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Decisione

17.2012.7

Denuncia mendace(art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP): elementi costitutivi oggettivi e soggettivi

30 maggio 2012Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i capelli per poi allontanarsi (…).

Verso le 14.00 giungeva

la mio domicilio una pattuglia della polizia la quale mi informava che AP 1

asseriva che io gli avevo sottratto CHF 340.- dal salone. Essendo io con la

coscienza a posto pregavo la polizia di controllare il mio portamonete per

vedere che non avevo soldi. Difatti all’interno vi erano unicamente CHF 50.-”

(verbale ACPR 1 28

gennaio 2010, pag. 3 e 4, AI 2).

11. Gli

inquirenti hanno, poi, sentito TE 1 (amministratore del bar __________), che il

26 gennaio 2010 si trovava all’interno dell’esercizio pubblico, e F., cliente

del __________.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal teste TE 1,

emerge che quel giorno AP 1 si trovava effettivamente presso il bar __________

in compagnia di F., che verso le 10.10 è giunta ACPR 1 e che tutti insieme si

sono poi recati presso il __________ (verbale 30 gennaio 2010 TE 1, pag. 1, AI

2). Il teste ha poi dichiarato che ACPR 1 ha fatto ritorno al bar con un

sacchetto di plastica e un’agenda in mano (di colore blu e delle dimensioni di

un foglio A5) e che, poco dopo, è arrivata anche AP 1 che “si è precipitata

verso ACPR 1” per prendere l’agenda che la ragazza teneva in mano e che,

non riuscendovi, “ha preso per i capelli ACPR 1 tirandoglieli con forza

verso il basso. ACPR 1 a questo punto lasciava l’agenda nelle mani di AP 1”

(verbale TE 1 30 gennaio 2010, pagg. 1-2, AI 2).

Riguardo l’agenda oggetto della lite, TE 1 ha

precisato che non era quella usata nel salone in cui ha sempre visto unicamente

un’agenda più grossa rispetto a quella della discussione, che era sempre

appoggiata sul bancone e che AP 1 e ACPR 1 si portavano dietro al bar per

segnarvi gli appuntamenti che lì concordavano (verbale TE 1 30 gennaio 2010,

pag. 3, AI 2).

Interrogato il 2 febbraio 2010, F. ha, da parte

sua, confermato di avere, il 26 gennaio 2010, incontrato AP 1 al bar __________

e di essersi fermato a parlare con lei avendola vista in uno stato diverso dal

solito (atonica) e di essere, poi, andato con lei e con ACPR 1 (che, nel

frattempo, li aveva raggiunti) nel salone poiché la ragazza doveva ritirare i

suoi effetti personali. Nel salone - ha precisato F. - la ragazza ha preso “un

sacchetto di plastica contenente spazzole e in più un quaderno”.

Il cliente ha, poi, precisato che la ragazza

aveva, sì, aperto un cassetto del bancone ma “non ha preso soldi ma ha preso

unicamente l’agenda” che a lui “sembrava più un quadernetto che

un’agenda, se ben ricordo aveva le dimensioni di un foglio A5” (verbale F.

2 febbraio 2010, pag. 1, AI 2; cfr verb. dib. di primo grado pag. 3).

Ha poi riferito di non sapere cosa sia successo

in seguito presso il bar __________, essendo egli rimasto nel salone in attesa

di AP 1 che avrebbe dovuto tagliargli i capelli (verbale F. 2 febbraio 2010,

pag. 1 e 2 AI 2).

12. Il

procedimento avviato nei confronti di ACPR 1 a seguito della denuncia sporta il

28 gennaio 2010 da AP 1 (cfr. formulario di querela del 28 gennaio 2010, AI 2 e

verbale 28.1.2010 pag. 4 in fondo) si è concluso con il decreto di non luogo a

procedere emanato il 23 aprile 2010 dal procuratore pubblico.

Contro detto decreto AP 1 non ha inoltrato

un’istanza di promozione dell’accusa.

