17.2012.61
Valutazione della chiamata di correo: proscioglimenti per inconsistenza della stessa. Proscioglimento anche dal reato di estorsione poiché l'autore non ha creato alcuna situazione coercitiva
24 ottobre 2012Italiano72 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2012.61
Data decisione, Autorità:
24.10.2012, CARP
Titolo:
Valutazione della chiamata di correo: proscioglimenti per inconsistenza della stessa. Proscioglimento anche dal reato di estorsione poiché l'autore non ha creato alcuna situazione coercitiva
CONCORSO
ESTORSIONE
FURTO
RAPINA
art. 47 CPS
art. 139 CPS
art. 144 CPS
art. 156 CPS
art. 186 CPS
Incarto n.
17.2012.61+79
Locarno
24 ottobre 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata a seguito dell’annuncio
9 marzo 2012 confermato con la
dichiarazione di appello 4 giugno 2012 di
AP 1,
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata l’8 marzo 2012
dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1
e IM 2
e sull’appello incidentale 13 giugno 2012
presentato dal
procuratore pubblico
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 8 marzo 2012 la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di:
· ripetuta
rapina, commessa:
- il 10 luglio 2011, a __________, in correità con IM 1, a danno di ACPR 18, con una refurtiva denunciata, parzialmente
recuperata, di fr. 5’950.- ed € 3’050.-;
- il 19 luglio 2011, a __________, in correità con IM 1 e IM 2, a danno di ACPR 19, con una refurtiva denunciata di
fr. 749.95;
· ripetuto
furto, in parte tentato, commesso:
nel periodo 7 gennaio - 11 agosto 2011,
ad
__________,
in 17 occasioni (di cui
7 tentate),
singolarmente, in
correità con IM 1 e con terzi, con una refurtiva denunciata di almeno fr. 44’259.-
ed € 2’500.-;
· ripetuto danneggiamento,
commesso in occasione
dei furti di cui al punto precedente nonché ad __________, il 3 luglio 2011,
nei confronti della ACPR 13, con un danno denunciato di almeno fr. 16'548.25;
· ripetuta violazione di
domicilio,
commessa in 16
occasioni, in connessione con i furti consumati e tentati di cui sopra;
· guida
nonostante la revoca della licenza di condurre
per avere, a __________,
il 15 dicembre 2010, condotto un’autovettura nonostante la licenza di condurre
gli fosse stata revocata dalla competente autorità
e meglio come descritto nell’atto d’accusa n.
121/2011 del 2 dicembre 2011 e precisato nei considerandi.
La Corte ha, invece, prosciolto AP 1 dalle accuse
di:
- estorsione
(punto B.2 AA);
- furto
(punto B.3.1 AA);
- danneggiamento
(punto B.4.1 AA);
- violazione di domicilio
(punto B.5 limitatamente al furto di cui al punto B.3.1 AA).
In applicazione della pena, richiamati i DA
5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del MP ticinese, la Corte ha condannato AP 1
alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase
CP.
Nel medesimo giudizio la Corte delle assise
criminali ha dichiarato:
- IM
1 autore colpevole di ripetuta rapina (stessi episodi addebitati a AP 1),
ripetuto furto in parte tentato (10 occasioni, di cui 6 tentate), ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e ricettazione, lo ha assolto da
alcune imputazioni (estorsione, alcuni episodi di furto, danneggiamento e
violazione di domicilio) e lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di
18 mesi con un periodo di prova di 2 anni;
- IM
2 autrice colpevole di rapina (commessa in correità con AP 1 e IM 1) e l’ha
condannata alla pena detentiva di 13 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni.
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia, con altrettanto tempestiva dichiarazione ha precisato
di postulare:
1. la modifica del dispositivo 1.1.2 della sentenza impugnata nel senso
di essere prosciolto dall’imputazione di rapina e, ma solo in via subordinata,
di essere condannato per quei fatti per complicità in furto;
2. la modifica del dispositivo 6.1 della sentenza impugnata nel senso
di essere condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi con un
periodo di prova di 2 anni.
Ricevuta la dichiarazione d’appello, il
procuratore pubblico ha tempestivamente presentato dichiarazione d’appello
incidentale precisando di impugnare i dispositivi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della
sentenza impugnata e chiedendo che:
1. AP 1 venga dichiarato autore colpevole anche di estorsione (così come al
punto B.2 AA), furto (punto B.3.1 AA), danneggiamento (punto B.4.1 AA) e
violazione di domicilio (punto B.5 limitatamente al punto 3.1 AA);
2. AP 1 venga condannato alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i
dispositivi n. 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 15 della sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali sono
passati in giudicato.
- I due
appellanti non hanno presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 24 ottobre 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico
ha chiesto la reiezione dell’appello dell’imputato,
l’accoglimento del proprio e, conseguentemente, che AP 1 sia dichiarato autore
colpevole anche di estorsione nonché di furto, danneggiamento e violazione di
domicilio per i fatti del 24/26 dicembre 2010 e condannato
alla pena detentiva unica di 4 anni e 3 mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto;
- AP 1 ha postulato la reiezione dell’appello del procuratore pubblico e
l’accoglimento del proprio, chiedendo, in via principale, di essere prosciolto dal
reato di rapina in relazione ai fatti del 19 luglio 2011 e, in via subordinata,
di essere condannato in relazione a quei fatti per
complicità in rapina o correità in furto. Tenuto conto di ciò e dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita, ha postulato una riduzione
della pena detentiva, in via principale, ad un massimo di 24 mesi e, in via
subordinata, a 3 anni, di cui una parte sospesa
condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. In forza dell’art. 454 cpv. 1 CPP, nel caso concreto, la procedura
di ricorso contro la sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali è
disciplinata dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad
alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP).
In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello
esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a
favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende
anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art. 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Eugster in: Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori
dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone
informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi
di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo
l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza
(Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi,
Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51
pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con
richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da
provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea
2005, ad § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto
processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980
pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei
fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in
dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108
(1991) pag. 309 cit., in part., in STF
6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003
consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr.
pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2
settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre che il
confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità
è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova,
provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990 pag. 353 consid.
VI1; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in re G. e coimputati, pag. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno
scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995
pag. 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto
processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI,
Confessione (diritto processuale penale), pag. 26).
Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata
dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua
costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua
credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e
della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in
causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione
della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro
indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni
nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di
apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè
che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi
(certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990 pag. 353
consid. VI.1.; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425).
Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni utilizzati a
sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare
che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma),
d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una
prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un
elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla
scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe,
a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata
correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La
valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione
previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf.;
Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto
normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli
editore, pag. 179).
In
altri termini, il giudice è tenuto, nell’esaminare la valenza della chiamata di
correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di
credibilità oggettiva.
La credibilità soggettiva è
data quando la chiamata di correo è accompagnata dalla confessione piena da
parte dell’imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di
sincero ravvedimento o, quantomeno, di una chiara presa di coscienza
relativamente ai reati commessi.
La credibilità oggettiva
sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la
chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o
testi.
Quando
ne è stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa è stata confermata da
elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore
di prova (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10
settembre 2010 consid. 4.1.b).
6. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo
il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad
art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5,
pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag.
70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente,
dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi
è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non
ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata
sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, ad § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
op. cit., ad § 39, n. 22 e ad § 62, n. 4; STF 6B_1028/2009 del 23.4.2010; STF
6B_10/2010 del 10.5.2010; STF 6B_936/2010 del 28.6.2011). Il
giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta
forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un
determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21,
pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10.5.2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento
(DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007),
nel senso sopra indicato.
7. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13.5.2008 consid. 2.1;
STF 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in
dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29.7.2011
consid. 1.1;6B_253/2009 del 26.10.2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9.10.2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13.6.2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13.5.2008
consid. 2.1;1P.121/2007 del 5.3.2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30.3.2007
consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16
del 1.9.2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24.5.2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;
Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers,
Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag.
