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Decisione

17.2012.85

Condanna per i reati di rapina, danneggiamento, furto d'uso e lesioni semplici. Concorrenza tra i reati di rapina e lesioni semplici. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di furto d'uso. Crite

22 ottobre 2012Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i due

appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il

16 ottobre 2012, durante il quale:

- il procuratore

pubblico appellante ha postulato l’accoglimento del suo gravame e quindi

l’aumento della pena comminata a 3 anni e 6 mesi di detenzione, richiamando ed

approfondendo le motivazioni esposte nel suo allegato del 25 giugno 2012;

- l’accusatore

privato ha rivendicato la reiezione dell’appello dell’imputato e la conferma

della condanna di prima sede;

- l’appellante

AP 1 ha invocato l’accoglimento dell’appello che lo concerne, ribadendo le

richieste e le motivazioni formulate con la relativa dichiarazione, concludendo

con la domanda in via principale di una modifica della pena in 30 mesi di

detenzione, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5

anni e 6 da espiare.

ritenuto

Potere

cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento

dei fatti

1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le

sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora

possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3

lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e

l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune

parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza,

eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art.

399 cpv. 3 e 4 CPP).

L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario

mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di

diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono

sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una

giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398,

n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario,

Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto

dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la

possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove

unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora

esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende

Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a

questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti

impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di

cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti

nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio

giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura

penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag.

766).

2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio

della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio

secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto

quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato

(art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui

fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova

materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo

l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori,

anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti

e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o

dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo 2010, ad art 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag.

49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5,

pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.

10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti

all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono

oggetto di prova.

3.In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405

consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di

fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione

condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro

valutazione d’insieme, una

conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a

edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non

può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non

univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e

sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più

indizi - cioè fatti certi - che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che

l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere

ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 inc.6P.37/2003 consid. 2.2.).

4.Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il

giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione

delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon

volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,

invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte

riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di

un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli

elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza

essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di

prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33

consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio

della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei

mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio,

maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di

quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010

inc.6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc.6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc.

6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento

unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo

approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op.

cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5,

pag. 23; Hofer, in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare

conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc.6B_10/2010) -

il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc.6P.218/2006), nel senso sopra

indicato.

5. Il principio della presunzione d’innocenza

- garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II

e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione

dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle

prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie

più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale

probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul

modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008,

inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002,

consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il

giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il

semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa

valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al

giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una

convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.

Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione

schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e

il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d;

STF 29.07.2011 inc.6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 200,8 inc.

6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1;

STFdel 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del

19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar,

StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur

schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13,

pag. 81; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag.

73).

L’accusato e i suoi precedenti penali

6. AP 1 è nato il 7 ottobre 1980 a __________ città in cui ha sempre vissuto e in cui risiedeva anche al momento dei fatti. Egli è

cittadino serbo, è celibe, non ha figli e vive ancora con i genitori.

Secondo

le dichiarazioni da lui rese a verbale il 12 gennaio 2012 (AI 48, pag. 7),

confermate al dibattimento d’appello, la sua formazione scolastica, interamente

effettuata a __________, si limita agli 8 anni di scuola elementare ed ai 4 di

scuola media, avendo egli abbandonato al primo anno la facoltà di management e

design. A 17 anni ha iniziato a lavorare con il padre come piastrellista;

dapprima solo durante i finesettimana ed in seguito, dopo aver lasciato la

scuola, quale attività principale, seppur non a tempo pieno, per 4 o 5 anni.

A

questa Corte AP 1 ha affermato che, pur non frequentando più la facoltà

universitaria, è rimasto iscritto alla stessa sino ad oggi e che è sua

intenzione riprendere gli studi.

Sempre secondo le sue dichiarazioni, egli, con il suo lavoro

riusciva a guadagnare tra i € 500.- ed i € 1'000.- al mese. Di questi, una

parte era destinata al contributo per le spese di vitto e alloggio versato ai

genitori.

Come

rilevato dai primi giudici, dai timbri apposti sul suo passaporto (AI 47, all.

2) si può desumere come egli abbia effettuato numerosi viaggi in Europa, che

egli ha dichiarato essere riuscito a permettersi approfittando della sua

condizione di studente, facendo capo a voli low cost e ad ostelli della

gioventù.

Agli

inquirenti ha confessato di aver maturato debiti di gioco con strozzini per €

17'000.-, lievitati col tempo, a causa dei tassi d’interesse elevati, a €

70'000.- (AI 48, pag. 7).

Il

prevenuto non ha precedenti penali in Svizzera.

Non

così all’estero. Infatti, dalla documentazione trasmessa alla Corte delle

assise criminali (doc. TPC 5) risulta che:

-

il 15 marzo 2003 il Tribunale del quarto distretto di __________ lo ha

condannato alla pena di due anni di detenzione per il tentato furto di

un’automobile;

-

il 1. dicembre 2006, il Tribunale del secondo distretto di __________ lo

ha condannato a 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per

falsificazione di documenti personali;

-

l’8 marzo 2010, il Tribunale del primo distretto di __________ lo ha

condannato alla pena di un anno e sei mesi di detenzione, sospesi

condizionalmente per 5 anni, sempre per falsità in documenti personali.

A proposito di questi reati egli ha

commentato:

“Confermo

quanto indicato al punto 2 della sentenza, precisando:

- non

so spiegare perché ho tentato quel furto nel 2003, si è trattato in sostanza di

una bravata. Dopo il fermo, nel 2003, ho scontato due mesi di carcere

preventivo.

- riguardo

la prima condanna per falsificazione di documenti, preciso che era riferita al

ritrovamento nel mio appartamento di una carta d’identità falsificata. Non l’ho

falsificata io e non ne ho nemmeno mai fatto uso. Non so neppure il motivo per

cui quella carta si trovava nel mio appartamento.

- ho

invece poi falsificato una carta d’identità (e per questo sono stato condannato

l’8 marzo 2010) per evitare di entrare in carcere perché volevo rimanere

accanto a mio padre che si era ammalato. Preciso che ho apposto sulla carta

d’identità di un mio amico la mia fotografia: in questo consisteva la

falsificazione. Il giudice che mi ha interrogato ha capito le mie motivazioni

tanto che mi ha permesso di scontare la condanna che mi era stata inflitta il

1° dicembre 2006: dopo solo due giorni di carcere sono stato liberato con il

solo obbligo di presentarmi giornalmente in polizia e firmare un documento.” (verbale del dibattimento d’appello, pag.

2).

La

rapina e le circostanze del fermo

7. Non

essendo i fatti contestati in quanto tali, gli stessi possono essere esposti

facendo capo alla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado, pag. 8

segg.:

Alle ore 09.20 di venerdì 21

ottobre 2011 è stata segnalata alla centrale di polizia di __________ una

rapina in corso presso la gioielleria ACPR 1, in cui due uomini a volto coperto

sarebbero riusciti a scassinare la vetrina del negozio e ad impadronirsi di

numerosi orologi di lusso, fuggendo poi in direzione di __________.

Gli agenti di Polizia si sono

messi in cerca dei fuggiaschi, avvistandone uno - il qui accusato - mentre

correva sul lungolago in direzione di __________ e procedendo al suo arresto.

Il correo è invece riuscito a fare perdere le sue tracce e a tutt'oggi non è

stato possibile procedere al suo arresto, né ad un'identificazione certa.

L'imputato, pur ammettendo le sue

responsabilità, si è limitato a non contestare l'evidenza dei fatti.

Come meglio si dirà, egli ha in

sostanza dichiarato di essere stato costretto a rendersi autore di tale rapina

in quanto debitore con asseriti usurai serbi di circa € 70'000.-.

L'inchiesta, facilitata dalla

disponibilità delle immagini dell'impianto di videosorveglianza della

gioielleria rapinata e, per quanto riguarda la concitata fase della fuga, di

quelle di un filmato fatto da un passante con il proprio cellulare, ha

consentito di ricostruire lo svolgimento dei fatti descritto ai considerandi

che seguono.

