Lexipedia

Decisione

17.2012.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2013Italiano188 min

Source ti.ch

Fatti

i cui crediti sono stati ammessi dalla Corte.

Con la

sentenza di condanna sono infine state ordinate le seguenti misure:

- la confisca di fr. 295'808.55 e di fr. 2'500.- oltre che dei

saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...],presso

la Banca [...],di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].

Questi importi, previo soddisfacimento di tasse e spese di

giustizia, sono stati devoluti a favore degli accusatori privati di cui sopra,

in proporzione ai rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e

spese legali;

- il dissequestro dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del fondo base

di [...]in favore dell’Ufficio esecuzione di [...]affinché proceda alla loro

realizzazione.

Sull’eventuale eccedenza della realizzazione, dopo

soddisfacimento dei creditori ipotecari, è stato pronunciato il sequestro

conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio indicato

in precedenza. Tale eventuale eccedenza va in seguito devoluta in favore degli

accusatori privati citati in proporzione dei rispettivi crediti in capitale,

senza computo di interessi e spese legali;

- il dissequestro in favore della Comunione dei comproprietari del Condominio

ACPR 10 e della Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 9 della

documentazione sequestrata concernente i condominii in questione. E’ fatto

carico agli amministratori, senza aggravio di spese per lo Stato, di

individuare nella massa della documentazione sequestrata quella di loro

pertinenza;

- il mantenimento del sequestro conservativo su tutti gli altri

beni ed oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa, ivi compresi in

particolare le cartevalori, nonché le opere d’arte e i mobili, a garanzia del

risarcimento compensatorio. L’eventuale provento dell’eventuale realizzazione

di questi beni va in seguito devoluto, dedotte le spese, in favore degli

accusatori privati di cui sopra in proporzione dei rispettivi crediti di

capitale, senza computo di interessi e spese legali.

B. In

data 26 aprile 2012 A. _______ ha annunciato l’intenzione di appellare la

sentenza. Il 16 luglio 2012 egli ha introdotto la dichiarazione d’appello

specificando che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della

procedura (appello parziale e limitato ad alcune parti del giudizio), è

impugnata l’intera sentenza di primo grado e che, protestate tasse, spese e

ripetibili di appello, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e così

riformata:

“1. A. _______ è prosciolto dalle

imputazioni di cui all’atto di accusa n. [...]del 20 dicembre 2010, così come

da qualsiasi altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella

predetta promozione dell’accusa.

2.

Le istanze di indennizzo degli accusatori

privati ed eventuali loro pretese di diritto civile sono integralmente

respinte.

3.

E’ ordinato il dissequestro di tutto

quanto in sequestro, a favore di A. _______, rispettivamente a favore di coloro

che furono destinatari degli ordini di sequestro.

4.

Tassa di giustizia e disborsi sono a

carico dello Stato, che rifonderà a A. _______ l’importo di fr. … a titolo di

indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP.”.

Contestualmente

alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha notificato tre nuove prove, e

meglio le audizioni testimoniali di [...], del signor [...]e dell’avv. [...].

Il 27 aprile 2012 anche il compianto procuratore

pubblico ha annunciato la sua volontà di appellare, confermata con la dichiarazione

del 22 giugno 2012, con la quale ha chiarito che la sua impugnazione concerne

unicamente la commisurazione della pena e la concessione della sospensione

condizionale parziale alla stessa, in quanto chiede che a A. _______ sia

comminata una pena di tre anni di detenzione da espiare.

C. In

data 21 settembre 2012 l’avv. DI 1 ha comunicato alla scrivente Corte che i

precedenti patrocinatori d’ufficio dell’accusato hanno deciso di rimettere il

mandato in quanto il rapporto di fiducia tra loro ed il cliente è venuto meno

ed ha postulato la ratifica del suo subingresso nel mandato di patrocinio

d’ufficio. Richiesta implicitamente accolta.

Il 17 dicembre 2012 il difensore ha informato il

tribunale della sua intenzione di limitare l’appello ad alcuni aspetti, mentre

per gli altri i fatti possono essere considerati ammessi. In modo particolare

ha dichiarato di non contestare i punti n. 1.1.-1.6. e 2 dell’AA, di non

contestare nei fatti il punto n. 3.2. dell’AA, ma di riservarsi di verificare

se esista un danno per i condomini, di contestare la rilevanza penale della

fattispecie di cui al punto n. 4.1. dell’AA. In tal modo rimette in discussione

i dispositivi n. 1, 3.1., 3.2., 4, 5, 7, 8 e 11 del dispositivo della sentenza.

Il 7 gennaio 2013 lo stesso avv. DI 1 ha inviato una nuova precisazione, specificando che il punto 8 del dispositivo relativo alle confische

avrebbe necessitato di particolare approfondimento. Contestualmente, onde poter

far luce sulla questione, ha invitato la Presidente a voler accertare, per mezzo di una richiesta al Ministero pubblico, l’origine degli importi sequestrati per

contanti e di quelli risultanti sui vari conti bancari indicati nel dispositivo

della sentenza, precisando anche dove gli importi relativi alle vendite degli

appartamenti del condominio ACPR 9 siano finiti, ritenuto che ai tempi

l’Ufficio fallimenti e il Ministero pubblico si erano accordati affinché l’avv.

DI 1 versasse il denaro al Ministero pubblico e non all’Ufficio fallimenti

presso il quale era stato aperto il fallimento della succursale svizzera della ACPR

8.

Con decreto del 28 febbraio 2013 l’istanza

probatoria del 16 luglio 2012 è stata respinta, mentre quella del 7 gennaio

2013 è stata accolta, sicché è stato ordinato al Ministero pubblico di produrre

un rapporto sull’origine del denaro sequestrato e sulla destinazione di quello

incassato dalle vendite degli appartamenti.

Il 15 marzo 2013, la difesa ha formulato

un’ulteriore istanza probatoria, chiedendo di prevedere la presenza dell’allora

responsabile dell’EFIN TE 1 durante tutto il dibattimento per aiutare ad

affrontare i punti di fatto da esaminare e per il reperimento degli atti che

sono alla base dell’accusa. Con decreto del 7 maggio 2013 l’istanza è stata

accolta e la presenza del commissario TE 1 è stata ordinata nella forma

dell’audizione testimoniale.

D. Con

scritti 12 giugno 2013, rispettivamente 14 giugno 2013, gli avv. RAAP 4, RAAP 3

e RAAP 2, hanno formalmente postulato l’assegnazione ai loro assistiti degli

importi e beni confiscati conformemente a quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1

CP, e dichiarato di cedere allo Stato la relativa quota dei loro crediti, art.

73 cpv. 2 CP.

L’avv. RAAP 3 e l’avv. RAAP

2 hanno parimenti preannunciato la loro assenza al dibattimento, chiedendo la

conferma della sentenza di primo grado.

Esperito il

pubblico dibattimento il 18 e 19 giugno 2013 durante il quale:

- il procuratore

pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello dell’accusato e

l’accoglimento, pure integrale, del suo appello;

- il

patrocinatore degli accusatori privati Comunione dei comproprietari del

Condominio ACPR 9 e Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10 ha chiesto la conferma

dei dispositivi n. 5.5., 5.6., 7., 8., 9., 10. e 11., con cessione della

relativa quota del proprio credito allo Stato ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 CP.

Ha precisato che dalla parte di provento da dare agli AP si dovrà dedurre

quanto essi hanno già percepito. Non si è opposto alla richiesta della difesa

dell’imputato volta a che fr. 479'006.- vengano riconosciuti di spettanza della

ACPR 8;

- A.

_______ ha confermato le richieste di giudizio così come esposte nella

dichiarazione d’appello e negli scritti che vi hanno fatto seguito ;

Ritenuto in

fatto

ed in diritto

I. Potere

cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro

le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,

al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare

le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto

modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc.6B_715/2011,

consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc.6B_404/2012, consid. 2.1; cfr.,

inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,

pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del

giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art.

404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti

impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo

cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si

estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati

(enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il

controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale

non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di

secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo

l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato

irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le

esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore

che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio

controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc.

6B_404/2012, consid. 2.2).

2. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio

della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio

secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto

quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato

(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti

(art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali

(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione

tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori,

anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti

e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o

dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di

procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24;

Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea

2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5;

Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n.

47).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti

irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il

profilo giuridico non sono oggetto di prova.

3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405

consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e

giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo

di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base

di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,

equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147,

consid. 4).

In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna

soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise

e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può

essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.

Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309

cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il

principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti

possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue

soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato

a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore

probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia

401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad

art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72).

Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove

significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la

deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella

di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di

quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009; STF del 10

maggio 2010 inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc.6B_936/2010; Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n.

744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio

convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo

approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op.

cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art.

10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10,

n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione

(STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come

sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere

di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30

marzo 2007 inc.6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;

STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124

IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così

come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio dell’in

dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe

dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;

124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9

ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008

del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002

consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e

nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op.

cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers,

Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag.

80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;

Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.

73).

Considerandi

II. L’accusato

e le sue società

6.

A. _______ è nato il [...] a [...], in [...], dove suo padre,

ufficiale veterinario dell’esercito fascista, era stato distaccato insieme alla

madre. Nel 1943 la famiglia [...]ha lasciato l’Africa per rientrare in patria,

a Catania, ove è restata sino al 1950, quando si è spostata a Vicenza per un

paio d’anni e, poi, a Roma, per concludere il suo periplo tornando alla

capitale siciliana.

Proprio a Catania,

nell’anno scolastico 1958-1959, l’imputato ha conseguito la maturità scientifica

e, nel 1965, si è laureato in economia e commercio presso la locale università.

A. _______ è cittadino [...]e,

dal 1996, [...]. E’ divorziato, ha un figlio, [...], ormai adulto, che vive a [...],

un fratello, AB1, trasferitosi in Ticino nel 2009 ed una sorella che risiede

ancora a Catania.

Egli è incensurato.

Professionalmente,

l’imputato ha avuto una parabola che egli stesso ha così riassunto:

Devo dichiarare che da quando ho iniziato a

lavorare ho avuto 10 anni di successo, poi, arrivato in Svizzera, 20 anni di

grande successo, poi 10 anni di vicissitudini e, infine, 10 anni drammatici.

Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato isolato anche da un punto di vista

sociale oltre che da quello economico e lavorativo.”

(verbale dib. appello 18

giugno 2013, pag. 3).

Prendendo spunto da questa

frase, appare opportuno analizzare l’istoriato della carriera del prevenuto e

delle sue società suddividendolo nelle sue varie fasi. In questo modo sarà

possibile disporre degli elementi necessari a poter comprendere le circostanze

che hanno portato alla commissione dei reati.

A. Gli inizi in Italia e

l’arrivo in Ticino

Conseguita la laurea, nel 1966, A. _______, dopo una breve tappa intermedia a Milano, è emigrato a Roma, divenendo responsabile

di un gruppo di agenti pubblicitari della [...]. Nel 1970 è diventato

responsabile della sede capitolina della F.3.3., una società del [...].

Nel

1972-73, poiché a suo dire in Italia le condizioni politiche per la gestione

patrimoniale erano peggiorate, non essendo più possibile investire in titoli e

valuta esteri, il prevenuto ha deciso di tentare nuove vie. In occasione di una

visita a Lugano, dove il gruppo F.3.3. aveva da poco aperto ACPR 11 (iscritta a

RC l’11 agosto 1972) si è reso conto che la piazza finanziaria svizzera, in

generale, e luganese, in particolare, era molto interessante, e così ha chiesto

ed ottenuto di essere trasferito in Ticino quale direttore generale della ACPR

11.

al posto di quello attivo a quel momento, che faceva la spola tra Lugano e

Torino e che è quindi rientrato alla sede principale.

ACPR 11 aveva inizialmente

3.

dipendenti e si occupava solo di attività amministrativa e contabile, mentre quella

fiduciaria era svolta dalla F.3.3.. Il suo scopo iscritto a

registro di commercio era

“L'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari

di ogni genere, in particolare la gestione di patrimoni mobiliari e

immobiliari, l'amministrazione, la contabilità e la stesura di bilanci di

società, l'attuazione di depositi fiduciari, la domiciliazione di società;

l'assistenza, la consulenza per operazioni di finanziamento per conto di terzi;

la partecipazione a società e imprese commerciali, industriali e finanziarie.

La promozione immobiliare, la consulenza tecnica immobiliare, la direzione

lavori, la progettazione, le perizie immobiliari. La consulenza assicurativa.”.

Il primo consiglio d’amministrazione era composto

dall’avv. [...], presidente, A. _______, vicepresidente e delegato e [...],

membro. Nel 1998 al primo è subentrato, in veste di presidente, [...], mentre

al terzo l’avv. [...](VI dell’avv. [...], T9, pag. 1; invero sull’estratto RC

consultabile in internet non compaiono i nomi di [...]e [...], ma le

affermazioni del teste sono credibili e confermate da A. _______).

In

seguito A. _______ è stato raggiunto in Ticino dall’amico ed ex direttore

generale di F.3.3..

A

gennaio del 1978, sempre sotto il cappello di F.3.3., su richiesta delle

autorità elvetiche, è stata costituita la [...], che ha rilevato l’attività di F.3.3..

Dopo

un paio d’anni, A. _______ e [...] hanno acquistato da F.3.3., ceduta dagli [...]

ad un gruppo bancario, le due società ticinesi.

Con l’introduzione della Legge cantonale

sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1984, il prevenuto ha

ottenuto l’autorizzazione quale fiduciario finanziario, commerciale ed

immobiliare.

B.

L’ascesa di ACPR 11 sotto la conduzione di A. _______

Nel

1982.

i due soci hanno deciso di percorrere strade separate. Ritenuto che a quel

momento, oltre alla gestione patrimoniale per conto terzi, ACPR 11 si occupava

delle attività immobiliari svizzere, mentre [...] gestiva il patrimonio

immobiliare negli Stati Uniti, A. _______ ha rilevato la prima lasciando ad [...]

la seconda.

Nella

sua nuova avventura, il prevenuto è stato inizialmente accompagnato dall’avv. [...]

e dal fiduciario [...], i quali, dopo un aumento del capitale azionario, sono

entrati a far parte della società con una quota del 18%, rispettivamente 10%.

Il

grosso del capitale iniziale era stato fornito al 99% da clientela italiana,

giunta attraverso la mediazione di consulenti legati a F.3.3.. In seguito

l’acquisizione è stata curata da A. _______, per il tramite di commercialisti

del Nord Italia (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).

I

prodotti offerti dalla società erano sostanzialmente investimenti fiduciari

bancari, fiduciari F.1.1., titoli azionari e obbligazionari (VI imputato, verb.

dib. d’appello, pag. 5).

C.

L’operazione immobiliare [...]

Già

nel 1978, quindi ancora sotto la proprietà F.3.3., l’imputato ha iniziato la

grossa operazione immobiliare F.1.1., cioè quella relativa

alla rivalorizzazione della grande proprietà situata sulla [...], in territorio

di [...], un tempo appartenuta al principe [...], nell’ambito della quale sono

stati ristrutturati o costruiti a nuovo l’omonimo [...] ed i condominii ad esso

collegati: la [...], la Residenza [...], Il ACPR 10, ACPR 9, la Residenza [...],

l’Hotel Residenza [...], l’hotel [...], i terreni Residenza [...]e Residenza [...].

L’affare

è stato interamente gestito da A. _______, con l’assistenza dell’avv. [...].

Come

dichiarato dall’imputato stesso:

F.1.1. si è capitalizzata negli anni ‘78/’80 con

un capitale azionario iniziale di 12 mio di franchi messo F.3.3. da e quindi da

me. In seguito, vi è stato un aumento di capitale sottoscritto da clienti sino

ad arrivare a credo 24 mio di franchi. Siamo a metà degli anni ‘80. Poi la

liquidità è stata accresciuta con fiduciari F.1.1. che venivano remunerati al

tasso di mercato. Questi fiduciari sono stati comprati dai clienti ACPR 11.

L’avv. [...], in rappresentanza di [...], è entrato come finanziatore nella

seconda metà degli anni ’80, investendo 20 mio di franchi in fiduciari F.1.1..

La liquidità immessa in F.1.1. è arrivata sino a 60 mio di franchi di cui 48 di

clienti e 12 miei.

(VI imputato, verb. dib.

d’appello, pag. 5).

D.

Le società connesse a ACPR 11

Nell’orbita

di ACPR 11 si sono trovate, oltre a F.1.1., altre società riconducibili

all’appellante e da lui costituite, quali la F.4.4., la F.2.2., F.5.5., [...] e

F.3.3. (decisione 24 novembre 2004 della CFB, AI 1, pag. 2).

[...], fondata nel 1984,

era una società che si occupava, come lo dice la ditta stessa, della

concessione di leasing, in modo particolare su veicoli a motore. Essa ha avuto

un’attività abbastanza limitata nel tempo ed è stata radiata nel novembre del 2010 in applicazione delle disposizioni dell’art. 155 ORC.

F.4.4., fondata a fine

1991, deteneva tutte le 500 azioni di ACPR 11 e, dopo l’intervento della

commissione federale delle banche (CFB) di cui si dirà in seguito, si è

occupata della gestione dei condominii. Con decreto del 13 giugno 2006 è in

seguito stata dichiarata in fallimento.

La F.2.2. era una società

che A. _______ ha rilevato con altra ditta ([...]) dall’avv. [...] nel 2006,

alla quale, dopo aver cambiato il nome, ha affidato il capitale azionario della

F.4.4.. Essa ha poi sostituito quest’ultima nell’amministrazione dei

condominii. La F.2.2. è stata messa in fallimento il 9 settembre 2010.

[...] si occupava della

gestione dell’albergo [...]ed è stata radiata dal registro di commercio il 6

aprile 2009, dopo essere stata messa in liquidazione.

F.3.3. era una società di

proprietà di A. _______ e AB1(per l’80%, rispettivamente 20%) utilizzata dalla ACPR

11.

per la sottoscrizione e la gestione in via fiduciaria di azioni e

obbligazioni F.1.1..

F.5.5., era un veicolo

societario esterno a ACPR 11, cioè una società che serviva a A. _______ per

determinate operazioni, come illustrato dal commissario TE 1 (verb. dib. d’appello,

pag. 9). Il capitale azionario ammontava a fr. 2'500'000.- e l’azionariato era

inizialmente molto diversificato. Sulla situazione al momento della commissione

dei reati si dirà in seguito.

E. L’apice

Con il tempo ACPR 11, anche

grazie, oltre a quelle immobiliari, ad alcune operazioni finanziarie azzeccate,

quali l’appoggio all’entrata in borsa della [...]che ha reso un buon 20%, molti

investitori si sono avvicinati a A. _______ ed alla sua società, tanto che essa

è giunta ad amministrare, a fine anni ’80, gli averi di ben 200 clienti ed un

patrimonio di circa fr. 110/120 milioni (VI imputato, verb. dib. d’appello,

pag. 5).

Con le sue attività di

gestione patrimoniale, amministrazione immobiliare, amministrazione di società

e con un ufficio tecnico e di direzione lavori proprio, il gruppo ACPR 11 è

arrivato ad avere sino a 40 dipendenti.

F. Investimenti F.6.6.

A partire dal 1983 ACPR 11 ha proposto ai suoi clienti, tra le varie cose, investimenti fiduciari nella F.6.6., una società

canadese del [...], con uffici nelle principali città del paese, che finanziava

progetti immobiliari garantiti da ipoteche di 1° e 2° rango, prevalentemente su

centri commerciali, parchi di divertimento e strutture alberghiere.

Il gruppo F.6.6. ha goduto

di grande considerazione a livello internazionale sin dagli inizi degli anni

’80 ed era considerato solido ed in continuo sviluppo fino a quando,

inaspettatamente, il 26 febbraio 1992 non ha chiesto una moratoria

concordataria, procedura che si è poi conclusa con la pronuncia, il 9 luglio

1992, del fallimento con effetto retroattivo al 26 marzo 1992 (rapporto EFIN,

AI 587, pag. 8).

Il fallimento è stato anche

per ACPR 11 un fulmine a ciel sereno, F.6.6. non vi erano mai stati problemi di

sorta e, soprattutto, che pochi mesi prima dello stesso aveva ricevuto un

rapporto dalla società di revisione F.7.7. che ne attestava la solidità e la

solvibilità.

A quel momento l’ammontare

complessivo investito dai clienti ACPR 11 in fiduciari F.6.6. ammontava a circa fr. 6 Mio:

Sono venuto a conoscenza dell’esistenza della

società F.6.6. dal signor [...] presentatomi dall’avv. [...], quest’ultimo vice

presidente di F.6.6.. [...] mi è stato presentato nell’ ’82. In seguito, dopo aver

esaminato attentamente la società e la sua attività (l’esame è stato effettuato

da me e dai responsabili della gestione), abbiamo deciso di cominciare ad

investire con dei fiduciari. Questi investimenti sono stati effettuati

sull’arco di quasi 10 anni fino al fallimento della società. In questi anni, F.6.6.

ha sempre regolarmente pagato gli interessi e rimborsato il capitale, con un

tasso di un punto in più rispetto a quello praticato dalle banche. [...], che

era un mio collaboratore commerciale, privilegiava gli investimenti su F.6.6..

Per quanto mi concerne, avevo invece una predilezione per F.1.1. perché erano

clienti di questa società. Rilevo che, al momento del fallimento, la maggior

parte dei clienti rimasti scoperti erano gestiti da [...], anche se poi, come

responsabile della società, ho dovuto affrontarli io. Al momento del fallimento

gli investimenti ammontavano ad un controvalore di circa 6 mio di franchi.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag.

7).

Essendo stato l’avv. [...] vice

presidente di F.6.6. e contemporaneamente presidente di ACPR 11, parte della

clientela di quest’ultima ne ha dedotto un coinvolgimento colpevole nella

vicenda, tanto che sono state inoltrate delle denuncie penali nei confronti di A.

_______, quindi). Nonostante esse si siano concluse con dei decreti di non luogo

a procedere, il danno d’immagine per la società è stato rilevante.

Per far valere i propri

diritti e cercare di recuperare il denaro perso, ACPR 11 ha convenuto in giudizio di fronte al foro canadese la società di revisione F.7.7., facendosi

patrocinare dallo studio legale [...] di [...], cui si appoggiava l’avv. [...].

La causa campione si è conclusa dopo molti, troppi, anni (nell’incipit i

giudici hanno premesso: “it is time to put an end to the longest running

judicial saga in the legal history of Quebec and Canada”, doc. CARP L) con

la sentenza del 14 aprile 2011, con la quale è stata riconosciuta la violazione

dei doveri professionali e contrattuali da parte di F.7.7. nell’allestimento

degli audit 1988, 1989 e 1990 nonché delle lettere di valutazione del 1991 su F.6.6.

e con la quale la convenuta è stata condannata a risarcire il danno patito

dall’attore.

