17.2012.64
Elementi costitutivi oggettivi del reato di falsa testimonianza (art. 307 CP)
14 dicembre 2012Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.64
Data decisione, Autorità:
14.12.2012, CARP
Ricorso:
TF,6B_145/2013,6B_178/2013,27.03.2012,23.08.2013
Titolo:
Elementi costitutivi oggettivi del reato di falsa testimonianza (art. 307 CP)
FALSA TESTIMONIANZA
art. 307 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2012.64
Locarno
14 dicembre 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Emanuela Epiney-Colombo
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 6 marzo 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 5 marzo 2012 dalla Pretura penale
richiamata la dichiarazione di appello 29
maggio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 5 marzo 2012 il giudice della Pretura penale ha giudicato
AP 1 autore colpevole di:
falsa testimonianza
per avere, a __________, in data 30 gennaio 2003,
reso come testimone una falsa deposizione sui fatti di causa e meglio, per
avere, in qualità di testimone nell’ambito della causa civile inc. OA.2002.46
della Pretura di __________, dichiarato contrariamente al vero,
“
Ricordo che nel periodo estivo del 2001 ho
ricevuto una telefonata da PINT 1, del quale normalmente riconosco la voce e
nella discussione posso riconoscere l’identità. Durante il colloquio egli mi
passò un’altra persona che ho potuto identificare in ACPR 1, che mi chiedeva di
trasferire un titolo obbligazionario argentino dal conto __________ al conto __________.
Durante la discussione telefonica la sensazione che ho avuto è che entrambi i
miei interlocutori erano al corrente e coscienti dell’operazione che mi veniva
chiesta. Per quello che ho potuto capire durante le discussioni il motivo del
trasferimento risiedeva nella compensazione da parte di ACPR 1 di soldi che
aveva ricevuto in Italia, se non sbaglio sotto forma di assegno bancario.
L’ammontare complessivo che ricordo era di 150 Mio di lire. Il trasferimento
del titolo obbligazionario aveva un valore di 110 Mio ca., almeno per quello
che mi sembra.”
e inoltre,
“
durante la telefonata in cui mi è stato chiesto
di effettuare il trasferimento io sono sicuro di aver riconosciuto ACPR 1 dalla
voce.”
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 1093/2010
del 1. Marzo 2010;
In applicazione della pena, richiamati gli art.
48 lett. e e 48a CP, il giudice della Pretura penale ha condannato AP 1 alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, per un totale
di fr. 13'500.-. L’esecuzione della stessa è stata sospesa per un periodo di
prova di due anni.
Inoltre il giudice ha
condannato il prevenuto al pagamento di una multa di fr. 500.-, nonché a quello
di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1'900.-.
preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 29
maggio 2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, precisando di
intendere impugnare la sentenza nel suo complesso, chiedendo di essere
prosciolto dall’accusa di falsa testimonianza.
- con
istanza 24 agosto 2012, l’accusatore privato ACPR 1 ha chiesto l’assunzione delle seguenti prove:
·
audizione di ACPR 1
·
audizione testimoniale di TE 1,
·
audizione testimoniale di TE 2,
·
acquisizione di tutti i documenti già prodotti
con istanza 30 aprile 2010 presentata dall’avv. RAAP 1 alla Pretura penale e
meglio della dichiarazione 14 marzo 2002 di TE 3, doc. 5 dell’inc. OA.2002.46
della Pretura di __________, del verbale di udienza 14 settembre 2006 della
Pretura di __________ dei testi TE 3 e ACPR 1, della dichiarazione giurata 14
febbraio 2002 di TE 4, doc. D dell’inc. OA.2002.46 della Pretura di __________,
nonché del verbale d’udienza 30 gennaio 2003 della Pretura di __________
dell’imputato e di TE 4;
·
acquisizione dell’intero incarto presso la
Pretura di __________ della causa inc. OA.2002.46.
L’istanza è stata integralmente respinta con
decreto del 30 ottobre 2012.
Con scritto 16 novembre 2012, il procuratore
pubblico ha annunciato l’impossibilità di partecipare al pubblico dibattimento
ed ha nel contempo chiesto, illustrando nel dettaglio le motivazioni, la
conferma integrale della sentenza pretorile.
esperito il pubblico dibattimento in data 14 dicembre 2012 durante il quale:
- l’AP
ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime
cure, rivendicando il riconoscimento di congrue ripetibili;
- l’appellante
ha postulato il proprio proscioglimento dall’accusa di falsa testimonianza, evidenziando
come nella fattispecie faccia difetto l’adempimento dei presupposti soggettivi
del reato. In via subordinata ha chiesto che il reato venga dichiarato
prescritto.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la
giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio
soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del
citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della
Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla questione,
il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e
completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di
procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766 ).
2. Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori
dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle
persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg.
CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti
quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.
10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,
dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la
sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un
fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid.
3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si
può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -
cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro
insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che
l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del
7 maggio 2003 consid. 2.2).
4. Giusta
l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove
significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di
una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella
della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009;
STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc.6B_936/2010;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n.
744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente
sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo -
di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 23, pag.
49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad
art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento
(DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo
2007), nel senso sopra indicato.
5. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;
120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -
così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10,
n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.
10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'accusato
6. AP
1, cittadino svizzero nato il 16 febbraio 1973 a __________, attualmente domiciliato a __________ (Comune di __________), è celibe e non ha
figli.
Dopo le scuole
dell’obbligo, a partire dal 1. luglio 1994, egli ha seguito una formazione
bancaria presso la __________ dapprima in seno alla sede di __________, per
essere poi trasferito a quella di __________. Dal 1. luglio 1998 al 20
settembre 2001 ha lavorato presso la filiale di __________ della __________ in
qualità di consulente finanziario. In seguito, dal 1. novembre 2001, essendo
stato licenziato con effetto immediato da quest’ultima, si è spostato, per due
anni, all’__________, per poi passare, nel marzo 2003 alla __________ quale
responsabile del settore finanziario con grado di procuratore, carica che
riveste ancora attualmente.
AP 1 è incensurato.
Dall’ultima tassazione agli
atti (2010) risulta che egli ha un reddito imponibile di 92'034.-. Inoltre è
proprietario del fondo part. n. __________. Non risultano procedure esecutive a
suo carico.
Fatti
I fatti
addebitati al prevenuto
A. La
deposizione e la susseguente querela
7. In
data 30 gennaio 2003 l’accusato è stato chiamato a testimoniare di fronte al
Pretore del distretto di __________ nell’ambito di una causa creditoria avviata
da PINT 1, __________, nei confronti di suo zio ACPR 1, pure di __________
(inc. OA.2002.46). In quell’occasione egli, dopo essere stato resto attento dal
magistrato sul suo obbligo di testimoniare e di dire la verità, nonché sulle
conseguenze penali di una falsa testimonianza così come previsto dall’art. 307
CP e dopo aver giurato secondo la formula lettagli dall’interrogante, ha
dichiarato, per quanto qui di rilevanza:
“
dal luglio 1998 al settembre 2001 sono stato
alle dipendenze della __________ come consulente finanziario. Ho conosciuto PINT
1 qualche tempo dopo l’inizio della mia attività in banca perché era un
cliente. Nell’ambito della banca ho pure conosciuto ACPR 1 quando ho avuto modo
di incontrarlo in un’occasione se ben ricordo nel 2001. Quando l’ho conosciuto
sono venuto a conoscenza anche della relazione bancaria __________ che a lui
era riconducibile. Conoscevo pure una relazione denominata __________ che era
intestata ad un signore presente in aula del quale non ricordo il nome e che
era stato accompagnato in banca da PINT 1. Ricordo che nel periodo estivo del
2001 ho ricevuto una telefonata da PINT 1, del quale normalmente riconosco la
voce e nella discussione posso riconoscere l’identità. Durante il colloquio
egli mi passò un’altra persona che ho potuto identificare in ACPR 1, che mi
chiedeva di trasferire un titolo obbligazionario argentino dal conto __________
al conto __________. Durante la discussione telefonica la sensazione che ho
avuto è che entrambi i miei interlocutori erano al corrente e coscienti
dell’operazione che mi veniva chiesta. Per quello che ho potuto capire durante
le discussioni il motivo del trasferimento risiedeva nella compensazione da
parte di ACPR 1 di soldi che aveva ricevuto in Italia, se non sbaglio sotto
forma di assegno bancario. L’ammontare complessivo che ricordo era di 150 Mio
di lire. Il trasferimento del titolo obbligazionario aveva un valore di 110 Mio
ca., almeno per quello che mi sembra. Oltre a questo ordine, ricordo che si
trattava di eseguire altre operazioni per la differenza. Non sono però più in
grado di precisare se queste operazioni mi sono state richieste durante la
telefonata o in un altro momento né a cosa si riferissero precisamente. Si trattava
presumo comunque di trasferimenti dal conto __________ al conto __________.
