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Decisione

17.2012.64

Elementi costitutivi oggettivi del reato di falsa testimonianza (art. 307 CP)

14 dicembre 2012Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

addebitati al prevenuto

A. La

deposizione e la susseguente querela

7. In

data 30 gennaio 2003 l’accusato è stato chiamato a testimoniare di fronte al

Pretore del distretto di __________ nell’ambito di una causa creditoria avviata

da PINT 1, __________, nei confronti di suo zio ACPR 1, pure di __________

(inc. OA.2002.46). In quell’occasione egli, dopo essere stato resto attento dal

magistrato sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità, nonché sulle

conseguenze penali di una falsa testimonianza così come previsto dall’art. 307

CP e dopo aver giurato secondo la formula lettagli dall’interrogante, ha

dichiarato, per quanto qui di rilevanza:

dal luglio 1998 al settembre 2001 sono stato

alle dipendenze della __________ come consulente finanziario. Ho conosciuto PINT

1 qualche tempo dopo l’inizio della mia attività in banca perché era un

cliente. Nell’ambito della banca ho pure conosciuto ACPR 1 quando ho avuto modo

di incontrarlo in un’occasione se ben ricordo nel 2001. Quando l’ho conosciuto

sono venuto a conoscenza anche della relazione bancaria __________ che a lui

era riconducibile. Conoscevo pure una relazione denominata __________ che era

intestata ad un signore presente in aula del quale non ricordo il nome e che

era stato accompagnato in banca da PINT 1. Ricordo che nel periodo estivo del

2001 ho ricevuto una telefonata da PINT 1, del quale normalmente riconosco la

voce e nella discussione posso riconoscere l’identità. Durante il colloquio

egli mi passò un’altra persona che ho potuto identificare in ACPR 1, che mi

chiedeva di trasferire un titolo obbligazionario argentino dal conto __________

al conto __________. Durante la discussione telefonica la sensazione che ho

avuto è che entrambi i miei interlocutori erano al corrente e coscienti

dell’operazione che mi veniva chiesta. Per quello che ho potuto capire durante

le discussioni il motivo del trasferimento risiedeva nella compensazione da

parte di ACPR 1 di soldi che aveva ricevuto in Italia, se non sbaglio sotto

forma di assegno bancario. L’ammontare complessivo che ricordo era di 150 Mio

di lire. Il trasferimento del titolo obbligazionario aveva un valore di 110 Mio

ca., almeno per quello che mi sembra. Oltre a questo ordine, ricordo che si

trattava di eseguire altre operazioni per la differenza. Non sono però più in

grado di precisare se queste operazioni mi sono state richieste durante la

telefonata o in un altro momento né a cosa si riferissero precisamente. Si trattava

presumo comunque di trasferimenti dal conto __________ al conto __________.

(…) durante la telefonata in cui mi è stato

chiesto di effettuare il trasferimento io sono sicuro di aver riconosciuto ACPR

1 dalla voce. Confermo che di persona ACPR 1 l’ho sicuramente visto una volta e

forse anche un’altra. Quando l’ho visto era il periodo in cui si sono svolti i

fatti che ho descritto.

(…) delle operazioni ho dei vaghi ricordi poiché

era anche il periodo in cui io stavo lasciando la banca. Ricordo che c’è stato

qualche cosa ma non quali fossero le modalità e di cosa si trattasse. Per

quello che potevo vedere dalle operazioni svolte sul conto __________, PINT 1

aveva un potere di disposizione. Io non ho mai verificato se esisteva una

procura scritta, poiché quello che vedevo dai movimenti precedenti del conto,

mi confermava la rappresentanza e non mi rendeva necessaria l’ulteriore

verifica. Ricordo che nel settembre 2001, credo che fosse la seconda occasione

in cui l’ho visto, ACPR 1 chiese la verifica della procura. In banca io non

l’ho vista ed ho chiesto alla segretaria di fare le necessarie verifiche, anche

perché la procura poteva trovarsi nella succursale di Lugano. Successivamente

ricordo che arrivò una lettera di ACPR 1 dove si chiedeva di annullare qualsiasi

eventuale procura a favore di PINT 1 sul conto __________. Di questa

fattispecie in quel periodo mi è stato chiesto di riferire a PINT 2,

responsabile del settore finanziario, che ho sentito ancora qualche giorno fa e

al quale ho confermato la versione che ho detto oggi, che è quello che

ricordo.”

8. In

data 28 luglio 2004, ad un anno e mezzo dai fatti, l’avv. RAAP 1, nel frattempo

divenuto patrocinatore di ACPR 1, ha sporto denuncia nei confronti di AP 1 per

falsa testimonianza, resa in occasione del summenzionato interrogatorio. A sua

detta, quanto dichiarato dal teste in quell’occasione rappresenta una crassa

menzogna, formulata intenzionalmente e con coscienza, poiché il suo assistito

non ha mai effettuato una telefonata al prevenuto in presenza del nipote PINT 1,

né tantomeno ha ratificato verbalmente l’ordine di girare dal conto __________

a quello __________ titoli obbligazionari argentini per un controvalore di Lit.

110'000'000.-.

B. Il

contesto emerso dall’istruttoria penale

9. L’inchiesta

penale che ne ha fatto seguito ha permesso di situare la deposizione

all’interno del seguente contesto fattuale.

PINT 1, cittadino italiano residente a __________

attivo nel settore commerciale, si occupava, tra le altre cose, anche di curare

gli interessi patrimoniali di svariati piccoli imprenditori connazionali,

gestendone i fondi depositati presso istituti bancari con sede in Ticino.

Tra questi clienti vi era

pure suo zio materno, ACPR 1, il quale, nel lontano 1997 lo ha incaricato di

seguire il patrimonio che intendeva collocare in Svizzera. Egli gli ha così

chiesto di accompagnarlo presso la __________, con la quale PINT 1 già

intratteneva relazioni d’affari in qualità di consulente patrimoniale esterno,

ove ha aperto un conto denominato “__________”. Il funzionario di banca con cui

l’operazione è stata effettuata era PINT 3 (VI di ACPR 1 6 maggio 2005, AI 7,

pag. 2).

Da quel momento in poi, ACPR 1 non ha più avuto

contatti diretti con la banca, lasciando che fosse il nipote ad occuparsi del denaro,

e meglio che fosse lui a portarlo a __________ ed a depositarlo sul suo conto

(VI di ACPR 1 6 maggio 2005, AI 7, pag. 2). Cosa che è avvenuta diverse volte

nel corso degli anni.

Nonostante PINT 1 abbia

sempre affermato di essere stato fermamente convinto che lo zio avesse

sottoscritto una procura con cui lo autorizzava ad operare sulla sua relazione

bancaria in piena autonomia, tra le carte bancarie richiamate non è stato

rinvenuto alcun atto di tale natura e l’istruttoria penale non ha consentito di

appurarne l’esistenza.

L’8 agosto 2001 PINT 1 è stato incaricato da un altro cliente, PINT 4, di depositare presso lo stesso istituto

di credito chiassese, su di un conto denominato “__________”, l’importo di Lit.

150'000'000.-. A tal fine egli, nei pressi di una banca di __________, gli ha

così consegnato brevi manu la somma a contanti.

A detta di PINT 1, egli

avrebbe poi portato a ACPR 1 una parte di questo denaro, Lit. 135'000'000.-,

unitamente ad un assegno da Lit. 15'000'000.-, trattenendo per sé l’equivalente

a contanti. Questa operazione corrispondeva a quanto con lui precedentemente

concordato. In contropartita ACPR 1 avrebbe dovuto trasferire il controvalore

in titoli o liquidi dal suo conto “__________” a quello “__________”. In questo

modo si sarebbero evitati passaggi alla frontiera ed entrambi i suoi clienti

avrebbero ottenuto quanto da loro desiderato.