Appello

13. a. Raccontando per la prima volta i fatti alla polizia, l’appellante ha

dichiarato che l’ex-impiegata:

“…si portava dietro alla

cassa, apriva il cassetto e dal mio portamonete asportava CHF 340.--. Tengo a

precisare che il portamonete viene utilizzato quale cassa del salone e dove

vengono riposti gli incassi giornalieri. Una volta impossessatasi dei soldi ha

preso l’agenda la quale si trovava riposta sul bancone…”

(verbale AP 1 28 gennaio 2010, pag. 2, AI

2).

Con questa dichiarazione, la donna ha,

evidentemente, lasciato intendere di avere visto la ragazza prendere i soldi

dal portamonete.

La donna ha, poi, ancora una volta - più che

chiaramente - lasciato intendere di avere visto ACPR 1 prendere i soldi quando,

il 3.2.2010 ha dichiarato:

“D1: E’ sicura che ACPR 1

le abbia sottratto CHF 340?

R1: Si, sono

sicurissima.

D2 Secondo lei, F., il

quale ha assistito alla scena, ha notato ACPR 1 sottrarre i soldi dal

portamonete?

R2: Dal momento che era

li vicino sono sicura che l’abbia visto. Inoltre ACPR 1, una volta presi i

soldi, mi ha detto “questi me li devi”. Sono sicura che avrà sentito anche

questo”

(verbale AP 1 3

febbraio 2010, pag. 1, AI 2).

b. Davanti

al giudice di prime cure AP 1 ha, poi, rettificato le proprie dichiarazioni

affermando che, quel giorno, ACPR 1

“ha preso l’agenda e i

soldi. Mi ha detto “questi me li devi”. Preciso di non averla vista con i soldi

in mano. Quando è uscita dal salone, l’ho rincorsa al bar per riprendermi

l’agenda, che aveva portato via. Non so quando sia capitato il furto dei soldi,

ma al mio ritorno, dopo avere servito il primo cliente (F.) mi sono accorta che

in salone mancava il fondo cassa che è sempre di fr. 340.-. Non posso giurare

che sia stata ACPR 1 a prendere il contante, ma i soldi mancano”

(verbale del

dibattimento, pag. 2).

In sostanza ha spiegato di avere

“dichiarato che ACPR 1 mi

ha sottratto i soldi per una deduzione logica: i soldi mancavano e le persone

nel negozio erano due (oltre me): dunque o è stato F., o è stato un tossico

oppure è stataACPR 1 . Escludo che sia stato F.”

(verbale del

dibattimento, pag. 7).

c. Il

raffronto fra le dichiarazioni rese in corso d’inchiesta e quella resa al

pubblico dibattimento dimostra come le prime non corrispondano alla verità:

infatti, da quanto detto al pretore penale risulta, con evidenza, che AP 1 non

ha visto l’ex-dipendente prendere i soldi ciò che, invece, aveva dichiarato

agli inquirenti.

Della falsità delle dichiarazioni rese da AP 1

agli inquirenti sono prova anche le dichiarazioni di F.. Questi - che ha

assistito a tutto l’episodio - ha dichiarato che ACPR 1 ha, si, aperto un

cassetto del bancone ma l’ha fatto soltanto per prendere un’agenda (o meglio,

un quadernetto). Il teste ha, poi, categoricamente escluso che la ragazza abbia

preso dei soldi. Ma non solo. Ha escluso anche che abbia detto che AP 1 le

dovesse dei soldi.

14. Giusta

l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia all’autorità come colpevole di

un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare

contro di essa un procedimento penale, è punito con una pena detentiva o

pecuniaria.

a. Dal

profilo oggettivo il reato di denuncia mendace è realizzato se una persona

innocente viene denunciata quale autrice di un crimine, un delitto o una

contravvenzione.

