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Decisione

17.2012.70

Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di denuncia mendace. Assoluzione per la mancata realizzazione dell'aspetto soggettivo del reato

22 novembre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

emersi dall’inchiesta

5. Il 14 settembre 2009 AP 1 ha sporto denuncia per furto nei

confronti di ACPR 1, edicolante presso il chiosco __________.

Egli ha fornito alla polizia la seguente versione dell’accaduto:

Considerandi

II pomeriggio di mercoledì 09.09.2009, poco prima delle ore

13.

, da solo, mi sono recato presso il chiosco posto sul piazzale

dell'autosilo comunale di __________.

Giunto al chiosco ho richiesto all'impiegata

la lista delle vincite dell'estrazione di sabato 05.09.2009.

La signora mi ha consegnato la ricevuta

delle vincite estrapolata dall'ordinatore.

Dopo aver visionato la ricevuta dei numeri vincenti, ho consegnato alla signora

del chiosco la mia ricevuta della mia giocata per il 05.09.2009 per un

controllo al terminale.

La signora ha preso la mia ricevuta del Lotto e

l'ha inserita nell'ordinatore.

Subito è uscita una ricevuta lunga, che la signora ha messo accanto all'ordinatore e quindi mi ha comunicato che non

c'era nessuna vincita. Preciso che l'impiegata non mi ha mostrato la

ricevuta uscita dall'ordinatore.

Da parte mia non ho controllato tale ricevuta. Questo poiché credevo nella buona fede dell'impiegata ed inoltre credevo

che la ricevuta uscita dall'ordinatore era per comunicare che la carta

dello stessa era terminata. (…).

Visto che secondo l'impiegata non avevo vinto, ho consegnato alla stessa la

schedina originale per effettuare una giocata per il 09.09.2009. Poi mi sono

recato a casa.

Giunto a casa e avendo dei dubbi, ho controllato la schedina originale con la

ricevuta dei numeri vincenti avuta dall'impiegata. A questo punto mi sono accorto di aver vinto perché avevo

"indovinato" 5 numeri e più precisamente: 7 - 8 - 10 - 27 -

25.

Numeri che mi davano una vincita di CHF. 5'266.25.

Dopo aver effettuato il controllo e aver

visto la vincita fatta, sempre da solo, sono ritornato verso il chiosco.

Verso le ore 13.30 sono arrivato al chiosco

e ho parlato con l'impiegata che ha effettuato il controllo alle ore

13.00

L'ho informata della mia vincita e ho

preteso di avere la ricevuta uscita dall'ordinatore del Lotto.

L'impiegata mi ha risposto che tale ricevuta era stata da lei gettata via” (verbale

d’interrogatorio 5 ottobre 2009 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 1-2).

6.

Già

l’11 settembre 2009 AP 1 segnalava l’episodio alla Swisslos Interkantonale

Landeslotterie Genossenschaft (in seguito Swisslos).

Con la società che gestisce la lotteria nazionale egli ha avviato un intenso

scambio di corrispondenza in cui ha sempre sostenuto la tesi del furto. In

particolare, egli si è detto convinto dell’avvenuto furto anche dopo che

Swisslos gli ha comunicato che, in Ticino, il 4 settembre 2009 (data in cui

egli aveva dichiarato di aver effettuato la giocata) non erano state compilate

schedine vincenti per l’estrazione del 5 settembre 2009 (cfr. scritto 2

ottobre 2009 della Swisslos a AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763).

Nemmeno a seguito delle ulteriori verifiche di Swisslos - che ha, in

particolare, stabilito come la schedina controllata nel chiosco di __________

alle ore 13’00’28 del 9 settembre 2009 non era vincente e non riportava i

numeri da lui indicati (cfr. scritto 7 ottobre 2009 della Swisslos alla Polizia

cantonale, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763) - l’appellante ha cambiato il

proprio convincimento. Infatti, anche dopo avere ricevuto lo scritto 7 ottobre

2009, AP 1 ha ribadito la sua convinzione in punto alla colpevolezza di ACPR 1.

7.

La

tesi del furto è stata sostenuta dall’appellante anche in occasione dei suoi

interrogatori di polizia del 15 aprile, del 9 luglio e del 14 dicembre 2010

durante i quali egli è stato messo a confronto con gli accertamenti eseguiti da

Swisslos (cfr. relativi verbali allegati all’AI 4 in inc. MP 2010.763). In particolare, egli ha evocato agli inquirenti la possibilità che ACPR 1

avesse “fatto finta di mettere [nell’ordinatore ndr.] la mia schedina

ed invece ne ha messa un’altra. Questo per tenere lei i soldi della mia

vincita” (cfr. verbale d’interrogatorio 15 aprile 2010 di AP 1, allegato

all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 2 e 5-6).