La consegna dei soldi

sarebbe avvenuta nel negozio/ufficio di ACPR 1, dopodiché, sempre da quei

locali, PINT 1 avrebbe chiamato in vivavoce la __________, parlando con AP 1,

per impartire l’ordine di trasferire dei titoli obbligazionari argentini del

valore nominale di Lit. 110'000'000.- dal conto “__________” al conto “__________”.

Disposizione per la quale ACPR 1 avrebbe seduta stante, nel corso della stessa

conversazione telefonica, confermato verbalmente il suo assenso al funzionario

di banca.

ACPR 1 ha sempre negato di aver ricevuto il

denaro dal nipote, ad eccezione dell’assegno da Lit. 15'000'000.-, così come di

aver ratificato qualsivoglia mandato di trasferimento delle obbligazioni. Egli

ha altresì contestato che vi sia mai stata una telefonata nei suoi uffici dal

cellulare di quest’ultimo a AP 1.

Indipendentemente dalla veridicità di una

versione piuttosto che l’altra, è dato di fatto assodato che il 13 agosto 2001

l’imputato ha fatto sottoscrivere a PINT 1 un ordine di trasferimento delle

obbligazioni (AI 23), sulla base del quale, il 14 agosto 2001 la __________ ha

fatto confluire il titolo obbligazionario sul conto “__________” (doc. D

allegato all’AI 1).

Qualche giorno più tardi, ACPR

1 si è recato a __________ per discutere con AP 1 circa la situazione del suo

conto e per chiedere di verificare se esistesse una procura a favore del

nipote. In seguito, il 5 settembre 2001, egli ha inviato una lettera alla __________

chiedendo di annullare l’eventuale procura amministrativa a favore di PINT 1.

L’11 ottobre 2001 ACPR 1 si

è incontrato con PINT 2, uno dei superiori di AP 1, per discutere sul da farsi,

ritenuto che, da un lato, PINT 1 aveva agito sul suo conto senza valida procura

e, dall’altro, che vi era una certa prassi da parte sua di incaricare il nipote

di portare i soldi all’istituto di credito di __________ per essere depositati

sul conto “__________”. Al termine del colloquio, ACPR 1, a cui la banca aveva offerto la possibilità di stornare immediatamente l’operazione di

trasferimento dei titoli obbligazionari, ha chiesto un po’ di tempo per

discuterne con PINT 1. In seguito, il 18 ottobre 2001, egli ha inviato un fax

confermando che l’operazione ordinata da quest’ultimo avrebbe dovuto essere

revocata ed i titoli riversati sul conto __________ nel frattempo aperto al

posto di quello __________. Cosa che __________ ha tempestivamente fatto.

La

causa civile tra PINT 1 e ACPR 1

10. Il 25

febbraio 2002 PINT 1 ha introdotto di fronte alla Pretura del distretto di __________

un’istanza tendente al sequestro di tutti gli averi e beni di ogni genere di

pertinenza di ACPR 1 depositati presso la banca __________.

L’istanza è stata accolta

con decreto di sequestro 27 febbraio 2002 (AI 34).

Con

petizione 5 aprile 2002 (azione di risarcimento e di convalida di sequestro) PINT

1 ha chiesto al Pretore del distretto di __________ di condannare ACPR 1 al

pagamento dell’importo di fr. 114'266.10, oltre interessi al 5% dal 27 febbraio

2002, quale indennizzo del danno patito a seguito dell’asserita mancata

restituzione da parte dello zio del denaro consegnatogli nell’estate 2001 per

effettuare l’operazione auspicata da PINT 4, nei confronti del quale, dopo la

revoca del trasferimento dei titoli sul conto “__________” PINT 1 è rimasto

personalmente debitore (AI 34). Nel contempo, l’attore ha postulato il rigetto

dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’UEF di __________ nei confronti

di ACPR 1, rispettivamente la convalida del sequestro.

Con risposta e domanda

riconvenzionale 16 maggio 2002, il convenuto ha chiesto in via preliminare la

reiezione della petizione per carenza di legittimazione attiva e, in via

subordinata, nel merito, di respingere integralmente la petizione, di annullare

il procedimento esecutivo e di revocare il sequestro, reclamando, in sede

riconvenzionale, il riconoscimento di un importo di fr. 10'000.- quale

risarcimento per il danno cagionato dal sequestro infondato (AI 34).

Limitata inizialmente la

procedura all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva

dell’attore, in data 30 gennaio 2003 sono stati sentiti alcuni testi, tra i

quali AP 1. E’ in quell’occasione che egli ha reso la testimonianza sopra

riportata.

Al termine della fase

istruttoria, con decreto 22 marzo 2004, il Pretore ha respinto l’eccezione di

carenza di legittimazione attiva sollevata da ACPR 1, regolarmente passata in

giudicato dopo che l’appello di questi è stato respinto dalla seconda camera

civile del Tribunale d’appello in data 9 giugno 2005.

Nel frattempo, ACPR 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di AP 1 per falsa testimonianza, dopo aver preso atto che

tra le argomentazioni utilizzate dal Pretore per dar ragione a PINT 1 vi era la

sua deposizione:

L’allegazione dell’attore è sorretta dalla

testimonianza di AP 1, allora consulente finanziario presso la __________ che

ha dichiarato: (…).

Effettivamente, il 14 agosto 2001, la __________

ha trasferito un titolo obbligazionario del valore di Lit. 110 milioni dal

conto __________ al conto __________ (…).

Dalla testimonianza e da quest’ultima prova si

evince che PINT 1 e ACPR 1 hanno concluso un contratto. Tuttavia,

indipendentemente dalla definizione del rapporto giuridico tra le parti, che

sarà pure oggetto della procedura di merito, in tale evenienza, l’attore non ha

agito in nome di PINT 4, titolare del conto __________, bensì in nome proprio.

In effetti PINT 4 aveva incaricato l’attore di depositare l’importo di Lit. 150

milioni sul suo conto __________ senza particolari istruzioni, dandogli piena

libertà di gestione dei suoi averi (…). L’attore avrebbe infatti utilizzato

l’importo ricevuto per effettuare una sorta di compensazione con ACPR 1,

consegnando solo una parte del denaro e il resto tramite assegno e tenendo per

sé ciò che rimaneva a contanti; rispettivamente il ACPR 1 si sarebbe impegnato

a trasferire sul conto __________ l’equivalente in titoli e liquidi. (…).” (pag.

3 della sentenza 22 marzo 2004, AI 34).

In

diritto

11. Secondo

l’art. 307 cpv. 1 CP chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa una

falsa deposizione o una falsa constatazione è punito con una pena detentiva

fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Al momento dei fatti la norma

prevedeva, quale sanzione, la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. La

nuova disposizione rappresenta pertanto, prevedendo anche la possibilità di

ricorrere alle aliquote giornaliere, una lex mitior rispetto a quella

precedente; di conseguenza appare corretto applicare il diritto attuale.

Dal profilo oggettivo il reato presuppone

l’esistenza di una deposizione testimoniale conforme alle norme di diritto

procedurale cantonale ed un'affermazione sui fatti obiettivamente contraria

alla verità ed idonea - astrattamente e a priori - ad influire sulle decisioni

del giudice di merito (sentenza del Tribunale federale 6S.425/2004 del 28

gennaio 2005, consid. 2.4; Rep. 1997 pag. 284).

Un’affermazione è falsa se

il testimone dichiara un fatto o ne nega l’esistenza in maniera contraria alla

realtà, in modo particolare allorquando gli eventi non si sono svolti nella

maniera da lui descritta. La falsità può risiedere anche in un’omissione se il

teste non rivela un fatto o ne riporta solo una parte, dando così una visione

monca della realtà.