(…) durante la telefonata in cui mi è stato
chiesto di effettuare il trasferimento io sono sicuro di aver riconosciuto ACPR
1 dalla voce. Confermo che di persona ACPR 1 l’ho sicuramente visto una volta e
forse anche un’altra. Quando l’ho visto era il periodo in cui si sono svolti i
fatti che ho descritto.
(…) delle operazioni ho dei vaghi ricordi poiché
era anche il periodo in cui io stavo lasciando la banca. Ricordo che c’è stato
qualche cosa ma non quali fossero le modalità e di cosa si trattasse. Per
quello che potevo vedere dalle operazioni svolte sul conto __________, PINT 1
aveva un potere di disposizione. Io non ho mai verificato se esisteva una
procura scritta, poiché quello che vedevo dai movimenti precedenti del conto,
mi confermava la rappresentanza e non mi rendeva necessaria l’ulteriore
verifica. Ricordo che nel settembre 2001, credo che fosse la seconda occasione
in cui l’ho visto, ACPR 1 chiese la verifica della procura. In banca io non
l’ho vista ed ho chiesto alla segretaria di fare le necessarie verifiche, anche
perché la procura poteva trovarsi nella succursale di Lugano. Successivamente
ricordo che arrivò una lettera di ACPR 1 dove si chiedeva di annullare qualsiasi
eventuale procura a favore di PINT 1 sul conto __________. Di questa
fattispecie in quel periodo mi è stato chiesto di riferire a PINT 2,
responsabile del settore finanziario, che ho sentito ancora qualche giorno fa e
al quale ho confermato la versione che ho detto oggi, che è quello che
ricordo.”
8. In
data 28 luglio 2004, ad un anno e mezzo dai fatti, l’avv. RAAP 1, nel frattempo
divenuto patrocinatore di ACPR 1, ha sporto denuncia nei confronti di AP 1 per
falsa testimonianza, resa in occasione del summenzionato interrogatorio. A sua
detta, quanto dichiarato dal teste in quell’occasione rappresenta una crassa
menzogna, formulata intenzionalmente e con coscienza, poiché il suo assistito
non ha mai effettuato una telefonata al prevenuto in presenza del nipote PINT 1,
né tantomeno ha ratificato verbalmente l’ordine di girare dal conto __________
a quello __________ titoli obbligazionari argentini per un controvalore di Lit.
110'000'000.-.
B. Il
contesto emerso dall’istruttoria penale
9. L’inchiesta
penale che ne ha fatto seguito ha permesso di situare la deposizione
all’interno del seguente contesto fattuale.
PINT 1, cittadino italiano residente a __________
attivo nel settore commerciale, si occupava, tra le altre cose, anche di curare
gli interessi patrimoniali di svariati piccoli imprenditori connazionali,
gestendone i fondi depositati presso istituti bancari con sede in Ticino.
Tra questi clienti vi era
pure suo zio materno, ACPR 1, il quale, nel lontano 1997 lo ha incaricato di
seguire il patrimonio che intendeva collocare in Svizzera. Egli gli ha così
chiesto di accompagnarlo presso la __________, con la quale PINT 1 già
intratteneva relazioni d’affari in qualità di consulente patrimoniale esterno,
ove ha aperto un conto denominato “__________”. Il funzionario di banca con cui
l’operazione è stata effettuata era PINT 3 (VI di ACPR 1 6 maggio 2005, AI 7,
pag. 2).
Da quel momento in poi, ACPR 1 non ha più avuto
contatti diretti con la banca, lasciando che fosse il nipote ad occuparsi del denaro,
e meglio che fosse lui a portarlo a __________ ed a depositarlo sul suo conto
(VI di ACPR 1 6 maggio 2005, AI 7, pag. 2). Cosa che è avvenuta diverse volte
nel corso degli anni.
Nonostante PINT 1 abbia
sempre affermato di essere stato fermamente convinto che lo zio avesse
sottoscritto una procura con cui lo autorizzava ad operare sulla sua relazione
bancaria in piena autonomia, tra le carte bancarie richiamate non è stato
rinvenuto alcun atto di tale natura e l’istruttoria penale non ha consentito di
appurarne l’esistenza.
L’8 agosto 2001 PINT 1 è stato incaricato da un altro cliente, PINT 4, di depositare presso lo stesso istituto
di credito chiassese, su di un conto denominato “__________”, l’importo di Lit.
150'000'000.-. A tal fine egli, nei pressi di una banca di __________, gli ha
così consegnato brevi manu la somma a contanti.
A detta di PINT 1, egli
avrebbe poi portato a ACPR 1 una parte di questo denaro, Lit. 135'000'000.-,
unitamente ad un assegno da Lit. 15'000'000.-, trattenendo per sé l’equivalente
a contanti. Questa operazione corrispondeva a quanto con lui precedentemente
concordato. In contropartita ACPR 1 avrebbe dovuto trasferire il controvalore
in titoli o liquidi dal suo conto “__________” a quello “__________”. In questo
modo si sarebbero evitati passaggi alla frontiera ed entrambi i suoi clienti
avrebbero ottenuto quanto da loro desiderato.
La consegna dei soldi
sarebbe avvenuta nel negozio/ufficio di ACPR 1, dopodiché, sempre da quei
locali, PINT 1 avrebbe chiamato in vivavoce la __________, parlando con AP 1,
per impartire l’ordine di trasferire dei titoli obbligazionari argentini del
valore nominale di Lit. 110'000'000.- dal conto “__________” al conto “__________”.
Disposizione per la quale ACPR 1 avrebbe seduta stante, nel corso della stessa
conversazione telefonica, confermato verbalmente il suo assenso al funzionario
di banca.
ACPR 1 ha sempre negato di aver ricevuto il
denaro dal nipote, ad eccezione dell’assegno da Lit. 15'000'000.-, così come di
aver ratificato qualsivoglia mandato di trasferimento delle obbligazioni. Egli
ha altresì contestato che vi sia mai stata una telefonata nei suoi uffici dal
cellulare di quest’ultimo a AP 1.
Indipendentemente dalla veridicità di una
versione piuttosto che l’altra, è dato di fatto assodato che il 13 agosto 2001
l’imputato ha fatto sottoscrivere a PINT 1 un ordine di trasferimento delle
obbligazioni (AI 23), sulla base del quale, il 14 agosto 2001 la __________ ha
fatto confluire il titolo obbligazionario sul conto “__________” (doc. D
allegato all’AI 1).
Qualche giorno più tardi, ACPR
1 si è recato a __________ per discutere con AP 1 circa la situazione del suo
conto e per chiedere di verificare se esistesse una procura a favore del
nipote. In seguito, il 5 settembre 2001, egli ha inviato una lettera alla __________
chiedendo di annullare l’eventuale procura amministrativa a favore di PINT 1.
L’11 ottobre 2001 ACPR 1 si
è incontrato con PINT 2, uno dei superiori di AP 1, per discutere sul da farsi,
ritenuto che, da un lato, PINT 1 aveva agito sul suo conto senza valida procura
e, dall’altro, che vi era una certa prassi da parte sua di incaricare il nipote
di portare i soldi all’istituto di credito di __________ per essere depositati
sul conto “__________”. Al termine del colloquio, ACPR 1, a cui la banca aveva offerto la possibilità di stornare immediatamente l’operazione di
trasferimento dei titoli obbligazionari, ha chiesto un po’ di tempo per
discuterne con PINT 1. In seguito, il 18 ottobre 2001, egli ha inviato un fax
confermando che l’operazione ordinata da quest’ultimo avrebbe dovuto essere
revocata ed i titoli riversati sul conto __________ nel frattempo aperto al
posto di quello __________. Cosa che __________ ha tempestivamente fatto.
La
causa civile tra PINT 1 e ACPR 1
10. Il 25
febbraio 2002 PINT 1 ha introdotto di fronte alla Pretura del distretto di __________
un’istanza tendente al sequestro di tutti gli averi e beni di ogni genere di
pertinenza di ACPR 1 depositati presso la banca __________.
L’istanza è stata accolta
con decreto di sequestro 27 febbraio 2002 (AI 34).
