17.2012.76
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 gennaio 2013Italiano63 min
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Numero d'incarto:
17.2012.76
Data decisione, Autorità:
30.01.2013, CARP
Titolo:
Distinzione lesioni semplici- vie di fatto. Presupposti dei reati di ingiuria (rivolgere l'epiteto "puttana" realizza gli estremi del reato) e minaccia (frasi quali "vi ammazzo tutti", "dò fuoco alla casa", "vi brucio", "vi distruggono" costituiscono una grave minaccia)
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 CPS
art. 126 CPS
art. 177 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2012.76
Locarno
30 gennaio 2013/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 23 gennaio 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 19 gennaio 2012 dalla Pretura penale
richiamata la dichiarazione di appello 25
giugno 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 19 gennaio 2012 il giudice della Pretura penale ha giudicato
AP 1 autore colpevole di:
1. lesioni
semplici
per avere a __________ il 3
ottobre 2009, colpito con un pugno all’orecchio sinistro ACPR 3, causandole
un’escoriazione di 5 mm e una contusione (cfr. certificato medico del 3 ottobre
2009 della dr.ssa __________ agli atti);
2. ingiuria
per avere a __________ il
29 novembre 2009, offeso l’onore di ACPR 2, dandole della puttana;
3. minaccia
per avere a __________ il
29 novembre 2009, incusso spavento o timore a ACPR 2 e ACPR 1, minacciandoli
con le seguenti frasi: “ vi ammazzo tutti”, “do fuoco alla casa”, “vi brucio”,
“vi distruggo”;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa n.
3686/2010 del 18 agosto 2010;
In applicazione della pena, il giudice della
Pretura penale ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere da fr. 330.- ciascuna, per un totale di fr. 6'600.-, la cui
esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di due anni.
Inoltre, il giudice ha
condannato il prevenuto al pagamento di una multa di fr. 1’300.-, nonché a quello
di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 1'600.-.
preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 25
giugno 2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, precisando di
intendere impugnare la sentenza nel suo complesso, chiedendo di essere
prosciolto da ogni accusa;
- con
istanza probatoria 25 giugno 2012, contestuale alla dichiarazione d’appello,
l’accusato ha chiesto l’esperimento di un sopralluogo sul posto ove si sono
svolti i fatti in oggetto. L’istanza è stata rigettata con decisione del 7
novembre 2012.
Non essendovi nuove prove
da assumere, su richiesta esplicita della Presidente di questa Corte, le parti
hanno, entro il termine loro impartito, dato il consenso al ricorso alla
procedura scritta;
- il 10
dicembre 2012 l’appellante ha così introdotto una lunga motivazione scritta del
suo ricorso, lamentando una violazione da parte del giudice di prime cure del
principio in dubio pro reo, consistente nell’aver dato errato peso alle
deposizioni di persone che avevano un interesse evidente ad accusarlo
fallacemente, rispettivamente di loro stretti amici, e nel non aver tenuto
conto di elementi oggettivi (mancato sanguinamento, escoriazione da lui subita,
presunta ebrietà per quanto concerne il secondo episodio) che, a suo dire,
sconfessano le tesi accusatorie. Egli ha inoltre contestato la mancata
considerazione dello stato di scemata imputabilità per il secondo episodio. In
via principale chiede così il suo proscioglimento integrale.
In via sussidiaria ha poi
rilevato che, nella denegata ipotesi in cui lo si volesse ritenere colpevole,
ci si troverebbe di fronte a vie di fatto e non di certo a delle lesioni
semplici, per cui la sentenza deve essere riformata con la derubricazione del
reato.
Pure in via subalterna,
rileva come nella denegata ipotesi in cui si volesse credere alle affermazioni
dei testi, esse andrebbero prese per buone nel loro complesso, per cui dovrebbe
essere riconosciuto che egli ha agito in stato di ebrietà, così che si impone
di considerare una scemata imputabilità per quanto concerne parte dei fatti
relativi.
In considerazione di queste
valutazioni, egli chiede quindi, subordinatamente rispetto all’assoluzione, che
la pena venga massicciamente ridotta e che sia in ogni caso sospesa
condizionalmente;
- nei
confronti delle motivazioni d’appello dell’accusato, le altre parti alla
procedura, contestandole integralmente, si sono, fondamentalmente, richiamate
ai contenuti della sentenza impugnata, della quale han chiesto conferma, ed a
quanto da loro a più riprese già esposto;
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art 404 cpv. 1, la
giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio
soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del
citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della
Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta
l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente
(art 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di
procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766 ).
2. Il
principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP -
oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa,
disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può
dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una
valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;
120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi -
così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;
6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10,
n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.
10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'accusato
3. AP
1, cittadino svizzero nato il 10 luglio 1952 a __________ , attualmente domiciliato a __________ , è coniugato ed ha due figli di 19 e 20 anni.
In
merito alla sua vita, il giudice della Pretura penale ha scritto:
“
AP 1, 59 anni, è nato a __________ e ha vissuto
a __________ , dove si è laureato in ingegneria meccanica, ottenendo poi, nel
1978 il Master in direzione aziendale presso
l’Università __________ . Nel corso degli anni ha lavorato per diverse aziende
in Italia (_________) quale responsabile del controllo di gestione, per poi
trasferirsi, nel 1990 in Svizzera. Nel 1991 ha iniziato la sua collaborazione con il dr. __________ , perdurata fino al 2005, inizialmente in qualità di
direttore finanziario del Gruppo __________ e assistente del Presidente del
Gruppo (1991-1997), quale direttore generale (Chef Executive Officer) della
società __________ (1998-1999) e direttore amministrazione e finanza del Gruppo
__________ (2003-2005). Dal 2006 AP 1 è Country manager per Italia, Tunisia e
Algeria della società spagnola con sede a __________ , di cui è pure membro del
consiglio di amministrazione dal 2002 (doc. prodotti al dibattimento dalla
difesa), e il suo reddito attuale, che è fissato di anno in anno in funzione
dei risultati della società, è di circa fr. 300'000.- annui lordi (fr.
240'000.- netti).
Dal 1979 è sposato con __________ , da cui ha
avuto due figli, __________ (1° gennaio 1992) e __________ (1° settembre 1993),
entrambi agli studi. La moglie lavora da alcuni anni come insegnante di
matematica e fisica all’Istituto __________ .
Da quando si è trasferito in Ticino AP 1 ha abitato, dal 1991 al 2001 in un condominio, comprendente 42 appartamenti, in __________ , da
settembre 2001 a ottobre 2004 nella villa di proprietà del Dr. __________ ,
mentre dal mese di febbraio 2005 a fine luglio 2011 nel condominio di Via __________
, nell’appartamento che ha venduto, per trasferirsi in locazione in un
abitazione in __________ , nell’attesa di trovare una sistemazione confacente
alle esigenze della sua famiglia. In tutti questi anni, ad eccezione del
condominio in via __________ , AP 1 non ha mai avuto, a suo dire, problemi di
sorta con i vicini o i condomini.”
(sentenza impugnata, pag. 3).
Dalla sua ultima tassazione (2010) agli atti,
risulta, invece, un reddito dichiarato di molto inferiore a quello accertato
dal primo giudice sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso appellante, o
meglio risulta un reddito di fr. 31'102.-, al quale se ne aggiunge uno
raggruppato di fr. 35'856.-.
La questione verrà segnalata da questa Corte
all’autorità fiscale, ex art. 185 LT, per eventuali verifiche.
AP 1 è incensurato.
Fatti
I fatti
addebitati al prevenuto
A.
Il condominio di via __________ e i rapporti tra le parti
4. All’epoca
dei fatti, come visto, l’accusato abitava in un condominio al numero civico __________
denominato __________ . Nello stesso, oltre alla sua famiglia, che occupava un
appartamento situato al 3° ed al 4° piano dal 2004/2005, risiedevano anche
quelle dei signori ACPR 2 (da circa 20 anni) e dei signori ACPR 3, arrivati nel
2007.
Le relazioni tra il prevenuto e gli altri
condomini sono state tese quasi sin dal suo arrivo nello stabile. Come egli
stesso ha avuto modo di illustrare, in effetti, già poco dopo l’acquisto
dell’appartamento (composto da due unità immobiliari distinte, ma fisicamente
unite tramite una scala interna e la scala condominiale), sono insorte delle
diatribe in merito all’uso esclusivo del pianerottolo del 3° piano e della
rampa di scale che porta da questo al 4° piano (AI 10, all. 1).