La deposizione è fallace se

il testimone sostiene di avere constatato un fatto o nega di averlo constatato,

mentre ciò non è vero, così come lo è se egli asserisce di non ricordarsene o

di ricordarsene, contrariamente al vero (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, Berna 2010, n. 33 ad art. 307).

La deposizione è falsa

anche qualora l’autorità non ne sia stata tratta in inganno e l’abbia sin da

subito riconosciuta come tale.

E’

punibile soltanto colui che depone il falso sui fatti della causa, ossia nella

misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione oppure

con l’accertamento della fattispecie, che è oggetto della procedura, ove

vengono, tra l’altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare

la credibilità oppure l’attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla

fattispecie (Donatsch/Wohlers Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, Zurigo 2004, pag. 428 e

riferimenti; Corboz, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP).

Dal

profilo soggettivo, è necessario che il teste abbia agito intenzionalmente,

cioè con coscienza e volontà ai sensi dell'art. 18 cpv. 2. CP, sapendo di dire

cosa non vera: occorre che nella coscienza del teste si sia configurato un

rapporto di contraddizione fra quanto da lui affermato e quanto a sua

conoscenza (Rep. 1997 pag. 284, 1968 p. 310).

Come per il favoreggiamento anche la falsa testimonianza è perciò un reato

intenzionale, laddove tuttavia è sufficiente il dolo eventuale (STF 6S.425/2004

del 28 gennaio 2005, consid. 2.5; Donatsch/ Wohlers, op. cit., pag. 430

e 431; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP).

L'ignoranza

e l'errore escludono il dolo; di conseguenza, chi in buona fede depone il falso

credendo di dire il vero, non è punibile per falsa testimonianza (DTF 71 IV 135

consid. 1; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 307 CP).

Se la falsa dichiarazione è

stata effettuata perché, dicendo la verità, l’autore si sarebbe esposto o

avrebbe fatto esporre uno dei suoi congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) ad un

procedimento penale, il giudice può attenuare la pena in applicazione dell’art.

48 a CP, art. 308 cpv. 2 CP.

Un timore soggettivo è

sufficiente, anche se in realtà tale rischio non sussiste (Corboz, op. cit., n.

70 ad art. 307).

La possibilità di

attenuazione della pena è pure prevista in caso di rettifica spontanea della

deposizione, art. 308 cpv. 1 CP.

L’art. 307 CP protegge soltanto in maniera indiretta

gli interessi privati delle parti: esso tende principalmente a salvaguardare in

un processo l'accertamento dei fatti dall'influenza di prove personali false e

a tutelare in tal modo gli interessi dell'amministrazione della giustizia e il

suo funzionamento (STF 1B_596/2011 del 30 marzo 2012, consid. 1.3.; DTF 133 IV

324 consid 3.2.). I relativi atti sono quindi diretti contro la giustizia quale

istituzione e solo indirettamente contro gli interessi delle parti al processo

(Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 505 seg.).

12. Nella

sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale, dopo aver illustrato i

contenuti delle deposizioni di PINT 1, ACPR 1, Antonino TE 1 e TE 2, ha concluso che:

Alla luce degli elementi probatori raccolti,

bisogna dunque forzatamente concludere che, diversamente da quanto narrato da PINT

1 e da AP 1 quel giorno, in quel negozio, ACPR 1 non ha telefonicamente

conferito con nessuno.

L’affermazione contraria deve pertanto ritenersi

falsa.”

(sentenza impugnata,

pag. 9).

A suffragio della sua decisione, il pretore ha

evidenziato pure i seguenti elementi:

- agli atti non sussiste la prova che ACPR 1

abbia conferito con AP 1 e che gli abbia ordinato o confermato di procedere al

bonifico;

- la

__________, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, non ha creduto al

proprio collaboratore (contrariamente a quanto la logica imporrebbe) e ha

annullato l'operazione bancaria nonostante le dichiarazioni di PINT 1, che si

era decisamente opposto allo storno;

- la

__________ ha chiaramente attestato nei propri rapporti che AP 1 ha precisato di avere ricevuto l'ordine (anche) da ACPR 1 “solo dopo” e non immediatamente;

- PINT

1, che ha sempre sostenuto che l'ordine in questione era stato impartito anche

da ACPR 1, nella causa civile si è rivolto esclusivamente contro quest’ultimo e

non contro la banca a cui avrebbe (secondo la sua tesi) potuto imputare

l’errata esecuzione dell’ordine;

- PINT

1 ha “restituito” il denaro al suo cliente PINT 4 nonostante sostenga di

averlo consegnato a ACPR 1;

-

per AP 1 non vi era nessuna ragione di far

sottoscrivere a PINT 1 un successivo bonifico scritto ritenuto che un ordine

telefonico era sufficiente per perfezionare l’operazione __________”.

(sentenza

impugnata, pag. 9).

13. Nel

caso che ci occupa, l’unico presupposto oggettivo che necessita di essere

approfondito è quello della corrispondenza con la realtà della dichiarazione

formulata al giudice dal prevenuto, poiché tutti gli altri sono pacificamente

adempiti.

In

particolare occorre verificare se le affermazioni:

Ricordo che nel periodo estivo del 2001 ho

ricevuto una telefonata da PINT 1, del quale normalmente riconosco la voce e

nella discussione posso riconoscere l’identità. Durante il colloquio egli mi

passò un’altra persona che ho potuto identificare in ACPR 1, che mi chiedeva di

trasferire un titolo obbligazionario argentino dal conto “__________” al conto “__________”.

Durante la discussione telefonica la sensazione che ho avuto è che entrambi i

miei interlocutori erano al corrente e coscienti dell’operazione che mi veniva

chiesta. Per quello che ho potuto capire durante le discussioni il motivo del

trasferimento risiedeva nella compensazione da parte di ACPR 1 di soldi che

aveva ricevuto in Italia, se non sbaglio sotto forma di assegno bancario.

L’ammontare complessivo che ricordo era di 150 Mio di lire. Il trasferimento

del titolo obbligazionario aveva un valore di 110 Mio ca., almeno per quello

che mi sembra.” e quella “durante la telefonata in cui mi è stato chiesto di

effettuare il trasferimento io sono sicuro di aver riconosciuto ACPR 1 dalla

voce.”

corrispondano

alla realtà o meno.

14. Su

quanto avvenuto l’8 agosto 2001 vi sono versioni discordanti.

Da un lato vi è PINT 1 che sostiene che la

telefonata con cui è stato impartito l’ordine di trasferimento dei titoli

obbligazionari dal conto __________ a quello __________ è avvenuta in presenza

di ACPR 1, il quale è intervenuto personalmente nella discussione, approfittando

del dispositivo vivavoce, per confermare al funzionario bancario le

disposizioni appena impartitegli dal nipote:

Successivamente mi recai presso il negozio

ufficio di ACPR 1, in zona __________, accompagnato dal signor TE 4 e consegnai

a ACPR 1 1 assegno contratto sulla __________, conto a me riferito, per

l’importo di 15 milioni di lire e consegnando la differenza di 135 milioni in

contanti, pretendendo in tale occasione una firma quale ricevuta sulla matrice

del mio assegno per 150 milioni di lire di cui 15 con assegno e 135 in contanti come specificato.

A perfezionamento di tale operazione effettuammo

una telefonata alla __________. Chiesi di parlare con AP 1. La telefonata è

stata effettuata con il mio apparecchio cellulare italiano, utilizzando il vivavoce.

