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17.2012.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 gennaio 2013Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

addebitati al prevenuto

A.

Il condominio di via __________ e i rapporti tra le parti

4. All’epoca

dei fatti, come visto, l’accusato abitava in un condominio al numero civico __________

denominato __________ . Nello stesso, oltre alla sua famiglia, che occupava un

appartamento situato al 3° ed al 4° piano dal 2004/2005, risiedevano anche

quelle dei signori ACPR 2 (da circa 20 anni) e dei signori ACPR 3, arrivati nel

2007.

Le relazioni tra il prevenuto e gli altri

condomini sono state tese quasi sin dal suo arrivo nello stabile. Come egli

stesso ha avuto modo di illustrare, in effetti, già poco dopo l’acquisto

dell’appartamento (composto da due unità immobiliari distinte, ma fisicamente

unite tramite una scala interna e la scala condominiale), sono insorte delle

diatribe in merito all’uso esclusivo del pianerottolo del 3° piano e della

rampa di scale che porta da questo al 4° piano (AI 10, all. 1).

Da lì in avanti i rapporti

non hanno fatto altro che degenerare, tanto da sfociare spesso in discussioni

animate tra AP 1 e i componenti delle famiglie ACPR 2 e ACPR 3 per i più

svariati e banali motivi.

Delle forti tensioni tra le

parti è stato fatto suo malgrado partecipe anche il Ministero pubblico, al

quale sono state presentate svariate querele penali:

I rapporti per lo meno tesi dei condomini di via

__________ , hanno dato luogo negli ultimi mesi a diverse querele e denuncie

tra i condomini stessi. In particolare questo Ufficio si è occupato dei fatti

del 13 settembre 2009 (querela 4-7 dicembre di ACPR 5 contro AP 1,

inc.2009.11211), del 3 ottobre 2009 (querela del 6 ottobre 2009 di ACPR 3

contro AP 1, inc.2009.9313; querela/denuncia del 30 ottobre 2009 di AP 1 contro

ACPR 4 e ACPR 3 e ACPR 2 (inc. 2009.10027), del 29 novembre 2009 (querela del

30 novembre 2009 di ACPR 2 contro AP 1, inc. 2009.11028; querela del 3 dicembre

2009 di ACPR 1 contro AP 1, inc.2009.11259; querela del 1. dicembre 2009 di AP

1 contro ACPR 2, ACPR 5 e ACPR 1, inc. 2009.11039), nonché del 7 gennaio 2010

(querela/denuncia dell’8 gennaio 2010 di ACPR 5 contro AP 1, inc.2010.279).

Infine, non bastasse quanto sino ad ora elencato, AP 1 ha denunciato e querelato in data 31 marzo 2010 e 7 maggio 2010, i condomini e TE 1 (teste per i

fatti del 29 novembre 2010) per le loro denuncie e dichiarazioni rese davanti a

questo Ufficio e in Polizia (inc.2010.2701 e inc.2010.3849).”

(NLP 4898/2010 del 18

agosto 2010, emanato nei confronti di AP 1, consid. 1).

Queste procedure si sono concluse con dei decreti

di non luogo a procedere, ad eccezione di quella sfociata nel decreto d’accusa

ora in discussione.

B.

Il litigio del 3 ottobre 2009

5. Il

primo capo di imputazione a carico dell’accusato, confermato dalla corte di

prime cure, concerne il reato di lesioni semplici, commesso il 3 ottobre 2009

ai danni della signora ACPR 3, che ha subito un’escoriazione di 5 mm e una contusione all’orecchio sinistro a seguito di un pugno da lui vibratole allo stesso.

Con il suo appello, AP 1, contesta innanzitutto

la valutazione delle prove effettuata dal pretore, rilevando come essa non

abbia rispettato il principio della presunzione di innocenza. A suo modo di

vedere, nel rispetto dell’assioma in dubio pro reo, infatti, le

dichiarazioni dei suoi accusatori, tutte persone interessate alla lite e da

tempo in conflitto con lui, non potevano essere valutate più affidabili delle

sue, per cui non si può che procedere al proscioglimento.

In via sussidiaria,

qualora si volesse seguire la linea presa nella sentenza impugnata, vi sarebbe,

comunque sia, stata un’errata valutazione giuridica dei fatti, poiché le

lesioni subite dalla vittima ricadono tutt’al più sotto la fattispecie delle

vie di fatto, trattandosi di semplici graffi e contusioni. A suo avviso non

sarebbe corretto fare capo alla dichiarazione della signora ACPR 3, secondo la

quale, dopo quattro mesi dagli eventi, ella avrebbe ancora sentito un fastidio

all’orecchio.

6. Ai

fatti del 3 ottobre 2009 hanno assistito solo le persone direttamente

coinvolte, cioè AP 1, da un lato, ed i coniugi ACPR 3, con la signora ACPR 2,

dall’altro. Nessun testimone neutrale, cioè nessuno che non avesse avuto già un

vissuto negativo nei confronti del prevenuto, era presente.

Unici elementi che possono essere ritenuti in

partenza assodati, perché fondati su dichiarazioni convergenti delle parti o su

dati oggettivi, sono quelli che quel giorno, nel primo pomeriggio, ha avuto

luogo un diverbio al piano seminterrato dello stabile di via __________ tra il

prevenuto ed i signori ACPR 3, al quale ha pure assistito la signora ACPR 2,

giunta quando la lite era già iniziata, nonché quello che, poche ore dopo, i

medici del pronto soccorso dell’Ospedale __________ hanno riscontrato alla

signora ACPR 3 una contusione all’orecchio sinistro con un’escoriazione

all’orecchio esterno di circa mm 5, oltre ad un’escoriazione superficiale di

circa cm 10 a livello dell’avambraccio sinistro (cfr. certificato medico 3

ottobre 2009 del dr. Med. __________ , AI 4).

Determinante per l’accertamento di quanto

avvenuto, risulta essere di conseguenza il risultato che scaturisce dalla ponderazione

delle versioni delle parti coinvolte. Non si può quindi prescindere dal

riprendere le varie descrizioni degli eventi, così come effettuato in prima

sede:

“ 4.1. L’accusato, interrogato dalla polizia ha riferito di essere

sceso, siccome così richiesto da ACPR 4, per levare la sua muta dal locale

stenditoio e riporla nella sua cantina. Ha precisato che, “mentre chiudevo la

porta è giunto il Signor ACPR 4. Da parte mia gli comunicavo che avevo liberato

lo stenditoio ed al contrario di come fatto da sua moglie in altra circostanza

non gli ho risposto vada in polizia. Tra noi è nata una lite verbale legata a problemi

di convivenza condominiale. Durante la nostra lite nel seminterrato è giunta la

signora ACPR 3, la stessa dopo alcuni istanti scambiati con il marito mi ha

detto “siete abituati con le pecore”. Abbiamo ripreso la lite, sempre in modo

verbale ma questa volta con i toni più sostenuti. Ad un certo punto sono stato

invitato ad andare via dal signor ACPR 4, mi sono voltato per prendere l’ascensore ed in quel frangente sono stato colpito all’orecchio destro dalla signora ACPR

3. Preciso che non so indicare con cosa sono stato colpito, non so se con la

mano o con un oggetto. Quasi nel medesimo momento sono stato colpito dal marito

con una ginocchiata nei genitali. Fortunatamente in questo caso sono stato

colpito solamente di striscio. In quegli attimi è giunta la ACPR 2, la stessa

si è messa tra me e ACPR 4, così da impedirmi di muovermi e mi ha colpito alle

due mani e mi ha graffiato e mi ha detto “sta arrivando la polizia adesso sei a

posto sardo di merda” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio AP 1,

03.11.2009, pag. 2). Egli ha inoltre precisato, alla domanda se avesse colpito ACPR

3, che “non l’ho colpita volontariamente, però se è stata colpita durante il

parapiglia non lo so dire. Come pure non so dire se è stata colpita da me.

