1 ovulo a O.. Questi mi ha detto che mi
avrebbe pagato solo dopo averlo venduto e che per fare ciò gli necessitava una
settimana. Io non gli ho creduto ed ho pensato che fosse destinata al suo
consumo. lo ho comunque consegnato "a credito" Io stupefacente a O.”
(verbale 9 marzo 2011,
pag. 6).
A. ha quindi chiesto a IM 2 quando gli avrebbe
pagato il dovuto (fr. 1'650.-) per i tre ovuli consegnati il giorno precedente.
Egli voleva inoltre sapere che ne era del
loro accordo riguardante gli ovuli rimanenti:
“
Nella stessa occasione, dato che pure IM 2 era
presente, gli ho chiesto se mi pagava i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha
risposto dicendomi che non li aveva ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne
era del nostro accordo riguardante tutti i rimanenti ovuli e lui mi ha risposto
che aveva trovato un cliente” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
Nei giorni successivi, per i tre ovuli IM 2
consegnò complessivamente fr. 1100.- a A., che a sua volta ne consegnò fr.
500.
- a B. (verbale 8 marzo 2011, pag. 8; verbale
9.
marzo 2011, pag. 6; verbale 22 marzo 2011, pag. 4; AI 160, verbale di
confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 10).
15.
In seguito, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva trovato un acquirente
interessato a 300 grammi di cocaina e che aveva incaricato della relativa
vendita la figlia AP 1, di cui si fidava.
“
IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e
mi disse che c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2
dicendogli che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1)”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 8; cfr. anche AI
77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 6; AI 109, verbale di
confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).
“
Il prezzo sarebbe però stato di fr. 45.- al gr.,
cioè fr. 10.- in meno del minimo pattuito. lo ho quindi chiamato B., il quale
iniziava ad essere preoccupato (era da troppo tempo in Ticino e spendeva
soldi), dicendogli che c'era un compratore alle condizioni di cui ho detto
sopra e lui mi ha risposto che sarebbe stato presente anche lui” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
“
Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le
trattative. Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di
cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina” (verbale
9.
marzo 2011, pag. 9).
Secondo A., AP 1 era la persona di fiducia di IM
1.
“per il semplice motivo che IM 2 è un ciarlatano” (AI 109, verbale di
confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8):
“
Ricordo che AP 1 era la "donna" di
fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un
“ganasa” irresponsabile” (verbale
22.
marzo 2011, pag. 5).
Il giorno seguente A. si recò dunque a casa di AP
1.
portando con sé i 30 ovuli richiesti:
“
Il giorno dopo ci siamo trovati io, il IM 2 e AP
1.
presso l'appartamento di quest'ultima, la quale vive con la madre IM 1 non
era ancora arrivato e queste persone hanno tentato di diminuire ancora il
prezzo, portando a fr. 43.- al gr. Io ho quindi chiamato B. dicendogli di non
venire. Lui ha risposto che sarebbe venuto comunque e che fr. 43.- non andava
bene. Questo deve aver dato qualche effetto siccome IM 2 mi ha detto che fr.
45.
- andava bene, AP 1 ha quindi tentato di telefonare al suo contatto, senza
però riuscirci. lo e IM 2 ci siamo quindi trasferiti al __________ ad
aspettare B.. Voglio anche dire che io nell'appartamento c'ero andato portando
con me 30 ovuli. I rimanenti li avevo lasciati in cantina. Quando siamo usciti
per andare al __________ i 30 ovuli li ho quindi lasciati nella camera di IM 2.
Nel frattempo AP 1 era già uscita verosimilmente per cercare il suo contatto”
(verbale 9 marzo 2011,
pag. 6-7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag.
8-9).
“
ADR che confermo di aver lasciato i 300 gr. a
casa loro perché mi fidavo di loro. Non volevo in ogni caso girare con 300 gr.
di cocaina addosso. Quando siamo andati al __________ AP 1 era uscita. ADR che
IM 2 mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso dopo due o tre ore
che eravamo lì”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7).
“
ADR che quando io ho portato i 300 gr. IM 1 ha
chiamato ed ha parlato con IM 2. IM 2 gli ha detto "guarda che c'è qui A."
(io). Lei disse che non aveva credito e di richiamarla indietro. Cosa che però
non abbiamo fatto perché eravamo concentrati sui 300 gr.”
(AI 77, verbale di A. /IM
1.
4 luglio 2011, pag. 6).
I due uomini sono, poi, stati raggiunti al __________
da B., accompagnato da N.. Questi fu presentato in veste di potenziale
acquirente di 10 ovuli, ma verosimilmente di trattava solo di una messinscena
per fare pressione su IM 2. N. fungeva, in realtà, solo da
autista/accompagnatore di B.:
“
Dopo qualche momento di attesa al __________ è
arrivato B. con una persona che si è presentata come N., il quale ha detto che
era interessato a 100 gr. a fr. 55.- gr. Ricordo che IM 2 è diventato nervoso e
si è allontanato. lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se ne
faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.)
tramite B. per 100 gr. Lui mi ha risposto che non poteva prendere 100 gr. da
dare a N. siccome AP 1 stava trattando i 300 gr. con il suo contatto. Di fatto IM
2.
mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso e che quindi quello
relativo ai 100 gr. saltava” (verbale
9.
marzo 2011, pag. 7).
“
Poi con IM 2 siamo usciti dall'appartamento dove
io nascondevo gli ovuli nell'armadio della sua camera da letto. Nel frattempo AP
1.
era uscita di casa e non so dove fosse andata. Poi con IM 2 siamo andati al __________
per aspettare "B.". Lui giungeva con un dominicano, mai visto e che
non era la stessa persona degli altri incontri. So che questo dominicano ha
passaporto svizzero. Quindi ho presentato "B." a IM 2 e ci siamo
messi a discutere. "B." voleva 100 grammi di cocaina da dare a quel tipo con passaporto svizzero. Questo si chiama N.. Poi con IM 2
abbiamo discusso. So che AP 1 era tornata a casa e che avrebbe venduto tutti i
grammi 300 ad un suo contatto. Il contatto di AP 1 era in casa con lei. Ne IM 2
né AP 1 volevano che io vedessi la persona interessata all'acquisto di tutti i
grammi 300”
(verbale 8 marzo 2011,
pag. 9).
A domanda del PP, che gli chiedeva se fosse stata
AP 1 a consegnare questi ovuli all’acquirente, A. ha affermato di non averlo
visto coi propri occhi, “ma l’ho sentita dire a B. che la roba l'aveva già
consegnata ed inoltre IM 2 era stato tutto il tempo con me e quindi non poteva
essere stato lui” (AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011,
pag. 9).
16.
Una volta concluso l’affare concernente i 30 ovuli, IM 2 ha puntualizzato
a A. che il relativo pagamento (fr. 13'500.-, cfr. verbale 8 marzo 2011, pag. 9) non sarebbe intervenuto subito (e
meglio alle 18 del giorno stesso) ma solo alle 14 del giorno dopo. Poi, IM 2
fece slittare la data di consegna del dovuto ancora di 4-5 giorni.
“
Dopo che l'affare si era concluso mi disse anche
che i soldi non sarebbero arrivati subito. Prima mi disse che i soldi sarebbero
arrivati alle ore 18:00 dello stesso giorno, poi mi disse di ripassare il
pomeriggio del giorno dopo”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag.
7).
“
Preciso alla verbalizzante che quando IM 2
nonostante mi aveva detto che mi avrebbe pagato alle ore 18:00 dello stesso
giorno della consegna, e non l'aveva fatto, B. era andato su tutte le furie.
Quindi abbiamo chiamato AP 1 in modo che fosse lei a spiegargli il motivo del
ritardo del pagamento. AP 1 ci ha quindi raggiunto. Lei aveva spiegato che
ormai aveva già consegnato la cocaina al suo acquirente e che fino al giorno
dopo non avrebbe potuto raggiungerlo. B. non capiva e diceva che voleva i soldi
o la cocaina indietro. AP 1 è riuscita in tutti i modi a convincerlo”
(AI 77, verbale di
confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8; cfr. anche AI 109, verbale di
confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).
“
Dopo mezz'ora che eravamo al bar __________
ricevette una telefonata. Mi disse che doveva lasciarmi. Poi gli dissi va bene
e lo lasciai. Dopo 15 minuti IM 2 mi chiama e mi dice che dovevo passare a casa
sua che aveva qualche cosa di importante da dirmi. Io sono andato a casa sua e
mi invitano a cena (presenti AP 1 e IM 2). C'era anche il fidanzato di AP 1 che
però non c'entra nulla con questa storia. La cosa importante era che i CHF
13'500.- non me li avrebbero dati il giorno dopo alle ore 14 ma 4 - 5 giorni
più tardi. lo mi arrabbiavo ma non volevo fare casino per via dell'estraneo che
c'era in casa (il fidanzato di AP 1). Poi inoltre c'era il taxi che mi
aspettava. Uscii di casa, salii nel taxi e informai "B.". Questi si
incazzò e mi disse di aspettarlo che sarebbe volato da me subito. Infatti dopo
15.
minuti giungeva al __________ "B." sempre con questo N.. lo
chiamavo IM 2 e gli disse che volevo assolutamente la droga indietro. IM 2 mi
disse che oramai l'aveva già data al contatto di AP 1. Poi IM 2 mi raggiungeva
al bar __________ dove c'era anche "B.". Abbiamo discusso e alla fine
"B." accettava il fatto che i soldi IM 2 ce li avrebbe consegnati tra
4.
-5 giorni”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 9-10, cfr. anche
verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
17.
Nei giorni seguenti A., messo sotto pressione da B. per il pagamento
dei 300 grammi di cocaina, continuava invano a telefonare a AP 1 e a IM 2:
“
ADR che nei giorni successivi io cercato di
parlare sia con AP 1 sia con IM 2. Contattavo IM 2 sul suo numero sia AP 1 sul
suo numero”
(AI 77, verbale di
confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8).
All’ennesima chiamata al cellulare di AP 1, A.
ottenne finalmente una risposta, ma da parte della madre, IM 1 che, nel
frattempo, era rientrata da __________:
“
Ho sentito per telefono, quello di AP 1, 5
giorni dopo la consegna dei grammi 300 di cocaina a AP 1 tramite IM 2, la IM 1.
lo avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la
consegna dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha
assicurato che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la
situazione” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6); “Mi faccio garante e domani ci
vediamo per risolvere la questione" (verbale 9 marzo 2011, pag. 7); “mi
disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi e che mi avrebbe contattato il giorno seguente perché era stanca dal viaggio” (verbale 8
marzo 2011, pag. 10); “ADR che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era
arrivata avrebbe sistemato questione”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
18.
Secondo quanto indicato da A. in occasione dei suoi interrogatori,
il ritorno di IM 1 non fu, però, risolutivo. Anche lei, infatti, iniziò a
rinviare gli appuntamenti per saldare i conti.
“
Il giorno dopo l'ho chiamata e mi ha confermato
che ci saremmo visti alle ore 19:00. In realtà quella sera non si è presentata
adducendo a scuse varie. Per circa una settimana abbiamo avuto contatti e
appuntamenti rinviati”
(verbale 9 marzo 2011,
pag. 7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“
ll giorno seguente chiamai IM 2 visto che IM 1
non mi rispondeva. Premetto che da quella data "B." era sempre
appiccicato a me. Come suo autista c'era questo N..
"B." mi faceva pressioni sul pagamento
dei 13'500.- CHF che la famiglia di IM 2 mi doveva” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“
Il giorno seguente io e "B." siamo
andati al bar __________ mezz’ora prima dell'appuntamento con IM 2. Lo abbiamo
chiamato e lui ci fece notare che manca ancora mezz’ora all'appuntamento. Alle
1900.
chiamiamo IM 2 che non era ancora arrivato. Alla fine alle ore 2200 IM 2
non era ancora arrivato e quindi siamo andati all'appartamento” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).
“
Visto che IM 2 non mi rispondeva come pure IM 1
io e "B." con l'autista siamo andati a casa di IM 1. Abbiamo suonato
al citofono. IM 1 rispose al citofono e si spaventò. Ci fece salire io e "B.".
A metà scala ci accolse IM 2. Disse che in casa c'era gente e con mille scuse
non voleva farci entrare nell'appartamento. Non siamo riusciti ad entrare
nell'appartamento. Infatti con IM 2 siamo andati al Ricon latino o meglio
all'esterno. Li abbiamo discusso io IM 2 e "B.". IM 2 mi promise che
l'indomani io avrei ricevuto tutti i soldi.
Ci siamo poi spostati alla __________ . Lì dissi
di chiamare IM 1 affinché potesse parlare con “B.". A quel punto "B."
aveva perso la fiducia in me. IM 2 chiamò IM 1 dicendole rispondi al telefono
che c'è A. che ti vuole parlare.
lo parlai con IM 1 e lei mi disse un sacco di scuse.
Mi disse che lei aveva trafficato con tanti kg di cocaina e che quindi sapeva
quel che faceva.
Le passavo "B." e lui uscì dal bar per
parlare con lei. Non so cosa si siano detti.
Dopo 10 minuti "B." mi disse di uscire
dal bar e mi passa la IM 1. Chiesi a IM 1 di cosa avessero parlato e lei mi
disse che era tutto a posto. Le dissi che non era vero perché "B."
voleva la sua roba indietro. Poi abbiamo fissato un nuovo appuntamento per il
giorno dopo alle ore 19.00” (verbale
8.
marzo 2011, pag. 10).
“
Abbiamo suonato ci hanno fatto entrare nelle
scale e IM 2 mi disse di aspettare fuori. IM 2 ha ancora detto scuse per non
darci i soldi. Poi siamo andati ancora alla __________ . Sempre noi tre. IM 1
mi chiamò e con tono dolce mi disse: "tesoro domani alla stessa ora ti
darò i soldi” (verbale 8
marzo 2011, pag. 10).
Il giorno seguente A. si recò, dunque, a casa di IM
1.
La donna gli pagò solo fr. 4'000.- e gli restituì cinque ovuli, riferendo
che l’acquirente della cocaina le aveva fatto delle rimostranze in relazione al
loro peso, inferiore a quanto pattuito:
“
Il giorno seguente alle ore 19.00 siamo andati
io e "B." a casa di IM 1. Lei ci dava CHF 4'000.- e grammi 50 di
cocaina (5 dei miei ovuli). Era in debito ancora di CHF 7'250.-. Lei diceva che
il cliente che aveva preso la roba si era lamentato che ogni ovulo era di
grammi 8 e non 11.5 con la confezione. Fatto che le ho contestato. "B."
osservava la IM 1 mentre raccontava queste bugie. Poi IM 1 cercava di
"ungerci" offrendoci la cena, da bere, ecc. "B." non mangiò
nulla e le disse: "va bene io me ne vado". lo rimasi
nell'appartamento a discutere. Spiegai ancora una volta a IM 1 che doveva darmi
tutto il denaro e basta. Poi uscii anche io da casa”
(verbale 8 marzo 2011,
pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
A. ha in parte rettificato il suo racconto,
precisando che non fu in quell’occasione che B. si recò a casa di IM 1:
“
ADR che ribadisco che una volta che é rientrata
è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi a me come pure gli ovuli. Preciso che B.
non è venuto su. Lui mi aspettava al Bar __________ . ADR che in quel momento
eravamo io, AP 1, IM 2 e IM 1.