Nell’ambito della procedura

di fallimento di ACPR 11, l’imputato ha ottenuto la cessione delle pretese nei

confronti di F.7.7., ad eccezione di quelle di pertinenza di ACPR 4, ma la

possibilità per lui di farle effettivamente valere appare incerta:

A tutti i clienti abbiamo chiesto ed ottenuto

l’autorizzazione ad avviare una causa contro la F.7.7., procedura che è

tutt’ora aperta. Mi sono recato tre volte a Montreal per testimoniare. Il tutto

a spese della ACPR 11. Da quanto ho saputo dall’avv. [...] e come confermato

dall’avv. DI 1, si è conclusa una causa pilota che ha visto soccombere F.7.7. per

cui si sono aperti gli spazi per procedere con tutte le rivendicazioni. La

massa fallimentare di ACPR 11 ha ceduto a ACPR 4 la sua quota parte relativa a

tali pretese ed a me quelle degli altri clienti. Il problema con il quale mi

trovo confrontato è che per mancanza di mezzi finanziari non so se mi sarà

possibile far valere questi diritti.” (VI imputato,

verb. dib. d’appello, pag. 12).

G. Investimenti in F.8.8.

L’altra vicenda che ha

messo in difficoltà ACPR 11, cagionando importanti perdite finanziarie, è

quella relativa all’acquisto delle azioni della F.8.8., società messinese

leader mondiale nella produzione di aliscafi, quotata in borsa dal 1987.

La vicenda è stata

ripercorsa con sufficiente chiarezza al dibattimento d’appello:

Sulla questione F.8.8. inizio col dire che ero

amico di [...]e conoscente di [...]. I due fratelli che avevano ereditato dal

padre il 40% ciascuno del pacchetto azionario della società leader nella

costruzione di aliscafi. In seguito, [...]riuscì a convincere il fratello a

farsi cedere la quota per arrivare alla maggioranza. Dopo altre piccole

vendite, a [...] è rimasto il 20%. Questa quota è stata portata da noi, ACPR 11, a titolo fiduciario e inserita come proprietà di [...] nel 1990.

Ad un certo punto, nel 1991, [...] decise di

uscire completamente dalla società e, a seguito di una trattativa svolta da [...]

(braccio destro di [...]), ha venduto a [...] tutto il suo pacchetto azionario

del 51%. Quest’ultima società ha, poi, rilevato contemporaneamente anche il 10%

di [...]. [...] ha finanziato interamente l’operazione con un prestito fattole

da [...] dando in garanzia i titoli F.8.8..

Sapendo che F.8.8. aveva in bilancio 70 miliardi

di Lire di liquidità e contando sulla solidità della sua attività, memore

dell’esperienza [...], ho deciso di acquisire sul mercato il 7% del pacchetto

azionario F.8.8. e di immetterlo nel portafoglio dei clienti, esattamente come

era già stato fatto per [...]. Ovviamente i clienti erano informati ed erano

contenti dell’operazione.

A richiesta del PP preciso che si trattava di

titoli della F.8.8. e non della F.8.8.. La gestione era tutta in mano a [...] che,

ad un certo punto, ha ceduto la sua partecipazione nella [...] per un importo

di 70 miliardi di Lire, atto che ha prosciugato tutta la liquidità della

società. Il valore effettivo di [...] era circa un settimo dell’importo

corrisposto. Saputo ciò, ci siamo subito recati da [...] per comunicare loro il

nostro dissenso a quest’operazione. Con quest’ultima siamo riusciti a

concludere poi un accordo per il quale, a nostra semplice richiesta, in qualsiasi

momento, [...] ci avrebbe parzialmente o totalmente riacquistato le azioni F.8.8.

in nostra (ACPR 11 e [...]) proprietà per l’importo di 8’750 Lire per azione a

fronte di un valore di mercato tra le 6’000 e le 7'000 Lire. Questo accordo è

stato concluso senza che fosse necessario procedere per vie legali. Nel

contempo ci era pure stato assicurato che [...] sarebbe divenuto vice

presidente della Holding, cosa poi avvenuta all’assemblea successiva. Poco meno

di un anno dopo, però, viene dichiarato il fallimento della [...]. Per noi è

stato come un fulmine a ciel sereno.

Per nostra fortuna [...] è stata poi acquistata

dalla [... ]che ha quindi rilevato anche il contratto concluso con noi, non so

se coscientemente o meno. Per il tramite del nostro avvocato di Milano, dello

studio [...], abbiamo esercitato il diritto di vendita e la [...] ha chiesto un

lodo arbitrale sulla questione che ha portato ad un accordo bonale in data 24

luglio 1996 in base al quale [...] ci avrebbe corrisposto un importo di 15 miliardi

di Lire di cui 4 anticipati immediatamente e il resto pagando 1,1 miliardo

all’anno. I 4 miliardi e la prima rata sono stati regolarmente pagati. In

seguito [...] si è recata dal nostro legale annunciando il rischio di

fallimento e proponendo di chiudere la vertenza con un pagamento unico di 4

miliardi a saldo. Io ero contrario ma, avendo [...] la maggioranza, mi sono

dovuto chinare alla sua volontà e quindi la proposta è stata accettata. Questi

importi sono confluiti sul conto ACPR 11 “Gestione” della [...] di Milano nel

quale c’era una linea di credito a favore di [...] per 10 miliardi (acceso

quando le azioni erano quotate in borsa ed il valore era 30 miliardi). I

clienti ACPR 11 che avevano investito in [...] hanno ricevuto contabilmente la

loro quota parte ma de facto i soldi sono rimasti al [...][...] di Milano,

tant’è che [...]è debitore nei confronti di ACPR 11 “Gestione” per un importo

di 4’250'000.- franchi. Io ho tentato di rintracciare [...]e di convincerlo a

saldare il debito ma, pur avendo potuto parlargli due volte, non ci sono

riuscito.”

(VI imputato, verb.

dib. d’appello, pag. 12 seg.).

H. L’inizio del declino

di ACPR 11

A partire dal 1996, dopo le

vicende F.6.6. e [...], che ne hanno compromesso notevolmente la nomea, ACPR 11 ha avuto un’erosione di clienti e, in pratica, oltre a non avere più capitali in gestione, si è

ritrovata in una situazione di mancanza di liquidità. Per tentare di

sopravvivere, ha dovuto così concentrare la sua attività sull’immobiliare e

sulla gestione alberghiera:

Fatto sta che, dopo queste vicende, ACPR 11 si è

trovata in difficoltà poiché non disponeva più della liquidità per soddisfare

alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13).

I. Le modifiche nell’azionariato

F.1.1. e la destituzione di

A. _______

Come spiegato da A. _______

al processo d’appello, nel 1993 alcuni suoi clienti erano stanchi

dell’operazione F.1.1., avviata ormai da dieci anni, e avevano chiesto di

disinvestire per importi considerevoli (fr. 18 mio, secondo l’avv. [...], VI 12

settembre 2006, pag. 3, T9). Già confrontato con la necessità di recuperare

liquidità a seguito delle perdite subite con F.6.6. e F.8.8., l’imputato si è

trovato così in una difficile situazione, che ha potuto essere sbloccata grazie

all’intervento dell’avv. [...], che ha preso contatto con [...], un industriale

farmaceutico romano, cliente suo e del fiduciario [...], e gli ha proposto di

rilevare buona parte delle posizioni in F.1.1. di ACPR 11 e di F.3.3. Interessato

all’affare, questi, tramite la società [...] a lui facente capo, ha di

conseguenza versato a ACPR 11 fr. 9 mio e poi, in varie tranches, ulteriori fr.

14.

mio (VI 12 settembre 2006, pag. 3, T9).

L’operazione è avvenuta

attraverso l’acquisto di obbligazioni zero coupons convertibili e ordinarie F.1.1.

a scadenza quinquennale emesse nel 1993 (fr. 18 mio convertibili e fr. 6 mio

ordinarie) e nel 1994 (fr. 6 mio convertibili e fr. 3 mio ordinarie, cfr.

rapporto EFIN pag. 11, AI 587), di cui si parlerà più in dettaglio al momento

dell’analisi delle singole fattispecie.

Nel 1998 vi è stata

un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di F.1.1., presieduta

dall’avv. [...], alla presenza di [...] e A. _______ (doc. CARP L, all. C), in

occasione della quale è stata anzitutto decisa una diminuzione radicale del

capitale da fr. 60 mio a fr. 12 mio, mediante riduzione del valore nominale

delle azioni da fr. 10'000.- a fr. 2'000.-. In secondo luogo, preso atto che il

3.

agosto 1998 sarebbe scaduto il prestito obbligazionario ordinario zero

coupons di fr. 6 mio e che alcuni investitori in obbligazioni ordinarie zero

coupons scadenti il 3 agosto 1999 hanno chiesto di essere rimborsati

anticipatamente, gli azionisti hanno deciso di emettere nuove obbligazioni convertibili

per fr. 8'090'000.-, sottoscritte da [...]per fr. 5'950'000.- e da [...](riconducibile

all’avv. [...] o altri suoi clienti) per il resto. L’imputato, viste le sue

difficoltà economiche, non è stato in grado di sottoscrivere alcunché.

Alla trattanda “eventuali” [...],

a nome degli azionisti da lui rappresentati, ha chiesto che fosse votata una

risoluzione di principio con la quale si decideva di sostituire A. _______

nelle società partecipate con una persona di fiducia. [...]e [...] hanno accolto

la proposta, mentre ACPR 11 si è opposta.

Su questo il prevenuto ha

dichiarato:

Nel 1998 c’è stata un’assemblea di F.1.1. che

ricordo essere stata molto dibattuta durante la quale è stata dapprima decisa

la conversione obbligatoria di tutte le obbligazioni convertibili che sono

divenute azioni, al valore di 10'000.- franchi per azione. Le obbligazioni

ordinarie sono state rimborsate: quelle scadenti nel ’98 al valore di 10'000.-

franchi l’una, oltre gli interessi maturati, mentre quelle che sarebbero scadute

ad inizio ‘99 sono state pagate pro rata. Fatta l’operazione di conversione, il

capitale era di 60 mio di franchi. Il signor [...], che curava gli interessi di

[...], ha prodotto una perizia dell’arch. [...] che concludeva che il capitale F.1.1.

avrebbe dovuto essere ridotto di almeno l’80% in quanto il patrimonio era, a

suo dire, sovrastimato. Non so su quali basi avesse effettuato le sue

valutazioni, ma ritengo che abbia dato troppo peso alle perdite dell’albergo,

quindi al reddito rispetto alla sostanza. Io mi sono battuto contro questa

proposta, ma purtroppo l’avv. [...] vi si è associato a [...] e quindi ho

dovuto soccombere e quindi vi è stata la riduzione del capitale sociale da 60

mio a 12 mio di franchi. All’assemblea è poi stata decisa l’emissione di un

prestito obbligazionario convertibile di franchi 8'090'000.-. Queste

obbligazioni sono poi state trasformate in azioni il 2 aprile 2001 con capitale

finale di 20'090'000.-. Io non avevo un centesimo e non ho potuto sottoscrivere

le azioni che sono andate in mano a [...].” (VI imputato, verb. dib. d’appello,

pag. 5).

Ancora quell’anno 1998

l’imputato è stato estromesso dalla conduzione di F.1.1. e, in seguito, pure

dalla gestione dell’albergo, sicché gli era rimasta unicamente l’amministrazione

dei condominii. Ciò ha comportato un’ulteriore riduzione del personale, a 3

sole unità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag.

pag. 13; VI 12 settembre 2006 di [...], pag. 4, T9).

A partire da fine 2002,

poi, A. _______ ha ceduto a [...], società riconducibile a [...], la quasi

totalità della sua quota F.1.1.:

Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le

azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società

non contavo più niente. A seguito dell’esito dell’assemblea del 30 luglio 1998

io sono stato escluso dalla gestione di F.1.1. che è stata assunta inizialmente

dall’avv. [...]e poi da [...]. Inoltre, [...]è stata messa in liquidazione ed è

stato tolto a [...]il mandato di gestione dell’albergo. Ritengo che ciò sia

avvenuto in maniera non corretta. Io mi sono opposto a queste decisioni. Sono

convinto che avrei avuto anche dei buoni argomenti dal punto di vista legale,

ma purtroppo la mia situazione economica non mi consentiva di far capo ad un

avvocato.”. (VI imputato,

verb. dib. d’appello, pag. 7).

L. L’intervento della [...]e

la messa in liquidazione di ACPR 11

Già il 29 aprile 1997 la ACPR 11 aveva inoltrato

all’allora Commissione federale delle banche (CFB, la cui attività, dal 2009, è

stata rilevata dalla FINMA) un annuncio cautelativo ai sensi dell’art. 50 della

Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari

(LBVM). In questo suo scritto ACPR 11 aveva dichiarato di non ritenersi

assoggettata alla LBVM, ritenuto che essa disponeva di un mandato fiduciario

per la gestione di titoli quotati, la cui maggioranza corrispondeva ad azioni

della società F.8.8., sospesa dal listino della borsa di Milano.

Con scritto del 25 agosto 1997 la CFB ha informato la società che, per poter decidere, le sarebbe stato necessario conoscere il

numero di clienti della società. Tali informazioni sono state fornite con uno

scritto di data 24 settembre 1997, nel quale ACPR 11 ha dichiarato di gestire circa 200 clienti, di cui però solo 19 avevano investimenti in titoli

quotati. Su richiesta della CFB, il 16 dicembre 1997, ACPR 11 ha specificato che i clienti per i quali essa deteneva valori mobiliari ai sensi della LBVM erano

18, mentre per gli altri essa si limitava a detenere titoli di società che

svolgevano esclusivamente attività di servizio, senza acquistare o vendere

valori mobiliari di alcun tipo. Sulla scorta di questi dati, a fine anno 1997, la CFB ha confermato il non assoggettamento dell’attività di ACPR 11 alla LBVM (cfr. resoconto

in decisione 24.11.2004 della CFB, AI 1, pag. 2 segg.).

Dopo questa sua prima presa di posizione negativa, l’autorità

federale di vigilanza sulle banche è stata chiamata nuovamente a chinarsi sulla

questione dell’assoggettamento di ACPR 11 alla LBVM su segnalazione 9 novembre

2000.

dei titolari della relazione n. 5034, che avevano depositato presso la

società fr. 350'000.-, utilizzati per acquistare i titoli della F.1.1..

Esperite ulteriori

indagini, la CFB ha accertato che, in effetti, ACPR 11 aveva in realtà

negoziato valori mobiliari per più di 20 clienti, ciò che ne faceva un

commerciante di valori mobiliari per conto di clienti ai sensi dell’art. 3 OBVM

(AI 1, pag. 6). Inoltre, pur lasciando aperta la questione poiché non

determinante ai fini dell’esito della procedura, la commissione federale,

avendo constatato che la società ha utilizzato gli averi depositati dai suoi

clienti per finanziare delle società immobiliari, ha ritenuto verosimile che la

stessa esercitasse un’attività di tipo bancario ai sensi della Legge federale sulle

banche e le casse di risparmio (AI 1, pag. 7).

Il tutto senza mai essersi

sottoposta alla necessaria procedura di ottenimento della relativa licenza.

Preso atto di dette

infrazioni, del fatto che ACPR 11 non adempiva in alcun modo le condizioni per

l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare, di quello che non era

possibile sanare la situazione, nonché del fatto che una liquidazione

volontaria non poteva entrare in considerazione, la CFB ha ordinato, con decisione 24 novembre 2004, lo scioglimento e la liquidazione coattiva

della ditta, che - incomprensibilmente incurante di qualsiasi possibilità di

conflitto d’interessi, ricordata la vertenza giudiziaria contro F.7.7. per

l’operazione F.6.6.- ha affidato alla società [...]([...], creata nel 1998

dalla fusione di F.7.7. con [...]), Lugano (AI 1, pag. 11).

Il 27 aprile 2005 la CFB ha poi decretato l’apertura del fallimento (AI 10).

La messa in liquidazione e

in fallimento è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 14

febbraio 2006, con la quale ha respinto i ricorsi di ACPR 11 contro le

decisioni della CFB (AI 182).

La procedura di fallimento

è stata chiusa solo 6 anni dopo, con decisione della FINMA del 21 settembre

2011.

e la società è stata radiata dal RC il 28 settembre 2011.

M. La fine della

gestione dei condominii

Dopo l’intervento della CFB

del dicembre 2004, l’amministrazione dei condominii è stata assunta dalla F.4.4.,

in seguito sostituita dalla F.2.2..

Per finire, A. _______ ha

perso anche quest’ultimo mandato di amministrazione condominiale, che i

comproprietari hanno deciso di affidare all’avv. RAAP 4 il 3 novembre 2009 (AI

1, inc. 2009.10826).

N. La situazione attuale

Attualmente A. _______ si trova in una situazione

molto difficile, sia da punto di vista economico, che da quello sociale.

Isolato da buona parte degli amici dei tempi migliori (al processo ha

dichiarato, con una certa enfasi ma comunque senza distaccarsi molto dalla

realtà, di essere visto come un appestato), riesce finanziariamente a

sopravvivere solo grazie all’aiuto dei parenti, che colmano i vuoti che la sua

indennità AVS non riesce a coprire. L’appartamento in cui dimora è stato

venduto all’asta ed egli dovrà ben presto trovarsi una nuova sistemazione

abitativa, impresa che si sta rivelando più complicata di quanto si potesse

ipotizzare:

Abito da solo in via [...] a [...], ma

l’appartamento è stato venduto all’asta il [...] per cui sto cercando una nuova

sistemazione in un appartamento sussidiato. Ricerca che al momento risulta

difficile perché sul mercato non ve ne sono di disponibili. Ricevo, come da

documentazione prodotta oggi dal mio difensore, un contributo AVS di fr.

1'650.- al quale si aggiungono circa fr. 150.- di pensione IMPS. Ho fatto

richiesta per ottenere la prestazione complementare e con decisione 7 maggio 2013 mi è stata rifiutata dallo IAS. La questione è ancora pendente perché il mio legale ha fatto

opposizione. Riesco a sopravvivere solo grazie all’aiuto compassionevole di mio

fratello, di mio figlio e di mia sorella. Sono ancora amministratore della [...]

che è la società dietro l’operazione F.8.8.. [...] non ha mai avuto nessuna

attività, ma era semplicemente una holding detentrice del portafoglio di azioni

F.8.8..

Non sono più iscritto all’ordine dei fiduciari

cantonali. Avevo ottenuto le tre autorizzazioni, fiduciario finanziario,

commerciale e immobiliare. Ho esecuzioni per circa 6 mio di franchi.

(…) Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato

isolato anche da un punto di vista sociale oltre che da quello economico e

lavorativo. La mia vita all’interno del condominio è molto difficile.

(…) A domanda dell’avv. RAAP 4 rispondo che non

mi sono trasferito prima dall’appartamento in cui vivo, che riconosco essere

sproporzionato rispetto alle mie esigenze, perché con le scarse entrate su cui

posso contare non mi era e non mi è, come dimostrano i fatti, possibile trovare

una soluzione abitativa.”

(VI imputato, verb.

dib. d’appello, pag. pag. 2

seg.)

A. _______ è incensurato.

III. Inchiesta

penale e sentenza di primo grado

7.

Il 28 febbraio 2005 la CFB ha sporto denuncia penale nei confronti di A. _______ per i titoli di amministrazione

infedele, art. 158 CP, omissione della contabilità, art. 166 CP, disobbedienza

a decisione dell’autorità, art. 292 CP, e carente diligenza in operazioni

finanziarie, art. 305 ter CP.

Fondamentalmente, alla base della decisione di

segnalazione vi è stata la constatazione da parte di [...] dell’esistenza di

estratti conto di clienti ACPR 11, dai quali risultava che presso la società

era stato depositato l’importo di fr. 70'388'769.- e che la stessa, oltre a

ciò, deteneva, in proprio nome ma per conto di clienti, valori mobiliari non

quotati per fr. 13'532'051.- e valori mobiliari quotati per fr. 82'699.-. La

presenza di tali capitali, tuttavia, non risultava né dai bilanci di ACPR 11

per il 2003 e 2004, né dagli estratti delle relazioni bancarie conosciute

intestate alla ditta (AI 3).

La procedura che ne ha

fatto seguito ha necessitato l’intervento dell’équipe finanziaria del Ministero

pubblico, incaricata dal magistrato inquirente di esperire indagini in merito

agli averi dei due grossi clienti che hanno denunciato la situazione: ACPR 4,

per i conti [...], [...], [...], [...], [...], e [...], [...].

Il rapporto stilato dagli

esperti dopo attento e laborioso esame della documentazione ha consentito di

accertare non solo l’esistenza di irregolarità nella gestione degli averi

riconducibili ai clienti summenzionati, tali da indurre a ritenere dati gli

estremi della commissione di reati a loro danno, ma pure quella di altri

delitti commessi nei confronti di ulteriori persone che avevano affidato denaro

alla società dell’imputato.

Sulla scorta del referto

peritale è stato così allestito l’atto d’accusa del 20 dicembre 2010.

Con sentenza 19 aprile 2012

(inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali, chinatasi sulla

fattispecie, ha sostanzialmente confermato le imputazioni proposte dalla

pubblica accusa, dichiarando A. _______ autore colpevole di appropriazione

indebita aggravata, appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata

e falsità in documenti, per i fatti descritti nell’AA, prosciogliendolo

unicamente dall’imputazione di falsità in documenti per quelli indicati al

punto n. 4.8. dello stesso.

La pena è stata fissata in

2.

anni e 9 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova

di due anni in ragione di 27 mesi, mentre per i restanti 6 mesi è stata

ordinata l’espiazione. Inoltre, come menzionato in precedenza, è stato posto a

suo carico un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- e € 837'746.-.

8.

Come riportato nei considerandi introduttivi, il nuovo patrocinatore

di difesa ha chiarito che l’impugnazione verte unicamente su alcuni aspetti

della sentenza, mentre non sono contestate le condanne per buona parte delle

fattispecie di cui A. _______ è stato ritenuto colpevole.

In relazione all’accusa di

cui al punto n. 1.2. AA, preso atto che già in occasione dell’interrogatorio

del prevenuto al processo di primo grado il PP ha corretto la data di

commissione del reato da 9 novembre 1998 a gennaio 2000, la difesa ha precisato di non opporsi a tale modifica nonostante la sentenza impugnata riprenda

ancora il dato errato.

Con riferimento all’atto

d’accusa, che riporta in maniera più dettagliata i fatti imputati al prevenuto

rispetto al dispositivo della decisione della Corte delle assise criminali,

sono così da considerarsi passati in giudicato e dunque non più da approfondire

i seguenti reati:

“1. Appropriazione indebita aggravata

siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni,

per

avere,

(…)

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto

agendo

per il tramite della società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo

dichiarata fallita dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era

amministratore unico, agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo

della società,

impiegato

indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:

1.1

in relazione al cliente titolare delle relazioni [...],

[...], [...], [...] e [...], che, nel periodo [...], gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali al netto dei

rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:

- in prestiti fiduciari alla società F.6.6., in

relazione al quale il cliente ha riportato la perdita integrale

dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;

- in

prestiti obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;

- nell'acquisto

delle PPP [...] e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9,

acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai

certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;

- nell'acquisto

delle PPP [...]e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9, acquisendo

in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai

certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;

- nell'acquisto

di azioni della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento

della società;

- in

investimenti fiduciari presso diverse banche,

1.1.1

nel

periodo agosto 1998 - gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al

titolare delle predette relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo

al prestito obbligazionario 1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11

(fr. 983'114.- il 31 luglio 1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.-

il 10 agosto 1998 sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi

distratti nella misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la

parte restante, per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11

1.1.2

in

data 21 maggio 2003 venduto il certificato azionario n. [...] di 312 azioni F.1.1.

di proprietà del titolare delle suddette relazioni alla [...] per Il prezzo di fr.