80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
8. AP 1, cittadino italiano, è nato
l’11 ottobre 1961 a __________ (dove ha frequentato le scuole dell’obbligo) in
una famiglia disunita. Interrogato sui suoi genitori, egli ha, infatti,
dichiarato di non ricordare il proprio padre che, quando lui era piccolo, era
stato incarcerato - verosimilmente, anche processato e condannato - per avere
tentato di uccidere la propria moglie trovata a letto con un altro uomo (AI 21,
pag. 16; verb. dib d’appello, pag. 2). Dei tre fratelli di AP 1, i due più
piccoli sono stati messi in collegio, la madre non potendo, da sola, occuparsi
di tutti. Così, egli è cresciuto con la madre e il fratello maggiore.
Fatti
I due fratelli
minori sono deceduti: l’uno, dopo una grave malattia, a causa di un tumore (o
di un ictus, come detto al dibattimento d’appello, cfr. verb. dib. d’appello, pag.
2), l’altra per overdose di stupefacenti.
A 16 anni, AP 1 ha lasciato la madre per vivere da solo.
Ha lavorato
come parchettista e come imbianchino (cfr. verb. dib d’appello, pag. 2).
Dopo
l’assolvimento dell’obbligo militare, si è sposato. Dal matrimonio (poi sciolto
per divorzio) è nata una figlia, oggi quasi trentenne e con cui non ha più
alcun rapporto.
Secondo le sue
dichiarazioni, le sue vicissitudini con la giustizia penale sono iniziate il 5
agosto 2002 quando, a causa di difficoltà finanziarie - dovute, secondo le sue
dichiarazioni, al pagamento dei costi di rimpatrio della salma del fratello
(cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) - ha compiuto, con un correo, una rapina in
banca: usando un taglierino come arma, i due si sono fatti consegnare circa
30'000’000 di lire italiane e 45 sterline (cfr. sentenza della Corte d’appello
di __________ relativa a questo reato, in atti sub AI 104). Tratto in arresto
il 30 agosto 2002, per questa rapina gli è stata inflitta, in secondo grado, la
pena di 4 anni e 9 mesi. AP 1 è, poi, stato nuovamente condannato, per una
seconda rapina (di un telefonino) commessa il 28 marzo 2007, a 2 anni di detenzione.
Scontate le
sue pene in diversi penitenziari italiani, AP 1 è stato scarcerato il 25
gennaio 2009.
Al riguardo, AP
1 ha precisato di non avere potuto beneficiare, negli ultimi tre anni di
detenzione, nonostante la buona condotta tenuta in carcere, degli arresti
domiciliari poiché la madre non gli ha permesso di abitare con lei.
Il suo casellario
giudiziale italiano racconta, però, una storia più grave, almeno per il numero
di reati commessi e la loro varietà (cfr. consid. 10).
Uscito dal
carcere, AP 1 si è, praticamente subito, trasferito in Svizzera, soggiornando,
dapprima, a __________ con il fratello (con cui, però, ha ben presto litigato e
non ha più rapporti), poi a __________ (per circa due mesi), poi ancora a __________
presso la donna che sarebbe, poi, diventata sua moglie, poi ancora, a __________
con la sua attuale compagna e, infine, dopo una breve permanenza (durata due
mesi) a __________, da dicembre 2010, a __________.
Durante il soggiorno
in Svizzera ha lavorato, prima, come imbianchino, poi, da ottobre 2009, come
agente di sicurezza presso la __________.
Il 18 dicembre 2009, AP 1 ha sposato S. (cittadina svizzera). Il matrimonio ha avuto brevissima
durata: i due coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2010 (lui sostiene
di averla sorpresa con un altro uomo; AI 136, pag. 2) e il divorzio è stato
pronunciato il 23 novembre dello stesso anno.
L’appellante ha, poi, avviato una relazione con
l’attuale compagna, V. (cfr. MP AP 1 16.8.2011,
pag. 17; sentenza impugnata, consid. 2, pag. 15).
Almeno da dicembre 2010, AP 1 non ha più lavorato.
Alla polizia ha detto di avere vissuto grazie a prestiti di amici di cui non ha
però voluto rivelare il nome.
Non intende più tornare in Italia (alla polizia
ha detto “piuttosto che andare in Italia mi ammazzo”; MP AP 1 16.8.2011,
AI 21, pag. 17).
9. AP 1 risiede in Svizzera senza alcuna autorizzazione: con decisione 1.
marzo 2011 gli è stato negato il richiesto permesso B.
Dal 5 luglio 2011, egli era a __________ come
semplice turista (AI 122).
A suo carico non risultano, in Svizzera, né
precetti esecutivi né ACB (doc. TPC 42).
10. L’estratto
del casellario giudiziale italiano del 1. febbraio 2012 di AP 1 (doc. TPC 32 )
riporta sei condanne:
1) 21/05/1985: multa di 20’000 lire per emissione
di assegni a vuoto
2) 18/05/1988: 20 giorni di arresto (sospesi
condizionalmente) e 2'000’000 lire di multa per infrazione alla legge sulla
circolazione stradale
3) 18/11/1996: 20
giorni di arresto (poi sostituito con l’ammenda di lire 1'600'000) e 150’000
lire di multa per circolazione abusiva con veicolo avente carta di circolazione
o targa ritirata
4) 07/07/2003: 3
anni e 2 mesi di reclusione
e multa di 1'200.00 euro per rapina in concorso con sequestro di persona per i
fatti del 5/8/2002 in __________ (pena detentiva eseguita dal 31/08/2002 al 03/08/2005)
5) 29/03/2007: 2 anni di reclusione e multa di 400.00 euro per la rapina commessa il 28/3/2007 a __________ (pena detentiva eseguita dal 14/06/2007 al
26/01/2009)
6) 07/05/2010: 2 anni e 2 mesi
di reclusione per cessione illecita di sostanze stupefacenti e induzione alla
prostituzione (fatti commessi nel mese di marzo 2000 e dal mese di maggio a luglio
2001), pena cancellata, secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello,
dall’indulto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).
L’estratto del casellario giudiziale svizzero di AP
1 (cfr. doc. TPC 22) riporta, invece, tre DA emanati dal MP ticinese:
- DA 5.7.2010: pena
pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente
con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'000.- per guida in
stato di inattitudine commessa il 28.02.2010
- DA 4.10.2010: pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 40.-,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'200.- (pena
complementare a quella inflitta il 05.07.2010) per infrazione alle norme
della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di
provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca commessa il 07.06.2010
- DA 30.11.2010: pena pecuniaria di 5 aliquote
giornaliere da fr. 40.-, sospesa condizionalmente con un periodo di
prova 3 anni, e multa di fr. 400.- (pena
complementare a quelle inflitte il 05.07.2010 ed il 04.10.2010) per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca commessa il 27.06.2010.
Inoltre, dagli atti risulta che, con DA 30 agosto
2010, AP 1 è stato condannato ad una multa di fr. 400.- per contravvenzione
alla LStup e, meglio, per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e l’11
agosto 2010, consumato un imprecisato quantitativo (ma almeno 73 grammi lordi) di cocaina nonché per avere, il 17 agosto 2010, detenuto 16 grammi lordi della medesima sostanza (doc. TPC 47).
Non avendo pagato le multe di cui ai DA 5.7.2010
e 30.11.2010, AP 1 ha espiato, dal 14 febbraio al 6 marzo 2011, 20 giorni di
detenzione in regime di carcere aperto.
11. Ritenuto
come i reati qui in discussione siano stati - secondo l’ipotesi accusatoria -
commessi da AP 1 in correità con IM 1 (e, ma una volta sola, IM 2), è opportuno
brevemente ricordare come i due uomini si siano conosciuti e come abbiano
deciso di commettere, insieme, dei furti.
a. IM
1, cittadino portoghese nato il 26 maggio 1990, entrato in Svizzera il 1.
maggio 2008, è titolare di un permesso B dal 17 marzo 2011 con validità sino al
16 marzo 2016 (AI 123) e vive a __________.
Al momento dei fatti considerati dall’AA lavorava
come agricoltore presso l’azienda agricola __________.