La verbalizzante mi dice che nel verbale
dell'arresto di cui mi è appena stata data lettura vi era anche B. a questa
consegna di CHF 4'000.00 e restituzioni di ovuli. Dico alla verbalizzante che
in quell'occasione B. non c'era. Lui mi aspettava al Bar __________ .” (AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4
luglio 2011, pag. 9).
“
I verbalizzanti mi chiedono se IM 1 ha visto o
avuto a che fare con la cocaina che ho trasportata da __________. Rispondo che IM
1.
aveva visto la cocaina ma chiaramente non tutti i 500 grammi (i 50 ovuli). Lei in un'occasione si lamentò circa il peso dell'ovulo. Lei diceva che il
compratore le aveva detto che l'ovulo era di grammi 8 e non 11 (peso lordo)
come le avevo detto io. Quindi mi restituiva 5 ovuli e mi dava CHF 4'000.--.
Questo é avvenuto a casa di IM 1 in cucina. Presente c'era IM 2 e AP 1. Ricordo
che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a quanto aveva venduto i grammi 300 al
compratore (che non so chi sia o meglio le due donne non me lo lasciavano né
vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla mamma che aveva venduto a CHF 45.-
al grammo” (verbale 29 marzo
2011, pag. 6-7).
IM 1 promise a A. che l’indomani avrebbe pagato
il resto della somma dovuta (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
19.
In realtà, il giorno successivo IM 1 non consegnò il dovuto. A.
dovette aspettare ancora due o tre giorni per ottenere un ulteriore versamento
di fr. 4'000.-
“
II resto ci ha detto che lo avrebbe pagato il
giorno successivo. In realtà solo alcuni giorni dopo (2 o 3) IM 1 ci ha versato
altri fr. 4'000.- ” (verbale
9.
marzo 2011, pag. 7).
“
Il giorno seguente "B." mi chiamò e mi
invitò per un caffè. Ci siamo trovati e mi disse di chiamare nuovamente IM 1. IM
1.
ci disse che aveva ancora CHF 4'000.- da darci. Li consegnava a "B."
nella tromba delle scale di casa sua” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).
“
Preciso che B. è salito a casa di IM 1 quando
vedeva che anche la rimanenza del denaro non arrivava, mi aveva chiesto di
conoscere IM 1 perché pensava che fossi io a fregarlo. È in quell'occasione che
è salito. IM 1 in quel contesto aveva ribadito che il suo acquirente non era
contento perché diceva che mancavano due grammi dall'ovulo di dieci grammi. Preciso
alla verbalizzante che non era possibile che questo acquirente dicesse che
mancassero due grammi perché li avevo pesati io, IM 2 e O.. Anche Q. aveva
pesato l'ovulo”
(AI 77, verbale di
confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
L’intero importo ottenuto, fr. 8'000.-, così come
i 5 ovuli restituiti da IM 1, vennero dunque presi in consegna da B., che
successivamente lasciò la Svizzera:
“
L'importo complessivo di fr. 8'000.- lo ha
tenuto tutto B., il quale si è tenuto pure le 5 palline restituite da IM 1 ed
il giorno successivo ha lasciato la Svizzera, almeno per quanto mi risulta” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7; verbale 29
marzo 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);
“
II giorno seguente "B." prese un aereo
e se ne andò in Spagna” (verbale
8.
marzo 2011, pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 12).
20.
A. ha, poi, riferito agli inquirenti di non essersi arreso e di aver
continuato a sollecitare a IM 1 il pagamento dello scoperto, che consisteva in
fr. 3'250.- (ovvero 43 fr./gr. per 250 gr., meno i fr. 8'000.- già versati).
“
IM 1 mi deve ancora la somma di CHF 3'250.-.
Ieri ho sentito IM 1 e mi disse di non romperle i coglioni. Mi disse che il
ragazzo che le deve dare i soldi non risponde al telefono. Da parte mia non
sono più in debito con "B.". I soldi che mi deve IM 1 sarebbero tutti
per me” (verbale 8 marzo
2011, pag. 12).
“
Successivamente io ho ancora sollecitato IM 1
affinché mi versasse quanto stabilito e ad un certo punto lei mi ha detto di
smetterla di rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era
lamentato che mancavano 2 grammi per ogni ovulo”
(verbale 9 marzo 2011,
pag. 7);
“lei mi ha detto di non romperle le scatole
perché lei è abituata a "fare fuori chili"” (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
In definitiva, fatta eccezione per il parziale
pagamento dei tre ovuli consegnati all’inizio a IM 2 (solo in parte consegnati
a B.), A. ha dichiarato agli inquirenti di non aver guadagnato nulla dalla
cocaina consegnata ai AP 1: agli inquirenti egli ha detto che questi “mi
hanno fregato" (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
b. Dichiarazioni
di IM 1
21.
In occasione del suo primo verbale di interrogatorio in polizia, IM
1.
ha ammesso di aver conosciuto A. con il soprannome di “A.” al bar __________ nel
corso del 2010 e che, in quell’occasione, loro si scambiarono i numeri di
telefono (pag. 2). Ha, poi, ammesso di averlo sentito nel dicembre 2010 per gli
auguri di Natale, e di avere anche ricevuto da lui un regalo per la nipotina (verbale
8.
giugno 2011, pag. 3).
Posta a confronto con le chiamate in correità di A.
del 22 e del 29 marzo 2011, IM 1 ha, invece, recisamente contestato ogni suo
coinvolgimento in questioni di droga, ammettendo unicamente che A. aveva
trascorso a casa sua la sera di Natale, senza tuttavia che in quell’occasione
si parlasse di cocaina (verbale 8 giugno 2011, pag. 3).
La qui ricorrente si è, pure, detta ignara
dell’arresto del fratello e di un suo coinvolgimento in traffici di cocaina (verbale
8.
giugno 2011, pag. 5).
22.
Anche davanti al PP, IM 1 ha continuato a negare ogni suo
coinvolgimento nel traffico di cocaina riferito da A.. Interrogata sui loro
rapporti, la qui appellante ha indicato di conoscerlo di vista dal dicembre
2010.
e di averlo ospitato la sera di Natale di quell’anno, dopo che lui le si
era presentato in casa, invitato dal fratello (verbale 9 giugno 2011, pag. 3).
Ha, poi, dichiarato di averlo rivisto una volta al __________ nel mese di
gennaio 2011 e di aver chiacchierato con lui bevendo una birra, vedendolo poi
ancora un’ultima volta nel mese di marzo (verbale 9 giugno 2011, pag. 3)
Per il resto, sia davanti al PP (verbale 9 giugno
2011, p. 4-5), sia davanti al GPC (verbale 9 giugno 2011, p. 2), IM 1 ha
ribadito la sua totale estraneità alla vicenda di droga esposta agli inquirenti
da A..
23.
Nella
prima parte del confronto con A., IM 1, ammesse alcune circostanze riferite dal
chiamante - in particolare, la partecipazione di A. alla cena di Natale a casa
sua, la visita al __________ , il fatto che A. le avesse parlato della sua
partenza poiché era senza lavoro e il loro incontro in zona Migros - ha
continuato a negare di avergli proposto un trasporto di cocaina (AI 77, verbale
di confronto IM 1 /A., 4 luglio 2011, pag. 3).
Poi, proseguendo nell’interrogatorio, e dopo aver
conferito con il suo legale, IM 1 ha, pur se in modo evidentemente reticente,
modificato le sue dichiarazioni, arrivando a dire che
“
magari posso aver detto a A. in un contesto dove
mi diceva che aveva problemi finanziari "allora porta su qualcosa",
ma non intendevo seriamente”
(AI 77, verbale di
confronto 4 luglio 2011, pag. 10).
Esortata dal PP e da A. a raccontare come si
fossero realmente svolte le cose, IM 1 si è, infine, decisa a dire quanto
segue:
“
Ha ragione A. quando dice di __________, gli
avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta
cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo
riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a trovarlo.
Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli e che i soldi erano
provento del mio lavoro e il guadagno per essermi prostituita” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio
2011, pag. 10).
Va, poi, annotato che - modificando le sue
iniziali dichiarazioni secondo cui nulla sapeva di un coinvolgimento del
fratello in questioni di droga - IM 1, in questo verbale, ha ammesso che
“
IM 2 mi aveva detto che aveva dei problemi con
il A. perché non riusciva a dargli i soldi per la cocaina ricevuta. lo gli ho
risposto che non volevo più avere casini visto che ho già avuto casini visto
che ho mio figlio in carcere. Allora ho deciso che avrei aspettato la paga e
avrei consegnato i soldi che IM 2 doveva a A.. Confermo di aver dato CHF 4'000.00 a IM 2 e in quell'occasione IM 2 ha dato quindi in mia presenza a A. i CHF 4'000.00 ed i 5
ovuli. Voglio aggiungere che io dissi a A. che io non avevo più soldi e lui mi
ha prestato CHF 150.00. Vi è stata una successiva occasione che A. è venuto a
casa mia con una persona alta e magra. Non so se fosse B., non mi è stato
presentato. Non so se in quell'occasione siano stati dati dei soldi. ADR che
contesto di essere stata io a dire a A. che l'acquirente si era lamentato del
peso dell'ovulo. E stato IM 2 a dirlo. Non mi ricordo se mia figlia fosse
presente in quelle due occasioni”
(AI 77, verbale di
confronto 4 luglio 2011, pag. 9).
24.
Il procuratore ha, in seguito, sentito contemporaneamente madre e
figlia, interrogandole sia in relazione ai loro trascorsi in Cile, sia in
merito alla loro situazione economica, rilevando come l’esistenza di cospicui
invii di denaro all’estero emersa dall’inchiesta stridesse con la precarietà
della loro situazione finanziaria. IM 1 non ha saputo spiegare esattamente la
provenienza dei soldi spediti in patria: si è limitata a sostenere che, in
parte, era stato il fratello ad avere spedito dei soldi a suo nome e, per il
resto, a giustificare il possesso del denaro con una sua saltuaria attività di
prostituta (AI 158, verbale di confronto tra IM 1 e AP 1 23 agosto 2011, pag.
5).
Quanto al resto, l’interrogatorio non ha portato
elementi di rilievo, le due donne essendosi limitate a confermare la presenza
di A. alla cena di Natale e l’avvenuta visita al __________ in sua compagnia
(AI 158, verbale di confronto, pag. 9).
25.
IM 1 è stata in seguito sentita insieme al fratello IM 2.
Durante questo interrogatorio, a IM 1 non è stato
chiesto nulla in relazione alla nota “proposta” formulata nei pressi della
Migros. Si è, sostanzialmente, parlato di altro, in particolare ci si è
concentrati sulle questioni del pagamento della cocaina.
Di questo verbale - ritenuto come le ripetute
adesioni del fratello alle dichiarazioni che la donna andava snocciolando
davanti a lui non abbiano nessuna rilevanza probatoria - si annotano unicamente
le dichiarazioni che IM 1 (IM 1) ha reso sulla questione dei soldi dati al
fratello perché, sull’argomento, la donna si è sbizzarrita:
“
mio fratello mi ha detto soltanto che vi erano
problemi di soldi, che era stata minacciata la mia famiglia e che quindi
servivano urgentemente soldi. Ciò è successo circa una/due settimane dopo il
mio rientro da __________ avvenuto attorno al 6 marzo 2011.
(…) Ciò è successo un giorno, non sono in grado
di indicare la data, in cui mio fratello è venuto a casa mia con A.. Voglio
precisare che A. non è salito in casa ma ha aspettato di sotto. A. era da solo.
lo ho visto mio fratello nervoso. In seguito, alcuni giorni dopo, A. è
nuovamente venuto sotto casa mia con un'altra persona che non ricordo. La cosa
mi era sembrata strana perché avevo sentito in giro che tra mio fratello, A. ed
altre persone, vi era stata una rissa e qualcosa che concerneva un'automobile e
forse era stata rotta. lo ho quindi chiesto a mio fratello che cosa stava
succedendo. Mio fratello mi ha risposto che il problema di soldi era legato
alla cocaina che lui doveva pagare. In un secondo momento ho saputo che i soldi
li doveva a A.. lo gli ho detto che, avendo già avuto problemi legati agli
stupefacenti con uno dei miei figli, non ne volevo altri. Io gli ho anche
preparato più volte la valigia e gli dicevo di andarsene. Lui se ne andava ma
dopo una settimana tornava.
(…)
Circa dopo una settimana dalla seconda visita di A.
presso casa mia, ho dato a mio fratello il denaro. Voglio precisare che non si
trattava di CHF 4'000.00 ma di circa CHF 3'300.00 siccome lui ne aveva di suoi
circa CHF 700.00. Ho versato questa somma solo perché avevo paura.”
(AI 163, verbale di
confronto IM 1 /IM 2 29 agosto 2011, pag. 4-5).
26.
Nell’interrogatorio del 5 settembre 2011, IM 1 ha, sostanzialmente,
ritrattato le - già stentate - ammissioni fatte nel confronto con A..
Infatti, se il 4 luglio precedente, la donna, pur
dopo iniziali negazioni, aveva ammesso che:
“
Ha ragione A. quando dice di __________, gli
avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta
cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo
riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a
trovarlo. Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio
2011, pag. 10),
il 5 settembre 2011, IM 1 ha detto che non era
seria, non solo la sua affermazione di essere in grado di piazzare la droga, ma
anche la stessa richiesta di portar su della droga. E questo perché “forse”
stava scherzando (sic!):
“
Ricordo di aver parlato con lui un giorno,
quando l'ho incontrato alla __________ . Lui mi ha detto che aveva problemi di
soldi e che si era separato dalla sua moglie o amica. Io di questa storia non
ne so nulla. Non mi sembra che mi avesse detto dove stava andando. In
quell’occasione, forse scherzando (evidenziazione del red.), ho
detto a A. di portarmi su qualcosa. Non gli ho però detto quanta cocaina
portare su. (…) A A. ho detto, sempre scherzando, che saremmo riusciti a
vendere lo stupefacente”
(AI 169, verbale 5
settembre 2011, pag. 2-3).
