Lexipedia

Decisione

17.2012.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2012Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i due impiegati del campeggio che, al riparo della recinzione, li insultavano e

li minacciavano di prenderli a botte (verbale d’appello, pag. 8).

Non si può, pertanto, non rilevare che la sua

deposizione è, già in sé, su questo punto poco credibile.

Sull’altro fronte, invece, abbiamo, non solo ACPR

1 che ha reso, sia in corso d’inchiesta che al dibattimento d’appello (verb.

dib. d’appello, pag. 5), dichiarazioni sempre costanti ed univoche descrivendo

in modo coerente l’evolversi di una situazione in cui il crescendo di

aggressività (perlomeno verbale) del denunciato trova una sua - pur

reprensibile - logica e, dunque, descrive una situazione in sé credibile. Ma

abbiamo, anche, le dichiarazioni dei due testi - evidentemente del tutto

disinteressati - che confermano integralmente tali dichiarazioni.

In questo senso, questa Corte non può che accertare

che, la sera del 17 marzo 2010, i fatti si sono svolti così come alle

dichiarazioni di ACPR 1 confermate dai testi.

c. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a

una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni

cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro,

il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212

consid. 1a).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a

suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per

persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non

con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di

criteri oggettivi (STF del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 180 CP, n.

6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle

medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e

di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II,. 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 180 CP ,n. 19 con

richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a

con richiamo).

È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art.

180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore.

Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto

la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF

106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180

CP, n. 4; Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole,

scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per

il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La

minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit.,

ad art. 180 CP, n. 8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È

ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni

autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da

limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12).

Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di

sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della

volontà della vittima (Delnon/Rudy, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve

anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio

annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Pozo, Droit

pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 180 CP, n. 2409;

Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).

d. Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche

solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento

o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe

comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale

effetto (Delnon/Rudy, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art.

180 CP, n. 16).

e. L’ordine di attaccare impartito dal padrone ad un cane di taglia

media/grande è certamente tale da oggettivamente costituire una grave minaccia

ai sensi dell’art. 180 CP.

A prescindere dalla razza, l’attacco di un cane

di almeno medie proporzioni è certamente potenzialmente pericoloso per

qualsiasi persona, anche se adulta: il vedersi aizzare contro un cane è,

perciò, una situazione in cui ogni persona ragionevole e di media sensibilità è

legittimata a temere per la propria incolumità.

Ciò è a maggior ragione vero quando il cane cui

viene impartito l’ordine di attaccare è un cane adulto di razza Dobermann cui

viene - non senza ragione - comunemente attribuito un alto potenziale di

aggressività e di pericolosità.

Sulla questione, irrilevante è il carattere particolare

del cane. In concreto, irrilevante è il fatto che, secondo la teste TE 3, il

cane di AP 1 è un cane ben socializzato, tranquillo, insomma “un cane da

divano”. Da un lato, infatti, il terzo contro cui è impartito l’ordine nulla

conosce di tali particolarità. D’altro lato, poi, non ha da essere spiegata in

questa sede l’imprevedibilità del comportamento dei cani, in particolare se

confrontati con persone che li temono e che, per questo solo, possono assumere

comportamenti interpretabili dal cane come una minaccia.

Inoltre, visto l’obbligo posto per questi cani di

frequentare corsi d’addestramento, un cittadino è legittimato a pensare che

essi ubbidiscano ad ogni ordine del padrone.

Non vi sono, poi, ragioni per cui ACPR 1 non

dovesse essere turbato dall’ordine impartito da AP 1 come questi pretende.

Al contrario, dagli atti risulta che l’ordine ha

a tal punto spaventato ACPR 1 da spingerlo a rifugiarsi all’interno del

campeggio così da mettersi al riparo dai cani che scorazzavano liberi. In

particolare, ciò risulta dalle dichiarazioni concordi dei due testi (TE 1: “ACPR

1 era spaventatissimo”, verbale d’appello, pag. 5 ; TE 2: “il passante

quindi, spaventato dall’accaduto, si “riparava” all’interno del campeggio”,

verbale TE 2 8 giugno 2010, pag. 2).

Evidente è, infine, nella situazione accertata,

l’intenzione dell’appellante - perfettamente consapevole sia del fatto che il

suo cane incuteva timore all’AP poiché questi gli aveva più volte chiesto di

tenerlo al guinzaglio, sia del fatto che il cane Dobermann può essere

potenzialmente aggressivo (verbale del dibattimento, pag. 3) - di incutere

spavento e timore a ACPR 1 nell’intento di farlo allontanare e porre, così,

fine alle sue richieste (di legare i cani) che, palesemente, lo infastidivano.

