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Decisione

17.2012.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 luglio 2012Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

B. Preso atto di tale rapporto, la CO 1, con decreto d’accusa del 16

settembre 2011, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge

federale sulla protezione dell’ambiente per avere, in data 1° agosto 2011,

bruciato ca. 140 m3 di legna, palox, ferro, alluminio, materiale

plastico sul mappale n. .

In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato ad una multa di fr.

10'000.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 160.-.

Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

C. Dopo il dibattimento, con sentenza 23 marzo 2012, il presidente

della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e

la multa contenute nel decreto d’accusa. Egli ha, inoltre, condannato AP 1 al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 960.-.

Dopo la comunicazione del dispositivo il condannato ha oralmente annunciato

d’impugnare la sentenza in appello (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5).

D. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con

dichiarazione scritta d’appello 21 maggio 2012, AP 1 ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla Pretura penale per un

nuovo giudizio e, in via subordinata, la sua esenzione da ogni pena o la sua

condanna ad una multa contenuta in fr. 500.-. Egli, inoltre, ha protestato tasse,

spese e ripetibili.

Nella suddetta dichiarazione, l’appellante ha dettagliatamente esposto le

argomentazioni a sostegno della sua richiesta.

E. Senza formulare particolari osservazioni, con scritti 6 giugno

rispettivamente 15 giugno 2012, la CO 1 e la Pretura penale hanno comunicato di

rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura

dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni,

mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è

giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto

o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove

allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di

procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,

ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767

e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.

560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il

giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1

pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8

consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione

dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,

pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo

incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della

verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,

ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

a. L’art. 30c cpv. 2 della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla

protezione dell’ambiente (RS 814.01, in seguito LPAmb) prevede che i rifiuti

non possono essere inceneriti fuori dagli impianti. Fa eccezione

l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai

giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.

Per “rifiuti” ai sensi della LPamb si intendono le cose mobili delle quali il

detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico (art.

7.

cpv. 6 LPAmb).

Per “rifiuti naturali” ai sensi degli art. 30c cpv. 2 LPAmb s’intendono gli

scarti vegetali abitualmente prodotti durante i lavori agricoli, forestali o di

cura dei giardini (cfr. a proposito Helen Keller/Vereinigung zum Umweltrecht,

Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a edizione, Zurigo 2004, ad art. 30c n. 17).

Il divieto di immissioni eccessive in caso di incenerimento all’aperto di

rifiuti naturali è concretizzato dall’art. 26b cpv. 1 dell’Ordinanza contro

l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1, in seguito OIAt) secondo cui i

rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati

al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre

poco fumo.

Secondo la dottrina, inoltre, possono essere inceneriti all’aperto solo i

rifiuti naturali derivanti da una gestione ordinaria del luogo (bosco, campo,

giardino, orto) in cui vengono bruciati. L’incenerimento, in un unico posto, di

un cumulo di rifiuti naturali provenienti da luoghi diversi è, per contro,

vietato (cfr. Helen Keller/Vereinigung zum Umweltrecht, op. cit., ad art. 30c

n. 18 in cui viene anche detto che non era tuttavia intenzione del legislatore

proibire l’incenerimento di scarti di legna nell’ambito di usanze popolari

quali la festa nazionale del 1° agosto o nell’ambito di manifestazioni

artistiche).

b. L’art. 60 cpv. 1 lett. f LPAmb punisce con la multa chiunque

intenzionalmente incenerisce abusivamente rifiuti fuori dagli impianti.

Giusta il cpv. 2 della predetta norma è passibile di multa anche l’autore che

ha agito per negligenza. Il cpv. 3 dichiara punibili anche il tentativo e la

complicità.

3.

Dal profilo oggettivo l’appellante contesta l’accertamento

pretorile relativo al quantitativo di rifiuti abusivamente inceneriti nel falò.