600'000.-, incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del

cliente almeno per tale importo;

1.2

in

data 9 novembre 1998 (recte gennaio 2000), messo a pegno indebitamente presso

la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di fr. 2'960'000.- concesso a ACPR

11, il deposito titoli di quest'ultima, composto per il 95% da azioni [...],

detenute a titolo fiduciario per conto della cliente M.D. ([...]), ritenuto

che, a seguito del deterioramento della situazione finanziaria di ACPR 11, il 9

ottobre 2000 la Banca Popolare di Sondrio ha

escusso il pegno, vendendo le 26'000 azioni [...] della suddetta cliente,

danneggiando in tal modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,

atteso che, nel marzo 2005, la cliente ha percepito un

risarcimento parziale di CHF 410'000.-;”

“1.6. nel

corso dell'anno 2000, distratto le liquidità dei clienti [...] e [...] per

complessivi CHF 733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28

agosto 2002 dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla

denuncia presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni,

egli ha dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un

conto intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto

bancario descritto al punto n. 4.5;”

“2. appropriazione indebita

per

avere,

(…)

nella

sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10,

per il tramite delle società di cui era azionista unico, amministratore e

dominus dirigenziale ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27

aprile 2005), rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008)

e [...](decretata fallita il 9 settembre 2010),

allo

scopo di procacciare a sé e alle predette sue società un indebito profitto,

impiegato

indebitamente valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:

2.1

nel

periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi

CHF 36'347.- a lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per

il fondo di rinnovamento,

2.2

nel periodo 2005 - ottobre 2009, per aver

distratto gli anticipi sulle spese condominiali, corrisposti dai comproprietari

del condominio ACPR 9 per complessivi CHF 89'048.-, destinandoli nella

misura di CHF 37'985.- a favore di ACPR 11, nella misura di CHF 18’273.- a

favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,

2.3

nel

periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi

CHF 79'733.- versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il

fondo di rinnovamento,

impiegando in tal modo indebitamente la somma

complessiva di CHF 205'128.-, di cui CHF 125'395.- in danno del

condominio ACPR 9 e CHF 79’733.- in danno del condominio Il ACPR 10;”.

IV. L’appello

dell’imputato e quello del PP

9.

Con la dichiarazione d’appello e le precisazioni che vi hanno fatto

seguito dopo il cambiamento di difensore, l’imputato ha chiarito di:

·

non contestare il reato di cui al punto n. 1.2.

dell’AA ma di mettere in dubbio gli accertamenti circa il danno cagionato;

·

contestare la punibilità per i reati di cui ai

punti n. 1.3.-1.5. dell’AA limitatamente alla cartella ipotecaria di [...],

cioè del cliente ACPR 1, per carenza degli estremi soggettivi del reato;

·

contestare i punti n. 1.7. e 1.8. dell’AA, con

l’eccezione del cliente [...], poiché si tratta di azioni F.1.1. che erano in

sua legittima disponibilità economica;

·

contestare la fattispecie di cui al punto n.

3.1

dell’AA limitatamente al calcolo dell’entità economica del reato, che per

il punto n. 3.1.1., da fr. 1’450'000.- va ridotta a 1'185'000.- e, per il punto

3.1.2

, da fr. 650'000.- a fr. 33'549.-, cioè il corrispettivo dei clienti [...]

(per tutti i suoi conti) e [...]. Prima di tutto ciò, nondimeno, va verificata

la prescrizione per entrambi i reati, i quali sono soggetti alle regole

precedenti la modifica legislativa del 2002;

·

non contestare nei fatti il punto 3.2. dell’AA,

riservandosi di valutare se esiste effettivamente un danno per i condomini,

poiché i loro diritti nei confronti dei proprietari morosi non gli

sembrerebbero essere stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui

ammissibilità doveva essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A.

_______;

·

contestare la rilevanza penale della fattispecie

di cui al punto n. 4.1. dell’AA, non essendo stata allestita nessuna falsa

attestazione a firma M.P.P.;

·

chiedere di considerare, nella commisurazione

della pena e nella valutazione degli aspetti soggettivi dei reati, gli sforzi

di risarcimento fatti da A. _______, nonché le controindicazioni che si

sarebbero manifestate alla messa in fallimento di ACPR 11, viste le importanti

posizioni creditorie aperte in Canada nei confronti dei revisori di F.6.6., il

credito risarcitorio ipotizzato nei confronti dell’avv. [...]e in Italia i

crediti per la vertenza F.8.8., messe in pericolo da comportamenti sbrigativi,

inaccettabili e costosissimi dei liquidatori di ACPR 11 nominati dalla allora

CFB;

·

chiedere una sensibile riduzione della pena

detentiva, da sospendere integralmente;

·

chiedere modifiche dei punti della sentenza

relativi alle pretese risarcitorie degli accusatori privati, alla ripartizione

del risarcimento compensatorio, alle confische e devoluzioni, nonché al

sequestro conservativo.

10.

Il procuratore pubblico ha invece postulato l’aumento della pena

detentiva a 3 anni, da espiare.

L’appropriazione

indebita di cui al punto n. 1.2. AA

11.

Questo reato di per sé non è contestato, avendo il prevenuto

accettato la condanna. Tuttavia, a mente della difesa, l’indicazione della

fattispecie sarebbe errata in relazione alla quantificazione del danno, che a

suo avviso non sussisterebbe: la quotazione delle azioni [...]al momento della

vendita era notevolmente inferiore a quella considerata nell’AA, sicché dalla

vendita sarebbero stati incassati molto meno dei € 837'746.35 per cui il risarcimento di fr. 410'000.- effettuato nel

2005.

coprirebbe integralmente lo scoperto.

Si tratta

di un’argomentazione nuova, che non era stata avanzata di fronte alla Corte di

primo grado dai precedenti difensori di A. _______.

Da quanto

asserito dall’accusa, le azioni [...] sarebbero state vendute in due tranches

da 13'000 azioni l’una il 9 ottobre 2000 ed il 20 novembre 2000 dalla Banca [...],

con un ricavo di € 837'746.35,

cioè ad una quotazione media di circa € 32.22.

Le tabelle fornite dalla

difesa (doc. CARP LXXIV, doc. 2 e 3) attestano una quotazione a fine gennaio,

dopo un mese dall’entrata in borsa della società, di € 25/26 (doc. CARP L, all. E). A suo dire, non vi sarebbero agli atti

dati precisi circa il valore delle azioni al momento della loro vendita.

Tale argomentazione non può

essere condivisa. In effetti, grazie ad una analisi più approfondita della

documentazione presente nell’incarto - ritenuto che nell’aprile del 2000 c’è

stato uno stock split 10 a 1 per cui dalle 3000 azioni si è passati a 30'000 -

è possibile individuare i giustificativi delle due vendite (rapporto EFIN, all.

53, plico C, AI 587), i quali - ancorché non di facile lettura - attestano che

le vendite sono avvenute ad un valore unitario di borsa di € 30.95 la prima (per complessivi € 402'350.-, da cui poi sono state

dedotte le spese) e di € 34.111 la seconda (per € 443'451.19, lordi).

Di conseguenza non si può

che giungere alla conclusione che la quantificazione del danno effettuata in

prima sede e dalla pubblica accusa sono corrette.

Le contestazioni avanzate

dal prevenuto non possono pertanto trovare spazio alcuno e la decisione di

primo grado su questo punto deve essere considerata ineccepibile.

L’appropriazione

indebita aggravata delle cartelle ipotecarie di cui ai punti n. 1.3.- 1.5.

12.

Il reato prospettato nell’AA ai punti 1.3. – 1.5. concerne

l’indebita messa a pegno di tre cartelle ipotecarie di clienti:

“1.3. nel

corso del mese di luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo sul

credito lombard di cui al punto n. 1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle

ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:

- cartella

ipotecaria lI grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella

Ipotecaria Il grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella

ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

danneggiando

in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

1.4

il 19

dicembre 2000, mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che

vantava un credito nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe

indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al punto n.

1.2

), 2000 azioni Sharp e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno le

seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo

fiduciario presso ACPR 11:

- cartella

ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

- cartella

ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del

Comune di [...])

- cartella

ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] dei Comune di [...])

danneggiando

in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

1.5

il 10 marzo 2005, mediante convenzione sottoscritta con

[...] a garanzia di un mutuo di CHF 1'000'000.- (utilizzato nella misura di CHF

410'000.- per il risarcimento della cliente M.D. nelle circostanze indicate al punto n. 1.2.), indebitamente messo a pegno le

seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a

titolo fiduciario presso ACPR 11:

- cartella

ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella

ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

- cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di

proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i clienti,

rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio”.

13.

Anche in questo caso il prevenuto ha riconosciuto i fatti dal punto

di vista oggettivo e, almeno in relazione alla cartella ipotecaria di

pertinenza del cliente ACPR 4, anche da quello soggettivo.

In relazione alla messa a

pegno della cartella ipotecaria del cliente [...], l’imputato ha eccepito

essere stato vittima di un errore (errore di diritto), trovandosi tale carta

valori nella sua cassaforte unitamente alle altre delle quali poteva disporre.

Al dibattimento ha tuttavia asserito che tale pecca deve essere a lui

addebitata e ha pertanto accettato la condanna.

Per la cartella ipotecaria

del cliente [...], per contro, ha sollevato l’eccezione di mancanza di

intenzionalità. A suo avviso egli si era ritenuto legittimamente in diritto di

disporre della stessa in quanto il cliente era un debitore moroso che l’aveva

precedentemente concessa in garanzia per i pagamenti dei canoni leasing

relativi all’acquisto di due Mercedes effettuato dalla sua società, [...], e

finanziati dalla [...].

14.

Poiché, de facto, l’unica contestazione concretamente sollevata

concerne la condanna per l’appropriazione commessa sulla cartella di [...], ci

si limita qui ad analizzare soltanto questa fattispecie.

In prima sede, la Corte ha confermato le condanne per i reati commessi con tale carta valori, avendo concluso

che la tesi difensiva avanzata dall’accusato non era stata in alcun modo

suffragata da prove (sentenza impugnata, pag. 23 seg. 9).

Nel suo appello, A. _______

ha ricordato che già il 12 giugno 2008 aveva prodotto documentazione attestante

la concessione dei prestiti leasing e la messa a garanzia degli stessi di 48

azioni della ACPR 8 e della CI gravante la PPP [...](AI [...]) e che quindi, contrariamente a quanto preteso nella sentenza della Corte delle assise

criminali, la posizione debitrice del cliente era già stata documentata in

corso di istruttoria. Essendosi trovato il cliente in questione in arretrato

con i pagamenti sia dei contributi condominiali che delle rate leasing ed

essendo [...]fallita il 7 maggio 1996, egli era dunque legittimato a disporne

liberamente.

Al processo d’appello,

sulla questione, l’imputato ha dichiarato:

Il signor ACPR 1, cioè [...], era un cliente che

aveva sottoscritto una partecipazione ai ACPR 8 utilizzando la società [...].

Successivamente ACPR 1acquistò due Mercedes facendo capo ad un leasing presso [...]e

utilizzando la sua società [...]. Poiché non dava sufficienti garanzie gli è

stato chiesto di mettere a garanzia del credito leasing la sua partecipazione

alla società ACPR 8. Il signor ACPR 1ad un certo punto sparì dalla circolazione

e non pagò più nulla divenendo quindi nei confronti di [...]creditore moroso.

Ricordo che ACPR 1ebbe due o tre incontri con l’avv. [...]nei confronti del

quale si era addirittura dichiarato creditore senza fare cenno al suo debito

con [...]. Questo debito era superiore al valore della partecipazione in ACPR 8.

Trascorso molto tempo l’avv. [...], prendendo atto che l’incasso del leasing

era impossibile, mi consigliò di realizzare il pegno e di saldare lo scoperto.

Ciò venne fatto da F.3.3. che diede i soldi a ACPR 11 che li trasferì a [...]rimborsando

il credito. F.3.3. si ritrova in mano il certificato azionario e la cartella

ipotecaria. Solo in un secondo tempo mi fu detto dal PP che questo modo di

agire non era proceduralmente legalmente ineccepibile e che si sarebbe dovuti

passare per il tramite dell’UEF. Dal punto di vista economico si è comunque

rivelato efficace. Io ho seguito quanto consigliatomi dall’avv. [...]. Avendo

un legale non mi sono posto il problema.” (VI

imputato, verb. dib. d’appello, pag. 16).

Quello costituito con la

dichiarazione 7 maggio 1991 del cliente [...](AI 388), la cui autenticità non è

stata contestata, rappresenta un pegno mobiliare ai sensi degli art. 884 segg.

CC. A norma di legge, la realizzazione di un pegno manuale può avvenire

attraverso esecuzione in via di realizzazione del pegno, art. 891 CC e art. 41

LEF in relazione con art. 151 segg. LEF, oppure con una realizzazione a

trattative private (Thomas Bauer, BSK ZGB II, 4 ed., art. 891, n. 19 segg.).

Presupposto per poter svolgere quest’ultima procedura è l’esistenza di un

accordo tra debitore e creditore.

E’ nullo qualunque patto

che autorizza il creditore ad appropriarsi del pegno in difetto del pagamento,

art. 894 CC.

E’ indubbio che la

dichiarazione 7 maggio 1991 non costituisce un’autorizzazione a procedere alla

realizzazione a trattative private della cartella ipotecaria.

A. _______, rispettivamente

le società da lui amministrate, non aveva quindi alcun diritto di disporre del

bene mobile affidato. L’averlo fatto nelle tre circostanze summenzionate

costituisce un’appropriazione indebita.

L’accusato non ha mai

sostenuto, se non al dibattimento d’appello, di aver agito poiché così

consigliato dall’avv. [...]. Già per ciò solo questa tesi non appare credibile.

Ma anche se così fosse, non

si può riconoscere al prevenuto un errore sull’illiceità del suo agire ex art.

21.

CP.

In effetti, la

giurisprudenza ha già più volte avuto modo di chiarire che non è possibile

sollevare l’errore in diritto quando l’autore ha dubitato o avrebbe dovuto

dubitare della liceità del suo comportamento (STF 6S.428/2006 del 27 novembre

2006, consid. 3.1. e cit). Detto altrimenti, l’eccezione può avere successo

solo se anche una persona mediamente coscienziosa e scrupolosa, nelle stesse

circostanze e con le stesse conoscenze dell’autore, avrebbe potuto sbagliarsi.

Nel caso in esame, A.

_______ aveva conoscenze sufficienti per sapere o dover sapere che un pegno

manuale non può automaticamente finire nelle mani del creditore qualora il

debitore cada in mora e non vi siano più possibilità d’incasso dello scoperto.

Egli, laureato in economia e commercio, ha ottenuto nel 1984 l’autorizzazione

cantonale di fiduciario finanziario, commercialista ed

immobiliare. Inoltre, già dal 1978 aveva avviato la grossa operazione

immobiliare del complesso [...].

Essendo stata l’emissione

di cartelle ipotecarie ed il loro utilizzo “pane quotidiano” della sua attività

professionale da molto tempo, al momento della commissione dei reati in

discussione (che, non va dimenticato, è avvenuta per la prima volta nel 2000,

ma per l’ultima nel 2005), ed essendo stato il prevenuto in possesso di ottime

credenziali professionali, non è pensabile che egli non fosse a conoscenza dei

rudimenti della realizzazione dei pegni manuali. Se anche, dunque, fosse stato

consigliato erroneamente da un giurista, egli avrebbe dovuto accorgersi dello

sbaglio o quantomeno rendersi conto che era necessario procedere ad ulteriori

verifiche. L’errore in diritto, semmai vi è stato, sarebbe stato per lui

sicuramente evitabile.

Di conseguenza, anche per

la messa a pegno della cartella [...], sono dati gli estremi per una condanna

per appropriazione indebita.

L’appropriazione

indebita aggravata di cui ai punti n. 1.7. e 1.8 dell’AA

15.

Il procuratore pubblico, con l’atto d’accusa, punti n. 1.7. ed 1.8.,

ha postulato la condanna di A. _______ per il titolo di appropriazione indebita

aggravata per avere, il 1. dicembre 2003, venduto alla [...] il certificato

azionario n. [...]di 180 azioni della F.1.1. - 100 delle quali di proprietà del

cliente F.5.5., 27 del cliente [...], 39 di quello [...]e 14 di quello [...] -

al prezzo a contanti di fr. 350'000.-, ed il certificato azionario n. [...]di

143.

azioni della F.1.1. - 40 delle quali di proprietà di F.5.5., 12 del cliente

[...]e 91 di quello [...]- per un prezzo a contanti di fr. 286'000.-, senza che

questo denaro venisse ripartito tra gli aventi diritto, avendo in questo modo

danneggiato il patrimonio dei clienti.

Come accennato, il

prevenuto riconosce l’appropriazione indebita solo con riferimento alle quote

del cliente [...], mentre per il resto sostiene di aver agito poiché

legittimato a disporre dei titoli: F.5.5. era una società praticamente in mano

a lui; [...] è stato rimborsato e non ha mai avanzato pretese; [...] e [...] sono

clienti che avevano ceduto le loro azioni a F.3.3. a titolo oneroso tempo prima

del gennaio 2003 e che erano stati dunque integralmente rimborsati.

Su questo punto, la

sentenza impugnata, accertando la colpevolezza di A. _______, si è così

espressa:

“(…) La vendita

dei certificati azionari risulta dal rapporto EFIN (Al 587, pag. 49 e 50), ma

in sede d'inchiesta la fattispecie non è stata compiutamente chiarita con

l'accusato. Sottopostagli per la prima volta

il 15 gennaio 2010 (V 16), egli si è avvalso della facoltà di non rispondere

(pag. 7) e solo alla fine del

verbale 22 aprile 2010 il Procuratore

pubblico ha promosso l'accusa al prevenuto per il motivo di queste due vendite

(V 17, pag, 7).

Al

dibattimento il prevenuto ha ammesso le vendite dei titoli (ed evidentemente

anche di non avere consegnato denaro ai titolari indicati nell'atto di accusa),

ma ha contestato la loro attribuzione ai singoli clienti così come indicata

nell'atto di accusa e poc'anzi trascritta,

così come ha contestato, almeno parzialmente, l'esistenza di un obbligo

di risarcimento, e con ciò, di conseguenza, la natura indebita

dell'appropriazione (verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato,

pag. 2):

“… sui

punti 1.7 e 1.8 dell’AA ritengo che il prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato al solo [...] in quanto

le 14 azioni di [...] sono tuttora esistenti (fanno parte del certificato di 26

azioni di cui si è detto stamane). [...], [...] e [...] hanno effettuato una

cessione in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le

azioni F.5.5., contrariamente a quanto avevo

dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4, p. 3) affermo oggi che F.5.5. apparteneva

per intero a F.3.3. e non solo per I'88%''.

Da questa dichiarazione dell'accusato si evince quanto

meno l'ammissione dell'appropriazione commessa in danno del cliente [...],

mentre che per il resto il prevenuto non può essere seguito laddove da un lato (per il cliente [...]) revoca

in dubbio l'attribuzione delle azioni ai singoli clienti fatta dall'EFIN

dopo minuzioso lavoro di ricerca (Al

587, pag. 52-55) e d'altro canto invoca a proprio favore l'esistenza

di pregressi accordi di cessione delle azioni in questione con taluni clienti ([...],

[...]e [...]) senza però fornire alcuna prova del suo dire.

In una simile

situazione, a fronte oltretutto di un accusato privo di credibilità per avere

reiteratamente mentito, la Corte non ha ravvisato

nelle argomentazioni difensive motivo per discostarsi dagli accertamenti peritali, in base ai quali il

comportamento del prevenuto deve essere qualificato come illecito,

costitutivo dell'ascritto reato di appropriazione indebita aggravata.

La Corte nel

valutare la portata di questa imputazione ha comunque tenuto conto,

ridimensionandone notevolmente la portata, del fatto che F.5.5. era soggetto indirettamente

riconducibile, almeno economicamente, all'accusato medesimo, ciò che non toglie

comunque la qualità di illecito all'atto

di appropriazione commesso in danno

di un'entità giuridicamente di per sé stante, della cui formale esistenza non

si può fare astrazione.”

(sentenza

impugnata, pag. 27 seg.).

16.

Giusta

l’art. 138 cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una

pena pecuniaria (la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo

la norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è

stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un

terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2).

Sussiste appropriazione

indebita aggravata ed il colpevole è punito con una pena detentiva sino a 10

anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a dieci anni o con la

detenzione sino al 31 dicembre 2006), allorquando egli ha commesso il fatto in

qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di

gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22 consid. 1b), o nell’esercizio di una

professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto

l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV 182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.

Sotto l’aspetto oggettivo

dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene

mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto

le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano

proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti

o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti

bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di

un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può

disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz,

Les principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal,

partie spéciale, p. 206 e ss).

Così come indicato dalla

giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore

acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso

determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in

particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF 118 IV 34; DTF 106

IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art.

138.

CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p.

277, n. 49).

Non vi è

affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma

di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da

effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45).

L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per

mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla

clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua

cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso

per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le

prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare

equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati,

poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per

il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170)

e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non

riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler

Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).

L’azione punibile, e questo

è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa

mobile altrui affidatagli. Ciò significa che l’autore deve, da un lato, avere

la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e,

dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Queste intenzioni

devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente

riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).

Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una

restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni

poste dal proprietario.

Si può ritenere manifesta

la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona

cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua

intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data

appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non

solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art.

138.

CP n. 97).

Trattandosi di valori

patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP - che come accennato, per

loro natura, una volta trasferiti ad una terza persona diventano parte del suo

patrimonio per mescolanza, anche se di fatto essa non è titolare del diritto su

di loro, per cui, non è ipotizzabile un atto di appropriazione fisica come per

gli oggetti mobili - occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi

oggettivamente adempiuta, che il reo abbia impiegato, senza averne il diritto,

a proprio profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali affidati.

L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il

diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo

conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.

L’elemento

caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente

dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha

affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid.

1.3

; DTF 121 IV 23 consid. 1c).

Il

gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone

a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua

pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore

(Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori

affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).

17.

Dal

profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua

consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato

(cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230,

n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).

Non

agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la

possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto

l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto

proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta Ersatzbereitschaft;

DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

Il

presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si

appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un

credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e

se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29

consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).

Determinante

per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione

non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della

vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo

sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se

la stessa era oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente

sapere quali fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.

In questo

contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. A far

stato è solo la coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento. Se essa manca

poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi

vedere riconoscere l’errore sui fatti, art. 13 CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).

L’intenzione

di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche

per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto

dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.

18.

Nel caso che ci occupa, può considerarsi accertato e non contestato

che A. _______, agendo in seno a ACPR 11, ha utilizzato, con il loro consenso, parte del denaro affidatogli dai propri clienti per investimenti in prestiti

obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1..

Come accennato in precedenza, questa società, negli anni 1993 e 1994, ha in effetti emesso 4 prestiti obbligazionari zero coupons, due dei quali ordinari, per

complessivi fr. 9'000'000.-, e due convertibili, per complessivi fr.

24'000'000.-, acquistati sostanzialmente da due gruppi di investitori: uno

facente capo a ACPR 11 ed uno all’avv. [...].

