17.2012.75
Omicidio colposo, commissione per omissione; incidente sul posto di lavoro, negata la posizione di garante del dipendente responsabile della sicurezza, non adeguatamente formato
23 ottobre 2012Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2012.75
Data decisione, Autorità:
23.10.2012, CARP
Titolo:
Omicidio colposo, commissione per omissione; incidente sul posto di lavoro, negata la posizione di garante del dipendente responsabile della sicurezza, non adeguatamente formato
INTENZIONE
OMICIDIO COLPOSO
art. 11 cpv. 2 CPS
art. 12 cpv. 3 CPS
art. 117 CPS
art. 7 cpv. 1 OPI
Incarto n.
17.2012.75
Locarno
23 ottobre 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 26 aprile 2012 da
AP 1, e AP 4 (AP)
rappr. dall' DI 2
contro la sentenza emanata il 17 aprile
2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
rappr. dall' DI 1
richiamata la dichiarazione di appello 6
giugno 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che - a
seguito di un incidente sul lavoro verificatosi il 20 luglio 2007 a __________, sul lato nord dello stabile della ditta __________, nel quale ha perso la vita un
dipendente della stessa, V. (22 luglio 1951), è stata aperta un’inchiesta
penale, al termine della quale, il 12 gennaio 2010, il procuratore pubblico ha
emanato un decreto di non luogo a procedere per l’ipotesi di reato di omicidio
colposo, non avendo ravvisato la lesione di doveri di diligenza da parte di
nessuna delle persone il cui coinvolgimento avrebbe potuto entrare in linea di
conto;
- con allegato
25 gennaio 2010, la moglie ed i figli della vittima hanno introdotto un’istanza
di promozione dell’accusa (AI 43), in via principale a carico di PI1 ed
eventuali terzi, tra cui il responsabile della sicurezza della __________, per
Fatti
i titoli di omicidio colposo (art. 117 CP), omissione di apparecchi protettivi
(art. 230 cpv. 2 CP), infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli
infortuni (art. 112 cpv. 4 LAINF) e responsabilità penale del datore di lavoro
(art. 59 LL), ed in via subordinata, la completazione delle informazioni
preliminari in relazione alle menzionate ipotesi di reato e nei confronti delle
citate persone;
- l’8
giugno 2010 (AI 50), la Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto
l’istanza, annullando il decreto di non luogo a procedere impugnato e dando
ordine al procuratore pubblico di completare le informazioni preliminari, non
ritenendo fosse stato sufficientemente chiarito se i mezzi messi a disposizione
dei dipendenti della __________ fossero conformi alle prescrizioni in materia
di sicurezza, così come se sul luogo di lavoro della ditta stessa fossero state
rispettate le necessarie misure di sicurezza ed eventualmente quali misure
avrebbero dovuto assolutamente essere adottate, in particolare alla luce dei
fatti e del rapporto della SUVA agli atti.
Questa sentenza è passata
in giudicato dopo che il ricorso nei confronti della stessa interposto da PI1 e
dalla __________ è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 19
luglio 2010 (AI 52);
- conclusi gli approfondimenti istruttori richiesti, con
decreto d’accusa 23 agosto 2011, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1
autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 23 luglio 2007, a __________, nella sua qualità di responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________,
con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli
infortuni lavorativi, cagionato, per imprevidenza colpevole, la morte del
dipendente V., caduto, unitamente ad un carrello elevatore, mentre stava
lavorando sul piazzale antistante il magazzino della ditta, in un dirupo (alto
circa 8 metri), sul lato nord del perimetro aziendale. L’imprevidenza
rimproverata a IM 1 consisteva nell’omissione di predisporre le dovute misure
di sicurezza per la protezione del perimetro aziendale con la posa di
un’adeguata barriera di protezione, rendendo così la via di passaggio
percorribile in tutta sicurezza (DA 3295/2011).
Ciò rilevato, il procuratore pubblico ha proposto
la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 70.-
cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'500.-), sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 200.- e al
pagamento di tasse e spese;
- con sentenza 17 aprile 2012, statuendo sull’opposizione
tempestivamente interposta da IM 1, il presidente della Pretura penale lo ha prosciolto
dall’accusa di omicidio colposo ed ha messo a carico dello Stato i costi
procedurali, riconoscendo nel contempo all’accusato un’indennità di fr. 8'000.-
giusta l’art. 429 CPP;
preso atto che - gli accusatori privati AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno tempestivamente
annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
sentenza, con dichiarazione di appello 6 giugno 2012, gli appellanti hanno
precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando la condanna
di IM 1 per il reato di omicidio colposo per i fatti indicati nel decreto
d’accusa del 23 agosto 2011.
Contestualmente, essi hanno chiesto l’assunzione
di una perizia ad opera di un ingegnere di sicurezza sul lavoro qualificato
circa la sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riferimento all’assenza
di una barriera nel luogo dove la vittima è precipitata, e l’audizione
dell’ing. TE3 della SUVA;
- con
scritto 23 luglio 2012, il difensore dell’accusato ha postulato l’assunzione di
una perizia sulla dinamica dell’incidente, volta ad accertare quanto avvenuto,
rispettivamente a verificare se la vittima si trovava seduta nel veicolo al
momento in cui esso è caduto nella scarpata;
- con
decreto 14 settembre 2012, ritenendo il materiale probatorio in atti
sufficiente per il giudizio, la presidente di questa Corte ha respinto
l’istanza probatoria, assegnando nel contempo alle parti un termine per
comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura
scritta (art. 406 cpv. 2 CPP). Con scritto 19 settembre 2012, l’accusato ha
espresso la volontà di comparire di fronte al tribunale;
esperito il
pubblico dibattimento il 23 ottobre 2012, al quale il procuratore pubblico ha
ritenuto di non comparire e in cui le altre parti si sono così espresse:
- il patrocinatore
degli accusatori privati ha formulato richiesta di condanna del prevenuto per
il titolo di omicidio colposo, rilevando come a suo avviso l’imputato, che si
trovava in posizione di garante nei confronti della vittima, visto il suo ruolo
di responsabile della sicurezza, è incorso in una negligenza colpevole,
omettendo di far posizionare un guard rail in corrispondenza dell’inizio della
scarpata dalla quale è precipitato il carrello elevatore. Tale posa si
imponeva, ai sensi degli art. 19 e 21 OPI, poiché la zona, tutta e non solo il
piazzale, andava considerata luogo di lavoro e poiché la pericolosità dei
luoghi era evidente a tutti;
- il patrocinatore
dell'imputato ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del
proscioglimento del suo assistito da ogni accusa, illustrando come, dal suo
punto di vista, nessuna delle condizioni necessarie alla condanna sia
realizzata. In primo luogo la zona in questione, a 11 metri dal piazzale, non poteva considerarsi pericolosa, poiché non è assimilabile ad un luogo di
lavoro, e nemmeno ad una via di transito. Che non fosse poi così evidente la
necessità di posizionare un guard rail è poi attestato dal perito SUVA, il
quale, nel suo primo rapporto, nemmeno ha fatto cenno ad una simile misura.
