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Decisione

17.2012.75

Omicidio colposo, commissione per omissione; incidente sul posto di lavoro, negata la posizione di garante del dipendente responsabile della sicurezza, non adeguatamente formato

23 ottobre 2012Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli di omicidio colposo (art. 117 CP), omissione di apparecchi protettivi

(art. 230 cpv. 2 CP), infrazione alla LF sull’assicurazione contro gli

infortuni (art. 112 cpv. 4 LAINF) e responsabilità penale del datore di lavoro

(art. 59 LL), ed in via subordinata, la completazione delle informazioni

preliminari in relazione alle menzionate ipotesi di reato e nei confronti delle

citate persone;

- l’8

giugno 2010 (AI 50), la Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto

l’istanza, annullando il decreto di non luogo a procedere impugnato e dando

ordine al procuratore pubblico di completare le informazioni preliminari, non

ritenendo fosse stato sufficientemente chiarito se i mezzi messi a disposizione

dei dipendenti della __________ fossero conformi alle prescrizioni in materia

di sicurezza, così come se sul luogo di lavoro della ditta stessa fossero state

rispettate le necessarie misure di sicurezza ed eventualmente quali misure

avrebbero dovuto assolutamente essere adottate, in particolare alla luce dei

fatti e del rapporto della SUVA agli atti.

Questa sentenza è passata

in giudicato dopo che il ricorso nei confronti della stessa interposto da PI1 e

dalla __________ è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 19

luglio 2010 (AI 52);

- conclusi gli approfondimenti istruttori richiesti, con

decreto d’accusa 23 agosto 2011, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1

autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 23 luglio 2007, a __________, nella sua qualità di responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________,

con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli

infortuni lavorativi, cagionato, per imprevidenza colpevole, la morte del

dipendente V., caduto, unitamente ad un carrello elevatore, mentre stava

lavorando sul piazzale antistante il magazzino della ditta, in un dirupo (alto

circa 8 metri), sul lato nord del perimetro aziendale. L’imprevidenza

rimproverata a IM 1 consisteva nell’omissione di predisporre le dovute misure

di sicurezza per la protezione del perimetro aziendale con la posa di

un’adeguata barriera di protezione, rendendo così la via di passaggio

percorribile in tutta sicurezza (DA 3295/2011).

Ciò rilevato, il procuratore pubblico ha proposto

la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 70.-

cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'500.-), sospesa condizionalmente

con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 200.- e al

pagamento di tasse e spese;

- con sentenza 17 aprile 2012, statuendo sull’opposizione

tempestivamente interposta da IM 1, il presidente della Pretura penale lo ha prosciolto

dall’accusa di omicidio colposo ed ha messo a carico dello Stato i costi

procedurali, riconoscendo nel contempo all’accusato un’indennità di fr. 8'000.-

giusta l’art. 429 CPP;

preso atto che - gli accusatori privati AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno tempestivamente

annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della

sentenza, con dichiarazione di appello 6 giugno 2012, gli appellanti hanno

precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando la condanna

di IM 1 per il reato di omicidio colposo per i fatti indicati nel decreto

d’accusa del 23 agosto 2011.

Contestualmente, essi hanno chiesto l’assunzione

di una perizia ad opera di un ingegnere di sicurezza sul lavoro qualificato

circa la sicurezza del luogo di lavoro, con particolare riferimento all’assenza

di una barriera nel luogo dove la vittima è precipitata, e l’audizione

dell’ing. TE3 della SUVA;

- con

scritto 23 luglio 2012, il difensore dell’accusato ha postulato l’assunzione di

una perizia sulla dinamica dell’incidente, volta ad accertare quanto avvenuto,

rispettivamente a verificare se la vittima si trovava seduta nel veicolo al

momento in cui esso è caduto nella scarpata;

- con

decreto 14 settembre 2012, ritenendo il materiale probatorio in atti

sufficiente per il giudizio, la presidente di questa Corte ha respinto

l’istanza probatoria, assegnando nel contempo alle parti un termine per

comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura

scritta (art. 406 cpv. 2 CPP). Con scritto 19 settembre 2012, l’accusato ha

espresso la volontà di comparire di fronte al tribunale;

esperito il

pubblico dibattimento il 23 ottobre 2012, al quale il procuratore pubblico ha

ritenuto di non comparire e in cui le altre parti si sono così espresse:

- il patrocinatore

degli accusatori privati ha formulato richiesta di condanna del prevenuto per

il titolo di omicidio colposo, rilevando come a suo avviso l’imputato, che si

trovava in posizione di garante nei confronti della vittima, visto il suo ruolo

di responsabile della sicurezza, è incorso in una negligenza colpevole,

omettendo di far posizionare un guard rail in corrispondenza dell’inizio della

scarpata dalla quale è precipitato il carrello elevatore. Tale posa si

imponeva, ai sensi degli art. 19 e 21 OPI, poiché la zona, tutta e non solo il

piazzale, andava considerata luogo di lavoro e poiché la pericolosità dei

luoghi era evidente a tutti;

- il patrocinatore

dell'imputato ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del

proscioglimento del suo assistito da ogni accusa, illustrando come, dal suo

punto di vista, nessuna delle condizioni necessarie alla condanna sia

realizzata. In primo luogo la zona in questione, a 11 metri dal piazzale, non poteva considerarsi pericolosa, poiché non è assimilabile ad un luogo di

lavoro, e nemmeno ad una via di transito. Che non fosse poi così evidente la

necessità di posizionare un guard rail è poi attestato dal perito SUVA, il

quale, nel suo primo rapporto, nemmeno ha fatto cenno ad una simile misura.

Oltre a ciò, il legale

sottolinea come, indipendentemente da eventuali e denegate mancanze, il suo

assistito non poteva essere considerato un garante. Tale posizione rimane a

pieno appannaggio del solo datore di lavoro, che non se ne può liberare

nominando una persona addetto alla sicurezza. D’altronde IM 1 non era autonomo

nelle sue scelte (se non quelle a prezzi irrisori) e doveva, sempre, chiedere

l’autorizzazione al principale.

Da ultimo, l’avvocato

sostiene che non sussiste neppure un legame di causalità adeguata tra

l’omissione e la morte del collega dell’imputato: un guard rail non avrebbe

potuto evitare la caduta dal muro di un muletto, già di per sé pesante, che in

quel momento aveva le forche elevate per trasportare una falciatrice di kg 500.

Picchiando contro una barriera bassa, esso si sarebbe indubbiamente ribaltato e

l’avrebbe così oltrepassata senza particolari difficoltà. Tenuto conto che la

vittima, come accertato dai periti medici, non è stata colta da malore, non si

può nemmeno escludere che abbia agito in una maniera talmente imprevedibile ed

anomala - cercando di frenare dal di fuori il muletto che aveva lasciato,

carico, con i freni e la marcia disinserita, su una superficie in discesa - da

interrompere il nesso di causalità.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

e principi applicabili all’accertamento dei fatti

1. Giusta

l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei

tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

L'appellante

può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di

prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la

giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio

soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del

citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della

Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il

tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo

grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti

controversi della sentenza di prime cure.