IM 1 è incensurato in __________ (doc. TPC 23) e
in __________ (AI 59) mentre è stato condannato in __________, il 23 gennaio 2007, a 60 aliquote giornaliere da € 4 l’una per un’infrazione alla legge sulla circolazione
stradale.
b. DI 2,
cittadina portoghese, nata il 15 maggio 1988 è sorella di IM 1. Al momento dei
fatti viveva provvisoriamente presso il fratello. Non ha mai frequentato AP 1.
c. AP 1 e IM 1, conosciutisi a __________ tramite un amico comune, si sono
frequentati assiduamente da fine maggio/inizio giugno 2011:
“ Ho conosciuto AP 1 circa un anno e mezzo fa. L’ho conosciuto per il
tramite di una persona che all’epoca lavorava con me, tale C. di cui non
conosco il cognome (…) Questo C. mi aveva chiesto se potevo accompagnarlo a __________
con la mia vettura e ci siamo recati alla stazione FFS dove ci aspettava il AP
1.
ADR (…) Sulla strada del ritorno C. mi dice che AP
1 era persona in grado, in caso di difficoltà, di trovarmi anche un lavoro. Ho
rivisto AP 1 sempre a __________ in altre 3 o 4 occasioni, una volta da solo e
le altre accompagnato da questo C.. (…) Non ho più rivisto AP 1 per circa un
anno, l’ho rincontrato 3 mesi fa (…) AP 1 mi ha detto che doveva andare via dalla Svizzera e che aveva bisogno che lo accompagnassi da 2 o 3 persone che gli
dovevano dei soldi, cosa che poi io feci nei giorni successivi anche 2 o 3
volte alla settimana”
(MP IM 1 16.8.2011, AI
20, pag. 4 e 5).
d. Riguardo alla comune attività di ladri, IM 1 ha dichiarato quanto segue:
“ in verità, non vi è mai stata un’idea comune di commettere furti. AP
1 mi diceva di accompagnarlo. Mi prometteva dei soldi ma io non sapevo cosa
lui facesse. L’ho capito solo quando in un’occasione è tornato con degli
attrezzi e me li ha lasciati. Lui non mi aveva detto esplicitamente che aveva
commesso un furto ma mi aveva detto che era andato a cercare un amico, non lo
aveva trovato e quindi aveva preso degli attrezzi da lavoro” (MP IM 1 16.8.2011, AI 20, pag. 5).
Diversa la versione di AP 1 che, in particolare
al dibattimento d’appello, ha spiegato che, in realtà, idea comune c’era e che
l’obiettivo di alcuni furti era stato individuato da IM 1 che, grazie alla sua
attività di giardiniere, aveva modo di frequentare diverse case (cfr. verb.
dib. d’appello, pag. 4).
12. Circostanze
dell’arresto
a. Così come ricordato dai primi giudici, AP 1, prima di essere
arrestato, è stato più volte inchiestato:
-
una prima volta nel gennaio 2011 per i fatti di cui al punto C.9 dell’AA;
-
una seconda la notte fra il 3 e il 4 marzo 2011 (con un giorno d’arresto) per
i fatti di cui ai punti C.6, C.7 e C.8 dell’AA;
-
la terza, insieme a IM 1 e IM 2, per i fatti di cui ai punti A.1, B.3, B.4 e
B.5 dell’AA;
-
infine, per l’ultima volta, nel luglio 2011 per i fatti di cui al punto B.2
dell’AA.
AP 1 è, poi, stato posto in carcerazione
preventiva dal GPC il 17 agosto 2011 (AI 29 e 125).
Dall’11 novembre 2011 AP 1 è in anticipata
espiazione di pena (AI 136 e 137). In tale stato detentivo si è presentato al
dibattimento di primo grado (cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 17) e,
poi, a quello d’appello.
b. IM 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal GPC il 18 agosto
2011(AI 28 e 124).
Anche IM 1 è in anticipata espiazione di pena dall’11
novembre 2011 (AI 138 e 139).
c. IM 2 è stata posta in carcerazione preventiva dal GPC il 2 settembre
2011 (AI 47). E’ stata scarcerata dal PP il 15 settembre 2011 (AI 79).
13. Alla fine dell’inchiesta, la pubblica accusa ha emanato un atto di
accusa nei confronti delle tre persone indicate.
La sentenza che ha parzialmente confermato l’atto
di accusa è stata accettata da IM 1 e da IM 2. È stata, invece, come visto,
appellata da AP 1 e, in via incidentale, dalla pubblica accusa.
I. Appello
di AP 1
Accertamenti e conclusioni della prima Corte
in merito alla rapina di cui al punto A.1.2 dell’AA
14. La pubblica accusa ha imputato a AP 1, IM 1 e IM 2 di avere commesso,
in correità, una rapina ai danni di ACPR 19 secondo le seguenti modalità.
AP 1 e IM 1 hanno, dapprima, pianificato le
modalità d’esecuzione della rapina e, poi, proceduto ad un sopralluogo.
La rapina pianificata è stata eseguita il 19
luglio 2011 da IM 1 e dalla sorella. I due, recatisi presso il Bar __________,
hanno atteso l’orario di chiusura e, sorpresa la cameriera ACPR 19 mentre
apriva la sua vettura, l’hanno bloccata l’uno da una parte e l’altra dall’altra.
Mentre IM 1 la tratteneva per un braccio e le appoggiava un coltellino sulla
spalla, IM 2 le ha strappato la borsa sottraendone il contenuto del valore
complessivo di fr. 749.95.
15. IM 1 e IM 2 non contestano i fatti appena citati che -come indicato dai
primi giudici - “altro non sono che la trasposizione delle loro pregresse
dichiarazioni in istruttoria” (sentenza impugnata, consid. 10 in initio, pag. 20).
Per contro, AP 1 ha sempre sostenuto di essere totalmente estraneo a tale rapina affermando che, la sera del 18
luglio, IM 1 si presentò, con la sorella, al suo domicilio e che lui fece
accomodare nel suo appartamento soltanto l’uomo che gli disse che aveva bisogno
di soldi e che, perciò, “voleva combinare qualcosa, cioè una rapina o un
furto”:
“ Rammento che mi ha detto di volere andare a curare qualcuno e che
voleva farlo a __________. Io ho risposto che non ne volevo sapere nulla poiché
se se si fa qualcosa a __________ la colpa la prendo io. La conversazione è
terminata così, io sono rimasto a casa mentre IM 1 se ne è andato” (PS AP 1 29.8.2011, pag. 4).
Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito, non solo la sua estraneità, ma la sua contrarietà alla commissione di tale
furto/rapina:
“ Quella sera IM 1 è venuto a casa mia, con una persona (sua sorella)
che neppure ho fatto entrare. IM 1 mi disse che aveva bisogno di soldi e mi
chiese, riferendosi al bar che poi ha rapinato: “Trovo dei soldi lì?”. Io gli
ho risposto che soldi se ne trovano dappertutto ma gli ho anche detto di non
andare lì a fare la rapina perché sicuramente avrebbero dato a me la colpa,
visto che il bar è a 10 m da casa mia. Io non sono un santo ma non sono neanche
stupido, nel senso che non mi accollo rischi inutili. Non è neppure vero, come
è stato detto, che il giorno dopo io sono andato in giro per __________
chiedendo notizie della refurtiva. In realtà, il giorno dopo, tutti parlavano
solo di quello. __________ è un paesino: sono quattro case e io per forza ho
sentito. In più ACPR 19 è una mia amica, è serba come la mia compagna. Non
avrei mai né deciso né partecipato ad una rapina ai danni di quella ragazza. Ma
neanche ai danni del bar, visto che lì già avevo fatto un furto mesi prima (il
28.11.2011)”
(verb. dib. d’appello, pag.
4-5).
Valutazione
della posizione di AP 1 da parte della scrivente Corte
16. Come
visto sopra, perché possa essere un sufficiente sostegno probatorio per
l’accertamento di un fatto contestato, la chiamata di correo deve essere in sé
credibile, spontanea, disinteressata, lineare e costante. Dati questi
presupposti, essa deve, inoltre, poter essere confermata - “vestita” - da
elementi oggettivi esterni (cfr. sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10 settembre
2010 consid. 4.1.b).