(…) Quel pomeriggio, durante la telefonata,

comunico a AP 1, di perfezionare il trasferimento del titolo argentino dal

conto __________ al conto __________ considerato che, con mio zio, avevamo

ritenuto opportuno spossessarci dei titoli argentini in considerazione delle

prime avvisaglie della situazione economica argentina. L’importo nominale era

di 110 milioni di lire ed era una prima tranche dell’operazione che si sarebbe

conclusa nei giorni successivi.

Fisicamente la telefonata è avvenuta nel seguente

modo: ho estratto il mio telefono Nokia communicator, ho messo il vivavoce, ed

ho chiamato AP 1. Di fronte a me c’era ACPR 1. Ho comunicato a AP 1 che eravamo

pronti a perfezionare l’operazione di compensazione per 150 milioni e visto che

l’operazione non si sarebbe potuta perfezionare con quell’ordine di prima

battuta, mi premuravo di eseguire il parziale giroconto del titolo argentina

dal conto __________ al conto __________ e che successivamente, su mie

indicazioni, avrebbe ricevuto ordine per raggiungere la concorrenza del

capitale mancate vista la particolarità dell’operazione il signor ACPR 1 qui

presente ti darà conferma. Il ACPR 1 ha parlato al AP 1 e le parole sono state

(circa): confermo l’operazione per 150 milioni, mio nipote vi darà le indicazioni

su come gestire la situazione”

(VI 17 giugno 2005 di PINT

1, pagg. 1 e 3, AI 25).

PINT 1 ha confermato la sua versione anche al dibattimento di primo grado:

Quando ho portato il denaro a ACPR 1, ho

chiamato la Banca. Non ricordo se avevo il numero diretto, ma non ho avuto

difficoltà a parlare con AP 1. In quell’occasione ho dato istruzioni affinché

si procedesse con l’operazione di compensazione, così come già concordato in

precedenza. Dentro il negozio di ACPR 1, con il vivavoce azionato, ho parlato

con AP 1. ACPR 1 ha sentito la telefonata ed è stato anche invitato alla

comunicazione verbale. È intervenuto. Non ricordo le parole esatte che egli ha

detto.

L’ho informato che l’operazione di compensazione

era in corso e che stavamo procedendo al trasferimento dei titoli. Ripeto che

in quell’occasione ACPR 1 ha parlato con AP 1. Avevo avvisato AP 1 che stavo

effettuando una chiamata in vivavoce, chiamata durante la quale si è detto di

dar atto alla compensazione e che i dettagli sarebbero seguiti.

Ho effettuato la telefonata in vivavoce, perché i

rapporti erano tesi. Quella telefonata non è stata registrata, ma da quel

momento in poi ho iniziato a registrare tutto. Volevo che ACPR 1 capisse che

non venivano sottratti LIT 150 mio dal suo conto. I titoli che venivano

trasferiti non avevano il valore nominale del denaro che gli era stato consegnato.

(…) La telefonata con AP 1 sarà durata sui 30-40

secondi. L’ho fatta in presenza di ACPR 1 per essere chiaro. In quel momento ACPR

1 era arricchito, siccome aveva ricevuto una somma superiore a quello da lui al

momento trasferito. Ulteriori sarebbero stati impartiti successivamente, fino a

giungere a concorrenza dell’importo in questione.

Nel negozio c’eravamo solo io e ACPR 1.”

(verbale

dibattimentale 5 marzo 2012, pag. 7 segg.).

Dall’altro canto vi è ACPR

1 che nega di aver mai interloquito telefonicamente con AP 1 per ratificare

l’ordine di trasferimento delle obbligazioni, sostenuto da altri testi che

erano presenti l’8 agosto 2001 nel suo negozio quando è arrivato PINT 1:

Il signor PINT 1, l’8 agosto 2001 (…), il

pomeriggio, è arrivato, da solo, nel mio ufficio a __________. (…). E’ entrato

in ufficio. Nel mio negozio/ufficio con me c’erano TE 2 e TE 1. Il signor PINT

1 senza nemmeno sedersi mi diede l’assegno e mi fece firmare la matrice dello

stesso. L’importo era di 15 milioni. Dopo di che se ne andò. I 15 milioni era

del denaro che lui mi doveva siccome era un prestito che gli avevo fatto e che

mi doveva ridare e che non aveva nessuna pertinenza con il conto alla __________.

ADR quel pomeriggio dallo PINT 1 non ho ricevuto

altro denaro liquido.

PINT 1, senza nemmeno sedersi, mi diede l’assegno

e mi fece firmare la matrice dello stesso. L’importo sull’assegno era di 15

milioni. Dopo di che lui se ne andò. (…) Quel pomeriggio in mia presenza lo PINT

1 non chiamò la __________ e non parlò con nessun funzionario. Escludo altresì

di aver io preso in mano il telefono cellulare di PINT 1 e con questo conferito

con il funzionario AP 1”

(VI 17 giugno 2005 di ACPR

1, pag. 5, AI 26).

Le dichiarazioni dell’accusatore privato sono

state confermate dalle altre persone presenti quel giorno nei locali del suo

negozio.

TE 1, amico di ACPR 1, in occasione del dibattimento di primo grado, ha riferito, confermando quanto detto agli

inquirenti il 7 settembre 2006 (AI 60) che:

Mi viene chiesto se sono a conoscenza di un

incontro avvenuto nell’agosto 2001 nel negozio di ACPR 1. Rispondo

affermativamente, mi trovavo nel negozio con ACPR 1 e suo fratello a giocare a

carte.

Il negozio è un locale diviso a metà. Se ne sono

ricavati due locali.

Ad un certo punto è arrivato PINT 1, che

conoscevo bene. Lui mi ha visto, mi ha riconosciuto e ci siamo salutati.

PINT 1 si è fermato 4-5 minuti (meno di 10),

lasso di tempo durante il quale io sono stato costantemente presente. Tutti ci

accorgevamo della presenza di tutti, perché era impossibile non vedersi.

PINT 1 è entrato, “ciao zio”, ha compilato un

assegno, ACPR 1 ha firmato la matrice e PINT 1 se ne è andato. Tutto è apparso

tranquillo. I due non hanno discusso di operazioni finanziarie o di altro.

PINT 1 era solo. Nessuno ha telefonato. Nulla,

oltre all’assegno, è stato consegnato. Era estate e non vi era la possibilità

di celare oggetti dietro un mantello.” (verbale del dibattimento 5 marzo 2012, pag. 10).

TE 2, fratello dell’accusatore privato, ha asserito:

Erano i primi giorni di agosto del 2001. Essendo

un periodo di ferie, con mio fratello e TE 1 ci concediamo un po’ più di

spazio. Le nostre ditte sono sempre aperte, anche d’estate. Avevamo deciso di

fare una partita a carte quando è arrivato mio nipote PINT 1. Ci siamo

salutati. Mio fratello si è messo a parlare con lui. Io non ho visto bene però

ho visto PINT 1 dare a mio fratello un assegno e fargli firmare la matrice.

Posso dire che tutto è durato ca. 5-6 minuti, in quanto mio nipote era di

fretta e subito se ne è andato. Ricordo di avere commentato con mio fratello il

fatto che lui avesse sottoscritto una ricevuta quando generalmente era lui a

dare i soldi a PINT 1 e non il contrario. Non sono al corrente delle modalità

con le quali mio fratello consegnava a PINT 1 il denaro che quest’ultimo

depositava alla __________.

ADR l’assegno era relativo ad un importo di 15

Mio di lire. Questo lo so perché fu mio fratello a dirmelo quello stesso

giorno. (…)

ADR in 5-6 minuti di incontro non vi fu nessuna

telefonata né da parte di mio fratello né da PINT 1, né con il telefono fisso

né con qualche cellulare.

