17.2012.83
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12 agosto 2013Italiano188 min
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Numero d'incarto:
17.2012.83
Data decisione, Autorità:
12.08.2013, CARP
Titolo:
Appropriazione indebita di un pegno. L'autore non può avvalersi di un errore di diritto se avrebbe dovuto dubitare sulla liceità del suo agire. La previgente prescrizione assoluta, applicabile ex lex mitior, implica il parziale proscioglimento dall'accusa di amministrazione infedele aggravata
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
APPROPRIAZIONE INDEBITA
APPROPRIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
LEX MITIOR
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE
SEQUESTRO
art. 894 CC
art. 47 CPS
art. 49 CPS
art. 51 CPS
art. 69 CPS
art. 70 CPS
art. 71 CPS
art. 158 CPS
art. 251 CPS
art. 72 cf. 2 VCP
Incarto n.
17.2012.83
Locarno
12 agosto 2013/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Damiano Stefani,
giudice presidente,
Giovanni Celio e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nella procedura d’appello dipendente dagli
annunci 26 e 27 aprile 2012 confermati con dichiarazioni di appello 22 giugno
2012 e 16 luglio 2012 presentate da
A. _______
avverso la sentenza 19 aprile 2012 emanata
nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con sentenza 19 aprile 2012 (inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali ha dichiarato A. _______ autore colpevole di:
1. appropriazione indebita aggravata
siccome
commessa come gerente di patrimoni, in più occasioni, a [...], nel periodo [...],
a scopo di indebito profitto, agendo nella sua qualità di amministratore unico
di ACPR 11, in danno di vari clienti che avevano conferito fondi e titoli a
detta società,
1.1. per essersi
appropriato di complessivi fr. 2'998'583.- di pertinenza di clienti;
1.2. per avere in tre
occasioni, tra luglio 2000 e marzo 2005, messo a pegno di impegni di ACPR 11
tre cartelle ipotecarie di pertinenza di clienti del valore nominale di complessivi
fr. 537'890.- mettendo in pericolo in tale misura il patrimonio dei clienti;
1.3. per avere dal
novembre 1998, messo a pegno di impegni di ACPR 11 con la Banca [...]titoli di
pertinenza di clienti, di modo che azioni di pertinenza di una cliente sono
stati realizzati dalla banca il 9 novembre 1998, con un danno per la cliente di
€ 837'746.35, risarcito in
misura di fr. 410'000.-;
2. appropriazione
indebita
per essersi, a [...],
nel periodo [...], in qualità di amministratore dei condomini ACPR 9 e ACPR 10, in più occasioni, a scopo di indebito profitto, indebitamente appropriato di complessivi fr.
205'128.- pagati dai comproprietari a titolo di spese condominiali e fondo di
rinnovamento;
3. amministrazione
infedele aggravata
siccome commessa a
scopo di indebito profitto,
per avere,
3.1. nel [...], a [...],
agendo nella sua qualità di amministratore unico di ACPR 11, obbligato per
negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei suoi clienti,
ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri, danneggiando in tal
modo il loro patrimonio per complessivi fr. 2'100'000.-;
3.2. nel periodo
2007-2009, nella sua qualità di amministratore dei condomini ACPR 9 e ACPR 10,
obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei
comproprietari, ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri,
danneggiando in tal modo il loro patrimonio per complessivi fr. 206'271.-;
4. falsità in
documenti
per avere, a [...]e
[...], tra il [...]e il [...], nelle circostanze 4.1.-4.7. dell’atto d’accusa,
al fine di nuocere al patrimonio e di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, formato, rispettivamente fatto formare, documenti falsi e fatto uso
dei suddetti documenti, a scopo d’inganno.
La pena a suo carico è stata fissata in 2 anni e
9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (di 31 giorni, dal 23 marzo
al 22 aprile 2010). L’esecuzione della stessa è stata sospesa per 27 mesi, con
un periodo di prova di due anni. Per il resto, ovvero per 6 mesi, è stata
ordinata l’espiazione.
Egli è pure stato
condannato a pagare un risarcimento compensatorio allo Stato di fr. 5'099'982.-
ed € 837'746.-.
Con la sentenza sono
parimenti state riconosciute le pretese risarcitorie degli accusatori privati
nella seguente misura, ritenuto che per ulteriori rivendicazioni essi sono
stati rinviati al competente foro civile:
·
fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2004 per i titolari della relazione [...];
·
fr. 2'694'566.- oltre interessi al 5% dal 10
agosto 1998 su fr. 1'029'566.-, dal 21 maggio 2003 su fr. 600'000.- e dal 1.
agosto 1998 su fr. 1'065'000.- per il titolare delle relazioni [...], [...], [...],
[...], [...];
·
fr. 540'028.- per il titolare della relazione [...];
·
fr. 192'989.- per la titolare della relazione [...];
·
fr. 234'172.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2008, oltre a fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9;
·
fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2009, oltre fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10.
Il risarcimento
compensatorio summenzionato è stato devoluto in favore degli accusatori privati
Fatti
i cui crediti sono stati ammessi dalla Corte.
Con la
sentenza di condanna sono infine state ordinate le seguenti misure:
- la confisca di fr. 295'808.55 e di fr. 2'500.- oltre che dei
saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...],presso
la Banca [...],di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].
Questi importi, previo soddisfacimento di tasse e spese di
giustizia, sono stati devoluti a favore degli accusatori privati di cui sopra,
in proporzione ai rispettivi crediti in capitale, senza computo di interessi e
spese legali;
- il dissequestro dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del fondo base
di [...]in favore dell’Ufficio esecuzione di [...]affinché proceda alla loro
realizzazione.
Sull’eventuale eccedenza della realizzazione, dopo
soddisfacimento dei creditori ipotecari, è stato pronunciato il sequestro
conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio indicato
in precedenza. Tale eventuale eccedenza va in seguito devoluta in favore degli
accusatori privati citati in proporzione dei rispettivi crediti in capitale,
senza computo di interessi e spese legali;
- il dissequestro in favore della Comunione dei comproprietari del Condominio
ACPR 10 e della Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 9 della
documentazione sequestrata concernente i condominii in questione. E’ fatto
carico agli amministratori, senza aggravio di spese per lo Stato, di
individuare nella massa della documentazione sequestrata quella di loro
pertinenza;
- il mantenimento del sequestro conservativo su tutti gli altri
beni ed oggetti sequestrati, indicati nell’atto d’accusa, ivi compresi in
particolare le cartevalori, nonché le opere d’arte e i mobili, a garanzia del
risarcimento compensatorio. L’eventuale provento dell’eventuale realizzazione
di questi beni va in seguito devoluto, dedotte le spese, in favore degli
accusatori privati di cui sopra in proporzione dei rispettivi crediti di
capitale, senza computo di interessi e spese legali.
B. In
data 26 aprile 2012 A. _______ ha annunciato l’intenzione di appellare la
sentenza. Il 16 luglio 2012 egli ha introdotto la dichiarazione d’appello
specificando che, fatta salva una ulteriore limitazione nel seguito della
procedura (appello parziale e limitato ad alcune parti del giudizio), è
impugnata l’intera sentenza di primo grado e che, protestate tasse, spese e
ripetibili di appello, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e così
riformata:
“1. A. _______ è prosciolto dalle
imputazioni di cui all’atto di accusa n. [...]del 20 dicembre 2010, così come
da qualsiasi altra ipotesi di reato in relazione ai fatti descritti nella
predetta promozione dell’accusa.
2.
Le istanze di indennizzo degli accusatori
privati ed eventuali loro pretese di diritto civile sono integralmente
respinte.
3.
E’ ordinato il dissequestro di tutto
quanto in sequestro, a favore di A. _______, rispettivamente a favore di coloro
che furono destinatari degli ordini di sequestro.
4.
Tassa di giustizia e disborsi sono a
carico dello Stato, che rifonderà a A. _______ l’importo di fr. … a titolo di
indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP.”.
Contestualmente
alla dichiarazione d’appello, l’accusato ha notificato tre nuove prove, e
meglio le audizioni testimoniali di [...], del signor [...]e dell’avv. [...].
Il 27 aprile 2012 anche il compianto procuratore
pubblico ha annunciato la sua volontà di appellare, confermata con la dichiarazione
del 22 giugno 2012, con la quale ha chiarito che la sua impugnazione concerne
unicamente la commisurazione della pena e la concessione della sospensione
condizionale parziale alla stessa, in quanto chiede che a A. _______ sia
comminata una pena di tre anni di detenzione da espiare.
C. In
data 21 settembre 2012 l’avv. DI 1 ha comunicato alla scrivente Corte che i
precedenti patrocinatori d’ufficio dell’accusato hanno deciso di rimettere il
mandato in quanto il rapporto di fiducia tra loro ed il cliente è venuto meno
ed ha postulato la ratifica del suo subingresso nel mandato di patrocinio
d’ufficio. Richiesta implicitamente accolta.
Il 17 dicembre 2012 il difensore ha informato il
tribunale della sua intenzione di limitare l’appello ad alcuni aspetti, mentre
per gli altri i fatti possono essere considerati ammessi. In modo particolare
ha dichiarato di non contestare i punti n. 1.1.-1.6. e 2 dell’AA, di non
contestare nei fatti il punto n. 3.2. dell’AA, ma di riservarsi di verificare
se esista un danno per i condomini, di contestare la rilevanza penale della
fattispecie di cui al punto n. 4.1. dell’AA. In tal modo rimette in discussione
i dispositivi n. 1, 3.1., 3.2., 4, 5, 7, 8 e 11 del dispositivo della sentenza.
Il 7 gennaio 2013 lo stesso avv. DI 1 ha inviato una nuova precisazione, specificando che il punto 8 del dispositivo relativo alle confische
avrebbe necessitato di particolare approfondimento. Contestualmente, onde poter
far luce sulla questione, ha invitato la Presidente a voler accertare, per mezzo di una richiesta al Ministero pubblico, l’origine degli importi sequestrati per
contanti e di quelli risultanti sui vari conti bancari indicati nel dispositivo
della sentenza, precisando anche dove gli importi relativi alle vendite degli
appartamenti del condominio ACPR 9 siano finiti, ritenuto che ai tempi
l’Ufficio fallimenti e il Ministero pubblico si erano accordati affinché l’avv.
DI 1 versasse il denaro al Ministero pubblico e non all’Ufficio fallimenti
presso il quale era stato aperto il fallimento della succursale svizzera della ACPR
8.
Con decreto del 28 febbraio 2013 l’istanza
probatoria del 16 luglio 2012 è stata respinta, mentre quella del 7 gennaio
2013 è stata accolta, sicché è stato ordinato al Ministero pubblico di produrre
un rapporto sull’origine del denaro sequestrato e sulla destinazione di quello
incassato dalle vendite degli appartamenti.
Il 15 marzo 2013, la difesa ha formulato
un’ulteriore istanza probatoria, chiedendo di prevedere la presenza dell’allora
responsabile dell’EFIN TE 1 durante tutto il dibattimento per aiutare ad
affrontare i punti di fatto da esaminare e per il reperimento degli atti che
sono alla base dell’accusa. Con decreto del 7 maggio 2013 l’istanza è stata
accolta e la presenza del commissario TE 1 è stata ordinata nella forma
dell’audizione testimoniale.
D. Con
scritti 12 giugno 2013, rispettivamente 14 giugno 2013, gli avv. RAAP 4, RAAP 3
e RAAP 2, hanno formalmente postulato l’assegnazione ai loro assistiti degli
importi e beni confiscati conformemente a quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1
CP, e dichiarato di cedere allo Stato la relativa quota dei loro crediti, art.
73 cpv. 2 CP.
L’avv. RAAP 3 e l’avv. RAAP
2 hanno parimenti preannunciato la loro assenza al dibattimento, chiedendo la
conferma della sentenza di primo grado.
Esperito il
pubblico dibattimento il 18 e 19 giugno 2013 durante il quale:
- il procuratore
pubblico ha postulato l’integrale reiezione dell’appello dell’accusato e
l’accoglimento, pure integrale, del suo appello;
- il
patrocinatore degli accusatori privati Comunione dei comproprietari del
Condominio ACPR 9 e Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10 ha chiesto la conferma
dei dispositivi n. 5.5., 5.6., 7., 8., 9., 10. e 11., con cessione della
relativa quota del proprio credito allo Stato ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 CP.
Ha precisato che dalla parte di provento da dare agli AP si dovrà dedurre
quanto essi hanno già percepito. Non si è opposto alla richiesta della difesa
dell’imputato volta a che fr. 479'006.- vengano riconosciuti di spettanza della
ACPR 8;
- A.
_______ ha confermato le richieste di giudizio così come esposte nella
dichiarazione d’appello e negli scritti che vi hanno fatto seguito ;
Ritenuto in
fatto
ed in diritto
I. Potere
cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una
cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi
della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto
modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le
questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non
può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne
il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc.6B_715/2011,
consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,
confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc.6B_404/2012, consid. 2.1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del
giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art.
404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo
cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si
estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati
(enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il
controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale
non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di
secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo
l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato
irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le
esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore
che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio
controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc.
6B_404/2012, consid. 2.2).
2. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti
(art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali
(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione
tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24;
Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea
2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5;
Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n.
47).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
3. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147,
consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia
401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad
art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72).
Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove
significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la
deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella
di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di
quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009; STF del 10
maggio 2010 inc.6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc.6B_936/2010; Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n.
744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio
convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo
approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op.
cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art.
10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come
sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere
di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30
marzo 2007 inc.6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in
dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011
consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9
ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008
del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002
consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e
nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;
Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers,
Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag.
80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag.
73).
Considerandi
II. L’accusato
e le sue società
6.
A. _______ è nato il [...] a [...], in [...], dove suo padre,
ufficiale veterinario dell’esercito fascista, era stato distaccato insieme alla
madre. Nel 1943 la famiglia [...]ha lasciato l’Africa per rientrare in patria,
a Catania, ove è restata sino al 1950, quando si è spostata a Vicenza per un
paio d’anni e, poi, a Roma, per concludere il suo periplo tornando alla
capitale siciliana.
Proprio a Catania,
nell’anno scolastico 1958-1959, l’imputato ha conseguito la maturità scientifica
e, nel 1965, si è laureato in economia e commercio presso la locale università.
A. _______ è cittadino [...]e,
dal 1996, [...]. E’ divorziato, ha un figlio, [...], ormai adulto, che vive a [...],
un fratello, AB1, trasferitosi in Ticino nel 2009 ed una sorella che risiede
ancora a Catania.
Egli è incensurato.
Professionalmente,
l’imputato ha avuto una parabola che egli stesso ha così riassunto:
“
Devo dichiarare che da quando ho iniziato a
lavorare ho avuto 10 anni di successo, poi, arrivato in Svizzera, 20 anni di
grande successo, poi 10 anni di vicissitudini e, infine, 10 anni drammatici.
Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato isolato anche da un punto di vista
sociale oltre che da quello economico e lavorativo.”
(verbale dib. appello 18
giugno 2013, pag. 3).
Prendendo spunto da questa
frase, appare opportuno analizzare l’istoriato della carriera del prevenuto e
delle sue società suddividendolo nelle sue varie fasi. In questo modo sarà
possibile disporre degli elementi necessari a poter comprendere le circostanze
che hanno portato alla commissione dei reati.
A. Gli inizi in Italia e
l’arrivo in Ticino
Conseguita la laurea, nel 1966, A. _______, dopo una breve tappa intermedia a Milano, è emigrato a Roma, divenendo responsabile
di un gruppo di agenti pubblicitari della [...]. Nel 1970 è diventato
responsabile della sede capitolina della F.3.3., una società del [...].
Nel
1972-73, poiché a suo dire in Italia le condizioni politiche per la gestione
patrimoniale erano peggiorate, non essendo più possibile investire in titoli e
valuta esteri, il prevenuto ha deciso di tentare nuove vie. In occasione di una
visita a Lugano, dove il gruppo F.3.3. aveva da poco aperto ACPR 11 (iscritta a
RC l’11 agosto 1972) si è reso conto che la piazza finanziaria svizzera, in
generale, e luganese, in particolare, era molto interessante, e così ha chiesto
ed ottenuto di essere trasferito in Ticino quale direttore generale della ACPR
11.
al posto di quello attivo a quel momento, che faceva la spola tra Lugano e
Torino e che è quindi rientrato alla sede principale.
ACPR 11 aveva inizialmente
3.
dipendenti e si occupava solo di attività amministrativa e contabile, mentre quella
fiduciaria era svolta dalla F.3.3.. Il suo scopo iscritto a
registro di commercio era
“L'assunzione e l'esecuzione di mandati fiduciari
di ogni genere, in particolare la gestione di patrimoni mobiliari e
immobiliari, l'amministrazione, la contabilità e la stesura di bilanci di
società, l'attuazione di depositi fiduciari, la domiciliazione di società;
l'assistenza, la consulenza per operazioni di finanziamento per conto di terzi;
la partecipazione a società e imprese commerciali, industriali e finanziarie.
La promozione immobiliare, la consulenza tecnica immobiliare, la direzione
lavori, la progettazione, le perizie immobiliari. La consulenza assicurativa.”.
Il primo consiglio d’amministrazione era composto
dall’avv. [...], presidente, A. _______, vicepresidente e delegato e [...],
membro. Nel 1998 al primo è subentrato, in veste di presidente, [...], mentre
al terzo l’avv. [...](VI dell’avv. [...], T9, pag. 1; invero sull’estratto RC
consultabile in internet non compaiono i nomi di [...]e [...], ma le
affermazioni del teste sono credibili e confermate da A. _______).
In
seguito A. _______ è stato raggiunto in Ticino dall’amico ed ex direttore
generale di F.3.3..
A
gennaio del 1978, sempre sotto il cappello di F.3.3., su richiesta delle
autorità elvetiche, è stata costituita la [...], che ha rilevato l’attività di F.3.3..
Dopo
un paio d’anni, A. _______ e [...] hanno acquistato da F.3.3., ceduta dagli [...]
ad un gruppo bancario, le due società ticinesi.
Con l’introduzione della Legge cantonale
sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1984, il prevenuto ha
ottenuto l’autorizzazione quale fiduciario finanziario, commerciale ed
immobiliare.
B.
L’ascesa di ACPR 11 sotto la conduzione di A. _______
Nel
1982.
i due soci hanno deciso di percorrere strade separate. Ritenuto che a quel
momento, oltre alla gestione patrimoniale per conto terzi, ACPR 11 si occupava
delle attività immobiliari svizzere, mentre [...] gestiva il patrimonio
immobiliare negli Stati Uniti, A. _______ ha rilevato la prima lasciando ad [...]
la seconda.
Nella
sua nuova avventura, il prevenuto è stato inizialmente accompagnato dall’avv. [...]
e dal fiduciario [...], i quali, dopo un aumento del capitale azionario, sono
entrati a far parte della società con una quota del 18%, rispettivamente 10%.
Il
grosso del capitale iniziale era stato fornito al 99% da clientela italiana,
giunta attraverso la mediazione di consulenti legati a F.3.3.. In seguito
l’acquisizione è stata curata da A. _______, per il tramite di commercialisti
del Nord Italia (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 5).
I
prodotti offerti dalla società erano sostanzialmente investimenti fiduciari
bancari, fiduciari F.1.1., titoli azionari e obbligazionari (VI imputato, verb.
dib. d’appello, pag. 5).
C.
L’operazione immobiliare [...]
Già
nel 1978, quindi ancora sotto la proprietà F.3.3., l’imputato ha iniziato la
grossa operazione immobiliare F.1.1., cioè quella relativa
alla rivalorizzazione della grande proprietà situata sulla [...], in territorio
di [...], un tempo appartenuta al principe [...], nell’ambito della quale sono
stati ristrutturati o costruiti a nuovo l’omonimo [...] ed i condominii ad esso
collegati: la [...], la Residenza [...], Il ACPR 10, ACPR 9, la Residenza [...],
l’Hotel Residenza [...], l’hotel [...], i terreni Residenza [...]e Residenza [...].
L’affare
è stato interamente gestito da A. _______, con l’assistenza dell’avv. [...].
Come
dichiarato dall’imputato stesso:
“
F.1.1. si è capitalizzata negli anni ‘78/’80 con
un capitale azionario iniziale di 12 mio di franchi messo F.3.3. da e quindi da
me. In seguito, vi è stato un aumento di capitale sottoscritto da clienti sino
ad arrivare a credo 24 mio di franchi. Siamo a metà degli anni ‘80. Poi la
liquidità è stata accresciuta con fiduciari F.1.1. che venivano remunerati al
tasso di mercato. Questi fiduciari sono stati comprati dai clienti ACPR 11.
L’avv. [...], in rappresentanza di [...], è entrato come finanziatore nella
seconda metà degli anni ’80, investendo 20 mio di franchi in fiduciari F.1.1..
La liquidità immessa in F.1.1. è arrivata sino a 60 mio di franchi di cui 48 di
clienti e 12 miei.
(VI imputato, verb. dib.
d’appello, pag. 5).
D.
Le società connesse a ACPR 11
Nell’orbita
di ACPR 11 si sono trovate, oltre a F.1.1., altre società riconducibili
all’appellante e da lui costituite, quali la F.4.4., la F.2.2., F.5.5., [...] e
F.3.3. (decisione 24 novembre 2004 della CFB, AI 1, pag. 2).
[...], fondata nel 1984,
era una società che si occupava, come lo dice la ditta stessa, della
concessione di leasing, in modo particolare su veicoli a motore. Essa ha avuto
un’attività abbastanza limitata nel tempo ed è stata radiata nel novembre del 2010 in applicazione delle disposizioni dell’art. 155 ORC.
F.4.4., fondata a fine
1991, deteneva tutte le 500 azioni di ACPR 11 e, dopo l’intervento della
commissione federale delle banche (CFB) di cui si dirà in seguito, si è
occupata della gestione dei condominii. Con decreto del 13 giugno 2006 è in
seguito stata dichiarata in fallimento.
La F.2.2. era una società
che A. _______ ha rilevato con altra ditta ([...]) dall’avv. [...] nel 2006,
alla quale, dopo aver cambiato il nome, ha affidato il capitale azionario della
F.4.4.. Essa ha poi sostituito quest’ultima nell’amministrazione dei
condominii. La F.2.2. è stata messa in fallimento il 9 settembre 2010.
[...] si occupava della
gestione dell’albergo [...]ed è stata radiata dal registro di commercio il 6
aprile 2009, dopo essere stata messa in liquidazione.
F.3.3. era una società di
proprietà di A. _______ e AB1(per l’80%, rispettivamente 20%) utilizzata dalla ACPR
11.
per la sottoscrizione e la gestione in via fiduciaria di azioni e
obbligazioni F.1.1..
F.5.5., era un veicolo
societario esterno a ACPR 11, cioè una società che serviva a A. _______ per
determinate operazioni, come illustrato dal commissario TE 1 (verb. dib. d’appello,
pag. 9). Il capitale azionario ammontava a fr. 2'500'000.- e l’azionariato era
inizialmente molto diversificato. Sulla situazione al momento della commissione
dei reati si dirà in seguito.
E. L’apice
Con il tempo ACPR 11, anche
grazie, oltre a quelle immobiliari, ad alcune operazioni finanziarie azzeccate,
quali l’appoggio all’entrata in borsa della [...]che ha reso un buon 20%, molti
investitori si sono avvicinati a A. _______ ed alla sua società, tanto che essa
è giunta ad amministrare, a fine anni ’80, gli averi di ben 200 clienti ed un
patrimonio di circa fr. 110/120 milioni (VI imputato, verb. dib. d’appello,
pag. 5).
Con le sue attività di
gestione patrimoniale, amministrazione immobiliare, amministrazione di società
e con un ufficio tecnico e di direzione lavori proprio, il gruppo ACPR 11 è
arrivato ad avere sino a 40 dipendenti.
F. Investimenti F.6.6.
A partire dal 1983 ACPR 11 ha proposto ai suoi clienti, tra le varie cose, investimenti fiduciari nella F.6.6., una società
canadese del [...], con uffici nelle principali città del paese, che finanziava
progetti immobiliari garantiti da ipoteche di 1° e 2° rango, prevalentemente su
centri commerciali, parchi di divertimento e strutture alberghiere.
Il gruppo F.6.6. ha goduto
di grande considerazione a livello internazionale sin dagli inizi degli anni
’80 ed era considerato solido ed in continuo sviluppo fino a quando,
inaspettatamente, il 26 febbraio 1992 non ha chiesto una moratoria
concordataria, procedura che si è poi conclusa con la pronuncia, il 9 luglio
1992, del fallimento con effetto retroattivo al 26 marzo 1992 (rapporto EFIN,
AI 587, pag. 8).