Preciso che in quei momenti io ed il Sig. ACPR 4 eravamo faccia a faccia, tra

di noi vi era la Signorina ACPR 2 che si era intromessa tra noi e solamente

dietro al marito vi era la moglie” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale

interrogatorio AP 1, 03.11.2009, pag. 3).

Sentito dal magistrato inquirente, l’accusato, ribadendo in

sostanza la sua vesione dei fatti, ha precisato di essere stato “colpito alle

spalle dalla signora ACPR 3. Immagino che sia stata lei perché appena mi sono

voltato ho visto subito il marito e poi lei alle mie spalle. Non so con cosa mi

abbia colpito, se con una sberla, un pugno o un altro oggetto. Mi ha comunque

colpito violentemente. Subito dopo il marito mi ha dato una ginocchiata nei

genitali, che mi ha colpito solo di striscio. Nel mentre compariva pure ACPR 2

che mi graffiava una mano, colpendole entrambe e dandomi pure del sardo di

merda” e che, mentre stava per salire sull’ascensore, ACPR 2 “mi ha detto anche

una frase del tipo: “ti ho visto io, hai colpito una donna, adesso sei a posto,

sardo di merda” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 2). Con riferimento a

quest’ultima frase, ha negato che ACPR 2 fosse presente prima che lui è stato

colpito da ACPR 3, e ha motivato tale sua asserzione con il fatto che “tutto

era premeditato” e che “tutto l’episodio comunque era stato costruito, secondo

me, per incastrarmi, compreso l’arrivo praticamente immediato della polizia”,

riconoscendo tuttavia che “può anche darsi che quando la signora ACPR 2 è poi

arrivata abbia visto un mio colpo assolutamente involontario che ha colpito la ACPR

3” (act. 10 inc. 2009.9313, pag. 4). Egli ha escluso di aver colpito ACPR 3

“perché non era nella mia visuale” e che, dopo aver ricevuto il colpo “io mi

sono rigirato e davanti a me avevo il signor ACPR 4 d’improvviso si infilava

tra di noi la signora ACPR 2 dapprima allungando il braccio sinistro e poi con

tutto il corpo. Nell’allungare il braccio mi ha colpito al polso sinistro e

alla mano sinistra. In questo frangente io posso avere mosso le mani. Non ho

presente di aver colpito qualcuno. Non posso escludere che involontariamente il

movimento delle mia mani sia andato a colpire o la ACPR 2 o il ACPR 4”, anche se “tenderei ad escludere che questo mio movimento possa aver colpito la signora ACPR 3 da

cui mi separavano sia la ACPR 2 che il marito” (act. 10 inc. 2009.9313, pag.

3).

Al dibattimento, l’accusato, raccontando dell’accaduto, ha

indicato che quando stava andando verso l’ascensore, il signor ACPR 4 si

trovava davanti a lui: “era davanti a me sul lato destro, mentre la signora era

alle mie spalle, sempre sul lato destro”, aggiungendo che quando ha ricevuto il

colpo si è “abbassato, piegando le ginocchia, questo movimento ha impedito che

il signor ACPR 4 mi colpisse con una ginocchiata che ho sentito sulla coscia”,

precisando che “il signor ACPR 4 si è spostato dietro di me, verso la moglie e

in quel momento mi ha dato una ginocchiata. La ginocchiata me l’ha data quando

era ancora davanti a me, spostandosi verso la moglie. Quando io mi sono

rialzato il signor ACPR 4 si è messo tra me e sua moglie” e che “in quel

momento è comparsa la signorina ACPR 2 e anche lei si è intromessa tra me e la

signora ACPR 3 cercando di bloccarmi le mani o comunque di impedirmi nei

movimenti” (verbale dibattimento, pag. 2 e 3).

4.2. La

parte lesa ACPR 3, nella sua querela, ha illustrato i fatti del 3 ottobre 2009

nel seguente modo: “A seguito di una discussione sull’uso della lavanderia e

sull’uso improprio dell’ascensore durante la notte, il tono è salito e il

signor AP 1 ha alzato le mani nei confronti di mio marito. Ho cercato di

intervenire al che sono stata colpita violentemente con un pugno sull’orecchio

sinistro e di striscio sull’avambraccio. Su consiglio della Polizia comunale di

__________ , che è arrivata sul posto chiamata dal condomino Signor ACPR 1, mi sono recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ per la medicazione ed accertamenti del

caso” (act. 1 inc. 2009.9313).

Interrogata dalla polizia, ACPR 3 ha ribadito la sua versione, precisando che, dopo aver udito delle urla in lavanderia, “sono

immediatamente scesa e ho notato che i due uomini si stavano insultando a

vicenda. Tra i due è nata una discussione verbale per motivi legati al palazzo”

e che “la figlia dei coniugi ACPR 2, che abita nel palazzo con i genitori, pure

lei sentendo le urla ha raggiunto la lavanderia. Mio marito e AP 1 litigando si sono avvicinati sempre di più, fino a

che AP 1 indicava il pugno dinnanzi alla faccia di mio marito. Da parte mia

vedendo che stavano per passare alle mani mi sono avvicinata a loro per cercare

di calmare la situazione. Tutto ad un tratto però AP 1 mi ha colpito con un pugno sull’orecchio sinistro. Lo stesso, forse un po’ stupito della sua azione

è rimasto un attimo a pensare in seguito è salito sull’ascensore ed è salito a

casa” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio ACPR 3, 03.11.2009, pag.

2). Davanti al Procuratore pubblico, ACPR 3 ha ribadito di essersi “intromessa per evitare che la situazione degenerasse” e che l’accusato “mi ha colpito con un

pugno all’orecchio sinistro, che dopo l’episodio sanguinava” (act. 7 inc.

2009.9313, pag. 2) e che “la signora ACPR 2 si è limitata a dirgli, dopo aver

visto il mio orecchio sanguinante, “adesso l’hai fatta grossa” (act. 7 inc.

2009.9313, pag. 3), precisando che anche a distanza di quattro mesi, toccando

l’orecchio, sente “un fastidio” (act. 7 inc. 2009.9313, pag. 2).

4.3. Dal

canto suo, ACPR 4, sentito dapprima dagli agenti della polizia cantonale, ha

riferito che, dopo aver udito alcuni colpi, è “sceso a piedi nel piano cantina

per vedere cosa stesse succedendo” e ha notato che l’accusato “stava uscendo

dalla cantina dove aveva riposto la sua muta. Da lì tra noi due è nata una

discussione verbale che con il passare del tempo è salita di tono. Da parte mia

invitavo più volte il sig. AP 1 a stare calmo, cosa che però non accadeva

siccome si arrabbiava sempre di più. Mia moglie che al momento della

discussione era in casa, sentendo le urla è pure scesa nel seminterrato. Dopo

pochi istanti è pure scesa la signorina ACPR 2, che ha subito detto al papà di

chiamare la polizia. La discussione era sempre più animata sino a che il Sig. AP

1 alzava il braccio mostrando il pugno e si avvicinava alla mia faccia. Da

parte mia continuavo a dirgli di stare zitto e calmo, cosa che comunque lui non

faceva”. A quel punto, ha aggiunto, la moglie “vedendo il pugno alzato del sig.

