17.2012.69
Istanza di revisione in seguito a nuovi fatti o nuovi mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice di prima istanza (art. 299 lett. c CPP-TI). Presupposti per ritenere fatti e mezzi di porva
7 marzo 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2012.69
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, CARP
Titolo:
Istanza di revisione in seguito a nuovi fatti o nuovi mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice di prima istanza (art. 299 lett. c CPP-TI). Presupposti per ritenere fatti e mezzi di porva nuovi e rilevanti. Onere probatorio e principi applicabili alla procedura di revisione
REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
art. 410 cpv. 1 let. a CPP
art. 411 CPP
art. 299 let. c CPP-TI
art. 385 CPS
Incarto n.
17.2012.69
Locarno
7 marzo 2013/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Damiano Stefani, presidente delegato
Giovanni Celio e Damiano Bozzini
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
revisione presentata il 23 maggio 2012 da
IS 1 IS 1RI 1
rappr. dall' PA 1
contro la sentenza 21 giugno 2010
dell’allora Corte di cassazione e revisione penale (inc. 17.2010.4)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa 23 aprile 2008 il procuratore pubblico ha imputato
al IS 1 un’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (e meglio, all’art.
19 cifra 1 LStup) per avere, dal mese di ottobre 1996 fino al 9 febbraio 2007,
senza essere autorizzato, nella sua qualità di medico generico con studio in
proprio, procurato a XY grandi quantità di capsule dimagranti contenenti
benzodiazepine e amfepramone 35 e 40 mg, sapendo che quest’ultimo, non essendo abilitato
all’esercizio della professione medica, non poteva né ottenere le forniture né
rivenderle al pubblico, rispettivamente sapendo che egli le avrebbe rivendute
ai suoi clienti al prezzo di fr. 600.- per trattamento e permettendogli, così,
di conseguire una grossa cifra d’affari (per l’intero periodo, ca. fr.
590'000.-) e un guadagno considerevole (ca. fr. 450'000.-).
Secondo l’ipotesi accusatoria, il IS 1 ha, in un primo tempo, prescritto, rispettivamente ordinato per telefono ad una farmacia di __________,
prodotti dimagranti confezionati in capsule contenenti le predette sostanze,
sulla base di una ricetta consegnatagli dallo stesso XY, che provvedeva
direttamente a prendere in consegna le capsule a __________. Poi, in un secondo
momento, sulla base della medesima prescrizione, IS 1 ha ordinato le pastiglie alla farmacia __________ di __________ (che gliele recapitava a mezzo
posta al domicilio) e le ha, poi, consegnate a XY, conseguendo personalmente un
illecito profitto di ca. fr. 920.-.
Dopo avere
prospettato all’accusato, sulla scorta dell’art. 250 CPP, altre configurazioni
giuridiche dei fatti indicati nell’atto di accusa, il presidente della Corte
delle assise correzionali di __________, con sentenza 18 dicembre 2009, lo ha
riconosciuto autore colpevole dell’ infrazione di cui all’art. 20 cifra 1 cpv.
3 LStup per avere, nella sua qualità di medico, ripetutamente – ma in almeno 16
occasioni nel periodo dal maggio 2003 al 9 febbraio 2007 – prescritto almeno
193'660 capsule dimagranti contenenti benzodiazepine ed amfepramone 35 e 40 mg,
conseguendo con ciò un illecito profitto personale di ca. fr. 920.-. Per
contro, il primo giudice ha assolto IS 1 dall’imputazione di infrazione
all’art. 19 cifra 1 LStup (e, pur se implicitamente, dall’imputazione riguardante
le prescrizioni fatte prima del 2 dicembre 2002 in quanto la relativa azione penale era prescritta; cfr. sentenza impugnata, consid. 19, pag.
27).
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato IS 1 ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 400.-
ciascuna, per un totale di fr. 60'000.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
In data 21 dicembre 2009, IS
1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del presidente
della Corte delle assise correzionali, con la quale ha chiesto il
proscioglimento da ogni accusa.
