17.2012.87
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10 ottobre 2012Italiano25 min
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Numero d'incarto:
17.2012.87
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, CARP
Titolo:
Divieto di sorpasso a destra, in assenza di colonne parallele, quale regola fondamentale della sicurezza stradale. Affinché si configuri un sorpasso non è necessario che il veicolo che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra. Assenza di stato di necessità
CIRCOLAZIONE A DESTRA
INCROCIO E SORPASSO
art. 17 CPS
art. 106 CPS
art. 333 cpv. 7 CPS
art. 35 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 100 cf. 1 LCSTR
art. 8 cpv. 3 ONCS
art. 36 cpv. 5 ONCS
Incarto n.
17.2012.87
Locarno
10 ottobre 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 20 marzo 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 20 marzo 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 9
luglio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 4369/2010 dell’11 ottobre 2010, il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, il 10 gennaio 2010, a __________ sull’autostrada A2, circolato con la vettura Volvo targata alla velocità di 119 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore
munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive
federali in materia, malgrado il vigente limite di 100 km/h, effettuando poi il sorpasso di due veicoli sulla destra.
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 240.- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 7'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
tre anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tassa e spese di
giustizia.
B. Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con sentenza 20 marzo 2012, il giudice della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto
d’accusa, lasciando invariata la pena pecuniaria ivi proposta di 30 aliquote
giornaliere. Egli ha, tuttavia, ridotto l’ammontare di ciascuna aliquota da fr.
240.- a fr. 230.- per un totale di fr. 6'900.-, mantenendo la sospensione
condizionale per la durata di tre anni. Il primo giudice ha pure mitigato la
multa da fr. 1'500.- a fr. 1'400.- cui ha aggiunto tasse e spese di giustizia.
D. AP 1 ha annunciato al dibattimento del 20 marzo 2012 di volere
interporre appello contro tale sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 9 giugno (recte
luglio) 2012, ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dall’accusa di
infrazione grave alle norme della circolazione stradale e, in via subordinata,
la derubricazione del reato a suo carico ad infrazione semplice alle norme
della circolazione stradale, con limitazione della pena ad una multa.
L’appellante non ha presentato istanze probatorie.
E. In data 10 ottobre 2012, assente il procuratore pubblico, è stato
esperito il pubblico dibattimento durante il quale l’imputato e il suo
patrocinatore hanno confermato le richieste di cui alla dichiarazione d’appello
9 giugno 2012.
F. Quanto
ai precedenti penali, AP 1 è stato condannato con decreto di accusa 19 maggio
2006 dello Staatsanwaltschaft del Canton __________ - passato in giudicato - ad
una multa di fr. 760.- per infrazione grave alle norme della circolazione
stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) e con decisione 23 novembre 2007, confermata
dalla sentenza del Tribunale federale del 16 maggio 2008, alla multa di fr.
340.- per infrazione semplice alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1
LCStr) (cfr. PRPEN INC.10.2010.556, AI 8; CARP INC.17.2012.87 doc. 1 e 2).
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante
può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di
prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1
CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo
principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal
cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di
esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13,
pag. 741).
Giusta
l’art 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in
fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime
cure.
Sulla
questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad
un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la
giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori
dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri
dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente
(art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi
probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate
(STF 12 luglio 2012 inc.6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad
art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il
Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
2. Nella sua motivazione scritta d’appello, AP 1 chiede, in via
principale, il proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme sulla
circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr: non contestando l’eccesso di
velocità, egli ritiene che, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo,
Fatti
i fatti a lui addebitati non costituiscono un sorpasso a destra vietato ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC.
Ma anche
nell’ipotesi contraria - sostiene sempre l’appellante - la sua manovra è
comunque lecita poiché configura un avanzamento a destra ex art. 36 cpv. 5
lett. a ONC compiuto, in ogni caso, in uno stato di necessità esimente in
quanto indotto da ripetute brusche frenate delle autovetture antistanti.
In via
subordinata, l’appellante postula la derubricazione del reato ad infrazione
semplice alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 1 LCStr, non
evincendosi dalla manovra da lui compiuta in condizioni di viabilità favorevoli
un’assenza particolare di scrupoli.