8.

In data 27 gennaio 2010 ACPR 1 ha sporto querela per il titolo di

diffamazione e calunnia contro AP 1 (cfr. incarto MP n. 2010.763), il quale, a

sua volta, ha querelato l’edicolante per il medesimo reato il 28 aprile 2010

(cfr. incarto MP n. 2010.3547).

9.

L’11 febbraio 2011, il procuratore pubblico ha emanato un decreto di

non luogo a procedere nei confronti di ACPR 1 per il reato di furto (cfr.

decreto 11 febbraio 2011 in inc. MP 2010.763).

Il reclamo interposto contro detto decreto da AP 1 è stato dichiarato

irricevibile dalla Corte dei reclami penali con decisione 17 marzo 2011.

Anche il procedimento penale avviato nei confronti dell’edicolante a seguito

della querela di AP 1 per il titolo di calunnia e diffamazione si è risolto con

un decreto di non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico il 17

marzo 2011.

Il procedimento penale avviato nei confronti

dell’appellante a seguito della querela di ACPR 1 è, invece, stato esteso dal

procuratore pubblico, d’ufficio, al reato di denuncia mendace ed ha avuto

l’esito di cui s’è detto in initio.

Appello

10.

Con

il suo appello, AP 1 contesta di essere autore colpevole del reato di denuncia

mendace.

In particolare l’appellante rileva che, se dal profilo oggettivo i presupposti

del reato sembrano adempiuti già solo perché nei confronti della denunciata è

stato emesso un decreto di non luogo a procedere, lo stesso non si può dire dal

profilo soggettivo. A suo dire, non può in particolare essergli rimproverato di

avere “ordito un disegno criminoso per far aprire un procedimento penale

contro una persona che doveva sapere innocente”, dato che - così come

dimostra il suo comportamento “coerente e lineare” (segnatamente il lungo scambio

epistolare intrattenuto con Swisslos) - egli è sempre stato convinto della

colpevolezza di ACPR 1 (dichiarazione d’appello, pag. 3).

L’appellante ha ribadito tali argomentazioni anche in sede di dibattimento

d’appello.

11.

a. Giusta l’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque denuncia

all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli

sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, è punito con

una pena detentiva o pecuniaria.

b. Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato presuppone che

una persona innocente venga denunciata all’autorità quale autrice di un crimine

o di un delitto.

Ai fini della realizzazione del reato, sono irrilevanti le modalità di

formulazione della denuncia, che può essere scritta o orale, in forma anonima,

proposta su iniziativa del denunciante oppure in seguito a domande

sottopostegli durante un interrogatorio o una deposizione testimoniale

(Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad

art. 303, n.13; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer

Teil II, 6a edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,

Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV

20.

consid. 4.2). Nemmeno è determinante che la persona accusata sia designata

in modo preciso, essendo sufficiente che l’identità della stessa sia almeno

determinabile dalle circostanze (Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367;

Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20 consid. 4.2).

“Innocente” ai sensi dell’art. 303 CP è la persona che non ha commesso l’atto

penalmente perseguito. È tale anche la persona nei cui confronti è stata emanata

una sentenza di assoluzione passata in giudicato o il cui procedimento penale è

sfociato in una decisione di archiviazione (decreto d’abbandono o di non luogo

a procedere). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, una

decisione anteriore in punto alla colpevolezza del denunciato è di principio

(ad eccezione dell’esistenza di un motivo di revisione o, nel caso di un

decreto di non luogo a procedere, di nuovi e importanti mezzi di prova)

vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del reato di

denuncia mendace, ritenuto che la sicurezza del diritto impone che tale

decisione non possa più essere messa in discussione in procedimenti successivi

(cfr. Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad

art. 303, n. 10-11; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF 136 IV 170 consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF del 4 dicembre

2006, inc.6P.196/2006 consid. 7.2 in cui viene precisato che il giudice può

tuttavia nuovamente determinarsi sulla colpevolezza del denunciato se il

procedimento a suo carico era stato archiviato solo per motivi di opportunità o

in applicazione dell’art. 54 CP). Questa soluzione non compromette in alcun

modo gli interessi del denunciante che può sempre invocare la propria buona

fede (DTF 72 IV 74 consid. 1; STF del 4 dicembre 2006, inc.6P.196/2006 consid.

7.

). Il reato di cui all’art. 303 cifra 1 cpv. 1 CP è realizzato già con

l’inoltro all’autorità della falsa denuncia, indipendentemente dall’effettivo

avvio o meno di un’inchiesta penale nei confronti del denunciato (cfr.

Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 370 e seg.; Corboz, op. cit., ad art.

303, n. 7; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo

2008, ad. art. 303 n. 9).

c. Dal profilo soggettivo, il reato di denuncia mendace presuppone

intenzionalità. Il denunciante, oltre ad essere a conoscenza della punibilità,

dal profilo penale, dei fatti da lui addebitati al denunciato, deve sapere che

l’accusa da lui formulata è falsa: poco importa se questa consapevolezza di

falsità verte sulla commissione del reato in quanto tale o sull’identità

dell’autore del reato, o su entrambi. Il dolo eventuale non è sufficiente

(Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303,

n. 26; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit.,

pag. 370 e seg.; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF del 22 ottobre

2012, inc.6B_420/2012 consid. 8.2).

L’autore deve inoltre agire con l’intento (Absicht) di provocare contro

la persona denunciata un procedimento penale. Egli deve dunque volere - o

perlomeno accettare l’eventualità (cosiddetto Eventualabsicht) - che la

sua denuncia comporti, a carico della persona contro cui è diretta, l’avvio di

un’inchiesta penale (Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Stratenwerth/Bommer,

op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 371; DTF 80 IV 117). Non

è al riguardo sufficiente che il denunciante agisca nel mero intento di

favorire il prosieguo di un procedimento penale già pendente (cfr. DTF 111 IV

159.

consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF del 20 dicembre 2000, inc.

6S.162/2000 consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;

Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 29).

12.

a. In concreto la realizzazione del reato di cui all’art. 303 cifra

1.

cpv. 1 CP è, dal profilo oggettivo, pacifica, ritenuto che AP 1 ha sporto

denuncia nei confronti di ACPR 1 per il titolo di furto (cfr. denuncia 14

settembre 2009 di AP 1, AI 1 in inc. MP 2009.8625) nonostante la stessa - come

stabilito dal decreto di non luogo a procedere dell’11 febbraio 2011 - non

abbia commesso il reato.

b. Ciò

non basta ancora a considerare AP 1 autore colpevole di denuncia mendace.

Ancora necessario è dimostrare che egli - al momento in cui ha sporto la denuncia

- sapeva del carattere mendace della stessa e, in particolare, sapeva che ACPR

1.

era innocente.

b.1. Per l’accertamento dell’aspetto soggettivo - cioè della

consapevolezza di AP 1 - rilevanti sono i seguenti elementi:

- La salute di AP 1 (21.6.1934) è compromessa: in effetti,

risulta dagli atti che “circa 40 anni fa” egli ha subito “un brutto

infortunio (…). Da allora ho problemi di memoria. Praticamente capita che non

ricordo quello che è successo una settimana prima. Inoltre ho dei problemi con

i numeri così come non ricordo il numero di natel di mia moglie” (cfr.

verbale d’interrogatorio 9 luglio 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 4; cfr. pure, verb. dib. d’appello pag. 2).

- AP 1 ha sempre sostenuto che, il 9 settembre 2009, qualcosa di

poco trasparente fosse avvenuto nell’edicola di __________. Dopo aver sporto

denuncia egli ha, infatti, avviato un intenso scambio di corrispondenza con

Swisslos (ben 9 scritti inviati alla società di Basilea tra l’11 settembre 2009

e il 5 aprile 2010) nella quale egli si è sempre dichiarato convinto di avere

subito un furto.

- L’appellante ha, poi, continuato a sostenere la sua tesi anche

in occasione degli interrogatori di polizia, durante i quali egli ha pure

evocato la possibilità che ACPR 1 - nel momento di controllare la sua giocata -

avesse scambiato la sua schedina con un’altra (cfr. verbale d’interrogatorio 15

aprile 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 5-6).

- Egli nemmeno si è dato pace dopo l’emanazione del decreto di

non luogo a procedere nei confronti dell’edicolante, decreto che egli ha

prontamente provveduto ad impugnare presso la Corte dei reclami penali (anche

se il suo reclamo è poi stato dichiarato irricevibile).

- AP 1 ha, inoltre, reagito anche alla querela per calunnia e

diffamazione sporta nei suoi confronti da ACPR 1, procedendo egli stesso a

querelare l’edicolante per i medesimi reati.

- AP 1 non provava, prima della denuncia, rancori nei confronti

di ACPR 1, né gli inquirenti hanno accertato che egli potesse volere, per

qualsivoglia motivo, nuocere in particolare alla donna denunciata.