AP 1 mi si è avvicinata siccome aveva paura che mi colpisse”, “si è avvicinata

a me per far desistere il Sig. AP 1 dalla sua azione. Purtroppo però il pugno è

partito in mia direzione ma colpendo l’orecchio sinistro di mia moglie ACPR 3. A seguito del colpo sferrato, vi è stato un attimo di smarrimento generale. Tutti i presenti sono

rimasti stupiti di quanto accaduto”. Il teste ha poi ricordato che, in seguito,

ACPR 2 ha detto all’accusato che “questa volta l’aveva fatta davvero grossa

siccome aveva picchiato una donna” e che lui le ha risposto “ma fatti i cazzi

tuoi…” ed è poi salito sull’ascensore per salire al suo appartamento, malgrado

fosse stato invitato, da ACPR 2, a rimanere sul luogo siccome sarebbe arrivata

la polizia. Ha aggiunto che, pochi istanti dopo, “è giunta la polizia comunale

di __________ , i quali ci informavano che mia moglie sanguinava dall’orecchio

e ci spiegava la prassi da seguire per la querela”, precisando altresì che la

moglie “probabilmente mentre cercava di proteggermi ha riportato

un’escoriazione all’avambraccio sinistro”, negando di aver colpito AP 1,

limitandosi a riferire che “eravamo talmente allibiti che non sapevamo proprio

cosa fare” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale interrogatorio ACPR 4, 03.11.2009,

pag. 2 e 3).

In occasione della sua deposizione davanti al Procuratore

pubblico, ACPR 4 ha di nuovo raccontato la sua versione dei fatti, ricordando

come l’accusato ha “alzato un pugno davanti alla mia faccia. Mia moglie, che

era nel frattempo arrivata, ha tentato di frapporsi tra me e AP 1 per evitare

che la situazione degenerasse” e che questo “l’ha improvvisamente colpita con

un pugno all’orecchio sinistro che dopo l’episodio sanguinava” e che dopo questo

pugno “gli animi si sono un po’calmati” precisando che “prima che AP 1 colpisse

mia moglie era arrivata anche ACPR 2 che vista la situazione aveva detto ai

genitori di chiamare la polizia” e che ha detto all’accusato “AP 1 l’hai fatta

grossa questa volta, hai colpito una donna. Lui ha detto a ACPR 2 di farsi i

cazzi suoi. Lo abbiamo invitato verbalmente a rimanere in attesa della polizia

ma lui ha preso l’ascensore ed è salito nel suo appartamento. All’arrivo della

polizia, gli agenti si sono accorti che l’orecchio di mia moglie sanguinava.

Siamo quindi andati al pronto soccorso __________ dove è stato allestito il

certificato medico agli atti che mi viene mostrato” (act. 8 inc. 2009.9313,

pag. 2).

4.4. La

teste ACPR 2, con riferimento all’episodio del seminterrato, ha riferito alla

polizia di aver udito una “discussione animata” e di essere quindi scesa

“conoscendo i pessimi rapporti di condominio” e, giunta nell’atrio dinanzi alla

loro cantina ha “notato che vi erano il Sig. AP 1 e i coniugi ACPR 3 che

litigavano verbalmente” e che, ad un certo punto “i toni sono aumentati ed i

due uomini si sono insultati a vicenda. Così facendo i due si sono avvicinati

sempre di più sino ad arrivare ad una distanza di 50 cm. AP 1 alzava il dito indice verso ACPR 4 e lo minacciava dicendogli che voleva regolare la

situazione in un’altra maniera con lui. Da parte mia vedendo la situazione

dicevo ai miei genitori di allarmare la polizia. Cosa che loro hanno

immediatamente fatto”. La teste ha proseguito, precisando che “i due uomini

erano faccia a faccia e la signora ACPR 3 era alle spalle del marito” e che

“tutto ad un tratto AP 1 ha sferrato un pugno in direzione della signora ACPR 3.

La stessa vedendo che stava per essere colpita si è leggermente spostata

lateralmente. A seguito del suo spostamento ha appoggiato la testa contro il

muro, nonostante ciò non è riuscita a schivare completamente il pugno e in

effetti è stata colpita” e, a seguito del colpo “subito sanguinava

dall’orecchio”. Ha poi aggiunto di essersi “messa tra di loro per dividerli”

dopo aver visto colpire la signora ACPR 3, infilandosi tra loro e allargando le

braccia così da separarli e che “una volta separati, a mio stupore non vi è

stata alcuna reazione del signor ACPR 4” e che in seguito “la situazione si è parzialmente calmata e ho detto al Sig. AP 1 di attendere l’arrivo della

polizia così da poter chiarire la situazione…” (act. 4 inc. 2009.9313, verbale

interrogatorio ACPR 2, 05.11.2009, pag. 2).

Al magistrato inquirente, ACPR 2 ha ulteriormente precisato che “in un primo tempo AP 1 puntava il dito al volto di ACPR 4 e poi

però ha alzato anche i pugni” e di averlo poi visto “all’improvviso… colpire

con un pugno la signora ACPR 3 colpendola all’orecchio (che più tardi ho visto

pure sanguinare)” e che “quando ho visto la scena mi sono messa in mezzo per

tutelare la signora ACPR 3. Il marito per contro era visibilmente scioccato

dalla situazione e non ha fatto nulla contro AP 1. Da parte mia mi sono messa

in mezzo e con un braccio ho allontanato AP 1 dalla signora ACPR 3”; ha negato di aver usato violenza ma di aver semplicemente “spostato AP 1 dopo che aveva aggredito

lui la signora ACPR 3” e di avergli detto “che questa volta l’aveva combinata

grossa, perché aveva colpito una donna e che questa volta era incastrato perché

io avevo assistito alla scena”. Ha infine ribadito che “mentre accadeva quanto

descritto sopra i miei genitori si sono affacciati alle scale. Io vedendoli gli

ho urlato di tornare subito in casa e chiamare la polizia, cosa che mia madre,

se non ricordo male, ha fatto”, e che “nell’attesa invitavamo AP 1 a rimanere sul posto. Lui insultandoci e dicendo le solite cose se ne era comunque andato nel suo

appartamento” (act. 9 inc. 2009.9313, pag. 2).”

(sentenza impugnata, consid. 4.1-4.4).

7. Per la valutazione delle dichiarazioni non si può trascurare il

fatto che tutte le persone sentite si trovano implicate in un conflitto di

vicinato che ha dato origine a evidenti inimicizie. Ciò non è tuttavia

sufficiente a destituirle a priori di valenza.

Sulla stessa linea, va

precisato che a fronte di deposizioni divergenti il giudice è comunque sia

chiamato a valutarne in maniera accurata l’affidabilità, non potendosi liberare

da tale obbligo applicando in maniera semplicistica il principio in dubio pro

reo. In effetti, se ogni qual volta vi fossero due esposizioni contrastanti dei

fatti si procedesse ad applicare tale assioma senza chinarsi seriamente sulla

questione, se ne stravolgerebbe il senso e, certamente, si violerebbero i

doveri di diligenza imposti dal codice di procedura penale.