Da lì in avanti i rapporti
non hanno fatto altro che degenerare, tanto da sfociare spesso in discussioni
animate tra AP 1 e i componenti delle famiglie ACPR 2 e ACPR 3 per i più
svariati e banali motivi.
Delle forti tensioni tra le
parti è stato fatto suo malgrado partecipe anche il Ministero pubblico, al
quale sono state presentate svariate querele penali:
“
I rapporti per lo meno tesi dei condomini di via
__________ , hanno dato luogo negli ultimi mesi a diverse querele e denuncie
tra i condomini stessi. In particolare questo Ufficio si è occupato dei fatti
del 13 settembre 2009 (querela 4-7 dicembre di ACPR 5 contro AP 1,
inc.2009.11211), del 3 ottobre 2009 (querela del 6 ottobre 2009 di ACPR 3
contro AP 1, inc.2009.9313; querela/denuncia del 30 ottobre 2009 di AP 1 contro
ACPR 4 e ACPR 3 e ACPR 2 (inc. 2009.10027), del 29 novembre 2009 (querela del
30 novembre 2009 di ACPR 2 contro AP 1, inc. 2009.11028; querela del 3 dicembre
2009 di ACPR 1 contro AP 1, inc.2009.11259; querela del 1. dicembre 2009 di AP
1 contro ACPR 2, ACPR 5 e ACPR 1, inc. 2009.11039), nonché del 7 gennaio 2010
(querela/denuncia dell’8 gennaio 2010 di ACPR 5 contro AP 1, inc.2010.279).
Infine, non bastasse quanto sino ad ora elencato, AP 1 ha denunciato e querelato in data 31 marzo 2010 e 7 maggio 2010, i condomini e TE 1 (teste per i
fatti del 29 novembre 2010) per le loro denuncie e dichiarazioni rese davanti a
questo Ufficio e in Polizia (inc.2010.2701 e inc.2010.3849).”
(NLP 4898/2010 del 18
agosto 2010, emanato nei confronti di AP 1, consid. 1).
Queste procedure si sono concluse con dei decreti
di non luogo a procedere, ad eccezione di quella sfociata nel decreto d’accusa
ora in discussione.
B.
Il litigio del 3 ottobre 2009
5. Il
primo capo di imputazione a carico dell’accusato, confermato dalla corte di
prime cure, concerne il reato di lesioni semplici, commesso il 3 ottobre 2009
ai danni della signora ACPR 3, che ha subito un’escoriazione di 5 mm e una contusione all’orecchio sinistro a seguito di un pugno da lui vibratole allo stesso.
Con il suo appello, AP 1, contesta innanzitutto
la valutazione delle prove effettuata dal pretore, rilevando come essa non
abbia rispettato il principio della presunzione di innocenza. A suo modo di
vedere, nel rispetto dell’assioma in dubio pro reo, infatti, le
dichiarazioni dei suoi accusatori, tutte persone interessate alla lite e da
tempo in conflitto con lui, non potevano essere valutate più affidabili delle
sue, per cui non si può che procedere al proscioglimento.
In via sussidiaria,
qualora si volesse seguire la linea presa nella sentenza impugnata, vi sarebbe,
comunque sia, stata un’errata valutazione giuridica dei fatti, poiché le
lesioni subite dalla vittima ricadono tutt’al più sotto la fattispecie delle
vie di fatto, trattandosi di semplici graffi e contusioni. A suo avviso non
sarebbe corretto fare capo alla dichiarazione della signora ACPR 3, secondo la
quale, dopo quattro mesi dagli eventi, ella avrebbe ancora sentito un fastidio
all’orecchio.
6. Ai
fatti del 3 ottobre 2009 hanno assistito solo le persone direttamente
coinvolte, cioè AP 1, da un lato, ed i coniugi ACPR 3, con la signora ACPR 2,
dall’altro. Nessun testimone neutrale, cioè nessuno che non avesse avuto già un
vissuto negativo nei confronti del prevenuto, era presente.
Unici elementi che possono essere ritenuti in
partenza assodati, perché fondati su dichiarazioni convergenti delle parti o su
dati oggettivi, sono quelli che quel giorno, nel primo pomeriggio, ha avuto
luogo un diverbio al piano seminterrato dello stabile di via __________ tra il
prevenuto ed i signori ACPR 3, al quale ha pure assistito la signora ACPR 2,
giunta quando la lite era già iniziata, nonché quello che, poche ore dopo, i
medici del pronto soccorso dell’Ospedale __________ hanno riscontrato alla
signora ACPR 3 una contusione all’orecchio sinistro con un’escoriazione
all’orecchio esterno di circa mm 5, oltre ad un’escoriazione superficiale di
circa cm 10 a livello dell’avambraccio sinistro (cfr. certificato medico 3
ottobre 2009 del dr. Med. __________ , AI 4).
Determinante per l’accertamento di quanto
avvenuto, risulta essere di conseguenza il risultato che scaturisce dalla ponderazione
delle versioni delle parti coinvolte. Non si può quindi prescindere dal
riprendere le varie descrizioni degli eventi, così come effettuato in prima
sede:
“ 4.1. L’accusato, interrogato dalla polizia ha riferito di essere
sceso, siccome così richiesto da ACPR 4, per levare la sua muta dal locale
stenditoio e riporla nella sua cantina. Ha precisato che, “mentre chiudevo la
porta è giunto il Signor ACPR 4. Da parte mia gli comunicavo che avevo liberato
lo stenditoio ed al contrario di come fatto da sua moglie in altra circostanza
non gli ho risposto vada in polizia. Tra noi è nata una lite verbale legata a problemi
di convivenza condominiale. Durante la nostra lite nel seminterrato è giunta la
signora ACPR 3, la stessa dopo alcuni istanti scambiati con il marito mi ha
detto “siete abituati con le pecore”. Abbiamo ripreso la lite, sempre in modo
verbale ma questa volta con i toni più sostenuti. Ad un certo punto sono stato
invitato ad andare via dal signor ACPR 4, mi sono voltato per prendere l’ascensore ed in quel frangente sono stato colpito all’orecchio destro dalla signora ACPR
3. Preciso che non so indicare con cosa sono stato colpito, non so se con la
mano o con un oggetto. Quasi nel medesimo momento sono stato colpito dal marito
con una ginocchiata nei genitali. Fortunatamente in questo caso sono stato
colpito solamente di striscio. In quegli attimi è giunta la ACPR 2, la stessa
si è messa tra me e ACPR 4, così da impedirmi di muovermi e mi ha colpito alle
due mani e mi ha graffiato e mi ha detto “sta arrivando la polizia adesso sei a
posto sardo di merda” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio AP 1,
03.11.2009, pag. 2). Egli ha inoltre precisato, alla domanda se avesse colpito ACPR
3, che “non l’ho colpita volontariamente, però se è stata colpita durante il
parapiglia non lo so dire. Come pure non so dire se è stata colpita da me.
Preciso che in quei momenti io ed il Sig. ACPR 4 eravamo faccia a faccia, tra
di noi vi era la Signorina ACPR 2 che si era intromessa tra noi e solamente
dietro al marito vi era la moglie” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale
interrogatorio AP 1, 03.11.2009, pag. 3).