27.
Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha detto di non essere
coinvolta nei fatti a lei imputati, di non avere mai visto la droga e di non
saperne nulla. Messa a confronto con le sue dichiarazioni precedenti,
l’imputata ha ritrattato le sue ammissioni nei seguenti termini:
“
riconosco solo di aver pagato fr. 3'400.- perché
A. aveva minacciato di morte i miei parenti. (…) ribadisco di essere stata
minacciata per tutto il casino che hanno fatto”
(verbale TPC 3 aprile
2012, pag. 6).
28.
In occasione del dibattimento d’appello, IM 1 ha affermato di aver
conosciuto A. soltanto in occasione della cena di Natale ed ha negato la
trasferta al __________ , prima ammessa (verbale CARP, pag. 4).
Quanto alla proposta di importare cocaina,
l’appellante ha nuovamente modificato le sue dichiarazioni (come visto, già, in
precedenza, oggetto di successive modifiche) arricchendole di elementi nuovi, o
meglio sostenendo di avere, nel famoso incontro vicino alla Migros,
semplicemente fatto una battuta scherzosa in risposta a A. che si vantava di
avere già, in precedenza, portato droga dalla Spagna al Ticino ricavandone dei
bei soldi:
“
E’ vero quanto mi dice la presidente e cioè che,
ad un certo punto, A. mi aveva detto che siccome qui aveva dei problemi, voleva
andare in Spagna per cercare lavoro. Non è vero quanto lui ha sempre detto, e
cioè che io gli avevo chiesto di portare della cocaina da __________. In
realtà, è stato lui, una volta che l’ho incontrato alla Migros, a dirmi che
stava andando a __________ per prendere della cocaina (parlava di 2 o 3 Kg, come se niente fosse) e portarla qui visto che gli era già andato bene un viaggio.
Allora io scherzando gli ho risposto: “Ah sì? Ti
è già andato bene? Allora grazie a Dio. E portane un po’ anche per me”. Ma
scherzavo, lo posso giurare” (verbale
CARP, pag. 4).
IM 1 ha, poi, nuovamente raccontato di essere
stata all’oscuro di quanto accaduto successivamente tra A. e il fratello, di
aver scoperto tutto solo al suo rientro a __________ , a cose fatte e di avere
dato i soldi al fratello per evitare che capitasse loro “qualcosa di brutto”:
“
Quando sono rientrata da __________, ho scoperto
che mio fratello trafficava droga con A. e un’altra persona. A. continuava a
telefonare a mia figlia e anche a me. Io non volevo avere storie ma alla fine,
perché mio fratello mi diceva che poteva capitare qualcosa di brutto visto che
doveva dei soldi a A., io ho deciso di aiutarlo. Siccome non avevo abbastanza
soldi, ho chiesto un prestito al mio datore di lavoro, sig.ra Antonietta De
Pancrazio: le ho chiesto 5000.- fr. ma lei me ne ha dati solo 3000.- fr. Ho
usato quei soldi, cui ho aggiunto 400.- fr., per darli a mio fratello però gli
ho detto che doveva andarsene”
(verbale CARP, pag.
4-5).
c. Dichiarazioni
di AP 1
29.
Agli inquirenti AP 1 ha negato ancor più recisamente della madre un
suo coinvolgimento nella vicenda raccontata da A., dichiarando di non avere più
avuto a che fare con la droga dopo l’esperienza in Cile (verbale 8 giugno 2011,
pag. 5).
Messa a confronto con A. - che dichiarava di conoscere
solo di vista (verbale 8 giugno 2011, pag. 2) - AP 1 ha dichiarato di essere
all’oscuro della proposta che la madre avrebbe fatto a A. per l’importazione di
cocaina da __________, di non essere in alcun modo implicata nei fatti
raccontati e, addirittura, di non aver mai dato il suo numero di telefono a A.
(AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 7-9-10-11). Nel confronto, AP
1.
ha, inoltre, sostenuto di non ricordare se A. fosse presente alla cena di
Natale e negato di essersi mai recata con lui al __________ (AI 109, verbale
di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 7).
Confrontata con l’analisi dei tabulati
telefonici, AP 1 non ha saputo spiegare l’esistenza di diverse telefonate (sia
in entrata che in uscita) tra il suo cellulare e quello di A. nel periodo tra
il 25 febbraio e il 6 marzo 2011:
“
ADR che non ho mai avuto il suo recapito
telefonico e quindi non ci siamo mai sentiti.
Da parte mia ribadisco che io personalmente non
ho mai avuto contatti telefonici con il succitato” (verbale 9 giugno 2011, pag. 2).
Al dibattimento di primo grado, la donna, sulle
telefonate, ha persistito nelle sue irragionevoli negazioni:
“
dichiaro che non ci sono state queste
telefonate. Ma se ci fossero state presumo di averlo insultato perché mi aveva
telefonato senza che fossimo amici né che io gli avessi dato il mio numero”
(verbale TPC 3 aprile
2012, pag. 6).
La donna ha pure negato di essere stata presente
quando la madre ha consegnato i primi CHF 4'000.-, come invece sostenuto da A.
(AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 12).
AP 1 ha continuato a negare qualsiasi suo
coinvolgimento nell’affare di droga anche in sede di confronto con N. (autista
di B.). In quell’occasione, la donna ha, in particolare, detto:
-
di
non avere mai incontrato N. (AI 157, pag. 1),
-
di
non avere mai parlato di droga con lo zio,
-
di
non avere preso parte all’incontro presso il bar Amadeus (AI 157, pag. 3-4),
-
di
non avere preso parte alle trattative con B. per il pagamento del prezzo per la
cocaina consegnata (in quanto “non
ho mai trattato droga in vita mia”)
(AI 157, verbale di
confronto 23 agosto 2011, pag. 4).
In sostanza, le negazioni AP 1 su tutte le
circostanze evocate dai diversi protagonisti della vicenda, in particolare da A.,
sono rimaste costanti. Unica eccezione, l’ammissione - fatta
nell’interrogatorio con la madre - della presenza di quest’ultimo alla cena di
Natale e della loro trasferta al __________ , circostanze che, pure, aveva sin
lì negato (AI 156, pag. 2-3).
Ancora al dibattimento di primo grado AP 1 ha
ribadito la sua estraneità al traffico di droga e ha nuovamente dichiarato non
avere mai avuto contatti né con A. né con N. (verbale TPC 3 aprile 2012, pag.
6-7).
AP 1 non si è presentata al dibattimento
d’appello.
d. Ulteriori
testimonianze
30.
Sempre nell’ambito dell’inchiesta Cristobal, la polizia ha sentito O.
R. (che A. aveva detto essere il destinatario di due ovuli e in rapporti con IM
2.
e IM 1).
Nel suo interrogatorio, R. ha ammesso, non solo
che IM 2 aveva a che fare con la droga, ma anche di avere assistito una volta
ad una vendita di cocaina (AI 98, verbale R. O. 13 luglio 2011, pag. 4). Messo
a confronto con le dichiarazioni di A. relative al suo arrivo a __________ e
alla consegna di tre ovuli a IM 2, R. ha confermato le circostanze, salvo
precisare che “sapevo che in quella circostanza A. aveva consegnato cocaina
a IM 2 ma non so dire quanta fosse” e che si trattava del bar __________ e
non del __________ (AI 98, verbale 13 luglio 2011,pag. 4).
R. ha, inoltre, confermato le dichiarazioni di A.
quanto alla sua visita presso il suo appartamento per ottenere il pagamento dei
tre ovuli, in particolare la consegna a credito di un ovulo di cocaina da 10 grammi, che solo successivamente è stato parzialmente pagato CHF 300.- (pag. 5).
L’interrogato ha però smentito la consegna di un
ulteriore ovulo nel settembre 2010 (pag. 6).
Per questi fatti, R. è stato condannato, con
decreto d’accusa 9 gennaio 2012 (passato in giudicato), per contravvenzione
alla LStup ad una multa di fr. 200.- (doc. TPC 33).
31.
N. N., sentito a seguito delle dichiarazioni di A., ha ammesso di
aver funto da autista per B., di averlo portato più volte a __________ , in
particolare per incontrare A. per questioni di cocaina (verbale 16 agosto 2011,
pag. 3) e di avere assistito ad un litigio tra i due in occasione della seconda
trasferta a __________ :
“
(..) quando ero in auto ho visto B. e A.
litigare e prendersi a spintoni. Io scendevo dall’auto per separarli e calmare
la situazione. B. invece mi diceva di andare via. Io mi allontanavo e ho
sentito A. dire a B.: “ah sei venuto in compagnia, non hai le palle per venire
da solo ad incontrarmi”. A quel punto A. ha preso due sassi da terra e si
avvicinava verso di me e scagliava il sasso contro la portiera della vettura di
mia mamma. Mentre A. si avvicinava a me diceva a B.: “ti faccio vedere che io
ho le palle”. Attualmente il danno c’è ancora. Io volevo che A. mi pagasse il
danno ma poi non l’ho più visto. B. mi diceva che avrebbe pagato lui il danno
ma poi pure lui è sparito”
(verbale 16 agosto
2011, pag. 5-6).
N. ha, invece, negato di aver acquistato o ricevuto
cocaina da A., contrariamente a quanto da questi sostenuto (verbale 16 agosto
2011, pag. 8-10).
32.
Sentito dal PP, N., ribadito di non essere coinvolto in questioni di
droga, ha aggiunto che era chiaro che il tema degli incontri fra B., A., AP 1 e
IM 2 verteva sugli stupefacenti e sul relativo pagamento:
“
Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B.
erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il
quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato discorsi
di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i soldi a B..
Ovvero, di non preoccuparsi dei soldi che la roba
te la pago. Ricordo che B. era "incazzatissimo" e che voleva i suoi
soldi il giorno stesso. Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e
che l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta.
Ripensandoci anche per quanto concerne l'incontro
del pomeriggio avevo capito che B. aspettava una risposta da AP 1 a sapere se
avrebbe restituito la roba o pagato i soldi. Ricorda che vi è stata una
telefonata tra AP 1 e IM 2 al termine della quale IM 2 ci ha detto che la roba
era piazzata e che dovevano solo arrivare i soldi.
A proposito di AP 1 voglio anche riferire che la
volta che l'ho incontrata casualmente al Clay One, lei si è spaventata e mi ha
subito chiesto dove fosse il mio amico riferendosi a B.. lo le ho risposto che
non l'avevo più rivisto”
(AI 141, verbale 17
agosto 2011, pag. 12).
N. ha, poi, ricordato di essere andato, con B. e A.,
a casa di IM 1 per ottenere il pagamento del dovuto:
“
non ricordo il giorno, però ricordo l'episodio.
lo, B. e A. siamo andati sotto una casa e abbiamo suonato il citofono. Ha
risposto una donna che effettivamente era spaventata. Poco dopo è sceso IM 2 e
con lui siamo andati al Ricon Latino. Ricordo che durante il tragitto B. e IM 2
parlavano di soldi ma poi ad un certo punto non ho più sentito cosa si
dicevano. A. si era di fatto lamentato che non lo lasciavano ascoltare”
(AI 141, verbale 17
agosto 2011, pag. 12).
N. ha, poi, confermato che il litigio tra B. e A.
era avvenuto così come descritto da quest’ultimo (AI 141, verbale 17 agosto
2011, pag. 13).
Sentito, dopo alcuni giorni, a confronto con AP 1,
N. ha mantenuto le sue precedenti dichiarazioni aggiungendovi di averla rivista
dopo i fatti in discoteca:
“
ricordo che ci siamo salutati. Io l’ho vista
spaventata e lei mi ha chiesto del mio amico (B.). Io le ho risposto che da
quel giorno a __________ non l’avevo più visto”
(AI 157, verbale di
confronto tra AP 1 e N. N. 23 agosto 2011, pag. 4).
Per questi fatti, con decreto d’accusa 14 marzo
2012.
il PP ha proposto la condanna di N. - fra le altre imputazioni - per
complicità in infrazione aggravata alla LStup (doc. TPC 33).
33.
Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno sentito anche M.,
amica di A.. Fra l’altro, la donna ha riferito di un colloquio avuto
casualmente con un certo S. (vero nome S., cittadino dominicano residente a __________
), amico di A., che, incontrato casualmente, le chiedeva della sorte di
quest’ultimo dopo la sua autodenuncia:
“
Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva che
“questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”.
Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”. (…) Ha poi aggiunto
che: “quando non c’è la IM 1 si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante
mi fa prendere atto che la figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io
abbia capito male” (verbale
di M. 7 aprile 2011, pag. 3).
34.
Nell’inchiesta è stata sentita anche U., consumatrice di cocaina e
acquirente di IM 2, dalle cui dichiarazioni si estrapola quanto segue:
“
Gli scambi droga denaro, previo contatto
telefonico, avvenivano solitamente in zona __________ . Lui arrivava sempre in
bicicletta. In un’occasione sono pure salita in casa sua o meglio dove abitava
e vi era pure sua sorella che non so come si chiama ed aveva anche una bambina
di pochi mesi. Lei comunque non ha visto lo scambio droga denaro poiché era in
cucina. IM 2 comunque mi ha riferito che anche lei faceva questi spacci”
(verbale di U. 9 giugno
2011, pag. 2).
e. Ulteriori risultanze agli atti
35.
Le sorveglianze telefoniche messe in atto dagli inquirenti hanno
dato modo di individuare una serie di contatti tra le utenze in uso alle
persone coinvolte nella fattispecie (riassunte nel rapporto di complemento
allegato al doc. TPC 33).
In sintesi, le seguenti persone hanno avuto
contatti telefonici con le utenze in uso a A.:
-
AP 1 (9 contatti tra il 25 febbraio i il 6 marzo 2011);
-
N. (11 contatti tra il 24 febbraio 2011 e il 1° marzo 2011);
-
IM 2 (73 contatti tra il 18 febbraio 2011 e il 9 marzo 2011);
-
IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011).
Il dettaglio di tali contatti verrà poi indicato
nei prossimi considerandi, nella misura in cui ciò è utile ai fini del
giudizio.
36.
Dalle indagini messe in atto dagli inquirenti sono emersi dei
versamenti di denaro all’estero (in particolare a __________) effettuati da IM
1, AP 1 e IM 2, per il tramite delle società RIA Financial Service (doc. AI 64)
e VIGO Money Transfer (doc. AI 68) - di cui il PP ha chiesto spiegazioni alle
due appellanti nel verbale del 23 agosto 2011 (doc. AI 158) - e da cui risulta,
in particolare, che IM 1 ha inviato all’estero fr. 8'149.17 nel 2008, fr.