In primo luogo va rilevato che nemmeno il

prevenuto è stato in grado di escludere di aver colpito la signora ACPR 3

all’orecchio, nonostante abbia tenuto a sottolineare che se ciò è avvenuto, è

successo indipendentemente dalla sua volontà:

D: lei ha colpito la signora ACPR 3?

R: posso dire che non l’ho colpita

volontariamente, però se è stata colpita durante il parapiglia non lo so dire.”

(VI 3 novembre 2009,

pag. 3),

(…) Mi spiego: può anche darsi che quando la

signora ACPR 2 è poi arrivata abbia visto un mio colpo assolutamente

involontario che ha colpito la ACPR 3, da cui la sua frase. Tutto l’episodio

comunque era stato costruito, secondo me, per incastrarmi, compreso l’arrivo

praticamente immediato della Polizia comunale.”

(VI 11 febbraio 2010,

AI 10 inc. 2009.11028).

Quando io mi sono rialzato il signor ACPR 4 si è

messo tra me e sua moglie. In quel momento è comparsa la signorina ACPR 2 e

anche lei si è intromessa tra me e la signora ACPR 3 cercando di bloccarmi le

mani o comunque di impedirmi nei movimenti. Io non so se ho colpito qualcuno,

né dove, né chi. Avevo ACPR 4 e la signorina ACPR 2 davanti, mentre la signora ACPR

3 era dietro di loro. Nessuno è caduto a terra. Per un attimo ci siamo dimenati

tutti. La signora ACPR 2 aveva le sue mani davanti alla mia faccia, io forse

avevo le mani davanti alla sua, dopo di che non so cosa sia successo. Comunque

ci siamo fermati e io ho preso l’ascensore per tornare su, nonostante qualcuno

dicesse di rimanere lì. La signora ACPR 2 ha detto che mi aveva incastrato perché mi aveva visto colpire una donna, “sardo di merda”.

In ogni modo io non ho tentato di colpire con un

pugno la signora ACPR 3, posso aver allungato la mano verso di lei cercando di

difendermi. Non sono sicuro di aver raggiunto la signora ACPR 3 con le mani. Se

mi fosse stato detto di aver colpito la signora ACPR 2 avrei ritenuto possibile

siccome era davanti a me, ma la signora ACPR 3 mi sembra tecnicamente più difficile. Io non ho visto la mia mano colpire la signora ACPR 3; ci

siamo graffiati, tutti sono venuti fuori con delle escoriazioni, chi aveva

l’orologio, chi non l’aveva ecc.. La signora ACPR 3 era in piedi e aveva gli

occhiali inforcati e che io abbia visto non c’era sangue.”

(V dibattimento 19

gennaio 2012, pag. 2).

Queste ammissioni, seppur a denti stretti, unite

alle deposizioni dei coniugi ACPR 3 e della signora ACPR 2, che sono

sicuramente lineari e coerenti tra loro (come rettamente rilevato dal giudice

di prime cure), sono sufficienti a consentire di dare per accertato che

l’accusato ha colpito con un pugno al volto, nella zona dell’orecchio, la

signora ACPR 3, cagionandole le lesioni riportate nel citato certificato

medico. D’altronde non è dato a vedere in quale altro modo ella si sia potuta

procurare simili ferite, né il prevenuto ha fornito ipotesi in merito.

Oltre a ciò, va rilevato che la descrizione dei

fatti fornita da AP 1 ha subito delle variazioni da verbale a verbale su

elementi decisamente non marginali, che la rendono poco credibile. Sulla

questione il pretore si è soffermato in maniera dettagliata per cui, onde

evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto esposto a pag. 15 seg. della

sentenza impugnata, art. 82 cpv. 4 CPP.

Pure condivisa è

l’osservazione in merito alla tendenza dell’imputato ad enfatizzare le asserite

lesioni da lui subite, e in genere gli eventi di cui si ritiene vittima, che

traspare dai tre certificati medici agli atti. Certificati che, va

sottolineato, non riportano alcuna costatazione oggettiva di danni corporali,

ma si fondano unicamente sulle dichiarazioni e le doglianze del paziente

(allegati all’AI 4 inc. 2009/9313).

Tutto ciò rende le asserzioni del prevenuto poco

credibili.

La testimonianza della signora ACPR 2 appare per

contro affidabile poiché, oltre che collimare nei punti essenziali con quelle

dei signor ACPR 4, non contiene segnali di viziature dovute a esagerazioni o

accanimento contro il signor AP 1. A tal proposito significativa è la risposta,

negativa e senza fronzoli, alla domanda se anche lei è stata colpita da AP 1

(VI 5 novembre 2011, pag. 2, AI 4 inc. 2009.9313), laddove, se solo avesse

voluto porre discredito supplementare sul prevenuto, non sarebbe stato

difficile sostenere il contrario.

L’osservazione formulata nella motivazione

d’appello del 10 dicembre 2012 (pag. 12) dal prevenuto, secondo la quale il

fatto che il certificato medico medico riporti “Otoscopia non sangue” (cfr.

certificato medico 3 ottobre 2009 del dr. Med. __________ , AI 4) sia la chiara

prova che ella ha mentito quando ha sostenuto di aver visto l’orecchio

sanguinare non può essere condivisa. Infatti il patrocinatore, con queste sue

dichiarazioni, dimentica che l’otoscopia è un esame interno dell’orecchio (che

nel caso specifico ha permesso ad esempio di constatare la presenza di un tappo

di cerume prima del timpano), per cui il fatto che non vi siano tracce ematiche

interne non permette in nessuna maniera di escludere che dall’escoriazione

esterna di mezzo centimetro non sia uscito del sangue. La contestazione risulta

così essere inconsistente.

In definitiva quindi, in base a quanto precede,

non si può che ritenere provato che AP 1 ha colpito con un pugno la signora ACPR 3, cagionandole le lesioni descritte nel decreto d’accusa.

8. A detta della difesa, un’escoriazione di mm 5 ed una contusione

non costituiscono una lesione semplice, di lieve entità, ai sensi dell’art. 123

cifra 1 cpv. 2 CP, ma sono piuttosto da assimilare a vie di fatto.

L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo

o alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma

dell'art. 122 CP. Questa disposizione protegge l'integrità corporale così come

la salute fisica e psichica dell’individuo e la sua applicazione presuppone una

lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a

titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una

malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le

escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza

solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere

(DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP,

sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato

e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale offesa può

sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189

consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di

fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta

ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. In questi casi, per

stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener

conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3ª ed., Berna

2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a).

Ritenuto poi

che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per

l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate,

la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento

al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione

della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connessi; il Tribunale

federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta

dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.

27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere

trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2

CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz,

op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).

Il certificato medico del pronto soccorso

dell’Ospedale __________ del 3 ottobre 2009 (allegato all’ AI 4 inc.

2009.9313) rileva l’esistenza di una contusione all’orecchio sinistro, con una

escoriazione di circa mezzo centimetro, che ha richiesto una disinfezione e

l’applicazione di uno steristrip.

ACPR 4 (VI 1

dicembre 2009, pag. 3) e ACPR 2 (VI 5 novembre 2009, pag. 2) hanno entrambi

attestato che l’orecchio della vittima ha iniziato subito a sanguinare.