2.1. Per il pretore, dal filmato agli atti emerge
che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha eseguito un sorpasso caratterizzato da una
sensibile accelerazione, con manovra di uscita e rientro esplicitamente vietata
dall’art. 8 cpv. 3 ONC, mentre che, dal profilo soggettivo, le sue reali
intenzioni, ossia “quelle di compiere una sola e unica manovra di sorpasso,”
compiendo una “negligenza grave”, si evincono dalla traiettoria e dall’accelerazione
eseguita. Per il primo giudice, il superamento non si giustifica ai sensi dell’art.
36 cpv. 5 lett. a ONC essendo avvenuto quando il traffico era scorrevole, né è
di rilievo che, dopo il sorpasso effettuato dall’appellante, i veicoli superati
si siano spostati sulla corsia centrale. A mente del giudice di prime cure, il
fatto che la vettura antistante a quella dell’appellante abbia ripetutamente
frenato non configura uno stato di necessità esimente, bastando in simili situazioni
mantenere una corretta velocità ed un’adeguata distanza dal veicolo antistante.
Per tutto quanto sopra, il pretore ha respinto la richiesta, avanzata in via
principale dal ricorrente, di proscioglimento in relazione alla manovra di
sorpasso sulla destra (sentenza impugnata, consid. 5.-6., pag. 5-6).
In merito alla richiesta postulata
dall’appellante in via subordinata, ossia di derubricare la fattispecie ad
infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr, il pretore precisa che la manovra
contestata è stata commessa in una situazione di traffico intenso in autostrada
dove normalmente si circola ad alta velocità e rappresenta una seria messa in
pericolo astratta della sicurezza del traffico punibile ai sensi dell’art. 90
cifra 2 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 6).
2.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure
sostenendo di avere eseguito due manovre distinte, ovvero, di avere, dapprima,
superato due veicoli incolonnati sulla sinistra giusta l’art. 36 cpv. 5 lett. a
LCStr e poi, dopo avere percorso un lungo tratto sulla corsia centrale, di
avere effettuato un nuovo sorpasso. Per l’appellante, il filmato registrato
dall’auto inseguitrice della polizia evidenzia come egli si sia, inizialmente,
spostato sulla corsia di centro, poi abbia proseguito la sua marcia per
parecchie centinaia di metri fino a raggiungere un altro utente della strada e,
solo a questo punto, si sia nuovamente portato a sinistra inserendo
l’indicatore di direzione. Egli non ha, pertanto - continua l’appellante - compiuto
un sorpasso a destra, con manovre di uscita e di rientro, vietato dall’art. 8
cpv. 3 ONC.
AP 1, richiamata la DTF 137 IV 326, giustifica,
poi, la sua manovra con l’agire scorretto di due vetture a lui antistanti
restate, a suo dire, a lungo sulla corsia di sorpasso malgrado entrambe le
corsie più lente fossero libere e colpevoli di avere improvvisamente e
ripetutamente frenato davanti al suo veicolo. A detta dell’appellante, il fatto
che le predette vetture siano a loro volta rientrate sulla corsia centrale
renderebbe il reato ascrittogli finanche impossibile. Dal profilo soggettivo,
l’insorgente nega di avere voluto compiere una manovra d’immediato rientro a
sinistra per superare i suddetti veicoli. L’appellante chiede pertanto, in via
principale, il suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme
della circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr (dichiarazione d’appello,
pag. 2-3).
In via
subordinata, chiede la derubricazione della fattispecie ad infrazione lieve ai
sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr: a suo dire, la manovra da lui compiuta nelle
circostanze concrete di traffico denso ma scorrevole, di buona visibilità e di
velocità non eccessiva non denota un’assenza particolare di scrupoli ed assurge,
tutt’al più, a mera contravvenzione (dichiarazione d’appello, pag. 3).
2.3.a) Ai sensi dell’art. 35 cpv.
1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Questa norma
vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso quando un veicolo che
circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella
stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso.
Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo
che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV 192 consid. 2a;
DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006 consid. 3.1).
Il divieto di sorpasso a destra costituisce una
regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo
importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere
confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare,
il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una
grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono
essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo
qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid.
1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3;
STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).
b) In
linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art.
104 CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la
legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro,
l’art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni
previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche
quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione
applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente.