Il fallimento è stato anche
per ACPR 11 un fulmine a ciel sereno, F.6.6. non vi erano mai stati problemi di
sorta e, soprattutto, che pochi mesi prima dello stesso aveva ricevuto un
rapporto dalla società di revisione F.7.7. che ne attestava la solidità e la
solvibilità.
A quel momento l’ammontare
complessivo investito dai clienti ACPR 11 in fiduciari F.6.6. ammontava a circa fr. 6 Mio:
“
Sono venuto a conoscenza dell’esistenza della
società F.6.6. dal signor [...] presentatomi dall’avv. [...], quest’ultimo vice
presidente di F.6.6.. [...] mi è stato presentato nell’ ’82. In seguito, dopo aver
esaminato attentamente la società e la sua attività (l’esame è stato effettuato
da me e dai responsabili della gestione), abbiamo deciso di cominciare ad
investire con dei fiduciari. Questi investimenti sono stati effettuati
sull’arco di quasi 10 anni fino al fallimento della società. In questi anni, F.6.6.
ha sempre regolarmente pagato gli interessi e rimborsato il capitale, con un
tasso di un punto in più rispetto a quello praticato dalle banche. [...], che
era un mio collaboratore commerciale, privilegiava gli investimenti su F.6.6..
Per quanto mi concerne, avevo invece una predilezione per F.1.1. perché erano
clienti di questa società. Rilevo che, al momento del fallimento, la maggior
parte dei clienti rimasti scoperti erano gestiti da [...], anche se poi, come
responsabile della società, ho dovuto affrontarli io. Al momento del fallimento
gli investimenti ammontavano ad un controvalore di circa 6 mio di franchi.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag.
7).
Essendo stato l’avv. [...] vice
presidente di F.6.6. e contemporaneamente presidente di ACPR 11, parte della
clientela di quest’ultima ne ha dedotto un coinvolgimento colpevole nella
vicenda, tanto che sono state inoltrate delle denuncie penali nei confronti di A.
_______, quindi). Nonostante esse si siano concluse con dei decreti di non luogo
a procedere, il danno d’immagine per la società è stato rilevante.
Per far valere i propri
diritti e cercare di recuperare il denaro perso, ACPR 11 ha convenuto in giudizio di fronte al foro canadese la società di revisione F.7.7., facendosi
patrocinare dallo studio legale [...] di [...], cui si appoggiava l’avv. [...].
La causa campione si è conclusa dopo molti, troppi, anni (nell’incipit i
giudici hanno premesso: “it is time to put an end to the longest running
judicial saga in the legal history of Quebec and Canada”, doc. CARP L) con
la sentenza del 14 aprile 2011, con la quale è stata riconosciuta la violazione
dei doveri professionali e contrattuali da parte di F.7.7. nell’allestimento
degli audit 1988, 1989 e 1990 nonché delle lettere di valutazione del 1991 su F.6.6.
e con la quale la convenuta è stata condannata a risarcire il danno patito
dall’attore.
Nell’ambito della procedura
di fallimento di ACPR 11, l’imputato ha ottenuto la cessione delle pretese nei
confronti di F.7.7., ad eccezione di quelle di pertinenza di ACPR 4, ma la
possibilità per lui di farle effettivamente valere appare incerta:
“
A tutti i clienti abbiamo chiesto ed ottenuto
l’autorizzazione ad avviare una causa contro la F.7.7., procedura che è
tutt’ora aperta. Mi sono recato tre volte a Montreal per testimoniare. Il tutto
a spese della ACPR 11. Da quanto ho saputo dall’avv. [...] e come confermato
dall’avv. DI 1, si è conclusa una causa pilota che ha visto soccombere F.7.7. per
cui si sono aperti gli spazi per procedere con tutte le rivendicazioni. La
massa fallimentare di ACPR 11 ha ceduto a ACPR 4 la sua quota parte relativa a
tali pretese ed a me quelle degli altri clienti. Il problema con il quale mi
trovo confrontato è che per mancanza di mezzi finanziari non so se mi sarà
possibile far valere questi diritti.” (VI imputato,
verb. dib. d’appello, pag. 12).
G. Investimenti in F.8.8.
L’altra vicenda che ha
messo in difficoltà ACPR 11, cagionando importanti perdite finanziarie, è
quella relativa all’acquisto delle azioni della F.8.8., società messinese
leader mondiale nella produzione di aliscafi, quotata in borsa dal 1987.
La vicenda è stata
ripercorsa con sufficiente chiarezza al dibattimento d’appello:
“
Sulla questione F.8.8. inizio col dire che ero
amico di [...]e conoscente di [...]. I due fratelli che avevano ereditato dal
padre il 40% ciascuno del pacchetto azionario della società leader nella
costruzione di aliscafi. In seguito, [...]riuscì a convincere il fratello a
farsi cedere la quota per arrivare alla maggioranza. Dopo altre piccole
vendite, a [...] è rimasto il 20%. Questa quota è stata portata da noi, ACPR 11, a titolo fiduciario e inserita come proprietà di [...] nel 1990.
Ad un certo punto, nel 1991, [...] decise di
uscire completamente dalla società e, a seguito di una trattativa svolta da [...]
(braccio destro di [...]), ha venduto a [...] tutto il suo pacchetto azionario
del 51%. Quest’ultima società ha, poi, rilevato contemporaneamente anche il 10%
di [...]. [...] ha finanziato interamente l’operazione con un prestito fattole
da [...] dando in garanzia i titoli F.8.8..
Sapendo che F.8.8. aveva in bilancio 70 miliardi
di Lire di liquidità e contando sulla solidità della sua attività, memore
dell’esperienza [...], ho deciso di acquisire sul mercato il 7% del pacchetto
azionario F.8.8. e di immetterlo nel portafoglio dei clienti, esattamente come
era già stato fatto per [...]. Ovviamente i clienti erano informati ed erano
contenti dell’operazione.
A richiesta del PP preciso che si trattava di
titoli della F.8.8. e non della F.8.8.. La gestione era tutta in mano a [...] che,
ad un certo punto, ha ceduto la sua partecipazione nella [...] per un importo
di 70 miliardi di Lire, atto che ha prosciugato tutta la liquidità della
società. Il valore effettivo di [...] era circa un settimo dell’importo
corrisposto. Saputo ciò, ci siamo subito recati da [...] per comunicare loro il
nostro dissenso a quest’operazione. Con quest’ultima siamo riusciti a
concludere poi un accordo per il quale, a nostra semplice richiesta, in qualsiasi
momento, [...] ci avrebbe parzialmente o totalmente riacquistato le azioni F.8.8.
in nostra (ACPR 11 e [...]) proprietà per l’importo di 8’750 Lire per azione a
fronte di un valore di mercato tra le 6’000 e le 7'000 Lire. Questo accordo è
stato concluso senza che fosse necessario procedere per vie legali. Nel
contempo ci era pure stato assicurato che [...] sarebbe divenuto vice
presidente della Holding, cosa poi avvenuta all’assemblea successiva. Poco meno
di un anno dopo, però, viene dichiarato il fallimento della [...]. Per noi è
stato come un fulmine a ciel sereno.
Per nostra fortuna [...] è stata poi acquistata
dalla [... ]che ha quindi rilevato anche il contratto concluso con noi, non so
se coscientemente o meno. Per il tramite del nostro avvocato di Milano, dello
studio [...], abbiamo esercitato il diritto di vendita e la [...] ha chiesto un
lodo arbitrale sulla questione che ha portato ad un accordo bonale in data 24
luglio 1996 in base al quale [...] ci avrebbe corrisposto un importo di 15 miliardi
di Lire di cui 4 anticipati immediatamente e il resto pagando 1,1 miliardo
all’anno. I 4 miliardi e la prima rata sono stati regolarmente pagati. In
seguito [...] si è recata dal nostro legale annunciando il rischio di
fallimento e proponendo di chiudere la vertenza con un pagamento unico di 4
miliardi a saldo. Io ero contrario ma, avendo [...] la maggioranza, mi sono
dovuto chinare alla sua volontà e quindi la proposta è stata accettata. Questi
importi sono confluiti sul conto ACPR 11 “Gestione” della [...] di Milano nel
quale c’era una linea di credito a favore di [...] per 10 miliardi (acceso
quando le azioni erano quotate in borsa ed il valore era 30 miliardi). I
clienti ACPR 11 che avevano investito in [...] hanno ricevuto contabilmente la
loro quota parte ma de facto i soldi sono rimasti al [...][...] di Milano,
tant’è che [...]è debitore nei confronti di ACPR 11 “Gestione” per un importo
di 4’250'000.- franchi. Io ho tentato di rintracciare [...]e di convincerlo a
saldare il debito ma, pur avendo potuto parlargli due volte, non ci sono
riuscito.”
(VI imputato, verb.
dib. d’appello, pag. 12 seg.).
H. L’inizio del declino
di ACPR 11
A partire dal 1996, dopo le
vicende F.6.6. e [...], che ne hanno compromesso notevolmente la nomea, ACPR 11 ha avuto un’erosione di clienti e, in pratica, oltre a non avere più capitali in gestione, si è
ritrovata in una situazione di mancanza di liquidità. Per tentare di
sopravvivere, ha dovuto così concentrare la sua attività sull’immobiliare e
sulla gestione alberghiera:
“
Fatto sta che, dopo queste vicende, ACPR 11 si è
trovata in difficoltà poiché non disponeva più della liquidità per soddisfare
alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13).
I. Le modifiche nell’azionariato
F.1.1. e la destituzione di
A. _______
Come spiegato da A. _______
al processo d’appello, nel 1993 alcuni suoi clienti erano stanchi
dell’operazione F.1.1., avviata ormai da dieci anni, e avevano chiesto di
disinvestire per importi considerevoli (fr. 18 mio, secondo l’avv. [...], VI 12
settembre 2006, pag. 3, T9). Già confrontato con la necessità di recuperare
liquidità a seguito delle perdite subite con F.6.6. e F.8.8., l’imputato si è
trovato così in una difficile situazione, che ha potuto essere sbloccata grazie
all’intervento dell’avv. [...], che ha preso contatto con [...], un industriale
farmaceutico romano, cliente suo e del fiduciario [...], e gli ha proposto di
rilevare buona parte delle posizioni in F.1.1. di ACPR 11 e di F.3.3. Interessato
all’affare, questi, tramite la società [...] a lui facente capo, ha di
conseguenza versato a ACPR 11 fr. 9 mio e poi, in varie tranches, ulteriori fr.
14.
mio (VI 12 settembre 2006, pag. 3, T9).
L’operazione è avvenuta
attraverso l’acquisto di obbligazioni zero coupons convertibili e ordinarie F.1.1.
a scadenza quinquennale emesse nel 1993 (fr. 18 mio convertibili e fr. 6 mio
ordinarie) e nel 1994 (fr. 6 mio convertibili e fr. 3 mio ordinarie, cfr.
rapporto EFIN pag. 11, AI 587), di cui si parlerà più in dettaglio al momento
dell’analisi delle singole fattispecie.
Nel 1998 vi è stata
un’assemblea generale straordinaria degli azionisti di F.1.1., presieduta
dall’avv. [...], alla presenza di [...] e A. _______ (doc. CARP L, all. C), in
occasione della quale è stata anzitutto decisa una diminuzione radicale del
capitale da fr. 60 mio a fr. 12 mio, mediante riduzione del valore nominale
delle azioni da fr. 10'000.- a fr. 2'000.-. In secondo luogo, preso atto che il
3.
agosto 1998 sarebbe scaduto il prestito obbligazionario ordinario zero
coupons di fr. 6 mio e che alcuni investitori in obbligazioni ordinarie zero
coupons scadenti il 3 agosto 1999 hanno chiesto di essere rimborsati
anticipatamente, gli azionisti hanno deciso di emettere nuove obbligazioni convertibili
per fr. 8'090'000.-, sottoscritte da [...]per fr. 5'950'000.- e da [...](riconducibile
all’avv. [...] o altri suoi clienti) per il resto. L’imputato, viste le sue
difficoltà economiche, non è stato in grado di sottoscrivere alcunché.
Alla trattanda “eventuali” [...],
a nome degli azionisti da lui rappresentati, ha chiesto che fosse votata una
risoluzione di principio con la quale si decideva di sostituire A. _______
nelle società partecipate con una persona di fiducia. [...]e [...] hanno accolto
la proposta, mentre ACPR 11 si è opposta.
Su questo il prevenuto ha
dichiarato:
“
Nel 1998 c’è stata un’assemblea di F.1.1. che
ricordo essere stata molto dibattuta durante la quale è stata dapprima decisa
la conversione obbligatoria di tutte le obbligazioni convertibili che sono
divenute azioni, al valore di 10'000.- franchi per azione. Le obbligazioni
ordinarie sono state rimborsate: quelle scadenti nel ’98 al valore di 10'000.-
franchi l’una, oltre gli interessi maturati, mentre quelle che sarebbero scadute
ad inizio ‘99 sono state pagate pro rata. Fatta l’operazione di conversione, il
capitale era di 60 mio di franchi. Il signor [...], che curava gli interessi di
[...], ha prodotto una perizia dell’arch. [...] che concludeva che il capitale F.1.1.
avrebbe dovuto essere ridotto di almeno l’80% in quanto il patrimonio era, a
suo dire, sovrastimato. Non so su quali basi avesse effettuato le sue
valutazioni, ma ritengo che abbia dato troppo peso alle perdite dell’albergo,
quindi al reddito rispetto alla sostanza. Io mi sono battuto contro questa
proposta, ma purtroppo l’avv. [...] vi si è associato a [...] e quindi ho
dovuto soccombere e quindi vi è stata la riduzione del capitale sociale da 60
mio a 12 mio di franchi. All’assemblea è poi stata decisa l’emissione di un
prestito obbligazionario convertibile di franchi 8'090'000.-. Queste
obbligazioni sono poi state trasformate in azioni il 2 aprile 2001 con capitale
finale di 20'090'000.-. Io non avevo un centesimo e non ho potuto sottoscrivere
le azioni che sono andate in mano a [...].” (VI imputato, verb. dib. d’appello,
pag. 5).
Ancora quell’anno 1998
l’imputato è stato estromesso dalla conduzione di F.1.1. e, in seguito, pure
dalla gestione dell’albergo, sicché gli era rimasta unicamente l’amministrazione
dei condominii. Ciò ha comportato un’ulteriore riduzione del personale, a 3
sole unità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag.
pag. 13; VI 12 settembre 2006 di [...], pag. 4, T9).
A partire da fine 2002,
poi, A. _______ ha ceduto a [...], società riconducibile a [...], la quasi
totalità della sua quota F.1.1.:
“
Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le
azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società
non contavo più niente. A seguito dell’esito dell’assemblea del 30 luglio 1998
io sono stato escluso dalla gestione di F.1.1. che è stata assunta inizialmente
dall’avv. [...]e poi da [...]. Inoltre, [...]è stata messa in liquidazione ed è
stato tolto a [...]il mandato di gestione dell’albergo. Ritengo che ciò sia
avvenuto in maniera non corretta. Io mi sono opposto a queste decisioni. Sono
convinto che avrei avuto anche dei buoni argomenti dal punto di vista legale,
ma purtroppo la mia situazione economica non mi consentiva di far capo ad un
avvocato.”. (VI imputato,
verb. dib. d’appello, pag. 7).
L. L’intervento della [...]e
la messa in liquidazione di ACPR 11
Già il 29 aprile 1997 la ACPR 11 aveva inoltrato
all’allora Commissione federale delle banche (CFB, la cui attività, dal 2009, è
stata rilevata dalla FINMA) un annuncio cautelativo ai sensi dell’art. 50 della
Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(LBVM). In questo suo scritto ACPR 11 aveva dichiarato di non ritenersi
assoggettata alla LBVM, ritenuto che essa disponeva di un mandato fiduciario
per la gestione di titoli quotati, la cui maggioranza corrispondeva ad azioni
della società F.8.8., sospesa dal listino della borsa di Milano.
Con scritto del 25 agosto 1997 la CFB ha informato la società che, per poter decidere, le sarebbe stato necessario conoscere il
numero di clienti della società. Tali informazioni sono state fornite con uno
scritto di data 24 settembre 1997, nel quale ACPR 11 ha dichiarato di gestire circa 200 clienti, di cui però solo 19 avevano investimenti in titoli
quotati. Su richiesta della CFB, il 16 dicembre 1997, ACPR 11 ha specificato che i clienti per i quali essa deteneva valori mobiliari ai sensi della LBVM erano
18, mentre per gli altri essa si limitava a detenere titoli di società che
svolgevano esclusivamente attività di servizio, senza acquistare o vendere
valori mobiliari di alcun tipo. Sulla scorta di questi dati, a fine anno 1997, la CFB ha confermato il non assoggettamento dell’attività di ACPR 11 alla LBVM (cfr. resoconto
in decisione 24.11.2004 della CFB, AI 1, pag. 2 segg.).
Dopo questa sua prima presa di posizione negativa, l’autorità
federale di vigilanza sulle banche è stata chiamata nuovamente a chinarsi sulla
questione dell’assoggettamento di ACPR 11 alla LBVM su segnalazione 9 novembre
2000.
dei titolari della relazione n. 5034, che avevano depositato presso la
società fr. 350'000.-, utilizzati per acquistare i titoli della F.1.1..
Esperite ulteriori
indagini, la CFB ha accertato che, in effetti, ACPR 11 aveva in realtà
negoziato valori mobiliari per più di 20 clienti, ciò che ne faceva un
commerciante di valori mobiliari per conto di clienti ai sensi dell’art. 3 OBVM
(AI 1, pag. 6). Inoltre, pur lasciando aperta la questione poiché non
determinante ai fini dell’esito della procedura, la commissione federale,
avendo constatato che la società ha utilizzato gli averi depositati dai suoi
clienti per finanziare delle società immobiliari, ha ritenuto verosimile che la
stessa esercitasse un’attività di tipo bancario ai sensi della Legge federale sulle
banche e le casse di risparmio (AI 1, pag. 7).
Il tutto senza mai essersi
sottoposta alla necessaria procedura di ottenimento della relativa licenza.
Preso atto di dette
infrazioni, del fatto che ACPR 11 non adempiva in alcun modo le condizioni per
l’ottenimento dell’autorizzazione ad esercitare, di quello che non era
possibile sanare la situazione, nonché del fatto che una liquidazione
volontaria non poteva entrare in considerazione, la CFB ha ordinato, con decisione 24 novembre 2004, lo scioglimento e la liquidazione coattiva
della ditta, che - incomprensibilmente incurante di qualsiasi possibilità di
conflitto d’interessi, ricordata la vertenza giudiziaria contro F.7.7. per
l’operazione F.6.6.- ha affidato alla società [...]([...], creata nel 1998
dalla fusione di F.7.7. con [...]), Lugano (AI 1, pag. 11).
Il 27 aprile 2005 la CFB ha poi decretato l’apertura del fallimento (AI 10).
La messa in liquidazione e
in fallimento è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 14
febbraio 2006, con la quale ha respinto i ricorsi di ACPR 11 contro le
decisioni della CFB (AI 182).
La procedura di fallimento
è stata chiusa solo 6 anni dopo, con decisione della FINMA del 21 settembre
2011.
e la società è stata radiata dal RC il 28 settembre 2011.
M. La fine della
gestione dei condominii
Dopo l’intervento della CFB
del dicembre 2004, l’amministrazione dei condominii è stata assunta dalla F.4.4.,
in seguito sostituita dalla F.2.2..
Per finire, A. _______ ha
perso anche quest’ultimo mandato di amministrazione condominiale, che i
comproprietari hanno deciso di affidare all’avv. RAAP 4 il 3 novembre 2009 (AI
1, inc. 2009.10826).
N. La situazione attuale
Attualmente A. _______ si trova in una situazione
molto difficile, sia da punto di vista economico, che da quello sociale.
Isolato da buona parte degli amici dei tempi migliori (al processo ha
dichiarato, con una certa enfasi ma comunque senza distaccarsi molto dalla
realtà, di essere visto come un appestato), riesce finanziariamente a
sopravvivere solo grazie all’aiuto dei parenti, che colmano i vuoti che la sua
indennità AVS non riesce a coprire. L’appartamento in cui dimora è stato
venduto all’asta ed egli dovrà ben presto trovarsi una nuova sistemazione
abitativa, impresa che si sta rivelando più complicata di quanto si potesse
ipotizzare:
“
Abito da solo in via [...] a [...], ma
l’appartamento è stato venduto all’asta il [...] per cui sto cercando una nuova
sistemazione in un appartamento sussidiato. Ricerca che al momento risulta
difficile perché sul mercato non ve ne sono di disponibili. Ricevo, come da
documentazione prodotta oggi dal mio difensore, un contributo AVS di fr.
1'650.- al quale si aggiungono circa fr. 150.- di pensione IMPS. Ho fatto
richiesta per ottenere la prestazione complementare e con decisione 7 maggio 2013 mi è stata rifiutata dallo IAS. La questione è ancora pendente perché il mio legale ha fatto
opposizione. Riesco a sopravvivere solo grazie all’aiuto compassionevole di mio
fratello, di mio figlio e di mia sorella. Sono ancora amministratore della [...]
che è la società dietro l’operazione F.8.8.. [...] non ha mai avuto nessuna
attività, ma era semplicemente una holding detentrice del portafoglio di azioni
F.8.8..
Non sono più iscritto all’ordine dei fiduciari
cantonali. Avevo ottenuto le tre autorizzazioni, fiduciario finanziario,
commerciale e immobiliare. Ho esecuzioni per circa 6 mio di franchi.
(…) Attualmente, da un po’ di tempo, sono stato
isolato anche da un punto di vista sociale oltre che da quello economico e
lavorativo. La mia vita all’interno del condominio è molto difficile.
(…) A domanda dell’avv. RAAP 4 rispondo che non
mi sono trasferito prima dall’appartamento in cui vivo, che riconosco essere
sproporzionato rispetto alle mie esigenze, perché con le scarse entrate su cui
posso contare non mi era e non mi è, come dimostrano i fatti, possibile trovare
una soluzione abitativa.”
(VI imputato, verb.
dib. d’appello, pag. pag. 2
seg.)
A. _______ è incensurato.
III. Inchiesta
penale e sentenza di primo grado
7.
Il 28 febbraio 2005 la CFB ha sporto denuncia penale nei confronti di A. _______ per i titoli di amministrazione
infedele, art. 158 CP, omissione della contabilità, art. 166 CP, disobbedienza
a decisione dell’autorità, art. 292 CP, e carente diligenza in operazioni
finanziarie, art. 305 ter CP.
Fondamentalmente, alla base della decisione di
segnalazione vi è stata la constatazione da parte di [...] dell’esistenza di
estratti conto di clienti ACPR 11, dai quali risultava che presso la società
era stato depositato l’importo di fr. 70'388'769.- e che la stessa, oltre a
ciò, deteneva, in proprio nome ma per conto di clienti, valori mobiliari non
quotati per fr. 13'532'051.- e valori mobiliari quotati per fr. 82'699.-. La
presenza di tali capitali, tuttavia, non risultava né dai bilanci di ACPR 11
per il 2003 e 2004, né dagli estratti delle relazioni bancarie conosciute
intestate alla ditta (AI 3).
La procedura che ne ha
fatto seguito ha necessitato l’intervento dell’équipe finanziaria del Ministero
pubblico, incaricata dal magistrato inquirente di esperire indagini in merito
agli averi dei due grossi clienti che hanno denunciato la situazione: ACPR 4,
per i conti [...], [...], [...], [...], [...], e [...], [...].
Il rapporto stilato dagli
esperti dopo attento e laborioso esame della documentazione ha consentito di
accertare non solo l’esistenza di irregolarità nella gestione degli averi
riconducibili ai clienti summenzionati, tali da indurre a ritenere dati gli
estremi della commissione di reati a loro danno, ma pure quella di altri
delitti commessi nei confronti di ulteriori persone che avevano affidato denaro
alla società dell’imputato.
Sulla scorta del referto
peritale è stato così allestito l’atto d’accusa del 20 dicembre 2010.
Con sentenza 19 aprile 2012
(inc. 72.2010.150) la Corte delle assise criminali, chinatasi sulla
fattispecie, ha sostanzialmente confermato le imputazioni proposte dalla
pubblica accusa, dichiarando A. _______ autore colpevole di appropriazione
indebita aggravata, appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata
e falsità in documenti, per i fatti descritti nell’AA, prosciogliendolo
unicamente dall’imputazione di falsità in documenti per quelli indicati al
punto n. 4.8. dello stesso.