Sentito dal magistrato inquirente, l’accusato, ribadendo in
sostanza la sua vesione dei fatti, ha precisato di essere stato “colpito alle
spalle dalla signora ACPR 3. Immagino che sia stata lei perché appena mi sono
voltato ho visto subito il marito e poi lei alle mie spalle. Non so con cosa mi
abbia colpito, se con una sberla, un pugno o un altro oggetto. Mi ha comunque
colpito violentemente. Subito dopo il marito mi ha dato una ginocchiata nei
genitali, che mi ha colpito solo di striscio. Nel mentre compariva pure ACPR 2
che mi graffiava una mano, colpendole entrambe e dandomi pure del sardo di
merda” e che, mentre stava per salire sull’ascensore, ACPR 2 “mi ha detto anche
una frase del tipo: “ti ho visto io, hai colpito una donna, adesso sei a posto,
sardo di merda” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 2). Con riferimento a
quest’ultima frase, ha negato che ACPR 2 fosse presente prima che lui è stato
colpito da ACPR 3, e ha motivato tale sua asserzione con il fatto che “tutto
era premeditato” e che “tutto l’episodio comunque era stato costruito, secondo
me, per incastrarmi, compreso l’arrivo praticamente immediato della polizia”,
riconoscendo tuttavia che “può anche darsi che quando la signora ACPR 2 è poi
arrivata abbia visto un mio colpo assolutamente involontario che ha colpito la ACPR
3” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 4). Egli ha escluso di aver colpito ACPR 3
“perché non era nella mia visuale” e che, dopo aver ricevuto il colpo “io mi
sono rigirato e davanti a me avevo il signor ACPR 4 d’improvviso si infilava
tra di noi la signora ACPR 2 dapprima allungando il braccio sinistro e poi con
tutto il corpo. Nell’allungare il braccio mi ha colpito al polso sinistro e
alla mano sinistra. In questo frangente io posso avere mosso le mani. Non ho
presente di aver colpito qualcuno. Non posso escludere che involontariamente il
movimento delle mia mani sia andato a colpire o la ACPR 2 o il ACPR 4”, anche se “tenderei ad escludere che questo mio movimento possa aver colpito la signora ACPR 3 da
cui mi separavano sia la ACPR 2 che il marito” (act. 10 inc. 2009.9313, pag.
3).
Al dibattimento, l’accusato, raccontando dell’accaduto, ha
indicato che quando stava andando verso l’ascensore, il signor ACPR 4 si
trovava davanti a lui: “era davanti a me sul lato destro, mentre la signora era
alle mie spalle, sempre sul lato destro”, aggiungendo che quando ha ricevuto il
colpo si è “abbassato, piegando le ginocchia, questo movimento ha impedito che
il signor ACPR 4 mi colpisse con una ginocchiata che ho sentito sulla coscia”,
precisando che “il signor ACPR 4 si è spostato dietro di me, verso la moglie e
in quel momento mi ha dato una ginocchiata. La ginocchiata me l’ha data quando
era ancora davanti a me, spostandosi verso la moglie. Quando io mi sono
rialzato il signor ACPR 4 si è messo tra me e sua moglie” e che “in quel
momento è comparsa la signorina ACPR 2 e anche lei si è intromessa tra me e la
signora ACPR 3 cercando di bloccarmi le mani o comunque di impedirmi nei
movimenti” (verbale dibattimento, pag. 2 e 3).
4.2. La
parte lesa ACPR 3, nella sua querela, ha illustrato i fatti del 3 ottobre 2009
nel seguente modo: “A seguito di una discussione sull’uso della lavanderia e
sull’uso improprio dell’ascensore durante la notte, il tono è salito e il
signor AP 1 ha alzato le mani nei confronti di mio marito. Ho cercato di
intervenire al che sono stata colpita violentemente con un pugno sull’orecchio
sinistro e di striscio sull’avambraccio. Su consiglio della Polizia comunale di
__________ , che è arrivata sul posto chiamata dal condomino Signor ACPR 1, mi sono recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ per la medicazione ed accertamenti del
caso” (act. 1 inc. 2009.9313).
Interrogata dalla polizia, ACPR 3 ha ribadito la sua versione, precisando che, dopo aver udito delle urla in lavanderia, “sono
immediatamente scesa e ho notato che i due uomini si stavano insultando a
vicenda. Tra i due è nata una discussione verbale per motivi legati al palazzo”
e che “la figlia dei coniugi ACPR 2, che abita nel palazzo con i genitori, pure
lei sentendo le urla ha raggiunto la lavanderia. Mio marito e AP 1 litigando si sono avvicinati sempre di più, fino a
che AP 1 indicava il pugno dinnanzi alla faccia di mio marito. Da parte mia
vedendo che stavano per passare alle mani mi sono avvicinata a loro per cercare
di calmare la situazione. Tutto ad un tratto però AP 1 mi ha colpito con un pugno sull’orecchio sinistro. Lo stesso, forse un po’ stupito della sua azione
è rimasto un attimo a pensare in seguito è salito sull’ascensore ed è salito a
casa” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio ACPR 3, 03.11.2009, pag.
2). Davanti al Procuratore pubblico, ACPR 3 ha ribadito di essersi “intromessa per evitare che la situazione degenerasse” e che l’accusato “mi ha colpito con un
pugno all’orecchio sinistro, che dopo l’episodio sanguinava” (act. 7 inc.
2009.9313, pag. 2) e che “la signora ACPR 2 si è limitata a dirgli, dopo aver
visto il mio orecchio sanguinante, “adesso l’hai fatta grossa” (act. 7 inc.
2009.9313, pag. 3), precisando che anche a distanza di quattro mesi, toccando
l’orecchio, sente “un fastidio” (act. 7 inc. 2009.9313, pag. 2).
4.3. Dal
canto suo, ACPR 4, sentito dapprima dagli agenti della polizia cantonale, ha
riferito che, dopo aver udito alcuni colpi, è “sceso a piedi nel piano cantina
per vedere cosa stesse succedendo” e ha notato che l’accusato “stava uscendo
dalla cantina dove aveva riposto la sua muta. Da lì tra noi due è nata una
discussione verbale che con il passare del tempo è salita di tono. Da parte mia
invitavo più volte il sig. AP 1 a stare calmo, cosa che però non accadeva
siccome si arrabbiava sempre di più. Mia moglie che al momento della
discussione era in casa, sentendo le urla è pure scesa nel seminterrato. Dopo
pochi istanti è pure scesa la signorina ACPR 2, che ha subito detto al papà di
chiamare la polizia. La discussione era sempre più animata sino a che il Sig. AP
1 alzava il braccio mostrando il pugno e si avvicinava alla mia faccia. Da
parte mia continuavo a dirgli di stare zitto e calmo, cosa che comunque lui non
faceva”. A quel punto, ha aggiunto, la moglie “vedendo il pugno alzato del sig.
AP 1 mi si è avvicinata siccome aveva paura che mi colpisse”, “si è avvicinata
a me per far desistere il Sig. AP 1 dalla sua azione. Purtroppo però il pugno è
partito in mia direzione ma colpendo l’orecchio sinistro di mia moglie ACPR 3. A seguito del colpo sferrato, vi è stato un attimo di smarrimento generale. Tutti i presenti sono
rimasti stupiti di quanto accaduto”. Il teste ha poi ricordato che, in seguito,
ACPR 2 ha detto all’accusato che “questa volta l’aveva fatta davvero grossa
siccome aveva picchiato una donna” e che lui le ha risposto “ma fatti i cazzi
tuoi…” ed è poi salito sull’ascensore per salire al suo appartamento, malgrado
fosse stato invitato, da ACPR 2, a rimanere sul luogo siccome sarebbe arrivata
la polizia. Ha aggiunto che, pochi istanti dopo, “è giunta la polizia comunale
di __________ , i quali ci informavano che mia moglie sanguinava dall’orecchio
e ci spiegava la prassi da seguire per la querela”, precisando altresì che la
moglie “probabilmente mentre cercava di proteggermi ha riportato
un’escoriazione all’avambraccio sinistro”, negando di aver colpito AP 1,
limitandosi a riferire che “eravamo talmente allibiti che non sapevamo proprio
cosa fare” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio ACPR 4, 03.11.2009,
pag. 2 e 3).
In occasione della sua deposizione davanti al Procuratore
pubblico, ACPR 4 ha di nuovo raccontato la sua versione dei fatti, ricordando
come l’accusato ha “alzato un pugno davanti alla mia faccia. Mia moglie, che
era nel frattempo arrivata, ha tentato di frapporsi tra me e AP 1 per evitare
che la situazione degenerasse” e che questo “l’ha improvvisamente colpita con
un pugno all’orecchio sinistro che dopo l’episodio sanguinava” e che dopo questo
pugno “gli animi si sono un po’calmati” precisando che “prima che AP 1 colpisse
mia moglie era arrivata anche ACPR 2 che vista la situazione aveva detto ai
genitori di chiamare la polizia” e che ha detto all’accusato “AP 1 l’hai fatta
grossa questa volta, hai colpito una donna. Lui ha detto a ACPR 2 di farsi i
cazzi suoi. Lo abbiamo invitato verbalmente a rimanere in attesa della polizia
ma lui ha preso l’ascensore ed è salito nel suo appartamento. All’arrivo della
polizia, gli agenti si sono accorti che l’orecchio di mia moglie sanguinava.