Verso le ore 09:15 del 21 ottobre 2011 l'imputato, accompagnato da un correo che l'accusato afferma di conoscere solo come N., è

entrato nella gioielleria ACPR 1 sita ai n. __________. L'accusato, come

risulta dalle immagini della videosorveglianza, ha subito tentato di sbloccare

il dispositivo di apertura dell'armadio contenente gli orologi esposti in

vetrina, senza però riuscirci, anche perché disturbato dall'intervento di una

delle impiegate, accorsa per opporre resistenza. II prevenuto ha vinto la

resistenza della malcapitata spingendola violentemente a terra e ha preso a

forzare l'armadio in questione utilizzando una leva di ferro di quelle che si

usano per il montaggio dei pneumatici. In questo frangente è però sopraggiunto

dal negozio adiacente, pure di pertinenza di ACPR 1, il titolare della

gioielleria, ACPR 2, che ha affrontato i correi con l'intento di interromperne

l'azione.

Dopo una breve colluttazione, in

cui ACPR 2 è stato colpito al volto con la leva utilizzata dall'accusato e gli

è inoltre stato spruzzato in viso dello

spray al pepe, l'imputato e il correo si sono dati alla fuga con 26

orologi di lusso del valore complessivo denunciato di fr. 506'800.-. I due sono

dapprima fuggiti a piedi in direzioni diverse, convergendo poi su __________, dove avevano parcheggiato la motocicletta

Aprilia recante la targa di controllo , sottratta in data imprecisata, ma successiva

al 17 ottobre, a G.M..

Gli autori non sono tuttavia

riusciti a fuggire in moto, sia per un difetto tecnico del veicolo (che in

parole povere si è ingolfato), che per l'intervento di alcuni passanti, oltre

che dello stesso ACPR 2, che aveva inseguito i rapinatori in fuga sino in via __________.

Anche la colluttazione avvenuta in

via __________, in cui gli autori sono

di fatto stati scalzati dalla moto, è stata in parte immortalata da un

telefonino. Di rilievo il fatto che ACPR 2 è quanto meno riuscito a strappare

all'accusato la borsa contenente la refurtiva, che si è sparsa a terra.

Inoltre, è bene evidenziata la violenza alla quale l'accusato ha fatto ricorso,

in particolare sferrando pugni a terze persone ma soprattutto colpendo ACPR 2

con un potente calcio al volto, sferratogli quando questi già si trovava a

terra.

Nonostante

l'intervento dei passanti, gli autori, in questo caso effettivamente inseguiti

"dall'offeso e dalle grida del popolo" (art. 99 cpv. 2 vCPP), sono

riusciti a fuggire a piedi salendo per via __________. Giunti all'altezza

dell'intersezione con via __________,

i correi si sono divisi, "N." ha imboccato via __________ ed è

riuscito a far perdere le sue tracce, mentre che l'accusato all'altezza del

numero civico 19 di via __________ si

è gettato nel giardino dell'abitazione sottostante, fratturandosi tre costole

nella caduta. Dal giardino, egli ha spaccato il

vetro della finestra che dà sul vano delle scale dello stabile di via __________

ed è penetrato nell'edificio. Da qui egli è entrato nell'appartamento di D.M. che,

udito il trambusto, aveva aperto la porta per uscire a vedere. Compreso che

l'appartamento non aveva altre uscite, l'accusato è tornato sui suoi passi,

sino al giardino. Da li egli ha scavalcato la recinzione e si è calato sul

retro di uno stabile di __________. Dopo aver scavalcato un ulteriore cancello,

egli ha proseguito la fuga lungo __________, in direzione di __________. Egli è

però stato notato da una passante, che ha informato la polizia di come egli

avesse imboccato via __________, levandosi inoltre gli abiti che indossava,

gettandoli in un cestino, e fingendo, grazie alla tenuta sportiva che indossava

sotto gli abiti tolti, di essere uno sportivo intento a fare dello jogging. Gli

agenti, grazie a questa informazione, hanno concentrato le ricerche, riuscendo

a fermare l'accusato nei pressi del __________.

Considerandi

II prevenuto, tradotto presso il

commissariato di Polizia di __________, ha subito dichiarato di avere agito in

conseguenza di minacce ricevute in Serbia in conseguenza di debiti contratti

con degli usurai. Egli avrebbe ricevuto in

prestito denaro per giocare d'azzardo, accumulando perdite sino a €

17'000.-, a fronte dei quali, nell'arco di

pochi mesi, gli sarebbe stata chiesta la restituzione di € 70'000.-. Stante

l'impossibilità per lui di restituire tale importo, gli sarebbe stato

detto che per ripianare il proprio debito egli avrebbe dovuto fare un "lavoro" per queste persone. Qualora

non avesse accettato, la sua famiglia sarebbe stata oggetto di ritorsioni, e a

tale proposito sarebbero state formulate velate minacce concernenti la sorella

del prevenuto, all'epoca incinta. In questa situazione, l'accusato si sarebbe

pertanto piegato al volere dei suoi creditori. AP 1 ha così descritto i termini della sua accettazione

dell'offerta e del viaggio verso __________, dove avrebbe poi incontrato

l'asserito N. (AI 47, all. 5, verbale 3 novembre 2011, pag. 3):

Visto il debito che

avevo con questa persona a __________, ho accettato

la proposta offertami, ovvero quella di

andare a __________ per commettere

un reato. Il debito sarebbe così stato

azzerato.

Mi é stato quindi dato un numero telefonico di

una persona di __________ che avrei dovuto contattare una volta giunto a __________.

Arrivato a __________ il mercoledì 19.10.2011 attorno alle 08:00, per mezzo dell'autobus da __________, ho chiamato questa persona a __________ alla quale

dovevo dire quando sarei arrivato a __________. Ricevevo istruzioni per poter

incontrare una persona a __________

che mi avrebbe aspettato nei pressi della stazione ferroviaria di __________, mi

diceva come era vestita questa persona, che aveva capelli castani corti e che si chiamava N.”.

Secondo

l'imputato, sarebbe stato N. l'organizzatore della rapina, o quanto meno la persona delegata a dargli le

istruzioni del caso (Al 2, verbale

dell'accusato 21 ottobre 2011 avanti al PP,

pag. 2):

Quando mi sono incontrato con N. mercoledì lui

mi ha spiegato tutto, nel senso che mi

ha già detto che avremmo derubato una

gioielleria in centro ma senza specificarmi quale

(non mi ha detto il nome ma mi ha detto che c'era

scritto "cambio" e che era

piccola). Mi ha detto che ci saremmo

trovati venerdì mattina in cima a via __________. Il

mio compito era quella di entrare nella gioielleria e di aprire la vetrina, il

retrostante armadio di legno mentre N. avrebbe

fatto da palo stando accanto a me. ln seguito

saremmo fuggiti utilizzando una moto preventivamente

posteggiata in fondo a via __________, saremmo poi

saliti in via __________ dove

lui sarebbe proseguito con la moto mentre

io avrei dovuto prendere le mie cose, recarmi

in stazione e lasciare il territorio”.

Sempre N. gli avrebbe indicato di

dormire all'addiaccio in una zona boschiva nella zona del __________ -

l'imputato ha mostrato il luogo agli inquirenti, che non hanno trovato traccia

del sacco a pelo e di altri oggetti che il prevenuto afferma di avervi lasciato

(cfr. Al 36) - e ancora N., e non lui, avrebbe proceduto al furto della

motocicletta, sottratta dopo il 17 ottobre pressa l'abitazione di G.M., in via __________”

(sentenza impugnata, pag. 8-10).

Le

conclusioni della Corte di prima istanza

8.