Sulla

questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad

un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la

giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori

dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri

dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente

(art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi

probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate

(STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di

procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766 ).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come

le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio

della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio

secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto

quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori

dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle

persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg.

CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti

quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori,

anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti

e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o

dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art.

10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani,

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar,

StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova.

3.

In

mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,

cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e

giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,

dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e

preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la

sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un

fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid.

3; Rep. 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si

può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi -

cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro

insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che

l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere

ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im

Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del

7.

maggio 2003 consid. 2.2).

4.

Giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il

principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti

possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue

soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato

a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore

probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;

Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41,

pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente,

dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi

è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non

ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui

fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010 del

28.

giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento

unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e

oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,

n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op.

cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione

(STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto

l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento

(DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo

2007), nel senso sopra indicato.

5.

Il

principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -

oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,

disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può

dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una

valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;

120.

Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -

così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così

disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo

un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.

2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;

6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008

consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19

aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad

art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10,

n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.

10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L'accusato

6.

IM

1, cittadino italiano nato a __________ il ed ivi domiciliato, è coniugato ed

ha tre figli di 3, 5 e 9 anni.

Dopo aver frequentato le scuole elementari a __________ e le medie a

__________, ha seguito una formazione professionale come meccanico riparatore

di veicoli. Chiamato a spiegare di cosa si tratta esattamente egli ha

dichiarato:

la formazione diverge da quella di meccanico in

quanto dura un anno in meno ed è meno approfondita nel senso che si studia meno

la meccanica (…) La mia formazione non mi consentiva di tenere apprendisti né

di proseguire con la maestria se non dopo un corso.”

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 2).

Ottenuto l’attestato, egli ha lavorato per 3-4

anni presso la __________ come riparatore, sino a quando non è stato licenziato

e costretto ad un paio d’anni di disoccupazione, durante i quali ha svolto solo

lavori occasionali.

Nel 1998 è stato assunto come meccanico dalla __________,

una ditta specializzata nel commercio di veicoli a motore (quadricicli,

motoslitte, motocoltivatori, trattori e mezzi analoghi) e accessori, con

officina di riparazione interna.

Nel 2001, dopo che aveva

dato le dimissioni poiché stanco di occuparsi solo di motoslitte e quad (lavoro

a suo dire noioso), il titolare della ditta gli ha offerto di trasferirsi al

magazzino in qualità di magazziniere, con il compito di imballare la merce e

prendere gli ordini telefonici (VI 6 dicembre 2010, pag. 2, AI 66 e verbale del

dibattimento d’appello, pag. 2). Nel 2003 circa, l’accusato è poi divenuto

unico responsabile del settore e, essendo rimasto l’unico magazziniere, ha

dovuto farsi carico di tutto il servizio tecnico, della vendita e della

gestione delle garanzie.

Nel 2006 l’addetto alla sicurezza della __________,

un venditore, ha lasciato la ditta, così che la stessa si è ritrovata scoperta

in tale funzione. E’ stato così che l’accusato si è visto proporre dal

direttore di sostituirlo, cosa che egli ha accettato senza indugio, pur non

sapendo esattamente di cosa si trattasse e nonostante non ricevesse alcun tipo

di prestazione supplementare in contropartita:

Nel 2006 l’addetto alla sicurezza (io lo

definisco tale perché non lo ritengo il responsabile della sicurezza) che era

un venditore ha lasciato la ditta e la stessa si è trovata scoperta per tale

funzione.

Fino a quel momento io non sapevo neppure che

esistesse in ditta un addetto alla sicurezza. L’ho saputo soltanto quando - e

si era sempre nel 2006 - il direttore della ditta mi ha chiesto se io volessi

assumere quel compito. Non ricordo esattamente cosa mi disse in relazione ai

compiti dell’addetto alla sicurezza. Quel che ricordo è che si era rimasto

sulle generali perché nemmeno lui sapeva.

A domanda del mio avvocato rispondo che per quel

compito non ho avuto nessun aumento di stipendio, né alcuna altra

contropartita.

L’ho accettato anche perché si trattava di una

responsabilità in più che avrebbe potuto venirmi utile.”

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 2).

Al momento dell’assunzione delle mansioni di

addetto alla sicurezza, egli non ha ricevuto dal predecessore alcun tipo di

materiale o istruzione. Dal canto suo, la direzione si è limitata ad iscriverlo

ad una giornata introduttiva di formazione, organizzata dal Forum per la

sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo (doc. 1 allegato al VI 6

dicembre 2010, AI 66), che egli ha frequentato il 27 aprile 2006 (doc. 1

allegato al VI di IM 1 del 6 dicembre 2010, AI 66).

Nel 2009 - dopo i fatti in

discussione, quindi - egli ha frequentato un secondo simposio formativo, di

mezza giornata, incentrato sullo scambio di esperienze tra coloro che si

occupano della sicurezza sul lavoro (doc. 2 allegato al VI 6 dicembre 2010, AI

66).

L’incidente

7.

Il

23.

luglio 2007, V., uno dei tre meccanici della __________, ha iniziato il

lavoro, unitamente ai colleghi, alle 07:30.

Quel mattino egli doveva

prendere una falciatrice BSC Rotex TR 7 Avant imballata dal magazzino,

posizionato sul lato nord dello stabile, e portarla con un carrello elevatore -

marca Yale tipo nr. 03 FG 15 PSVD 5 - dal piano inferiore sino all’entrata

dello stabile, passando per una strada in salita (pendenza 6-7 %, AI 22)

situata sul sedime della ditta (VI 23 luglio 2007 di TE1, pag. 1, AI 21 doc.

1).

Verso le 10:30 circa IM 1 ha chiamato telefonicamente TE1 dicendogli che dalla finestra della toilette che guarda

sull’autostrada aveva notato che la barriera stradale metallica, che impedisce

l’accesso dalla strada asfaltata situata sul lato autostrada dello stabile al

spiazzo antistante il magazzino, era stata rotta.

Recatisi entrambi immediatamente sul piazzale

hanno potuto notare che contro la barriera si era andato ad appoggiare un

carrello elevatore manuale Gromag di grosse dimensioni, la cui corsa era stata

arrestata proprio dalla transenna, che però si era completamente deformata,

piegandosi orizzontalmente di 90 gradi (arrivando così ad essere parallela alla

strada).