La pena è stata fissata in
2.
anni e 9 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di due anni in ragione di 27 mesi, mentre per i restanti 6 mesi è stata
ordinata l’espiazione. Inoltre, come menzionato in precedenza, è stato posto a
suo carico un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- e € 837'746.-.
8.
Come riportato nei considerandi introduttivi, il nuovo patrocinatore
di difesa ha chiarito che l’impugnazione verte unicamente su alcuni aspetti
della sentenza, mentre non sono contestate le condanne per buona parte delle
fattispecie di cui A. _______ è stato ritenuto colpevole.
In relazione all’accusa di
cui al punto n. 1.2. AA, preso atto che già in occasione dell’interrogatorio
del prevenuto al processo di primo grado il PP ha corretto la data di
commissione del reato da 9 novembre 1998 a gennaio 2000, la difesa ha precisato di non opporsi a tale modifica nonostante la sentenza impugnata riprenda
ancora il dato errato.
Con riferimento all’atto
d’accusa, che riporta in maniera più dettagliata i fatti imputati al prevenuto
rispetto al dispositivo della decisione della Corte delle assise criminali,
sono così da considerarsi passati in giudicato e dunque non più da approfondire
i seguenti reati:
“1. Appropriazione indebita aggravata
siccome commessa nella sua qualità di gerente di patrimoni,
per
avere,
(…)
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto
agendo
per il tramite della società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo
dichiarata fallita dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era
amministratore unico, agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo
della società,
impiegato
indebitamente valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:
1.1
in relazione al cliente titolare delle relazioni [...],
[...], [...], [...] e [...], che, nel periodo [...], gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali al netto dei
rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:
- in prestiti fiduciari alla società F.6.6., in
relazione al quale il cliente ha riportato la perdita integrale
dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;
- in
prestiti obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;
- nell'acquisto
delle PPP [...] e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9,
acquisendo in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai
certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;
- nell'acquisto
delle PPP [...]e [...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 9, acquisendo
in proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai
certificati azionari della società ACPR 9 n. 15 e n. 21;
- nell'acquisto
di azioni della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento
della società;
- in
investimenti fiduciari presso diverse banche,
1.1.1
nel
periodo agosto 1998 - gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al
titolare delle predette relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo
al prestito obbligazionario 1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11
(fr. 983'114.- il 31 luglio 1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.-
il 10 agosto 1998 sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi
distratti nella misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la
parte restante, per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11
1.1.2
in
data 21 maggio 2003 venduto il certificato azionario n. [...] di 312 azioni F.1.1.
di proprietà del titolare delle suddette relazioni alla [...] per Il prezzo di fr.
600'000.-, incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del
cliente almeno per tale importo;
1.2
in
data 9 novembre 1998 (recte gennaio 2000), messo a pegno indebitamente presso
la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di fr. 2'960'000.- concesso a ACPR
11, il deposito titoli di quest'ultima, composto per il 95% da azioni [...],
detenute a titolo fiduciario per conto della cliente M.D. ([...]), ritenuto
che, a seguito del deterioramento della situazione finanziaria di ACPR 11, il 9
ottobre 2000 la Banca Popolare di Sondrio ha
escusso il pegno, vendendo le 26'000 azioni [...] della suddetta cliente,
danneggiando in tal modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,
atteso che, nel marzo 2005, la cliente ha percepito un
risarcimento parziale di CHF 410'000.-;”
“1.6. nel
corso dell'anno 2000, distratto le liquidità dei clienti [...] e [...] per
complessivi CHF 733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28
agosto 2002 dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla
denuncia presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni,
egli ha dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un
conto intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto
bancario descritto al punto n. 4.5;”
“2. appropriazione indebita
per
avere,
(…)
nella
sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10,
per il tramite delle società di cui era azionista unico, amministratore e
dominus dirigenziale ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27
aprile 2005), rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008)
e [...](decretata fallita il 9 settembre 2010),
allo
scopo di procacciare a sé e alle predette sue società un indebito profitto,
impiegato
indebitamente valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:
2.1
nel
periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi
CHF 36'347.- a lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per
il fondo di rinnovamento,
2.2
nel periodo 2005 - ottobre 2009, per aver
distratto gli anticipi sulle spese condominiali, corrisposti dai comproprietari
del condominio ACPR 9 per complessivi CHF 89'048.-, destinandoli nella
misura di CHF 37'985.- a favore di ACPR 11, nella misura di CHF 18’273.- a
favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,
2.3
nel
periodo 2002 - ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi
CHF 79'733.- versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il
fondo di rinnovamento,
impiegando in tal modo indebitamente la somma
complessiva di CHF 205'128.-, di cui CHF 125'395.- in danno del
condominio ACPR 9 e CHF 79’733.- in danno del condominio Il ACPR 10;”.
IV. L’appello
dell’imputato e quello del PP
9.
Con la dichiarazione d’appello e le precisazioni che vi hanno fatto
seguito dopo il cambiamento di difensore, l’imputato ha chiarito di:
·
non contestare il reato di cui al punto n. 1.2.
dell’AA ma di mettere in dubbio gli accertamenti circa il danno cagionato;
·
contestare la punibilità per i reati di cui ai
punti n. 1.3.-1.5. dell’AA limitatamente alla cartella ipotecaria di [...],
cioè del cliente ACPR 1, per carenza degli estremi soggettivi del reato;
·
contestare i punti n. 1.7. e 1.8. dell’AA, con
l’eccezione del cliente [...], poiché si tratta di azioni F.1.1. che erano in
sua legittima disponibilità economica;
·
contestare la fattispecie di cui al punto n.
3.1
dell’AA limitatamente al calcolo dell’entità economica del reato, che per
il punto n. 3.1.1., da fr. 1’450'000.- va ridotta a 1'185'000.- e, per il punto
3.1.2
, da fr. 650'000.- a fr. 33'549.-, cioè il corrispettivo dei clienti [...]
(per tutti i suoi conti) e [...]. Prima di tutto ciò, nondimeno, va verificata
la prescrizione per entrambi i reati, i quali sono soggetti alle regole
precedenti la modifica legislativa del 2002;
·
non contestare nei fatti il punto 3.2. dell’AA,
riservandosi di valutare se esiste effettivamente un danno per i condomini,
poiché i loro diritti nei confronti dei proprietari morosi non gli
sembrerebbero essere stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui
ammissibilità doveva essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A.
_______;
·
contestare la rilevanza penale della fattispecie
di cui al punto n. 4.1. dell’AA, non essendo stata allestita nessuna falsa
attestazione a firma M.P.P.;
·
chiedere di considerare, nella commisurazione
della pena e nella valutazione degli aspetti soggettivi dei reati, gli sforzi
di risarcimento fatti da A. _______, nonché le controindicazioni che si
sarebbero manifestate alla messa in fallimento di ACPR 11, viste le importanti
posizioni creditorie aperte in Canada nei confronti dei revisori di F.6.6., il
credito risarcitorio ipotizzato nei confronti dell’avv. [...]e in Italia i
crediti per la vertenza F.8.8., messe in pericolo da comportamenti sbrigativi,
inaccettabili e costosissimi dei liquidatori di ACPR 11 nominati dalla allora
CFB;
·
chiedere una sensibile riduzione della pena
detentiva, da sospendere integralmente;
·
chiedere modifiche dei punti della sentenza
relativi alle pretese risarcitorie degli accusatori privati, alla ripartizione
del risarcimento compensatorio, alle confische e devoluzioni, nonché al
sequestro conservativo.
10.
Il procuratore pubblico ha invece postulato l’aumento della pena
detentiva a 3 anni, da espiare.
L’appropriazione
indebita di cui al punto n. 1.2. AA
11.
Questo reato di per sé non è contestato, avendo il prevenuto
accettato la condanna. Tuttavia, a mente della difesa, l’indicazione della
fattispecie sarebbe errata in relazione alla quantificazione del danno, che a
suo avviso non sussisterebbe: la quotazione delle azioni [...]al momento della
vendita era notevolmente inferiore a quella considerata nell’AA, sicché dalla
vendita sarebbero stati incassati molto meno dei € 837'746.35 per cui il risarcimento di fr. 410'000.- effettuato nel
2005.
coprirebbe integralmente lo scoperto.
Si tratta
di un’argomentazione nuova, che non era stata avanzata di fronte alla Corte di
primo grado dai precedenti difensori di A. _______.
Da quanto
asserito dall’accusa, le azioni [...] sarebbero state vendute in due tranches
da 13'000 azioni l’una il 9 ottobre 2000 ed il 20 novembre 2000 dalla Banca [...],
con un ricavo di € 837'746.35,
cioè ad una quotazione media di circa € 32.22.
Le tabelle fornite dalla
difesa (doc. CARP LXXIV, doc. 2 e 3) attestano una quotazione a fine gennaio,
dopo un mese dall’entrata in borsa della società, di € 25/26 (doc. CARP L, all. E). A suo dire, non vi sarebbero agli atti
dati precisi circa il valore delle azioni al momento della loro vendita.
Tale argomentazione non può
essere condivisa. In effetti, grazie ad una analisi più approfondita della
documentazione presente nell’incarto - ritenuto che nell’aprile del 2000 c’è
stato uno stock split 10 a 1 per cui dalle 3000 azioni si è passati a 30'000 -
è possibile individuare i giustificativi delle due vendite (rapporto EFIN, all.
53, plico C, AI 587), i quali - ancorché non di facile lettura - attestano che
le vendite sono avvenute ad un valore unitario di borsa di € 30.95 la prima (per complessivi € 402'350.-, da cui poi sono state
dedotte le spese) e di € 34.111 la seconda (per € 443'451.19, lordi).
Di conseguenza non si può
che giungere alla conclusione che la quantificazione del danno effettuata in
prima sede e dalla pubblica accusa sono corrette.
Le contestazioni avanzate
dal prevenuto non possono pertanto trovare spazio alcuno e la decisione di
primo grado su questo punto deve essere considerata ineccepibile.
L’appropriazione
indebita aggravata delle cartelle ipotecarie di cui ai punti n. 1.3.- 1.5.
12.
Il reato prospettato nell’AA ai punti 1.3. – 1.5. concerne
l’indebita messa a pegno di tre cartelle ipotecarie di clienti:
“1.3. nel
corso del mese di luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo sul
credito lombard di cui al punto n. 1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle
ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:
- cartella
ipotecaria lI grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella
Ipotecaria Il grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella
ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
danneggiando
in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;
1.4
il 19
dicembre 2000, mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che
vantava un credito nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe
indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al punto n.
1.2
), 2000 azioni Sharp e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno le
seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo
fiduciario presso ACPR 11:
- cartella
ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
- cartella
ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del
Comune di [...])
- cartella
ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] dei Comune di [...])
danneggiando
in tal modo i clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;
1.5
il 10 marzo 2005, mediante convenzione sottoscritta con
[...] a garanzia di un mutuo di CHF 1'000'000.- (utilizzato nella misura di CHF
410'000.- per il risarcimento della cliente M.D. nelle circostanze indicate al punto n. 1.2.), indebitamente messo a pegno le
seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a
titolo fiduciario presso ACPR 11:
- cartella
ipotecaria II grado di CHF 224'000 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella
ipotecaria II grado di CHF 143'890 di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il grado di CHF 170'000 di
proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...] (fondo base particella [...] del Comune di [...])
danneggiando in tal modo i clienti,
rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio”.
13.
Anche in questo caso il prevenuto ha riconosciuto i fatti dal punto
di vista oggettivo e, almeno in relazione alla cartella ipotecaria di
pertinenza del cliente ACPR 4, anche da quello soggettivo.
In relazione alla messa a
pegno della cartella ipotecaria del cliente [...], l’imputato ha eccepito
essere stato vittima di un errore (errore di diritto), trovandosi tale carta
valori nella sua cassaforte unitamente alle altre delle quali poteva disporre.
Al dibattimento ha tuttavia asserito che tale pecca deve essere a lui
addebitata e ha pertanto accettato la condanna.
Per la cartella ipotecaria
del cliente [...], per contro, ha sollevato l’eccezione di mancanza di
intenzionalità. A suo avviso egli si era ritenuto legittimamente in diritto di
disporre della stessa in quanto il cliente era un debitore moroso che l’aveva
precedentemente concessa in garanzia per i pagamenti dei canoni leasing
relativi all’acquisto di due Mercedes effettuato dalla sua società, [...], e
finanziati dalla [...].
14.
Poiché, de facto, l’unica contestazione concretamente sollevata
concerne la condanna per l’appropriazione commessa sulla cartella di [...], ci
si limita qui ad analizzare soltanto questa fattispecie.
In prima sede, la Corte ha confermato le condanne per i reati commessi con tale carta valori, avendo concluso
che la tesi difensiva avanzata dall’accusato non era stata in alcun modo
suffragata da prove (sentenza impugnata, pag. 23 seg. 9).
Nel suo appello, A. _______
ha ricordato che già il 12 giugno 2008 aveva prodotto documentazione attestante
la concessione dei prestiti leasing e la messa a garanzia degli stessi di 48
azioni della ACPR 8 e della CI gravante la PPP [...](AI [...]) e che quindi, contrariamente a quanto preteso nella sentenza della Corte delle assise
criminali, la posizione debitrice del cliente era già stata documentata in
corso di istruttoria. Essendosi trovato il cliente in questione in arretrato
con i pagamenti sia dei contributi condominiali che delle rate leasing ed
essendo [...]fallita il 7 maggio 1996, egli era dunque legittimato a disporne
liberamente.
Al processo d’appello,
sulla questione, l’imputato ha dichiarato:
“
Il signor ACPR 1, cioè [...], era un cliente che
aveva sottoscritto una partecipazione ai ACPR 8 utilizzando la società [...].
Successivamente ACPR 1acquistò due Mercedes facendo capo ad un leasing presso [...]e
utilizzando la sua società [...]. Poiché non dava sufficienti garanzie gli è
stato chiesto di mettere a garanzia del credito leasing la sua partecipazione
alla società ACPR 8. Il signor ACPR 1ad un certo punto sparì dalla circolazione
e non pagò più nulla divenendo quindi nei confronti di [...]creditore moroso.
Ricordo che ACPR 1ebbe due o tre incontri con l’avv. [...]nei confronti del
quale si era addirittura dichiarato creditore senza fare cenno al suo debito
con [...]. Questo debito era superiore al valore della partecipazione in ACPR 8.
Trascorso molto tempo l’avv. [...], prendendo atto che l’incasso del leasing
era impossibile, mi consigliò di realizzare il pegno e di saldare lo scoperto.
Ciò venne fatto da F.3.3. che diede i soldi a ACPR 11 che li trasferì a [...]rimborsando
il credito. F.3.3. si ritrova in mano il certificato azionario e la cartella
ipotecaria. Solo in un secondo tempo mi fu detto dal PP che questo modo di
agire non era proceduralmente legalmente ineccepibile e che si sarebbe dovuti
passare per il tramite dell’UEF. Dal punto di vista economico si è comunque
rivelato efficace. Io ho seguito quanto consigliatomi dall’avv. [...]. Avendo
un legale non mi sono posto il problema.” (VI
imputato, verb. dib. d’appello, pag. 16).
Quello costituito con la
dichiarazione 7 maggio 1991 del cliente [...](AI 388), la cui autenticità non è
stata contestata, rappresenta un pegno mobiliare ai sensi degli art. 884 segg.
CC. A norma di legge, la realizzazione di un pegno manuale può avvenire
attraverso esecuzione in via di realizzazione del pegno, art. 891 CC e art. 41
LEF in relazione con art. 151 segg. LEF, oppure con una realizzazione a
trattative private (Thomas Bauer, BSK ZGB II, 4 ed., art. 891, n. 19 segg.).
Presupposto per poter svolgere quest’ultima procedura è l’esistenza di un
accordo tra debitore e creditore.
E’ nullo qualunque patto
che autorizza il creditore ad appropriarsi del pegno in difetto del pagamento,
art. 894 CC.
E’ indubbio che la
dichiarazione 7 maggio 1991 non costituisce un’autorizzazione a procedere alla
realizzazione a trattative private della cartella ipotecaria.
A. _______, rispettivamente
le società da lui amministrate, non aveva quindi alcun diritto di disporre del
bene mobile affidato. L’averlo fatto nelle tre circostanze summenzionate
costituisce un’appropriazione indebita.
L’accusato non ha mai
sostenuto, se non al dibattimento d’appello, di aver agito poiché così
consigliato dall’avv. [...]. Già per ciò solo questa tesi non appare credibile.
Ma anche se così fosse, non
si può riconoscere al prevenuto un errore sull’illiceità del suo agire ex art.
21.
CP.
In effetti, la
giurisprudenza ha già più volte avuto modo di chiarire che non è possibile
sollevare l’errore in diritto quando l’autore ha dubitato o avrebbe dovuto
dubitare della liceità del suo comportamento (STF 6S.428/2006 del 27 novembre
2006, consid. 3.1. e cit). Detto altrimenti, l’eccezione può avere successo
solo se anche una persona mediamente coscienziosa e scrupolosa, nelle stesse
circostanze e con le stesse conoscenze dell’autore, avrebbe potuto sbagliarsi.
Nel caso in esame, A.
_______ aveva conoscenze sufficienti per sapere o dover sapere che un pegno
manuale non può automaticamente finire nelle mani del creditore qualora il
debitore cada in mora e non vi siano più possibilità d’incasso dello scoperto.
Egli, laureato in economia e commercio, ha ottenuto nel 1984 l’autorizzazione
cantonale di fiduciario finanziario, commercialista ed
immobiliare. Inoltre, già dal 1978 aveva avviato la grossa operazione
immobiliare del complesso [...].
Essendo stata l’emissione
di cartelle ipotecarie ed il loro utilizzo “pane quotidiano” della sua attività
professionale da molto tempo, al momento della commissione dei reati in
discussione (che, non va dimenticato, è avvenuta per la prima volta nel 2000,
ma per l’ultima nel 2005), ed essendo stato il prevenuto in possesso di ottime
credenziali professionali, non è pensabile che egli non fosse a conoscenza dei
rudimenti della realizzazione dei pegni manuali. Se anche, dunque, fosse stato
consigliato erroneamente da un giurista, egli avrebbe dovuto accorgersi dello
sbaglio o quantomeno rendersi conto che era necessario procedere ad ulteriori
verifiche. L’errore in diritto, semmai vi è stato, sarebbe stato per lui
sicuramente evitabile.
Di conseguenza, anche per
la messa a pegno della cartella [...], sono dati gli estremi per una condanna
per appropriazione indebita.
L’appropriazione
indebita aggravata di cui ai punti n. 1.7. e 1.8 dell’AA
15.
Il procuratore pubblico, con l’atto d’accusa, punti n. 1.7. ed 1.8.,
ha postulato la condanna di A. _______ per il titolo di appropriazione indebita
aggravata per avere, il 1. dicembre 2003, venduto alla [...] il certificato
azionario n. [...]di 180 azioni della F.1.1. - 100 delle quali di proprietà del
cliente F.5.5., 27 del cliente [...], 39 di quello [...]e 14 di quello [...] -
al prezzo a contanti di fr. 350'000.-, ed il certificato azionario n. [...]di
143.
azioni della F.1.1. - 40 delle quali di proprietà di F.5.5., 12 del cliente
[...]e 91 di quello [...]- per un prezzo a contanti di fr. 286'000.-, senza che
questo denaro venisse ripartito tra gli aventi diritto, avendo in questo modo
danneggiato il patrimonio dei clienti.
Come accennato, il
prevenuto riconosce l’appropriazione indebita solo con riferimento alle quote
del cliente [...], mentre per il resto sostiene di aver agito poiché
legittimato a disporre dei titoli: F.5.5. era una società praticamente in mano
a lui; [...] è stato rimborsato e non ha mai avanzato pretese; [...] e [...] sono
clienti che avevano ceduto le loro azioni a F.3.3. a titolo oneroso tempo prima
del gennaio 2003 e che erano stati dunque integralmente rimborsati.
Su questo punto, la
sentenza impugnata, accertando la colpevolezza di A. _______, si è così
espressa:
“(…) La vendita
dei certificati azionari risulta dal rapporto EFIN (Al 587, pag. 49 e 50), ma
in sede d'inchiesta la fattispecie non è stata compiutamente chiarita con
l'accusato. Sottopostagli per la prima volta
il 15 gennaio 2010 (V 16), egli si è avvalso della facoltà di non rispondere
(pag. 7) e solo alla fine del
verbale 22 aprile 2010 il Procuratore
pubblico ha promosso l'accusa al prevenuto per il motivo di queste due vendite
(V 17, pag, 7).
Al
dibattimento il prevenuto ha ammesso le vendite dei titoli (ed evidentemente
anche di non avere consegnato denaro ai titolari indicati nell'atto di accusa),
ma ha contestato la loro attribuzione ai singoli clienti così come indicata
nell'atto di accusa e poc'anzi trascritta,
così come ha contestato, almeno parzialmente, l'esistenza di un obbligo
di risarcimento, e con ciò, di conseguenza, la natura indebita
dell'appropriazione (verbale d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato,
pag. 2):
“… sui
punti 1.7 e 1.8 dell’AA ritengo che il prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato al solo [...] in quanto
le 14 azioni di [...] sono tuttora esistenti (fanno parte del certificato di 26
azioni di cui si è detto stamane). [...], [...] e [...] hanno effettuato una
cessione in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le
azioni F.5.5., contrariamente a quanto avevo
dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4, p. 3) affermo oggi che F.5.5. apparteneva
per intero a F.3.3. e non solo per I'88%''.
Da questa dichiarazione dell'accusato si evince quanto
meno l'ammissione dell'appropriazione commessa in danno del cliente [...],
mentre che per il resto il prevenuto non può essere seguito laddove da un lato (per il cliente [...]) revoca
in dubbio l'attribuzione delle azioni ai singoli clienti fatta dall'EFIN
dopo minuzioso lavoro di ricerca (Al
587, pag. 52-55) e d'altro canto invoca a proprio favore l'esistenza
di pregressi accordi di cessione delle azioni in questione con taluni clienti ([...],
[...]e [...]) senza però fornire alcuna prova del suo dire.
In una simile
situazione, a fronte oltretutto di un accusato privo di credibilità per avere
reiteratamente mentito, la Corte non ha ravvisato
nelle argomentazioni difensive motivo per discostarsi dagli accertamenti peritali, in base ai quali il
comportamento del prevenuto deve essere qualificato come illecito,
costitutivo dell'ascritto reato di appropriazione indebita aggravata.
La Corte nel
valutare la portata di questa imputazione ha comunque tenuto conto,
ridimensionandone notevolmente la portata, del fatto che F.5.5. era soggetto indirettamente
riconducibile, almeno economicamente, all'accusato medesimo, ciò che non toglie
comunque la qualità di illecito all'atto
di appropriazione commesso in danno
di un'entità giuridicamente di per sé stante, della cui formale esistenza non
si può fare astrazione.”
(sentenza
impugnata, pag. 27 seg.).
16.
Giusta
l’art. 138 cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una
pena pecuniaria (la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo
la norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è
stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un
terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2).
Sussiste appropriazione
indebita aggravata ed il colpevole è punito con una pena detentiva sino a 10
anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a dieci anni o con la
detenzione sino al 31 dicembre 2006), allorquando egli ha commesso il fatto in
qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di
gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22 consid. 1b), o nell’esercizio di una
professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto
l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV 182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.
Sotto l’aspetto oggettivo
dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene
mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto
le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano
proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti
o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti
bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di
un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può
disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz,
Les principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal,
partie spéciale, p. 206 e ss).
Così come indicato dalla
giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore
acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso
determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in
particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF 118 IV 34; DTF 106
IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art.
138.
CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p.
277, n. 49).
Non vi è
affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma
di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da
effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45).
L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per
mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla
clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua
cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso
per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le
prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare
equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati,
poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per
il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170)
e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non
riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler
Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).
L’azione punibile, e questo
è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa
mobile altrui affidatagli. Ciò significa che l’autore deve, da un lato, avere
la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e,
dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Queste intenzioni
devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente
riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).
Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una
restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni
poste dal proprietario.
Si può ritenere manifesta
la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona
cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua
intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data
appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non
solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art.
138.
CP n. 97).
Trattandosi di valori
patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP - che come accennato, per
loro natura, una volta trasferiti ad una terza persona diventano parte del suo
patrimonio per mescolanza, anche se di fatto essa non è titolare del diritto su
di loro, per cui, non è ipotizzabile un atto di appropriazione fisica come per
gli oggetti mobili - occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi
oggettivamente adempiuta, che il reo abbia impiegato, senza averne il diritto,
a proprio profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali affidati.
