17.2012.72
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
29 agosto 2012Italiano195 min
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Numero d'incarto:
17.2012.72
Data decisione, Autorità:
29.08.2012, CARP
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup. Atti preparatori che palesano, in forma esteriormente costatabile e non equivoca, l'intenzione delittuosa di chi è in procinto di consumare l'infrazione. Applicazione del principio in dubio pro reo nell'accertare il quantitativo di cocaina importato in Svizzera
ATTI PREPARATORI
CONSUMO DI STUPEFACENTI
IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE DI STUPEFACENTI
IN DUBIO PRO REO
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 6 agg. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 12 CPS
art. 40 CPS
art. 43 CPS
art. 47 CPS
art. 49 CPS
art. 51 CPS
art. 71 CPS
art. 19 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto n.
17.2012.72-74
Locarno
29 agosto 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annunci del 28 e 29 marzo 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
IM 2
rappr. dall' DI 3
e
IM 1
rappr. dall' DI 2
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 27 marzo 2012 dalla Corte delle assise criminali
richiamate le dichiarazioni di appello 12 e
15 giugno 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con
sentenza del 27 marzo 2012, la Corte delle assise criminali ha ritenuto:
1. AP 1
autore colpevole di:
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato,
1.1. da
inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________,
importato in Svizzera, in correità con IM 1 e IM 2, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
1.2. nel
periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in
correità con IM 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in
Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
1.3. nel
periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate
località, in più occasioni, venduto un quantitativo complessivo di almeno 2'011.10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
1.4. nel
periodo estate 2008 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate
località, in 12/13 occasioni, ceduto gratuitamente a IM 2 almeno 24/36 grammi
lordi di cocaina;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa nr. 120/2011 del 2 dicembre 2011 (in seguito atto
di accusa)
2. IM 1
autore colpevole di:
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato,
2.1. da
inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________,
importato in Svizzera, in correità con AP 1 e IM 2, complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
2.2. nel
periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in
correità con AP 1, fatto preparativi per l’importazione e alienazione in
Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa.
3. IM
2 autore colpevole di:
3.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di
cocaina tale da mettere in pericolo la salute di molte persone, per avere,
senza essere autorizzato, da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in 12/13 occasioni, tra __________, importato in Svizzera, in correità con AP 1 e IM 1,
complessivi 1'200 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
3.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo inizio 2009 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato almeno 24/36
grammi di cocaina,
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa.
I
primi giudici hanno invece prosciolto IM 2 dall’imputazione di atti preparatori
in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1.2
dell’atto di accusa.
- In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
·
AP 1:
- alla
pena detentiva di 4 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- a versare allo Stato un risarcimento
compensatorio di fr. 50'000.-.
·
IM 1:
- alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
·
IM 2:
- alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto
- l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in
ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di anni 3. Per il resto, ovvero 12
mesi, la pena è da espiare.
- I primi
giudici hanno, infine, ordinato le misure di cui al punto 6 del dispositivo
della sentenza impugnata e posto la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e i disborsi
a carico di AP 1 in ragione di 2/5, di IM 1 in ragione di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5.
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali
tutti e tre i condannati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre
appello.
Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, le parti hanno confermato il
proprio annuncio.
Con dichiarazione d’appello 15 giugno 2012 AP 1 ha chiesto:
- il proscioglimento dal reato di cui al punto 1.2. del
dispositivo della sentenza impugnata;
- il parziale proscioglimento dal reato di cui al punto 1.3. del
dispositivo della sentenza impugnata, e meglio la riduzione del quantitativo di
cocaina venduta, con grado di purezza indeterminato, in via principale a 1'200 grammi ed in via subordinata a 1'661.10 grammi;
- la diminuzione della pena detentiva a 3 anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto (punto 5.1.1 del dispositivo della sentenza
impugnata);
- la limitazione dell’espiazione della pena a 18 mesi di
detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, ritenuto che per i restanti
18 mesi l’esecuzione è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni (punto 5.1.1 del dispositivo della sentenza impugnata);
- la riduzione a fr. 30'000.- del risarcimento compensatorio
allo Stato (punto 5.1.2 del dispositivo della sentenza impugnata);
Con dichiarazione d’appello 12 giugno 2012 IM 1 ha chiesto:
- il parziale proscioglimento dal reato di cui al punto 2.1. del
dispositivo della sentenza impugnata, riducendone il quantitativo di cocaina
importata in Svizzera, con grado di purezza indeterminato, a non più di 1'100 grammi;
- il proscioglimento dal reato di cui al punto 2.2. del
dispositivo della sentenza impugnata;
- la diminuzione della pena detentiva, da dedursi il carcere
preventivo sofferto (punto 5.2. del dispositivo della sentenza impugnata);
Con dichiarazione d’appello 15 giugno 2012 IM 2 ha chiesto:
- la diminuzione della pena detentiva a 2 anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto (punto 5.3.1. del dispositivo della sentenza
impugnata);
- l’integrale sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
con un periodo di prova di 3 anni (punto 5.3.2. del dispositivo della sentenza
impugnata.
Gli
appellanti non hanno presentato istanze probatorie.
esperito il
pubblico dibattimento il 29 agosto 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico
ha postulato l’integrale reiezione degli appelli e la conferma del giudizio
impugnato;
- - AP 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione
d’appello;
- IM 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione
d’appello, precisando, quanto alla pena, di postularne la riduzione, in via
principale, a 30 mesi di detenzione, parzialmente sospesi, di cui 17 mesi da
espiare e, in via subordinata, a 36 mesi di detenzione sospesi con la
condizionale parziale, con una parte da espiare limitata a 17 mesi.
-
IM 2 ha riconfermato la richiesta di cui alla dichiarazione d’appello,
aggiungendovi la subordinata secondo cui, qualora sia erogata una pena sospesa
parzialmente, la parte di pena da espiare sia ridotta al minimo. Egli ha
inoltre precisato di non opporsi al periodo di prova massimo previsto per
legge.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo
principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal
cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di
esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12.7.2012 inc.6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad
art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad
art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di
revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella
commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione
si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art.
47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma
oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.
3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128
IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op.
cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen
der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet
in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.;
Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con
riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che
non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una
definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur
contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo
dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir
à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est
attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse
nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una
violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e
404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che
l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,
perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di
rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità
(STF 14.5.2012 inc.6B_548/2011).
Principi applicabili all’accertamento dei
Fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di
cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per
l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto
del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei
testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e
segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e
segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e
scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea
2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid in: Praxiskommentar, ad art. 10, n.
5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag.
253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con
richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso, una
conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980
pag. 147 consid. 4).
In
assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di
condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano
deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,
Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio
2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5,
pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid.
1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle
prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di
quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62,
n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio
2010;6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il
proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in
modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op.
cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art.
10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006
del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid.
2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag.
41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi
- così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;
120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009
consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13
maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006
del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3. lett. e nonché
17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler
Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Gli accusati e i loro precedenti penali
·
AP 1
7. AP
1, cittadino italiano, è nato il 9 febbraio 1961 a __________ dove ha frequentato le scuole fino alla terza elementare senza, in seguito,
conseguire alcun diploma né apprendere alcuna professione. Nel 1976, con la
famiglia si è trasferito in Svizzera ed ha lavorato, all’inizio, come
aiuto-cucina presso l’Ospedale __________per circa un anno (MP INC.2011.1192 AI
159 pag. 1) e, poi, come operaio presso la fabbrica __________, presso la ditta
di pavimentazioni __________ e presso la __________. Successivamente, ha
lavorato nella ristorazione come aiuto-cucina presso il ristorante __________,
come cameriere per __________, come commis di
sala per il ristorante __________e, nuovamente, come cameriere per il bar __________(INC.2011.1192
AI 159 pag. 1). Dal 1994 AP 1 è stato titolare del bar __________, ceduto dopo
due anni al fratello. Dopo un periodo di inattività in cui ha fruito
dell’indennità di disoccupazione, egli ha lavorato per 3/4 mesi per una ditta
di pavimentazioni di e per 5/6 mesi per la ditta __________sempre di __________.
AP 1 ha, in seguito, alternato periodi di disoccupazione a lavori per altre
ditte. Nel 2002 ha lavorato per 4/5 mesi presso l’Osteria __________del
fratello. Nel 2003 è stato arrestato poiché sospettato di essere coinvolto nei
fatti relativi all’esplosione in cui è andata distrutta la predetta osteria: i
sospetti si sono, poi, rivelati infondati (il procedimento penale si è concluso
con la condanna del fratello e di altri).
Dal 2003 in poi è arduo indicare con certezza cosa AP 1 abbia fatto. L’appellante ha dichiarato al
dibattimento d’appello di avere lavorato per circa un anno alle dipendenze
della ditta __________(recte: __________, ora in liquidazione).
Dall’incarto
fiscale richiamato agli atti dal procuratore pubblico, non risulta più alcuna
attività: come annotato dai primi giudici, da essi non risulta “alcun
reddito di attività lavorativa dal 2003 mentre che dal 2005 non ha più pagato
un centesimo di imposte” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 10).
Sembra
che AP 1 abbia, ancora e per circa un anno e mezzo, beneficiato delle indennità
di disoccupazione e che, in tale periodo, egli abbia svolto attività sociali
nell’ambito di programmi occupazionali.
Sembra,
poi, che, nell’inverno del 2010, AP 1 abbia lavorato per 4 mesi come
“responsabile” del ristorante discoteca __________, poi come una specie di
sorvegliante presso il bar __________, un postribolo in cui, secondo alcuni
testimoni, aveva partecipazioni economiche e che, secondo dichiarazioni
ribadite anche al dibattimento d’appello, intendeva acquistare con un amico di
cui, però, ha saputo indicare solo il nome di battesimo.
Sembra,
poi, che fosse in qualche modo interessato anche ad un altro postribolo, il Ristorante
__________ .
Egli ha,
poi, sostenuto, sia in inchiesta che ai dibattimenti, di avere intrapreso dal
2008 un’attività di compravendita di prodotti enogastronomici tipici della __________
(salumi, prosciutti, olio, vino, ecc.), merce che avrebbe venduto a conoscenti
o amici prevalentemente in Italia (__________). Di questa attività non esiste
tuttavia agli atti alcun riscontro, fatto salvo un quaderno con nominativi di
persone che egli sostiene essere acquirenti di tali prodotti alimentari. Va,
tuttavia, precisato che la convivente M. ridimensiona gli introiti provenienti
da questa attività commerciale a qualche centinaio di franchi (RPG 28.10.2011
allegato 54, pag. 6).
8. Poco
più che ventenne, AP 1 si è sposato con Ha. da cui ha avuto 3 figli, __________
nato nel 1982, __________nata nel 1983 e __________nato nel 1994. Egli ha
divorziato nel 1997.
Dalla
fine degli anni 90 convive con M. con cui ha due figli ancora in tenera età, __________nato
nel 2000 e Pietro nel 2007.
9. Con
riferimento alla situazione economica di AP 1, dalle notifiche di tassazione
agli atti risulta che, a partire dal 2005, egli è fiscalmente esente
(INC.2011.1192 AI 65, AI 144). Le ultime entrate dichiarate sono le indennità
di disoccupazione percepite nel corso del 2003, per un totale di fr. 20'904.-,
e nel corso del 2004, per un totale di fr. 11'644.-.
A suo
carico risulta, pure, un debito nei confronti dello Stato di fr. 160'000.- per
anticipo degli alimenti in favore dei figli nati dal suo precedente matrimonio
(RPG 28.10.2011 allegato 16, pag. 2; INC.2011.1192 AI 144).
L’estratto
21 aprile 2011 dell’Ufficio esecuzione di __________indica 3 procedure
esecutive che lo riguardano, avviate fra il 1995 ed il 1996, per complessivi
fr. 5'056.-.
Ben maggiore è l’entità complessiva dei debiti,
pari a fr. 286'538,50, sfociati in 162 attestati di carenza beni emessi a
carico dell’appellante nell’arco di un periodo dal 27 settembre 1984 al 6
ottobre 2008 (INC.2011.1192 AI 43).
Da
quest’ultima data non sono stati più spiccati precetti esecutivi nei suoi
confronti. Da accertamenti esperiti dagli inquirenti risulta che AP 1 nel
gennaio 2008 ha conseguito vincite per complessivi fr. 19'100.- presso il __________.
Questo casinò lo ha, però, escluso dal gioco a livello svizzero dal 15 maggio
2008 nell’ambito delle misure di prevenzione del gioco problematico.
Nonostante
la disastrata situazione finanziaria che emerge dalla documentazione citata, AP
1 ha ammesso, in inchiesta, di avere acquistato nel 2009/2010 un immobile a __________
pagato euro 70'000.- e di avervi fatto fare lavori per euro 7'500.-
(INC.2011.1192 AI 73 pag. 2). Egli ha, in seguito, dichiarato in istruttoria
(AI 107 pag. 5; verbale dibattimento d’appello pag. 3) e al dibattimento
d’appello che quell’immobile gli era stato intestato dal padre che continuava a
pagarne i costi di ristrutturazione.
Risulta
poi che egli disponeva di una Mercedes ML 270 CDI poi data in permuta per
acquistare una Mercedes C 220 T CDI del valore di fr. 37'000.-, pagando in
contanti la differenza di fr. 25'000.- (INC.2011.1192 AI 44, AI 52). La di lui
compagna M. ha acquistato in data 30 marzo 2011 una Mercedes B 170 del valore
di fr. 21'250.- , dando in permuta una Mercedes A 190 Avantgard del valore di
fr. 6'250.-, pagando in contanti la differenza di fr. 15'000.- (INC.2011.1192
AI 50).
Durante
la perquisizione effettuata il 9 aprile 2011 presso il domicilio di AP 1 è
stato rinvenuto un quaderno che riporta una sequela di nomi e soprannomi
affiancati da importi dovuti allo stesso AP 1 in franchi o in euro per un ammontare complessivo di fr. 350'000.-.
Inoltre
sono stati trovati fr. 10'000.- in contanti.
10. AP 1 ha alle spalle le seguenti condanne (INC.2011.1192 AI 22):
- DA
8 novembre 1983 del Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna a 15 giorni
di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per avere cagionato lesioni
intenzionali semplici all’allora convivente (ora ex moglie) Ha.;
- sentenza
11 ottobre 1984 del Presidente delle assise correzionali di __________che lo ha
condannato alla pena di 15 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per tre
anni, con revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di
detenzione inflitta con decreto d’accusa 8 novembre 1983, per lesioni
intenzionali e minaccia contro funzionari;
- DA 9 ottobre 1995 del
Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna a 15 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per tre anni e ad una multa di fr. 1'500.- per
circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione e
circolazione malgrado la revoca;
- DA 5 ottobre 2005 del
Ministero pubblico del Cantone Ticino condanna alla multa di fr. 200.- per
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere consumato un imprecisato
quantitativo di cocaina.
In Italia, l’appellante
è incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2011 in INC.2011.1192 AI 51).
·
IM 1
11. IM 1,
cittadino italiano, è nato il 26 settembre 1957 a __________ , paese dove ha vissuto, quasi ininterrottamente, sino al momento dell’arresto. Ha
lasciato il paese soltanto agli inizi degli anni 80 quando si é trasferito in Ticino
e vi è rimasto, lavorando come ferraiolo, costruendo ponti sulle autostrade,
per circa un anno e mezzo. Rientrato in __________ , ha lavorato, dapprima,
come metalmeccanico per circa 17 anni e, poi, come custode nella scuola di __________
, paese vicino a __________ .
Dopo il suo rientro in Italia, non ha avuto, in
pratica, più contatti con la Svizzera: l’ultimo risale, a suo dire, a circa
sette anni orsono quando, transitando verso la Germania, si è fermato a
salutare i parenti.
12. IM 1
si è sposato nel 1982 ed ha due figli (di 30 e 29 anni, MP INC.2011.2774 AI 59
pag. 1). Egli è cugino del padre di AP 1 (MP INC.2011.2774 AI 5 pag. 2).
Lamenta problemi di salute, ed in particolare di avere subito, nel 2010, un
infarto che lo ha costretto ad un prolungato ricovero in ospedale (MP
INC.2011.2774 AI 5 pag. 4; AI 31).
13. L’appellante
ha dichiarato di percepire, come custode della sede scolastica di __________ ,
uno stipendio mensile di 900.- euro e di non avere altre entrate finanziarie.
La moglie è bracciante agricola e lavora su chiamata (MP INC.2011.2774 AI 59
pag. 2).
14. IM 1 ha alle spalle le seguenti condanne (MP INC.2011.2774 AI 34):
- il
28 ottobre 1998 la Pretura di __________ lo ha condannato a 3 mesi di
reclusione, sospesi condizionalmente, e ad una multa di 300'000.- Lit. per uso
di valori di bollo contraffatti;
- il
9 settembre 1999 il __________ del Tribunale di __________ lo ha condannato ad
un’ammenda di 100'000.- Lit. per porto d’armi.
In Svizzera, IM 1 è incensurato (cfr. estratto
del casellario giudiziale svizzero del 10 aprile 2011, MP INC.2011.2774 AI 4).
Al
dibattimento di prima sede ha dichiarato di essere stato arrestato in Italia in
due occasioni, nel 2000 e nel 2004, sempre per ipotesi di reato relative al
traffico di stupefacenti, ma di essere successivamente stato scagionato.
Al dibattimento d’appello ha parzialmente
confermato tali dichiarazioni affermando di essere stato arrestato una volta
per associazione a delinquere di stampo mafioso (e per reati di diversa natura,
fra cui anche per stupefacenti) ma di essere stato liberato dopo quindici
giorni, interamente scagionato e risarcito per l’ingiusta detenzione con un
versamento di 3’000.- euro (verbale dibattimento d’appello, pag. 4).
·
IM 2
15. IM 2,
cittadino italiano nato a __________ l’8 gennaio 1985, è cresciuto a __________
dove ha frequentato le scuole elementari, le medie e le superiori e dove
ancora vive presso la madre, rimasta vedova. Dopo un tirocinio in ambito
tecnico informatico (INC.2011.2364 AI 10 pag. 2), nel 2002 IM 2 è venuto in
Ticino, dapprima con un permesso di frontaliere, successivamente con permesso L
e, da ultimo, con permesso B valevole da gennaio 2008.
Dopo un breve periodo di attività come aiuto giardiniere e muratore
presso la __________ , IM 2 ha lavorato, da ottobre 2004 fino a gennaio 2005,
per la ditta __________ nell’ambito della raccolta rifiuti (INC.2011.2364 AI
48, AI 72 pag. 4). Partito nel marzo 2005, è tornato in Ticino nel luglio 2006
per lavorare quale autista di autobus per la __________ , ma, in seguito al
decesso del padre, già ad agosto 2006 è rientrato a __________ (INC.2011.2364
AI 72 pag. 4).
Da marzo 2007 lavora come conducente di autobus
alle dipendenze della ditta __________ , con sede a __________ , che lo ha
assunto, dopo un periodo di prova, con un contratto scritto dal 16 maggio 2007.
Per ottenere il permesso di lavoro IM 2 ha fatto risultare di essere residente presso lo zio G..
Il lavoro
di IM 2 consisteva, in prevalenza, nel coprire (insieme ad altri due autisti),
per 4 volte al mese e per un compenso di 200.- euro a viaggio, la tratta __________
, con partenza dalla __________ al venerdì ed arrivo in Ticino al sabato a
mezzogiorno, dopo un viaggio di circa 20 ore, per poi ripartire in direzione
inversa alle ore 14.00 della stesso sabato giungendo a destinazione la domenica
mattina verso le 10.30 (MP INC.2011.2364 Rapporto d’arresto provvisorio
09.04.2011 all. 7 e AI 44 pag. 1, AI 53 pag. 1, AI 55).
Dal mese
di novembre 2010, sempre per lo stesso datore di lavoro, ha lavorato anche come
autista dei bus delle scuole, ma per questa attività non ha percepito alcun
stipendio. A seguito dell’arresto, IM 2 ha perso il posto di lavoro. Dopo la messa in libertà condizionale, è tornato in Italia, riuscendo a trovare solo
occupazioni occasionali.
16. IM 2
è celibe. Non ha figli. Ha una relazione con una compaesana (che lavora come
infermiera in una clinica a __________ ) alla quale ha dichiarato di avere
fatto, il 30 dicembre 2010, una promessa di matrimonio cui non ha potuto dare
seguito, non avendo un’adeguata situazione economica. L’appellante ha una
sorella maggiore che vive a __________ e zii e cugini che vivono a __________ (INC.2011.2364
AI 10 pag. 2, AI 44 pag. 2).
17. L’appellante ha dichiarato che il suo stipendio e la pensione
percepita dalla madre (600.- euro al mese) permettevano loro, in assenza di
spese straordinarie, di vivere tranquillamente (MP INC.2011.2364 AI 72 pag. 9).
18. IM 2
è incensurato sia in Svizzera che in Italia (cfr. estratto del casellario
giudiziale svizzero del 31 gennaio 2012 (TPC INC.72.2011.120 doc. 13 e
certificato del casellario giudiziale italiano del 21 aprile 2011, in MP INC.2011.2364 AI 30).
Fatti accertati in prima sede e non contestati
19. Nell’ambito
dell’inchiesta aperta a carico di F., sospettato di avere venduto negli anni
2009-2010 ingenti quantitativi di cocaina in Ticino con consegne di almeno
100/150 grammi per volta, la polizia ha interrogato S. (già condannato per
tentato assassinio di un collega a __________ ), tassista che lo accompagnava
da __________ nei luoghi dove avvenivano le vendite di stupefacente. S. ha
indicato in AP 1 uno degli acquirenti di cocaina di F. (RPG 28.10.2011 allegato
68: verbale PS S. 09.02.2011 pag. 5-6; MP INC:2011.1192 AI 3 pag. 2).
Dell’attività di spaccio di AP 1 hanno riferito agli inquirenti anche D., B. e A.,
tre consumatori che hanno dichiarato di acquistare da lui lo stupefacente. Sulla
scorta di queste risultanze, il procuratore pubblico ha chiesto la sorveglianza
delle utenze telefoniche in uso a AP 1 da cui sono emersi numerosi elementi
sulla cui base gli inquirenti hanno concluso che il qui appellante vendeva
cocaina ad una vasta clientela sia sul territorio svizzero che su quello
italiano, che si riforniva dello stupefacente dal cugino IM 1 residente in __________
che organizzava il trasporto dall’Italia alla Svizzera della sostanza
stupefacente per il tramite di autobus che, guidati da IM 2, coprivano la
tratta __________ e ritorno.
Il 9
aprile 2011, gli inquirenti, saputo dell’arrivo in Svizzera di IM 1 per
consegnare della cocaina, hanno organizzato un dispositivo di polizia che ha
portato all’arresto di AP 1, della sua convivente M., di IM 1 e di IM 2
unitamente agli altri due autisti del bus E., subito rilasciato e Z., trovato
in possesso di fr. 19’370.- (MP 2011/1192 AI 21). Durante la perquisizione al
domicilio di AP 1, sono stati rinvenuti 52,27 grammi di cocaina con un grado di purezza del 35,1% (RPG 28.10.2011 allegati 180-181), mentre
che sulla persona di IM 2 ne sono stati trovati 95,10 grammi con un grado di purezza del 41,5 % (RPG 28.10.2011 allegati 178-179). AP 1 è stato subito
posto in carcerazione preventiva. Dal 12 ottobre 2011, egli è in esecuzione
anticipata della pena.
IM 1, in carcerazione preventiva dal giorno del suo fermo, è in esecuzione anticipata della pena dal 12
agosto 2011.
IM 2 è rimasto
in detenzione preventiva fino al 28 luglio 2011, giorno della sua scarcerazione.
20. L’inchiesta
è stata caratterizzata dal comportamento non collaborativo degli accusati. IM
2 e IM 1 hanno, inoltre, tentato di concordare le versioni da rilasciare agli
inquirenti, comunicando in carcere tramite il detenuto P., successivamente
condannato per favoreggiamento. H., compagno di cella di IM 1, ha del resto testimoniato della facilità con cui IM 2 e IM 1 comunicavano fra loro durante la
carcerazione preventiva, tramite terzi, sui fatti oggetto di inchiesta (RPG
28.10.2011 allegati 173). La polizia è dovuta, finanche, intervenire per
allontanare la compagna di IM 2 che si aggirava, munita di binocolo, per la
strada sottostante il carcere (MP INC:2011.2364 AI 45).
Una
parziale collaborazione è giunta da parte di IM 2 soltanto a tre mesi dal suo
arresto:
“
Contrariamente a quanto dichiarato nei
precedenti verbali d’interrogatorio, dichiaro che sapevo di trasportare cocaina
dalla __________ al Ticino. Nel mese di gennaio 2011 IM 1 mi ha detto che
doveva far avere della cocaina a suo cugino AP 1 . Per essere sicuro che fosse
la persona di cui mi parlava abbiamo pure confrontato i numeri di telefono. (…)
IM 1 mi ha offerto 200 euro per viaggio,
dicendomi che si trattava di effettuare 5 viaggi complessivi. Ho quindi pensato
che avrei guadagnato 1000 euro, denaro che mi serviva vista la mia situazione
finanziaria. Io non sapevo esattamente quanta cocaina trasportavo ogni volta,
ma IM 1 mi aveva lasciato intendere che complessivamente avrei dovuto
trasportare mezzo chilo.
Vorrei precisare che non sono stati solamente 5 i
trasporti che ho effettuato bensì 6 o 7. Non ricordo se ho ricevuto 1200 o 1400
euro quale compenso. La cocaina era nascosta all’interno di una pagnotta di
pane (… ) io conoscevo già IM 1 perché da lui comperavo a __________ della
cocaina. (…) ADR che il compenso di 200 euro mi veniva consegnato da IM 1 a __________ . In genere questo avveniva al rientro dal viaggio in Ticino oppure anche qualche
settimana dopo, quando lo incontravo. Ho ricevuto tutti i soldi che mi
spettavano.”
(RPG 28.10.2011
allegato 33: verbale PP IM 2 19.07.2011 pag. 1-2).
A rimorchio di
questa parziale confessione, IM 1 ha esteso il periodo delle spedizioni di
cocaina ad AP 1, facendolo iniziare nel 2009 e ha dichiarato che IM 2 ha consapevolmente trasportato cocaina in 6 o 7 occasioni a partire dal gennaio 2011:
“
Penso che a partire da febbraio o marzo 2009 ho
iniziato a mandare cocaina a AP 1. L’acquistavo a 40 euro al grammo e la
vendevo a AP 1 a 50 euro al grammo. Nel corso del 2009 mi sembra di aver mandato cocaina a AP 1 in 3 o 4 occasioni. Erano piccoli quantitativi varianti
da 40 a 50 grammi e quindi un minimo di 120 e un massimo di 200 grammi. La cocaina la nascondevo all’interno del sacco del pane, tra le pagnotte e poi portavo il
pane all’autobus e chiedevo di consegnarlo a mio cugino AP 1. Sul pacco non
scrivevo nulla. Il pacco lo consegnavo agli autisti dell’autobus, a nessuno in
particolare chiedendo di portare la cocaina a mio cugino.
Nel 2010 ho inviato cocaina a mio cugino in 5 o 6
occasioni per quantitativi che potevano variare da 40 a 80 grammi. L’acquistavo sempre a 40 euro e la vendevo a 50 euro. Il quantitativo complessivo che
ho inviato è quindi compreso tra 200 e 480 grammi. Anche nel 2010 ho inviato la cocaina allo stesso modo nascosta nel pane.
Nel 2011 ho inviato a mio cugino cocaina in 6 o 7
occasioni con quantitativi che variavano da 50 a 100 grammi e quindi per un quantitativo complessivo variante da 300 a 700 grammi. Sia il prezzo che le condizioni di invio erano sempre le stesse.(…)
ADR che, mi sembra a gennaio di quest’anno
siccome IM 2 si era accorto che mandavo sempre i pacchi di pane a AP 1 gli ho
detto che all’interno vi era della cocaina.