Con
petizione 5 aprile 2002 (azione di risarcimento e di convalida di sequestro) PINT
1 ha chiesto al Pretore del distretto di __________ di condannare ACPR 1 al
pagamento dell’importo di fr. 114'266.10, oltre interessi al 5% dal 27 febbraio
2002, quale indennizzo del danno patito a seguito dell’asserita mancata
restituzione da parte dello zio del denaro consegnatogli nell’estate 2001 per
effettuare l’operazione auspicata da PINT 4, nei confronti del quale, dopo la
revoca del trasferimento dei titoli sul conto “__________” PINT 1 è rimasto
personalmente debitore (AI 34). Nel contempo, l’attore ha postulato il rigetto
dell’opposizione al PE n. __________ spiccato dall’UEF di __________ nei confronti
di ACPR 1, rispettivamente la convalida del sequestro.
Con risposta e domanda
riconvenzionale 16 maggio 2002, il convenuto ha chiesto in via preliminare la
reiezione della petizione per carenza di legittimazione attiva e, in via
subordinata, nel merito, di respingere integralmente la petizione, di annullare
il procedimento esecutivo e di revocare il sequestro, reclamando, in sede
riconvenzionale, il riconoscimento di un importo di fr. 10'000.- quale
risarcimento per il danno cagionato dal sequestro infondato (AI 34).
Limitata inizialmente la
procedura all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva
dell’attore, in data 30 gennaio 2003 sono stati sentiti alcuni testi, tra i
quali AP 1. E’ in quell’occasione che egli ha reso la testimonianza sopra
riportata.
Al termine della fase
istruttoria, con decreto 22 marzo 2004, il Pretore ha respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva sollevata da ACPR 1, regolarmente passata in
giudicato dopo che l’appello di questi è stato respinto dalla seconda camera
civile del Tribunale d’appello in data 9 giugno 2005.
Nel frattempo, ACPR 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di AP 1 per falsa testimonianza, dopo aver preso atto che
tra le argomentazioni utilizzate dal Pretore per dar ragione a PINT 1 vi era la
sua deposizione:
“
L’allegazione dell’attore è sorretta dalla
testimonianza di AP 1, allora consulente finanziario presso la __________ che
ha dichiarato: (…).
Effettivamente, il 14 agosto 2001, la __________
ha trasferito un titolo obbligazionario del valore di Lit. 110 milioni dal
conto __________ al conto __________ (…).
Dalla testimonianza e da quest’ultima prova si
evince che PINT 1 e ACPR 1 hanno concluso un contratto. Tuttavia,
indipendentemente dalla definizione del rapporto giuridico tra le parti, che
sarà pure oggetto della procedura di merito, in tale evenienza, l’attore non ha
agito in nome di PINT 4, titolare del conto __________, bensì in nome proprio.
In effetti PINT 4 aveva incaricato l’attore di depositare l’importo di Lit. 150
milioni sul suo conto __________ senza particolari istruzioni, dandogli piena
libertà di gestione dei suoi averi (…). L’attore avrebbe infatti utilizzato
l’importo ricevuto per effettuare una sorta di compensazione con ACPR 1,
consegnando solo una parte del denaro e il resto tramite assegno e tenendo per
sé ciò che rimaneva a contanti; rispettivamente il ACPR 1 si sarebbe impegnato
a trasferire sul conto __________ l’equivalente in titoli e liquidi. (…).” (pag.
3 della sentenza 22 marzo 2004, AI 34).
In
diritto
11. Secondo
l’art. 307 cpv. 1 CP chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa una
falsa deposizione o una falsa constatazione è punito con una pena detentiva
fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Al momento dei fatti la norma
prevedeva, quale sanzione, la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. La
nuova disposizione rappresenta pertanto, prevedendo anche la possibilità di
ricorrere alle aliquote giornaliere, una lex mitior rispetto a quella
precedente; di conseguenza appare corretto applicare il diritto attuale.
Dal profilo oggettivo il reato presuppone
l’esistenza di una deposizione testimoniale conforme alle norme di diritto
procedurale cantonale ed un'affermazione sui fatti obiettivamente contraria
alla verità ed idonea - astrattamente e a priori - ad influire sulle decisioni
del giudice di merito (sentenza del Tribunale federale 6S.425/2004 del 28
gennaio 2005, consid. 2.4; Rep. 1997 pag. 284).
Un’affermazione è falsa se
il testimone dichiara un fatto o ne nega l’esistenza in maniera contraria alla
realtà, in modo particolare allorquando gli eventi non si sono svolti nella
maniera da lui descritta. La falsità può risiedere anche in un’omissione se il
teste non rivela un fatto o ne riporta solo una parte, dando così una visione
monca della realtà.
La deposizione è fallace se
il testimone sostiene di avere constatato un fatto o nega di averlo constatato,
mentre ciò non è vero, così come lo è se egli asserisce di non ricordarsene o
di ricordarsene, contrariamente al vero (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berna 2010, n. 33 ad art. 307).
La deposizione è falsa
anche qualora l’autorità non ne sia stata tratta in inganno e l’abbia sin da
subito riconosciuta come tale.
E’
punibile soltanto colui che depone il falso sui fatti della causa, ossia nella
misura in cui la dichiarazione è in connessione con la chiarificazione oppure
con l’accertamento della fattispecie, che è oggetto della procedura, ove
vengono, tra l’altro, inglobate le risposte a domande che tendono ad esaminare
la credibilità oppure l’attendibilità delle dichiarazioni del teste sulla
fattispecie (Donatsch/Wohlers Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, Zurigo 2004, pag. 428 e
riferimenti; Corboz, op. cit., n. 30 ss. ad art. 307 CP).
Dal
profilo soggettivo, è necessario che il teste abbia agito intenzionalmente,
cioè con coscienza e volontà ai sensi dell'art. 18 cpv. 2. CP, sapendo di dire
cosa non vera: occorre che nella coscienza del teste si sia configurato un
rapporto di contraddizione fra quanto da lui affermato e quanto a sua
conoscenza (Rep. 1997 pag. 284, 1968 p. 310).
Come per il favoreggiamento anche la falsa testimonianza è perciò un reato
intenzionale, laddove tuttavia è sufficiente il dolo eventuale (STF 6S.425/2004
del 28 gennaio 2005, consid. 2.5; Donatsch/ Wohlers, op. cit., pag. 430
e 431; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP).
L'ignoranza
e l'errore escludono il dolo; di conseguenza, chi in buona fede depone il falso
credendo di dire il vero, non è punibile per falsa testimonianza (DTF 71 IV 135
consid. 1; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 307 CP).
Se la falsa dichiarazione è
stata effettuata perché, dicendo la verità, l’autore si sarebbe esposto o
avrebbe fatto esporre uno dei suoi congiunti (art. 110 cpv. 1 CP) ad un
procedimento penale, il giudice può attenuare la pena in applicazione dell’art.
48 a CP, art. 308 cpv. 2 CP.
Un timore soggettivo è
sufficiente, anche se in realtà tale rischio non sussiste (Corboz, op. cit., n.
70 ad art. 307).
La possibilità di
attenuazione della pena è pure prevista in caso di rettifica spontanea della
deposizione, art. 308 cpv. 1 CP.
L’art. 307 CP protegge soltanto in maniera indiretta
gli interessi privati delle parti: esso tende principalmente a salvaguardare in
un processo l'accertamento dei fatti dall'influenza di prove personali false e
a tutelare in tal modo gli interessi dell'amministrazione della giustizia e il
suo funzionamento (STF 1B_596/2011 del 30 marzo 2012, consid. 1.3.; DTF 133 IV
324 consid 3.2.). I relativi atti sono quindi diretti contro la giustizia quale
istituzione e solo indirettamente contro gli interessi delle parti al processo
(Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 505 seg.).
12. Nella
sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale, dopo aver illustrato i
contenuti delle deposizioni di PINT 1, ACPR 1, Antonino TE 1 e TE 2, ha concluso che:
“
Alla luce degli elementi probatori raccolti,
bisogna dunque forzatamente concludere che, diversamente da quanto narrato da PINT
1 e da AP 1 quel giorno, in quel negozio, ACPR 1 non ha telefonicamente
conferito con nessuno.
L’affermazione contraria deve pertanto ritenersi
falsa.”
(sentenza impugnata,
pag. 9).