8'041.08 nel 2009, fr. 8'910.12 nel 2010 e fr. 5'005.- nei primi cinque mesi
del 2011.
VI. Appelli
a. Sull’appello
di IM 1
37.
Nel suo ricorso IM 1 chiede, in via principale, il proscioglimento
dall’accusa di avere importato, venduto e detenuto ai fini di vendita complessivi
330.
grammi di cocaina e meglio, come precisato nell’atto d’accusa (così come
riformulato in sede di dibattimento di appello).
37.1
La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovate le accuse
rivolte ai tre imputati sulla scorta delle chiamate di correo di A., ricordate
nel cons. 7 della sentenza impugnata e ritenute
“
assolutamente credibili poiché lineari e logiche
nella loro esposizione, reiteratamente confermate, sia singolarmente che in
confronto con i tre imputati, oltre che totalmente disinteressate vista la
contestuale sentenza di condanna” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 27).
La prima Corte ha osservato che le chiamate di
correo hanno trovato conferma in tutti gli altri riscontri resi possibili dalle
dichiarazioni di A., in particolare quelli telefonici “che hanno confermato
non solo le sue telefonate dalla Spagna a IM 2 (cons. 7c1) ma anche i
successivi contatti con IM 1 (cons. 5d) e AP 1 (cons. 5e 7c2)”, la data di rientro
a __________ di IM 1 (cons. 7c3), le dichiarazioni di N. e da R., sia
singolarmente che in sede di confronto (cons. 7c4 e 7c5) e le conferme delle
avvenute vendite di IM 2 ad alcuni dei suoi acquirenti (cons. 9).
Per quanto attiene più precisamente la posizione
processuale di IM 1, la Corte di prime cure è giunta alla conclusione che
l’imputata, dicendo a A. “porta su qualcosa”:
“
non scherzasse assolutamente e questo già solo
perché A. ha assolutamente creduto alla sua richiesta visto come, una volta
giunto a __________, si è dato da fare per cercare un fornitore e quindi
ricontattarla telefonicamente onde ricevere il suo placet per l'acquisto che
gli fu invece dato, a causa della sua assenza dal Ticino, da IM 2 con il
significativo e non differentemente comprensibile enunciato "che sarebbe
stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con lei"” (sentenza
impugnata, consid. 18b, pag. 29).
Per i primi giudici,
“
di scherzo non si trattava perché nessuno, se
non è assolutamente certo della serietà dei suoi committenti, ingoia per gioco
50.
ovuli di cocaina per poi passare attraverso due controlli aeroportuali ed
una dogana internazionale, senza poi dimenticare gli innegabili rischi che un
tale agire può arrecare alla salute”
(sentenza impugnata,
consid. 18b, pag. 29).
La Corte delle assise criminali ha, quindi,
ritenuto “chiaro” che IM 1 sia stata il principale punto di riferimento
di A., non solo all’inizio ma anche nel prosieguo dei fatti, “visto come
dopo il rientro di questa imputata a __________ (cons. 7c3) si sia rivolto
essenzialmente a lei per ricevere il dovuto pagamento (cons. 7b10, b11, b13 e
b14)”. A mente dei primi giudici, tutta la vicenda (fatta eccezione per le
vendite, delegate al fratello) è stata gestita da IM 1 in prima persona
(sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
Perciò, l’imputata è stata ritenuta colpevole
dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa (sentenza
impugnata, consid. 18b, pag. 29).
37.2
La sentenza di primo grado è stata impugnata da IM 1 che contesta
l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici, fondato principalmente
sulla chiamata di correo di A., affermando la propria estraneità al traffico di
cocaina messo in atto dal fratello in sua assenza. Completando - come visto -
in sede d’appello le dichiarazioni (o meglio, alcune delle dichiarazioni)
precedentemente rese, IM 1 sostiene che, fu soltanto a causa delle vanterie di A.,
che a lei sfuggì quella che il suo difensore ha definito una “battuta infelice”
e che fu, dunque, del tutto involontariamente che si ritrovò, al suo rientro da
__________, invischiata nei traffici di A. che - equivocando sulle sue reali
intenzioni - aveva nel frattempo coinvolto anche il fratello.
Pertanto - ha sostenuto l’appellante - può,
semmai, esserle rimproverato di avere dato al fratello i soldi per chiudere la
vicenda pur se - ha rilevato - lo ha fatto unicamente a causa delle minacce di A..
37.3
Giusta l’art. 19 cifra 1 della vLStup (vigente sino al 1.7.2011) chiunque
senza essere autorizzato, tra le varie ipotesi elencate, trasporta, importa, vende,
detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti è punito, se ha agito
intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena
pecuniaria. Nei casi gravi la pena è la detenzione non inferiore a un anno cui
può essere cumulata una pena pecuniaria.
L’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup definisce un
caso come grave laddove l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si
riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute
di parecchie persone. Per la cocaina, ciò è oggettivamente dato già per un
quantitativo complessivo di almeno 18 gr. di stupefacente puro (DTF 120 IV 334;
112.
IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165; 108 IV 63; DTF 111 IV 101;
DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc.6P.149/2006,6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes
(Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III
ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81).
37.4
Le accuse nei confronti di IM 1 poggiano essenzialmente sulla
chiamata di correo di A..
Occorre, dunque, in primo luogo verificare se
essa adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza e dalla dottrina affinché
una tale chiamata possa essere posta a fondamento dell’accertamento dei fatti.
37.5
Il giudizio di credibilità dato dai primi giudici alla chiamata di
correo di A. é del tutto condivisibile.
Quanto alla costanza e all’univocità delle
dichiarazioni di A., va sottolineato che in tutti gli interrogatori cui è stato
sottoposto, A. ha sempre dato la stessa versione dei fatti. Non solo. A
dipendenza delle domande degli interroganti, egli l’ha arricchita di volta in
volta con maggiori dettagli, senza cadere in contraddizioni e senza mai
modificare il proprio racconto, se non su punti del tutto marginali
(confondendo talvolta il nome degli esercizi pubblici in cui si erano tenuti i
vari incontri; le circostanze in cui era stato invitato alla cena di Natale a
casa di IM 1 e AP 1; la sorte di uno degli ovuli; la presenza di B.
nell’appartamento di IM 1 al momento della prima o della seconda consegna di
fr. 4'000.-), con correzioni che non sono tali da scalfire minimamente la
continuità e ripetitività delle sue affermazioni sui fatti chiave della vicenda.
La fase iniziale precedente la sua partenza per __________,
il suo soggiorno in Spagna e i contatti telefonici intrattenuti con IM 2 al
posto della sorella, il suo rientro e la consegna di ovuli, la contabilità
delle consegne e dei pagamenti, i destinatari della droga, il tira e molla sul
pagamento della cocaina, … sono, infatti, circostanze esposte e ribadite in
modo chiaro e dettagliato in ben una dozzina di interrogatori, nell’arco di
cinque mesi, sia in confronto con gli altri implicati che da solo davanti agli
inquirenti.
Il carattere disinteressato della chiamata
di correità è pure pacificamente dato, come già considerato in prima istanza. A.
è stato, infatti, condannato in prima persona per i fatti da lui spontaneamente
raccontati agli inquirenti, senza che il coinvolgimento delle persone chiamate
in correità abbia in qualche modo alleggerito la sua posizione processuale.
Un eventuale rancore nutrito da A. nei confronti
dei chiamati in correità - dai quali A. non è riuscito ad ottenere il pagamento
del dovuto nonostante abbia funto da body packer per 50 ovuli di cocaina - non
è circostanza tale da far dubitare del carattere disinteressato della chiamata
stessa. L’esistenza di un tale sentimento rappresenta, semmai, la conferma che
i fatti si sono svolti proprio così come li ha raccontati A. nel senso che - se
non vi fosse stato un traffico di droga con l’epilogo da lui raccontato (“mi
hanno fregato”, verbale dinnanzi al PP 4 maggio 2011, pag. 4) - tali motivi
di astio non avrebbero ragione di esistere.
La sua storia personale non lascia del resto
supporre che egli abbia voluto incastrare i chiamati in causa in una vicenda in
cui essi non avevano nulla a che fare.
Anche la credibilità intrinseca della
chiamata di correo non solleva dubbi di sorta. Prima di questi fatti A. era
incensurato, nonostante si sia dichiarato consumatore occasionale di cocaina.
Lo svolgimento dei fatti così come da lui raccontato appare, inoltre, del tutto
verosimile secondo il corso ordinario delle cose e la comune esperienza della
vita. Ne è un esempio il fatto che B. non si sia fidato - trattandosi della
prima esperienza con A. - a consegnargli a credito un kg di cocaina, come
richiesto, ma gliene abbia dati solo la metà, e l’abbia seguito nel suo viaggio
in Svizzera. Del tutto comprensibile - e, quindi, in sé verosimile - è, poi, il
crescente nervosismo e la lite fra le parti, incluso B., degenerata nella
colluttazione ricordata anche da N., nonché la sua confessione - dapprima alla
sua amica M. e poi in polizia - dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di
recuperare parte di quanto la famiglia AP 1 gli doveva.
Va altresì sottolineato come A. non abbia
nascosto agli inquirenti circostanze a lui sfavorevoli (avrebbe, infatti,
potuto confessare l’importazione dei soli 330 grammi consegnati a IM 2, piuttosto che dell’intera partita di 500 grammi), così come il fatto che egli non abbia sottaciuto circostanze favorevoli ai tre chiamati
in causa (riducendo sostanzialmente il ruolo di IM 2 nello spaccio di droga
quale “manovalanza” della sorella, poiché inaffidabile: “Ricordo che AP 1
era la "donna" di fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio
modo di vedere è un “ganasa” irresponsabile”; verbale 22 marzo 2011, pag.
5; AP 1 era la persona di fiducia di IM 1 “per il semplice motivo che IM 2 è
un ciarlatano”, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8), o
riconoscendo che AP 1 non era cosi avvezza alle questioni di droga (“Poi AP
1.
diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua
mamma che sapeva di questi affari di cocaina”, verbale 8 marzo 2011, pag.
9), e che poteva essere all’oscuro della proposta della madre di importare
cocaina di ritorno dal suo viaggio a __________ (verbale di confronto A./ AP 1
6.
luglio 2011, pag. 7).
Infine, per quanto attiene agli elementi
esterni, indipendenti dalla chiamata di correo, che la supportano, va
sottolineato come le prove raccolte dagli inquirenti confortino in massima
parte le dichiarazioni di quest’ultimo.
Le circostanze riferite da A. in merito ad
avvenimenti in cui era presente O. R. (consegna di tre ovuli di cocaina a IM 2,
visita di A. nel suo appartamento per chiedere il pagamento dei tre ovuli,
consegna a R. di un ovulo a credito, parzialmente pagato solo successivamente)
hanno trovato pieno riscontro nella testimonianza di quest’ultimo. Unica
comprensibile incongruenza, irrilevante nel caso concreto, R. ha sminuito il
proprio coinvolgimento nella misura in cui ha negato la consegna di un
ulteriore ovulo di cocaina da parte di A..
Lo stesso vale per le circostanze riferite da A.
in merito ad avvenimenti in cui era presente N. N. (incontro presso un
esercizio pubblico per discutere del pagamento della droga in presenza di B., A.,
AP 1 e IM 2, visita a casa di IM 1, litigio fra B. e A.). Anche N., così come R.,
ha contestato le dichiarazioni di A. unicamente con riferimento al proprio
coinvolgimento in questioni di droga, negandolo.
Un posto non irrilevante quale elemento a
sostegno delle dichiarazioni di A. va dato anche agli appunti ritrovati tra i
suoi effetti personali (cfr. allegato C al verbale A. del 22 marzo 2011 e
relative spiegazioni a pag. 4), in cui il chiamante ha preso nota della
destinazione degli ovuli e degli importi incassati. Se è vero che a tali
annotazioni non può essere dato peso decisivo - poiché, in linea teorica e in
contesti fattuali che qui non risultano dati, esse avrebbero potuto essere
confezionate ad arte dallo stesso A. - va sottolineato come esse collimino
comunque perfettamente con le dichiarazioni da lui rese agli inquirenti.
Significativo appare, poi, il breve passaggio
della testimonianza di M. che conferma quanto riferito da A. nel suo primo
interrogatorio, ovvero come il coinvolgimento di IM 1 e della figlia AP 1 in
questioni di cocaina non fosse cosa sporadica né particolarmente nascosta
nell’ambiente dei dominicani.
Parimenti significativo è quanto dichiarato dalla
consumatrice U. che ha dichiarato che IM 2 le aveva detto che anche la sorella IM
1.
“faceva questi spacci” (verbale U. 9 giugno 2011, pag. 2).
Ulteriori elementi esterni a suffragio delle
dichiarazioni di A. possono essere trovati nei tabulati telefonici (cfr. doc.
TPC 33, rapporto di complemento).
Vi è anzitutto l’esistenza stessa di contatti
telefonici tra A., IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011) e AP 1 (9 contatti
tra il 25 febbraio e il 6 marzo 2011), cui le dirette interessante non hanno
saputo fornire spiegazioni plausibili diverse da quelle date da A..
In particolare, appare rilevante l’esistenza di
tre contatti telefonici tra l’utenza spagnola in uso a A. e il numero di
telefono di IM 2 in data 30 gennaio, 11 e 17 febbraio 2011, nel periodo in cui A.
si trovava a __________ (dal 28 gennaio al 18 febbraio) ovvero nel momento in
cui, secondo le sue affermazioni, contattava IM 2 - in assenza di IM 1 - per
comunicare di aver trovato un fornitore di cocaina.
Per quanto attiene alle telefonate con l’utenza
di IM 1, si rileva come le stesse inizino più tardi rispetto ai contatti con
gli altri due implicati, ciò che collima con quanto affermato da A., ovvero che
IM 1 ha ripreso in mano l’operazione soltanto dopo il suo rientro da __________.
Appare, inoltre, perfettamente compatibile con quanto affermato da A. il fatto
che l’ultimo contatto con IM 1 sia avvenuto il 7 marzo 2011, ovvero il giorno
precedente la costituzione in polizia di A., allorquando ha effettuato l’ultimo
tentativo di recuperare il dovuto, venendo trattato in malo modo dalla donna.
Anche le date dei contatti telefonici con AP 1
collimano con i racconti di A., così come l’esistenza di contatti telefonici
con N. proprio nell’arco di tempo in cui questi ha funto da autista di B. (24-28
febbraio e 1 marzo).
Verso la fine del procedimento, anche IM 2 ha
parzialmente riconosciuto le sue colpe. Di fatto, egli ha dunque confermato le
dichiarazioni di A., pur tutelando la posizione della sorella e della nipote,
escludendone il coinvolgimento (fatta eccezione per il prestito che IM 1 gli
avrebbe concesso per pagare parte del debito con A., cfr. confronto IM 2/ IM 1,
29.
agosto 2011 pag. 4-5 e verbale TPC all. 1 pag. 3, 6 e 7). La condanna
inflittagli è stata da lui accettata.