ADR che spiegavo a IM 2 che c’erano 100 grammi nascosti nel pane e che in cambio gli avrei dato 200 euro. Se ben ricordo gli ho fatto
fare 6 o 7 trasporti e consegne a AP 1. Due erano di 50 grammi l’una e quattro di 100 grammi l’una.”
(AI 83 MP inc.2011.2774
verbale di confronto PP IM 2/ IM 1 28.07.2011 pag. 2-3)
Dal canto suo, AP 1 ha dapprima negato ogni addebito, dichiarando che dalla __________ riceveva solo generi alimentari
(AI 107 MP inc.2011.1192 verbale di confronto PP IM 2/ AP 1 28.07.2011 pag. 3),
per poi ammettere di essersi rifornito di cocaina dal 2009 da IM 1 (AI 109 MP
inc.2011.1192 verbale di confronto PP IM 1/ AP 1 28.07.2011 pag. 2), per un
ammontare complessivo da lui stimato in seguito in 1’100/1'200 grammi:
“
Mi sembra di averne ricevuta in 12 o 13
occasioni. I quantitativi variavano da 50 a 100 grammi l’uno. Valuto di avere ricevuto complessivamente 1 kg 100 grammi / 1 kg 200 grammi di cocaina.”
(AI 116 MP
inc.2011.1192 verbale PP AP 1 23.08.2011 pag. 2)
Le intercettazioni delle conversazioni
telefoniche nonché le annotazioni su un quaderno sequestrato ad AP 1 al momento
dell’arresto, indicanti importi di denaro affiancati da nominativi, hanno
permesso agli inquirenti d’individuare e di interrogare numerosi consumatori
che hanno dichiarato di avere acquistato cocaina da AP 1 e, su tali basi, di addebitargli
vendite per complessivi 2'011.10 grammi di cocaina.
Alcune
intercettazioni telefoniche fra AP 1 e IM 1 hanno, infine, indotto gli
inquirenti a contestare a questi ultimi la preparazione dell’importazione in
Svizzera di almeno 1’000 grammi di cocaina.
21. Con
sentenza del 27 marzo 2012, la Corte delle assise criminali ha confermato le
tesi accusatorie infliggendo a AP 1, IM 1 e IM 2 le pene indicate in
ingresso.
Appelli
I. Sull’appello
di AP 1
A. Preparativi per
l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina
22. Nel suo appello AP 1 chiede, dapprima, il proscioglimento
dall’accusa di avere, nel periodo marzo - 9 aprile 2011 a __________ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, fatto preparativi per
l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato.
22.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovata tale accusa, sulla
scorta delle conversazioni telefoniche intercorse fra AP 1 e IM 1 il 29 marzo
2011 (ore 20.13), il 31 marzo 2011 (ore 12.30) e il 4 aprile 2011 (ore 20.16) e
delle ammissioni fatte da IM 1 nell’interrogatorio del 10 agosto 2011 (RPG
28.10.2011 allegato 226-228; MP INC.2011.2774 AI 88).
Al
riguardo, i primi giudici hanno annotato che
“
Da queste telefonate si evince chiaramente (come
del resto percepito dallo stesso IM 1) che AP 1 ha reperito un cliente interessato ad acquistare da lui in una sola volta un importante
quantitativo di cocaina, che AP 1 ha indicato in 10 kg”
(sentenza impugnata,
consid. 19, pag. 22).
A mente della prima Corte, nel telefonare più
volte a IM 1, ovvero a colui che da anni lo riforniva abitualmente di cocaina,
nel renderlo edotto dell’affare che si prospettava e nel sondare la sua volontà
di aderire alla proposta, AP 1
“
ha iniziato a prendere concreti provvedimenti
per procurarsi la disponibilità dell’importante partita di cocaina da fornire
al nuovo cliente da lui reperito” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).
Quanto a IM 1, i primi giudici hanno rilevato
come egli abbia prontamente accettato la proposta e dato la sua disponibilità
ad inviare un campione (“un secchiello da provare”) per far provare la
qualità della merce e come, da subito, abbia manifestato l’intenzione di venire
in Ticino dichiarandosi, così, pronto ad affrontare, fra andata e ritorno, 40
ore di viaggio in autobus in tre giorni, per discutere personalmente
dell’argomento con AP 1, come si sia avvalso di IM 2 come portavoce
allorquando, sulle prime, si trovò impossibilitato a venire in Ticino e come,
da ultimo, abbia intrapreso l’impegnativa trasferta
“
non certo - come da lui raccontato - per vedere
i parenti (che non vedeva da anni e che comunque non aveva senso visitare dalle
11 alle 14 di quel sabato) o per andare a rispondere di persona dei problemi di
qualità delle ultime forniture (problemi preesistenti e per i quali non si era
mai offerto di andare a __________ , né AP 1 glielo aveva chiesto), ma
essenzialmente per discutere di questa operazione dalla quale IM 1 si aspettava
di guadagnare (a 10 Euro al grammo) 10'000.- Euro nell’ipotesi (smentita dal
tenore delle telefonate) che si fosse trattato di 1 kg di cocaina, oppure 100'000.- Euro qualora si fosse trattato di 10 kg” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 22).
Pertanto, sottolineato come questi fatti siano
“
stati compiuti da persone già ben addentro ad
affari di cocaina, nel senso che una forniva abitualmente lo stupefacente
all’altra” (sentenza
impugnata, consid. 19, pag. 22)
i primi giudici hanno ritenuto AP 1 e IM 1
autori colpevoli di atti preparatori, ex art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett.
a LFStup, in vista della futura fornitura di cocaina di almeno un 1 kg di cocaina (sentenza impugnata, consid. 19 pag. 22-23).
22.2. Per AP 1 - che ribadisce che le conversazioni intercettate si
riferivano effettivamente a pittura e non a sostanza stupefacente - i primi
giudici sono caduti in errore. Del resto, continua il ricorrente, lo stesso IM 1 ha dichiarato di avere creduto che lui scherzasse e di non aver compreso che cosa volesse realmente
tanto che, per chiarire la cosa, ha dapprima incaricato IM 2 di chiedergli
spiegazioni e, poi, è personalmente venuto in Ticino. A mente di AP 1, “le
due telefonate, quella del 29.03.11 e quella del 31.03.11, non costituiscono
atti preparatori, poiché dalle stesse non emerge una volontà non equivoca e
chiaramente constatabile, riferita ad una fornitura di 10 kg di cocaina”.
Sottolineando l’incapacità economica di IM 1 di
procurarsi un così elevato quantitativo, AP 1 sostiene che le sue ammissioni
del 10 agosto 2011 sono il frutto di mere sue supposizioni. Si tratta, però -
continua - di supposizioni errate ritenuto che lui parlava sempre e solo di 10 kg di pittura.
Continua,
poi, sostenendo che proprio il viaggio in Svizzera di IM 1 dimostra come i due
non si fossero capiti per cui, anche per questa ragione, tale viaggio non
configura un atto preparatorio. Del resto - continua AP 1 - l’accusa non ha
apportato la prova né dell’esistenza della persona interessata a un siffatto
quantitativo di stupefacente, né dei contatti tra l’appellante e il potenziale
acquirente, né della serietà delle affermazioni fatte dallo stesso appellante
al telefono, né della possibilità di attuare una simile operazione.
Sottolineando
che la debolezza della tesi accusatoria è evidenziata dalla circostanza che
l’estensione dell’accusa agli atti preparatori è stata formulata solo dopo
l’ultimo confronto ch’egli ha avuto con IM 1 il 4 ottobre 2011, allorquando era
prossima la chiusura dell’istruttoria e dal fatto che essa ha riguardato
unicamente 1 kg e non 10 kg di cocaina, AP 1 - non senza cadere in
contraddizione - conclude che “poteva al massimo trattarsi di semplici
progetti, irrealizzabili, ma non di atti preparatori punibili” e che,
perciò, stabilendo diversamente, la prima Corte ha violato l’art. 19 cpv. 1
lett. g e cpv. 2 lett. a LStup (dichiarazione d’appello pto. 2.3., pag. 5-7).
22.3.1. L’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 lett. g
LStup) punisce gli atti preparatori compiuti dall’autore per commettere una
delle infrazioni previste dall’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup (vigente art. 19
cpv. 1 lett. a-f LStup).
La mera
decisione di commettere un atto di cui all’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup non
è punibile; lo è, unicamente, il comportamento illecito che fa seguito a questa
decisione. Le intenzioni o i progetti non sono sufficienti. Affinché si
configurino degli atti preparatori ai sensi della LStup, occorre pertanto che
il progetto dell’autore si sia tradotto in atti (DTF 117 IV 309 consid. 1a;
cfr. anche consid. 1b per la relativa casistica; STF del 21.10.2009 inc.
6B_418/2009 consid. 2.2; Albrecht, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, II ed., Berna 2007, ad art. 19
LStup, n. 149 segg.; Corboz, les infractions en droit Suisse, Vol. II,
3. ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 59 segg.).
Per
configurare un’infrazione ai sensi dell’art. 19 cifra 1 vLStup (vigente art. 19
cpv. 1 LStup), l’atto preparatorio dev’essere specifico (DTF 121 IV 200 consid.
2a), ovvero deve palesare, nella forma esteriormente costatabile e non
equivoca, l’intenzione delittuosa di chi è in procinto di consumare
l’infrazione (DTF 117 IV 309 consid. 1a; STF del 11.01.2006 inc.6S.380/2004
consid. 2.4; STF del 22.03.2001 inc.6S.684/2000, consid. 2c; ). L’accusato
dev’essere intenzionato a commettere egli stesso una delle infrazioni previste
dall’art. 19 cifra 1 cpv. 1-5 vLStup in qualità di autore o di correo (DTF 133
IV 193 consid. 3.2; DTF 130 IV 136 consid. 2.2.2; DTF 115 IV 61).
L’applicazione
dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup - che deve essere interpretato
restrittivamente - è limitata ai casi in cui i comportamenti posti in essere
dall’autore non abbiano altro scopo che quello della messa in circolazione di
stupefacenti.
Secondo la
giurisprudenza, questa disposizione non è, pertanto, applicabile a colui che
acquista stupefacenti per il suo consumo personale per poi prendere in
considerazione di rivenderne una parte; né è applicabile a colui che si limita
a pensare al modo in cui potrà acquistare la droga e trovare clienti (DTF 117
IV 309 consid. 1a; DTF 104 IV 41) oppure a chi, con l’intento di acquistare
droga, si fa aprire un conto di risparmio (DTF 117 IV 309 consid. 1d).
Commette,
di contro, atti preparatori ai sensi della LStup colui che, per realizzare un
traffico di stupefacenti, prende contatto con gli ambienti della droga, si
informa sulle fonti di approvvigionamento, sulle possibilità di smercio o
ancora sui controlli alla frontiera (DTF 106 IV 74 consid. 3; v. anche DTF 112
IV 106 consid. 3 e DTF 106 IV 431). Ognuno di questi atti commesso in vista di
una successiva vendita di stupefacenti configura un atto preparatorio punibile
ai sensi di legge (DTF 112 IV 106 consid. 3b). In
particolare, il Tribunale federale ha applicato l’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup
ad un autore che si era recato in Turchia per incontrarvi un eventuale
fornitore di cui aveva ottenuto il nominativo in Svizzera, e che si era
informato presso questa persona sulla possibilità di acquistare un’importante
partita di eroina, ma che poi ha rinunciato all’acquisto in ragione dei rischi
elevati e delle difficoltà di finanziamento (DTF 117 IV 309 consid. 1f; alla quale rinviano anche STF del 21.10.2009 inc.6B_418/2009 consid. 2.2 e STF del 6 agosto 2003
inc.6P.19/2003,6S.43/2003,6S.49/2003,6S.50/2003 consid. 12.3.1.). L’Alta
Corte ha, infine, ritenuto, in un procedimento in cui è stato parte il
Ministero pubblico del Cantone Ticino, che un colloquio telefonico concernente
una proposta, non particolarmente dettagliata, di trasportare stupefacente ed
in cui è riconoscibile la volontà dell’autore di partecipare di persona
all’operazione, esorbita dal semplice stadio di progetto o di speculazione
teorica sulla possibilità di eseguire un traffico di stupefacenti e configura
un atto preparatorio punibile ai sensi della LStup (STF del 6 agosto 2003 inc.
6P.19/2003,6S.43/2003,6S.49/2003,6S.50/2003 consid. 12.3.2).
22.3.2. Visto che AP 1 continua a negare di avere parlato, in quelle tre
conversazioni con IM 1, di cocaina e continua a pretendere che, contrariamente
a quanto sostenuto dagli inquirenti, da IM 1 e dalla prima Corte, al cugino lui
aveva realmente chiesto della pittura, è opportuno riprendere, qui, alcuni
illuminanti stralci di tali conversazioni.
a. Alle 20.13 del 29 marzo 2011 AP 1 (A) telefona a IM 1 (B).
La
conversazione fra i due è la seguente (RPG 28.10.2011 allegato 226):
“
B: Pronto?!
A: Pronto?! Mi senti adesso?
B: Sì, ti sento, sì sì.
A: (incomprensibile)… prima che
cadesse la linea. Ascolta!
B: Eh!
A: Allora, ti ricordi che ripeto quei
campioni che ti ho mandato di pittura?
A: Ecco, dimentichiamo questa parola…
C’è questo mio amico è una persona molto importante eh.
B: Eh!
A: È una persona che ha conoscenza da
tutte le parti.
B: Sì.
A: Oggi ci siamo visti così, prima mi
ha chiamato e mi ha detto AP 1 ti devo parlare e mi ha chiesto, e tra l’altro
con lui in questi giorni ho concluso altre cose … no ..
B: Sì, sì, va bene…
A: Mi ha chiesto…10 chili…
B: Eh
A: 10 chili di pittura quella che abbiamo
noi che pitturiamo le case belle sai?
B: Sì, sì…
A: Se te la senti, così domani
confermiamo e parliamo sul serio…
B: Eh!
A: Partiamo…sennò non se ne fa niente.
B: Te ne mando un secchiello…però
A: Eh?
B: Te ne mando un secchiello da
provare?
A: Eh…eh… (ndr ride) ma tu …guarda che
qua non giochiamo che questa gente e…
B: Eh, ma te lo sto dicendo ti mando
un secchiello da provare…
A: Eh, però io, domani __________ (fon)
me lo presenta, il tuo prezzo lo so, te lo giuro sui miei figli lo faccio per
te e per non farti perdere questa occasione te lo giuro…eh…io non prendo un
cacchio.
B: Ho capito, ho capito…
A: Però Cì …stiamo parlando
B: Ho capito.
A: Hai capito?
B: Ho capito…Ma come facciamo per…
come facciamo?
A: Ora loro mi dicono se sono in
Italia o sono qua.
B: Sì.
A: Domani vengono discutiamo…e me li
presenta che lui si fida di me che siamo amici…
B: Sì, sì.
A: È una persona che ha un giro di
appartamenti, di cantieri …
B: Ho capito.
A: Questi…(incomprensibile)…10 alla
volta…Cì
B: Allora AP 1 sai cosa facciamo?
A: Eh.
B: Ascoltami…sabato parto e così
parliamo…
A: Vieni quando vuoi cugì…
B: Vengo per parlare di questo
discorso… e parliamo di questo?
A: Prima mandami qualcosa prima che
parti.
B: Sì!
A: Ma come ti dicevo prima eh?!
B: Ascoltami se dobbiamo parlare di
questo discorso vengo io qua sabato…
A: Eh, vieni.
B: Va bene dai.
A: Che domani ci troviamo, lui è
sempre disponibile, perché se prendiamo questa linea…appartamenti da pitturare
fare cose così … via … eh?
B: Sì, va bene, vengo io, dai …
A: Questo sabato però …
B: Sì si questo, sì.
A: Ok ok, ciao.
B: Ciao.”
Confrontato con il contenuto di questa
intercettazione, AP 1 ha sostenuto che la conversazione verteva realmente su 10 kg di pittura (RPG 28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 pag. 7). AP 1 ha confermato questa versione anche dinanzi al procuratore pubblico affermando che, nei giorni
precedenti la telefonata, mentre si trovava al bar __________ e discuteva con
amici di lavoro, un signore si è rivolto a lui dicendogli che stava “cercando
degli appartamenti in Svizzera da pitturare e che voleva aprire un’impresa”.
Ciò lo avrebbe indotto a rivolgersi per la fornitura a IM 1, sapendo che il
figlio di quest’ultimo fa il pittore (AI 73 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1
25.05.2011 pag. 4).
Senza più riprendere la storia del figlio
imbianchino del cugino, AP 1 ha ribadito, anche al dibattimento d’appello, che
egli, a IM 1, chiedeva davvero della pittura.
L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è
palese ritenuto come essa sia un insulto al buon senso comune.
Sembra quasi
superfluo spiegare che le parole utilizzate dai due sono evidentemente
criptiche, allusive, piene di sottintesi e compongono frasi prive di
ragionevole senso se interpretate alla lettera.
L’autentico tenore della conversazione telefonica
va, innanzitutto, ricercato alla luce della deposizione rilasciata dall’altro
interlocutore, ovvero IM 1, che, pur giocando al ribasso riguardo la sua
effettiva possibilità di disporre dei quantitativi richiesti, ha ammesso che,
con il cugino, in quella e nelle successive due telefonate, si trattava di
cocaina:
“
In merito a questa telefonata mi ricordo che AP 1 mi aveva effettivamente parlato di 10 kg. Io ho capito che voleva un quantitativo di cocaina più
grande di quello che in genere gli mandavo. Poteva forse essere 1 kg per volta. Inizialmente ho pensato che scherzasse, anche perché io non ero assolutamente in
grado di procurargli un simile quantitativo , né 1 kg, né tantomeno 10 kg per volta. Non avrei neppure saputo dove acquistarla. È vero che gli ho
detto che gli avrei mandato un “secchiello da provare”, intendendo dire che gli
mandavo un campione, ma poi gli ho detto che sarei salito per discutere e
capire cosa intendesse perché non volevo parlarne al telefono. Sarei venuto per
trovare i miei famigliari, per discutere della qualità della cocaina precedente
e per capire cosa voleva.”
(AI 88 MP inc.2011.2774
verbale PP IM 1 10.08.2011 pag. 7).
Oltre che dall’inverosimiglianza della situazione
prospettata da AP 1 (un uomo intenzionato ad avviare un’attività di imbianchino
di appartamenti gli chiede di procurargli 10 kg di pittura come se tale merce non si trovasse in qualsiasi supermercato) e dalle ammissioni di IM 1, che il
soggetto del discorso non fosse la pittura e che la portata dell’affare fosse
di ben altro spessore e natura è, poi, evidenziato dalle seguenti circostanze:
- dalla descrizione del potenziale acquirente, definito da AP 1
come “persona molto importante” “che ha conoscenza da tutte le parti”;
- dal fatto che AP 1 non ha svelato al cugino l’identità
dell’interessato acquirente;
- dall’indicato rischio connesso all’affare “…guarda che qua
non giochiamo che questa gente e…”.
L’importanza - intesa anche in termini quantitativi
- dell’affare trapela, invece, con evidenza dalla frase che AP 1 rivolge a IM
1 per sondare la disponibilità di quest’ultimo a dare seguito alla sua proposta
e che recita
“
Se te la senti, così domani confermiamo e
parliamo sul serio…”. (RPG
28.10.2011 allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 pag. 6).
Del resto, qualora si fosse trattato di
un’operazione commerciale lecita e di scarso valore, non si capisce come mai
gli interlocutori abbiano utilizzato espressioni sibilline quali “parlare di
questo discorso” oppure “se prendiamo questa linea” e abbiano
finanche sentito la necessità di discutere di persona dell’argomento. In realtà
- ed è l’evidenza - parlando di pittura, AP 1 e IM 1 utilizzano una parola in
codice, evidentemente volta ad impedire la comprensione di terzi estranei alla
discussione.
b. Alle 12.30 del 31 marzo 2011 (quindi, 2 giorni dopo la telefonata di
cui s’è appena detto) AP 1 (A) chiama nuovamente IM 1 (B) (RPG 28.10.2011
allegato 227 pag. 1):
“
A: E per quel discorso come hai pensato?
B: È a posto, è a posto.
A: Tu sali?
B: Io no perché io devo fare
“un’ammasciata” (servizio), non posso venire, però …
A: Io ho già detto al mio amico che
salivi …
B: E il fatto è che … Comunque tu
parla con lui.
A: Cì, mi ha detto … che … noi due ci
stiamo vedendo … perché parliamo di cose …
B: Sì, ma io gli ho già spiegato tutto
a lui.
A: A IM 2?
B: Eh! Eh! (Certo, certo), adesso che
viene ti spiega tutto.
A: Eh, ok! Hai mandato anche una cosa?
B: Sì sì sì.
A: Bon … ok.
B: Ok, va bene, dai. (…)”
Qui i due riprendono il tema della telefonata precedente.
AP 1 chiede al cugino come ha pensato di fare per
“quel discorso”.
IM 1 gli risponde che “è a posto, è a posto”,
ma che non può salire perché deve fare “un’ammasciata” e rassicura AP 1
che, deluso, dice di avere già detto all’amico (cioè, all’acquirente, persona
importante) che lui sarebbe arrivato. IM 1 informa AP 1 di avere reso edotto
della questione (IM 2) che avrebbe potuto “spiegargli tutto”. Inoltre, a
AP 1 che gli chiede se gli ha “mandato anche una cosa” - che può essere
solo la cocaina da provare - IM 1 risponde “sì, sì, sì”.
Riguardo a questa conversazione, IM 1 ha preteso quanto segue:
“
È vero che io, quando AP 1 mi ha chiesto se avevo pensato alla sua proposta dei 10 kg, io gli ho risposto “è a posto, è a
posto”, solamente per chiudere il discorso e per farlo stare zitto”
(AI 88 MP inc.2011.2774
verbale PP IM 1 10.08.2011 pag. 8).
La spiegazione non è credibile. Con essa,
evidentemente IM 1 tenta di sminuire le sue responsabilità, cercando un modo
per far credere che, al di là dell’evidente significato delle parole usate,
egli non aveva ancora accettato la richiesta del cugino. In realtà, il tenore
della conversazione è illuminante: “quel discorso” era “a posto, a
posto” tanto che AP 1 poteva continuare le trattative con l’acquirente.
c. Pochi giorni dopo, iI 4 aprile 2011, alle ore 12.16 AP 1 (A) telefona
nuovamente a IM 1 (B). Dalla trascrizione di quella conversazione, citiamo il
seguente passaggio (RPG 28.10.2011 allegato 228 pag. 2):
“
A: … (inc.) io te le mando giuste le cose, e
pure una cosa gliela lascio io, e così… stiamo parlando di 10 castagne non che
tu dici … (inc.) … poi mi hanno detto che quel prezzo è alto …
B: Sì …
A: E Cì, io gli avevo detto proprio
come io … (inc., ndr linea disturbata)
B: Comunque AP 1 vedo se questi giorni
mi prendo un giorno di malattia così vengo io dai, vengo e parliamo …”
Sul contenuto di questa conversazione IM 1,
proseguendo nel tentativo di ammettere solo l’indispensabile, ha precisato al
procuratore pubblico quanto segue:
“
Mi ricordo di questa telefonata. È vero che
nella stessa parliamo ancora del “discorso dei 10”. È vero, come mi dice l’interrogante, che io non ho lasciato cadere questo discorso ma pensavo
riferito a 1 kg di cocaina.
ADR che non avevo comunque preso contatto con gli
zingari per avere questo quantitativo di droga.
ADR che io non pensavo proprio alla possibilità
di organizzare una fornitura così importante di cocaina (…)
ADR che lo scopo del viaggio del 9 aprile era di
trovare i parenti, ma anche di parlare con AP 1 dei problemi che c’erano sulla
qualità della cocaina e sulla questione dei 10 kg. Volevo capire cosa intendesse”
(AI 88 MP inc.2011.2774
verbale PP IM 1 10.08.2011 pag. 8-9)
La realtà è diversa da quella che IM 1 pretende
di far credere. Letta insieme alla precedente, questa conversazione è
evidentemente la prova che i due sono ben avviati nelle trattative. Risolto il
problema del quantitativo (altro non poteva essere “quel discorso” che,
già tre giorni prima, era “a posto, a posto”), bisogna discutere i dettagli,
forse anche definire il prezzo (“poi mi hanno detto che quel prezzo è alto”)
e, allora, IM 1 - e questo lo ammette - non esita “a prendere un giorno di
malattia” e ad affrontare il viaggio dalla __________ fino in Ticino a __________
- “anche”, dice lui, ma, in realtà, unicamente - per parlare della “questione
dei 10 kg”.
d. Da
quanto sopra risulta in modo inequivocabile che:
- una
persona, che AP 1 descrive come molto importante e con un vasto giro di
conoscenze, gli chiede di procurargli 10 kg di cocaina;
-
AP 1 prospetta l’affare a IM 1, suo abituale
fornitore di cocaina, dicendogli di volere 10 kg, di sapere il suo prezzo e lo mette in guardia sulla pericolosità del potenziale acquirente (“guarda
che qua non giochiamo che questa gente e…”);
-
IM 1 è subito disponibile a mandare un campione
e a verificare la fattibilità dell’operazione;
-
AP 1 fissa un incontro per l’indomani con la
persona interessata;
-
nella seconda telefonata, IM 1 dice a AP 1 che
la cosa si può fare, che AP 1 può continuare nelle trattative con l’acquirente
e che, non potendo venire personalmente per un impegno, manderà su IM 2 per i
dettagli;
- IM 2 arriva ma AP 1 gli dice di voler parlare solo con IM 1;
-
nella terza telefonata, AP 1 dice a IM 1 che per
l’acquirente il prezzo è alto e questi gli risponde che prenderà un giorno di
malattia e verrà su, per discutere;
-
IM 1 parte da __________ con il pullman e,
giunto in Ticino, viene arrestato.
e. AP 1 ha pertanto posto in essere una serie di atti preparatori palesemente volti alla realizzazione di
un traffico di stupefacenti.
In primo
luogo, incontrando una persona intenzionata all’acquisto di una grossa partita
di cocaina e concordando con essa i termini della compravendita, egli è
punibile in quanto ha concretamente posto le basi per lo smercio della droga
(DTF 106 IV 74; STF del 06.08.2003 inc.6P.19/2003 consid. 12.3.1). In secondo
luogo, contattando ripetutamente il proprio fornitore, informandosi presso
quest’ultimo sulla possibilità di acquistare un importante quantitativo di
cocaina ed accordandosi sull’invio di un campione e su un incontro per definire
i particolari dell’operazione, egli è punibile per avere preparato
l’approvvigionamento della droga (DTF 117 IV 309 consid. 1f; DTF 106 IV 74; STF del 21.10.2009 inc.6B_418/2009 consid. 2.2 e STF del 6 agosto 2003 inc.
6P.19/2003,6S.43/2003,6S.49/2003,6S.50/2003 consid. 12.3.1.).