Statuendo in merito con
sentenza 21 giugno 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso,
modificando il dispositivo della condanna, riducendo a 120 il numero delle
aliquote da fr. 400.- ciascuna, per complessivi fr. 48'000.-, pena sempre
sospesa ai sensi della decisione di prime cure.
L’11 agosto 2010 il
procedente ha introdotto un ricorso in materia penale dinnanzi al Tribunale
federale, respinto dallo stesso con sentenza del 20 giugno 2011.
B. Con allegato 23 maggio 2012, IS 1 ha inoltrato istanza di revisione nei confronti della summenzionata sentenza della CCRP, producendo delle
dichiarazioni di medici ticinesi attivi al momento dei fatti, con le quali essi
hanno sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna direttiva e/o ordinanza da
parte dell’Ufficio del farmacista cantonale, né da quella dell’UFSP. Tali
dichiarazioni costituirebbero dei fatti nuovi, sconosciuti ai giudici al
momento del giudizio impugnato, che indeboliscono il castello accusatorio che
ha portato alla sua condanna al punto che, se fossero stati loro sottoposti,
essi avrebbero deciso altrimenti, poiché non sarebbe stato ritenuto provato che
l’imputato era a conoscenza del carattere stupefacente delle sostanze contenute
nelle pillole dimagranti. Di conseguenza, a suo avviso, non si può che
considerare accertato che l’istante era convinto, in perfetta buona fede, che
la presenza di benodiazepine e amfepramone nelle capsule dimagranti non
costituisse un motivo per rendere il preparato una sostanza stupefacente.
Neppure provato, a detta
dell’istante, è il fatto che il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996 dell’UFSP
gli sia stato trasmesso, rispettivamente che egli lo abbia effettivamente
ricevuto.
Di riflesso, in base alle
nuove risultanze emerse grazie alla documentazione prodotta con la revisione,
nel comportamento del prevenuto si può, nella peggiore delle ipotesi,
intravvedere una negligenza, laddove l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 vLStup presuppone
intenzionalità.
Di conseguenza, il
procedente postula l’accoglimento della sua istanza di revisione e la riforma
della sentenza impugnata nel senso che egli deve essere prosciolto da ogni
accusa.
C. Con osservazioni 13 giugno 2012 il procuratore pubblico,
chiedendo la reiezione del gravame, ha puntualizzato come la circolare inviata
dal Farmacista cantonale e il bollettino dell’UFSP sono solo uno degli indizi
che hanno indotto la CCRP a confermare il giudizio di prima sede.
“
La CCRP - ritenuto assodato che dal 1. luglio
1996 le sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti -, ha
considerato che non appare immaginabile che nel 2003 (data delle prime
forniture) IS 1 non fosse a conoscenza del fatto che tali sostanze erano
considerate da decenni stupefacenti.
Il riconoscimento del carattere stupefacente di
tali sostanze si è inserito in una importante riforma legislativa che ha
comportato cambiamenti pratici per i medici, con la conseguenza che una
siffatta importante modifica legislativa non poteva essere sfuggita al IS 1.
Ulteriore elemento indiziante è stato ritenuto il fatto che il preparato, molto
semplice nella sua composizione, è stato procurato fuori Cantone, grazie alla
compiacenza di un farmacista parente di IS 1, malgrado fosse facilmente
reperibile a livello ticinese.
Inoltre, secondo la CCRP (confermata dal TF):
“ormai da anni il carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo
nella cerchia degli addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale”,
cosicché non sarebbe nemmeno sostenibile che “un medico non sapesse che tali
sostanze cadono sotto l’influsso della Lstup.”. Secondo la CCRP quest’ultima
considerazione “è da sola sufficiente a dimostrare l’assoluta inconsistenza
della tesi di IS 1.”.”.
Per il procuratore i nuovi documenti tendono semplicemente a
dimostrare che i medici che li hanno sottoscritti non hanno ricevuto la
circolare inviata dal Farmacista cantonale, rispettivamente il bollettino
dell’UFSP. Esse, tuttavia, non si esprimono in merito agli altri indizi
ritenuti determinanti per il giudizio, né tantomeno consentono di concludere
che i medici in questione non fossero a suo tempo informati in merito alla
riforma legislativa del 1996.