Ne deriva che le uniche risultanze istruttorie
agli atti in contrasto con la versione dei fatti fornita da A. risultano essere
proprio le dichiarazioni delle due appellanti, comunque apodittiche, palesemente
menzognere (come la dichiarazione di AP 1 secondo cui non ha mai avuto a che
fare con la droga in vita sua, nonostante la flagranza di reato che le è
costata la condanna cilena agli atti, o secondo cui non conosce B., circostanza
smentita da N. N. che ha testimoniato di averli visti insieme), contraddittorie
(a titolo di esempio, AP 1 ha dapprima negato la partecipazione di A. alla cena
di Natale e la trasferta con lui al __________ , per poi invece ammettere che
egli era presente in entrambe le circostanze; viceversa IM 1 ha ammesso la
circostanza relativa al __________ , smentendola al dibattimento di appello; cfr.
ad es. verbale AP 1 8 giugno 2011, pag. 2 e 5 e verbale di confronto IM 1/AP 1,
23.
agosto 2011 pag. 6, doc. AI 158), pretestuose (ad esempio, AP 1: “dichiaro
che non ci sono state queste telefonate. Ma se ci fossero state presumo di
averlo insultato perché mi aveva telefonato senza che fossimo amici né che io
gli avessi dato il mio numero”, verbale TPC, pag. 6) e prive di riscontri
oggettivi.
Altrettanto non credibile è la versione dei fatti
resa da IM 1 al dibattimento d’appello. Sottolineata la scarsissima credibilità
generale della donna che, nel corso del procedimento, ha cambiato a più riprese
le sue dichiarazioni, sia su fatti centrali (quali appunto, la proposta prima
negata poi ammessa pur se qualificata di scherzosa su una parte, poi ridimensionata,
poi, rinnegata al dibattimento d’appello per essere ripresa, con un’altra
contestualizzazione, in questa sede) sia su questioni marginali (ad esempio, la
visita al __________ , in un primo tempo ammessa e, poi, in questa sede,
ritrattata, o l’esistenza di un altro figlio di dieci anni a __________, novità
emersa al dibattimento di appello), è evidente come sia estremamente
significativo il fatto che IM 1 ha detto solo in sede d’appello della vanteria
di A.. La tardività di tale completazione ne dimostra, infatti, la reale
natura: si tratta di una bugia, pensata per inserire la tesi della proposta
fatta, sì, ma solo per scherzo in un contesto che ne supportasse, appunto, la
natura scherzosa, altrimenti del tutto inverosimile.
Alla luce di tutto quanto considerato sopra, va
forzatamente concluso che la versione dei fatti data da A. è del tutto
veritiera e la sua testimonianza, pur provenendo da persona interessata e non
libera, può essere utilizzata quale valida prova nell’accertamento dello
svolgimento dei fatti.
37.6
Sulla base della chiamata di correità di A. e sulla scorta delle
emergenze processuali, questa Corte considera pertanto accertato che:
-
nel 2010, in esercizi pubblici di __________ frequentati da sudamericani, A.,
consumatore saltuario di cocaina, ha conosciuto IM 1 che gli ha apertamente detto
di essere dedita al commercio di cocaina;
-
poco dopo Natale 2010, dopo che A. le aveva accennato di essere intenzionato a
recarsi a __________ per cercare lavoro, IM 1 lo ha invitato a portare in
Svizzera un quantitativo imprecisato di cocaina;
-
da __________, A. ha tentato di contattare telefonicamente IM 1 per dirle che
aveva trovato un fornitore per 500 gr. di cocaina (pur avendone cercati il
doppio) ma la donna, rientrata a __________ per un breve soggiorno, non
rispondeva al telefono;
-
sempre da __________, A. chiamò, perciò, il fratello di IM 1 che gli disse di
procedere portando la cocaina in Ticino siccome concludere affari con lui era
come farlo con la sorella ("che sarebbe stata la stessa cosa come se io
lo stessi facendo con lei”, verbale di confronto IM 2/ A., 25 agosto 2011,
pag. 4);
-
non appena rientrato a __________ , il 18 febbraio 2011, A. ha contattato IM 2
che lo ha subito raggiunto nel bar dove aveva espulso gli ovuli prendendone in
consegna tre (30 gr. di cocaina) il cui pagamento è intervenuto solo nei giorni
successivi per un importo di fr. 1'100.- (invece dei pattuiti fr. 1'650.-,
corrispondenti a fr. 55.-/gr.);
-
nei giorni seguenti, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva un acquirente interessato
a 30 ovuli (300 gr.) e che, perciò, tale quantitativo avrebbe dovuto venir
consegnato a AP 1 che gestiva le questioni di droga in assenza della madre;
-
A. si recò, quindi, a casa di AP 1 (dove trovò anche IM 2) e consegnò i 30
ovuli;
-
in tale occasione nacquero delle discussioni sul prezzo: AP 1 e IM 2 volevano
pagare soltanto fr. 43.- al grammo ma quel prezzo non stava bene né a A. né a B.,
informato telefonicamente da quest’ultimo;
-
le trattative sul prezzo continuarono, poi al bar - dove IM 2 e A. vennero
raggiunti da B. che era accompagnato da N. N. (che fece finta di essere
interessato all’acquisto di 100 gr. di cocaina per mettere pressione a IM 2) -
e si conclusero con un accordo sull’importo di fr. 45.-/grammo (per un totale
di fr. 13'500.-) che IM 2 promise di pagare, prima, la sera stessa, e poi
l’indomani;
-
nel frattempo, AP 1 aveva venduto la cocaina ricevuta e ne aveva dato notizia
a IM 2, che lo comunicò agli altri;
-
in seguito, invitato a cena dai due, A. venne informato del fatto che il
pagamento non sarebbe intervenuto l’indomani ma solo successivamente, 4-5
giorni dopo;
-
B., avvisato del ritardo, andò su tutte le furie ma, dopo una discussione,
accettò la tempistica di pagamento proposta;
-
A. continuò a sollecitare telefonicamente il pagamento del dovuto, fintanto
che al telefono di AP 1 non rispose la madre IM 1, rientrata da __________, che
si fece garante del pagamento ripromettendo di contattarlo l’indomani;
-
il giorno seguente, tuttavia, nessuno ricontattò A. che cercò, perciò, di
parlare con IM 1 e il fratello: non ricevendo risposte alle sue telefonate,
egli si recò a casa della donna accompagnato da B.;
-
IM 1 li fece entrare nel palazzo ma, nella tromba delle scale, vennero
raggiunti da IM 2 che li accompagnò all’esterno dove si accordarono che il
pagamento sarebbe intervenuto il giorno seguente; mentre si trovavano presso la
birreria Haas, A. e B. parlarono al telefono con IM 1, che li rassicurò
ulteriormente sulla tempistica del pagamento;
-
a seguito di tutte queste dilazioni, vi fu una lite che degenerò in
colluttazione fra A. e B., alla presenza di IM 2 (che fungeva da paciere) e N.
(la cui auto venne danneggiata da un sasso lanciato da A.);
-
successivamente A. si recò ancora a casa di IM 1, mentre B. lo attendeva al
bar: questa volta, la donna, alla presenza della figlia e del fratello, gli
consegnò fr. 4'000.- e gli restituì 5 ovuli, riferendo di presunte lamentele
dell’acquirente secondo cui gli ovuli contenevano solo 8 grammi invece dei 10 promessi;
-
lo stesso copione si ripresentò il giorno successivo, con A. e B. che si
recavano a casa di IM 1 e con IM 2 che, sulle scale all’interno del palazzo,
consegnò loro ulteriori fr. 4'000.-;
-
il 3 marzo 2011 B. rientrò in Spagna;
-
nei giorni successivi, A. cercò ancora di contattare IM 1 per recuperare
quanto ancora vantava, poiché tutto quanto sin lì ottenuto per i 300 grammi di cocaina consegnati era stato intascato da B.;
-
il 7 marzo 2011 vi fu un’ultima telefonata fra IM 1 e A. in cui la donna lo
trattò in malo modo, lasciandogli intendere che non avrebbe più ricevuto
alcunché per la droga consegnata;
-
il giorno seguente A. raccontò quanto accaduto alla sua amica M. e, poi alla
polizia.
Ne deriva che l’appellante va riconosciuta
responsabile dell’intera operazione - e non solo del suo tardivo finanziamento -
ovvero dell’importazione, in vista della vendita, di 330 gr. di cocaina, della
vendita a persona non identificata di 280 gr. dei 330 gr. di cocaina importati
e della detenzione, ai fini di vendita, di 50 gr. dei 330 gr. di cocaina
importati.
37.7
Alla luce dei fatti accertati da questa Corte, appaiono
pacificamente realizzate le condizioni oggettive e soggettive dell’art. 19
cifra 1 vLStup in capo a IM 1.
A IM 1 incombe, dunque, la responsabilità di
avere dato il via a tutta l’operazione, incitando A. ad importare una quantità
imprecisata di cocaina in Svizzera (ma almeno un kg.), promettendogli di
riuscire a “piazzarla” sul mercato locale.
Il fatto che IM 1 non fosse reperibile (poiché a __________)
al momento in cui A. ha dato seguito alla sua proposta trovando un fornitore e,
poi, importando in Svizzera lo stupefacente non è rilevante, nella misura in
cui, in sua assenza, il fratello e la figlia hanno agito in sua vece
(quest’ultima in particolare era la persona di fiducia della madre). IM 1 era
informata da loro di quanto accadeva e anche da lontano dirigeva le operazioni.
E’ stata, infatti, lei ad indicare l’esistenza di un compratore per i 30 ovuli
di cocaina (“IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e mi disse che
c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2 dicendogli
che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1) (verbale
A. 8 marzo 2011, pag. 8).
Il suo ruolo centrale risulta, poi, anche dal suo
intervento al rientro da __________, con la telefonata a A. in cui si è fatta
garante del pagamento (“arrivava da __________ IM 1. IM 1 mi chiamava mi
disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10; dicendomi "mi faccio garante e domani ci vediamo
per risolvere la questione", verbale 9 marzo 2011, pag. 6; “lo
avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la consegna
dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha assicurato
che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la
situazione”, verbale 29 marzo 2011, pag. 6).
IM 1 era il principale punto di riferimento
perché è a lei che si sono rivolti A. e B. per ricevere il dovuto ed è stata
lei a rassicurarli in proposito (“con IM 1 non ho in pratica avuto più alcun
contatto fino alla fine, "quando mi hanno fregato”. So però che era sempre
in contatto con la figlia ed il fratello in merito alla nostra storia di droga.
Sono sicuro di ciò siccome quando mi trovavo presso il loro appartamento ho
assistito a telefonate tra di loro. Tra l'altro, in una di queste occasioni io
stesso ho parlato con IM 1. La mia impressione è per altro che a IM 1 siano
stati mandati i soldi, o parte dei soldi, provento della vendita dei 300 gr.
che io avevo consegnato loro. Per il rimanente tutta la faccenda relativa alla
droga è stata gestita da IM 2 e AP 1, così come già detto nei miei precedenti
verbali di polizia e davanti al PP”, verbale 4 maggio 2011, pag. 4; “ADR
che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era arrivata avrebbe sistemato
questione”, verbale di confronto IM 1/ A. 4 luglio 2011, pag. 9), oltre che
a consegnare a A. una parte del dovuto e gli ovuli di ritorno (“ADR che
ribadisco che una volta che é rientrata è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi
a me come pure gli ovuli”, verbale di confronto IM 1/ A. 4 luglio 2011, pag.
9).
Il giudizio di colpevolezza di prime cure merita,
dunque, su questo punto, conferma.
b. Sull’appello
incidentale del PP nei confronti di IM 1
38.
Nel suo appello incidentale il procuratore pubblico ribadisce la
richiesta formulata al punto 1.3. dell’atto d’accusa, corrispondente al punto
1.1
dell’accusa riformulata in questa sede, ovvero che a IM 1 venga imputata,
non solo la responsabilità per l’importazione di 330 gr. di cocaina consegnati
da A. in due tempi (di cui 50 gr. restituiti), ma per l’importazione
dell’intera partita di 500 gr. in Svizzera.
38.1
La Corte delle assise criminali ha ritenuto che non vi sono agli
atti sufficienti riscontri per concludere che IM 1 (e IM 2) abbiano convenuto l’acquisto
di 500 gr. di cocaina da A.. I primi giudici hanno, al riguardo, rilevato che:
“
nelle iniziali discussioni con B. A. aveva
chiesto 1 kg per poi accettare, anche perché a credito, solo 500 gr. di cocaina
assieme alla presenza di questo fornitore durante il suo viaggio di rientro in
Svizzera (…)
una volta giunto a __________ A. non tenne a
disposizione di IM 2 tutta la trasportata partita ma già da subito iniziò a
venderla rispettivamente a consegnarla ad altre persone tra cui B., R., N. ed
un certo Q.” (sentenza impugnata, consid. 7d, pag. 18).
I primi giudici hanno ritenuto come “insindacabile
prova” che fra IM 1 e A. non vi fosse alcun accordo sui quantitativi, non
solo
“
il fatto che l'iniziale accordo verbale tra IM 1
e A. fosse rimasto comunque sul vago quo al quantitativo limitandosi ad un
"porta su qualcosa" (PP IM 1/A. 4.7.2011 pag. 10 e cons. 7b2), così
come dello stesso tenore dovevano essere state le due telefonate tra A. e IM 2
del 30.1.2011 e deil'11.2.2011 (PP IM 2/A. 25.8.2011 pag. 5, doc. dib. 4 e con.
7) sul cui contenuto il primo si è unicamente limitato a dire che IM 2 gli
disse che "poteva pensarci lui” senza riferire alcunché in merito al
quantitativo proposto rispettivamente richiesto (PP IM 2/A. pag. 4)”,
ma soprattutto
“
il fatto che dopo aver dato 330 gr. di cocaina a
IM 2 A. non ha assolutamente tenuto in deposito i restanti 170 gr. di predetta
sostanza nell'attesa di ulteriormente consegnarglieli, così come avrebbe dovuto
fare se questo fosse stato il loro accordo, avendoli invece, nei giorni
successivi, ripetutamente ceduti a B., venduti a terzi o tenuti per sé (PS A.
8.3.2011
pag. 11 e 12 nonché 22.3.2011 pag. 3 rispettivamente PP A. 9.3.2011
pag. 8 e 4.5.2011 pag. 4 nonché cons. 7d)” (sentenza impugnata, consid. 19,
pag. 31).