I

giudici di prime cure non hanno creduto all’accusato ed hanno ritenuto le sue

giustificazioni strumentali, poiché miranti a ridimensionare il suo ruolo e le

sue responsabilità:

In primo luogo, la

Corte non ha creduto nemmeno per un secondo che l'imputato avrebbe agito

siccome costretto da terze persone. Infatti, secondo una comune logica che deve

valere anche in ambito delinquenziale, non si capisce per quale motivo colui (o

coloro) che credesse di avere identificato nella gioielleria in questione un

buon obiettivo, ovvero il luogo adatto per effettuare una rapina con cui

conseguire un ragguardevole bottino (e infatti in pochi secondi l'accusato ha

preso mezzo milione in orologi), sprecherebbe l'opportunità, spendendo

oltretutto del denaro per effettuare il tentativo, delegando l'esecuzione ad un

dilettante, quale l'accusato afferma di essere, agente oltretutto solamente

perché minacciato, e quindi ancor meno convinto del da farsi.

Sempre seguendo il

medesimo ragionamento logico, non è dato di capire in tale ipotesi per quale

motivo "N.", a dire dell'accusato un serio professionista (o quanto

meno agente su base volontaria), avrebbe accettato di compiere una rapina,

mettendo perciò a repentaglio quanto meno la propria libertà, accompagnandosi

ad un correo operante solamente in quanto costretto a farlo.

Ad

ogni buon conto, le immagini

smentiscono nel modo più assoluto la versione del prevenuto.

In occasione della

rapina egli risulta infatti avere assunto il ruolo principale, che ha svolto

senza denotare incertezze o scrupoli di sorta, introducendosi senza esitazione

nella gioielleria, rompendo con forza l'armadio contenente gli orologi e usando

la violenza contra coloro che avevano deciso di opporsi al

furto. E' semmai "N.'' ad avere avuto in quell'azione un ruolo secondario,

essendosi limitato a sorvegliare l'esterno della gioielleria, intervenendo poi

per respingere ACPR 2 con lo spray al pepe. Nemmeno la ripresa del tentativo di

fuga in moto in via __________

accredita la versione

dell'accusato, che agisce con lucidità, senza panico, respingendo coloro che

tentano di fermarli, e sferrando quindi anche un violento calcio al volto di ACPR

2, colpo pericoloso e del tutto gratuito, ciò che ben difficilmente un povero

studente con il vizio del gioco costretto a fare una rapina avrebbe sferrato.

Altrettanto risibile è

l'affermazione di non avere conosciuto le generalità del correo (che gli

inquirenti avrebbero nel frattempo identificato e il cui nome non sarebbe

"N."). Risulta dalla versione dell'accusato che i correi si sarebbero

incontrati mercoledì 19 ottobre mentre che è certo (perché un teste ricorda il

singolare dettaglio dei pantaloni dei rapinatori modificati per essere aperti

lateralmente) che essi hanno effettuato un sopralluogo in centro nel corso

della giornata di giovedì. Ergo, i correi, come è logico, hanno trascorso

assieme parecchio tempo prima dei colpo. Ora, anche nella denegata ipotesi che,

come afferma l'accusato, i due si fossero conosciuti solo nell'occasione,

parrebbe del tutto impossibile che due cittadini stranieri che hanno l'altro

come unica compagnia non abbiano parlato tra loro, quanto meno della loro

provenienza e delle rispettive famiglie.

Ammesso pertanto che AP

1.

ben sapeva con chi ha effettuato la rapina, la mancata indicazione delle

generalità del correo deve essere intesa come volontà da parte sua di

proteggerlo, rifiutando ogni collaborazione agli inquirenti, il che è beninteso

lecito ma non vale all'accusato alcun beneficio ai fini della commisurazione

della pena.” (sentenza impugnata, considerandi 7-10).

In diritto, la prima Corte ha ritenuto:

pacifico che

l'accusato e il suo correo sono autori colpevoli di rapina giusta l'art. 140

cifra 1 CP, durante la quale è stata intenzionalmente danneggiata la vetrina

d'esposizione degli orologi, commettendo così anche il reato di danneggiamento

ex art. 144 cpv. 1 CP. II prevenuto durante il tentativo di

fuga, in via __________, ha inoltre brutalmente percosso ACPR 2 con

un violento calcio al volto, ciò che è costitutivo di lesioni semplici ai sensi

dell'art. 123 cifra 1 CP. II danneggiamento di parte degli orologi

sottratti non è invece stato voluto dal prevenuto, ragione per cui egli deve

essere prosciolto dalla relativa imputazione, facendogli difetto l'aspetto

soggettivo del reato,

Inoltre, avendo

l'accusato quanto meno guidato la moto rubata lungo via __________ la mattina del 21 ottobre (ciò che egli ha ammesso di avere fatto), egli

è autore colpevole di furto d'uso, avendo egli necessariamente saputo che,

nella per lui migliore delle ipotesi, si trattava di veicolo rubato dal suo

correo.”

(sentenza impugnata,

considerando 11).

9.

Sulla scorta di queste considerazioni, i primi giudici hanno così

giustificato la pena di tre anni di detenzione comminata:

AP 1 ha commesso una

spregiudicata rapina nel cuore di __________ con sfrontatezza e rara

determinazione criminale, spostandosi appositamente dalla Serbia per venire in

Svizzera al preciso scopo di delinquere. Egli ha agito con un correo, il che

accresce la potenzialità criminale, ed ha premeditatamente mirato ad un bottino

importante, pari ad oltre fr. 500'000.-, razziando una gioielleria posta in

pieno centro città. L'obiettivo della rapina non è certo stato casuale, ma era

al contrario stato identificato prima della partenza dalla Serbia. Anche a __________

il prevenuto si è dimostrato organizzato, effettuando ripetuti sopralluoghi

prima di agire, avendo cura di non lasciare traccia della sua venuta (la Corte

non crede che egli abbia pernottato all'addiaccio) e pianificando anche

dettagli come la disponibilità dello spray al pepe o i pantaloni levabili a

strappo, così da potere modificare l'abbigliamento in pochi attimi. La pericolosità

sociale di questo comportamento é manifesta, cosi come palese è la gravità

soggettiva della colpa di chi percorre migliaia di chilometri appositamente per

venire in Ticino a compiere una rapina. Oltre che di rapina giusta l'art. 140

cpv. 1 CP e contestuale danneggiamento, l'accusato è anche autore colpevole di

furto d'uso, ma soprattutto di lesioni semplici, per avere, dopo avere perduto

la refurtiva, sferrato con gratuita cattiveria un calcio al volto di ACPR 2,

atto suscettibile, per la violenza del colpo e per averlo inferto a persona già

a terra, di avere conseguenze ben più gravi di quelle che ha avuto. Le lesioni

non sono assorbite dalla rapina, essendo state commesse in un diverso,

successivo contesto. II fatto che il Procuratore pubblico abbia erroneamente

inserito la descrizione di queste lesioni al punto 1 dell'atto d'accusa, quello

sulla rapina (cfr. pag. 3), per poi ripetersi al punto 4 dell'atto di accusa,

nulla muta al fatto che dal profilo del diritto sostanziale si tratta di due

distinti ed indipendenti reati, per i quali il prevenuto deve essere punito con

l'aggravamento della pena da infliggere per il più grave reato di rapina.

La gravità soggettiva

della colpa dell'accusato è notevole. Già si è detto della inusitata intensità

del proposito criminale, si rileva inoltre come egli sia pluripregiudicato,

essendo da ultimo stato condannato nel 2010 con pena sospesa per 5 anni, ciò

che non lo ha minimamente trattenuto dal delinquere nuovamente per brama di

denaro facile, avendo egli semplicemente optato per nuovi lidi in cui

commettere il più grave reato (rispetto ai precedenti) di rapina. L'accusato ha

32.

anni, motivo per cui nulla può rivendicare per il motivo dell'età. Egli non

ha minimamente collaborato con gli inquirenti, ai quali ha raccontato il falso,

mentendo anche in occasione del processo. Ha confessato solo ciò che non poteva

negare, ragione per cui anche da questo punto di vista nulla concorre a

mitigare la sua colpa. II carcere preventivo è stato breve, limitato a 84

giorni, trascorsi i quali egli ha chiesto di essere posto in espiazione

anticipata della pena. In definitiva, l'accusato risulta privo di attenuanti

per il suo agire; fatta salva una certa comprensione per il fatto che dovrà

espiare la sua pena lontano da casa. Tutto considerato, la Corte ha ritenuto

adeguata alla grave colpa la pena detentiva di 3 anni, con computo del carcere

preventivo sofferto.

La Corte ha negato la parziale sospensione condizionale della

pena inflitta al AP 1.

Rilevato come egli sia

stato condannato nel 2010 alla pena detentiva di 18 mesi, egli potrebbe avrebbe

potuto beneficiare della sospensione condizionale parziale solo in presenza di

condizioni particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP), che qui non

ricorrono. La difesa ha tentato di contestare l'applicabilità del disposto in

questione, sostenendo che la condanna a 18 mesi inflittagli a __________ nel 2010

sarebbe esorbitante secondo i parametri elvetici. Potrà anche essere, ma la

Corte rileva che sarebbe bastata una condanna a 6 mesi per rendere applicabile

in danno del condannato l'art. 42 cpv. 2 CP e che alla terza condanna, la

seconda per il medesimo reato, una sanzione di 6 mesi (sospesi) per falsità in

documenti non parrebbe eccessiva nemmeno secondo i criteri di commisurazione

vigenti in Svizzera.

II percorso di vita

recente del prevenuto dimostra un'escalation di attività criminale che non

lascia presagire nulla di buono per il futuro. Più volte avvisato in passato

con pene detentive sospese, l'ultima volta con un periodo di prova di 5 anni,

prova evidente delle perplessità che già all'epoca si nutrivano a __________

sulla sua prognosi, AP 1 è ricaduto

delinquendo pesantemente in pieno periodo di prova. Non solo non sussistono

condizioni particolarmente favorevoli, ma la sua prognosi è in realtà chiaramente negativa.”

(sentenza impugnata,

considerandi 14 e 15).

Sulle pretese dell’accusatore privato e sulle

confische, infine, non essendovi contestazioni da parte dell’accusato, i primi

giudici hanno quantificato il danno subito da ACPR 1 in fr. 54'072.75, hanno

riconosciuto fr. 1.- quale risarcimento simbolico del torto morale subito da ACPR

2, hanno disposto la confisca degli oggetti sequestrati ed hanno mantenuto il

sequestro conservativo sulle somme di denaro sequestrate a garanzia del

pagamento di tasse e spese di giustizia e della devoluzione a favore degli

accusatori privati.

Appelli di AP

1.

e del procuratore pubblico

10.

Con

il suo appello AP 1 invoca il suo proscioglimento dai reati di furto

d’uso e lesioni semplici, e chiede, di conseguenza, una riduzione della pena a

30.

mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni

e, in via subordinata, che la pena da espiare non sia superiore a 20 mesi.

In modo particolare evidenzia come la

condanna per lesioni semplici debba essere revocata perché i fatti relativi

alle stesse sono già stati ritenuti dall’accusa per la fattispecie di rapina.

Per quanto concerne il furto d’uso, il proscioglimento si impone, ritenuto che

il suo assistito non sapeva e non poteva sapere che la moto era stata rubata

dal correo. Di conseguenza, è necessario operare una sensibile riduzione della

pena. La stessa è pure giustificata dalle modalità di esecuzione della rapina,

di certo non eseguita da scaltri professionisti senza scrupoli, ma piuttosto,

almeno per quanto concerne AP 1, da una persona inesperta e spaventata che ha

fatto ricorso alla violenza poiché in preda al panico e con la sola intenzione

di assicurarsi la fuga. Pure influente sulla commisurazione della pena è il

fatto che egli ha agito poiché l’usuraio al quale si è rivolto per ottenere in

prestito i soldi, gli ha imposto, ricorrendo anche alle minacce contro i

famigliari, di liberarsi del debito eseguendo il furto degli orologi. A ciò si

aggiunga che l’imputato ha collaborato con la giustizia, arrivando addirittura

a fare, in sede di appello, il nome del mandante, nonostante i rischi che un

simile atto potrebbe comportare per la sua famiglia. Egli ha anche dimostrato

con atti concreti di voler cambiare vita e di essere una persona degna di

fiducia. In carcere ha seguito dei corsi di inglese ed italiano e ha

partecipato a laboratori pratici di lavoro con il vetro.

La richiesta di pena, con la quale egli

auspica il riconoscimento della sospensione parziale, non è a suo dire ostacolata

dalle condanne penali subite in Serbia, poiché le pene comminate per reati

commessi sono esageratamente elevate e sproporzionate rispetto ai criteri

elvetici, così che i principi di cui all’art. 42 CP non trovano applicazione.

Il procuratore pubblico, dal canto suo, ha

postulato l’accoglimento del suo appello incidentale e, dunque, l’aumento di

ulteriori 6 mesi della pena detentiva comminata al prevenuto in prima sede.

Lesioni semplici

11.

A

mente del prevenuto, il reato di lesioni semplici è consumato da quello di

rapina, per cui egli ne deve essere forzatamente prosciolto.

La Corte delle assisi criminali, come sopra

illustrato, ha ritenuto che il calcio al volto di ACPR 2 non debba considerarsi

assorbito dalla rapina, poiché esso è stato inferto in un diverso, successivo

contesto.

12.

Giusta

l’art. 140 cifra 1 CP, si rende colpevole di rapina chiunque commette un furto

usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla

vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

Le lesioni semplici, siano esse colpose o

intenzionali, sono consumate dal reato di rapina nella misura in cui esse sono

funzionali alla stessa, ovvero servono alla sottrazione della cosa e sono

dirette contro coloro che, almeno potenzialmente, potrebbero difendere il

possesso sull’oggetto del reato e rappresentare un ostacolo alla sua

commissione (cfr. STF 6S.283/2002 del 26 novembre 2002, consid. 2, nella

quale il principio è illustrato in relazione al concorso tra la rapina ed il

reato di sequestro ex art. 183 CP: “…autrement dit, il n'y a absorption que

si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP

ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre

infraction“; cfr. pure DTF 133 IV 297, per la concorrenza con la presa

d’ostaggi, art. 185 CP; Niggli/Riedo in Basler Kommentar

Strafrecht II, 2 edizione, Basilea 2007, ad art. 140, n. 172 e ivi citati

riferimenti; Trechsler, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo

2008, ad art. 140, n. 26).

La rapina

in quanto tale deve considerarsi conclusa con la concretizzazione del furto

(Niggli/Riedo, op. cit., ad art. 140 n. 160). Il furto, dal canto suo, è

realizzato quando il possesso di cui all’art. 139 CP, cioè il possesso altrui

sulla cosa - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il

potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della

vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - viene troncato

e ne viene creato uno nuovo a favore dell’autore (DTF 132 IV 110 consid. 2.1.).

Nel caso

che ci occupa la rapina ai danni della ACPR 1 si è conclusa quando i due correi

hanno lasciato il negozio e sono scappati via. Al più tardi a quel momento, in

effetti, essi hanno sostituito il possesso del titolare della gioielleria con

il loro, cioè è in ogni caso in quell’istante che i due sono entrati in

possesso degli orologi rubati.

Che

l’evento, in quanto reato penale, possa considerarsi dunque a quel punto

ultimato (“vollendet”) è fuori da ogni dubbio. Il fatto che il titolare

del negozio abbia inseguito i malviventi non modifica in alcun modo questa

conclusione poiché non conferisce continuità al crimine in questione.

D’altronde

che tra la prima fase, cioè quella della rapina vera e propria, e la seconda,

durante la quale Hijazi è stato violentemente colpito al volto, vi sia una

chiara cesura è dimostrato dal fatto che la vittima era stata distanziata da

entrambi i lestofanti, che si erano, almeno da lei, messi al sicuro. Se poi

hanno potuto essere nuovamente raggiunti è solo perché essi non sono stati in

grado di far ripartire la moto e perché dei passanti si sono coraggiosamente

messi sulla loro strada.