Oltre a ciò, il legale
sottolinea come, indipendentemente da eventuali e denegate mancanze, il suo
assistito non poteva essere considerato un garante. Tale posizione rimane a
pieno appannaggio del solo datore di lavoro, che non se ne può liberare
nominando una persona addetto alla sicurezza. D’altronde IM 1 non era autonomo
nelle sue scelte (se non quelle a prezzi irrisori) e doveva, sempre, chiedere
l’autorizzazione al principale.
Da ultimo, l’avvocato
sostiene che non sussiste neppure un legame di causalità adeguata tra
l’omissione e la morte del collega dell’imputato: un guard rail non avrebbe
potuto evitare la caduta dal muro di un muletto, già di per sé pesante, che in
quel momento aveva le forche elevate per trasportare una falciatrice di kg 500.
Picchiando contro una barriera bassa, esso si sarebbe indubbiamente ribaltato e
l’avrebbe così oltrepassata senza particolari difficoltà. Tenuto conto che la
vittima, come accertato dai periti medici, non è stata colta da malore, non si
può nemmeno escludere che abbia agito in una maniera talmente imprevedibile ed
anomala - cercando di frenare dal di fuori il muletto che aveva lasciato,
carico, con i freni e la marcia disinserita, su una superficie in discesa - da
interrompere il nesso di causalità.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la
giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio
soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del
citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della
Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il
tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo
grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di
procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766 ).
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come
le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori
dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle
persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg.
CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti
quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.
10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3.
In
mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,
cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,
dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la
sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un
fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid.
3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si
può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -
cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro
insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che
l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del
7.
maggio 2003 consid. 2.2).
4.
Giusta
l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente,
dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi
è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non
ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui
fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF
6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010 del
28.
giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento
unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e
oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op.
cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento
(DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo
2007), nel senso sopra indicato.
5.
Il
principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;
120.
Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -
così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10,
n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.
10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'accusato
6.
IM
1, cittadino italiano nato a __________ il ed ivi domiciliato, è coniugato ed
ha tre figli di 3, 5 e 9 anni.
Dopo aver frequentato le scuole elementari a __________ e le medie a
__________, ha seguito una formazione professionale come meccanico riparatore
di veicoli. Chiamato a spiegare di cosa si tratta esattamente egli ha
dichiarato:
“
la formazione diverge da quella di meccanico in
quanto dura un anno in meno ed è meno approfondita nel senso che si studia meno
la meccanica (…) La mia formazione non mi consentiva di tenere apprendisti né
di proseguire con la maestria se non dopo un corso.”
(verbale del
dibattimento d’appello, pag. 2).
Ottenuto l’attestato, egli ha lavorato per 3-4
anni presso la __________ come riparatore, sino a quando non è stato licenziato
e costretto ad un paio d’anni di disoccupazione, durante i quali ha svolto solo
lavori occasionali.
Nel 1998 è stato assunto come meccanico dalla __________,
una ditta specializzata nel commercio di veicoli a motore (quadricicli,
motoslitte, motocoltivatori, trattori e mezzi analoghi) e accessori, con
officina di riparazione interna.
Nel 2001, dopo che aveva
dato le dimissioni poiché stanco di occuparsi solo di motoslitte e quad (lavoro
a suo dire noioso), il titolare della ditta gli ha offerto di trasferirsi al
magazzino in qualità di magazziniere, con il compito di imballare la merce e
prendere gli ordini telefonici (VI 6 dicembre 2010, pag. 2, AI 66 e verbale del
dibattimento d’appello, pag. 2). Nel 2003 circa, l’accusato è poi divenuto
unico responsabile del settore e, essendo rimasto l’unico magazziniere, ha
dovuto farsi carico di tutto il servizio tecnico, della vendita e della
gestione delle garanzie.
Nel 2006 l’addetto alla sicurezza della __________,
un venditore, ha lasciato la ditta, così che la stessa si è ritrovata scoperta
in tale funzione. E’ stato così che l’accusato si è visto proporre dal
direttore di sostituirlo, cosa che egli ha accettato senza indugio, pur non
sapendo esattamente di cosa si trattasse e nonostante non ricevesse alcun tipo
di prestazione supplementare in contropartita:
“
Nel 2006 l’addetto alla sicurezza (io lo
definisco tale perché non lo ritengo il responsabile della sicurezza) che era
un venditore ha lasciato la ditta e la stessa si è trovata scoperta per tale
funzione.
Fino a quel momento io non sapevo neppure che
esistesse in ditta un addetto alla sicurezza. L’ho saputo soltanto quando - e
si era sempre nel 2006 - il direttore della ditta mi ha chiesto se io volessi
assumere quel compito. Non ricordo esattamente cosa mi disse in relazione ai
compiti dell’addetto alla sicurezza. Quel che ricordo è che si era rimasto
sulle generali perché nemmeno lui sapeva.
A domanda del mio avvocato rispondo che per quel
compito non ho avuto nessun aumento di stipendio, né alcuna altra
contropartita.
L’ho accettato anche perché si trattava di una
responsabilità in più che avrebbe potuto venirmi utile.”
(verbale del
dibattimento d’appello, pag. 2).
Al momento dell’assunzione delle mansioni di
addetto alla sicurezza, egli non ha ricevuto dal predecessore alcun tipo di
materiale o istruzione. Dal canto suo, la direzione si è limitata ad iscriverlo
ad una giornata introduttiva di formazione, organizzata dal Forum per la
sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo (doc. 1 allegato al VI 6
dicembre 2010, AI 66), che egli ha frequentato il 27 aprile 2006 (doc. 1
allegato al VI di IM 1 del 6 dicembre 2010, AI 66).
Nel 2009 - dopo i fatti in
discussione, quindi - egli ha frequentato un secondo simposio formativo, di
mezza giornata, incentrato sullo scambio di esperienze tra coloro che si
occupano della sicurezza sul lavoro (doc. 2 allegato al VI 6 dicembre 2010, AI
66).
L’incidente
7.
Il
23.
luglio 2007, V., uno dei tre meccanici della __________, ha iniziato il
lavoro, unitamente ai colleghi, alle 07:30.
Quel mattino egli doveva
prendere una falciatrice BSC Rotex TR 7 Avant imballata dal magazzino,
posizionato sul lato nord dello stabile, e portarla con un carrello elevatore -
marca Yale tipo nr. 03 FG 15 PSVD 5 - dal piano inferiore sino all’entrata
dello stabile, passando per una strada in salita (pendenza 6-7 %, AI 22)
situata sul sedime della ditta (VI 23 luglio 2007 di TE1, pag. 1, AI 21 doc.
1).