38.2
Secondo la scrivente Corte, le argomentazioni del PP con riferimento
alla responsabilità di IM 1 quanto all’intera partita di cocaina importata da A.
devono essere condivise. In effetti, se è vero che IM 1 ha discusso con A.
dell’importazione di cocaina da __________ solamente per sommi capi e senza
fare riferimento ad un quantitativo particolare di droga, è anche e soprattutto
vero che è stato accertato che:
-
IM 1 era nota nell’ambiente dei sudamericani (assieme alla sua famiglia) per
essere coinvolta nello spaccio di cocaina (“nella famiglia di IM 1 sono
tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di droga. Di cosa vivono sennò?”,
verbale 9 marzo 2011, pag. 4; “Posso anche dire che già nel 2009 quando
arrivai qua la prima volta io, frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella
famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1
avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche
con me presente” verbale 22 marzo pag. 5; “IM 2 comunque mi ha riferito
che anche lei faceva questi spacci”, verbale U. 9 giugno 2011, pag. 2);
-
la donna non faceva segreto di detta circostanza e aveva riferito a A. di
essere abituata a trattare chili di stupefacente (“Poi, come già detto, io
dissi qualche giorno prima di partire per __________ a IM 1 che sarei andato là
per cercare lavoro e lei mi disse di portare un po' di roba che lei l'avrebbe
poi piazzata. Lei aggiungeva che aveva già gente disposta ad acquistare cocaina”,
verbale 22 marzo 2011, pag. 5; “Mi disse che lei aveva trafficato con
tanti kg di cocaina e che quindi sapeva quel che faceva” verbale 8
marzo 2011, pag. 10; “ad un certo punto lei mi ha detto di smetterla di
rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era lamentato che
mancavano 2 grammi per ogni ovulo” verbale 9 marzo 2011, pag. 7; “Le ho
anche detto che sarei partito per __________ per cercare lavoro. Lei mi ha
quindi detto che se le avessi portato qualche chilo di "roba",
intendendo cocaina, me l'avrebbe "piazzata"” verbale di confronto
AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 7; “Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva
che “questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”.
Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”; verbale M. 7
aprile 2011, pag. 3);
-
pur senza commissionare l’importazione di una quantità precisa di
stupefacente, IM 1 aveva fatto intendere a A., prima della sua partenza, che
avrebbe potuto piazzare una quantità di circa un paio di chili. Formulazione
che, nel contesto in cui è stata proferita, non può che essere intesa come
un’esortazione ad importare senza remore quantitativi di cocaina almeno di
quell’ordine di grandezza (“Lei mi ha detto che se le avessi portato qualche
chilo di roba, intendo cocaina, lei me l’avrebbe “piazzata” perché aveva i
clienti”, verbale di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 4; In
merito al peso posso dire che avevo capito che IM 1 parlava di chili. Questo
fatto mi è poi stato confermato successivamente quando abbiamo avuto
discussioni in merito al pagamento e lei mi ha detto di non romperle le scatole
perché lei è abituata a "fare fuori chili"”, verbale 4 maggio
2011, pag. 4; “Lei mi ha quindi detto che se le avessi portato qualche chilo
di "roba", intendendo cocaina, me l'avrebbe "piazzata", verbale
di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 7; “poteva essere anche un paio
di chili”, verbale 9 marzo 2011, pag. 4);
-
A., una volta trovato il fornitore, ha cercato di telefonare a IM 1 per chiedere
conferma dell’affare ed è impensabile che egli, nel corso di tale telefonata,
non abbia accennato anche al quantitativo trovato. A. ha, infatti, dichiarato
di avere informato IM 2 dei quantitativi in gioco (“lo ho quindi telefonato a
IM 1 per dirle che avevo trovato mezzo chilo di cocaina” verbale 9 marzo
2012, pag. 4; “lo gli ho esposto - a IM 2 - il fatto che ero a __________
e stavo concludendo un affare concernente mezzo chilo di cocaina così come
concordato con IM 1”; verbale 9 marzo 2012, pag. 4; “ci siamo sentiti
più volte”, verbale di confronto IM 2 /A. 25 agosto 2011, pag. 5; “Dopo
che questi mi ha comunicato che IM 1 era all'estero gli ho raccontato quali
erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo trovato il fornitore. Lui mi ha risposto
che se ne sarebbe occupato lui al posto della sorella”, verbale 4 maggio
2011, pag. 4);
-
non riuscendo a contattare IM 1, A. non avrebbe insistito nel cercare un altro
membro della famiglia se fosse stato intenzionato a (o in grado di) piazzare da
solo il quantitativo di cocaina sulla piazza ticinese; (“ci siamo sentiti
più volte. Io lo contattavo per mantenere un buon rapporto con lui, così da
essere sicuro che giunto in Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina” (verbale
di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 5).
-
A. non risulta avere spacciato droga in precedenza, e non ha mai riferito di
avere avuto intenzione di utilizzare la cocaina importata in altro modo (ad
esempio vendendola in prima persona);
-
una volta rientrato da __________ - e meglio, non appena sceso dal bus in
arrivo dalla Malpensa - A. aveva contattato immediatamente IM 2 informandolo di
essere arrivato col “carico” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4);
-
durante l’operazione di espulsione degli ovuli nel gabinetto di un esercizio
pubblico, A. viene sollecitato più volte telefonicamente da IM 2, che lo
raggiunge, poi, subito dopo e prende in consegna tre ovuli a mo’ di anticipo
(tant’è che non vengono pagati) (verbale 29 marzo 2011, pag. 5);
-
l’altra persona cui A. consegna un ovulo è O., persona vicina alla famiglia,
su istruzione di IM 2 (“mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un appuntamento
presso l'appartamento di O.”; “in quell'occasione mi ha detto di portare
un solo ovulo a O.. lo ho seguito le indicazioni ed ho quindi consegnato 1
ovulo a O.”, verbale 9 marzo 2011, pag. 6);
-
A. chiede a IM 2 che ne è del loro accordo riguardante gli altri ovuli (“Nella
stessa occasione, dato che pure IM 2 era presente, gli ho chiesto se mi pagava
i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha risposto dicendomi che non li aveva
ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne era del nostro accordo riguardante
tutti i rimanenti ovuli e fui mi ha risposto che aveva trovato un cliente” verbale
9.
marzo 2011, pag. 6; “lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se
ne faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.)
tramite B. per 100 gr.”, verbale 9 marzo 2011, pag. 7);
-
la consegna dello stupefacente ad altre persone (ad eccezione di un certo Q.),
non è stata un’iniziativa di A. ma è stata fatta su istruzione di B. (che aveva consegnato la merce a credito e che,
dunque, agli occhi di A., ne era ancora “proprietario”) e con malumori da parte
di A., che così facendo aveva un margine molto inferiore a quello che pensava
di ottenere (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).
In considerazione di quanto sopra, questa Corte
ritiene che la richiesta formulata da IM 1 a A. di importare cocaina da __________
(che poi lei avrebbe piazzato sul mercato ticinese), anche se non quantificata,
era una seria richiesta di importare droga nell’ordine di almeno 1 Kg. A mente di questa Corte, alla luce di quanto sopra appare del tutto giustificato addebitarle
l’importazione di tutto il quantitativo che A. è riuscito a reperire, con
l’intento di dar seguito alla sua richiesta, ovvero i 500 gr di cui all’atto di
accusa.
In accoglimento dell’appello incidentale, e in
considerazione della correzione dell’atto di accusa, avvenuta in sede di
dibattimento di appello, IM 1 va, quindi, riconosciuta responsabile anche per
l’importazione, in vista della vendita, di complessivi 500 gr. di cocaina,
ovvero per 170 grammi in più rispetto alla condanna di cui si è già discusso.
c. Sull’appello di AP 1
39.
Anche AP 1 nel suo appello chiede il suo totale proscioglimento contestando
l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici sulla base della chiamata di
correo sostenendo, in particolare, che A. si è limitato a riferire di cose che
gli sono state raccontate da terze persone - in larga parte dall’inaffidabile IM
2.
- e non di fatti da lui personalmente constatati.
39.1
Riguardo la posizione di AP 1 - ritenuta colpevole proprio sulla
base della chiamata in correità di A. - la Corte delle assise criminali ha
osservato che:
“
chi, come AP 1, perché è questo che dicono le
carte processuali, partecipa attivamente alla consegna di 300 gr. di cocaina
(cons. 7b7), fa credere assieme allo zio dell'esistenza di un serio terzo
acquirente (cons. 7b7), si presenta ad un appuntamento con il fornitore
spagnolo per rassicurarlo e guadagnare tempo (cons. 7b8, b9 e b10) e, per
finire, è presente al pagamento di una parte del dovuto (cons. 7b13 e PP
confronto AP 1/A. 6.7.2011 pag. 12) non può di certo sostenere di essere
estranea ai reati descritti ai pti. 1.1 e 1.2 dell'AA e quindi dichiararsi
innocente (cons. 14).” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 29-30).
Ciò già solo per il fatto - hanno proseguito i
primi giudici - che le uniche spiegazioni valide degli innumerevoli contatti
telefonici intercorsi tra loro proprio nel periodo in questione sono quelle
fornite da A. (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
Riassumendo, secondo i primi giudici AP 1:
-
ha partecipato attivamente alla consegna di 300 gr. di cocaina (cons. 7b7);
-
ha fatto credere, assieme allo zio IM 2, all’esistenza di un serio terzo
acquirente (cons. 7b7);
-
si è presenta all’appuntamento con il fornitore spagnolo per rassicurarlo e
guadagnare tempo (cons. 7b8, b9 e b10);
-
ha presenziato al pagamento di una parte del dovuto (cons. 7b13).
La Corte ha, ad ogni modo,
“
ridotto la responsabilità oggettiva e soggettiva
di questa imputata a soli, si fa per dire, 300 gr. di cocaina laddove dagli
atti non c'è nessun elemento che possa far concludere, a differenza della madre
e dello zio, di una sua reale partecipazione agli accordi iniziali con A.
nell'importazione e trasporto in Svizzera di un non meglio precisato
quantitativo di cocaina (cons. 7b2 e b3)”,
e quindi di una sua correità nell'importazione e
trasporto sino a __________ dell'intera partita di 330 gr. di cocaina (sentenza
impugnata, consid. 18c, pag. 30).
Pertanto, AP 1 è stata riconosciuta colpevole
limitatamente alla consegna e successiva parziale vendita di 300 gr. di cocaina,
“
poiché è solo da quel momento (cons. 7b7, b8,
b9, b10 e b13), e non anche per i primi 30 gr. (VD all. 2 pag. 1 e 2 pto. 1.1.1
e 2.1 nonché cons. 7b2, b3, b4 e b6), che gli atti testimoniano
insindacabilmente un suo effettivo agire” (sentenza impugnata, consid. 18c,
pag. 30).
La Corte di prime cure non ha dunque creduto alla
professione di innocenza di AP 1 che è stata ritenuta colpevole
dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'AA, limitatamente al
quantitativo di 300 gr. e limitatamente alle ipotesi accusatorie dell’acquisto,
detenzione in vista di vendita e vendita (e non per avere “importato e
trasportato", cfr. sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
39.3
Le considerazioni già formulate al consid. 12.4 in relazione alla chiamata di correo di A. sono, qui, richiamate e confermate.
Respinto - poiché non conforme al vero - è, poi,
l’argomento principale sostenuto in questa sede, ovvero il fatto che le
circostanze relative al coinvolgimento di AP 1 siano state apprese da A.
unicamente de relato. In realtà, A. ha riferito di circostanze di cui ha
avuto diretta percezione. Si vedano, ad esempio, le dichiarazioni relative al
momento cruciale della consegna dei 30 ovuli:
“
Poi incontrai IM 2 il giorno seguente. Gli
portai grammi 300 a casa di IM 1. Erano presenti IM 2 e AP 1. Loro mi
proponevano di vendergli la cocaina a CHF 43.- al grammo. lo non ero d'accordo
con loro. Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le trattative. Poi AP 1 diceva
che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma
che sapeva di questi affari di cocaina”; (verbale 8 marzo 2011, pag. 8-9)
oppure quelle relative alle trattative
concernenti il pagamento della cocaina:
“
Ricordo pure che un giorno, dopo che era sorta
la problematica nel rinvio del pagamento dei 30 ovuli, io, IM 2, N. e B. ci
siamo recati al Bar Amadeus. […] Dopo un po' AP 1 è arrivata e ha parlato con B..
Ricordo che lui voleva i soldi o la restituzione della cocaina. Lei rispondeva
che la roba l'aveva già consegnata e che nel frattempo il negozio del suo
contatto era chiuso”;
(AI 109, verbale di confronto
AP 1/A. 29 luglio 2011, pag. 8).
Non va, poi, dimenticato che il coinvolgimento di
IM 1 nel traffico risulta anche dalle dichiarazioni di N. N. che ha riferito
delle discussioni fra AP 1, A. e B. per il pagamento del prezzo, cioè ha
riferito di circostanze di cui egli ha avuto diretta percezione per avervi
partecipato (pur se da spettatore):
“
Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B.
erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il
quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato
discorsi di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i
soldi a B.. […] Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e che
l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta” (AI 141, verbale N. N. e confronto con A.
17.
agosto 2011, pag. 12).
Le argomentazioni sollevate in appello dalla
difesa di AP 1 cadono pertanto nel vuoto e, di conseguenza, l’accertamento dei
fatti operato al consid. 12.5 vale pure in relazione alla posizione di AP 1.
Nemmeno per lei può, dunque, trovare accoglimento
la richiesta di proscioglimento.
In effetti, fatta eccezione per le fasi iniziali
della vicenda - ovvero per la proposta di importare cocaina proferita dalla
madre a A. e per gli accordi intercorsi telefonicamente tra quest’ultimo e IM 2
quando aveva trovato un fornitore, ove non vi sono prove di un suo
coinvolgimento - AP 1 risulta avere avuto un ruolo centrale nella vendita dei 300 grammi di cocaina consegnati in seconda battuta da A. e nel tira e molla che ha fatto seguito al
mancato pagamento di tale partita.
AP 1 è stata definita persona di fiducia della
madre, e il suo ruolo, in assenza di quest’ultima, è stato ritenuto ben più
importante di quello dello zio IM 2, di cui IM 1 non si fidava completamente:
“
Ricordo che AP 1 era la "donna" di
fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un
“ganasa” irresponsabile” (verbale
22.
marzo 2011, pag. 5)
“
(n.d.r: AP 1 era la
persona di fiducia di IM 1)“per il semplice motivo che IM
2.