Ai fini della realizzazione del reato, sono

irrilevanti le modalità di formulazione della denuncia, che può essere scritta

o orale (Delnon / Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione,

Basilea 2007, ad art. 303 CP, n.13; Stratenwerth / Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil II, § 53, n. 8, pag. 366; Donatsch / Wohlers,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3° ed. Zurigo 2004, pag. 369;

DTF 132 IV 20, consid. 4.2), in forma anonima, proposta su iniziativa del

denunciante oppure in seguito a domande sottoposte durante un interrogatorio o

una deposizione testimoniale (Stratenwerth / Bommer, op. cit., n. 8, pag. 366).

Nemmeno è importante la precisa designazione della persona accusata di aver

commesso il reato; è infatti sufficiente che l’identità della stessa sia almeno

determinabile dalle circostanze, senza che sia necessario indicarne il nominativo

(Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 9; Stratenwerth / Bommer, op.

cit., n. 12, pag. 366; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 303 CP, n. 4; Donatsch/Wohlers, op.

cit., pag. 367; DTF 123 IV 25 consid. 4.2).

Nel suo contenuto la denuncia, senza forzatamente

imputare in modo chiaro e espresso determinati comportamenti penalmente

perseguibili al denunciato, deve però fondare seri e reali sospetti nei

confronti di quest’ultimo, tali da spingere l’autorità ad accertare l’esistenza

o meno di un reato (Corboz, op. cit., ad art. 303 CP, n. 4; Donatsch / Wohlers,

op.cit., pag. 367; Delnon / Rüdy, , op. cit., ad art. 303 CP, n. 16). Se la

denuncia concerne fatti che, se realizzati, non sarebbero comunque costitutivi

di un reato penale, allora il denunciante si rende colpevole di delitto

impossibile di denuncia mendace, se ha agito con l’intenzione di far avviare un

procedimento penale contro il denunciato, credendo a torto che i fatti a

quest’ultimo falsamente addebitati, fossero costitutivi di un’infrazione penale

(STF del 4 dicembre 2006, inc.6P.196/2006, consid. 7.4; DTF 95 IV 19, consid.

2).

Per essere mendace la denuncia deve essere

formulata nei confronti di una persona innocente, e cioè che non ha commesso

l’atto penalmente perseguito a lei rimproverato, che non è punibile (assenza

d’intenzione o presenza di fatti giustificativi) o la cui innocenza è presunta

poiché stabilita da una decisione di abbandono o di non luogo a procedere

pronunciata in precedenza e cresciuta in giudicato (Corboz, op. cit., ad art.

303 CP, n. 13; Donatsch/Wohlers, op. cit., pagg. 367 - 368; DTF 136 IV 170,

consid. 2.1.; DTF 72 IV 74 - 75). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, una decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato,

che può consistere anche in un decreto di non luogo a procedere per la mancata

Considerandi

realizzazione dei presupposti del reato o per mancanza di prove, è infatti

vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di

denuncia mendace, ad eccezione della presenza di nuovi e importanti mezzi di

prova (DTF 136 IV 170, consid. 2.1; STF del 1 febbraio 2010, inc.6B_591/2009,

consid. 3.1; STF del 23 novembre 2011, inc.6B_677/2009, consid. 1.2.1;STF del

4.

dicembre 2006, inc.6P.196/2006, consid. 7.2). Solo così il decreto di non

luogo procedere può adempiere correttamente alla sua funzione, che è quella di

garantire al prevenuto la giusta tranquillità circa la sua posizione giuridica,

che sarebbe minacciata se la fondatezza di tale decreto potesse essere rimessa

in discussione in occasione di una procedura successiva di denuncia mendace

(STF del 23 novembre 2011, inc.6B_677/2009, consid. 1.2.1; STF del 4 dicembre

2006, inc.6P.196/2006, consid. 7.2). Questa soluzione non compromette in alcun

modo gli interessi del denunciante, che può sempre invocare la propria buona

fede (DTF 136 IV 170, consid. 2; DTF 72 IV 74; STF del 4 dicembre 2006, inc.