Siamo quindi andati al pronto soccorso __________ dove è stato allestito il
certificato medico agli atti che mi viene mostrato” (act. 8 inc. 2009.9313,
pag. 2).
4.4. La
teste ACPR 2, con riferimento all’episodio del seminterrato, ha riferito alla
polizia di aver udito una “discussione animata” e di essere quindi scesa
“conoscendo i pessimi rapporti di condominio” e, giunta nell’atrio dinanzi alla
loro cantina ha “notato che vi erano il Sig. AP 1 e i coniugi ACPR 3 che
litigavano verbalmente” e che, ad un certo punto “i toni sono aumentati ed i
due uomini si sono insultati a vicenda. Così facendo i due si sono avvicinati
sempre di più sino ad arrivare ad una distanza di 50 cm. AP 1 alzava il dito indice verso ACPR 4 e lo minacciava dicendogli che voleva regolare la
situazione in un’altra maniera con lui. Da parte mia vedendo la situazione
dicevo ai miei genitori di allarmare la polizia. Cosa che loro hanno
immediatamente fatto”. La teste ha proseguito, precisando che “i due uomini
erano faccia a faccia e la signora ACPR 3 era alle spalle del marito” e che
“tutto ad un tratto AP 1 ha sferrato un pugno in direzione della signora ACPR 3.
La stessa vedendo che stava per essere colpita si è leggermente spostata
lateralmente. A seguito del suo spostamento ha appoggiato la testa contro il
muro, nonostante ciò non è riuscita a schivare completamente il pugno e in
effetti è stata colpita” e, a seguito del colpo “subito sanguinava
dall’orecchio”. Ha poi aggiunto di essersi “messa tra di loro per dividerli”
dopo aver visto colpire la signora ACPR 3, infilandosi tra loro e allargando le
braccia così da separarli e che “una volta separati, a mio stupore non vi è
stata alcuna reazione del signor ACPR 4” e che in seguito “la situazione si è parzialmente calmata e ho detto al Sig. AP 1 di attendere l’arrivo della
polizia così da poter chiarire la situazione…” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale
interrogatorio ACPR 2, 05.11.2009, pag. 2).
Al magistrato inquirente, ACPR 2 ha ulteriormente precisato che “in un primo tempo AP 1 puntava il dito al volto di ACPR 4 e poi
però ha alzato anche i pugni” e di averlo poi visto “all’improvviso… colpire
con un pugno la signora ACPR 3 colpendola all’orecchio (che più tardi ho visto
pure sanguinare)” e che “quando ho visto la scena mi sono messa in mezzo per
tutelare la signora ACPR 3. Il marito per contro era visibilmente scioccato
dalla situazione e non ha fatto nulla contro AP 1. Da parte mia mi sono messa
in mezzo e con un braccio ho allontanato AP 1 dalla signora ACPR 3”; ha negato di aver usato violenza ma di aver semplicemente “spostato AP 1 dopo che aveva aggredito
lui la signora ACPR 3” e di avergli detto “che questa volta l’aveva combinata
grossa, perché aveva colpito una donna e che questa volta era incastrato perché
io avevo assistito alla scena”. Ha infine ribadito che “mentre accadeva quanto
descritto sopra i miei genitori si sono affacciati alle scale. Io vedendoli gli
ho urlato di tornare subito in casa e chiamare la polizia, cosa che mia madre,
se non ricordo male, ha fatto”, e che “nell’attesa invitavamo AP 1 a rimanere sul posto. Lui insultandoci e dicendo le solite cose se ne era comunque andato nel suo
appartamento” (act. 9 inc. 2009.9313, pag. 2).”
(sentenza impugnata, consid. 4.1-4.4).
7. Per la valutazione delle dichiarazioni non si può trascurare il
fatto che tutte le persone sentite si trovano implicate in un conflitto di
vicinato che ha dato origine a evidenti inimicizie. Ciò non è tuttavia
sufficiente a destituirle a priori di valenza.
Sulla stessa linea, va
precisato che a fronte di deposizioni divergenti il giudice è comunque sia
chiamato a valutarne in maniera accurata l’affidabilità, non potendosi liberare
da tale obbligo applicando in maniera semplicistica il principio in dubio pro
reo. In effetti, se ogni qual volta vi fossero due esposizioni contrastanti dei
fatti si procedesse ad applicare tale assioma senza chinarsi seriamente sulla
questione, se ne stravolgerebbe il senso e, certamente, si violerebbero i
doveri di diligenza imposti dal codice di procedura penale.
In primo luogo va rilevato che nemmeno il
prevenuto è stato in grado di escludere di aver colpito la signora ACPR 3
all’orecchio, nonostante abbia tenuto a sottolineare che se ciò è avvenuto, è
successo indipendentemente dalla sua volontà:
“
D: lei ha colpito la signora ACPR 3?
R: posso dire che non l’ho colpita
volontariamente, però se è stata colpita durante il parapiglia non lo so dire.”
(VI 3 novembre 2009,
pag. 3),
“
(…) Mi spiego: può anche darsi che quando la
signora ACPR 2 è poi arrivata abbia visto un mio colpo assolutamente
involontario che ha colpito la ACPR 3, da cui la sua frase. Tutto l’episodio
comunque era stato costruito, secondo me, per incastrarmi, compreso l’arrivo
praticamente immediato della Polizia comunale.”
(VI 11 febbraio 2010,
AI 10 inc. 2009.11028).
“
Quando io mi sono rialzato il signor ACPR 4 si è
messo tra me e sua moglie. In quel momento è comparsa la signorina ACPR 2 e
anche lei si è intromessa tra me e la signora ACPR 3 cercando di bloccarmi le
mani o comunque di impedirmi nei movimenti. Io non so se ho colpito qualcuno,
né dove, né chi. Avevo ACPR 4 e la signorina ACPR 2 davanti, mentre la signora ACPR
3 era dietro di loro. Nessuno è caduto a terra. Per un attimo ci siamo dimenati
tutti. La signora ACPR 2 aveva le sue mani davanti alla mia faccia, io forse
avevo le mani davanti alla sua, dopo di che non so cosa sia successo. Comunque
ci siamo fermati e io ho preso l’ascensore per tornare su, nonostante qualcuno
dicesse di rimanere lì. La signora ACPR 2 ha detto che mi aveva incastrato perché mi aveva visto colpire una donna, “sardo di merda”.
In ogni modo io non ho tentato di colpire con un
pugno la signora ACPR 3, posso aver allungato la mano verso di lei cercando di
difendermi. Non sono sicuro di aver raggiunto la signora ACPR 3 con le mani. Se
mi fosse stato detto di aver colpito la signora ACPR 2 avrei ritenuto possibile
siccome era davanti a me, ma la signora ACPR 3 mi sembra tecnicamente più difficile. Io non ho visto la mia mano colpire la signora ACPR 3; ci
siamo graffiati, tutti sono venuti fuori con delle escoriazioni, chi aveva
l’orologio, chi non l’aveva ecc.. La signora ACPR 3 era in piedi e aveva gli
occhiali inforcati e che io abbia visto non c’era sangue.”
(V dibattimento 19
gennaio 2012, pag. 2).
Queste ammissioni, seppur a denti stretti, unite
alle deposizioni dei coniugi ACPR 3 e della signora ACPR 2, che sono
sicuramente lineari e coerenti tra loro (come rettamente rilevato dal giudice
di prime cure), sono sufficienti a consentire di dare per accertato che
l’accusato ha colpito con un pugno al volto, nella zona dell’orecchio, la
signora ACPR 3, cagionandole le lesioni riportate nel citato certificato
medico. D’altronde non è dato a vedere in quale altro modo ella si sia potuta
procurare simili ferite, né il prevenuto ha fornito ipotesi in merito.
Oltre a ciò, va rilevato che la descrizione dei
fatti fornita da AP 1 ha subito delle variazioni da verbale a verbale su
elementi decisamente non marginali, che la rendono poco credibile. Sulla
questione il pretore si è soffermato in maniera dettagliata per cui, onde
evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto esposto a pag. 15 seg. della
sentenza impugnata, art. 82 cpv. 4 CPP.