D’altro
canto, IM 1 ha dimostrato fin dalla prima telefonata
d’interessarsi alla proposta di AP 1 e di aderirvi finanche in modo attivo, proponendo
a quest’ultimo l’invio di un campione di cocaina per verificarne la qualità. IM
1 si è dimostrato poi determinato ad incontrare AP 1 di lì a poco a __________ ,
affrontando un lungo viaggio dalla __________ . Compiendo concludenti atti
preparatori, IM 1, inizialmente impossibilitato a venire in Ticino, incarica
dapprima IM 2 di fungere da portavoce istruendolo a dovere per l’incontro con AP
1, e in seguito, chiesto un congedo per malattia al datore di lavoro, affronta
egli stesso il pesante viaggio in Ticino per discutere personalmente con AP 1
dell’affare con allettanti prospettive di guadagno. L’art. 19 cifra 1 cpv. 6 vLStup
nonché l’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup trovano pertanto applicazione anche nel
caso di IM 1, essendo chiaro che l’incontro con AP 1 era stato voluto da IM 1
non certo per capire la portata dell’operazione - che già era chiara - ma per
definirne i dettagli della futura spedizione di droga, visto che il
quantitativo era ben maggiore che nelle precedenti occasioni. Del resto, come
visto, il Tribunale federale ha già qualificato come atto preparatorio punibile
una conversazione telefonica che verteva su una proposta non dettagliata di
trasporto di stupefacente e dove emergeva la volontà di un interlocutore di
partecipare di persona al traffico (STF del 6 agosto 2003 inc.6P.19/2003,
6S.43/2003,6S.49/2003,6S.50/2003 consid. 12.3.2).
È
evidente che da questi preparativi, posti in essere da persone esperte in
affari di droga, traspaiono senza ombra di dubbio fini illeciti. Il linguaggio
in codice che è stato usato ed i comportamenti che hanno preceduto e seguito le
conversazioni telefoniche sono univocamente volti al traffico di cocaina e
riconoscibili come tali anche da chi li osserva dall’esterno (Albrecht,
Stämpflis Handkommentar, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes
(art. 19-28 BetmG), 2 ed., Berna 2007, ad art. 19, n. 150, pag. 85). Le parti
non si sono limitate a discutere di meri progetti o a disquisire teoricamente
sulla possibilità futura di concludere un affare di droga (Corboz, Les
infractions en drit suisse, Vol. II, II ed. , Berna 2010, consid. 60, pag. 910;
DTF 117 IV 309. consid. 1a, STF 11.01.2006 inc.6S.380/2004 consid. 2.4), ma
hanno concretizzato con atti i loro intenti. Non trapela, inoltre, alcuna
impossibilità di attuare una simile operazione, segnatamente dal profilo
economico. Del resto, il TF ha già avuto modo di precisare che il fatto che non
siano ancora stati risolti eventuali problemi di finanziamento della fornitura
di droga, non ostacola il configurarsi dei relativi atti preparatori (DTF 117
IV 313 consid. f).
AP 1 è,
pertanto, dichiarato autore colpevole di avere messo in atto preparativi per
l’importazione e l’alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato, così come indicato nell’atto di accusa al pto
1.1.2. È solo
in ragione del principio accusatorio e del divieto di reformatio in pejus che
questa Corte non addebita a AP 1 il quantitativo di 10 kg di cocaina di cui si dice chiaramente nelle telefonate.
B. Vendita di
un quantitativo complessivo di almeno 2011,10 gr di cocaina
23. AP 1 chiede, inoltre, in applicazione del principio “in dubio pro
reo”, il parziale proscioglimento per i fatti di cui al dispositivo 1.3
della sentenza impugnata, e meglio, in via principale, che sia ridotto da 2'011.10 grammi a 1'200 grammi il quantitativo di cocaina, con grado di purezza indeterminato, da lui
venduto in più occasioni, nel periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località ed, in via subordinata, che tale quantitativo sia
limitato a 1'661.10 grammi.
23.1. Posta in rilievo l’inattendibilità di AP 1, la Corte delle assise
criminali ha accertato che egli ha venduto complessivi 2’011.10 grammi di cocaina sulla scorta delle dichiarazioni rese da 48 consumatori e dalla compagna
dello stesso AP 1, confortando tale accertamento anche sulla base delle
annotazioni di nomi e importi di denaro scritte a mano da AP 1 su un quaderno
sequestrato in corso d’inchiesta e sul suo tenore di vita non compatibile con
la disponibilità economica di una persona senza attività lavorativa (sentenza
impugnata consid. 20-23 pag. 23-39).
23.2. In estrema sintesi, AP 1 sostiene di non avere venduto più di quanto
avuto da IM 1 che era - dice - il solo suo fornitore di droga. Rilevato come la
pubblica accusa non abbia saputo smentire le sue parole indicando altri suoi
fornitori, egli sostiene che occorre ammettere la versione a lui più
favorevole, ovvero che ha venduto solo 1’200 e non 2'011.10 grammi di cocaina. L’appellante continua criticando la stima fatta dagli inquirenti del
quantitativo di cocaina da lui venduto a terzi: il metodo del calcolo
retrospettivo, ovvero in base al consumo medio dei singoli clienti per un certo
periodo, si è dimostrato, negli interrogatori di confronto tra lui e gli
acquirenti, inattendibile per eccesso, non avendo questi ultimi un ricordo
preciso del momento in cui hanno iniziato ad acquistare cocaina da lui e
dimenticando essi che lui non era il loro unico rifornitore di cocaina. A mente
del ricorrente, inoltre, gli acquisti di cocaina dichiarati dai clienti non
corrispondevano alle loro effettive capacità economiche. L’appellante rileva
che gli acquirenti più importanti (I., L., N., O., Q., F. per R.), negli interrogatori
di confronto, hanno ridotto la quantità di cocaina indicata come acquistata da
lui di 1'244 grammi rispetto a quanto inizialmente dichiarato alla polizia. L’insorgente,
in relazione ad una sua presunta vendita a R., sottolinea, in particolare, come
F. abbia dato tre versioni, dapprima parlando di 100 grammi, poi negando qualsiasi vendita (in sede di confronto) e poi, da solo dinanzi al
procuratore pubblico, ipotizzando di avere intermediato la vendita di 150 grammi di cocaina tra AP 1 e R.. A mente dell’appellante, F. aveva un interesse a dimostrarsi
collaborativo per trarre beneficio nel procedimento penale a suo carico. Per
l’insorgente, in applicazione del principio “in dubio pro reo”, la
versione da considerare è, pertanto, quella rilasciata durante il
contraddittorio. Non esiste - continua il ricorrente - indizio alcuno che gli
acquirenti abbiano ridimensionato, per timore e in un contesto di collusione,
la cocaina comprata. AP 1, riferendosi alle deposizioni della compagna M., in
cui ella afferma di avergli consegnato un sacchetto contenente cocaina con la
scritta “200” che poteva pesare come una bistecca, precisa che questi 200 grammi di cocaina non vanno sommati ai 1'811.10 grammi, bensì sono compresi in questo
quantitativo acquistato dai 48 clienti reo confessi. Venendo al quaderno
sequestratogli in fase di arresto, l’appellante rileva che esso riporta “annotazioni,
sgrammaticate, dove sono indicati solamente dei nomi o soprannomi, senza
cognome, delle cifre sbagliate (il numero di zeri tante volte è errato, come
pure il segno x viene impiegato invece del segno +), senza data”. AP 1
sottolinea che il quaderno contiene indistintamente suoi crediti per il
commercio di prodotti alimentari, prestiti da lui erogati ad amici e conoscenti
e crediti per la vendita di cocaina. A mente del ricorrente, dalla cifre
indicate non può essere dedotto, come ha fatto la prima Corte, che egli ha
venduto al dettaglio circa 7 kg di cocaina. Vero è, continua AP 1, che si
tratta di annotazioni non corrette e che gli interrogatori di un centinaio di
suoi clienti e le intercettazioni telefoniche hanno permesso di ricostruire un
traffico tutt’al più di 1'811.10 grammi di cocaina. Infine, a detta
dell’appellante, è comprovato che il parco veicoli riconducibile a lui ed alla
sua convivente è stato finanziato tramite sue vincite al __________ e ch’egli
ha mantenuto la propria famiglia anche grazie ai proventi del commercio di
prodotti alimentari della __________ e la sua partecipazione al Ristorante del
cugino a __________ . Premesso tutto quanto sopra, AP 1, in via principale, postula che gli sia imputata solo la vendita di 1'200 grammi di cocaina, ovvero il quantitativo importato dalla __________ , ed in via subordinata,
la vendita di 1'661,10 grammi, non essendo da ammettere la vendita di 200 grammi ad uno sconosciuto e nemmeno quella di 150 grammi indicati dal teste F. concernenti
l’acquirente R. (dichiarazione d’appello pto. 3.3., pag. 8-10).
23.3 Nel corso dell’inchiesta, il procuratore pubblico ha interrogato 48
tossicodipendenti che hanno ammesso di essersi riforniti per complessivi 1'811.10 grammi di cocaina da AP 1.
L’audizione
dei principali clienti è avvenuta in contraddittorio con AP 1 che ha, in
seguito, deciso di rinunciare ad ulteriori confronti con i suoi acquirenti (MP
INC.2011.1192 AI 161 e 164). AP 1 ammette in minima parte, limitatamente a 200 grammi di cocaina, le chiamate in causa pur riconoscendo di avere alienato per intero i 1'200 grammi di cocaina pervenuti da IM 1 nelle circostanze di cui al punto 1.1.1 dell’atto
d’accusa.
a. Occorre, dapprima, rilevare come la credibilità di AP 1 sia
sostanzialmente pari a zero.
Da un lato, perché ha raccontato storie inverosimili.
Basta, al riguardo, pensare:
-
alla panzana dei 10 kg di pittura portata avanti testardamente per tutto il procedimento;
-
alla favola dell’investimento di 25’000.- euro
nel ristorante del cugino a __________ che gli renderebbe dai 1’000.- ai 1’500.- euro al mese;
-
alla storia sugli amici con cui sarebbe
intenzionato a rilevare uno o più postriboli di cui, però, ricorda solo il nome
di battesimo;
-
all’evidente bugia secondo cui sarebbe stato suo
padre - pensionato - a dargli fr. 10’000.- per pagare (in parte) la Mercedes B
170 per la sua convivente;
-
alla bugia dell’avviato e fiorente commercio di
prodotti alimentari fra la __________ e il Ticino (diventato, poi, in sede
d’appello, fra la __________ e la zona di confine italiana) di cui non esiste
nessun riscontro e che la stessa convivente di AP 1 ha ridimensionato sensibilmente limitandone gli introiti a qualche centinaio di franchi;
-
alle bugie sulle vincite al Casinò, raddoppiate
in sede d’appello.
E si potrebbe continuare.
D’altro lato, AP 1 non è credibile perché ha
modificato, a dipendenza dei suoi interessi, le sue versioni.
Al riguardo ci si limita a ricordare:
-
che, dopo avere detto di avere acquistato, nel
2009/2010, un immobile in __________ pagato 70’000.- euro e di avervi fatto lavori
di ristrutturazione per 7’500.- euro - evidentemente dopo avere constatato che
la cosa era stata interpretata come comprovante una sua intensa attività
nell’ambito degli stupefacenti - ha ritrattato affermando che, in realtà,
l’immobile gli era stato intestato dal padre che continuava a pagare i lavori
di riattazione;
-
che, dopo avere detto di avere finanziato
l’acquisto delle due Mercedes con vincite al Casinò, al dibattimento d’appello
ha modificato versione affermando che l’acquisto della vettura della moglie era
stato finanziato, in parte, con soldi ricevuti dal padre;
-
che, al dibattimento d’appello - evidentemente
per sostenere la sua tesi relativa agli errori di scritturazione - ha detto di
non sapere leggere e di sapere scrivere “ma non bene bene”, mentre in
precedenza sulla questione le sue dichiarazioni sono più sfumate e vi sono
appelli ad un preteso analfabetismo soltanto in un’occasione in cui doveva
ridimensionare la portata di alcune sue annotazioni (MP INC.2011.1192 AI 24
pag. 3 e AI 49 pag. 4, AI 62, pag. 3, AI 109, pag. 2).
D’altro lato ancora, AP 1 non è credibile perché
le sue dichiarazioni evidenziano un costante tentativo di dare agli inquirenti
soltanto versioni non verificabili, questo anche a costo di apparire come una
specie di mentecatto. Così come durante l’inchiesta, anche al dibattimento
d’appello AP 1 ha, infatti, dato, su quasi tutti i temi su cui è stato
interrogato, versioni talmente lacunose da non potere che essere considerate
come inventate di sana pianta.
Basti, al riguardo, citare:
-
la storia secondo cui il ristorante __________ gli sarebbe stato dato in prova
di gestione dalla titolare “__________ di cui non ricorda il cognome” (verbale
dibattimento d’appello, pag. 3);
-
la storia secondo cui al ristorante __________ “dava una mano” ad un
certo T. di cui non conosce il cognome, che lavorava lì come barista, che gli
aveva chiesto di “dare un’occhiata” perché quel posto era frequentato da
molti suoi compaesani e che, per quella sua attività di controllo, gli regalava
fr. 50/70/100.- al giorno;
-
la storia secondo cui era intenzionato a
ritirare il bar __________ con
un amico - di cui, però, conosce solo il nome (G.) - e che, per questo, quale
caparra, insieme avevano dato a U., fr. 10’000.-.
Infine, AP 1 non è credibile perché, anche quando
ammette qualcosa, lo fa rendendo dichiarazioni fra loro incongruenti. Basta, al
riguardo, pensare al fatto che ammette di avere venduto 1’100/1’200 grammi di
cocaina, ma accetta le chiamate in causa dei suoi acquirenti soltanto per 200 grammi e sostiene con fervore di avere venduto cocaina unicamente alle persone interrogate dagli
inquirenti (verbale dibattimento d’appello, pag. 6).
Non deve
essere argomentato molto per spiegare come, in queste condizioni, non si possa
dare alcun credito alle parole di AP 1.
b. Le chiamate in causa su cui poggia l’accusa a carico di AP 1 sono le
seguenti.
b.1. U., barista dell’esercizio pubblico __________ che ha dichiarato di
avere conosciuto AP 1 come interessato a prendere in affitto e rilevare la
gestione di tale postribolo, ha ammesso di avere acquistato da AP 1 10 grammi di cocaina:
“
Io ammetto di avere acquistato da AP 1 una
decina di pezzi, cioè 10 grammi, al prezzo di 130.- franchi il grammo. I miei acquisti di cocaina da AP 1 sono iniziati circa un anno fa e
l’ultima volta che ho comperato cocaina da lui risale a prima di N. 2010. Prendevo
solitamente 1 o al massimo 2 grammi per volta e gliela pagavo sempre in
contanti.
Le volte che me l’ha venduta AP 1 l’aveva tirata
fuori da un pacchetto di sigarette ed era confezionata nella plastica
trasparente sigillata con la fiamma dell’accendino.”
(RPG 28.10.2011
allegato 160: verbale PS U. 16.09.2011 pag. 2).
AP 1 ha ripetutamente negato di avere venduto
cocaina a U. (MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 4 e AI 159 pag. 4), malgrado
nell’agenda sequestratagli al momento dell’arresto risulti un suo credito nei
confronti di quest’ultimo che supera quello di fr. 10'000.- come restituzione
dell’acconto per l’affitto dell’albergo __________ . Al riguardo, egli ha
giustificato la discrepanza come semplice suo errore:
“
Consultando la fotocopia del mio quaderno indico
l’iscrizione “V. fr. 12'000 x 900” come l’importo del debito riferito a U.. Ho
sbagliato a scrivere la cifra, invece di 10'000 ho scritto 12.900.”
(MP INC.2011.1192 AI
146 pag. 4).
Rilevata l’inverosimiglianza della spiegazione -
difficile è scrivere 12’900 al posto di 10’000 - questa Corte ritiene del tutto
credibile la chiamata in causa fatta da U. a carico di AP 1. Essa è infatti
disinteressata, coerente e dettaglia le modalità di vendita di quest’ultimo che
hanno trovato ampio riscontro durante l’inchiesta. Trova conferma l’addebito a AP
1 della vendita ad U. di (almeno) 10 grammi di cocaina.
Trattasi di un
accertamento evidentemente per difetto ritenuto come la discrepanza fra la
cifra indicata nell’agenda e quanto versato come caparra (fr. 2’900.-)
sembrerebbe indicare acquisti di quantitativi ben superiori.
b.2. W. ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a procurarsi cocaina
da AP 1 poiché quella che gli forniva il precedente spacciatore lo faceva stare
male ed ha ammesso di averne acquistato dal qui appellante 50 grammi:
“
Da IM 2 ho iniziato ad acquistare cocaina,
poiché quella di Y. mi faceva stare male, a partire dall’estate del 2008 fino
al mese di marzo 2010. Da lui mi recavo una media di tre volte al mese ed
acquistavo un grammo la volta al prezzo di CHF 120.-.
La cocaina me la vendeva in confezioni di
plastica ed era sempre sotto forma di sasso. Pertanto nel periodo dall’estate
2008 al mese di marzo 2010 da IM 2 penso di avere acquistato un quantitativo
complessivo di cocaina di almeno 50 grammi.”
(RPG 28.10.2011
allegato 101: verbale PS W. 04.05.2011 pag. 2).
Sottolineata l’inattendibilità della versione di AP
1 che ha ammesso di avere venduto un solo grammo cocaina ad W. (RPG 28.10.2011
allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 2-3), questa Corte non ha motivi
per dubitare della bontà della chiamata in causa fatta da W.: non solo perché
essa è disinteressata, puntuale e confermata, per quanto attiene i particolari
concernenti le modalità di vendita, dalle risultanze d’inchiesta, ma anche
perché non si vedono motivi per cui egli debba ammettere di avere acquistato un
quantitativo superiore a quello effettivamente comprato.
Trova,
pertanto, conferma l’addebito a AP 1 della vendita ad W. di 50 grammi di cocaina.
b.3. X., consumatore saltuario di sostanze stupefacenti, ha ammesso di
avere acquistato da AP 1 30 grammi di cocaina. X. ha, poi, precisato che
quest’ultimo durante le loro conversazioni telefoniche, si riferiva alla
cocaina usando parole come “salami“ e “arance”. Egli ha pure
confermato che l’annotazione sulla nota agenda indicante il nome e la cifra di
fr. 1'300.- corrispondono rispettivamente al nome con cui viene chiamato da AP
1 ed al debito che lui ha nei confronti di quest’ultimo per cocaina non pagata:
“
Ho iniziato a rifornirmi di cocaina da un
cittadino italiano di origine calabrese che conosco con il nome di AP 1 circa
un anno e mezzo fa.
Da AP 1 acquistavo cocaina in dosi da un grammo
al prezzo di CHF 130.- l’uno. Le dosi erano confezionate nella plastica
semi-trasparente e sigillate con la fiamma dell’accendino. La cocaina era
mischiata e cioè un po’ sotto forma di sasso un po’ sotto forma di polvere.
Solitamente incontravo AP 1 al Ristorante __________
, dove mi vendeva un grammo per volta, qualche volta due. Lo contattavo
telefonicamente e lui era quasi sempre disponibile. A conti fatti, dei 60 grammi dichiarati sopra, da AP 1 credo di averne acquistati almeno la metà e cioè circa 30 grammi di cocaina sempre al prezzo di CHF 130.- il grammo. Me la vendeva sempre al prezzo di CHF
130.- il grammo, dicendomi che per averla ad un prezzo più basso avrei dovuto
acquistarne di più, cosa che io non potevo fare. La cocaina AP 1 me la vendeva
pure a credito ed io ho accumulato nei suoi confronti un debito di CHF 1'300.-,
soldi che gli devo pagare tutt’ora.”
(RPG 28.10.2011
allegato 113: verbale PS X. 17.05.2011 pag. 2).
“
Mi viene sottoposto il Doc. D dov’è raffigurata
una pagina della contabilità tenuta da AP 1 e dove risulta a fianco del nome X.
la cifra di CHF 1'300.-. Confermo che X. è il nome con cui mi chiamava AP 1 e
che la cifra di CHF 1'300.- corrisponde ai soldi che gli devo pagare per parte
della cocaina che mi ha venduto a credito.
D: Quando lei e AP 1 vi sentivate al
telefono per riferirvi alla cocaina che termini usavate?
R: AP 1 era solito parlare di “salami”
e “arance”.
Devo comunque dire che io al telefono con lui non
mi soffermavo tanto a parlare, nel senso che AP 1 sapeva esattamente di cosa
avevo bisogno.
È capitato, qualche volta, che AP 1 mi abbia telefonato per sollecitare il pagamento del mio debito e dicendomi che aveva bisogno dei
soldi per pagare i “salami”, intendendo chiaramente la cocaina”
(RPG 28.10.2011
allegato 113: verbale PS X. 17.05.2011 pag. 3).
AP 1 ha riconosciuto come suo cliente X., ma ha
ridimensionato a 5 o 6 grammi la cocaina vendutagli, negando infine che quando
parlava di “salami” si riferisse alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato
9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 4).
Questa Corte rileva che, anche in questo caso, la
chiamata in causa è attendibile, precisa nel descrivere le circostanze della
vendita e del tutto disinteressata. Le dichiarazioni di X. trovano, inoltre,
puntuale riscontro nelle risultanze d’inchiesta ed, in particolare, nelle
annotazioni che lo stesso AP 1 ha fatto sul suo quaderno. Ritenuto come ad esse
AP 1 abbia contrapposto una versione manifestamente inattendibile, è da
confermare l’addebito a quest’ultimo della vendita di 30 grammi di cocaina a X..
b.4. J. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da AP 1 almeno 185 grammi di cocaina a cui vanno aggiunti 5 grammi ricevuti per favori fattigli. J. ha asserito di
avere conosciuto casualmente AP 1 e di avere col tempo conquistato la sua
fiducia al punto d’aver potuto comprare cocaina anche a credito, accumulando
nei confronti di quest’ultimo un debito di fr. 1'000.-. J. ha aggiunto che AP 1 in un’occasione lo aveva perfino raggiunto a __________ per rifornirlo di cocaina ed ha precisato
che quando al telefono parlavano di bottiglie e di salametti, in realtà,
intendevano la cocaina.
“
è corretto pertanto dire come io abbia
acquistato dal calabrese almeno 185 grammi di cocaina. A questi vorrei aggiungere un massimo di 5 grammi che questa persona mi ha regalato quale “rimborso”
dei favori fatti e in particolare perché l’ho aiutato a trovare un posto di
lavoro per il figlio ed altre piccole cose. Tutto legale comunque.
Voglio essere totalmente corretto e precisare che
il calabrese per me si spostava sino a portarmi la cocaina dove io mi trovavo
anche se ero fuori cantone e meglio in una occasione gli ho chiesto se era
possibile portarmi della cocaina anche a __________ , dove io mi trovavo in
vacanza. Come richiesto lui è venuto, anche sbagliando strada e imboccando il __________
e dovendo tornare indietro verso il __________ , e portandomi a __________ 10
pezzi, 10 grammi, sostanza che io ho immediatamente pagato. Lui mi diceva che
per meno di 20 non si spostava ma io non sapevo cosa farmene di 20 pezzi, ne
volevo 10. Quello che ricordo è che gli ho pagato la
cocaina e gli ho dato 200 o 300 CHF per il viaggio ed in totale gli ho dato 1’500
CHF.Voleva di più per il viaggio ed addirittura voleva che gli pagassi una
multa di radar che aveva preso non so più dove, all’inizio dei Grigioni, cosa
che io ho ovviamente rifiutato.
D: Le viene mostrata una
documentazione fotografica a colori raffigurante diversi cittadini di etnia
europea, DOC A, cosa ha da dire in merito?
R: In questa documentazione riconosco,
nella foto nr. 4, senza alcun dubbio, la persona di AP 1, a me nota anche con il nome di AP 1, persona dalla quale io ho detto in questo verbale di
interrogatorio di aver acquistato, nel corso dell’ultimo anno e mezzo circa,
almeno 185 grammi di cocaina.
Con questa persona come detto dovrei se non
ricordo male avere un piccolo debito di 1’000 CHF.
Prendo atto che questa persona da me riconosciuta
si chiama AP 1.”
(RPG 28.10.2011
allegato 76: verbale PS J. 18.04.2011 pag. 3-4).
“
(…) è capitato, non lo nego, che io acquistassi
olio, bottiglie di olio, o formaggi da AP 1 ma quando al telefono parlavamo di
20 bottiglie o di 10 salametti interi o 5 salametti tagliati facevo chiara
allusione ad acquisti di cocaina.
10
salametti erano 10 pezzi e 5 salami tagliati erano 5 pezzi”
(…)
D:
Le viene fatto prendere atto che è stato rinvenuto una sottospecie
di
libro contabile di AP 1 riguardante i crediti accumulati nei
confronti
di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un
debito
nei suoi confronti per un totale di CHF 1'000.-. Cosa ha da dire
in
merito?
R:
Conferma le mie dichiarazioni precedenti.”
(RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS J.
18.04.2011 pag. 5).
AP 1 ha sostenuto di aver raggiunto J. a __________
unicamente per portargli 20 bottiglie di vino e di avere approfittato
dell’occasione per visitare il fratello della compagna. Egli ha poi ammesso di
avere venduto a J. soltanto 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 5:
verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 7).
In sede di confronto (RPG 28.10.2011 allegato 42:
verbale di confronto PP AP 1/ J. 15.09.2011 pag. 2-5) J. ha confermato la
propria versione riferendosi, tra l’altro, alla trasferta di __________ di AP
1, agli involucri in cui questi conteneva la cocaina ed al linguaggio in codice
usato dai due durante le conversazioni telefoniche.
Questa Corte sottolinea la credibilità della
deposizione di J., suffragata da riscontri oggettivi come l’annotazione del
credito di fr. 1’000.- vantato da AP 1 e riportata nella sua agenda e
l’intercettazione telefonica che conferma la trasferta a __________ di
quest’ultimo e il riferimento nelle conversazioni ai generi alimentari per
discutere di cocaina. Non va, poi, dimenticato che J. - così come gli altri
acquirenti - non ha alcun interesse ad ammettere l’acquisto di quantitativi
maggiori rispetto a quelli effettivamente comprati ritenuto come gli effetti
dell’ammissione non siano a senso unico ma coinvolgano - seppur in tono minore -
anche colui che ammette.
Rilevato,
infine, come le dichiarazioni di J. trovino, per il resto, conferma nelle
risultanze istruttorie, questa Corte non può che accertare che egli ha avuto da
AP 1 190 grammi di cocaina (185 venduti e 5 ceduti gratuitamente).
b.5. A. ha ammesso di avere acquistato da AP 1 28 grammi di cocaina precisando che gli acquisti avvenivano per di più a __________ nei pressi del
Ristorante __________ e, in minima parte, anche a credito.
“
R: Ricordo di
avere acquistato cocaina da un cittadino italiano di origine calabrese che
dovrebbe abitare tra __________ e che gira sempre con un jeep marca Mercedes
ML di colore grigio.
D: Quanta cocaina ha acquistato da
questo cittadino calabrese con il mercedes ML di colore grigio?
R: Posso dire che a questo calabrese
io devo ancora pagare la somma di CHF 900.- per la cocaina che mi ha venduto a
credito. Da lui ho iniziato a rifornirmi di cocaina già nel 2009 fino a fine
estate 2010, per un periodo di circa un anno. Acquistavo circa tre grammi al
mese al prezzo di CHF 130.- ciascuno. Più precisamente, si trattava di tre dosi
che arrivavano a 0.7 / 0.8 grammi. Complessivamente ho acquistato da questo
calabrese circa 28 / 29 grammi di cocaina e su questo quantitativo gli devo
ancora pagare la somma di CHF 900.-.
L’interrogante mi sottopone le fotografie del
Doc. A e mi chiede se riconosco il cittadino italiano di origine calabrese dal
quale acquistavo cocaina.
Riconosco nella foto numero 4 l’uomo che mi ha
venduto la cocaina menzionata sopra, prendo atto che si chiama AP 1 e che abita
a __________ .”
(RPG 28.10.2011
allegato 66: verbale PS C. 08.02.2011 pag. 2).
“
D: AP 1 le ha mai venduto cocaina sotto forma di
sassi ?
R: Lo ha fatto qualche volta, soprattutto
all’inizio, ma poi me la dava in polvere avvolta in sacchettini di plastica del
tipo che si trovano nei supermercati.
D: Solitamente dove gliela vendeva la cocaina?