L’art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche
ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente
dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr,
anche la negligenza è punibile.
c) Il
divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L’art. 8 cpv. 3 frase 1
ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e,
all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima
direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non
si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a
veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare
a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid.
4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno
2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare
riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti
possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello
della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale
sussiste una “circolazione in colonne parallele” in autostrada unicamente
qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico.
Prendendo come riferimento la prassi germanica, l’Alta Corte ritiene che per
traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli
parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra,
nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a
con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).
d) L’art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l’art. 18
CP, relativo allo stato di necessità discolpante, suppongono, entrambi, che
l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico
proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti
evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al
futuro, ma è attuale e concreto. L’impossibilità di altrimenti evitare il
pericolo implica una sussidiarietà assoluta, la cui realizzazione deve essere
esaminata in funzione delle circostanze concrete (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4;
DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell’8 febbraio 2007
6S.529/2006 consid. 4).
e) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr
o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della
circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il
rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr).
Dal profilo oggettivo, l’art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione
allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale
della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del
traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento
senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in
caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento
palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e
rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007,
Considerandi
ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e
4.
, pag. 684 seg.).
Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241
consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile
stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è,
perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra
la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è
realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere
fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43
segg.).
2.4
a) Il video acquisito agli atti, effettuato con apparecchio Multavision
installato sul veicolo inseguitore della polizia, ritrae in modo inequivocabile
l’autovettura di AP 1 che esegue un sorpasso a destra. L’appellante, giunto a
ridosso di due autovetture antistanti, inizia la manovra di superamento alle
ore 14.07.00 (minuto 15.06.12, 300.630 m) con uno spostamento in accelerazione dalla corsia di sinistra a quella centrale. Entrambe le predette automobili
sono, di seguito, dapprima affiancate sulla destra per poi risultare in
posizione arretrata rispetto a quella del ricorrente alle ore 14.07.18 (minuto
15.06
, 301.180 m) che rientra infine nella corsia di sinistra alle ore 14.07.24
(minuto 15.06.36, 301.365 m).
Una tale
manovra, in cui la Volvo dell’insorgente ha raggiunto le due vetture che
procedevano meno velocemente nella stessa direzione, si è appaiata alle stesse
sulla destra, per poi proseguire la propria corsa precedendole, integra il
concetto di sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale
federale (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo
2007.
6A_94/2006 consid. 3.1).
La
manovra di sorpasso si è quindi perfezionata già allorquando l’appellante ha
continuato la propria marcia sulla corsia centrale dinanzi alle due automobili.
Ciò è avvenuto, come visto, alle ore 14.07.18 (minuto 15.06.30, 301.180 m).
È invece del tutto ininfluente se e quando egli
si è nuovamente spostato a sinistra, così come irrilevante è il fatto che le
autovetture sorpassate si siano, poi, spostate sulla corsia centrale, essendo
in entrambi i casi già avvenuto il sorpasso a destra e, pertanto, già consumata
l’infrazione all’art. 35 cpv. 1 LCStr. Questa manovra trova, infatti,
compimento anche in assenza di cambiamenti di corsia di chi sorpassa e
indipendentemente dai successivi cambiamenti di corsia di chi è già stato
sorpassato.
b) Né
giova all’appellante invocare l’esecuzione di due distinte manovre. Dal filmato
si evince, in effetti, in modo evidente che si è trattato di un’unica manovra
di superamento, avvenuta senza soluzione di continuità e, per di più, a
velocità superiore ai limiti consentiti dalla legge, la cui durata - una
ventina di secondi - ben si giustifica, come giustamente precisato dal primo giudice,
con il fatto che “le vetture superate sono due e che le stesse procedevano
comunque sia alla velocità prescritta di 100 km/h”.