I danni fisici riportati a seguito del calcio

ricevuto su via __________ dall’accusatore privato non sono, pertanto,

assorbiti dal reato di rapina.

Le

lesioni attestate dai referti medici di cui al doc. 40 RPG, alcune delle quali

sicuramente riconducibili alla colluttazione avvenuta su via __________, costituiscono

lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.

Sulla censura specifica sollevata dalla difesa,

secondo cui non sarebbe possibile una doppia condanna per gli stessi fatti,

ritenuto che l’accusa ha descritto l’episodio del calcio già nel reato di rapina,

è sufficiente osservare che, se ciò poteva essere vero con riferimento all’atto

d’accusa, non lo è certamente in relazione al dispositivo della condanna di

prima sede, poiché in esso, nella descrizione dei fatti nei quali è stato

identificato il reato di rapina, non è più stato incluso quanto avvenuto in via

__________.

Non vi è, pertanto, nessun doppione.

Ciò posto, l’appello del prevenuto deve essere,

su questo punto, respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Furto

d’uso

13.

AP 1

contesta la sua condanna per furto d’uso, asserendo che non sono realizzati i

presupposti soggettivi del reato, poiché egli è sempre stato all’oscuro del

fatto che la motocicletta fosse stata rubata.

A mente dei primi giudici,

come riportato in precedenza, la condanna si giustifica, per contro, per il

fatto che l’accusato ha guidato il veicolo precedentemente sottratto a G.M. e

per quello che egli deve, per forza, avere saputo che si trattava di un veicolo

rubato dal correo, se non addirittura - lascia intendere la sentenza - da lui

stesso (sentenza impugnata, consid. n. 11).

14.

Secondo

l'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne

uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo,

sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L’oggetto

dell’infrazione deve essere un veicolo a motore, ritenuto che, non proteggendo

l’art. 94 LCStr la proprietà, non è determinante stabilire se esso appartenga

ad altri o meno. E’ così ipotizzabile che persino il proprietario stesso possa

essere autore di furto d’uso (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR,

Berna 2007, ad art. 94, n. 6 e n. 20: ad esempio la società di leasing, oppure

il datore di lavoro che finanzia integralmente un veicolo lasciato a libera

disposizione del dipendente).

Il

comportamento perseguito consiste nel sottrarre un veicolo a motore. Anche in

questo caso, il termine sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con

quello utilizzato per il reato di furto.

La dottrina e

la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada

sottosta al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova

necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo. Vale la

stessa cosa se l’avente diritto non ha chiuso a chiave il veicolo o persino se

ha perduto le chiavi (Jeanneret, op. cit., ad art. 94, n. 8). L’avente diritto

resta privo, per contro, del possesso del veicolo quando non sa più dove questo

si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad esempio in

una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi abbandonarlo; in

una simile situazione entra in considerazione, invece che l’art. 94 LCStr,

l’art. 137 CP.

La sottrazione

si concretizza, di norma, con lo spostamento del veicolo, ma può anche

consistere nel renderlo inaccessibile all’avente diritto.

La creazione

del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla

manifestazione della volontà di disporre del mezzo.

Dal punto di

vista soggettivo, la commissione del reato presuppone che l’autore sia cosciente

che il veicolo appartiene ad un terzo e, più in generale, che non è autorizzato

a utilizzarlo e che lo sottragga con lo scopo di farne uso.

In questo

contesto è concepibile il dolo eventuale, se l’autore della sottrazione ha

dubbi in merito al fatto di essere o meno autorizzato a fare uso del veicolo ma

se ne appropria ugualmente, accettando il fatto che possa non essere

autorizzato a disporne (Jeanneret, op. cit., ad art. 94, n. 68).

Per quanto

concerne la mera circolazione con un veicolo sottratto (ipotizzabile nei casi

in cui sia stato un terzo a procurare il mezzo a chi vi sale a bordo come

guidatore o passeggero), alcuni autori considerano punibile anche la negligenza

di colui che avrebbe dovuto sapere che il veicolo da lui utilizzato è stato

sottratto, se solo avesse debitamente tenuto conto delle circostanze

(Bussy/Rusconi, CS/CR Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, ad art. 94, n.

1.6

e n. 1.7), mentre per altri - la cui posizione è qui condivisa - lo è

unicamente il dolo diretto (Jeanneret, op. cit., ad art. 94, n. 70).

Nella fattispecie, l’adempimento dei presupposti

oggettivi del reato è incontestabile e incontestata: lo stesso accusato ha

eccepito unicamente l’assenza di quelli soggettivi.

D’altronde, AP

1.

stesso ha ammesso di aver guidato la motocicletta, quantomeno su via __________

sino al luogo in cui è stata parcheggiata prima della rapina (VI 3 novembre

2011, RPG doc. 5, pag. 5) e dal video agli atti, riportante le fasi concitate

davanti all’autosilo, lo si vede prendere i comandi del mezzo e tentare di

ripartire con il correo seduto dietro.

Dubbi non sussistono neppure sul fatto che la

motocicletta sia stata rubata il giorno precedente dal garage dell’abitazione

di G.M. a __________. Certo è, pure, che le targhe sono state levate da quella

del figlio di quest’ultimo, S.M..

Dal punto di vista soggettivo, la tematica è

altrettanto apodittica. In effetti, non è assolutamente credibile la versione

secondo la quale AP 1 non sapeva che la motocicletta fosse rubata. Egli non era

un neofita del crimine e non ha certamente svolto un ruolo da gregario come ha

cercato di far credere, ma è piuttosto una figura centrale nel reato in questione

(come attestato dai filmati e già rilevato dai primi giudici e come diremo

meglio in seguito). Né lui né il correo avevano un legame con __________ o con

il Ticino, tant’è che nessuno dei due conosceva l’italiano (VI A.M. del 25

ottobre 2011, pag. 3, RPG doc. 24: “Appena arrivato a fianco della vettura

che guidavo, il personaggio con il maglione nero e grigio veniva verso di me.

(…) Questi prendeva la portiera e gridava in una lingua a me sconosciuta,

qualcosa che non capivo.”). In un simile contesto, non è pensabile che egli

- se non ha addirittura partecipato al suo furto come, invece, sembrerebbe

logico - non abbia saputo della provenienza dolosa della motocicletta

utilizzata per la rapina, portante targhe ticinesi. Non è concepibile perché il

furto è il solo mezzo con cui una motocicletta con targhe ticinesi possa essere

giunta nelle mani di due stranieri venuti in Ticino unicamente per delinquere.

Al processo

d’appello il prevenuto ha affermato di aver incontrato per la prima volta il

correo “N.”, del quale nulla sapeva, solo al suo arrivo a __________, per poi

rivederlo unicamente pochi istanti prima della rapina. Questi contatti, come

asserito indirettamente dalla difesa, sarebbero stati troppo rapidi e

superficiali per potergli consentire di farsi una chiara idea della persona con

cui aveva a che fare e quindi anche del fatto che la moto non poteva essere

giunta nelle sue mani con atto lecito:

Quando ho accettato M. mi ha spiegato che avrei

dovuto venire a __________ dove avrei incontrato un altro ragazzo che mi

avrebbe spiegato cosa fare. Io non sapevo chi fosse l’altro ragazzo. M. mi ha

spiegato che a __________ avrei incontrato un altro ragazzo di cui mi ha detto

solo il nome - N. - e mi ha detto che, una volta arrivato a __________, avrei

dovuto prendere un taxi e farmi portare alla stazione ferroviaria dietro la

quale questo N. mi avrebbe aspettato. M. mi ha spiegato come N. sarebbe stato

vestito così che io avrei potuto riconoscerlo.

Non so il cognome di N..

L’ho incontrato due giorni prima della rapina. M.

mi ha spiegato cosa avremmo dovuto fare e mi ha tranquillizzato dicendomi che

si sarebbe trattato di un colpo facile. Concluse le spiegazioni mi ha dato

appuntamento per venerdi alle 9’00 in cima a quella che ora so essere Via __________.