R: Ci sentivamo telefonicamente e solitamente ci
davamo appuntamento nei posteggi dei bar, nella maggior parte dei casi a __________
vicino al Ristorante __________ .
(…) D: Le ha sempre e solo venduto tre grammi di
cocaina la volta?
R: No, l’estate scorsa, prima che andasse in
vacanza, AP 1 mi ha ceduto a credito mezzo ovulo di cocaina corrispondente a 5 grammi, dicendomi che gliel’avrei potuto pagare in un secondo tempo. (…)”
(RPG 28.10.2011
allegato 66: verbale PS C. 08.02.2011 pag. 3).
“
D: AP 1 quando si presentava per venderle la
cocaina, dove la teneva?
R:La tirava fuori da un pacchetto di sigarette,
non ricordo la marca, che teneva nella tasca sinistra della giacca.”
(RPG 28.10.2011
allegato 66: verbale PS A. C. 08.02.2011 pag. 4).
AP 1 ha al riguardo inizialmente negato agli
inquirenti di avere venduto cocaina a C. e preteso di avergli venduto soltanto salami
e vino (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 4), per poi
ritornare sui suoi passi ed ammettere vendite per 6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 10).
Ricordato come a AP 1 non si possa credere visto
che - come già osservato dalla prima Corte - egli giochi “al ribasso in
termini inverosimili” (sentenza impugnata, consid. 20.3. pag 24), non si
può che accertare che a C. egli ha venduto 28 grammi di cocaina.
b.6. B. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato 16 grammi di cocaina, avvolta in cellofan, da AP 1 recandosi da lui in media due volte al mese nel
periodo da gennaio a settembre 2010.
“
(…) ammetto di essermi recato da AP 1, fino ad
oggi, in media due volte al mese. Nel mese di gennaio 2010 ricordo di esserci
stato una volta, poiché sono stato in vacanza in Thailandia a partire dal
giorno 3 e per circa 17 giorni. Nei giorni seguenti, ci sono quindi andato
circa due volte al mese e pertanto, da gennaio 2010 fino al mese di settembre
2010, credo di essermi recato da AP 1 a __________ in almeno 16 occasioni,
acquistando da lui sempre e solo un grammo di cocaina la volta per mio consumo
personale. In totale ho quindi acquistato da AP 1 almeno 16 grammi di cocaina al prezzo solito di 130.- franchi il grammo. I miei acquisti di cocaina da AP 1
avvenivano sempre vicino casa sua a __________ , lui abita in un palazzo, e
l’ultima volta che sono stato da lui risale a due settimane fa, cioè nel mese
di settembre 2010”
(RPG 28.10.2011
allegato 64: verbale PS B. 05.10.2010 pag. 2-3)
“
AP 1 mi consegnava la cocaina avvolta nel
“cellofan” scaldato ed io la consumavo una volta tornato a casa mia sempre con
il treno.”
(RPG 28.10.2011
allegato 64: verbale PS B. 05.10.2010 pag. 1)
AP 1 ha ripetutamente negato di avere venduto
cocaina a B., precisando che quest’ultimo gli avrebbe soltanto “montato
alcune prese di corrente” (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1
15.04.2011 pag. 3), e meglio che sarebbe andato una volta alla __________ a
montare delle prese ed una volta a casa sua per montare una presa nella camera
di suo figlio (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9).
Sembra inutile rilevare come, a fronte della
totale negazione di AP 1, questa Corte creda alla versione disinteressata di B.
che dettaglia modalità di vendita che l’inchiesta ha dimostrato essere tipiche
di AP 1.
È, pertanto,
accertato che a B. AP 1 ha venduto 16 grammi di cocaina.
b.7. Ab. ha dichiarato agli inquirenti di aver conosciuto AP 1 nel 2010
presso il __________ e di aver saputo, da voci che circolavano, che egli vendeva
cocaina. Ab. ha ammesso di avere acquistato, in parte a credito, da AP 1 30 grammi di cocaina.
“
Ho conosciuto questa persona circa un anno fa
presso il __________. Da voci che giravano in questo bar ho saputo che AP 1
vendeva della cocaina. Un giorno, facendo due chiacchiere con lui, questo mi ha
confermato la voce sentita, e cioè che aveva a disposizione della cocaina e che
ne vendeva. Ho cominciato quindi a sentirmi con AP 1 per i miei acquisti di
stupefacente. Generalmente lo chiamavo per telefono, preciso che non sono più
in possesso del suo numero, questo l’ho cancellato settimana scorsa quando ho
sentito dai media che questa persona era stata arrestata. Come detto, per
telefono fissavamo i nostri appuntamenti con relativi ritrovi, questi
avvenivano soprattutto in ritrovi vari.
ADR: che per ritrovi vari intendo dire per
strada, in centri commerciali, o in qualche bar della zona come il __________ .
La cocaina che acquistavo da lui era confezionata
in sacchettini di plastica alimentari bruciati sulla sua parte superiore, e
pesavano circa 1 grammo. La cocaina AP 1 la teneva nascosta in una tasca
all’interno di pacchetti di sigarette colore bianco, e la pagavo 120.- al
pezzo.
ADR: Che non ho mai visto AP 1 fumare.
Posso affermare che da un anno a questa parte
sentivo AP 1 con una frequenza di circa 2 o 3 volte al mese, dove acquistavo
generalmente un paio di grammi alla volta.
Facendo un breve calcolo dichiaro quindi di aver
acquistato tra il periodo di marzo 2010 a marzo 2011, un quantitativo di 30 grammi di cocaina.
Le viene fatto prendere atto che la persona
raffigurata nella fotografia numero 4 si chiama AP 1.
D: Lei aveva debiti con AP 1?
R: Sì, con AP 1 avevo un grosso debito, che
parzialmente ho già però pagato, a mio modo di vedere ho ancora da versare
circa CHF 1’200.-.
Preciso che questo debito risale a della cocaina
che avevo ricevuto da lui e che non avevo pagato direttamente.”
(RPG 28.10.2011
allegato 77: verbale PS Ab. 18.04.2011 pag. 2-3)
“
D: Le viene fatto prendere atto che è stato
rinvenuto una sottospecie di libro contabile di AP 1, riguardante i crediti accumulati
nei confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei abbia un
debito nei suoi confronti per un totale di CHF 1’250.-. Cosa ha da dire in
merito?
R: Sì, non sapevo che AP 1 tenesse un diario
simile, la somma che gli dovevo è verosimile a quanto riportato sul diario.”
(RPG 28.10.2011 allegato 77: verbale PS Ab.
18.04.2011 pag. 3)
Sorprendentemente, AP 1 ha ammesso di avere venduto cocaina a Ab. nella quantità da quest’ultimo indicata.
Questa Corte, anche sulla base della credibilità
della versione di Ab. e dei riscontri oggettivi fra cui l’annotazione scritta
del credito di AP 1 riconosciuto dallo stesso Ab., accerta che l’appellante gli
ha venduto 30 grammi di cocaina.
b.8. Ac. ha dichiarato agli inquirenti di avere acquistato, con il suo
amico Ad., 5 grammi di cocaina da AP 1.
“
Sì come già dichiarato, da AP 1 ho acquistato 5 grammi di cocaina e in ogni occasione mi trovavo con questo mio conoscente Ad.. In due occasioni ho
diviso il grammo di cocaina con Ad., mentre le altre volte Ad. la comperava per
me e io gli davo i soldi.
Io non sono mai andata ad acquistare la cocaina
da AP 1 da sola, era sempre Ad. che l’acquistava per me e io gli davo i soldi,
ma preciso che io ero sempre presente al momento che Ad. comperava la mia
cocaina.”
(RPG 28.10.2011
allegato 129: verbale PS Ac. 27.05.2011 pag. 4)
AP 1 ha circoscritto la vendita a soli 2 grammi di cocaina di cui 1 grammo non pagato (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1
01.07.2011 pag. 4).
Visto
come Ac. non abbia alcun interesse ad accusare se stessa e, di riflesso, AP 1 per
un quantitativo maggiore di quello effettivamente acquistato, si accerta che AP
1 le ha venduto 5 grammi di cocaina.
b.9. Ae. ha ammesso di avere conosciuto AP 1 nel corso del 2010 e di
avere iniziato in quell’anno a consumare cocaina in Svizzera rifornendosi da
lui. Numerose sono le conversazioni telefoniche intercettate dalla polizia in
cui i due discutono di forniture di cocaina.
“
ADR che la prima volta che ho fatto uso di
cocaina in Svizzera era nel periodo di dicembre 2010. In quel periodo avevo conosciuto una persona che si chiama AP 1 che mi ha poi venduto la
sostanza stupefacente e me la portava fino a __________ , luogo in cui lavoro.
ADR che da dicembre 2010
ad oggi ritengo di avere consumato almeno 15 palline di cocaina che ho
sempre e solo acquistato da questo AP 1. Secondo me il peso di ogni singola
pallina era di 0.6 grammi lorda e che la pagavo CHF 150.- al pezzo.”
(RPG 28.10.2011
allegato 87: verbale PS Ae. 27.04.2011 pag. 2)
AP 1 ha limitato il quantitativo venduto a Ae. a 3 grammi di cocaina, pur risultando da una telefonata intercettata dalla polizia che AP 1 ha detto a Ae. che “per uno o due” non sarebbe andato dal cliente a rifornirlo (RPG
28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 5).
Non ha, dunque, da essere spiegato il motivo per
cui questa Corte ritiene maggiormente credibile rispetto a quella
dell’appellante la disinteressata versione di Ae. (peraltro, confermata, la
dove possibile, dai riscontri d’inchiesta, in particolare dall’intercettazione
telefonica citata). E’, pertanto, accertato che AP 1 ha venduto a Ae. 9 grammi di cocaina.
b.10. Af. ha
dichiarato agli inquirenti di avere acquistato da AP 1, conosciuto casualmente
presso il bar __________ nell’estate 2010, complessivamente 3 grammi di cocaina, descrivendo, fra l’altro, l’involucro dello stupefacente. Anche in questo caso
sono decine i contatti telefonici tra i due.
“
La cocaina era in un sacchettino di plastica
alimentare, a forma di goccia, all’interno conteneva la cocaina che era o
polvere, o più solida tipo sassolino.”
(RPG 28.10.2011
allegato 74: verbale PS Af. 15.04.2011 pag. 2)
“
Non so dire quando ho effettuato i miei tre
acquisti ma comunque sicuramente negli ultimi 6 mesi”
(RPG 28.10.2011
allegato 74: verbale PS Af. 15.04.2011 pag. 3)
Rilevata la congruenza delle dichiarazioni
relative all’involucro dello stupefacente di Af. con quelle degli altri
acquirenti, in assenza di migliori accertamenti sul quantitativo, in questa
sede non si può che accertare che AP 1 ha venduto al primo 3 grammi di cocaina pur condividendo l’appunto dei primi giudici secondo cui:
“
il sospetto in questo caso è che il cliente
abbia sottostimato i propri acquisti, stanti 72 contatti telefonici tra lui e AP
1 risultanti dai tabulati e l’iscrizione in contabilità di un suo debito di fr.
500.-, importo superiore al prezzo dei 3 grammi asseritamente compravenduti” (sentenza impugnata, consid.
20.10, pag. 26)
Questa probabile sottostima potrebbe spiegare
l’anomala - visto il personaggio - conferma di AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 5:
verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5).
b.11. L. ha,
in un primo tempo, ammesso di avere acquistato da AP 1 200 grammi di cocaina per, poi, nel confronto con AP 1, ridimensionare gli acquisti da quest’ultimo
a 60 grammi di cocaina, dicendo che la quantità residua se l’era procurata da
cittadini africani.
“
Da AP 1 posso confermare che tra fine 2008 e
fine 2010 ho acquistato almeno 200 grammi di cocaina. Riesco a stimare ciò in quanto so di aver speso per la cocaina circa CHF 20'000.-.”
(RPG 28.10.2011
allegato 86: verbale PS L. 26.04.2011 pag. 3)
“
ADR che non sono in grado di dire quanta cocaina
dei summenzionati 200 grammi ho acquistato da AP 1 e quanta dagli africani. Mi
sembra di averne acquistata di più dagli africani. Stimo nella misura del 70%
dagli africani e del 30% da AP 1”
(RPG 28.10.2011
allegato 41: verbale di confronto PP AP 1/L. 15.09.2011 pag. 2)
AP 1 ha limitato il quantitativo venduto a L. a 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 4-5).
Dai dati telefonici acquisiti dalla Polizia
concernenti le utenze in uso ad AP 1 emerge che dal 20 agosto 2010 fino all’8
febbraio 2011 L. ha contattato AP 1 ben 91 volte. Con riferimento al contenuto
di una successiva telefonata (29.03.2011 ore 13.40) intercettata dalla polizia,
L. ha ammesso di avere un debito di fr. 1'800.- nei confronti di AP 1 per
cocaina non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 41: verbale di confronto PP AP 1/L.
15.09.2011 pag. 3).
In queste condizioni, ritenuto come il traffico
telefonico accertato sia più compatibile con compravendite dell’ordine di
quelle indicate in un primo tempo (se non maggiori) che non con quello della
ritrattazione, questa Corte accerta che AP 1 ha venduto a L. almeno 60 grammi di cocaina.
b.12. Q. ha
dichiarato di avere iniziato a consumare cocaina nel 2009 e di essersi, da
subito, rivolto a AP 1, sapendo, da voci che circolavano, che vendeva cocaina.
Per rifornirsi, Q. si recava quasi tutti i giorni al domicilio a __________ di
AP 1, presso il ristorante __________ o presso il __________ . Q. ha stimato
il suo consumo settimanale in almeno 4 grammi di cocaina, tutti acquistati da AP 1 durante un periodo di due anni per un totale di 384 grammi di cocaina pagando circa fr. 50'000.- (fr. 2'080.- al mese) cui vanno cumulati altri 30 grammi comprati sempre da AP 1 e destinati a suoi amici, per un totale di 414 grammi di cocaina.
Nel confronto con l’accusato, Q. ha ridotto gli
acquisti da AP 1 a 200 grammi di cocaina.
“
Posso stimare un mio consumo settimanale pari ad
almeno 4 grammi di cocaina tutti acquistati da AP 1 per un periodo di 2 anni.
Pertanto, facendo un calcolo con gli agenti
interroganti ritengo di avere acquistato, per il mio consumo, un totale di
almeno 384 grammi di cocaina. Pensando alla cifra che ho speso in questi due
anni posso dire di avere sborsato un totale di almeno 49'920.- franchi che al
mese sono circa 2'080.- franchi.”
(RPG 28.10.2011
allegato 146: verbale PS Q. 15.06.2011 pag. 2)
“
R ritengo di avere consegnato un totale di
almeno 30 pezzi, e pertanto ho acquistato da AP 1 ulteriori 30 grammi oltre a quelli acquistati per il mio consumo.
ADR che pertanto ritengo di avere acquistato, sia
per me che per i miei amici, un totale di almeno 414 grammi di cocaina.”
(RPG 28.10.2011
allegato 146: verbale PS Q. 15.06.2011 pag. 5)
“
Da parte mia, come già indicato in precedenza,
ribadisco che il calcolo è stato fatto dalla Polizia sulla base delle mie
dichiarazioni. Ho già detto che il quantitativo mi sembrava eccessivo. Io lo
valuto in circa 200 grammi.
ADR che anche il quantitativo acquistato per gli
amici di circa 30 grammi è contemplato nel quantitativo di 200 grammi appena indicato.”
(RPG 28.10.2011
allegato 39: verbale di confronto PP AP 1 e Q. 06.09.2011 pag. 5)
Dal canto suo, AP 1 ha limitato le vendite a Q. a 4 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1
12.07.2011 pag. 5 ed allegato 13: verbale PS AP 1 18.07.2011 pag. 1-2).
Questa Corte ritiene la chiamata in causa fatta
da Q. accertata quanto meno nella misura di 200 grammi di cocaina. Oltre a corrispondere alle risultanze d’inchiesta anche per quanto attiene
alle circostanze delle forniture, il quantitativo di 200 grammi è plausibile alla luce della capacità reddituale di Q. (stipendio netto mensile di fr.
4'000.-) che, non va dimenticato, aveva comunque accumulato un debito nei
confronti di AP 1 di fr. 4'000.- per cocaina non pagata (RPG 28.10.2011
allegato 146: verbale PS Q. 15.06.2011 pag. 4 e 6; RPG 28.10.2011 allegato 39:
verbale di confronto PP AP 1 e Q. 06.09.2011 pag. 5). È pertanto accertato che AP
1 gli ha venduto (almeno) 200 grammi di cocaina.
b.13. La
vendita a Ba. di 2 grammi di cocaina è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011
allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 1).
b.14. I. ha
dichiarato di avere incontrato AP 1 nel 2006, tramite conoscenti, in un bar di e
di avere acquistato da lui, in 5 anni, almeno 120 grammi di cocaina, rifornendosi due o tre volte al mese. Gli incontri avvenivano a , al __________
e, in qualche occasione, AP 1 si è recato a __________ nelle vicinanze della
casa di I.. Questi ha precisato che al telefono AP 1 utilizzava parole in
codice come vino e olio per riferirsi alla cocaina. Messo a confronto con AP 1,
I. ha tuttavia rifiutato di rispondere chiedendo di essere assistito da un
legale (RPG 28.10.2011 allegato 44: verbale di confronto PP AP 1 e I.
15.09.2011 all. 44 pag. 2).
Ancora una volta, questa Corte condivide
l’annotazione dei primi giudici secondo cui il rifiuto di rispondere può essere
interpretato soltanto come “espressione di timore dell’ex-cliente nei
confronti del prevenuto” (sentenza impugnata, consid. 20.14, pag 27).
Nel secondo confronto, I. ha nuovamente
confermato la chiamata in causa di AP 1, ma ha ridotto il quantitativo
acquistato a soli 50 grammi (RPG 28.10.2011 allegato 46: verbale di confronto
PP AP 1 e I. 26.09.2011 pag. 2).
“
Da quel giorno ho cominciato a comperare cocaina
da lui, come detto i miei consumi non erano frequenti, posso però dire che
andavo da lui circa due o tre volte al mese. In base a ciò posso fare un breve
calcolo e dichiarare che da AP 1 in questi 5 anni ho acquistato almeno 120 grammi di cocaina. (…) I luoghi dove lui mi dava appuntamento erano a__________ , nella
piazzetta vicino all’Albergo , al __________ , in qualche occasione è pure
venuto lui fino a __________ nei pressi del mio domicilio, preciso che però
lui a casa mia non è mai entrato. La cocaina che AP 1 mi vendeva era confezionata in sacchettini di plastica alimentare trasparente bruciata sulla sua
parte superiore, e pesavano all’incirca 1 grammo l’uno, un sacchettino di cocaina lo pagavo CHF 130.- cadauno. AP 1 lo stupefacente lo teneva
o in tasca, o all’interno di alcuni pacchetti di sigarette vuoti, non ricordo
più di che marca erano queste sigarette. ADR che non ho mai visto AP 1 fumare
sigarette.”
(RPG 28.10.2011
allegato 80: verbale PS I. 20.04.2011 pag. 2-3).
“
ADR che AP 1 al telefono non parlava mai
esplicitamente di cocaina, ma parla sempre di vino, di olio, o di trovarsi a
bere una birra ecc.
ADR che da AP 1 non ho mai ricevuto nessun tipo
di genere alimentare.”
(RPG 28.10.2011 allegato 80: verbale PS I.
20.04.2011 pag. 5).
“
ADR che se dovessi fare una valutazione del
quantitativo di cocaina acquistata lo indicherei in al massimo 50 grammi. Potrebbero essere anche meno.”
(RPG 28.10.2011
allegato 46: verbale di confronto PP AP 1 e I. 26.09.2011 pag. 2)
Continuando nella prassi di negare tutto il
possibile e di ammettere soltanto vendite per piccoli quantitativi, AP 1 ha preteso di avere venduto a I. soltanto 4 grammi di cocaina, aggiungendo di vantare un credito
nei suoi confronti (contestato dal I.) di fr. 150.- per cocaina non pagata come
risulta dall’annotazione sul suo quaderno (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale
PS AP 1 22.04.2011 pag. 6 ed allegato 46: verbale di confronto PP AP 1 e I.
26.09.2011 pag. 5).
Questa Corte, come già la prima, ritiene preferibile
alle “palesi menzogne dell’accusato” (sentenza impugnata, consid. 20.14,
pag. 27), le dichiarazioni del cliente e, pertanto, è nella misura da lui
indicata e ridotta (verosimilmente per timore) che questa Corte accerta il
quantitativo di cocaina venduto da AP 1 a I..
b.15. Bb. ha
dichiarato di avere conosciuto AP 1 nel 2010, quando quest’ultimo lavorava
presso il ristorante __________, e di essere ricaduto nel consumo di cocaina
dopo che, per anni, era riuscito ad astenersi dal farne uso. Bb. ha ammesso di
avere acquistato da AP 1 complessivi 7 grammi di cocaina.
“
(…) Ho acquistato da AP 1 al massimo 7 pezzi di
cocaina. Con questo intendo dire che mi ha venduto sette involucri contenenti
cocaina per un peso complessivo massimo di 7 grammi. Si trattava di involucri di carta plastica alimentare, di quella normalmente usata per i
sacchetti trasparenti della spesa , contenente a volte la cocaina sotto forma
di sassolino, quindi un po’ compressa, a volte la cocaina in polvere, rotta.
Il prezzo di vendita della cocaina che mi faceva AP
1 era di 100 CHF.
Io ero solito scendere da __________ in Treno e
raggiungere __________ dove poi scendevo al ristorante della __________ dove
lui mi aspettava.”
(RPG 28.10.2011
allegato 108: verbale PS Bb. 06.05.2011 pag. 2).
AP 1 ha respinto interamente l’addebito (RPG
28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 4).
La negazione totale di AP 1 rafforza la
credibilità del cliente che ha riferito modalità e luoghi di vendita già
confermati da altre risultanze istruttorie.
Ne risulta che è accertato che, a Bb., AP 1 ha venduto 7 grammi di cocaina.
b.16. La
vendita a Bc. di 10 grammi di cocaina è stata ammessa da AP 1 (RPG
28.10.2011 allegato 10: verbale PS AP 1 27.06.2011 pag. 7) ma contestata dal
cliente che, confrontato dagli inquirenti con un’annotazione nel noto quaderno indicante
un credito di AP 1 nei suoi confronti di fr. 10'700.-, ha preteso trattarsi di
un prestito “a scopo di amicizia” e ne ha ridimensionato l’importo a fr.
1'000.- (RPG 28.10.2011 allegato 75: verbale PS Bc. 15.04.2011 pag. 3).
Rilevata
l’inverosimiglianza della versione del cliente, in assenza di migliori
accertamenti, nonostante la cifra indicata sembri rilevare acquisti di
quantitativi ben maggiori, questa Corte accerta che AP 1 ha venduto a Bc. 10 grammi di cocaina.
b.17. O. ha dichiarato
di essersi rifornito di cocaina, negli ultimi 4 anni, unicamente da AP 1 e di
avere da lui acquistato complessivi 760 grammi, 568 dei quali destinati a suoi amici. Egli si è soffermato sulle modalità di vendita precisando che AP 1 teneva
lo stupefacente in un sacchetto che, in un’occasione, ha visto estrarre da un
pacchetto di sigarette vuoto. Egli ha, poi, confermato di avere un debito nei
confronti di AP 1, come risulta da un’annotazione di quest’ultimo, ma lo ha
ridimensionato da fr. 330.- a fr. 270.-.
“
ADR che ritengo di avere acquistato nel corso
degli ultimi 4 anni almeno 5 sacchettini alla settimana.
ADR che facendo un breve calcolo mentale ritengo
di avere acquistato da AP 1 un quantitativo mensile pari ad almeno 20. Con
questo quantitativo si arriva a 240 grammi annuali per avere un totale nel corso degli ultimi 4 anni, l’inizio del mio rapporto con AP 1, di almeno 960 grammi di cocaina. Tengo a precisare che da questo calcolo bisogna levare il periodo nel
quale io non c’ero perché ero in vacanza o lavoravo il fine settimana e la
stessa cosa vale per lui. Pertanto ritengo che da questo totale bisognerebbe
togliere almeno 200 grammi per i 4 anni totali. Pertanto ritengo che da AP 1
ho acquistato in totale un quantitativo di cocaina pari ad almeno 760 grammi.”
(RPG 28.10.2011
allegato 122: verbale PS O. 24.05.2011 pag. 3).
“
D Ha notato da dove estraeva i sacchetti di
cocaina AP 1?
R In una singola occasione ho visto AP 1 estrarre
il sacchetto di cocaina da un pacchetto di sigarette vuoto. Le restanti volte
li tirava fuori dalla tasca.”
(RPG 28.10.2011 allegato 122: verbale PS O.
24.05.2011 pag. 5).
“
D Le viene fatto prendere atto che è stato
rinvenuto una sottospecie di libro contabile di AP 1, riguardante i crediti
accumulati nei confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei
abbia un debito nei suoi confronti per un totale di CHF 330.- (DOC D).
Cosa ha da dire in merito?
R Ripeto che a mia
memoria io ho un debito nei confronti di AP 1 di CHF 270.-, ma posso anche
sbagliare e che il debito sia di CHF 330.-.
(…) In pratica dai 760 grammi acquistati da AP 1 bisogna togliere i 192 grammi da me consumati e si arriva ad un totale
di 568 grammi che si sono suddivisi i miei amici e che io ho acquistato per
tutti, nel corso degli ultimi 4 anni.”
(RPG 28.10.2011
allegato 122: verbale PS O. 24.05.2011 pag. 6).
Come sua abitudine, AP 1 ha limitato a 1 o 2 grammi di cocaina lo stupefacente venduto a O. in ciò subito contraddicendosi
quando ha ammesso di avere un credito nei suoi confronti per droga non pagata ammontante
a fr. 330.- come risulta sul quaderno sequestratogli dagli inquirenti (RPG
28.10.2011 allegato 8: verbale PP AP 1 25.05.2011 pag. 5-6).
In seguito, nel confronto con AP 1, O. è tornato
sui suoi passi affermando, in un primo tempo, di non avere comprato nemmeno un
grammo di cocaina da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 40: verbale di confronto PP AP
1/O. 09.09.2011 pag. 2). Dopo l’interruzione dell’interrogatorio di confronto e
avere consultato il proprio avvocato, O. ha di nuovo modificato posizione,
ammettendo nuovamente di avere acquistato cocaina da AP 1 ma, questa volta, non
più in ragione di 760 grammi ma di soli 40 grammi (RPG 28.10.2011 allegato 40: verbale di confronto PP AP 1/O. 09.09.2011 pag. 6).
Condividendo l’osservazione dei primi giudici
secondo cui “una delle dichiarazioni (di O.) è consapevolmente falsa,
non potendo un sereno ricalcolo dei propri consumi condurre ad una discrepanza
così stridente” (sentenza impugnata, consid. 20.17, pag. 28), questa Corte
ritiene assodato che O., da anni acquirente di AP 1, abbia acquistato da lui
almeno 40 grammi di cocaina.
b.18. Bd.,
che conosce fin da piccolo AP 1, abitando quest’ultimo nel palazzo dove vive
sua nonna, ha precisato di avere saputo dall’amico Q. che AP 1 vendeva cocaina
e di avere iniziato ad acquistare da lui lo stupefacente nel 2009, quando non
riusciva a procurarselo dagli africani. Bd. ha precisato di avere acquistato da
AP 1 30 pezzi di cocaina (da 1 grammo l’uno) in sacchettini di plastica a forma
di goccia bruciati in cima ed ha aggiunto che AP 1 gli regalava 1 grammo ogni 10 grammi acquistati.