In concreto, la chiamata di correo effettuata da IM
1 è certamente spontanea nel senso che essa non è stata indotta né dagli
inquirenti né da altri fatti estranei alla persona del chiamante (PS IM 1
16.8.2011, ore 15.10, pag. 1).
Qualche perplessità desta, invece, la chiamata
già dal profilo della sua credibilità intrinseca. Infatti, da un lato, nella
storia della collaborazione AP 1/IM 1 non ci sono altri episodi in cui AP 1
abbia agito solo da “mandante” (i due hanno sempre operato materialmente
insieme) e la ragione addotta da IM 1 per questa particolarità (AP 1 non ha
partecipato perché le vittime lo conoscevano) non regge poiché, in altri casi, AP
1 non si è fatto alcuno scrupolo ad eseguire materialmente furti ai danni di
persone che conosceva (valga, per tutti, il caso della vicina di casa).
Nemmeno la chiamata è cristallina avuto riguardo
al criterio del disinteresse.
Se è vero che essa può essere ritenuta tale nel
senso che, con tale chiamata, IM 1 si è assunto la responsabilità di un gesto
che gli inquirenti non gli avevano ancora contestato, è anche vero che, così
come sostenuto dalla Difesa, tale disinteresse si ritrova ad essere di molto
sfumato se solo si pon mente al fatto che, così come per gli altri furti, anche
per questo episodio, IM 1 ha attribuito il ruolo principale a AP 1. In questo senso, non può essere misconosciuto l’interesse del chiamante ad avere, anche per la
rapina di __________, AP 1 come il partecipante cui attribuire il ruolo di
colui che, non solo ha avuto l’idea di mettere a segno il colpo, ma l’ha anche
spinto a partecipare, superando le sue remore. Indicative, al proposito, sono
le seguenti dichiarazioni:
“ Circa 3/4 settimane
fa, (…) AP 1 mi ha chiamato (…)mi disse che voleva che io
commettessi un furto poco
distante da casa sua, e meglio al Bar __________. Mi indicò quel locale in quanto lui ha degli attriti contro il
proprietario di cui io però non conosco il nome. (…) All'inizio io non volevo
andare a commettere questo furto poi però mi convinse non tanto a parole ma piuttosto guardandomi. Il suo
sguardo mi intimorisce.
ADR che il suo sguardo mi intimorisce perché ha uno sguardo come se nulla gli facesse paura,
come se io guardandolo mi sentissi quasi obbligato ad obbedirgli”
(PS IM 1 16.8.2011, ore
16.45, pag. 2-3);
“ Dopo
quando siamo rimasti soli AP 1 è tornato sul discorso dell’affare che altro non
era che compiere una rapina ai danni del Bar __________ (preciso che di
compiere questa rapina me ne aveva già accennato in precedenza ma io ho sempre rifiutato)”
(MP IM 1 8.9.2011, AI
60, pag. 2-3);
“ quella
notte siamo stati ancora insieme e ci siamo messi a parlare. Io continuavo a
dire che non me la sentivo di fare quella rapina. Non so dire nulla in merito a
questi contatti, non me li ricordo nel dettaglio. E' probabile che io sia
rimasto da solo a pensare sul posto e poi gli ho detto che non
me lo sentivo” (MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag. 8).
La chiamata di IM 1 desta, poi, altre grosse
perplessità se esaminata alla luce del criterio della costanza.
IM 1 ha, infatti, modificato la sua versione non
soltanto riguardo all’identità della donna che ha agito con lui, ma anche sulla
questione del sopralluogo. Di questo fatto - fondamentale nell’economia interna
della chiamata - IM 1 non ha fatto cenno per ben quattro verbali (i tre del
16.8.2011 e quello del 18.8.2011) e ne ha parlato soltanto nel verbale del 23
agosto successivo.
A queste importanti fragilità intrinseche alla
chiamata, si aggiunge la totale assenza di elementi esterni che possano essere
chiamati a sorreggerla.
A torto i primi giudici hanno ritenuto che la
testimonianza della sorella potesse fungere da supporto alla chiamata in
correità. Infatti, il 1. settembre 2011, all’esplicita domanda a sapere se AP 1
c’entrasse in qualche modo con la rapina di __________, IM 2 ha risposto affermando, in sintesi, “non conosco AP 1, so che frequenta mio fratello e mi si dice
che è persona poco raccomandabile” (AI 45, pag. 7). E’ stato soltanto nel
verbale successivo (quello del 12 settembre 2011), e soltanto dopo che la
verbalizzante le aveva esplicitamente contestato che il fratello aveva
dichiarato che, in macchina, lui le aveva detto che era stato AP 1 (n.d.r: AP 1)
a dirgli della possibilità di fare la rapina, che la donna ne ha confermato le
dichiarazioni (AI 65, pag. 3). Non ha da essere argomentato molto per spiegare
che, in queste condizioni, le dichiarazioni della donna non possono essere
chiamate a conferma di quelle del fratello. Diverso sarebbe stato se la donna
avesse parlato spontaneamente del colloquio asseritamente avuto con il fratello
in macchina. In quel caso, le sue dichiarazioni avrebbero potuto fungere da
sostegno della chiamata perché non si vede quale motivo IM 1 avrebbe avuto, in
quel momento, di mentire alla sorella sul coinvolgimento di AP 1. Ma la
questione si pone diversamente. Sul coinvolgimento di AP 1 nella rapina, la
donna ha dapprima risposto lasciando intendere di non sapere nulla al proposito,
tornando sui suoi passi e dando una risposta completamente diversa soltanto
dopo essere stata informata di quanto dichiarato dal fratello. Non solo la loro
modifica, ma soprattutto la tempistica di tale modifica toglie alle
dichiarazioni della donna qualsiasi credibilità ed esclude, perciò, che esse
possano essere utilizzate a sostegno della chiamata in correità effettuata dal
fratello.
Neppure ai tabulati telefonici può essere
attribuita funzione di sostegno di una chiamata in correità in sé già
traballante per i motivi suesposti. Essi potranno, certo, provare che la sera
prima della rapina (cioè, la sera in cui IM 1 situa il sopralluogo) AP 1 fosse
nella zona servita dall’antenna di __________ (così come sostengono i primi
giudici). Ma la cosa è assolutamente priva di rilevanza probatoria per quanto
qui interessa, visto che AP 1 abitava, all’epoca, appunto a __________.
Nemmeno è rilevante il fatto che i tabulati
telefonici attestano di un fitto scambio di telefonate fra AP 1 e IM 1, nella
misura in cui è accertato che, nell’ambito del sodalizio criminale in essere
fra i due sin dal gennaio precedente, le telefonate erano, fra loro,
quotidianamente numerose.
Totalmente insignificante dal profilo probatorio
è, poi, il fatto che, il giorno dopo la rapina, AP 1 ha chiesto dell’ammontare della refurtiva ad alcuni avventori del bar: è del tutto naturale che, in
particolare in un paesino quale è __________, una rapina diventi, in tutti i
suoi dettagli, oggetto di discussione.
In queste condizioni, forza è constatare che l’ipotesi
accusatoria - che la prima Corte ha fatto propria - non ha sufficiente
fondamento probatorio.
Su questo punto, dunque, l’appello di AP 1 deve
essere accolto ed egli deve essere prosciolto dall’imputazione di rapina per i
fatti di cui al punto A.1.2 dell’AA.
