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Decisione

17.2012.78

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5 novembre 2012Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I. Accertamento

dei fatti

8. a. Dapprima, AP 1 contesta l’accertamento della prima Corte secondo

cui le tre ferite alla parte anteriore del corpo (alla tempia, al braccio e

all’addome) sono state inferte quando la vittima si trovava a terra.

Egli sostiene, al contrario, di avere sferrato le

citate coltellate quando lui e la vittima si erano già rialzati dopo la caduta e

si trovavano in posizione eretta. E’ solo a questo momento - ha ribadito, in

particolare, al dibattimento d’appello - che VIT., tenendolo con la mano che

gli aveva messo in bocca, lo tirava verso di sé ed è stato solo per liberarsi

da quella stretta dolorosa che lui ha colpito con il coltello:

è vero che ad un certo punto mio cugino era

dietro VIT.. È anche vero che mio cugino l’ha preso per il collo. Io ero

davanti a VIT.. I due (mio cugino teneva sempre VIT. per il collo) sono venuti

verso di me perché VIT., che è più forte di mio cugino, voleva liberarsi dalla

stretta. VIT. è venuto addosso a me e siamo caduti tutti e tre: io sotto, sopra

di me VIT. e sopra VIT. mio cugino che lo teneva sempre per il collo. Preciso

che non siamo caduti a terra, ma che siamo caduti sopra una macchina che era

posteggiata lì. Poi, VIT. è riuscito a liberarsi da mio cugino e siamo riusciti

a rialzarci tutti e tre. Io ero appena riuscito a rialzarmi, quando VIT. mi ha

messo la mano in bocca. Eravamo a quel punto tutti e tre in piedi. Mio cugino

non teneva più VIT. per il collo ma lo picchiava con pugni e calci. VIT.,

sempre tenendomi per la bocca, mi tirava forte verso di lui. Mi faceva molto

male. Ricordo di aver urlato per il dolore. Così ho preso il coltello che avevo

in tasca, l’ho aperto schiacciando il bottone e ho cominciato a colpire VIT..

Colpivo alla cieca. Non è che volessi colpire una zona particolare. Volevo solo

liberarmi dalla presa.

Preciso che VIT. mi ha messo quattro dita in

bocca e con queste mi tirava verso di lui.” (verb. dib. d’appello pag. 2 e 3)

b. Tutte le persone coinvolte nella lite e i testimoni concordano nel

dire che, a seguito della sberla di AP 1 e del pugno dato in risposta, VIT., AP

1 e V. hanno cominciato a picchiarsi dandosi pugni e spintoni e che, ad un

certo momento, V. ha bloccato la vittima da dietro, mettendole un braccio

intorno al collo e immobilizzandola a terra (verbale AP 1 del 9 settembre 2009,

AI 36, pag. 2; verbale V. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 4; dichiarazioni di V. al MM

riportate nel verbale di confronto AP 1-V., AI 61, pag. 6; verbale VIT. del 1°

dicembre 2009, AI 91, pag. 2; verbali Asllani del 26 agosto allegato al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3 e del

10 settembre 2009, AI 37, pag. 2; verbali M. del 22 agosto 2009, AI 3, pag. 3 e

del 24 novembre 2009, AI 83, pag. 3; verbale G. del 25 agosto 2009, allegato al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3;

verbali M. del 27 agosto 2009, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria del 9 novembre 2009, pag. 3 e verbale del 24 novembre 2009, AI 81,

pag. 2).

In sintesi, dunque, risulta pacifico che, ad un

certo punto, V. e VIT. si sono ritrovati a terra: il primo dietro il secondo

che era stato da lui atterrato e che da lui era trattenuto con un braccio

attorno al collo.

dichiarazioni della vittima e dei testi sulla

presa in bocca e caduta di AP 1

La vittima e i testimoni A., G., M.

(amici/conoscenti dell’imputato) e M. (amico della vittima) - che, tutti, hanno

assistito alla lite - hanno poi dichiarato che, mentre veniva trascinato a

terra da V., VIT. VIT. ha messo una mano in bocca a AP 1 e lo ha fatto cadere a

terra con sé:

Mentre stavo cadendo a terra, trascinato da V.,

sono riuscito a mettere una mano, la destra, in bocca al pelato (AP 1, n.d.r.)

per difendermi”

(verbale VIT. del 1°

dicembre 2009, AI 91, pag. 2)

…ho visto che V. era per terra e sopra di lui c’era

VIT.. Per come erano caduti credo che V. aveva preso per il collo VIT. e lo

aveva tirato a terra, cadendo pure lui. V. aveva preso da dietro VIT., gli era

praticamente saltato addosso e lo aveva afferrato con un braccio introno al

collo. Lì vicino c’è un marciapiedi e sono caduti entrambi a terra. V. era con

la schiena a terra e VIT. sopra di lui leggermente su di un fianco. V.

continuava a tenergli un braccio intorno al collo. Ricordo che lo teneva al

collo con il suo braccio sinistro. Ho visto che AP 1 si è abbassato verso di

loro (…) e VIT. lo ha tirato verso di sé e AP 1 è caduto sul VIT..”

(verbale A. del 10

settembre 2009, AI 37, pag. 2)

ADR: che quando dico che mi sono girato ed erano

a terra intendo che il più basso e il più piccolo dei tre (ndv: V.) era in

ginocchio piegato in avanti con la faccia verso l’asfalto e con il braccio

presumo destro aveva preso per il collo VIT. che a sua volta faceva lo stesso

con il più piccolo dei tre.”

(verbale M. del 24

novembre 2009, AI 83, pag. 3)

Dopo la presa al collo di V., VIT. ha messo la

mano in bocca a AP 1 riuscendo a bloccarlo e facendolo cadere a terra.”

(verbale G. del 25

agosto 2009, pag. 3)

Credo che V. ha potuto trascinare a terra VIT.

in virtù della presa al collo. Forse mentre VIT. era trascinato a terra da V.,

a questo momento è riuscito a mettere la mano in bocca a AP 1 e a farlo in

questo modo abbassare verso terra. Preciso che non è che erano sdraiati a terra

ma c’era V. che aveva preso sotto il braccio destro, per il collo VIT. ed era

accovacciato a terra con la schiena contro il muso di un’auto mentre teneva VIT.

per il collo. (…) AP 1 che era in parte piegato in avanti, piegato sulle gambe,

cercava di alzarsi mentre VIT., con la presa in bocca, glielo impediva.” (verbale M. del 24 novembre 2009, AI 81,

pag. 2)

dichiarazioni del cugino di AP 1 sulla caduta

a terra e sulla presa in bocca

Il cugino di AP 1 ha ammesso di avere immobilizzato a terra VIT.:

io sono intervenuto da dietro e ho afferrato VIT.

con il braccio destro per il collo trascinandolo verso di me e quindi a terra

dove l’ho immobilizzato.”