A suffragio della sua decisione, il pretore ha
evidenziato pure i seguenti elementi:
“
- agli atti non sussiste la prova che ACPR 1
abbia conferito con AP 1 e che gli abbia ordinato o confermato di procedere al
bonifico;
- la
__________, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, non ha creduto al
proprio collaboratore (contrariamente a quanto la logica imporrebbe) e ha
annullato l'operazione bancaria nonostante le dichiarazioni di PINT 1, che si
era decisamente opposto allo storno;
- la
__________ ha chiaramente attestato nei propri rapporti che AP 1 ha precisato di avere ricevuto l'ordine (anche) da ACPR 1 “solo dopo” e non immediatamente;
- PINT
1, che ha sempre sostenuto che l'ordine in questione era stato impartito anche
da ACPR 1, nella causa civile si è rivolto esclusivamente contro quest’ultimo e
non contro la banca a cui avrebbe (secondo la sua tesi) potuto imputare
l’errata esecuzione dell’ordine;
- PINT
1 ha “restituito” il denaro al suo cliente PINT 4 nonostante sostenga di
averlo consegnato a ACPR 1;
-
per AP 1 non vi era nessuna ragione di far
sottoscrivere a PINT 1 un successivo bonifico scritto ritenuto che un ordine
telefonico era sufficiente per perfezionare l’operazione __________”.
(sentenza
impugnata, pag. 9).
13. Nel
caso che ci occupa, l’unico presupposto oggettivo che necessita di essere
approfondito è quello della corrispondenza con la realtà della dichiarazione
formulata al giudice dal prevenuto, poiché tutti gli altri sono pacificamente
adempiti.
In
particolare occorre verificare se le affermazioni:
“
Ricordo che nel periodo estivo del 2001 ho
ricevuto una telefonata da PINT 1, del quale normalmente riconosco la voce e
nella discussione posso riconoscere l’identità. Durante il colloquio egli mi
passò un’altra persona che ho potuto identificare in ACPR 1, che mi chiedeva di
trasferire un titolo obbligazionario argentino dal conto “__________” al conto “__________”.
Durante la discussione telefonica la sensazione che ho avuto è che entrambi i
miei interlocutori erano al corrente e coscienti dell’operazione che mi veniva
chiesta. Per quello che ho potuto capire durante le discussioni il motivo del
trasferimento risiedeva nella compensazione da parte di ACPR 1 di soldi che
aveva ricevuto in Italia, se non sbaglio sotto forma di assegno bancario.
L’ammontare complessivo che ricordo era di 150 Mio di lire. Il trasferimento
del titolo obbligazionario aveva un valore di 110 Mio ca., almeno per quello
che mi sembra.” e quella “durante la telefonata in cui mi è stato chiesto di
effettuare il trasferimento io sono sicuro di aver riconosciuto ACPR 1 dalla
voce.”
corrispondano
alla realtà o meno.
14. Su
quanto avvenuto l’8 agosto 2001 vi sono versioni discordanti.
Da un lato vi è PINT 1 che sostiene che la
telefonata con cui è stato impartito l’ordine di trasferimento dei titoli
obbligazionari dal conto __________ a quello __________ è avvenuta in presenza
di ACPR 1, il quale è intervenuto personalmente nella discussione, approfittando
del dispositivo vivavoce, per confermare al funzionario bancario le
disposizioni appena impartitegli dal nipote:
“
Successivamente mi recai presso il negozio
ufficio di ACPR 1, in zona __________, accompagnato dal signor TE 4 e consegnai
a ACPR 1 1 assegno contratto sulla __________, conto a me riferito, per
l’importo di 15 milioni di lire e consegnando la differenza di 135 milioni in
contanti, pretendendo in tale occasione una firma quale ricevuta sulla matrice
del mio assegno per 150 milioni di lire di cui 15 con assegno e 135 in contanti come specificato.
A perfezionamento di tale operazione effettuammo
una telefonata alla __________. Chiesi di parlare con AP 1. La telefonata è
stata effettuata con il mio apparecchio cellulare italiano, utilizzando il vivavoce.
(…) Quel pomeriggio, durante la telefonata,
comunico a AP 1, di perfezionare il trasferimento del titolo argentino dal
conto __________ al conto __________ considerato che, con mio zio, avevamo
ritenuto opportuno spossessarci dei titoli argentini in considerazione delle
prime avvisaglie della situazione economica argentina. L’importo nominale era
di 110 milioni di lire ed era una prima tranche dell’operazione che si sarebbe
conclusa nei giorni successivi.
Fisicamente la telefonata è avvenuta nel seguente
modo: ho estratto il mio telefono Nokia communicator, ho messo il vivavoce, ed
ho chiamato AP 1. Di fronte a me c’era ACPR 1. Ho comunicato a AP 1 che eravamo
pronti a perfezionare l’operazione di compensazione per 150 milioni e visto che
l’operazione non si sarebbe potuta perfezionare con quell’ordine di prima
battuta, mi premuravo di eseguire il parziale giroconto del titolo argentina
dal conto __________ al conto __________ e che successivamente, su mie
indicazioni, avrebbe ricevuto ordine per raggiungere la concorrenza del
capitale mancate vista la particolarità dell’operazione il signor ACPR 1 qui
presente ti darà conferma. Il ACPR 1 ha parlato al AP 1 e le parole sono state
(circa): confermo l’operazione per 150 milioni, mio nipote vi darà le indicazioni
su come gestire la situazione”
(VI 17 giugno 2005 di PINT
1, pagg. 1 e 3, AI 25).
PINT 1 ha confermato la sua versione anche al dibattimento di primo grado:
“
Quando ho portato il denaro a ACPR 1, ho
chiamato la Banca. Non ricordo se avevo il numero diretto, ma non ho avuto
difficoltà a parlare con AP 1. In quell’occasione ho dato istruzioni affinché
si procedesse con l’operazione di compensazione, così come già concordato in
precedenza. Dentro il negozio di ACPR 1, con il vivavoce azionato, ho parlato
con AP 1. ACPR 1 ha sentito la telefonata ed è stato anche invitato alla
comunicazione verbale. È intervenuto. Non ricordo le parole esatte che egli ha
detto.
L’ho informato che l’operazione di compensazione
era in corso e che stavamo procedendo al trasferimento dei titoli. Ripeto che
in quell’occasione ACPR 1 ha parlato con AP 1. Avevo avvisato AP 1 che stavo
effettuando una chiamata in vivavoce, chiamata durante la quale si è detto di
dar atto alla compensazione e che i dettagli sarebbero seguiti.
Ho effettuato la telefonata in vivavoce, perché i
rapporti erano tesi. Quella telefonata non è stata registrata, ma da quel
momento in poi ho iniziato a registrare tutto. Volevo che ACPR 1 capisse che
non venivano sottratti LIT 150 mio dal suo conto. I titoli che venivano
trasferiti non avevano il valore nominale del denaro che gli era stato consegnato.
(…) La telefonata con AP 1 sarà durata sui 30-40
secondi. L’ho fatta in presenza di ACPR 1 per essere chiaro. In quel momento ACPR
1 era arricchito, siccome aveva ricevuto una somma superiore a quello da lui al
momento trasferito. Ulteriori sarebbero stati impartiti successivamente, fino a
giungere a concorrenza dell’importo in questione.
Nel negozio c’eravamo solo io e ACPR 1.”
(verbale
dibattimentale 5 marzo 2012, pag. 7 segg.).
Dall’altro canto vi è ACPR
1 che nega di aver mai interloquito telefonicamente con AP 1 per ratificare
l’ordine di trasferimento delle obbligazioni, sostenuto da altri testi che
erano presenti l’8 agosto 2001 nel suo negozio quando è arrivato PINT 1:
“
Il signor PINT 1, l’8 agosto 2001 (…), il
pomeriggio, è arrivato, da solo, nel mio ufficio a __________. (…). E’ entrato
in ufficio. Nel mio negozio/ufficio con me c’erano TE 2 e TE 1. Il signor PINT
1 senza nemmeno sedersi mi diede l’assegno e mi fece firmare la matrice dello
stesso. L’importo era di 15 milioni. Dopo di che se ne andò. I 15 milioni era
del denaro che lui mi doveva siccome era un prestito che gli avevo fatto e che
mi doveva ridare e che non aveva nessuna pertinenza con il conto alla __________.
ADR quel pomeriggio dallo PINT 1 non ho ricevuto
altro denaro liquido.
PINT 1, senza nemmeno sedersi, mi diede l’assegno
e mi fece firmare la matrice dello stesso. L’importo sull’assegno era di 15
milioni. Dopo di che lui se ne andò. (…) Quel pomeriggio in mia presenza lo PINT
1 non chiamò la __________ e non parlò con nessun funzionario. Escludo altresì
di aver io preso in mano il telefono cellulare di PINT 1 e con questo conferito
con il funzionario AP 1”
(VI 17 giugno 2005 di ACPR
1, pag. 5, AI 26).