Verso le 10:30 circa IM 1 ha chiamato telefonicamente TE1 dicendogli che dalla finestra della toilette che guarda
sull’autostrada aveva notato che la barriera stradale metallica, che impedisce
l’accesso dalla strada asfaltata situata sul lato autostrada dello stabile al
spiazzo antistante il magazzino, era stata rotta.
Recatisi entrambi immediatamente sul piazzale
hanno potuto notare che contro la barriera si era andato ad appoggiare un
carrello elevatore manuale Gromag di grosse dimensioni, la cui corsa era stata
arrestata proprio dalla transenna, che però si era completamente deformata,
piegandosi orizzontalmente di 90 gradi (arrivando così ad essere parallela alla
strada).
Trattandosi di una
situazione indubbiamente inusuale, TE1 ha chiamato a più riprese V., senza
ottenere risposta. Guardandosi in giro, pochi metri prima della barriera, ha
notato, nella scarpata sottostante, un pezzo della falciatrice che questi
avrebbe dovuto trasportare. Allarmato dalla scoperta, l’uomo è corso subito in
direzione della stradina costeggiante il prato situato ai piedi del muro di
sostegno della scarpata (cfr. documentazione fotografica, AI 22), dove ha visto
il carrello elevatore capovolto e la falciatrice a qualche metro di distanza
(VI 23 luglio 2007 di TE1, pag. 2, AI 21 doc. 1). V. si trovava, privo di
sensi, con il corpo all’esterno del mezzo meccanico e la testa incastrata tra
una barra anteriore dell’abitacolo e quella del montante sui cui scorrono le
forche:
“
Il capo della vittima risultava incastrato fra
la base metallica del sollevatore e la sbarra di sostegno dello stesso. La
testa aveva una posizione di flessione laterale sinistra di circa 90° rispetto
al corpo, con una iperestensione. Il corpo invece pendeva lateralmente e, se
ricordo bene, aveva un contatto solo parziale con il suolo, risultando quindi
praticamente sospeso nel vuoto.”
(rapporto 3 agosto 2007 del servizio ambulanza del __________, AI 7).
A quel momento l’uomo ha subito chiesto al
collega, che ancora si trovava in alto, vicino alla ditta, di avvertire i
soccorsi perché il loro compagno di lavoro era grave.
Trasportato all’Ospedale __________,
V. non è purtroppo riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate e, alle
11:54, è spirato.
L’esame autoptico ha
consentito di individuare la causa del decesso in un grave traumatismo
cranico-toracico, con multiple lesioni sia alla componente scheletrica che
viscerale. Lesioni che sono state considerate dai patologi compatibili con un
trauma diretto, di elevata intensità, a collo e tronco (referto autoptico 27
luglio 2007, pag. 8, AI 17).
Per contro, non sono stati
rilevati elementi atti ad ipotizzare patologie tali da poter essere all’origine
di malori improvvisi.
Le analisi del sangue
effettuate dal laboratorio bioanalitico non hanno rilevato alcuna traccia di
alcool (AI 21, doc. 5).
8.
Il
controllo tecnico sul carrello elevatore esperito dalla Sezione della
circolazione dopo l’incidente ha accertato il buono stato del mezzo meccanico
(AI 11):
“
A controllo ultimato possiamo affermare che il
veicolo è in buono stato di funzionamento e non presenta anomalie tali da
comprometterne la sicurezza”.
I periti hanno, comunque sia, rilevato come al
momento del controllo la leva del freno di stazionamento si trovasse in
posizione allentata e come le due leve delle marce si trovassero in posizione
neutrale.
Le foto agli atti (AI 22, foto 31), inoltre,
attestano come il sedile del veicolo fosse privo di cinture di sicurezza o
sistemi analoghi di protezione del guidatore.
9.
La
posizione finale del carrello elevatore e quella della falciatrice trasportata
(AI 22, foto 16-26) hanno consentito di concludere che la caduta dalla scarpata
e dal muro di sostegno alla stessa sottostante (alto 5.60 metri), per un dislivello complessivo di circa 8 metri, è avvenuta a marcia indietro. Di più non
è stato possibile accertare, considerata l’assenza di testimoni oculari.
In
particolare, non sono stati chiariti i motivi e la dinamica esatta del
sinistro. La questione non è di marginale importanza, poiché sciogliere questi
nodi avrebbe consentito di meglio valutare la fattispecie.
In effetti risulta essere
difficile comprendere come mai V. sia caduto con il carrello elevatore da un
dirupo che si trova esattamente dalla parte opposta alla direzione che avrebbe
dovuto prendere, a ben 11 metri dal bordo del piazzale antistante la porta del
magazzino dalla quale era uscito.
Pure misterioso è il fatto
che le marce del veicolo non fossero inserite ma le leve si trovassero in
posizione di “folle”, con contemporaneamente il freno a mano disinnestato.
Un ulteriore
punto interrogativo al quale non è stata data risposta è la presenza del
carrello elevatore manuale contro la barriera danneggiata.
Avendo la
strada che avrebbe dovuto percorrere in salita la vittima, una pendenza del 7/8
% ed essendo il piazzale sino al bordo della scarpata in leggera discesa (4-5
%), considerata pure la posizione finale del carrello manuale e della vittima -
con il corpo all’esterno ed il collo incastrato tra le due barre - è stato
ipotizzato che V. abbia abbandonato temporaneamente il carrello elevatore su
quale si trovava, lasciandolo con le marce disinserite in discesa e poi abbia
cercato, una volta visto che lo stesso iniziava a prendere velocità e ad
imboccare il declivio, di bloccarlo dall’esterno, provando ad azionare la leva
del cambio manuale, rimanendo bloccato con il tronco nell’abitacolo al momento
in cui il mezzo è precipitato, trascinandolo con sé (VI 18 settembre 2007 di PI1,
pag. 1 seg., AI 21, doc. 3).
10.
Il
rapporto allestito dalla SUVA il 27 agosto 2007, sulla scorta delle loro verifiche
a seguito dell’incidente precisa che V. era al servizio dell’impresa in qualità
di meccanico da ben 20 anni e che tra le sue mansioni ordinarie, oltre alla
riparazione dei veicoli, vi era pure il trasporto di accessori con il carrello
elevatore a forca (AI 20, pag. 2). Per la guida di questo mezzo egli aveva
seguito un corso di formazione specifica ed ottenuto, il 7 luglio 2004 (RPG 1,
doc. 1), il relativo diploma nel 2004 presso una scuola riconosciuta dalla SUVA
stessa.
Allertato per quanto di sua
competenza, l’Ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro ha inviato, il 2
ottobre 2007 (AI 25, doc. 16), una lettera alla __________ che riassume le
misure concordate con i suoi titolari al fine di evitare il ripetersi di fatti
simili. In essa, é stata, tra le altre, indicata la seguente misura:
“
Vie di circolazione aziendali (art. 19 OPI)
Il luogo di trasbordo presso la porta di ingresso
si trova nelle immediate vicinanze del punto in cui è avvenuto l’infortunio
(scarpata). Dato che il piazzale antistante e la via adiacente sono leggermente
in pendenza e portano a questa scarpata, c’è il rischio che i veicoli superino
il ciglio della scarpata e cadano di sotto. Come discusso, le vie di
circolazione devono essere messe in sicurezza per evitare che i veicoli possano
cadere dal ciglio della scarpata. Per la messa in sicurezza è possibile
sistemare un guard-rail lungo la scarpata. Se questa misura non è di competenza
della Sua azienda, in quanto non siete proprietari del terreno, bisognerà
trovare un accordo con il proprietario del terreno.”.