“
In altre occasioni, quando dagli africani non
trovavo la cocaina, mi sono rivolto a AP 1 e si tratta di AP 1. Posso dire che
negli ultimi 2 anni mi sono rivolto a AP 1 circa 30 volte. Preciso che da AP 1
ho acquistato almeno 30 pezzi di cocaina e si trattava di sacchettini in
plastica trasparente a forma di goccia, bruciati in cima con un accendino. Si
trattava di sacchettini che pesavano 1 grammo cadauno. Posso dire che dopo 10 pezzi di cocaina AP 1 mi regala 1 pezzo di cocaina. Posso quindi dire che negli
ultimi due anni ho acquistato da AP 1 30 pezzi e 3 pezzi me li ha regalati.
Preciso che il singolo pezzo lo pagavo CHF 130.-.
Gli scambi di cocaina avvenivano presso i
parcheggi della __________, presso il bar vicino alla palestra __________,
oppure a __________ presso la stazione FFS.”
(RPG 28.10.2011
allegato 133: verbale PS Bd. 01.06.2011 pag. 2).
AP 1, precisato di conoscere solo di vista Bd.,
ha negato di avergli mai venduto stupefacente (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale
PS AP 1 01.07.2011 pag. 8).
A fronte delle circostanziate dichiarazioni di Bd.
che riferisce dettagli già confermati dall’inchiesta, la totale negazione di AP
1 perde di qualsiasi credibilità. Questa Corte accerta, perciò, che AP 1 gli ha
ceduto 33 grammi di cocaina, di cui 30 grammi a titolo oneroso ed i restanti 3 grammi gratuitamente.
b.19. AP 1 ha ammesso di avere venduto 10 grammi di cocaina a Be. (RPG 28.10.2011, allegato 5: verbale PS AP 1
22.04.2011 pag. 5; allegato 78: verbale PS Be. 18.04.2011 pag. 3).
b.20. F. ha dichiarato che, con la sua intermediazione, AP 1 ha venduto a R. 150 grammi di cocaina nell’estate del 2010. F. ha precisato di avere portato, nel taxi guidato da S., R. da AP 1 che sapeva vendere cocaina di prima qualità. Sempre
secondo le dichiarazioni di F., R. aveva un debito nei confronti di AP 1 di
oltre fr. 7'000.- (RPG 28.10.2011 allegato 151: verbale PS F. 06.07.2011 pag.
5-7 e allegato 153: verbale PS F. 08.07.2011 pag. 1-2).
AP 1 ha respinto ogni addebito (RPG 28.10.2011
allegato 7: verbale PS AP 1 20.05.2011 e allegato 12: verbale PS AP 1
12.07.2011 pag. 5-6).
Durante il confronto, F. ha ritrattato (RPG
28.10.2011 allegato 45: verbale di confronto AP 1/F. 19.09.2011).
Sentito singolarmente dal procuratore pubblico, F.
ha detto di avere ritrattato a causa delle minacce rivoltegli da AP 1 in carcere, per il tramite di due detenuti, ed ha ribadito di avere effettivamente intermediato,
nell’estate del 2010, l’acquisto tra R. e AP 1 di 150 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 161: verbale PP F. 23.09.2011, pag. 2).
Queste dichiarazioni sono, poi, state confermate
da F. in un secondo confronto con l’accusato (RPG 28.10.2011 allegato 47:
verbale di confronto PP AP 1/F. 29.09.2011, pag. 2).
“
AD confermo che R. ha pagato subito la cocaina a
AP 1, ma non so quanti soldi gli abbia consegnato. In merito al quantitativo
confermo che erano 150 grammi. Confermo che io non ho visto quanto indicava la
bilancia quando AP 1 ha pesato la cocaina, ma è stato R. a dirmi che erano 150 grammi.”
(RPG 28.10.2011
allegato 47: verbale di confronto PP AP 1/F. 29.09.2011, pag. 2).
Ritenuto come non si possa che condividere
l’opinione della prima Corte secondo cui l’insolitamente grande numero di
ritrattazioni (totali o parziali) “non è sicuramente avvenuto per caso ma si
inserisce in un contesto di omertà e collusione proprio di questi accusati”,
la scrivente Corte ritiene che la chiamata in causa di F. sia credibile in
quanto circostanziata, disinteressata e congruente con le risultanze d’inchiesta
e, pertanto, accerta che AP 1 ha venduto a R. 150 grammi di cocaina.
b.21. Bf. ha
dichiarato di avere acquistato in un anno (2009/2010) da AP 1 14 grammi di cocaina, ma di averla pagata solo in parte, avendo ancora un debito nei suoi confronti
di almeno fr. 2'000.- (RPG 28.10.2011 allegato 102: verbale PS Bf. 04.05.2011
pag. 3).
“
(…) in totale da AP 1 ho comperato 14 grammi di cocaina per un totale di CHF 2'600.-.
ADR che sul totale di 2600.- ritengo di
avergliene pagati una cifra compresa tra CHF 500.- e 600.-. Quindi ritengo di
avere un debito nei suoi confronti di almeno CHF 2'000.-.”
(RPG 28.10.2011
allegato 102: verbale PS Bf. 04.05.2011 pag. 3).
AP 1 ammette solo in parte la vendita,
limitandola a 5 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1
01.07.2011 pag. 6).
Questa Corte ritiene del tutto attendibile la dettagliata
chiamata in causa di Bf. ed accerta, così, che AP 1 gli ha venduto 14 grammi di cocaina.
b.22. Ca. ha
dichiarato di avere acquistato, qualche volta a credito e sempre al bar della __________
, da AP 1 3,6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 91: verbale PS Ca.
28.04.2011 pag. 4).
“
ADR che in totale ritengo di avere acquistato da
AP 1, nel corso dell’ultimo anno e mezzo un totale di almeno 6-7 pezzi.
ADR che in ogni singolo pezzo che AP 1 mi vendeva vi era all’interno almeno 0.6 grammi. Di questo ne sono sicuro visto che una
volta ho pesato quanto mi aveva venduto.”
(RPG 28.10.2011
allegato 91: verbale PS Ca. 28.04.2011 pag. 4).
AP 1 nega di avere venduto cocaina a Ca. ma
dichiara di avere un credito nei suoi confronti di fr. 1'400.-/1'500.- (RPG
28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 3).
In queste condizioni, la scrivente Corte, rilevato
come l’ammissione di AP 1 di essere creditore di Ca. avvalori la già di per sé
credibile dichiarazione di quest’ultimo, accerta che AP 1 gli ha venduto 3,6 grammi di cocaina.
b.23. Cb. ha
detto di essere andato da AP 1 al bar della __________ poiché aveva saputo
ch’egli era disposto a prestare soldi a suoi compaesani e che, ricevuto il
prestito richiesto, ha, da lì in poi, acquistato cocaina da AP 1. Ha precisato che AP 1 metteva lo stupefacente in sacchettini di plastica alimentare trasparente
bruciati all’estremità superiore che, poi, inseriva in pacchetti di sigarette
vuoti e che gli acquisti avvenivano solitamente al bar della __________ .
“
(…) ho acquistato 10 grammi di cocaina da AP 1, che ho utilizzato per il mio consumo personale. Successivamente posso
dire di essere ancora andato da AP 1 allo scopo di acquistare cocaina con una
frequenza di circa una volta alla settimana, ogni volta che mi recavo da lui
comperavo uno o al massimo due grammi di cocaina per volta.
Questo in modo regolare fino a circa un mese fa,
poco prima che lo arrestassero. (…) Facendo un piccolo calcolo posso dichiarare
di aver acquistato da AP 1 almeno 70 grammi di cocaina nell’arco di un anno.” (RPG 28.10.2011 allegato 90:
verbale PS Cb. 28.04.2011 pag. 3-4).
AP 1 limita - e la cosa non sorprende - a 5 grammi di cocaina le vendite a Cb. (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag.
3-4).
In queste condizioni, a fronte della particolareggiata
versione di Cb., si accerta che AP 1 gli ha venduto 70 grammi di cocaina.
b.24. Cc. ha
dichiarato di avere acquistato da AP 1, in tre occasioni, complessivi 20 grammi di cocaina e di avere interrotto, poi, i contatti a seguito di un forte
litigio per cocaina non pagata.
“R: Da AP 1 ho acquistato cocaina in tre occasioni.
La prima volta è successo nell’estate 2010,
quando ho comperato da lui 5 grammi di cocaina in una volta sola al prezzo
complessivo di CHF 500.-. Ricordo che è successo sotto casa sua a __________ e
che quella volta mi ha venduto 5 sacchettini in plastica da un grammo ciascuno
che gli ho pagato subito.
La seconda volta è accaduto nel corso dell’estate
2010, credo nel periodo di giugno/agosto 2010, e gli ho comperato ancora 5 grammi, sempre suddivisi in 5 sacchettini di plastica, al prezzo complessivo di CHF 500.- che però
non gli ho pagato.
La terza volta, è stato ancora nello stesso
periodo estivo, quando gli ho preso 10 grammi di cocaina sempre allo stesso prezzo e cioè a CHF 100.- il grammo, che pure non gli ho pagato.
In totale, da AP 1 ho acquistato 20 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.- il grammo, ma gli ho pagato unicamente i primi 5 grammi e gli devo ancora la somma di CHF 1'500.-.
Tutto è accaduto nel corso dell’estate 2010.
D: Ha acquistato altra cocaina da AP 1?
R: No, solo quei 20 grammi e poi abbiamo litigato per il fatto che non gli ho pagato tutta la cocaina acquistata.
Siamo arrivati a metterci le mani addosso quando ci trovavamo al bar __________.”
(RPG 28.10.2011
allegato 98: verbale PS Cc. 3.05.2011 pag. 3).
AP 1 ha respinto integralmente l’addebito,
limitandosi a dichiarare di avere prestato a Cc. fr. 5'000.- per permettergli
di avviare un’attività in proprio come pittore (RPG 28.10.2011 allegato 11:
verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 7-8).
Questa
Corte, ritenendo attendibile la chiamata in causa in quanto disinteressata, circostanziata
e confermata dalle stesse annotazioni di AP 1 sul suo quaderno, accerta che AP
1 gli ha venduto 20 grammi di cocaina.
b.25. Cd. ha
detto di avere acquistato dal compaesano AP 1 complessivamente 61 grammi di cocaina.
“
R: A conti fatti, dandogli 200.-
franchi la volta (provento del mio lavoro) a AP 1 ho versato in contanti, per
l’acquisto di cocaina a 130.- franchi il grammo, non meno di 5'000.- nell’arco
di un anno. A questo si aggiunge il debito di 3'000.- che gli dovevo pagare al
momento della telefonata ascoltata ma che poi sono riuscito a versargli.
Pertanto, in totale a AP 1 io ho dato per la cocaina la somma di CHF 8'000.-
che corrisponde a 61 grammi di cocaina comperata, sostanza che io ho preso solo
ed esclusivamente per mio consumo personale. Non è quindi vero che consumavo
solo una volta al mese, ma il consumo era ogni una o due settimane. Per quanto
riguarda quindi il mio consumo complessivo degli ultimi tre anni, posso
stimarlo attorno a 150/160 grammi di cocaina, compresi i 61 grammi presi da AP 1.”
(RPG 28.10.2011
allegato 155: verbale PS Cd. 20.07.2011 pag. 7).
AP 1 ha, per l’ennesima volta, ridimensionato in
modo cospicuo la fornitura di stupefacente, asserendo dapprima di avere venduto
a Cd. in tre volte un quantitativo complessivo di 6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 13: verbale PS AP 1 18.07.2011 pag. 5) per poi ritornare
sui suoi passi, dicendo di essersi confuso e di non avergli mai venduto droga
ma di essersi limitato a prestargli del denaro (MP INC.2011.1192 AI 146 pag. 3;
RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 3 e 4).
In queste condizioni, non ha da essere spiegato
il motivo per cui questa Corte ha seguito la lineare versione di Cd. ed ha
accertato che AP 1 gli ha venduto 61 grammi di cocaina.
b.26. Ce. ha
dichiarato di conoscere AP 1 da diversi anni, ma di avere saputo solo nel 2009
di potere acquistare cocaina da lui e di avere, perciò, comperato cocaina da
lui da settembre 2009 fino a settembre 2010 per un quantitativo complessivo di 40 grammi.
“
Da circa 2 anni conosco AP 1 e da lui ho
comperato cocaina per circa un anno (dal settembre 2009 al settembre 2010
circa).
Preciso che io AP 1 lo conoscevo già da diversi
anni indietro, ma solamente due anni fa sono venuto a sapere che avrei potuto
avere a disposizione della droga e più precisamente della cocaina da lui
direttamente. Posso dire che negli ultimi 3 anni ritengo di aver consumato
circa 68.8 grammi di cocaina. A questo calcolo sono arrivato calcolando 40 grammi comperati da AP 1 nell’ultimo anno, il quale mi vendeva 1 grammo a CHF 130.-, a questi vanno aggiunti 28.8 grammi acquistati da africani al prezzo di CHF
100.- per 0.6 grammi al pezzo.
Principalmente ho consumato cocaina due volte al
mese durante il finesettimana” (RPG
28.10.2011 allegato 105: verbale PS Ce. 05.05.2011 pag. 2).
AP 1 ha dichiarato di non avere mai venduto alcun
tipo di droga a Ce. e di avergli prestato del denaro al __________perché stava
perdendo (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9).
Questa Corte non può che seguire la versione di Ce.
- di cui si sottolinea il carattere totalmente disinteressato - che trova conferma
nelle risultanze istruttorie, in particolare nei numerosi contatti telefonici
intercorsi tra i due e, pertanto, accerta che AP 1 gli ha venduto 40 grammi di cocaina.
b.27. N. ha
detto di avere conosciuto AP 1 nel corso dell’estate 2010 e di avere acquistato
da lui in più riprese, presso il bar __________ e presso un albergo di __________
, 90 grammi di cocaina confezionata in sacchettini di plastica rotondi,
trasparenti, bruciati in cima.
“
(…) A mio modo di vedere quindi bisogna tenere
in conto che ho acquistato e consumato 90 grammi di cocaina da AP 1 e i restanti 12 grammi li ho comperati da cittadini africani.
Avremmo un totale di acquisto e consumo di 102 grammi di cocaina totali”
(RPG 28.10.2011
allegato 117: verbale PS N. 23.05.2011 pag. 5).
AP 1 ha inizialmente dichiarato finanche di non
conoscere N. (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011 pag. 4).
Messi a confronto, N. ha ribadito la propria
chiamata in causa mentre AP 1 ha modificato le sue iniziali dichiarazioni
ammettendo di avergli venduto 20/25 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato
43: verbale PP AP 1/ N. 15.09.2011 pag. 2-3).
Vista la circostanziata,
lineare e costante chiamata in causa di N., si accerta che AP 1 gli ha venduto 90 grammi di cocaina ritenuto come, ancora una volta, si debba condividere l’appunto della prima
Corte secondo cui è “pacifico che è AP 1, e non N., a mentire” (sentenza
impugnata, consid 20.27., pag 31).
b.28. Cf. ha
dichiarato di avere conosciuto nel dicembre 2010 AP 1, che frequentava il bar __________di
quando lei vi lavorava come cameriera e di avere acquistato da lui
complessivamente 20/25 grammi di cocaina confezionata nella plastica sigillata
con la fiamma dell’accendino.
“
Da AP 1 prendevo quasi sempre un grammo la volta
che mi faceva pagare dai 100.- ai 110.- franchi ciascuno. È capitato al massimo
3 volte che io abbia preso da AP 1 3 grammi in un colpo solo, ma solitamente era un grammo la volta. Pertanto, da quando ho conosciuto AP 1 fino al mese di
aprile 2011, acquistavo da lui una media di 5 grammi al mese e, nell’arco di quel periodo, credo di avere acquistato da lui un totale complessivo
di 20/25 grammi di cocaina, droga che gli pagavo sempre in contanti. Una volta
ricordo che gli ho acquistato un paio di grammi a credito che però gli ho poi
saldato.”
(RPG 28.10.2011
allegato 162: verbale PS Cf. 26.09.2011 pag. 2).
AP 1 si è limitato ad ammettere di avere venduto
a Cf. 3 grammi di cocaina, rilevando come lei gli debba ancora fr. 400.- (RPG
28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 4-5).
Questa Corte ritiene del tutto attendibile la
chiamata in causa, circostanziata anche per quanto attiene alle modalità di
vendita e suffragata dalle intercettazioni telefoniche e, pertanto, accerta che
AP 1 ha venduto a Cf. 25 gr di cocaina.
b.29. Da. ha
dichiarato di avere conosciuto AP 1 quando questi si era rivolto al garage in
cui lavorava per acquistare un’autovettura. Da. ha ammesso di avere consumato
in due anni 30 grammi di cocaina, di cui 20/25 grammi acquistati da AP 1 in pacchettini di plastica che pesavano all’incirca 0,6 grammi e di avere con lui un debito per cocaina non pagata di fr. 1’500.-.
“
In questi due anni ritengo di aver consumato
almeno 30 grammi di cocaina. Questi 30 grammi sono stati acquistati prevalentemente da AP 1 in misura di almeno 20-25 grammi, i restanti li ho acquistati da cittadini africani trovati per caso in strada.”
(RPG 28.10.2011
allegato 79: verbale PS Da. 19.04.2011 pag. 2).
AP 1 ha, in questo caso, ammesso in gran parte la
chiamata in causa, dichiarando di avere venduto a Da. 15 grammi a fr. 100.-/110.- il grammo (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag. 5).
Questa Corte ritiene comunque preferibile la
versione di Da. che destinava quanto acquistato al consumo personale ed è, dunque,
meglio in grado di precisarne i quantitativi e, pertanto, accerta che a lui AP 1 ha venduto 20 grammi di cocaina.
b.30. La
vendita a Db. di 10 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 154: verbale PS Db.
18.07.2011 pag. 2) è stata interamente riconosciuta da AP 1 (RPG 28.10.2011
allegato 16: verbale PS AP 1 19.09.2011 pag. 3).
b.31. Parimenti
è della vendita a Dc. di 62 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 9:
verbale PS AP 1 17.06.2011 pag. 3).
b.32. Ad. ha
dichiarato di avere conosciuto AP 1 a __________, tramite un’amica, e di avere
da lui acquistato cocaina settimanalmente per complessivi 40 grammi, stupefacente destinato al consumo personale. Ad. ha precisato che la cocaina era di
qualità superiore a quella venduta generalmente a __________ ed era contenuta
in sacchetti di plastica trasparente sigillati ed in alcune occasioni nella
carta stagnola delle sigarette. Gli involucri venivano tenuti in un pacchetto
di sigarette “Muratti Ambassador” di colore bianco.
“
In totale affermo di aver, nel corso di questi
sei mesi, acquistato da AP 1 almeno 40 grammi di cocaina, sostanza che ho personalmente consumato da solo e che non ho mai né rivenduto né offerto / ceduto
gratuitamente a terze persone.”
(RPG 28.10.2011
allegato 106: verbale PS Ad. 05.05.2011 pag. 3).
AP 1 ha inizialmente negato di conoscere N. (RPG
28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9), smentendosi
tuttavia in un successivo interrogatorio in cui ha ammesso di avergli venduto
unicamente 2 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1
12.07.2011 pag. 1).
Condividendo l’appunto dei primi giudici secondo
cui “le contraddittorie versioni minano ulteriormente la già nulla
credibilità di AP 1” (sentenza impugnata, consid 20.32, pag. 31), questa
Corte non può che seguire la puntuale versione di Ad. e accertare, così, che AP
1 gli ha venduto 40 grammi di cocaina.
b.33. De. ha dichiarato di aver acquistato da AP 1, nel periodo da
inizio 2010 e per un anno, complessivamente 50 grammi di cocaina recandosi dall’accusato, sotto casa sua, o nei pressi del ristorante della __________
, 3 o 4 volte al mese, acquistando una o due dosi di cocaina per volta,
contenuta in sacchettini di plastica trasparente bruciata sulla parte
superiore. Ogni sacchettino pesava 1 grammo e costava fr. 130.-.
“
Personalmente posso dire di aver acquistato da AP
1, da un anno a questa parte, quindi da inizio 2010, un quantitativo di almeno 50 grammi di cocaina.”
(RPG 28.10.2011
allegato 88: verbale PS De. 26.04.2011 pag. 3).
AP 1 si è limitato a riconoscere una vendita di un solo grammo di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 12: verbale PS AP 1
12.07.2011 pag. 2).
Rilevando come le dichiarazioni di De. siano circostanziate
e puntuali e come ad essa AP 1 opponga il suo usuale gioco al ribasso, questa
Corte non può che seguire la - peraltro del tutto disinteressata - versione del
cliente e accertare che AP 1 gli ha venduto 50 grammi di cocaina.
b.34. Df. ha
detto di aver acquistato da AP 1 complessivamente 12 grammi di cocaina nel periodo che va da settembre 2010 fino a febbraio 2011. Egli ha precisato che
lo incontrava, per gli acquisti, a __________ o nella zona di __________e che
le dosi erano contenute in plastica sigillata con la fiamma.
“
Da AP 1 mi sono rifornito da settembre 2010 fino a febbraio 2011 nella misura di 2 grammi la volta che mi vendeva a CHF 120.- il grammo.
Pertanto da AP 1 ho acquistato in quel periodo un
quantitativo complessivo di circa 12 grammi di cocaina. Ogni grammo di cocaina era avvolto nella plastica e, se ricordo bene, l’involucro era sigillato con
la fiamma dell’accendino.”
(RPG 28.10.2011
allegato 123: verbale PS Df. 24.05.2011 pag. 2).
AP 1 si è limitato ad ammettere di avere venduto
a Df., in una sola volta, 3 grammi di cocaina a fr. 130.- il grammo e di
vantare nei suoi confronti per questa vendita ancora un credito di fr. 400.-
(RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 5).
Concordando con i primi giudici secondo cui “nulla
inficia la validità della chiamata in causa” di Df. (sentenza impugnata,
consid. 20.34., pag. 32) e osservando come essa sia circostanziata e in linea
con le versioni degli altri clienti per quanto attiene alle modalità di vendita,
questa Corte accerta che AP 1 gli ha venduto 12 grammi di cocaina.
b.35. Ea. ha
dichiarato di conoscere AP 1 fin dai tempi delle medie, ma di avere saputo solo
a fine 2010 che egli vendeva cocaina. Ea. ha ammesso di avere acquistato da AP
1 complessivamente 9 grammi di cocaina, in due o tre incontri avvenuti nei
pressi della __________.
“
Per quanto riguarda la cocaina sopra descritta,
dichiaro di averla comperata in due tre occasioni dalla persona di AP 1 .
Ho acquistato tutti i 9 grammi di cui sopra da AP 1 . (…) AP 1 lo conosco da quando sono piccolo perché abitavo a __________
e all’età delle medie fino a qualche anno fa frequentavo la compagnia di __________,
miei coetanei. Frequentavo anche il bar __________ .
Penso di averlo conosciuto quando io giocavo a
calcio. Posso dire di averlo chiamato circa 6 mesi fa e che l’ho cercato con
l’intento di acquistare cocaina da lui. Ho saputo sempre circa 6 mesi fa da
miei conoscenti che AP 1 vendeva cocaina e quindi mi sono rivolto a lui per
l’acquisto di cocaina in due o tre occasioni. In queste occasioni ho sempre
pagato la cocaina in contanti. In tutte le occasioni menzionate io lo chiamavo
e poi ci trovavamo per lo scambio che avveniva a __________ ”.
(RPG 28.10.2011
allegato 110: verbale PS Ea. 06.05.2011 pag. 2-3).
AP 1 ha limitato a 5 i grammi di cocaina venduti
a Ea., precisando di vantare nei suoi confronti un credito di fr. 1'800.-, di
cui fr. 800.- per droga non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1
01.07.2011 pag. 5).
Concordando con la prima Corte che ha precisato
di non ravvisare, in questa ammissione di AP 1, una cattiva fede vista l’esigua
discrepanza (sentenza impugnata, consid 20.35, pag 32), questa Corte ritiene,
comunque, maggiormente attendibile la dettagliata versione di Ea., evidentemente
meglio in grado di ricostruire il quantitativo comperato in funzione di quello
consumato. Pertanto, si accerta che AP 1 gli ha venduto 9 grammi di cocaina.
b.36. Eb. ha
dichiarato di conoscere AP 1 fin da quando aveva 10 anni e di essere venuto
casualmente a sapere, frequentando il bar della __________ , della sua
attività di spaccio. Eb. ha ammesso di avere acquistato da AP 1, a partire da aprile 2010, in una quindicina di occasioni, complessivamente 15 grammi di cocaina contenuti in sacchettini bruciati all’estremità superiore ed ha riconosciuto un
debito per cocaina non pagata di fr. 100.-, così come annotato da AP 1 nel suo
quaderno.
“
In merito a questa persona posso dire di averlo
contattato per l’acquisto di cocaina circa una quindicina di volte, per
l’acquisto di un totale di circa 15 grammi di cocaina. Gli scambi avvenivano o a casa sua o io lo chiamavo, lui mi diceva dove si trovava e ci trovavamo nei
paraggi.
La cocaina era confezionata in sacchettini
bruciati sulla sua parte superiore. (…)
D Le viene fatto prendere atto che è stato
rinvenuto una sottospecie di libro contabile di AP 1, riguardante i crediti
accumulati nei confronti di acquirenti di cocaina. Tra questi risulta come lei
abbia un debito nei suoi confronti per un totale di CHF 100.-. Cosa ha da dire
in merito?
R Posso confermare che devo CHF 100.- ad AP 1 per
l’acquisto di un sacchettino di cocaina che non ho pagato.”
(RPG 28.10.2011
allegato 70: verbale PS Eb. 13.04.2011 pag. 2-3).
AP 1 ha asserito di avere venduto a Eb. solo
salami e che il suo credito di fr. 100.- si riferisce a tali vendite (RPG
28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 4 e allegato 11: verbale
PS AP 1 01.07.2011 pag. 6).
La chiamata in causa di Eb., oltre ad essere
disinteressata, é confermata dalla risultanze istruttorie, in particolare dalle
indicazioni delle modalità di vendita, dall’annotazione dello stesso AP 1 sul
suo quaderno e dalle decine di telefonate intercorse fra i due che,
evidentemente, non sono coerenti con la pretesa vendita di qualche salame.
È, pertanto, accertato che AP 1 ha venduto a Eb. 15 grammi di cocaina.
b.37. Ec. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1 per il proprio consumo
personale, dal 2009 e per due anni, complessivamente 50 grammi di cocaina. Gli incontri - ha detto - avvenivano in orari serali a __________ o a __________
presso il bar della __________ . Le dosi erano contenute in sacchetti di
plastica trasparente o bianca, bruciati sulla parte superiore, del peso di un
grammo e che AP 1 teneva, generalmente, in un pacchetto di sigarette vuoto di
colore bianco. Ec. ha, pure, confermato l’utilizzo di un linguaggio in codice nelle
conversazioni telefoniche con AP 1.
“
La cocaina che acquistavo da AP 1 era
confezionata in sacchettini di plastica alimentare trasparente o bianca,
bruciata sulla sua parte superiore e pesavano circa un grammo. Questa la pagavo
CHF 130.- al grammo. In almeno 2 occasioni ho comperato da AP 1 5 grammi di cocaina tutti insieme, il prezzo era sempre e comunque il medesimo, non faceva sconti. Generalmente
la cocaina la teneva in tasca, all’interno di un pacchetto di sigarette vuoto
colore bianco, non sono in grado di dire di che marca (…) Posso dire che spesso
quando mi sentivo con lui al telefono, dicevo che volevo bere una birra, questo
per non specificare direttamente che volevo della cocaina. AP 1 comunque capiva
che io con quell’espressione “bere una birra” intendevo dire che volevo della
cocaina e non bere una birra.”
(RPG 28.10.2011
allegato 83: verbale PS Ec. 21.04.2011 pag. 3-5).
AP 1 ha, come suo solito, ammesso di avere
venduto solo 5 grammi di cocaina a Ec. (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP
1 22.04.2011 pag. 5).
Rilevando con la prima Corte come questo sia “l’ennesimo
tentativo dell’accusato di ridurre in misura inverosimile le proprie
responsabilità” (sentenza impugnata, consid. 20.37, pag. 33) e
sottolineando l’attendibilità della circostanziata chiamata in causa di Ec., si
accerta che AP 1 gli ha venduto 50 grammi di cocaina.
b.38. La
vendita a Ed. di 6 grammi di cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 159: verbale PS Ed.
15.09.2011 pag. 1) è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011 allegato 16: verbale
PS AP 1 19.09.2011 pag. 4).
b.39. D. ha
dichiarato di avere incontrato AP 1 nel 2009, quando un conoscente di nome Ef.
si era procurato da quest’ultimo della cocaina. D. ha precisato di avere
acquistato cocaina da AP 1 a partire dall’inizio del 2010 fino all’estate di
quell’anno per complessivi 24 grammi. Gli incontri avvenivano al __________, al
ristorante La __________ , al bar __________, al bar __________ e la cocaina
era contenuta - ha precisato - in pacchetti di sigarette marca Muratti.
Egli ha inoltre aggiunto che, durante una
discussione sulla qualità della cocaina, AP 1 gli ha rivelato che si riforniva
da suo cugino (RPG 28.10.2011 allegato 65: verbale PS D. 07.02.2011 pag. 3-5).
“
AP 1 , quella volta, mi aveva detto che non era
sua intenzione fregarmi, ma che lui l’aveva ricevuta così da suo cugino, del
quale non mi ha però fatto il nome e che io non conosco.”
(RPG 28.10.2011
allegato 65: verbale PS D. 07.02.2011 pag. 3)
“
In totale, nel periodo che va da inizio 2010
fino a fine estate 2010, da AP 1 , in almeno 6 occasioni, ho acquistato
complessivi 24 grammi di cocaina al prezzo di CHF 130.- il grammo e, di questo
quantitativo, l’equivalente di CHF 1200.- l’ho preso a credito.”
(RPG 28.10.2011
allegato 65: verbale PS D. 07.02.2011 pag. 5)
AP 1 ha limitato a 10 grammi di cocaina le vendite a D. (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 9).
Rilevata la dettagliata versione di D. e
sottolineato come egli non abbia motivo per accusarsi di un quantitativo
superiore a quello effettivamente comprato, si accerta che AP 1 gli ha venduto 24 grammi di cocaina.
b.40. Fa. ha
detto di avere acquistato dal compaesano AP 1, nel periodo che va dalla fine
del 2009 ad aprile del 2010, complessivamente 15 grammi di cocaina. Gli acquisti avvenivano solitamente nei pressi del Bar __________ e - ha
precisato - la cocaina era contenuta in involucri di plastica sigillati con la
fiamma.
“
Da lui, in quel periodo, cioè da fine anno 2009
fino ad aprile 2010 (non ricordo esattamente le date), posso avere acquistato
un massimo di 15 grammi di cocaina al prezzo di CHF 130.- il grammo.
Le confezioni di cocaina erano di plastica
trasparente sigillate con la fiamma dell’accendino.”
(RPG 28.10.2011
allegato 114: verbale PS Fa. 19.05.2011 pag. 2)
AP 1 circoscrive a 3 grammi il quantitativo di cocaina venduta a Fa. (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1
01.07.2011 pag. 7).
L’attendibilità generale della chiamata in causa
di Fa. deriva, oltre che dal suo evidente disinteresse ad accusare
ingiustamente sé stesso e un suo compaesano, dai molti dettagli che sono
confermati dalle altre risultanze istruttorie. Ne deriva che si accerta che AP
1 gli ha venduto 15 grammi di cocaina.
b.41. Fb. ha
dichiarato di conoscere il compaesano AP 1 da una quindicina di anni e di avere
acquistato da lui, nel periodo che va da inizio giugno 2010 ad inizio aprile
2011, almeno 15 grammi di cocaina. Gli acquisti avvenivano, tra l’altro, presso
il bar della __________ e - ha precisato - la cocaina era contenuta in
sacchetti di plastica trasparente da un grammo bruciati sulla parte superiore.
Gli incontri venivano concordati per telefono utilizzando parole allusive,
evitando di parlare esplicitamente di cocaina.
“
Da inizio giugno a inizio aprile posso affermare
quindi di aver acquistato da AP 1 almeno 15 grammi di cocaina.”
(RPG 28.10.2011
allegato 95: verbale PS Fb. 29.04.2011 pag. 3)
“
Come detto per telefono non si parlava mai
esplicitamente di cocaina, ma ci si faceva capire, difatti quando lui mi chiede
per quante persone bisogna preparare la cena, in realtà intendeva chiedermi
quanta cocaina io volessi.”
(RPG 28.10.2011
allegato 95: verbale PS Fb. 29.04.2011 pag. 4)
AP 1 respinge per intero la chiamata in causa (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 6-7).
A fronte della totale negazione di AP 1, acquista
maggiore valenza probatoria la chiamata in causa del cliente - già di per sé credibile
- che riferisce dettagli sulle modalità di vendita che non potrebbe conoscere
se non avesse effettivamente comprato stupefacente da AP 1. In queste circostanze, ancora una volta si accerta, sulla scorta delle dichiarazioni
dell’acquirente, che AP 1 ha venduto a Fb. 15 grammi di cocaina.
b.42. La
vendita a Fc. di 4 grammi di cocaina è stata ammessa da AP 1 (RPG 28.10.2011
allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 2-3).
b.43. Fd. ha
dichiarato di avere contattato al ristorante della __________ AP 1 sapendo,
da voci che circolavano, che egli disponeva di cocaina ed ha ammesso di avere
acquistato da lui, nell’arco di un anno, complessivamente almeno 12 grammi di cocaina. Gli acquisti - ha detto - avvenivano sempre a __________ nei posteggi dietro la
stazione FFS. La droga era contenuta in sacchettini a forma di goccia, bruciati
per sigillarli all’estremità superiore, che AP 1 estraeva da un pacchetto di
sigarette vuoto. Fd. ha pure ammesso un debito di fr. 900.- nei confronti di AP
1 per cocaina non pagata (RPG 28.10.2011 allegato 150: verbale PS Fd.
04.07.2011 pag. 2-4).
“
D AP 1 assunto a verbale d’interrogatorio ha
ammesso di averle venduto della cocaina e di avere nei suoi confronti un
credito di CHF 900.-. Cosa ha da dire in merito?
R Confermo il debito nei confronti di AP 1 e
ribadisco di avergli acquistato almeno 12 grammi di cocaina, 1 al mese per un periodo di 1 anno in cui ho fatto uso di tale sostanza.”
(RPG 28.10.2011
allegato 150: verbale PS Fd. 04.07.2011 pag. 4)
AP 1 ha ammesso di avere venduto a Fc. 6 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.- l’uno (RPG 28.10.2011 allegato 11: verbale PS AP 1
01.07.2011 pag. 3), aumentati a 7 grammi in un successivo interrogatorio (RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1 30.09.2011 pag. 4).
Non ha da essere argomentato molto per motivare
il fatto che questa Corte, alle incostanti dichiarazioni di AP 1 della cui
generale non credibilità già s’è detto, preferisca quelle, coerenti e costanti,
di Fd. che, peraltro, ha calcolato, con un metodo del tutto condivisibile, il
quantitativo acquistato, sulla scorta del quantitativo e del periodo di
consumo. Ne segue che si accerta che AP 1 gli ha venduto 12 grammi di cocaina.
b.44. Fe. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1, nel periodo da
gennaio a marzo 2011, tra i 7 e i 9 grammi di cocaina precisando che essa era contenuta in piccoli pacchettini di plastica e che, durante le conversazioni
telefoniche, i due usavano parole come “salame”, “olio“ e “arance”
per riferirsi alla cocaina. Fe. ha, poi, ancora detto che le forniture
avvenivano, per di più, a __________ presso il bar della __________ (RPG
28.10.2011 allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 2-5).
“
ADR che solitamente gli scambi di cocaina con AP
1 avvenivano a __________ presso il bar della __________ . In pratica quando
io finivo di lavorare ed avevo voglia di cocaina, passavo di là ed incontravo AP
1.
ADR che in quel periodo nero acquistavo almeno 3
pezzi alla settimana.
Pertanto posso dire di avere acquistato da AP 1
nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2011 un totale di almeno 10 palline
da AP 1, quindi ritengo di avere acquistato un totale variante tra i 7 grammi e i 9 grammi.” (RPG 28.10.2011 allegato 97:
verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 3)
“
R Posso dire che quella volta avevo chiamato AP
1 perché volevo della cocaina. Infatti ho usato il termine “Salame”, come lui
mi aveva detto, al posto di usare la parola cocaina.
Il pezzo di salame si intende il sacchettino
piccolo, quello normale.”
(RPG 28.10.2011
allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 4)
“
R In questa telefonata AP 1 mi diceva che la cocaina era arrivata usando il termine olio e arance.”
(RPG 28.10.2011
allegato 97: verbale PS Fe. 02.05.2011 pag. 5)
AP 1 ha negato di avere mai venduto droga a Fe.,
come pure ha negato che con le parole “salame”, “olio” e “arance”
i due alludessero alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 9: verbale PS AP 1
17.06.2011 pag. 5) ed ha sostenuto che Fe. aveva un debito nei suoi confronti
di fr. 10'000.- per un prestito da lui concessogli (RPG 28.10.2011 allegato 11:
verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 4-5).
Come già la prima Corte, nemmeno la scrivente ha
avuto dubbi nel preferire, a quella di AP 1, “la versione del cliente, suffragata
da calzanti dettagli e confortata anche dalle risultanze delle intercettazioni
telefoniche” (sentenza impugnata, consid. 20.44, pag 34) e, in questo
senso, avvalorata dalla totale negazione di AP 1 ritenuto che i dettagli -
veritieri - sull’attività di spaccio di AP 1 possono essere conosciuti soltanto
dai suoi acquirenti.
È, quindi,
accertato che AP 1 ha venduto a Fe. 7 grammi di cocaina.
b.45. Ff., consumatore di cocaina dal 1995, ha dichiarato di avere acquistato da AP 1, nel periodo che va da fine 2008/inizio 2009 sino a
marzo 2011, complessivi 90/92 grammi di cocaina. Egli ha precisato di avere
ricostruito tale quantitativo a partire dal proprio consumo: ovvero 30 grammi nel 2009, 50 grammi nel 2010 e circa 12 grammi da gennaio a marzo 2011. Le forniture - ha
spiegato Ff. - avvenivano a __________ , in un paio di occasioni, al __________
e la droga era in involucri di plastica sigillati con la fiamma riposti in un
sacchetto di sigarette.
Ff. ha, pure, aggiunto che AP 1 gli ha prestato
circa fr. 4'000.-/5'000.- per andare a giocare al casinò (RPG 28.10.2011
allegato 157: verbale PS Ff. 13.09.2011 pag. 2-5).
“
Pertanto, a conti fatti, da AP 1, nel periodo da
fine 2008 / inizio 2009 fino al mese di marzo 2011, ho acquistato un
quantitativo complessivo di circa 90 / 92 grammi di cocaina al prezzo di 120.- / 130.- franchi il grammo; il prezzo era solitamente 130.-
più che 120.-. Le dosi di cocaina erano confezionate in schettini in plastica
chiusi con la fiamma dell’accendino. La cocaina era a volte sotto forma di
sasso, mentre altre volte in polvere.”
(RPG 28.10.2011
allegato 157: verbale PS Ff. 13.09.2011 pag. 3)
AP 1 ha, dapprima, negato interamente l’addebito
affermando di nemmeno conoscere Ff. (RPG 28.10.2011 allegato 16: verbale PP AP
1 19.09.2011 pag. 4), per poi ammettere di avergli venduto al massimo 8 grammi di cocaina che gli deve ancora pagare (RPG 28.10.2011 allegato 17: verbale PS AP 1
30.09.2011 pag. 4).
Questa Corte, come la precedente, non può che
dedurre, dalle contraddizioni dell’appellante, la conferma della sua totale
inattendibilità e, pertanto, accertare sulla scorta della versione di Ff. - puntuale,
circostanziata e suffragata da numerose intercettazioni - che AP 1 gli ha
venduto 90 grammi di cocaina.
b.46. Ga. ha dichiarato di essere, sin dal 2004, un consumatore
saltuario di cocaina e di avere, nel febbraio 2011, acquistato, a credito, da AP
1 2 grammi di cocaina nel bar __________ (RPG 28.10.2011 allegato 72: verbale
PS Ga. 14.04.2011 pag. 2).
“
In effetti, dall’uomo che ho riconosciuto nel
precedente verbale come AP 1 , in un’occasione ho ricevuto due grammi di
cocaina al prezzo di CHF 130.- l’uno, droga che non gli ho pagato subito,
accusando quindi un debito nei suoi confronti per CHF 260.-.
La consegna dello stupefacente, se ricordo bene,
è avvenuta al Bar __________ . (…)
R: Credo fosse ancora nel mese di febbraio 2011
perché, se ricordo bene, io gli ho dato i soldi circa una ventina di giorni
dopo che mi aveva dato la droga a credito.”
(RPG 28.10.2011
allegato 72: verbale PS Ga. 14.04.2011 pag. 2)
AP 1 ha più volte preteso di non avere mai
venduto droga a Ga. (RPG 28.10.2011 allegato 4: verbale PS AP 1 15.04.2011 pag.
4 e allegato 11: verbale PS AP 1 01.07.2011 pag. 2).
Come rilevato dalla prima Corte, se si può pensare
che AP 1 possa avere dimenticato la piccola vendita, non vi sono elementi che
possano inficiare la credibilità del cliente, credibilità che è peraltro
avvalorata dal fatto che egli ha contestualizzato l’acquisto in un esercizio
pubblico che, così come risulta dagli atti, era frequentato da AP 1 e in cui AP
1 spacciava (cfr. supra, consid. 23.3 b.28.).
È, pertanto, accertato che AP 1 ha venduto a Ga. 2 grammi di cocaina.
b.47. Gb. ha dichiarato di avere acquistato da AP 1 complessivamente 60 grammi di cocaina, in parte a credito. Gli acquisti - ha precisato - avvenivano, di regola, presso
il bar della __________ oppure al domicilio di AP 1. Inoltre, Gb. ha spiegato
che, durante le conversazioni telefoniche, AP 1 parlava di olio o di vino
alludendo alla cocaina (RPG 28.10.2011 allegato 81: verbale PS Gb. 20.04.2011
pag. 3).
“
Posso dichiarare in merito ai miei consumi di
aver acquistato almeno 60 grammi di cocaina, come detto al prezzo di CHF 120.-/130
.- al grammo. Sostanza che come detto, in parte gli pagavo immediatamente e
parte mi veniva data a credito.
Il mio debito nei confronti di AP 1 ammonta a
circa CHF 3’300.-, somma che gli devo tutt’ora (…) In merito alle nostre
telefonate posso riferire che AP 1 non parlava mai esplicitamente al telefono
di cocaina. Parlava sempre o di olio o di vino, ma era
sempre comunque riferito alla cocaina.”
(RPG 28.10.2011
allegato 81: verbale PS Gb. 20.04.2011 pag. 3: deposizione confermata
successivamente in allegato 152: verbale PS Gb. 07.07.2011 pag. 4)
La scrivente Corte non ha creduto ad AP 1 che ha
circoscritto a 3 grammi di cocaina la vendita a Gb., aggiungendo di avergli
prestato dei soldi (RPG 28.10.2011 allegato 5: verbale PS AP 1 22.04.2011 pag.
5) ed ha accertato, non avendo motivo di scostarsi dalle dichiarazioni di Gb. (peraltro
disinteressate e suffragate dalle risultanze d’inchiesta quali le
intercettazioni telefoniche), che AP 1 gli ha venduto 60 grammi di cocaina.
b.48. Gc. ha dichiarato di conoscere AP 1 in quanto è suo vicino di casa al mare in __________ e di avere acquistato da lui, negli ultimi
due anni, complessivamente 50 grammi di cocaina. Le forniture - ha detto - avvenivano
presso il bar della __________ e, in una circostanza, nella vicinanze del
domicilio di AP 1.
Ogni grammo di cocaina era contenuto in involucri
di plastica che AP 1 estraeva da un pacchetto di sigarette vuoto (RPG
28.10.2011 allegato 73: verbale PS Gc. 14.04.2011 pag. 2).
“
AP 1, il cui vero nome so essere AP 1 , lo
conosco in quanto è il mio vicino di casa al mare in __________ . Inoltre è la
persona che mi ha fornito in questi due anni la cocaina, posso quindi
confermare di aver comperato da lui circa 50 grammi di cocaina. Generalmente chiamavo AP 1 per telefono al numero __________, e mi incontravo
con lui presso il bar della __________ . In
un’occasione posso confermare di essermi recato pure a casa sua nei pressi
dell’Hotel .
La cocaina che lui vendeva era confezionata
all’interno di pezzi di carta plastica alimentare trasparente, il prezzo di
ogni confezione variava dai 120.- ai 130.- e conteneva all’incirca 1 grammo di cocaina.
Rammento il dettaglio che AP 1 prelevava gli
involucri da vendere dal pacchetto di sigarette, se non ricordo male marca
Muratti colore bianco.”
(RPG 28.10.2011
allegato 73: verbale PS Gc. 14.04.2011 pag. 2)
AP 1 ha negato di avere venduto cocaina a Gc.,
precisando di avergli solo prestato del denaro (RPG 28.10.2011 allegato 4:
verbale PS AP 1 15.04.2011 pag. 5 e allegato 12: verbale PS AP 1 12.07.2011
pag. 2).
La dettagliata versione di Gc. - disinteressata e
ricca di particolari che si ritrovano in quelle degli altri acquirenti - trova
ulteriore conferma nella totale negazione di AP 1.
Ne deriva che
si accerta che l’appellante ha venduto a Gc. 50 grammi di cocaina.
b.49. A queste chiamate in causa dei clienti per complessivi 1'811 grammi di cocaina, va aggiunto l’addebito di ulteriori 200 grammi di cocaina che trova il suo fondamento nelle dichiarazioni rilasciate da M., compagna di AP
1:
“
(…) una volta, nei primi giorni di marzo 2011, AP
1 mi ha telefonato e mi ha chiesto di andare a vedere nel contenitore dello
champagne dove avrebbe dovuto esserci un sacchetto di plastica con la scritta “200” e di portarglielo sotto casa. Sono andata a vedere in cucina ed ho trovato il secchiello dentro
l’armadio sopra il frigorifero. All’interno del secchiello ho poi trovato il
sacchetto in plastica con la scritta “200” proprio come mi aveva descritto AP 1 .
Non sono in grado di dire esattamente quanto
pesasse o quanto fosse grande questo sacchetto o involucro, era comunque più
grande degli altri involucri in plastica che avevo visto fino a quel momento.
Ricordo che quando ho preso in mano questo involucro ho sentito che era duro
come un sasso, l’ho preso e l’ho portato a AP 1 che mi stava aspettando di
sotto”.
(RPG 28.10.2011
allegato 52: verbale PS M. 13.04.2011 pag. 3; cfr. anche quanto da quest’ultima
inizialmente accennato allo stesso riguardo in allegati 50, pag. 3; 51, pag. 2)
Dinanzi al procuratore pubblico, M. ha stimato il
peso di quel sacchetto come segue:
“
ADR: che non saprei dire il peso di quel
sacchetto. Io sono abituata a pesare la carne perché sono in dieta da circa 2
anni. In genere peso bistecche da 100/120 grammi l’una. Quel sacchetto poteva
pesare come una bistecca.”
(RPG 28.10.2011
allegato 54: verbale PP M. 05.05.2011 pag. 4)
In sede di confronto con l’accusato, M. ha
riconfermato al procuratore pubblico la propria deposizione:
“
Confermo quanto dichiarato ieri all’interrogante
nel senso che una volta AP 1 mi ha chiesto di portargli un sacchetto di
plastica trasparente sul quale vi era la scritta 200 all’interno del quale vi
era qualche cosa di duro. Il sacchetto si trovava all’interno del secchiello
del ghiaccio.
AD: confermo che quel sacchetto poteva pesare
come una bistecca di 100/120 grammi come dichiarato ieri. È stata l’unica volta
che ho portato un sacchetto di questo tipo ad AP 1”.
(MP INC.2011.1192 AI 62
pag. 4).
Dal canto suo, durante l’inchiesta, AP 1 ha ridimensionato il quantitativo dell’involucro:
“
È giusto quanto ha detto M. ma il peso non era
di 200 grammi bensì solo di 20 grammi. Sul sacchetto avevo scritto la cifra di
200 per sbaglio perché in realtà volevo scrivere 20 ma mi è scappato uno zero
di troppo.” (MP INC.2011.1192
AI 62 pag. 4).
Al dibattimento d’appello, invece, AP 1 ha, in un primo tempo, negato di avere mai messo un sacchetto nel secchiello del ghiaccio. Poi è
tornato sui suoi passi ripetendo quanto già detto agli inquirenti:
“
In relazione al pacchetto su cui c’era scritto
200 AP 1 dichiara di non avere mai chiesto alla sua compagna di prendergli un
pacchetto del secchiello del ghiaccio. Nel secchiello del ghiaccio non ha mai
messo nessun pacchetto di cocaina.
A domanda della presidente che gli chiede ancora
una volta se nel secchiello del ghiaccio non ha mai messo nessun pacchetto,
rispondo che, in realtà, ho messo un pacchetto di cocaina nel secchiello del
ghiaccio. Però quel sacchetto conteneva solo 20 grammi di cocaina. Io ho sbagliato e ho scritto 200 invece di 20. Come ho già detto io con la scuola
sono a zero.” (verbale dibattimento
d’appello, pag 6)
La ritrattazione tentata in sede d’appello non fa
che confermare come la credibilità di AP 1 sia pari a zero e come, quindi, le
sue dichiarazioni siano sostanzialmente inutilizzabili. Non credibile - poiché
evidentemente tesa a smentire il chiaro significato dell’annotazione sul
pacchetto del numero 200 - è la tesi dell’errore di scrittura: tutto dimostra
come, contrariamente a quel che vuol far credere, i numeri e le quantità AP 1
li conosceva bene e li sapeva usare.
Quanto alle dichiarazioni della convivente, si
concorda con la prima Corte ritenendole “un garbato tentativo della M. di
ridurre la responsabilità penale del compagno rispetto all’indicazione numerica
figurante sull’imballaggio, tentativo reiterato in sede di confronto” (sentenza
impugnata, consid. 21, pag. 36) e, ancora una volta, si condivide l’annotazione
dei primi giudici secondo cui è, in ultima analisi, “il dire dell’accusato,
bugiardo sino all’inverosimile, a convincere che il contenuto corrispondeva
all’indicazione figurante sull’involucro” (sentenza impugnata, consid. 21,
pag. 36).
Inoltre,
diversamente da quanto vorrebbe la difesa di AP 1, sarebbe errato includere
questi 200 grammi di cocaina nel quantitativo di 1'811.10 grammi complessivamente acquistato dai clienti che, interrogati dagli inquirenti, hanno
ammesso di avere acquistato cocaina da AP 1.
Lo
stesso AP 1 ha, infatti, dichiarato al procuratore pubblico che:
“
ADR: che quella cocaina era effettivamente
formato “sasso”, era dura e l’ho venduta così com’era a una persona venuta
dall’Italia che mi aveva telefonato.
ADR: che questa persona si chiama Gd. e viene da __________.
Non so il suo cognome. Non ricordo neppure il suo numero di telefono. Gli ho
venduto la cocaina a CHF 100.- il grammo, lui mi ha dato subito CHF 1'500.- e
mi deve ancora CHF 500.- che non ho mai più visto.”
(MP INC.2011.1192 AI 62
pag. 4-5).
Orbene, nessuno dei clienti che hanno chiamato in
causa AP 1 per acquisti di cocaina di cui all’atto d’accusa corrisponde al
citato profilo.
Ne deriva, in conclusione, che è accertato che AP
1 ha venduto un totale di 2'011.10 grammi di cocaina.
23.4. A confermare la vendita di 2'011.10 grammi di cocaina è, indirettamente, lo stesso AP 1, che ha puntualmente annotato, di
proprio pugno, su un quaderno verde (sequestrato dalla polizia al momento del
suo arresto), diversi importi affiancandoli a dei nominativi che, come
confermato dallo stesso AP 1, corrispondevano a suoi crediti, rispettivamente a
suoi debitori.
La somma
di questi importi è pari a fr. 336’800.- e ad euro 9'500.-.
AP 1 ha, in un primo momento, giustificato le ragioni dei crediti come segue:
“
R: Si tratta di credito che io ho accumulato con
la mia attività di vendita di prodotti alimentari svolta negli ultimi due anni
e mezzo”
(RPG 28.10.2011
allegato 9: verbale PP AP 1 17.06.2011 pag. 7)
Solo dopo che l’interrogante gli ha prospettato
che molte delle persone interrogate hanno dichiarato che si trattava di loro
debiti nei suoi confronti per acquisti di cocaina a credito, AP 1 ha ammesso:
“
R: Confermo che in questo quaderno ho registrato
pure i debiti riferiti a persone che mi hanno acquistato cocaina a credito. Ma
vi sono pure le persone alle quali ho prestato soldi e le persone alle quali ho
venduto prodotti alimentari. Io mischiavo tutto assieme. Io non facevo la
distinzione fra prestiti di cocaina, prestiti di soldi o vendite alimentari,
facevo una somma unica per ogni persona.”
(RPG 28.10.2011
allegato 9: verbale PP AP 1 17.06.2011 pag. 7)
AP 1 ha riconfermato questa versione anche
durante il seguito dell’istruttoria:
“
ADR: che annotavo i soldi che mi dovevano per la
cocaina che vendevo a credito su un taccuino tipo quelli da ristorante.
Rientrato a casa ricopiavo le cifre sul quaderno verde che mi è stato
sequestrato dalla polizia. Nello stesso registravo sia il denaro che prestavo
per altri motivi, sia il denaro che mi era dovuto per la vendita di prodotti
alimentari.
ADR: che non facevo nessuna distinzione negli
importi che scrivevo per distinguere quelli relativi alla vendita di cocaina.”
(MP INC.2011.1192 AI 62
pag. 4).
In realtà, l’inchiesta ha evidenziato che solo in
rari casi gli interrogati hanno dichiarato di avere acquistato da AP 1, oltre
alla cocaina, anche prodotti alimentari (salami, olio, provole, ecc.). Inoltre,
anche in questi rari casi, i clienti hanno precisato che ciò avveniva solo in
alcune occasioni, mentre la regola era l’acquisto di stupefacente a cui, del
resto, si alludeva nelle telefonate con AP 1 proprio parlando di prodotti
alimentari (RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale PS J. 18.04.2011 pag. 5;
allegato 42: verbale PP di confronto AP 1/ J. 15.09.2011 pag. 3).
Di contro,
nessuna delle persone sentite dagli inquirenti ha riconosciuto di avere, nei
confronti di AP 1, debiti per cibarie non pagate.
D’altro canto, dalle notifiche di tassazione agli
atti dell’accusato, non risulta che AP 1 svolgesse un’attività commerciale
volta alla compravendita di generi alimentari, né tantomeno che percepisse un
reddito riconducibile a tale attività commerciale (RPG 28.10.2011 allegato 16:
verbale PP AP 1 19.09.2011, pag. 2; INC.2011.1192 AI 144). Lo stesso, del
resto, non ha nemmeno reso verosimile tale attività producendo documentazione a
supporto, né la sua compagna l’ha mai visto vendere questi prodotti alimentari
(RPG 28.10.2011 allegato 53: verbale PS M. 20.04.2011, pag. 4). Dagli atti
istruttori emerge che alcune delle persone sentite dagli inquirenti hanno
ammesso un debito nei confronti di AP 1 per avere da quest’ultimo comperato
cocaina a credito. Solo in pochi casi il prestito erogato da AP 1 è stato
destinato dai beneficiari ad attività lecite (es. gioco al casinò). Nel
complesso è, pertanto, verosimile che del credito di fr. 350'000.- (fr.