Questo tipo di

ferite - fatto riferimento anche all’estensione effettuata dal Tribunale

federale dell’applicazione dell’art. 123 CP a scapito dell’art. 126 CP

(Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar, art. 126, n. 5 e citata giurisprudenza)

- oltrepassano i confini delle vie di fatto e sono da ritenersi già delle

lesioni semplici, seppur di lieve entità ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 2.

D’altronde, se

si fosse trattato di un’escoriazione insignificante, non sarebbe stato

necessario applicare uno steristrip, cioè un cerotto di polipropilene (o

poliestere), atossico ed anallergico, che si utilizza in alcune situazioni al

posto del filo di sutura per ferite di media profondità.

Il fatto che la vittima abbia dichiarato, senza

il sostegno di alcuna prova, di sentire, toccandolo, ancora un fastidio

all’orecchio sinistro dopo ben quattro mesi dai fatti (VI dell’11 febbraio

2010, pag. 2, AI 7 inc. 2009/39790), non ha pertanto alcuna rilevanza e non

necessita di essere esaminato.

Dal punto di vista soggettivo l’adempimento del

reato non desta difficoltà alcuna, poiché non si può giungere che alla

conclusione che AP 1 ha agito intenzionalmente, quantomeno nella forma del dolo

eventuale.

Su questo

punto, l’appello deve di conseguenza essere respinto.

C.

I fatti del 29 novembre 2009

9. Il

secondo ed il terzo capo di imputazione contenuti nel decreto d’accusa in

disamina, pure confermati dal pretore, hanno per oggetto i reati di ingiuria e

minaccia, di cui la prima, per avere, a __________ , il 29 novembre 2009, dato

della “puttana” a ACPR 2, ed il secondo per avere, sempre lo stesso giorno e

nello stesso luogo, intimorito quest’ultima ed il fratello ACPR 1, dicendo loro

“vi ammazzo tutti”, “do’ fuoco alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”.

Con l’appello, AP 1, contesta anche in questo

caso la violazione del principio in dubio pro reo, poiché sono state

prese a suo carico le deposizioni di persone interessate alla lite, compresa

quella della signora TE 1, strettissima amica, a suo dire, della signora ACPR 2.

La scarsa affidabilità delle

dichiarazioni di questa teste sarebbe attestata dal fatto che, con la porta

blindata chiusa, sarebbe praticamente impossibile sentire con esattezza cosa

viene detto nel corridoio a chi resta, come ella, nel garage.

In via sussidiaria, chiede

che, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di dare più peso alla tesi

accusatoria, si tenga conto di tutto quanto hanno dichiarato i testi e che,

pertanto, gli si riconosca di aver agito in uno stato di scemata imputabilità,

poiché egli era in quel momento ubriaco.

10. Nuovamente

ci si trova qui confrontati con una versione, quella del prevenuto, in netto ed

antitetico contrasto con quella dei due denuncianti, i fratelli ACPR 2. Questa

volta, tuttavia, ai fatti ha assistito un’amica della signora ACPR 2, non direttamente

coinvolta nella lite, che non conosceva l’accusato e, per quanto provato, nulla

aveva contro di lui.

Nella sentenza di primo grado, le varie posizioni

sono state dettagliatamente riprese:

“ 5.1. L’accusato nel suo esposto 1° dicembre 2009, con cui ha

sporto denuncia (recte: querela) nei confronti di ACPR 2 e ACPR 1 ha riferito che “intorno alle 18.30 mentre uscivo dal condominio percorrendo lo stretto corridoio

che al piano seminterrato porta al garage condominiale ho incrociato un

giovane, che ho riconosciuto essere il signor ACPR 1 solo quando ho visto che

alcuni metri dietro di lui arrivava la signorina ACPR 2. Quest’ultima, giunta

alla mia altezza mi spingeva lateralmente e dopo avermi superato mi colpiva da

dietro con un calcio tra il gluteo e la coscia sinistra e urlava qualcosa al

fratello. Mentre mi giravo, questi arrivava correndo e mi spintonava con forza

facendomi cadere a terra e facendomi sbattere violentemente la schiena contro

il pavimento. Non essendo purtroppo la prima volta che accadono fatti analoghi

a mio danno, ho urlato “mi volete morto” mentre i due si allontanavano”.

Aggiunge che, dopo essersi rialzato, è uscito all’esterno, è salito in auto e,

apprestandosi a partire, ha visto “le stesse due persone e il loro padre” che

comparivano sulla porta, insultandolo “ripetutamente con parole e gesti”. Dopo

essersi recato “alla sede della polizia cantonale, che ho trovato chiusa

essendo domenica, ho allora telefonato al 117 e descritto l’accaduto all’agente

che mi ha risposto…” si è “dovuto presentare al pronto soccorso dell’ospedale

italiano a causa del forte dolore alla schiena che accusavo ed accuso ancora a

seguito della caduta” (act. 1 inc. 2009.11039).

Il certificato medico relativo a tale visita parla di

“contusione dorso-lombare su aggressione”, di un “dolore all’emitorace destro

posteriormente, che aumenta con i respiri profondi, nonché dolore in regione

lombare destra”, di “parametri vitali nella norma, non ematomi o suffusioni

emorragiche visibili” (certificato medico 29.11.2009 dr.ssa __________ , act. 1

inc. 2009.11039).

Ascoltato dal magistrato inquirente, l’accusato ha

precisato che ACPR 1, che aveva incrociato, “aveva in mano un abito e indossava

un berrettino” e di aver “realizzato che era lui perché cinque metri dietro ho

visto la sorella” e che quest’ultima “è arrivata alla mia altezza e vista la

strettezza del corridoio in quel punto ha fatto come per darmi una spallata. Io

l’ho scansata ma lei si è girata e mi colpiva da dietro con un calcio tra il

gluteo e la coscia sinistra”, aggiungendo che “la sua scarpa con il tacco è

finita contro la porta della cantina. Scarpa che lei poi ha recuperato mentre

io uscivo dal garage con lei a fianco”. Egli ha poi proseguito, dicendo di

essersi “girato verso di lei, lei urlava delle cose che non ricordo ora e mi

sono trovato addosso il fratello che mi ha spinto e mi ha fatto cadere a terra.

Non ho sbattuto verso la porta che da sul garage. Ho pestato la schiena sul

pavimento del corridoio che è in leggera discesa” (act. 10 inc. 2009.11028).

Al dibattimento, l’accusato ha dichiarato che “Stavo

uscendo in auto. Sono sceso con l’ascensore e mi stavo dirigendo verso il

garage. Ho visto il signor ACPR 1 che veniva dai garage e si trovava nel

corridoio. Alcuni passi dietro di lui si trovava la sorella” e di averlo

riconosciuto “dopo aver visto la sorella” e che “ Ci siamo incrociati. Non ci

siamo salutati. Io ero sul lato destro, lui su quello sinistro. Lui teneva

l’abito mi pare con la mano destra. Ci siamo incrociati alla fine del corridoio,

eravamo già nel vano più largo. Io ho continuato ad andare verso il garage e

due passi dopo ho incrociato la sorella. Lei non si è spostata, ha fatto come

per darmi una spallata e quindi io per evitare la spallata mi sono girato con

la schiena verso il muro e ho ripreso a camminare. Immediatamente dopo ho

ricevuto un calcio dalla signora ACPR 2 che mi ha colpito sotto la natica. Sono

rimasto senza parole, se non senza fiato. Nel momento in cui mi sono girato il

fratello mi ha dato una spinta e io sono caduto sul pavimento con la parte

destra della schiena. Dopo di che ho urlato ero scioccato, forte

dell’esperienza precedente. In quel momento non c’era nessun’altra persona, ho

urlato “mi volete morto!”, posso anche aver urlato qualsiasi altra cosa, ma non

credo di aver urlato delle ingiurie nei confronti della signora ACPR 2, ma non

ho mai pensato le cose che avrei detto. Una minaccia potrei anche averla

proferita perché è quello che succede in questi casi, ma escluderei di aver

ingiuriato la signora, se avessi detto “figlia di puttana” forse poteva starci

nel contesto” (verbale dibattimento, pag. 3 e 4).