6P.196/2006, consid. 7.2).

Infine la denuncia, che in quanto tale è

sufficiente a realizzare l’infrazione (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 303 CP;

Donatsch / Wohlers, op.cit., pagg. 370; DTF 72 IV 75) a prescindere

dall’effettivo avvio o meno di un’inchiesta penale nei confronti del

denunciato, non deve essere necessariamente rivolta direttamente ad un’autorità

penale, ma può essere indirizzata anche ad un’autorità civile, amministrativa o

ad un ufficio statale (Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 18-19;

Donatsch / Wohlers, op. cit., pagg. 368 – 369), oppure può semplicemente giungere

indirettamente a conoscenza dell’autorità in seguito al comportamento assunto

dal denunciante, che è tale da rendere inevitabile che un’autorità venga

indirettamente a conoscenza dei fatti, penalmente rilevanti, da lui imputati ad

una determinata persona (Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 20).

b. L’argomentazione

secondo cui non vi è, dal profilo oggettivo, denuncia mendace poiché

l’innocenza di ACPR 1 non è dimostrata cade nel vuoto.

Infatti, il decreto di non luogo a procedere del

23.

aprile 2010 è - contrariamente a quanto sostiene l’appellante che sembra non

avere compreso la sentenza DTF 136 IV 170 - vincolante per questa Corte per

quanto riguarda l’innocenza della denunciata.

In DTF 136 IV 170 il Tribunale federale non ha stabilito,

come pretende l’appellante, che un decreto di non luogo a procedere lega il

giudice chiamato a pronunciarsi sul reato di denuncia mendace, unicamente

quando la non colpevolezza del denunciato è stata accertata nel corso di una

procedura precedente alla denuncia formulata e sfociata in una decisione

cresciuta in giudicato. L’Alta Corte, senza rimettere in discussione il

principio secondo il quale una precedente decisione di non luogo a procedere,

resa in seguito alla denuncia sporta, è comunque vincolante per il giudice

chiamato a pronunciarsi sulla denuncia mendace, ha invece chiarito che, il

fatto che la denuncia penale pronunciata nei confronti di una persona sfoci in

un decreto di non luogo a procedere, non è di per sé sufficiente per ritenere

l’autore di tale denuncia colpevole ex art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP (DTF 136 IV

170, consid. 2).

L’accertamento successivo dell’innocenza del

denunciato non è, in effetti, sufficiente a dimostrare che il denunciante

sapeva, al momento in cui ha presentato la denuncia, che il denunciato era

innocente (DTF 136 IV 170, consid. 2).

c. L’appellante

contesta anche la realizzazione del reato di denuncia mendace dal profilo

soggettivo. Sostiene di avere legittimamente creduto che l’ex-dipendente fosse

l’autrice del furto poiché l’aveva vista andare dietro al bancone del salone,

frugare nel cassetto, estrarre il suo portamonete, scuoterlo e rimetterlo via

velocemente mentre pronunciava la frase “questi me li devi” (motivazione

d’appello, n. 63 e 75 e segg.).

c.1. Dal

profilo soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone l’intenzione. Il

denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità, dal profilo penale,

dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che l’accusa da lui

formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di falsità verte sulla

commissione del reato in quanto tale o sull’identità dell’autore del reato, o

su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 303

CP ,n. 17; Delnon / Rüdy, op. cit., ad art. 303 CP, n. 26; Stratenwerth /

Bommer, op. cit., n. 20, pag. 369; Donatsch / Wohlers, op. cit., pagg. 370 –

371; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 244).

L’autore deve inoltre volere - o perlomeno

accettare l’eventualità - che la sua denuncia comporti, a carico della persona

contro cui è diretta, l’avvio di un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art.

303.

CP, n. 17; Stratenwerth / Bommer, op. cit., n. 21, pag. 369; Donatsch /

Wohlers, op.cit., pag. 371; STF 6B_591/2009 del 1 febbraio 2010, consid.