336’800.- e euro 9'500), la maggior parte fosse per cocaina venduta a credito e
solo una minima parte per prestiti di natura lecita.
Inoltre, come visto, è dal 2003 che AP 1 non
svolge alcuna attività lavorativa, né ha fonti di reddito degne di rilievo, ciò
che induce questa Corte a ritenere che anche il denaro erogato da AP 1 ad amici
e conoscenti per fini leciti provenisse dalla sua attività di spaccio.
Già sulla scorta di questi presupposti, avendo
mediamente AP 1 venduto cocaina a fr. 120.- al grammi, l’importo creditizio
complessivo di fr. 350'000.- annotato sul quaderno verde, corrisponderebbe a
circa 3 kg (per la precisione 2.916 kg) di cocaina non pagata, ovvero ad un
quantitativo ben superiore ai 2'011.10 grammi di cocaina imputatigli.
Invero, IM 1, confrontato con il contenuto di
una sua conversazione telefonica (25.03.2011 ore 19.36) con AP 1, ha dichiarato al procuratore pubblico quanto segue:
“
Mi ricordo grosso modo di questa telefonata dove
AP 1 si lamentava della qualità della cocaina inviatagli e mi comunicava di non
avere i soldi per pagarmi la cocaina inviatami in precedenza perché aveva
dovuto sostenere molte spese. Non mi ricordo a quanto ammontasse il debito nei
miei confronti. A volte lui mi doveva qualche migliaio di euro, al massimo ha
accumulato un debito di 6'000 o 7'000 euro.”
(RPG
28.10.2011 allegato 25: verbale PP IM 1 10.08.2011, pag. 6).
AP 1 ha confermato dinanzi al procuratore
pubblico la correttezza della suddetta dichiarazione (RPG 28.10.2011 allegato
14: verbale PP AP 1 23.08.2011, pag. 10).
Per stimare il quantitativo di droga venduto da AP
1 occorre tenere conto di questo debito verso IM 1 di al massimo
euro 7'000 (fr. 350'000.- meno euro 7'000
corrispondenti a fr. 10'000.-), così come del margine di guadagno che AP 1
aveva sulle vendite di cocaina pari a fr. 55.- al grammo (prezzo di vendita
120.- fr./gr. meno prezzo di acquisto 50 euro/gr corrispondenti a 65.-
fr./gr.).
Non avendo AP
1 pressoché debiti verso IM 1, se non per fr. 10'000.-, egli ha pagato con
altri soldi la cocaina per cui non è stato ancora saldato.
Sulla scorta di quanto sopra, l’importo
risultante di fr. 340'000.- qualora si riferisse per intero allo spaccio di
cocaina di AP 1 equivarrebbe a vendite per 6'181 grammi. Pur ipotizzando che una parte, come visto sicuramente minoritaria se non marginale, dei
crediti provenisse dalla vendita di generi alimentari della __________ , AP 1
avrebbe venduto un quantitativo di cocaina ben più elevato di quello
ascrittogli nell’atto di accusa.
Anche da questa prospettiva, trova, pertanto, ampia
conferma l’addebito ad AP 1 di vendite per almeno 2'011.10 grammi di cocaina.
Questa conclusione è del resto ancor più
inconfutabile se solo si considerano le spese sostenute da AP 1 per l’acquisto
nel 2009/2010 di un immobile a __________ (__________ ) pagato euro 70'000.-,
per i relativi lavori pari a euro 7'500.- (INC.2011.1192 AI 73 pag. 2, AI 107
pag. 5), per la sostituzione della propria auto e di quella in uso alla moglie
(fr. 40'000.- nel 2011) nonché per far fronte al mantenimento della sua famiglia.
Ad esse va inoltre aggiunto l’importo in contanti di fr. 10'000.- sequestrato
al suo domicilio ed il fatto che dall’ottobre 2008 non sono state più avviate
procedure esecutive a suo carico. Questa favorevole situazione economica di AP
1 non può certo giustificarsi, come vorrebbe l’appellante, con ipotetiche e
fantasmagoriche sue partecipazioni al Ristorante del cugino a __________. Né è
spiegabile alla luce delle sue vincite d’azzardo avvenute a gennaio 2008 per
complessivi fr. 19'100.- presso il __________. Tanto più che questo casinò ha
escluso AP 1 dal gioco a livello svizzero dal 15 maggio 2008 nell’ambito delle
misure di prevenzione del gioco problematico, ciò che rende verosimile ch’egli
abbia speso molto al gioco.
23.5. Infine,
a mente di questa Corte è del tutto sostenibile, diversamente da quanto
vorrebbe l’appellante, che il periodo concernente le vendite di cocaina da
parte di AP 1 sia iniziato prima delle importazioni dalla __________ alla
Svizzera da parte di IM 1 per il tramite di IM 2 (dall’estate 2008 al 9
aprile 2011 per le vendite di AP 1; da inizio 2009 al 9 aprile 2011 per le
importazioni da parte dei tre correi), e che fra le vendite e le importazioni
ci sia una diversità di quantitativi di cocaina (2'011.10 grammi di cocaina venduti al dettaglio da AP 1 mentre 1'200 grammi di cocaina importati dalla __________ in Ticino).
È infatti
lo stesso AP 1, che non ha mai consumato droga e che quindi si riforniva per
spacciare, ad affermare dinanzi al procuratore pubblico:
“
ADR: che la cocaina che acquistavo dai ragazzi
di colore a __________ era sottoforma di formaggino o “disco” oppure sottoforma
di ovuli. L’ovulo era della grandezza di circa un dito”
ADR: che non ho mai consumato sostanze
stupefacenti. Una sola volta ho provato un po’ di cocaina che avevo sul dito.
Non mi ha detto nulla l’ho sputata.”
(MP INC.2011.1192 AI 62
pag. 5).
Che AP 1 non avesse quale unico fornitore IM 1 è
del resto confermato de relato da H., compagno di cella di IM 1:
“
IM 1 mi ha pure detto che oltre a quelle
spedizioni non ha fatto altro perché a AP 1 non piaceva la qualità della sua
cocaina ed infatti andava a rifornirsi direttamente da africani in Svizzera.”
(RPG 28.10.2011
allegato 173 pag. 3)
D’altronde, come già ricordato al considerando n.
19. di questa sentenza, S., allorquando è stato interrogato dalla polizia
nell’ambito dell’inchiesta a carico di F., sospettato di avere venduto nel
2009/2010 una cospicua quantità di cocaina nel Canton Ticino, ha ammesso che
fra i clienti di quest’ultimo vi era AP 1. S. ha aggiunto di avere fatto da
tassista a F., accompagnandolo nel 2010 una decina di volte in sei mesi da AP 1
(RPG 28.10.2011 allegato 68: verbale PS S. 09.02.2011 pag. 5-6; MP
INC:2011.1192 AI 3 pag. 2).
Trova riscontro pertanto la tesi della pubblica accusa
secondo cui AP 1 si è rifornito di cocaina anche da terze persone all’infuori
di IM 1, prima e durante il traffico di droga proveniente dalla __________ .
23.6. Riguardo alle relazioni fra il quantitativo venduto e il
quantitativo importato, è opportuno annotare, così come fatto dalla prima
Corte, che il secondo è compreso nel primo e che, quindi, a AP 1 è, in
definitiva, imputato di avere venduto 2'011,1 grammi di cocaina di cui 1’100 grammi importati dalla __________ in correità con terzi. In
merito, si cita quanto annotato dai primi giudici:
“
AP 1, per sua
parte, non si deve preoccupare altre misura di queste
ammissioni. Visto che il Procuratore pubblico non ha nemmeno tentato di
sostenere che i 2 kg asseritamente spacciati (punto 1.2.1 AA) AP 1 se li
sarebbe procurati da una fonte diversa dal duo IM 2-IM 1, si deve al contrario
necessariamente ammettere che i 1’100/1’200 grammi a lui pervenuti con il bus della __________sono
parte di quelli imputatigli come vendita al dettaglio al punto 1.2.1 AA. E'
vero che per la LFStup ogni comportamento connesso allo stupefacente è
reprensibile in sé, e che perciò AP 1, formalmente, ha commesso un primo reato
importando detti 1'100/1'200 di cocaina grazie a IM 2 e IM 1, e ha quindi
commesso un'ulteriore violazione della LFStup al momento della rivendita dello
stupefacente, d'altra parte è anche logico che colui che è imputato della (più
grave) fattispecie costituita dalla vendita al dettaglio di circa 2 kg di cocaina si deve in qualche modo prima essere procurato lo stupefacente da vendere.
Pertanto, ai fini della determinazione della pena
la colpa di colui che vende non risulta più grave per avere in precedenza
comperato, non essendo possibile fare altrimenti, ovvero non potendosi
procedere a vendite se prima non ci si è procurati la disponibilità dello
stupefacente.
AP 1 è perciò autore colpevole di questa ipotesi
di reato senza che vi sia una duplice imputazione per rapporto al punto 1.2.1
AA, ma è comunque l'ipotesi dell'avvenuta vendita dei 2 kg di cocaina al
dettaglio ad incidere sulla sua pena, e non invece il pregresso acquisto dello
stupefacente dal IM 1.”
(sentenza impugnata,
consid. 9, pag. 15)
C. Commisurazione
della pena
24. AP 1 contesta la pena inflittagli dai primi giudici che, sostiene,
dev’essere contenuta entro i 3 anni di detenzione, sospesa con la condizionale
parziale, con un periodo da espiare di 18 mesi al massimo e un periodo di prova
di tre anni.
24.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto, dal profilo soggettivo,
a carico dell’accusato:
- il
fatto che sia persona matura, padre di famiglia con figli in età tra 5 e 30
anni e, pertanto, ben consapevole degli effetti deleteri prodotti dalla
dipendenza da stupefacenti;
- il fatto che, da una
decina d’anni, si sia accomodato non espletando più alcuna attività lavorativa,
non intraprendendo più alcunché dopo un duraturo periodo di disoccupazione;
- il fatto che, almeno
dal 2009, abbia agito non sporadicamente ma “in modo endemico”,
sostituendo quanto meno dal 2009 il lavoro con l’attività di spacciatore al
dettaglio di cocaina d’alto costo;
- il fatto che egli
intendesse “salire di livello”, vendendo chili e non più grammi di
cocaina;
- l’aver agito per mero
scopo di lucro, allo scopo di vivere agiatamente (acquisto Mercedes) senza
dover lavorare, ed essendo finanche ammirato nella realtà di /__________ (dove
erogava prestiti a conoscenti).
La prima Corte ha, poi, considerato ai fini del
giudizio in modo neutro i precedenti di AP 1. I primi giudici hanno ricordato
che egli non è incensurato avendo, tra l’altro, a suo carico una grave
condanna, ancorché lontana nel tempo (1984), della Corte delle assise
correzionali di __________per lesioni intenzionali e minaccia contro
funzionari. Per la prima istanza “dato il tempo trascorso AP 1 non può
essere considerato un recidivo o un delinquente abituale, d’altronde egli
nemmeno può essere equiparato ad una persona formalmente incensurata”.
La Corte ha poi considerato, dal profilo
oggettivo, a carico dell’accusato:
-
il quantitativo di cocaina spacciata negli anni,
estremamente importante, pari a 2'011.10 grammi;
-
la vasta cerchia di clienti da lui riforniti;
-
il notevole reddito conseguito con lo spaccio di
cocaina.
In relazione alla persona, la prima Corte ha
infine considerato che AP 1 ha delinquito dopo aver vissuto 35 anni in
Svizzera, ovvero da persona che, in teoria, era pienamente integrata nel
tessuto sociale, ciò che, a mente dei primi giudici, rende il suo agire ancor
più grave rispetto a quello di chi, trovandosi in Svizzera provvisoriamente,
cerca un facile guadagno che potrebbe risollevare le sorti sue e della sua
famiglia indigente una volta ritornato in patria.
Gli elementi
di cui sopra hanno indotto i primi giudici a considerare la colpa di AP 1 “oggettivamente
e soggettivamente grave”.
Da ultimo, la
prima istanza ha considerato che AP 1 non può vantare particolari circostanze
attenuanti, non avendo egli collaborato in alcun modo all’inchiesta,
perseverando nel negare le sue colpe anche di fronte ad eloquenti
intercettazioni telefoniche a suo carico. A mente della prima Corte, solo
quando è stato chiamato in causa da IM 2 e da IM 1, AP 1 ha ammesso parte della verità, limitandosi a dichiarare di avere spacciato cocaina per 1'200 grammi anziché per 2'011.10 grammi. Persino, continuano i primi giudici, dopo aver riconosciuto
di aver venduto quanto acquistato, non essendo AP 1 tossicodipendente, egli, di
fronte alle singole contestazioni, ha circoscritto le sue vendite a soli 200 grammi di cocaina. Questo comportamento processuale è stato inteso dalla prima Corte come assenza
di ravvedimento.
Unici elementi
considerati dai primi giudici a favore di AP 1 sono, pertanto, stati il lungo
carcere preventivo sofferto, da intendersi il periodo di privazione della
libertà che ha preceduto il processo ed il corretto comportamento processuale.
I primi
giudici, partendo da una pena di base di poco superiore a 5 anni, l’hanno
leggermente ridotta, considerando “adeguata alla sua grave colpa” una
pena detentiva di 4 anni e 10 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto
(sentenza impugnata, consid. 27, pag. 39-41).
24.2. AP 1
motiva la richiesta di riduzione della pena con il proscioglimento dall’accusa
di atti preparatori riferiti ad 1 kg di cocaina e con la diminuzione della
quantità di cocaina spacciata da 2,1 kg a 1,2 kg.
Per
l’insorgente, inoltre, la prima Corte non ha considerato ch’egli ai pur
numerosi clienti “si era limitato a fornire piccole dosi di cocaina alla
volta, solamente per il consumo personale”, ciò che, sempre secondo
l’appellante, ridimensiona la messa in pericolo della salute altrui.
AP 1, pur
riconoscendo il suo fine di lucro, sottolinea che con lo spaccio ha vissuto una
vita agiata ma si è anche “dimostrato generoso con i suoi conoscenti,
concedendo loro prestiti o vendendo cocaina a credito, senza nessuna garanzia
di incassarne il prezzo”. AP 1, inoltre, si considera uno sprovveduto e non
un delinquente senza speranza di ravvedimento come definito dall’accusa e dalla
prima Corte. A comprova del suo agire maldestro, egli ricorda di essersi
avvalso del telefono portatile della sua convivente, facendosi facilmente
intercettare, di avere usato un linguaggio in codice del tutto ridicolo (vino,
olio, salumi, vestiti, lastre, ecc.), di avere tenuto la contabilità dei propri
traffici avvalendosi di un quaderno nascosto sotto il tavolo della cucina, di
avere celato la cocaina nel secchiello dello champagne e di essersi fatto
consegnare lo stupefacente dentro il sacco del pane. AP 1 tiene, poi, a
precisare di non avere mai minacciato nessuno per riscuotere i crediti della
cocaina venduta o di altro genere e di essere stato gabbato da clienti che non
lo pagavano. Per l’insorgente va, inoltre, considerato ch’egli “ha sempre
agito da solo nella vendita di cocaina”, non essendosi avvalso di
spacciatori in sua vece, come pure che “non vendeva mai grossi quantitativi
in blocco, e faceva tutto in casa”. Con riferimento al suo comportamento
durante l’inchiesta, AP 1 si arroga il merito di avere reso possibile, con le
sue ammissioni (verbale d’interrogatorio di confronto con IM 1 del 04.10.11),
la condanna di IM 1 e IM 2 per un traffico di 1,2 grammi di cocaina, nonostante questi ultimi in istruttoria abbiano tentato di limitare le loro
responsabilità. L’insorgente evidenzia, infine, la correttezza del suo
comportamento processuale durante la carcerazione preventiva, diversamente da IM
1 e IM 2 che hanno tentato d’inquinare l’inchiesta. In merito alla sua vita
anteriore, l’appellante sottolinea il “lunghissimo tempo trascorso”
dall’ultima condanna e ricorda di essere stato un lavoratore di lungo corso nei
più svariati settori. In relazione alla sua situazione personale ed a conferma
della fondatezza delle sue dichiarazioni di ravvedimento, egli ricorda di
essere padre di due bambini di 11 e di 5 anni. Per l’appellante, infine, la
pena pronunciata dal primi giudici è esagerata se confrontata con la prassi
adottata in casi analoghi negli ultimi anni dalla Corte delle assise criminali.
Sulla base di tutti gli elementi evidenziati, AP 1, ritenendo non necessaria la
totale espiazione della pena esistendo “una reale prospettiva per un suo
ravvedimento”, ne chiede la riduzione a 3 anni di detenzione da espiare
parzialmente per al massimo 18 mesi con un periodo di prova di tre anni (dichiarazione
d’appello pto. 4.3.-4.5., pag. 11-15; verbale
dibattimento d’appello pag. 7).
24.3.1. Giusta
l’art. 19 cifra 1 della vLStup (vigente art. 19 cpv. 1 LStup), chiunque senza
essere autorizzato, tra l’altro, acquista, trasporta, detiene, distribuisce,
procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi
scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a
tre anni o con un pena pecuniaria.
Nei casi gravi la pena è la detenzione non
inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è
grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una
quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie
persone (art. 19 cifra 2 lett. a vLStup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup),
il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso
(DTF 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc.6P.149/2006,
6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz.,
Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse,
Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19
LStup, n. 81).
24.3.2. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
24.3.3. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore
(DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive
Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a
quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;
STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità
su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena
ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita
anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione
personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,
rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso
del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita
(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010,
consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;
STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni
che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF
127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
24.3.4. Nella fissazione della pena,
regna il principio dell’individualizzazione della sanzione che prevale su
quello della parità di trattamento che, perciò, assume rilievo solo in casi
eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé
conforme all’art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza. Il confronto
tra casi concreti è, dunque, di principio infruttuoso, ogni fattispecie dovendo
essere giudicata in base alle sue specificità soggettive e oggettive (DTF 135
IV 191, consid. 3.1. e 3.2.; DTF 123 IV 150 consid. 2a; DTF 116 IV 292 e DTF
124 IV 44).
24.3.5. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), vagliando dapprima
le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente)
e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).
Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai
reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a
ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le
circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
Qualificante la colpa di AP 1 è, dapprima,
il quantitativo di cocaina messo in circolazione, pari a 2'011.10 grammi con grado di purezza indeterminato. Applicato l’usuale tasso di riduzione del 10% al
quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di
purezza (cfr., fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011), si ha che AP 1 ha trattato 201,11 grammi di cocaina pura. Si tratta di un quantitativo importante ritenuto come
l’applicazione del caso grave si configuri oggettivamente, ex art. 19 cifra 2
lett. a vLStup (vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), già partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc.
6P.149/2006,6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz.,
Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse,
Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19
LStup, n. 81).
Va sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non
essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerata nella valutazione
della colpa. Se, infatti, è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la
quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza
di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per
la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza non
trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente
trafficato maggiore è il numero delle persone la cui salute viene
potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180;
DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid.
3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).
La giurisprudenza federale (STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010) ha precisato che, per la
valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del traffico
ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore abbia
agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo
caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione
dell’autore in seno all’organizzazione. In questo senso, aggrava la colpa di AP
1 il fatto che egli ha agito non da solo ma supportandosi su una sorta di rete
che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione. In effetti,
egli poteva contare su un fornitore fisso (pur se non unico) e fidato in grado
di mettergli a disposizione la cocaina necessaria e su un corriere che gliela
trasportava dall’Italia (__________ ) alla Svizzera (Canton Ticino). Pur se
ancora in miniatura, l’organizzazione messa in atto con IM 1 ha dimostrato un’efficace operatività ritenuto come, grazie ad essa, sono stati importati, in poco
più di due anni, sul territorio elvetico ben 1'200 grammi di cocaina.
AP 1 è
riuscito poi a procacciarsi una fitta rete di clienti a cui spacciare la
cocaina (sono una cinquantina i consumatori che lo chiamano in causa),
dimostrando nell’attività delinquenziale un buon spirito imprenditoriale e una
buona capacità di muoversi per un periodo prolungato nel mondo della droga,
ovvero di essere tutt’altro che lo spacciatore sprovveduto e maldestro
descritto dalla sua difesa. È stata, infatti, la sua capillare e accorta presenza
sul mercato locale a permettergli, come visto, di smerciare dall’estate 2008 al
9 aprile 2011 almeno 2'011.10 grammi di cocaina. Come già stabilito dal TF,
l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di
droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto
2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc.6S.21/2002,
consid. 2c). Già solo sulla base della predetta giurisprudenza, non assurge ad
elemento attenuante della colpa, come vorrebbe la difesa, l’asserita
circoscritta messa in pericolo altrui per avere l’accusato fornito solo piccole
dosi di cocaina alla volta per il consumo personale. Questa ipotesi
dell’appellante è, del resto, sconfessata dalle stesse risultanze d’inchiesta
che hanno evidenziato come AP 1, in più occasioni, abbia alienato in una sola
volta un quantitativo di cocaina ben superiore al consumo personale
dell’acquirente (RPG 28.10.2011 allegato 47: verbale di confronto PP AP 1/F. 29.09.2011, pag. 2; MP INC.2011.1192 AI 62 pag. 4) e come fosse lui
ad insistere con gli acquirenti affinché le singole vendite fossero più
cospicue delle loro richieste, incentivando pertanto il consumo di stupefacente
(RPG 28.10.2011 allegato 76: verbale
PS J. 18.04.2011 pag. 3). Non può essere considerata a suo favore, come
preteso dalla difesa, la circostanza che egli ha elargito prestiti e venduto
cocaina a credito senza garanzia di essere pagato e senza mai minacciare
nessuno per riscuoterne il prezzo. In realtà, vendendo cocaina a credito, AP
1, ha,
ancora una volta, avuto un ruolo di “promotore” del consumo di cocaina.
Ad
appesantire la posizione del prevenuto vi è poi l’intensità della sua attività
illecita. Si può affermare. senza timore di smentita, che tra l’estate 2008 e il
9 aprile 2011, giorno del suo arresto, egli è stato costantemente attivo nel
traffico di stupefacenti.
Dall’attività
di spaccio di cocaina inoltre AP 1 traeva un notevole reddito ed un’agiatezza
economica che gli ha permesso finanche di accumulare crediti per complessivi
fr. 350'000.-.
Non può essere poi trascurato il fatto che AP
1 era determinato a fare il salto di qualità, preparando, su sua iniziativa, e
con l’aiuto di IM 1, l’importazione e l’alienazione in Svizzera di almeno 1 kg ulteriore di cocaina, con grado di purezza indeterminato.
Dal profilo
soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122
IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF
del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc.
6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per
finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un
traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti:
egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per
garantirsi il fabbisogno di droga.
Ma non solo, egli non è nemmeno un consumatore
saltuario di tali sostanze, ben conoscendone la pericolosità e può, dunque,
essere ritenuto uno spacciatore “puro” il cui agire è particolarmente
riprovevole.
In
relazione alla persona, questa Corte ha considerato che AP 1 ha delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta: è pur vero che all’epoca
dei fatti versava in una situazione economica problematica, ma è anche vero che
in passato AP 1 aveva dimostrato di saper lavorare nei più svariati settori,
riuscendo sempre a trovare nuovi impieghi da cui trarre un reddito adeguato
alle sue necessità. La situazione finanziaria di AP 1 non era, pertanto,
irrimediabile e, comunque, non peggiore a quella di molti ticinesi.
Ciò nonostante
egli si è dedicato al traffico di stupefacenti al solo scopo di migliorare la
propria situazione economica e lo ha fatto, dopo avere vissuto oltre trenta
anni in Ticino e dopo avere maturato un’esperienza di vita che insegna a
identificare in modo chiaro il confine fra il lecito e l’illecito e, di norma,
induce a comportamenti ben diversi.
In
considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la
colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale e
il concorso tra i reati, adeguata sia una pena detentiva superiore ai 5 anni
(per casi analoghi cfr., a titolo indicativo, sentenza TPC del 19.07.2001
Herrera Gonz.; TPC del 19.07.2006 inc. 64/2006; sentenza TPC del 31.05.2007
inc. 36/07).
La pena superiore a 5 anni corrispondente alla
colpa complessiva dell’autore per il reato di cui deve rispondere va, poi,
ponderata in funzione dei fattori legati all’autore.
Come già
rilevato dalla prima Corte, AP 1 non ha, dalla sua, nemmeno su questo versante,
particolari circostanze attenuanti. Egli non è incensurato e, dai suoi
precedenti incontri con la giustizia, AP 1 non ha tratto alcun insegnamento: né
le condanne inflittegli, né il fatto di avere scontato alcuni giorni di carcere
a seguito di una revoca della sospensione condizionale sono serviti da
deterrente per tenerlo lontano da comportamenti delinquenziali.
Nemmeno si
ravvedono nel vissuto di AP 1 circostanze particolarmente meritorie o sfortune
particolari a lui non imputabili che potrebbero comportare un’attenuazione
della sua colpa.
AP 1 ha, poi, assunto durante tutto il procedimento un comportamento tutt’altro che collaborativo,
dapprima perseverando nel respingere ogni addebito anche di fronte
all’eloquente contenuto delle intercettazioni telefoniche, poi ammettendo solo
in parte le proprie colpe in quanto chiamato in causa dai correi IM 2 e IM 1.
Egli ha così circoscritto la quantità di cocaina venduta a 1,2 kg rispetto ai 2 kg accertati. Confrontato con le singole chiamate in causa da parte dei
consumatori, AP 1 ha, del resto, riconosciuto vendite per soli 200 grammi di cocaina. Le sue tardive e del tutto parziali ammissioni sono state rilasciate solo
quanto gli elementi a suo carico sono risultati evidenti e schiaccianti e col
mero scopo di limitare le conseguenti sanzioni. Se è vero che tacere è un
diritto di ogni imputato, e anche vero che chi decide di avvalersi di tale
facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno concessi a chi
collabora attivamente con la polizia. Col suo comportamento processuale AP 1 ha così dimostrato, una volta di più, di non aver imparato nulla dai propri errori e di non
mostrare alcun ravvedimento.
Ne deriva che
è soltanto in applicazione del divieto della reformatio in pejus (art. 391 cpv.
2 CPP) che questa Corte conferma la pena di 4 anni e 10 mesi, già inflitta in
primo grado a carico dell’appellante.
Non giova, infine, all’appellante invocare una
disparità di trattamento, ritenendo la pena a lui inflitta in primo grado, e
qui confermata, eccessiva rispetto a quella erogata in altri casi d’infrazioni
aggravate alla LStup trattati negli ultimi anni dalla Corte delle assise
criminali. In realtà, ad un esame approfondito, appare evidente che le sentenze
richiamate dall’appellante per un raffronto non sono pertinenti vertendo su
fattispecie diverse rispetto a quella in esame. Basta al riguardo evidenziare,
a titolo di esempio, che:
-
nella citata sentenza 11 marzo 2010 della Corte
delle assise criminali (TPC inc. 72.2010.7) l’autore condannato alla pena
detentiva di 4 anni e 3 mesi aveva venduto 4 soli grammi di cocaina;
-
nella citata sentenza 26 febbraio 2010 della
Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2009.155) al condannato era stata
riconosciuta l’attenuante di un’ampia collaborazione;
-
nella citata sentenza 4 settembre 2009 della
Corte delle assise criminali (TPC inc. 72.2009.63) al condannato era stato
riconosciuto di avere agito in stato di scemata imputabilità di grado medio.
24.3.6. La pena
è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.