L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il
diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo
conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.
L’elemento
caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente
dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha
affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid.
1.3
; DTF 121 IV 23 consid. 1c).
Il
gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone
a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua
pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore
(Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori
affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).
17.
Dal
profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua
consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato
(cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230,
n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).
Non
agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la
possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto
l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto
proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta Ersatzbereitschaft;
DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
Il
presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si
appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un
credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e
se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29
consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).
Determinante
per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione
non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della
vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo
sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se
la stessa era oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente
sapere quali fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.
In questo
contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. A far
stato è solo la coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento. Se essa manca
poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi
vedere riconoscere l’errore sui fatti, art. 13 CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).
L’intenzione
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche
per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto
dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.
18.
Nel caso che ci occupa, può considerarsi accertato e non contestato
che A. _______, agendo in seno a ACPR 11, ha utilizzato, con il loro consenso, parte del denaro affidatogli dai propri clienti per investimenti in prestiti
obbligazionari ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1..
Come accennato in precedenza, questa società, negli anni 1993 e 1994, ha in effetti emesso 4 prestiti obbligazionari zero coupons, due dei quali ordinari, per
complessivi fr. 9'000'000.-, e due convertibili, per complessivi fr.
24'000'000.-, acquistati sostanzialmente da due gruppi di investitori: uno
facente capo a ACPR 11 ed uno all’avv. [...].
Per meglio comprendere cosa fosse F.1.1. ed in
quale contesto il prevenuto si è mosso, appare opportuno riprendere uno
stralcio della deposizione 26 gennaio 2007 di [...], dipendente di ACPR 11 dal
1983.
al 1999 (pag. 3, V8):
“
Nel momento in cui sono entrato in ACPR 11
l’operazione [...] era già partita. Si stavano costruendo i primi condomini.
Credo che la residenza ACPR 9 fosse già stata terminata, perché sin dall’inizio
sono andato ad abitare in un appartamento di questa residenza. Sono state poi
completate le altre due residenze: [...] e [...], nonché i due hotel ([...]e [...]).
Ai clienti è stato proposto l’acquisto di appartamenti nelle tre residenze,
senza intestazione formale a Registro Fondiario, bensì mediante assegnazione di
certificati azionari della società proprietaria nonché attribuzione di cartelle
ipotecarie gravanti le singole PPP. Mentre nelle residenze [...]e [...] i
sottoscrittori abitavano direttamente l’appartamento loro assegnato, nella
residenza ACPR 9, vista anche la diversa tipologia di appartamenti, quasi tutti
gli appartamenti assegnati venivano poi locati per conto del cliente
sottoscrittore; ACPR 11 gestiva direttamente l’affittanza.
(…) So che F.1.1. è la società holding a capo
delle varie società proprietarie dell’operazione immobiliare [...]. Non sono in
grado di dire nulla di più preciso rispetto a F.1.1.. Mi viene chiesto se sono
a conoscenza del fatto che F.1.1. aveva emesso delle obbligazioni convertibili
e rispettivamente obbligazioni ordinarie.(…) Sapevo che erano state emesse ma
non conoscevo né il rendimento né il funzionamento. (…) Sapevo, dall’esame
delle singole posizioni dei clienti, che taluni di loro avevano in portafoglio
obbligazioni F.1.1..”.
All’interno di ACPR 11 i
certificati azionari non sono stati mai attribuiti ufficialmente ai singoli
clienti; ogni volta che ACPR 11 riceveva una richiesta da uno di loro di
consegnare azioni F.1.1. detenute fiduciariamente, veniva assegnato un certificato
azionario contenente il numero di azioni corrispondente oppure si procedeva
allo splitting di un certificato esistente (rapporto EFIN, pag. 30 e pag. 53,
AI 587).
A seguito della conversione
dei prestiti obbligazionari ai clienti ACPR 11 denominati [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...] e [...] sono state consegnate, nelle mani della società,
complessivamente 1'050 azioni di F.1.1., corrispondenti ad un capitale di fr.
10'500'000.- (rapporto EFIN, pag. 37, AI 587).
Parallelamente, altre 700
azioni F.1.1., per il corrispettivo di fr. 7'000'000.- sono state depositate
fiduciariamente sul conto F.3.3. presso la ACPR 11. Di questo gruppo fanno
parte i clienti [...], [...], [...]e [...](rapporto EFIN, pag. 39, AI 587).
Di questi, che interessano
per la presente procedura sono i clienti F.5.5., che aveva diritto a 171
azioni, avendo acquistato obbligazioni convertibili per fr. 1'710'000.-, [...],
per 12 azioni (in cambio di fr. 120'000.-), [...]per 27 azioni (fr. 270'000.-),
[...] per 14 azioni (fr. 140'000.-) e [...]per 143 azioni (fr. 1'430'000.-).
19.
Parte
di queste azioni sono state restituite ai rispettivi aventi diritto, così che,
al 30 giugno 2002, delle 1'750 azioni dei clienti ACPR 11, solo 821 restavano
ancora fisicamente nelle mani della società (rapporto EFIN, pag. 41, AI 587).
I magistrati inquirenti
hanno potuto accertare che, oltre alle consegne di titoli F.1.1. ai clienti ACPR
11, sono state effettuate delle vendite di una parte di essi a terzi (cfr.
tabella a pag. 45 rapporto EFIN, AI 587). Le 5 vendite sono state concluse tra A.
_______ (venditore) e la società [...](acquirente), rappresentata dal dott. [...](rapporto
EFIN, pag. 48 e allegato 30 allo stesso, AI 587). Tra di esse ve ne sono due
nelle quali sono stati rilevati gli estremi dell’appropriazione indebita.
La prima di queste è
avvenuta in data 29 gennaio 2003 ed ha avuto per oggetto il certificato
azionario n. 60 al portatore, relativo a 143 azioni al portatore di F.1.1. di
proprietà dei clienti ACPR 11 F.5.5. (40 azioni), [...](12 azioni) e [...] (91
azioni). Il prezzo concordato è stato di fr. 2'000.- cadauna, per complessivi
fr. 286'000.-, versati sul conto di ACPR 11 il 31 gennaio 2003 (rapporto EFIN,
allegato n. 30, AI 587).
La seconda, conclusa il 2
dicembre 2003, riguardante il certificato azionario al portatore n. 87,
concernente 180 azioni al portatore di F.1.1. di proprietà dei clienti F.5.5. (100
azioni), [...](27 azioni), [...](39 azioni) e [...](14 azioni), sempre al
prezzo unitario di fr. 2'000.-, per un totale di fr. 360'000.-, versati il 3
dicembre 2003 sul conto di ACPR 11.
Il motivo della cessione a
titolo oneroso delle azioni è stato così illustrato:
“
Ho deciso, a partire dal 2003 di vendere le
azioni F.1.1. a [...] perché avevo bisogno di liquidità e perché nella società
non contavo più niente.” (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag.
7).
Le alienazioni onerose delle azioni sono avvenute
sulla scorta di due contratti scritti, entrambi contenenti, alla lett. c delle
premesse, la precisazione
“
Il dott. A. _______ dichiara di essere
proprietario di questi titoli e di poterne quindi liberamente disporre senza
alcun vincolo né limitazione.” (rapporto
EFIN, allegato 30, AI 587).
20.
In
merito a queste vendite, il prevenuto ha avuto modo di precisare:
“
Faccio notare che il rimborso delle obbligazioni
anticipatamente fu fatto su delibera assembleare degli azionisti nella quale la
maggioranza votò per la conversione anticipata. Faccio altresì rilevare che ACPR
4.
aveva espresso, prima di non farsi più vivo per alcuni anni, di incrementare
l’investimento F.1.1. in quanto espresso in CHF mentre gli investimenti F.6.6.
erano in altre divise. A seguito dell’abbattimento di capitale delle azioni F.1.1.
l’importo di competenza del gruppo ACPR 4 era pari a CHF 600'000.-. Il signor TE
1.
sostiene che le azioni del gruppo ACPR 4 siano state cedute il 21 maggio 2003 a [...]([...]) per conto dell’azionista di maggioranza, mentre io ricordo di aver ceduto alla [...]solo
azioni appartenenti a F.3.3.. A mio parere tutti i clienti azionisti della F.1.1.
sono stati rimborsati (ovviamente ad eccezione di ACPR 4) o hanno ricevuto le
azioni di loro spettanza.
(…) Per quanto riguarda le vendite a [...]prendo
atto delle date e degli importi delle azioni F.1.1. cedute così come ritengo
che le 32 azioni attualmente presso il Ministero pubblico appartengano in
quanto a 31 azioni alla F.5.5. e 1 al gruppo ACPR 4. Per quanto riguarda
l’attribuzione delle azioni cedute, salvo ovviamente quelle attribuite a ACPR 4,
le altre sono attribuite a F.3.3. in quanto ripeto tutti gli altri azionisti
sono stati o rimborsati o hanno ricevuto le azioni di loro pertinenza.” (VI 22 aprile 2010, pag. 6, VI 17).
Al dibattimento di primo
grado, A. _______ si è così espresso:
“
sui punti 1.7. e 1.8. dell’AA ritengo che il
prezzo incassato avrebbe dovuto essere pagato solo a [...] in quanto le 14
azioni di [...] sono tutt’ora esistenti (fanno parte del certificato di 26 azioni
di cui si è detto stamane). [...], [...] e Attila hanno effettuato una cessione
in favore di F.3.3. a titolo oneroso. Mentre che per quanto riguarda le azioni F.5.5.,
contrariamente a quanto dichiarato nel verbale 4 aprile 2006 (V4 p. 3) affermo
oggi che F.5.5. apparteneva per intero a F.3.3. e non solo per l’88%.”
(verbale di
interrogatorio di prima sede dell’imputato, pag. 2).
Il referto EFIN chiarisce
che alla [...] sono stati venduti certificati azionari in 5 occasioni, e
meglio, il 13 dicembre 2002 quello n. 61 per 54 azioni, il 21 gennaio 2003 il
n. 63 di 100 azioni, il 29 gennaio 2003 il n. 60 di 143 azioni, il 21 maggio
2003.
il n. 86 di 312 azioni e il 2 dicembre 2003 il n. 87 di 180 azioni (pag.
45.
e segg., AI 587).
21.
Essendo
per lo meno riconosciuta l’appropriazione indebita a danno di [...], resta da
vagliare la posizione degli altri clienti indicati nell’AA.
La
posizione più importante, relativa a complessivamente 140 azioni, è quella di F.5.5..
A detta dell’imputato, questa società era interamente riconducibile a lui e
pertanto non può essere considerata un terzo danneggiato.
Sul suo azionariato, A.
_______ - prima di rimangiarsi tutto al processo di primo grado - ha precisato
che il capitale azionario era di fr. 2'500'000.-, suddiviso in azioni da fr.
5'000.- ciascuna, ed era stato inizialmente suddiviso su un numero di azionisti
relativamente ampio (doc. D allegato al VI 4 aprile 2006, V4).
Questo ha trovato conferma
nella deposizione del teste TE 1, responsabile delle indagini per l’EFIN:
“
Ho esaminato F.5.5. e, consultando il mio
documento che produco (doc. dib. appello 6), rilevo che si trattava di un
veicolo societario le cui azioni erano state vendute a diversi clienti che si
ritrovano elencati nella mia ricostruzione. C’è una tabella più recente con il
partitario di ogni cliente (cfr. allegato 44 B al rapporto EFIN), che produco
seduta stante, dalla quale risulta che al 31.12.1997 avevano partecipazione
nella società F.5.5.:
[...] 120 azioni per un
valore di 600'000.- franchi
[...] 30
azioni per un valore di 150'000.- franchi
[...]
(ovvero
A. _______) 250 azioni per un valore di 1'250'000.- franchi
[...] 50
azioni per un valore di 250'000.- franchi
[...] 10
azioni per un valore di 50'000.- franchi
[...] 10
azioni per un valore di 50'000.- franchi
[...] 10 azioni per un
valore di 50'000.- franchi
[...] 20 azioni per un
valore di 100'000.- franchi
Per un totale di 500 azioni
che avevano un nominale di fr. 5'000.- ergo un capitale azionario di 2,5 mio di
franchi.”
(VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 9).
Poi, col tempo, sempre
secondo A. _______, la maggior parte di questi ha venduto, soprattutto alla
società F.3.3., che aveva dal canto suo ottenuto i fondi per acquistare da AB1.
Al 4 aprile 2006 gli
azionisti erano F.3.3. (che, come visto, apparteneva per l’80% all’imputato e
per il 20% al fratello AB1), [...](riconducibile all’imputato), [...](10%) del
gruppo [...], [...](2%) dei signori [...]e [...](24%). Il gruppo F.3.3. /A.
_______ deteneva pertanto l’88% del capitale azionario (VI 4 aprile 2006, pag.
3, V 4).
L’8 giugno 2007 (V 10, pag.
1), A. _______ ha riconosciuto essere di proprietà del cliente [...]([...]) un
certificato azionario F.5.5. di fr. 50'000.- e si è dichiarato d’accordo con la
restituzione immediata dello stesso all’avente diritto.
Inoltre è stato accertato -
e riconosciuto dall’imputato solo in un secondo tempo (AI 664) - che anche il
cliente [...]era azionista, detenendo 30 azioni di F.5.5., acquistate a fr.
150'000.- (VI 22 aprile 2010, pag. 3, V 17 e allegato n. 1 al rapporto di
trasmissione del 14 aprile 2010, riportante la situazione patrimoniale al 31
ottobre 2004, AI 626).
Questa situazione
corrisponde con gli accertamenti effettuati dal perito del Ministero Pubblico:
“
Faccio rilevare che, secondo i miei appunti
allestiti in base a quanto detto dalla PP, risulterebbe che i clienti [...] (per
il certificato azionario 22 di 10 azioni) e [...] (per il certificato azionario
28.
di 50 azioni) hanno avanzato rivendicazioni al Ministero pubblico per F.5.5..
Non sono, comunque, in grado di dire a chi
appartenesse F.5.5..”
(VI TE 1, verb. dib.
d’appello, pag. 9).
22.
In
base alle dichiarazioni ed ammissioni dello stesso prevenuto, può darsi per
assodato che il compenso ottenuto dalle due vendite dei certificati azionari n.
60.
e n. 87 di F.1.1., di fr. 350'000.- rispettivamente fr. 286'000.- non sia
stato riversato ai legittimi proprietari delle azioni, ma utilizzato per far
fronte agli impegni di ACPR 11, a quel momento a corto di liquidità (VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 7).
Pure provato, nonché
riconosciuto da A. _______, è che vi sia stata da parte sua un’appropriazione
indebita qualificata nei confronti del cliente [...].
Per il resto, la
ricostruzione effettuata dall’EFIN, che conferma i fondamenti dei punti n. 1.7.
e 1.8. dell’AA, appare solida, affidabile e corretta.
In effetti, seppur non vi
sia a disposizione - caratteristica di tutta la procedura - della
documentazione che permetta l’attribuzione diretta delle azioni vendute, i
periti sono riusciti ad identificare gli aventi diritto fondandosi sull’esame
dell’evoluzione dei certificati azionari di F.1.1. Nonostante sia stata
utilizzata l’espressione “ragionevolmente” prima di indicare i nomi dei clienti
danneggiati dalla vendita, l’accertamento è solido:
“
Con riferimento al termine ragionevolmente
utilizzato nel quinto paragrafo a pag. 50 del mio rapporto, rilevo che
l’attribuzione delle azioni ai clienti indicati è stata effettuata in quanto è
stata riscontrata una correlazione tra l’importo degli investimenti da loro
effettuati e i certificati azionari. Ragionevolmente significa che io non
dispongo di un documento di ACPR 11 che mi attesta questo, quindi è una mia
deduzione.” (VI TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 10).
L’affidabilità delle
emergenze peritali è stata approvata dal prevenuto che nulla ha eccepito in
merito alle attribuzioni delle azioni.
Le affermazioni difensive
in base alle quali i clienti [...], [...] e [...] avrebbero ceduto le proprie
azioni a F.3.3. a titolo oneroso e sarebbero così stati da tempo indennizzati,
non sono state in alcun modo sostanziate né, per lo meno, rese verosimili.
Non credibile è, inoltre,
l’asserzione secondo la quale 14 azioni di [...] sarebbero parte del
certificato azionario n. 62 di 26 azioni F.1.1. rinvenuto in cassaforte della ACPR
11.
e sequestrato dalla magistratura. Oltre a non essere stata dimostrata,
questa censura sollevata al dibattimento di primo grado, risulta incongruente
se rapportata con quanto esposto dallo stesso imputato poco prima, quando ha
sostenuto che 13 di quelle 26 azioni sono di spettanza del cliente ACPR 4. Già
solo con un esame superficiale si può percepire che il conto non torna (farebbe
27, ove l’errore di un’unità a cifre basse ha la sua rilevanza) e si può
comprendere come A. _______ faccia affermazioni prive del minimo fondamento
fattuale.
Si può dare pertanto per
assodato che, con le due operazioni di vendita, l’imputato si è appropriato
indebitamente del denaro dei clienti qui più volte citati. Questa conclusione è
valida anche con riferimento agli averi di F.5.5., innanzitutto poiché,
formalmente, si tratta di una persona giuridica con una propria autonomia e con
propri diritti e, poi, perché essa non apparteneva integralmente al prevenuto,
ma solo, nella migliore delle ipotesi, in ragione dell’88%.
Senza contare che la quota
di spettanza di F.3.3. era al 20% di pertinenza del fratello AB1, che non
risulta abbia dato formalmente il suo accordo all’immissione del provento delle
vendite in ACPR 11.
Soggettivamente A. _______
ha sempre avuto una chiara visione della situazione ed ha agito
intenzionalmente.
Sulla scorta di queste
considerazioni, la condanna per i reati indicati ai punti n. 1.7. ed 1.8. AA
deve essere confermata integralmente, preso atto anche che l’aggravante del
reato non è stata rimessa in discussione.
L’amministrazione
infedele aggravata di cui al punto n. 3.1. AA
23.
Al
punto n. 3.1.1. AA il magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato
per il reato di amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per
procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel corso del mese di
luglio 1998, impartito istruzioni affinché la F.1.1. trasferisse l’importo di
fr. 1'450'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1993-1998
ordinario F.1.1. al cliente [...], che non aveva partecipato all’investimento
ma che vantava una pretesa di risarcimento nei suoi confronti di fr.
2'100'000.-, malgrado il rimborso spettasse ai clienti investitori [...], per
fr. 90'000.-, [...], per fr. 120'000.-, [...], per fr. 120'000.-, [...], per
fr. 20'000.-, [...]per fr. 35'000.- e al titolare delle relazioni [...], [...],
[...], [...], [...], per complessivi fr. 1'065'000.-, danneggiando in questo
modo il loro patrimonio nella misura degli importi dovuti.
Al punto
n. 3.2.1. AA, inoltre, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di A.
_______ per amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per
procacciare a sé o ad altri indebito profitto, per avere, nel corso del mese di
agosto 1999, impartito istruzioni affinché F.1.1. trasferisse l’importo di fr.
650'000.- relativo al rimborso del prestito obbligazionario 1994-1999 al
cliente [...], che non aveva partecipato all’investimento ma che vantava una
pretesa di risarcimento nei suoi confronti di fr. 2'100'000.-, malgrado il
rimborso spettasse ai clienti investitori [...] per 58'710.-, [...] per fr.
16'774.-, [...] per fr. 10'484.-, [...] per fr. 33'548.-, [...] 2 per fr.
113'225.-, [...] per fr. 291'451.-, [...] per fr. 4'194.-, [...] per fr.
65'000.-, [...] per fr. 23'065.- e [...] per fr. 33'549.-, danneggiando in tal
modo il loro patrimonio per le somme indicate.
24.
In
prima sede i giudici hanno confermato la condanna sulla scorta delle seguenti
considerazioni:
“Già si è visto (punto 1.1.1 AA, considerando 7) che a partire dal 1998 ACPR 11 ha ricevuto da F.1.1. il rimborso dei due prestiti obbligazionari quinquennali a suo tempo stipulati per conto di
vari clienti sottoscrittori di RAAP 4
(prestito 1993-1998 e 1994-1999). E' tuttavia accaduto, sia nel luglio
del 1998 che nell'agosto del 1999, che per
una parte del rimborso (fr. 1'450'000.- nel luglio 1998, punto 3.1.1 AA; fr. 650'000.- nell'agosto.
1999, punto 3.1.2 AA), spettante ai vari
clienti investitori indicati ai punti 3.1.1 e 3.1.2 dell'atto di accusa,
l'accusato abbia chiesto a F.1.1. di
effettuare il pagamento in favore di un terzo soggetto, il cliente di ACPR
11.
[...], che nulla aveva investito nell'operazione F.1.1., e che pertanto
nulla avrebbe dovuto ricevere in questo modo, ma che vantava un credito di fr.
2'100'000.- nei confronti di ACPR 11, soluto appunto con i due predetti
accrediti di fr. 1'450'000.- e fr. 650'000.-.
La fattispecie è ampiamente descritta alle pagine 17-22 e
26-31 del rapporto EFIN (Al 587) ed è
pertanto da ritenere in tal senso accertata, mentre che misterioso rimane il
motivo del credito di [...]nei confronti di ACPR 11. In effetti, il 2 giugno 2009 lo studio che all'epoca aveva patrocinato [...], e per esso l'avv. [...],
aveva indicato al Procuratore pubblico che (AI 571, punto 1, pag. 1):
"in data 30 aprile 1998 l'avv. [...], in qualità di patrocinatore di un suo
cliente, convenzionalmente indicato con il nome di [...], sottoscrisse una convenzione
con il signor A. _______ avente sostanzialmente per oggetto la cessione di
titoli obbligazionari della società F.1.1. per un totale di CHF 2'100'000.-'.
Messa così,
parrebbe di capire che [...]avrebbe venduto al A. _______ obbligazioni F.1.1. al
prezzo di fr. 2.1 milioni o viceversa che tale "cessione" sarebbe stata
fatta da A. _______ a [...], sempre al prezzo di fr. 2.1 milioni. Basta
invece dare un'occhiata alla convenzione per capire innanzitutto che l'accusato
agiva come rappresentante di ACPR 11 e non a titolo
personale, ma soprattutto che la convenzione non verteva sulla cessione dei
titoli al prezzo di fr. 2.1 milioni, e
che vi era invece, per causa non menzionata,
un pregresso debito di tale importo
di ACPR 11 nei confronti di [...]che veniva soluto mediante la dazione
dei titoli ed in attesa del loro rimborso da parte della debitrice del prestito
obbligazionario. Dall'esame della ulteriore documentazione messa a disposizione [...](in specie la raccomandata 17 giugno 1997 dell'avv. [...]a ACPR 11 parrebbe comunque che la causa del
credito sia l'avvenuta sparizione, o comunque l'indisponibilità alla
restituzione, degli averi a suo tempo conferiti dal cliente per essere
investiti a termine in via fiduciaria presso primarie banche. Parrebbe pertanto
- senza che la questione abbia in alcun modo influenzato il presente giudizio -
che le ipotesi di reato di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2 AA, siano state commesse
per porre rimedio ad una precedente
appropriazione indebita commessa in danno di [...]. L'imputazione a
carico dell'accusato è giustamente quella di amministrazione infedele,
aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri indebito profitto,
avendo qui il prevenuto, manifestamente, agito in danno degli interessi
legittimi dei clienti sottoscrittori dei prestiti obbligazionari F.1.1., avendo
egli disposto mediante istruzione alla
debitrice (è esplicitamente ammesso quanto meno l'ordine relativo al
pagamento di fr. 1'450.-; cfr. verbale V 17, pag.
2) che il rimborso avesse (ingiustificatamente) ad avvenire nelle mani
di [...].”
(sentenza
impugnata, pag. 28 seg.).
25.
In
primo luogo, A. _______ ha sollevato l’eccezione della prescrizione per
entrambi i capi di imputazione, i quali, soggetti alle disposizioni in vigore
al momento dei fatti, gli sarebbero stati prospettati per la prima volta oltre
10.
anni dopo.
Nel merito, l’imputato non ha contestato i fatti, e meglio di aver
proceduto al trasferimento dei due importi citati da F.1.1. al cliente [...],
ma ha messo in dubbio che il danno scaturito da questa operazione corrisponda
complessivamente a fr. 2'100'000.-, come stabilito in prima sede. In effetti, a
suo dire, esso sarebbe limitato alle posizioni dei clienti [...], [...], [...],
[...], [...]e [...], per fr. 1'185'000.- + fr. 33'549.-.
26.