Unitamente alle sue
osservazioni, il magistrato ha prodotto anche una dettagliata presa di
posizione, con numerosi allegati, del farmacista cantonale __________, datata 8
giugno 2012, allestita dopo che il procuratore gli ha sottoposto l’istanza di
revisione qui in disamina.
D. Con l’allegato di replica 27 giugno 2012, IS 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, sviluppandole per quanto necessario, in relazione
soprattutto ai contenuti delle osservazioni del procuratore pubblico e del
farmacista cantonale, integralmente contestate.
A suffragio della propria posizione, egli ha chiesto che i medici
autori delle dichiarazioni vengano interrogati dalla scrivente Corte.
Inoltre ha chiesto
l’estromissione dell’allegato del farmacista cantonale in quanto egli non è
stato formalmente incaricato né dal Ministero pubblico, né dalla CARP, di
compiere accertamenti. Le sue considerazioni sono pertanto irrite e
irricevibili.
E. Con osservazioni di duplica, infine, il procuratore pubblico riconfermandosi
nelle proprie domande e allegazioni, ha rivendicato la legittimità della presa
di posizione del farmacista cantonale, in quanto emanante da un’autorità
indipendente direttamente presa in causa dall’istanza di revisione. Essa deve
pertanto restare, a mente sua, agli atti.
in diritto: 1. Essendo
la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 21 giugno 2010, ma passata
in giudicato solo con la sentenza del Tribunale federale del 20 giugno 2011, ed
essendo la domanda di revisione stata introdotta il 23 maggio 2012, a questo procedimento si applicano le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e
411 e seg. CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur
StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).
Fatti
I
motivi di revisione pertinenti sono per contro quelli previsti dal diritto
applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la
revisione (cfr. STF 10 settembre 2012 in 6B_58/2012, consid. 1;STF 7 febbraio 2012, in 6B_846/2011, consid. 2.1; STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque,
sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del
19 dicembre 1994 (CPP TI).
2. L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno
presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle
stesse compete, dunque, a questa Corte.
a) Per
l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in
giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da
una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può
chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di
prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una
punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure
la condanna della persona assolta.
In
maniera sostanzialmente analoga, l’art. 299 lett. c CPP TI, come visto
determinante per la fattispecie qui in disamina, già prevedeva la facoltà di
chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi
di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo.
L’attuale
normativa va oltre a quella cantonale, non distinguendo più tra la revisione a
favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto
nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).
In quanto
mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non era (e non è) ammessa contro
decisioni che possono essere modificate con un altro tipo di impugnativa, non
essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non
esperito (Messaggio, pag. 1221).
b) Entrambe
le norme procedurali del vecchio e nuovo diritto riprendono la doppia esigenza
posta dall’art. 385 CP, in base alla quale i fatti o mezzi di prova invocati
devono essere nuovi e rilevanti (STF 20 giugno 2011, in 6B_310/2011, consid. 1.2.).
Per
giustificare una domanda di revisione dunque, è necessario che i fatti o i mezzi
di prova richiamati posseggano tali caratteristiche.
Un fatto
o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della
sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66
consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag.
47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).
Un fatto
o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma
non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio,
pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66
consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che
risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere
considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è,
tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse
avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi
sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF
6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per
ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto ignoto al giudice
possa dar spazio ad una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia
talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il
giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso
conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la
novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva
figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è
contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente
vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata, ritenuto
comunque che, nel dubbio, occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso
conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione
del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).
I fatti o
i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei
a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità
della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili
di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far
presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più
favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole)
al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66
consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova
nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza:
poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna)
parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV
40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).
Qualora
siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116
IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, ad art. 385 n. 95).
c) Per
l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i
motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui
la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a
sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante
deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua
richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente
ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa (Heer
in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad
art. 412 CPP). Contrariamente al principio della verità materiale dell’art. 6
CPP, rispettivamente a quello della presunzione d’innocenza dell’art. 10 CPP,
in caso di dubbio bisogna pronunciarsi a favore della forza in giudicato della
sentenza impugnata (Heer, op. cit. n. 1 ad art. 412 e rinvii).
Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza
di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al
mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in
cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385
cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475,
pag. 674; Heer op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).
Giusta l’
art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame
preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente
inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando
gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).
Un motivo
di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può,
dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può,
tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una
valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero
di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).
Analogamente
a quanto previsto dal CPP TI, la revisione a sfavore del condannato può essere
chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223).
La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo l’intervento
della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).
d) La responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle
argomentazioni di revisione è dell’istante, che deve specificare in che misura
fatti o prove sono nuovi e rilevanti.
In
quest’ottica l’istanza di revisione deve contenere informazioni circa il
Considerandi
contenuto delle dichiarazioni che ci si deve aspettare dai testimoni chiamati a
deporre, circa il contenuto di un documento o la conformazione di un
particolare tipo di prova.
Le
esigenze per una richiesta di prove sono più elevate rispetto a quelle della
procedura ordinaria. Con la revisione devono essere forniti indizi
relativamente al risultato che l’assunzione di una prova darà. In un simile
contesto, l’affermazione che un teste dirà qualcosa in un determinato senso,
non è di per sé sufficiente; sarà ad esempio consigliabile precisare in che
occasione e in che modo il teste è venuto a conoscenza dei fatti,
rispettivamente, in mancanza di ulteriori indizi, potrà essere necessario
produrre una dichiarazione scritta, avente per oggetto la disponibilità del
teste a testimoniare e contenente un sunto rudimentale di quelle che saranno le
sue dichiarazioni (Heer, op. cit., n. 2 ad art. 412).
e) E’ generalmente riconosciuto che una revisione non deve servire a
rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, a
raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione,
oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel primo processo
in ragione di una negligenza procedurale (STF 14.12.2012 in 6B_415/2012 consid.
2.3
; DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410). In simili
casi vi è in effetti un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett.
b CPP, non può trovare tutela alcuna.
E’ così abusiva una
richiesta di revisione che si fonda su fatti che il ricorrente conosceva già
inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe
potuto rivelare in una procedura ordinaria d’impugnazione (DTF 130 IV 72
consid. 2.2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo
per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al
momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non
aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La
dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto
nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato
per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del
termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha
causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza
(Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426).
Colui che invoca, per il
tramite di una richiesta di revisione, un mezzo di prova che esisteva già al
momento della procedura che ha condotto alla sua condanna e del quale aveva
conoscenza, deve giustificare in dettaglio i motivi che lo hanno indotto a non
sottoporlo ai giudici a tempo debito. Nel caso non lo faccia, deve lasciarsi
imputare d’avervi rinunciato senza valida ragione, dando così spazio al
sospetto di un comportamento contrario al principio della buona fede,
costitutivo d’abuso di diritto, che gli preclude la possibilità di farne uso in
una nuova procedura (STF 6B_415/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 2.3.; STF
6B_942/2010 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.1.).
3.
Nella fattispecie il procedente, come
visto, fonda la propria istanza su una serie di dichiarazioni scritte di medici
attivi nel Cantone Ticino al tempo dei fatti per i quali è stato condannato,
con le quali essi hanno confermato di non aver mai ricevuto la circolare del 28
giugno 1996 dall’Ufficio del medico cantonale né da quello del farmacista
cantonale, né tantomeno di aver ricevuto il bollettino n. 24 del 24 giugno 1996
dell’UFSP.
Il fatto non è
di certo nuovo, poiché la contestazione in base alla quale egli non avrebbe
avuto conoscenza di tali documenti e, dunque, del carattere stupefacente delle
sostanze contenute nelle capsule dimagranti da lui prescritte, è stata
sollevata sin da subito dal IS 1, tant’è che con il suo ricorso in cassazione
egli ha contestato la sentenza di primo grado proprio perché non ha tenuto
conto di questo fattore (sentenza CCRP 21 giugno 2010, consid. 2.2.). I giudici
si sono così a più riprese chinati sulla questione della consapevolezza
dell’accusato al proposito e su quella della ricezione della citata
documentazione già nella procedura ordinaria.