ADR non so esattamente quando giunsi nell’ufficio

di mio fratello, era comunque nel primo pomeriggio. Rimasi da lui fino verso le

19:30/20:00.” (VI dell’8

settembre 2006, AI 61),

e

Il pomeriggio di quella giornata del mese di

agosto 2001 avevamo deciso di fare un partita a carte perché c’era poco da

fare.

È poi arrivato PINT 1, che naturalmente conosco

perché è mio nipote, che ha fatto un assegno a mio fratello. Nulla d’altro è

stato consegnato a mio fratello.

Ricordo che mio fratello si è seccato di avere

dovuto firmare la ricevuta. “Con tutti i soldi che gli ho dato, io non gli ho

mai fatto firmare nulla.”.

I due si sono appartati da me e TE 1 e sono stati

a parlare qualche minuto, ma poco tempo.

Con PINT 1 non c’era nessuno. Durante l’incontro

non sono avvenute telefonate e tutti vedevano tutti, nel senso che io e gli

altri siamo sempre tutti rimasti in quel locale.

La porta d’ingresso sulla strada era chiusa.

Tutti e tre siamo rimasti lì tutto il pomeriggio,

fino a sera. Mio fratello non si è mai assentato e PINT 1 non è tornato.”

(verbale del dibattimento 5 marzo 2012, pag. 10).

15. Tra

la documentazione prodotta dalla __________ (AI 23) si trova innanzitutto

un’autorizzazione scritta, datata 26 marzo 1997, con la quale il titolare del

conto “__________”, cioè ACPR 1, ha accordato il permesso alla __________ di

eseguire pagamenti a debito della relazione bancaria in base a ordini

telefonici o per telefax.

Inoltre, agli atti, vi sono l’ordine scritto di

trasferimento dei titoli obbligazionari argentini dal conto “__________” sul

conto “__________” per un controvalore di Lit. 110'000'000.-, firmato da PINT 1

e datato 13 agosto 2001, una missiva, di data 5 settembre 2001, con la quale ACPR

1 ordina alla Banca di annullare l’eventuale procura a favore di PINT 1 sulla

relazione “__________” e di procedere nel medesimo tempo al trasferimento di

tutti gli averi depositati su tale conto su uno nuovo denominato “__________”,

nonché la lettera inviata il 19 ottobre 2001 via fax a PINT 5 con la quale egli

chiede, richiamandosi al colloquio telefonico avuto in precedenza, di ripristinare

l’operazione di trasferimento delle obbligazioni, girandole sul suo conto “__________”.

Tra le carte bancarie sono state rinvenute poi

due note interne, redatte da PINT 2, membro della direzione e responsabile

della clientela privata dell’istituto di credito. La prima recita:

Cliente: avv. PINT 1/procuratore su diversi

conti e “operatore” senza procura sul conto __________ (suo zio)

Premessa:

Il conto __________ è stato portato in __________

dall’avv. PINT 1 ed aperto nella sua presenza.

Inoltre sono stati fatti diversi versamenti da

parte di PINT 1 come anche diversi ordini di investimenti. Il tutto veniva

sempre accettato, malgrado che PINT 1 non aveva nessuna procura sul conto. Nel

frattempo ci sono problemi tra le due persone e il conto __________ è stato

chiuso a favore del conto __________, cambiato in __________ senza nessuna

procura.

Il giorno 9 novembre 2001 ho ricevuto il cliente

sopraindicato insieme con il nostro Sig. PINT 6. Sig PINT 1 era accompagnato

dal suo legale l’avv. __________ (…).

Il cliente contesta lo storno da parte della

banca (trapasso di Lit 110'000'000.- Obbl. __________) addebito del conto __________

a favore del conto __________.

Secondo PINT 1 l’ordine era stato dato

telefonicamente da parte del titolare del conto a Sig. AP 1, il quale ha fatto

firmare in occasione della prossima visita l’ordine di trapasso a PINT 1,

dicendogli che per i trapassi di titoli la direzione voleva una conferma

firmata.

PINT 1 dice di aver dato una compensazione in

contanti in Italia (dopo aver ricevuto la conferma da parte del sig. AP 1 che

il trapasso era stato fatto) prelevando i soldi assieme con il titolare del

conto __________ (in Italia) al titolare del conto __________.

(…).”.

La seconda, del 29 novembre 2001, ha il seguente tenore:

5. Conto __________, trapasso di 110'000'000 Lit

__________: “era PINT 1 che mi aveva chiamato dall’Italia “in presenza”del

titolare del conto __________. Dopo alcuni giorni, in occasione della prossima

visita ho fatto firmare il trapasso (PINT 1 non aveva la firma su questo conto

(vedi rapporto separato), durante un colloquio in settembre mi aveva detto che

sarebbe stato PINT 1 (solo lui), che gli aveva dato l’ordine).”.

In relazione ai fatti, l’estensore PINT 2, ha dichiarato:

ADR è senz’altro possibile che simili operazioni

avvengano per ordine telefonico. Quale inderogabile condizione è la

sottoscrizione del cliente di un formulario apposito. Il funzionario di banca

normalmente conosce l’esistenza di tale autorizzazione e nella misura in cui

non possiede tale conoscenza, deve verificarlo.

(…) ADR a mia conoscenza il caso ACPR 1

riferibile ai conti sopra ricordati, è l’unico in cui ho potuto constatare un

problema dove il funzionario AP 1 non ha verificato l’esistenza o meno di una

regolare procura prima di procedere a un trasferimento dei titoli.”

(VI del 2 giugno 2005,

pag. 2 seg., AI 18).

16. L’imputato ha dal canto suo

spiegato agli inquirenti:

D come è avvenuta in concreto l’operazione?

R dopo aver ricevuto la telefonata di PINT 1 ho

chiesto alla direzione di __________ la procedura da svolgere visto il tipo di

transazione. La risposta è stata che era necessario un ordine scritto. Essendo

sicuro che lo PINT 1 sarebbe di lì a qualche giorno passato in banca, ho deciso

di attendere e verosimilmente ho indicato su un bigliettino l’operazione da

fare per non dimenticarmi. Al momento in cui PINT 1 si è presentato ho detto

alla segretaria di allestire l’ordine, dando le indicazioni del caso. La

segretaria lo ha fatto firmare al cliente e lo ha inviato all’ufficio titoli di

__________.

ADR ai fini della concretizzazione

dell’operazione di trasferimento la telefonata avvenuta verosimilmente l’8

agosto 2001, non ha inciso minimamente sulla concretizzazione del trasferimento

siccome lo stesso è potuto avvenire unicamente a seguito dell’ordine

sottoscritto dal signor PINT 1 il 13 agosto 2001.

ADR se PINT 1 si fosse presentato invece del 13

agosto il 1. dicembre, l’operazione sarebbe stata effettuata in dicembre.

(…) rispondo che parzialmente quanto riferito da PINT

Considerandi

2.

è corretto e meglio in occasione del primo incontro (verosimilmente settembre

2001) con PINT 2 nel quale si discusse del trasferimento, dissi semplicemente

che “mi aveva telefonato PINT 1”. Nel successivo incontro di novembre, PINT 2 mi mise al corrente che non esisteva la procura di PINT 1. Allora, rendendomi conto del problema,

gli precisai che in relazione all’operazione parlai sì con PINT 1 ma pure nella

stessa telefonata, conferii anche con una persona per me riconducibile a ACPR 1.

(…) ADR per quanto mi ricordo vi è stata solo

quella telefonata dell’8 agosto 2001.

(…) ADR non so da dove telefonava PINT 1.

(…) D ACPR 1 come si è presentato al telefono?

R ACPR 1 non disse il suo nome. Mi ricordo che

l’unico elemento che disse e che mi permise di individuarlo come ACPR 1, oltre

ad aver riconosciuto la voce, era il nome del conto __________.