In quei due giorni io non ho fatto altro che

girovagare per __________. Ho dormito nel bosco vicino alla stazione, proprio

nel posto che ho mostrato alla polizia. Avevo con me uno Schlafsack: era stato M.

a dirmi di portarlo perché mi aveva detto che non potevo andare in hotel. Non

mi ha spiegato perché, ma io penso che era per evitare di lasciare tracce,

visto che in hotel bisogna lasciare il passaporto. In questi due giorni non ho

mai visto N..”

(verbale del

dibattimento, pag. 3).

Questa versione dei fatti non può essere

considerata veritiera, già solo perché un teste - disinteressato e del tutto

credibile - ha dichiarato di aver visto AP 1 assieme al correo anche il giorno

prima della commissione del reato:

A quel momento ho notato che uno dei due autori

portava dei pantaloni con dei bottoni sul fianco delle gambe. Ho anche visto

che entrambi gli autori portavano dei cappellini. A quel punto mi è venuto in

mente di aver già visto gli autori della rapina il giorno precedente i fatti,

dunque giovedì 20 ottobre 2011, al pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00. Ricordo

che si trovavano all’altezza dell’Ottica __________, dalla parte opposta al

marciapiede, dunque verso il negozio degli orologi Swatch. In quel momento mi

trovavo all’interno del negozio __________e stavo per caso guardando

all’esterno. Queste due persone avevano attratto la mia attenzione per via dei

pantaloni che indossavano. Infatti erano gli stessi del giorno della rapina,

ovvero avevano i bottoni su tutto il fianco della gamba. Anche il giovedì 20

ottobre 2011 portavano i medesimi vestiti. Ricordo che ve ne era uno più alto

dell’altro.”

(VI del 28 ottobre 2011

di J.P.H., pag. 2, AI 23).

I due correi, se non si conoscevano già da prima,

hanno certamente avuto il tempo di farlo in quei giorni. Quantomeno, il

prevenuto ha avuto modo di capire che il compagno non aveva alcuna connessione

con il Canton Ticino e che non parlava la nostra lingua.

Del resto, nessuno, nemmeno una persona che non

ha dimestichezza con la malavita, arriverebbe seriamente a pensare di far capo

a veicoli di sua proprietà o di proprietà di conoscenti consenzienti (che

potrebbero quindi facilmente fornire i suoi dati) per commettere un reato.

Tantomeno uno che, come AP 1, ha dei precedenti penali e si è preparato sin nei

minimi dettagli alla rapina, effettuando dei sopralluoghi, evitando di lasciare

qualsiasi tipo di traccia del suo passaggio in Ticino, portando con sé un

apparecchio Jammer (disturbatore di frequenze) e modificando i pantaloni, sotto

i quali indossava dei vestiti da sport, con dei bottoni laterali al fine di

potersene liberare con un sol gesto.

La tesi secondo la quale l’imputato ha lasciato a

“N.” l’incarico di occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi è poco

plausibile ma, anche se così fosse, non sarebbe sufficiente a sgravarlo dalle

proprie colpe, poiché pure in una simile evenienza è impensabile che egli non

avesse saputo che il veicolo veniva utilizzato all’insaputa e contro la volontà

del suo legittimo proprietario.

Anche su questo punto, pertanto, l’appello

dell’accusato deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Commisurazione

della pena

15.

AP 1

ha sostenuto come a suo avviso la pena debba essere, comunque sia, ridotta a 30

mesi di detenzione, di cui 24 sospesi per un periodo di prova di 5 anni e, in

via subordinata, ad una pena da espiare non superiore ai 20 mesi.

A suo avviso non è stato

sufficientemente tenuto conto del movente, del fatto che tra i due correi non

vi era coesione e nemmeno organizzazione, che egli non aveva intenzione di fare

capo alla violenza ma è stato sopraffatto dalla paura nonché delle conseguenze

di una pena interamente da espiare.

Il procuratore pubblico ha, da parte sua,

postulato un aumento a 3 anni e 6 mesi della pena detentiva, tenuto conto che AP

1.

ha agito in modo organizzato, è venuto dall’estero appositamente per

delinquere, ha preparato il colpo, ha visionato i luoghi, ha predisposto la

fuga e il cambio dei vestiti nonché tenuto conto dei suoi precedenti e del

fatto che ha agito quando era ancora in libertà provvisoria.

La Corte delle assise criminali ha, invece,

deciso, con le motivazioni riprese in dettaglio al considerando n. 6 di questa

sentenza, di infliggere una pena detentiva di 3 anni, interamente da espiare.

16.

Nella

commisurazione della pena bisogna tenere conto di quanto segue.

a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo

faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro

edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi

di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV

10.

consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il CPP federale permette, invece, di censurare

mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento

(art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo

2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schmid, Praxiskommentar, op. cit, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o,

secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di

appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più

soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393,

n. 17, pag. 759; Eugster, in op. cit., ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n.

17, pag. 2622-2623; Mini, in op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur

schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag.

1921; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra,

nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al

riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor

- Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667 - del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato

(Schmid, Handbuch, op. cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art.

393.

cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e

404.

cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che

l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce,

perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di

rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità

(STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente

per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.

4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del

12.

marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d. Giusta

l’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito

con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere.

Chi si rende colpevole di lesioni semplici, è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, art.

123.

cpv. 1 CP, così come lo è chi adempie la fattispecie di furto d’uso, art.

94.

LCStr.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più

reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello

stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più

grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la

metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo

legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, StGB I, Basilea

2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7

e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire

romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 49, n. 78, pag. 506).

17.

Vagliate

le peculiarità oggettive e soggettive dei reati dei quali AP 1 è qui chiamato a

rispondere, in considerazione e sostanziale condivisione delle argomentazioni

dei primi giudici, questa Corte ritiene di poter fare propria la conclusione

secondo cui la pena di 3 anni è, di principio, adeguata.

a. In

primo luogo risulta essere di centrale importanza per la fissazione della pena

appropriata il fatto che ci troviamo qui confrontati con un reato principale,

quello di rapina, commesso in correità con un altro malvivente, che in un sol

colpo ha creato un danno alla gioielleria presa di mira di mezzo milione di

franchi. Neppure la violenza utilizzata per commettere il furto può essere

banalizzata: AP 1 ha dapprima spinto con violenza al suolo una commessa e in un

secondo tempo ha colpito al volto, con un piccolo piede di porco in metallo -

cagionandogli lesioni non indifferenti ma che avrebbero potuto essere ben più

pesanti - il titolare del negozio a cui il compare ha, poi, spruzzato dello

spray al pepe, sempre in faccia. Non ha da essere spiegato nel dettaglio che

simili gesti sono segno tangibile di una brutalità priva di scrupoli.

b. Oltre

a ciò va tenuto conto del fatto che AP 1 è partito dal suo Paese appositamente

per commettere una rapina nel pieno centro di __________, dimostrando nella sua

esecuzione una determinazione criminale, una scaltrezza ed un’abilità che mal

si conciliano con le caratteristiche di un neofita, quale egli ha voluto

dipingersi.