(verbale V. del 27

agosto 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9 novembre 2009,

pag. 4; cfr., anche, dichiarazioni di V. al MM riportate nel verbale di

confronto AP 1-V., AI 61, pag. 6)

In un primo tempo, V. ha, pure, reso delle

dichiarazioni da cui si evince che VIT. aveva preso AP 1 per la bocca

prima/durante la caduta:

preciso che ad un certo momento ho visto che AP

1 stava avendo la peggio (..) e VIT. gli stava sopra e gli aveva messo una mano

in bocca. A quel momento io sono intervenuto da dietro e ho afferrato VIT. con

il braccio destro per il collo trascinandolo verso di me e quindi a terra dove

l’ho immobilizzato. Non so a questo momento, quando l’ho trascinato a terra se VIT.

continuava a tenere la presa in bocca su AP 1.”

(dichiarazioni di V. al MM del 9.10.2009 citate in AI 61 pag. 6; dichiarazione ritrattata nel confronto con l’imputato, verbale di

confronto AP 1-V. del 20 ottobre 2009, AI 61: “ho visto

che la mia versione è diversa da quella di AP 1 (…) ho un ricordo un po’

confuso ma credo che la versione data da AP 1 possa essere quella corretta”)

dichiarazioni dell’imputato sulla caduta a

terra e sulla presa in bocca

Sulla questione - cioè, sul momento in cui VIT.

gli ha messo la mano in bocca - l’imputato non ha dato dichiarazioni costanti.

Durante il primo interrogatorio, nulla è stato

detto al riguardo.

Il 9 settembre 2009, sentito dalla PP, AP 1 ha reso dichiarazioni che confermano quelle succitate dei testi e della vittima. Infatti, nel

verbale AI 36, egli ha detto che la presa in bocca è avvenuta “mentre

eravamo ancora in piedi”. Quell’ “ancora in piedi” significa

incontrovertibilmente che la presa per la bocca è avvenuta prima della caduta:

non so se a questo punto V. e VIT. siano caduti

a terra. Sta di fatto che ad un certo punto VIT. mi ha messo alcune dita in

bocca (…) questo delle dita in bocca è avvenuto mentre eravamo ancora in

piedi (sott. del red).” (AI 36 pag. 2)

In seguito, AP 1 ha cambiato versione.

Dapprima, il 20 ottobre 2009, alla PP che gli

contestava le sue dichiarazioni del 9 settembre 2009, ha detto che “le dita in bocca sono state messe più tardi”, quando già si erano rialzati

dopo la caduta (AI 61 pag. 3 ).

Poi, il 10 novembre successivo, AP 1 ha ribadito che le mani in bocca VIT. non gliele ha messe quando erano “ancora in piedi”

(come aveva detto il 9 settembre) ma quando già si erano rialzati (AI 72 pag.

1).

Il 24 novembre 2009, invece, AP 1 è tornato

sostanzialmente sulla prima versione dicendo che:

può essere che VIT. mi abbia messo la mano in

bocca quando stava per cadere a terra per la presa al collo di V..” (AI 82, pag. 3)

Infine, nel verbale 29 marzo 2011, AP 1 è

ritornato nuovamente sui suoi passi dicendo che le dita in bocca VIT. gliele ha

messe quando lui era “nuovamente in piedi e mio cugino aveva lasciato la

presa per il collo” (AI 99, pag. 5).

Già s’è detto che questa versione è stata

ribadita al dibattimento d’appello.

accertamento della Corte sulla caduta a terra

e sulla presa in bocca

Sulla questione, AP 1 non può essere seguito.

Da un lato, perché le sue dichiarazioni mancano

di linearità e, soprattutto, costanza.

D’altro lato, perché l’agguantare l’avversario

inserendogli una mano in bocca è una mossa talmente anomala ed insensata, visto

il rischio di morsi, che si può concepire soltanto se compiuta da una persona

che arretra perché trascinata e, agitandole, inserisce casualmente le mani

nella bocca dell’avversario e, poi, “approfitta” di tale situazione.

D’altro lato, e soprattutto, perché le

dichiarazioni di AP 1 sono smentite da tutte le altre. Non soltanto dalla

vittima e dai testi che hanno dato sulla questione dichiarazioni concordi che

si sostengono, perciò, l’una con l’altra. Ma anche da quelle del cugino che,

quando è stato sentito da solo, ha chiaramente detto che VIT. ha agguantato la

bocca di AP 1 prima della caduta a terra, ritenuto che la sua successiva

ritrattazione non è credibile (la sua palese laconicità dimostra con chiarezza

che essa è stata fatta per compiacere il cugino).

Con evidenza, dunque, sul momento in cui VIT. gli

ha messo la mano in bocca, AP 1 ha reso dichiarazioni veritiere soltanto il 9

settembre - ossia, la prima volta che, in inchiesta, gli sono state poste

domande in merito - e, poi, il 24 novembre 2009, quando le ha confermate (AI 36

e AI 82). Per il resto, egli ha dato versioni inveritiere, evidentemente

modificate in ottica strumentale e adattate ad una sua strategia difensiva.

Certo è, dunque, che, mentre veniva trascinato a

terra dalla presa al collo di V., VIT. ha afferrato l’imputato per la bocca e

lo ha trascinato con sé nella caduta.

c. VIT. ha, poi, affermato di essere stato colpito mentre V. lo

tratteneva con un braccio intorno al collo, e lui aveva una mano nella bocca di

AP 1 e l’altra appoggiata a terra, ma di non sapere con che cosa egli sia

stato, in quel momento, colpito:

Una volta a terra, continuavo a tenergli la mano

in bocca al pelato ma non sono più riuscito a dare pugni o sberle in quanto una

mano era impegnata in bocca al pelato e con l’altra mano , la sinistra, l’avevo

appoggiata a terra e mi mantenevo, questo sempre avendo la presa al collo di V..

Io ero a terra accovacciato. Mentre ero in questa posizione venivo colpito ma

non so con cosa.”

(verbale VIT. , 1°

dicembre 2009, AI 91, pag. 2)

Non v’è dubbio che, a colpire la vittima in quel

momento, mentre si trovava a terra con la mano nella bocca di AP 1, sono state

proprio le 3 coltellate inferte dall’appellante e che hanno, tutte, raggiunto la

parte anteriore del corpo.