- Nemmeno gli atti indicano che AP 1 avesse un interesse di

natura economica ad accusare la donna: in particolare l’ipotesi - evocata dagli

inquirenti - secondo cui egli avrebbe inventato la storia del furto per mettere

le mani sulla vincita di fr. 5'266.55 perché oberato dai debiti (cfr. verbale

d’interrogatorio 15 aprile 2010 di AP 1, allegato all’AI 4 in inc. MP 2010.763, pag. 4-5) - non regge: non è, infatti, dato di sapere in che modo

l’appellante, denunciando ACPR 1 per il furto della schedina, avrebbe potuto

appropriarsi del denaro, ritenuto che, per ottenerlo, egli avrebbe comunque

dovuto dimostrare di avere giocato i numeri vincenti.

b.2. La caparbietà di AP 1 nel sostenere, anche di fronte all’evidenza,

le proprie convinzioni - e questo anche dopo che Swisslos aveva accertato la

realtà dei fatti - letta alla luce dell’inesistenza di un suo interesse a

mentire ma soprattutto letto alla luce delle sue difficoltà di salute (in

particolare, mnemoniche) non può che essere interpretata come la prova del

fatto che l’appellante, nel momento di denunciare ACPR 1, credeva

effettivamente nella sua colpevolezza. Con il suo comportamento, lineare

durante tutto il corso della procedura, il prevenuto ha dimostrato che

l’evidente interpretazione distorta della realtà è stata, ed è, effettuata in

completa buona fede e trova origine nei suoi problemi psichici, ma non di certo

nella volontà di fare del male per proprio profitto alla querelata.

Visto quanto precede forza è concludere che, dal

profilo soggettivo, l’appellante non ha realizzato il reato di denuncia

mendace.

c. Contrariamente

all’ipotesi accusatoria contenuta nel DA e fatta propria dal primo giudice

(cfr. la sua motivazione al consid. 8.3 pag. 9 della sentenza impugnata)

nemmeno è possibile ritenere che l’appellante si sia reso colpevole del reato

di denuncia mendace per avere accusato ACPR 1 “nei successivi verbali

d’interrogatorio in polizia”.

Anche volendo ammettere - con il pretore - che AP

1.

si sia convinto dell’innocenza della denunciata a seguito degli accertamenti

di Swisslos, egli non ha, comunque, realizzato i presupposti dell’art. 303 CP

per avere ribadito, durante gli interrogatori del 5 ottobre 2009, del 15 aprile

2010.

e del 9 luglio 2010, che ACPR 1

gli aveva rubato lo scontrino.

In particolare - ragionando nell’ipotesi fattuale

fatta propria dal primo giudice - non sarebbe, comunque, dato il requisito

dell’avere agito con l’intento di avviare nei suoi confronti un’inchiesta

penale (che già era pendente). Tutt’al più - sempre ragionando in quell’ipotesi

- si potrebbe considerare che AP 1 ha agito nell’intento di favorire il

prosieguo dell’inchiesta, ciò che, però, come visto, non realizza il reato di

cui all’art. 303 CP (cfr. DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF

del 20 dicembre 2000, inc.6S.162/2000 consid. 4a).

Ciò detto, si ribadisce che questa Corte non

condivide l’opinione secondo cui l’appellante ha compreso, dopo le comunicazioni

di Swisslos, di stare sbagliando. Parla contro tale tesi, proprio il suo comportamento,

talmente irragionevole da poter essere spiegato soltanto con un importante

stato confusionale. Un tale stato è indiziato anche

dalla lettera 14 novembre 2012 con cui AP 1 ha chiesto il rinvio del

dibattimento d’appello sostenendo di avere trovato nuove prove a sostegno della

sua tesi (cfr. incarto CARP, act. XX). Ma, soprattutto, è confermato dal fatto

che, in appello, egli, rispondendo alla presidente, ha più volte ribadito di

non percepire alcuna rendita AVS (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3) quando,

in realtà, il contrario risulta, oltre che da una semplice applicazione della

legge (AP 1 vive da molti anni in Svizzera dove ha, pure per diversi anni, svolto

attività lavorativa), dagli atti da cui emerge che egli beneficia di una

rendita AVS che, sommata a quella della moglie, ammonta a fr 20'000.- (cfr.

dati patrimoniali in incarto MP n. 2010.763).

13.

Tassa di

giustizia, spese e ripetibili

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali

di primo grado, per complessivi fr. 850.-, sono posti a carico dello Stato

(art. 428 cpv. 3 CPP) che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a titolo di

ripetibili.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono

pure posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- a

titolo di ripetibili (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84,

348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, e 454 CPP,

303 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto

dall’accusa di denuncia mendace per i fatti descritti nel DA n. 1373/2011 del

14 aprile 2011.

2. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi

fr. 850.-, sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1’000.- a

titolo di ripetibili.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP

1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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