Pure condivisa è
l’osservazione in merito alla tendenza dell’imputato ad enfatizzare le asserite
lesioni da lui subite, e in genere gli eventi di cui si ritiene vittima, che
traspare dai tre certificati medici agli atti. Certificati che, va
sottolineato, non riportano alcuna costatazione oggettiva di danni corporali,
ma si fondano unicamente sulle dichiarazioni e le doglianze del paziente
(allegati all’AI 4 inc. 2009/9313).
Tutto ciò rende le asserzioni del prevenuto poco
credibili.
La testimonianza della signora ACPR 2 appare per
contro affidabile poiché, oltre che collimare nei punti essenziali con quelle
dei signor ACPR 4, non contiene segnali di viziature dovute a esagerazioni o
accanimento contro il signor AP 1. A tal proposito significativa è la risposta,
negativa e senza fronzoli, alla domanda se anche lei è stata colpita da AP 1
(VI 5 novembre 2011, pag. 2, AI 4 inc. 2009.9313), laddove, se solo avesse
voluto porre discredito supplementare sul prevenuto, non sarebbe stato
difficile sostenere il contrario.
L’osservazione formulata nella motivazione
d’appello del 10 dicembre 2012 (pag. 12) dal prevenuto, secondo la quale il
fatto che il certificato medico medico riporti “Otoscopia non sangue” (cfr.
certificato medico 3 ottobre 2009 del dr. Med. __________ , AI 4) sia la chiara
prova che ella ha mentito quando ha sostenuto di aver visto l’orecchio
sanguinare non può essere condivisa. Infatti il patrocinatore, con queste sue
dichiarazioni, dimentica che l’otoscopia è un esame interno dell’orecchio (che
nel caso specifico ha permesso ad esempio di constatare la presenza di un tappo
di cerume prima del timpano), per cui il fatto che non vi siano tracce ematiche
interne non permette in nessuna maniera di escludere che dall’escoriazione
esterna di mezzo centimetro non sia uscito del sangue. La contestazione risulta
così essere inconsistente.
In definitiva quindi, in base a quanto precede,
non si può che ritenere provato che AP 1 ha colpito con un pugno la signora ACPR 3, cagionandole le lesioni descritte nel decreto d’accusa.
8. A detta della difesa, un’escoriazione di mm 5 ed una contusione
non costituiscono una lesione semplice, di lieve entità, ai sensi dell’art. 123
cifra 1 cpv. 2 CP, ma sono piuttosto da assimilare a vie di fatto.
L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo
o alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma
dell'art. 122 CP. Questa disposizione protegge l'integrità corporale così come
la salute fisica e psichica dell’individuo e la sua applicazione presuppone una
lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a
titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una
malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le
escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza
solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere
(DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP,
sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato
e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale offesa può
sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189
consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di
fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta
ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. In questi casi, per
stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener
conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3ª ed., Berna
2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a).
Ritenuto poi
che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per
l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate,
la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento
al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione
della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale
federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta
dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.
27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere
trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2
CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz,
op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).
Il certificato medico del pronto soccorso
dell’Ospedale __________ del 3 ottobre 2009 (allegato all’ AI 4 inc.
2009.9313) rileva l’esistenza di una contusione all’orecchio sinistro, con una
escoriazione di circa mezzo centimetro, che ha richiesto una disinfezione e
l’applicazione di uno steristrip.
ACPR 4 (VI 1
dicembre 2009, pag. 3) e ACPR 2 (VI 5 novembre 2009, pag. 2) hanno entrambi
attestato che l’orecchio della vittima ha iniziato subito a sanguinare.
Questo tipo di
ferite - fatto riferimento anche all’estensione effettuata dal Tribunale
federale dell’applicazione dell’art. 123 CP a scapito dell’art. 126 CP
(Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, art. 126, n. 5 e citata giurisprudenza)
- oltrepassano i confini delle vie di fatto e sono da ritenersi già delle
lesioni semplici, seppur di lieve entità ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2.
D’altronde, se
si fosse trattato di un’escoriazione insignificante, non sarebbe stato
necessario applicare uno steristrip, cioè un cerotto di polipropilene (o
poliestere), atossico ed anallergico, che si utilizza in alcune situazioni al
posto del filo di sutura per ferite di media profondità.
Il fatto che la vittima abbia dichiarato, senza
il sostegno di alcuna prova, di sentire, toccandolo, ancora un fastidio
all’orecchio sinistro dopo ben quattro mesi dai fatti (VI dell’11 febbraio
2010, pag. 2, AI 7 inc. 2009/39790), non ha pertanto alcuna rilevanza e non
necessita di essere esaminato.
Dal punto di vista soggettivo l’adempimento del
reato non desta difficoltà alcuna, poiché non si può giungere che alla
conclusione che AP 1 ha agito intenzionalmente, quantomeno nella forma del dolo
eventuale.
Su questo
punto, l’appello deve di conseguenza essere respinto.
C.
I fatti del 29 novembre 2009
9. Il
secondo ed il terzo capo di imputazione contenuti nel decreto d’accusa in
disamina, pure confermati dal pretore, hanno per oggetto i reati di ingiuria e
minaccia, di cui la prima, per avere, a __________ , il 29 novembre 2009, dato
della “puttana” a ACPR 2, ed il secondo per avere, sempre lo stesso giorno e
nello stesso luogo, intimorito quest’ultima ed il fratello ACPR 1, dicendo loro
“vi ammazzo tutti”, “do’ fuoco alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”.
Con l’appello, AP 1, contesta anche in questo
caso la violazione del principio in dubio pro reo, poiché sono state
prese a suo carico le deposizioni di persone interessate alla lite, compresa
quella della signora TE 1, strettissima amica, a suo dire, della signora ACPR 2.
La scarsa affidabilità delle
dichiarazioni di questa teste sarebbe attestata dal fatto che, con la porta
blindata chiusa, sarebbe praticamente impossibile sentire con esattezza cosa
viene detto nel corridoio a chi resta, come ella, nel garage.
In via sussidiaria, chiede
che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dare più peso alla tesi
accusatoria, si tenga conto di tutto quanto hanno dichiarato i testi e che,
pertanto, gli si riconosca di aver agito in uno stato di scemata imputabilità,
poiché egli era in quel momento ubriaco.
10. Nuovamente
ci si trova qui confrontati con una versione, quella del prevenuto, in netto ed
antitetico contrasto con quella dei due denuncianti, i fratelli ACPR 2. Questa
volta, tuttavia, ai fatti ha assistito un’amica della signora ACPR 2, non direttamente
coinvolta nella lite, che non conosceva l’accusato e, per quanto provato, nulla
aveva contro di lui.
Nella sentenza di primo grado, le varie posizioni
sono state dettagliatamente riprese:
“ 5.1. L’accusato nel suo esposto 1° dicembre 2009, con cui ha
sporto denuncia (recte: querela) nei confronti di ACPR 2 e ACPR 1 ha riferito che “intorno alle 18.30 mentre uscivo dal condominio percorrendo lo stretto corridoio
che al piano seminterrato porta al garage condominiale ho incrociato un
giovane, che ho riconosciuto essere il signor ACPR 1 solo quando ho visto che
alcuni metri dietro di lui arrivava la signorina ACPR 2. Quest’ultima, giunta
alla mia altezza mi spingeva lateralmente e dopo avermi superato mi colpiva da
dietro con un calcio tra il gluteo e la coscia sinistra e urlava qualcosa al
fratello. Mentre mi giravo, questi arrivava correndo e mi spintonava con forza
facendomi cadere a terra e facendomi sbattere violentemente la schiena contro
il pavimento. Non essendo purtroppo la prima volta che accadono fatti analoghi
a mio danno, ho urlato “mi volete morto” mentre i due si allontanavano”.
Aggiunge che, dopo essersi rialzato, è uscito all’esterno, è salito in auto e,
apprestandosi a partire, ha visto “le stesse due persone e il loro padre” che
comparivano sulla porta, insultandolo “ripetutamente con parole e gesti”. Dopo
essersi recato “alla sede della polizia cantonale, che ho trovato chiusa
essendo domenica, ho allora telefonato al 117 e descritto l’accaduto all’agente
che mi ha risposto…” si è “dovuto presentare al pronto soccorso dell’ospedale
italiano a causa del forte dolore alla schiena che accusavo ed accuso ancora a
seguito della caduta” (act. 1 inc. 2009.11039).