Trattandosi di una

situazione indubbiamente inusuale, TE1 ha chiamato a più riprese V., senza

ottenere risposta. Guardandosi in giro, pochi metri prima della barriera, ha

notato, nella scarpata sottostante, un pezzo della falciatrice che questi

avrebbe dovuto trasportare. Allarmato dalla scoperta, l’uomo è corso subito in

direzione della stradina costeggiante il prato situato ai piedi del muro di

sostegno della scarpata (cfr. documentazione fotografica, AI 22), dove ha visto

il carrello elevatore capovolto e la falciatrice a qualche metro di distanza

(VI 23 luglio 2007 di TE1, pag. 2, AI 21 doc. 1). V. si trovava, privo di

sensi, con il corpo all’esterno del mezzo meccanico e la testa incastrata tra

una barra anteriore dell’abitacolo e quella del montante sui cui scorrono le

forche:

Il capo della vittima risultava incastrato fra

la base metallica del sollevatore e la sbarra di sostegno dello stesso. La

testa aveva una posizione di flessione laterale sinistra di circa 90° rispetto

al corpo, con una iperestensione. Il corpo invece pendeva lateralmente e, se

ricordo bene, aveva un contatto solo parziale con il suolo, risultando quindi

praticamente sospeso nel vuoto.”

(rapporto 3 agosto 2007 del servizio ambulanza del __________, AI 7).

A quel momento l’uomo ha subito chiesto al

collega, che ancora si trovava in alto, vicino alla ditta, di avvertire i

soccorsi perché il loro compagno di lavoro era grave.

Trasportato all’Ospedale __________,

V. non è purtroppo riuscito a sopravvivere alle gravi lesioni riportate e, alle

11:54, è spirato.

L’esame autoptico ha

consentito di individuare la causa del decesso in un grave traumatismo

cranico-toracico, con multiple lesioni sia alla componente scheletrica che

viscerale. Lesioni che sono state considerate dai patologi compatibili con un

trauma diretto, di elevata intensità, a collo e tronco (referto autoptico 27

luglio 2007, pag. 8, AI 17).

Per contro, non sono stati

rilevati elementi atti ad ipotizzare patologie tali da poter essere all’origine

di malori improvvisi.

Le analisi del sangue

effettuate dal laboratorio bioanalitico non hanno rilevato alcuna traccia di

alcool (AI 21, doc. 5).

8.

Il

controllo tecnico sul carrello elevatore esperito dalla Sezione della

circolazione dopo l’incidente ha accertato il buono stato del mezzo meccanico

(AI 11):

A controllo ultimato possiamo affermare che il

veicolo è in buono stato di funzionamento e non presenta anomalie tali da

comprometterne la sicurezza”.

I periti hanno, comunque sia, rilevato come al

momento del controllo la leva del freno di stazionamento si trovasse in

posizione allentata e come le due leve delle marce si trovassero in posizione

neutrale.

Le foto agli atti (AI 22, foto 31), inoltre,

attestano come il sedile del veicolo fosse privo di cinture di sicurezza o

sistemi analoghi di protezione del guidatore.

9.

La

posizione finale del carrello elevatore e quella della falciatrice trasportata

(AI 22, foto 16-26) hanno consentito di concludere che la caduta dalla scarpata

e dal muro di sostegno alla stessa sottostante (alto 5.60 metri), per un dislivello complessivo di circa 8 metri, è avvenuta a marcia indietro. Di più non

è stato possibile accertare, considerata l’assenza di testimoni oculari.

In

particolare, non sono stati chiariti i motivi e la dinamica esatta del

sinistro. La questione non è di marginale importanza, poiché sciogliere questi

nodi avrebbe consentito di meglio valutare la fattispecie.

In effetti risulta essere

difficile comprendere come mai V. sia caduto con il carrello elevatore da un

dirupo che si trova esattamente dalla parte opposta alla direzione che avrebbe

dovuto prendere, a ben 11 metri dal bordo del piazzale antistante la porta del

magazzino dalla quale era uscito.

Pure misterioso è il fatto

che le marce del veicolo non fossero inserite ma le leve si trovassero in

posizione di “folle”, con contemporaneamente il freno a mano disinnestato.

Un ulteriore

punto interrogativo al quale non è stata data risposta è la presenza del

carrello elevatore manuale contro la barriera danneggiata.

Avendo la

strada che avrebbe dovuto percorrere in salita la vittima, una pendenza del 7/8

% ed essendo il piazzale sino al bordo della scarpata in leggera discesa (4-5

%), considerata pure la posizione finale del carrello manuale e della vittima -

con il corpo all’esterno ed il collo incastrato tra le due barre - è stato

ipotizzato che V. abbia abbandonato temporaneamente il carrello elevatore su

quale si trovava, lasciandolo con le marce disinserite in discesa e poi abbia

cercato, una volta visto che lo stesso iniziava a prendere velocità e ad

imboccare il declivio, di bloccarlo dall’esterno, provando ad azionare la leva

del cambio manuale, rimanendo bloccato con il tronco nell’abitacolo al momento

in cui il mezzo è precipitato, trascinandolo con sé (VI 18 settembre 2007 di PI1,

pag. 1 seg., AI 21, doc. 3).

10.

Il

rapporto allestito dalla SUVA il 27 agosto 2007, sulla scorta delle loro verifiche

a seguito dell’incidente precisa che V. era al servizio dell’impresa in qualità

di meccanico da ben 20 anni e che tra le sue mansioni ordinarie, oltre alla

riparazione dei veicoli, vi era pure il trasporto di accessori con il carrello

elevatore a forca (AI 20, pag. 2). Per la guida di questo mezzo egli aveva

seguito un corso di formazione specifica ed ottenuto, il 7 luglio 2004 (RPG 1,

doc. 1), il relativo diploma nel 2004 presso una scuola riconosciuta dalla SUVA

stessa.

Allertato per quanto di sua

competenza, l’Ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro ha inviato, il 2

ottobre 2007 (AI 25, doc. 16), una lettera alla __________ che riassume le

misure concordate con i suoi titolari al fine di evitare il ripetersi di fatti

simili. In essa, é stata, tra le altre, indicata la seguente misura:

Vie di circolazione aziendali (art. 19 OPI)

Il luogo di trasbordo presso la porta di ingresso

si trova nelle immediate vicinanze del punto in cui è avvenuto l’infortunio

(scarpata). Dato che il piazzale antistante e la via adiacente sono leggermente

in pendenza e portano a questa scarpata, c’è il rischio che i veicoli superino

il ciglio della scarpata e cadano di sotto. Come discusso, le vie di

circolazione devono essere messe in sicurezza per evitare che i veicoli possano

cadere dal ciglio della scarpata. Per la messa in sicurezza è possibile

sistemare un guard-rail lungo la scarpata. Se questa misura non è di competenza

della Sua azienda, in quanto non siete proprietari del terreno, bisognerà

trovare un accordo con il proprietario del terreno.”.

Il 27 novembre 2007 l’ing. TE2 dell’Ufficio

ispettorato del lavoro ha, di nuovo, effettuato un sopralluogo presso la __________

e concordato con i responsabili della ditta i dettagli delle misure:

1.

Vie di

circolazione

1.1

Lungo il parcheggio, nel piazzale davanti all’ingresso

principale, bisogna prevedere una protezione lungo tutta la scarpata in modo

tale da proteggere i mezzi contro le cadute.

1.2

Lungo la scarpata, dal palo della barriera fino all’altro

angolo estremo, si deve prevedere una protezione, guard-rail, contro le cadute

dei mezzi aziendali.