Per meglio comprendere cosa fosse F.1.1. ed in

quale contesto il prevenuto si è mosso, appare opportuno riprendere uno

stralcio della deposizione 26 gennaio 2007 di [...], dipendente di ACPR 11 dal

1983.

al 1999 (pag. 3, V8):

Nel momento in cui sono entrato in ACPR 11

l’operazione [...] era già partita. Si stavano costruendo i primi condomini.

Credo che la residenza ACPR 9 fosse già stata terminata, perché sin dall’inizio

sono andato ad abitare in un appartamento di questa residenza. Sono state poi

completate le altre due residenze: [...] e [...], nonché i due hotel ([...]e [...]).

Ai clienti è stato proposto l’acquisto di appartamenti nelle tre residenze,

senza intestazione formale a Registro Fondiario, bensì mediante assegnazione di

certificati azionari della società proprietaria nonché attribuzione di cartelle

ipotecarie gravanti le singole PPP. Mentre nelle residenze [...]e [...] i

sottoscrittori abitavano direttamente l’appartamento loro assegnato, nella

residenza ACPR 9, vista anche la diversa tipologia di appartamenti, quasi tutti

gli appartamenti assegnati venivano poi locati per conto del cliente

sottoscrittore; ACPR 11 gestiva direttamente l’affittanza.

(…) So che F.1.1. è la società holding a capo

delle varie società proprietarie dell’operazione immobiliare [...]. Non sono in

grado di dire nulla di più preciso rispetto a F.1.1.. Mi viene chiesto se sono

a conoscenza del fatto che F.1.1. aveva emesso delle obbligazioni convertibili

e rispettivamente obbligazioni ordinarie.(…) Sapevo che erano state emesse ma

non conoscevo né il rendimento né il funzionamento. (…) Sapevo, dall’esame

delle singole posizioni dei clienti, che taluni di loro avevano in portafoglio

obbligazioni F.1.1..”.

All’interno di ACPR 11 i

certificati azionari non sono stati mai attribuiti ufficialmente ai singoli

clienti; ogni volta che ACPR 11 riceveva una richiesta da uno di loro di

consegnare azioni F.1.1. detenute fiduciariamente, veniva assegnato un certificato

azionario contenente il numero di azioni corrispondente oppure si procedeva

allo splitting di un certificato esistente (rapporto EFIN, pag. 30 e pag. 53,

AI 587).

A seguito della conversione

dei prestiti obbligazionari ai clienti ACPR 11 denominati [...], [...], [...], [...],

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],

[...], [...] e [...] sono state consegnate, nelle mani della società,

complessivamente 1'050 azioni di F.1.1., corrispondenti ad un capitale di fr.

10'500'000.- (rapporto EFIN, pag. 37, AI 587).

Parallelamente, altre 700

azioni F.1.1., per il corrispettivo di fr. 7'000'000.- sono state depositate

fiduciariamente sul conto F.3.3. presso la ACPR 11. Di questo gruppo fanno

parte i clienti [...], [...], [...]e [...](rapporto EFIN, pag. 39, AI 587).

Di questi, che interessano

per la presente procedura sono i clienti F.5.5., che aveva diritto a 171

azioni, avendo acquistato obbligazioni convertibili per fr. 1'710'000.-, [...],

per 12 azioni (in cambio di fr. 120'000.-), [...]per 27 azioni (fr. 270'000.-),

[...] per 14 azioni (fr. 140'000.-) e [...]per 143 azioni (fr. 1'430'000.-).

19.

Parte

di queste azioni sono state restituite ai rispettivi aventi diritto, così che,

al 30 giugno 2002, delle 1'750 azioni dei clienti ACPR 11, solo 821 restavano

ancora fisicamente nelle mani della società (rapporto EFIN, pag. 41, AI 587).

I magistrati inquirenti

hanno potuto accertare che, oltre alle consegne di titoli F.1.1. ai clienti ACPR

11, sono state effettuate delle vendite di una parte di essi a terzi (cfr.

tabella a pag. 45 rapporto EFIN, AI 587). Le 5 vendite sono state concluse tra A.

_______ (venditore) e la società [...](acquirente), rappresentata dal dott. [...](rapporto

EFIN, pag. 48 e allegato 30 allo stesso, AI 587). Tra di esse ve ne sono due

nelle quali sono stati rilevati gli estremi dell’appropriazione indebita.

La prima di queste è

avvenuta in data 29 gennaio 2003 ed ha avuto per oggetto il certificato

azionario n. 60 al portatore, relativo a 143 azioni al portatore di F.1.1. di

proprietà dei clienti ACPR 11 F.5.5. (40 azioni), [...](12 azioni) e [...] (91

azioni). Il prezzo concordato è stato di fr. 2'000.- cadauna, per complessivi

fr. 286'000.-, versati sul conto di ACPR 11 il 31 gennaio 2003 (rapporto EFIN,

allegato n. 30, AI 587).

La seconda, conclusa il 2

dicembre 2003, riguardante il certificato azionario al portatore n. 87,

concernente 180 azioni al portatore di F.1.1. di proprietà dei clienti F.5.5. (100

azioni), [...](27 azioni), [...](39 azioni) e [...](14 azioni), sempre al

prezzo unitario di fr. 2'000.-, per un totale di fr. 360'000.-, versati il 3

dicembre 2003 sul conto di ACPR 11.

Il motivo della cessione a

titolo oneroso delle azioni è stato così illustrato:

Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le

azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società

non contavo più niente.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag.

7).

Le alienazioni onerose delle azioni sono avvenute

sulla scorta di due contratti scritti, entrambi contenenti, alla lett. c delle

premesse, la precisazione

Il dott. A. _______ dichiara di essere

proprietario di questi titoli e di poterne quindi liberamente disporre senza

alcun vincolo né limitazione.” (rapporto

EFIN, allegato 30, AI 587).

20.

In

merito a queste vendite, il prevenuto ha avuto modo di precisare:

Faccio notare che il rimborso delle obbligazioni

anticipatamente fu fatto su delibera assembleare degli azionisti nella quale la

maggioranza votò per la conversione anticipata. Faccio altresì rilevare che ACPR

4.

aveva espresso, prima di non farsi più vivo per alcuni anni, di incrementare

l’investimento F.1.1. in quanto espresso in CHF mentre gli investimenti F.6.6.

erano in altre divise. A seguito dell’abbattimento di capitale delle azioni F.1.1.

l’importo di competenza del gruppo ACPR 4 era pari a CHF 600'000.-. Il signor TE

1.

sostiene che le azioni del gruppo ACPR 4 siano state cedute il 21 maggio 2003 a [...]([...]) per conto dell’azionista di maggioranza, mentre io ricordo di aver ceduto alla [...]solo

azioni appartenenti a F.3.3.. A mio parere tutti i clienti azionisti della F.1.1.

sono stati rimborsati (ovviamente ad eccezione di ACPR 4) o hanno ricevuto le

azioni di loro spettanza.

(…) Per quanto riguarda le vendite a [...]prendo

atto delle date e degli importi delle azioni F.1.1. cedute così come ritengo

che le 32 azioni attualmente presso il Ministero pubblico appartengano in

quanto a 31 azioni alla F.5.5. e 1 al gruppo ACPR 4. Per quanto riguarda

l’attribuzione delle azioni cedute, salvo ovviamente quelle attribuite a ACPR 4,

le altre sono attribuite a F.3.3. in quanto ripeto tutti gli altri azionisti

sono stati o rimborsati o hanno ricevuto le azioni di loro pertinenza.” (VI 22 aprile 2010, pag. 6, VI 17).

Al dibattimento di primo

grado, A. _______ si è così espresso:

sui punti 1.7. e 1.8. dell’AA ritengo che il

prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato solo a [...] in quanto le 14

azioni di [...] sono tutt’ora esistenti (fanno parte del certificato di 26 azioni

di cui si è detto stamane). [...], [...] e Attila hanno effettuato una cessione

in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le azioni F.5.5.,

contrariamente a quanto dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4 p. 3) affermo

oggi che F.5.5. apparteneva per intero a F.3.3. e non solo per l’88%.”

(verbale di

interrogatorio di prima sede dell’imputato, pag. 2).

Il referto EFIN chiarisce

che alla [...] sono stati venduti certificati azionari in 5 occasioni, e

meglio, il 13 dicembre 2002 quello n. 61 per 54 azioni, il 21 gennaio 2003 il

n. 63 di 100 azioni, il 29 gennaio 2003 il n. 60 di 143 azioni, il 21 maggio

2003.

il n. 86 di 312 azioni e il 2 dicembre 2003 il n. 87 di 180 azioni (pag.

45.

e segg., AI 587).

21.

Essendo

per lo meno riconosciuta l’appropriazione indebita a danno di [...], resta da

vagliare la posizione degli altri clienti indicati nell’AA.

La

posizione più importante, relativa a complessivamente 140 azioni, è quella di F.5.5..

A detta dell’imputato, questa società era interamente riconducibile a lui e

pertanto non può essere considerata un terzo danneggiato.

Sul suo azionariato, A.

_______ - prima di rimangiarsi tutto al processo di primo grado - ha precisato

che il capitale azionario era di fr. 2'500'000.-, suddiviso in azioni da fr.

5'000.- ciascuna, ed era stato inizialmente suddiviso su un numero di azionisti

relativamente ampio (doc. D allegato al VI 4 aprile 2006, V4).

Questo ha trovato conferma

nella deposizione del teste TE 1, responsabile delle indagini per l’EFIN:

Ho esaminato F.5.5. e, consultando il mio

documento che produco (doc. dib. appello 6), rilevo che si trattava di un

veicolo societario le cui azioni erano state vendute a diversi clienti che si

ritrovano elencati nella mia ricostruzione. C’è una tabella più recente con il

partitario di ogni cliente (cfr. allegato 44 B al rapporto EFIN), che produco

seduta stante, dalla quale risulta che al 31.12.1997 avevano partecipazione

nella società F.5.5.:

[...] 120 azioni per un

valore di 600'000.- franchi

[...] 30

azioni per un valore di 150'000.- franchi

[...]

(ovvero

A. _______) 250 azioni per un valore di 1'250'000.- franchi

[...] 50

azioni per un valore di 250'000.- franchi

[...] 10

azioni per un valore di 50'000.- franchi

[...] 10

azioni per un valore di 50'000.- franchi

[...] 10 azioni per un

valore di 50'000.- franchi

[...] 20 azioni per un

valore di 100'000.- franchi

Per un totale di 500 azioni

che avevano un nominale di fr. 5'000.- ergo un capitale azionario di 2,5 mio di

franchi.”

(VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 9).

Poi, col tempo, sempre

secondo A. _______, la maggior parte di questi ha venduto, soprattutto alla

società F.3.3., che aveva dal canto suo ottenuto i fondi per acquistare da AB1.

Al 4 aprile 2006 gli

azionisti erano F.3.3. (che, come visto, apparteneva per l’80% all’imputato e

per il 20% al fratello AB1), [...](riconducibile all’imputato), [...](10%) del

gruppo [...], [...](2%) dei signori [...]e [...](24%). Il gruppo F.3.3. /A.

_______ deteneva pertanto l’88% del capitale azionario (VI 4 aprile 2006, pag.

3, V 4).

L’8 giugno 2007 (V 10, pag.

1), A. _______ ha riconosciuto essere di proprietà del cliente [...]([...]) un

certificato azionario F.5.5. di fr. 50'000.- e si è dichiarato d’accordo con la

restituzione immediata dello stesso all’avente diritto.

Inoltre è stato accertato -

e riconosciuto dall’imputato solo in un secondo tempo (AI 664) - che anche il

cliente [...]era azionista, detenendo 30 azioni di F.5.5., acquistate a fr.

150'000.- (VI 22 aprile 2010, pag. 3, V 17 e allegato n. 1 al rapporto di

trasmissione del 14 aprile 2010, riportante la situazione patrimoniale al 31

ottobre 2004, AI 626).

Questa situazione

corrisponde con gli accertamenti effettuati dal perito del Ministero Pubblico:

Faccio rilevare che, secondo i miei appunti

allestiti in base a quanto detto dalla PP, risulterebbe che i clienti [...] (per

il certificato azionario 22 di 10 azioni) e [...] (per il certificato azionario

28.

di 50 azioni) hanno avanzato rivendicazioni al Ministero pubblico per F.5.5..

Non sono, comunque, in grado di dire a chi

appartenesse F.5.5..”

(VI TE 1, verb. dib.

d’appello, pag. 9).

22.

In

base alle dichiarazioni ed ammissioni dello stesso prevenuto, può darsi per

assodato che il compenso ottenuto dalle due vendite dei certificati azionari n.

60.

e n. 87 di F.1.1., di fr. 350'000.- rispettivamente fr. 286'000.- non sia

stato riversato ai legittimi proprietari delle azioni, ma utilizzato per far

fronte agli impegni di ACPR 11, a quel momento a corto di liquidità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).

Pure provato, nonché

riconosciuto da A. _______, è che vi sia stata da parte sua un’appropriazione

indebita qualificata nei confronti del cliente [...].

Per il resto, la

ricostruzione effettuata dall’EFIN, che conferma i fondamenti dei punti n. 1.7.

e 1.8. dell’AA, appare solida, affidabile e corretta.

In effetti, seppur non vi

sia a disposizione - caratteristica di tutta la procedura - della

documentazione che permetta l’attribuzione diretta delle azioni vendute, i

periti sono riusciti ad identificare gli aventi diritto fondandosi sull’esame

dell’evoluzione dei certificati azionari di F.1.1. Nonostante sia stata

utilizzata l’espressione “ragionevolmente” prima di indicare i nomi dei clienti

danneggiati dalla vendita, l’accertamento è solido:

Con riferimento al termine ragionevolmente

utilizzato nel quinto paragrafo a pag. 50 del mio rapporto, rilevo che

l’attribuzione delle azioni ai clienti indicati è stata effettuata in quanto è

stata riscontrata una correlazione tra l’importo degli investimenti da loro

effettuati e i certificati azionari. Ragionevolmente significa che io non

dispongo di un documento di ACPR 11 che mi attesta questo, quindi è una mia

deduzione.” (VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 10).

L’affidabilità delle

emergenze peritali è stata approvata dal prevenuto che nulla ha eccepito in

merito alle attribuzioni delle azioni.

Le affermazioni difensive

in base alle quali i clienti [...], [...] e [...] avrebbero ceduto le proprie

azioni a F.3.3. a titolo oneroso e sarebbero così stati da tempo indennizzati,

non sono state in alcun modo sostanziate né, per lo meno, rese verosimili.

Non credibile è, inoltre,

l’asserzione secondo la quale 14 azioni di [...] sarebbero parte del

certificato azionario n. 62 di 26 azioni F.1.1. rinvenuto in cassaforte della ACPR

11.

e sequestrato dalla magistratura. Oltre a non essere stata dimostrata,

questa censura sollevata al dibattimento di primo grado, risulta incongruente

se rapportata con quanto esposto dallo stesso imputato poco prima, quando ha

sostenuto che 13 di quelle 26 azioni sono di spettanza del cliente ACPR 4. Già

solo con un esame superficiale si può percepire che il conto non torna (farebbe

27, ove l’errore di un’unità a cifre basse ha la sua rilevanza) e si può

comprendere come A. _______ faccia affermazioni prive del minimo fondamento

fattuale.

Si può dare pertanto per

assodato che, con le due operazioni di vendita, l’imputato si è appropriato

indebitamente del denaro dei clienti qui più volte citati. Questa conclusione è

valida anche con riferimento agli averi di F.5.5., innanzitutto poiché,

formalmente, si tratta di una persona giuridica con una propria autonomia e con

propri diritti e, poi, perché essa non apparteneva integralmente al prevenuto,

ma solo, nella migliore delle ipotesi, in ragione dell’88%.

Senza contare che la quota

di spettanza di F.3.3. era al 20% di pertinenza del fratello AB1, che non

risulta abbia dato formalmente il suo accordo all’immissione del provento delle

vendite in ACPR 11.

Soggettivamente A. _______

ha sempre avuto una chiara visione della situazione ed ha agito

intenzionalmente.

Sulla scorta di queste

considerazioni, la condanna per i reati indicati ai punti n. 1.7. ed 1.8. AA

deve essere confermata integralmente, preso atto anche che l’aggravante del

reato non è stata rimessa in discussione.

L’amministrazione

infedele aggravata di cui al punto n. 3.1. AA

23.

Al

punto n. 3.1.1. AA il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato

per il reato di amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per

procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel corso del mese di

luglio 1998, impartito istruzioni affinché la F.1.1. trasferisse l’importo di

fr. 1'450'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1993-1998

ordinario F.1.1. al cliente [...], che non aveva partecipato all’investimento

ma che vantava una pretesa di risarcimento nei suoi confronti di fr.

2'100'000.-, malgrado il rimborso spettasse ai clienti investitori [...], per

fr. 90'000.-, [...], per fr. 120'000.-, [...], per fr. 120'000.-, [...], per

fr. 20'000.-, [...]per fr. 35'000.- e al titolare delle relazioni [...], [...],

[...], [...], [...], per complessivi fr. 1'065'000.-, danneggiando in questo

modo il loro patrimonio nella misura degli importi dovuti.

Al punto

n. 3.2.1. AA, inoltre, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.

_______ per amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per

procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel corso del mese di

agosto 1999, impartito istruzioni affinché F.1.1. trasferisse l’importo di fr.

650'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1994-1999 al

cliente [...], che non aveva partecipato all’investimento ma che vantava una

pretesa di risarcimento nei suoi confronti di fr. 2'100'000.-, malgrado il

rimborso spettasse ai clienti investitori [...] per 58'710.-, [...] per fr.

16'774.-, [...] per fr. 10'484.-, [...] per fr. 33'548.-, [...] 2 per fr.

113'225.-, [...] per fr. 291'451.-, [...] per fr. 4'194.-, [...] per fr.

65'000.-, [...] per fr. 23'065.- e [...] per fr. 33'549.-, danneggiando in tal

modo il loro patrimonio per le somme indicate.

24.

In

prima sede i giudici hanno confermato la condanna sulla scorta delle seguenti

considerazioni:

“Già si è visto (punto 1.1.1 AA, considerando 7) che a partire dal 1998 ACPR 11 ha ricevuto da F.1.1. il rimborso dei due prestiti obbligazionari quinquennali a suo tempo stipulati per conto di

vari clienti sottoscrittori di RAAP 4

(prestito 1993-1998 e 1994-1999). E' tuttavia accaduto, sia nel luglio

del 1998 che nell'agosto del 1999, che per

una parte del rimborso (fr. 1'450'000.- nel luglio 1998, punto 3.1.1 AA; fr. 650'000.- nell'agosto.

1999, punto 3.1.2 AA), spettante ai vari

clienti investitori indicati ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'atto di accusa,

l'accusato abbia chiesto a F.1.1. di

effettuare il pagamento in favore di un terzo soggetto, il cliente di ACPR

11.

[...], che nulla aveva investito nell'operazione F.1.1., e che pertanto

nulla avrebbe dovuto ricevere in questo modo, ma che vantava un credito di fr.

2'100'000.- nei confronti di ACPR 11, soluto appunto con i due predetti

accrediti di fr. 1'450'000.- e fr. 650'000.-.

La fattispecie è ampiamente descritta alle pagine 17-22 e

26-31 del rapporto EFIN (Al 587) ed è

pertanto da ritenere in tal senso accertata, mentre che misterioso rimane il

motivo del credito di [...]nei confronti di ACPR 11. In effetti, il 2 giugno 2009 lo studio che all'epoca aveva patrocinato [...], e per esso l'avv. [...],

aveva indicato al Procuratore pubblico che (AI 571, punto 1, pag. 1):

"in data 30 aprile 1998 l'avv. [...], in qualità di patrocinatore di un suo

cliente, convenzionalmente indicato con il nome di [...], sottoscrisse una convenzione

con il signor A. _______ avente sostanzialmente per oggetto la cessione di

titoli obbligazionari della società F.1.1. per un totale di CHF 2'100'000.-'.

Messa così,

parrebbe di capire che [...]avrebbe venduto al A. _______ obbligazioni F.1.1. al

prezzo di fr. 2.1 milioni o viceversa che tale "cessione" sarebbe stata

fatta da A. _______ a [...], sempre al prezzo di fr. 2.1 milioni. Basta

invece dare un'occhiata alla convenzione per capire innanzitutto che l'accusato

agiva come rappresentante di ACPR 11 e non a titolo

personale, ma soprattutto che la convenzione non verteva sulla cessione dei

titoli al prezzo di fr. 2.1 milioni, e

che vi era invece, per causa non menzionata,

un pregresso debito di tale importo

di ACPR 11 nei confronti di [...]che veniva soluto mediante la dazione

dei titoli ed in attesa del loro rimborso da parte della debitrice del prestito

obbligazionario. Dall'esame della ulteriore documentazione messa a disposizione [...](in specie la raccomandata 17 giugno 1997 dell'avv. [...]a ACPR 11 parrebbe comunque che la causa del

credito sia l'avvenuta sparizione, o comunque l'indisponibilità alla

restituzione, degli averi a suo tempo conferiti dal cliente per essere

investiti a termine in via fiduciaria presso primarie banche. Parrebbe pertanto

- senza che la questione abbia in alcun modo influenzato il presente giudizio -

che le ipotesi di reato di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2 AA, siano state commesse

per porre rimedio ad una precedente

appropriazione indebita commessa in danno di [...]. L'imputazione a

carico dell'accusato è giustamente quella di amministrazione infedele,

aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto,

avendo qui il prevenuto, manifestamente, agito in danno degli interessi

legittimi dei clienti sottoscrittori dei prestiti obbligazionari F.1.1., avendo

egli disposto mediante istruzione alla

debitrice (è esplicitamente ammesso quanto meno l'ordine relativo al

pagamento di fr. 1'450.-; cfr. verbale V 17, pag.

2) che il rimborso avesse (ingiustificatamente) ad avvenire nelle mani

di [...].”

(sentenza

impugnata, pag. 28 seg.).

25.

In

primo luogo, A. _______ ha sollevato l’eccezione della prescrizione per

entrambi i capi di imputazione, i quali, soggetti alle disposizioni in vigore

al momento dei fatti, gli sarebbero stati prospettati per la prima volta oltre

10.

anni dopo.

Nel merito, l’imputato non ha contestato i fatti, e meglio di aver

proceduto al trasferimento dei due importi citati da F.1.1. al cliente [...],

ma ha messo in dubbio che il danno scaturito da questa operazione corrisponda

complessivamente a fr. 2'100'000.-, come stabilito in prima sede. In effetti, a

suo dire, esso sarebbe limitato alle posizioni dei clienti [...], [...], [...],

[...], [...]e [...], per fr. 1'185'000.- + fr. 33'549.-.

26.

In

base all’art. 70 vCP in vigore sino al 1 ottobre 2002, l’azione penale si

prescriveva in dieci anni se al reato era comminata, come nel nostro caso, la

reclusione o la detenzione sopra i tre anni. La prescrizione era interrotta da

ogni atto d’istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da

ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle

citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d’arresto o di perquisizione

domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio

giuridico contro una decisione. In ogni caso d’interruzione cominciava a

decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno l’azione penale era prescritta in

tutti i casi (prescrizione assoluta) quando il termine ordinario era superato

della metà, art. 72 cifra 2 vCP.