Ciò risulta, con evidenza, dal materiale

probatorio in atti.

dichiarazioni dell’appellante e del cugino

Al riguardo, V. ha dichiarato che il cugino ha

colpito VIT. quando questi era a terra immobilizzato:

L’ho tenuto immobilizzato a terra affinché AP 1

lo potesse colpire con un pugno e infatti io gli ho detto: “tiragli, tiragli”.

Questo me lo ricordo bene. Ho visto che AP 1 gli ha poi tirato nel senso che ho

visto che lo colpiva con le mani mentre io lo tenevo. L’ho tenuto immobilizzato

a terra fino a quando non ho sentito che VIT. non opponeva più resistenza.”

(dichiarazioni di V. al

MM contestate a AP 1 nel verbale del 20 ottobre 2009, AI 61, pag. 4)

AP 1 ha, sostanzialmente, ammesso queste

dichiarazioni del cugino:

può essere che mentre V. lo teneva a terra, mi

abbia detto in albanese “tiragli, tiragli.” (AI 82, pag. 4)

AP 1 ha ammesso anche di avere colpito VIT.

quando questi era a terra ma ha preteso di averlo fatto soltanto con dei pugni:

…quando VIT. mi ha tirato giù verso terra non mi

ricordo come mi ha preso e poi lì è vero che gli ho tirato per liberarmi. La PP

mi chiede con cosa gli ho “tirato” e io rispondo con i pugni e non con il

coltello.” (verbale di

confronto AP 1-Moneghini del 24 novembre 2009, AI 82, pag. 2)

dichiarazioni dei testi sui colpi inferti alla

vittima a terra

Le dichiarazioni di AP 1 (sui pugni dati alla

vittima a terra) non sono credibili poiché smentite da quelle dei testimoni che

hanno assistito alla lite e da cui risulta in modo chiarissimo che i colpi sferrati

alla vittima a terra erano colpi di coltello.

Si trattava, dunque, dei colpi di coltello di cui

AP 1 ha detto più volte, o meglio erano i colpi che AP 1 ha sferrato “più volte e alla cieca, colpendo a caso” (verbale 9 settembre 2009, AI 36, pag.

2 in fondo).

Infatti, i testi hanno, da un lato, visto AP 1

colpire ripetutamente VIT. quando questi era a terra e, d’altro lato, i testi

hanno, pure, dichiarato che, quando si sono rialzati, AP 1 e V. erano sporchi

di sangue:

…VIT. s’è ritrovato per terra, contro una

vettura parcheggiata nel parcheggio a lato dello stabile __________, ed il V.

che lo teneva giù con il gomito. Praticamente subito dopo ho visto AP 1 che

stava colpendo VIT. in modo ripetitivo.”

(verbale M. del 27

agosto 2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9

novembre 2009, pag. 3)

In quei momenti che AP 1 cercava di staccarsi e

di rialzarsi mettendosi diritto, sentivo che faceva versi per la presa della

mano in bocca, ho visto quindi che ha iniziato a fare dei movimenti di colpi

(…) con movimenti rapidi da dietro in avanti. Dopo avergli dato 4/5 colpi, AP 1

si è fermato. Ho visto che questi 4/5 colpi erano continui e rapidi e non c’è

stata alcuna interruzione tra i colpi. A seguito dei 4/5 colpi ricevuti, VIT.

ha mollato la presa in bocca a AP 1. Credo che abbia mollato per il dolore dei

colpi.”

(verbale M. del 24

novembre 2009, AI 81, pag. 2)

Quando AP 1 si è abbassato su di loro, VIT. lo

ha tirato in giù verso di sé e AP 1 è caduto sul VIT.. Poi ho visto che AP 1 e V.

si stavano alzando ed erano tutti e due sporchi di sangue addosso. V. aveva una

camicia bianca ed era tutto sporco di sangue ed anche sul petto, sulla pelle

nuda e le mani e anche un po’ il viso. Anche AP 1 era sporco di sangue.”

(verbale A. del 10

settembre 2009, AI 37, pag. 2)

dichiarazioni del cugino

Anche dalle dichiarazioni del cugino

dell’appellante (che, però, sostiene di non avere visto il coltello) si evince

che VIT. è stato colpito con il coltello quando era a terra:

Ho visto che AP 1 gli ha poi tirato nel senso

che ho visto che lo colpiva con le mani mentre lo tenevo. L’ho tenuto

immobilizzato a terra fino a quando non ho sentito che VIT. non opponeva più

resistenza. A questo momento ho mollato la presa.”

(dichiarazioni di V. al MM del 9.10.2009 citate in AI 61 pag. 6)

Ritenuto come la negazione di V. di avere visto

il coltello sia, evidentemente, interessata (al riguardo, non va dimenticato

che AP 1 ha, fino ad un certo punto, sostenuto il contrario), il fatto che VIT.

abbia smesso di opporre resistenza alla trattenuta di V. significa che il danno

maggiore gli era stato causato quando ancora era trattenuto a terra e conferma,

perciò, che egli è stato colpito con il coltello quando ancora era a terra.

Infatti, VIT. non presentava segni particolari

che possano essere attribuiti a pugni forti al punto da impedirgli di opporre

resistenza (cfr. AI 5a, AI 12 e documentazione fotografica allegata al rapporto

di costatazione e di accertamenti tecnici del 12 dicembre 2009, AI 94).

d. Vi è, poi, un elemento oggettivo che conferma le conclusioni di cui

sopra corroborando le dichiarazioni dei testi e quella di V..

Questo elemento oggettivo è la ferita riportata

da V. all’avambraccio.

Tale ferita (superficiale stria escoriativa di colore

rosso cupo, della lunghezza di 9 cm) può essere stata causata soltanto da un

coltello (cfr. documentazione fotografica allegata al rapporto di constatazione

e di accertamenti tecnici del 12 dicembre 2009, AI 94, verbale V. del 22 agosto

2009, pag. 4; rapporto del medico legale, AI 05A).

Come visto, soltanto AP 1 aveva, nei momenti che

qui interessano, un coltello.

Evidentemente, dunque, V. è stato ferito da AP 1.

Altrettanto evidentemente V. può essere stato

ferito soltanto mentre manteneva la vittima immobile a terra con un braccio

intorno al collo.