La condanna per il reato di minaccia va, dunque,

confermata e l’appello respinto.

16.a. L’appellante contesta di essersi reso colpevole di atti contro la

pubblica incolumità, affermando che il suo cane non è pericoloso e che egli se

ne occupa nel rispetto delle regole di sicurezza in vigore.

b. Giusta l’art. 6 lett. a LOP, sono puniti con la multa coloro che

lasciano vagare animali pericolosi in loro detenzione.

L’art. 15 della Legge sui cani del 19 febbraio

2008 stabilisce che sono considerati pericolosi i cani che, non provocati,

hanno leso o minacciato di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri

Considerandi

animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo (cfr art. 16-19 sugli

obblighi delle diverse autorità nei casi in cui si presume che un cane possa

essere pericoloso; cfr, inoltre, art. 10 del Regolamento sui cani emanato l’11

febbraio 2009).

c. Nel nostro Cantone non c’è una lista di razze canine ritenute

pericolose.

Al riguardo, nel Messaggio relativo alla Legge

sui cani, il CdS aveva precisato di avere rinunciato all’introduzione di una

lista di cani particolarmente pericolosi sia perché quella era l’indicazione

emersa dalla procedura di consultazione sia perché una simile lista è stata

ritenuta “di difficile gestione a causa delle infinite possibilità di

incrocio (con conseguente difficoltà di individuazione), sia infine perché casi

di aggressione riguardano quasi tutte le specie canine, numerose delle quali

ritenute superficialmente non pericolose” (Messaggio n. 5847 del 10 ottobre

2006, pag. 9, risposta ad atti parlamentari; cfr, anche, pag 6 ad art. 13).

d. Dall’iter parlamentare è, però, scaturito un nuovo articolo - non

presente nel testo proposto dal CdS al Gran Consiglio - che ha introdotto la

facoltà per il CdS di allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui

detenzione è vietata nel Canton Ticino (art. 14 Lcani).

Il Consiglio di Stato non ha, sin qui, fatto uso

di tale facoltà.

In Ticino non ci sono, dunque, razze canine

proibite (così come, invece, è, per esempio, il caso per Zurigo, Ginevra,

Friborgo e Vallese).

e. Il Gran Consiglio ha, invece, imposto - sempre con l’art. 14 della Legge

sui cani - al CdS di stabilire particolari condizioni o oneri per il rilascio

dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci.

Sempre secondo il mandato del legislatore, tali

condizioni devono, in particolare, avere per oggetto:

- le

qualità e le conoscenze canine del detentore;

- l’origine

del cane e le sue condizioni di detenzione;

- l’obbligo

di seguire regolarmente corsi di educazione canina a

partire dall’acquisto

del cane.

Rispondendo a tale mandato, il CdS ha stabilito

che la detenzione di un cane di una delle razze elencate all’art. 11 del

Regolamento sui cani è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata

dall’Ufficio del veterinario cantonale (art. 13 R sui cani) dopo l’esame di una

serie di requisiti attinenti al detentore (art. 14 R cani: estratto casellario

giudiziale, attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei

cani secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 68 cpv 1 OPAn),

autorizzazione che è, poi, periodicamente verificata ritenuto come l’art. 15

Regolamento sui cani preveda l’obbligo, per coloro che hanno ottenuto la citata

autorizzazione, di frequentare un corso obbligatorio tra il nono e il

tredicesimo mese d’età del cane e la ripetizione del test attitudinale tra il

secondo e il terzo anno d’età dell’animale (art. 15 lett. a e b, art. 16).

f. Fra le razze la cui detenzione è soggetta ad autorizzazione, il

Consiglio di Stato ha indicato, alla lettera d dell’art. 11 del citato

regolamento, la razza Dobermann.

L’inserimento di una razza in tale lista ancora

non significa che ogni cane appartenente a quella razza (o ad un suo incrocio)

sia da considerare pericoloso ai sensi dell’art. 6 lett. a LOP ritenuto come

l’art. 15 della Legge sui cani definisca pericoloso soltanto quel cane

che ha assunto o minaccia di assumere un comportamento aggressivo nei confronti

di persone o animali, a prescindere dalla razza alla quale appartiene.

Il legislatore, dunque, ha dato al concetto di

“cane pericoloso” un contenuto che fa totalmente astrazione dalla razza

dell’animale e che tiene conto unicamente del comportamento assunto

dall’animale nei termini indicati.

E’ a tale concetto che va fatto riferimento per

l’applicazione dell’art. 6 lett. a OP.

g. In concreto, le uniche notizie che si hanno del cane dell’appellante

escludono che esso possa essere definito “pericoloso” ai sensi dell’art. 15

della Legge sui cani.