D E’ certo che era ACPR 1? Da cosa lo ha

riconosciuto visto che non le ha comunicato il nome?

R in quel momento ero certo che fosse lui. Io

l’ho riconosciuto dalla voce. Inoltre sapevo che erano zio e nipote e che uno

agiva per contro dell’altro.

ADR riconfermo, a distanza di 3 anni, quanto

dichiarato alla Pretura di __________ il 30 gennaio 2003 e meglio dopo 1 anno e

mezzo dal trasferimento dei titoli.

A domanda dell’avv. RAAP 1 rispondo che sono

sicuro di aver parlato con lo PINT 1 l’8 agosto 2001 in quanto l’ho riconosciuto dalla voce.

(…) ADR non sono stato io a chiedere di parlare

con ACPR 1 ma fu PINT 1 a passarmelo di sua iniziativa.

D Per quale ragione secondo lei lo PINT 1 le ha

passato ACPR 1?

R Non so per quale ragione, penso a conferma

della transazione siccome un conto è sentire il titolare e un conto è sentire

il procuratore.”

(VI del 4 ottobre 2006,

pag. 3 segg., AI 69).

Al processo di fronte alla Pretura Penale, AP 1 ha tra le altre cose ribadito:

(…) A domanda della difesa, racconto nuovamente

che nel primo pomeriggio dell’8 agosto 2001 ricevevo una telefonata da PINT 1,

il quale mi diceva che, nell’ambito di un’operazione di compensazione in corso,

bisognava fare un trasferimento dal conto di suo zio al conto __________. Avevo

visto lo zio qualche giorno prima in Banca. Dopo avermi dato le istruzioni, mi

ha passato ACPR 1 al telefono, per confermare quando bisogna fare. Per me la

voce era quella dello zio. O PINT 1 sapeva imitare la voce dello zio, oppure si

trattava di ACPR 1.

(…)La telefonata con ACPR 1 è durata 20-30

secondi, compreso il colloquio con PINT 1. Non era neppure rivolta direttamente

a me. L’ha ricevuta il centralino della banca, che me l’hai poi passata.

Ripeto di essere stato convinto e sicuro in quel

momento di avere parlato con ACPR 1.

(…) Mi rendo conto che in questa vicenda qualcuno

mente. Devo dire che mi sorprende che, se il fatto fosse così lampante, ci sono

voluti tanti anni per arrivare al processo odierno.

L’unico testimone posso essere io. Non ho nulla

né contro ACPR 1, né contro PINT 1 e la mia testimonianza in Pretura riporta

quanto successo. Non avevo nessun interesse a mentire. Avrei avuto meno

problemi a mentire, dicendo di non ricordarmi della telefonata. Ho risposto in

buona fede alle domande del Pretore. Non avevo neppure bisogno di sgravarmi nei

confronti della Banca, che ad oggi non mi ha mai rimproverato nulla.”

(verbale dibattimentale 5 marzo 2012, pag. 3 segg.).

Di fronte

a codesta Corte, infine, egli ha ulteriormente precisato i fatti:

Confermo di aver ricevuto da PINT 1 una

telefonata l’8 agosto 2001 nel primo pomeriggio. La telefonata, per quanto

ricordo, mi è stata passata da una delle segretarie centraliniste. Non essendo PINT

1.

mio diretto interlocutore, presumo non avesse nemmeno il mio numero diretto,

per cui doveva passare forzatamente dal centralino. Che si trattasse del signor

PINT 1 mi era stato annunciato dalla centralinista. L’ho poi riconosciuto sia

dalla voce che dalle tematiche trattate. Non sono in grado di dire quanto è

durata la telefonata, ma presumo due o tre minuti.

La voce si sentiva in maniera nitida.

Il signor PINT 1 mi ha spiegato quale fosse l’operazione da effettuare - o meglio che si trattava di trasferire dei

titoli dal conto “__________” al conto “__________” a seguito di una

compensazione avvenuto in Italia - e poi, mi ha detto che, a conferma, mi

passava lo zio. Io ho quindi parlato con una persona che ho riconosciuto dalla

voce nel signor ACPR 1 (non si era annunciato come tale), che ha subito fatto

riferimento alla sigla del conto. Egli mi ha così confermato l’ordine di

effettuare il passaggio dei titoli da un conto all’altro.

A domanda dell’avv. RAAP 1 rispondo che non

ricordo le parole esatte usate da quella persona che mi era stata annunciata

come lo zio di PINT 1. In sostanza mi ha però detto che si trattava di

trasferire i titoli da un conto all’altro.” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).

17.

Preso

atto di queste emergenze istruttorie, ritenute dal giudice della Pretura penale

sufficienti a stabilire la colpevolezza dell’accusato per la fattispecie

rimproveratagli, si può procedere a metterle in relazione con quanto da lui

dichiarato al Pretore del Distretto di __________ il 30 gennaio 2003, in modo da poter stabilire se esse, effettivamente, ne attestano la falsità.

Riassumendo

i contenuti della deposizione contestata, AP 1 ha dichiarato al Pretore di __________ di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 nel periodo

estivo del 2001, avente per oggetto il trasferimento dei titoli azionari

argentini dal conto di ACPR 1 “__________” al conto “__________”. Egli ha pure

asserito che durante quella discussione telefonica gli è stata passata da PINT

1.

una terza persona che egli ha potuto identificare in ACPR 1 che gli avrebbe

confermato l’operazione, del valore complessivo di Lit. 150'000'000.-. Inoltre

egli ha dichiarato che durante la telefonata egli è sicuro di avere

riconosciuto ACPR 1 dalla voce.

Come visto dagli stralci

sopra riportati, la testimonianza del prevenuto è stata confermata da PINT 1,

che ha spiegato di essersi recato dallo zio per consegnargli del denaro in

contanti e di aver contattato dal suo ufficio la Banca, e meglio AP 1, per dare

l’ordine di cui sopra, facendolo ratificare seduta stante, a voce, da ACPR 1.

Contro questa versione vi

sono quelle dell’accusatore privato, che sostiene di non aver mai telefonato o

partecipato a telefonate in cui è stato dato incarico alla __________ di effettuare

l’operazione, e delle due persone che nell’agosto del 2001 si trovavano con ACPR

1.

quando PINT 1 è andato da lui per consegnargli un assegno di Lit.

15'000'000.-.

Di fatto, la lettura data

dal Pretore a queste dichiarazioni rispetto alla deposizione dell’imputato è

errata, non tenendo conto del reale contenuto delle frasi pronunciate da AP 1 in occasione della sua testimonianza, ma fondandosi su un’interpretazione affrettata ed opinabile

delle stesse.

Il prevenuto, in realtà, ha

asserito di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 e che nel corso della

stessa gli è stata passata una persona di cui egli è convinto aver riconosciuto

l’identità in ACPR 1 attraverso la voce.

Il teste ha quindi fornito

una versione dei fatti dal suo punto di vista. Egli non ha dichiarato in

maniera assoluta ed inconfutabile che ACPR 1 ha parlato con lui, ma piuttosto che egli è sicuro di aver riconosciuto la voce della seconda persona con cui ha

interloquito in ACPR 1.

Il fatto che egli asserisca

di essere certo di aver identificato dalla voce l’interlocutore, ancora non

significa che egli abbia effettivamente parlato con lui, poiché la sua

dichiarazione non esclude che alla base della stessa vi possa essere stato un

errore o, addirittura, un inganno da parte di terzi.

I testimoni dell’accusatore

privato hanno dimostrato che il giorno in cui PINT 1 si è recato dallo zio per

consegnargli l’assegno di Lit. 15'000'000.-, negli uffici di quest’ultimo non è

stata effettuata alcuna telefonata, e che ACPR 1, quel pomeriggio non ha

interloquito con i funzionari della __________ fintanto che loro sono stati con

lui (cioè sino alle 19:00 circa). Nulla di più.