3.1

).

c.2. Dall’insieme

degli elementi probatori in atti traspare con evidenza che AP 1 ha

costantemente mentito agli inquirenti.

Ha mentito quando ha detto e ridetto - o meglio,

quando ha per ben due volte lasciato intendere (cfr. supra) - di avere visto

l’ex-dipendente prendere i soldi dal borsello.

Ha mentito quando ha detto che l’ex dipendente ha

pronunciato la frase “questi me li devi” (cfr. circostanza smentita

dalla deposizione del cliente F.).

Ha mentito quando ha detto che la ragazza le

aveva rubato l’agenda del salone (cfr. verbale TE 1 30 gennaio 2010, pag. 1 e

3, AI 2; verbale di F. del 2 febbraio 2010, pag. 2, AI 2 da cui emerge che, in

realtà, la ragazza aveva preso un quadernetto di colore azzurro su cui ACPR 1

era solita annotare il nome dei clienti di cui si era occupata personalmente e

i relativi incassi ).

Ha mentito quando ha negato di avere, al

ristorante, preso per i capelli la ragazza (cfr. deposizione

dell’amministratore dell’esercizio pubblico che ha dichiarato il contrario).

Questo mentire su tutto - in particolare, sul

fatto di avere visto l’ex dipendente prendere i soldi dal cassetto quando ciò

non era il caso (così come, poi, ha ammesso) - è la dimostrazione della

consapevolezza del carattere mendace della denuncia fatta contro ACPR 1 (DTF 72

IV 72, consid. 2).

c.3. Dall’accertamento

della natura menzognera delle dichiarazioni secondo cui l’appellante aveva

sentito l’ex-dipendente dire “questi me li devi” deriva forzatamente

l’inconsistenza della tesi difensiva secondo cui l’appellante, al momento in

cui l’ha sporta, aveva sufficienti elementi per ritenere che fosse stata

davvero la ragazza a rubare i soldi che - a suo dire - risultavano mancare dal

borsello/cassa.

Inconsistente è, poi, la tesi secondo cui AP 1

poteva desumere tale fatto dalle pretese salariali che l’ex dipendente ha fatto

valere nei suoi confronti (motivazione d’appello, n. 109, pag. 23; replica, n.

23.

pag. 7). Basti, al proposito, rilevare che tali pretese, così come emerge

dagli atti, sono state formalmente formulate da ACPR 1 all’indirizzo di AP 1

unicamente dopo la denuncia, e meglio con scritto del 20 ottobre 2011 del suo

patrocinatore (motivazione d’appello, n. 109, pag. 23).

Pacifico poi il fatto che AP 1, al momento in cui

ha formulato la denuncia, abbia voluto che nei confronti di ACPR 1 venisse

avviata un’inchiesta penale, ciò che del resto è poi avvenuto.

d. La

tesi secondo cui le dichiarazioni di AP 1 agli inquirenti sono il frutto, in

sostanza, di uno stato psichico alterato per cui non “era assolutamente in

grado di rilasciare dichiarazioni” (dichiarazione d’appello, pag. 3) non

regge per i motivi che seguono.

d.1. Dagli

atti emerge che in data 28 gennaio 2010 AP 1 si è recata presso il Servizio di

Pronto Soccorso dell’Ospedale __________. Nel rapporto d’uscita (allegato al

verbale del 28 gennaio 2010, AI 2), il dott. __________ ha indicato unicamente,

come necessario per la salute psico-fisica della paziente, che venga evitato

ogni contatto con ACPR 1.

Successivamente, nel rapporto del 7 novembre 2011,

il dott. __________ ha precisato che, durante il colloquio del 28 gennaio 2010,

AP 1 “psichicamente era scompensata, presentava vari sintomi importanti con

stato d’ansia, agitazione psicomotoria ed addirittura dei sintomi psicotici e

non era capace di discernimento nella misura completa” (doc. C allegato

alla dichiarazione di appello).