Il certificato medico relativo a tale visita parla di
“contusione dorso-lombare su aggressione”, di un “dolore all’emitorace destro
posteriormente, che aumenta con i respiri profondi, nonché dolore in regione
lombare destra”, di “parametri vitali nella norma, non ematomi o suffusioni
emorragiche visibili” (certificato medico 29.11.2009 dr.ssa __________ , act. 1
inc. 2009.11039).
Ascoltato dal magistrato inquirente, l’accusato ha
precisato che ACPR 1, che aveva incrociato, “aveva in mano un abito e indossava
un berrettino” e di aver “realizzato che era lui perché cinque metri dietro ho
visto la sorella” e che quest’ultima “è arrivata alla mia altezza e vista la
strettezza del corridoio in quel punto ha fatto come per darmi una spallata. Io
l’ho scansata ma lei si è girata e mi colpiva da dietro con un calcio tra il
gluteo e la coscia sinistra”, aggiungendo che “la sua scarpa con il tacco è
finita contro la porta della cantina. Scarpa che lei poi ha recuperato mentre
io uscivo dal garage con lei a fianco”. Egli ha poi proseguito, dicendo di
essersi “girato verso di lei, lei urlava delle cose che non ricordo ora e mi
sono trovato addosso il fratello che mi ha spinto e mi ha fatto cadere a terra.
Non ho sbattuto verso la porta che da sul garage. Ho pestato la schiena sul
pavimento del corridoio che è in leggera discesa” (act. 10 inc. 2009.11028).
Al dibattimento, l’accusato ha dichiarato che “Stavo
uscendo in auto. Sono sceso con l’ascensore e mi stavo dirigendo verso il
garage. Ho visto il signor ACPR 1 che veniva dai garage e si trovava nel
corridoio. Alcuni passi dietro di lui si trovava la sorella” e di averlo
riconosciuto “dopo aver visto la sorella” e che “ Ci siamo incrociati. Non ci
siamo salutati. Io ero sul lato destro, lui su quello sinistro. Lui teneva
l’abito mi pare con la mano destra. Ci siamo incrociati alla fine del corridoio,
eravamo già nel vano più largo. Io ho continuato ad andare verso il garage e
due passi dopo ho incrociato la sorella. Lei non si è spostata, ha fatto come
per darmi una spallata e quindi io per evitare la spallata mi sono girato con
la schiena verso il muro e ho ripreso a camminare. Immediatamente dopo ho
ricevuto un calcio dalla signora ACPR 2 che mi ha colpito sotto la natica. Sono
rimasto senza parole, se non senza fiato. Nel momento in cui mi sono girato il
fratello mi ha dato una spinta e io sono caduto sul pavimento con la parte
destra della schiena. Dopo di che ho urlato ero scioccato, forte
dell’esperienza precedente. In quel momento non c’era nessun’altra persona, ho
urlato “mi volete morto!”, posso anche aver urlato qualsiasi altra cosa, ma non
credo di aver urlato delle ingiurie nei confronti della signora ACPR 2, ma non
ho mai pensato le cose che avrei detto. Una minaccia potrei anche averla
proferita perché è quello che succede in questi casi, ma escluderei di aver
ingiuriato la signora, se avessi detto “figlia di puttana” forse poteva starci
nel contesto” (verbale dibattimento, pag. 3 e 4).
5.2. Le
parti civili hanno da parte loro riferito le loro percezioni circa i fatti di
quel giorno.
ACPR 1, nella sua querela ha raccontato che quando stava
“andando dal garage verso la lavanderia, quando AP 1 ha sbattuto violentemente (come sempre) la porta della lavanderia. Io l’ho guardato e lui mi si è
avvicinato senza alcun motivo, dicendomi: “che cazzo vuoi” e mi ha strappato il
cappellino dalla testa. Oltretutto mi ha minacciato con delle frasi come: “Vi
ammazzo tutti e rovino tutti”. Ho avuto self-control totale e non ho reagito
alle sue provocazioni. Da notare che AP 1 puzzava fortemente di alcool. Alcuni
secondi dopo l’accaduto, mia sorella ACPR 2 che si travava anche lei in garage,
assieme alla sua amica TE 1, è stata a sua volta aggredita, fisicamente e senza
alcun motivo da AP 1, oltretutto anche con pesanti parole (“Puttana, bastarda,
ecc.”). Dopo questo fatto AP 1 è andato via in macchina, prima dell’arrivo
della polizia, chiamata dal condomino Sig. ACPR 4” (act. 1 inc. 2009.11259).
Sentito dal Procuratore pubblico, ACPR 1 ha ribadito la sua versione, precisando che “Mia sorella mi ha aperto la porta per entrare nel
corridoio del seminterrato e vi abbiamo visto il signor AP 1 che andava nella
sua cantina. Mia sorella si è raccomandata con me di evitare il signor AP 1.
L’ho comunque incrociato e lui subito mi ha detto, senza che io dicessi nulla,
“che cazzo vuoi”, strappandomi anche il cappellino che indossavo. Ha anche
minacciato me e la mia famiglia. Ricordo in quel frangente subito anche il
tanfo di alcool che emanava il signor AP 1. Mi sono quindi detto di lasciar perdere visto che AP 1 sembrava essere in condizioni alterate ed inoltre io sapevo
che era solito cercare di provocare le persone. Sul momento io non ho detto
nulla. Mia sorella ha sentito AP 1, ha riaperto la porta che da sul garage e ha
chiesto cosa stava succedendo. Nel frattempo AP 1 si dirigeva verso di lei e
una volta raggiunta le palpeggiava il sedere. Come reazione vedevo poi che mia
sorella dava un calcio a AP 1 per allontanarlo. Da parte mia mi avvicinavo pure
alla scena e spingevo AP 1 via da mia sorella. Anche io come mia sorella ho
avuto un momento di sbigottimento per l’accaduto. AP 1 è caduto verso la porta
che da sul garage. In quel mentre ricordo che minacciava di ammazzarci tutti e
di cose simili. Ricordo che diceva anche cose a mia sorella ma oggi non saprei
più dire che parole utilizzava. Io vedendolo con la faccia paonazza, avendo
capito che poteva aver bevuto troppo e vedendolo pure con una mano in tasca
(non sapendo quindi cosa potesse avere con sé) non ho avuto altre reazioni. Le
sue sarebbero state incontrollabili e imprevedibili” (act. 5 inc. 2009.11259,
pag. 1 e 2).
ACPR 2, da parte sua, davanti al magistrato inquirente, ha
ricordato che quella sera si trovava “nel garage del condominio con la mia
amica TE 1. Ad un certo punto è arrivato anche mio fratello ACPR 1, che,
parcheggiata la macchina di mio padre è entrato nel corridoio delle cantine del
condominio. Sono stata io ad aprirgli la porta perché lui non aveva le chiavi.
Appena aldilà della porta ho sentito che vi erano delle grida e ho capito che
c’era una discussione tra mio fratello e il signor AP 1 che avevo visto andare
nella sua cantina quando io avevo aperto la porta. Aveva sbattuto la porta
della lavanderia come fa di solito; mi ero raccomandata con mio fratello di
tirare diritto, di fare come se AP 1 non fosse presente. Ho quindi chiuso la
porta tranquilla per queste raccomandazioni date e conoscendo anche il
carattere tranquillo di mio fratello… Quando poi ho riaperto la porta e sono
arrivata anche io, AP 1 mi ha insultata e mi ha palpeggiato il sedere,
continuando a inveire contro di me anche dopo che mio fratello lo aveva
allontanato da me. Mi ha dato della puttana, bastarda e mi ha minacciato di
ammazzarmi, distruggermi e disintegrarmi, queste minacce erano rivolte anche
alla mia famiglia” (act. 7 inc. 2009.11259, pag. 3 e 4). Ha poi continuato
precisando che “quando sono entrata in corridoio lui mi è venuto contro, si è
strusciato contro di me e mi ha palpeggiato. È stata una sensazione veramente
terribile. Ho avuto veramente paura e fortunatamente era presente mio fratello,
altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. Nel mentre lui mi ha sempre
insultato pesantemente o mi diceva “cazzo” volevo e cose del genere. Quando mi
ha palpeggiato io sono rimasta interdetta così come in un primo tempo anche mio
fratello mi è parso scioccato. Io dicevo a AP 1 se si rendeva conto di quello
che aveva fatto e che era un maniaco. A quel punto ancora inveiva e si
avvicinava a me e mio fratello è intervenuto per allontanarlo. Come reazione
d’istinto al palpeggiamento ho tirato un calcio. Preciso che io avevo le
pantofole e quindi non posso avergli fatto male. Non so dove l’ho colpito.
Nonostante tutto lui continuava a inveire ed ha alzato il pugno come se volesse
colpirmi urlando che eravamo stati noi ed in particolare io ad aggredirlo senza
motivo. In quell’episodio lui puzzava tremendamente di alcool e sembrava
ubriaco, tanto che barcollava. Quando mio fratello lo ha allontanato lui è
caduto a terra. Preciso che mio fratello non gli ha dato uno spintone
fortissimo lo ha solo accompagnato via da me dopo l’aggressione subita” (act. 7
inc. 2009.11259, pag. 3 e 4).
5.3. La
teste TE 1, amica dell’accusatrice privata ACPR 2, ha riferito di essersi recata da lei quella sera e di aver messo l’auto nel garage, precisando di
essere rimaste “dapprima a parlare in garage da sole” e che, poco dopo, è
arrivato “il fratello di ACPR 2, ACPR 1. Ho lasciato parcheggiare lui, mi sono
rimessa anche io in garage e sono scesa dalla macchina” (act. 6 inc.
2009.11259, pag. 2). Ha poi raccontato che “ACPR 2 ha aperto la porta delle cantine al fratello che non aveva le chiavi. Da quella porta si accede
agli appartamenti”, che “appena chiusa la porta ho sentito urlare. Erano due
voci di uomo. Una di ACPR 1 e una di un altro signore che poi ho visto e che mi
hanno detto essere AP 1” e che “ACPR 2 è subito voluta entrare nel corridoio
delle cantine ed io l’ho seguita”. Ha poi ricordato di aver “visto che in un
punto del corridoio i due uomini discutevano animatamente tra di loro. Ricordo
che quando avevo visto arrivare ACPR 1 indossava un cappellino che poi in
corridoio non portava più. Io non ho visto come se lo è tolto o come gli è
stato tolto. Mi è stato riferito che è stato il signor AP 1 a toglierlo, ma io non ho visto questa scena. Non ho nemmeno visto che in mia presenza i due uomini
si mettessero le mani addosso. Si urlavano delle cose ma non ricordo
esattamente le parole” e che dopo aver “visto questa scena la porta mi si è
chiusa davanti” e di non aver più potuto vedere cosa accadeva, ma di aver
“sentito distintamente il signor AP 1 urlare: “sei una puttana”, “vi ammazzo
tutti”, “do fuoco alla casa”, “vi brucio” e cose del genere”, precisando di non
ricordare “la sequenza esatta di queste parole o di cose comunque simili”, ma
di essere “sicura che sono state dette”, confermando pure che “AP 1 ha usato anche l’espressione “vi distruggo […]”. La
teste ha proseguito, raccontando di aver sentito subito dopo “ACPR 2 gridare
“non mi metta le mani addosso” e poi rivolta al fratello “mi ha toccato il
sedere, chiama la Polizia, chiama la Polizia”, e che, in seguito “ACPR 2 è
uscita verso il garage e mi ha detto di uscire dal garage medesimo per entrare
negli appartamenti dall’accesso pedonale e che qualcuno avrebbe chiamato la
Polizia”; successivamente “è uscito anche AP 1 il quale ha cominciato a dirmi
delle cose sul fatto che avevo posteggiato la mia macchina in garage. Non
ricordo che mi abbia insultato, ricordo però che urlava e che puzzava di alcol”
e di avere avuto “l’impressione che fosse ubriaco” (act. 6 inc. 2009.11259,
pag. 2). (sentenza impugnata, consid. 5.1-5.3).
11. Come
si evince dagli stralci riportati, neppure in questo caso AP 1 è stato in grado
di negare in maniera assoluta di aver proferito le ingiurie e le minacce di cui
al decreto d’accusa in disamina. Egli stesso ha in effetti riconosciuto che
avrebbe potuto “aver urlato qualsiasi altra cosa”, pur avendo
precisato di non credere di aver proferito ingiurie e che avrebbe pure
potuto aver proferito una minaccia visto che “è quello che succede in questi
casi”.
Ciò premesso, dall’esame delle deposizioni agli
atti, si può legittimamente ritenere credibili quelle dei fratelli ACPR 2, in quanto lineari e convergenti tra loro. Esse danno una spiegazione logica, cronologicamente
verosimile ed attendibile di quanto avvenuto. Inoltre si inseriscono
perfettamente nel contesto della disputa tra le parti che vede l’accusato
giocare, indipendentemente dalle ragioni e dai torti di ciascuna di esse, un
ruolo attivo, di certo non da vittima, dando il suo contributo fattivo e
continuo all’alimentazione della lite con la provocazione in tutti i modi
possibili dei condomini.
L’affidabilità della
descrizione di quanto avvenuto, effettuata dagli accusatori privati, trova
conferma nelle dichiarazioni di TE 1, che, oltre ad attestare in maniera ferma
e convinta di aver sentito l’ingiuria “sei una puttana” e le minacce “vi
ammazzo tutti”, “dò fuoco alla casa”, “vi brucio” e “vi distruggo”,
ha pure illustrato le fasi antecedenti e seguenti il litigio in maniera precisa
e collimante con quanto detto dai fratelli ACPR 2. Il fatto che la donna sia
un’amica di ACPR 2 non è sufficiente ad inficiare questa conclusione, poiché,
da un lato, ella è risultata completamente estranea e disinteressata alle
diatribe tra le parti e, dall’altro, poiché non è emerso alcun motivo di
inimicizia con l’imputato. D’altronde, nella sua deposizione, non si trovano né
esagerazioni né descrizioni fantasiose che potrebbero indurre a pensare alla
volontà di mettere gratuitamente in cattiva luce l’accusato.
Non si intravvede quindi -
nemmeno in lontananza - alcun motivo che possa giustificare l’assunzione da
parte sua del rischio di sottoporsi ad un procedimento penale per il reato,
grave, di falsa testimonianza.
Pertanto, questa Corte
ritiene accertato che AP 1 ha dato della puttana a ACPR 2 e che ha urlato a lei
ed a ACPR 1 le frasi indicate al punto n. 3 del decreto d’accusa con l’epiteto
“puttana”, AP 1 si è reso autore colpevole di ingiuria ex art. 177 cpv. 1 CP.
12. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque
offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto
l’onore di una persona.
Il reato di ingiuria presuppone un’offesa
all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che
ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il
diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).
Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto
alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza
per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima
stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento
diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich
Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177 CP, n. 1).
L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per
scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre
modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio
l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo
disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12;
Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n.
2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi
di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile
(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177
CP, n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di
un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177
CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità
di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini
ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,
op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).
Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato
intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo
comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore
(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.
2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che
l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il
giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177
CP, n. 2130).
Che con l’epiteto “puttana” AP 1 si sia reso
autore colpevole di ingiuria non ha quindi da essere dimostrato (STF
6B_159/2012 del 22 giugno 2012; DTF 92 IV 115,117 con il quale è stato ritenuto
ingiurioso dire ad un uomo che ha sposato una puttana; STF
del 20 dicembre 2011, inc.6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato
ritenuto ingiurioso; Sentenza n. 27612 del 19 giugno
2006 della Corte di Cassazione italiana, con la quale è stato stabilito che
dare della “puttana” ad una donna che esercita la professione di lucciola
adempie i presupposti del reato di ingiuria).
13. L’art.
180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La
condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da
un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario
deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).
È grave la minaccia oggettivamente idonea a
suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per
persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non
con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di
criteri oggettivi (STF del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n.
6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che,
nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona
ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar,
Strafrecht II,. 2.edizione, Basilea 2007, ad
art. 180 CP ,n. 19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n.
17.2006.19, consid. 3a con richiamo).
È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art.
180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore.
Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto
la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF
106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180
CP, n. 4; Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo,
Basilea, Ginevra 2008, pag. 401).
La minaccia può esser espressa tramite parole,
scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per
il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La
minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit.,
ad art. 180 CP, n. 8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È
ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni
autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da
limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12).
Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di
sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della
volontà della vittima (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180,
n. 10 e 11).
Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve
anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio
annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Pozo, op.cit.,
ad art. 180 CP, n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).
Dal punto di vista soggettivo la minaccia
presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere
voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che
la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il
verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit. ad art.
180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16).
14. E’ fuori da ogni dubbio che frasi come “vi ammazzo tutti”, “dò
fuoco alla casa”, “vi brucio” e “vi distruggo” sono oggettivamente
atte a costituire una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Questo a
maggior ragione se si tiene conto che, in concreto, esse sono state proferite
in un contesto particolarmente litigioso nel quale vi sono già stati più scontri
- sia verbali che addirittura, come visto sopra, fisici - nei confronti di
componenti di una delle famiglie con cui si è venuta a creare l’acredine.
Altrettanto provato è che queste minacce hanno
sortito effetto sulle vittime, che ne sono rimaste legittimamente intimidite. ACPR
Considerandi
2.
ha in effetti dichiarato che “visti i suoi comportamenti io ho paura e
spero possa venir allontanato dal condominio anche per l’incolumità della mia
famiglia.” (VI 11 febbraio 2010, pag. 5, AI 7 dell’inc. 2009/11028), mentre
il fratello ha dichiarato di aver evitato qualsiasi reazione per paura di
quello che lui avrebbe potuto fare:“io vedendolo con la faccia, avendo
capito che poteva aver bevuto troppo e vedendolo pure con una mano in tasca
(non sapendo quindi cosa potesse avere con sé) non ho avuto altre reazioni. Le
sue sarebbero state incontrollabili e imprevedibili.” (VI 11 febbraio 2010,
pag. 2, AI 8 inc. 2009/11028). Quest’ultimo, nel suo allegato di querela ha poi
espresso la sua preoccupazione, chiedendo una perizia psichiatrica sul
prevenuto “prima che succeda qualcosa”.
Il reato di minaccia può di conseguenza essere
considerato adempito, sia oggettivamente che soggettivamente.
Scemata imputabilità
15.
L’accusato chiede che gli sia riconosciuta una scemata imputabilità
ai sensi dell’art. 19 CP, per avere agito in stato di ebrietà.
In base a consolidata giurisprudenza, è possibile
ammettere uno stato di scemata responsabilità all’autore di un reato che ha
agito con un tasso alcolemico nel sangue superiore al 2 ‰ (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011, consid. 2.1; STF 6B_960/2009 del
30.
marzo 2010, consid. 1.2.; DTF 122 IV 49 consid. Ib).
Nella fattispecie i
fratelli ACPR 2 e la signora TE 1 hanno asserito che AP 1 puzzava d’alcool e
che sembrava ubriaco. Si può quindi ritenere, come da lui richiesto, che egli
avesse bevuto e che fosse brillo.
Tenuto conto della
credibilità riconosciuta agli accusatori privati ed alla teste, preso atto che
il 29 novembre 2009 il prevenuto emanava un fetore etilico, che aveva evidenti
problemi di equilibrio e che si è dimostrato sproporzionatamente aggressivo, in
applicazione del principio in dubio pro reo, si deve ritenere, contrariamente a
quanto avvenuto in prima sede, che egli abbia agito in uno stato viziato da
un’ebbrezza di entità tale da imporre il riconoscimento di una scemata
imputabilità, seppur di grado molto lieve.
In relazione a questi fatti, di transenna, non ci
si può esimere dal rilevare come AP 1 abbia sempre sostenuto di essere partito,
subito dopo il diverbio, con la sua automobile (VI 11 febbraio 2010 pag. 6, AI
10, inc. 2009/11028), atto confermato anche dai tre testi. Questo atto,
sconsiderato, avrebbe dovuto indurre il magistrato inquirente ad aprire a suo
carico un procedimento penale per guida in stato di ebrietà. Non si comprende
perché ciò non sia stato fatto.
Commisurazione
della pena
16.
a. Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato AP 1 alla pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- cadauna, per un totale di
fr. 6'600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre
al pagamento di una multa di fr. 1'300.-.
Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
La norma conferisce al
giudice un ampio potere di apprezzamento.
b. Il reato di ingiuria, art. 177 CP, è punito con una pena pecuniaria
sino a 90 aliquote giornaliere, mentre quelli di lesioni semplici e di
minaccia, art. 123 e 180 CP, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più
reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello
stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più
grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la
metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo
legale del genere di pena.
c. Dal
profilo delle componenti oggettive del reato (objektive Tatkomponente),
si può dire che le lesioni semplici sono di gravità minima, poiché, per le loro
conseguenze e per le modalità con cui sono state provocate, si avvicinano
sensibilmente alle vie di fatto. Anche l’ingiuria in quanto tale, seppur rozza e
triviale, è di gravità lieve, perché limitata ad un solo termine e proferita in
un ambito strettamente privato. Le minacce, per contro, raggiungono già una
gravità media, poiché espresse da una persona che ha già dimostrato in
precedenza di non limitarsi alle parole ed inserite in un contesto di
esasperata litigiosità, che le rende molto concrete.
Ad aggravare la posizione
del prevenuto intervengono tuttavia gli aspetti soggettivi della colpa (Tatkomponente),
ritenuto come egli abbia picchiato la signora ACPR 3 per motivi futili, a
seguito di quella che giustamente il Pretore ha chiamato “lite da
lavanderia”. Altrettanto ingiustificate sono le minacce e l’ingiuria.
Con riferimento alla
possibilità per l’autore di evitare la commissione dei reati, non occorre
spendere parola alcuna per spiegare che AP 1 avrebbe potuto con tutta facilità
prescindere dal ricorrere alla violenza fisica ed a quella verbale nei
confronti degli accusatori privati.
Come visto, per quanto
concerne l’ingiuria e la minaccia, bisogna tenere conto che il prevenuto ha
agito in uno stato di scemata imputabilità di grado molto lieve dovuto
all’assunzione di sostanze alcooliche.
Nel suo complesso, dunque,
la colpa del prevenuto può essere definita tra lieve e medio grave.
A suo favore non può essere
preso in considerazione alcun fattore personale (Täterkomponente), ritenuto, in particolare, come sia proprio la sua buonissima
situazione sociale e professionale a rendere particolarmente riprovevoli e
inaccettabili i comportamenti per cui egli è oggi giudicato.
Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte
ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
da fr. 330.- cadauna (importo non contestato), per complessivi fr. 6'600.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, associata ad
una multa di fr. 1'300.- (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1.) già
decisa in prima istanza.
L’aver agito, il 29 novembre 2009, in stato di scemata imputabilità di grado molto lieve non giustifica una riduzione della pena
inflitta in prima sede - già molto mite, se si tien conto di tutte le
peculiarità della fattispecie - poiché ciò significherebbe banalizzare in
maniera improponibile la colpa del condannato che risponde di ben tre reati che sono di una certa rilevanza oggettiva ma, soprattutto,
soggettiva.
In aggiunta, la scemata imputabilità, oltre ad
essere di leggera intensità, concerne soltanto due dei tre reati commessi e non
inficia quello più grave, cioè le lesioni semplici.
17.
Sulle
spese e sulle ripetibili
Gli oneri processuali del gravame, così quelli di
prima sede, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,
posti a carico dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 80, 81,
84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 19 cpv. 2, 123, 177 e 180 CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di:
1.1.1. lesioni
semplici, per avere a __________ il 3 ottobre 2009, colpito con un pugno
all’orecchio sinistro ACPR 3, causandole un’escoriazione di 5 mm e una contusione;
1.1.2. ingiuria,
per avere a __________ il 29 novembre 2009, offeso l’onore di ACPR 2, dandole
della puttana;
1.1.3. minaccia,
per avere a __________ il 29 novembre 2009, incusso spavento o timore a ACPR 2
e ACPR 1, minacciandoli con le seguenti frasi: “ vi ammazzo tutti”, “do fuoco
alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”.
1.2. AP 1, avendo commesso i fatti di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3. in stato
di lieve scemata imputabilità, è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta)
cadauna, per un totale di fr. 6’600.- (seimilaseicento); l’esecuzione della
condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 1'300.-.
§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva
è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.2.3. la tassa di giustizia di fr. 1’300.- e le spese giudiziarie di fr. 300.-
per il procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico
dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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