Ciò prova ulteriormente che AP 1 ha estratto e usato il coltello quando la sua vittima era a terra, immobilizzata dal cugino.

e. Forza è, dunque, concludere che la tesi dell’appellante è

sconfessata in modo chiaro dalle risultanze istruttorie che dimostrano,

incontrovertibilmente, che AP 1 ha inferto tre colpi di coltello (colpendo alla

cieca ma con colpi diretti nella zona alta del corpo, o meglio nel torace e al

volto) a VIT. mentre questi era a terra, trattenuto da V. che, da tergo, gli

teneva un braccio intorno al collo e lui gli era praticamente sopra, poiché

trascinato dalla sua vittima nella caduta nel modo sopra descritto.

9. a. L’appellante contesta, poi, l’accertamento della Corte di prime

cure secondo cui la coltellata alla schiena è stata inflitta alla vittima

successivamente, o meglio dopo che lui e VIT. erano stati divisi (sentenza

impugnata, consid. 6f, pag. 21).

Egli sostiene di avere, invece, sferrato tutte le

quattro coltellate - alla parte anteriore del corpo e alla schiena - nello

stesso momento e, dunque, durante la colluttazione.

b. Come visto sopra, è accertato che le tre coltellate alla parte

anteriore sinistra del corpo della vittima, sono state sferrate dall’imputato quando

entrambi si trovavano a terra e mentre la vittima era trattenuta con la schiena

rivolta verso terra da V., che la manteneva immobile tenendole un braccio

intorno al collo.

In queste condizioni, appare oggettivamente

impossibile che la coltellata alla schiena sia stata inflitta in questo

frangente.

Come descritto al precedente considerando, quando

ha ricevuto le tre coltellate alla parte anteriore del corpo, la vittima si

trovava a terra, con la schiena appoggiata al corpo di V. - che la tratteneva

con un braccio intorno al collo - e si sorreggeva con un braccio sul terreno

mentre con l’altro manteneva la presa in bocca all’imputato. In questa posizione,

anche nell’eventualità in cui la vittima si sia trovata, durante l’aggressione,

con la parte destra della schiena parzialmente esposta, è del tutto

inverosimile che l’imputato - che era di fronte a VIT. (cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 3) - abbia potuto raggiungere la parte dorsale destra del corpo

della vittima con una coltellata sferrata con la mano destra (cfr. verbali AP 1

del 22 agosto 2009, pag. 4 e 9 settembre 2009, pag. 2).

Non è senza motivo, dunque, che, rispondendo al

primo giudice che gli chiedeva come si potesse spiegare la coltellata sulla

schiena, l’appellante abbia risposto con un “non so” (verbale

dibattimento 1° grado, pag. 3).

E’, dunque, da escludere che la coltellata alla

schiena sia stata inferta alla vittima contestualmente alle altre tre, quando vittima

e aggressori si trovavano a terra.

c. A queste considerazioni oggettive, si aggiungono le dichiarazioni

del teste M. - il cui totale disinteresse è stato riconosciuto dallo stesso

appellante (cfr. verb. dib. di primo grado pag. 3) - e, poi, quelle della

vittima da cui risulta che la coltellata alla schiena è stata sferrata in un

secondo momento, quando la colluttazione era già terminata e VIT. si stava

allontanando dall’imputato e da V.:

Io sono intervenuto per far cessare la lite,

infatti era mia intenzione allontanare VIT. e far terminare tutto. Ci siamo

spostati di qualche metro (…). Ad un certo punto ho visto che il primo giovane

(AP 1, n.d.r.) ha colpito alla schiena VIT. e poi ho notato che aveva in mano

un coltello (...) Come detto ci siamo allontanati di pochi metri. Io e VIT.

eravamo in piedi ad una certa distanza. Io pensavo di essere riuscito a sedare

la rissa e quindi stavo per tornare sulla mia strada e quindi dalla mia

fidanzata. In quel momento ho visto il ragazzo (AP 1, n.d.r.) fare uno scatto e

con il braccio teso lateralmente ha colpito alla schiena VIT.. Inizialmente

pensavo che si trattasse di un pugno, ma poi ho visto che il giovane aveva un

coltello.”

(verbale M. del 22

agosto 2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9

novembre 2009, pag. 3 e 5)

Dopo che eravamo stati separati da alcune persone

tra cui M., io mi sono alzato e mi sono spostato di qualche metro, sempre sullo

stesso lato e sono stato nuovamente raggiunto dal ragazzo pelato (AP 1,

n.d.r.). Questo me lo ricordo bene. Ho percepito di essere stato colpito alla

schiena parte destra, ma non saprei dire con cosa.”

(verbale VIT. del 1°

dicembre 2009, AI 91, pag. 2)

d. Ne risulta che non vi è dubbio alcuno sul fatto che la coltellata

alla schiena è stata sferrata da AP 1 quando VIT. già si stava allontanando dal

luogo della colluttazione.

Considerandi

II. qualifica

giuridica

10.

L’appellante contesta, poi, la qualifica giuridica data ai fatti dalla

prima Corte, sostenendo di non essersi reso colpevole di tentato omicidio

intenzionale ma soltanto di tentate lesioni gravi (per dolo eventuale) e di

lesioni semplici aggravate.

Egli sostiene, infatti, di non essersi reso conto

di quelli che sarebbero potuti essere gli esiti fatali del suo gesto e ciò

esclude, a mente sua, l’esistenza di un intento omicida, pur se nella forma del

dolo eventuale.

11.

a. Per l’art. 111 CP, si rende autore colpevole di omicidio chiunque

intenzionalmente uccide una persona.

L’art. 22 prevede che si rende colpevole di

tentativo colui che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato.

b. Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv.

2.

CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce

la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;

DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che

l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così,

l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella

consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si

realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid.

2.3.2

pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16;

131.

IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251;

121.

IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011

consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

c. Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi

esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale

dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca

era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che

lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza

CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli

elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato

l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la

gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3

). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità

che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e

dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che,

malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento

dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1;

6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011

consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133

IV 1 consid. 4.1).

La probabilità deve essere di un grado elevato

poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007

del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono

essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58

consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre

2011.

consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

12.

Rilevanti per l’accertamento dell’intenzione di AP 1 sono i seguenti

elementi di fatto.

a. AP 1 - che è alto 181 cm, è di corporatura robusta e, al momento dei

fatti, pesava 93 kg (verbale AP 1 22.8.2009, pag. 9) - ha estratto il coltello

dalla tasca con la mano sinistra e lo ha, secondo le sue stesse dichiarazioni,

passato nella mano destra perché egli è destrorso (verbale AP 1, 10.11.2009, pag.

1.

e 2, AI72).