Il medico curante dott. __________ da parte sua,

con certificato medico del 30 ottobre 2011, ha riferito lo sviluppo, in seguito ai fatti del 26 gennaio 2010, di uno “stato d’ansia per il quale si è reso

necessario un primo trattamento farmacologico di Deanxit” (doc. D allegato

alla dichiarazione di appello).

d.2. Letti

nel loro insieme, i tre rapporti medici indicano come lo stato ansioso

constatato sia da riportare al litigio di cui s’è più volte detto.

Ricordato come il rapporto in cui si parla di una

compromissione della capacità d’intendere e volere sia stato allestito quasi

due anni dopo il consulto a cui si riferisce e come, invece, nella lettera

d’uscita allestita subito dopo il colloquio le annotazioni siano molto più

blande, non si può non rilevare come l’ansia e l’agitazione derivanti, in

sostanza, da un litigio non siano tali da inficiare la capacità di leggere

correttamente la realtà e di riportarla altrettanto correttamente.

Non va, poi, dimenticato che AP 1 ha reso le sue

prime dichiarazioni il 28 gennaio 2010 - cioè due giorni dopo i fatti - e le ha

ribadite il 3 febbraio successivo. Quindi, non può essere dimenticato che AP 1

ha effettuato le dichiarazioni che le vengono imputate in due momenti distinti,

in cui , peraltro, l’emotività esasperata dovuta al litigio si era certamente

stemperata.

Del resto, non vi è chi non veda come questa tesi

difensiva sia in aperta contraddizione con quella, appena discussa, secondo cui

l’appellante era legittimata dalla situazione a credere che l’ex-dipendente le

avesse sottratto i soldi che lei sostiene mancare.

15.

E’,

dunque, data la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato

di denuncia mendace.

Ciò a prescindere dalla questione a sapere quando

effettivamente l’appellante abbia creduto di constatare il preteso furto

subito, segnatamente se abbia percepito che erano stati rubati dei soldi dalla

cassa del __________ prima (come sostiene il primo giudice) o dopo (come

sostiene l’appellante) l’arrivo degli agenti di Polizia. Tale circostanza è,

infatti, in concreto, irrilevante.

16.

a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore,

tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

L’art. 303 n. 1 CP prevede che, chiunque denuncia

all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli

sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con

una pena detentiva o pecuniaria.

b. In

concreto la colpa di AP 1 è oggettivamente di media gravità, avendo il suo

comportamento comunque determinato l’avvio di una procedura penale per furto

nei confronti di una persona che sapeva innocente. Dal profilo soggettivo, se

la persistenza a mentire costituisce un’aggravante, va, comunque, considerata,

ad attenuazione della sua colpa, una certa fragilità psichica dell’appellante.

Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni, a cui va aggiunta la multa di fr. 150.- (STF 6B.152/2007

del 13.5.2008, consid 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7).

L’ammontare della multa è ridotto rispetto a quanto deciso dal primo giudice in

applicazione del principi di cui alla sentenza DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.

Tassa di giustizia e spese

17.

L’estremamente

ridotto grado di accoglienza dell’appello non giustifica una modifica della

ripartizione delle spese del giudizio di primo grado.

La tassa e le spese del giudizio di appello sono

poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello

Stato. Sempre per l’estremamente ridotto grado di accoglienza (peraltro su un

punto non contestato dalla difesa), non si giustifica l’assegnazione di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77,

80, 81, 84, 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

34,

42, 44, 47, 106 e 303 n. 1 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarata autrice colpevole di denuncia mendace per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2118/2010 del 3 maggio 2010.

1.2. AP 1

è condannata:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento); l’esecuzione della condanna è

sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2.

alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 5 (cinque) giorni;

1.2.3.

al pagamento della tassa di giustizia di fr.

800.- (ottocento) e delle spese giudiziarie di fr. 240.- per il procedimento di

primo grado;

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dell'appellante in ragione di

9/10 e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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