La preparazione del reato è

stata puntigliosa, non di certo improvvisata, quasi professionale:

-

il bersaglio era già stato individuato in

precedenza;

-

i due correi hanno effettuato dei sopralluoghi

che hanno loro consentito di ottimizzare le modalità e i tempi di apertura

della vetrina con gli orologi - procurandosi l’attrezzo necessario (piede di

porco) - nonché della fuga;

-

gli abiti - di entrambi, fatto che esclude la

casualità - sono stati modificati (con bottoni laterali sui pantaloni) e scelti

(indumenti da ciclista, anch’essi simili, se non identici, per tutti e due) in

modo tale da poter effettuare un cambio radicale di vestiti in pochi secondi e

passare inosservati agli inseguitori;

-

i correi hanno preso con sé un apparecchio

disturbatore di frequenze;

-

essi hanno preso con sé pure uno spray al pepe

ciascuno (un secondo è stato rinvenuto nelle tasche dei pantaloni del

prevenuto) con il chiaro scopo di impiegarlo contro le vittime, come poi fatto;

-

è stata utilizzata una motocicletta

precedentemente rubata;

-

i due rei non hanno lasciato traccia del loro

passaggio in Ticino, prova ne è che, se non fosse stato acciuffato, AP 1 non

avrebbe potuto più essere rintracciato, così come è avvenuto per il fantomatico

“N.”. Non è credibile, poiché non suffragato dal minimo indizio e tantomeno

verosimile - tenuto conto della stagione, autunno inoltrato, e dei rischi di

essere individuato durante il bivacco e quindi segnalato alle autorità - che

l’accusato abbia dormito all’addiaccio nel bosco (al sopralluogo non è stata

trovata alcuna traccia del bivacco; inoltre le sue mani al momento del fermo

erano perfettamente curate, fatto che stride con l’affermazione di aver

trascorso delle notti nel bosco, RPG doc. 37). Le macchie di verde sui

pantaloni, cui la difesa ha fatto riferimento, sono, per la loro posizione,

chiaramente riconducibili alla caduta durante la fuga, non di certo all’aver

dormito in un prato.

c. AP

1.

non era assolutamente né un gregario, né un malcapitato costretto a

delinquere dagli strozzini con cui si era indebitato. Egli ha avuto un ruolo di

primo piano nella rapina, come si può facilmente desumere dalle immagini agli

atti: è lui che entra nel negozio e procede a scassinare la vetrina, è lui che

aiuta il correo a liberarsi con la forza del titolare del negozio, è lui che si

mette alla guida della moto quando questa non riparte ed è lui che tiene il

sacco con la refurtiva durante la fuga (cfr. anche foto all. 1 a VI 15 dicembre 2011, RPG doc. 8).

L’accusato ha sempre agito

mantenendo il controllo della situazione, muovendosi con perizia e senza farsi

scrupoli al momento di dover usare la forza contro chi ha tentato di fermarlo,

palesando una chiara indole criminale.

A tal proposito, va rilevato come la sua

versione, secondo la quale egli sarebbe stato costretto a delinquere dal suo

usuraio, non appare assolutamente credibile. In primo luogo perché essa, oltre

a non essere stata suffragata da alcun indizio oggettivo (sarebbe ad esempio

stato sufficiente chiamare uno dei parenti o amici serbi a deporre in tal

senso), proviene da un imputato che non si è fatto scrupoli a mentire neppure

alla Corte d’appello su fatti facilmente verificabili. Si pensi ad esempio a

quanto da lui dichiarato in merito ai pantaloni indossati il giorno della

rapina:

A domanda della presidente rispondo che i

pantaloni che indossavo quel giorno erano miei. Erano pantaloni di moda che io

avevo acquistato a __________. Del resto ho dei pantaloni simili (cioè che si

aprono ai lati) nella mia cella.

(…) Rispondendo alla presidente, preciso che i

pantaloni che indossavo il giorno della rapina erano dei pantaloni jeans con

dei bottoni sui lati. Sotto indossavo una calzamaglia. La indossavo per

proteggermi dal freddo. Precisa di non avere modificato i pantaloni e di averli

comperati così. Precisa di non averli comperati per la rapina, ma semplicemente

come capo d’abbigliamento.”

(verbale del

dibattimento, pag. 4 seg.).

I pantaloni in questione, rinvenuti in un cestino

e depositati presso la Polizia Scientifica, sono stati visionati dalla

scrivente Corte in camera di consiglio. Già al primo colpo d’occhio l’applicazione

dei bottoni a pressione su tutta la lunghezza di entrambi i lati è apparsa

artigianale e posteriore al loro acquisto. Non di certo il frutto di una scelta

stilistica del produttore. L’esame nel dettaglio ha confermato questa

impressione, poiché ha permesso di constatare che le cuciture lungo la parte

dei bottoni sono dapprima state tagliate (lo si nota dalla differenza di colore

tra la parte slavata e quella che si trova di solito all’interno

dell’imbastitura, molto più scura) e poi rifatte in base alle necessità, così

che esse risultano essere diverse da tutte le altre effettuate sui pantaloni,

sia per modalità che per il colore del filo usato. Inoltre anche i bottoni sono

manifestamente differenti dalle altre componenti originali applicate dal produttore,

sulle quali vi è stampata la marca. Infine, un semplice esame del sito internet

di quest’ultimo ha permesso di appurare che esso non propone alcun modello con

i bottoni laterali.

Più in

generale, la ricerca di pantaloni di questo tipo nella rete ha dato esito

negativo.

Questa menzogna, provata, e

quella di cui si è parlato in precedenza, relativa agli incontri con il correo,

minano in maniera sensibile la credibilità dell’imputato.

d. In

merito al reato di lesioni semplici, non si può dimenticare come esso sia stato

compiuto da AP 1 in maniera del tutto gratuita, non necessaria nemmeno

nell’ottica di assicurarsi la fuga e sproporzionatamente violenta, su una

persona che era ormai stata scaraventata al suolo ed era praticamente inerme.

Il rischio che l’esito potesse essere ben più grave delle lesioni

effettivamente riportate è stato più che concreto.

A titolo meramente

informativo va osservato come dal video delle ultime fasi dell’abbandono della

motocicletta per fuggire a piedi, AP 1, proprio dopo aver deciso di correre

via, colpisca o tenti di colpire con un pugno l’anziano signore che li aveva

bloccati.

Pure degno di nota è il

fatto che il correo “N.” non è stato assolutamente aggressivo o violento, ma ha

unicamente cercato di divincolarsi dalle prese e ha, addirittura, accennato a

dei tentativi di calmare l’anziano che si era messo sulla loro strada. Lui sì

che dalle immagini potrebbe sembrare scosso dall’accaduto, se non addirittura

impaurito.

e. Con

riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità ed

illegalità, questa corte non ha, come accennato, elementi per ritenere

quantomeno ipotizzabile la teoria difensiva secondo la quale egli sarebbe stato

costretto ad agire dai suoi creditori. Anzi. La questione appare alquanto

dubbia, oltre per il fatto che il prevenuto ha palesato una certa propensione a

raccontare frottole, anche per la sua determinazione e “professionalità”

nell’eseguire il reato così come emerge in tutta chiarezza dai video agli atti.

A ciò si aggiunga che tale versione è pure irragionevole, poiché non vi sono

motivi razionali per i quali un criminale - quale dovrebbe essere l’usuraio che

in pochi mesi ha fatto lievitare senza battere ciglio un debito di € 17'000.-

sino a € 70'000.- con soli interessi di mora - debba decidere di affidare la

commissione di un furto in una gioielleria/negozio, in una città straniera,

dalla quale è certo riuscire a racimolare una refurtiva importante, ad una

persona che egli conosce solo superficialmente, ma che sa essere certamente

inesperta e debole di carattere come tutti coloro che hanno il vizio del gioco

senza avere la forza finanziaria per far fronte alle perdite. Persona che

oltretutto agisce solo perché minacciata ed è dunque poco determinata. I

rischi, non solo di fallimento dell’operazione, ma anche di arresto degli

autori e, soprattutto, suo, vista la possibilità di risalire al suo nome, sono

troppo elevati.

Inoltre, pur non navigando nell’oro, il reddito

conseguito dall’imputato con il lavoro onesto era sufficiente a garantirgli una

vita decente.

Egli ha così agito

unicamente per avidità.

f. AP 1, poi, ha delinquito avendo alle spalle tre condanne penali e

trovandosi ancora in regime di sospensione condizionale della pena, dimostrando

di non aver tratto insegnamento alcuno dai suoi passati errori.

g. A fronte di simili circostanze, la colpa del prevenuto per il reato

di rapina, può essere considerata almeno mediamente grave.

Di media

gravità è anche quello di lesioni semplici, più per le modalità con cui esse

sono state arrecate (calcio violentissimo al volto di una persona già a terra,

incapace di proteggersi) che, per il risultato ottenuto (cfr. i certificati

medici AI 40, dai quali emerge chiaramente che le ferite più serie sono state

inferte con la spranga di ferro).