Evidentemente, quel passaggio di mano prova che

egli voleva dare ai suoi colpi la massima efficacia.

b. AP 1 ha colpito la sua vittima

volontariamente nella parte alta del corpo (torace, schiena e testa), cioè ha

puntato e diretto la propria arma in una parte del corpo in cui hanno sede molteplici

organi vitali.

Lo ha fatto usando un coltello con una lama lunga

5,6 cm, ben affilata e con una punta acuminata (cfr. rapporto medico legale,

AI 5a), il cui possesso è vietato dalla Larm a causa della sua pericolosità. Lo

ha fatto, in più, assestando coscientemente nella zona del corpo descritta

colpi alla cieca (cfr. verb. dib. di primo grado, pag. 3) quando egli si

trovava sopra la sua vittima che era in posizione supina, era immobilizzata da V.

e, dunque, era completamente alla sua mercé.

Cioè, AP 1 ha colpito, più volte e alla cieca, in una zona sede di organi vitali con una lama in sé atta, per lunghezza e

caratteristiche (punta acuminata, ben affilata e lunghezza sufficiente a

raggiungere gli organi interni), a causare ferite potenzialmente letali a tali

organi e in una situazione - vittima a terra e immobilizzata e aggressore sopra

di lui, a brevissima distanza - che gli permetteva di dare ai suoi colpi una grande

forza e, soprattutto, una grande efficacia lesiva (non ha da essere spiegata la

potenzialità di penetrazione di una lama appuntita e affilata, concepita e

costruita appositamente per offendere, quando i colpi sono inferti a pochissima

distanza dal corpo della vittima da un aggressore che sta sopra la vittima che,

pur resistendo, è trattenuta quasi immobile).

c. I colpi inferti alla cieca hanno effettivamente raggiunto organi

vitali.

Una coltellata ha raggiunto e perforato la parete

toracica nella regione precordiale sinistra, e cioè quella parte del torace che

si trova in prossimità del cuore.

La probabilità che un colpo di arma da taglio inferto

in quel punto e nelle circostanze e modalità descritte al considerando

precedente possa essere fatale è molto elevata - e meglio, “prossima al suo

verificarsi” - così come riconosciuto anche dal medico legale:

tenendo presente che la presunta arma ha una

lama della lunghezza di 6-7 cm circa, ha una punta acuminata e che, a giudicare

dalle caratteristiche delle ferite, deve essere ben affilata, si deve ritenere

che i colpi (particolarmente quello al torace) avrebbero potuto essere mortali

se solo avessero raggiunto il cuore che è situato in regione molto prossima

alla ferita stessa. È possibile affermare che la probabilità che ciò avvenisse

era molto prossima al suo verificarsi.”

(AI 5a)

Anche le due coltellate sferrate al capo e al

dorso della vittima “sono stati sferrate in zone del corpo certamente

sensibili e potenzialmente pericolose” e anche per questi colpi la

probabilità di un esito fatale era certamente alta e questo per motivazioni

analoghe a quelle surriportate (AI 5a).

d. AP 1 ha rincorso la sua vittima

quando questa - già ferita al torace e al capo - si allontanava e l’ha

nuovamente colpita alla schiena, cioè l’ha trafitta in una zona pure

particolarmente sensibile, evidenziando, con ciò, una particolare

determinazione a far male.

e. Che la regione precordiale sinistra colpita sia una zona

particolarmente sensibile, poiché prossima ad un organo importante come il

cuore, è cosa notoria (STF del 5 agosto 2011 inc.6B_177/2011, consid. 3.2; STF

del 22 ottobre 2003 inc.6S.104/2002, consid. 2; DTF 109 IV 5, consid. 2). Ne

deriva che tutti, imputato incluso, sono forzatamente coscienti della sensibilità

di tale zona e, conseguentemente, dell’elevato rischio di un esito mortale in

caso di coltellate ivi inferte, per di più in situazioni e con modalità analoghe

a quelle descritte (STF del 10 luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 1.3).

Analogo discorso può essere fatto, anche se con

sfumature diverse, per il capo e per la schiena (cfr. sentenza CARP

17.2011

, consid. 33).

f. In queste circostanze, visto l’elevatissimo rischio di morte insito

nelle coltellate inferte da AP 1 e vista anche la sua non comune determinazione

nel colpire (insegue la vittima che, già ferita, si allontana) non si può che

concludere - in armonia con i primi giudici - che, agendo come ha fatto,

l’appellante ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare la

morte della sua vittima e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentato

omicidio intenzionale, commesso per dolo eventuale (cfr., al riguardo, anche le

pertinenti argomentazioni dei primi giudici nel consid.8.b., pag. 25 della

sentenza impugnata).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del

gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata

oggettivamente in pericolo di vita.

Al riguardo, si ricorda che in una recente

sentenza il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di stabilire che

la nature de la lésion subie par l’intimé et sa

qualification juridique est sans pertinence pour juger si le recourant s’est

rendu coupable de tentative de meurtre. Il n’était ainsi même pas nécessaire

que l’intimé soit blessé pour qu’une tentative de meurtre soit retenue dans la

mesure où la condition subjective de l’infraction était remplie.”

(STF del 10

luglio 2012 inc.6B_246/2012 consid. 1.3)

g. Conforta la conclusione di cui sopra il fatto che, davanti ai

giudici di prime cure, AP 1 ha dichiarato:

D: Lei ha voluto colpire la vittima in una zona

particolare?

R. No, ho colpito alla cieca.

D. Quindi ha accettato il fatto che avrebbe

potuto colpirlo in zone vitali?

R: Si.” (verbale dibattimento primo grado, pag. 3)

Ne deriva che, su questo punto, l’appello va

respinto.

III. Commisurazione

della pena

13.

La Corte di prime cure ha ritenuto grave la colpa di AP 1 per i

seguenti motivi:

- futilità del movente

e facilità con cui l’autore è passato dalle mani all’uso del coltello;

- determinazione ad

uccidere dimostrata dal fatto che, dopo averla colpita per ben tre volte, ha

inseguito la vittima che si allontanava per nuovamente infliggerle una

coltellata;

- intensità

dell’esposizione a pericolo della vita della vittima visto che sarebbe bastato

un niente per causarne la morte;

- il concorso dei reati

(sentenza impugnata, consid. 7b, pag. 28).

A favore dell’imputato, la prima Corte ha poi

ritenuto i seguenti elementi:

- la mancata

consumazione del reato, cui ha, però, attribuito poco rilievo visto che AP 1 è

andato molto vicino dal provocare l’evento fatale;

- una scemata

imputabilità di grado lieve dovuta al consumo di alcol;

- il

sincero pentimento quale attenuante specifica;

- l’assenza

di precedenti da maggiorenne;

- la

giovane età e

- la

collaborazione con gli inquirenti.