1.3

Lungo la rampa, dove vengono parcheggiati i mezzi aziendali,

bisogna prevedere una protezione lungo la scarpata in modo tale da proteggere i

mezzi contro le cadute.

1.4

Vi rendiamo attenti che la pendenza delle rampe d’accesso va

adeguata alla natura dei veicoli e dei carichi. Essa non deve superare il 10%

per i veicoli a motore.” (AI

25, doc. 3).

11.

Sul

luogo dell’incidente sono intervenuti, per effettuare rilevamenti in vista del

rapporto, gli esperti della SUVA. L’ingegnere incaricato, TE3, si è così

espresso in occasione del suo interrogatorio:

Il mio rapporto è stato allestito quattro giorni

dopo, il 27 agosto 2007, sulla base di appunti presi il giorno del sopralluogo.

(…) Contestualmente all’emanazione del rapporto,

ho allestito quella che noi chiamiamo “conferma delle misure” all’indirizzo

della ditta presso cui è avvenuto l’infortunio. Il relativo documento mi è pure

stato sottoposto dall’interrogante. Richiestomi quando tale scritto esattamente

fosse stato scritto, rispondo che è abitudine e prassi del nostro ufficio

redigerlo il giorno o qualche giorno dopo l’allestimento del rapporto. Vedo che

sullo scritto manca effettivamente la data.

In questa lettera viene in breve indicata la

dinamica dell’infortunio e vengono in modo particolare date delle indicazioni

alla ditta, in particolare vengono consigliate delle misure immediate, delle

misure definitive e dei provvedimenti che la ditta dovrebbe adottare entro un

determinato termine.

Preciso che questo scritto non accerta nessuna

colpevolezza nei confronti della ditta, trattandosi segnatamente di questioni

prettamente di prevenzione e quindi con lo scopo di evitare infortuni simili in

futuro.

Nello specifico sono state indicate quali misure

immediate la corretta informazione e istruzione dei dipendenti sulle regole di

sicurezza che si devono rispettare nell’utilizzo del sollevatore.

Per quanto riguarda le misure definitive, e con

definitive si intende che simili misure devono essere pianificate e quindi

prendono del tempo, ho indicato una misura organizzativa di formazione. La mia

intenzione era quella di invitare i dirigenti a voler formare in modo completo

i dipendenti sull’utilizzo di quel tipo di carrello.

Nelle misure definitive ho pure citato l’art. 19

OPI che riguarda la messa in sicurezza delle vie di circolazione aziendale.

L’articolo in oggetto impone al datore di lavoro di assicurare le vie di

circolazione in modo tale da evitare infortuni; l’articolo ha un tenore

generale e si applica sia ai pedoni che ai mezzi di trasporto.

Appurato che dal fronte in cui è caduto il

lavoratore non vi fossero dei ripari io ho indicato questa misura. Saputo

comunque che il terreno non era di proprietà dell’azienda, ho quindi

consigliato di voler trovare un accordo con i proprietari del terreno.

(…) Da parte mia posso dire che io ho indicato

l’articolo 19 OPI perché le vie di circolazione dell’azienda non erano conformi

a quanto dice la OPI. Oltre a ciò devo pure dire e precisare che io non ho

appurato esattamente la dinamica dell’incidente capitato al dipendente.

Mi viene chiesto di riferire, secondo la mia

esperienza e la mia formazione, che cosa si intende per “vie di accesso o di

passaggio” ai sensi del surriferito disposto.

L’articolo ha una portata generale; la ditta se

ha dei mezzi deve poter assicurare e garantire che questi mezzi non possono

rovesciarsi, cadere, ecc., rispettivamente pure che i pedoni non corrano un

simile rischio. Fa parte del concetto di sicurezza da parte della ditta

definire le misure da applicare per evitare gli infortuni. Per esempio, nel

caso di un terreno senza scarpate, il rischio di eventuali cadute è minore e

quindi non si chiede di voler recintare quelle zone.

Per quanto riguarda la definizione di via di

accesso di passaggio rinvio a quanto indica la norma in oggetto.

Mi viene chiesto il motivo per cui questa

specifica manchevolezza non è stata indicata nel rapporto. Non so il motivo per

cui questo articolo non l’ho indicato nel mio rapporto. Posso dire che è stata

una mia dimenticanza, questo articolo doveva essere indicato anche al punto 6

del rapporto.

Nel corso del mio sopralluogo, dopo aver visto il

punto da cui è caduto il lavoratore, ho chiesto al direttore se la via che si

vede sulla sinistra delle foto sottopostemi n° 5 e 9, era utilizzata come via

di circolazione per i mezzi della ditta. Ricordo che il direttore mi aveva

detto che a volte i veicoli passavano anche da li, raramente. Ritenuto dunque

che quel punto a mio modo di vedere si trovava in una via di accesso il datore

di lavoro lo doveva assicurare contro il rischio di pericoli che portano a

possibili infortuni”

(VI 4 novembre 2010,

pag. 3 seg., AI 59).

e:

Mi viene chiesto di riferire se secondo le

direttive SUVA il carrello utilizzato dalla vittima era a norma di sicurezza.

Preciso che io mi baso sulle fotografie della

polizia scientifica ritenuto che quando ho preso visione del carrello lo stesso

era già in discarica e accidentato.

In merito alle norme di sicurezza posso dire che

lo stesso difettava di un sistema di ritenuta. Con questo termine voglio dire

che le misure più opportune sono la posa di una cintura o la posa di

“cancelletti” posizionati a lato della cabina del sollevatore. Lo scopo di

questi sistemi di ritenuta è quello di mantenere il guidatore all’interno del

mezzo, perché spesso capitano dei ribaltamenti a seguito di una manovra in

curva. In fatti in simili incidenti spesso il guidatore uscendo dalla cabina

viene travolto dal mezzo stesso.

Preciso che dal 2004 è in vigore una nuova

direttiva della CFSL (Commissione federale sulla sicurezza sul lavoro) in

merito a questo tipo di sollevatori proprio intesa ad adeguare simili mezzi con

le suddette misure di ritenuta. Tale obbligo riguarda soprattutto i sollevatori

più datati poiché quelli recenti possiedono già questo tipo di misure. E’ stato

indicato in modo preciso che i carrelli costruiti prima del 1. gennaio 1997

dovranno adottare questo tipo di misure di sicurezza.

Mi viene mostrata la documentazione estrapolata

dal sito della SUVA, agli atti, dal titolo “i sistemi di ritenuta salvano la

vita”. Nella pagina “adeguamento dei carrelli elevatori messi in circolazione

prima del 1. gennaio 1997” viene espressamente indicato che “nell’ottobre 2003

… la Commissione federale di coordinamento … ha deciso che anche i vecchi

carrelli elevatori devono essere adeguati alle nuove disposizioni. Di

conseguenza i carrelli elevatori con forche a sbalzo e i carrelli con forche

laterali fino a 10 tonnellate di portata, messi in circolazione prima del 1.

gennaio 1997, devono essere dotati a spese dell’utilizzatore, di sistemi di

ritenuta del conducente. Non è stato previsto alcun termine di transazione. Dal

1.

gennaio 2004, durante le visite nelle aziende gli organi di vigilanza della

sicurezza sul lavoro … richiederanno se necessario l’adeguamento dei veicoli.

