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Decisione

17.2012.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in

particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni,

con decreto 9 luglio 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti

che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP

1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art.

406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dal patrocinatore

dell’appellante il 26 luglio 2012.

Il 30 luglio 2012 AP 1 ha, inoltre, personalmente presentato a questa Corte un

complemento di motivazione.

L. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 6 agosto

2012, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.

Con scritto 7 agosto 2012, il giudice di prime cure, ha comunicato di non avere

osservazioni in merito alle motivazioni d’appello e di rimettersi al giudizio

di questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la

procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente

contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la

sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono

essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura

penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,

pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.

560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc.

6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF

137.

I 1 consid. 2.4 pag. 5; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid.

2.1

pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit., ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione

dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,

pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo

incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della

verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,

ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

Si osserva preliminarmente che - così come deciso dal primo giudice (cfr.

ordinanza sulle prove 7 marzo 2012, PRPEN inc. 10.2010.499, act. 9) e non

contestato dalle parti - il presente procedimento penale non ha per oggetto il

mancato ossequio dell’ordine di allontanare la gru ed è, dunque, circoscritto

al mancato ossequio, da parte di AP 1, dell’ordine di rimozione delle altre

infrastrutture di cantiere.

3.

AP 1 sostiene di non essersi reso colpevole del reato di disobbedienza a

decisioni dell’autorità ritenuto che l’ordine impartitogli dal Municipio di __________

non era abbastanza preciso per essere assortito della comminatoria di cui

all’art. 292 CP.

3.1

Nel giudizio impugnato, il primo giudice - ponendo l’accento

sull’obiezione dell’accusato secondo cui l’ordine impartito dall’autorità

comunale “non era chiaro perché non specificava quali infrastrutture

togliere” - ha precisato che dagli atti non risulta che l’imputato non

abbia compreso quanto impostogli dall’autorità comunale con risoluzione del 26

giugno 2009, né che egli abbia chiesto delucidazioni in merito. In particolare -

ha ancora osservato il pretore - durante il suo interrogatorio dinanzi il

sostituto procuratore pubblico, AP 1 non ha palesato alcun dubbio in merito

alle infrastrutture da cantiere che dovevano essere rimosse.

Pertanto, ha concluso il pretore, sollevare solo in aula obiezioni

sull’imprecisione dell’ordine è, “oltre che strumentale, contrario ai

principi della buona fede” (sentenza impugnata, consid. 7g pag. 7).

3.2

Nel suo gravame l’appellante sostiene che, così come risulta dalle

varie risoluzioni municipali che si sono susseguite, l’intenzione dell’autorità

comunale non poteva che riferirsi all’allontanamento della gru (comunque non

oggetto del procedimento penale), ritenuto che dette risoluzioni non hanno mai

specificato quali fossero le altre infrastrutture di cantiere che dovevano

essere rimosse. Addirittura - spiega l’appellante - la risoluzione del 9

settembre 2009 nemmeno faceva riferimento ad altre infrastrutture di cantiere e

si limitava ad ordinare l’allontanamento della gru (motivazione d’appello, pag.

2-4).

L’appellante sostiene poi che, in ogni caso, dal momento che l’ordine

impartitogli dall’autorità non specificava quali infrastrutture di cantiere,

oltre la gru, dovevano essere allontanate, lo stesso non rispondeva alle

esigenze di precisione richieste da dottrina e giurisprudenza per

l’applicazione dell’art. 292 CP per cui, vista la “mancanza di descrizione e

definizione dell’azione da compiere”, il reato non può ritenersi realizzato

né dal profilo oggettivo né dal profilo soggettivo (motivazione d’appello, pag.

2-6).

Con riferimento all’osservazione del pretore secondo cui il fatto di aver

contestato solo in aula l’imprecisione dell’ordine municipale è “strumentale”

e “contrario alla buona fede”, l’appellante ha ancora rilevato come sia “indifferente

quando il prevenuto solleva l’eccezione”, potendo la stessa essere

sollevata anche dinanzi al giudice di merito, ovvero dinanzi all’autorità

preposta a giudicare la fondatezza del decreto d’accusa (motivazione d’appello,

pag. 5).

3.3

Si rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni

dell’autorità giusta l’art. 292 CP chiunque non ottempera a una decisione a lui

intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto

comminatoria della pena prevista nello stesso articolo.

Il disposto non definisce direttamente il comportamento punibile, ma solo

attraverso il rinvio al contenuto di una decisione. Pertanto la realizzazione

dell’infrazione presuppone che il comportamento ordinato dall’autorità sia

descritto con sufficiente precisione di modo che il destinatario sappia

chiaramente ciò che deve fare o ciò da cui si deve astenere. Questa esigenza di

precisione è una conseguenza del principio nullum crimen sine lege di

cui all’art. 1 CP (cfr. DTF 127 IV 119 consid. 2a, 124 IV 297 consid. 4d; STF

del 5 marzo 2009, inc.6B_896/2008 consid. 1, STF del 6P.84/2003 consid. 3.1;

Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad

art. 292 n. 49). L’esigenza di precisione non si oppone tuttavia

all’interpretazione del testo dell’ingiunzione che dovrà avvenire secondo buona

fede e muovendo dal suo tenore letterale (DTF 105 IV 278 consid. 2a; STF del 2 maggio 2005, inc.6P_182/2004, consid. 3.2.1; STF del 5 marzo 2009, inc.6B_896/2008 consid. 1).

In alcuni casi il Tribunale federale ha ritenuto sufficientemente precisa

un’ingiunzione dopo aver rilevato come il suo destinatario, dopo averla

ricevuta, non avesse in nessun modo reagito e non avesse, in particolare,

chiesto chiarimenti all’autorità che l’aveva emanata (cfr. DTF 127 IV 119

consid. 2b; 124 IV 297 consid. 4d).

3.4

La risoluzione municipale del 26 giugno 2009 (la cui esclusiva

inosservanza è stata ritenuta dal pretore costitutiva del reato di cui all’art.

292.

CP), faceva ordine all’appellante, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di “procedere

spontaneamente all’allontanamento della gru di cantiere e di tutte le

infrastrutture di cantiere, il tutto e meglio come alla risoluzione 22 gennaio

2004.

del Municipio di __________, entro il 30 settembre 2009”.

La risoluzione 22 gennaio 2004, richiamata nella suddetta decisione, faceva

dal canto suo ordine a AP 1 di allontanare “tutte le infrastrutture di

cantiere, compresa la gru”.

Ora, dal tenore delle summenzionate decisioni risulta chiaramente che l’ordine

del Municipio di __________, diversamente da quanto preteso dall’appellante,

non si riferiva unicamente all’allontanamento della gru presente sul fondo n__________,

ma si riferiva pure all’allontanamento di tutte le altre infrastrutture di

cantiere che ancora si trovavano su quel terreno. Così come formulata

l’ingiunzione era certamente sufficientemente precisa e permetteva senz’altro

al suo destinatario di comprenderne la portata e di conformarsi alla stessa.

Del resto - come a ragione sottolineato dal primo giudice - la circostanza

secondo cui l’ordine dell’autorità comunale era sufficientemente chiaro, è

confermato dal fatto che AP 1 - durante il suo interrogatorio dinanzi il

sostituto procuratore pubblico - non ha manifestato alcun dubbio sulle

infrastrutture che andavano allontanate dalla sua proprietà (cfr. verbale

d’interrogatorio AP 1 del 7 aprile 2010, AI 5, pag. 2 in cui l’appellante dichiara che “per quanto attiene la gru, la stessa è stata allontanata (…)

nel mese di novembre 2009. (…). Invece per quanto riguarda le ulteriori

infrastrutture di cantiere, le stesse sono rimaste sulla particella n. __________

conformemente a due sentenze del Consiglio di Stato”). Oltretutto nemmeno

risulta dagli atti che l’appellante, dopo aver ricevuto il suddetto ordine,

abbia preso contatto con il Municipio di __________ per chiedere chiarimenti

sulle infrastrutture di cantiere che dovevano essere rimosse.

3.5

Visto quanto precede e ritenuto come, per il resto, sia pacifico

che AP 1 non ha dato seguito all’ordine di rimuovere le infrastrutture di

cantiere impartitogli dall’autorità comunale sotto comminatoria dell’art. 292

CP (cfr. al riguardo la decisione di constatazione 7 ottobre 2009 del Municipio

del Comune di __________, allegata alla denuncia penale 13 ottobre 2009 della

stessa autorità, cfr. anche il summenzionato verbale d’interrogatorio, AI 5,

pag. 2 in cui AP 1 ammette che le ulteriori infrastrutture “sono rimaste

sulla particella n. __________”; cfr. anche il complemento di motivazione

presentato dall’appellante, pag. 6, in cui egli afferma che “sul fondo __________giace

ancora una baracca”), forza è concludere che egli si è reso colpevole del

reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

4.

Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica

contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di

fr. 1’000.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.

La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.

art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di

valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

5.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

47, 106 e 292 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di disobbedienza a

decisioni dell’autorità per non avere ottemperato alla

decisione con cui gli veniva ordinata la rimozione di tutte le infrastrutture

di cantiere site sul fondo n. __________;

e meglio come descritto nel DA 3519/2010 del 16

agosto 2010 e precisato nei considerandi.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 1’000.- (mille).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 1’050.-, sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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