Secondo la prima Corte, le circostanze elencate

avrebbero giustificato una pena detentiva di 5 anni che, tuttavia, è stata

ridotta a 4 anni nell’ottica di non ostacolare oltre misura la risocializzazione

di AP 1, i cui sforzi profusi per portare a termine la sua formazione e per

mantenere il proprio posto di lavoro sono stati favorevolmente considerati.

14.

Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo

faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro

edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi

di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV

10.

consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.

1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende

(o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione

di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più

soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;

Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,

ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art.

398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento

all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n.

18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato

(Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2

lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404.

cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

circostanze attenuanti invocate dalla difesa

15.

scemata

imputabilità

a. L’appellante sostiene, dapprima, di aver agito perché si trovava

sotto l’influsso di bevande alcoliche che gli hanno impedito di rendersi conto

che il suo gesto avrebbe potuto essere fatale e la Corte di prime cure, pur non

indicandolo espressamente nel dispositivo, ha riconosciuto che egli ha agito in

stato di scemata imputabilità lieve dovuta al consumo di alcol (cfr. consid 7

lett c pag. 28 della sentenza impugnata).

Nella sua requisitoria d’appello, la PP ha,

invece, sostenuto che all’imputato non può essere riconosciuta tale attenuante,

avendo egli bevuto pur sapendo che l’alcol lo rende aggressivo e mettendosi,

dunque, volontariamente in un simile stato alterato.

b. Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento

del fatto non era capace di valutarne il carattere

illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore

era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo

tale valutazione, il giudice attenua la pena.

Secondo giurisprudenza (cfr. DTF 122 IV 49; 119

IV 120 consid. 2b; STF 19.7.2011 in 6B_867/2010), una concentrazione di alcol

nel sangue dell’autore dal 2 al 3‰ comporta la presunzione di una capacità di discernimento ridotta e,

dunque, di una scemata imputabilità, mentre una concentrazione superiore al 3‰ comporta la presunzione di una totale

irresponsabilità (cfr., in dottrina, Bommer/Dittmann, BSK, Strafrecht I, ad

art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad.

Art. 19, n. 19; Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, ad. Art.

19, n. 27).

Un tasso alcolemico inferiore al 2‰ non riduce di principio la capacità

dell’autore di valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente di

agire secondo tale valutazione.

c. Il test dell’alcolemia effettuato sull’imputato alle ore 5.15 del 22

agosto 2009 ha permesso di accertare che egli aveva, al momento della lite, una

concentrazione di alcol in circolo da un minimo di 1.16‰

ad un massimo di 1.79‰ (cfr. rapporto del 22.08.2009 allegato al rapporto di polizia

giudiziaria del 9 novembre 2009).

Nell’ipotesi a lui più favorevole, si ha, dunque,

che AP 1 aveva - al momento dei fatti - una quantità di alcol nel sangue pari a

1.

‰, cioè una concentrazione

inferiore alla soglia del 2‰

riconosciuta come limite per poter prendere in considerazione una parziale

scemata imputabilità.

Non vi è, dunque, presunzione di una scemata

imputabilità.

Del resto, nemmeno le circostanze del caso

concreto permettono di concludere per una scemata responsabilità penale di AP 1.

Da un lato, egli ha, nel complesso, dimostrato di

ben ricordare quanto accaduto, riuscendo a descriverlo anche nei dettagli, ciò

che esclude l’ipotesi di uno stato confusionale tale da diminuire la sua

capacità di comprendere il senso delle cose, valutarne il carattere illecito e

agire di conseguenza.

Ciò è confermato dalle dichiarazioni degli amici

che hanno trascorso con lui la serata e da cui emerge che egli era, sì, ubriaco

ma, comunque, ancora in grado di rendersi conto di quel che faceva:

loro (AP 1 e V., n.d.r.) comunque erano

tranquilli, si vedeva che avevano bevuto un po’ ma non erano aggressivi.”

(G., verbale 25 agosto

2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre

2009, pag. 2)

Da come mi conosco e da come conosco i miei

amici, posso dire che io ero ubriaco come pure AP 1. La nostra ubriachezza non

era tale da non capire nulla o da non renderci conto delle nostre azioni.”

(C., verbale 25 agosto

2009, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 9 novembre

2009, pag. 3)

Ne deriva che non è, dunque, possibile ritenere che

la concentrazione di alcol nel sangue dell’imputato al momento

dell’accoltellamento fosse tale da averne determinato una scemata imputabilità,

nemmeno parziale.

Di transenna - senza che la questione necessiti

di particolari approfondimenti visto quanto precede - appare opportuno rilevare

come, avendo l’accusato stesso riconosciuto la sua piena coscienza del fatto

che quando beve tende a diventare aggressivo ed a cambiare atteggiamento

(verbale 27 agosto 2009, allegato al rapporto di polizia giudiziaria del 9

novembre 2009, pag. 12), l’aver preso con sé un coltello da offesa in una

serata in cui l’ubriacatura era pressoché programmata, rappresenta una

situazione che, quantomeno, rasenta quella dell’istituto dell’ “actio libera

in causa” dell’art. 19 cpv. 4 CP.

16.

sincero

pentimento

La difesa ha, poi, sostenuto che AP 1 ha dimostrato, nei fatti, sincero pentimento e deve, perciò, beneficiare della relativa attenuante

specifica la cui realizzazione è stata riconosciuta dai primi giudici (cfr.

consid 7 lett c pag. 28 della sentenza impugnata).

La PP, nel dibattimento d’appello, ha contestato

il riconoscimento di tale attenuante in favore dell’imputato, rilevando che

egli, ancora davanti a questa Corte, ha continuato a mentire sulla reale

dinamica dei fatti.

a. Giusta l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore

ha dimostrato con fatti sincero pentimento,

specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente

pretendere da lui.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP

corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato

semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente

per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito

simile modifica).

L’art. 48 CP si differenzia tuttavia dall’art. 64

vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di

una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, pag.

1868; STF 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP

conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48

lett. d CP (STF 6B_614/2009 del 10 agosto

2009.

consid. 1.1;6B_78/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.5; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit

commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 48, n. 24, pag.

528).

b. Se è vero che, secondo la

giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente

preso coscienza del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà

di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118

IV 342 consid. 2d pag. 349), soltanto atti

particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF

6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6S.17/2003

del 3 febbraio 2003 consid. 2.3): il sincero pentimento presuppone che l’autore

abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole.