Considerandi
II. Appello
incidentale del PP
Accertamenti e conclusioni della prima Corte
in merito al furto di cui al punto B.3.1 dell’AA ed ai relativi danneggiamento (punto
B.4.1 dell’AA) e violazione di domicilio (B.5 dell’AA limitatamente al punto
B.3.1 dell’AA)
23.
a. Fra i vari furti che la pubblica accusa ha imputato a AP 1 (da solo,
in correità con IM 1 o in correità con terzi) vi è quello commesso a __________,
nel periodo 24/26 dicembre 2010, ai danni di ACPR 6 cui, secondo l’ipotesi
accusatoria, sono state sottratte due giacche e svariato materiale elettronico
ed informatico per un valore complessivo di fr. 6'009.-. In relazione a questa
fattispecie, il PP ha imputato a AP 1 (in correità con IM 1), oltre al reato di
furto, anche quelli di danneggiamento (per avere danneggiato la porta
principale e lo stipite nonché un’anta di un armadio) e di violazione di
domicilio (per essere penetrato nella proprietà altrui contro la volontà degli
aventi diritto).
b. AP 1 ha sempre negato di avere
partecipato a detto furto.
c. Al dibattimento di primo grado, rettificato il valore della
refurtiva indicato nell’atto d’accusa in fr. 3'300.- (verb. dib. TPC, pag. 3;
cfr. pure descrizione oggetti allegata alla denuncia 26.12.2010, all. 28 al RPG
10.11
), la prima Corte ha, per finire, prosciolto l’accusato dai tre capi
di accusa relativi alla descritta fattispecie: la chiamata in correità
formulata da IM 1 non è stata ritenuta credibile: secondo la Corte della assise
criminali, IM 1 aveva motivi propri per rivalersi, illecitamente, su ACPR 6,
senza avere bisogno di essere motivato da AP 1 (sentenza impugnata, consid.
29a, pag. 40; consid. 33a, pag. 44; consid. 35a, pag. 45-46).
d. Con
il suo appello, la pubblica accusa sostiene, invece, la credibilità della
chiamata in correità di IM 1.
Valutazione della scrivente Corte
25.
Nel
corso dell’inchiesta AP 1 - che ha ammesso di avere commesso gli altri furti,
danneggiamenti e violazioni di domicilio imputatigli - si è sempre dichiarato
estraneo al furto ai danni di ACPR 6 (PS AP 1 13.10.2011, pag. 2-3; MP AP 1
10.11
, AI 136, pag. 5-6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7), così come ai
relativi danneggiamento e violazione di domicilio (all. 1 al verb. dib. TPC,
pag. 10), precisando di non avere mai avuto problemi con la vittima che egli
conosceva per essere stato l’amico della sorella di IM 1 (MP AP 1 10.11.2011,
AI 136, pag. 5-6).
Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non avere mai avuto alcun motivo di rancore nei confronti di ACPR 6 che - anzi -
l’aveva aiutato in un trasloco (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5).
26.
IM 1, pur ammettendo di avere partecipato al furto commesso ai
danni di ACPR 6, ne ha sempre attribuito la paternità a AP 1, sostenendo che
questi decise di mettere a segno tale colpo per vendicarsi di un torto subito:
“ Sono rimasto
impressionato perché il furto AP 1 lo ha fatto per farla pagare a detto ACPR 6,
anche se non so il motivo per cui l’abbia fatto, ma ho saputo da un amico del
marito di mia mamma, che tra i due c’erano dei motivi di soldi”
(MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag.
2);
“ Lui mi aveva detto
che AP 1 ed il proprietario dell’appartamento avevano litigato. (…) So che loro
due avevano fatto dei furti assieme e che poi avevano litigato” (PS IM 1 30.9.2011, pag. 2-3).
27.
L’inattendibilità
della chiamata in correità di IM 1 è, in questo caso, dimostrata - senza che
sia necessario addentrarsi nella sua valutazione sulla scorta dei criteri
elencati sopra - dalle dichiarazioni della vittima del furto che ha sempre
negato che fra lui e AP 1 vi fosse qualche motivo di rancore mentre - ha
dichiarato - ruggine c’era fra lui e IM 1:
“ Escludo che il AP 1 possa avere dei motivi di astio nei miei
confronti. Con lui non ho mai avuto problemi né ho trattato affari leciti o
illeciti che siano. Come detto invece IM 1 era sicuramente arrabbiato con il
sottoscritto e poteva avere desiderio di vendetta”
(PS Capizzi 20.9.2011,
pag. 4).
Ritenuto come, in questo caso, sia accertato,
sulla scorta delle dichiarazioni della vittima del furto, che IM 1, nella sua
chiamata in correità, ha mentito, questa Corte non può che confermare il
proscioglimento di AP 1 sia dall’imputazione di furto di cui al punto n. B.3.1
dell’AA sia da quelle di danneggiamento (punto n. B.4.1 dell’AA) e di
violazione di domicilio (punto n. B.5 dell’AA limitatamente al punto B.3.1
dell’AA) relative alla medesima fattispecie.
Accertamenti e conclusioni della prima Corte
in merito all’estorsione di cui al punto B.2 dell’AA
28.
La pubblica accusa ha imputato a AP 1 di avere, in correità con IM 1,
commesso un’estorsione ai danni di ACPR 20.
Secondo la tesi del procuratore pubblico, AP 1,
dopo avere conosciuto in un bar S. (ragazzo affetto da ritardo psicomotorio
che, quella sera, era in stato alterato dall’alcol), lo ha accompagnato a casa
e, presentatosi al padre del giovane, ACPR 20, come un agente italiano
infiltrato dell’antidroga, gli ha spiegato che il figlio aveva un debito di fr.
3'000.- con una banda di albanesi di __________ e si è offerto di recarvisi per
consegnare l’importo in questione alle citate persone.
Stando all’accusa, il comportamento di AP 1 e IM
1.
- che ha spalleggiato l’amico confermando alla famiglia la bontà dei suoi
intenti - ha creato una situazione ambigua che, intimorendolo, ha indotto ACPR 20 a farsi accompagnare al più vicino bancomat dove ha prelevato l’importo di fr. 3'000.- e lo ha
consegnato a AP 1.
29.
Sia AP 1 (invero dopo alcune iniziali reticenze; cfr. MP AP 1
16.8
, AI 21, pag. 5-10; MP di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99,
pag. 2-10), che IM 1 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.9.2011, AI 87, pag. 2-6)
hanno riconosciuto i fatti oggetto del capo di imputazione (MP di confronto AP
1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12; MP AP 1 24.10.2011, AI 119, pag. 1 e
segg.; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6), l’unica discrepanza tra di loro
riferendosi alla spartizione del provento del reato (cfr. sentenza impugnata,
consid. 12, pag. 26).
30.
a.
Al riguardo, la prima Corte ha accertato quanto segue:
“ a) che in base al testo dell'AA la
persona concretamente minacciata e quindi presunta vittima di questa asserita
estorsione (art. 156 n. 1 CP) non è S.
con l'inesistente storia degli albanesi, ma il di lui padre;
b) che
nella propria denuncia penale del 16.7.2011 ACPR 20 ha indicato di essere
stato vittima del reato di “raggiro”, quindi di
una possibile truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP
piuttosto che di un'estorsione ex art. 156 n. 1 CP (Al 1 Inc. MP 2001.5830);
c) che
effettivamente l'agire di AP 1 più che raffigurare il reato di cui all'art. 156 n. 1 CP meglio concretizza quello di
cui all'art. 146 cpv. 1 CP vista la serie di menzogne da lui messe
in piedi in quei frangenti (l'essere un falso poliziotto italiano infiltrato in
Svizzera, l'inesistente banda di albanesi minaccianti per questioni di droga S. da
tacitarsi con fr. 3'000.-, la veloce presentazione, onde legittimarsi,
di qualcosa di simile ad una tessera di riconoscimento
o, in macchina, dopo il prelievo del denaro, la finta telefonata in
polizia per organizzare un intervento operativo) se non che, e giustamente, AP
1.
non poteva essere legalmente perseguito
per siffatta ipotesi di legge visto che quando consegnò i soldi ACPR 20
più non credeva alla storia del falso poliziotto (PS ACPR 20 29.7.2011 pag. 5 e
13.9.2011
pag. 3 e 4), da cui la decadenza del presupposto legato dell'astuzia;
d) che
anche F., moglie di ACPR 20, pensò sin dall'inizio di essere stata vittima di una truffa (art. 146 cpv. 1 CP) visto come
appena il marito, assieme a AP 1 e IM
1, lasciò il domicilio per andare a prelevare i soldi da un bancomat di __________,
chiamò la centrale di polizia ma non per denunciare un'estorsione (art.