Il 27 novembre 2007 l’ing. TE2 dell’Ufficio
ispettorato del lavoro ha, di nuovo, effettuato un sopralluogo presso la __________
e concordato con i responsabili della ditta i dettagli delle misure:
“
1.
Vie di
circolazione
1.1
Lungo il parcheggio, nel piazzale davanti all’ingresso
principale, bisogna prevedere una protezione lungo tutta la scarpata in modo
tale da proteggere i mezzi contro le cadute.
1.2
Lungo la scarpata, dal palo della barriera fino all’altro
angolo estremo, si deve prevedere una protezione, guard-rail, contro le cadute
dei mezzi aziendali.
1.3
Lungo la rampa, dove vengono parcheggiati i mezzi aziendali,
bisogna prevedere una protezione lungo la scarpata in modo tale da proteggere i
mezzi contro le cadute.
1.4
Vi rendiamo attenti che la pendenza delle rampe d’accesso va
adeguata alla natura dei veicoli e dei carichi. Essa non deve superare il 10%
per i veicoli a motore.” (AI
25, doc. 3).
11.
Sul
luogo dell’incidente sono intervenuti, per effettuare rilevamenti in vista del
rapporto, gli esperti della SUVA. L’ingegnere incaricato, TE3, si è così
espresso in occasione del suo interrogatorio:
“
Il mio rapporto è stato allestito quattro giorni
dopo, il 27 agosto 2007, sulla base di appunti presi il giorno del sopralluogo.
(…) Contestualmente all’emanazione del rapporto,
ho allestito quella che noi chiamiamo “conferma delle misure” all’indirizzo
della ditta presso cui è avvenuto l’infortunio. Il relativo documento mi è pure
stato sottoposto dall’interrogante. Richiestomi quando tale scritto esattamente
fosse stato scritto, rispondo che è abitudine e prassi del nostro ufficio
redigerlo il giorno o qualche giorno dopo l’allestimento del rapporto. Vedo che
sullo scritto manca effettivamente la data.
In questa lettera viene in breve indicata la
dinamica dell’infortunio e vengono in modo particolare date delle indicazioni
alla ditta, in particolare vengono consigliate delle misure immediate, delle
misure definitive e dei provvedimenti che la ditta dovrebbe adottare entro un
determinato termine.
Preciso che questo scritto non accerta nessuna
colpevolezza nei confronti della ditta, trattandosi segnatamente di questioni
prettamente di prevenzione e quindi con lo scopo di evitare infortuni simili in
futuro.
Nello specifico sono state indicate quali misure
immediate la corretta informazione e istruzione dei dipendenti sulle regole di
sicurezza che si devono rispettare nell’utilizzo del sollevatore.
Per quanto riguarda le misure definitive, e con
definitive si intende che simili misure devono essere pianificate e quindi
prendono del tempo, ho indicato una misura organizzativa di formazione. La mia
intenzione era quella di invitare i dirigenti a voler formare in modo completo
i dipendenti sull’utilizzo di quel tipo di carrello.
Nelle misure definitive ho pure citato l’art. 19
OPI che riguarda la messa in sicurezza delle vie di circolazione aziendale.
L’articolo in oggetto impone al datore di lavoro di assicurare le vie di
circolazione in modo tale da evitare infortuni; l’articolo ha un tenore
generale e si applica sia ai pedoni che ai mezzi di trasporto.
Appurato che dal fronte in cui è caduto il
lavoratore non vi fossero dei ripari io ho indicato questa misura. Saputo
comunque che il terreno non era di proprietà dell’azienda, ho quindi
consigliato di voler trovare un accordo con i proprietari del terreno.
(…) Da parte mia posso dire che io ho indicato
l’articolo 19 OPI perché le vie di circolazione dell’azienda non erano conformi
a quanto dice la OPI. Oltre a ciò devo pure dire e precisare che io non ho
appurato esattamente la dinamica dell’incidente capitato al dipendente.
Mi viene chiesto di riferire, secondo la mia
esperienza e la mia formazione, che cosa si intende per “vie di accesso o di
passaggio” ai sensi del surriferito disposto.
L’articolo ha una portata generale; la ditta se
ha dei mezzi deve poter assicurare e garantire che questi mezzi non possono
rovesciarsi, cadere, ecc., rispettivamente pure che i pedoni non corrano un
simile rischio. Fa parte del concetto di sicurezza da parte della ditta
definire le misure da applicare per evitare gli infortuni. Per esempio, nel
caso di un terreno senza scarpate, il rischio di eventuali cadute è minore e
quindi non si chiede di voler recintare quelle zone.
Per quanto riguarda la definizione di via di
accesso di passaggio rinvio a quanto indica la norma in oggetto.
Mi viene chiesto il motivo per cui questa
specifica manchevolezza non è stata indicata nel rapporto. Non so il motivo per
cui questo articolo non l’ho indicato nel mio rapporto. Posso dire che è stata
una mia dimenticanza, questo articolo doveva essere indicato anche al punto 6
del rapporto.
Nel corso del mio sopralluogo, dopo aver visto il
punto da cui è caduto il lavoratore, ho chiesto al direttore se la via che si
vede sulla sinistra delle foto sottopostemi n° 5 e 9, era utilizzata come via
di circolazione per i mezzi della ditta. Ricordo che il direttore mi aveva
detto che a volte i veicoli passavano anche da li, raramente. Ritenuto dunque
che quel punto a mio modo di vedere si trovava in una via di accesso il datore
di lavoro lo doveva assicurare contro il rischio di pericoli che portano a
possibili infortuni”
(VI 4 novembre 2010,
pag. 3 seg., AI 59).
e:
“
Mi viene chiesto di riferire se secondo le
direttive SUVA il carrello utilizzato dalla vittima era a norma di sicurezza.
Preciso che io mi baso sulle fotografie della
polizia scientifica ritenuto che quando ho preso visione del carrello lo stesso
era già in discarica e accidentato.
In merito alle norme di sicurezza posso dire che
lo stesso difettava di un sistema di ritenuta. Con questo termine voglio dire
che le misure più opportune sono la posa di una cintura o la posa di
“cancelletti” posizionati a lato della cabina del sollevatore. Lo scopo di
questi sistemi di ritenuta è quello di mantenere il guidatore all’interno del
mezzo, perché spesso capitano dei ribaltamenti a seguito di una manovra in
curva. In fatti in simili incidenti spesso il guidatore uscendo dalla cabina
viene travolto dal mezzo stesso.