3.1

Determinandosi

dapprima sul quantitativo totale di materiale incenerito, il primo giudice ha

rilevato come non vi sia motivo di dubitare delle dimensioni

del cumulo di detriti specificate dalla CO 1 durante il dibattimento secondo

cui lo stesso era “lungo circa 20 m, largo 7 m, per un’altezza supposta stimata in prudenziali 2 m, donde i 140 m3 indicati nel rapporto”. A detta del pretore “tale stima (che nell’altezza

corrisponde ai dati forniti dall’imputato medesimo) risulta di per sé

compatibile con le fotografie agli atti”. Il primo giudice ha altresì

rimarcato come le prove testimoniali offerte dalla difesa non permettono di

sovvertire le misure fornite dalla CO 1 “poiché risultano assai vaghe e in

parte discordanti”, nella misura in cui un testimone “accenna a una

catasta a forma di panettone più o meno rotondo, senza fornire misure”,

mentre l’altro “parla di una collinetta ovale, più lunga che larga, di circa

8/10 m per 2 m circa e un’altezza di al massimo 3 metri”. Inoltre, spiega il pretore, non può essere disatteso che “i testi si trovavano a una

distanza di almeno 25/30 m, con le fiamme che divampavano, per cui le loro

dichiarazioni devono comunque sia essere relativizzate” (sentenza

impugnata, pag. 4).

Il pretore ha altresì rilevato che il materiale incenerito - contrariamente a

quanto dichiarato dall’appellante durante il dibattimento - non era composto

unicamente dagli arbusti secchi di una siepe di lauro (che avevano un volume di

40.

m3 scarsi) e da due palette, bensì - come rilevabile

dalle foto in atti - “da ogni sorta di scarto che spunta qua e là fra i

mucchi di terra e detriti (in particolare legname, fra cui tronchi e paletti,

ferro, plastica, cinghie, pet, chiodi come pure un bidone e delle serpentine di

un elettrodomestico) verosimilmente legato all’attività dell’azienda”

(sentenza impugnata, pag. 3).

Il primo giudice ha, dunque, accertato che dei 140 m3 totali di materiale incenerito, 40 m3 scarsi (corrispondenti al volume della siepe di lauro) consistevano in rifiuti naturali,

mentre che i rimanenti 100 m3 ca. consistevano in rifiuti abusivi di

varia natura (in questo senso anche le considerazioni del pretore sull’aspetto

soggettivo del reato, cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

3.2

AP 1 sostiene

che l’accertamento pretorile secondo cui, nel falò, sono bruciati 100 m3 di rifiuti abusivi è privo di riscontri oggettivi.

Per quanto concerne, in particolare, l’accertamento relativo al quantitativo

complessivo di materiale incenerito, l’appellante sostiene che il pretore ha

fondato le sue conclusioni unicamente sulle indicazioni contenute nel rapporto

di Polizia in atti senza interrogarne l’estensore e ciò nonostante un rapporto

scritto non possa sostituirsi al confronto e non liberi l’autorità penale dal

proprio dovere di accertare la verità e di chiarire le contraddizioni

(dichiarazione d’appello, pag. 5-7). L’appellante sostiene, inoltre, che lo

stesso accertamento contrasta con le sue dichiarazioni - rese al dibattimento -

secondo cui le dimensioni della catasta potevano essere stimate “in 10 x 5 m per un’altezza massima al centro di 2 m” ciò che, continua, corrisponde - considerando

un’altezza media di 1,5 m - a un falò di 75/80 m3. A detta

dell’appellante tale stima è confortata dalle dichiarazioni dei testi

intervenuti durante il dibattimento in Pretura penale nonché dalla foto n. 8 in atti che ritrae le persone davanti al fuoco e dalla quale, spiega, “si può notare l’altezza

massima di 2 m e una lunghezza massima di 10” (dichiarazione d’appello, pag. 2-3).

AP 1 rileva, poi, che la maggior parte del materiale bruciato nel falò era

legna da ardere “se si eccettua quei due oggetti di ferro

ai bordi del falò che appaiono dalle fotografie, le due palette e i picchetti” (dichiarazione d’appello, pag. 4). Del resto, continua, se

oltre agli arbusti di siepe fossero stati veramente bruciati 100 m3 di rifiuti abusivi, i testi si sarebbero sicuramente accorti della loro presenza (dichiarazione

d’appello, pag. 5 e 7).

3.3

a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP - che concretizza il principio della

verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - per l’accertamento della

verità, il giudice (così come le altre autorità penali) si avvale di tutti i

mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e

l’esperienza.

In applicazione di questo disposto, gli strumenti per l’accertamento della

verità sono, oltre a quelli espressamente indicati agli art. 142 e seg. CPP -

e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162

e seg.), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg.) e i

mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - anche tutti quelli che, secondo

l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come

indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non espressamente disciplinati

dal CPP sono utilizzabili purché leciti e purché il loro valore probante sia

riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag.

49.

e ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler

Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e

seg.).

b. Giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai

commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa

che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del

giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi

giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore

delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,

dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in

atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da

norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova

(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,

pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente,

dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi

è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non

ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata

sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa

(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad §

100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF

10.5.2010

6B_10/2010; STF 28.6. 2011 6B_936/2010).

Il giudice deve sempre formare il proprio

convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in

modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in

op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n.

5, pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

c. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010

6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.1

; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.

; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di

innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto

ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP. Esso disciplina sia la valutazione

delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa

che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più

sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del

materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la

fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove

conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono

sufficienti, poiché sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008

[6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002]

consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il

precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio

(DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

3.4

In concreto si osserva, innanzitutto, che l’accertamento pretorile

secondo cui, nel falò, sono bruciati complessivi 140 m3 di materiale non presta il fianco a critica alcuna.

Una tale conclusione è infatti suffragata dal rapporto di polizia del 10 agosto

2011.

(Rapporto “__________”) dal quale emerge che nel falò sono bruciati “ca.

140.

m3 di legna, palox, ferro, alluminio, materiale plastico”.

Diversamente da quanto sostenuto da AP 1, l’attendibilità del rapporto non è

sminuita dal fatto che il pretore non ha proceduto ad interrogarne l’estensore,

ritenuto che il suo contenuto - sottoscritto senza alcuna riserva (come,

invece, è stato il caso per la natura del falò) anche dall’appellante presente

ai rilievi operati dalla polizia e, quindi, su questo punto, da esso confermato

- non dava adito a dubbi di sorta. Del resto la circostanza secondo cui il materiale

bruciato ammontava a ca. 140 m3 - e meglio, secondo quanto riferito

dalla CO 1 al dibattimento, a circa 20 m di lunghezza per 7 m di larghezza e prudenziali 2 m di altezza (con altezza media di 1 m) - è confortato da quanto emerge dalle foto in atti. In particolare le misure relative alla

lunghezza e alla larghezza del cumulo di detriti corrispondono a quanto

deducibile dalla foto 1 rispettivamente dalla foto 4 (sulle quali sono

visibili, come metro di riferimento, delle palette di legno). Anche il dato

relativo all’altezza può essere ritenuto assodato, corrispondendo oltretutto

alla misura fornita dallo stesso appellante nel suo allegato d’appello (cfr.

dichiarazione d’appello, pag. 2).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante nemmeno le deposizioni dei

testi sentiti al dibattimento, né la foto 8 in atti, permettono di togliere consistenza all’accertamento pretorile. Come a ragione rilevato dal primo giudice,

infatti, le deposizioni dei due testi, oltre ad essere parzialmente divergenti

(S. ha accennato, senza fornire misure precise, a un mucchio di legna “a

forma di panettone più o meno rotondo”; C. ha invece riferito di “una

collinetta ovale, più lunga che larga” di circa 8/10 m per 2 di larghezza e

3.

di altezza, cfr. verbali allegati al verbale del dibattimento) sono

relativizzate dal fatto che, per loro stessa ammissione, il loro punto

d’osservazione si trovava a 25/30 m di distanza dal falò, ciò che sicuramente

non permetteva una percezione precisa delle dimensioni del cumulo di materiale.

La foto n. 8 in atti, infine, non solo non permette di sconfessare le

dimensioni ritenute dal pretore, ma addirittura le conferma se solo si

considera che le persone ritratte erano certamente più prossime all’obiettivo

della fotocamera rispetto all’enorme falò che campeggia sullo sfondo.

Ritenuto l’accertamento - come visto non arbitrario - secondo cui nel falò sono

bruciati ca. 140 m3 di legname e scarti vari, è pure in modo certamente

sostenibile che il pretore - con riferimento alle dichiarazioni dell’appellante

secondo cui egli aveva allestito la catasta da incendiare con una siepe di

lauro di “una lunghezza di circa 50 m, alta circa 1,50 m e profonda circa 50 cm” (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del

dibattimento, pag. 1), ovvero con una siepe di un volume complessivo di 37,5 m3 - è giunto alla conclusione che i rifiuti di altro genere ammontavano a ca. 100 m3.

Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, una tale conclusione -

fondata su riscontri oggettivi in atti - non può essere scalfita dalla

circostanza secondo cui i testi sentiti al dibattimento non hanno notato la

presenza di rifiuti abusivi tra i detriti che stavano bruciando, ritenuto che

essi sono giunti sul luogo quando già il falò ardeva con fiamme alte (cfr., al

proposito, la foto n. 8 in atti e, fra le altre, la deposizione del teste C.

secondo cui, al suo arrivo, le fiamme avevano un’altezza di circa 1 m al di sopra della sommità della catasta) e ritenuto che dalla loro postazione, a 25/30 m dal

falò, non era certamente facile distinguere i materiali avvolti dalle fiamme

(cfr. in questo senso la deposizione del teste S. allegata al verbale del

dibattimento).

3.5

A titolo abbondanziale, va

osservato che anche l’incenerimento degli arbusti di siepe era abusivo. Secondo

quanto dichiarato dall’appellante gli arbusti provenivano, infatti, da una

siepe di lauro estirpata nel febbraio del 2011 su un fondo adiacente a quello

in cui è stato acceso il falò (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato

al verbale del dibattimento, pag. 1). Gli stessi erano, dunque, degli scarti

vegetali eccezionali, dovuti alla soppressione di una siepe di 50 m di lunghezza, e non derivanti da una gestione ordinaria del fondo da cui provenivano.

Essi, pertanto, non rappresentavano rifiuti

naturali ai sensi degli art. 30c cpv. 2 LPAmb e 26b cpv. 2 OIAt.

3.6

Si

aggiunge, infine, che il falò nemmeno poteva essere giustificato dalla

concomitante ricorrenza della Festa nazionale ritenuto che i falò del 1° Agosto

sono abitualmente accesi sui monti, in ogni caso in luoghi accessibili e/o

visibili per i cittadini, non invece su una deponia nel mezzo del ____________________

e, soprattutto, sono di dimensioni ben inferiori rispetto a quello qui in

discussione (cfr. al riguardo, a titolo indicativo, quanto emerge dalla foto n.

8.

in atti).

4.

Dal profilo

soggettivo AP 1 sostiene che - fatta eccezione per le palette e i pali di legno

- egli non sapeva della presenza di rifiuti abusivi tra il materiale

accatastato per il falò e che, pertanto, non gli si può rimproverare di avere

agito intenzionalmente.

4.1

Ponendo l’accento

sull’aspetto soggettivo del reato, il primo giudice ha spiegato che lo stesso

appellante “non può essere tutelato laddove afferma di non avere notato, ad

eccezione delle due palette, la presenza di materiale estraneo ai rami secchi”.

A detta del pretore, infatti, risulta “difficilmente immaginabile che

qualcuno possa aver asportato tutti i rami accatastati per mettervi sotto di

tutto e di più e che 40 m3 scarsi di rami secchi (…) possano

occultare completamente 100 m3 di altro materiale”. Per il primo

giudice, dunque, l’appellante non poteva non essersi accorto della presenza dei

rifiuti, tanto più che egli “come affermato in sede di istruttoria

dibattimentale, ha acceso il falò da posizione ravvicinata e ha potuto

constatare personalmente che la legna era secca”.

Il pretore ha ancora rilevato che anche nell’ipotesi per cui - come dichiarato

dall’appellante - i rifiuti abusivi fossero stati lasciati lì da persone di

passaggio, come spesso avviene nel __________, egli doveva chiedersi, prima

dell’accensione, come mai il cumulo di arbusti di siepe era lievitato in

maniera così importante. A detta del pretore - facendo finta di niente

nonostante sapesse che sul __________ si verificano spesso delle deponie di

rifiuti - l’appellante ha “perlomeno accettato l’eventualità che nella

catasta vi fosse anche materiale non idoneo a essere bruciato al di fuori dagli

appositi centri”. Pertanto, conclude, la sua intenzionalità, almeno nella

forma del dolo eventuale, deve essere ammessa (sentenza impugnata, pag. 4-5).

4.2

AP 1 sostiene che né lui né i suoi operai hanno posato il materiale

ferroso visibile sulle foto in atti e che lui, al momento di accendere il falò,

non si era accorto della loro presenza. Del resto, spiega, dovendo eliminare

dei rifiuti di quel tipo, egli li avrebbe direttamente portati alla __________,

società che - come emerge dall’estratto contabile prodotto al dibattimento -

smaltiva regolarmente i rifiuti ingombranti dell’O.(dichiarazione d’appello,

pag. 3 e 5).

L’appellante - con riferimento alla sua censura di cui al considerando 3 -

rileva inoltre come non possa essere seguita la tesi del pretore secondo cui è “difficilmente

immaginabile che 40 m3 di rami secchi possano occultare

completamente 100 m3 di altro materiale” e come la stessa non

possa, dunque, condurre a conclusioni in punto alla realizzazione dell’aspetto

soggettivo del reato (dichiarazione d’appello, pag. 5 e 8).

4.3

Quanto

l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 130 IV

58.

e rinvii, 128 I 177 consid. 2.2, 128 IV 53 consid. 3a, 125 IV 242 consid.

3c, 119 IV 1 consid. 5a; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2, 74) e i

relativi accertamenti operati in prima sede vincolano questa Corte riservato il

caso di arbitrio.

4.4

Si osserva, innanzitutto, che, nella misura in cui l’appellante

parte dal presupposto che nel falò non sono bruciati 100 m3 di rifiuti abusivi (cfr. considerando 3.2), la sua censura cade nel vuoto per le

ragioni indicate al considerando 3.4.

Per il resto, l’appellante non si confronta con gli argomenti posti dal

pretore alla base del suo accertamento secondo cui egli sapeva della presenza

di rifiuti abusivi tra il materiale incenerito nel falò, limitandosi a rilevare

come egli fosse solito consegnare i rifiuti ingombranti da smaltire alla __________.

Impropriamente motivata, la sua censura non raggiunge la soglia della

ricevibilità.

Ma anche volendo entrare nel merito della stessa, si osserva che l’accertamento

pretorile secondo cui AP 1 non poteva non essersi accorto della presenza di

rifiuti abusivi e ha, dunque, agito intenzionalmente tutto può dirsi fuorché

arbitrario. L’accertamento poggia infatti sulla constatazione - inconfutabile -

secondo cui 100 m3 di rifiuti abusivi non possono essere occultati

da 40 m3 di arbusti di siepe e sull’assunto per cui l’appellante

doveva, quindi, per forza essersi accorto della loro presenza.

Oltretutto, come visto al considerando 3, anche

gli arbusti della siepe di lauro erano rifiuti abusivi per cui l’appellante -

anche in relazione al loro incenerimento - ha agito con intenzione.

5.

L’appellante

contesta, infine, la commisurazione della pena operata dal primo giudice.

5.1

Nel commisurare la

multa da infliggere all’appellante, il presidente della Pretura penale ha

spiegato che l’infrazione commessa “è stata di particolare gravità sia per

la quantità sia per la qualità del materiale incenerito” che, così come

riferito dalla CO 1 durante il dibattimento, ha causato un inquinamento

importante (cfr. verbale del dibattimento pag. 2 in cui la CO 1 spiega che “la vicina stazione di analisi delle emissioni ha registrato un picco

importante”, nell’ordine di una decina di volte il livello normale e che un

tale inquinamento “è paragonabile a un’emissione di ca. 5'000 impianti di

riscaldamento a olio che funzionano per un anno”).

Il pretore ha, altresì, rimarcato che, considerata la tipologia dei rifiuti,

v’è da credere che una buona parte degli stessi, se non tutti, provenisse

dall’attività dell’azienda agricola che ha potuto così risparmiare sui costi

del loro smaltimento.

Il comportamento di AP 1, continua il pretore, appare inoltre assai

deplorevole, nella misura in cui egli “ha approfittato della festa nazionale

per bruciare materiale proibito e dannoso, fregandosi bellamente delle

conseguenze per l’ambiente circostante”.

Ciò posto il pretore ha spiegato che la multa di fr. 10'000.- inflitta con

il decreto d’accusa - seppur importante e pari alla metà del quadro edittale -

risulta “confacentemente proporzionata alla gravità dei fatti e rettamente

commisurata alla colpa” nonché idonea, dal profilo della prevenzione

generale e speciale, “a dissuadere l’imputato dal commettere ulteriori

infrazioni” (sentenza impugnata, pag. 5).

5.2

L’appellante - oltre a

riproporre la sua versione secondo cui il quantitativo di

rifiuti abusivi non era di 100 m3 - sostiene che i dati

relativi alle emissioni e al grado di inquinamento forniti dalla CO 1 in occasione del dibattimento - da lui subito contestati - non sono suffragati da riscontri

oggettivi (dichiarazione d’appello, pag. 7-8).

5.3

a. Nei

casi di cui all’art. 398 cpv. 4 CPP, la cognizione dell’autorità d’appello per

quanto concerne la commisurazione della pena corrisponde a quella del Tribunale

federale (Hug, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo

2010, ad art. 398 n. 23).

Essa interviene, pertanto, solo nel caso in cui la sanzione si ponga al di

fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,

disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure

appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare

eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV

6.

consid. 6.1 e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 101 consid. 2

pag. 19).

b. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La

colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo

o la lesione (cpv. 2).

Analogamente l’art. 106 cpv. 3 CP prevede che il giudice, nel determinare l’entità della multa, deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che questi

sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Anche per la fissazione della

multa, dunque, la colpa dell’autore costituisce il criterio principale da

prendere in considerazione. In questo contesto, trovano applicazione i criteri

generali dell’art. 47 CP.

Indicando inoltre l’art. 106 cpv. 3 CP le “condizioni

dell’autore” come influenti ai fini della commisurazione della multa, il

giudice dovrà anche riferirsi alla situazione finanziaria dell’autore, ovvero

al reddito di quest’ultimo così come al suo patrimonio ed ai suoi debiti, non

tralasciando nemmeno la situazione famigliare, lavorativa nonché l’età e lo

stato di salute dello stesso nella misura in cui tali elementi incidono sulla sua

situazione economica (Heimgartner, in Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 106, n. 21 segg; Jeanneret, in

Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 106, n. 5 segg).

Tuttavia il giudice non dovrà precisare in che misura

un criterio ha influito più dell’altro nella determinazione dell’importo

forfettario, disponendo in quest’ambito di un ampio potere di apprezzamento

(Heimgartner, op. cit., ad art. 106, n. 25 segg., pag. 1814 segg.; Jeanneret,

op. cit., ad art. 106, n. 6 segg., pag. 1007 segg.).

c. L’art.

61.

cpv. 1 LPAmb - in deroga all’art. 106 cpv. 1 CP secondo cui

l’ammontare della multa può raggiungere al massimo l’importo di 10'000.-

franchi - prevede che le contravvenzioni alla legge sono punite con la multa sino

a 20'000.- franchi.

5.4

La censura ricorsuale

è votata all’insuccesso.

La multa di fr. 10'000.- inflitta dal pretore, infatti, non solo si situa

ampiamente nei limiti del quadro edittale, ma è pure certamente ossequiosa

degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

In particolare la multa tiene debitamente conto della gravità

della colpa dell’appellante che, dal profilo oggettivo, ha incenerito ca. 140 m3 di rifiuti abusivi, ovvero un quantitativo ingentissimo che - anche senza

scomodare le stime suggerite dalla CO 1 durante il dibattimento e contestate

dall’appellante - ha certamente causato delle immissioni e un inquinamento di

notevoli entità (cfr. al riguardo, a titolo indicativo, la foto n. 8 in atti). Inoltre, dal profilo soggettivo, qualifica negativamente la colpa di AP 1 il fatto che -

come rilevato dal pretore - egli ha verosimilmente agito per scopo di lucro,

stante il risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti inceneriti (si

confronti al riguardo la fattura della __________ allegata al verbale del

dibattimento, dalla quale risulta che, proprio in corrispondenza del mese di

agosto 2011, le spese di smaltimento dei rifiuti ingombranti sono - per

rapporto ai mesi precedenti e successivi - notevolmente minori).

L’importo di fr. 10'000.- è infine anche adeguato alla situazione economica

dell’appellante che - si ricorda - è contitolare dell’azienda orticola di

famiglia.

6.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di

giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a

carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

7 cpv. 6, 30c cpv. 2 e 60 LPamb, 26b cpv. 1 OIAt,

47 e 106 CP

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e LTG,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione

dell’ambiente per avere, in data 1° agosto 2011, bruciato ca. 140 m3 di legna, palox, ferro, alluminio e materiale plastico sul mappale n. ;

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 10'000.- (diecimila).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 960.-, sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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