c) Dal
profilo soggettivo, è indubbio che AP 1 abbia volutamente - con coscienza e
volontà - sorpassato a destra, dopo avere segnalato alle due vetture antistanti,
reiteratamente ma invano, la sua intenzione di farsi strada sulla corsia di
sorpasso. Del resto lo ha ammesso egli stesso durante l’inchiesta:
“ … ho percorso una dozzina di chilometri tentando di poter superare
queste due vetture (ZG e ZH), segnalando la mia intenzione, parecchie volte,
anche con i fari abbaglianti senza nessun successo. Preciso che dopo alcuni
chilometri, quando io segnalavo con i fari di voler superare, l’auto targata ZG
frenava bruscamente e questo per 2 o 3 volte. (…) Temendo che potesse accadere
un incidente, mi sono spostato sulla corsia centrale ed ho aumentato
leggermente la velocità, rimanendo sulla medesima corsia. Dopo circa un
chilometro (come mi viene detto dal verbalizzante che ha visionato il filmato)
raggiungo un’altra vettura dinanzi a me ed ho iniziato una manovra di
sorpasso).”
(MP INC.2010.5107: verbale PP AP 1 10.09.2010, pag. 2, AI 5).
In sede
d’appello, egli ha sostenuto che il presupposto soggettivo non è dato siccome
egli, non voleva tanto sorpassare a destra, quanto evitare il rischio causato
dalle vetture antistanti che, non solo non reagivano alle sue ripetute richieste
di lasciargli strada libera ma, almeno la prima, frenava ripetutamente e senza
motivo.
Così argomentando,
l’appellante confonde movente e intenzionalità. Anche ammettendo che le cose
siano andate così come descritto nel suo racconto (confermato dal teste sentito
al dibattimento di primo grado), è indubbio che AP 1 abbia coscientemente
deciso di immettersi sulla corsia di mezzo per poter superare le due vetture
che lo precedevano: le sue ammissioni che, al riguardo, sono inequivocabili
(cfr. sopra) sono, peraltro, confermate dall’aumento di velocità registrato
dall’apparecchio di controllo (al momento del cambiamento di corsia, egli
circolava a 93 km/h e la sua velocità è aumentata costantemente durante la fase
di superamento fino a raggiungere i 111 km/h ed arrivare, pochi metri dopo il superamento, a superare i 120 km/h).
Che egli abbia
deciso di agire nel modo descritto perché le due vetture non gli davano strada
è, per la questione che qui interessa, irrilevante: l’aspetto soggettivo è dato
per il semplice fatto che egli ha, con piena coscienza, voluto spostarsi sulla
destra per superare le due vetture.
d) In concreto, non era inoltre data la situazione per cui un sorpasso
a destra non era punibile. Non si era, infatti, in uno dei casi di deroga
autorizzati dall’art. 36 ONC: in particolare, non vi era una circolazione in
colonne parallele ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC che, come visto,
presuppone file di veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente
lungo, una accanto all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid.
3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3
giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).
Nel caso di specie, non vi è traccia di un lungo
incolonnamento di veicoli in file parallele né nel video registrato dalla
polizia, né nella deposizione dello stesso appellante e neppure in quella di
Giuliano Castelli, passeggero dell’appellante (“Non mi sembra che ci fosse
tanto traffico” - verbale di audizione Giuliano Castelli 20.03.2012,
dibattimento di primo grado).
Al momento dei fatti vi era un flusso di
automobili del tutto dinamico che subiva brevi rallentamenti. Si era, cioè, in
uno scenario ben diverso dalle lunghe colonne parallele di veicoli che
legittimano, in via eccezionale, un avanzamento sulla destra ai sensi dell’art.
36.
cpv. 5 lett. a ONC.
e) Né sussiste lo stato di necessità ai sensi dell’art. 17 CP invocato
da AP 1 in relazione alle asserite brusche frenate eseguite dal veicolo antistante.
Da un lato, il video agli atti mostra una
situazione di viabilità del tutto ordinaria, con un traffico scorrevole e buona
visibilità. Pur volendo trascurare il fatto che le frenate della vettura
antistante erano del tutto prevedibili in un tratto curvilineo come quello in
esame, non può, in ogni caso, essere misconosciuto il fatto che esse non
costituivano un pericolo evitabile soltanto con un sorpasso a destra. Al
contrario, esse andavano affrontate con una tempestiva riduzione della
velocità, imponendosi a chi guida, nel circolare dietro ad un’altra vettura, di
tenere una distanza sufficiente, tanto più a velocità elevate ed in autostrada.