Preciso che dal 2004 è in vigore una nuova
direttiva della CFSL (Commissione federale sulla sicurezza sul lavoro) in
merito a questo tipo di sollevatori proprio intesa ad adeguare simili mezzi con
le suddette misure di ritenuta. Tale obbligo riguarda soprattutto i sollevatori
più datati poiché quelli recenti possiedono già questo tipo di misure. E’ stato
indicato in modo preciso che i carrelli costruiti prima del 1. gennaio 1997
dovranno adottare questo tipo di misure di sicurezza.
Mi viene mostrata la documentazione estrapolata
dal sito della SUVA, agli atti, dal titolo “i sistemi di ritenuta salvano la
vita”. Nella pagina “adeguamento dei carrelli elevatori messi in circolazione
prima del 1. gennaio 1997” viene espressamente indicato che “nell’ottobre 2003
… la Commissione federale di coordinamento … ha deciso che anche i vecchi
carrelli elevatori devono essere adeguati alle nuove disposizioni. Di
conseguenza i carrelli elevatori con forche a sbalzo e i carrelli con forche
laterali fino a 10 tonnellate di portata, messi in circolazione prima del 1.
gennaio 1997, devono essere dotati a spese dell’utilizzatore, di sistemi di
ritenuta del conducente. Non è stato previsto alcun termine di transazione. Dal
1.
gennaio 2004, durante le visite nelle aziende gli organi di vigilanza della
sicurezza sul lavoro … richiederanno se necessario l’adeguamento dei veicoli.
La frequenza degli infortuni ha reso tale adeguamento indispensabile…”.
Mi viene chiesto di precisare l’aspetto
obbligatorio della suddetta direttiva, in particolare se trattasi di
raccomandazione o se l’intervento di adeguamento era assolutamente da farsi.
Rispondo che si tratta di un obbligo e non di una
raccomandazione.”
(VI 4 novembre 2010,
pag. 6 seg., AI 59).
12.
L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o
un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha
scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto.
L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali
era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La negligenza presuppone così l’adempimento di
due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della
prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale,
che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti
penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti
del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore,
considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto
della messa in pericolo altrui (sentenza del Tribunale federale 6B_437/2008
consid. 2 del 24 luglio 2009;
DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255
consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282
consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13
consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).
Per determinare i limiti del dovere di prudenza,
occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con
le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi
linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della
causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva
aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la
realizzazione dell’evento dannoso.
Per determinare precisamente quali siano i doveri
imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a
salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid.
2.
; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1)
Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione
del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter
rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata
attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid.
4.2
).
13.
Un
reato di evento (come quello di omicidio colposo) implica di regola un’azione.
Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore
disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).
Quest’onere deve derivare da una posizione di
garante (“status giuridico” riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore
deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei
beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare
tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi
conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid.
4.2
). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un
contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di
un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.
14.
Stabilire
l’esistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza e
la morte di una persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e le
lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e
adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Sussiste un rapporto di causalità naturale tra un
evento ed un comportamento colpevole, se quest’ultimo ne costituisce la "conditio
sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure
l’evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia
come la causa unica dell’evento (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4,
pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità
naturale è data se la violazione delle norme a tutela della sicurezza sul
lavoro risulta essere una condizione necessaria per l’incidente, anche se non
costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia
contribuito con altre a produrre l’evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). Al proposito
un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa,
pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a, pag. 212, 118 IV 130 consid. 6a).
La causalità naturale deve essere anche adeguata:
è necessario stabilire se il comportamento dell’agente fosse idoneo, secondo
l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a
cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi.
Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi fosse
prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127
IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità
adeguata è una questione di diritto che l’autorità di seconda istanza ed il
Tribunale federale esaminano con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid.
2a pag. 213 e rinvii).
Il rapporto di causalità adeguata tra il
comportamento e l’evento può essere interrotto e l’agente non risultare
punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo
o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere
imprevedibile non è in sé sufficiente a spezzare il nesso di causalità: la
causa concomitante deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile
ed immediata dell’evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli
altri fattori, segnatamente il comportamento dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb
pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb, pag. 23, 121 IV 207
consid. 2a, pag. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111, pagg. 25-26).
A tal proposito, in una recente sentenza del
Tribunale federale, è stato nuovamente puntualizzato che il comportamento della
vittima o quello di un terzo non sono di norma in grado interrompere il nesso
di causalità adeguato. Questo vale persino nelle situazioni in cui la colpa
della vittima o del terzo è maggiore di quella dell’imputato. Analogamente,
quando subentrano, accanto alla causa principale, delle altre concause che
mettono in secondo piano la prima, questa mantiene il suo carattere di
causalità adeguata, fintanto che può essere ancora considerata rilevante nello
svolgimento degli eventi, cioè fino a che un’altra causa può essere ritenuta
talmente al di fuori della normalità, talmente assurda ed insensata, da non
poter assolutamente essere pronosticata. Decisiva è l’intensità dei vari
rapporti causali: se uno di essi risulta essere, dopo attenta valutazione,
talmente intenso da indurre a considerare gli altri irrilevanti, si ha
l’interruzione del rapporto causale tra quest’ultimi e l’evento (STF
6B_601/2009 del 24 novembre 2009, consid. 1.5.2; DTF 116 II 519 consid.
4b).
Oltre alla prevedibilità dell’evento va infine
considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica,
occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell’agente l’evento non
si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno
un alto grado di probabilità, per cui basta la semplice possibilità che in caso
di comportamento conforme ai doveri di prudenza fosse evitabile: in questo
senso l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora quest’ultimo si
fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza,
l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF
6B_517/2009 del 3 novembre 2009, consid. 3.3.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e
rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).
15.
Nell’analisi
del nesso di causalità occorre tenere in considerazione il fatto che spesso chi
lavora su un cantiere lo fa affidando dei compiti a colleghi o subordinati. In
simili evenienze l’imputabilità dei loro atti o delle loro omissioni, e quindi
la punibilità di chi ha loro demandato determinate mansioni, deve essere
soppesata applicando il noto principio dell’affidamento sviluppato inizialmente
in ambito di circolazione stradale (STF 6B_437/2008 consid. 3.4 del 24 luglio
2009). In base a questo dogma ogni utente della strada
che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto
comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per
ritenere il contrario (DTF 124 IV 81 consid.
2b con rinvii). Alla stessa stregua, in caso di divisione orizzontale del
lavoro, ogni lavoratore deve poter legittimamente contare, in mancanza di
elementi che indichino il contrario, sul fatto che il suo collega rispetti i
propri doveri. In caso di divisione verticale del lavoro, la dottrina subordina
il principio dell’affidamento al rispetto della cura in eligendo, in istruendo
e in custodiendo: il superiore deve designare una persona ausiliaria
qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla correttamente
(Roth, Le droit pénal face au risque et à l’accident individuels, 1987, pag. 88
e segg.; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., n. 38 ad art. 11; sentenza
del Tribunale federale 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1 del 20 giugno 2008).