L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve essere in

stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non

provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente.

Si richiedono, dunque, cumulativamente due

condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare,

STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il

citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del

suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura

di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008

del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3;6B_622/2007

dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1;

6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1 e riferimenti

e consid. 3a).

Se è vero che il risarcimento del danno che non

può essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato di pentimento, non

sempre basta ad integrare gli estremi dell’art. 48 let d CP (STF 6B_827/2008

del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3;

6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5;6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008

consid. 3.2;6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1;6S.146/1999 del 26

aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii; sentenza CCRP

17.2001.8

del 13 febbraio 2001 consid. 2; Wiprächtiger, Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894), è anche vero che

la dottrina auspica, nell’interesse della parte civile, un

riconoscimento generoso del sincero pentimento in caso di risarcimento

(Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 30, pag.

895; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San

Gallo 2008, ad art. 48, n. 22, pag. 277; Pellet, Commentaire romand, Code pénal

I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487; sentenza CCRP 17.2009.73 del 12

maggio 2010 consid. 4.3).

Anche il costituirsi spontaneamente alle autorità

può realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è, per esempio, il

caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni

prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet,

Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486

che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

c. In concreto, la realizzazione dei presupposti applicativi dell’art.

48.

lett. d CP è esclusa perché il materiale processuale - da cui risulta, in

particolare, che egli ha continuato a mentire su aspetti fondamentali per la

ricostruzione della dinamica dei fatti oggetto del giudizio - indica che AP 1

non ha maturato quel reale e profondo ravvedimento indispensabile per

riconoscere a suo favore l'attenuante specifica del sincero pentimento. La

completa assunzione delle proprie responsabilità con l’ammissione dei propri

gesti è, infatti, ritenuto il primo necessario passo verso un serio

ravvedimento (cfr. STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 4.7 in cui il TF ha confermato la sentenza 17.2007.70/71/72 del 14

dicembre 2007 della CCRP che ha protetto la decisione dell’istanza inferiore di

negare l’attenuante del sincero pentimento a dei correi che avevano formulato

le proprie scuse alle vittime e che erano disposti a destinare il loro peculio

al risarcimento, definendoli passi nella giusta direzione, ma non sufficienti a

fondare l'invocata attenuante, ritenuto come essi non avessero reso completa e

immediata confessione ed avessero anzi tentato di scaricarsi reciprocamente la

responsabilità maggiore per i fatti commessi; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 48, n. 20, pag. 276; cfr., pure, CARP 17.2011.114 del 24 aprile 2012 in cui è stato negato il sincero pentimento ad un autore che, pur avendo indennizzato l’unico

parente della vittima [il cui diritto ad un risarcimento era discutibile],

aveva continuato a raccontare una versione dei fatti diversa da quella

accertata in prima sede e confermata in appello).

Tuttavia, in concreto, non può essere dimenticato

che AP 1 si è assunto l’impegno di risarcire la vittima (con un importo di fr.

7'000.-) e che vi ha fatto fronte, rimborsando al padre il prestito ricevuto a

tale scopo, con uno sforzo meritorio (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).

Dell’impegno spontaneamente assunto e dello

sforzo profuso per farvi fronte, questa Corte ha tenuto conto, quale attenuante

generica ma di peso, nella commisurazione della pena ex art. 47 CP.

17.

a. Anche nell’ipotesi di conferma del reato di tentato omicidio

intenzionale, l’appellante contesta la commisurazione della pena, chiedendo che

essa venga ridotta ad una pena detentiva di tre anni, con beneficio di una

sospensione condizionale parziale.

Il procuratore pubblico chiede, invece, che la

pena detentiva sia fissata in cinque anni di detenzione.

18.

a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in

funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su

una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine

e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione,

della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari,

situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto

dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

19.

Se non sono dati i presupposti di cui agli art. 112 e segg. CP, chiunque

intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non

inferiore a 5 anni (art. 111 CP).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

Per l’art. 33 lett. a LArmi è punito con una pena

detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente

senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede,

fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce

sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite

appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed.,

Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal

I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

20.

Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima

le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten)

e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al

reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In concreto, è già estremamente grave - poiché

potenzialmente foriero di drammi - il fatto che AP 1 circolava da almeno un

paio di mesi con un coltello a serramanico in tasca (che portava con sé in

tutte le uscite) e che era, per sua stessa ammissione, pronto ad usare tale

arma. Il fatto che egli abbia dichiarato che avrebbe usato il coltello soltanto

per difesa e non per attaccare nulla muta alla gravità di tale comportamento:

anche volendo far astrazione dalla pericolosità sociale rappresentata da chi

ritiene di vivere in una sorta di Far West in cui deve farsi giustizia da solo,

i fatti per cui AP 1 è a giudizio oggi dimostrano come il suo personale

concetto di difesa sia eccessivamente ampio e, quindi, confermano la gravità

della sua colpa già solo per questa circostanza.

Grave è pure il fatto che egli girasse armato

anche nelle molte sere in cui era previsto l’uso e l’abuso di alcolici che egli

sapeva lo avrebbero reso aggressivo.

Il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente

molto grave. E questo già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una

buona dose di fortuna che i colpi di coltello sferrati alla cieca dall’imputato

sulla parte superiore del corpo della vittima - e, quindi, in una zona dove

risiedono importanti organi vitali - sono rimasti soltanto potenzialmente

letali e non hanno determinato il decesso della vittima. Altrettanto grave,

oltre al fatto di portare in tasca un’arma potenzialmente pericolosa durante

una serata da trascorrere con la fidanzata e gli amici, è la facilità con cui AP

1.

ha utilizzato il coltello: al momento in cui, nella colluttazione con la

vittima, si è trovato in una situazione di asserita ma non reale difficoltà (a questo

proposito, va ricordato che nell’aggressione AP 1, aiutato dal cugino, godeva

di una situazione di superiorità numerica), non ha esitato un istante a

utilizzare l’arma, colpendo alla cieca la sua vittima per ben tre volte. Qualifica,

poi, ulteriormente la sua colpa il fatto che egli ha inseguito la vittima che,

già ferita, si allontanava per nuovamente colpirla, poiché ciò evidenzia una

particolare determinazione a fare del male.

Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va

considerato, ad attenuazione della colpa di AP 1, il fatto che il tutto è

durato pochi secondi e il fatto - il cui valore attenuante non può essere

banalizzato visto il bene protetto dall’art. 111 CP - che la vittima non si è

effettivamente mai trovata in pericolo di vita e la circostanza che il danno

causato è stato contenuto visto che VIT. é tornato in salute in tempi

relativamente brevi.