Secondo le norme

attualmente in vigore, per contro, l’azione penale per i reati in discussione

si prescrive in quindici anni, art. 97 cpv. 1 CP. Se prima della scadenza di

tale termine è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione

si estingue, art. 97 cpv. 3 CP.

In virtù della lex mitior,

risulta qui applicabile il vecchio diritto poiché più favorevole all’imputato,

prevedendo una prescrizione ordinaria più breve di quella attuale ed una

prescrizione assoluta non interrotta dalla decisione di prima istanza.

27.

I

fatti imputati al prevenuto al punto n. 3.1.1. AA sono stati genericamente

collocati nel tempo come commessi nel mese di luglio 1998. In virtù del principio in dubio pro reo, si deve dedurre, da una simile indicazione, che essi

sono avvenuti ad inizio luglio. Ne deriva che, se non al momento del

dibattimento, a quello dell’emanazione della presente sentenza dalla

commissione del reato sono trascorsi 15 anni.

Di

conseguenza, si deve pertanto reputare intervenuta la prescrizione assoluta a

norma dell’art. 72 cifra 2 vCP, sicché la relativa condanna viene a cadere.

28.

Diverso

è il discorso per il capo d’imputazione di cui al punto n. 3.1.2. AA, poiché

l’atto penalmente punibile è stato commesso ad inizio luglio 1999, ossia 14

anni fa.

Visto il

tempo trascorso, la prescrizione assoluta è dunque esclusa, ma entra in

considerazione quella ordinaria, decennale.

Agli atti

vi sono due estensioni dell’accusa del 2 aprile 2008 e 18 novembre 2008 (AI

551) in cui si prospetta al prevenuto l’amministrazione infedele ai danni di ACPR

4.

Che vi fossero delle

indagini in atto sui rimborsi dei due prestiti obbligazionari ordinari F.1.1.,

è chiarito comunque sia almeno dall’e-mail del commissario TE 1 del 19 giugno

2008.

al GIAR Edy Meli (AI 501). Indipendentemente dal fatto che l’EFIN fosse o

meno stata in chiaro a quel momento sugli estremi della fattispecie, è certo

che tali atti hanno interrotto la prescrizione ordinaria. Neppure questa entra

dunque in considerazione, per cui occorre esaminare nel merito la fondatezza

della relativa accusa.

29.

Gli

estremi dell’operazione controversa sono illustrati con chiarezza nel rapporto

EFIN:

“Rimborso

prestito obbligazionario 1993-1998 ordinario

(…) Il 30

aprile 1998 l’avv[...], in qualità di patrocinatore del cliente titolare della

relazione [...]presso ACPR 11 ha sottoscritto una convenzione con il signor A.

_______ avente per oggetto la cessione di titoli obbligazionari della società F.1.1.

– Panama per un totale di fr. 2'100'000.- essendo la ACPR 11 debitrice nei

confronti del cliente della medesima somma. I titoli obbligazionari vengono

consegnati all’avv. [...] il medesimo giorno, dall’avv. [...], che a quel tempo

era membro del CdA di ACPR 11 il quale li aveva ricevuti da ACPR 11 il 30

aprile 1998 (…)

Il

31.

luglio 1998 la F.1.1. ha bonificato allo studio dell’avv. [...]la somma di

fr. 1'450'000.- relativa al rimborso di obbligazioni ordinarie 1993-1998 (…).

(…)

Dall’analisi della documentazione sequestrata non abbiamo riscontrato delle

attribuzioni ufficiali di certificati obbligazionari ai singoli clienti. Nelle

situazioni patrimoniali e negli estratti conto dei clienti non si è mai fatto

riferimento ad alcun certificato obbligazionario ma vi è unicamente

l’indicazione del valore nominale di obbligazioni in portafoglio. Confrontando

però i certificati obbligazionari consegnati dall’avv. [...] con gli

investimenti obbligazionari registrati nella contabilità clienti troviamo una

correlazione per valore nominale fra i certificati e le singole

contabilizzazioni nelle schede clienti. Il taglio di questi certificati era

quindi correlato con le posizioni dei clienti e meglio come dimostrato nella

tabella seguente

(…)

In

concomitanza con la registrazione contabile del 23 settembre 1998 relativa al

di fr. 1'450'000.- rimborso al cliente [...], sui movimenti bancari abbiamo

rilevato i seguenti trapassi di fondi fra il conto [...] intestato a F.3.3. ed

il conto [...] intestato a ACPR 11 presso la [...]

(…)

Questi due

trapassi in sostanza non hanno nessun effetto sulla liquidità in quanto le

operazioni si compensano. Esse avevano verosimilmente lo scopo di creare un

movimento di denaro che richiedesse una registrazione contabile e che

permettesse quindi di effettuare la registrazione sull’estratto conto del

cliente [...].

Osserviamo

che il cliente [...] non ha mai posseduto titoli F.1.1..

(…) In

conclusione l’importo di fr. 1'450'000.- bonificato al cliente [...], per il

tramite dell’avv. [...], in realtà era di spettanza dei seguenti clienti di ACPR

11.

[...] fr.

90'000.-

[...] fr.

120'000.-

[...] fr.

120'000.-

[...] fr.

20'000.-

[...] fr.

35'000.-

[...] fr.

60'000.-

[...] fr.

200'000.-

[...] fr.

245'000.-

[...] fr.

315'000.-

[...] fr.

245'000.-

Totale fr.

1'450'000.-.”

(rapporto

EFIN, pag. 17 segg., AI 587)

(…)

Rimborso

prestito obbligazionario 1994-1999 ordinario

(…) La

quota rimanente, pari a fr. 650'000.- è stata invece bonificata l’11 agosto

1999.

all’avv. [...](…). A seguito del pagamento l’avv. [...]aveva ritornato per

l’annullamento i seguenti certificati obbligazionari ordinari F.1.1. 1994-1999,

cedutigli da ACPR 11 nella convenzione del 30 aprile 1998 (…), ad estinzione

del debito della società nei confronti del suo cliente [...]:

(…)

L’identificazione

dei clienti ai quali spettavano questi certificati obbligazionari non è in

questo caso possibile poiché non vi è correlazione fra le registrazioni

contabili negli estratti conto dei clienti, ed in particolare in quelle del

cliente ACPR 4, e le tabelle ricapitolative relative all’attribuzione dei

certificati obbligazionari ai clienti (…).

Sulla base

delle registrazioni contabili nelle schede clienti, tutti i clienti di ACPR 11

avrebbero ottenuto il rimborso delle obbligazioni F.1.1.. Come detto in realtà

una quota pari a fr. 650'000.- non è stata incassata da ACPR 11 ma è stata

utilizzata per rimborsare, via lo studio [...], [...], [...], il cliente 1683 [...]che,

ricordiamo, non ha mai investito in obbligazioni F.1.1..”

(rapporto

EFIN, pag. 28 seg., AI 587).

Il calcolo e

l’individuazione dei clienti che hanno subito un danno dal mancato riversamento

dei fr. 650'000.- è stato così fatto dall’EFIN partendo dall’elenco di coloro

che hanno investito nel prestito obbligazionario ordinario F.1.1. 1994-1999,

che ammontava a complessivi fr. 2'620'000.- (rapporto EFIN, pag. 26, AI 587),

facendo riferimento alle registrazioni contabili negli estratti conto dei

clienti. Da questo importo è stato dedotto il rimborso anticipato di fr.

1'070'000.-, per giungere ad una rimanenza di fr. 1'550'000.-, dalla quale sono

stati poi sottratti i pagamenti F.1.1. del 10 agosto 1999 (fr. 800'000.-) e 27

agosto 1999 (fr. 100'000.-), per giungere ad un ammontare non bonificato a ACPR

11.

di fr. 650'000.-, corrispondente al 42% della rimanenza. Sulla scorta di

questa percentuale è stato infine calcolato il residuo non incassato dagli

investitori, che è risultato essere quello indicato nell’AA al punto n. 3.1.2.

(rapporto EFIN, pag. 30 e seg., AI 587).

30.

A.

_______ si è espresso principalmente facendo riferimento al primo rimborso.

Ciononostante le sue dichiarazioni sono utili per contestualizzare anche quanto

avvenuto nel 1999:

“Mi viene prospettato in

relazione al rimborso del prestito obbligazionario ordinario F.1.1. ’93-’98

che, su mie disposizioni nel luglio 1998, la F.1.1. ha bonificato

complessivamente fr. 1'450’000.-, di cui fr. 120'000.- erano di spettanza del

cliente [...]. Per questo fatto mi è già stata promossa l’accusa il data 15

gennaio 2010.

Prendo atto della verifica

che ha fatto il signor TE 1. Non ho nulla da obiettare. Confermo di aver dato

l’istruzione a F.1.1. di bonificare fr. 1'450'000.- a favore dell’avv. [...]che

tutelava gli interessi del cliente [...]. L’ho fatto in attesa di incassare gli

altri ricavi che sarebbero derivati da F.1.1.. Dichiaro che a mio giudizio

anche il cliente [...]è stato rimborsato, anche se non mi ricordo quando. A mio

giudizio tutti i clienti sono stati rimborsati ad eccezione del cliente ACPR 4.

Il signor TE 1 fa rilevare

come risulta, dall’allegato 1 del rapporto (…) la posizione del cliente [...]è

attiva al 31 dicembre 2003 e al 31 ottobre 2004 con un valore complessivo di

fr. 228'000.-. A quel momento la situazione di liquidità di ACPR 11 era

gravemente compromessa, il che rende sufficientemente credibile che [...]non

risulta essere stato rimborsato.

Rilevo che dal 2004 a oggi nessuno si è mai manifestato nei miei confronti a rivendicare alcunché.”

(VI 22 aprile 2010, pag. 1 seg., V17).

Di fronte alla Corte delle

assise criminali non risulta che l’accusato abbia contestato i reati di cui ai

punti n. 3.1.1. e 3.1.2.. Al processo d’appello ha aggiunto:

“Fatto sta che, dopo

queste vicende, ACPR 11 si è trovata in difficoltà poiché non disponeva più

della liquidità per soddisfare alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari. In

modo particolare faccio riferimento ai clienti ACPR 6, ACPR 4 e [...].

Quest’ultimo era quello che si era fatto avanti in maniera più pressante per il

tramite dell’avv. [...]. Nei confronti di [...]ho reagito dandogli in garanzia

obbligazioni ordinarie di F.1.1.. Questa operazione è avvenuta anche attraverso

l’avv. [...]al quale avevo in precedenza dato azioni F.1.1. per 3 mio,

nominali, per garantire un prestito ottenuto da un amico/cliente per USD

800'000 e DEM 350'000.”

e

“Nel 1998 ho concluso un

accordo con l’avv. [...]in base al quale gli ho dato in garanzia obbligazioni ordinarie

F.1.1. a garanzia del saldo del dovuto nei confronti di [...]. Il mio avvocato

mi ricorda che le obbligazioni ordinarie erano da me state prima date all’avv. [...]che

poi le ha consegnate all’avv. [...]in base a tale accordo. Il cliente dell’avv.

[...], sulla scorta di questa operazione, è stato completamente tacitato.”

(VI

imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13 e pag. 14).

31.

Giusta l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione

infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad

amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.

La pena è la detenzione

sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3

del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a

cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto.

L’adempimento della

fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una

soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente

(Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht

di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che

egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione,

che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o

con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., n. 2 segg.

ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan

Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV

279.

e DTF 120 IV 190).

L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione

o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una Garantenstellung”,

ovvero una funzione di garante.

Perseguita è la violazione

intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla

legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mini, La legge

sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).

L’autore deve, così, essere

tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. E’,

quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.

Gestore ai sensi della

norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di

amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1

pag. 126, 123 IV 17 consid. 3b pag. 21, 120 IV 190 consid. 2b pag. 192). E’,

dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che

il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio

altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF del 2

febbraio 2009,6B_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190

consid. 2b).

La norma in questione

precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari

altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio

giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per

esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT

I, 7° ed., § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i

casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante,

senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem.

Il potere di

amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la

stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno,

precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali

(“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich

oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines

andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen

abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im

Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll“, STF 18 gennaio 2003,6S.711/2000, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17

consid. 3b pag. 21).

Un gestore patrimoniale è

il classico caso di persona tenuta in base ad obblighi contrattuali a tutelare

gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190, consid. 2b).

Perché vi sia reato, il

gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità

(DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre

preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, in

altre parole, quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore.

Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era

tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che

esso aumentasse.

Atti conformi ai doveri di

gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione

(Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di

amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette

al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio

può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid.

2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri

tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai

sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un

esito negativo.

Gli obblighi di

amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla

tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).

Non ogni inadempimento

contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile

è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di

semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di

Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).

Esempi di trasgressione dei

doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un

patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata

all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280

seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario

comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della

vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti

per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del

proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid.

3; DTF 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di

guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata

(DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un

comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV

124, consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi

contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid.

2b).

Il reato è consumato solo

se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190

consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del

patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei

passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento

dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere

per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13

gennaio 2011,6B_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009,

6B_931/2008, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV

104.

consid. 2c).

32.

Che

l’aver ordinato a F.1.1. di versare direttamente al cliente [...] del denaro di

spettanza di altri clienti rappresenti un atto di amministrazione infedele è

indiscutibile ed incontestato, trattandosi di un atto contrario ai doveri di

amministratore che lede in maniera determinante gli interessi ed il capitale di

costoro.

Pure

riconosciuto, come visto, è che il reato sia stato commesso ai danni dei

clienti [...], [...], [...], [...], [...], per l’operazione prescritta, e [...]per

quella che ancora ci interessa. Per contro dibattuto è che siano stati danneggiati

i clienti [...], [...], [...], [...], per la prima, e [...], [...], [...], [...],

[...], [...]e [...], per quella del 1999.

In merito alla

ricostruzione effettuata dall’EFIN per il rimborso del prestito obbligazionario

ordinario 1993-1998 di fr. 1'450'000.- non vi sono dubbi: se non fosse

intervenuta la prescrizione, essa sarebbe stata sufficientemente precisa,

sostanziata e affidabile, da poter fungere da fondamento per la conferma della

condanna nei termini indicati dall’AA, punto n. 3.1.1. e, quindi, dalla

sentenza di primo grado.

La stessa cosa vale anche

per il rimborso del prestito obbligazionario di fr. 650'000.-, poiché gli

accertamenti fatti dagli esperti, nonostante abbiano richiesto un ragionamento

più complicato, sono risultati essere, oltre che contabilmente e

matematicamente esatti, credibili e fondati.

Soggettivamente, come

evidente dalle dichiarazioni sopra riportate, l’imputato ha agito in piena

coscienza di quanto stava facendo, cedendo a delle pressioni, legittime,

abilmente effettuate su di lui dall’avvocato del cliente [...](che

indubbiamente ha efficacemente difeso gli interessi del suo assistito), sapendo

che in questo modo sottraeva del denaro agli aventi diritto.

La condanna per il capo

d’imputazione 3.1.2. deve essere così integralmente confermata.

D’altronde, nel merito, il

prevenuto non ha sollevato che generiche contestazioni, senza chinarsi

sufficientemente nel dettaglio sulle posizioni della pubblica accusa da poter

insinuare il tarlo del dubbio nella scrivente Corte e senza fornire elementi

che potessero consentire una lettura diversa degli eventi.

L’amministrazione

infedele aggravata di cui al punti n. 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3. AA

33.

Il

punto n. 3.2.1. dell’AA chiede la condanna di A. _______ per il reato di

amministrazione infedele aggravata per avere, nel periodo 2007-2009,

indebitamente compensato spese condominiali dovute da condomini alla comunione

dei comproprietari ACPR 9, contabilizzando le poste come debito della società ACPR

8, dichiarata fallita il 3 marzo 2010, e meglio per avere:

- indebitamente compensato spese condominiali per fr. 19'016.50,

dovute al condominio dalla comproprietaria [...], con interessi dovuti

dall’accusato A. _______ alla di lei madre [...], in relazione a due finanziamenti

di complessivi fr. 1'170'000.- da questa concessigli nella primavera 2005,

- indebitamente

compensato spese condominiali per fr. 11'528.85, dovute al condominio dal

comproprietario [...], con importi di natura fiscale da lui anticipati per

conto della società ACPR 8 al momento dell’acquisto della sua unità di PPP,

- tra il 20 gennaio

2009.

e il 24 settembre 2009, compensato senza valida causa, spese dovute dai

condomini [...]e [...]per complessivi fr. 19'850.-,

arrecando così al

condominio ACPR 9 un pregiudizio patrimoniale di fr. 50'395.55.

Il punto n. 3.2.2. ne

chiede la condanna per avere, nel periodo 2006-2009, indebitamente compensato

spese condominiali dovute dal condomino [...]alla comunione dei comproprietari ACPR

10, con interessi da lui (A. _______) dovuti sui due finanziamenti indicati al

punto n. 3.2.1., contabilizzando le poste come debito della società ACPR 8,

arrecando un pregiudizio al condominio di fr. 97'494.-, stante l’intervenuto

fallimento della società debitrice.

Con il punto n. 3.2.3. AA,

poi, il procuratore pubblico ha chiesto la condanna di A. _______ anche per

avere, nel periodo 2007- ottobre 2009, intenzionalmente omesso di intraprendere

tutte le misure idonee a salvaguardare il patrimonio del condominio ACPR 9, in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali per fr. 58'381.- da parte della società

ACPR 8, in particolare trascurando di far iscrivere, nei termini di legge, le

ipoteche legali sulle unità condominiali di proprietà della suddetta società,

arrecando un danno al condominio ACPR 9 di fr. 58'381.-, stante l’intervenuto

fallimento della società.

Il pregiudizio totale

causato da queste omissioni e manovre è stato di fr. 206'271.-, di cui fr.

108'777.- a scapito del condominio ACPR 8 e di fr. 97'494.- a detrimento del

condominio ACPR 10.

34.

Con

la sentenza impugnata, la Corte delle assise criminali ha confermato l’accusa e

condannato l’imputato anche per questi fatti, con le seguenti motivazioni:

“L'amministrazione

infedele aggravata dì cui al punto 3.2.1 AA

AI prevenuto è inoltre contestato di avere commesso un

secondo tipo di reato nei confronti dei comproprietari

dei condomini da lui amministrati,

e meglio quello di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa

a fine di indebito profitto.

Al punto

3.2.1

AA è infatti descritto come A. _______ nel periodo 2007-2009 abbia

danneggiato gli interessi dei comproprietari del condominio ACPR 9 omettendo di

incassare le spese condominiali da taluni di essi, compensando (indebitamente)

tali debiti di questi condomini con crediti di vario genere che essi vantavano

nei suoi confronti.

La circostanza è anche in questo casa stata

accertata peritalmente (AI 62, punto 4.1.2, pag. 6), sino a concorrenza

di fr. 50'395.55, importo rettamente indicato nell'atto di accusa.

In sede di

istruttoria predibattimentale l’accusato ha ammesso queste compensazioni, tenendo a sottolineare la loro

ineluttabilità, nel senso che esse gli

sarebbero state richieste o addirittura imposte dai suoi creditori.

Al

dibattimento egli ha comunque dato atto di questi fatti, giustificandosi con

l’asserita intenzione di sistemare queste situazioni al momento della vendita

dei suoi residui appartamenti, cosa che non

avrebbe più potuto fare con l'apertura del procedimento penale (verbale

d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, pag. 2).

L'imputazione è in ogni caso corretta, sia in

fatto che in diritto, e merita perciò integrale conferma.”

(sentenza

impugnata, pag. 31).

“L'amministrazione infedele

aggravata di cui al punto 3.2.2 AA

Si

tratta della medesima imputazione, riferita però al condominio ACPR 10 nel

periodo 2006-ottobre 2009, alla cui comunione dei comproprietari l'accusato ha

arrecato un danno di fr. 97'494.- compensando le spese condominiali dovute da

un condomino con interessi passivi che A. _______ gli doveva in remunerazione di un ingente prestito personale

concessogli da quel condomino. I fatti sono anche in questo caso stati

accertati peritalmente (Al 62, punto 4.2.2, pag. 10) e sostanzialmente ammessi

dal prevenuto, ragione per cui anche questa imputazione deve essere confermata.”

(sentenza impugnata, pag. 32).

“L'amministrazione

infedele aggravata di cui al punto 3.2.3 AA

L'ultima imputazione di amministrazione infedele

aggravata addebita al prevenuto di avere

intenzionalmente omesso, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR

9, di fare iscrivere un'ipoteca legale per fr. 55'381.- di spese condominiali

impagate da parte della società ACPR 8 sulle PPP di pertinenza della società

medesima.

Palese in questo caso il conflitto di interessi tra A.

_______ amministratore del condominio, e quindi tenuto a salvaguardare gli

interessi della comunione dei comproprietari sua mandante, e A. _______

proprietario economico della società in mora con il pagamento delle spese

condominiali.

La

circostanza, così come gli importi in discussione, sono accertati dal rapporto

EFIN (Al 62, punto 4.1.2, pag. 6 e 7). Avere privilegiato gli interessi della

società (e quindi i propri) a detrimento di quelli dei condomini è in effetti un atto di amministrazione infedele, così come

rettamente contemplato dall'atto di accusa, che merita pertanto conferma anche

su questo punto.”

(sentenza impugnata, pag. 32).

35.

Sulla questione l’imputato, al dibattimento di primo grado, ha in

effetti dichiarato:

“A. _______

complessivamente sulle imputazioni relative al mancato incasso di spese

condominiali e all’appropriazione di importi di denaro per i condomini,

riconosce i fatti ma dichiara di avere avuto l’intenzione di appianare tutti i

conti col provento della vendita di 5 appartamenti. Vi sono state per talune

vendite delle plusvalenze delle quali non ho potuto disporre perché sono state

messe sotto sequestro.”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 2).

E’ pertanto assodato che il

prevenuto ha compensato spese condominiali dovute alla comunione dei

comproprietari ACPR 9, nella misura indicata dal punto n. 3.2.1. dell’AA, per

complessivi fr. 50'395.- (cfr. anche i dettagliati riferimenti in rapporto EFIN

4/2010 del 13 luglio 2010, pag. 8 seg., cubo 12, AI 62).

Pure appurato è che la

società ACPR 9 aveva un debito per contributi condominiali relativi ad

appartamenti nell’omonimo condominio a lei intestati, ammontante a fr.

58'381.-, che lo stesso non è mai stato saldato e che la vendita di buona parte

delle PPP formalmente intestate alla società ACPR 8 non ha consentito il

rientro dell’esposizione nei confronti della comunione dei comproprietari,

ritenuto che la società è fallita e che A. _______ non ha chiesto l’iscrizione

delle ipoteche legali sulle particelle in questione (rapporto EFIN 4/2010 del

13.

luglio 2010, pag. 6 seg., cubo 12, AI 62).

36.

Il prevenuto sostiene che non vi

sia stato un pregiudizio per i condomini, poiché i crediti di quest’ultimi nei

confronti dei comproprietari morosi non sembrerebbero, a prima vista, essere

stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui ammissibilità doveva

essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A. _______.

In effetti, come visto in

precedenza, uno dei presupposti dell’art. 158 CP è che, a seguito della

violazione del dovere di diligenza, sia insorto un danno (DTF 120 IV 193

consid. 2b).