La frequenza degli infortuni ha reso tale adeguamento indispensabile…”.

Mi viene chiesto di precisare l’aspetto

obbligatorio della suddetta direttiva, in particolare se trattasi di

raccomandazione o se l’intervento di adeguamento era assolutamente da farsi.

Rispondo che si tratta di un obbligo e non di una

raccomandazione.”

(VI 4 novembre 2010,

pag. 6 seg., AI 59).

12.

L'art. 117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o

un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha

scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto.

L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali

era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

La negligenza presuppone così l’adempimento di

due condizioni: da un lato, l’autore deve aver violato le regole della

prudenza, ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale,

che vieta qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti

penalmente da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti

del rischio ammissibile viola il dovere di prudenza quando l’autore,

considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto

della messa in pericolo altrui (sentenza del Tribunale federale 6B_437/2008

consid. 2 del 24 luglio 2009;

DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282

consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13

consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29).

Per determinare i limiti del dovere di prudenza,

occorre domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con

le stesse attitudini dell’autore, avrebbe potuto prevedere almeno nelle grandi

linee il corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della

causalità adeguata se l’autore non è un esperto dal quale ci si poteva

aspettare di più - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la

realizzazione dell’evento dannoso.

Per determinare precisamente quali siano i doveri

imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a

salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid.

2.

; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1)

Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione

del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter

rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata

attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid.

4.2

).

13.

Un

reato di evento (come quello di omicidio colposo) implica di regola un’azione.

Una commissione per omissione è prospettabile laddove con la sua passività l’autore

disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).

Quest’onere deve derivare da una posizione di

garante (“status giuridico” riprendendo i termini dell’art. 11 cpv. 2 CP): l’autore

deve trovarsi in una situazione che gli impone di salvaguardare e difendere dei

beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possono minacciare

tali beni (obbligo di protezione), o di impedire la realizzazione di rischi

conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati (obbligo di controllo; DTF 134 IV 255 consid.

4.2

). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un

contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di

un rischio, art. 11 cpv. 2 CP.

14.

Stabilire

l’esistenza di un comportamento colpevole contrario ad un dovere di prudenza e

la morte di una persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e le

lesioni della vittima devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e

adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).

Sussiste un rapporto di causalità naturale tra un

evento ed un comportamento colpevole, se quest’ultimo ne costituisce la "conditio

sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure

l’evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia

come la causa unica dell’evento (STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4,

pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità

naturale è data se la violazione delle norme a tutela della sicurezza sul

lavoro risulta essere una condizione necessaria per l’incidente, anche se non

costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia

contribuito con altre a produrre l’evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). Al proposito

un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa,

pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a, pag. 212, 118 IV 130 consid. 6a).

La causalità naturale deve essere anche adeguata:

è necessario stabilire se il comportamento dell’agente fosse idoneo, secondo

l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a

cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi.

Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi fosse

prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127

IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità

adeguata è una questione di diritto che l’autorità di seconda istanza ed il

Tribunale federale esaminano con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid.

2a pag. 213 e rinvii).

Il rapporto di causalità adeguata tra il

comportamento e l’evento può essere interrotto e l’agente non risultare

punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo

o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere

imprevedibile non è in sé sufficiente a spezzare il nesso di causalità: la

causa concomitante deve avere un peso tale da risultare l’origine più probabile

ed immediata dell’evento considerato, relegando così in secondo piano tutti gli

altri fattori, segnatamente il comportamento dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb

pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb, pag. 23, 121 IV 207

consid. 2a, pag. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111, pagg. 25-26).

A tal proposito, in una recente sentenza del

Tribunale federale, è stato nuovamente puntualizzato che il comportamento della

vittima o quello di un terzo non sono di norma in grado interrompere il nesso

di causalità adeguato. Questo vale persino nelle situazioni in cui la colpa

della vittima o del terzo è maggiore di quella dell’imputato. Analogamente,

quando subentrano, accanto alla causa principale, delle altre concause che

mettono in secondo piano la prima, questa mantiene il suo carattere di

causalità adeguata, fintanto che può essere ancora considerata rilevante nello

svolgimento degli eventi, cioè fino a che un’altra causa può essere ritenuta

talmente al di fuori della normalità, talmente assurda ed insensata, da non

poter assolutamente essere pronosticata. Decisiva è l’intensità dei vari

rapporti causali: se uno di essi risulta essere, dopo attenta valutazione,

talmente intenso da indurre a considerare gli altri irrilevanti, si ha

l’interruzione del rapporto causale tra quest’ultimi e l’evento (STF

6B_601/2009 del 24 novembre 2009, consid. 1.5.2; DTF 116 II 519 consid.

4b).

Oltre alla prevedibilità dell’evento va infine

considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica,

occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell’agente l’evento non

si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno

un alto grado di probabilità, per cui basta la semplice possibilità che in caso

di comportamento conforme ai doveri di prudenza fosse evitabile: in questo

senso l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora quest’ultimo si

fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza,

l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF

6B_517/2009 del 3 novembre 2009, consid. 3.3.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e

rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).

15.

Nell’analisi

del nesso di causalità occorre tenere in considerazione il fatto che spesso chi

lavora su un cantiere lo fa affidando dei compiti a colleghi o subordinati. In

simili evenienze l’imputabilità dei loro atti o delle loro omissioni, e quindi

la punibilità di chi ha loro demandato determinate mansioni, deve essere

soppesata applicando il noto principio dell’affidamento sviluppato inizialmente

in ambito di circolazione stradale (STF 6B_437/2008 consid. 3.4 del 24 luglio

2009). In base a questo dogma ogni utente della strada

che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto

comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per

ritenere il contrario (DTF 124 IV 81 consid.

2b con rinvii). Alla stessa stregua, in caso di divisione orizzontale del

lavoro, ogni lavoratore deve poter legittimamente contare, in mancanza di

elementi che indichino il contrario, sul fatto che il suo collega rispetti i

propri doveri. In caso di divisione verticale del lavoro, la dottrina subordina

il principio dell’affidamento al rispetto della cura in eligendo, in istruendo

e in custodiendo: il superiore deve designare una persona ausiliaria

qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla correttamente

(Roth, Le droit pénal face au risque et à l’accident individuels, 1987, pag. 88

e segg.; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., n. 38 ad art. 11; sentenza

del Tribunale federale 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1 del 20 giugno 2008).

Posizione

di garante dell’accusato

16.

Il

decreto d’accusa DA 3295/2011 del 23 agosto 2011 propone la condanna del

prevenuto poiché “responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________,

con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli infortuni

lavorativi”.

Giusta l’art. 11 cpv. 2 CP, è garante - e,

quindi, può commettere un crimine o un delitto per omissione - colui che non

impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto

dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status

giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una

comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio.

IM 1 ha una formazione scolastica di base, con

licenza di scuola media, ed una professionale molto limitata: semplice

riparatore di autoveicoli, neppure meccanico. Dal 2003, è attivo quale

responsabile del magazzino, con compiti anche di vendita, servizio tecnico e

gestione delle garanzie, senza che per assumere tale funzione gli sia stato

necessario seguire dei corsi particolari o ottenere un diploma.

Nel 2006, quale sua

ulteriore mansione, egli è stato nominato “addetto alla sicurezza” della

società.

L’unica preparazione specifica da lui affrontata

sino al momento dei fatti per ricoprire tale carica è un corso di introduzione

(e si sottolinea, introduzione, come definito sul diploma stesso, doc. 1

allegato all’AI 66) della durata di un giorno indetto dal Forum per la

sicurezza sul lavoro nell’industria del metallo il 27 aprile 2006, al quale è

stato iscritto dalla direzione. Nulla più, se non, come accennato, una mezza

giornata dedicata allo scambio di esperienze in materia, cui ha partecipato

dopo i fatti in disamina (doc. 2 allegato all’ AI 66). Nessuno, all’interno

della ditta, si è preoccupato di passargli del materiale o di fornirgli delle

nozioni basilari per poter iniziare a svolgere la supervisione.

In relazione alla sua funzione di responsabile

egli ha dichiarato:

Sono diventato persona di contatto per tutti gli

aspetti relativi alla sicurezza concernente la ditta __________ dal 2006.

Ho seguito un corso nell’aprile 2006 nel quale ci

è stato detto un po’ quello che bisogna fare all’interno di un’azienda, quello

che bisogna guardare e ci sono stati mostrati dei filmati. Ci è stato indicato

come prevenire gli infortuni all’interno della ditta, ci sono state consegnate

delle schede mediante le quali individuare eventuali pericoli. Si trattava di

schede della SUVA. Dopo avere individuato eventuali pericoli occorreva segnalarli

alla direzione. Non ricordo se fra queste schede ve ne erano anche di quelle

che imponevano anche una valutazione degli spazi esterni.

Dopo avere frequentato il corso ho fatto quanto

indicato nelle schede. Non mi sono mai posto la questione della posa di un

guard rail nel punto in cui è poi accaduto l’infortunio. Questo perché non ho

mai individuato pericoli sul perimetro esterno della ditta.”

(verbale dibattimentale

di interrogatorio dell’imputato).

In precedenza egli aveva detto agli inquirenti:

Devo dire che dal momento in cui sono diventato

responsabile ho seguito due corsi di cui ho consegnato

i relativi attestati. Durante i corsi che ho frequentato ho acquisito

soprattutto quello che è la pianificazione dell’adozione di misure di sicurezza

presso una ditta. Cè stato insegnato di verificare tutti gli aspetti che

pongono delle problematiche relative alla sicurezza. Da parte mia, terminato il

primo corso, ho provveduto innanzitutto a controllare tutta la ditta per

verificare quali aspetti andavano messi a posto. Preciso che questo lavoro è a

lungo termine perché minuzioso e quindi a volte può comportare tanto tempo

anche per la risoluzione di determinati problemi. Oltre a ciò va pur detto che

io comunque non mi occupavo unicamente dell’aspetto della sicurezza.

La prima cosa da farsi e che ho subito posto in

atto è stata la verifica sul sito internet della SUVA delle liste di controllo.

Si tratta di check list di tipo generico che ricoprono più campi aziendali; ciò

vuol dire che non sempre la singola raccomandazione è precisa e riguarda lo

specifico apparecchio/macchinario, cito a titolo di esempio nell’ambito di una

mia verifica ho dovuto bloccare l’operatività di un tornio perché la

raccomandazione SUVA non era ben comprensibile rapportata al tornio che noi

avevamo in ditta. Queste check list venivano tutte assemblate all’interno di un

classificatore con le annotazioni relative al funzionamento o all’adozione di

eventuali misure.

(…) ADR che certamente mi occupo a titolo

personale anche dell’istruzione al personale in merito soprattutto alla

consegna e all’utilizzo di tutto il materiale necessario per la sicurezza

personale del lavoratore (occhiali, guanti, scarpe, tute, ecc…).

ADR che tutti i dipendenti __________ hanno una

formazione specifica e quindi da parte mia non è necessaria un’istruzione

all’uso dei singoli macchinari.

ADR che non ho mai intrattenuto contatti né con

la SUVA né con l’ufficio dell’ispettorato del lavoro. Io ho sempre tenuto i

contatti con il nostro forum.

Mi viene chiesto se la ditta possiede della

documentazione cartacea specifica relativa alle misure di sicurezza e alla

prevenzione degli incidenti presso la ditta.

Confermo che la documentazione presso la ditta è

quella che mi è stata consegnata nel corso delle riunioni del forum di cui ho

riferito. Mi viene in mente ora che proprio in uno dei corsi frequentati, il

secondo, mi era stato detto che la prima documentazione poteva venire eliminata

e così mi è stata consegnata della nuova documentazione.

Aggiungo pure che all’interno della ditta vi sono

fisicamente anche dei cartelli che noi definiamo “remember” su cui sono

indicate delle norme di sicurezza a cui fare attenzione. Ad esempio vi è il

cartello che rende attenti sull’adozione del corretto materiale (guanti,

occhiali, ecc.) oppure quello che vieta all’interno dell’azienda di usare il

“trans pallet” (carrello adibito allo spostamento delle palette) come un

trotinette, ecc. evidentemente su ogni macchinario c’è un cartello che indica

quali norme di sicurezza adottare.

Mi viene chiesto se sono a conoscenza del

contenuto dell’ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni e se lo

stesso è oggetto dei nostri corsi presso il forum.

Nell’ambito dei corsi che ho seguito si è parlato

di ordinanze ma ora come ora non so indicare di quale ordinanza si è parlato

nel dettaglio.

Mi viene chiesto se a seguito dell’infortunio

occorso al dipendente V. io ho partecipato o sono venuto a conoscenza tramite

scambi di corrispondenza di tutto l’aspetto di verifica da parte di SUVA e dell’ispettorato

del lavoro sul caso specifico.

Io posso dire di non aver mai parlato con nessun

referente dei suddetti uffici in merito al caso specifico. Ribadisco che io

sono la persona di contatto per questi aspetti e non sono stato reso partecipe

di quanto effettuato o richiesto da parte dei suddetti uffici. Di questo

aspetto credo si sia occupata direttamente la direzione, e meglio il direttore PI1.

Posso dire di non aver visto nessuno scritto proveniente da uno dei suddetti

uffici come pure non mi è stata consegnata copia di risposte eventuali a

determinate richieste da parte di questi uffici. Non posso escludere che in una

qualche occasione mi abbiano fatto qualche domanda in merito all’incidente.”

(VI 6 dicembre 2010,

pag. 5, AI 66).

In relazione all’art. 19 OPI egli ha asserito

Devo dire che non ricordo che questa specifica

norma sia stata oggetto di esame in uno dei miei corsi seguiti presso il forum.

Da parte mia posso dire che io non ho visto quel luogo specifico da cui è

caduto V. quale punto di pericolo.”