Posizione
di garante dell’accusato
16.
Il
decreto d’accusa DA 3295/2011 del 23 agosto 2011 propone la condanna del
prevenuto poiché “responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________,
con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli infortuni
lavorativi”.
Giusta l’art. 11 cpv. 2 CP, è garante - e,
quindi, può commettere un crimine o un delitto per omissione - colui che non
impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto
dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status
giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una
comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio.
IM 1 ha una formazione scolastica di base, con
licenza di scuola media, ed una professionale molto limitata: semplice
riparatore di autoveicoli, neppure meccanico. Dal 2003, è attivo quale
responsabile del magazzino, con compiti anche di vendita, servizio tecnico e
gestione delle garanzie, senza che per assumere tale funzione gli sia stato
necessario seguire dei corsi particolari o ottenere un diploma.
Nel 2006, quale sua
ulteriore mansione, egli è stato nominato “addetto alla sicurezza” della
società.
L’unica preparazione specifica da lui affrontata
sino al momento dei fatti per ricoprire tale carica è un corso di introduzione
(e si sottolinea, introduzione, come definito sul diploma stesso, doc. 1
allegato all’AI 66) della durata di un giorno indetto dal Forum per la
sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo il 27 aprile 2006, al quale è
stato iscritto dalla direzione. Nulla più, se non, come accennato, una mezza
giornata dedicata allo scambio di esperienze in materia, cui ha partecipato
dopo i fatti in disamina (doc. 2 allegato all’ AI 66). Nessuno, all’interno
della ditta, si è preoccupato di passargli del materiale o di fornirgli delle
nozioni basilari per poter iniziare a svolgere la supervisione.
In relazione alla sua funzione di responsabile
egli ha dichiarato:
“
Sono diventato persona di contatto per tutti gli
aspetti relativi alla sicurezza concernente la ditta __________ dal 2006.
Ho seguito un corso nell’aprile 2006 nel quale ci
è stato detto un po’ quello che bisogna fare all’interno di un’azienda, quello
che bisogna guardare e ci sono stati mostrati dei filmati. Ci è stato indicato
come prevenire gli infortuni all’interno della ditta, ci sono state consegnate
delle schede mediante le quali individuare eventuali pericoli. Si trattava di
schede della SUVA. Dopo avere individuato eventuali pericoli occorreva segnalarli
alla direzione. Non ricordo se fra queste schede ve ne erano anche di quelle
che imponevano anche una valutazione degli spazi esterni.
Dopo avere frequentato il corso ho fatto quanto
indicato nelle schede. Non mi sono mai posto la questione della posa di un
guard rail nel punto in cui è poi accaduto l’infortunio. Questo perché non ho
mai individuato pericoli sul perimetro esterno della ditta.”
(verbale dibattimentale
di interrogatorio dell’imputato).
In precedenza egli aveva detto agli inquirenti:
“
Devo dire che dal momento in cui sono diventato
responsabile ho seguito due corsi di cui ho consegnato
i relativi attestati. Durante i corsi che ho frequentato ho acquisito
soprattutto quello che è la pianificazione dell’adozione di misure di sicurezza
presso una ditta. Cè stato insegnato di verificare tutti gli aspetti che
pongono delle problematiche relative alla sicurezza. Da parte mia, terminato il
primo corso, ho provveduto innanzitutto a controllare tutta la ditta per
verificare quali aspetti andavano messi a posto. Preciso che questo lavoro è a
lungo termine perché minuzioso e quindi a volte può comportare tanto tempo
anche per la risoluzione di determinati problemi. Oltre a ciò va pur detto che
io comunque non mi occupavo unicamente dell’aspetto della sicurezza.
La prima cosa da farsi e che ho subito posto in
atto è stata la verifica sul sito internet della SUVA delle liste di controllo.
Si tratta di check list di tipo generico che ricoprono più campi aziendali; ciò
vuol dire che non sempre la singola raccomandazione è precisa e riguarda lo
specifico apparecchio/macchinario, cito a titolo di esempio nell’ambito di una
mia verifica ho dovuto bloccare l’operatività di un tornio perché la
raccomandazione SUVA non era ben comprensibile rapportata al tornio che noi
avevamo in ditta. Queste check list venivano tutte assemblate all’interno di un
classificatore con le annotazioni relative al funzionamento o all’adozione di
eventuali misure.
(…) ADR che certamente mi occupo a titolo
personale anche dell’istruzione al personale in merito soprattutto alla
consegna e all’utilizzo di tutto il materiale necessario per la sicurezza
personale del lavoratore (occhiali, guanti, scarpe, tute, ecc…).
ADR che tutti i dipendenti __________ hanno una
formazione specifica e quindi da parte mia non è necessaria un’istruzione
all’uso dei singoli macchinari.
ADR che non ho mai intrattenuto contatti né con
la SUVA né con l’ufficio dell’ispettorato del lavoro. Io ho sempre tenuto i
contatti con il nostro forum.
Mi viene chiesto se la ditta possiede della
documentazione cartacea specifica relativa alle misure di sicurezza e alla
prevenzione degli incidenti presso la ditta.
Confermo che la documentazione presso la ditta è
quella che mi è stata consegnata nel corso delle riunioni del forum di cui ho
riferito. Mi viene in mente ora che proprio in uno dei corsi frequentati, il
secondo, mi era stato detto che la prima documentazione poteva venire eliminata
e così mi è stata consegnata della nuova documentazione.
Aggiungo pure che all’interno della ditta vi sono
fisicamente anche dei cartelli che noi definiamo “remember” su cui sono
indicate delle norme di sicurezza a cui fare attenzione. Ad esempio vi è il
cartello che rende attenti sull’adozione del corretto materiale (guanti,
occhiali, ecc.) oppure quello che vieta all’interno dell’azienda di usare il
“trans pallet” (carrello adibito allo spostamento delle palette) come un
trotinette, ecc. evidentemente su ogni macchinario c’è un cartello che indica
quali norme di sicurezza adottare.
Mi viene chiesto se sono a conoscenza del
contenuto dell’ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni e se lo
stesso è oggetto dei nostri corsi presso il forum.
Nell’ambito dei corsi che ho seguito si è parlato
di ordinanze ma ora come ora non so indicare di quale ordinanza si è parlato
nel dettaglio.
Mi viene chiesto se a seguito dell’infortunio
occorso al dipendente V. io ho partecipato o sono venuto a conoscenza tramite
scambi di corrispondenza di tutto l’aspetto di verifica da parte di SUVA e dell’ispettorato
del lavoro sul caso specifico.
Io posso dire di non aver mai parlato con nessun
referente dei suddetti uffici in merito al caso specifico. Ribadisco che io
sono la persona di contatto per questi aspetti e non sono stato reso partecipe
di quanto effettuato o richiesto da parte dei suddetti uffici. Di questo
aspetto credo si sia occupata direttamente la direzione, e meglio il direttore PI1.