Il nocumento cagionato

dalla mancata iscrizione delle ipoteche legali è palese e non può essere messo

in discussione, essendo la società ACPR 8 fallita.

Per il resto, si può nella

fattispecie dare per assodato che la compensazione dei contributi condominiali

con dei crediti che nulla avevano a che vedere con la comunione dei

comproprietari, ha rappresentato per quest’ultima una mancata entrata di fr.

50'395.55, e dunque un pregiudizio economico non indifferente.

Il danno è concreto e

pesante. La tesi difensiva, secondo la quale sussisterebbe, comunque sia, un

credito nei confronti dei condomini che hanno dato seguito alle direttive

dell’imputato, non può essere seguita. In effetti non si può paragonare un

mancato incasso con l’insorgenza di un credito - il cui rimborso non è mai

certo al cento per cento sino a quando i soldi non sono rientrati - e sostenere

che si annullano. In questo modo gran parte dei reati patrimoniali previsti dal

codice penale non sussisterebbe più. A titolo di esempio, alquanto esplicativo,

basta a tal proposito ricordare che il tribunale federale ha riconosciuto dati

gli estremi dell’amministrazione infedele nel caso di un segretario comunale

che non aveva proceduto all’incasso delle imposte da alcuni cittadini,

nonostante anche in quel caso, verso i contribuenti morosi, il credito

dell’ente pubblico ha continuato a sussistere (DTF 81 IV 228).

D’altronde un pregiudizio

temporaneo è sufficiente ed il fatto che non siano entrati dei contributi

condominiali al momento in cui essi avrebbero dovuto venire saldati, è

incontestato.

Questa conclusione non è

indebolita in alcuna maniera, va precisato, dal fatto che la comunione dei

comproprietari abbia avuto la possibilità - per i contributi degli ultimi tre

anni - di far iscrivere l’ipoteca legale sui fondi dei condomini rimasti, loro

malgrado, morosi, art. 712 i CC, oppure di procedere alla ritenzione sulle cose

mobili contenute negli appartamenti di loro proprietà, art. 712 k CC.

Per tutto quanto precede,

anche la condanna di A. _______ per i reati di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2. e

3.2.3

deve essere integralmente confermata.

La

falsità in documenti del punto n. 4.1 AA

37.

L’imputato chiede pure il proscioglimento dalla condanna per falsità

in documenti di cui al punto n. 4.1. dell’AA, con il quale gli è stato imputato

di avere

“in

data che non ha potuto essere accertata,

allo scopo di occultare le

malversazioni messe in atto ai danni della parte civile titolare delle

relazioni [...], [...], [...], [...]e [...],

allestito la falsa

attestazione a firma M.P.P., datata 23 ottobre 1992, con la quale figurava che

il cliente, in un urto con la verità, dava scarico a ACPR 11 per l’attività

svolta “anche sulla base del mandato a Voi affidato a mezzo F.3.3.”,

consegnando suddetta falsa

attestazione durante l’interrogatorio dell’8 settembre 2005 a supporto della sua falsa dichiarazione, secondo la quale il cliente avrebbe chiuso la sua

posizione, mentre il cliente lo stava rincorrendo da anni nell’intento di

ottenere il rimborso dei suoi averi.”.

L’appello su questo punto è

stato giustificato con il fatto che non sussiste alcuna falsa dichiarazione a

firma M.P.P..

38.

In prima sede la Corte, sulla questione, si è così espressa:

“Il prevenuto in occasione dell'interrogatorio dell'8

settembre 2005 (V 2) ha tentato di giustificare la propria posizione nei

confronti del cliente titolare delle relazioni denominate [...], [...], [...], [...]e

[...]a mano di una dichiarazione di scarico sottoscritta dal cliente (che ha

peraltro negato di avere sottoscritto un simile testo; cfr. verbale V 7, pag.

8).

La

dichiarazione è un falso materiale e l'accusato ha ammesso in aula di averla

utilizzata in modo apocrifo (verbale d'interrogatorio dibattimentale

dell'imputato, pag. 2), ragione per cui questo capo di imputazione merita

conferma.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 33).

39.

Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto

di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso

o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale

documento.

Questa disposizione non reprime solo la

falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un

documento dal falso contenuto (falso ideologico).

a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a

provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta

direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.

L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è

riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849).

Anche un documento non valido o nullo a causa di

vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog,

op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251, n. 8, pag. 1054). In questo

caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione

giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag.

1850).

b. La

falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un

documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente:

nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno

sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1;

128.

IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.

6.

). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la

questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

c. Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò

che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui

contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente

(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126

IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso

ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che

l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse,

Berna 2010, ad art. 251, n. 109, pag. 250).

d. Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento

ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio

accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia

speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere

probante particolare (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 119, pag. 253 e

riferimenti; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130

consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid.

2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto

rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è

maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere

ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si

può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF

6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., ad art. 251, n.

129, pag. 254).

Il falso ideologico è una bugia scritta

qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua

capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV

332.

consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a

provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto

(DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente

dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF

129.

IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un

contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti

hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non

che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La

situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni

concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV

273.

consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2;6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3;6S.375/2000 del 1.

novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in

SK.2010.13 consid. 6.3.2).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende,

dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di

particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli

conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV

131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche

Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un

funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, StGB II,

Basilea 2007, ad art. 251, n. 48 e segg., pag. 1613 e segg.; Donatsch/Wohlers,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004,

pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo

destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1;

129.

IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre

2011.

consid. 2.1;6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2;6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007 consid. 6;6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del

documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,

particolarmente degno di fiducia (Corboz

in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di

interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale

(Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 251, n. 139, pag. 256).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice

partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un

garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).

e. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza

probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi,

ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per

altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad

art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di

principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto

attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi

contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di

chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii

di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può

essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista

carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF

114.

IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art.

251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è

considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un

architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF

131.

IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema

cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die

Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der

Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die

Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di

colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo

(controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero

firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una

falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

f. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se

commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog,

Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86, pag. 1633).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi

costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o

accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei

casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale

circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre

2011.

consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op.

cit, n. 87-89, ad art. 251, pag. 1634).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere

al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia

in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo

scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011

consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP, n. 173

e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 90 e segg., pag. 1635 e

segg.).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione

dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4;

DTF 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna

2010, ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione di

ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario

sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del

documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento

giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 88, pag. 1634).

Non è

necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare.

È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole

(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.

1.

; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art.

251, n. 87-89, pag. 1634).

40.

E’ insindacabile che in occasione del suo interrogatorio dell’8

settembre 2005 il prevenuto ha prodotto il documento in questione, allegato al

verbale quale doc. G (V 2).

Pure assodato è che questa

attestazione rappresenti un falso materiale.

Sullo

stesso, ACPR 4 si è così espresso:

“Non ho mai modificato i

miei rapporti di base con ACPR 11. Escludo di aver sottoscritto delle

dichiarazioni di scarico nei confronti di ACPR 11. Mi viene sottoposta la dichiarazione 23 ottobre 1992 (…). Come ho già detto (…), riconosco la mia

firma, ma non ho mai apposto una firma in calce ad una dichiarazione di questo

tipo. Nessuno, né [...]né il dottor A. _______ mi hanno sottoposto per firma un

testo di questo tenore. Rilevo che non ho l’abitudine di sottoscrivere

documenti senza leggerli, né firmo “in bianco”. Escludo che nel 1992 qualcuno

mi abbia parlato di una società F.3.3. Non ho firmato alcun ordine di chiusura

relativo ai miei 5 conti. Non ho mai chiesto né al signor [...]né al signor A.

_______ né ad altri in ACPR 11, non avendone la necessità né l’intenzione, di

intestare fiduciariamente le mie 5 relazioni ad una società prestanome.”

(dichiarazioni contenute nel VI 25 gennaio 2007, pag. 8, V 7).

Al

dibattimento di primo grado l’appellante ha dato atto di averlo usato sapendo

che era un falso:

“A.

_______ al punto 4.1. da atto di aver utilizzato in modo apocrifo l’8 settembre

2005.

lo scritto 23 ottobre 1992.”

(verbale

d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2).

Nella sua arringa, inoltre,

l’allora difensore di A. _______ ha dichiarato che l’imputazione di falsità in

documenti era riconosciuta per tutti gli episodi tranne per quello relativo al

verbale assembleare (verbale del dibattimento, pag. 7).

In appello, il nuovo

patrocinatore ha precisato che il punto n. 4.1. AA è contestato solo

parzialmente, nel senso che l’utilizzo del documento è ammesso, mentre il suo

allestimento è negato.

Tenuto conto del fatto che

l’imputato stesso ha riconosciuto di aver falsificato o fatto falsificare dei

documenti per nascondere i suoi malaffari in almeno altre sette occasioni (una

delle quali non è, rettamente, stata ritenuta adempiere i presupposti per la

condanna per falsità in documenti, trattandosi di mera bugia scritta) e che ACPR

4, in maniera lineare e credibile, congruente con le ulteriori emergenze di

causa relative alle modalità di amministrazione dei suoi beni da parte

dell’appellante, ha negato di aver mai sottoscritto una dichiarazione come

quella sottoposta agli inquirenti l’8 settembre 2005, si può legittimamente

concludere che la stessa sia stata allestita da A. _______ allo scopo di farne

poi uso quale elemento a suo scarico.

A fronte di simili

accertamenti non si può che confermare anche la condanna per falsità in

documenti ai sensi del punto n. 4.1 dell’AA.

A titolo abbondanziale, si

osserva come per la condanna per falsità in documenti sarebbe stato sufficiente

anche il solo utilizzo della dichiarazione di scarico. Essendo lo stesso

contemplato nei fatti indicati nell’AA, punto n. 4.1., non sussisterebbe alcun

problema di mutazione dell’accusa (art. 333 CPP). La piena coscienza del prevenuto

circa la falsità dei contenuti dell’atto è comprovata dalle sue stesse

dichiarazioni in relazione al cliente ACPR 4 rese a verbale 8 settembre 2005

(pag. 3 seg., V 2), poi ritrattate il 25 gennaio 2007 (V7). Anche qualora si

potesse ritenere il documento realmente allestito dal cliente stesso, il reato

sarebbe quindi stato ugualmente adempito poiché l’imputato, sapendo che questo

possedeva contenuti non corrispondenti alla realtà e che, nella migliore delle

ipotesi (qui non creduta valida), era stato redatto per poter chiudere dei

conti ed intestarli fiduciariamente a F.3.3., l’ha certamente utilizzato con

gli inquirenti per dimostrare quella che a quel momento era la sua verità, e

cioè che ACPR 4 non era l’avente diritto economico della relazione [...],

mentre lo erano lui ed il fratello, tramite F.3.3., alla quale il cliente

l’aveva ceduta senza compenso.

Commisurazione

della pena

41.

L’appellante A. _______, sulla scorta delle proprie richieste di

proscioglimento, ma anche a prescindere dalle stesse, chiede un

ridimensionamento della pena, da contenersi nel massimo legale che ne consente

la sospensione integrale, cioè nei 24 mesi.

Con la sua dichiarazione

d’appello 22 giugno 2012, l’allora procuratore pubblico ha chiesto che la pena

venga aumentata dai 33 mesi decretati in prima sede, sospesi in ragione di 27

mesi per un periodo di prova di 2 anni, a 36 mesi di detenzione, da espiare. La

rivendicazione è stata riproposta anche dal magistrato che le è subentrato,

seppur in maniera meno convinta. In effetti, in requisitoria, egli ha, da un

lato, riconosciuto che il rischio di recidiva è basso e, dall’altro, affermato

che non vi è una prognosi favorevole, e ciò soprattutto tenuto conto che

l’accusato non si è distanziato dai suoi comportamenti delinquenziali.

42.

Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione

della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del

quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17

consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,

DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.

3.

;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale

permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso

del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche

l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina

maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di

legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata

giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio

giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce

a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,

nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la

competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non

solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque,

alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le

questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata

in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo

sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico

(cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e

ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n.

1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien

Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.

17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.

398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,

n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione

secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar

prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra

gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a

pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio

che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare,

precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di

verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del

diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF,

commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina

maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto

devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno

potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto,

che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid.

3).

Tale pieno potere di esame

in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito

di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il

giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato

assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò

benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la

sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid. 1.2,

destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012,

consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir

dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello

dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in

assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una

pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio

2013, inc.6B_54/2012, consid. 4).

43.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

44.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV

101.

consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010, consid.

2.

). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del

codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale

sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento

penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55

consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,

inc.6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008,

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128.

IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, inc.6B_81/2008,

inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.

2.

). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre

evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF

128.

IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione

speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena

dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008,

inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008,

inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid.

5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205).

45.

L’appropriazione indebita semplice

è punita, a norma dell’art. 138 cifra 1 CP, con una pena detentiva sino a 5

anni o con la pena pecuniaria. Se il colpevole ha commesso il fatto in qualità

di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di

patrimoni o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un

commercio per il quale ha ottenuto l’autorizzazione di un’autorità, la pena

prevista è la detenzione sino a dieci anni o la pena pecuniaria.

L’amministrazione infedele

commessa per procurare a sé o ad altri indebito profitto, quindi aggravata, è

sanzionata con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria, art.

158.

cifra 2 CP, esattamente come lo è la falsità in documenti, art. 251 cifra 1

CP.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene

dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il

reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di

oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al

massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht

I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7

e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114;

Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.

506).

Per il cpv. 2 dello stesso disposto, invece, se deve giudicare un

reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro

fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia

punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati

compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 82, pag. 507;

Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).

46.

Occorre, dunque, determinare la colpa di A. _______ in funzione

delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando

dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive

Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del

reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione

dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena

ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante

della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten;

DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

47.

Qualificante

la colpa di A. _______ è, dapprima, l’ammontare complessivo dei valori oggetto

dei reati a lui addebitati, tenuto conto del fatto che l’accusa di

amministrazione infedele aggravata di cui al punto n. 3.1.1. AA, per

complessivi fr. 1'450'000.-, è caduta per intervenuta prescrizione.

Egli si è indebitamente appropriato di beni patrimoniali per

un ammontare vicino ai fr. 5'000’0000.- ed ha amministrato contrariamente ai

suoi doveri ed a fini di lucro, averi dei clienti creando loro un danno per

oltre fr. 850’000.-, denaro che, in entrambi i casi, non ha più potuto essere

confiscato.

Pure da tener presenti

sono le modalità con cui il reo ha agito, preso atto che egli lo ha fatto ai

danni di persone che si erano completamente affidate a lui, mettendo nelle sue

mani cospicue somme di denaro e conferendogli mandati di gestione, fondandosi

anche sul buon nome professionale e personale che egli era riuscito -

legittimamente visti i successi ottenuti - a crearsi sulla piazza Luganese.

Alla gravità per l’entità

plurimilionaria delle malversazioni, si aggiunge quella della loro reiterazione

e frequenza su un arco temporale che supera i dieci anni.

Di peso è poi anche il

fatto che le infrazioni non si sono arrestate neppure dopo l’apertura del

procedimento penale.

A. _______,

fondamentalmente, ha agito per salvare la sua creatura ACPR 11, ma lo ha fatto

facendo volutamente astrazione dalla situazione reale, operando contro ogni

logica, anteponendo la propria testardaggine e quindi i propri interessi a

quelli dei clienti ed agli obblighi contrattuali (e morali) che aveva nei loro

confronti.

L’accettazione del

fallimento di una carriera, di una vita, di un progetto è difficile per tutti,

ma da un professionista ci si può, e deve, aspettare che disponga della

freddezza e della correttezza necessaria per sapere quando fermarsi e come

comportarsi per limitare i danni a chi ha riposto la propria fiducia in lui.

In questo contesto, non può

essere dimenticato che nonostante le difficoltà economiche, l’imputato ha

continuato a percepire dalla ditta considerevoli mezzi finanziari che gli hanno

consentito di mantenere un tenore di vita non più giustificato.

Se da un lato, quindi, egli

ha agito per cercare di tenere a galla la società con la speranza di poter poi

coprire tutte le falle, dall’altro è stato mosso, in buona parte, da motivi

egoistici.

Ciò posto, con riferimento

al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità,

non si può certo concludere che l’animus delinquendi sia stato stimolato da sue

particolari ristrettezze economiche. I fatti hanno dimostrato come per A.

_______ non fosse a suo tempo difficile trovare persone disposte ad aiutarlo

economicamente, anche con importi considerevoli, e come egli avesse una rete di

conoscenze interpersonali di alto profilo che, ad una richiesta di aiuto,

avrebbero indubbiamente saputo come consigliarlo o su chi indirizzarlo per

poter individuare le misure da adottare per evitare il peggio. A ciò si

aggiunge il fatto che per formazione ed esperienza, A. _______ disponeva di

competenze a sufficienza per comprendere quale era la reale situazione in cui

si trovava e per sapere quando fermarsi. Di conseguenza, la commissione dei

reati è stata il frutto di una scelta scellerata ma non obbligata, ed avrebbe

indubbiamente potuto essere evitata, cosa che certamente avrebbe limitato i

danni al minore dei mali.

Sulla scorta di queste

considerazioni, la colpa del prevenuto può essere definita medio grave, per

cui, visto il quadro edittale in cui ci si muove per il reato ascrittogli, si

giustifica una base di pena di due anni e 9 mesi.

Quali circostanze legate all’autore, va anzitutto

considerato che egli nel corso di tutta l’inchiesta non ha collaborato, se non

in minima parte, ed ha mentito su più punti, anche in maniera sfrontata,

producendo addirittura documentazione falsa agli inquirenti, per arrivare a

riconoscere almeno parzialmente le proprie colpe solo al dibattimento di primo

grado.

A tal proposito è esemplificativo quanto

dichiarato dal teste TE 1 e ciò che il prevenuto ha ribattuto:

“Ricordo che, in

occasione della perquisizione domiciliare, il signor A. _______ aveva chiesto

di assentarsi per andare in bagno e poi è stato scoperto mentre cercava di

occultare un plico di fogli in un comodino del bagno. Che ha visto questa cosa

è l’ispettore [...]che me l’ha confermato anche poco fa.

Il signor A. _______, su richiesta del

presidente, conferma questo fatto precisando che si trattava di faldoni non

compromettenti e non rilevanti per la procedura penale.”

(VI TE 1, verb. dib.

d’appello, pag. 8).

In sede d’appello il suo comportamento è stato

per contro collaborante.

Ciò induce a ritenere che non ci si trova di

fronte ad una persona che ha realmente elaborato la vicenda e cercato di trarne

degli insegnamenti, ma semplicemente ad un reo che, se ha ammesso qualcosa, lo

ha fatto solo per migliorare la propria posizione processuale o perché

l’evidenza dei fatti non gli ha lasciato spazi.

A. _______, poi, non si è fatto nessun problema a

continuare ad abitare, senza versare alcunché ai condomini, nell’appartamento

della Residenza [...]intestato alla [...], società da tempo insolvente,

sfruttando in maniera più che discutibile degli spazi lasciati aperti

dall’intersecarsi della procedura penale con quelle di altra natura. Si tratta

di un atteggiamento di comodo che aggrava la sua posizione e che mal si

concilia con un ravvedimento.

Contrariamente a quanto fatto dalla Corte di

prima sede, l’incensuratezza non può essere considerata un elemento a favore

del prevenuto, ritenuto come il Tribunale federale abbia chiarito che essa ha

un effetto neutro nella commisurazione della pena (DTF

136.

IV 1 consid. 2.6).

Da considerare favorevolmente sono per contro la

vita meritoria anteriore, nonché la sua età, 73 anni, che lo rende

particolarmente sensibile alla pena, osservato che un’incarcerazione risulta

essere per una persona anziana molto più pesante di quanto non lo sarebbe per

un normale adulto. Non condivisibile è invece l’opinione della Corte delle

assise criminali, per la quale deve essere ritenuto elemento a discarico l’aver

saputo creare a favore dell’economia locale posti di lavoro ed una struttura

alberghiera di prim’ordine, poiché, primariamente, questi investimenti sono

stati - legittimamente – effettuati con spirito imprenditoriale, mentre

l’indiscutibile apporto alla comunità ticinese ne è una mera conseguenza.

La difesa ha chiesto che nel commisurare la pena

si tenga conto degli sforzi fatti dal prevenuto per cercare di contenere le

perdite, limitare il numero delle persone lese e risarcire il danno.

A tal proposito egli ha dichiarato:

“In merito alle

immissioni di capitali e denaro da me fatte per cercare di contenere i debiti

delle società e per acquisire partecipazioni di terzi, ricordo innanzitutto che

al momento in cui [...] è entrato in F.1.1. rilevando il 40% l’importo da noi

incassato è stato utilizzato in parte per rilevare le posizioni di alcuni

clienti e in parte per pagare dei debiti di F.3.3.. Probabilmente gli 800'000.-

franchi sono una riserva che nasceva da questa cessione. Rilevo che nel 1993 ho

ceduto a [...], come F.3.3., un buon 7% di azioni F.1.1. dimezzando la mia

partecipazione in detta società. [...] è stato in due tempi: la prima nel 1993

e poi la seconda quando è stata venduta la [...] nel 2003. Nel 2004 ho immesso

buona parte della liquidazione della LPP: questa era complessivamente di circa

700'000.- franchi dei quali 50'000.- li ho trattenuti per me, mentre i restanti

650'000.- franchi sono stati immessi. Per il dettaglio rinvio alla tabella di

cui all’allegato I del doc. L dell’inc. CARP.

Nel 2005, su imput della [...],

ho ottenuto un finanziamento da un amico, [...], di 1'200'000.- franchi, dei

quali 410'000.- franchi sono stati utilizzati per rimborsare [...]e gli altri

immessi direttamente sul conto ACPR 11 che a quel tempo era già in mano del

liquidatore [...]. [...] mi aveva assicurato che con l’immissione di questa

liquidità si sarebbe evitato il fallimento di ACPR 11. Se così non fosse, sarei

stato un pazzo ad immettere liquidità in una società che dicevano stava

fallendo. Nonostante la mia immissione di denaro, la CFB ha poi dichiarato il fallimento di ACPR 11.

In seguito, vi è stata la

cessione dei quattro appartamenti ACPR 9 avvenuta nel 2008/2010.

La differenza tra il prezzo

incassato e il denaro necessario per liberare le cartelle ipotecarie,

risultante essere di 479'006.- franchi, è stata trasferita dall’avv. DI 1 al

Ministero pubblico. Il Ministero pubblico con questa operazione è poi riuscito

a recuperare le due cartelle ipotecarie di 224'000.- e 170'000.- franchi che

sono state restituite a ACPR 4 e [...]. Lo scopo da me perseguito con queste

vendite, senza voler sminuire l’importanza dei reati commessi, era quello di

recuperare denaro sufficiente da immettere nei tre condominii al fine di

coprire la liquidità sottratta e quindi sanare la situazione debitoria. Di

questo ne ho parlato con i condomini e con l’avv. RAAP 4 che mi è subentrato

nell’amministrazione.

Come noto, mi sono poi

stati sequestrati tutti i beni personali comprese le opere d’arte e da ultimo è

stato messo in vendita l’appartamento [...] numero 8 del quale avevo la

disponibilità.

