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Decisione

17.2012.69

Istanza di revisione in seguito a nuovi fatti o nuovi mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice di prima istanza (art. 299 lett. c CPP-TI). Presupposti per ritenere fatti e mezzi di porva

7 marzo 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

motivi di revisione pertinenti sono per contro quelli previsti dal diritto

applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la

revisione (cfr. STF 10 settembre 2012 in 6B_58/2012, consid. 1;STF 7 febbraio 2012, in 6B_846/2011, consid. 2.1; STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque,

sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del

19 dicembre 1994 (CPP TI).

2. L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno

presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle

stesse compete, dunque, a questa Corte.

a) Per

l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in

giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da

una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può

chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di

prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una

punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure

la condanna della persona assolta.

In

maniera sostanzialmente analoga, l’art. 299 lett. c CPP TI, come visto

determinante per la fattispecie qui in disamina, già prevedeva la facoltà di

chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi

di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo.

L’attuale

normativa va oltre a quella cantonale, non distinguendo più tra la revisione a

favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto

nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).

In quanto

mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non era (e non è) ammessa contro

decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non

essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non

esperito (Messaggio, pag. 1221).

b) Entrambe

le norme procedurali del vecchio e nuovo diritto riprendono la doppia esigenza

posta dall’art. 385 CP, in base alla quale i fatti o mezzi di prova invocati

devono essere nuovi e rilevanti (STF 20 giugno 2011, in 6B_310/2011, consid. 1.2.).

Per

giustificare una domanda di revisione dunque, è necessario che i fatti o i mezzi

di prova richiamati posseggano tali caratteristiche.

Un fatto

o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della

sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag.

47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).

Un fatto

o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma

non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio,

pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che

risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere

considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è,

tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse

avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi

sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF

6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per

ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice

possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia

talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il

giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso

conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la

novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva

figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è

contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente

vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto

comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso

conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione

del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).

I fatti o

i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei

a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità

della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili

di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far

presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più

favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole)

al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66

consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova

nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza:

poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna)

parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV

40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).

Qualora

siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116

IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, ad art. 385 n. 95).

c) Per

l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i

motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui

la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a

sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante

deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua

richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente

ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer

in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad

art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6

CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP,

in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della

sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).

Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza

di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al

mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in

cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385

cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475,

pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

Giusta l’

art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame

preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente

inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando

gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).

Un motivo

di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,

dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,

tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una

valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).

Analogamente

a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere

chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223).

La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento

della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).

d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle

argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura

fatti o prove sono nuovi e rilevanti.

In

quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il

Considerandi

contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a

deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un

particolare tipo di prova.

Le

esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della

procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi

relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile

contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso,

non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che

occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti,

rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario

produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del

teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le

sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).

e) E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a

rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a

raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,

oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo

in ragione di una negligenza procedurale (STF 14.12.2012 in 6B_415/2012 consid.

2.3

; DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili

casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett.

b CPP, non può trovare tutela alcuna.

E’ così abusiva una

richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già

inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe

potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72

consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo

per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al

momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non

aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La

dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto

nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato

per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del

termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha

causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza

(Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).

Colui che invoca, per il

tramite di una richiesta di revisione, un mezzo di prova che esisteva già al

momento della procedura che ha condotto alla sua condanna e del quale aveva

conoscenza, deve giustificare in dettaglio i motivi che lo hanno indotto a non

sottoporlo ai giudici a tempo debito. Nel caso non lo faccia, deve lasciarsi

imputare d’avervi rinunciato senza valida ragione, dando così spazio al

sospetto di un comportamento contrario al principio della buona fede,

costitutivo d’abuso di diritto, che gli preclude la possibilità di farne uso in

una nuova procedura (STF 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 2.3.; STF

6B_942/2010 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.1.).

3.

Nella fattispecie il procedente, come

visto, fonda la propria istanza su una serie di dichiarazioni scritte di medici

attivi nel Cantone Ticino al tempo dei fatti per i quali è stato condannato,

con le quali essi hanno confermato di non aver mai ricevuto la circolare del 28

giugno 1996 dall’Ufficio del medico cantonale né da quello del farmacista

cantonale, né tantomeno di aver ricevuto il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996

dell’UFSP.

Il fatto non è

di certo nuovo, poiché la contestazione in base alla quale egli non avrebbe

avuto conoscenza di tali documenti e, dunque, del carattere stupefacente delle

sostanze contenute nelle capsule dimagranti da lui prescritte, è stata

sollevata sin da subito dal IS 1, tant’è che con il suo ricorso in cassazione

egli ha contestato la sentenza di primo grado proprio perché non ha tenuto

conto di questo fattore (sentenza CCRP 21 giugno 2010, consid. 2.2.). I giudici

si sono così a più riprese chinati sulla questione della consapevolezza

dell’accusato al proposito e su quella della ricezione della citata

documentazione già nella procedura ordinaria.

4.

Oltre

a ciò, va rilevato come le prese di posizione dei colleghi medici qui prodotte

non possono considerarsi una nuova prova ai sensi di quanto esposto in

precedenza. In effetti, benché si possa riconoscere che esse non fossero note

ai giudici al momento della decisione, non va dimenticato che si tratta di

prove che avrebbero potuto, e dovuto, essere raccolte già nella procedura

ordinaria. In effetti, la verifica presso i colleghi - diretta o tramite

assunzione della loro testimonianza da parte del tribunale – della ricezione

delle informazioni scritte che si pretende gli siano state recapitate, è un

atto quasi scontato da parte di colui che solleva un’eccezione di buona fede

come quella in disamina.

D’altronde,

non si tratta di una prova difficile da assumere, anzi. Prova ne è che IS 1 ha ora presentato ben 6 attestazioni scritte.

Essa poteva - e doveva –

essere assunta o quantomeno pretesa in procedura ordinaria.

La richiesta, ora, di una

revisione sulla scorta di testimonianze che egli ha omesso per motivi non

scusabili di far assumere nella procedura principale, rappresenta un abuso di

diritto che non può trovare sostegno.

5.

Oltre a ciò, non va dimenticato che la

CCRP, nella sentenza impugnata, ha già avuto modo di chiarire che l’invio della

circolare e del bollettino non costituiscono che uno degli indizi sui quali si

fonda la condanna del IS 1, senza il quale il castello accusatorio rimane

ancora sufficientemente stabile da non mettere in discussione l’esito della

procedura:

Come già accennato, non va, poi, dimenticato

che, per accertare la consapevolezza di IS 1 sul carattere stupefacente delle

capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre

considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un

professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le

sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza

impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale

quello degli stupefacenti.

Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le

sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti,

immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per

cui l’azione penale non é prescritta) IS 1 non fosse ancora a conoscenza del

fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al

proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali

sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha

condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove

normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e

l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la

fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori,

OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei

medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la

conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica

dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può

essere sfuggita a IS 1.

Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati,

indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il

fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________

(e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del

legame di parentela con lo stesso IS 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione

(estremamente banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da

un medico della __________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11,

pag. 20) non giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per

ottenere tale preparato (XY si recava personalmente a __________ per ritirare

le capsule, cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga,

nulla (di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone

poiché non può essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire

fatte in Ticino per motivi di natura tecnica.

Infine – ma questo è da solo sufficiente a

dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di IS 1 – ormai da anni il

carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli

addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno

sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso

della LFStup.

Alla luce di tutte queste circostanze –

fortemente indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle

sostanze – si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe

arbitrario il relativo accertamento del primo giudice.”

(sentenza impugnata, consid. 2.4., pag. 7 seg.).

Tenuto

conto degli estremi entro i quali la CCRP poteva muoversi nell’evasione dei

ricorsi per cassazione, cioè quelli della censurabilità dell’accertamento dei

fatti e della valutazione delle prove solo per arbitrio (art. 288 lett. c e 295

cpv. 1 CPP TI; DTF 135 V 2 consid. 1.3.; DTF 118 Ia 28 consid. 2b), anche

volendo per ipotesi considerare come nuove le argomentazioni e le prove qui

addotte, non è verosimile che esse avrebbero potuto, se considerate, portare ad

un esito sensibilmente più favorevole al condannato.

6.

Con

la sua replica, il IS 1 chiede che si proceda all’audizione dei medici che

hanno allestito le dichiarazioni prodotte.

Per tutto

quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata

all’insuccesso su tutti i fronti. Di riflesso non si rende necessario procedere

ad ulteriori atti istruttori.

7.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati

all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 81, 94, 410

segg., 428 CPP, 288, 295, 299 segg. CCP TI,

385 CP, 9, 10, 11, 13, 19, 20 LStup, 41, 43

OStup,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 400.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

-

-

- Ministero pubblico, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione

penale

Il presidente delegato La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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