Le dichiarazioni dell’accusatore privato sono
state confermate dalle altre persone presenti quel giorno nei locali del suo
negozio.
TE 1, amico di ACPR 1, in occasione del dibattimento di primo grado, ha riferito, confermando quanto detto agli
inquirenti il 7 settembre 2006 (AI 60) che:
“
Mi viene chiesto se sono a conoscenza di un
incontro avvenuto nell’agosto 2001 nel negozio di ACPR 1. Rispondo
affermativamente, mi trovavo nel negozio con ACPR 1 e suo fratello a giocare a
carte.
Il negozio è un locale diviso a metà. Se ne sono
ricavati due locali.
Ad un certo punto è arrivato PINT 1, che
conoscevo bene. Lui mi ha visto, mi ha riconosciuto e ci siamo salutati.
PINT 1 si è fermato 4-5 minuti (meno di 10),
lasso di tempo durante il quale io sono stato costantemente presente. Tutti ci
accorgevamo della presenza di tutti, perché era impossibile non vedersi.
PINT 1 è entrato, “ciao zio”, ha compilato un
assegno, ACPR 1 ha firmato la matrice e PINT 1 se ne è andato. Tutto è apparso
tranquillo. I due non hanno discusso di operazioni finanziarie o di altro.
PINT 1 era solo. Nessuno ha telefonato. Nulla,
oltre all’assegno, è stato consegnato. Era estate e non vi era la possibilità
di celare oggetti dietro un mantello.” (verbale del dibattimento 5 marzo 2012, pag. 10).
TE 2, fratello dell’accusatore privato, ha asserito:
“
Erano i primi giorni di agosto del 2001. Essendo
un periodo di ferie, con mio fratello e TE 1 ci concediamo un po’ più di
spazio. Le nostre ditte sono sempre aperte, anche d’estate. Avevamo deciso di
fare una partita a carte quando è arrivato mio nipote PINT 1. Ci siamo
salutati. Mio fratello si è messo a parlare con lui. Io non ho visto bene però
ho visto PINT 1 dare a mio fratello un assegno e fargli firmare la matrice.
Posso dire che tutto è durato ca. 5-6 minuti, in quanto mio nipote era di
fretta e subito se ne è andato. Ricordo di avere commentato con mio fratello il
fatto che lui avesse sottoscritto una ricevuta quando generalmente era lui a
dare i soldi a PINT 1 e non il contrario. Non sono al corrente delle modalità
con le quali mio fratello consegnava a PINT 1 il denaro che quest’ultimo
depositava alla __________.
ADR l’assegno era relativo ad un importo di 15
Mio di lire. Questo lo so perché fu mio fratello a dirmelo quello stesso
giorno. (…)
ADR in 5-6 minuti di incontro non vi fu nessuna
telefonata né da parte di mio fratello né da PINT 1, né con il telefono fisso
né con qualche cellulare.
ADR non so esattamente quando giunsi nell’ufficio
di mio fratello, era comunque nel primo pomeriggio. Rimasi da lui fino verso le
19:30/20:00.” (VI dell’8
settembre 2006, AI 61),
e
“
Il pomeriggio di quella giornata del mese di
agosto 2001 avevamo deciso di fare un partita a carte perché c’era poco da
fare.
È poi arrivato PINT 1, che naturalmente conosco
perché è mio nipote, che ha fatto un assegno a mio fratello. Nulla d’altro è
stato consegnato a mio fratello.
Ricordo che mio fratello si è seccato di avere
dovuto firmare la ricevuta. “Con tutti i soldi che gli ho dato, io non gli ho
mai fatto firmare nulla.”.
I due si sono appartati da me e TE 1 e sono stati
a parlare qualche minuto, ma poco tempo.
Con PINT 1 non c’era nessuno. Durante l’incontro
non sono avvenute telefonate e tutti vedevano tutti, nel senso che io e gli
altri siamo sempre tutti rimasti in quel locale.
La porta d’ingresso sulla strada era chiusa.
Tutti e tre siamo rimasti lì tutto il pomeriggio,
fino a sera. Mio fratello non si è mai assentato e PINT 1 non è tornato.”
(verbale del dibattimento 5 marzo 2012, pag. 10).
15. Tra
la documentazione prodotta dalla __________ (AI 23) si trova innanzitutto
un’autorizzazione scritta, datata 26 marzo 1997, con la quale il titolare del
conto “__________”, cioè ACPR 1, ha accordato il permesso alla __________ di
eseguire pagamenti a debito della relazione bancaria in base a ordini
telefonici o per telefax.
Inoltre, agli atti, vi sono l’ordine scritto di
trasferimento dei titoli obbligazionari argentini dal conto “__________” sul
conto “__________” per un controvalore di Lit. 110'000'000.-, firmato da PINT 1
e datato 13 agosto 2001, una missiva, di data 5 settembre 2001, con la quale ACPR
1 ordina alla Banca di annullare l’eventuale procura a favore di PINT 1 sulla
relazione “__________” e di procedere nel medesimo tempo al trasferimento di
tutti gli averi depositati su tale conto su uno nuovo denominato “__________”,
nonché la lettera inviata il 19 ottobre 2001 via fax a PINT 5 con la quale egli
chiede, richiamandosi al colloquio telefonico avuto in precedenza, di ripristinare
l’operazione di trasferimento delle obbligazioni, girandole sul suo conto “__________”.
Tra le carte bancarie sono state rinvenute poi
due note interne, redatte da PINT 2, membro della direzione e responsabile
della clientela privata dell’istituto di credito. La prima recita:
“
Cliente: avv. PINT 1/procuratore su diversi
conti e “operatore” senza procura sul conto __________ (suo zio)
Premessa:
Il conto __________ è stato portato in __________
dall’avv. PINT 1 ed aperto nella sua presenza.
Inoltre sono stati fatti diversi versamenti da
parte di PINT 1 come anche diversi ordini di investimenti. Il tutto veniva
sempre accettato, malgrado che PINT 1 non aveva nessuna procura sul conto. Nel
frattempo ci sono problemi tra le due persone e il conto __________ è stato
chiuso a favore del conto __________, cambiato in __________ senza nessuna
procura.
Il giorno 9 novembre 2001 ho ricevuto il cliente
sopraindicato insieme con il nostro Sig. PINT 6. Sig PINT 1 era accompagnato
dal suo legale l’avv. __________ (…).
Il cliente contesta lo storno da parte della
banca (trapasso di Lit 110'000'000.- Obbl. __________) addebito del conto __________
a favore del conto __________.
Secondo PINT 1 l’ordine era stato dato
telefonicamente da parte del titolare del conto a Sig. AP 1, il quale ha fatto
firmare in occasione della prossima visita l’ordine di trapasso a PINT 1,
dicendogli che per i trapassi di titoli la direzione voleva una conferma
firmata.
PINT 1 dice di aver dato una compensazione in
contanti in Italia (dopo aver ricevuto la conferma da parte del sig. AP 1 che
il trapasso era stato fatto) prelevando i soldi assieme con il titolare del
conto __________ (in Italia) al titolare del conto __________.
(…).”.
La seconda, del 29 novembre 2001, ha il seguente tenore:
“
5. Conto __________, trapasso di 110'000'000 Lit
__________: “era PINT 1 che mi aveva chiamato dall’Italia “in presenza”del
titolare del conto __________. Dopo alcuni giorni, in occasione della prossima
visita ho fatto firmare il trapasso (PINT 1 non aveva la firma su questo conto
(vedi rapporto separato), durante un colloquio in settembre mi aveva detto che
sarebbe stato PINT 1 (solo lui), che gli aveva dato l’ordine).”.
In relazione ai fatti, l’estensore PINT 2, ha dichiarato:
“
ADR è senz’altro possibile che simili operazioni
avvengano per ordine telefonico. Quale inderogabile condizione è la
sottoscrizione del cliente di un formulario apposito. Il funzionario di banca
normalmente conosce l’esistenza di tale autorizzazione e nella misura in cui
non possiede tale conoscenza, deve verificarlo.
(…) ADR a mia conoscenza il caso ACPR 1
riferibile ai conti sopra ricordati, è l’unico in cui ho potuto constatare un
problema dove il funzionario AP 1 non ha verificato l’esistenza o meno di una
regolare procura prima di procedere a un trasferimento dei titoli.”
(VI del 2 giugno 2005,
pag. 2 seg., AI 18).
16. L’imputato ha dal canto suo
spiegato agli inquirenti:
“
D come è avvenuta in concreto l’operazione?