5.2. Le

parti civili hanno da parte loro riferito le loro percezioni circa i fatti di

quel giorno.

ACPR 1, nella sua querela ha raccontato che quando stava

“andando dal garage verso la lavanderia, quando AP 1 ha sbattuto violentemente (come sempre) la porta della lavanderia. Io l’ho guardato e lui mi si è

avvicinato senza alcun motivo, dicendomi: “che cazzo vuoi” e mi ha strappato il

cappellino dalla testa. Oltretutto mi ha minacciato con delle frasi come: “Vi

ammazzo tutti e rovino tutti”. Ho avuto self-control totale e non ho reagito

alle sue provocazioni. Da notare che AP 1 puzzava fortemente di alcool. Alcuni

secondi dopo l’accaduto, mia sorella ACPR 2 che si travava anche lei in garage,

assieme alla sua amica TE 1, è stata a sua volta aggredita, fisicamente e senza

alcun motivo da AP 1, oltretutto anche con pesanti parole (“Puttana, bastarda,

ecc.”). Dopo questo fatto AP 1 è andato via in macchina, prima dell’arrivo

della polizia, chiamata dal condomino Sig. ACPR 4” (act. 1 inc. 2009.11259).

Sentito dal Procuratore pubblico, ACPR 1 ha ribadito la sua versione, precisando che “Mia sorella mi ha aperto la porta per entrare nel

corridoio del seminterrato e vi abbiamo visto il signor AP 1 che andava nella

sua cantina. Mia sorella si è raccomandata con me di evitare il signor AP 1.

L’ho comunque incrociato e lui subito mi ha detto, senza che io dicessi nulla,

“che cazzo vuoi”, strappandomi anche il cappellino che indossavo. Ha anche

minacciato me e la mia famiglia. Ricordo in quel frangente subito anche il

tanfo di alcool che emanava il signor AP 1. Mi sono quindi detto di lasciar perdere visto che AP 1 sembrava essere in condizioni alterate ed inoltre io sapevo

che era solito cercare di provocare le persone. Sul momento io non ho detto

nulla. Mia sorella ha sentito AP 1, ha riaperto la porta che da sul garage e ha

chiesto cosa stava succedendo. Nel frattempo AP 1 si dirigeva verso di lei e

una volta raggiunta le palpeggiava il sedere. Come reazione vedevo poi che mia

sorella dava un calcio a AP 1 per allontanarlo. Da parte mia mi avvicinavo pure

alla scena e spingevo AP 1 via da mia sorella. Anche io come mia sorella ho

avuto un momento di sbigottimento per l’accaduto. AP 1 è caduto verso la porta

che da sul garage. In quel mentre ricordo che minacciava di ammazzarci tutti e

di cose simili. Ricordo che diceva anche cose a mia sorella ma oggi non saprei

più dire che parole utilizzava. Io vedendolo con la faccia paonazza, avendo

capito che poteva aver bevuto troppo e vedendolo pure con una mano in tasca

(non sapendo quindi cosa potesse avere con sé) non ho avuto altre reazioni. Le

sue sarebbero state incontrollabili e imprevedibili” (act. 5 inc. 2009.11259,

pag. 1 e 2).

ACPR 2, da parte sua, davanti al magistrato inquirente, ha

ricordato che quella sera si trovava “nel garage del condominio con la mia

amica TE 1. Ad un certo punto è arrivato anche mio fratello ACPR 1, che,

parcheggiata la macchina di mio padre è entrato nel corridoio delle cantine del

condominio. Sono stata io ad aprirgli la porta perché lui non aveva le chiavi.

Appena aldilà della porta ho sentito che vi erano delle grida e ho capito che

c’era una discussione tra mio fratello e il signor AP 1 che avevo visto andare

nella sua cantina quando io avevo aperto la porta. Aveva sbattuto la porta

della lavanderia come fa di solito; mi ero raccomandata con mio fratello di

tirare diritto, di fare come se AP 1 non fosse presente. Ho quindi chiuso la

porta tranquilla per queste raccomandazioni date e conoscendo anche il

carattere tranquillo di mio fratello… Quando poi ho riaperto la porta e sono

arrivata anche io, AP 1 mi ha insultata e mi ha palpeggiato il sedere,

continuando a inveire contro di me anche dopo che mio fratello lo aveva

allontanato da me. Mi ha dato della puttana, bastarda e mi ha minacciato di

ammazzarmi, distruggermi e disintegrarmi, queste minacce erano rivolte anche

alla mia famiglia” (act. 7 inc. 2009.11259, pag. 3 e 4). Ha poi continuato

precisando che “quando sono entrata in corridoio lui mi è venuto contro, si è

strusciato contro di me e mi ha palpeggiato. È stata una sensazione veramente

terribile. Ho avuto veramente paura e fortunatamente era presente mio fratello,

altrimenti non so cosa mi sarebbe successo. Nel mentre lui mi ha sempre

insultato pesantemente o mi diceva “cazzo” volevo e cose del genere. Quando mi

ha palpeggiato io sono rimasta interdetta così come in un primo tempo anche mio

fratello mi è parso scioccato. Io dicevo a AP 1 se si rendeva conto di quello

che aveva fatto e che era un maniaco. A quel punto ancora inveiva e si

avvicinava a me e mio fratello è intervenuto per allontanarlo. Come reazione

d’istinto al palpeggiamento ho tirato un calcio. Preciso che io avevo le

pantofole e quindi non posso avergli fatto male. Non so dove l’ho colpito.

Nonostante tutto lui continuava a inveire ed ha alzato il pugno come se volesse

colpirmi urlando che eravamo stati noi ed in particolare io ad aggredirlo senza

motivo. In quell’episodio lui puzzava tremendamente di alcool e sembrava

ubriaco, tanto che barcollava. Quando mio fratello lo ha allontanato lui è

caduto a terra. Preciso che mio fratello non gli ha dato uno spintone

fortissimo lo ha solo accompagnato via da me dopo l’aggressione subita” (act. 7

inc. 2009.11259, pag. 3 e 4).

5.3. La

teste TE 1, amica dell’accusatrice privata ACPR 2, ha riferito di essersi recata da lei quella sera e di aver messo l’auto nel garage, precisando di

essere rimaste “dapprima a parlare in garage da sole” e che, poco dopo, è

arrivato “il fratello di ACPR 2, ACPR 1. Ho lasciato parcheggiare lui, mi sono

rimessa anche io in garage e sono scesa dalla macchina” (act. 6 inc.