(VI 6 dicembre 2010,

pag. 2 segg., AI 66).

In merito all’obbligo di prevedere dei sistemi di

ritenuta per i conduttori dei carrelli elevatori, egli ha precisato:

Ero a conoscenza di questa direttiva e meglio

dell’obbligo di adottare una misura di ritenuta sul muletto in questione. Ne

sono venuto a conoscenza nel corso di uno dei due corsi frequentati presso il

forum. Aggiungo anche che questa direttiva non era stata riferita in modo

preciso e chiaro nel senso di come adottare queste misure e dove posizionarle

nel dettaglio. Per quanto mi riguarda posso dire che questo adeguamento era

sicuramente in previsione e sarebbe stato adottato come è sempre stato anche

per altri macchinari.

(…) proprio in vista dell’adeguamento del muletto

in questione, ho fatto telefonare da un collega, visto che io non parlo

tedesco, alla ditta __________, importatore per la Svizzera del marchio Yale

(lo stesso del muletto), al fine di verificare la possibilità di acquistare

cinture omologate idonee al muletto e quindi correttamente installarle. Se non

sbaglio c’era stato detto che non esistevano cinture standard di fabbrica per

modello di muletto che noi avevamo in dotazione, non essendo mai state

prodotte. Per questo motivo abbiamo pensato di trovare un sedile con già predisposte

delle cinture di sicurezza; sapevamo che esistevano in commercio questi sedili.

L’infortunio di V. è praticamente avvenuto in quei momenti, e meglio nel

periodo della ricerca del tipo di sedile.

Mi viene chiesto se in merito a questo specifico adeguamento

io avevo informato il direttore.

Rispondo che io non ho informato il direttore a

proposito di questo adeguamento che si stava cercando di concretizzare. Preciso

che io in questo ambito ho carta bianca e non ho l’obbligo di informare il

direttore; evidentemente per adeguamenti che comportano spese limitate.”

Al processo d’appello (verbale pag. 2) egli ha,

infine, asserito:

Preciso che la persona che mi ha preceduto in

questa funzione non mi ha passato nulla: non mi ha dato alcuna informazione sull’attività

né mi ha passato documentazione.

La direzione mi ha però iscritto per un corso di

formazione presso il Forum per la sicurezza sul lavoro nell’industria del

metallo che si è tenuto - me lo ricordo perché era il mio compleanno - il 27

aprile 2006.

Il corso è durato dalle 9 alle 16 circa, compresa

la pausa pranzo. Il corso consisteva in presentazioni e video.

L’obiettivo del corso era la presentazione delle

normative per le sucurezza da applicare in un’azienda: ricordo in particolare

che ci hanno spiegato come controllare le attrezzature, i liquidi, il locale

olio (in sostanza, le situazioni che possono costituire un pericolo in

un’azienda), fondandosi su schede SUVA. Ricordo che ci hanno spiegato come

reperire tali schede sul sito della SUVA.

Ci hanno poi spiegato anche come pianificare i

lavori e gli interventi a tutela della sicurezza in base alle urgenze, non

essendo possibile risolvere tutti i problemi in un colpo solo anche per

problemi finanziari. Non ricordo se sia stata anche trattata la questione della

sistemazione del perimetro esterno delle ditte. Terminato il corso ho preso

carta e penna, mi sono stampato le liste della SUVA e ho iniziato a verificare

eventuali potenziali rischi. Questo soprattutto in relazione ai macchinai

(trapano, tornio, muletti, carrelli elevatori). Con tutti i colleghi

dell’officina ho discusso nelle grandi linee delle problematiche che avevo

visto al corso, ad esempio la questione degli occhiali di protezione, che sino

a quel momento venivano utilizzati in maniera approssimativa.

Dopo i macchinari ho verificato anche le varie

postazioni di lavoro per individuare potenziali rischi, così come gli altri

locali della ditta. Per quanto riguarda le zone esterne ho solo verificato se

vi fosse in giro qualche ostacolo particolare che poteva creare pericolo. Ho

solo individuato qualche paletta fuori posto. Dopo l’incidente ho seguito un

corso di aggiornamento di mezza giornata, il corso è stato indetto dal Forum.

Fino ad un paio di mesi fa sono rimasto punto di riferimento della ditta per la

sicurezza.”.

17.

L’Ordinanza

sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sancisce il

principio generale che le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro sono

applicabili a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera, art. 1 cpv.

1.

OPI. Per azienda si intende qui l’ente formato da un datore di lavoro e da

uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente

dall’esistenza di installazioni o impianti fissi, cpv. 2.

L’art. 3 cpv. 1 OPI prevede l’obbligo per il

datore di lavoro di prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione

che permetta di garantire la sicurezza sul lavoro. In modo particolare se

vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di

lavoro o procedimenti di lavoro, oppure se nell’azienda vengono utilizzate

nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le

misure e le installazioni di protezione, cpv. 2. Se vengono eseguite modifiche

a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro o procedimenti di

lavoro, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le

installazioni di protezione (cpv. 3).

Giusta l’art. 6 cpv. 1 OPI, il datore di lavoro

ha un dovere di informazione ed istruzione nei confronti dei lavoratori: egli

deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda,

compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli

cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo

ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono

essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogni qualvolta subentri

una modifica essenziale delle condizioni di lavoro. Per il cpv. 3, il datore di

lavoro deve provvedere affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi

alla sicurezza sul lavoro.

L’art. 7 cpv. 1 OPI prevede che se il datore di

lavoro attribuisce determinati compiti di sicurezza sul lavoro a un lavoratore,

è tenuto preventivamente a formarlo adeguatamente.

Il datore di lavoro può affidare lavori

implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al

riguardo. Egli deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un

lavoro pericoloso (art. 8 OPI).

A norma dell’art. 11 d OPI, sono considerati

specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del

lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell’ambito della sicurezza

che adempiono le esigenze dell’Ordinanza 25 novembre 1996 sulla qualifica di

specialisti della sicurezza sul lavoro. Si considera che sia fornita la prova

di una formazione sufficiente se il datore di lavoro o la persona interessata

può esibire dei certificati che attestano l’acquisizione di una formazione di base

e di perfezionamento professionale conformi a tale ordinanza.

Giusta l’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla

qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116), il

perfezionamento professionale degli specialisti di sicurezza deve durare almeno

20.

giorni.