156.
n. 1 CP) bensì solo per verificare se con loro lavorasse “un certo app __________”
e quindi, ricevuta risposta negativa, rimproverare il
consorte con un “bravo pirla ti sei fatto truffare” al momento del suo rientro a casa (PS F. 13.9.2011 pag. 3);
e) che
anche i due poliziotti della cantonale giunti al domicilio dei coniugi ACPR 20,
sentito il loro racconto, consigliarono di “inoltrare
una denuncia contro ignoti al Ministero Pubblico per il titolo di reato di truffa”
(art. 146 cpv. 1 CP
e PS F. 13.9.2011 pag. 3) e non per estorsione (art.
156.
n. 1 CP);
f) che
ACPR 20, in urto alla possibile concretizzazione oggettiva del reato di
estorsione (art. 156 n. 1 CP), ha dichiarato come “il fantomatico poliziotto non ha mai proferito minacce”, circostanza confermata anche dall'altro suo figlio P. (PS
P. 10,10.2011 pag. 3), e che era solo il generalizzato atteggiamento di AP 1 e
la situazione creatasi che l’intimorivano e gli mettevano paura (PS ACPR 20
13.9.2011
pag. 4 e PP AP 1/ACPR 20 14.10.2011 pag. 11);
g) che
gli atti all'incarto e tutte le dichiarazioni delle parti non indicano assolutamente quale sarebbe stato il
grave danno di cui AP 1 avrebbe concretamente
e direttamente minacciato ACPR 20 (art. 156 n. 1 CP) se non gli avesse
consegnato la somma di fr. 3'000.-;
h) che
AP 1, nel suo VI PP 24.10.2011, ha sostenuto come in quei frangenti ACPR 20 era “titubante ma non intimorito” (PP
AP 1 24.10.2011 pag. 5) o spaventato (PP AP 1 24.19.2011 pag, 7);
i) che
l'atteggiamento genericamente intimidatorio di AP 1 così come più volte
sostenuto da ACPR 20 nei suoi VI (PS 29.7.2011 e 13.9.2011 nonché PP AP 1/ACPR
20.
14.10.2011) non doveva esser poi così concreto e oggettivamente grave se la
moglie, telefonando in polizia, non denunciò un'estorsione (art. 156 n. 1 CP)
in corso, ma chiese solo delle informazioni (PS F. 13.9.2011 pag. 3) mentre
l'altro figlio e fratello di S, una volta che suo padre, AP 1 e IM 1 se n'erano
andati, è pure lui “subito
uscito di casa” (PS P. 10.10.2011 pag. 3) invece di
restare in compagnia della madre per discutere con lei di quanto stava
succedendo e così rinfrancarla nell'attesa del rientro del padre, comportamento
che era iI minimo che la Corte si sarebbe aspettata di vedere se la situazione
fosse stata così tesa e preoccupante come soggettivamente sostenuto da ACPR 20” (sentenza impugnata, consid. 11 a-i, pag.
24-25).
b. Non considerando adempiuti i presupposti oggettivi del reato, i
primi giudici hanno prosciolto gli accusati dall’imputazione di estorsione
osservando che:
“ Gli atti all’incarto, infatti, non concretizzano alcuna reale
minaccia di un grave danno nei confronti del solo ACPR 20 (cons. 11a, 11f e 11g) tale da indurlo a consegnare a AP 1 fr. 3'000.-. Se invece questa da lui risentita
pressione intimidatoria doveva esser tratta dalla situazione che si era venuta
a creare come sembrerebbe dedursi dalla lettura dell’AA (“nel frattempo
intimorito dalla situazione ambigua creatasi a seguito del comportamento del
duo”), siffatta circostanza non è stata fatta propria dalla Corte visto il
comportamento avuto in quei frangenti da F. e P. (cons. 11i) che è stato
tutt’altro, leggendo distaccatamente i loro VI, che intimorito o pauroso (cons.
11f). La Corte non misconosce che l’agire di AP 1 e indirettamente del fido IM
1.
possa aver preoccupato e forse anche soggettivamente spaventato ACPR 20, ma
ciò non è ancora sufficiente per riconoscere l’imputazione qui in esame e
questo, a fortiori, anche in stretta applicazione del principio in dubio pro
reo (art. 10 cpv. 3 CPP) di cui i due imputati avrebbero in ogni caso a
beneficiare”
(sentenza impugnata,
consid. 27, pag. 39).
Valutazione della scrivente Corte
31.
Le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte in questa fattispecie
divergono alquanto le une dalle altre.
Sulla base degli atti è, tuttavia, possibile
accertare quanto segue.
a. La sera del 9 luglio 2011, AP 1 e IM 1 incontrarono, in un bar di __________,
S., un ragazzo - con deficit psico-motori e visibilmente alterato dall’alcol -
che raccontò loro, fra l’altro, di avere dei problemi con una banda di albanesi
cui doveva fr. 3’000.-. Quando il padre del ragazzo giunse nell’esercizio
pubblico intenzionato a ricondurre il figlio a casa, AP 1, approfittando
del’agitazione del giovane che, sembra, manifestava aggressività nei confronti
del genitore, si offrì di convincere il ragazzo a rientrare a casa e di
accompagnarlo al domicilio.
b. AP 1 si presentò ai genitori del ragazzo come l’appuntato F., un “poliziotto
italiano, infiltrato in Svizzera” che si stava occupando di una banda di
albanesi. Ai due genitori, AP 1 presentò, pure, come fosse un documento
attestante la sua qualità di poliziotto, una “specie di tessera con una
bandiera italiana” (PS ACPR 20, 13.9.2011, pag. 3) che i due guardarono,
però, solo di sfuggita.
IM 1 venne presentato come un collega/aiutante di
F. (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 5; PS P. 10.10.2011, pag. 2).
c. AP 1 raccontò ai genitori di S. - e al fratello che, pure, era presente
- che il giovane era entrato in contatto con una “banda di tipacci”
(che, per l’appunto, era quella di cui lui si occupava come infiltrato) che
lo ricattava (secondo quanto detto dal padre: PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 3)
oppure cui doveva dei soldi (secondo quanto detto dalla madre: PS F. 13.9.2011,
pag. 2) per un debito di droga (secondo quanto detto dal fratello di, cfr. PS P.
10.10
, pag. 2) e si offrì di risolvere la questione “andando a
consegnare i soldi” (verbale di confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99,
pag. 5), e meglio l’importo di fr. 3’000.- che chiese ai ACPR 20 di anticipare.
Al riguardo, ACPR 20 ha detto che
“ lo scopo del pagamento esattamente non me lo ha detto. Forse per
attirare la banda, come esca. Lo scopo del pagamento era che avrebbero
arrestato la banda per non dare più fastidio a mio figlio (…) lo scopo del
pagamento, mi ripeto, era quello di arrestare la banda. Poi la polizia avrebbe
provveduto a riconsegnarmi i soldi entro 10 giorni” (PS ACPR 20 29.7.2011, pag. 5);
“ io infatti avevo inteso che quell’importo trattavasi di una specie
di esca e che quando avrebbero catturato i componenti della banda, AP 1 si
sarebbe fatto vivo per informarmi dell’esito dell’operazione. AP 1 aggiungeva
pure che i soldi nel giro di al massimo 10 giorni sarebbero stati a me
riconsegnati”
(verbale di confronto AP
1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 8).
d. ACPR 20 accettò la richiesta.
Prima di partire per __________, alla volta del
bancomat da cui prelevare la somma, AP 1 si fece dare un foglio su cui scrivere
una ricevuta che sottoscrisse e fece sottoscrivere anche da ACPR 20 (e che
tenne per sé, dicendo a ACPR 20, che ne chiedeva una copia, che l’avrebbe fatta
non appena arrivato in centrale e che gliel’avrebbe spedita).
e. Redatta e firmata la “ricevuta”, AP 1, IM 1 e ACPR 20 - con la
vettura di IM 1 - raggiunsero il bancomat di __________ dove ACPR 20 prelevò la
somma.
AP 1 chiese a ACPR 20 se voleva andare con loro a
__________ a consegnare i soldi, ma lui rifiutò (cfr. verb. confronto AP 1/ ACPR
20.