2009.11259, pag. 2). Ha poi raccontato che “ACPR 2 ha aperto la porta delle cantine al fratello che non aveva le chiavi. Da quella porta si accede

agli appartamenti”, che “appena chiusa la porta ho sentito urlare. Erano due

voci di uomo. Una di ACPR 1 e una di un altro signore che poi ho visto e che mi

hanno detto essere AP 1” e che “ACPR 2 è subito voluta entrare nel corridoio

delle cantine ed io l’ho seguita”. Ha poi ricordato di aver “visto che in un

punto del corridoio i due uomini discutevano animatamente tra di loro. Ricordo

che quando avevo visto arrivare ACPR 1 indossava un cappellino che poi in

corridoio non portava più. Io non ho visto come se lo è tolto o come gli è

stato tolto. Mi è stato riferito che è stato il signor AP 1 a toglierlo, ma io non ho visto questa scena. Non ho nemmeno visto che in mia presenza i due uomini

si mettessero le mani addosso. Si urlavano delle cose ma non ricordo

esattamente le parole” e che dopo aver “visto questa scena la porta mi si è

chiusa davanti” e di non aver più potuto vedere cosa accadeva, ma di aver

“sentito distintamente il signor AP 1 urlare: “sei una puttana”, “vi ammazzo

tutti”, “do fuoco alla casa”, “vi brucio” e cose del genere”, precisando di non

ricordare “la sequenza esatta di queste parole o di cose comunque simili”, ma

di essere “sicura che sono state dette”, confermando pure che “AP 1 ha usato anche l’espressione “vi distruggo […]”. La

teste ha proseguito, raccontando di aver sentito subito dopo “ACPR 2 gridare

“non mi metta le mani addosso” e poi rivolta al fratello “mi ha toccato il

sedere, chiama la Polizia, chiama la Polizia”, e che, in seguito “ACPR 2 è

uscita verso il garage e mi ha detto di uscire dal garage medesimo per entrare

negli appartamenti dall’accesso pedonale e che qualcuno avrebbe chiamato la

Polizia”; successivamente “è uscito anche AP 1 il quale ha cominciato a dirmi

delle cose sul fatto che avevo posteggiato la mia macchina in garage. Non

ricordo che mi abbia insultato, ricordo però che urlava e che puzzava di alcol”

e di avere avuto “l’impressione che fosse ubriaco” (act. 6 inc. 2009.11259,

pag. 2). (sentenza impugnata, consid. 5.1-5.3).

11. Come

si evince dagli stralci riportati, neppure in questo caso AP 1 è stato in grado

di negare in maniera assoluta di aver proferito le ingiurie e le minacce di cui

al decreto d’accusa in disamina. Egli stesso ha in effetti riconosciuto che

avrebbe potuto “aver urlato qualsiasi altra cosa”, pur avendo

precisato di non credere di aver proferito ingiurie e che avrebbe pure

potuto aver proferito una minaccia visto che “è quello che succede in questi

casi”.

Ciò premesso, dall’esame delle deposizioni agli

atti, si può legittimamente ritenere credibili quelle dei fratelli ACPR 2, in quanto lineari e convergenti tra loro. Esse danno una spiegazione logica, cronologicamente

verosimile ed attendibile di quanto avvenuto. Inoltre si inseriscono

perfettamente nel contesto della disputa tra le parti che vede l’accusato

giocare, indipendentemente dalle ragioni e dai torti di ciascuna di esse, un

ruolo attivo, di certo non da vittima, dando il suo contributo fattivo e

continuo all’alimentazione della lite con la provocazione in tutti i modi

possibili dei condomini.

L’affidabilità della

descrizione di quanto avvenuto, effettuata dagli accusatori privati, trova

conferma nelle dichiarazioni di TE 1, che, oltre ad attestare in maniera ferma

e convinta di aver sentito l’ingiuria “sei una puttana” e le minacce “vi

ammazzo tutti”, “dò fuoco alla casa”, “vi brucio” e “vi distruggo”,

ha pure illustrato le fasi antecedenti e seguenti il litigio in maniera precisa

e collimante con quanto detto dai fratelli ACPR 2. Il fatto che la donna sia

un’amica di ACPR 2 non è sufficiente ad inficiare questa conclusione, poiché,

da un lato, ella è risultata completamente estranea e disinteressata alle

diatribe tra le parti e, dall’altro, poiché non è emerso alcun motivo di

inimicizia con l’imputato. D’altronde, nella sua deposizione, non si trovano né

esagerazioni né descrizioni fantasiose che potrebbero indurre a pensare alla

volontà di mettere gratuitamente in cattiva luce l’accusato.

Non si intravvede quindi -

nemmeno in lontananza - alcun motivo che possa giustificare l’assunzione da

parte sua del rischio di sottoporsi ad un procedimento penale per il reato,

grave, di falsa testimonianza.

Pertanto, questa Corte

ritiene accertato che AP 1 ha dato della puttana a ACPR 2 e che ha urlato a lei

ed a ACPR 1 le frasi indicate al punto n. 3 del decreto d’accusa con l’epiteto

“puttana”, AP 1 si è reso autore colpevole di ingiuria ex art. 177 cpv. 1 CP.

12. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque

offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto

l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa

all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che

ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il

diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto

alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza

per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima

stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento

diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich

Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per

scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre

modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio

l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo

disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12;

Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n.

2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi

di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177

CP, n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di

un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177

CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità

di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini

ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo,

op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato

intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo

comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore

(Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che

l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il

giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177

CP, n. 2130).

Che con l’epiteto “puttana” AP 1 si sia reso

autore colpevole di ingiuria non ha quindi da essere dimostrato (STF

6B_159/2012 del 22 giugno 2012; DTF 92 IV 115,117 con il quale è stato ritenuto

ingiurioso dire ad un uomo che ha sposato una puttana; STF

del 20 dicembre 2011, inc.6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato

ritenuto ingiurioso; Sentenza n. 27612 del 19 giugno

2006 della Corte di Cassazione italiana, con la quale è stato stabilito che

dare della “puttana” ad una donna che esercita la professione di lucciola

adempie i presupposti del reato di ingiuria).

13. L’art.

180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria

a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La

condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da

un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario

deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a

suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per

persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non

con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di

criteri oggettivi (STF del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n.

6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che,

nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona

ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar,

Strafrecht II,. 2.edizione, Basilea 2007, ad

art. 180 CP ,n. 19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n.

17.2006.19, consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art.

180 CP - che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore.

Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto

la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF

106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180

CP, n. 4; Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo,

Basilea, Ginevra 2008, pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole,

scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per

il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La

minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit.,

ad art. 180 CP, n. 8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È

ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni

autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da

limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12).

Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di

sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della

volontà della vittima (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180,

n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve

anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio

annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Pozo, op.cit.,

ad art. 180 CP, n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).

Dal punto di vista soggettivo la minaccia

presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere

voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che

la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il

verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit. ad art.

180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16).

14. E’ fuori da ogni dubbio che frasi come “vi ammazzo tutti”, “dò

fuoco alla casa”, “vi brucio” e “vi distruggo” sono oggettivamente

atte a costituire una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Questo a

maggior ragione se si tiene conto che, in concreto, esse sono state proferite

in un contesto particolarmente litigioso nel quale vi sono già stati più scontri

- sia verbali che addirittura, come visto sopra, fisici - nei confronti di

componenti di una delle famiglie con cui si è venuta a creare l’acredine.