R dopo aver ricevuto la telefonata di PINT 1 ho
chiesto alla direzione di __________ la procedura da svolgere visto il tipo di
transazione. La risposta è stata che era necessario un ordine scritto. Essendo
sicuro che lo PINT 1 sarebbe di lì a qualche giorno passato in banca, ho deciso
di attendere e verosimilmente ho indicato su un bigliettino l’operazione da
fare per non dimenticarmi. Al momento in cui PINT 1 si è presentato ho detto
alla segretaria di allestire l’ordine, dando le indicazioni del caso. La
segretaria lo ha fatto firmare al cliente e lo ha inviato all’ufficio titoli di
__________.
ADR ai fini della concretizzazione
dell’operazione di trasferimento la telefonata avvenuta verosimilmente l’8
agosto 2001, non ha inciso minimamente sulla concretizzazione del trasferimento
siccome lo stesso è potuto avvenire unicamente a seguito dell’ordine
sottoscritto dal signor PINT 1 il 13 agosto 2001.
ADR se PINT 1 si fosse presentato invece del 13
agosto il 1. dicembre, l’operazione sarebbe stata effettuata in dicembre.
(…) rispondo che parzialmente quanto riferito da PINT
Considerandi
2.
è corretto e meglio in occasione del primo incontro (verosimilmente settembre
2001) con PINT 2 nel quale si discusse del trasferimento, dissi semplicemente
che “mi aveva telefonato PINT 1”. Nel successivo incontro di novembre, PINT 2 mi mise al corrente che non esisteva la procura di PINT 1. Allora, rendendomi conto del problema,
gli precisai che in relazione all’operazione parlai sì con PINT 1 ma pure nella
stessa telefonata, conferii anche con una persona per me riconducibile a ACPR 1.
(…) ADR per quanto mi ricordo vi è stata solo
quella telefonata dell’8 agosto 2001.
(…) ADR non so da dove telefonava PINT 1.
(…) D ACPR 1 come si è presentato al telefono?
R ACPR 1 non disse il suo nome. Mi ricordo che
l’unico elemento che disse e che mi permise di individuarlo come ACPR 1, oltre
ad aver riconosciuto la voce, era il nome del conto __________.
D E’ certo che era ACPR 1? Da cosa lo ha
riconosciuto visto che non le ha comunicato il nome?
R in quel momento ero certo che fosse lui. Io
l’ho riconosciuto dalla voce. Inoltre sapevo che erano zio e nipote e che uno
agiva per contro dell’altro.
ADR riconfermo, a distanza di 3 anni, quanto
dichiarato alla Pretura di __________ il 30 gennaio 2003 e meglio dopo 1 anno e
mezzo dal trasferimento dei titoli.
A domanda dell’avv. RAAP 1 rispondo che sono
sicuro di aver parlato con lo PINT 1 l’8 agosto 2001 in quanto l’ho riconosciuto dalla voce.
(…) ADR non sono stato io a chiedere di parlare
con ACPR 1 ma fu PINT 1 a passarmelo di sua iniziativa.
D Per quale ragione secondo lei lo PINT 1 le ha
passato ACPR 1?
R Non so per quale ragione, penso a conferma
della transazione siccome un conto è sentire il titolare e un conto è sentire
il procuratore.”
(VI del 4 ottobre 2006,
pag. 3 segg., AI 69).
Al processo di fronte alla Pretura Penale, AP 1 ha tra le altre cose ribadito:
“
(…) A domanda della difesa, racconto nuovamente
che nel primo pomeriggio dell’8 agosto 2001 ricevevo una telefonata da PINT 1,
il quale mi diceva che, nell’ambito di un’operazione di compensazione in corso,
bisognava fare un trasferimento dal conto di suo zio al conto __________. Avevo
visto lo zio qualche giorno prima in Banca. Dopo avermi dato le istruzioni, mi
ha passato ACPR 1 al telefono, per confermare quando bisogna fare. Per me la
voce era quella dello zio. O PINT 1 sapeva imitare la voce dello zio, oppure si
trattava di ACPR 1.
(…)La telefonata con ACPR 1 è durata 20-30
secondi, compreso il colloquio con PINT 1. Non era neppure rivolta direttamente
a me. L’ha ricevuta il centralino della banca, che me l’hai poi passata.
Ripeto di essere stato convinto e sicuro in quel
momento di avere parlato con ACPR 1.
(…) Mi rendo conto che in questa vicenda qualcuno
mente. Devo dire che mi sorprende che, se il fatto fosse così lampante, ci sono
voluti tanti anni per arrivare al processo odierno.
L’unico testimone posso essere io. Non ho nulla
né contro ACPR 1, né contro PINT 1 e la mia testimonianza in Pretura riporta
quanto successo. Non avevo nessun interesse a mentire. Avrei avuto meno
problemi a mentire, dicendo di non ricordarmi della telefonata. Ho risposto in
buona fede alle domande del Pretore. Non avevo neppure bisogno di sgravarmi nei
confronti della Banca, che ad oggi non mi ha mai rimproverato nulla.”
(verbale dibattimentale 5 marzo 2012, pag. 3 segg.).
Di fronte
a codesta Corte, infine, egli ha ulteriormente precisato i fatti:
“
Confermo di aver ricevuto da PINT 1 una
telefonata l’8 agosto 2001 nel primo pomeriggio. La telefonata, per quanto
ricordo, mi è stata passata da una delle segretarie centraliniste. Non essendo PINT
1.
mio diretto interlocutore, presumo non avesse nemmeno il mio numero diretto,
per cui doveva passare forzatamente dal centralino. Che si trattasse del signor
PINT 1 mi era stato annunciato dalla centralinista. L’ho poi riconosciuto sia
dalla voce che dalle tematiche trattate. Non sono in grado di dire quanto è
durata la telefonata, ma presumo due o tre minuti.
La voce si sentiva in maniera nitida.
Il signor PINT 1 mi ha spiegato quale fosse l’operazione da effettuare - o meglio che si trattava di trasferire dei
titoli dal conto “__________” al conto “__________” a seguito di una
compensazione avvenuto in Italia - e poi, mi ha detto che, a conferma, mi
passava lo zio. Io ho quindi parlato con una persona che ho riconosciuto dalla
voce nel signor ACPR 1 (non si era annunciato come tale), che ha subito fatto
riferimento alla sigla del conto. Egli mi ha così confermato l’ordine di
effettuare il passaggio dei titoli da un conto all’altro.
A domanda dell’avv. RAAP 1 rispondo che non
ricordo le parole esatte usate da quella persona che mi era stata annunciata
come lo zio di PINT 1. In sostanza mi ha però detto che si trattava di
trasferire i titoli da un conto all’altro.” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).
17.
Preso
atto di queste emergenze istruttorie, ritenute dal giudice della Pretura penale
sufficienti a stabilire la colpevolezza dell’accusato per la fattispecie
rimproveratagli, si può procedere a metterle in relazione con quanto da lui
dichiarato al Pretore del Distretto di __________ il 30 gennaio 2003, in modo da poter stabilire se esse, effettivamente, ne attestano la falsità.
Riassumendo
i contenuti della deposizione contestata, AP 1 ha dichiarato al Pretore di __________ di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 nel periodo
estivo del 2001, avente per oggetto il trasferimento dei titoli azionari
argentini dal conto di ACPR 1 “__________” al conto “__________”. Egli ha pure
asserito che durante quella discussione telefonica gli è stata passata da PINT
1.
una terza persona che egli ha potuto identificare in ACPR 1 che gli avrebbe
confermato l’operazione, del valore complessivo di Lit. 150'000'000.-. Inoltre
egli ha dichiarato che durante la telefonata egli è sicuro di avere
riconosciuto ACPR 1 dalla voce.
Come visto dagli stralci
sopra riportati, la testimonianza del prevenuto è stata confermata da PINT 1,
che ha spiegato di essersi recato dallo zio per consegnargli del denaro in
contanti e di aver contattato dal suo ufficio la Banca, e meglio AP 1, per dare
l’ordine di cui sopra, facendolo ratificare seduta stante, a voce, da ACPR 1.
Contro questa versione vi
sono quelle dell’accusatore privato, che sostiene di non aver mai telefonato o
partecipato a telefonate in cui è stato dato incarico alla __________ di effettuare
l’operazione, e delle due persone che nell’agosto del 2001 si trovavano con ACPR
1.
quando PINT 1 è andato da lui per consegnargli un assegno di Lit.
15'000'000.-.
Di fatto, la lettura data
dal Pretore a queste dichiarazioni rispetto alla deposizione dell’imputato è
errata, non tenendo conto del reale contenuto delle frasi pronunciate da AP 1 in occasione della sua testimonianza, ma fondandosi su un’interpretazione affrettata ed opinabile
delle stesse.
Il prevenuto, in realtà, ha
asserito di avere ricevuto una telefonata da PINT 1 e che nel corso della
stessa gli è stata passata una persona di cui egli è convinto aver riconosciuto
l’identità in ACPR 1 attraverso la voce.
Il teste ha quindi fornito
una versione dei fatti dal suo punto di vista. Egli non ha dichiarato in
maniera assoluta ed inconfutabile che ACPR 1 ha parlato con lui, ma piuttosto che egli è sicuro di aver riconosciuto la voce della seconda persona con cui ha
interloquito in ACPR 1.
Il fatto che egli asserisca
di essere certo di aver identificato dalla voce l’interlocutore, ancora non
significa che egli abbia effettivamente parlato con lui, poiché la sua
dichiarazione non esclude che alla base della stessa vi possa essere stato un
errore o, addirittura, un inganno da parte di terzi.
I testimoni dell’accusatore
privato hanno dimostrato che il giorno in cui PINT 1 si è recato dallo zio per
consegnargli l’assegno di Lit. 15'000'000.-, negli uffici di quest’ultimo non è
stata effettuata alcuna telefonata, e che ACPR 1, quel pomeriggio non ha
interloquito con i funzionari della __________ fintanto che loro sono stati con
lui (cioè sino alle 19:00 circa). Nulla di più.
In questo modo è stato
provato che nessuna telefonata è stata effettuata a AP 1 nelle circostanze
descritte da PINT 1. Ma non che l’accusato non abbia mai ricevuto una chiamata
ai sensi e nei termini da lui descritti al giudice civile.
Infatti, quanto emerso
dall’istruttoria, non esclude che l’imputato possa avere effettivamente
ricevuto un ordine telefonico da PINT 1 e dallo zio in un altro momento, anche
della stessa giornata, visto che secondo quanto emerso, PINT 1 è rimasto solo
pochi minuti all’interno dei locali della ditta dello zio.
In quest’ottica neppure si
può scartare con assoluta certezza l’ipotesi che AP 1 abbia parlato, oltre che
con PINT 1, anche con una seconda persona che non era ACPR 1 e che egli poteva
legittimamente credere essere lui poiché avente un timbro di voce che egli ha
riconosciuto (anche erroneamente ma in buona fede) essere corrispondente al
suo.
Quest’ultima ipotesi è pure
stata presa in considerazione dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni
predibattimentali del 30 novembre 2012, pag. 6:
“
Posta la ricordata situazione lavorativa, nella
migliore delle ipotesi AP 1 quel giorno ha parlato solo con PINT 1 o con PINT 1
ed una terza persona che non era però ACPR 1.”
Inoltre non si può omettere
di menzionare come i testi sentiti non siano stati in grado (legittimamente,
visto il tempo trascorso) di datare esattamente il momento della consegna
dell’assegno alla quale essi hanno assistito. Ritenuto che PINT 1 ha sostenuto che quando è avvenuta la telefonata controversa, nell’ufficio di ACPR 1 non c’era
nessun altro oltre a loro due (VI del 17 giugno 2005, pag. 5, AI 25), non si
può nemmeno escludere che i testi a favore della tesi accusatoria abbiano fatto
riferimento ad un altro colloquio e quindi, ad altri fatti.
A titolo abbondanziale si
può pure rilevare che agli atti vi è, poi, la testimonianza, resa in ambito
civile, di TE 4 il 30 gennaio 2003, di fronte al Pretore di __________, con la
quale egli ha confermato che nel corso del mese di agosto 2001 egli ha
accompagnato PINT 1 in auto sino all’ufficio di ACPR 1 e di aver visto, dalla
posizione in cui egli aveva parcheggiato, attraverso la porta, aperta, che PINT
1.
consegnava una busta piena di soldi (che gli aveva in precedenza mostrato)
allo zio e che i due facevano una telefonata.
Questa deposizione, a cui
si può dare almeno valenza di indizio, nonostante le rimostranze dell’accusatore
privato, rafforza la tesi secondo la quale non si può scartare del tutto il
fatto che una telefonata come quella descritta dall’imputato possa essere
addirittura avvenuta nelle modalità descritte da PINT 1, e quindi con la
partecipazione diretta e personale dell’accusatore privato (e non di un terzo
che si è fatto passare per lui).
Da ultimo - ma non per
questo meno di rilievo - bisogna prendere atto di come tutta la lunga
istruttoria non abbia fornito neppure un vago indizio di un interesse per AP 1 a dichiarare il falso di fronte alla Pretura. In effetti l’operazione di trasferimento dei titoli è
avvenuta unicamente sulla scorta dell’ordine scritto del 13 agosto 2001,
firmato da PINT 1, che nemmeno per quello aveva una procura. Il prevenuto,
inoltre, non ha alcun legame privilegiato e né un motivo di inimicizia con le
parti della procedura civile, così che le sue dichiarazioni non potrebbero
nemmeno essere state influenzate dalla volontà di favorire o danneggiare una di
esse.
Neppure si può intravvedere
un tentativo di difendere la sua posizione, poiché l’operazione è stata, come
visto, quasi subito revocata, senza che il prevenuto sia stato in qualche modo
chiamato a risponderne dalla __________.
D’altronde AP 1 si è, a
detta dei superiori, sempre comportato diligentemente e professionalmente
nell’adempimento dei suoi compiti, senza mai dare adito a reclami:
“
ADR AP 1 durante il periodo in cui ero suo
superiore ha sempre operato in modo coscienzioso, diligente. Io non ho mai
osservato che operasse in modo avventato, rispettivamente senza istruzioni. Non
ho mai avuto modo di riprendere AP 1 perché egli aveva operato su un conto
dando seguito ad un ordine di un procuratore senza che ne dossier vi fosse una
corretta procura.”
(VI del 20 ottobre 2005
di PINT 3, pag. 3, AI 40).
18.
Le dichiarazioni
rese dal prevenuto in sede di appello hanno consentito di meglio chiarire
alcuni aspetti che potevano, almeno nell’ottica accusatoria, peggiorare la sua
posizione dal punto di vista penale.
Innanzitutto
egli ha precisato che il trasferimento dei titoli argentini è stata la prima
operazione da lui effettuata sul conto “__________”, che era stato aperto e in
precedenza gestito dai suoi superiori PINT 7 e PINT 3. Avendo visto che questi
avevano lasciato disporre liberamente PINT 1 della relazione bancaria dello
zio, riteneva che non sussistesse alcun problema in merito alla sua procura:
“
Il conto “__________” era stato aperto, se ben
ricordo, dal direttor PINT 7, mentre il funzionario di riferimento era PINT 3.
Per quanto posso ricordare, prima dell’operazione in discussione, non ho mai
avuto occasione di effettuarne altre sul conto “__________”.
Non ho mai visto la documentazione relativa
all’apertura del conto “__________” prima dell’operazione di trasferimento sul
conto “__________”.
Da quanto ho sempre potuto vedere è stato solo il
signor PINT 1 ad agire sul conto ”__________”, sia per quanto riguarda le
operazioni di cassa che i versamenti.
Avendo visto che i miei superiori PINT 7 e PINT 3
lasciavano operare il signor PINT 1 liberamente sul conto “__________ ”,
ritenevo che tutte le questioni relative alle procure e alle autorizzazioni
fossero chiare. Ricordo che quando sono emersi i fatti oggetto della vertenza
in sede civile, tutti all’interno della banca sono rimasti sorpresi alla
scoperta dell’assenza di una procura a favore del signor PINT 1 sul conto “__________
”, tanto che sono state formulate diverse ipotesi quali ad esempio che la
procura fosse andata persa o che non fosse stata firmata per dimenticanza.
Preciso che la documentazione era presso la sede
di __________. Ricordo pure che vi era una lista presso la sede di __________
sulla quale sono stati indicati i conti su cui PINT 1 poteva operare. Tra
questi vi era pure il conto “__________ ” del signor ACPR 1.”
(verbale del
dibattimento d’appello, pag. 2 seg.).
E’ dunque più che giustificabile il fatto che
l’accusato ritenesse in buona fede che PINT 1 - un gestore patrimoniale esterno
noto alla Banca e non un cliente qualsiasi - agisse sulla scorta di una
regolare procura e che egli non abbia ritenuto necessario andare sino a __________
per verificarne l’esistenza.
AP 1 ha pure evidenziato come i fatti in questione si siano svolti in un momento molto particolare per
la sede di __________ e per i suoi dipendenti. In effetti, a seguito di
divergenze con la sede principale sulle modalità operative - in modo
particolare sul fatto che a __________ non si facesse sistematicamente firmare
gli ordini, soprattutto per le operazioni di borsa, come invece preteso da __________
- i suoi colleghi PINT 7 e PINT 3 erano da poco stati allontanati dall’istituto
di credito e anche lui lo sarebbe stato, per motivi indipendenti da quelli qui
in discussione, di lì a poco, e meglio il 20 settembre 2001, quando gli è stato
notificato il licenziamento con effetto immediato. In un simile contesto AP 1,
che sentiva la spada di Damocle della disdetta del contratto sopra la sua
testa, non poteva che seguire le direttive luganesi e, dunque, restringere le
maglie formali su cui fondare le transazioni. Pertanto l’ordine telefonico di
trasferimento di titoli, indipendentemente da chi lo ha fatto, non aveva a quel
momento alcuna validità se non confermato per iscritto. Sull’altro fronte, egli
ha posto l’accento pure sul fatto che, trattandosi di trasferimenti di titoli
che, a differenza di quelli di denaro, potevano essere eseguiti solo dalla sede
di __________, la redazione di un ordine scritto era un presupposto
imprescindibile per potervi procedere. Di conseguenza non aveva alcun senso per
l’accusato mentire su una simile questione:
“
Dopo la telefonata, vista l’assenza dei miei
superiori, ho contattato la sede di __________, e meglio il signor PINT 2
chiedendogli come avrei dovuto procedere. Questi mi ha detto di effettuare
l’operazione solo una volta ottenuto l’ordine scritto. In attesa che il cliente
si presentasse in Banca mi sono segnato l’ordine di trasferimento di titoli su
un foglio. Preciso che trattandosi del trasferimento di un ordine
obbligazionario non vi è la necessità di effettuarlo immediatamente poiché gli
interessi continuano a maturare. Sapendo che PINT 1 sarebbe passato in Banca
nell’arco di al massimo un paio di settimane, non ho ritenuto di dover fissare
un appuntamento con lui. Il signor PINT 1 si è poi presentato il 13 agosto 2001 in Banca e gli è stato così sottoposto l’ordine di trasferimento dei titoli precedentemente
preparato dalla segretaria su mia indicazione.
Preciso che il trasferimento di titolo
diversamente da quello che è il trasferimento di denaro contante poteva essere
effettuato solo per il tramite della sede centrale di __________. Per i titoli,
i responsabili di __________ chiedevano sempre un ordine scritto, anche quando
il trasferimento avveniva tra due conti all’interno della nostra Banca.
L’ordine è stato trasmesso a __________ dalla
segretaria senza più dover passare per il mio tramite. Non sono sicuro di aver
visto il signor PINT 1 il 13 agosto 2001. Non sono nemmeno in grado di dire,
perché non lo ricordo più, se la segretaria mi ha chiesto di apporre un visto
sull’ordine scritto. Potrebbe essere possibile.”
(verbale del
dibattimento d’appello, pag. 3).
AP 1 ha poi spiegato alla Corte che egli ha riconosciuto ACPR 1 non solo dalla voce, ma anche perché il
suo interlocutore ha fatto riferimento alla sigla del conto “__________ ”:
“
Il signor PINT 1 mi ha spiegato quale fosse l’operazione da effettuare - o meglio che si trattava di trasferire dei
titoli dal conto “__________ ” al conto “__________ ” a seguito di una
compensazione avvenuta in Italia - e poi, mi ha detto che, a conferma, mi
passava lo zio. Io ho quindi parlato con una persona che ho riconosciuto dalla
voce nel signor ACPR 1 (non si era annunciato come tale), che ha subito fatto
riferimento alla sigla del conto. Egli mi ha così confermato l’ordine di
effettuare il passaggio dei titoli da un conto all’altro.“
(verbale del
dibattimento d’appello, pag. 3).
Queste dichiarazioni,
facendo riferimento ad una doppia verifica, permettono di rendere ancor più
comprensibile la tesi della buona fede nell’eventuale scambio di persona.
Infine il prevenuto ha pure
potuto, credibilmente, giustificare perché non ha subito parlato con PINT 2
della conferma orale dell’ordine di trasferimento da parte di ACPR 1, con il
fatto - emerso solo in seconda istanza e suffragato dal certificato 10 ottobre
2001.
di __________ prodotto al processo dal difensore - che il giorno in cui
hanno discusso della questione egli aveva appena saputo di essere stato
licenziato, per cui non era in vena di collaborare con chi gli aveva dato la
notizia ed ha fornito una spiegazione molto sbrigativa, corretta solo in un
secondo tempo, quando era stato anche accertato che PINT 1 aveva sempre agito
senza procura formale.
In base a questa nuova
emergenza - che AP 1 asserisce non aver voluto rivelare in precedenza per
evitare che il nuovo datore di lavoro sapesse che era stato licenziato -
risultano essere molto più deboli, e quindi irrilevanti per il giudizio, i
rinvii che l’accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno fatto al primo
colloquio tra l’accusato e PINT 2 per sostenere che l’intervento telefonico di ACPR
1.
è il frutto di un’invenzione di AP 1, effettuata quando ha scoperto che PINT
1.
non aveva diritto di disporre del conto dello zio:
“
Il 20 settembre 2001 ho ricevuto in Banca la
visita dai miei superiori PINT 2 e PINT 8, i quali mi hanno annunciato la
disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato, come da documentazione
che produrrà il mio legale. Il mio licenziamento, così come quello dei miei
predecessori PINT 3 e PINT 7, non era dovuto a errori commessi con i clienti
quanto piuttosto a diversità di operatività tra la sede di __________ e quella
di __________. In quell’occasione PINT 2 mi ha chiesto informazioni in merito al conto di un cliente che qui non necessita di essere nominato e in merito a
quanto avvenuto con il conto del signor ACPR 1. Non essendo io, come presumo
essere comprensibile, nell’umore adatto a sostenere una conversazione del
genere, e non volendo aiutare chi pochi istanti prima mi aveva annunciato il
licenziamento, ho risposto semplicemente che mi aveva chiamato PINT 1. Preciso
che facendo il nome di PINT 1 facevo riferimento ad un consulente esterno
conosciuto a tutti. Ciò che non era invece il caso per il cliente.
In seguito ho avuto un secondo colloquio con PINT
2.
a fine novembre 2001, se ben ricordo, quando io già lavoravo per un altro
istituto bancario. Anche in questa occasione abbiamo parlato del cliente
summenzionato e della relazione “__________ ”. È stato solo in questa occasione
che PINT 2 mi ha informato che non esisteva nessuna procura a favore di PINT 1
e che ciò era all’origine di alcune contestazioni tra l’avente diritto
economico, PINT 1 e la Banca.
A questo punto con più tranquillità ho spiegato a
PINT 2 come si sono svolte le cose e gli ho quindi detto del fatto di aver
parlato con ACPR 1 per la conferma dell’ordine di trasferimento.”
(verbale del
dibattimento d’appello, pag. 4).
19.
Tutto
ciò ben ponderato, non si può giungere con sufficiente certezza alla conclusione
che AP 1 abbia dichiarato il falso.
Egli
deve pertanto essere prosciolto da ogni accusa.
20.
Sulle
spese e sulle ripetibili
Gli oneri processuali del gravame, così quelli di
prima sede, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,
posti a carico dello Stato.
Essendo pienamente assolto, in applicazione degli
art. 428 cpv. 3, 429 cpv. 1 lett. a e 436 CPP, all’imputato vengono
riconosciuti fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per la procedura di prima
istanza e fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per quella di appello.
All’imputato rimane la facoltà di far valere eventuali ulteriori pretese ex
art. 429 CPP con separata istanza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP; 307 CP;
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;
nonché, sulle
spese l’art. 428 CPP e la LTG e sulle ripetibili gli artt. 428 cpv. 3, 429 cpv.
1 lett. a e 436 CPP, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza:
§ AP 1 è prosciolto dall’accusa di falsa testimonianza per i fatti
descritti nel DA 1093/2010 emanato nei suoi confronti il 1. marzo 2010 dal
Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino.
2. La
tassa e le spese giudiziarie di prima sede, di complessivi fr. 1'900.- sono
poste a carico dello Stato. Quest’ultimo rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo
di ripetibili per la relativa procedura.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà
all’imputato
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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