f) Occorre esaminare inoltre se, nel caso di specie, si è configurata
una semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) o una grave (art. 90 cifra 2 LCStr)
infrazione alle norme della circolazione. Avanzando alla destra di due
autovetture, AP 1 ha violato il divieto di sorpasso di cui all’art. 35 cpv. 1
LCStr, ovvero una prescrizione importante posta a salvaguardia della sicurezza
della circolazione stradale. Una tale infrazione, come sancito dal Tribunale
federale, comporta una considerevole messa in pericolo degli utenti,
accrescendo sensibilmente i rischi d’incidente (DTF 128 II 285 consid. 1.3). Il
pericolo astratto creato dall’appellante può definirsi accresciuto alla luce
del fatto che il superamento è avvenuto in autostrada dove, di regola, si
viaggia a velocità elevate. Chi circola in autostrada deve, infatti, poter
confidare pienamente nel fatto che nessuno lo superi improvvisamente sulla
destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF 03.06.2005
6S.71/2005 consid. 4). La densità del traffico, segnatamente la presenza
dinanzi all’appellante di due autovetture in successione che hanno più volte
rallentato lungo un tratto di strada caratterizzato da curve e da gallerie,
avrebbe dovuto indurlo a una guida difensiva. In particolare le ripetute decelerazioni
degli utenti della strada antistanti avrebbero dovuto imporgli una maggiore
prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un’attenzione accresciuta,
anziché portarlo a superare temerariamente sulla destra (DTF 126 IV 192 consid.
3), assumendosi il rischio che chi procedeva sulla corsia di sinistra reagisse
con una frenata inconsulta o una manovra brusca (STF 02.07.2008 1C_93/2008
consid. 2.3.). In siffatto modo, anche alla luce della stessa DTF 133 II 58
citata dall’appellante, la manovra contestatagli non può che essere considerata
come gravemente lesiva di una regola fondamentale della circolazione che
prescrive il divieto di sorpasso sulla destra. Essa è, poi, del tutto
inadeguata alle condizioni del traffico e crea un serio pericolo per gli altri
utenti della strada.
Dal profilo soggettivo, AP 1, superando a destra in autostrada due
automobili consecutivamente, nel momento in cui queste avevano a più riprese
rallentato, ovvero proprio in un momento che presupponeva maggiore attenzione
ed una riduzione della velocità, ha dato prova di una grave mancanza di
prudenza, violando i più elementari doveri di cautela, incurante di creare un
pericolo accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada. La sua grave
negligenza è punibile giusta l’art. 100 cifra 1 LCStr a prescindere dal fatto
ch’egli non abbia pensato alla possibilità di creare un tale pericolo (DTF 123
IV 88 consid. 4c).
Ne deriva che il sorpasso
a destra eseguito dall’appellante configura una grave infrazione alle norme
della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra. 2 LCStr.
2.5
La
pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 230.- ciascuna, sospesa
condizionalmente per 3 anni, e la multa di fr. 1'400.- inflitte dal primo
giudice - peraltro in sé non contestate - appaiono adeguate alla colpa
dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in
cui quest’ultima ha avuto luogo, considerate pure le precedenti infrazioni
dell’appellante alle norme della circolazione stradale (cfr. PRPEN inc. 10.2010.556,
AI 8; CARP inc. 17.2012.87 doc. 1 e 2).
2.6
Ne
consegue che l’appello è respinto e che AP 1 deve essere condannato come da
sentenza impugnata.
3.
Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali
di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese
giudiziarie di fr. 420.-, sono posti a carico di AP 1.
Parimenti, gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di
giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, sono posti a carico dell’appellante
(art. 428 cpv. 1 CPP). Non sono accordate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84,
348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,
34, 42, 44,
47, 106 CP,
27 cpv. 1, 32
cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,
3 cpv. 1, 4a
cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC,
22 cpv. 1
OSStr,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione per avere, il 10.01.2010, effettuato il sorpasso di due
veicoli sulla destra circolando alla velocità di 119 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.
230.- (duecentotrenta) ciascuna, per un totale di fr. 6'900.-
(seimilanovecento);
1.2.2. alla multa di fr. 1’400.- (millequattrocento); in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106
cpv. 2 CP);
1.2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’220.-
(milleduecentoventi) per il procedimento di primo grado.
2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano
ripetibili.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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