Infatti, la teste TE 3 di lui ha detto:

“A domanda del signor

AP 1 la teste precisa che è lei a tenere il cane dell’appellante quando questi

deve assentarsi. Precisa che __________ è un cane normale, dolce e affettuoso.

Dorme anche con il gatto. Precisa che non potrebbe tenerlo se così non fosse

perché davanti a casa sua passano molte persone, anche bambini. Il cane del

signor AP 1 - precisa la teste - è un cane molto obbediente e ben socializzato,

tanto che ignora la gente che passa. Anche il primo Dobermann che ha avuto il

signor AP 1 aveva le caratteristiche di questo. In sintesi __________, come il

precedente cane, è un “cane da divano” (verb. dib. pag. 8)

Inoltre, gli altri due testi hanno sempre

precisato che, durante i fatti oggetto del presente procedimento, il cane

dell’appellante non ha reagito all’ordine impartitogli e non ha mai assunto un

atteggiamento minaccioso (verbale TE 1 8.4.2010 pag. 4: “i cani non hanno

mai reagito agli ordini impartiti dal padrone. Non hanno neppure mai ringhiato

o comunque tenuto un comportamento aggressivo”; cfr pure verb. dib.

d’appello pag. 5; verbale TE 2 8.4.2010 pag. 3: “i cani in questione sono di

indole buona (…) si comportano come cuccioletti (…) i cani si sono limitati

unicamente a correre in giro giocherellando. In nessun momento hanno tenuto

comportamenti aggressivi o altro, non hanno neppure mai ringhiato, come pure

abbaiato”).

Ne consegue che, con evidenza, l’appellante deve

essere assolto dall’imputazione di atti contro la

pubblica incolumità a lui imputata.

La mancata tenuta al guinzaglio dei due cani andava,

semmai, sanzionata sulla scorta dell’art. 7 cpv. 4 della Legge sui cani che

impone al detentore di sempre tenere i cani al guinzaglio nei luoghi

frequentati dal pubblico o da altri animali (cfr art. 21 cpv. 1 e 2 Legge sui

cani; cfr, inoltre, art. 9 e 15 dell’ordinanza municipale concernente la

custodia dei cani del Comune di __________).

Commisurazione della pena

17.

a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

L’art. 180 cpv. 1 CP dispone che chiunque, usando

grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di

parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

b. La colpa di AP 1 deve essere qualificata lieve: anche se la minaccia

messa in atto non va certamente banalizzata vista la non prevedibilità del

comportamento animale, va comunque considerato che essa ha avuto quale

conseguenza unicamente una mancanza solo passeggera del senso di sicurezza

della vittima, ritenuto che il comportamento tenuto dai cani dopo l’ordine non

era tale da inquietare oltremodo chi, come l’accusatore privato, conosce bene

quegli animali (cfr. verbale 2 aprile 2010, pagg. 2-3 in cui ACPR 1 ha dichiarato di avere “una certa dimestichezza con animali in generale (in quanto

mi piacciono)”). Dal profilo soggettivo va però, d’altro canto, ritenuto

che l’appellante, in una situazione come quella che qui ci occupa, aveva

certamente la libertà di decidere fra un comportamento corretto ed uno

contrario alla legge e che liberamente ha scelto di agire illegalmente.

Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa dell’appellante la pena pecuniaria di 5 aliquote

giornaliere. L’ammontare delle singole aliquote, stabilito dal primo giudice in

fr. 180.-, merita conferma.

La pena é sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni.

All’appellante, assolto dalla contravvenzione

alla LOP, non va invece inflitta la multa di fr. 400.-.

Tassa di giustizia e spese

18.

Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del

giudizio di primo grado restano a carico di AP 1 in ragione di un mezzo.

La tassa e le spese di appello seguono la

soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in

ragione di un mezzo. All’appellante, non patrocinato, non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3,

10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454

CPP;

34, 42, 44, 47, CP e 180 cpv. 1 CP;

6

let a LOP;

7 cpv. 4, 14, 15-19 e 21 cpv. 1 e 2 Legge sui cani;

10,

11 e 13 Regolamento sui cani

29

cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di minaccia, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2990/2010 del 5 luglio 2010.

1.2. AP 1

è prosciolto dall’accusa di commissione di atti contro la pubblica incolumità.

1.3. AP 1

è condannato:

1.3.1. alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 180.-

(centottanta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento); l’esecuzione

della condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.3.2. la tassa di giustizia di fr. 650.- e le spese giudiziarie di fr.

100.- per il procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante in

ragione di un mezzo.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.--

- altri disborsi fr. 200.--

- testi fr.

131.20

fr. 931.20

sono posti a carico

dell'appellante nella misura di un mezzo e il rimanente a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster