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Decisione

17.2012.61

Valutazione della chiamata di correo: proscioglimenti per inconsistenza della stessa. Proscioglimento anche dal reato di estorsione poiché l'autore non ha creato alcuna situazione coercitiva

24 ottobre 2012Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

I due fratelli

minori sono deceduti: l’uno, dopo una grave malattia, a causa di un tumore (o

di un ictus, come detto al dibattimento d’appello, cfr. verb. dib. d’appello, pag.

2), l’altra per overdose di stupefacenti.

A 16 anni, AP 1 ha lasciato la madre per vivere da solo.

Ha lavorato

come parchettista e come imbianchino (cfr. verb. dib d’appello, pag. 2).

Dopo

l’assolvimento dell’obbligo militare, si è sposato. Dal matrimonio (poi sciolto

per divorzio) è nata una figlia, oggi quasi trentenne e con cui non ha più

alcun rapporto.

Secondo le sue

dichiarazioni, le sue vicissitudini con la giustizia penale sono iniziate il 5

agosto 2002 quando, a causa di difficoltà finanziarie - dovute, secondo le sue

dichiarazioni, al pagamento dei costi di rimpatrio della salma del fratello

(cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3) - ha compiuto, con un correo, una rapina in

banca: usando un taglierino come arma, i due si sono fatti consegnare circa

30'000’000 di lire italiane e 45 sterline (cfr. sentenza della Corte d’appello

di __________ relativa a questo reato, in atti sub AI 104). Tratto in arresto

il 30 agosto 2002, per questa rapina gli è stata inflitta, in secondo grado, la

pena di 4 anni e 9 mesi. AP 1 è, poi, stato nuovamente condannato, per una

seconda rapina (di un telefonino) commessa il 28 marzo 2007, a 2 anni di detenzione.

Scontate le

sue pene in diversi penitenziari italiani, AP 1 è stato scarcerato il 25

gennaio 2009.

Al riguardo, AP

1 ha precisato di non avere potuto beneficiare, negli ultimi tre anni di

detenzione, nonostante la buona condotta tenuta in carcere, degli arresti

domiciliari poiché la madre non gli ha permesso di abitare con lei.

Il suo casellario

giudiziale italiano racconta, però, una storia più grave, almeno per il numero

di reati commessi e la loro varietà (cfr. consid. 10).

Uscito dal

carcere, AP 1 si è, praticamente subito, trasferito in Svizzera, soggiornando,

dapprima, a __________ con il fratello (con cui, però, ha ben presto litigato e

non ha più rapporti), poi a __________ (per circa due mesi), poi ancora a __________

presso la donna che sarebbe, poi, diventata sua moglie, poi ancora, a __________

con la sua attuale compagna e, infine, dopo una breve permanenza (durata due

mesi) a __________, da dicembre 2010, a __________.

Durante il soggiorno

in Svizzera ha lavorato, prima, come imbianchino, poi, da ottobre 2009, come

agente di sicurezza presso la __________.

Il 18 dicembre 2009, AP 1 ha sposato S. (cittadina svizzera). Il matrimonio ha avuto brevissima

durata: i due coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2010 (lui sostiene

di averla sorpresa con un altro uomo; AI 136, pag. 2) e il divorzio è stato

pronunciato il 23 novembre dello stesso anno.

L’appellante ha, poi, avviato una relazione con

l’attuale compagna, V. (cfr. MP AP 1 16.8.2011,

pag. 17; sentenza impugnata, consid. 2, pag. 15).

Almeno da dicembre 2010, AP 1 non ha più lavorato.

Alla polizia ha detto di avere vissuto grazie a prestiti di amici di cui non ha

però voluto rivelare il nome.

Non intende più tornare in Italia (alla polizia

ha detto “piuttosto che andare in Italia mi ammazzo”; MP AP 1 16.8.2011,

AI 21, pag. 17).

9. AP 1 risiede in Svizzera senza alcuna autorizzazione: con decisione 1.

marzo 2011 gli è stato negato il richiesto permesso B.

Dal 5 luglio 2011, egli era a __________ come

semplice turista (AI 122).

A suo carico non risultano, in Svizzera, né

precetti esecutivi né ACB (doc. TPC 42).

10. L’estratto

del casellario giudiziale italiano del 1. febbraio 2012 di AP 1 (doc. TPC 32 )

riporta sei condanne:

1) 21/05/1985: multa di 20’000 lire per emissione

di assegni a vuoto

2) 18/05/1988: 20 giorni di arresto (sospesi

condizionalmente) e 2'000’000 lire di multa per infrazione alla legge sulla

circolazione stradale

3) 18/11/1996: 20

giorni di arresto (poi sostituito con l’ammenda di lire 1'600'000) e 150’000

lire di multa per circolazione abusiva con veicolo avente carta di circolazione

o targa ritirata

4) 07/07/2003: 3

anni e 2 mesi di reclusione

e multa di 1'200.00 euro per rapina in concorso con sequestro di persona per i

fatti del 5/8/2002 in __________ (pena detentiva eseguita dal 31/08/2002 al 03/08/2005)

5) 29/03/2007: 2 anni di reclusione e multa di 400.00 euro per la rapina commessa il 28/3/2007 a __________ (pena detentiva eseguita dal 14/06/2007 al

26/01/2009)

6) 07/05/2010: 2 anni e 2 mesi

di reclusione per cessione illecita di sostanze stupefacenti e induzione alla

prostituzione (fatti commessi nel mese di marzo 2000 e dal mese di maggio a luglio

2001), pena cancellata, secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello,

dall’indulto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).

L’estratto del casellario giudiziale svizzero di AP

1 (cfr. doc. TPC 22) riporta, invece, tre DA emanati dal MP ticinese:

- DA 5.7.2010: pena

pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente

con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'000.- per guida in

stato di inattitudine commessa il 28.02.2010

- DA 4.10.2010: pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 40.-,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'200.- (pena

complementare a quella inflitta il 05.07.2010) per infrazione alle norme

della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di

provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca commessa il 07.06.2010

- DA 30.11.2010: pena pecuniaria di 5 aliquote

giornaliere da fr. 40.-, sospesa condizionalmente con un periodo di

prova 3 anni, e multa di fr. 400.- (pena

complementare a quelle inflitte il 05.07.2010 ed il 04.10.2010) per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca commessa il 27.06.2010.

Inoltre, dagli atti risulta che, con DA 30 agosto

2010, AP 1 è stato condannato ad una multa di fr. 400.- per contravvenzione

alla LStup e, meglio, per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e l’11

agosto 2010, consumato un imprecisato quantitativo (ma almeno 73 grammi lordi) di cocaina nonché per avere, il 17 agosto 2010, detenuto 16 grammi lordi della medesima sostanza (doc. TPC 47).

Non avendo pagato le multe di cui ai DA 5.7.2010

e 30.11.2010, AP 1 ha espiato, dal 14 febbraio al 6 marzo 2011, 20 giorni di

detenzione in regime di carcere aperto.

11. Ritenuto

come i reati qui in discussione siano stati - secondo l’ipotesi accusatoria -

commessi da AP 1 in correità con IM 1 (e, ma una volta sola, IM 2), è opportuno

brevemente ricordare come i due uomini si siano conosciuti e come abbiano

deciso di commettere, insieme, dei furti.

a. IM

1, cittadino portoghese nato il 26 maggio 1990, entrato in Svizzera il 1.

maggio 2008, è titolare di un permesso B dal 17 marzo 2011 con validità sino al

16 marzo 2016 (AI 123) e vive a __________.

Al momento dei fatti considerati dall’AA lavorava

come agricoltore presso l’azienda agricola __________.

IM 1 è incensurato in __________ (doc. TPC 23) e

in __________ (AI 59) mentre è stato condannato in __________, il 23 gennaio 2007, a 60 aliquote giornaliere da € 4 l’una per un’infrazione alla legge sulla circolazione

stradale.

b. DI 2,

cittadina portoghese, nata il 15 maggio 1988 è sorella di IM 1. Al momento dei

fatti viveva provvisoriamente presso il fratello. Non ha mai frequentato AP 1.

c. AP 1 e IM 1, conosciutisi a __________ tramite un amico comune, si sono

frequentati assiduamente da fine maggio/inizio giugno 2011:

“ Ho conosciuto AP 1 circa un anno e mezzo fa. L’ho conosciuto per il

tramite di una persona che all’epoca lavorava con me, tale C. di cui non

conosco il cognome (…) Questo C. mi aveva chiesto se potevo accompagnarlo a __________

con la mia vettura e ci siamo recati alla stazione FFS dove ci aspettava il AP

1.

ADR (…) Sulla strada del ritorno C. mi dice che AP

1 era persona in grado, in caso di difficoltà, di trovarmi anche un lavoro. Ho

rivisto AP 1 sempre a __________ in altre 3 o 4 occasioni, una volta da solo e

le altre accompagnato da questo C.. (…) Non ho più rivisto AP 1 per circa un

anno, l’ho rincontrato 3 mesi fa (…) AP 1 mi ha detto che doveva andare via dalla Svizzera e che aveva bisogno che lo accompagnassi da 2 o 3 persone che gli

dovevano dei soldi, cosa che poi io feci nei giorni successivi anche 2 o 3

volte alla settimana”

(MP IM 1 16.8.2011, AI

20, pag. 4 e 5).

d. Riguardo alla comune attività di ladri, IM 1 ha dichiarato quanto segue:

“ in verità, non vi è mai stata un’idea comune di commettere furti. AP

1 mi diceva di accompagnarlo. Mi prometteva dei soldi ma io non sapevo cosa

lui facesse. L’ho capito solo quando in un’occasione è tornato con degli

attrezzi e me li ha lasciati. Lui non mi aveva detto esplicitamente che aveva

commesso un furto ma mi aveva detto che era andato a cercare un amico, non lo

aveva trovato e quindi aveva preso degli attrezzi da lavoro” (MP IM 1 16.8.2011, AI 20, pag. 5).

Diversa la versione di AP 1 che, in particolare

al dibattimento d’appello, ha spiegato che, in realtà, idea comune c’era e che

l’obiettivo di alcuni furti era stato individuato da IM 1 che, grazie alla sua

attività di giardiniere, aveva modo di frequentare diverse case (cfr. verb.

dib. d’appello, pag. 4).

12. Circostanze

dell’arresto

a. Così come ricordato dai primi giudici, AP 1, prima di essere

arrestato, è stato più volte inchiestato:

-

una prima volta nel gennaio 2011 per i fatti di cui al punto C.9 dell’AA;

-

una seconda la notte fra il 3 e il 4 marzo 2011 (con un giorno d’arresto) per

i fatti di cui ai punti C.6, C.7 e C.8 dell’AA;

-

la terza, insieme a IM 1 e IM 2, per i fatti di cui ai punti A.1, B.3, B.4 e

B.5 dell’AA;

-

infine, per l’ultima volta, nel luglio 2011 per i fatti di cui al punto B.2

dell’AA.

AP 1 è, poi, stato posto in carcerazione

preventiva dal GPC il 17 agosto 2011 (AI 29 e 125).

Dall’11 novembre 2011 AP 1 è in anticipata

espiazione di pena (AI 136 e 137). In tale stato detentivo si è presentato al

dibattimento di primo grado (cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 17) e,

poi, a quello d’appello.

b. IM 1 è stato posto in carcerazione preventiva dal GPC il 18 agosto

2011(AI 28 e 124).

Anche IM 1 è in anticipata espiazione di pena dall’11

novembre 2011 (AI 138 e 139).

c. IM 2 è stata posta in carcerazione preventiva dal GPC il 2 settembre

2011 (AI 47). E’ stata scarcerata dal PP il 15 settembre 2011 (AI 79).

13. Alla fine dell’inchiesta, la pubblica accusa ha emanato un atto di

accusa nei confronti delle tre persone indicate.

La sentenza che ha parzialmente confermato l’atto

di accusa è stata accettata da IM 1 e da IM 2. È stata, invece, come visto,

appellata da AP 1 e, in via incidentale, dalla pubblica accusa.

I. Appello

di AP 1

Accertamenti e conclusioni della prima Corte

in merito alla rapina di cui al punto A.1.2 dell’AA

14. La pubblica accusa ha imputato a AP 1, IM 1 e IM 2 di avere commesso,

in correità, una rapina ai danni di ACPR 19 secondo le seguenti modalità.

AP 1 e IM 1 hanno, dapprima, pianificato le

modalità d’esecuzione della rapina e, poi, proceduto ad un sopralluogo.

La rapina pianificata è stata eseguita il 19

luglio 2011 da IM 1 e dalla sorella. I due, recatisi presso il Bar __________,

hanno atteso l’orario di chiusura e, sorpresa la cameriera ACPR 19 mentre

apriva la sua vettura, l’hanno bloccata l’uno da una parte e l’altra dall’altra.

Mentre IM 1 la tratteneva per un braccio e le appoggiava un coltellino sulla

spalla, IM 2 le ha strappato la borsa sottraendone il contenuto del valore

complessivo di fr. 749.95.

15. IM 1 e IM 2 non contestano i fatti appena citati che -come indicato dai

primi giudici - “altro non sono che la trasposizione delle loro pregresse

dichiarazioni in istruttoria” (sentenza impugnata, consid. 10 in initio, pag. 20).

Per contro, AP 1 ha sempre sostenuto di essere totalmente estraneo a tale rapina affermando che, la sera del 18

luglio, IM 1 si presentò, con la sorella, al suo domicilio e che lui fece

accomodare nel suo appartamento soltanto l’uomo che gli disse che aveva bisogno

di soldi e che, perciò, “voleva combinare qualcosa, cioè una rapina o un

furto”:

“ Rammento che mi ha detto di volere andare a curare qualcuno e che

voleva farlo a __________. Io ho risposto che non ne volevo sapere nulla poiché

se se si fa qualcosa a __________ la colpa la prendo io. La conversazione è

terminata così, io sono rimasto a casa mentre IM 1 se ne è andato” (PS AP 1 29.8.2011, pag. 4).

Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito, non solo la sua estraneità, ma la sua contrarietà alla commissione di tale

furto/rapina:

“ Quella sera IM 1 è venuto a casa mia, con una persona (sua sorella)

che neppure ho fatto entrare. IM 1 mi disse che aveva bisogno di soldi e mi

chiese, riferendosi al bar che poi ha rapinato: “Trovo dei soldi lì?”. Io gli

ho risposto che soldi se ne trovano dappertutto ma gli ho anche detto di non

andare lì a fare la rapina perché sicuramente avrebbero dato a me la colpa,

visto che il bar è a 10 m da casa mia. Io non sono un santo ma non sono neanche

stupido, nel senso che non mi accollo rischi inutili. Non è neppure vero, come

è stato detto, che il giorno dopo io sono andato in giro per __________

chiedendo notizie della refurtiva. In realtà, il giorno dopo, tutti parlavano

solo di quello. __________ è un paesino: sono quattro case e io per forza ho

sentito. In più ACPR 19 è una mia amica, è serba come la mia compagna. Non

avrei mai né deciso né partecipato ad una rapina ai danni di quella ragazza. Ma

neanche ai danni del bar, visto che lì già avevo fatto un furto mesi prima (il

28.11.2011)”

(verb. dib. d’appello, pag.

4-5).

Valutazione

della posizione di AP 1 da parte della scrivente Corte

16. Come

visto sopra, perché possa essere un sufficiente sostegno probatorio per

l’accertamento di un fatto contestato, la chiamata di correo deve essere in sé

credibile, spontanea, disinteressata, lineare e costante. Dati questi

presupposti, essa deve, inoltre, poter essere confermata - “vestita” - da

elementi oggettivi esterni (cfr. sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10 settembre

2010 consid. 4.1.b).

In concreto, la chiamata di correo effettuata da IM

1 è certamente spontanea nel senso che essa non è stata indotta né dagli

inquirenti né da altri fatti estranei alla persona del chiamante (PS IM 1

16.8.2011, ore 15.10, pag. 1).

Qualche perplessità desta, invece, la chiamata

già dal profilo della sua credibilità intrinseca. Infatti, da un lato, nella

storia della collaborazione AP 1/IM 1 non ci sono altri episodi in cui AP 1

abbia agito solo da “mandante” (i due hanno sempre operato materialmente

insieme) e la ragione addotta da IM 1 per questa particolarità (AP 1 non ha

partecipato perché le vittime lo conoscevano) non regge poiché, in altri casi, AP

1 non si è fatto alcuno scrupolo ad eseguire materialmente furti ai danni di

persone che conosceva (valga, per tutti, il caso della vicina di casa).

Nemmeno la chiamata è cristallina avuto riguardo

al criterio del disinteresse.

Se è vero che essa può essere ritenuta tale nel

senso che, con tale chiamata, IM 1 si è assunto la responsabilità di un gesto

che gli inquirenti non gli avevano ancora contestato, è anche vero che, così

come sostenuto dalla Difesa, tale disinteresse si ritrova ad essere di molto

sfumato se solo si pon mente al fatto che, così come per gli altri furti, anche

per questo episodio, IM 1 ha attribuito il ruolo principale a AP 1. In questo senso, non può essere misconosciuto l’interesse del chiamante ad avere, anche per la

rapina di __________, AP 1 come il partecipante cui attribuire il ruolo di

colui che, non solo ha avuto l’idea di mettere a segno il colpo, ma l’ha anche

spinto a partecipare, superando le sue remore. Indicative, al proposito, sono

le seguenti dichiarazioni:

“ Circa 3/4 settimane

fa, (…) AP 1 mi ha chiamato (…)mi disse che voleva che io

commettessi un furto poco

distante da casa sua, e meglio al Bar __________. Mi indicò quel locale in quanto lui ha degli attriti contro il

proprietario di cui io però non conosco il nome. (…) All'inizio io non volevo

andare a commettere questo furto poi però mi convinse non tanto a parole ma piuttosto guardandomi. Il suo

sguardo mi intimorisce.

ADR che il suo sguardo mi intimorisce perché ha uno sguardo come se nulla gli facesse paura,

come se io guardandolo mi sentissi quasi obbligato ad obbedirgli”

(PS IM 1 16.8.2011, ore

16.45, pag. 2-3);

“ Dopo

quando siamo rimasti soli AP 1 è tornato sul discorso dell’affare che altro non

era che compiere una rapina ai danni del Bar __________ (preciso che di

compiere questa rapina me ne aveva già accennato in precedenza ma io ho sempre rifiutato)”

(MP IM 1 8.9.2011, AI

60, pag. 2-3);

“ quella

notte siamo stati ancora insieme e ci siamo messi a parlare. Io continuavo a

dire che non me la sentivo di fare quella rapina. Non so dire nulla in merito a

questi contatti, non me li ricordo nel dettaglio. E' probabile che io sia

rimasto da solo a pensare sul posto e poi gli ho detto che non

me lo sentivo” (MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag. 8).

La chiamata di IM 1 desta, poi, altre grosse

perplessità se esaminata alla luce del criterio della costanza.

IM 1 ha, infatti, modificato la sua versione non

soltanto riguardo all’identità della donna che ha agito con lui, ma anche sulla

questione del sopralluogo. Di questo fatto - fondamentale nell’economia interna

della chiamata - IM 1 non ha fatto cenno per ben quattro verbali (i tre del

16.8.2011 e quello del 18.8.2011) e ne ha parlato soltanto nel verbale del 23

agosto successivo.

A queste importanti fragilità intrinseche alla

chiamata, si aggiunge la totale assenza di elementi esterni che possano essere

chiamati a sorreggerla.

A torto i primi giudici hanno ritenuto che la

testimonianza della sorella potesse fungere da supporto alla chiamata in

correità. Infatti, il 1. settembre 2011, all’esplicita domanda a sapere se AP 1

c’entrasse in qualche modo con la rapina di __________, IM 2 ha risposto affermando, in sintesi, “non conosco AP 1, so che frequenta mio fratello e mi si dice

che è persona poco raccomandabile” (AI 45, pag. 7). E’ stato soltanto nel

verbale successivo (quello del 12 settembre 2011), e soltanto dopo che la

verbalizzante le aveva esplicitamente contestato che il fratello aveva

dichiarato che, in macchina, lui le aveva detto che era stato AP 1 (n.d.r: AP 1)

a dirgli della possibilità di fare la rapina, che la donna ne ha confermato le

dichiarazioni (AI 65, pag. 3). Non ha da essere argomentato molto per spiegare

che, in queste condizioni, le dichiarazioni della donna non possono essere

chiamate a conferma di quelle del fratello. Diverso sarebbe stato se la donna

avesse parlato spontaneamente del colloquio asseritamente avuto con il fratello

in macchina. In quel caso, le sue dichiarazioni avrebbero potuto fungere da

sostegno della chiamata perché non si vede quale motivo IM 1 avrebbe avuto, in

quel momento, di mentire alla sorella sul coinvolgimento di AP 1. Ma la

questione si pone diversamente. Sul coinvolgimento di AP 1 nella rapina, la

donna ha dapprima risposto lasciando intendere di non sapere nulla al proposito,

tornando sui suoi passi e dando una risposta completamente diversa soltanto

dopo essere stata informata di quanto dichiarato dal fratello. Non solo la loro

modifica, ma soprattutto la tempistica di tale modifica toglie alle

dichiarazioni della donna qualsiasi credibilità ed esclude, perciò, che esse

possano essere utilizzate a sostegno della chiamata in correità effettuata dal

fratello.

Neppure ai tabulati telefonici può essere

attribuita funzione di sostegno di una chiamata in correità in sé già

traballante per i motivi suesposti. Essi potranno, certo, provare che la sera

prima della rapina (cioè, la sera in cui IM 1 situa il sopralluogo) AP 1 fosse

nella zona servita dall’antenna di __________ (così come sostengono i primi

giudici). Ma la cosa è assolutamente priva di rilevanza probatoria per quanto

qui interessa, visto che AP 1 abitava, all’epoca, appunto a __________.

Nemmeno è rilevante il fatto che i tabulati

telefonici attestano di un fitto scambio di telefonate fra AP 1 e IM 1, nella

misura in cui è accertato che, nell’ambito del sodalizio criminale in essere

fra i due sin dal gennaio precedente, le telefonate erano, fra loro,

quotidianamente numerose.

Totalmente insignificante dal profilo probatorio

è, poi, il fatto che, il giorno dopo la rapina, AP 1 ha chiesto dell’ammontare della refurtiva ad alcuni avventori del bar: è del tutto naturale che, in

particolare in un paesino quale è __________, una rapina diventi, in tutti i

suoi dettagli, oggetto di discussione.

In queste condizioni, forza è constatare che l’ipotesi

accusatoria - che la prima Corte ha fatto propria - non ha sufficiente

fondamento probatorio.

Su questo punto, dunque, l’appello di AP 1 deve

essere accolto ed egli deve essere prosciolto dall’imputazione di rapina per i

fatti di cui al punto A.1.2 dell’AA.

Considerandi

II. Appello

incidentale del PP

Accertamenti e conclusioni della prima Corte

in merito al furto di cui al punto B.3.1 dell’AA ed ai relativi danneggiamento (punto

B.4.1 dell’AA) e violazione di domicilio (B.5 dell’AA limitatamente al punto

B.3.1 dell’AA)

23.

a. Fra i vari furti che la pubblica accusa ha imputato a AP 1 (da solo,

in correità con IM 1 o in correità con terzi) vi è quello commesso a __________,

nel periodo 24/26 dicembre 2010, ai danni di ACPR 6 cui, secondo l’ipotesi

accusatoria, sono state sottratte due giacche e svariato materiale elettronico

ed informatico per un valore complessivo di fr. 6'009.-. In relazione a questa

fattispecie, il PP ha imputato a AP 1 (in correità con IM 1), oltre al reato di

furto, anche quelli di danneggiamento (per avere danneggiato la porta

principale e lo stipite nonché un’anta di un armadio) e di violazione di

domicilio (per essere penetrato nella proprietà altrui contro la volontà degli

aventi diritto).

b. AP 1 ha sempre negato di avere

partecipato a detto furto.

c. Al dibattimento di primo grado, rettificato il valore della

refurtiva indicato nell’atto d’accusa in fr. 3'300.- (verb. dib. TPC, pag. 3;

cfr. pure descrizione oggetti allegata alla denuncia 26.12.2010, all. 28 al RPG

10.11

), la prima Corte ha, per finire, prosciolto l’accusato dai tre capi

di accusa relativi alla descritta fattispecie: la chiamata in correità

formulata da IM 1 non è stata ritenuta credibile: secondo la Corte della assise

criminali, IM 1 aveva motivi propri per rivalersi, illecitamente, su ACPR 6,

senza avere bisogno di essere motivato da AP 1 (sentenza impugnata, consid.

29a, pag. 40; consid. 33a, pag. 44; consid. 35a, pag. 45-46).

d. Con

il suo appello, la pubblica accusa sostiene, invece, la credibilità della

chiamata in correità di IM 1.

Valutazione della scrivente Corte

25.

Nel

corso dell’inchiesta AP 1 - che ha ammesso di avere commesso gli altri furti,

danneggiamenti e violazioni di domicilio imputatigli - si è sempre dichiarato

estraneo al furto ai danni di ACPR 6 (PS AP 1 13.10.2011, pag. 2-3; MP AP 1

10.11

, AI 136, pag. 5-6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7), così come ai

relativi danneggiamento e violazione di domicilio (all. 1 al verb. dib. TPC,

pag. 10), precisando di non avere mai avuto problemi con la vittima che egli

conosceva per essere stato l’amico della sorella di IM 1 (MP AP 1 10.11.2011,

AI 136, pag. 5-6).

Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non avere mai avuto alcun motivo di rancore nei confronti di ACPR 6 che - anzi -

l’aveva aiutato in un trasloco (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5).

26.

IM 1, pur ammettendo di avere partecipato al furto commesso ai

danni di ACPR 6, ne ha sempre attribuito la paternità a AP 1, sostenendo che

questi decise di mettere a segno tale colpo per vendicarsi di un torto subito:

“ Sono rimasto

impressionato perché il furto AP 1 lo ha fatto per farla pagare a detto ACPR 6,

anche se non so il motivo per cui l’abbia fatto, ma ho saputo da un amico del

marito di mia mamma, che tra i due c’erano dei motivi di soldi”

(MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag.

2);

“ Lui mi aveva detto

che AP 1 ed il proprietario dell’appartamento avevano litigato. (…) So che loro

due avevano fatto dei furti assieme e che poi avevano litigato” (PS IM 1 30.9.2011, pag. 2-3).

27.

L’inattendibilità

della chiamata in correità di IM 1 è, in questo caso, dimostrata - senza che

sia necessario addentrarsi nella sua valutazione sulla scorta dei criteri

elencati sopra - dalle dichiarazioni della vittima del furto che ha sempre

negato che fra lui e AP 1 vi fosse qualche motivo di rancore mentre - ha

dichiarato - ruggine c’era fra lui e IM 1:

“ Escludo che il AP 1 possa avere dei motivi di astio nei miei

confronti. Con lui non ho mai avuto problemi né ho trattato affari leciti o

illeciti che siano. Come detto invece IM 1 era sicuramente arrabbiato con il

sottoscritto e poteva avere desiderio di vendetta”

(PS Capizzi 20.9.2011,

pag. 4).

Ritenuto come, in questo caso, sia accertato,

sulla scorta delle dichiarazioni della vittima del furto, che IM 1, nella sua

chiamata in correità, ha mentito, questa Corte non può che confermare il

proscioglimento di AP 1 sia dall’imputazione di furto di cui al punto n. B.3.1

dell’AA sia da quelle di danneggiamento (punto n. B.4.1 dell’AA) e di

violazione di domicilio (punto n. B.5 dell’AA limitatamente al punto B.3.1

dell’AA) relative alla medesima fattispecie.

Accertamenti e conclusioni della prima Corte

in merito all’estorsione di cui al punto B.2 dell’AA

28.

La pubblica accusa ha imputato a AP 1 di avere, in correità con IM 1,

commesso un’estorsione ai danni di ACPR 20.

Secondo la tesi del procuratore pubblico, AP 1,

dopo avere conosciuto in un bar S. (ragazzo affetto da ritardo psicomotorio

che, quella sera, era in stato alterato dall’alcol), lo ha accompagnato a casa

e, presentatosi al padre del giovane, ACPR 20, come un agente italiano

infiltrato dell’antidroga, gli ha spiegato che il figlio aveva un debito di fr.

3'000.- con una banda di albanesi di __________ e si è offerto di recarvisi per

consegnare l’importo in questione alle citate persone.

Stando all’accusa, il comportamento di AP 1 e IM

1.

- che ha spalleggiato l’amico confermando alla famiglia la bontà dei suoi

intenti - ha creato una situazione ambigua che, intimorendolo, ha indotto ACPR 20 a farsi accompagnare al più vicino bancomat dove ha prelevato l’importo di fr. 3'000.- e lo ha

consegnato a AP 1.

29.

Sia AP 1 (invero dopo alcune iniziali reticenze; cfr. MP AP 1

16.8

, AI 21, pag. 5-10; MP di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99,

pag. 2-10), che IM 1 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.9.2011, AI 87, pag. 2-6)

hanno riconosciuto i fatti oggetto del capo di imputazione (MP di confronto AP

1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12; MP AP 1 24.10.2011, AI 119, pag. 1 e

segg.; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6), l’unica discrepanza tra di loro

riferendosi alla spartizione del provento del reato (cfr. sentenza impugnata,

consid. 12, pag. 26).

30.

a.

Al riguardo, la prima Corte ha accertato quanto segue:

“ a) che in base al testo dell'AA la

persona concretamente minacciata e quindi presunta vittima di questa asserita

estorsione (art. 156 n. 1 CP) non è S.

con l'inesistente storia degli albanesi, ma il di lui padre;

b) che

nella propria denuncia penale del 16.7.2011 ACPR 20 ha indicato di essere

stato vittima del reato di “raggiro”, quindi di

una possibile truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP

piuttosto che di un'estorsione ex art. 156 n. 1 CP (Al 1 Inc. MP 2001.5830);

c) che

effettivamente l'agire di AP 1 più che raffigurare il reato di cui all'art. 156 n. 1 CP meglio concretizza quello di

cui all'art. 146 cpv. 1 CP vista la serie di menzogne da lui messe

in piedi in quei frangenti (l'essere un falso poliziotto italiano infiltrato in

Svizzera, l'inesistente banda di albanesi minaccianti per questioni di droga S. da

tacitarsi con fr. 3'000.-, la veloce presentazione, onde legittimarsi,

di qualcosa di simile ad una tessera di riconoscimento

o, in macchina, dopo il prelievo del denaro, la finta telefonata in

polizia per organizzare un intervento operativo) se non che, e giustamente, AP

1.

non poteva essere legalmente perseguito

per siffatta ipotesi di legge visto che quando consegnò i soldi ACPR 20

più non credeva alla storia del falso poliziotto (PS ACPR 20 29.7.2011 pag. 5 e

13.9.2011

pag. 3 e 4), da cui la decadenza del presupposto legato dell'astuzia;

d) che

anche F., moglie di ACPR 20, pensò sin dall'inizio di essere stata vittima di una truffa (art. 146 cpv. 1 CP) visto come

appena il marito, assieme a AP 1 e IM

1, lasciò il domicilio per andare a prelevare i soldi da un bancomat di __________,

chiamò la centrale di polizia ma non per denunciare un'estorsione (art.

156.

n. 1 CP) bensì solo per verificare se con loro lavorasse “un certo app __________”

e quindi, ricevuta risposta negativa, rimproverare il

consorte con un “bravo pirla ti sei fatto truffare” al momento del suo rientro a casa (PS F. 13.9.2011 pag. 3);

e) che

anche i due poliziotti della cantonale giunti al domicilio dei coniugi ACPR 20,

sentito il loro racconto, consigliarono di “inoltrare

una denuncia contro ignoti al Ministero Pubblico per il titolo di reato di truffa”

(art. 146 cpv. 1 CP

e PS F. 13.9.2011 pag. 3) e non per estorsione (art.

156.

n. 1 CP);

f) che

ACPR 20, in urto alla possibile concretizzazione oggettiva del reato di

estorsione (art. 156 n. 1 CP), ha dichiarato come “il fantomatico poliziotto non ha mai proferito minacce”, circostanza confermata anche dall'altro suo figlio P. (PS

P. 10,10.2011 pag. 3), e che era solo il generalizzato atteggiamento di AP 1 e

la situazione creatasi che l’intimorivano e gli mettevano paura (PS ACPR 20

13.9.2011

pag. 4 e PP AP 1/ACPR 20 14.10.2011 pag. 11);

g) che

gli atti all'incarto e tutte le dichiarazioni delle parti non indicano assolutamente quale sarebbe stato il

grave danno di cui AP 1 avrebbe concretamente

e direttamente minacciato ACPR 20 (art. 156 n. 1 CP) se non gli avesse

consegnato la somma di fr. 3'000.-;

h) che

AP 1, nel suo VI PP 24.10.2011, ha sostenuto come in quei frangenti ACPR 20 era “titubante ma non intimorito” (PP

AP 1 24.10.2011 pag. 5) o spaventato (PP AP 1 24.19.2011 pag, 7);

i) che

l'atteggiamento genericamente intimidatorio di AP 1 così come più volte

sostenuto da ACPR 20 nei suoi VI (PS 29.7.2011 e 13.9.2011 nonché PP AP 1/ACPR

20.

14.10.2011) non doveva esser poi così concreto e oggettivamente grave se la

moglie, telefonando in polizia, non denunciò un'estorsione (art. 156 n. 1 CP)

in corso, ma chiese solo delle informazioni (PS F. 13.9.2011 pag. 3) mentre

l'altro figlio e fratello di S, una volta che suo padre, AP 1 e IM 1 se n'erano

andati, è pure lui “subito

uscito di casa” (PS P. 10.10.2011 pag. 3) invece di

restare in compagnia della madre per discutere con lei di quanto stava

succedendo e così rinfrancarla nell'attesa del rientro del padre, comportamento

che era iI minimo che la Corte si sarebbe aspettata di vedere se la situazione

fosse stata così tesa e preoccupante come soggettivamente sostenuto da ACPR 20” (sentenza impugnata, consid. 11 a-i, pag.

24-25).

b. Non considerando adempiuti i presupposti oggettivi del reato, i

primi giudici hanno prosciolto gli accusati dall’imputazione di estorsione

osservando che:

“ Gli atti all’incarto, infatti, non concretizzano alcuna reale

minaccia di un grave danno nei confronti del solo ACPR 20 (cons. 11a, 11f e 11g) tale da indurlo a consegnare a AP 1 fr. 3'000.-. Se invece questa da lui risentita

pressione intimidatoria doveva esser tratta dalla situazione che si era venuta

a creare come sembrerebbe dedursi dalla lettura dell’AA (“nel frattempo

intimorito dalla situazione ambigua creatasi a seguito del comportamento del

duo”), siffatta circostanza non è stata fatta propria dalla Corte visto il

comportamento avuto in quei frangenti da F. e P. (cons. 11i) che è stato

tutt’altro, leggendo distaccatamente i loro VI, che intimorito o pauroso (cons.

11f). La Corte non misconosce che l’agire di AP 1 e indirettamente del fido IM

1.

possa aver preoccupato e forse anche soggettivamente spaventato ACPR 20, ma

ciò non è ancora sufficiente per riconoscere l’imputazione qui in esame e

questo, a fortiori, anche in stretta applicazione del principio in dubio pro

reo (art. 10 cpv. 3 CPP) di cui i due imputati avrebbero in ogni caso a

beneficiare”

(sentenza impugnata,

consid. 27, pag. 39).

Valutazione della scrivente Corte

31.

Le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte in questa fattispecie

divergono alquanto le une dalle altre.

Sulla base degli atti è, tuttavia, possibile

accertare quanto segue.

a. La sera del 9 luglio 2011, AP 1 e IM 1 incontrarono, in un bar di __________,

S., un ragazzo - con deficit psico-motori e visibilmente alterato dall’alcol -

che raccontò loro, fra l’altro, di avere dei problemi con una banda di albanesi

cui doveva fr. 3’000.-. Quando il padre del ragazzo giunse nell’esercizio

pubblico intenzionato a ricondurre il figlio a casa, AP 1, approfittando

del’agitazione del giovane che, sembra, manifestava aggressività nei confronti

del genitore, si offrì di convincere il ragazzo a rientrare a casa e di

accompagnarlo al domicilio.

b. AP 1 si presentò ai genitori del ragazzo come l’appuntato F., un “poliziotto

italiano, infiltrato in Svizzera” che si stava occupando di una banda di

albanesi. Ai due genitori, AP 1 presentò, pure, come fosse un documento

attestante la sua qualità di poliziotto, una “specie di tessera con una

bandiera italiana” (PS ACPR 20, 13.9.2011, pag. 3) che i due guardarono,

però, solo di sfuggita.

IM 1 venne presentato come un collega/aiutante di

F. (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 5; PS P. 10.10.2011, pag. 2).

c. AP 1 raccontò ai genitori di S. - e al fratello che, pure, era presente

- che il giovane era entrato in contatto con una “banda di tipacci”

(che, per l’appunto, era quella di cui lui si occupava come infiltrato) che

lo ricattava (secondo quanto detto dal padre: PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 3)

oppure cui doveva dei soldi (secondo quanto detto dalla madre: PS F. 13.9.2011,

pag. 2) per un debito di droga (secondo quanto detto dal fratello di, cfr. PS P.

10.10

, pag. 2) e si offrì di risolvere la questione “andando a

consegnare i soldi” (verbale di confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99,

pag. 5), e meglio l’importo di fr. 3’000.- che chiese ai ACPR 20 di anticipare.

Al riguardo, ACPR 20 ha detto che

“ lo scopo del pagamento esattamente non me lo ha detto. Forse per

attirare la banda, come esca. Lo scopo del pagamento era che avrebbero

arrestato la banda per non dare più fastidio a mio figlio (…) lo scopo del

pagamento, mi ripeto, era quello di arrestare la banda. Poi la polizia avrebbe

provveduto a riconsegnarmi i soldi entro 10 giorni” (PS ACPR 20 29.7.2011, pag. 5);

“ io infatti avevo inteso che quell’importo trattavasi di una specie

di esca e che quando avrebbero catturato i componenti della banda, AP 1 si

sarebbe fatto vivo per informarmi dell’esito dell’operazione. AP 1 aggiungeva

pure che i soldi nel giro di al massimo 10 giorni sarebbero stati a me

riconsegnati”

(verbale di confronto AP

1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 8).

d. ACPR 20 accettò la richiesta.

Prima di partire per __________, alla volta del

bancomat da cui prelevare la somma, AP 1 si fece dare un foglio su cui scrivere

una ricevuta che sottoscrisse e fece sottoscrivere anche da ACPR 20 (e che

tenne per sé, dicendo a ACPR 20, che ne chiedeva una copia, che l’avrebbe fatta

non appena arrivato in centrale e che gliel’avrebbe spedita).

e. Redatta e firmata la “ricevuta”, AP 1, IM 1 e ACPR 20 - con la

vettura di IM 1 - raggiunsero il bancomat di __________ dove ACPR 20 prelevò la

somma.

AP 1 chiese a ACPR 20 se voleva andare con loro a

__________ a consegnare i soldi, ma lui rifiutò (cfr. verb. confronto AP 1/ ACPR

20.

14.10.2011, AI 99, pag. 9). Così, i due lo riaccompagnarono a casa.

Nel tragitto di ritorno verso __________, ACPR 20

consegnò i soldi a AP 1 e gli chiese quando li avrebbe riavuti, sentendosi

rispondere, come visto sopra, che la riconsegna sarebbe avvenuta entro, al

massimo, una decina di giorni.

Inutile dire che AP 1 si intascò, insieme a IM 1,

i fr. 3’000.- (verbale di confronto AP 1/ ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12).

f. Va detto che, usciti i due pretesi poliziotti ed il marito, la

moglie di ACPR 20, giustamente insospettita, fece delle verifiche:

“ appena se ne erano andati, chiamavo la centrale della polizia e

chiedevo se effettivamente lavorava un certo app F.. Loro mi dissero che non

esisteva un poliziotto con questo nome e questo nemmeno a __________. Allora

richiamavo mio marito che dopo un attimo rispondeva. Gli dissi che non esisteva

un poliziotto con questo nome e a precisa domanda mi aveva risposto che era

appena tornato a casa ed era nel giardino. Egli venne in casa e mi disse che

era andato con queste persone a prendere i soldi. Io gli dissi “bravo pirla, ti

sei fatto truffare” (PS F.

13.9

, pag. 3).

La signora F., rispondendo al poliziotto che le domandava

se non le era sembrato strano che un poliziotto chiedesse loro dei soldi, ha

risposto:

“ con il senno di poi, posso dire che effettivamente la cosa è un po’

strana. Sul momento avevo dato fiducia a questo finto poliziotto”

(PS F. 13.9.2011, pag. 4).

g. Il signor ACPR 20 - negando con ciò, implicitamente, di essere quel

“bravo pirla che si era fatto imbrogliare” che la moglie aveva ritenuto

che lui fosse - ha, invece, detto di avere creduto alla storia del poliziotto

soltanto fino ad un certo punto e di essersi reso conto “di essere stato

truffato”:

“ quando ero su nel mio appartamento, prima di firmare la ricevuta” (PS ACPR 20 ACPR 20 29.7.2011, pag. 5);

“ quando i due erano in casa ho iniziato ad avere qualche dubbio su

quanto mi aveva raccontato (…) Quando gli ho dato i soldi non gli credevo più” (PS ACPR 20 13.9.2011, pag. 4);

“ mi ha chiesto di fargli una ricevuta (…) è stato a questo momento

che io ho percepito che qualcosa di strano stava accadendo. Ho pensato che mi

stessero prendendo in giro, cercando di ottenere del denaro da me”

(verbale di confronto AP

1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5).

h. Nonostante questa asserita presa di coscienza della stranezza della

situazione, come visto, ACPR 20 accettò la richiesta di AP 1 e, dopo averli

prelevati, gli consegnò i fr. 3’000.- richiesti.

Ha detto di averlo fatto perché spaventato:

“ non ho reagito in alcun modo ed ho assecondato i due per paura che

potesse accadere qualcosa a me o ai miei cari”

(verbale di confronto AP

1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 5; cfr., anche, PS F. 13.9.2011, pag. 3; PS ACPR

20.

29.7.2011, pag. 3 e 6).

i. Tuttavia, ACPR 20 ha anche precisato che AP 1 non lo minacciò

espressamente:

“ non sono stato espressamente minacciato, ma io ho percepito un

sentimento di paura nei confronti del qui presente.

A domanda dell’avv. DI 1 se il qui presente ha

adottato un atteggiamento attivo che potesse suscitare paura, io rispondo di no

anche se ribadisco il mio sentore era che se non avessi fatto quello che lui

diceva poteva capitarmi qualcosa di brutto”

(verbale di confronto AP

1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11).

l.

Perché la fattispecie dell’estorsione ex art. 156

CP sia oggettivamente realizzata, l’autore deve determinare una persona a

compiere un atto pregiudizievole al patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo

coercitivo. Oltre alla violenza - in casu, certamente non realizzata - la legge

prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno.

La minaccia - che è un mezzo di pressione

psicologico (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 156, n. 11, pag. 400) -

può essere espressa o tacita (Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 15, pag. 400).

Perché, in concreto, sia data minaccia ai sensi

del citato disposto, occorre che la “situazione ambigua creatasi a seguito

del comportamento del duo” (punto B.2 AA) - e che, secondo l’ipotesi

accusatoria, costituisce l’elemento coercitivo (tacito) di cui all’art. 156 CP

- possa essere percepita come tale, cioè come minacciosa, da una persona

mediamente sensibile, nel senso che deve poter essere ammesso che la (pretesa)

minaccia, cioè la prospettiva dell’inconveniente, è atta ad indurre un

destinatario ragionevole che si trovasse nella medesima situazione della

vittima ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena

libertà decisionale.

La questione deve essere decisa in funzione di

criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico

(DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30

marzo 2010 consid. 2.2;6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2;6S.533/2006

del 2 marzo 2007 consid. 6.1;6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2;

6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156,

n. 12 e segg., pag. 400-401).

m. In concreto, questa Corte non può che condividere le conclusioni dei

primi giudici secondo cui AP 1 non ha messo in atto alcuna situazione

coercitiva a danno di ACPR 20. Non vi è stata minaccia espressa - e questo lo

ammette lo stesso ACPR 20. Ma nemmeno è possibile scorgere nella situazione

creata da AP 1 con la storiella dell’agente infiltrato una minaccia implicita.

Al di là delle dichiarazioni di ACPR 20 sul suo stato di paura (di cui diremo

in seguito), l’assenza di qualsivoglia comportamento atto a configurare una minaccia

implicita o tacita è provata da quanto fatto dai famigliari dopo la partenza

del marito/padre per __________: la moglie si è limitata alla verifica di cui

sopra (cfr. consid. 31.f) denunciando non paura ma imbroglio e il figlio P. si

è tranquillamente allontanato da casa. Se AP 1 e il compagno avessero creato,

con il loro atteggiamento, una situazione oggettivamente inquietante e, in sé,

costitutiva di minaccia, ben altro sarebbe stato il loro comportamento.

Del resto, comprova del fatto che non c’era

situazione coercitiva ma inganno - che ha funzionato nonostante l’oggettiva

inverosimiglianza della storiella - è l’ammissione fatta dalla signora F. di

avere “dato fiducia a questo finto poliziotto” (PS F. 13.9.2011, pag.

4).

Non va, poi, trascurato che le dichiarazioni di ACPR

20.

sul fatto di avere dato i soldi non perché avesse creduto alla storia del

poliziotto ma per paura destano più di una perplessità. In particolare, le

stesse sue dichiarazioni sul fatto che, in macchina, nel tragitto tra __________,

lui ha chiesto a AP 1 quando avrebbe potuto riavere i suoi soldi sono

rivelatrici di un ACPR 20 che ha creduto alla storia che gli era stata

propinata. In effetti, se davvero avesse capito che i due non erano poliziotti

e che lo stavano imbrogliando per farsi dare dei soldi, tale domanda non

avrebbe avuto alcun senso.

Del resto, anche facendo astrazione da tale

considerazione, va osservato che ACPR 20 ha indicato - quali elementi che hanno scatenato la sua paura - una certa perentorietà di AP 1 nel parlare (PS ACPR

20.

13.9.2011, pag. 3) e un suo essere “un po’ assillante” (verbale di

confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11). Non ha da essere

argomentato molto per dimostrare che tali elementi non bastano a configurare

una minaccia - per quanto implicita - oggettivamente atta ad indurre una

persona mediamente ragionevole e sensibile a fare atti contrari alla sua

volontà.

Come rilevato dai primi giudici, la fattispecie

andava, piuttosto, verificata alla luce dell’art. 146 CP. Un rinvio degli atti

al MP in questo senso appare, però, inopportuno poiché la realizzazione

dell’inganno astuto appare estremamente dubbia.

Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa ha

spiegato che l’elemento coercitivo è da ricercarsi nel fatto che, con la sua

storia, AP 1 ha creato nei signori ACPR 20 - genitori già provati dalle

difficoltà di gestione di un figlio problematico - uno stato d’ansia per

l’integrità del figlio: in sostanza, secondo l’accusa, AP 1 ha fatto credere loro che, se non avessero pagato, gli albanesi avrebbero potuto far del male al

figlio.

Ora, anche volendo far astrazione dal fatto che

la pretesa situazione coercitiva descritta dalla pubblica accusa non coincide

con quanto indicato nell’atto d’accusa e, dunque, anche volendo far astrazione

da un’eventuale violazione del principio accusatorio, si osserva che nemmeno

nello scenario descritto in questa sede dalla pubblica accusa si può ritenere

realizzato il presupposto coercitivo di cui all’art. 156 CP visto che la

realizzazione del (preteso) danno non dipendeva dalla volontà del (preteso)

estorsore (cfr., fra le altre, DTF 122 IV 322 consid. 1a).

Ne consegue che, anche su questo punto, l’appello

del procuratore pubblico deve essere respinto.

Commisurazione

della pena

32.

I primi giudici hanno inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e

9.

mesi per le ragioni descritte al considerando 52 della sentenza impugnata, alla

cui lettura si rinvia.

Entrambi gli appellanti censurano tale

commisurazione.

Il condannato chiede la riduzione della pena detentiva

inflittagli ad un massimo di 24 mesi e, in via subordinata, a tre anni, in

parte, da sospendere condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

Il procuratore pubblico, invece, chiede un

aumento della pena a 4 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quelle inflitte con i

decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del Ministero pubblico del

cantone Ticino.

33.

Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo

faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro

edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi

di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV

10.

consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.

1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende

(o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione

di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più

soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;

Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,

ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art.

398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento

all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n.

18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato

(Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2

lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404.

cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

34.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128.

IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007

consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

35.

Giusta l’art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è

punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1).

Chi si rende colpevole di furto (art. 139 cifra 1

CP), con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, di danneggiamento

(art. 144 CP) o di violazione di domicilio (art. 186 CP) o di guida nonostante la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra

2.

vLCStr), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

A norma dell’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007,

ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7

e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire

romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

L’art. 46 cpv. 1 CP dispone che, se, durante il

periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è

pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la

sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare

nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’art.

49.

CP.

36.

AP 1 risponde, oltre che del reato di guida

nonostante la revoca della licenza di condurre:

- di

una rapina commessa in correità con IM 1 ai danni di una signora anziana nelle

modalità descritte al punto 1.1 dell’AA che denotano particolare

spregiudicatezza e cattiveria (AP 1 si è messo sopra la vittima che era a

letto, le ha coperto il viso con una federa e/o il piumone e l’ha bloccata con

il peso del proprio busto mentre il correo frugava la camera da letto della

vittima alla ricerca di refurtiva), in ciò ricavando un bottino del valore di

fr. 11'000.-, causando, così, oltre al danno personale alla vittima, un danno

patrimoniale certamente non irrilevante;

- singolarmente

rispettivamente in correità con una o più persone:

-- 17

furti (di cui sette tentati) con una refurtiva complessiva pari a circa fr.

48'000.-;

-- 18

danneggiamenti con un danno complessivo di almeno fr. 16'500.- circa;

-- 16

violazioni di domicilio.

Sempre in relazione ai reati di cui risponde,

occorre considerare, ad aggravamento della colpa di AP 1, che egli ha commesso

il numero di reati suindicato in un breve lasso di tempo (poco più di 6 mesi)

dimostrando, con ciò, di avere fatto della delinquenza una norma di vita e,

inoltre, che, almeno in alcuni casi, ha agito, non solo (o non tanto) per lucro

ma per vendicare pretesi torti subiti da lui o dalla compagna.

Quanto alle circostanze personali, occorre

considerare che AP 1 ha delinquito nei modi indicati avendo alle spalle altre

condanne penali, tra cui due (e non uno, come si legge nella sentenza

impugnata, consid. 52, pag. 60) per reati contro il patrimonio (le rapine, di

cui una con sequestro di persona) per cui è stato condannato (sentenze del 7

luglio 2003 della Corte di appello di __________ e del 29 marzo 2007 del

Tribunale ordinario di __________) a lunghe pene detentive, effettivamente

scontate. Ciò aggrava in modo significativo la sua colpa: il TF ha, infatti,

più volte precisato che, nella commisurazione della colpa, pur non costituendo

più la recidiva un’aggravante a sé stante, i precedenti per reati di analoga

natura vanno considerati con particolare rigore (cfr, fra le altre, STF

6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2).

Ritenuto, invece, che, al di là di un’infanzia

certamente non facile, non vi sono elementi attenuanti da considerare -

rilevato come, se fosse stata confermata la condanna per la rapina di __________,

questa Corte non avrebbe avuto motivi per scostarsi dalla pena inflitta in

prima sede - a AP 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.

La pena vale quale pena unica rispetto a quelle

inflitte dal Ministero pubblico ticinese con i decreti di accusa 5.7.2010,

4.10.2010

e 30.11.2010.

La sua entità esclude, di per sé, la concessione

del beneficio della sospensione condizionale.

40.

Tassa di

giustizia e spese

Visto l’esito degli appelli, in applicazione

dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di

primo grado sono posti a carico di AP 1 nella percentuale fissata nella

sentenza impugnata.

Gli oneri relativi al procedimento di appello

seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Quelli relativi all’appello di AP 1 sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo

di ripetibili. Quelli relativi all’appello di

procuratore pubblico sono, pure, posti interamente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6,10, 77,

80, 81, 84, 139, 348 e segg.,

379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto

ONU II;

12, 22, 46, 47, 48, 49, 51, 139, 140, 144, 156 e

186 CP;

95 cifra 2 vLCStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del procuratore pubblico

è respinto mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza

di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.1.1,

2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise

criminali sono passati in giudicato:

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. rapina,

commessa in correità con IM 1, a __________, il 10.7.2011, in danno di ACPR 18,

con una refurtiva denunciata, parzialmente recuperata, di fr. 5'950.- e Euro

3'050.-;

1.1.2. ripetuto

furto, in parte tentato, commesso, in 17 occasioni, di cui 7 tentate, in

correità con IM 1 e con terzi, in diverse località dei cantoni __________ e __________,

nel periodo 7.1.2011-11.8.2011, con una refurtiva denunciata di almeno

fr. 44'259.- e Euro 2’500.-;

1.1.3. ripetuto danneggiamento, commesso in relazione ai furti di

cui al punto n. 1.1.3 del presente dispositivo nonché ad __________ il 3.7.2011

in danno della PPP Condominio __________, con un danno denunciato di almeno fr.

16'548.25;

1.1.4. ripetuta violazione di domicilio, commessa in 16

occasioni, in relazione ai furti di cui al punto n. 1.1.3 del presente

dispositivo;

1.1.5. guida nonostante la revoca della licenza di condurre,

commessa a Bellinzona il 15.12.2010.

1.2. AP 1

è prosciolto dalle imputazioni di rapina (punto n. A.1.2 dell’AA), estorsione

(punto n. B.2 dell’AA), furto (punto n. B.3.1 dell’AA), danneggiamento (punto

n. B.4.1 dell’AA) e violazione di domicilio (punto n. B.5 dell’AA limitatamente

al furto di cui al punto n. B.3.1 dell’AA).

1.3. Richiamati i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del

Ministero pubblico del cantone Ticino, AP 1 è condannato alla pena detentiva di

3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a

valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP.

2. Il condannato, in anticipata

esecuzione di pena, è ricondotto in carcere per la prosecuzione

dell’espiazione.

3. È

confermata l’attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di

prima sede così come decisa dai giudici di prime cure.

4. Gli

oneri processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'500.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr.

1'700.-

sono interamente posti a carico dello Stato che

rifonderà all’appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

5. Gli oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'500.-

b) altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti interamente a carico

dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

6. Intimazione

a:

7. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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