In
base all’art. 70 vCP in vigore sino al 1 ottobre 2002, l’azione penale si
prescriveva in dieci anni se al reato era comminata, come nel nostro caso, la
reclusione o la detenzione sopra i tre anni. La prescrizione era interrotta da
ogni atto d’istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da
ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle
citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini d’arresto o di perquisizione
domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio
giuridico contro una decisione. In ogni caso d’interruzione cominciava a
decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno l’azione penale era prescritta in
tutti i casi (prescrizione assoluta) quando il termine ordinario era superato
della metà, art. 72 cifra 2 vCP.
Secondo le norme
attualmente in vigore, per contro, l’azione penale per i reati in discussione
si prescrive in quindici anni, art. 97 cpv. 1 CP. Se prima della scadenza di
tale termine è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione
si estingue, art. 97 cpv. 3 CP.
In virtù della lex mitior,
risulta qui applicabile il vecchio diritto poiché più favorevole all’imputato,
prevedendo una prescrizione ordinaria più breve di quella attuale ed una
prescrizione assoluta non interrotta dalla decisione di prima istanza.
27.
I
fatti imputati al prevenuto al punto n. 3.1.1. AA sono stati genericamente
collocati nel tempo come commessi nel mese di luglio 1998. In virtù del principio in dubio pro reo, si deve dedurre, da una simile indicazione, che essi
sono avvenuti ad inizio luglio. Ne deriva che, se non al momento del
dibattimento, a quello dell’emanazione della presente sentenza dalla
commissione del reato sono trascorsi 15 anni.
Di
conseguenza, si deve pertanto reputare intervenuta la prescrizione assoluta a
norma dell’art. 72 cifra 2 vCP, sicché la relativa condanna viene a cadere.
28.
Diverso
è il discorso per il capo d’imputazione di cui al punto n. 3.1.2. AA, poiché
l’atto penalmente punibile è stato commesso ad inizio luglio 1999, ossia 14
anni fa.
Visto il
tempo trascorso, la prescrizione assoluta è dunque esclusa, ma entra in
considerazione quella ordinaria, decennale.
Agli atti
vi sono due estensioni dell’accusa del 2 aprile 2008 e 18 novembre 2008 (AI
551) in cui si prospetta al prevenuto l’amministrazione infedele ai danni di ACPR
4.
Che vi fossero delle
indagini in atto sui rimborsi dei due prestiti obbligazionari ordinari F.1.1.,
è chiarito comunque sia almeno dall’e-mail del commissario TE 1 del 19 giugno
2008.
al GIAR Edy Meli (AI 501). Indipendentemente dal fatto che l’EFIN fosse o
meno stata in chiaro a quel momento sugli estremi della fattispecie, è certo
che tali atti hanno interrotto la prescrizione ordinaria. Neppure questa entra
dunque in considerazione, per cui occorre esaminare nel merito la fondatezza
della relativa accusa.
29.
Gli
estremi dell’operazione controversa sono illustrati con chiarezza nel rapporto
EFIN:
“Rimborso
prestito obbligazionario 1993-1998 ordinario
(…) Il 30
aprile 1998 l’avv[...], in qualità di patrocinatore del cliente titolare della
relazione [...]presso ACPR 11 ha sottoscritto una convenzione con il signor A.
_______ avente per oggetto la cessione di titoli obbligazionari della società F.1.1.
– Panama per un totale di fr. 2'100'000.- essendo la ACPR 11 debitrice nei
confronti del cliente della medesima somma. I titoli obbligazionari vengono
consegnati all’avv. [...] il medesimo giorno, dall’avv. [...], che a quel tempo
era membro del CdA di ACPR 11 il quale li aveva ricevuti da ACPR 11 il 30
aprile 1998 (…)
Il
31.
luglio 1998 la F.1.1. ha bonificato allo studio dell’avv. [...]la somma di
fr. 1'450'000.- relativa al rimborso di obbligazioni ordinarie 1993-1998 (…).
(…)
Dall’analisi della documentazione sequestrata non abbiamo riscontrato delle
attribuzioni ufficiali di certificati obbligazionari ai singoli clienti. Nelle
situazioni patrimoniali e negli estratti conto dei clienti non si è mai fatto
riferimento ad alcun certificato obbligazionario ma vi è unicamente
l’indicazione del valore nominale di obbligazioni in portafoglio. Confrontando
però i certificati obbligazionari consegnati dall’avv. [...] con gli
investimenti obbligazionari registrati nella contabilità clienti troviamo una
correlazione per valore nominale fra i certificati e le singole
contabilizzazioni nelle schede clienti. Il taglio di questi certificati era
quindi correlato con le posizioni dei clienti e meglio come dimostrato nella
tabella seguente
(…)
In
concomitanza con la registrazione contabile del 23 settembre 1998 relativa al
di fr. 1'450'000.- rimborso al cliente [...], sui movimenti bancari abbiamo
rilevato i seguenti trapassi di fondi fra il conto [...] intestato a F.3.3. ed
il conto [...] intestato a ACPR 11 presso la [...]
(…)
Questi due
trapassi in sostanza non hanno nessun effetto sulla liquidità in quanto le
operazioni si compensano. Esse avevano verosimilmente lo scopo di creare un
movimento di denaro che richiedesse una registrazione contabile e che
permettesse quindi di effettuare la registrazione sull’estratto conto del
cliente [...].
Osserviamo
che il cliente [...] non ha mai posseduto titoli F.1.1..
(…) In
conclusione l’importo di fr. 1'450'000.- bonificato al cliente [...], per il
tramite dell’avv. [...], in realtà era di spettanza dei seguenti clienti di ACPR
11.
[...] fr.
90'000.-
[...] fr.
120'000.-
[...] fr.
120'000.-
[...] fr.
20'000.-
[...] fr.
35'000.-
[...] fr.
60'000.-
[...] fr.
200'000.-
[...] fr.
245'000.-
[...] fr.
315'000.-
[...] fr.
245'000.-
Totale fr.
1'450'000.-.”
(rapporto
EFIN, pag. 17 segg., AI 587)
(…)
Rimborso
prestito obbligazionario 1994-1999 ordinario
(…) La
quota rimanente, pari a fr. 650'000.- è stata invece bonificata l’11 agosto
1999.
all’avv. [...](…). A seguito del pagamento l’avv. [...]aveva ritornato per
l’annullamento i seguenti certificati obbligazionari ordinari F.1.1. 1994-1999,
cedutigli da ACPR 11 nella convenzione del 30 aprile 1998 (…), ad estinzione
del debito della società nei confronti del suo cliente [...]:
(…)
L’identificazione
dei clienti ai quali spettavano questi certificati obbligazionari non è in
questo caso possibile poiché non vi è correlazione fra le registrazioni
contabili negli estratti conto dei clienti, ed in particolare in quelle del
cliente ACPR 4, e le tabelle ricapitolative relative all’attribuzione dei
certificati obbligazionari ai clienti (…).
Sulla base
delle registrazioni contabili nelle schede clienti, tutti i clienti di ACPR 11
avrebbero ottenuto il rimborso delle obbligazioni F.1.1.. Come detto in realtà
una quota pari a fr. 650'000.- non è stata incassata da ACPR 11 ma è stata
utilizzata per rimborsare, via lo studio [...], [...], [...], il cliente 1683 [...]che,
ricordiamo, non ha mai investito in obbligazioni F.1.1..”
(rapporto
EFIN, pag. 28 seg., AI 587).
Il calcolo e
l’individuazione dei clienti che hanno subito un danno dal mancato riversamento
dei fr. 650'000.- è stato così fatto dall’EFIN partendo dall’elenco di coloro
che hanno investito nel prestito obbligazionario ordinario F.1.1. 1994-1999,
che ammontava a complessivi fr. 2'620'000.- (rapporto EFIN, pag. 26, AI 587),
facendo riferimento alle registrazioni contabili negli estratti conto dei
clienti. Da questo importo è stato dedotto il rimborso anticipato di fr.
1'070'000.-, per giungere ad una rimanenza di fr. 1'550'000.-, dalla quale sono
stati poi sottratti i pagamenti F.1.1. del 10 agosto 1999 (fr. 800'000.-) e 27
agosto 1999 (fr. 100'000.-), per giungere ad un ammontare non bonificato a ACPR
11.
di fr. 650'000.-, corrispondente al 42% della rimanenza. Sulla scorta di
questa percentuale è stato infine calcolato il residuo non incassato dagli
investitori, che è risultato essere quello indicato nell’AA al punto n. 3.1.2.
(rapporto EFIN, pag. 30 e seg., AI 587).
30.
A.
_______ si è espresso principalmente facendo riferimento al primo rimborso.
Ciononostante le sue dichiarazioni sono utili per contestualizzare anche quanto
avvenuto nel 1999:
“Mi viene prospettato in
relazione al rimborso del prestito obbligazionario ordinario F.1.1. ’93-’98
che, su mie disposizioni nel luglio 1998, la F.1.1. ha bonificato
complessivamente fr. 1'450’000.-, di cui fr. 120'000.- erano di spettanza del
cliente [...]. Per questo fatto mi è già stata promossa l’accusa il data 15
gennaio 2010.
Prendo atto della verifica
che ha fatto il signor TE 1. Non ho nulla da obiettare. Confermo di aver dato
l’istruzione a F.1.1. di bonificare fr. 1'450'000.- a favore dell’avv. [...]che
tutelava gli interessi del cliente [...]. L’ho fatto in attesa di incassare gli
altri ricavi che sarebbero derivati da F.1.1.. Dichiaro che a mio giudizio
anche il cliente [...]è stato rimborsato, anche se non mi ricordo quando. A mio
giudizio tutti i clienti sono stati rimborsati ad eccezione del cliente ACPR 4.
Il signor TE 1 fa rilevare
come risulta, dall’allegato 1 del rapporto (…) la posizione del cliente [...]è
attiva al 31 dicembre 2003 e al 31 ottobre 2004 con un valore complessivo di
fr. 228'000.-. A quel momento la situazione di liquidità di ACPR 11 era
gravemente compromessa, il che rende sufficientemente credibile che [...]non
risulta essere stato rimborsato.
Rilevo che dal 2004 a oggi nessuno si è mai manifestato nei miei confronti a rivendicare alcunché.”
(VI 22 aprile 2010, pag. 1 seg., V17).
Di fronte alla Corte delle
assise criminali non risulta che l’accusato abbia contestato i reati di cui ai
punti n. 3.1.1. e 3.1.2.. Al processo d’appello ha aggiunto:
“Fatto sta che, dopo
queste vicende, ACPR 11 si è trovata in difficoltà poiché non disponeva più
della liquidità per soddisfare alcuni clienti e per rinnovare i fiduciari. In
modo particolare faccio riferimento ai clienti ACPR 6, ACPR 4 e [...].
Quest’ultimo era quello che si era fatto avanti in maniera più pressante per il
tramite dell’avv. [...]. Nei confronti di [...]ho reagito dandogli in garanzia
obbligazioni ordinarie di F.1.1.. Questa operazione è avvenuta anche attraverso
l’avv. [...]al quale avevo in precedenza dato azioni F.1.1. per 3 mio,
nominali, per garantire un prestito ottenuto da un amico/cliente per USD
800'000 e DEM 350'000.”
e
“Nel 1998 ho concluso un
accordo con l’avv. [...]in base al quale gli ho dato in garanzia obbligazioni ordinarie
F.1.1. a garanzia del saldo del dovuto nei confronti di [...]. Il mio avvocato
mi ricorda che le obbligazioni ordinarie erano da me state prima date all’avv. [...]che
poi le ha consegnate all’avv. [...]in base a tale accordo. Il cliente dell’avv.
[...], sulla scorta di questa operazione, è stato completamente tacitato.”
(VI
imputato, verb. dib. d’appello, pag. 13 e pag. 14).
31.
Giusta l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione
infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
La pena è la detenzione
sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3
del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a
cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto.
L’adempimento della
fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una
soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente
(Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht
di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che
egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione,
che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o
con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., n. 2 segg.
ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan
Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV
279.
e DTF 120 IV 190).
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione
o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una Garantenstellung”,
ovvero una funzione di garante.
Perseguita è la violazione
intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla
legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mini, La legge
sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).
L’autore deve, così, essere
tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. E’,
quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.
Gestore ai sensi della
norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di
amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1
pag. 126, 123 IV 17 consid. 3b pag. 21, 120 IV 190 consid. 2b pag. 192). E’,
dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che
il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio
altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF del 2
febbraio 2009,6B_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190
consid. 2b).
La norma in questione
precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari
altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio
giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per
esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT
I, 7° ed., § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i
casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante,
senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem.
Il potere di
amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la
stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno,
precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali
(“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich
oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines
andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen
abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im
Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll“, STF 18 gennaio 2003,6S.711/2000, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17
consid. 3b pag. 21).
Un gestore patrimoniale è
il classico caso di persona tenuta in base ad obblighi contrattuali a tutelare
gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190, consid. 2b).
Perché vi sia reato, il
gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità
(DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre
preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, in
altre parole, quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore.
Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era
tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che
esso aumentasse.
Atti conformi ai doveri di
gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione
(Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di
amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette
al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio
può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid.
2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri
tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai
sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un
esito negativo.
Gli obblighi di
amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla
tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).
Non ogni inadempimento
contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile
è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di
semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di
Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).
Esempi di trasgressione dei
doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un
patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata
all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280
seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario
comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della
vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti
per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del
proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid.
3; DTF 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di
guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata
(DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un
comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV
124, consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi
contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid.
2b).
Il reato è consumato solo
se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190
consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del
patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei
passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento
dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere
per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13
gennaio 2011,6B_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009,
6B_931/2008, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV
104.
consid. 2c).
32.
Che
l’aver ordinato a F.1.1. di versare direttamente al cliente [...] del denaro di
spettanza di altri clienti rappresenti un atto di amministrazione infedele è
indiscutibile ed incontestato, trattandosi di un atto contrario ai doveri di
amministratore che lede in maniera determinante gli interessi ed il capitale di
costoro.
Pure
riconosciuto, come visto, è che il reato sia stato commesso ai danni dei
clienti [...], [...], [...], [...], [...], per l’operazione prescritta, e [...]per
quella che ancora ci interessa. Per contro dibattuto è che siano stati danneggiati
i clienti [...], [...], [...], [...], per la prima, e [...], [...], [...], [...],
[...], [...]e [...], per quella del 1999.
In merito alla
ricostruzione effettuata dall’EFIN per il rimborso del prestito obbligazionario
ordinario 1993-1998 di fr. 1'450'000.- non vi sono dubbi: se non fosse
intervenuta la prescrizione, essa sarebbe stata sufficientemente precisa,
sostanziata e affidabile, da poter fungere da fondamento per la conferma della
condanna nei termini indicati dall’AA, punto n. 3.1.1. e, quindi, dalla
sentenza di primo grado.
La stessa cosa vale anche
per il rimborso del prestito obbligazionario di fr. 650'000.-, poiché gli
accertamenti fatti dagli esperti, nonostante abbiano richiesto un ragionamento
più complicato, sono risultati essere, oltre che contabilmente e
matematicamente esatti, credibili e fondati.
Soggettivamente, come
evidente dalle dichiarazioni sopra riportate, l’imputato ha agito in piena
coscienza di quanto stava facendo, cedendo a delle pressioni, legittime,
abilmente effettuate su di lui dall’avvocato del cliente [...](che
indubbiamente ha efficacemente difeso gli interessi del suo assistito), sapendo
che in questo modo sottraeva del denaro agli aventi diritto.
La condanna per il capo
d’imputazione 3.1.2. deve essere così integralmente confermata.
D’altronde, nel merito, il
prevenuto non ha sollevato che generiche contestazioni, senza chinarsi
sufficientemente nel dettaglio sulle posizioni della pubblica accusa da poter
insinuare il tarlo del dubbio nella scrivente Corte e senza fornire elementi
che potessero consentire una lettura diversa degli eventi.
L’amministrazione
infedele aggravata di cui al punti n. 3.2.1., 3.2.2. e 3.2.3. AA
33.
Il
punto n. 3.2.1. dell’AA chiede la condanna di A. _______ per il reato di
amministrazione infedele aggravata per avere, nel periodo 2007-2009,
indebitamente compensato spese condominiali dovute da condomini alla comunione
dei comproprietari ACPR 9, contabilizzando le poste come debito della società ACPR
8, dichiarata fallita il 3 marzo 2010, e meglio per avere:
- indebitamente compensato spese condominiali per fr. 19'016.50,
dovute al condominio dalla comproprietaria [...], con interessi dovuti
dall’accusato A. _______ alla di lei madre [...], in relazione a due finanziamenti
di complessivi fr. 1'170'000.- da questa concessigli nella primavera 2005,
- indebitamente
compensato spese condominiali per fr. 11'528.85, dovute al condominio dal
comproprietario [...], con importi di natura fiscale da lui anticipati per
conto della società ACPR 8 al momento dell’acquisto della sua unità di PPP,
- tra il 20 gennaio
2009.
e il 24 settembre 2009, compensato senza valida causa, spese dovute dai
condomini [...]e [...]per complessivi fr. 19'850.-,
arrecando così al
condominio ACPR 9 un pregiudizio patrimoniale di fr. 50'395.55.
Il punto n. 3.2.2. ne
chiede la condanna per avere, nel periodo 2006-2009, indebitamente compensato
spese condominiali dovute dal condomino [...]alla comunione dei comproprietari ACPR
10, con interessi da lui (A. _______) dovuti sui due finanziamenti indicati al
punto n. 3.2.1., contabilizzando le poste come debito della società ACPR 8,
arrecando un pregiudizio al condominio di fr. 97'494.-, stante l’intervenuto
fallimento della società debitrice.
Con il punto n. 3.2.3. AA,
poi, il procuratore pubblico ha chiesto la condanna di A. _______ anche per
avere, nel periodo 2007- ottobre 2009, intenzionalmente omesso di intraprendere
tutte le misure idonee a salvaguardare il patrimonio del condominio ACPR 9, in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali per fr. 58'381.- da parte della società
ACPR 8, in particolare trascurando di far iscrivere, nei termini di legge, le
ipoteche legali sulle unità condominiali di proprietà della suddetta società,
arrecando un danno al condominio ACPR 9 di fr. 58'381.-, stante l’intervenuto
fallimento della società.
Il pregiudizio totale
causato da queste omissioni e manovre è stato di fr. 206'271.-, di cui fr.
108'777.- a scapito del condominio ACPR 8 e di fr. 97'494.- a detrimento del
condominio ACPR 10.
34.
Con
la sentenza impugnata, la Corte delle assise criminali ha confermato l’accusa e
condannato l’imputato anche per questi fatti, con le seguenti motivazioni:
“L'amministrazione
infedele aggravata dì cui al punto 3.2.1 AA
AI prevenuto è inoltre contestato di avere commesso un
secondo tipo di reato nei confronti dei comproprietari
dei condomini da lui amministrati,
e meglio quello di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa
a fine di indebito profitto.
Al punto
3.2.1
AA è infatti descritto come A. _______ nel periodo 2007-2009 abbia
danneggiato gli interessi dei comproprietari del condominio ACPR 9 omettendo di
incassare le spese condominiali da taluni di essi, compensando (indebitamente)
tali debiti di questi condomini con crediti di vario genere che essi vantavano
nei suoi confronti.
La circostanza è anche in questo casa stata
accertata peritalmente (AI 62, punto 4.1.2, pag. 6), sino a concorrenza
di fr. 50'395.55, importo rettamente indicato nell'atto di accusa.
In sede di
istruttoria predibattimentale l’accusato ha ammesso queste compensazioni, tenendo a sottolineare la loro
ineluttabilità, nel senso che esse gli
sarebbero state richieste o addirittura imposte dai suoi creditori.
Al
dibattimento egli ha comunque dato atto di questi fatti, giustificandosi con
l’asserita intenzione di sistemare queste situazioni al momento della vendita
dei suoi residui appartamenti, cosa che non
avrebbe più potuto fare con l'apertura del procedimento penale (verbale
d'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, pag. 2).
L'imputazione è in ogni caso corretta, sia in
fatto che in diritto, e merita perciò integrale conferma.”
(sentenza
impugnata, pag. 31).
“L'amministrazione infedele
aggravata di cui al punto 3.2.2 AA
Si
tratta della medesima imputazione, riferita però al condominio ACPR 10 nel
periodo 2006-ottobre 2009, alla cui comunione dei comproprietari l'accusato ha
arrecato un danno di fr. 97'494.- compensando le spese condominiali dovute da
un condomino con interessi passivi che A. _______ gli doveva in remunerazione di un ingente prestito personale
concessogli da quel condomino. I fatti sono anche in questo caso stati
accertati peritalmente (Al 62, punto 4.2.2, pag. 10) e sostanzialmente ammessi
dal prevenuto, ragione per cui anche questa imputazione deve essere confermata.”
(sentenza impugnata, pag. 32).
“L'amministrazione
infedele aggravata di cui al punto 3.2.3 AA
L'ultima imputazione di amministrazione infedele
aggravata addebita al prevenuto di avere
intenzionalmente omesso, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR
9, di fare iscrivere un'ipoteca legale per fr. 55'381.- di spese condominiali
impagate da parte della società ACPR 8 sulle PPP di pertinenza della società
medesima.
Palese in questo caso il conflitto di interessi tra A.
_______ amministratore del condominio, e quindi tenuto a salvaguardare gli
interessi della comunione dei comproprietari sua mandante, e A. _______
proprietario economico della società in mora con il pagamento delle spese
condominiali.
La
circostanza, così come gli importi in discussione, sono accertati dal rapporto
EFIN (Al 62, punto 4.1.2, pag. 6 e 7). Avere privilegiato gli interessi della
società (e quindi i propri) a detrimento di quelli dei condomini è in effetti un atto di amministrazione infedele, così come
rettamente contemplato dall'atto di accusa, che merita pertanto conferma anche
su questo punto.”
(sentenza impugnata, pag. 32).
35.
Sulla questione l’imputato, al dibattimento di primo grado, ha in
effetti dichiarato:
“A. _______
complessivamente sulle imputazioni relative al mancato incasso di spese
condominiali e all’appropriazione di importi di denaro per i condomini,
riconosce i fatti ma dichiara di avere avuto l’intenzione di appianare tutti i
conti col provento della vendita di 5 appartamenti. Vi sono state per talune
vendite delle plusvalenze delle quali non ho potuto disporre perché sono state
messe sotto sequestro.”
(verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 2).
E’ pertanto assodato che il
prevenuto ha compensato spese condominiali dovute alla comunione dei
comproprietari ACPR 9, nella misura indicata dal punto n. 3.2.1. dell’AA, per
complessivi fr. 50'395.- (cfr. anche i dettagliati riferimenti in rapporto EFIN
4/2010 del 13 luglio 2010, pag. 8 seg., cubo 12, AI 62).
Pure appurato è che la
società ACPR 9 aveva un debito per contributi condominiali relativi ad
appartamenti nell’omonimo condominio a lei intestati, ammontante a fr.
58'381.-, che lo stesso non è mai stato saldato e che la vendita di buona parte
delle PPP formalmente intestate alla società ACPR 8 non ha consentito il
rientro dell’esposizione nei confronti della comunione dei comproprietari,
ritenuto che la società è fallita e che A. _______ non ha chiesto l’iscrizione
delle ipoteche legali sulle particelle in questione (rapporto EFIN 4/2010 del
13.
luglio 2010, pag. 6 seg., cubo 12, AI 62).
36.
Il prevenuto sostiene che non vi
sia stato un pregiudizio per i condomini, poiché i crediti di quest’ultimi nei
confronti dei comproprietari morosi non sembrerebbero, a prima vista, essere
stati annullati dalle cosiddette “compensazioni”, la cui ammissibilità doveva
essere palese per tutte le parti coinvolte e non solo per A. _______.
In effetti, come visto in
precedenza, uno dei presupposti dell’art. 158 CP è che, a seguito della
violazione del dovere di diligenza, sia insorto un danno (DTF 120 IV 193
consid. 2b).
Il nocumento cagionato
dalla mancata iscrizione delle ipoteche legali è palese e non può essere messo
in discussione, essendo la società ACPR 8 fallita.
Per il resto, si può nella
fattispecie dare per assodato che la compensazione dei contributi condominiali
con dei crediti che nulla avevano a che vedere con la comunione dei
comproprietari, ha rappresentato per quest’ultima una mancata entrata di fr.
50'395.55, e dunque un pregiudizio economico non indifferente.
Il danno è concreto e
pesante. La tesi difensiva, secondo la quale sussisterebbe, comunque sia, un
credito nei confronti dei condomini che hanno dato seguito alle direttive
dell’imputato, non può essere seguita. In effetti non si può paragonare un
mancato incasso con l’insorgenza di un credito - il cui rimborso non è mai
certo al cento per cento sino a quando i soldi non sono rientrati - e sostenere
che si annullano. In questo modo gran parte dei reati patrimoniali previsti dal
codice penale non sussisterebbe più. A titolo di esempio, alquanto esplicativo,
basta a tal proposito ricordare che il tribunale federale ha riconosciuto dati
gli estremi dell’amministrazione infedele nel caso di un segretario comunale
che non aveva proceduto all’incasso delle imposte da alcuni cittadini,
nonostante anche in quel caso, verso i contribuenti morosi, il credito
dell’ente pubblico ha continuato a sussistere (DTF 81 IV 228).
D’altronde un pregiudizio
temporaneo è sufficiente ed il fatto che non siano entrati dei contributi
condominiali al momento in cui essi avrebbero dovuto venire saldati, è
incontestato.
Questa conclusione non è
indebolita in alcuna maniera, va precisato, dal fatto che la comunione dei
comproprietari abbia avuto la possibilità - per i contributi degli ultimi tre
anni - di far iscrivere l’ipoteca legale sui fondi dei condomini rimasti, loro
malgrado, morosi, art. 712 i CC, oppure di procedere alla ritenzione sulle cose
mobili contenute negli appartamenti di loro proprietà, art. 712 k CC.
Per tutto quanto precede,
anche la condanna di A. _______ per i reati di cui ai punti 3.2.1, 3.2.2. e
3.2.3
deve essere integralmente confermata.
La
falsità in documenti del punto n. 4.1 AA
37.
L’imputato chiede pure il proscioglimento dalla condanna per falsità
in documenti di cui al punto n. 4.1. dell’AA, con il quale gli è stato imputato
di avere
“in
data che non ha potuto essere accertata,
allo scopo di occultare le
malversazioni messe in atto ai danni della parte civile titolare delle
relazioni [...], [...], [...], [...]e [...],
allestito la falsa
attestazione a firma M.P.P., datata 23 ottobre 1992, con la quale figurava che
il cliente, in un urto con la verità, dava scarico a ACPR 11 per l’attività
svolta “anche sulla base del mandato a Voi affidato a mezzo F.3.3.”,
consegnando suddetta falsa
attestazione durante l’interrogatorio dell’8 settembre 2005 a supporto della sua falsa dichiarazione, secondo la quale il cliente avrebbe chiuso la sua
posizione, mentre il cliente lo stava rincorrendo da anni nell’intento di
ottenere il rimborso dei suoi averi.”.
L’appello su questo punto è
stato giustificato con il fatto che non sussiste alcuna falsa dichiarazione a
firma M.P.P..
38.
In prima sede la Corte, sulla questione, si è così espressa:
“Il prevenuto in occasione dell'interrogatorio dell'8
settembre 2005 (V 2) ha tentato di giustificare la propria posizione nei
confronti del cliente titolare delle relazioni denominate [...], [...], [...], [...]e
[...]a mano di una dichiarazione di scarico sottoscritta dal cliente (che ha
peraltro negato di avere sottoscritto un simile testo; cfr. verbale V 7, pag.
8).
La
dichiarazione è un falso materiale e l'accusato ha ammesso in aula di averla
utilizzata in modo apocrifo (verbale d'interrogatorio dibattimentale
dell'imputato, pag. 2), ragione per cui questo capo di imputazione merita
conferma.” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 33).
39.
Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto
di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso
o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale
documento.
Questa disposizione non reprime solo la
falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un
documento dal falso contenuto (falso ideologico).
a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta
direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132.
IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,
StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849).
Anche un documento non valido o nullo a causa di
vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog,
op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251, n. 8, pag. 1054). In questo
caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione
giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag.
1850).
b. La
falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un
documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente:
nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno
sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1;
128.
IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.
6.
). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la
questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).
c. Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò
che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui
contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente
(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126
IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso
ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che
l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berna 2010, ad art. 251, n. 109, pag. 250).
d. Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento
ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio
accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia
speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere
probante particolare (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 119, pag. 253 e
riferimenti; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130
consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid.
2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto
rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è
maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere
ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si
può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF
6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., ad art. 251, n.
129, pag. 254).
Il falso ideologico è una bugia scritta
qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua
capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV
332.
consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a
provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto
(DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente
dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF
129.
IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
Il TF ha già avuto modo di stabilire che un
contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti
hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non
che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La
situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni
concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV
273.
consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2;6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3;6S.375/2000 del 1.
novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in
SK.2010.13 consid. 6.3.2).
La cosiddetta “menzogna scritta” trascende,
dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di
particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli
conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV
131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche
Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un
funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, StGB II,
Basilea 2007, ad art. 251, n. 48 e segg., pag. 1613 e segg.; Donatsch/Wohlers,
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004,
pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo
destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1;
129.
IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre
2011.
consid. 2.1;6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2;6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 6;6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).
Una tale posizione è data quando l’estensore del
documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,
particolarmente degno di fiducia (Corboz
in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di
interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale
(Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 251, n. 139, pag. 256).
Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice
partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un
garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).
e. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza
probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi,
ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per
altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad
art. 251, n. 43, pag. 1610).
Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di
principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto
attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi
contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di
chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii
di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può
essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista
carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF
114.
IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art.
251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è
considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un
architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF
131.
IV 125 consid. 4.5).
Secondo la giurisprudenza, occorre estrema
cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die
Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der
Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die
Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di
colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo
(controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero
firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una
falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).
f. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se
commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog,
Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86, pag. 1633).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi
costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o
accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei
casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale
circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre
2011.
consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op.
cit, n. 87-89, ad art. 251, pag. 1634).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere
al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia
in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo
scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011
consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP, n. 173
e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 90 e segg., pag. 1635 e
segg.).
L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione
dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4;
DTF 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna
2010, ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione di
ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario
sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del
documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento
giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 88, pag. 1634).
Non è
necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare.
È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole
(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.
1.
; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art.
251, n. 87-89, pag. 1634).
40.
E’ insindacabile che in occasione del suo interrogatorio dell’8
settembre 2005 il prevenuto ha prodotto il documento in questione, allegato al
verbale quale doc. G (V 2).
Pure assodato è che questa
attestazione rappresenti un falso materiale.
Sullo
stesso, ACPR 4 si è così espresso:
“Non ho mai modificato i
miei rapporti di base con ACPR 11. Escludo di aver sottoscritto delle
dichiarazioni di scarico nei confronti di ACPR 11. Mi viene sottoposta la dichiarazione 23 ottobre 1992 (…). Come ho già detto (…), riconosco la mia
firma, ma non ho mai apposto una firma in calce ad una dichiarazione di questo
tipo. Nessuno, né [...]né il dottor A. _______ mi hanno sottoposto per firma un
testo di questo tenore. Rilevo che non ho l’abitudine di sottoscrivere
documenti senza leggerli, né firmo “in bianco”. Escludo che nel 1992 qualcuno
mi abbia parlato di una società F.3.3. Non ho firmato alcun ordine di chiusura
relativo ai miei 5 conti. Non ho mai chiesto né al signor [...]né al signor A.
_______ né ad altri in ACPR 11, non avendone la necessità né l’intenzione, di
intestare fiduciariamente le mie 5 relazioni ad una società prestanome.”
(dichiarazioni contenute nel VI 25 gennaio 2007, pag. 8, V 7).
Al
dibattimento di primo grado l’appellante ha dato atto di averlo usato sapendo
che era un falso:
“A.
_______ al punto 4.1. da atto di aver utilizzato in modo apocrifo l’8 settembre
2005.
lo scritto 23 ottobre 1992.”
(verbale
d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2).
Nella sua arringa, inoltre,
l’allora difensore di A. _______ ha dichiarato che l’imputazione di falsità in
documenti era riconosciuta per tutti gli episodi tranne per quello relativo al
verbale assembleare (verbale del dibattimento, pag. 7).
In appello, il nuovo
patrocinatore ha precisato che il punto n. 4.1. AA è contestato solo
parzialmente, nel senso che l’utilizzo del documento è ammesso, mentre il suo
allestimento è negato.
Tenuto conto del fatto che
l’imputato stesso ha riconosciuto di aver falsificato o fatto falsificare dei
documenti per nascondere i suoi malaffari in almeno altre sette occasioni (una
delle quali non è, rettamente, stata ritenuta adempiere i presupposti per la
condanna per falsità in documenti, trattandosi di mera bugia scritta) e che ACPR
4, in maniera lineare e credibile, congruente con le ulteriori emergenze di
causa relative alle modalità di amministrazione dei suoi beni da parte
dell’appellante, ha negato di aver mai sottoscritto una dichiarazione come
quella sottoposta agli inquirenti l’8 settembre 2005, si può legittimamente
concludere che la stessa sia stata allestita da A. _______ allo scopo di farne
poi uso quale elemento a suo scarico.
A fronte di simili
accertamenti non si può che confermare anche la condanna per falsità in
documenti ai sensi del punto n. 4.1 dell’AA.
A titolo abbondanziale, si
osserva come per la condanna per falsità in documenti sarebbe stato sufficiente
anche il solo utilizzo della dichiarazione di scarico. Essendo lo stesso
contemplato nei fatti indicati nell’AA, punto n. 4.1., non sussisterebbe alcun
problema di mutazione dell’accusa (art. 333 CPP). La piena coscienza del prevenuto
circa la falsità dei contenuti dell’atto è comprovata dalle sue stesse
dichiarazioni in relazione al cliente ACPR 4 rese a verbale 8 settembre 2005
(pag. 3 seg., V 2), poi ritrattate il 25 gennaio 2007 (V7). Anche qualora si
potesse ritenere il documento realmente allestito dal cliente stesso, il reato
sarebbe quindi stato ugualmente adempito poiché l’imputato, sapendo che questo
possedeva contenuti non corrispondenti alla realtà e che, nella migliore delle
ipotesi (qui non creduta valida), era stato redatto per poter chiudere dei
conti ed intestarli fiduciariamente a F.3.3., l’ha certamente utilizzato con
gli inquirenti per dimostrare quella che a quel momento era la sua verità, e
cioè che ACPR 4 non era l’avente diritto economico della relazione [...],
mentre lo erano lui ed il fratello, tramite F.3.3., alla quale il cliente
l’aveva ceduta senza compenso.
Commisurazione
della pena
41.
L’appellante A. _______, sulla scorta delle proprie richieste di
proscioglimento, ma anche a prescindere dalle stesse, chiede un
ridimensionamento della pena, da contenersi nel massimo legale che ne consente
la sospensione integrale, cioè nei 24 mesi.
Con la sua dichiarazione
d’appello 22 giugno 2012, l’allora procuratore pubblico ha chiesto che la pena
venga aumentata dai 33 mesi decretati in prima sede, sospesi in ragione di 27
mesi per un periodo di prova di 2 anni, a 36 mesi di detenzione, da espiare. La
rivendicazione è stata riproposta anche dal magistrato che le è subentrato,
seppur in maniera meno convinta. In effetti, in requisitoria, egli ha, da un
lato, riconosciuto che il rischio di recidiva è basso e, dall’altro, affermato
che non vi è una prognosi favorevole, e ciò soprattutto tenuto conto che
l’accusato non si è distanziato dai suoi comportamenti delinquenziali.
42.
Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione
della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con
estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del
quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17
consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b,
DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid.
3.
;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale
permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso
del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche
l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina
maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di
legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata
giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio
giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce
a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento
all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,
nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la
competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non
solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque,
alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le
questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata
in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo
sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico
(cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e
ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n.
1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n.
17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,
nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393,
n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe
imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag.
667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler
l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel
l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione
secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar
prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra
gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a
pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio
che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare,
precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di
verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del
diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento
all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF,
commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina
maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto
devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno
potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto,
che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid.
3).
Tale pieno potere di esame
in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito
di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il
giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato
assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò
benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la
sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc.6B_434/2012, consid. 1.2,
destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc.6B_54/2012,
consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir
dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello
dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in
assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una
pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio
2013, inc.6B_54/2012, consid. 4).
43.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
44.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo
(subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e
contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV
101.
consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010, consid.
2.
). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del
codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale
sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento
penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55
consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc.6B_1092/2009,
inc.6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.6B_585/2008,
consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128.
IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, inc.6B_81/2008,
inc.6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid.
2.
). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre
evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF
128.
IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione
speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena
dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008,
inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008,
inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid.
5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.
72, pag. 205).
45.
L’appropriazione indebita semplice
è punita, a norma dell’art. 138 cifra 1 CP, con una pena detentiva sino a 5
anni o con la pena pecuniaria. Se il colpevole ha commesso il fatto in qualità
di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di
patrimoni o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un
commercio per il quale ha ottenuto l’autorizzazione di un’autorità, la pena
prevista è la detenzione sino a dieci anni o la pena pecuniaria.
L’amministrazione infedele
commessa per procurare a sé o ad altri indebito profitto, quindi aggravata, è
sanzionata con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria, art.
158.
cifra 2 CP, esattamente come lo è la falsità in documenti, art. 251 cifra 1
CP.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene
dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di
oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al
massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht
I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7
e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114;
Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag.
506).
Per il cpv. 2 dello stesso disposto, invece, se deve giudicare un
reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro
fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia
punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati
compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 82, pag. 507;
Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).
46.
Occorre, dunque, determinare la colpa di A. _______ in funzione
delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando
dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive
Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del
reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione
dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena
ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante
della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten;
DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
47.
Qualificante
la colpa di A. _______ è, dapprima, l’ammontare complessivo dei valori oggetto
dei reati a lui addebitati, tenuto conto del fatto che l’accusa di
amministrazione infedele aggravata di cui al punto n. 3.1.1. AA, per
complessivi fr. 1'450'000.-, è caduta per intervenuta prescrizione.
Egli si è indebitamente appropriato di beni patrimoniali per
un ammontare vicino ai fr. 5'000’0000.- ed ha amministrato contrariamente ai
suoi doveri ed a fini di lucro, averi dei clienti creando loro un danno per
oltre fr. 850’000.-, denaro che, in entrambi i casi, non ha più potuto essere
confiscato.
Pure da tener presenti
sono le modalità con cui il reo ha agito, preso atto che egli lo ha fatto ai
danni di persone che si erano completamente affidate a lui, mettendo nelle sue
mani cospicue somme di denaro e conferendogli mandati di gestione, fondandosi
anche sul buon nome professionale e personale che egli era riuscito -
legittimamente visti i successi ottenuti - a crearsi sulla piazza Luganese.
Alla gravità per l’entità
plurimilionaria delle malversazioni, si aggiunge quella della loro reiterazione
e frequenza su un arco temporale che supera i dieci anni.
Di peso è poi anche il
fatto che le infrazioni non si sono arrestate neppure dopo l’apertura del
procedimento penale.
A. _______,
fondamentalmente, ha agito per salvare la sua creatura ACPR 11, ma lo ha fatto
facendo volutamente astrazione dalla situazione reale, operando contro ogni
logica, anteponendo la propria testardaggine e quindi i propri interessi a
quelli dei clienti ed agli obblighi contrattuali (e morali) che aveva nei loro
confronti.
L’accettazione del
fallimento di una carriera, di una vita, di un progetto è difficile per tutti,
ma da un professionista ci si può, e deve, aspettare che disponga della
freddezza e della correttezza necessaria per sapere quando fermarsi e come
comportarsi per limitare i danni a chi ha riposto la propria fiducia in lui.
In questo contesto, non può
essere dimenticato che nonostante le difficoltà economiche, l’imputato ha
continuato a percepire dalla ditta considerevoli mezzi finanziari che gli hanno
consentito di mantenere un tenore di vita non più giustificato.
Se da un lato, quindi, egli
ha agito per cercare di tenere a galla la società con la speranza di poter poi
coprire tutte le falle, dall’altro è stato mosso, in buona parte, da motivi
egoistici.
Ciò posto, con riferimento
al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed illegalità,
non si può certo concludere che l’animus delinquendi sia stato stimolato da sue
particolari ristrettezze economiche. I fatti hanno dimostrato come per A.
_______ non fosse a suo tempo difficile trovare persone disposte ad aiutarlo
economicamente, anche con importi considerevoli, e come egli avesse una rete di
conoscenze interpersonali di alto profilo che, ad una richiesta di aiuto,
avrebbero indubbiamente saputo come consigliarlo o su chi indirizzarlo per
poter individuare le misure da adottare per evitare il peggio. A ciò si
aggiunge il fatto che per formazione ed esperienza, A. _______ disponeva di
competenze a sufficienza per comprendere quale era la reale situazione in cui
si trovava e per sapere quando fermarsi. Di conseguenza, la commissione dei
reati è stata il frutto di una scelta scellerata ma non obbligata, ed avrebbe
indubbiamente potuto essere evitata, cosa che certamente avrebbe limitato i
danni al minore dei mali.
Sulla scorta di queste
considerazioni, la colpa del prevenuto può essere definita medio grave, per
cui, visto il quadro edittale in cui ci si muove per il reato ascrittogli, si
giustifica una base di pena di due anni e 9 mesi.
Quali circostanze legate all’autore, va anzitutto
considerato che egli nel corso di tutta l’inchiesta non ha collaborato, se non
in minima parte, ed ha mentito su più punti, anche in maniera sfrontata,
producendo addirittura documentazione falsa agli inquirenti, per arrivare a
riconoscere almeno parzialmente le proprie colpe solo al dibattimento di primo
grado.
A tal proposito è esemplificativo quanto
dichiarato dal teste TE 1 e ciò che il prevenuto ha ribattuto:
“Ricordo che, in
occasione della perquisizione domiciliare, il signor A. _______ aveva chiesto
di assentarsi per andare in bagno e poi è stato scoperto mentre cercava di
occultare un plico di fogli in un comodino del bagno. Che ha visto questa cosa
è l’ispettore [...]che me l’ha confermato anche poco fa.
Il signor A. _______, su richiesta del
presidente, conferma questo fatto precisando che si trattava di faldoni non
compromettenti e non rilevanti per la procedura penale.”
(VI TE 1, verb. dib.
d’appello, pag. 8).
In sede d’appello il suo comportamento è stato
per contro collaborante.
Ciò induce a ritenere che non ci si trova di
fronte ad una persona che ha realmente elaborato la vicenda e cercato di trarne
degli insegnamenti, ma semplicemente ad un reo che, se ha ammesso qualcosa, lo
ha fatto solo per migliorare la propria posizione processuale o perché
l’evidenza dei fatti non gli ha lasciato spazi.
A. _______, poi, non si è fatto nessun problema a
continuare ad abitare, senza versare alcunché ai condomini, nell’appartamento
della Residenza [...]intestato alla [...], società da tempo insolvente,
sfruttando in maniera più che discutibile degli spazi lasciati aperti
dall’intersecarsi della procedura penale con quelle di altra natura. Si tratta
di un atteggiamento di comodo che aggrava la sua posizione e che mal si
concilia con un ravvedimento.
Contrariamente a quanto fatto dalla Corte di
prima sede, l’incensuratezza non può essere considerata un elemento a favore
del prevenuto, ritenuto come il Tribunale federale abbia chiarito che essa ha
un effetto neutro nella commisurazione della pena (DTF
136.
IV 1 consid. 2.6).
Da considerare favorevolmente sono per contro la
vita meritoria anteriore, nonché la sua età, 73 anni, che lo rende
particolarmente sensibile alla pena, osservato che un’incarcerazione risulta
essere per una persona anziana molto più pesante di quanto non lo sarebbe per
un normale adulto. Non condivisibile è invece l’opinione della Corte delle
assise criminali, per la quale deve essere ritenuto elemento a discarico l’aver
saputo creare a favore dell’economia locale posti di lavoro ed una struttura
alberghiera di prim’ordine, poiché, primariamente, questi investimenti sono
stati - legittimamente – effettuati con spirito imprenditoriale, mentre
l’indiscutibile apporto alla comunità ticinese ne è una mera conseguenza.
La difesa ha chiesto che nel commisurare la pena
si tenga conto degli sforzi fatti dal prevenuto per cercare di contenere le
perdite, limitare il numero delle persone lese e risarcire il danno.
A tal proposito egli ha dichiarato:
“In merito alle
immissioni di capitali e denaro da me fatte per cercare di contenere i debiti
delle società e per acquisire partecipazioni di terzi, ricordo innanzitutto che
al momento in cui [...] è entrato in F.1.1. rilevando il 40% l’importo da noi
incassato è stato utilizzato in parte per rilevare le posizioni di alcuni
clienti e in parte per pagare dei debiti di F.3.3.. Probabilmente gli 800'000.-
franchi sono una riserva che nasceva da questa cessione. Rilevo che nel 1993 ho
ceduto a [...], come F.3.3., un buon 7% di azioni F.1.1. dimezzando la mia
partecipazione in detta società. [...] è stato in due tempi: la prima nel 1993
e poi la seconda quando è stata venduta la [...] nel 2003. Nel 2004 ho immesso
buona parte della liquidazione della LPP: questa era complessivamente di circa
700'000.- franchi dei quali 50'000.- li ho trattenuti per me, mentre i restanti
650'000.- franchi sono stati immessi. Per il dettaglio rinvio alla tabella di
cui all’allegato I del doc. L dell’inc. CARP.
Nel 2005, su imput della [...],
ho ottenuto un finanziamento da un amico, [...], di 1'200'000.- franchi, dei
quali 410'000.- franchi sono stati utilizzati per rimborsare [...]e gli altri
immessi direttamente sul conto ACPR 11 che a quel tempo era già in mano del
liquidatore [...]. [...] mi aveva assicurato che con l’immissione di questa
liquidità si sarebbe evitato il fallimento di ACPR 11. Se così non fosse, sarei
stato un pazzo ad immettere liquidità in una società che dicevano stava
fallendo. Nonostante la mia immissione di denaro, la CFB ha poi dichiarato il fallimento di ACPR 11.
In seguito, vi è stata la
cessione dei quattro appartamenti ACPR 9 avvenuta nel 2008/2010.
La differenza tra il prezzo
incassato e il denaro necessario per liberare le cartelle ipotecarie,
risultante essere di 479'006.- franchi, è stata trasferita dall’avv. DI 1 al
Ministero pubblico. Il Ministero pubblico con questa operazione è poi riuscito
a recuperare le due cartelle ipotecarie di 224'000.- e 170'000.- franchi che
sono state restituite a ACPR 4 e [...]. Lo scopo da me perseguito con queste
vendite, senza voler sminuire l’importanza dei reati commessi, era quello di
recuperare denaro sufficiente da immettere nei tre condominii al fine di
coprire la liquidità sottratta e quindi sanare la situazione debitoria. Di
questo ne ho parlato con i condomini e con l’avv. RAAP 4 che mi è subentrato
nell’amministrazione.
Come noto, mi sono poi
stati sequestrati tutti i beni personali comprese le opere d’arte e da ultimo è
stato messo in vendita l’appartamento [...] numero 8 del quale avevo la
disponibilità.
A domanda del PP rispondo che
a F.3.3. dovrebbero esserle rimaste delle azioni, poche, di F.1.1. che sono
quelle sequestrate dal Ministero pubblico da cui vanno dedotte le 14
rivendicate dal cliente [...]. Per il resto, non vi sono né liquidi, né titoli,
né immobili. Mi sono dissanguato, non ho più nulla.”
(VI imputato, verb. dib. d’appello, pag. 17).
Le immissioni in ACPR 11 degli averi di cassa
pensione di A. _______ sono attestate dalla documentazione prodotta con scritto
dell’8 aprile 2013 (doc. CARP L, all. G).
Il finanziamento dell’amico [...]è stato
ottenuto, almeno in parte, commettendo il reato di appropriazione indebita
delle cartelle ipotecarie (punto n. 1.5. AA), sicché non può godere di
considerazione.
Le vendite degli appartamenti sono state
effettuate grazie al competente intervento dell’avv. DI 1 ed il risultato,
bisogna darne atto, è stato buono, viste le difficili circostanze nelle quali
sono avvenute.
Il fatto che il prevenuto non abbia più nulla,
poiché tutto gli è stato sequestrato, è solo la conseguenza dei reati commessi
e delle perdite finanziarie cagionate alle vittime.
In definitiva, dunque, sgravano la posizione di A.
_______ unicamente il suo contributo, per il tramite del legale, alla vendita
degli appartamenti e la cessione dei capitali LPP.
L’attenuante specifica del lungo tempo trascorso
non può nella fattispecie trovare applicazione ritenuto come gli ultimi reati
siano stati commessi nel 2009 e come dai primi fatti, che effettivamente sono
prossimi alla prescrizione risalendo a quasi 15 anni or sono, egli non abbia,
appunto, tenuto buona condotta (FF 1999, pag. 1868; STF
del 2 dicembre 2010, inc.6B_705/2010; DTF 132 IV 1; 130 I 312; DTF 130 IV 54; DTF 133 IV 158).
Se ne deve tuttavia tenere conto quale attenuante
generica, ma di una certa rilevanza, poiché la predominanza dei reati più
importanti è molto lontana nel tempo.
In base a questi elementi, favorevoli, appare
corretto procedere ad una riduzione della pena base a 2 anni.
48.
L’accusa
chiede con l’appello che questa pena sia interamente da espiare.
Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può
sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da un anno a tre anni, se necessario
per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. Nonostante la norma
non lo preveda espressamente, la concessione della sospensione condizionale
parziale presuppone, come nell’ambito dell’art. 42 CP per la condizionale
totale, una prognosi non sfavorevole (STF 6B_527/2011 2011 del 22 dicembre,
consid. 3.1.; DTF 134 IV 60 consid. 7.4.).
Qualora la prognosi sul comportamento futuro
dell’autore non fosse sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno
parziale dell’esecuzione della pena. Per contro una prognosi negativa esclude
la sospensione condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna
prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale possa avere
qualche effetto sull’autore, la pena deve essere espiata integralmente (DTF 134
IV 1, consid. 5.3.1.).
Al fine di poter formulare una prognosi sul
comportamento futuro dell’autore, il giudice deve procedere a una valutazione
globale che tenga conto delle circostanze dell’infrazione, della vita anteriore
dell’autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento
dell’emanazione della sentenza. Egli deve prendere in considerazione tutti gli
elementi atti a determinare il carattere dell’autore e le sue prospettive di
cambiamento (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1.).
Tenuto conto di quanto esposto in precedenza,
nonché del fatto che A. _______ non ha più l’autorizzazione professionale di
fiduciario, che, vista la sua notorietà sulla piazza ticinese, si ritrova con
la reputazione rovinata, che ha un’età avanzata, ha a suo tempo dichiarato di
voler limitarsi alle consulenze e, dopo la sua liberazione, si è comportato
correttamente, non vi sono elementi per formulare una prognosi negativa.
Preso atto degli estremi oggettivi, soggettivi e
personali della fattispecie, appare corretto sospendere condizionalmente la
pena per un periodo di prova di 5 anni.
Risarcimento
compensatorio, sequestro conservativo e confische
49.
Con
il suo appello, l’accusato ha pure chiesto l’annullamento dei dispositivi n. 3.2.,
5, 7, 8 e 11 della sentenza 19 aprile 2012, postulando che gli averi ivi
indicati vengano dissequestrati a suo favore.
In relazione al dispositivo
n. 3.2., con cui A. _______ è stato condannato al pagamento in favore dello
Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.- ed € 837'746.-, la difesa ha chiesto in via
principale che venga annullato poiché non produce alcun beneficio e complica
inutilmente la posizione dei creditori. In via subordinata, se si vuol
mantenere tale condanna, chiede che ne vengano levate le somme messe a
disposizione come sequestro sostitutivo, cioè i fr. 479'006.15 rimasti dalla
vendita degli appartamenti, che devono essere restituiti alla ACPR 8. In via ancor più sussidiaria ha chiesto che tali averi vengano attribuiti come risarcimento
direttamente alla ACPR 8 in liquidazione, quale parte lesa.
Delle pretese risarcitorie
decretate al dispositivo n. 5 della sentenza appellata, l’accusato ha
riconosciuto integralmente quella di fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 1994 a favore di [...] (5.1.) e quella di fr. 177'227.- oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 2009 oltre fr. 6'000.- per spese legali a favore della ACPR
10.
(5.6.).
Nel principio ha pure
ammesso l’obbligo di indennizzo di ACPR 4 di cui al dispositivo 5.2., ma ha
chiesto che venga ridimensionato in base alle risultanze della procedura.
Sulle pretese della
Comunione dei Comproprietari della ACPR 9 (5.5.) vale quanto sopra riportato.
Infine, il prevenuto ha
chiesto la reiezione delle rivendicazioni dei titolari dei conti [...]e [...] (5.3.
e 5.4.), poiché si deve tenere conto di quanto già hanno ricevuto.
Pretese risarcitorie
degli accusatori privati
50.
Le
richieste di indennizzo avanzate da ACPR 4, sono da confermare integralmente,
così come quantificate al punto n. 5.2. del dispositivo della sentenza 19
aprile 2012. In effetti, nonostante l’imputato sia stato prosciolto dall’accusa
di cui al punto n. 3.1.1. AA, cioè da un reato che ha cagionato a questo
accusatore privato un danno accertato di fr. 1'065'000.-, questa Corte ha la
possibilità, ed il dovere, di pronunciarsi sulle sue relative pretese in base
all’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP. Tale norma stabilisce che il giudice debba
statuire sull’azione civile in via adesiva anche qualora assolva l’imputato, se
la fattispecie è matura per la pronuncia.
Ora, i reati di cui ai
punti 3.1.1. e 3.1.2. sono stati ammessi esplicitamente da A. _______ per lo
meno per quanto concerne proprio il titolare delle relazione [...], [...]; [...],
[...]e [...]. In tal modo, dal punto di vista civile, la questione è più che
chiara.
Per il dettaglio della
quantificazione si rinvia al considerando n. 43 della sentenza impugnata, i cui
contenuti sono qui condivisi integralmente.
51.
Essendo
le pretese dei clienti [...](ACPR 6) e [...]([...]) incontestate, così come
ammessa è l’appropriazione indebita commessa a loro danno (punto n. 1.6. AA),
si rimanda anche per esse alle riflessioni ed ai calcoli di prima sede (consid.
n. 44 della sentenza impugnata).
In data 6 luglio 2005 A. _______, in rappresentanza, oltre che di sé stesso, di ACPR 11 e della Residenza [...], ha
sottoscritto una convenzione con il legale dei signori [...], con la quale ha
fornito a garanzia del loro credito, due cartelle ipotecarie di secondo e terzo
rango gravanti la PPP [...]RFD di Lugano, cioè l’appartamento nel quale è
vissuto negli ultimi anni e che è stato venduto all’asta nel maggio 2013 (AI
407).
Qualora i due accusatori
privati avessero ottenuto, nella ripartizione della cifra netta incassata
dall’UE, un indennizzo, questo dovrà essere computato a diminuzione del danno
e, di riflesso, del risarcimento loro dovuto.
52.
Le
pretese risarcitorie della Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9
non sono di per sé messe in discussione, di modo che il punto n. 5.5. del
Dispositivo
dispositivo può essere fondamentalmente confermato.
A detta dell’accusato, la
confisca del ricavo delle vendite degli appartamenti a suo tempo effettuate
permetterà l’integrale pagamento delle pretese della Comunione dei
comproprietari (doc. dib. 1).
Come vedremo
successivamente, una simile misura non è attuabile, per cui non si può far
altro che riconoscere il credito nel dispositivo. Evidentemente, se la società
in liquidazione dovesse in seguito recuperare parte del denaro che è messo
sotto sequestro cautelativo e questo dovesse essere destinato alla Comunione
dei comproprietari a riduzione dello scoperto, se ne dovrà tener conto.
Risarcimento compensatorio di fr. 5'099'982.-
ed € 837'746.- e
sequestri conservativi
53. Appurato
che il provento dei reati commessi da A. _______ non ha potuto essere
confiscato, la Corte di prime cure ha ritenuto dati gli estremi per porre a suo
carico un risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP.
In
applicazione dei combinati art. 70 cpv. 1 e 71 cpv. 1 CP, essa ha così
stabilito l’obbligo per l’imputato di pagare allo Stato un risarcimento
compensatorio di fr. 5'099'982.- ed Euro 837'746.-, importo da cui va dedotto
quanto ha potuto essere confiscato.
In applicazione dell’art.
73 CP, tale importo è poi stato devoluto agli accusatori privati i cui crediti
sono stati riconosciuti dal tribunale penale (sentenza impugnata, consid. 37).
Sotto sequestro penale sono
stati posti denaro contante per fr. 295'808.05 e fr. 2'500.-, oltre al saldo
attivo dei conti bancari di ACPR 11 in liquidazione presso la Banca [...]e la Banca [...], nonché quelli di F2.2. in liquidazione presso la Banca [...](sentenza impugnata,
consid. 38).
Inoltre è stato ordinato il
sequestro conservativo sull’eventuale eccedenza derivante dalla realizzazione
dei due fondi fol. PPP 9516 e 26764 del fondo base part. 2715 RFD di Lugano,
sequestrati dal magistrato inquirente e dissequestrati dalla Corte delle assise
criminali a favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano, affinché proceda alla
loro realizzazione (sentenza impugnata, consid. 39).
Infine, un sequestro
conservativo è pure stato ordinato sugli altri beni sequestrati indicati
nell’AA, comprese le cartevalori, le opere d’arte ed i mobili, a garanzia del
pagamento del risarcimento compensatorio allo Stato, fermo restando che
l’eventuale provento della loro eventuale realizzazione, dedotte le spese, deve
essere devoluto in favore degli accusatori privati (sentenza impugnata,
dispositivo n. 11).
54. Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del
risarcimento - e meglio, del risarcimento equivalente ordinato ex art. 71 cpv.
1 CP dal giudice quando i valori soggetti a confisca non sono più reperibili -
l’autorità inquirente o il giudice del merito (Trechsler, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 71;
Madleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaraire Romand, n. 32 ad art. 71) può
sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato anche se non sono
direttamente provento di reato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa
privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
La misura
del sequestro conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della
sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori
confiscati per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes
Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art. 59 CP n.
172-174; Trechsel, K.K., n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003
6P.94/2003+6S.246/2003). In questo senso, dunque, l’art. 71
cpv. 3 CP statuisce un motivo di sequestro supplementare rispetto a quelli
elencati dall’art. 271 LEF (Florian Baumann, in Basler Kommentar, Strafrecht I,
2a ed., n. 14 ad art. 70/71), anche se, invero, l’aggiunta della cifra n. 6 a quelle del primo capoverso dell’art. 271 LEF consente di agire in maniera analoga sulla scorta di
un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, quale è una sentenza passata
in giudicato.
Così come
precisato dal TF, l’art. 71 cpv. 3 CP (art. 59 n. 2 cpv. 3 vCP) costituisce,
unitamente all’art. 73 CP, la base legale per il trasferimento ad opera del
giudice del beneficio del sequestro conservativo disposto sui beni dell’interessato
dallo Stato agli accusatori privati quale garanzia delle loro pretese
risarcitorie (STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003).
Presupposto irrinunciabile affinché ciò possa
avvenire è l’esistenza di una pretesa risarcitoria dello Stato ai sensi
dell’art. 71 cpv. 1 CP assegnata, su sua richiesta, al danneggiato in forza
dell’art. 73 CP.
A norma
dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non
sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice
ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che
colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia
avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123
IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque,
un ruolo sostitutivo della confisca (“Ersatzforderung”) e, in quanto
tale, non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In
ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi,
essere ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero
stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (STF 1B_185/2007 del
30 novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar,
Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99
ad art. 70-72).
Il risarcimento equivalente soggiace, quindi,
alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit., n. 105 ad art. 70-72).
Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve
accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che
valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio
dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo. Questi indebiti profitti
possono configurarsi mediante un aumento degli attivi, ma anche con una
diminuzione dei passivi (Schmid, op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; Baumann,
Basler Kommentar, n. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP
I, n. 7 ad art. 71), rispettivamente con una mancata diminuzione degli attivi o
un mancato aumento dei passivi.
L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive, poi, che il
giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un risarcimento
quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il
reinserimento sociale dell’interessato.
55. Nel suo
scritto del 5 marzo 2013 (doc. CARP XXXI), il PP ha potuto chiarire che, in
definitiva, sono ancora posti sotto sequestro valori per fr. 298'308.55 + fr.
181'297.20 + fr. 376.83 + CAD 61'202.29.
L’importo provento dei
reati per i quali A. _______ viene ora condannato è di fr. 4'990'375.- (tenuto
conto del cambio medio €/FRS di
1.60 del gennaio 2000 e dei fr. 410'000.- già restituiti, di cui al punto n.
1.2. AA).
Di conseguenza il
risarcimento compensatorio a favore dello Stato - sulla cui legittimità non
occorre addentrarsi, visto l’adempimento dei presupposti summenzionati - può
essere quantificato in arrotondati fr. 4'455'311.- (tenuto conto di un tasso di
cambio medio attuale CAD/FRS 0.90).
56. Come
accennato, per l’imputato, il provento delle vendite delle PPP no [...], [...],
[...] e [...] (fondo base [...]) del Comune di [...], che hanno generato al
netto di due cartelle ipotecarie (fr. 170'000.- e fr. 224'000.-) un ricavo di
fr. 479'006.15, dev’essere riconosciuto di spettanza della società I ACPR 8 in fallimento e va pertanto assegnato a quest’ultima.
La richiesta non può essere
accolta, poiché non sussistono gli estremi per poter procedere in tal senso.
Dall’analisi degli eventi
che hanno portato alla vendita degli appartamenti ed al sequestro del provento
emerge in effetti in maniera lampante come, a seguito anche di mancanze da
parte dell’Ufficio Fallimenti di [...], no DI 1, non vi sia in questa sede
nessuna possibilità di dissequestrare tale importo e reintegrarlo nella massa
fallimentare della società.
A suo tempo, nell’ambito
del procedimento penale a carico di A. _______, la Procuratrice pubblica, con provvedimento di sequestro 14 settembre 2006, giusta i combinati
previgenti art. 161 cpv. 1 CPP-TI e 59 cifra 1 e 2 CP, aveva disposto, fra
l’altro, il blocco a Registro fondiario delle suddette PPP intestate a I ACPR 8
(AI 222).
In seguito, quest’ultima, è
stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del distretto di
Lugano del 3 marzo 2010 a far tempo dal 4 marzo 2010.
A. _______ risulta a
Registro di commercio del Canton Ticino tutt’ora iscritto come presidente e
amministratore della predetta succursale.
La situazione debitoria al
3 settembre 2010 della ACPR 8 è indicata nello scritto di pari data inviato
dall’Ufficio fallimenti di [...] all’allora magistrato titolare dell’inchiesta (AI
667).
Come già esposto, in
precedenza, nel corso del 2007-2008, le PPP no. [...], [...], [...] e [...], di
pertinenza della società ACPR 8 in fallimento, sono state vendute, a trattative
private, per il tramite del difensore dell’imputato, previo assenso del
Procuratore pubblico nonché delle allora parti civili ed hanno fruttato fr. 479'006,15
al netto delle cartelle ipotecarie (cfr. AI 372; 374; 405; 411; 470; 477; 478;
479; 482; 483; 488; 499; 500; 503; 508; 512; 517; 526; 538; 552; 554; 637; 639;
653; cfr. anche doc. CARP XLVIII e LVI).
Nell’ambito del
procedimento penale a carico di A. _______, la ACPR 8 si è costituita parte
civile in data 11 maggio 2010 (AI 636). Ciononostante, essa, attraverso il suo
rappresentante, l’UF di Viganello, quanto meno fino allo scritto del 17 aprile
2013 di cui si dirà in seguito, non ha mai avanzato pretese civili nei
confronti del signor A. _______ e, tantomeno, le ha quantificate. Non risulta,
in particolare, agli atti alcuna rivendicazione di averi di spettanza della ACPR
8 da ripartire fra i legittimi creditori dell’AP ACPR 8 non ancora tacitati.
Con sentenza 19 aprile 2012
la Corte delle assise criminali, al dispositivo n. 5, non ha, di conseguenza,
riconosciuto l’esistenza di pretese civili dell’ACPR 8, come invece ha fatto a
favore di altri AP che hanno quantificato i loro crediti.
La prima Corte, al
dispositivo n. 6, ha rinviato al foro civile ogni altra rivendicazione
risarcitoria dei soggetti costituitisi AP, fra i quali vi è l’AP ACPR 8.
Come visto, i primi giudici,
al dispositivo n. 8, hanno ordinato la confisca di fr. 295'808.55 e di fr.
2'500.-, oltre che dei saldi attivi dei conti di ACPR 11 in liquidazione presso [...],presso Banca [...],di F.2.2. presso Banca [...], devolvendo il
relativo ammontare, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, agli
accusatori privati di cui al dispositivo n. 5.
Pur riferendosi parte del
dispositivo n. 8 agli averi, provenienti al netto dalle alienazioni delle PPP
no. [...], [...], [...]e [...] (cfr. scritto PP 5 marzo 2013: doc. CARP XXXI),
di spettanza (almeno dal profilo formale) dell’AP ACPR 8ACPR 8 non ha
presentato alcun annuncio di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP.
L’unica parte processuale
che ha impugnato il dispositivo n. 8 della sentenza di primo grado è stato A.
_______ il quale ha chiesto che i ricavi degli appartamenti della ACPR 8 siano
confiscati a favore del fallimento medesimo e dei suoi creditori.
Ora, legittimate a
ricorrere contro una decisione sono le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382
cpv. 1 CPP). Tale interesse presuppone che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende
impugnare (Mini in Codice di procedura penale (CPP) Commentario, Zurigo 2010,
ad art. 382, n. 5, pag. 706 e seg.; Schmid Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 382, n. 2, pag. 737 e ad art. 399, n. 2,
pag. 769 s; Lieber in Kommentar Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),
Zurigo 2010, ad art. 7 ss, pag. 1843 ss). La lesione deve pertanto toccare la
persona o il patrimonio del postulante (Mini in op. cit., ad art. 382, n. 7,
pag. 707). L’appellante deve avere un proprio interesse all’annullamento o alla
modifica della decisione che intende contestare.
La violazione
dell’interesse di un altro soggetto giuridico è insufficiente a costituire una
legittimazione ad agire (DTF 131 IV 191, consid. 1.2.1 con riferimenti).
La decisione in merito alla
sussistenza di un interesse ad impugnare attiene alla ricevibilità e non alla
fondatezza nel merito del ricorso stesso (Calame in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 382, n. 2 s., pag. 1723 s.).
Nel caso in questione, a
prescindere dalla relativa fondatezza nel merito della richiesta, spettava
all’AP ACPR 8 vantare un interesse giuridicamente protetto volto a ottenere il
ricavo netto proveniente dalle vendite delle PPP no. [...], [...], [...]e [...].
Essa, tuttavia, non ha a tempo debito impugnato il dispositivo numero 8 della
sentenza di primo grado. Sue eventuali pretese civili sono, pertanto, decadute
limitatamente all’ambito penale.
Irrilevante, già solo
perché tardivo, è lo scritto 17 aprile 2013 con cui l’Ufficio dei fallimenti ha
comunicato al Ministero pubblico di associarsi alla richiesta scritta
dell’imputato volta al dissequestro dei fondi di pertinenza dell’AP ACPR 8
(doc. CARP LX in rel. a doc. CARP LVI).
D’altro canto, A. _______ è
il solo ad aver tempestivamente impugnato il dispositivo n. 8. Tuttavia, egli
non è titolare di un interesse giuridicamente protetto che lo legittimi a
pretendere la suddetta devoluzione a favore dell’AP ACPR 8.
Del resto, questa Corte non
può d’ufficio esaminare la fondatezza nel merito di una questione di natura
civile mai legittimamente sollevata dalle parti.
Ne deriva che, non avendo
queste interposto ricevibile annuncio d’appello contro il dispositivo n. 8,
esso è da ritenersi, per la ACPR 8, passato in giudicato giusta l’art. 437 cpv.
1 lett. a CPP.
La questione sulla
fondatezza giuridica della spettanza all’AP ACPR 8 può, pertanto, rimanere
aperta.
L’appello di A. _______ su
questo punto è irricevibile.
57. In
prima sede il saldo del denaro proveniente dalla vendita degli appartamenti di
cui alle PPP no [...], [...], [...] e [...] (fondo base [...]) del Comune di [...],
di fr. 479'006.15, è stato confiscato (dispositivo n. 8).
La misura non può essere
tuttavia confermata. In effetti possono essere sottoposti a confisca, a norma
dell’art. 69 CP, unicamente gli oggetti che sono stati utilizzati per
commettere un reato o erano destinati ad esserlo, oppure quelli che
costituiscono il prodotto di un reato, se essi compromettono la sicurezza delle
persone, la moralità o l’ordine pubblico.
Giusta l’art. 70 cpv. 1 CP,
inoltre, sono confiscabili i valori patrimoniali prodotto di reato o destinati
a determinare o a ricompensare l’autore di un reato.
Secondo il principio della
specialità, solamente i valori patrimoniali che costituiscono la remunerazione
o il risultato diretto dell’infrazione possono essere confiscati. Se il valore
direttamente ottenuto dall’infrazione principale è una cosa mobile o immobile,
solo questa potrà venire confiscata, ma non eventuali valori sostitutivi. Fanno
eccezione i casi in cui valori patrimoniali destinati alla circolazione (quali
biglietti di banca, divise, chèques, effetti di cambio, o averi in conto) sono
stati trasformati ad una o più riprese in valori analoghi: essi restano
confiscabili fintanto che il loro movimento può essere ricostruito in maniera
certa e documentata, cioè finché sussiste una traccia documentale (“Papierspur”,
“paper trail”; Madleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la
confiscation pénale et de la créance compensatrice, in PJA 2007, pag. 1376
segg., III A 3).
Nel caso specifico, gli
appartamenti in questione erano in possesso della società ACPR 8 già da molto
tempo prima della commissione dei reati e non vi è traccia alcuna che indichi
che possano costituire un provento di reato ai sensi di legge ed essere di
riflesso sottoposti a confisca penale.
Essi erano tuttavia di
proprietà di una persona giuridica riconducibile al prevenuto e possono
pertanto essere fatti oggetto di un sequestro conservativo a tutela del
risarcimento compensatorio ordinato a favore dello Stato, art. 71 cpv. 3 CP.
Assegnamenti
ai danneggiati
58. La Corte delle assise criminali ha devoluto agli accusatori privati i cui crediti sono stati
riconosciuti il risarcimento compensatorio a favore dello Stato (dispositivo n.
7 della sentenza impugnata).
Questa disposizione è stata
contestata dall’imputato sia in maniera generica, sia come conseguenza della
sua opposizione al risarcimento compensatorio.
59. L’art. 73 cpv. 1 CP prevede che se, a seguito di un crimine o un
delitto, qualcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve
presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il
giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del
risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o
mediante transazione: la pena pecuniaria o la multa (lett. a), gli oggetti e i
beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione dedotte le spese (lett.
b), le pretese di risarcimento (lett. c) o l’importo della cauzione preventiva
prestata (lett. d).
Come espressamente indicato
dal testo della norma, si può procedere in tal senso esclusivamente a fronte di
un’esplicita richiesta del danneggiato. Non d’ufficio.
Al fine di evitare che la persona lesa si possa arricchire
ottenendo, da un lato, il risarcimento del credito cedutogli dallo Stato e,
dall’altro, quello del suo credito personale, l’art. 73 cpv. 2 CP precisa che
l’assegnazione al danneggiato può avvenire solo alla condizione che questi ceda
allo Stato la relativa quota del suo credito.
La
cessione del proprio diritto allo Stato deve essere effettuata dal danneggiato
prima che il giudice statuisca sull’assegnazione ai sensi dell’art. 73 CP. Così
come precisato dal TF, in mancanza di una simile dichiarazione, non si può
procedere all’assegnazione, poiché non esiste alcun mezzo giuridico che
permetta di costringere in un secondo tempo il danneggiato ad effettuarla e
nemmeno è possibile ottenerla per legge (STF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010,
consid. 2.1.).
La massima Corte federale
ha lasciato aperta la questione a sapere se il giudice ha un dovere
d’informazione nei confronti del danneggiato in merito al suo diritto di
ottenere gli assegnamenti di cui all’art. 73 CP, precisando che esso potrebbe
derivare dall’obbligo di assistenza del giudice quando la persona lesa non è
cognita di questioni legali e non è assistita da un avvocato (STF 6B_190/2010
del 16 luglio 2010, consid. 2.1.).