14.10.2011, AI 99, pag. 9). Così, i due lo riaccompagnarono a casa.
Nel tragitto di ritorno verso __________, ACPR 20
consegnò i soldi a AP 1 e gli chiese quando li avrebbe riavuti, sentendosi
rispondere, come visto sopra, che la riconsegna sarebbe avvenuta entro, al
massimo, una decina di giorni.
Inutile dire che AP 1 si intascò, insieme a IM 1,
i fr. 3’000.- (verbale di confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12).
f. Va detto che, usciti i due pretesi poliziotti ed il marito, la
moglie di ACPR 20, giustamente insospettita, fece delle verifiche:
“ appena se ne erano andati, chiamavo la centrale della polizia e
chiedevo se effettivamente lavorava un certo app F.. Loro mi dissero che non
esisteva un poliziotto con questo nome e questo nemmeno a __________. Allora
richiamavo mio marito che dopo un attimo rispondeva. Gli dissi che non esisteva
un poliziotto con questo nome e a precisa domanda mi aveva risposto che era
appena tornato a casa ed era nel giardino. Egli venne in casa e mi disse che
era andato con queste persone a prendere i soldi. Io gli dissi “bravo pirla, ti
sei fatto truffare” (PS F.
13.9
, pag. 3).
La signora F., rispondendo al poliziotto che le domandava
se non le era sembrato strano che un poliziotto chiedesse loro dei soldi, ha
risposto:
“ con il senno di poi, posso dire che effettivamente la cosa è un po’
strana. Sul momento avevo dato fiducia a questo finto poliziotto”
(PS F. 13.9.2011, pag. 4).
g. Il signor ACPR 20 - negando con ciò, implicitamente, di essere quel
“bravo pirla che si era fatto imbrogliare” che la moglie aveva ritenuto
che lui fosse - ha, invece, detto di avere creduto alla storia del poliziotto
soltanto fino ad un certo punto e di essersi reso conto “di essere stato
truffato”:
“ quando ero su nel mio appartamento, prima di firmare la ricevuta” (PS ACPR 20 ACPR 20 29.7.2011, pag. 5);
“ quando i due erano in casa ho iniziato ad avere qualche dubbio su
quanto mi aveva raccontato (…) Quando gli ho dato i soldi non gli credevo più” (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 4);
“ mi ha chiesto di fargli una ricevuta (…) è stato a questo momento
che io ho percepito che qualcosa di strano stava accadendo. Ho pensato che mi
stessero prendendo in giro, cercando di ottenere del denaro da me”
(verbale di confronto AP
1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5).
h. Nonostante questa asserita presa di coscienza della stranezza della
situazione, come visto, ACPR 20 accettò la richiesta di AP 1 e, dopo averli
prelevati, gli consegnò i fr. 3’000.- richiesti.
Ha detto di averlo fatto perché spaventato:
“ non ho reagito in alcun modo ed ho assecondato i due per paura che
potesse accadere qualcosa a me o ai miei cari”
(verbale di confronto AP
1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5; cfr., anche, PS F. 13.9.2011, pag. 3; PS ACPR
20.
29.7.2011, pag. 3 e 6).
i. Tuttavia, ACPR 20 ha anche precisato che AP 1 non lo minacciò
espressamente:
“ non sono stato espressamente minacciato, ma io ho percepito un
sentimento di paura nei confronti del qui presente.
A domanda dell’avv. DI 1 se il qui presente ha
adottato un atteggiamento attivo che potesse suscitare paura, io rispondo di no
anche se ribadisco il mio sentore era che se non avessi fatto quello che lui
diceva poteva capitarmi qualcosa di brutto”
(verbale di confronto AP
1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11).
l.
Perché la fattispecie dell’estorsione ex art. 156
CP sia oggettivamente realizzata, l’autore deve determinare una persona a
compiere un atto pregiudizievole al patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo
coercitivo. Oltre alla violenza - in casu, certamente non realizzata - la legge
prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno.
La minaccia - che è un mezzo di pressione
psicologico (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 156, n. 11, pag. 400) -
può essere espressa o tacita (Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 15, pag. 400).
Perché, in concreto, sia data minaccia ai sensi
del citato disposto, occorre che la “situazione ambigua creatasi a seguito
del comportamento del duo” (punto B.2 AA) - e che, secondo l’ipotesi
accusatoria, costituisce l’elemento coercitivo (tacito) di cui all’art. 156 CP
- possa essere percepita come tale, cioè come minacciosa, da una persona
mediamente sensibile, nel senso che deve poter essere ammesso che la (pretesa)
minaccia, cioè la prospettiva dell’inconveniente, è atta ad indurre un
destinatario ragionevole che si trovasse nella medesima situazione della
vittima ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena
libertà decisionale.
La questione deve essere decisa in funzione di
criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico
(DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30
marzo 2010 consid. 2.2;6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2;6S.533/2006
del 2 marzo 2007 consid. 6.1;6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2;
6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156,
n. 12 e segg., pag. 400-401).
m. In concreto, questa Corte non può che condividere le conclusioni dei
primi giudici secondo cui AP 1 non ha messo in atto alcuna situazione
coercitiva a danno di ACPR 20. Non vi è stata minaccia espressa - e questo lo
ammette lo stesso ACPR 20. Ma nemmeno è possibile scorgere nella situazione
creata da AP 1 con la storiella dell’agente infiltrato una minaccia implicita.
Al di là delle dichiarazioni di ACPR 20 sul suo stato di paura (di cui diremo
in seguito), l’assenza di qualsivoglia comportamento atto a configurare una minaccia
implicita o tacita è provata da quanto fatto dai famigliari dopo la partenza
del marito/padre per __________: la moglie si è limitata alla verifica di cui
sopra (cfr. consid. 31.f) denunciando non paura ma imbroglio e il figlio P. si
è tranquillamente allontanato da casa. Se AP 1 e il compagno avessero creato,
con il loro atteggiamento, una situazione oggettivamente inquietante e, in sé,
costitutiva di minaccia, ben altro sarebbe stato il loro comportamento.
Del resto, comprova del fatto che non c’era
situazione coercitiva ma inganno - che ha funzionato nonostante l’oggettiva
inverosimiglianza della storiella - è l’ammissione fatta dalla signora F. di
avere “dato fiducia a questo finto poliziotto” (PS F. 13.9.2011, pag.
4).
Non va, poi, trascurato che le dichiarazioni di ACPR
20.
sul fatto di avere dato i soldi non perché avesse creduto alla storia del
poliziotto ma per paura destano più di una perplessità. In particolare, le
stesse sue dichiarazioni sul fatto che, in macchina, nel tragitto tra __________,
lui ha chiesto a AP 1 quando avrebbe potuto riavere i suoi soldi sono
rivelatrici di un ACPR 20 che ha creduto alla storia che gli era stata
propinata. In effetti, se davvero avesse capito che i due non erano poliziotti
e che lo stavano imbrogliando per farsi dare dei soldi, tale domanda non
avrebbe avuto alcun senso.
Del resto, anche facendo astrazione da tale
considerazione, va osservato che ACPR 20 ha indicato - quali elementi che hanno scatenato la sua paura - una certa perentorietà di AP 1 nel parlare (PS ACPR
20.
13.9.2011, pag. 3) e un suo essere “un po’ assillante” (verbale di
confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11). Non ha da essere
argomentato molto per dimostrare che tali elementi non bastano a configurare
una minaccia - per quanto implicita - oggettivamente atta ad indurre una
persona mediamente ragionevole e sensibile a fare atti contrari alla sua
volontà.
Come rilevato dai primi giudici, la fattispecie
andava, piuttosto, verificata alla luce dell’art. 146 CP. Un rinvio degli atti
al MP in questo senso appare, però, inopportuno poiché la realizzazione
dell’inganno astuto appare estremamente dubbia.
Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa ha
spiegato che l’elemento coercitivo è da ricercarsi nel fatto che, con la sua
storia, AP 1 ha creato nei signori ACPR 20 - genitori già provati dalle
difficoltà di gestione di un figlio problematico - uno stato d’ansia per
l’integrità del figlio: in sostanza, secondo l’accusa, AP 1 ha fatto credere loro che, se non avessero pagato, gli albanesi avrebbero potuto far del male al
figlio.