A domanda del PP rispondo che

a F.3.3. dovrebbero esserle rimaste delle azioni, poche, di F.1.1. che sono

quelle sequestrate dal Ministero pubblico da cui vanno dedotte le 14

rivendicate dal cliente [...]. Per il resto, non vi sono né liquidi, né titoli,

né immobili. Mi sono dissanguato, non ho più nulla.”

(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 17).

Le immissioni in ACPR 11 degli averi di cassa

pensione di A. _______ sono attestate dalla documentazione prodotta con scritto

dell’8 aprile 2013 (doc. CARP L, all. G).

Il finanziamento dell’amico [...]è stato

ottenuto, almeno in parte, commettendo il reato di appropriazione indebita

delle cartelle ipotecarie (punto n. 1.5. AA), sicché non può godere di

considerazione.

Le vendite degli appartamenti sono state

effettuate grazie al competente intervento dell’avv. DI 1 ed il risultato,

bisogna darne atto, è stato buono, viste le difficili circostanze nelle quali

sono avvenute.

Il fatto che il prevenuto non abbia più nulla,

poiché tutto gli è stato sequestrato, è solo la conseguenza dei reati commessi

e delle perdite finanziarie cagionate alle vittime.

In definitiva, dunque, sgravano la posizione di A.

_______ unicamente il suo contributo, per il tramite del legale, alla vendita

degli appartamenti e la cessione dei capitali LPP.

L’attenuante specifica del lungo tempo trascorso

non può nella fattispecie trovare applicazione ritenuto come gli ultimi reati

siano stati commessi nel 2009 e come dai primi fatti, che effettivamente sono

prossimi alla prescrizione risalendo a quasi 15 anni or sono, egli non abbia,

appunto, tenuto buona condotta (FF 1999, pag. 1868; STF

del 2 dicembre 2010, inc.6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158).

Se ne deve tuttavia tenere conto quale attenuante

generica, ma di una certa rilevanza, poiché la predominanza dei reati più

importanti è molto lontana nel tempo.

In base a questi elementi, favorevoli, appare

corretto procedere ad una riduzione della pena base a 2 anni.

48.

L’accusa

chiede con l’appello che questa pena sia interamente da espiare.

Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può

sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni, se necessario

per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. Nonostante la norma

non lo preveda espressamente, la concessione della sospensione condizionale

parziale presuppone, come nell’ambito dell’art. 42 CP per la condizionale

totale, una prognosi non sfavorevole (STF 6B_527/2011 2011 del 22 dicembre,

consid. 3.1.; DTF 134 IV 60 consid. 7.4.).

Qualora la prognosi sul comportamento futuro

dell’autore non fosse sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno

parziale dell’esecuzione della pena. Per contro una prognosi negativa esclude

la sospensione condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna

prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale possa avere

qualche effetto sull’autore, la pena deve essere espiata integralmente (DTF 134

IV 1, consid. 5.3.1.).

Al fine di poter formulare una prognosi sul

comportamento futuro dell’autore, il giudice deve procedere a una valutazione

globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, della vita anteriore

dell’autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento

dell’emanazione della sentenza. Egli deve prendere in considerazione tutti gli

elementi atti a determinare il carattere dell’autore e le sue prospettive di

cambiamento (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1.).

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza,

nonché del fatto che A. _______ non ha più l’autorizzazione professionale di

fiduciario, che, vista la sua notorietà sulla piazza ticinese, si ritrova con

la reputazione rovinata, che ha un’età avanzata, ha a suo tempo dichiarato di

voler limitarsi alle consulenze e, dopo la sua liberazione, si è comportato

correttamente, non vi sono elementi per formulare una prognosi negativa.

Preso atto degli estremi oggettivi, soggettivi e

personali della fattispecie, appare corretto sospendere condizionalmente la

pena per un periodo di prova di 5 anni.

Risarcimento

compensatorio, sequestro conservativo e confische

49.

Con

il suo appello, l’accusato ha pure chiesto l’annullamento dei dispositivi n. 3.2.,

5, 7, 8 e 11 della sentenza 19 aprile 2012, postulando che gli averi ivi

indicati vengano dissequestrati a suo favore.

In relazione al dispositivo

n. 3.2., con cui A. _______ è stato condannato al pagamento in favore dello

Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- ed € 837'746.-, la difesa ha chiesto in via

principale che venga annullato poiché non produce alcun beneficio e complica

inutilmente la posizione dei creditori. In via subordinata, se si vuol

mantenere tale condanna, chiede che ne vengano levate le somme messe a

disposizione come sequestro sostitutivo, cioè i fr. 479'006.15 rimasti dalla

vendita degli appartamenti, che devono essere restituiti alla ACPR 8. In via ancor più sussidiaria ha chiesto che tali averi vengano attribuiti come risarcimento

direttamente alla ACPR 8 in liquidazione, quale parte lesa.

Delle pretese risarcitorie

decretate al dispositivo n. 5 della sentenza appellata, l’accusato ha

riconosciuto integralmente quella di fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1.

gennaio 1994 a favore di [...] (5.1.) e quella di fr. 177'227.- oltre interessi

al 5% dal 1. gennaio 2009 oltre fr. 6'000.- per spese legali a favore della ACPR

10.

(5.6.).

Nel principio ha pure

ammesso l’obbligo di indennizzo di ACPR 4 di cui al dispositivo 5.2., ma ha

chiesto che venga ridimensionato in base alle risultanze della procedura.

Sulle pretese della

Comunione dei Comproprietari della ACPR 9 (5.5.) vale quanto sopra riportato.

Infine, il prevenuto ha

chiesto la reiezione delle rivendicazioni dei titolari dei conti [...]e [...] (5.3.

e 5.4.), poiché si deve tenere conto di quanto già hanno ricevuto.

Pretese risarcitorie

degli accusatori privati

50.

Le

richieste di indennizzo avanzate da ACPR 4, sono da confermare integralmente,

così come quantificate al punto n. 5.2. del dispositivo della sentenza 19

aprile 2012. In effetti, nonostante l’imputato sia stato prosciolto dall’accusa

di cui al punto n. 3.1.1. AA, cioè da un reato che ha cagionato a questo

accusatore privato un danno accertato di fr. 1'065'000.-, questa Corte ha la

possibilità, ed il dovere, di pronunciarsi sulle sue relative pretese in base

all’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP. Tale norma stabilisce che il giudice debba

statuire sull’azione civile in via adesiva anche qualora assolva l’imputato, se

la fattispecie è matura per la pronuncia.

Ora, i reati di cui ai

punti 3.1.1. e 3.1.2. sono stati ammessi esplicitamente da A. _______ per lo

meno per quanto concerne proprio il titolare delle relazione [...], [...]; [...],

[...]e [...]. In tal modo, dal punto di vista civile, la questione è più che

chiara.

Per il dettaglio della

quantificazione si rinvia al considerando n. 43 della sentenza impugnata, i cui

contenuti sono qui condivisi integralmente.

51.

Essendo

le pretese dei clienti [...](ACPR 6) e [...]([...]) incontestate, così come

ammessa è l’appropriazione indebita commessa a loro danno (punto n. 1.6. AA),

si rimanda anche per esse alle riflessioni ed ai calcoli di prima sede (consid.

n. 44 della sentenza impugnata).

In data 6 luglio 2005 A. _______, in rappresentanza, oltre che di sé stesso, di ACPR 11 e della Residenza [...], ha

sottoscritto una convenzione con il legale dei signori [...], con la quale ha

fornito a garanzia del loro credito, due cartelle ipotecarie di secondo e terzo

rango gravanti la PPP [...]RFD di Lugano, cioè l’appartamento nel quale è

vissuto negli ultimi anni e che è stato venduto all’asta nel maggio 2013 (AI

407).

Qualora i due accusatori

privati avessero ottenuto, nella ripartizione della cifra netta incassata

dall’UE, un indennizzo, questo dovrà essere computato a diminuzione del danno

e, di riflesso, del risarcimento loro dovuto.

52.

Le

pretese risarcitorie della Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9

non sono di per sé messe in discussione, di modo che il punto n. 5.5. del

Dispositivo

dispositivo può essere fondamentalmente confermato.

A detta dell’accusato, la

confisca del ricavo delle vendite degli appartamenti a suo tempo effettuate

permetterà l’integrale pagamento delle pretese della Comunione dei

comproprietari (doc. dib. 1).

Come vedremo

successivamente, una simile misura non è attuabile, per cui non si può far

altro che riconoscere il credito nel dispositivo. Evidentemente, se la società

in liquidazione dovesse in seguito recuperare parte del denaro che è messo

sotto sequestro cautelativo e questo dovesse essere destinato alla Comunione

dei comproprietari a riduzione dello scoperto, se ne dovrà tener conto.

Risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.-

ed € 837'746.- e

sequestri conservativi

53. Appurato

che il provento dei reati commessi da A. _______ non ha potuto essere

confiscato, la Corte di prime cure ha ritenuto dati gli estremi per porre a suo

carico un risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.

In

applicazione dei combinati art. 70 cpv. 1 e 71 cpv. 1 CP, essa ha così

stabilito l’obbligo per l’imputato di pagare allo Stato un risarcimento

compensatorio di fr. 5'099'982.- ed Euro 837'746.-, importo da cui va dedotto

quanto ha potuto essere confiscato.

In applicazione dell’art.

73 CP, tale importo è poi stato devoluto agli accusatori privati i cui crediti

sono stati riconosciuti dal tribunale penale (sentenza impugnata, consid. 37).

Sotto sequestro penale sono

stati posti denaro contante per fr. 295'808.05 e fr. 2'500.-, oltre al saldo

attivo dei conti bancari di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...]e la Banca [...], nonché quelli di F2.2. in liquidazione presso la Banca [...](sentenza impugnata,

consid. 38).

Inoltre è stato ordinato il

sequestro conservativo sull’eventuale eccedenza derivante dalla realizzazione

dei due fondi fol. PPP 9516 e 26764 del fondo base part. 2715 RFD di Lugano,

sequestrati dal magistrato inquirente e dissequestrati dalla Corte delle assise

criminali a favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano, affinché proceda alla

loro realizzazione (sentenza impugnata, consid. 39).

Infine, un sequestro

conservativo è pure stato ordinato sugli altri beni sequestrati indicati

nell’AA, comprese le cartevalori, le opere d’arte ed i mobili, a garanzia del

pagamento del risarcimento compensatorio allo Stato, fermo restando che

l’eventuale provento della loro eventuale realizzazione, dedotte le spese, deve

essere devoluto in favore degli accusatori privati (sentenza impugnata,

dispositivo n. 11).

54. Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del

risarcimento - e meglio, del risarcimento equivalente ordinato ex art. 71 cpv.

1 CP dal giudice quando i valori soggetti a confisca non sono più reperibili -

l’autorità inquirente o il giudice del merito (Trechsler, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 71;

Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaraire Romand, n. 32 ad art. 71) può

sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato anche se non sono

direttamente provento di reato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa

privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.

La misura

del sequestro conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della

sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori

confiscati per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes

Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art. 59 CP n.

172-174; Trechsel, K.K., n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003

6P.94/2003+6S.246/2003). In questo senso, dunque, l’art. 71

cpv. 3 CP statuisce un motivo di sequestro supplementare rispetto a quelli

elencati dall’art. 271 LEF (Florian Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I,

2a ed., n. 14 ad art. 70/71), anche se, invero, l’aggiunta della cifra n. 6 a quelle del primo capoverso dell’art. 271 LEF consente di agire in maniera analoga sulla scorta di

un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, quale è una sentenza passata

in giudicato.

Così come

precisato dal TF, l’art. 71 cpv. 3 CP (art. 59 n. 2 cpv. 3 vCP) costituisce,

unitamente all’art. 73 CP, la base legale per il trasferimento ad opera del

giudice del beneficio del sequestro conservativo disposto sui beni dell’interessato

dallo Stato agli accusatori privati quale garanzia delle loro pretese

risarcitorie (STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003).

Presupposto irrinunciabile affinché ciò possa

avvenire è l’esistenza di una pretesa risarcitoria dello Stato ai sensi

dell’art. 71 cpv. 1 CP assegnata, su sua richiesta, al danneggiato in forza

dell’art. 73 CP.

A norma

dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non

sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice

ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che

colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia

avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123

IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque,

un ruolo sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto

tale, non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In

ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi,

essere ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero

stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del

30 novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar,

Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99

ad art. 70-72).

Il risarcimento equivalente soggiace, quindi,

alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72).

Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve

accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che

valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio

dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo. Questi indebiti profitti

possono configurarsi mediante un aumento degli attivi, ma anche con una

diminuzione dei passivi (Schmid, op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; Baumann,

Basler Kommentar, n. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP

I, n. 7 ad art. 71), rispettivamente con una mancata diminuzione degli attivi o

un mancato aumento dei passivi.

L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il

giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento

quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il

reinserimento sociale dell’interessato.

55. Nel suo

scritto del 5 marzo 2013 (doc. CARP XXXI), il PP ha potuto chiarire che, in

definitiva, sono ancora posti sotto sequestro valori per fr. 298'308.55 + fr.

181'297.20 + fr. 376.83 + CAD 61'202.29.

L’importo provento dei

reati per i quali A. _______ viene ora condannato è di fr. 4'990'375.- (tenuto

conto del cambio medio €/FRS di

1.60 del gennaio 2000 e dei fr. 410'000.- già restituiti, di cui al punto n.

1.2. AA).

Di conseguenza il

risarcimento compensatorio a favore dello Stato - sulla cui legittimità non

occorre addentrarsi, visto l’adempimento dei presupposti summenzionati - può

essere quantificato in arrotondati fr. 4'455'311.- (tenuto conto di un tasso di

cambio medio attuale CAD/FRS 0.90).

56. Come

accennato, per l’imputato, il provento delle vendite delle PPP no [...], [...],

[...] e [...] (fondo base [...]) del Comune di [...], che hanno generato al

netto di due cartelle ipotecarie (fr. 170'000.- e fr. 224'000.-) un ricavo di

fr. 479'006.15, dev’essere riconosciuto di spettanza della società I ACPR 8 in fallimento e va pertanto assegnato a quest’ultima.

La richiesta non può essere

accolta, poiché non sussistono gli estremi per poter procedere in tal senso.

Dall’analisi degli eventi

che hanno portato alla vendita degli appartamenti ed al sequestro del provento

emerge in effetti in maniera lampante come, a seguito anche di mancanze da

parte dell’Ufficio Fallimenti di [...], no DI 1, non vi sia in questa sede

nessuna possibilità di dissequestrare tale importo e reintegrarlo nella massa

fallimentare della società.

A suo tempo, nell’ambito

del procedimento penale a carico di A. _______, la Procuratrice pubblica, con provvedimento di sequestro 14 settembre 2006, giusta i combinati

previgenti art. 161 cpv. 1 CPP-TI e 59 cifra 1 e 2 CP, aveva disposto, fra

l’altro, il blocco a Registro fondiario delle suddette PPP intestate a I ACPR 8

(AI 222).

In seguito, quest’ultima, è

stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del distretto di

Lugano del 3 marzo 2010 a far tempo dal 4 marzo 2010.

A. _______ risulta a

Registro di commercio del Canton Ticino tutt’ora iscritto come presidente e

amministratore della predetta succursale.

La situazione debitoria al

3 settembre 2010 della ACPR 8 è indicata nello scritto di pari data inviato

dall’Ufficio fallimenti di [...] all’allora magistrato titolare dell’inchiesta (AI

667).

Come già esposto, in

precedenza, nel corso del 2007-2008, le PPP no. [...], [...], [...] e [...], di

pertinenza della società ACPR 8 in fallimento, sono state vendute, a trattative

private, per il tramite del difensore dell’imputato, previo assenso del

Procuratore pubblico nonché delle allora parti civili ed hanno fruttato fr. 479'006,15

al netto delle cartelle ipotecarie (cfr. AI 372; 374; 405; 411; 470; 477; 478;

479; 482; 483; 488; 499; 500; 503; 508; 512; 517; 526; 538; 552; 554; 637; 639;

653; cfr. anche doc. CARP XLVIII e LVI).

Nell’ambito del

procedimento penale a carico di A. _______, la ACPR 8 si è costituita parte

civile in data 11 maggio 2010 (AI 636). Ciononostante, essa, attraverso il suo

rappresentante, l’UF di Viganello, quanto meno fino allo scritto del 17 aprile

2013 di cui si dirà in seguito, non ha mai avanzato pretese civili nei

confronti del signor A. _______ e, tantomeno, le ha quantificate. Non risulta,

in particolare, agli atti alcuna rivendicazione di averi di spettanza della ACPR

8 da ripartire fra i legittimi creditori dell’AP ACPR 8 non ancora tacitati.

Con sentenza 19 aprile 2012

la Corte delle assise criminali, al dispositivo n. 5, non ha, di conseguenza,

riconosciuto l’esistenza di pretese civili dell’ACPR 8, come invece ha fatto a

favore di altri AP che hanno quantificato i loro crediti.

La prima Corte, al

dispositivo n. 6, ha rinviato al foro civile ogni altra rivendicazione

risarcitoria dei soggetti costituitisi AP, fra i quali vi è l’AP ACPR 8.

Come visto, i primi giudici,

al dispositivo n. 8, hanno ordinato la confisca di fr. 295'808.55 e di fr.

2'500.-, oltre che dei saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso [...],presso Banca [...],di F.2.2. presso Banca [...], devolvendo il

relativo ammontare, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, agli

accusatori privati di cui al dispositivo n. 5.

Pur riferendosi parte del

dispositivo n. 8 agli averi, provenienti al netto dalle alienazioni delle PPP

no. [...], [...], [...]e [...] (cfr. scritto PP 5 marzo 2013: doc. CARP XXXI),

di spettanza (almeno dal profilo formale) dell’AP ACPR 8ACPR 8 non ha

presentato alcun annuncio di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.

L’unica parte processuale

che ha impugnato il dispositivo n. 8 della sentenza di primo grado è stato A.

_______ il quale ha chiesto che i ricavi degli appartamenti della ACPR 8 siano

confiscati a favore del fallimento medesimo e dei suoi creditori.

Ora, legittimate a

ricorrere contro una decisione sono le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382

cpv. 1 CPP). Tale interesse presuppone che il ricorrente sia personalmente,

direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende

impugnare (Mini in Codice di procedura penale (CPP) Commentario, Zurigo 2010,

ad art. 382, n. 5, pag. 706 e seg.; Schmid Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 382, n. 2, pag. 737 e ad art. 399, n. 2,

pag. 769 s; Lieber in Kommentar Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),

Zurigo 2010, ad art. 7 ss, pag. 1843 ss). La lesione deve pertanto toccare la

persona o il patrimonio del postulante (Mini in op. cit., ad art. 382, n. 7,

pag. 707). L’appellante deve avere un proprio interesse all’annullamento o alla

modifica della decisione che intende contestare.

La violazione

dell’interesse di un altro soggetto giuridico è insufficiente a costituire una

legittimazione ad agire (DTF 131 IV 191, consid. 1.2.1 con riferimenti).

La decisione in merito alla

sussistenza di un interesse ad impugnare attiene alla ricevibilità e non alla

fondatezza nel merito del ricorso stesso (Calame in Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 382, n. 2 s., pag. 1723 s.).

Nel caso in questione, a

prescindere dalla relativa fondatezza nel merito della richiesta, spettava

all’AP ACPR 8 vantare un interesse giuridicamente protetto volto a ottenere il

ricavo netto proveniente dalle vendite delle PPP no. [...], [...], [...]e [...].

Essa, tuttavia, non ha a tempo debito impugnato il dispositivo numero 8 della

sentenza di primo grado. Sue eventuali pretese civili sono, pertanto, decadute

limitatamente all’ambito penale.

Irrilevante, già solo

perché tardivo, è lo scritto 17 aprile 2013 con cui l’Ufficio dei fallimenti ha

comunicato al Ministero pubblico di associarsi alla richiesta scritta

dell’imputato volta al dissequestro dei fondi di pertinenza dell’AP ACPR 8

(doc. CARP LX in rel. a doc. CARP LVI).

D’altro canto, A. _______ è

il solo ad aver tempestivamente impugnato il dispositivo n. 8. Tuttavia, egli

non è titolare di un interesse giuridicamente protetto che lo legittimi a

pretendere la suddetta devoluzione a favore dell’AP ACPR 8.

Del resto, questa Corte non

può d’ufficio esaminare la fondatezza nel merito di una questione di natura

civile mai legittimamente sollevata dalle parti.

Ne deriva che, non avendo

queste interposto ricevibile annuncio d’appello contro il dispositivo n. 8,

esso è da ritenersi, per la ACPR 8, passato in giudicato giusta l’art. 437 cpv.

1 lett. a CPP.

La questione sulla

fondatezza giuridica della spettanza all’AP ACPR 8 può, pertanto, rimanere

aperta.

L’appello di A. _______ su

questo punto è irricevibile.

57. In

prima sede il saldo del denaro proveniente dalla vendita degli appartamenti di

cui alle PPP no [...], [...], [...] e [...] (fondo base [...]) del Comune di [...],

di fr. 479'006.15, è stato confiscato (dispositivo n. 8).

La misura non può essere

tuttavia confermata. In effetti possono essere sottoposti a confisca, a norma

dell’art. 69 CP, unicamente gli oggetti che sono stati utilizzati per

commettere un reato o erano destinati ad esserlo, oppure quelli che

costituiscono il prodotto di un reato, se essi compromettono la sicurezza delle

persone, la moralità o l’ordine pubblico.

Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP,

inoltre, sono confiscabili i valori patrimoniali prodotto di reato o destinati

a determinare o a ricompensare l’autore di un reato.

Secondo il principio della

specialità, solamente i valori patrimoniali che costituiscono la remunerazione

o il risultato diretto dell’infrazione possono essere confiscati. Se il valore

direttamente ottenuto dall’infrazione principale è una cosa mobile o immobile,

solo questa potrà venire confiscata, ma non eventuali valori sostitutivi. Fanno

eccezione i casi in cui valori patrimoniali destinati alla circolazione (quali

biglietti di banca, divise, chèques, effetti di cambio, o averi in conto) sono

stati trasformati ad una o più riprese in valori analoghi: essi restano

confiscabili fintanto che il loro movimento può essere ricostruito in maniera

certa e documentata, cioè finché sussiste una traccia documentale (“Papierspur”,

“paper trail”; Madleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la

confiscation pénale et de la créance compensatrice, in PJA 2007, pag. 1376

segg., III A 3).

Nel caso specifico, gli

appartamenti in questione erano in possesso della società ACPR 8 già da molto

tempo prima della commissione dei reati e non vi è traccia alcuna che indichi

che possano costituire un provento di reato ai sensi di legge ed essere di

riflesso sottoposti a confisca penale.

Essi erano tuttavia di

proprietà di una persona giuridica riconducibile al prevenuto e possono

pertanto essere fatti oggetto di un sequestro conservativo a tutela del

risarcimento compensatorio ordinato a favore dello Stato, art. 71 cpv. 3 CP.

Assegnamenti

ai danneggiati

58. La Corte delle assise criminali ha devoluto agli accusatori privati i cui crediti sono stati

riconosciuti il risarcimento compensatorio a favore dello Stato (dispositivo n.

7 della sentenza impugnata).