Altrettanto provato è che queste minacce hanno

sortito effetto sulle vittime, che ne sono rimaste legittimamente intimidite. ACPR

Considerandi

2.

ha in effetti dichiarato che “visti i suoi comportamenti io ho paura e

spero possa venir allontanato dal condominio anche per l’incolumità della mia

famiglia.” (VI 11 febbraio 2010, pag. 5, AI 7 dell’inc. 2009/11028), mentre

il fratello ha dichiarato di aver evitato qualsiasi reazione per paura di

quello che lui avrebbe potuto fare:“io vedendolo con la faccia, avendo

capito che poteva aver bevuto troppo e vedendolo pure con una mano in tasca

(non sapendo quindi cosa potesse avere con sé) non ho avuto altre reazioni. Le

sue sarebbero state incontrollabili e imprevedibili.” (VI 11 febbraio 2010,

pag. 2, AI 8 inc. 2009/11028). Quest’ultimo, nel suo allegato di querela ha poi

espresso la sua preoccupazione, chiedendo una perizia psichiatrica sul

prevenuto “prima che succeda qualcosa”.

Il reato di minaccia può di conseguenza essere

considerato adempito, sia oggettivamente che soggettivamente.

Scemata imputabilità

15.

L’accusato chiede che gli sia riconosciuta una scemata imputabilità

ai sensi dell’art. 19 CP, per avere agito in stato di ebrietà.

In base a consolidata giurisprudenza, è possibile

ammettere uno stato di scemata responsabilità all’autore di un reato che ha

agito con un tasso alcolemico nel sangue superiore al 2 ‰ (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011, consid. 2.1; STF 6B_960/2009 del

30.

marzo 2010, consid. 1.2.; DTF 122 IV 49 consid. Ib).

Nella fattispecie i

fratelli ACPR 2 e la signora TE 1 hanno asserito che AP 1 puzzava d’alcool e

che sembrava ubriaco. Si può quindi ritenere, come da lui richiesto, che egli

avesse bevuto e che fosse brillo.

Tenuto conto della

credibilità riconosciuta agli accusatori privati ed alla teste, preso atto che

il 29 novembre 2009 il prevenuto emanava un fetore etilico, che aveva evidenti

problemi di equilibrio e che si è dimostrato sproporzionatamente aggressivo, in

applicazione del principio in dubio pro reo, si deve ritenere, contrariamente a

quanto avvenuto in prima sede, che egli abbia agito in uno stato viziato da

un’ebbrezza di entità tale da imporre il riconoscimento di una scemata

imputabilità, seppur di grado molto lieve.

In relazione a questi fatti, di transenna, non ci

si può esimere dal rilevare come AP 1 abbia sempre sostenuto di essere partito,

subito dopo il diverbio, con la sua automobile (VI 11 febbraio 2010 pag. 6, AI

10, inc. 2009/11028), atto confermato anche dai tre testi. Questo atto,

sconsiderato, avrebbe dovuto indurre il magistrato inquirente ad aprire a suo

carico un procedimento penale per guida in stato di ebrietà. Non si comprende

perché ciò non sia stato fatto.

Commisurazione

della pena

16.

a. Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato AP 1 alla pena

pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 330.- cadauna, per un totale di

fr. 6'600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre

al pagamento di una multa di fr. 1'300.-.

Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

La norma conferisce al

giudice un ampio potere di apprezzamento.

b. Il reato di ingiuria, art. 177 CP, è punito con una pena pecuniaria

sino a 90 aliquote giornaliere, mentre quelli di lesioni semplici e di

minaccia, art. 123 e 180 CP, con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena.

c. Dal

profilo delle componenti oggettive del reato (objektive Tatkomponente),

si può dire che le lesioni semplici sono di gravità minima, poiché, per le loro

conseguenze e per le modalità con cui sono state provocate, si avvicinano

sensibilmente alle vie di fatto. Anche l’ingiuria in quanto tale, seppur rozza e

triviale, è di gravità lieve, perché limitata ad un solo termine e proferita in

un ambito strettamente privato. Le minacce, per contro, raggiungono già una

gravità media, poiché espresse da una persona che ha già dimostrato in

precedenza di non limitarsi alle parole ed inserite in un contesto di

esasperata litigiosità, che le rende molto concrete.

Ad aggravare la posizione

del prevenuto intervengono tuttavia gli aspetti soggettivi della colpa (Tatkomponente),

ritenuto come egli abbia picchiato la signora ACPR 3 per motivi futili, a

seguito di quella che giustamente il Pretore ha chiamato “lite da

lavanderia”. Altrettanto ingiustificate sono le minacce e l’ingiuria.

Con riferimento alla

possibilità per l’autore di evitare la commissione dei reati, non occorre

spendere parola alcuna per spiegare che AP 1 avrebbe potuto con tutta facilità

prescindere dal ricorrere alla violenza fisica ed a quella verbale nei

confronti degli accusatori privati.

Come visto, per quanto

concerne l’ingiuria e la minaccia, bisogna tenere conto che il prevenuto ha

agito in uno stato di scemata imputabilità di grado molto lieve dovuto

all’assunzione di sostanze alcooliche.

Nel suo complesso, dunque,

la colpa del prevenuto può essere definita tra lieve e medio grave.

A suo favore non può essere

preso in considerazione alcun fattore personale (Täterkomponente), ritenuto, in particolare, come sia proprio la sua buonissima

situazione sociale e professionale a rendere particolarmente riprovevoli e

inaccettabili i comportamenti per cui egli è oggi giudicato.

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere

da fr. 330.- cadauna (importo non contestato), per complessivi fr. 6'600.-,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, associata ad

una multa di fr. 1'300.- (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1.) già

decisa in prima istanza.

L’aver agito, il 29 novembre 2009, in stato di scemata imputabilità di grado molto lieve non giustifica una riduzione della pena

inflitta in prima sede - già molto mite, se si tien conto di tutte le

peculiarità della fattispecie - poiché ciò significherebbe banalizzare in

maniera improponibile la colpa del condannato che risponde di ben tre reati che sono di una certa rilevanza oggettiva ma, soprattutto,

soggettiva.

In aggiunta, la scemata imputabilità, oltre ad

essere di leggera intensità, concerne soltanto due dei tre reati commessi e non

inficia quello più grave, cioè le lesioni semplici.

17.

Sulle

spese e sulle ripetibili

Gli oneri processuali del gravame, così quelli di

prima sede, seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto,

posti a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81,

84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 19 cpv. 2, 123, 177 e 180 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. lesioni

semplici, per avere a __________ il 3 ottobre 2009, colpito con un pugno

all’orecchio sinistro ACPR 3, causandole un’escoriazione di 5 mm e una contusione;

1.1.2. ingiuria,

per avere a __________ il 29 novembre 2009, offeso l’onore di ACPR 2, dandole

della puttana;

1.1.3. minaccia,

per avere a __________ il 29 novembre 2009, incusso spavento o timore a ACPR 2

e ACPR 1, minacciandoli con le seguenti frasi: “ vi ammazzo tutti”, “do fuoco

alla casa”, “vi brucio”, “vi distruggo”.

1.2. AP 1, avendo commesso i fatti di cui ai punti 1.1.2. e 1.1.3. in stato

di lieve scemata imputabilità, è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta)

cadauna, per un totale di fr. 6’600.- (seimilaseicento); l’esecuzione della

condanna è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 1'300.-.

§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.2.3. la tassa di giustizia di fr. 1’300.- e le spese giudiziarie di fr. 300.-

per il procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico

dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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