Dal profilo soggettivo rilevante è il fatto che AP

1.

ha agito per motivi estremamente futili, anche se il significato di disprezzo

e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe leggere in questo movente non

va assolutizzato, visto che il condannato ha estratto il coltello, non tanto

per vendicare “l’affronto” subito dal cugino l’anno precedente - ciò che

sarebbe gravissimo e giustificherebbe la qualifica di assassinio (nella forma

del tentativo) - ma lo ha fatto soltanto dopo che il suo gesto “riparatore” (lo

schiaffo dato a VIT.) - sconsiderato e inutilmente provocatorio - ha dato il

via ad una colluttazione. In relazione al movente, la sua colpa rimane,

comunque, grave ritenuto come la sproporzione delle forze in gioco durante la

colluttazione (2 contro 1) escluda dal movente qualsiasi altra volontà che non

quella di fare del male: l’utilizzo del coltello nelle circostanze e modalità

descritte dimostra come AP 1, in quel momento, volesse fare del male ad un uomo

che nulla di serio aveva fatto né a lui né al cugino dopo averlo gratuitamente

provocato. Non va, infatti, in questo ambito dimenticato - perché questo

aggrava la colpa di AP 1 - che VIT., quella sera, se ne stava tranquillamente

per i fatti suoi e che nulla sarebbe successo se AP 1 non lo avesse provocato.

In questo ambito - cioè, in relazione alle

circostanze soggettive del reato di cui AP 1 risponde - va, poi, considerato

che egli ha agito dopo avere ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: pur

se il suo stato non giustifica il riconoscimento di una scemata imputabilità (cfr.

consid. 15), va, comunque, considerato, a leggera attenuazione della sua colpa

che, in qualche modo, l’alcol ha indebolito i suoi freni inibitori.

Ora, tutto considerato, la colpa dell'imputato

risulta essere di intensità da mediamente grave a molto grave.

Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo

diretto e se l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale

nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla

colpa dell'autore, colpevole anche di infrazione alla Legge sulle armi, sarebbe

stata una pena detentiva aggirantesi sui 15 anni (cfr. sentenze TPC inc. 72.2009.89

(cfr. sentenze CARP inc. 17.2011.108, 17.2011.114, 17.2011.138).

Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato

consumato ma solo tentato, che si è trattato sì di un tentativo di grande

intensità (dove la tragedia è stata evitata grazie a una buona dose di

fortuna), ma che, concretamente, la consumazione del reato era lontana dal suo

verificarsi e che non ci sono state conseguenze particolarmente gravi per la

vittima, la pena va ridotta sino a 10 anni.

Occorre poi ancora considerare, in favore di AP 1

che egli ha agito con dolo eventuale. Tuttavia, la particolare e sconcertante

determinazione nell’agire, evidenziata dalla coltellata inferta quando la

vittima già ferita si stava allontanando - determinazione che potrebbe quasi

far pensare ad un dolo diretto (anche se solo momentaneo) - non permette una

riduzione particolarmente sensibile della pena: al riguardo, adeguata appare

essere una riduzione di 2 anni.

Tenuto conto, infine, dell’alcol ingerito da AP 1

prima dei fatti, adeguata appare essere, in funzione delle circostanze legate

ai reati di cui risponde, una pena di 7 anni e 9 mesi.

In applicazione dei principi suesposti, la pena

così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).

In quest’ambito, vanno considerati, ad ulteriore attenuazione della colpa, da

un lato, la giovane età di AP 1 (da poco diciottenne al momento dei fatti), la

sua conseguente immaturità e una certa sensibilità alla pena, poiché egli

passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni più belli,

rischiando anche di compromettere la serena situazione personale e lavorativa

conquistata in questi ultimi due anni. Ma, soprattutto, vanno considerati, ad

attenuazione della sua colpa, il fatto che egli ha, comunque, risarcito la sua

vittima e che, in questi anni, ha tenuto un buon comportamento. E’, inoltre, da

considerare a suo favore il fatto che egli si è costituito, anche se è vero

che, quando lo ha fatto, non poteva non essere cosciente del fatto che - già

solo per aver agito, in pratica, nella sua città e alla presenza di numerosi

testimoni - egli sarebbe ben presto stato identificato.

Non può invece essere considerata a suo favore

l’assenza di precedenti: la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che

l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr.

DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2). Né può essere ritenuto come elemento attenuante

il comportamento di AP 1 durante l’inchiesta: egli non ha, in effetti,

veramente collaborato ritenuto come, ancora in questa sede, egli abbia negato

l’evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo.

Tutto ciò considerato, dunque, ad AP 1 viene,

oggi, inflitta la pena detentiva di 5 anni.

Riguardo il criterio della risocializzazione, si

osserva come, per costante giurisprudenza, esso non permetta sconti rilevanti

visto che la pena deve, in ogni caso, essere commisurata in funzione della

colpa.

Ritenuto come, in concreto, la sanzione non possa

- pena un’inaccettabile banalizzazione del reato di cui AP 1 risponde - essere

contenuta nei limiti entro i quali è possibile una sua sospensione condizionale

(anche parziale), tale criterio non può trovare applicazione.

21.

Non si pone, vista la durata della pena pronunciata, il tema di una sospensione

condizionale.

22.

Confisca

La confisca di tutto quanto posto in sequestro

decisa in prima sede, rimasta incontestata, è passata in giudicato e non

necessita di approfondimenti in questa sede.

23.

Tasse e

spese

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,

posti a carico di AP 1 per l'appello principale, mentre per l'appello

incidentale essi vanno posti interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77,

80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

12, 19, 22, 40, 47, 48, 49,

51, 111 CP

33 lett. a LArmi,

32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello principale è respinto, mentre è accolto l’appello

incidentale.

Di conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. tentato

omicidio, per avere, il 21/22 agosto 2009, nottetempo, a __________, tentato di

uccidere VIT. colpendolo 4 volte con un coltello a serramanico nella regione

della tempia sinistra, braccio sinistro, emitorace sinistro e al dorso nella

regione paravertebrale destra;

1.1.2. infrazione alla Legge federale sulle armi, per avere, nel periodo da

inizio agosto 2009 fino al 22 agosto 2009, a __________, senza diritto posseduto un coltello a serramanico, avente una lama di 5,6 cm e una lunghezza totale di 14.4 cm.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi

relativi al processo di prima istanza.

2. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti interamente a carico dell’appellante.

Non si accordano ripetibili.

3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti interamente a carico dello Stato. Non

si accordano ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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