60. Con riferimento al giudizio di prime cure, va rilevato che non vi è
agli atti alcuna richiesta di assegnazione, da parte degli accusatori privati
favoriti dalla devoluzione, prima del dibattimento di fronte alla Corte delle
assise criminali, se non quella formulata dall’avv. RAAP 2 per i suoi clienti
(datata 16 aprile 2012, doc. TPC 58) ma soprattutto che nessuno di essi,
nonostante fossero già a quel momento tutti assistiti da giureconsulti, ha
effettuato la preventiva cessione dei rispettivi crediti allo Stato. Di conseguenza,
al momento dell’emanazione della sentenza qui in disamina, non erano dati i
presupposti legali per decretare la cessione agli accusatori privati.
In vista del dibattimento di secondo grado, per
contro, tutti gli accusatori privati interessati hanno formulato richiesta di
assegnazione, rispettivamente di cessione allo Stato delle loro pretese per gli
importi riconosciuti, colmando in tal modo la lacuna formale. Di conseguenza,
sussistendo ora i presupposti previsti dall’art. 73 CP, è possibile assegnare
loro il risarcimento compensatorio dello Stato.
L’adozione di questa misura, che in prima sede
non poteva essere ordinata, non rappresenta ora una violazione del divieto
della reformatio in peius, poiché la posizione del prevenuto non viene in alcun
modo peggiorata, non mutando per lui nulla se le pretese di risarcimento e i
valori confiscatigli vengono attribuiti alle vittime dei suoi reati piuttosto
che allo Stato.
61. Con
riferimento al dissequestro dei fondi PPP [...] e PPP [...]del fondo base [...]
RFD del Comune di [...], è richiamata la decisione 20 agosto 2012 di questa
Corte, con cui è stato accertato il passaggio in giudicato della seguente parte
del dispositivo n. 9 della sentenza qui impugnata:
“E’ ordinato il
dissequestro dei fondi fol. PPP [...]e PPP [...]del fondo base [...]RFD di
Lugano in favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano affinché proceda alla loro
realizzazione.”,
nonché dell’obbligo, in
prima linea, di soddisfacimento dei creditori ipotecari con gli importi
realizzati. Preso atto che la realizzazione delle due particelle è avvenuta
poco prima del dibattimento d’appello e del fatto che alla scrivente Corte non
è stata (incomprensibilmente) più fornita alcuna informazione da parte dell’UE
di Lugano, è in questa sede unicamente necessario determinarsi circa la
destinazione dell’eventuale eccedenza, che deve essere sottoposta a sequestro
conservativo a tutela del pagamento del risarcimento compensatorio a favore
dello Stato e, in seconda battuta, proporzionalmente devoluta a favore degli
accusatori privati le cui pretese di risarcimento sono state riconosciute.
Tassa
di giustizia e spese procedurali
62. Visto l’esito dei loro appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3
CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti
nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle spese procedurali di cui alla
distinta spese della sentenza impugnata sono accollati all’imputato in ragione
di tre quarti, mentre il restante quarto è posto a carico dello Stato.
Gli oneri relativi al procedimento d’appello,
consistenti in fr. 3’500.- per tassa di giustizia e fr. 4’500.- a titolo di
spese sono pure posti a carico del prevenuto in ragione di tre quarti, mentre
il restante quarto è addebitato allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non si riconoscono agli accusatori privati
ripetibili per il procedimento d’appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 220
e segg., 268, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
2, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 138, 158, 251 CP;
nonché, sulle
spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di A.
_______ è parzialmente accolto.
2.L’appello del procuratore pubblico è respinto.
3. Di conseguenza,
ricordato che
i punti 2, 6, 10 e 12 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in
giudicato
A. _______
è dichiarato autore colpevole di:
3.1. appropriazione
indebita aggravata
siccome commessa nella sua
qualità di gerente di patrimoni,
per
avere,
in
più occasioni, a Lugano,
nel
periodo agosto 1998-marzo 2005
allo
scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto
agendo per il tramite della
società di gestione patrimoniale ACPR 11, nel frattempo dichiarata fallita
dall'allora Commissione federale delle banche, di cui era amministratore unico,
agendo di fatto quale dominus dirigenziale ed operativo della società,
impiegato indebitamente
valori patrimoniali a lui affidati da clienti, segnatamente:
3.1.1. in relazione al cliente
titolare delle relazioni [...], [...], [...], [...]e [...], che, nel periodo
aprile 1989/ dicembre 1996, gli aveva affidato in gestione averi patrimoniali
al netto dei rimborsi pari ad un controvalore di fr. 6'931'441.44, investiti:
- in prestiti fiduciari alla
società F.6.6., in relazione al quale il cliente ha riportato la perdita
integrale dell'investimento per un controvalore di fr. 2'114'936.65;
- in prestiti obbligazionari
ordinari e convertibili emessi dalla società F.1.1.;
- nell'acquisto delle PPP [...]e
[...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 8, acquisendo in
proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai
certificati azionari della società ACPR 8 n. 15 e n. 21;
- nell'acquisto delle PPP [...]e
[...], detenute a titolo fiduciario dalla società ACPR 8, acquisendo in
proprietà le cartelle ipotecarie gravanti in Il rango la PPP [...]di nominali fr. 180'700.- e la PPP [...]di nominali fr. 224'000.-, oltre ai
certificati azionari della società ACPR 8 n. 15 e n. 21;
- nell'acquisto di azioni
della società F.8.8., dal valore azzerato a seguito del fallimento della
società;
- in investimenti fiduciari
presso diverse banche;
3.1.1.1. nel periodo agosto 1998 -
gennaio 2000, distratto il rimborso che spettava al titolare delle predette
relazioni di complessivi fr. 1'029'566.-, relativo al prestito obbligazionario
1994-1999 F.1.1. pervenuto sui conti della ACPR 11 (fr. 983'114.- il 31 luglio
1998 sul conto 259.721.016 rubrica Raccolta e fr. 46'452.- il 10 agosto 1998
sul conto n. 101'059 della Banca [...]), utilizzando i fondi distratti nella
misura di fr. 670'869.50 per rimborsare altri clienti e, per la parte restante,
per far fronte al pagamento di spese della ACPR 11;
3.1.1.2. in data 21 maggio 2003
venduto il certificato azionario n. 86 di 312 azioni F.1.1. di proprietà del
titolare delle suddette relazioni alla [...]per Il prezzo di fr. 600'000.-,
incassato a contanti, danneggiando il patrimonio del cliente almeno per tale
importo;
3.1.2. nel gennaio 2000, messo
a pegno indebitamente presso la Banca [...] a garanzia di un credito lombard di
fr. 2'960'000.- concesso a ACPR 11, il deposito titoli di quest'ultima,
composto per il 95% da azioni [...], detenute a titolo fiduciario per conto
della cliente M.D., ritenuto che, a seguito del deterioramento della situazione
finanziaria di ACPR 11, il 9 ottobre 2000 la Banca [...] ha escusso il pegno,
vendendo le 26'000.- azioni Tiscali della suddetta cliente, danneggiando in tal
modo il patrimonio della cliente per almeno € 837'746.35,
atteso che, nel marzo 2005,
la cliente ha percepito un risarcimento parziale di fr. 410'000.-;
3.1.3. nel corso del mese di
luglio 2000, poiché ACPR 11 presentava sorpassi rispetto al valore di anticipo
sul credito lombard di cui al dispositivo n. 3.1.2., e la Banca richiedeva garanzie supplementari, indebitamente messo a pegno le seguenti cartelle
ipotecarie di proprietà di clienti, depositate fiduciariamente presso ACPR 11:
- cartella ipotecaria lI
grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella Ipotecaria Il
grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il
grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
danneggiando in tal modo i
clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;
3.1.4. il 19 dicembre 2000,
mediante convenzione sottoscritta con la cliente M.D., che vantava un credito
nei confronti di ACPR 11 per il rimborso di 26'000 azioni [...](messe
indebitamente a pegno dall'accusato nelle circostanze descritte al dispositivo
n. 3.1.2.), 2000 azioni [...]e 1000 azioni [...], indebitamente messo a pegno
le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a titolo
fiduciario presso ACPR 11:
- cartella ipotecaria II
grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella ipotecaria 11
grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il
grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]dei Comune di [...])
danneggiando in tal modo i
clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio;
3.1.5. il 10 marzo 2005,
mediante convenzione sottoscritta con [...]a garanzia di un mutuo di fr. 1'000'000.-
(utilizzato nella misura di fr. 410'000.- per il risarcimento della cliente
M.D. nelle circostanze indicate al dispositivo n. 3.1.2.), indebitamente messo
a pegno le seguenti cartelle ipotecarie di proprietà di clienti, depositate a
titolo fiduciario presso ACPR 11:
- cartella ipotecaria II
grado di fr. 224'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
- cartella ipotecaria II
grado di fr. 143'890.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella 598 del Comune di [...])
- cartella ipotecaria Il
grado di fr. 170'000.- di proprietà del cliente [...]gravante la PPP [...](fondo base particella [...]del Comune di [...])
danneggiando in tal modo i
clienti, rispettivamente mettendo in pericolo il loro patrimonio.
3.1.6. nel corso dell'anno
2000, distratto le liquidità dei clienti [...]e [...]per complessivi fr.
733’017.-, ritenuto che, durante l'interrogatorio del 28 agosto 2002
dell'accusato davanti all'allora PG Marcellini dipendente dalla denuncia
presentata dai clienti, nell'intento di occultare le malversazioni, egli ha
dichiarato falsamente che i fondi sarebbero stati depositati su un conto
intestato a ACPR 11 presso UBS SA, versando agli atti il falso estratto
bancario descritto al punto n. 4.5;
3.1.7. il 29 gennaio 2003,
venduto alla [...]per il prezzo di fr. 286'000.-, incassato a contanti, il
certificato azionario n. 60 di 143 azioni della F.1.1. di proprietà dei
seguenti clienti:
- per 40 azioni di F.5.5.
-
per 12 azioni di [...]
-
per 91 azioni di [...]
danneggiando in tal modo il patrimonio dei
clienti;
3.1.8. il 1° dicembre 2003,
venduto alla [...]per il prezzo di fr. 350'000.-, incassato a contanti, il
certificato azionario n. 87 di 180 azioni della F.1.1. di proprietà dei
seguenti clienti:
- per 100 azioni di F.5.5.
-
per 27 azioni di [...]
-
per 39 azioni di [...]
-
per 14 azioni di [...]
danneggiando
in tal modo il patrimonio dei clienti;
3.2. appropriazione
indebita
per avere,
in più occasioni, a Lugano,
nella sua qualità di
amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10, per il tramite
delle società di cui era azionista unico, amministratore e dominus dirigenziale
ed operativo, ovvero di ACPR 11 (decretata fallita il 27 aprile 2005),
rispettivamente di F.4.4. (dichiarata fallita il 13 giugno 2008) e F.2.2. (decretata
fallita il 9 settembre 2010),
allo scopo di procacciare a
sé e alle predette sue società un indebito profitto,
impiegato indebitamente
valori patrimoniali a lui affidati, segnatamente:
3.2.1. nel periodo 2002 -
ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi fr. 36'347.- a
lui affidate dai comproprietari del condominio ACPR 9 per il fondo di
rinnovamento,
3.2.2. nel periodo 2005 -
ottobre 2009, per aver distratto gli anticipi sulle spese condominiali,
corrisposti dai comproprietari del condominio ACPR 9 per complessivi fr.
89'048.-, destinandoli nella misura di fr. 37'985.- a favore di ACPR 11, nella
misura di fr. 18’273.- a favore di F.4.4. e per la parte restante a favore di F.2.2.,
3.2.3. nel periodo 2002 -
ottobre 2009, per aver distratto somme di denaro per complessivi fr. 79'733.-
versate dai comproprietari del condominio ACPR 10 per il fondo di rinnovamento,
impiegando in tal modo indebitamente la somma complessiva di fr.
205'128.-, di cui fr. 125'395.- in danno del condominio ACPR 9 e fr. 79’733.-
in danno del condominio ACPR 10;
3.3. amministrazione
infedele aggravata,
siccome commessa per
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
3.3.1. nella sua qualità di
amministratore unico e dominus dirigenziale ed operativo di ACPR 11, obbligato
per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei clienti che
avevano affidato in gestione i loro fondi, ripetutamente ed intenzionalmente
violato i suoi doveri, danneggiando in tal modo il patrimonio dei seguenti
clienti:
3.3.1.1. nel corso del mese di agosto 1999, impartito
istruzioni affinché F.1.1.
trasferisse l'importo di fr. 650'000.- relativo
al rimborso del prestito obbligazionario 1994 - 1999 F.1.1. al cliente [...], che non aveva partecipato all'investimento ma che vantava una pretesa
di risarcimento nei suoi confronti come indicato al punto n. 3.1.1., malgrado
il rimborso spettasse ai seguenti clienti investitori: [...]per fr. 58'710.-, [...]
per fr. 16'774.-, [...] per fr. 10'484.-,
[...] per fr. 33'548.-, [...] per fr. 113'225.-,
[...] per CHF 291'451.-, [...] per
fr. 4'194.-, [...] per fr. 65'000.-, [...] per fr. 23'065.- e [...] per fr.
33'549.-, danneggiando in tal modo il loro
patrimonio per le somme indicate;
3.3.2. nella sua predetta
qualità di amministratore del condominio ACPR 9 e del condominio ACPR 10,
obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi patrimoniali dei comproprietari,
ripetutamente ed intenzionalmente violato i suoi doveri di amministratore,
danneggiando in tal modo il patrimonio dei proprietari dei due condomini,
segnatamente,
3.3.2.1. nel periodo 2007-2009,
indebitamente compensato spese condominiali dovute da condomini alla comunione
dei comproprietari ACPR 9, contabilizzando le poste come debito della società ACPR
9, dichiarata fallita il 3 marzo 2010, ovvero:
- indebitamente compensato spese condominiali per fr. 19'016.50,
dovute al condominio dalla comproprietaria [...], con interessi dovuti
dall'accusato A. _______ alla di lei madre [...], in relazione a due finanziamenti
di complessivi fr. 1'170'000.- da questa concessigli nella primavera 2005,
- indebitamente
compensato spese condominiali per fr. 11'528.85, dovute al condominio dal
comproprietario [...][...], con importi di natura fiscale da lui anticipati per
conto della società ACPR 9 al momento dell'acquisto della sua unità di PPP,
- tra il 20 gennaio
2009 e il 24 settembre 2009, compensato senza valida causa, spese dovute dai
condomini [...], [...]e [...]per complessivi fr. 19'850.20,
arrecando al condominio ACPR
9 un pregiudizio patrimoniale di fr. 50'395.55.-;
3.3.2.2. nel periodo 2006 -
ottobre 2009, indebitamente compensato spese condominiali, dovute dal condomino
[...] alla comunione dei comproprietari ACPR 10, con interessi dovuti
dall'accusato A. _______ sui due finanziamenti descritti al punto n. 3.3.2.1.,
contabilizzando le poste come debito della società ACPR 9, arrecando un
pregiudizio al condominio di fr. 97'494.-, stante l'intervenuto fallimento
della società debitrice;
3.3.2.3. nel periodo 2007 -
ottobre 2009, intenzionalmente omesso di intraprendere tutte le misure idonee a
salvaguardare il patrimonio del condominio ACPR 9, in relazione al mancato pagamento delle spese condominiali per fr. 58'381.- da parte della società
ACPR 8, in particolare omettendo di far iscrivere, nei termini di legge, le
ipoteche legali sulle unità condominiali di proprietà della suddetta società,
arrecando un pregiudizio al condominio ACPR 9 di CHF 58'381.-, stante
l'intervenuto fallimento della società,
causando
in tal modo un pregiudizio di complessivi fr. 206'271.-, di cui fr.
108'777.- in danno dei condominio ACPR 9 e fr. 97'494.- in danno del condominio
residenza ACPR 10;
3.4. Falsità in documenti
per avere,
nelle indicate circostanze
di tempo e di luogo,
al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona, rispettivamente di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto,
formato, rispettivamente
fatto formare documenti falsi, abusato di altrui firme autentiche per formare
documenti suppositizi, nonché attestato o fatto attestare in documenti,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,
oltre ad aver fatto uso dei
suddetti documenti, a scopo di inganno, segnatamente per avere:
3.4.1. in data che non ha
potuto essere accertata,
allo scopo di occultare le
malversazioni messe in atto ai danni della parte civile titolare delle
relazioni [...], [...], [...], [...] e [...],
allestito la falsa
attestazione a firma M.P.P., datata 23 ottobre 1992, con la quale figurava che
il cliente, in urto con la verità, dava scarico a ACPR 11 per l'attività svolta
"anche sulla base del mandato a Voi affidato a mezzo F.3.3.",
consegnando la suddetta
falsa attestazione durante l'interrogatorio dell'8 settembre 2005 a supporto della sua falsa dichiarazione, secondo la quale il cliente avrebbe chiuso la sua
posizione, mentre il cliente lo stava rincorrendo da anni nell'intento di
ottenere il rimborso dei suoi averi;
3.4.2. a Lugano, nel bilancio
31 dicembre 2004 e nel bilancio intermedio 1° gennaio 2005 - 11 marzo 2005
della ACPR 11 nell'intento di occultare il sovraindebitamento della società e
la pronuncia del fallimento di quest'ultima (poi decretato in data 27 aprile
2005 dall'allora Commissione federale delle Banche), intenzionalmente omesso di
riportare nei suddetti bilanci i crediti di cinque clienti investitori,
patrocinati dall'avv. [...], per complessivi USD 611'466.-, che erano stati
riconosciuti con sentenza 31 agosto 2004 della Il Camera Civile del Tribunale
di Appello;
3.4.3. allo scopo di occultare
le malversazioni di cui ai punti n. 3.2.1. e n. 3.2.3., fittiziamente allibrato
la voce "fondo di rinnovamento" nei bilanci dal 2002 al 2009
del condominio ACPR 9, nonché nei bilanci dal 2002 al 2009 del condominio ACPR
10;
3.4.4. a Lugano,
fatto allestire e
sottoscritte, nella sua qualità di amministratore del condominio ACPR 9, le
ricevute datate 28 novembre 2006, 19 settembre 2007 e 17 febbraio 2008,
attestanti in urto con la verità, l'avvenuto pagamento di spese condominiali
relative all'appartamento n. 22 del periodo 2° trimestre 2006-2009;
3.4.5. il 29 agosto 2002,
durante l'interrogatorio davanti all'allora PG Marcellini, nell'ambito del
procedimento penale aperto a suo carico su denuncia 27 febbraio 2002 delle
parti civili titolari delle relazioni [...]e [...],
a scopo di inganno, segnatamente nell'intento di occultare le
malversazioni sub. 3.1.6. e suffragare la sua falsa dichiarazione, secondo la
quale gli averi patrimoniali delle suddette parti civili sarebbero stati
depositati su tale conto e bloccati dalla Pretura del Distretto di Lugano
nell'ambito di una procedura civile aperta tra ACPR 11 e terzo soggetto,
prodotto agli atti del procedimento il falso estratto dell'UBS SA datato 31
dicembre 2001, relativo al conto n. della ACPR 11, attestante un saldo fittizio
di fr. 1'800'001.90, mentre a quella data il conto della società si trovava in
dare per l'importo di fr. 1.90;
3.4.6. a Lugano e Berna, il 25
settembre 2002,
fatto uso, a scopo di
inganno, di documenti falsi,
segnatamente trasmesso
all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro i
seguenti documenti falsi:
- falso estratto al 31
dicembre 2001 della [...], del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un
saldo fittizio di fr. 6'628'689.76;
- falso estratto al 31
dicembre 2001 della [...], Vaduz, del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un
saldo falso di fr. 1'502'948.36;
- falso estratto al 31
dicembre 2001 della [...], del conto n. intestato a ACPR 11, attestante un
saldo fittizio di fr. 1'634'445.-;
- falso estratto al 31
dicembre 2001 di UBS SA, relativo al conto n. della ACPR 11, attestante un
saldo fittizio di fr. 1'800'001.90;
3.4.7. a Lugano,
fatto allestire e sottoscritto, nella sua qualità di amministratore del
condominio ACPR 10, le ricevute datate 28 novembre 2006, 19 settembre 2007 e 17
febbraio 2009, attestanti in urto con la verità, l'avvenuto pagamento di spese
condominiali relative agli appartamenti n. 1, 2 e 3 del periodo 2005-2009.
4. A. _______ è
prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata per i fatti
descritti al punto n. 3.1.1. dell’AA, per intervenuta prescrizione del reato.
5. A. _______ è
condannato:
5.1. Alla pena detentiva di
2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 31 giorni (dal 23
marzo al 22 aprile 2010).
5.2. Al pagamento in favore
dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 4'455'311.-.
6. L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
7. Sono riconosciute le seguenti
pretese risarcitorie degli accusatori privati:
·
fr. 195'833.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2004 per i titolari della relazione [...];
·
fr. 2'694'566.- oltre interessi al 5% dal 10
agosto 1998 su fr. 1'029'566.-, dal 21 maggio 2003 su fr. 600'000.- e dal 1.
agosto 1998 su fr. 1'065'000.- per il titolare delle relazioni [...], [...], [...],
[...], [...];
·
fr. 540'028.- per il titolare della relazione [...];
·
fr. 192'989.- per la titolare della relazione [...];
·
fr. 234'172.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2008, oltre a fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del condominio ACPR 9;
·
fr. 177'227.- oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2009, oltre fr. 6'000.- per spese legali per la Comunione dei comproprietari del Condominio ACPR 10.
§ dalle pretese risarcitorie dei
titolari delle relazioni [...]e [...], dovranno essere dedotti gli importi da
essi incassati con la vendita ai pubblici incanti dei fondi fol PPP [...]e PPP [...]del
fondo base [...]RFD di Lugano, avvenuta nel mese di maggio 2013.
Per ogni ulteriore pretesa
di questi e degli altri accusatori privati, essi sono rinviati al competente
foro civile.
8. E’
ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento del risarcimento
compensatorio a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente
sentenza, dell’importo di fr. 476'006.15, oltre eventuali interessi di deposito
ed al netto delle spese, importo attualmente depositato in parte sul conto n.
del Ministero Pubblico presso Banca [...]e in parte sul CCP del Tribunale
d’appello, corrispondente al residuo della vendita degli appartamenti della
società ACPR 8.
Tali importi di denaro,
previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, sono assegnati agli
accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 della presente sentenza in
proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese
legali.
9. E’ ordinato il
sequestro conservativo a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio
a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza del
restante denaro e dei titoli sequestrati al prevenuto o alle sue società,
attualmente depositati presso i conti postali e bancari del Ministero pubblico,
rispettivamente sul conto n. presso la Banca [...]intestato a ACPR 11, e conto
n. di F.2.2. in liquidazione presso la Banca [...].
Tali beni, dopo la loro
realizzazione, e gli importi di denaro, sono assegnati, previa copertura delle
tasse e delle spese di giustizia, agli accusatori privati indicati al
dispositivo n. 7 di questa sentenza in proporzione ai rispettivi crediti base,
senza computo di interessi e spese legali.
10. E’ ordinato il
sequestro conservativo, a garanzia del pagamento del risarcimento compensatorio
a favore dello Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza,
dell’eventuale eccedenza della realizzazione dei fondi fol. PPP [...]e PPP [...]del
fondo base [...]RFD di Lugano, dopo soddisfacimento dei creditori ipotecari.
Tale importo di denaro,
previa copertura delle tasse e delle spese di giustizia, è assegnato agli
accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 della presente sentenza in
proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese
legali.
11. E’ mantenuto il
sequestro conservativo su tutti gli altri beni ed oggetti sequestrati, indicati
nell’atto d’accusa, ivi compresi in particolare le cartevalori, nonché le opere
d’arte e i mobili, a garanzia del risarcimento compensatorio a favore dello
Stato di cui al dispositivo 5.2. della presente sentenza.
Il ricavato della loro
realizzazione che può essere destinato alla copertura del menzionato
risarcimento compensatorio, dovrà essere assegnato, previa copertura delle
tasse e delle spese di giustizia, rispettivamente di realizzazione, agli
accusatori privati indicati al dispositivo n. 7 di questa sentenza in
proporzione ai rispettivi crediti base, senza computo di interessi e spese
legali.
12. Gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 3’000.- e nelle
spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono
posti a carico di A. _______ in ragione di tre quarti, mentre per il restante
quarto sono accollati allo Stato.
13. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 3'500.-
- altri disborsi fr. 4’500.-
fr. 8’000.-
sono posti a
carico di A. _______ in ragione di tre quarti, mentre per il restante quarto
sono addossati allo Stato.
Non si
assegnano ripetibili.
14.Intimazione a:
-
-
-
-
-
-
15. Comunicazione a:
- Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio
della migrazione, servizio
contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il Presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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