è un ciarlatano”,
(verbale di confronto AP
1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8);
“
Ricordo che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a
quanto aveva venduto i grammi 300 al compratore (che non so chi sia o meglio le
due donne non me lo lasciavano né vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla
mamma che aveva venduto a CHF 45.- al grammo” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);
“
Spiego alla verbalizzante che quando IM 2 mi
aveva detto che aveva il contatto gli ho chiesto di farmi parlare direttamente
con lui. Lui mi rispose di no perché non era un suo acquirente diretto ma di IM
1.
e quest'ultima, non fidandosi di lui IM 2, aveva incaricato AP 1.”
(verbale di confronto IM
1/A. 4 luglio 2011, pag. 6);
“
[S.] ha poi aggiunto che: “quando non c’è la IM
1.
si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante mi fa prendere atto che la
figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io abbia capito male.” (verbale M. 7 aprile 2011, pag. 3);
anche se la stessa AP 1 sminuiva la sua effettiva
“competenza” nelle questioni di droga paragonata a sua madre (“Poi AP 1
diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua
mamma che sapeva di questi affari di cocaina”, verbale 8 marzo 2011, pag. 9).
Fatta eccezione, dunque, per i primi 3 ovuli
consegnati allo zio da parte di A. (e quindi il defalco delle relative ipotesi
di reato e della quantità di droga addebitabile, già operati in prima sede),
ben si giustifica considerarla correa nel successivo spaccio di 30 ovuli, come
già concluso nella sentenza impugnata.
Enfatizzati dalla difesa, i suoi problemi di
salute - e meglio, la sindrome bipolare di cui soffre - non assumono
un’importanza tale da pregiudicare, neanche parzialmente, la sua capacità di
intendere e di volere e, dunque, di prendere consapevolmente parte a quanto
accaduto.
Anche per AP 1 sono dunque adempiuti i
presupposti dell’art. 19 cifra 1 vLStup e, quindi, quest’ultima deve essere
condannata per aver venduto a persona non identificata 280 gr. di cocaina e
detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. di cocaina dei 500 gr. importati da A..
La richiesta di proscioglimento formulata da AP 1
in questa sede è, pertanto, respinta integralmente.
d. Sull’appello
incidentale del PP nei confronti di AP 1
40.
Anche nei confronti di AP 1 il PP nel suo appello incidentale
ribadisce integralmente le richieste formulate nell’atto d’accusa, ovvero la
sua condanna con riferimento all’intera partita di cocaina importata da A..
40.1
Come già evocato, la Corte delle assise criminali ha ritenuto di
dover ridurre la responsabilità di AP 1 a “soli” 300 gr. di cocaina - invece
dei 330 gr. addebitati a IM 1 e a IM 2 - poiché
“
agli atti non c'è nessun elemento che possa far
concludere, a differenza della madre e dello zio, di una sua reale
partecipazione agli accordi iniziali con A. nell'importazione e trasporto in
Svizzera di un non meglio precisato quantitativo di cocaina (cons. 7b2 e b3)”
(sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30),
defalcando sia le ipotesi di reato riguardanti i 30 grammi che A. aveva inizialmente consegnato a IM 2, sia i 170 grammi che A. ha importato senza però mai consegnare alla famiglia, considerato che è
“
solo da quel momento (cons. 7b7, b8, b9, b10 e
b13), e non anche per i primi 30 gr. (VD all. 2 pag. 1 e 2 pto. 1.1.1 e 2.1
nonché cons. 7b2, b3, b4 e b6), che gli atti testimoniano insindacabilmente un
suo effettivo agire” (sentenza impugnata, consid. 18c, pag. 30).
40.3
Questa Corte condivide il giudizio di prime cure, secondo cui agli
atti non vi sono sufficienti riscontri per addebitare a AP 1 un ruolo nel
traffico degli ulteriori 200 grammi di cocaina (i 30 gr. iniziali e gli
ulteriori 170 gr. importati da A.).
Come già rilevato dai primi giudici, non vi sono
emergenze probatorie che indichino un suo coinvolgimento nelle fasi iniziali
della vicenda, quando è stato proposto a A. di importare una quantità
indefinita di cocaina, né successivamente, quando da __________ A. cercava di
contattare IM 1 per metterla al corrente di quanto trovato. Né dalle
dichiarazioni di A., né dai tabulati telefonici emerge un suo ruolo in quella
fase temporale e, quindi, una sua partecipazione agli accordi iniziali
comprendenti l’intera partita di cocaina.
Gli unici riscontri concernenti una sua
partecipazione al traffico in questione concernono la seconda partita di droga
consegnata, consistente in 300 grammi (30 ovuli).
AP 1 non può, dunque, essere condannata solo
sulla base della generica “nomea” attribuita ai suoi parenti nell’ambiente dei
sudamericani (ovvero di famiglia dedita al traffico di droga), né per il solo
fatto di essere, in genere, persona di fiducia della madre in sua assenza, né
per una sorta di presunzione per la quale essi “non potevano non averne
discusso fra di loro”: alla luce del principio in dubio pro reo, il suo
proscioglimento per il traffico degli ulteriori 200 grammi di cocaina va dunque confermato.
Di conseguenza, l’appello incidentale del PP in
relazione a AP 1 deve essere respinto.
VII. Commisurazione
della pena
a. IM
1.
41.
La pena inflitta a IM 1 in prima istanza va ora ricommisurata in
considerazione dell’esito dell’appello incidentale del PP e dell’aumentato
quantitativo di droga importata di cui è risultata responsabile. Il procuratore
pubblico nel suo appello incidentale ha domandato l’erogazione di una condanna
di 34 mesi.
42.
In relazione alla colpa di IM 1 nel traffico dei 330 grammi di cocaina, la Corte delle assise criminali ha considerato “pacifico il suo maggior
ruolo direttivo nella correità a tre con il fratello e la figlia”, essendo
“innegabile, infatti, come sia stata lei, e non gli altri due, a chiedere a A.
di portare della cocaina innescando così in qualche modo tutta questa vicenda”
e essendo inoltre “significativo il fatto che subito dopo il suo rientro da __________
(cons. 7c3) sia stata lei a riprendere in mano la situazione assicurando così
il pagamento, almeno parziale, della fornita cocaina, ciò che prima del suo
intervento suo fratello e sua figlia non erano ancora riusciti a fare (cons.
7b10, b11, b13 e b14)” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).
I primi giudici hanno, quindi, ritenuto di fissare
una pena base in 20 mesi, identica a quella del fratello IM 2, “compensando
così il concorso di reati di lui (cons. 32) con il suo precedente cileno (cons.
3) ed il suo ruolo direttivo (cons. 18b) con le vendite materialmente fatte,
solo dal fratello (cons. 12a, 12c e 18a) il quale, rispetto a lei, ha
evidentemente preso dei rischi maggiori” (sentenza impugnata, consid. 36,
pag. 42).
La Corte di prime cure ha poi rilevato che l’ammissione
di IM 1 di aver prestato dei soldi al fratello per pagare A. non può essere
considerata come un riconoscimento di colpa (neppure parziale) riferito
all’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, che ha invece sempre
contestato, e che non può dunque dare origine a sconti di pena (sentenza
impugnata, consid. 36, pag. 42). Le uniche circostanze attenuanti considerate
dai primi giudici sono, dunque, state la sua incensuratezza in Svizzera, il suo
non sempre facile precedente vissuto e il periodo di detenzione (“comunque
non particolarmente lungo”) già subito (sentenza impugnata, consid. 36,
pag. 42-43).
Di conseguenza, la pena base è stata ridotta di
due mesi e quindi fissata in 18 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto
(sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42).
43.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
43.1
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore
(DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive
Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid.
2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.
2.
).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità
su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio
di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136.
IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010,
consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid. 3.5).
44.
Occorre, dunque, valutare la colpa di IM 1 in funzione delle
circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima
le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente)
e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai
reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autrice (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
44.1
Qualificante la colpa di IM 1 è, dapprima, il quantitativo di droga
che, su sua iniziativa, è stato importato e messo in circolazione sul mercato
ticinese, ovvero 500 grammi di cocaina, con grado di purezza pari al 25% (cfr.
doc. TPC 33), dunque 125 grammi di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo
importante che, complessivamente, supera di quasi sette volte la quantità
minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si configura
oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV
334.
consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc.
6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6;
STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,
inc.6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.6B_911/2009,
consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/
2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband
Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna
2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).
Va, qui, sottolineato che la quantità di droga
trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito
della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza
del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si
è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche
vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il
quantitativo di stupefacente trattato maggiore è il numero delle persone la cui
salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc;
DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc.
6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid.
2.
).
La colpa di IM 1 è inoltre aggravata dall’estensione
geografica del traffico di stupefacente cui lei ha dato avvio. Su sua
richiesta, infatti, A. ha importato la partita di cocaina da __________,
Spagna, sino al Canton Ticino. Anche se IM 1 non si è occupata in prima persona
di varcare frontiere sorvegliate internazionali - ciò che secondo il TF implica
maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini
nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere
arrestato durante un controllo casuale - è altresì vero che, sempre secondo il
TF, l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero
trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc.
6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1;
STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1).
La giurisprudenza federale (STF del 10 maggio
2010, inc.6B_10/2010) ha precisato che, per la valutazione della colpa,
determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va
valutata differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o
come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener
conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno
all’organizzazione. Quale fattore oggettivo aggravante la colpa di IM 1 va poi
considerato il ruolo organizzativo centrale da lei rivestito nella
fattispecie. Quest’ultima, infatti, non ha agito da sola ma appoggiandosi ad
una sorta di rete “domestica” composta dal fratello e dalla figlia, alla stregua
di una - seppur in miniatura - organizzazione trafficante droga, di cui lei era
al vertice (lasciando peraltro ad altri il lavoro sporco ed i rischi ad esso
legati). Inoltre, non ha neppure esitato a reclutare terzi, quali A., per
fungere da body packer per l’importazione internazionale di stupefacente.
La rete di clienti destinatari della cocaina deve
essere considerata come elemento di valutazione neutro. Da un lato, infatti,
l’inchiesta ha fatto emergere come un certo numero di tossicodipendenti della
regione facessero capo al fratello correo IM 2 per i loro consumi (cfr. doc. AI
180, allegati da 6 a 10), e come fosse notorio nella cerchia dei sudamericani
il fatto che IM 1 trafficasse droga in quantità importanti (“a chili”).
Dall’altro lato, va pure rilevato che dei 500 grammi di cocaina importati da A., 50 grammi gli sono stati restituiti e 170 grammi non gli sono mai stati reclamati, ciò che verosimilmente non sarebbe accaduto se
l’intensità dell’attività illecita fosse stata maggiore.
44.2
Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante
giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc.
6.
B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid.
2.
; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore
tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che
traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro.
IM 1 non risulta essere consumatrice di
stupefacenti: non si è dunque dedicato al traffico di cocaina per garantirsi il
fabbisogno di droga bensì per puro spirito di lucro. L’appellante non si è
nemmeno dichiarata consumatrice saltuaria di tali sostanze, per cui, data la
notoria pericolosità della sostanza, il suo agire va considerato
particolarmente riprovevole.
Va poi anche valutata, fra gli aspetti soggettivi
del reato (Tatverschulden), la libertà dell’autore di decidere fra
legalità e illegalità. Questo criterio aggrava nella fattispecie la colpa
di IM 1, poiché la donna, lasciato __________ per approdare in Svizzera, poi in
Italia e quindi ancora in Svizzera, ha avuto la possibilità di costruirsi una
vita onesta offertagli dal matrimonio contratto con D. e dal conseguente
ottenimento della nazionalità italiana e, in Svizzera, di un permesso di dimora
annuale (permesso B).
IM 1 ha dunque delinquito malgrado avesse gli
strumenti per condurre una vita onesta: del resto, pur non essendo la sua
situazione economica particolarmente rosea, va detto che essa non era tragica
in quando, con le sue diverse attività riusciva, non soltanto a vivere, ma
anche a mettere da parte e versare alla madre a __________ un importo mensile
circa 100/150 fr. (nel periodo in cui conviveva con E. la cifra era superiore,
cfr. doc. TPC 29). La donna si è quindi dedicata al traffico di stupefacenti ad
un’età (classe 1964) in cui l’esperienza di vita dovrebbe aver insegnato ad
identificare il confine fra il lecito e l’illecito e al solo scopo di
migliorare la propria situazione economica.
Tutto considerato, dunque, in funzione delle
circostanze legate al reato di cui risponde, la colpa di IM 1 è almeno
mediamente grave e, quindi, adeguata appare essere una pena detentiva
aggirantesi sui 22 mesi.
44.3
Vanno, poi, considerati, a ponderazione della colpa determinata in
funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde, le circostanze
personali legate all’autrice.
In quest’ambito va considerato - quale elemento
aggravante di un peso non indifferente (cfr. STF del 5 luglio 2012, inc.
6B_49/2012) - la precedente condanna subita in Cile per reati di stupefacenti
(come visto, in quel paese, nel 2007 la donna è stata oggetto di una pesante
condanna - tre anni sospesi condizionalmente - per aver tentato di esportare 6.155 kg di cocaina destinati al mercato svizzero) e i tre mesi di detenzione preventiva subiti che,
evidentemente, non sono serviti da deterrente per tenerla lontano da
comportamenti delinquenziali legati al traffico di stupefacenti.
A questo riguardo, si osserva che, contrariamente
a quanto ritenuto dai primi giudici, il fatto che la donna sia “incensurata in
Svizzera” non può essere considerato a suo favore. Dapprima, perché di
incensuratezza non si tratta. Ma poi perché, anche se così non fosse, si
tratterebbe di un elemento con valore neutro nella valutazione della colpa
(cfr. DTF 136 IV 1 e segg).
Nemmeno la condannata può trarre benefici dal suo
atteggiamento processuale.
IM 1 ha mantenuto, durante tutto il procedimento,
un comportamento per nulla collaborativo (negando sostanzialmente ogni addebito
nonostante le chiare risultanze di segno contrario, ritrattando l’unica
ammissione manifestata, confessando infine un suo coinvolgimento solo in
relazione al parziale pagamento dello stupefacente a A. e mentendo ancora in
sede di appello). Se è certamente vero che l’imputato ha diritto di non deporre
a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha diritto di non rispondere
e di non collaborare al procedimento, non potendo la sua colpa venire aggravata
a seguito dell’assunzione di un atteggiamento negatorio o non collaborante, è
altrettanto vero che l’imputato che sceglie un simile atteggiamento processuale
rinuncia a quelle circostanze attenuanti la propria colpa che gli deriverebbero
da una scelta diversa, denotante un’assunzione di responsabilità.
Nemmeno dal vissuto della donna emergono
particolari circostanze favorevoli, o particolarmente sfortunate e non
imputabili a sua colpa, che potrebbero essere considerate a suo favore.
Il difensore dell’appellante, nell’intento di
dimostrare la volontà della sua patrocinata di distanziarsi dagli ambienti
legati al traffico di stupefacenti, ha chiesto ed ottenuto il richiamo
dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un procedimento a
carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della giustizia. Il
procedimento era stato avviato in quanto IM 1, con una lettera al procuratore
pubblico, aveva ritrattato le accuse da lei precedentemente formulate nei
confronti di T. (ovvero che quest’ultimo l’aveva ingaggiata per il trasporto
della cocaina dal Cile alla Svizzera). Sentita poi dal PP, IM 1 aveva
confermato le sue accuse nei confronti di T. - nel frattempo, condannato -
affermando di avere sottoscritto quella lettera unicamente perché minacciata da
T. (inc. CARP, n. XIII). Con decisione di chiusura dell’istruzione dell’11
ottobre 2012, il PP ha quindi prospettato l’emanazione di un decreto
d’abbandono, che è stato prodotto in sede di dibattimento di appello (doc. dib.
CARP 1). Ciò che emerge da tale incarto, pur non denotando una significativa
assunzione di responsabilità dell’appellante (alla luce soprattutto del
comportamento da lei tenuto durante il presente procedimento), appare ad ogni
modo meritorio ed è stato considerato come una circostanza attenuante di un
certo rilievo tanto che - nonostante le circostanze sin qui evocate, in particolare
la precedente condanna, avrebbero portato ad aumentare la pena sopra stabilita
sino a 24 mesi - per finire, la pena inflitta a IM 1 è stata contenuta in 21
mesi di detenzione.
b. AP 1
45.
AP 1 nel suo appello contesta la pena inflittale in prima istanza, giudicata
troppo severa.
45.1
La Corte di prime cure ha ritenuto che la posizione processuale di AP
1.
fosse
“
molto più simile a quella della madre rispetto a
quella dello zio (unico reato, la comune sentenza di condanna cilena del
12.7.2007
e il loro continuo negare l'accusa di cui ai pti. 1.1 e 1,2 dell'AA,
cons. 4 e 14). Ciò posto, rispetto agli altri due la sua colpa si differenzia
al ribasso, seppur di poco e comunque e sempre nel quadro di una chiara
correità a tre, visto il suo minor ruolo operativo, forse anche dovuto alla sua
più giovane età, e la minor esperienza in questo genere di affari, anche se non
è da dimenticare come, tolta l'ordinazione e la prima remissione di 3 ovuli di
cocaina (cons. 7b4 e b6), nei momenti topici di questa vicenda quali la
consegna dei 300 gr. di cocaina (cons. 7b7 e b8), le discussioni con B. per
guadagnare tempo (cons. 7b9 e b10) e uno dei due intervenuti pagamenti (cons.
7b13), fosse sempre presente e non per fare la bella statuina (…)
dalla pena erogata a IM 1, nella quale già si
teneva conto della sua incensuratezza in Svizzera (cons. 3), come è il caso
anche per questa imputata (cons. 4), e del suo passato travagliato (cons. 3)
che qui può essere paragonato al fatto di essere una giovane madre senza
prospettive di lavoro (cons. 4), sono stati dedotti due ulteriori mesi per
tenere debitamente conto sia della sua, comunque sotto controllo, sindrome
affettiva (cons. 4), che d'altronde non le ha impedito di agire così come qui
ritenuto, sia, per quel poco che comporta come riduzione, del minore
quantitativo di 30 gr. addebitatole e del relativo defalco delle ipotesi
accusatorie dell'importazione e del trasporto sugli imputati 300 gr. (cons. 18c)”
(sentenza impugnata, consid. 37, pag. 43).
I primi giudici hanno dunque condannato AP 1 ad
una pena detentiva di 16 mesi, con computazione del carcere preventivo sofferto.
45.2
Per quanto più volte indicato, per la valutazione della colpa va
considerato, in primo luogo, il quantitativo di droga trattata, ovvero 300 grammi di cocaina che, ritenuto il grado di purezza pari al 25%, equivale a 75 grammi di cocaina pura (doc. TPC 33). Si tratta di un quantitativo importante e abbondantemente al
di là del limite richiesto per l’applicazione del caso grave ex. art. 19 cpv. 2
lett. a LStup, in grado di mettere potenzialmente in pericolo la salute di un
gran numero di persone, che sapeva essere frutto di un traffico internazionale.
Sebbene a livello organizzativo AP 1 ricoprisse senz’altro un ruolo minore
della madre, va sottolineato, come già fatto in prima istanza, il suo
coinvolgimento in alcune delle fasi cruciali della vicenda (presa in consegna
di 300 grammi di cocaina, contatti con gli acquirenti, trattative concernenti
il pagamento al fornitore) ad eccezione degli accordi iniziali con A. e la
prima consegna di 3 ovuli a IM 2, nonché il fatto che lei era la sua persona di
fiducia e che, quindi, in assenza della madre - come è stato il caso nella fase
in cui quest’ultima si trovava a __________ - ricopriva un ruolo di
responsabilità all’interno della piccola rete “domestica” che componeva assieme
a madre e zio.
Dal profilo soggettivo, come per la madre, anche
per AP 1 si tratta di un traffico perpetrato per spirito di lucro (diversamente
dal tossicomane che delinque per finanziare il proprio consumo di droga). Per
quanto attiene alla libertà dell’appellante di decidere fra legalità e
illegalità, va detto che AP 1 era titolare di un permesso di soggiorno B (la
decisione di mancato rinnovo è attualmente sub iudice) e beneficiaria di
prestazioni sociali a seguito della nascita della figlia più che sufficienti a
permetterle di vivere onestamente.
L’incidenza negativa di questi due elementi - o
meglio, del movente di lucro e dell’ampia libertà di decidere fra legalità e
illegalità - va però mitigata a causa della sindrome affettiva bipolare di cui AP
1.
soffre e che, come già evocato, ha dato luogo in passato ad episodi maniacali
con sintomi psicotici e a ricoveri in strutture stazionarie del Cantone. Pur
non pregiudicando la sua capacità di intendere e di volere, come già osservato
dai primi giudici, tale patologia va tuttavia tenuta in maggior considerazione di
quanto fatto dai primi giudici in quanto pone AP 1 in uno stato di parziale sudditanza
dalla madre con cui vive.
Ne segue che, per le circostanze legate al reato,
adeguata appare essere una pena detentiva aggirantesi sui 13 mesi.
La colpa di AP 1 deve poi essere ponderata in
funzione delle sue circostanze personali.
Del valore attenuante nullo della sua
“incensuratezza in Svizzera”, già s’è detto.
Nulla di positivo AP 1 può dedurre dal suo
comportamento processuale caratterizzato da continue menzogne. La sua malattia
non può essere chiamata a giustificazione dei suoi molteplici “non ricordo”,
non essendo evocata nemmeno dai medici una qualche influenza di tale patologia
sulla sua capacità di ricordare i fatti. Il suo comportamento processuale è
stato improntato alla negazione più totale, anche confrontata con schiaccianti
risultanze istruttorie a suo carico, ciò che - pur configurando un diritto
della difesa - non può comportare sconti di pena.
Nemmeno si ravvisano, nel suo passato, situazioni
o comportamenti particolarmente meritori visto che la giovane neppure ha mai
lavorato in vita sua.
Per contro, in questo ambito, così come per la
madre, va considerata - quale elemento aggravante (cfr. STF del 5 luglio 2012, inc.
6B_49/2012) - la pesante condanna cilena per reati di stupefacenti e i quasi
quattro mesi di detenzione preventiva e l’espulsione dal paese. In questo
senso, anche AP 1 dimostra di essere impermeabile agli interventi
dell’autorità, ciò che non può non preoccupare.
Pertanto, tutto considerato - in particolare,
considerata la recidiva specifica - questa Corte ritiene di dover aumentare di
2.
mesi la pena base e, così, infliggerle la pena detentiva di 15 mesi.
VIII. Sospensione
condizionale della pena
46.
Considerato come le pene inflitte alle due appellanti siano
inferiori ai due anni, va esaminata la questione di una loro eventuale sospensione
condizionale.
46.1
Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei
cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva
di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno
180.
aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di
riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere
da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può
infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’art. 106 CP (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può
sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario
per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da
eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione
condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire
(cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, le condizioni
soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione
condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione
condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in
particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.
42.
cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.6B_390/2010,
consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della
sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali
da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del
precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di
sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più
presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF
19.
maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si
intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della
prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in
questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione
soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro
complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18
febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,
consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze
particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente
che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi
reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto
che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore
o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF
134.
IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2;
cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006,
§5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente,
solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse
concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010,
consid. 1).
Quando la precedente condanna é stata inflitta
all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi
del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato
comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.
STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa
riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che
il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la
condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti
in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è
inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve
essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar
Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
46.2
La Corte di prime cure si è pronunciata sulla prognosi di IM 1 e “si
è posta la questione a sapere se, oggi, vi erano o meno delle circostanze
particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP (cons. 28) e se sì in che modo
potevano differenziare la sua situazione personale, lavorativa o finanziaria
rispetto a quella esistente nel primo semestre del 2011” (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). Ritenendo
non vi fossero in concreto tali circostanze, “richiamata la sentenza di
condanna cilena del 12.7.2007 (cons. 3), che per di più costituisce recidiva
specifica”, la Corte delle assise criminali ha escluso la possibilità di
sospendere la pena erogata a IM 1 (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 42). IM
1.
è stata dunque condannata a 18 mesi di detenzione da espiare, dedotto il
carcere preventivo sofferto.
Anche per la figlia AP 1 la Corte ha ribadito
quanto sopra, facendo riferimento alla recidiva specifica e alla condanna
cilena, e l’ha condannata ad una pena detentiva di 16 mesi da espiare, con computazione
del carcere preventivo sofferto.
46.3
Su questo punto, la decisione di prima istanza merita conferma.
In considerazione dell’esistenza del precedente
cileno del 2007, la concessione della sospensione condizionale è possibile
soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi
dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Nel caso di specie, né per IM 1 né per AP 1
emergono dagli atti circostanze che possano far seriamente sperare in un
miglior comportamento futuro.
Le due condannate non danno, infatti, alcuna
garanzia di non reiterazione del reato: da un lato, l’infrazione commessa
anteriormente è pure legata al traffico di cocaina, ciò che in base alla
giurisprudenza relativa a questa norma è indiziante della possibilità di commissione
di nuovi reati. Dall’altro lato, agli atti non vi sono indizi che mostrino
miglioramenti importanti e positivi delle condizioni di vita delle due donne.
Ne segue che né a IM 1 né a AP 1 può essere
concessa la sospensione condizionale della pena.
IX. Carcerazione
di sicurezza
47.
La Corte di prima istanza ha considerato che, malgrado la condanna
delle due imputate ad una pena espiativa, alla luce dell’art. 231 CPP non fosse
necessario né proporzionale
“
di dover ordinare la loro immediata posa in
carcerazione di sicurezza sia perché comparse in aula a piede libero, sia
perché ancora titolari di validi permessi B (…) e sia perché, dagli atti, non
vi é alcun elemento che possa far oggettivamente concludere a una loro concreta
intenzione di sottrarsi con la fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP)
all'esecuzione della pena inflitta (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2
pag. 3 pto. 7.2 e 7.3)”.
Il PP non ha fatto richiesta di carcerazione di
sicurezza durante la procedura d’appello ai sensi dell’art. 232 CPP, né l’ha
chiesta al dibattimento di appello.
48.
Le considerazioni espresse dai primi giudici sono condivise da
questa Corte, che non ritiene di dover ordinare una carcerazione di sicurezza
nei confronti delle appellanti.
Tale misura non entra in linea di conto nemmeno
alla luce del mancato rinnovo del permesso B a AP 1 a seguito dei fatti legati
alla condanna cilena. La relativa decisione non è, infatti, ancora cresciuta in
giudicato ed è attualmente oggetto di impugnativa presso il Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato. In pendenza di ricorso non si ravvede, dunque,
un pericolo di fuga particolare da parte di AP 1, che risiede in Svizzera da
svariati anni (dal 2005) dove ha i legami più importanti, ovvero la madre - che
la aiuta, in particolare nella cura della figlia di due anni - e il fidanzato
ticinese.
Dispositivo
Per questi motivi, questa Corte non ritiene
realizzati i presupposti necessari per ordinarne la carcerazione di sicurezza.
X. Tassa di
giustizia e spese procedurali
49. Visto l’esito dei loro appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3
CPP, è confermata l’attribuzione a carico delle appellanti degli oneri processuali
relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di
fr. 4’000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza
impugnata, per ¼ ciascuna.
Gli oneri relativi al procedimento di appello,
consistenti in fr. 1’600.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese
sono, invece, posti a carico di IM 1 e AP 1 per 1/3 ciascuno, la rimanenza a
carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220
e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
40, 42, 47, 51
CP;
19
LStup;
nonché, sulle
spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. Sugli appelli
concernenti IM 1
1.1. L’appello di IM 1 è
respinto.
1.2. L’appello incidentale
del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di
conseguenza,
ricordato che
i punti 5 e 11 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in
giudicato
IM 1 è
dichiarata autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2,
AP 1, A. e B., a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo
gennaio 2011/giugno 2011,
1.2.1. importato, in vista
della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina;
1.2.2. venduto a persona non
identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati;
1.2.3. detenuto, ai fini di
vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
e
meglio come precisato nei considerandi.
1.3. IM 1 è condannata alla
pena detentiva di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.4. E’ ordinata la confisca
di una carta SIM Lebara corrispondente al numero .
II. Sugli appelli
concernenti AP 1:
2.1. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
2.2. L’appello incidentale
del procuratore pubblico è respinto.
Di
conseguenza,
ricordato che
i punti 6 e 13 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in
giudicato
AP 1 è
dichiarata autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere
essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere,
senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, IM 1, A. e B., a __________
ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011,
2.2.1. venduto a persona non
identificata 250 gr. di cocaina;
2.2.2. detenuto, ai fini di
vendita, 50 gr. di cocaina
e
meglio come precisato nei considerandi.
2.3. AP 1 è condannata alla
pena detentiva di 15 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.4. E’ ordinata la confisca
di una carta SIM Orange corrispondente al numero .
III. Spese
3. Gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4’000.- e nelle
spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono
posti a carico di IM 1 e di AP 1 nella misura di 1/4 ciascuno.
4. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'800.-
sono posti a
carico di IM 1, AP 1 e dello Stato in ragione di 1/3
ciascuno.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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