24.3.7. AP
1, in carcerazione preventiva dall’11
aprile 2011 al 14 ottobre 2011 (MP INC.2011.1192 decisione 07.09.2011 del GPC,
AI 165), è stato posto, su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena
dal 12 ottobre 2011 (MP INC.2011.1192 AI 165).
Non mette
conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.
25. AP 1
chiede infine che il risarcimento compensatorio nei confronti dello Stato posto
a suo carico dalla prima Corte sia ridotto da fr. 50'000.- a fr. 30'000.- (dichiarazione d’appello pto. 4.3.-4.5., pag. 11-15; verbale dibattimento d’appello pag. 7).
25.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto che AP 1 ha tratto beneficio dai suoi illeciti penali e perciò, “non potendo essere confiscato il
provento dei suoi reati”, gli ha imposto di risarcire lo Stato giusta
l’art. 70 cpv. 1 e 71 cpv. 1 CP per un importo di fr. 50'000.- “pari ad una
frazione dell’utile da lui conseguito vendendo a fr. 100.-/120.-/130.- al
grammo almeno 2000 grammi di cocaina acquistata a 50.- Euro al grammo”
(sentenza impugnata, consid. 32, pag. 44).
25.2. AP 1
chiede la riduzione del risarcimento compensatorio in favore dello Stato a fr.
30'000.-, dovendosi, a suo dire, tenere proporzionalmente conto che il
quantitativo di cocaina da lui venduto non è di 2'011.10 grammi ma di 1’200 grammi (dichiarazione d’appello pto. 5.3., pag. 15).
25.3 Questa censura cade nel vuoto, ritenuto che questa Corte ha
accertato che AP 1 ha venduto a terzi un totale di 2'011.10 grammi di cocaina. Il risarcimento compensatorio di fr. 50'000.- posto a carico
dell’appellante nei confronti dello Stato va, pertanto, confermato.
Considerandi
II. Sull’appello di IM
1.
A. Atti
preparatori per l’importazione e l’alienazione in Svizzera di 1 kg di cocaina
26.
Nel suo appello IM 1 chiede, come il correo, il proscioglimento
dall’accusa di avere, nel periodo marzo - 9 aprile 2011 a __________ e in altre imprecisate località, in correità con AP 1, fatto preparativi per
l’importazione e alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza indeterminato.
26.1
La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovata la suddetta
accusa per i motivi già esposti in questa sentenza al considerando 22.1. cui si
rinvia integralmente.
26.2
IM 1 ritiene che il suo comportamento non configura atti
preparatori ai sensi della LStup. Egli precisa di avere mandato IM 2 da AP 1
per capire le proposte in materia di droga che quest’ultimo gli aveva rivolto
durante alcune conversazioni telefoniche. Avendogli IM 2 riferito, ad avvenuto
incontro, che AP 1 voleva parlare con lui, egli ha intrapreso un viaggio dalla __________
al Canton Ticino per chiarirne con AP 1 di persona il contenuto, oltre che per
visitare alcuni suoi parenti. Per l’appellante né la prima telefonata né le
successive sono state volte a preparare un traffico di stupefacenti. Ad esse
non ha, inoltre, fatto seguito alcun atto concreto preparatorio penalmente punibile.
In particolare, IM 1 precisa di non avere preso contatto con gli zingari per
verificare la fattibilità di un’importante fornitura di cocaina e di non
disporre delle capacità economiche che presupporrebbe l’acquisto di un tale
quantitativo.
26.3
In ragione delle argomentazioni esposte ai considerandi da 22.3.1. e
22.3.2
della presente sentenza - cui ci si limita ad aggiungere che la tesi
della visita ai parenti è del tutto inverosimile ed in aperto contrasto con il
contenuto delle telefonate - questa Corte conferma la condanna di IM 1 di cui
al dispositivo 2.2. della sentenza impugnata per infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6
e cifra 2 lett. a vLStup (vigenti art. 19 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. a LStup).
B. Importazione
in svizzera di 1100/1200 gr di cocaina
27.
IM 1
postula la riduzione del quantitativo di cocaina da lui importato da 1'200 grammi ad un massimo di 1'100 grammi in ragione del principio in dubio pro reo.
27.1
La prima Corte ha considerato che le importazioni di IM 1 dalla __________
alla Svizzera sono state di 1'200 grammi di cocaina sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“
IM 1 ha ammesso l'imputazione così come
formulata, la Corte l'ha nondimeno precisata nel senso di doversi ritenere che
essa ha riguardato 1'200, e non 1'100 grammi di cocaina.
A prima vista potrebbe sembrare insolito (ed
ingiusto) risolvere una situazione di incertezza a sfavore dell'accusato, ciò è
eccezionalmente il
caso per il motivo che AP 1, ancora in aula, ha
specificato di non avere avuto altro fornitore all'infuori del cugino (verbale
d'interrogatorio dibattimentale degli accusati, pag. 2: “La cocaina me la
mandava mio cugino IM 1. Escludo di aver avuto
altri fornitori”). Questa affermazione, già fatta a più
riprese durante l'inchiesta, è a ben vedere una
chiamata in correità di AP 1 nei confronti
di IM 1 al riguardo della provenienza di tutta la cocaina passata per le
sue mani, ciò che avrebbe semmai giustificato di addebitare a IM 1 la fornitura
di tutto il quantitativo del quale si fosse riusciti a dimostrare la vendita da
parte di AP 1.
Così non è stato per volontà dell'inquirente,
nondimeno, stabilito (come si vedrà più avanti) che AP 1 ha venduto ben più di 1'100 o 1'200 grammi di cocaina, la Corte ha ritenuto di potere quanto
meno attribuire a IM 1 (e, per il medesimo motivo,
anche a IM 2) il maggiore dei due quantitativi indicati.”
(sentenza impugnata,
consid 10, pag 15 e 16)
27.2
A
mente di questa Corte, la circostanza che sia stato lo stesso AP 1, ovvero
colui che ha sempre stimato al ribasso i quantitativi di cocaina imputatigli,
ad ammettere di avere ricevuto da IM 1, in 12 o 13 occasioni, un quantitativo complessivo di 1'100/1’200 grammi di cocaina, indurrebbe a considerare
sottostimato l’addebito minore (AI 109 MP inc.2011.1192 verbale di confronto
PP IM 1/ AP 1 28.07.2011 pag. 2; AI 116 MP inc.2011.1192 verbale PP AP 1
23.08.2011
pag. 2). È, inoltre, pur vero che alla stessa conclusione
sembrerebbe portare il cospicuo quantitativo di cocaina venduto dallo stesso AP
1, pari ad almeno 2'011.10 grammi di cocaina. Tuttavia, come visto al consid.
23.5
di questa sentenza, è accertato che AP 1 ha avuto anche altri fornitori al di fuori di IM 1. Allo stato attuale, non essendo possibile
quantificare l’entità di queste altre forniture, in ragione del principio in
dubio pro reo, non può ragionevolmente escludersi che la quantità di
cocaina spedita in Svizzera da IM 1 ad AP 1 sia circoscritta a 1'100 grammi e che, per il resto, AP 1 abbia fatto capo ad altri fornitori.
Su questo punto, l’appello di IM 1 è, pertanto,
accolto.
Giusta l’art. 392 cpv. 1 CPP, nel caso in cui
soltanto alcune persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano
interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è
annullata o modificata a favore di coloro che non hanno ricorso, se la
giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti e i considerandi sono
applicabili anche alle altre persone coinvolte (effetto estensivo
dell’accoglimento del ricorso).
Pur non avendo appellato questo punto della
sentenza di condanna a loro carico, AP 1 e IM 2 devono così essere prosciolti
parzialmente nella misura in cui anche a loro è ascrivibile un’importazione in
Svizzera di 1'100 grammi e non di 1'200 grammi di cocaina, alla stessa stregua del correo e coimputato IM 1.
Occorre, tuttavia, fin d’ora precisare che la
pochezza della riduzione dell’addebito di cocaina a carico dei tre coimputati
comporta un’incidenza irrisoria, se non nulla, sulla commisurazione della pena
di ciascuno.
Trattasi, in ogni caso, per tutti i correi di un
caso grave, ex art. 19 cifra 2 lett. a vLStup (vigente art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup), essendo superato il relativo limite di 18 grammi complessivi di cocaina pura. Il quantitativo importato dai tre nel caso di specie è
infatti, in considerazione del consueto tasso di riduzione del 10% (cfr., fra
le altre, STF 18 ottobre 2011 inc.6B_600/2011), pari a 110 grammi di cocaina pura.
C. Commisurazione
della pena
28.
IM 1 contesta, infine, la commisurazione della pena effettuata dai
primi giudici che, ritiene, dev’essere ridotta:
- in via principale, a 30 mesi di detenzione, parzialmente
sospesi, di cui 17 mesi da espiare,
- in via subordinata, a 36 mesi sospesi con la condizionale
parziale, con una parte da espiare limitata a 17 mesi.
28.1
La Corte delle assise criminali ha ritenuto, dal profilo soggettivo,
a carico dell’accusato:
- il
fatto che sia uomo maturo, padre di famiglia nonché custode di una scuola e di
conseguenza “persona vicina ai ragazzi, ma ciò nonostante disponibile a
spedire a ripetizione cocaina per alimentare i traffici del cugino”;
- il fatto che egli,
privo di scrupoli, ha dato da subito la sua disponibilità “ad alzare il tiro”,
preparando con “grande determinazione criminale” una fornitura
nell’ordine di 1 kg come richiesto da AP 1;
- l’aver agito per mero
scopo di lucro, pur avendo a __________ un posto di lavoro dignitoso e sicuro.
La prima Corte ha poi tenuto conto ai fini del
giudizio del fatto che IM 1 sia “nella sostanza incensurato”.
La Corte ha considerato, dal profilo oggettivo, a carico
dell’accusato:
-
il ruolo di correo a pieno titolo, essenziale
per i traffici di cocaina posti in essere da AP 1;
-
l’aver agito reiteratamente, per un lungo lasso
di tempo, in modo sistematico.
La prima istanza ha ritenuto pressoché
irrilevante la sua confessione giunta, a dire dei primi giudici, unicamente in
quanto indotta da quella di IM 2.
A favore di IM
1, i primi giudici hanno considerato il carcere preventivo sofferto nonché la “maggiore
sensibilità alla pena per motivo della carcerazione all’estero” e per il
debilitato stato di salute.
Tutto ciò considerato, la prima Corte ha ritenuto
che a IM 1 non potesse essere inflitta una pena suscettibile di essere
parzialmente sospesa ed ha ritenuto “equa e commisurata alla colpa” una
pena detentiva di 3 anni e 4 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto
(sentenza impugnata, consid. 28, pag. 41-42).
28.2
IM 1
argomenta la domanda di riduzione della pena, dapprima, con il proscioglimento
dall’accusa di atti preparatori riferiti ad 1 kg di cocaina e con la diminuzione della quantità di cocaina da lui importata da 1,2 kg a 1,1 kg. A mente dell’appellante, inoltre, nella commisurazione della pena i primi giudici
non hanno tenuto conto del suo “ruolo subalterno” e marginale rispetto
al correo AP 1 che, in ogni caso, poteva rivolgersi ad altri fornitori. Per
l’insorgente, ulteriori elementi che devono far ridurre la sua pena sono le
circostanze personali, la sostanziale incensuratezza (essendo i suoi precedenti
penali di lieve entità), la piena collaborazione, il lungo periodo di
carcerazione preventiva “lontano dalla famiglia”, la circostanza ch’egli
ha destinato il provento delle vendite di cocaina per mantenere la propria famiglia.
Occorre infine considerare, sempre a mente di IM 1, che l’esecutività della
condanna penale comporterà un divieto d’entrata in Svizzera a suo carico e che,
ad avvenuta espiazione della pena, egli farà ritorno in Italia per lavorare o
di nuovo come custode scolastico, oppure presso una ditta di un amico. Sulla
base dell’insieme di questi elementi, IM 1 postula:
- in via principale, una riduzione della pena ad un massimo di
30.
mesi di detenzione, sospesi condizionalmente in ragione di 13 mesi e per il
resto da espiare e
- in via subordinata, che la pena sia ridotta a 36 mesi sospesi condizionalmente
in ragione di 19 mesi e per il resto da espiare (dichiarazione d’appello pto.
1.
-2., pag. 2-3, verbale dibattimento d’appello pag. 7).
28.3.1
A qualificare dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è, in
primo luogo, l’ingente quantità di cocaina spedita in Svizzera (almeno 1’100 grammi). Se è vero che questo non è l’unico elemento da
considerare, è anche vero che esso non va dimenticato ritenuto come, maggiore è
il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone
la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202
consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre
2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010,
consid. 2.3). Al riguardo, si osserva come il
quantitativo trafficato superi di quasi 10 volte il minimo previsto per
l’applicazione del caso aggravato e come, pertanto, la riduzione dello stesso
da 1200 a 1100 grammi non abbia alcun effetto sulla valutazione della colpa,
ritenuto come il TF abbia più volte precisato che più
la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in
presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 g di cocaina), più perdono di importanza minimi incrementi o diminuzioni (STF del 18 ottobre 2011,
inc.6B_459/2011, consid. 6.3).
Sempre dal profilo oggettivo, va
considerato, contrariamente a quanto preteso dal difensore, che IM 1 è stato
un elemento determinante nella realizzazione del traffico di droga, non
subordinato a AP 1 ma autonomo nelle sue decisioni. IM 1 ha, pertanto, ricoperto, in questo affare, un ruolo di primo piano sia dal profilo organizzativo
che da quello operativo. Egli ha spedito in almeno 12 o 13 occasioni la cocaina
a AP 1, dimostrando determinazione e risolutezza nel delinquere. L’efficienza e
l’affidabilità di IM 1 nel rifornire AP 1 ha finanche spinto il secondo a rivolgersi al primo per preparare un’importante importazione e alienazione in
Svizzera di almeno 1 kg di cocaina. Proposta per la cui realizzazione IM 1 ha posto in essere atti concludenti, dimostrandosi in grado di procurarsi forniture cospicue. In
ogni caso, è grazie alle capacità di IM 1 che l’organizzazione
in un biennio ha potuto importare in Svizzera almeno 1'100 grammi di cocaina.
Sempre dal profilo
oggettivo, la colpa di IM 1 è, infine, aggravata dall’estensione internazionale
del traffico di stupefacenti. Il TF ha già avuto modo
di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate (o che organizza un
tale passaggio internazionale) deve spendere maggiori energie criminali di
colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo
si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo
casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi
rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto
2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc.6B_390/2010,
consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1).
Dal profilo
soggettivo, si rileva che IM 1 non è tossicomane. Egli si è, quindi, dedicato
al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.
A questo riguardo si rileva ancora che IM 1 non era pagato a viaggio ma vendeva
a AP 1 la droga che importava.
L’appellante
ha inoltre delinquito malgrado avesse un posto di lavoro come custode che gli
assicurava un reddito mensile di euro 900 (MP INC.2011.2774 AI 59 pag. 2).
Sempre
dal profilo soggettivo, IM 1 ha dimostrato una grande determinazione a
delinquere, se solo si pon mente al fatto che egli ha dato da subito la sua
disponibilità ad incrementare i traffici di droga non appena AP 1 gli ha
prospettato l’importazione in Svizzera di 1 kg di cocaina. Nei contatti telefonici avuti al riguardo col predetto correo, IM 1 si è fatto finanche parte
attiva, proponendo a AP 1 di inviargli “un secchiello di pittura”,
ovvero un campione di cocaina, per fargli testare la qualità della droga. La
risolutezza di IM 1 trova poi conferma nel fatto che egli ha dapprima
incaricato IM 2 di fungere da portavoce fra i due e poi ha intrapreso di
persona il viaggio in pullman di una ventina d’ore dalla __________ al Canton
Ticino per trattare dell’affare con il cugino.
La colpa globale dell’imputato risulta essere,
perciò, di media gravità. Alla luce del quadro edittale e del concorso tra i
reati, ad essa appare adeguata una pena detentiva ipotetica superiore ai 4
anni.
Venendo ai
fattori legati all’autore, ritenuto come il Tribunale federale abbia stabilito
che l’incensuratezza ha, nell’ambito della commisurazione della pena, un
effetto neutro (DTF 136 IV 1 consid. 2.6), non giova a IM 1 l’assenza di
precedenti penali degni di rilievo (MP INC.2011.2774 AI 4 e AI 34).
È inoltre di
esiguo valore attenuante della pena la confessione rilasciata da IM 1 agli
inquirenti in quanto indotta da quella fatta da IM 2. D’altro canto IM 1 ha tentato di inquinare l’inchiesta comunicando in carcere, tramite il detenuto P., con IM 2 per
aggiustare le versioni.
Non si
trovano, infine, nella vita precedente di IM 1 comportamenti particolarmente
meritevoli.
Unica
circostanza attenuante ravvisabile a favore dell’appellante è la sua maggiore
sensibilità alla pena in ragione della carcerazione all’estero in uno stato di
salute precario per motivi cardiaci.
Ininfluente è
il fatto che l’esecutività della condanna penale comporterà un divieto
d’entrata in Svizzera, avendo il TF già stabilito che finanche il rischio di
una revoca di un permesso di dimora non è un fattore da tenere imperativamente
in considerazione nella commisurazione della pena, né un elemento che aumenta
la sensibilità alla stessa (STF del 18 ottobre 2011, inc.6B_459/2011, consid.
6.
; STF del 22 dicembre 2010, inc.6B_892/2010, consid. 3.3).
Non entra,
infine, in considerazione una riduzione della pena per agevolare il
reinserimento professionale del condannato. Questo criterio di prevenzione speciale
permette soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa.
Ne consegue che è unicamente in forza della
proibizione della reformatio in peius, che questa Corte conferma la pena di 3
anni e 4 mesi inflitta a IM 1 dai primi giudici.
28.3.2
IM 1, in carcerazione preventiva dal 9 aprile 2011, è stato posto,
su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 12 agosto 2011 (MP
INC.2011.2774 decisione 06.07.2011 del GPC, AI 75; autorizzazione 12.08.2011
procuratore pubblico, AI 89).
Non mette
conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.
III. Sull’appello
di IM 2
29.
IM 2 contesta unicamente la commisurazione della pena. L’appellante
chiede, in via principale, la riduzione della condanna a due anni di pena
detentiva integralmente sospesi. In via subordinata, chiede che, qualora sia
inflitta una pena sospesa parzialmente, la parte di pena da espiare sia ridotta
al minimo. Non si oppone al periodo di prova massimo previsto per legge.
29.1
La Corte delle assise criminali ha considerato:
Dal profilo oggettivo:
· a sfavore
dell’imputato:
- l’ingente quantitativo di cocaina trasportato per complessivi 1’200 grammi;
- l’aver agito ripetutamente, in 12 o 13 occasioni, rinnovando
il proprio intento criminale fino all’arresto;
· a favore
dell’imputato:
- l’avere
agito su iniziativa di AP 1 e IM 1 e nel contesto di un traffico di cui non è
l’ideatore;
- l’avere
avuto, diversamente dai due correi, un ruolo secondario nel traffico di droga;
- l’avere
conseguito un guadagno minore rispetto ai coimputati, pari a 200 euro a viaggio
oltre a qualche grammi di cocaina.
Dal profilo soggettivo, la prima Corte ha posto a
carico dell’imputato l’aver agito per mero scopo di lucro.
Per
i primi giudici è, invece, irrilevante, ai fini della pena, il fatto che IM 2
facesse uso di cocaina, essendo un “consumatore per vizio, ma non un
tossicodipendente”.
Con riferimento ai fattori legati all’autore, i
primi giudici hanno ritenuto che IM 2 non possa invocare sconti di pena in
ragione della sua età, essendo ventisettenne ed avendo, pertanto, “raggiunto
sufficiente maturità”.
A mente dei primi giudici aggrava la colpa di IM
2.
l’aver delinquito malgrado disponesse di un posto di lavoro retribuito come
autista di pullman mentre, a suo favore, depone la sua
incensuratezza.
Quale particolare circostanza attenuante, la
prima istanza ha, infine, considerato che IM 2 ha confessato per primo, ancorché dopo tre mesi di carcere preventivo e dopo avere inquinato
l’inchiesta mettendosi in contatto con IM 1. Per la prima Corte, tuttavia,
trattasi di confessione parziale avendo egli fino alla fine negato di avere
consapevolmente trasportato cocaina in alcune circostanze addebitategli dai
primi giudici.
La prima istanza, sulla base dei suddetti
elementi, ha inflitto ad IM 2 la pena detentiva in 2 anni e 6 mesi, con
computo del carcere preventivo sofferto, pena da espiare solo nella misura di
12.
mesi e posta, in ragione di una prognosi non negativa, al beneficio della
sospensione condizionale nella misura di 18 mesi, con periodo di prova di 3
anni (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 42-43).
29.2
IM 2
motiva la domanda di riduzione della pena ponendo l’accento sul ruolo marginale
da lui ricoperto nel traffico di stupefacenti nonché sulla circostanza che è
stato lui che ha iniziato a collaborare con gli inquirenti. Rilevando come nel
2009, quando ha iniziato a delinquere, avesse solo 24 anni, sostiene che la
pena inflittagli in prima sede è sproporzionata se comparata alla prassi
adottata in casi simili dalle Corti ticinesi e se rapportata alle pene
pronunciate nei confronti degli altri due coimputati (dichiarazione d’appello
pag. 1; verbale dibattimento d’appello pag. 6).
29.3.1
Ricordato
come IM 2 risponda dell’importazione di 1’100 grammi di cocaina, cioè di un quantitativo di droga non indifferente, occorre rilevare, dal
profilo oggettivo, che il suo ruolo è stato quello di semplice trasportatore.
Che egli non avesse sul traffico posto in essere alcun potere decisionale o
organizzativo è provato anche dal fatto che era retribuito a viaggio, con un
compenso (200.- Euro a viaggio e qualche grammo di cocaina) irrisorio se
paragonato ai rischi insiti nel suo ruolo. In questo senso, rispetto ai correi,
la sua colpa - che, certamente, non va banalizzata visto anche il numero di
trasporti effettuato - è sensibilmente minore rispetto a quella di AP 1 e IM 1.
In relazione al movente, va, inoltre, osservato, ad attenuazione
della colpa di IM 2 che, se è vero che egli ha agito principalmente per soldi
(anche se pochi), è anche vero che, in parte, egli veniva pagato con lo
stupefacente: pur non potendo IM 2 essere considerato un tossicodipendente, è
anche vero che, in questo ambito, va comunque considerato che egli è un
consumatore di lunga data (consuma da 10 anni, MP INC.2011.2364
AI 10 pag. 3) e che agiva anche per avere lo stupefacente da consumare.
Richiamate,
poi, le considerazioni espresse dai primi giudici sulle circostanze oggettive e
soggettive legate al reato, questa Corte ritiene che la colpa di IM 2 sia
mediamente grave e che, alla luce del quadro edittale, adeguata sia una pena
detentiva variante fra i 2 e i 3 anni (per un caso analogo cfr., a titolo
indicativo, sentenza TPC del 21.04.2006 inc. 38/2006).
Questa pena, commisurata in funzione delle
circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’autore risponde,
deve ancora essere ponderata in considerazione dei fattori legati alla sua
persona.
Ricordato
l’effetto neutro dell’incensuratezza nell’ambito della commisurazione della
pena, all’appellante va riconosciuta, rispetto ai correi, l’attenuante di avere
meglio e più prontamente collaborato durante l’inchiesta. È da lui, infatti,
che sono venute le prime ammissioni: pur se esse non sono state immediate e
sono state solo parziali, il contesto omertoso in cui sono state fatte ne
aumenta il valore attenuante. Va, poi, considerato che IM 2 aveva, quando ha
iniziato a delinquere, solo 24 anni e, quindi, un’esperienza di vita limitata.
In conclusione,
rilevato come il principio della parità di trattamento assuma un rilievo
particolare fra correi, vista l’entità delle pene inflitte a AP 1 e IM 1 la cui
colpa è ben maggiore rispetto a quella di IM 2, a lui viene oggi inflitta la pena detentiva di 2 anni e 3 mesi.
Considerati tutti gli elementi atti a chiarire
l’insieme del carattere dell’accusato e delle sue possibilità di emendamento
(DTF 134 IV 1, consid. 4.2.1. e 5.3.1.; STF del 18 gennaio 2008, inc.
6B_664/2007, consid. 3.1.1. e 3.2.1.), la prognosi non sfavorevole sul
comportamento futuro di IM 2 giustifica la concessione della sospensione
condizionale della pena detentiva nella misura di 18 mesi ed una conseguente
limitazione della parte da espiare a 9 mesi.
Il periodo di prova è fissato in tre anni, così
come già sancito dai primi giudici e mai contestato dall’appellante.
29.3.2
IM 2, in carcerazione preventiva dal 9 aprile 2011, è stato
scarcerato in data 28 luglio 2011 (MP INC.2011.2364 decisione 07.07.2011 del
GPC, AI 68 e ordine di scarcerazione 28.07.2011 procuratore pubblico, AI 82).
Non entra, pertanto, in linea di conto la carcerazione di sicurezza.
Tassa di giustizia e spese
30.
Visto
l’esito dei tre appelli, gli oneri processuali di prima sede, ovvero la tassa
di giustizia di fr. 2'500.- oltre ai disborsi (cfr. distinta spese sentenza
impugnata), sono posti a carico di AP 1 nella misura di 2/5, di IM 1 nella
misura di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5 (art. 428 cpv. 3 CPP).
Nelle stesse proporzioni del giudizio di primo
grado, previa detrazione di 1/10 da porre a carico dello Stato, sono accollati
ai ricorrenti gli oneri processuali d’appello (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77,
80, 81, 84, 139, 220 e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454
CPP;
32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 2 CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 71 CP;
19, 19a LStup;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. Sull’appello
di AP 1
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. nel
periodo estate 2008 - 9 aprile 2011, singolarmente venduto 2'011,10 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato, di cui almeno 1’100 grammi importati in Svizzera in correità con IM 1 e IM 2;
1.1.2. nel periodo estate 2008 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in 12 occasioni, ceduto gratuitamente a IM 2
almeno 24 grammi lordi di cocaina;
1.1.3. nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con IM 1, fatto preparativi per l’importazione e
alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza
indeterminato;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e
precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 10 (dieci) mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. a versare allo Stato un risarcimento compensatorio di fr. 50'000.-.
II. Sull’appello
di IM 1
2. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
2.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LStup siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato,
2.1.1. da
inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in correità con AP 1 e IM 2, importato in
Svizzera almeno 1'100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
2.1.2. nel periodo marzo - 9 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, in correità con AP 1, fatto preparativi per l’importazione e
alienazione in Svizzera di almeno 1 kg di cocaina, con grado di purezza
indeterminato;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei
considerandi.
2.2. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 4
(quattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
III. Sull’appello
di IM 2
3. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
3.1. IM 2 è dichiarato autore colpevole di:
3.1.1. infrazione aggravata alla LStup siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato,
da inizio 2009 fino al 9 aprile 2011, in correità con AP 1 e IM 1, importato in Svizzera almeno 1'100 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato;
3.1.2. contravvenzione alla LStup per avere,
nel periodo inizio 2009 - 2 aprile 2011, a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato almeno 24 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei
considerandi.
3.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.1. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto)
mesi con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero 9 (nove) mesi,
la pena è da espiare.
IV. Passaggio
in giudicato
4. In assenza di impugnazione, i dispositivi numero 4. e 6. della
sentenza 27 marzo 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in
giudicato.
V. Spese
5. Gli
oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia
di fr. 2’500.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della
sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 nella misura di 2/5, di
IM 1 nella misura di 2/5 e di IM 2 in ragione di 1/5.
6. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico dello Stato in ragione di
1/10. Per la restante parte sono addebitati ad AP 1, IM 1 e IM 2 nelle
stesse proporzioni del giudizio di primo grado.
7. Intimazione
a:
8. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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