In questo modo è stato

provato che nessuna telefonata è stata effettuata a AP 1 nelle circostanze

descritte da PINT 1. Ma non che l’accusato non abbia mai ricevuto una chiamata

ai sensi e nei termini da lui descritti al giudice civile.

Infatti, quanto emerso

dall’istruttoria, non esclude che l’imputato possa avere effettivamente

ricevuto un ordine telefonico da PINT 1 e dallo zio in un altro momento, anche

della stessa giornata, visto che secondo quanto emerso, PINT 1 è rimasto solo

pochi minuti all’interno dei locali della ditta dello zio.

In quest’ottica neppure si

può scartare con assoluta certezza l’ipotesi che AP 1 abbia parlato, oltre che

con PINT 1, anche con una seconda persona che non era ACPR 1 e che egli poteva

legittimamente credere essere lui poiché avente un timbro di voce che egli ha

riconosciuto (anche erroneamente ma in buona fede) essere corrispondente al

suo.

Quest’ultima ipotesi è pure

stata presa in considerazione dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni

predibattimentali del 30 novembre 2012, pag. 6:

Posta la ricordata situazione lavorativa, nella

migliore delle ipotesi AP 1 quel giorno ha parlato solo con PINT 1 o con PINT 1

ed una terza persona che non era però ACPR 1.”

Inoltre non si può omettere

di menzionare come i testi sentiti non siano stati in grado (legittimamente,

visto il tempo trascorso) di datare esattamente il momento della consegna

dell’assegno alla quale essi hanno assistito. Ritenuto che PINT 1 ha sostenuto che quando è avvenuta la telefonata controversa, nell’ufficio di ACPR 1 non c’era

nessun altro oltre a loro due (VI del 17 giugno 2005, pag. 5, AI 25), non si

può nemmeno escludere che i testi a favore della tesi accusatoria abbiano fatto

riferimento ad un altro colloquio e quindi, ad altri fatti.

A titolo abbondanziale si

può pure rilevare che agli atti vi è, poi, la testimonianza, resa in ambito

civile, di TE 4 il 30 gennaio 2003, di fronte al Pretore di __________, con la

quale egli ha confermato che nel corso del mese di agosto 2001 egli ha

accompagnato PINT 1 in auto sino all’ufficio di ACPR 1 e di aver visto, dalla

posizione in cui egli aveva parcheggiato, attraverso la porta, aperta, che PINT

1.

consegnava una busta piena di soldi (che gli aveva in precedenza mostrato)

allo zio e che i due facevano una telefonata.

Questa deposizione, a cui

si può dare almeno valenza di indizio, nonostante le rimostranze dell’accusatore

privato, rafforza la tesi secondo la quale non si può scartare del tutto il

fatto che una telefonata come quella descritta dall’imputato possa essere

addirittura avvenuta nelle modalità descritte da PINT 1, e quindi con la

partecipazione diretta e personale dell’accusatore privato (e non di un terzo

che si è fatto passare per lui).

Da ultimo - ma non per

questo meno di rilievo - bisogna prendere atto di come tutta la lunga

istruttoria non abbia fornito neppure un vago indizio di un interesse per AP 1 a dichiarare il falso di fronte alla Pretura. In effetti l’operazione di trasferimento dei titoli è

avvenuta unicamente sulla scorta dell’ordine scritto del 13 agosto 2001,

firmato da PINT 1, che nemmeno per quello aveva una procura. Il prevenuto,

inoltre, non ha alcun legame privilegiato e né un motivo di inimicizia con le

parti della procedura civile, così che le sue dichiarazioni non potrebbero

nemmeno essere state influenzate dalla volontà di favorire o danneggiare una di

esse.

Neppure si può intravvedere

un tentativo di difendere la sua posizione, poiché l’operazione è stata, come

visto, quasi subito revocata, senza che il prevenuto sia stato in qualche modo

chiamato a risponderne dalla __________.

D’altronde AP 1 si è, a

detta dei superiori, sempre comportato diligentemente e professionalmente

nell’adempimento dei suoi compiti, senza mai dare adito a reclami:

ADR AP 1 durante il periodo in cui ero suo

superiore ha sempre operato in modo coscienzioso, diligente. Io non ho mai

osservato che operasse in modo avventato, rispettivamente senza istruzioni. Non

ho mai avuto modo di riprendere AP 1 perché egli aveva operato su un conto

dando seguito ad un ordine di un procuratore senza che ne dossier vi fosse una

corretta procura.”

(VI del 20 ottobre 2005

di PINT 3, pag. 3, AI 40).

18.

Le dichiarazioni

rese dal prevenuto in sede di appello hanno consentito di meglio chiarire

alcuni aspetti che potevano, almeno nell’ottica accusatoria, peggiorare la sua

posizione dal punto di vista penale.

Innanzitutto

egli ha precisato che il trasferimento dei titoli argentini è stata la prima

operazione da lui effettuata sul conto “__________”, che era stato aperto e in

precedenza gestito dai suoi superiori PINT 7 e PINT 3. Avendo visto che questi

avevano lasciato disporre liberamente PINT 1 della relazione bancaria dello

zio, riteneva che non sussistesse alcun problema in merito alla sua procura:

Il conto “__________” era stato aperto, se ben

ricordo, dal direttor PINT 7, mentre il funzionario di riferimento era PINT 3.

Per quanto posso ricordare, prima dell’operazione in discussione, non ho mai

avuto occasione di effettuarne altre sul conto “__________”.

Non ho mai visto la documentazione relativa

all’apertura del conto “__________” prima dell’operazione di trasferimento sul

conto “__________”.

Da quanto ho sempre potuto vedere è stato solo il

signor PINT 1 ad agire sul conto ”__________”, sia per quanto riguarda le

operazioni di cassa che i versamenti.

Avendo visto che i miei superiori PINT 7 e PINT 3

lasciavano operare il signor PINT 1 liberamente sul conto “__________ ”,

ritenevo che tutte le questioni relative alle procure e alle autorizzazioni

fossero chiare. Ricordo che quando sono emersi i fatti oggetto della vertenza

in sede civile, tutti all’interno della banca sono rimasti sorpresi alla

scoperta dell’assenza di una procura a favore del signor PINT 1 sul conto “__________

”, tanto che sono state formulate diverse ipotesi quali ad esempio che la

procura fosse andata persa o che non fosse stata firmata per dimenticanza.

Preciso che la documentazione era presso la sede

di __________. Ricordo pure che vi era una lista presso la sede di __________

sulla quale sono stati indicati i conti su cui PINT 1 poteva operare. Tra

questi vi era pure il conto “__________ ” del signor ACPR 1.”

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 2 seg.).

E’ dunque più che giustificabile il fatto che

l’accusato ritenesse in buona fede che PINT 1 - un gestore patrimoniale esterno

noto alla Banca e non un cliente qualsiasi - agisse sulla scorta di una

regolare procura e che egli non abbia ritenuto necessario andare sino a __________

per verificarne l’esistenza.