La colpa è invece grave per

il furto d’uso, tenuto conto del fatto che la motocicletta è stata utilizzata

per commettere un illecito di indubbia rilevanza.

Preso atto della giurisprudenza in materia di

rapine, tenuto conto di questi presupposti, è così corretto fissare la pena

base per il reato principale in 2 anni e 6 mesi di detenzione. Ad essi vanno

aggiunti 4 mesi per il concorso con gli altri due reati ed altri 2 per aver

agito durante il periodo di prova delle pene decretate dal tribunale serbo.

h. A

favore dell’imputato non sussistono particolari circostanze attenuanti, se non

il fatto che si sia comportato bene in carcere (cosa che ci aspetta

legittimamente da ogni detenuto) ed abbia sfruttato questo periodo per

migliorare le proprie conoscenze linguistiche, nonché quello di avere un datore

di lavoro, la __________, disposto ad assumerlo non appena uscirà di prigione.

Si tratta di circostanze che, seppur positive, non sono sufficienti a

giustificare una riduzione della pena a fronte di atti gravi come quelli in

discusssione. In effetti, sull’altro piatto della bilancia, pesa come un

macigno la constatazione che AP 1 non ha per nulla collaborato con gli

inquirenti e che, nemmeno in ultima sede, ha saputo evitare di mentire alle

autorità giudicanti, limitandosi per il resto a raccontare la verità solo entro

i limiti delle emergenze probatorie oggettive.

i. Contrariamente

a quanto da lui rivendicato, non si può dare alcuna valenza alla rivelazione

effettuata in sede di appello, circa l’identità della persona che egli sostiene

essere il mandante del furto e della quale sino ad allora si era limitato a

dare il nome proprio:

Quell’uomo si chiama M.A. e vive a __________nel

quartiere che si chiama S.N.. In quel periodo quest’uomo usava una Mercedes

berlina di colore scuro. Non so il numero di targa.

Non ho mai fatto il cognome di quest’uomo in

precedenza, in particolare non l’ho detto al procuratore durante l’inchiesta e

nemmeno ai primi giudici perché avevo paura. In particolare avevo paura che lui

mettesse in atto la minaccia che aveva proferito nei confronti di mia sorella

che allora era incinta. Mi aveva detto di immaginare cosa sarebbe successo se

qualcuno avesse colpito mia sorella con dei pugni in pancia, facendole perdere

il bambino.”

(verbale del

dibattimento d’appello, pag. 3).

La confessione

appare innanzitutto tardiva e strumentale, volta unicamente all’ottenimento di

una riduzione di pena. In secondo luogo, essa non rappresenta un gesto concreto

di emendamento e di volontà di collaborare pienamente con la giustizia al quale

poter dare valenza nella commisurazione della pena, poiché, in realtà, come

visto in precedenza, l’accusato ha continuato a mentire impudentemente anche in

sede di appello. In simili circostanze, infine, non solo sorgono fondati dubbi

sull’attendibilità della confessione, ma pure (se essa fosse per improbabile

ipotesi veritiera), sul suo reale scopo.

l. Il

carcere preventivo da lui espiato è stato di 84 giorni, dopo di che è stato

posto in regime di espiazione anticipata della pena, come da lui richiesto.

Quanto al criterio della

particolare sensibilità alla pena dovuto alla distanza del luogo di espiazione

da quello di residenza - innegabili essendo le difficoltà connesse ad una

carcerazione distante dai propri cari - esso ha, in concreto, un peso

estremamente ridotto se non nullo, fermo restando che l’accusato ha

deliberatamente scelto di delinquere in un Paese straniero ed era dunque ben

cosciente che nel caso fosse stato arrestato, avrebbe dovuto pagare le sue

colpe in Svizzera.

Tutto ciò vagliato, si può

concludere per la conferma della pena detentiva complessiva di 3 anni decretata

in prima sede.

18.

Sospensione

condizionale della pena

L’accusato ha postulato la sospensione parziale

della pena detentiva, rilevando come i presupposti della stessa siano nel suo

caso adempiti e come non possa essere applicato l’art. 42 cpv. 2 CP, essendo la

pena comminata dal tribunale di __________ sproporzionatamente elevata al punto

da poter essere considerata lesiva dei principi su cui si fonda il sistema di

diritto elvetico.

Giusta l’art. 42 cpv. 2 CP per un autore che nei

cinque anni prima del reato è stato condannato ad una pena detentiva di almeno

6.

mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Circostanze vagamente

favorevoli non sono sufficienti (STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid.

5). L’adempimento di questo requisito vale anche per una sospensione soltanto

parziale della pena, art. 43 (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1.).

Le decisioni straniere sono parificate a quelle

svizzere fintanto che non contravvengono ai principi del nostro diritto (STF

6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2.; DTF 105 IV 225, consid. 2).

Come già rilevato dai giudici di prime cure, la

questione a sapere se la sanzione di 18 mesi di detenzione inflitta dal

Tribunale di __________ nel 2010 è eccessiva avuto riguardo ai criteri elvetici

può rimanere irrisolta. In effetti, basta per l’applicazione dell’art. 42 cpv.

2.

CP una pena di 6 mesi di detenzione o una pena pecuniaria di almeno 180

aliquote: fosse stato giudicato nel nostro paese, sarebbe stata certamente

applicata una pena di almeno tale durata (o ampiezza) ritenuto che si trattava

della terza condanna penale (la seconda per l’infrazione specifica) e che il

reato in questione era quello di falsità in documenti, avente per oggetto una

carta d’identità ed una patente di guida (anche su questo punto, AP 1 ha

mentito in sede d’appello), punito dal codice penale con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria, art. 252 CP.

La prognosi non solo non appare particolarmente

favorevole, ma è addirittura negativa, considerato che l’imputato ha

manifestato una tendenza criminale in crescita, culminata con un reato pesante

come lo è quello della rapina e che egli ha mentito sino all’ultimo. Il fatto

che egli si sia comportato bene in carcere e che sia riuscito,

intelligentemente, a mettere a frutto il periodo frequentando dei laboratori

professionali e dei corsi di lingue, oltre a quello di avere un potenziale datore

di lavoro pronto a dargli una possibilità, rappresentano certamente degli

aspetti positivi, che lasciano aperto qualche spiraglio per sperare in un

ravvedimento ma non bastano a fondare una prognosi positiva ai sensi del codice

penale.

Tutto ciò ben considerato, la sentenza di primo

grado deve essere confermata ed entrambi gli appelli integralmente respinti.

19.

Tassa di

giustizia e spese

Visto l’esito degli appelli, in applicazione

dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico dell’appellante

degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, mentre quelli

di seconda istanza seguono la rispettiva soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 123, 140 e 144 CP;

94 LCStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

principale, dell’accusato, e quello incidentale, del procuratore pubblico, sono

respinti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi

n. 1.1, 1.2, 2, 3.2., 3.3 e 4 della sentenza 25 aprile 2012 della Corte delle

assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole, oltre che di rapina e di

danneggiamento per i fatti commessi il 21 ottobre 2011 a __________ ai danni del negozio ACPR 1, di:

1.1.1. lesioni

semplici

per

avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in correità con tale “N.”, intenzionalmente inferto pugni e calci a ACPR 2, cagionandogli in tal modo delle lesioni,

e

meglio come descritto nell’atto d’accusa;

1.1.2. furto

d’uso

per

avere, a __________, il 21 ottobre 2011, in via __________, in correità con l’asserito “N.”, fatto uso del motoveicolo Aprilia Pegaso sottratto a G.M..

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

2. Il

condannato, in anticipata esecuzione di pena, è ricondotto in carcere per la

prosecuzione dell’espiazione.

3. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi relativi al procedimento di

prima sede rimangono integralmente a carico del condannato.

4. Gli

oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’000.-

b) altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'200.-

sono posti a carico di AP 1.

5. Gli

oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.-

b) altri disborsi fr.

200.-

fr.

900.-

sono

posti a carico dello Stato.

6. Intimazione

a:

7. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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