4.
Oltre
a ciò, va rilevato come le prese di posizione dei colleghi medici qui prodotte
non possono considerarsi una nuova prova ai sensi di quanto esposto in
precedenza. In effetti, benché si possa riconoscere che esse non fossero note
ai giudici al momento della decisione, non va dimenticato che si tratta di
prove che avrebbero potuto, e dovuto, essere raccolte già nella procedura
ordinaria. In effetti, la verifica presso i colleghi - diretta o tramite
assunzione della loro testimonianza da parte del tribunale – della ricezione
delle informazioni scritte che si pretende gli siano state recapitate, è un
atto quasi scontato da parte di colui che solleva un’eccezione di buona fede
come quella in disamina.
D’altronde,
non si tratta di una prova difficile da assumere, anzi. Prova ne è che IS 1 ha ora presentato ben 6 attestazioni scritte.
Essa poteva - e doveva –
essere assunta o quantomeno pretesa in procedura ordinaria.
La richiesta, ora, di una
revisione sulla scorta di testimonianze che egli ha omesso per motivi non
scusabili di far assumere nella procedura principale, rappresenta un abuso di
diritto che non può trovare sostegno.
5.
Oltre a ciò, non va dimenticato che la
CCRP, nella sentenza impugnata, ha già avuto modo di chiarire che l’invio della
circolare e del bollettino non costituiscono che uno degli indizi sui quali si
fonda la condanna del IS 1, senza il quale il castello accusatorio rimane
ancora sufficientemente stabile da non mettere in discussione l’esito della
procedura:
“
Come già accennato, non va, poi, dimenticato
che, per accertare la consapevolezza di IS 1 sul carattere stupefacente delle
capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre
considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un
professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le
sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza
impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale
quello degli stupefacenti.
Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le
sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti,
immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per
cui l’azione penale non é prescritta) IS 1 non fosse ancora a conoscenza del
fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al
proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali
sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha
condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove
normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e
l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la
fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori,
OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei
medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la
conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica
dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può
essere sfuggita a IS 1.
Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati,
indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il
fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________
(e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del
legame di parentela con lo stesso IS 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6,
pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione
(estremamente banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da
un medico della __________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11,
pag. 20) non giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per
ottenere tale preparato (XY si recava personalmente a __________ per ritirare
le capsule, cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga,
nulla (di lecito) può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone
poiché non può essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire
fatte in Ticino per motivi di natura tecnica.
Infine – ma questo è da solo sufficiente a
dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di IS 1 – ormai da anni il
carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli
addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno
sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso
della LFStup.
Alla luce di tutte queste circostanze –
fortemente indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle
sostanze – si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe
arbitrario il relativo accertamento del primo giudice.”
(sentenza impugnata, consid. 2.4., pag. 7 seg.).
Tenuto
conto degli estremi entro i quali la CCRP poteva muoversi nell’evasione dei
ricorsi per cassazione, cioè quelli della censurabilità dell’accertamento dei
fatti e della valutazione delle prove solo per arbitrio (art. 288 lett. c e 295
cpv. 1 CPP TI; DTF 135 V 2 consid. 1.3.; DTF 118 Ia 28 consid. 2b), anche
volendo per ipotesi considerare come nuove le argomentazioni e le prove qui
addotte, non è verosimile che esse avrebbero potuto, se considerate, portare ad
un esito sensibilmente più favorevole al condannato.
6.
Con
la sua replica, il IS 1 chiede che si proceda all’audizione dei medici che
hanno allestito le dichiarazioni prodotte.
Per tutto
quanto sopra esposto, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata
all’insuccesso su tutti i fronti. Di riflesso non si rende necessario procedere
ad ulteriori atti istruttori.
7.
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati
all’istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 81, 94, 410
segg., 428 CPP, 288, 295, 299 segg. CCP TI,
385 CP, 9, 10, 11, 13, 19, 20 LStup, 41, 43
OStup,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 400.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione
a:
-
-
- Ministero pubblico, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione
penale
Il presidente delegato La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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