Le materie che devono essere insegnate nei

relativi corsi sono indicate all’allegato n. 4 dell’ordinanza. In modo

particolare si tratta di:

- conoscenza delle basi

legali nonché delle direttive, delle norme, ecc. nell’ambito della sicurezza

sul lavoro e dell’igiene sul posto di lavoro come pure in settori affini

(protezione dell’ambiente);

- consapevolezza dei

rischi e comportamento conforme dal punto di vista della sicurezza;

- identificazione dei

pericoli;

- analisi sistematica

degli infortuni;

- cause degli infortuni

e conoscenza di base in materia di tecnica della sicurezza per la prevenzione

degli infortuni;

- aspetti e conseguenze

sociali, economici e giuridici degli infortuni professionali e delle malattie

di origine professionale;

- aspetti di gestione

aziendale relativi alla sicurezza sul lavoro e all’igiene;

- prevenzione, inclusa

la profilassi sul piano tecnico delle malattie professionali;

- organizzazione della

sicurezza sul lavoro, incluso il pronto soccorso e la protezione antincendio;

- basi della didattica

e della comunicazione necessarie per trasmettere ai datori di lavoro e ai

lavoratori nell’azienda le conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro;

- conoscenze di base

interdisciplinari (medicina del lavoro, igiene del lavoro, igiene);

- sicurezza sul lavoro

quale compito di gestione, analisi dei rischi, corso di motivazione.

Inoltre, il perfezionamento professionale deve

concludersi con un esame, superato il quale può essere rilasciato un

certificato, art. 2 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti

della sicurezza sul lavoro.

Anche volendo per ipotesi fare astrazione - cosa

che non è corretto fare - da una formazione completa e approfondita come

questa, risulta evidente che la tematica della sicurezza sul posto di lavoro,

per essere minimamente conosciuta, necessita di essere trattata con corsi dati

da persone competenti sull’arco di più giornate e con verifiche finali puntuali

(test, esami), che consentano di appurare se almeno i rudimenti necessari alla

tutela delle persone siano stati compresi. In caso contrario, non si può

parlare di istruzione ma di semplice e vaga infarinatura, ampiamente inadeguata

a consentire l’assunzione di compiti di importanza capitale come quelli della

protezione dei lavoratori.

La Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro

(LL) e la LAINF prevedono che, per tutelare la salute e prevenire gli

infortuni, é il datore di lavoro a dover prendere, avvalendosi della

collaborazione dei dipendenti, tutte le misure adatte alle circostanze (art. 6

LL e 82 LAINF). Anche secondo il diritto privato (art. 328 CO) e il diritto

cantonale (ad esempio art. 6 cpv. 1 lett. b della legge del Cantone Ticino del

1.

dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore, LEPIC,

RL 7.1.5.3) è dovere del datore di lavoro, rispettivamente dell’impresa,

adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della salute e dell’integrità

personale dei lavoratori. Questi ultimi sono tenuti a osservare le istruzioni

del datore di lavoro in materia di sicurezza e a tener conto delle norme di

sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 OPI).

18.

In

estrema sintesi, quindi, garante per la sicurezza sul posto di lavoro è in

primis il datore di lavoro, che si può sgravare di parte delle proprie

responsabilità soltanto qualora affidi tale compito ad un proprio dipendente

adeguatamente scelto, formato e sorvegliato (STF 6B_516/2009, consid. 3.3.1;DTF

104.

IV 96).

Nel caso specifico, IM 1 non può certo essere

considerato un “responsabile della sicurezza del lavoro presso la ditta __________,

con compiti di organizzazione e pianificazione della prevenzione degli

infortuni lavorativi”, ai sensi delle summenzionate leggi, come descritto nel

decreto d’accusa.

Del resto, nemmeno il suo datore di lavoro lo ha

definito tale:

All’interno della mia ditta vi è una persona

addetta all’aspetto relativo all’aggiornamento e verifica delle misure di

sicurezza; questa persona, al momento dell’infortunio nel 2007, era IM 1. Devo

dire che IM 1 lavora presso il magazzino della ditta e in più possiede il

compito di aggiornarsi e istruire i dipendenti per tutto l’aspetto della

sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre posso dire che __________ è membro

dell’associazione di categoria dell’Unione svizzera del metallo dal 1999, la

quale organizza dei corsi specifici.”

(VI 15 novembre 2010 di

PI1, pag. 3, AI 61).

Un corso della durata di un giorno, per di più

destinato ad un’introduzione generica alla materia della sicurezza sul lavoro

di una persona senza alcuna base pratica o teorica, non è certamente adeguato a

fornirle le nozioni base sufficienti per poterle poi attribuire delle

competenze almeno parificabili a quelle di responsabile della sicurezza. Questo

vale a maggior ragione se il dipendente in questione ha una formazione

scolastica minima, ben lontana da quella anche solo di coloro che hanno

frequentato le medie superiori ed hanno appreso i rudimenti per poter trarre il

massimo profitto dalle lezioni e procedere poi ad approfondimenti autonomi

all’altezza di quanto di ci aspetta da chi è chiamato a tutelare la salute dei

lavoratori.

IM 1, al momento dei fatti, non aveva ottenuto

alcun diploma quale esperto della sicurezza, né aveva un titolo equivalente. I

certificati agli atti, anche quello del 2009, sono semplici attestati di

frequenza, privi di valore.

Pur potendo dare atto della buona volontà da lui

dimostrata, dal prevenuto non si poteva pretendere un bagaglio di conoscenze ad

ampio raggio, sufficienti a consentirgli di individuare dei pericoli quali

quello di caduta dalla scarpata concretizzatosi con l’incidente in disamina.

In effetti, dopo il breve corso seguito, egli si

è limitato a verificare la sicurezza dei macchinari e poco più, facendo capo

alle liste generiche stampate di sua iniziativa dal sito internet della SUVA,

che da sole, senza la necessaria preparazione, non consentono di certo di

individuare tutti i punti critici, potenzialmente pericolosi.

I presupposti previsti dall’art. 11 cpv. 2 CP e

dall’7 cpv. 1 OPI non sono, dunque, adempiuti.

Pertanto, in concreto, non vi è stato alcun

valido trasferimento di competenze e responsabilità dal datore di lavoro

all’accusato riguardo la sicurezza dei lavoratori della __________.

Quest’ultimo non ha, così, mai rivestito alcun

ruolo di garante nei confronti dei propri colleghi e di terzi.

Già per ciò solo, l’accusa mossa dal procuratore

pubblico nei confronti di IM 1 deve essere respinta ed il suo proscioglimento

decretato in prima sede deve essere confermato.

Di riflesso, non è necessario approfondire la

questione relativa alla congruità delle argomentazioni del presidente della

Pretura penale circa l’assenza di una colpa nell’aver omesso di far posizionare

una barriera sul ciglio della scarpata. Al riguardo, va, comunque, detto che

questa Corte nutre profondi dubbi circa la correttezza delle conclusioni

pretorili, visto come le emergenze probatorie in atti sembrano andare tutte

nella direzione opposta di quella imboccata dal primo giudice. Fosse stato

necessario, cioè fosse comparso davanti alla scrivente Corte una persona avente

qualità di garante, il giudizio non avrebbe potuto prescindere da un

approfondimento istruttorio.

19.

Per

tutto quanto precede, l’appello degli accusatori privati deve essere respinto,

con la conferma del proscioglimento di IM 1 dall’accusa di omicidio colposo,

dell’indennità a lui riconosciuta e dell’assegnazione delle spese giudiziarie

di prima sede.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono

posti a carico dello Stato, che rifonderà all’accusato un’adeguata indennità a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg. CPP, 117 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, è integralmente confermata la

sentenza di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà ad

IM 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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