Posso dire di non aver visto nessuno scritto proveniente da uno dei suddetti
uffici come pure non mi è stata consegnata copia di risposte eventuali a
determinate richieste da parte di questi uffici. Non posso escludere che in una
qualche occasione mi abbiano fatto qualche domanda in merito all’incidente.”
(VI 6 dicembre 2010,
pag. 5, AI 66).
In relazione all’art. 19 OPI egli ha asserito
“
Devo dire che non ricordo che questa specifica
norma sia stata oggetto di esame in uno dei miei corsi seguiti presso il forum.
Da parte mia posso dire che io non ho visto quel luogo specifico da cui è
caduto V. quale punto di pericolo.”
(VI 6 dicembre 2010,
pag. 2 segg., AI 66).
In merito all’obbligo di prevedere dei sistemi di
ritenuta per i conduttori dei carrelli elevatori, egli ha precisato:
“
Ero a conoscenza di questa direttiva e meglio
dell’obbligo di adottare una misura di ritenuta sul muletto in questione. Ne
sono venuto a conoscenza nel corso di uno dei due corsi frequentati presso il
forum. Aggiungo anche che questa direttiva non era stata riferita in modo
preciso e chiaro nel senso di come adottare queste misure e dove posizionarle
nel dettaglio. Per quanto mi riguarda posso dire che questo adeguamento era
sicuramente in previsione e sarebbe stato adottato come è sempre stato anche
per altri macchinari.
(…) proprio in vista dell’adeguamento del muletto
in questione, ho fatto telefonare da un collega, visto che io non parlo
tedesco, alla ditta __________, importatore per la Svizzera del marchio Yale
(lo stesso del muletto), al fine di verificare la possibilità di acquistare
cinture omologate idonee al muletto e quindi correttamente installarle. Se non
sbaglio c’era stato detto che non esistevano cinture standard di fabbrica per
modello di muletto che noi avevamo in dotazione, non essendo mai state
prodotte. Per questo motivo abbiamo pensato di trovare un sedile con già predisposte
delle cinture di sicurezza; sapevamo che esistevano in commercio questi sedili.
L’infortunio di V. è praticamente avvenuto in quei momenti, e meglio nel
periodo della ricerca del tipo di sedile.
Mi viene chiesto se in merito a questo specifico adeguamento
io avevo informato il direttore.
Rispondo che io non ho informato il direttore a
proposito di questo adeguamento che si stava cercando di concretizzare. Preciso
che io in questo ambito ho carta bianca e non ho l’obbligo di informare il
direttore; evidentemente per adeguamenti che comportano spese limitate.”
Al processo d’appello (verbale pag. 2) egli ha,
infine, asserito:
“
Preciso che la persona che mi ha preceduto in
questa funzione non mi ha passato nulla: non mi ha dato alcuna informazione sull’attività
né mi ha passato documentazione.
La direzione mi ha però iscritto per un corso di
formazione presso il Forum per la sicurezza sul lavoro nell’industria del
metallo che si è tenuto - me lo ricordo perché era il mio compleanno - il 27
aprile 2006.
Il corso è durato dalle 9 alle 16 circa, compresa
la pausa pranzo. Il corso consisteva in presentazioni e video.
L’obiettivo del corso era la presentazione delle
normative per le sucurezza da applicare in un’azienda: ricordo in particolare
che ci hanno spiegato come controllare le attrezzature, i liquidi, il locale
olio (in sostanza, le situazioni che possono costituire un pericolo in
un’azienda), fondandosi su schede SUVA. Ricordo che ci hanno spiegato come
reperire tali schede sul sito della SUVA.
Ci hanno poi spiegato anche come pianificare i
lavori e gli interventi a tutela della sicurezza in base alle urgenze, non
essendo possibile risolvere tutti i problemi in un colpo solo anche per
problemi finanziari. Non ricordo se sia stata anche trattata la questione della
sistemazione del perimetro esterno delle ditte. Terminato il corso ho preso
carta e penna, mi sono stampato le liste della SUVA e ho iniziato a verificare
eventuali potenziali rischi. Questo soprattutto in relazione ai macchinai
(trapano, tornio, muletti, carrelli elevatori). Con tutti i colleghi
dell’officina ho discusso nelle grandi linee delle problematiche che avevo
visto al corso, ad esempio la questione degli occhiali di protezione, che sino
a quel momento venivano utilizzati in maniera approssimativa.
Dopo i macchinari ho verificato anche le varie
postazioni di lavoro per individuare potenziali rischi, così come gli altri
locali della ditta. Per quanto riguarda le zone esterne ho solo verificato se
vi fosse in giro qualche ostacolo particolare che poteva creare pericolo. Ho
solo individuato qualche paletta fuori posto. Dopo l’incidente ho seguito un
corso di aggiornamento di mezza giornata, il corso è stato indetto dal Forum.
Fino ad un paio di mesi fa sono rimasto punto di riferimento della ditta per la
sicurezza.”.
17.
L’Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sancisce il
principio generale che le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono
applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera, art. 1 cpv.
1.
OPI. Per azienda si intende qui l’ente formato da un datore di lavoro e da
uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente
dall’esistenza di installazioni o impianti fissi, cpv. 2.
L’art. 3 cpv. 1 OPI prevede l’obbligo per il
datore di lavoro di prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione
che permetta di garantire la sicurezza sul lavoro. In modo particolare se
vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di
lavoro o procedimenti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate
nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le
misure e le installazioni di protezione, cpv. 2. Se vengono eseguite modifiche
a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro o procedimenti di
lavoro, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le
installazioni di protezione (cpv. 3).
Giusta l’art. 6 cpv. 1 OPI, il datore di lavoro
ha un dovere di informazione ed istruzione nei confronti dei lavoratori: egli
deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda,
compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli
cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo
ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono
essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogni qualvolta subentri
una modifica essenziale delle condizioni di lavoro. Per il cpv. 3, il datore di
lavoro deve provvedere affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi
alla sicurezza sul lavoro.
L’art. 7 cpv. 1 OPI prevede che se il datore di
lavoro attribuisce determinati compiti di sicurezza sul lavoro a un lavoratore,
è tenuto preventivamente a formarlo adeguatamente.
Il datore di lavoro può affidare lavori
implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al
riguardo. Egli deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un
lavoro pericoloso (art. 8 OPI).
A norma dell’art. 11 d OPI, sono considerati
specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del
lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza
che adempiono le esigenze dell’Ordinanza 25 novembre 1996 sulla qualifica di
specialisti della sicurezza sul lavoro. Si considera che sia fornita la prova
di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessata
può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base
e di perfezionamento professionale conformi a tale ordinanza.
Giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla
qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116), il
perfezionamento professionale degli specialisti di sicurezza deve durare almeno
20.
giorni.
Le materie che devono essere insegnate nei
relativi corsi sono indicate all’allegato n. 4 dell’ordinanza. In modo
particolare si tratta di:
- conoscenza delle basi
legali nonché delle direttive, delle norme, ecc. nell’ambito della sicurezza
sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini
(protezione dell’ambiente);
- consapevolezza dei
rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;
- identificazione dei
pericoli;
- analisi sistematica
degli infortuni;
- cause degli infortuni
e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione
degli infortuni;
- aspetti e conseguenze
sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie
di origine professionale;
- aspetti di gestione
aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;
- prevenzione, inclusa
la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;
- organizzazione della
sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;
- basi della didattica
e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai
lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro;
- conoscenze di base
interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);
- sicurezza sul lavoro
quale compito di gestione, analisi dei rischi, corso di motivazione.
Inoltre, il perfezionamento professionale deve
concludersi con un esame, superato il quale può essere rilasciato un
certificato, art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti
della sicurezza sul lavoro.
Anche volendo per ipotesi fare astrazione - cosa
che non è corretto fare - da una formazione completa e approfondita come
questa, risulta evidente che la tematica della sicurezza sul posto di lavoro,
per essere minimamente conosciuta, necessita di essere trattata con corsi dati
da persone competenti sull’arco di più giornate e con verifiche finali puntuali
(test, esami), che consentano di appurare se almeno i rudimenti necessari alla
tutela delle persone siano stati compresi. In caso contrario, non si può
parlare di istruzione ma di semplice e vaga infarinatura, ampiamente inadeguata
a consentire l’assunzione di compiti di importanza capitale come quelli della
protezione dei lavoratori.
La Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro
(LL) e la LAINF prevedono che, per tutelare la salute e prevenire gli
infortuni, é il datore di lavoro a dover prendere, avvalendosi della
collaborazione dei dipendenti, tutte le misure adatte alle circostanze (art. 6
LL e 82 LAINF). Anche secondo il diritto privato (art. 328 CO) e il diritto
cantonale (ad esempio art. 6 cpv. 1 lett. b della legge del Cantone Ticino del
1.
dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore, LEPIC,
RL 7.1.5.3) è dovere del datore di lavoro, rispettivamente dell’impresa,
adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della salute e dell’integrità
personale dei lavoratori. Questi ultimi sono tenuti a osservare le istruzioni
del datore di lavoro in materia di sicurezza e a tener conto delle norme di
sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 OPI).
18.
In
estrema sintesi, quindi, garante per la sicurezza sul posto di lavoro è in
primis il datore di lavoro, che si può sgravare di parte delle proprie
responsabilità soltanto qualora affidi tale compito ad un proprio dipendente
adeguatamente scelto, formato e sorvegliato (STF 6B_516/2009, consid. 3.3.1;DTF
104.
IV 96).
Nel caso specifico, IM 1 non può certo essere
considerato un “responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________,
con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli
infortuni lavorativi”, ai sensi delle summenzionate leggi, come descritto nel
decreto d’accusa.
Del resto, nemmeno il suo datore di lavoro lo ha
definito tale:
“
All’interno della mia ditta vi è una persona
addetta all’aspetto relativo all’aggiornamento e verifica delle misure di
sicurezza; questa persona, al momento dell’infortunio nel 2007, era IM 1. Devo
dire che IM 1 lavora presso il magazzino della ditta e in più possiede il
compito di aggiornarsi e istruire i dipendenti per tutto l’aspetto della
sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre posso dire che __________ è membro
dell’associazione di categoria dell’Unione svizzera del metallo dal 1999, la
quale organizza dei corsi specifici.”
(VI 15 novembre 2010 di
PI1, pag. 3, AI 61).
Un corso della durata di un giorno, per di più
destinato ad un’introduzione generica alla materia della sicurezza sul lavoro
di una persona senza alcuna base pratica o teorica, non è certamente adeguato a
fornirle le nozioni base sufficienti per poterle poi attribuire delle
competenze almeno parificabili a quelle di responsabile della sicurezza. Questo
vale a maggior ragione se il dipendente in questione ha una formazione
scolastica minima, ben lontana da quella anche solo di coloro che hanno
frequentato le medie superiori ed hanno appreso i rudimenti per poter trarre il
massimo profitto dalle lezioni e procedere poi ad approfondimenti autonomi
all’altezza di quanto di ci aspetta da chi è chiamato a tutelare la salute dei
lavoratori.
IM 1, al momento dei fatti, non aveva ottenuto
alcun diploma quale esperto della sicurezza, né aveva un titolo equivalente. I
certificati agli atti, anche quello del 2009, sono semplici attestati di
frequenza, privi di valore.
Pur potendo dare atto della buona volontà da lui
dimostrata, dal prevenuto non si poteva pretendere un bagaglio di conoscenze ad
ampio raggio, sufficienti a consentirgli di individuare dei pericoli quali
quello di caduta dalla scarpata concretizzatosi con l’incidente in disamina.
In effetti, dopo il breve corso seguito, egli si
è limitato a verificare la sicurezza dei macchinari e poco più, facendo capo
alle liste generiche stampate di sua iniziativa dal sito internet della SUVA,
che da sole, senza la necessaria preparazione, non consentono di certo di
individuare tutti i punti critici, potenzialmente pericolosi.
I presupposti previsti dall’art. 11 cpv. 2 CP e
dall’7 cpv. 1 OPI non sono, dunque, adempiuti.
Pertanto, in concreto, non vi è stato alcun
valido trasferimento di competenze e responsabilità dal datore di lavoro
all’accusato riguardo la sicurezza dei lavoratori della __________.
Quest’ultimo non ha, così, mai rivestito alcun
ruolo di garante nei confronti dei propri colleghi e di terzi.
Già per ciò solo, l’accusa mossa dal procuratore
pubblico nei confronti di IM 1 deve essere respinta ed il suo proscioglimento
decretato in prima sede deve essere confermato.
Di riflesso, non è necessario approfondire la
questione relativa alla congruità delle argomentazioni del presidente della
Pretura penale circa l’assenza di una colpa nell’aver omesso di far posizionare
una barriera sul ciglio della scarpata. Al riguardo, va, comunque, detto che
questa Corte nutre profondi dubbi circa la correttezza delle conclusioni
pretorili, visto come le emergenze probatorie in atti sembrano andare tutte
nella direzione opposta di quella imboccata dal primo giudice. Fosse stato
necessario, cioè fosse comparso davanti alla scrivente Corte una persona avente
qualità di garante, il giudizio non avrebbe potuto prescindere da un
approfondimento istruttorio.
19.
Per
tutto quanto precede, l’appello degli accusatori privati deve essere respinto,
con la conferma del proscioglimento di IM 1 dall’accusa di omicidio colposo,
dell’indennità a lui riconosciuta e dell’assegnazione delle spese giudiziarie
di prima sede.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà all’accusato un’adeguata indennità a
titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg. CPP, 117 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, è integralmente confermata la
sentenza di primo grado.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà ad
IM 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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