AP 1 ha pure evidenziato come i fatti in questione si siano svolti in un momento molto particolare per

la sede di __________ e per i suoi dipendenti. In effetti, a seguito di

divergenze con la sede principale sulle modalità operative - in modo

particolare sul fatto che a __________ non si facesse sistematicamente firmare

gli ordini, soprattutto per le operazioni di borsa, come invece preteso da __________

- i suoi colleghi PINT 7 e PINT 3 erano da poco stati allontanati dall’istituto

di credito e anche lui lo sarebbe stato, per motivi indipendenti da quelli qui

in discussione, di lì a poco, e meglio il 20 settembre 2001, quando gli è stato

notificato il licenziamento con effetto immediato. In un simile contesto AP 1,

che sentiva la spada di Damocle della disdetta del contratto sopra la sua

testa, non poteva che seguire le direttive luganesi e, dunque, restringere le

maglie formali su cui fondare le transazioni. Pertanto l’ordine telefonico di

trasferimento di titoli, indipendentemente da chi lo ha fatto, non aveva a quel

momento alcuna validità se non confermato per iscritto. Sull’altro fronte, egli

ha posto l’accento pure sul fatto che, trattandosi di trasferimenti di titoli

che, a differenza di quelli di denaro, potevano essere eseguiti solo dalla sede

di __________, la redazione di un ordine scritto era un presupposto

imprescindibile per potervi procedere. Di conseguenza non aveva alcun senso per

l’accusato mentire su una simile questione:

Dopo la telefonata, vista l’assenza dei miei

superiori, ho contattato la sede di __________, e meglio il signor PINT 2

chiedendogli come avrei dovuto procedere. Questi mi ha detto di effettuare

l’operazione solo una volta ottenuto l’ordine scritto. In attesa che il cliente

si presentasse in Banca mi sono segnato l’ordine di trasferimento di titoli su

un foglio. Preciso che trattandosi del trasferimento di un ordine

obbligazionario non vi è la necessità di effettuarlo immediatamente poiché gli

interessi continuano a maturare. Sapendo che PINT 1 sarebbe passato in Banca

nell’arco di al massimo un paio di settimane, non ho ritenuto di dover fissare

un appuntamento con lui. Il signor PINT 1 si è poi presentato il 13 agosto 2001 in Banca e gli è stato così sottoposto l’ordine di trasferimento dei titoli precedentemente

preparato dalla segretaria su mia indicazione.

Preciso che il trasferimento di titolo

diversamente da quello che è il trasferimento di denaro contante poteva essere

effettuato solo per il tramite della sede centrale di __________. Per i titoli,

i responsabili di __________ chiedevano sempre un ordine scritto, anche quando

il trasferimento avveniva tra due conti all’interno della nostra Banca.

L’ordine è stato trasmesso a __________ dalla

segretaria senza più dover passare per il mio tramite. Non sono sicuro di aver

visto il signor PINT 1 il 13 agosto 2001. Non sono nemmeno in grado di dire,

perché non lo ricordo più, se la segretaria mi ha chiesto di apporre un visto

sull’ordine scritto. Potrebbe essere possibile.”

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 3).

AP 1 ha poi spiegato alla Corte che egli ha riconosciuto ACPR 1 non solo dalla voce, ma anche perché il

suo interlocutore ha fatto riferimento alla sigla del conto “__________ ”:

Il signor PINT 1 mi ha spiegato quale fosse l’operazione da effettuare - o meglio che si trattava di trasferire dei

titoli dal conto “__________ ” al conto “__________ ” a seguito di una

compensazione avvenuta in Italia - e poi, mi ha detto che, a conferma, mi

passava lo zio. Io ho quindi parlato con una persona che ho riconosciuto dalla

voce nel signor ACPR 1 (non si era annunciato come tale), che ha subito fatto

riferimento alla sigla del conto. Egli mi ha così confermato l’ordine di

effettuare il passaggio dei titoli da un conto all’altro.“

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 3).

Queste dichiarazioni,

facendo riferimento ad una doppia verifica, permettono di rendere ancor più

comprensibile la tesi della buona fede nell’eventuale scambio di persona.

Infine il prevenuto ha pure

potuto, credibilmente, giustificare perché non ha subito parlato con PINT 2

della conferma orale dell’ordine di trasferimento da parte di ACPR 1, con il

fatto - emerso solo in seconda istanza e suffragato dal certificato 10 ottobre

2001.

di __________ prodotto al processo dal difensore - che il giorno in cui

hanno discusso della questione egli aveva appena saputo di essere stato

licenziato, per cui non era in vena di collaborare con chi gli aveva dato la

notizia ed ha fornito una spiegazione molto sbrigativa, corretta solo in un

secondo tempo, quando era stato anche accertato che PINT 1 aveva sempre agito

senza procura formale.

In base a questa nuova

emergenza - che AP 1 asserisce non aver voluto rivelare in precedenza per

evitare che il nuovo datore di lavoro sapesse che era stato licenziato -

risultano essere molto più deboli, e quindi irrilevanti per il giudizio, i

rinvii che l’accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno fatto al primo

colloquio tra l’accusato e PINT 2 per sostenere che l’intervento telefonico di ACPR

1.

è il frutto di un’invenzione di AP 1, effettuata quando ha scoperto che PINT

1.

non aveva diritto di disporre del conto dello zio:

Il 20 settembre 2001 ho ricevuto in Banca la

visita dai miei superiori PINT 2 e PINT 8, i quali mi hanno annunciato la

disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato, come da documentazione

che produrrà il mio legale. Il mio licenziamento, così come quello dei miei

predecessori PINT 3 e PINT 7, non era dovuto a errori commessi con i clienti

quanto piuttosto a diversità di operatività tra la sede di __________ e quella

di __________. In quell’occasione PINT 2 mi ha chiesto informazioni in merito al conto di un cliente che qui non necessita di essere nominato e in merito a

quanto avvenuto con il conto del signor ACPR 1. Non essendo io, come presumo

essere comprensibile, nell’umore adatto a sostenere una conversazione del

genere, e non volendo aiutare chi pochi istanti prima mi aveva annunciato il

licenziamento, ho risposto semplicemente che mi aveva chiamato PINT 1. Preciso

che facendo il nome di PINT 1 facevo riferimento ad un consulente esterno

conosciuto a tutti. Ciò che non era invece il caso per il cliente.

In seguito ho avuto un secondo colloquio con PINT

2.

a fine novembre 2001, se ben ricordo, quando io già lavoravo per un altro

istituto bancario. Anche in questa occasione abbiamo parlato del cliente

summenzionato e della relazione “__________ ”. È stato solo in questa occasione

che PINT 2 mi ha informato che non esisteva nessuna procura a favore di PINT 1

e che ciò era all’origine di alcune contestazioni tra l’avente diritto

economico, PINT 1 e la Banca.

A questo punto con più tranquillità ho spiegato a

PINT 2 come si sono svolte le cose e gli ho quindi detto del fatto di aver

parlato con ACPR 1 per la conferma dell’ordine di trasferimento.”

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 4).

19.

Tutto

ciò ben ponderato, non si può giungere con sufficiente certezza alla conclusione

che AP 1 abbia dichiarato il falso.

Egli

deve pertanto essere prosciolto da ogni accusa.

20.

Sulle

spese e sulle ripetibili

Gli oneri processuali del gravame, così quelli di

prima sede, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,

posti a carico dello Stato.

Essendo pienamente assolto, in applicazione degli

art. 428 cpv. 3, 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP, all’imputato vengono

riconosciuti fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la procedura di prima

istanza e fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per quella di appello.

All’imputato rimane la facoltà di far valere eventuali ulteriori pretese ex

art. 429 CPP con separata istanza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP; 307 CP;

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;

nonché, sulle

spese l’art. 428 CPP e la LTG e sulle ripetibili gli artt. 428 cpv. 3, 429 cpv.

1 lett. a e 436 CPP, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

§ AP 1 è prosciolto dall’accusa di falsa testimonianza per i fatti

descritti nel DA 1093/2010 emanato nei suoi confronti il 1. marzo 2010 dal

Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino.

2. La

tassa e le spese giudiziarie di prima sede, di complessivi fr. 1'900.- sono

poste a carico dello Stato. Quest’ultimo rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo

di ripetibili per la relativa procedura.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà

all’imputato

fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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