Ora, anche volendo far astrazione dal fatto che
la pretesa situazione coercitiva descritta dalla pubblica accusa non coincide
con quanto indicato nell’atto d’accusa e, dunque, anche volendo far astrazione
da un’eventuale violazione del principio accusatorio, si osserva che nemmeno
nello scenario descritto in questa sede dalla pubblica accusa si può ritenere
realizzato il presupposto coercitivo di cui all’art. 156 CP visto che la
realizzazione del (preteso) danno non dipendeva dalla volontà del (preteso)
estorsore (cfr., fra le altre, DTF 122 IV 322 consid. 1a).
Ne consegue che, anche su questo punto, l’appello
del procuratore pubblico deve essere respinto.
Commisurazione
della pena
32.
I primi giudici hanno inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e
9.
mesi per le ragioni descritte al considerando 52 della sentenza impugnata, alla
cui lettura si rinvia.
Entrambi gli appellanti censurano tale
commisurazione.
Il condannato chiede la riduzione della pena detentiva
inflittagli ad un massimo di 24 mesi e, in via subordinata, a tre anni, in
parte, da sospendere condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
Il procuratore pubblico, invece, chiede un
aumento della pena a 4 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quelle inflitte con i
decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del Ministero pubblico del
cantone Ticino.
33.
Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo
faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro
edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi
di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente
severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere
di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6
consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV
10.
consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di
censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.
1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende
(o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione
di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più
soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.
759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch
reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;
Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;
Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina
citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad
una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera
valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza
limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di
apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi
ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,
ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art.
398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento
all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n.
18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.
667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler
l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di
appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato
(Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2
lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e
404.
cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
34.
a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così
come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136.
IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22
giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5).
Con
riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128.
IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la
giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97
consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007
consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
35.
Giusta l’art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è
punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1).
Chi si rende colpevole di furto (art. 139 cifra 1
CP), con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, di danneggiamento
(art. 144 CP) o di violazione di domicilio (art. 186 CP) o di guida nonostante la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra
2.
vLCStr), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
A norma dell’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo
cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007,
ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7
e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire
romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
L’art. 46 cpv. 1 CP dispone che, se, durante il
periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è
pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la
sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare
nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art.
49.
CP.
36.
AP 1 risponde, oltre che del reato di guida
nonostante la revoca della licenza di condurre:
- di
una rapina commessa in correità con IM 1 ai danni di una signora anziana nelle
modalità descritte al punto 1.1 dell’AA che denotano particolare
spregiudicatezza e cattiveria (AP 1 si è messo sopra la vittima che era a
letto, le ha coperto il viso con una federa e/o il piumone e l’ha bloccata con
il peso del proprio busto mentre il correo frugava la camera da letto della
vittima alla ricerca di refurtiva), in ciò ricavando un bottino del valore di
fr. 11'000.-, causando, così, oltre al danno personale alla vittima, un danno
patrimoniale certamente non irrilevante;
- singolarmente
rispettivamente in correità con una o più persone:
-- 17
furti (di cui sette tentati) con una refurtiva complessiva pari a circa fr.
48'000.-;
-- 18
danneggiamenti con un danno complessivo di almeno fr. 16'500.- circa;
-- 16
violazioni di domicilio.
Sempre in relazione ai reati di cui risponde,
occorre considerare, ad aggravamento della colpa di AP 1, che egli ha commesso
il numero di reati suindicato in un breve lasso di tempo (poco più di 6 mesi)
dimostrando, con ciò, di avere fatto della delinquenza una norma di vita e,
inoltre, che, almeno in alcuni casi, ha agito, non solo (o non tanto) per lucro
ma per vendicare pretesi torti subiti da lui o dalla compagna.
Quanto alle circostanze personali, occorre
considerare che AP 1 ha delinquito nei modi indicati avendo alle spalle altre
condanne penali, tra cui due (e non uno, come si legge nella sentenza
impugnata, consid. 52, pag. 60) per reati contro il patrimonio (le rapine, di
cui una con sequestro di persona) per cui è stato condannato (sentenze del 7
luglio 2003 della Corte di appello di __________ e del 29 marzo 2007 del
Tribunale ordinario di __________) a lunghe pene detentive, effettivamente
scontate. Ciò aggrava in modo significativo la sua colpa: il TF ha, infatti,
più volte precisato che, nella commisurazione della colpa, pur non costituendo
più la recidiva un’aggravante a sé stante, i precedenti per reati di analoga
natura vanno considerati con particolare rigore (cfr, fra le altre, STF
6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2).
Ritenuto, invece, che, al di là di un’infanzia
certamente non facile, non vi sono elementi attenuanti da considerare -
rilevato come, se fosse stata confermata la condanna per la rapina di __________,
questa Corte non avrebbe avuto motivi per scostarsi dalla pena inflitta in
prima sede - a AP 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.
La pena vale quale pena unica rispetto a quelle
inflitte dal Ministero pubblico ticinese con i decreti di accusa 5.7.2010,
4.10.2010
e 30.11.2010.
La sua entità esclude, di per sé, la concessione
del beneficio della sospensione condizionale.
40.
Tassa di
giustizia e spese
Visto l’esito degli appelli, in applicazione
dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di
primo grado sono posti a carico di AP 1 nella percentuale fissata nella
sentenza impugnata.
Gli oneri relativi al procedimento di appello
seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).
Quelli relativi all’appello di AP 1 sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili. Quelli relativi all’appello di
procuratore pubblico sono, pure, posti interamente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6,10, 77,
80, 81, 84, 139, 348 e segg.,
379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto
ONU II;
12, 22, 46, 47, 48, 49, 51, 139, 140, 144, 156 e
186 CP;
95 cifra 2 vLCStr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello del procuratore pubblico
è respinto mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza
di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.1.1,
2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise
criminali sono passati in giudicato:
1.1. AP 1
è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. rapina,
commessa in correità con IM 1, a __________, il 10.7.2011, in danno di ACPR 18,
con una refurtiva denunciata, parzialmente recuperata, di fr. 5'950.- e Euro
3'050.-;
1.1.2. ripetuto
furto, in parte tentato, commesso, in 17 occasioni, di cui 7 tentate, in
correità con IM 1 e con terzi, in diverse località dei cantoni __________ e __________,
nel periodo 7.1.2011-11.8.2011, con una refurtiva denunciata di almeno
fr. 44'259.- e Euro 2’500.-;
1.1.3. ripetuto danneggiamento, commesso in relazione ai furti di
cui al punto n. 1.1.3 del presente dispositivo nonché ad __________ il 3.7.2011
in danno della PPP Condominio __________, con un danno denunciato di almeno fr.
16'548.25;
1.1.4. ripetuta violazione di domicilio, commessa in 16
occasioni, in relazione ai furti di cui al punto n. 1.1.3 del presente
dispositivo;
1.1.5. guida nonostante la revoca della licenza di condurre,
commessa a Bellinzona il 15.12.2010.
1.2. AP 1
è prosciolto dalle imputazioni di rapina (punto n. A.1.2 dell’AA), estorsione
(punto n. B.2 dell’AA), furto (punto n. B.3.1 dell’AA), danneggiamento (punto
n. B.4.1 dell’AA) e violazione di domicilio (punto n. B.5 dell’AA limitatamente
al furto di cui al punto n. B.3.1 dell’AA).
1.3. Richiamati i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del
Ministero pubblico del cantone Ticino, AP 1 è condannato alla pena detentiva di
3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a
valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.
2. Il condannato, in anticipata
esecuzione di pena, è ricondotto in carcere per la prosecuzione
dell’espiazione.
3. È
confermata l’attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di
prima sede così come decisa dai giudici di prime cure.
4. Gli
oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'500.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr.
1'700.-
sono interamente posti a carico dello Stato che
rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
5. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'500.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti interamente a carico
dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.
6. Intimazione
a:
7. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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