Questa disposizione è stata

contestata dall’imputato sia in maniera generica, sia come conseguenza della

sua opposizione al risarcimento compensatorio.

59. L’art. 73 cpv. 1 CP prevede che se, a seguito di un crimine o un

delitto, qualcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve

presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il

giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del

risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o

mediante transazione: la pena pecuniaria o la multa (lett. a), gli oggetti e i

beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione dedotte le spese (lett.

b), le pretese di risarcimento (lett. c) o l’importo della cauzione preventiva

prestata (lett. d).

Come espressamente indicato

dal testo della norma, si può procedere in tal senso esclusivamente a fronte di

un’esplicita richiesta del danneggiato. Non d’ufficio.

Al fine di evitare che la persona lesa si possa arricchire

ottenendo, da un lato, il risarcimento del credito cedutogli dallo Stato e,

dall’altro, quello del suo credito personale, l’art. 73 cpv. 2 CP precisa che

l’assegnazione al danneggiato può avvenire solo alla condizione che questi ceda

allo Stato la relativa quota del suo credito.

La

cessione del proprio diritto allo Stato deve essere effettuata dal danneggiato

prima che il giudice statuisca sull’assegnazione ai sensi dell’art. 73 CP. Così

come precisato dal TF, in mancanza di una simile dichiarazione, non si può

procedere all’assegnazione, poiché non esiste alcun mezzo giuridico che

permetta di costringere in un secondo tempo il danneggiato ad effettuarla e

nemmeno è possibile ottenerla per legge (STF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010,

consid. 2.1.).

La massima Corte federale

ha lasciato aperta la questione a sapere se il giudice ha un dovere

d’informazione nei confronti del danneggiato in merito al suo diritto di

ottenere gli assegnamenti di cui all’art. 73 CP, precisando che esso potrebbe

derivare dall’obbligo di assistenza del giudice quando la persona lesa non è

cognita di questioni legali e non è assistita da un avvocato (STF 6B_190/2010

del 16 luglio 2010, consid. 2.1.).

60. Con riferimento al giudizio di prime cure, va rilevato che non vi è

agli atti alcuna richiesta di assegnazione, da parte degli accusatori privati

favoriti dalla devoluzione, prima del dibattimento di fronte alla Corte delle

assise criminali, se non quella formulata dall’avv. RAAP 2 per i suoi clienti

(datata 16 aprile 2012, doc. TPC 58) ma soprattutto che nessuno di essi,

nonostante fossero già a quel momento tutti assistiti da giureconsulti, ha

effettuato la preventiva cessione dei rispettivi crediti allo Stato. Di conseguenza,

al momento dell’emanazione della sentenza qui in disamina, non erano dati i

presupposti legali per decretare la cessione agli accusatori privati.

In vista del dibattimento di secondo grado, per

contro, tutti gli accusatori privati interessati hanno formulato richiesta di

assegnazione, rispettivamente di cessione allo Stato delle loro pretese per gli

importi riconosciuti, colmando in tal modo la lacuna formale. Di conseguenza,

sussistendo ora i presupposti previsti dall’art. 73 CP, è possibile assegnare

loro il risarcimento compensatorio dello Stato.

L’adozione di questa misura, che in prima sede

non poteva essere ordinata, non rappresenta ora una violazione del divieto

della reformatio in peius, poiché la posizione del prevenuto non viene in alcun

modo peggiorata, non mutando per lui nulla se le pretese di risarcimento e i

valori confiscatigli vengono attribuiti alle vittime dei suoi reati piuttosto

che allo Stato.

61. Con

riferimento al dissequestro dei fondi PPP [...] e PPP [...]del fondo base [...]

RFD del Comune di [...], è richiamata la decisione 20 agosto 2012 di questa

Corte, con cui è stato accertato il passaggio in giudicato della seguente parte

del dispositivo n. 9 della sentenza qui impugnata:

“E’ ordinato il

dissequestro dei fondi fol. PPP [...]e PPP [...]del fondo base [...]RFD di

Lugano in favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano affinché proceda alla loro

realizzazione.”,

nonché dell’obbligo, in

prima linea, di soddisfacimento dei creditori ipotecari con gli importi

realizzati. Preso atto che la realizzazione delle due particelle è avvenuta

poco prima del dibattimento d’appello e del fatto che alla scrivente Corte non

è stata (incomprensibilmente) più fornita alcuna informazione da parte dell’UE

di Lugano, è in questa sede unicamente necessario determinarsi circa la

destinazione dell’eventuale eccedenza, che deve essere sottoposta a sequestro

conservativo a tutela del pagamento del risarcimento compensatorio a favore

dello Stato e, in seconda battuta, proporzionalmente devoluta a favore degli

accusatori privati le cui pretese di risarcimento sono state riconosciute.

Tassa

di giustizia e spese procedurali

62. Visto l’esito dei loro appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3

CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti

nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle spese procedurali di cui alla

distinta spese della sentenza impugnata sono accollati all’imputato in ragione

di tre quarti, mentre il restante quarto è posto a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al procedimento d’appello,

consistenti in fr. 3’500.- per tassa di giustizia e fr. 4’500.- a titolo di

spese sono pure posti a carico del prevenuto in ragione di tre quarti, mentre

il restante quarto è addebitato allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si riconoscono agli accusatori privati

ripetibili per il procedimento d’appello.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220

e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

2, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 138, 158, 251 CP;

nonché, sulle

spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di A.

_______ è parzialmente accolto.

2.L’appello del procuratore pubblico è respinto.

3. Di conseguenza,

ricordato che

i punti 2, 6, 10 e 12 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in

giudicato

A. _______

è dichiarato autore colpevole di:

3.1. appropriazione

indebita aggravata

siccome commessa nella sua

qualità di gerente di patrimoni,

per

avere,

in

più occasioni, a Lugano,

nel

periodo agosto 1998-marzo 2005

allo

scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto

agendo per il tramite della

società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo dichiarata fallita

dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era amministratore unico,

agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo della società,

impiegato indebitamente

valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:

3.1.1. in relazione al cliente

titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...]e [...], che, nel periodo

aprile 1989/ dicembre 1996, gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali

al netto dei rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:

- in prestiti fiduciari alla

società F.6.6., in relazione al quale il cliente ha riportato la perdita

integrale dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;

- in prestiti obbligazionari

ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;

- nell'acquisto delle PPP [...]e

[...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 8, acquisendo in

proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai

certificati azionari della società ACPR 8 n. 15 e n. 21;

- nell'acquisto delle PPP [...]e

[...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 8, acquisendo in

proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai

certificati azionari della società ACPR 8 n. 15 e n. 21;

- nell'acquisto di azioni

della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento della

società;

- in investimenti fiduciari

presso diverse banche;

3.1.1.1. nel periodo agosto 1998 -

gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al titolare delle predette

relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo al prestito obbligazionario

1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11 (fr. 983'114.- il 31 luglio

1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.- il 10 agosto 1998

sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi distratti nella

misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la parte restante,

per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11;

3.1.1.2. in data 21 maggio 2003

venduto il certificato azionario n. 86 di 312 azioni F.1.1. di proprietà del

titolare delle suddette relazioni alla [...]per Il prezzo di fr. 600'000.-,

incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del cliente almeno per tale

importo;

3.1.2. nel gennaio 2000, messo

a pegno indebitamente presso la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di

fr. 2'960'000.- concesso a ACPR 11, il deposito titoli di quest'ultima,

composto per il 95% da azioni [...], detenute a titolo fiduciario per conto

della cliente M.D., ritenuto che, a seguito del deterioramento della situazione

finanziaria di ACPR 11, il 9 ottobre 2000 la Banca [...] ha escusso il pegno,

vendendo le 26'000.- azioni Tiscali della suddetta cliente, danneggiando in tal

modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,

atteso che, nel marzo 2005,

la cliente ha percepito un risarcimento parziale di fr. 410'000.-;

3.1.3. nel corso del mese di

luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo

sul credito lombard di cui al dispositivo n. 3.1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle

ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:

- cartella ipotecaria lI

grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella Ipotecaria Il

grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella ipotecaria Il

grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i

clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

3.1.4. il 19 dicembre 2000,

mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che vantava un credito

nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe

indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al dispositivo

n. 3.1.2.), 2000 azioni [...]e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno

le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo

fiduciario presso ACPR 11:

- cartella ipotecaria II

grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella ipotecaria 11

grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella ipotecaria Il

grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]dei Comune di [...])

danneggiando in tal modo i

clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;

3.1.5. il 10 marzo 2005,

mediante convenzione sottoscritta con [...]a garanzia di un mutuo di fr. 1'000'000.-

(utilizzato nella misura di fr. 410'000.- per il risarcimento della cliente

M.D. nelle circostanze indicate al dispositivo n. 3.1.2.), indebitamente messo

a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a

titolo fiduciario presso ACPR 11:

- cartella ipotecaria II

grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

- cartella ipotecaria II

grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella 598 del Comune di [...])

- cartella ipotecaria Il

grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])

danneggiando in tal modo i

clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio.

3.1.6. nel corso dell'anno

2000, distratto le liquidità dei clienti [...]e [...]per complessivi fr.

733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28 agosto 2002

dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla denuncia

presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni, egli ha

dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un conto

intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto

bancario descritto al punto n. 4.5;

3.1.7. il 29 gennaio 2003,

venduto alla [...]per il prezzo di fr. 286'000.-, incassato a contanti, il

certificato azionario n. 60 di 143 azioni della F.1.1. di proprietà dei

seguenti clienti:

- per 40 azioni di F.5.5.

-

per 12 azioni di [...]

-

per 91 azioni di [...]

danneggiando in tal modo il patrimonio dei

clienti;

3.1.8. il 1° dicembre 2003,

venduto alla [...]per il prezzo di fr. 350'000.-, incassato a contanti, il

certificato azionario n. 87 di 180 azioni della F.1.1. di proprietà dei

seguenti clienti:

- per 100 azioni di F.5.5.

-

per 27 azioni di [...]

-

per 39 azioni di [...]

-

per 14 azioni di [...]

danneggiando

in tal modo il patrimonio dei clienti;

3.2. appropriazione

indebita

per avere,

in più occasioni, a Lugano,

nella sua qualità di

amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10, per il tramite

delle società di cui era azionista unico, amministratore e dominus dirigenziale

ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27 aprile 2005),

rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008) e F.2.2. (decretata

fallita il 9 settembre 2010),

allo scopo di procacciare a

sé e alle predette sue società un indebito profitto,

impiegato indebitamente

valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:

3.2.1. nel periodo 2002 -

ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi fr. 36'347.- a

lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per il fondo di

rinnovamento,

3.2.2. nel periodo 2005 -

ottobre 2009, per aver distratto gli anticipi sulle spese condominiali,

corrisposti dai comproprietari del condominio ACPR 9 per complessivi fr.

89'048.-, destinandoli nella misura di fr. 37'985.- a favore di ACPR 11, nella

misura di fr. 18’273.- a favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,

3.2.3. nel periodo 2002 -

ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi fr. 79'733.-

versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il fondo di rinnovamento,

impiegando in tal modo indebitamente la somma complessiva di fr.

205'128.-, di cui fr. 125'395.- in danno del condominio ACPR 9 e fr. 79’733.-

in danno del condominio ACPR 10;

3.3. amministrazione

infedele aggravata,

siccome commessa per

procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

3.3.1. nella sua qualità di

amministratore unico e dominus dirigenziale ed operativo di ACPR 11, obbligato

per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei clienti che

avevano affidato in gestione i loro fondi, ripetutamente ed intenzionalmente

violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il patrimonio dei seguenti

clienti:

3.3.1.1. nel corso del mese di agosto 1999, impartito

istruzioni affinché F.1.1.

trasferisse l'importo di fr. 650'000.- relativo

al rimborso del prestito obbligazionario 1994 - 1999 F.1.1. al cliente [...], che non aveva partecipato all'investimento ma che vantava una pretesa

di risarcimento nei suoi confronti come indicato al punto n. 3.1.1., malgrado

il rimborso spettasse ai seguenti clienti investitori: [...]per fr. 58'710.-, [...]

per fr. 16'774.-, [...] per fr. 10'484.-,

[...] per fr. 33'548.-, [...] per fr. 113'225.-,

[...] per CHF 291'451.-, [...] per

fr. 4'194.-, [...] per fr. 65'000.-, [...] per fr. 23'065.- e [...] per fr.

33'549.-, danneggiando in tal modo il loro

patrimonio per le somme indicate;

3.3.2. nella sua predetta

qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10,

obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei comproprietari,

ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri di amministratore,

danneggiando in tal modo il patrimonio dei proprietari dei due condomini,

segnatamente,

3.3.2.1. nel periodo 2007-2009,

indebitamente compensato spese condominiali dovute da condomini alla comunione

dei comproprietari ACPR 9, contabilizzando le poste come debito della società ACPR

9, dichiarata fallita il 3 marzo 2010, ovvero:

- indebitamente compensato spese condominiali per fr. 19'016.50,

dovute al condominio dalla comproprietaria [...], con interessi dovuti

dall'accusato A. _______ alla di lei madre [...], in relazione a due finanziamenti

di complessivi fr. 1'170'000.- da questa concessigli nella primavera 2005,

- indebitamente

compensato spese condominiali per fr. 11'528.85, dovute al condominio dal

comproprietario [...][...], con importi di natura fiscale da lui anticipati per

conto della società ACPR 9 al momento dell'acquisto della sua unità di PPP,

- tra il 20 gennaio

2009 e il 24 settembre 2009, compensato senza valida causa, spese dovute dai

condomini [...], [...]e [...]per complessivi fr. 19'850.20,

arrecando al condominio ACPR

9 un pregiudizio patrimoniale di fr. 50'395.55.-;

3.3.2.2. nel periodo 2006 -

ottobre 2009, indebitamente compensato spese condominiali, dovute dal condomino

[...] alla comunione dei comproprietari ACPR 10, con interessi dovuti

dall'accusato A. _______ sui due finanziamenti descritti al punto n. 3.3.2.1.,

contabilizzando le poste come debito della società ACPR 9, arrecando un

pregiudizio al condominio di fr. 97'494.-, stante l'intervenuto fallimento

della società debitrice;

3.3.2.3. nel periodo 2007 -

ottobre 2009, intenzionalmente omesso di intraprendere tutte le misure idonee a

salvaguardare il patrimonio del condominio ACPR 9, in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali per fr. 58'381.- da parte della società

ACPR 8, in particolare omettendo di far iscrivere, nei termini di legge, le

ipoteche legali sulle unità condominiali di proprietà della suddetta società,

arrecando un pregiudizio al condominio ACPR 9 di CHF 58'381.-, stante

l'intervenuto fallimento della società,

causando

in tal modo un pregiudizio di complessivi fr. 206'271.-, di cui fr.

108'777.- in danno dei condominio ACPR 9 e fr. 97'494.- in danno del condominio

residenza ACPR 10;

3.4. Falsità in documenti

per avere,

nelle indicate circostanze

di tempo e di luogo,

al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona, rispettivamente di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto,

formato, rispettivamente

fatto formare documenti falsi, abusato di altrui firme autentiche per formare

documenti suppositizi, nonché attestato o fatto attestare in documenti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

oltre ad aver fatto uso dei

suddetti documenti, a scopo di inganno, segnatamente per avere:

3.4.1. in data che non ha

potuto essere accertata,

allo scopo di occultare le

malversazioni messe in atto ai danni della parte civile titolare delle

relazioni [...], [...], [...], [...] e [...],

allestito la falsa

attestazione a firma M.P.P., datata 23 ottobre 1992, con la quale figurava che

il cliente, in urto con la verità, dava scarico a ACPR 11 per l'attività svolta

"anche sulla base del mandato a Voi affidato a mezzo F.3.3.",

consegnando la suddetta

falsa attestazione durante l'interrogatorio dell'8 settembre 2005 a supporto della sua falsa dichiarazione, secondo la quale il cliente avrebbe chiuso la sua

posizione, mentre il cliente lo stava rincorrendo da anni nell'intento di

ottenere il rimborso dei suoi averi;

3.4.2. a Lugano, nel bilancio

31 dicembre 2004 e nel bilancio intermedio 1° gennaio 2005 - 11 marzo 2005

della ACPR 11 nell'intento di occultare il sovraindebitamento della società e

la pronuncia del fallimento di quest'ultima (poi decretato in data 27 aprile

2005 dall'allora Commissione federale delle Banche), intenzionalmente omesso di

riportare nei suddetti bilanci i crediti di cinque clienti investitori,

patrocinati dall'avv. [...], per complessivi USD 611'466.-, che erano stati

riconosciuti con sentenza 31 agosto 2004 della Il Camera Civile del Tribunale

di Appello;

3.4.3. allo scopo di occultare

le malversazioni di cui ai punti n. 3.2.1. e n. 3.2.3., fittiziamente allibrato

la voce "fondo di rinnovamento" nei bilanci dal 2002 al 2009

del condominio ACPR 9, nonché nei bilanci dal 2002 al 2009 del condominio ACPR

10;

3.4.4. a Lugano,

fatto allestire e

sottoscritte, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9, le

ricevute datate 28 novembre 2006, 19 settembre 2007 e 17 febbraio 2008,

attestanti in urto con la verità, l'avvenuto pagamento di spese condominiali

relative all'appartamento n. 22 del periodo 2° trimestre 2006-2009;

3.4.5. il 29 agosto 2002,

durante l'interrogatorio davanti all'allora PG Marcellini, nell'ambito del

procedimento penale aperto a suo carico su denuncia 27 febbraio 2002 delle

parti civili titolari delle relazioni [...]e [...],

a scopo di inganno, segnatamente nell'intento di occultare le

malversazioni sub. 3.1.6. e suffragare la sua falsa dichiarazione, secondo la

quale gli averi patrimoniali delle suddette parti civili sarebbero stati

depositati su tale conto e bloccati dalla Pretura del Distretto di Lugano

nell'ambito di una procedura civile aperta tra ACPR 11 e terzo soggetto,

prodotto agli atti del procedimento il falso estratto dell'UBS SA datato 31

dicembre 2001, relativo al conto n. della ACPR 11, attestante un saldo fittizio

di fr. 1'800'001.90, mentre a quella data il conto della società si trovava in

dare per l'importo di fr. 1.90;

3.4.6. a Lugano e Berna, il 25

settembre 2002,

fatto uso, a scopo di

inganno, di documenti falsi,

segnatamente trasmesso

all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro i

seguenti documenti falsi:

- falso estratto al 31

dicembre 2001 della [...], del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un

saldo fittizio di fr. 6'628'689.76;

- falso estratto al 31

dicembre 2001 della [...], Vaduz, del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un

saldo falso di fr. 1'502'948.36;

- falso estratto al 31

dicembre 2001 della [...], del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un

saldo fittizio di fr. 1'634'445.-;

- falso estratto al 31

dicembre 2001 di UBS SA, relativo al conto n. della ACPR 11, attestante un

saldo fittizio di fr. 1'800'001.90;

3.4.7. a Lugano,

fatto allestire e sottoscritto, nella sua qualità di amministratore del

condominio ACPR 10, le ricevute datate 28 novembre 2006, 19 settembre 2007 e 17

febbraio 2009, attestanti in urto con la verità, l'avvenuto pagamento di spese

condominiali relative agli appartamenti n. 1, 2 e 3 del periodo 2005-2009.

4. A. _______ è

prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata per i fatti

descritti al punto n. 3.1.1. dell’AA, per intervenuta prescrizione del reato.

5. A. _______ è

condannato:

5.1. Alla pena detentiva di

2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 31 giorni (dal 23

marzo al 22 aprile 2010).

5.2. Al pagamento in favore

dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 4'455'311.-.

6. L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

7. Sono riconosciute le seguenti

pretese risarcitorie degli accusatori privati:

·

fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1.

gennaio 2004 per i titolari della relazione [...];

·

fr. 2'694'566.- oltre interessi al 5% dal 10

agosto 1998 su fr. 1'029'566.-, dal 21 maggio 2003 su fr. 600'000.- e dal 1.

agosto 1998 su fr. 1'065'000.- per il titolare delle relazioni [...], [...], [...],

[...], [...];

·

fr. 540'028.- per il titolare della relazione [...];

·

fr. 192'989.- per la titolare della relazione [...];

·

fr. 234'172.- oltre interessi al 5% dal 1.

gennaio 2008, oltre a fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9;

·

fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1.

gennaio 2009, oltre fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10.

§ dalle pretese risarcitorie dei

titolari delle relazioni [...]e [...], dovranno essere dedotti gli importi da

essi incassati con la vendita ai pubblici incanti dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del

fondo base [...]RFD di Lugano, avvenuta nel mese di maggio 2013.

Per ogni ulteriore pretesa

di questi e degli altri accusatori privati, essi sono rinviati al competente

foro civile.

8. E’

ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento del risarcimento

compensatorio a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente

sentenza, dell’importo di fr. 476'006.15, oltre eventuali interessi di deposito

ed al netto delle spese, importo attualmente depositato in parte sul conto n.

del Ministero Pubblico presso Banca [...]e in parte sul CCP del Tribunale

d’appello, corrispondente al residuo della vendita degli appartamenti della

società ACPR 8.

Tali importi di denaro,

previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, sono assegnati agli

accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 della presente sentenza in

proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese

legali.

9. E’ ordinato il

sequestro conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio

a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza del

restante denaro e dei titoli sequestrati al prevenuto o alle sue società,

attualmente depositati presso i conti postali e bancari del Ministero pubblico,

rispettivamente sul conto n. presso la Banca [...]intestato a ACPR 11, e conto

n. di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].

Tali beni, dopo la loro

realizzazione, e gli importi di denaro, sono assegnati, previa copertura delle

tasse e delle spese di giustizia, agli accusatori privati indicati al

dispositivo n. 7 di questa sentenza in proporzione ai rispettivi crediti base,

senza computo di interessi e spese legali.

10. E’ ordinato il

sequestro conservativo, a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio

a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza,

dell’eventuale eccedenza della realizzazione dei fondi fol. PPP [...]e PPP [...]del

fondo base [...]RFD di Lugano, dopo soddisfacimento dei creditori ipotecari.

Tale importo di denaro,

previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, è assegnato agli

accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 della presente sentenza in

proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese

legali.

11. E’ mantenuto il

sequestro conservativo su tutti gli altri beni ed oggetti sequestrati, indicati

nell’atto d’accusa, ivi compresi in particolare le cartevalori, nonché le opere

d’arte e i mobili, a garanzia del risarcimento compensatorio a favore dello

Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza.

Il ricavato della loro

realizzazione che può essere destinato alla copertura del menzionato

risarcimento compensatorio, dovrà essere assegnato, previa copertura delle

tasse e delle spese di giustizia, rispettivamente di realizzazione, agli

accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 di questa sentenza in

proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese

legali.

12. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle

spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono

posti a carico di A. _______ in ragione di tre quarti, mentre per il restante

quarto sono accollati allo Stato.

13. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 3'500.-

- altri disborsi fr. 4’500.-

fr. 8’000.-

sono posti a

carico di A. _______ in ragione di tre quarti, mentre per il restante quarto

sono addossati allo Stato.

Non si

assegnano ripetibili.

14.Intimazione a:

-

-

-

-

-

-

15. Comunicazione a:

- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio

della migrazione, servizio

contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il Presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster