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17.2012.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti a lui addebitati non costituiscono un sorpasso a destra vietato ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 ultima frase ONC.

Ma anche

nell’ipotesi contraria - sostiene sempre l’appellante - la sua manovra è

comunque lecita poiché configura un avanzamento a destra ex art. 36 cpv. 5

lett. a ONC compiuto, in ogni caso, in uno stato di necessità esimente in

quanto indotto da ripetute brusche frenate delle autovetture antistanti.

In via

subordinata, l’appellante postula la derubricazione del reato ad infrazione

semplice alle norme della circolazione stradale ex art. 90 cifra 1 LCStr, non

evincendosi dalla manovra da lui compiuta in condizioni di viabilità favorevoli

un’assenza particolare di scrupoli.

2.1. Per il pretore, dal filmato agli atti emerge

che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha eseguito un sorpasso caratterizzato da una

sensibile accelerazione, con manovra di uscita e rientro esplicitamente vietata

dall’art. 8 cpv. 3 ONC, mentre che, dal profilo soggettivo, le sue reali

intenzioni, ossia “quelle di compiere una sola e unica manovra di sorpasso,”

compiendo una “negligenza grave”, si evincono dalla traiettoria e dall’accelerazione

eseguita. Per il primo giudice, il superamento non si giustifica ai sensi dell’art.

36 cpv. 5 lett. a ONC essendo avvenuto quando il traffico era scorrevole, né è

di rilievo che, dopo il sorpasso effettuato dall’appellante, i veicoli superati

si siano spostati sulla corsia centrale. A mente del giudice di prime cure, il

fatto che la vettura antistante a quella dell’appellante abbia ripetutamente

frenato non configura uno stato di necessità esimente, bastando in simili situazioni

mantenere una corretta velocità ed un’adeguata distanza dal veicolo antistante.

Per tutto quanto sopra, il pretore ha respinto la richiesta, avanzata in via

principale dal ricorrente, di proscioglimento in relazione alla manovra di

sorpasso sulla destra (sentenza impugnata, consid. 5.-6., pag. 5-6).

In merito alla richiesta postulata

dall’appellante in via subordinata, ossia di derubricare la fattispecie ad

infrazione semplice ex art. 90 cifra 1 LCStr, il pretore precisa che la manovra

contestata è stata commessa in una situazione di traffico intenso in autostrada

dove normalmente si circola ad alta velocità e rappresenta una seria messa in

pericolo astratta della sicurezza del traffico punibile ai sensi dell’art. 90

cifra 2 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7., pag. 6).

2.2. AP 1 contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di prime cure

sostenendo di avere eseguito due manovre distinte, ovvero, di avere, dapprima,

superato due veicoli incolonnati sulla sinistra giusta l’art. 36 cpv. 5 lett. a

LCStr e poi, dopo avere percorso un lungo tratto sulla corsia centrale, di

avere effettuato un nuovo sorpasso. Per l’appellante, il filmato registrato

dall’auto inseguitrice della polizia evidenzia come egli si sia, inizialmente,

spostato sulla corsia di centro, poi abbia proseguito la sua marcia per

parecchie centinaia di metri fino a raggiungere un altro utente della strada e,

solo a questo punto, si sia nuovamente portato a sinistra inserendo

l’indicatore di direzione. Egli non ha, pertanto - continua l’appellante - compiuto

un sorpasso a destra, con manovre di uscita e di rientro, vietato dall’art. 8

cpv. 3 ONC.

AP 1, richiamata la DTF 137 IV 326, giustifica,

poi, la sua manovra con l’agire scorretto di due vetture a lui antistanti

restate, a suo dire, a lungo sulla corsia di sorpasso malgrado entrambe le

corsie più lente fossero libere e colpevoli di avere improvvisamente e

ripetutamente frenato davanti al suo veicolo. A detta dell’appellante, il fatto

che le predette vetture siano a loro volta rientrate sulla corsia centrale

renderebbe il reato ascrittogli finanche impossibile. Dal profilo soggettivo,

l’insorgente nega di avere voluto compiere una manovra d’immediato rientro a

sinistra per superare i suddetti veicoli. L’appellante chiede pertanto, in via

principale, il suo proscioglimento dal reato di grave infrazione alle norme

della circolazione stradale ex art. 90 cifra 2 LCStr (dichiarazione d’appello,

pag. 2-3).

In via

subordinata, chiede la derubricazione della fattispecie ad infrazione lieve ai

sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr: a suo dire, la manovra da lui compiuta nelle

circostanze concrete di traffico denso ma scorrevole, di buona visibilità e di

velocità non eccessiva non denota un’assenza particolare di scrupoli ed assurge,

tutt’al più, a mera contravvenzione (dichiarazione d’appello, pag. 3).

2.3.a) Ai sensi dell’art. 35 cpv.

1 LCStr i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Questa norma

vieta, pertanto, il sorpasso a destra degli utenti antistanti. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, vi è sorpasso quando un veicolo che

circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella

stessa direzione, lo affianca e continua la propria corsa dinanzi allo stesso.

Affinché si configuri un sorpasso non è, pertanto, necessario che il veicolo

che lo esegue cambi corsia prima o dopo la manovra (DTF 126 IV 192 consid. 2a;

DTF 115 IV 244 consid. 2; STF 29 marzo 2007 6A.94/2006 consid. 3.1).

Il divieto di sorpasso a destra costituisce una

regola fondamentale di sicurezza stradale la cui violazione accresce in modo

importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della strada devono potere

confidare nella certezza di non essere superati sulla destra. In particolare,

il superamento a destra in autostrada, dove le velocità sono elevate, è una

grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in quanto essi possono

essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo

qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF 128 II 285 consid.

1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008 1C_93/2008 consid. 2.3;

STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4).

b) In

linea generale, crimini, delitti (art. 12 cpv. 1 CP) e contravvenzioni (art.

104 CP) sono punibili solo qualora sono commessi intenzionalmente, salvo che la

legge preveda espressamente la punibilità anche della negligenza. Di contro,

l’art. 333 cpv. 7 CP stabilisce la regola inversa per le contravvenzioni

previste da altre leggi federali, prevedendo che esse sono punibili anche

quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione

applicabile che la contravvenzione è punita solo se commessa intenzionalmente.

L’art. 100 cifra 1 LCStr riprende questa regola, estendendone gli effetti anche

ai delitti della LCStr, sancendo per tutte le infrazioni, indipendentemente

dalla loro gravità, che, salvo disposizione espressa e contraria della LCStr,

anche la negligenza è punibile.

c) Il

divieto di sorpasso a destra è suscettibile di deroghe. L’art. 8 cpv. 3 frase 1

ONC prevede, in generale, che nella circolazione in colonne parallele e,

all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima

direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non

si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a

veicoli. Giusta l’art. 8 cpv. 3 frase 2 ONC è, in ogni caso, vietato sorpassare

a destra con manovre di uscita e di rientro (cfr. anche DTF 133 II 58 consid.

4; DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF del 1° giugno

2011 6B_211/2011 consid. 2.3). L’art. 36 cpv. 5 ONC indica, con particolare

riferimento alle autostrade e alle semiautostrade, i casi in cui i conducenti

possono avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli; tra essi vi è quello

della circolazione in colonne parallele (lett. a). Per il Tribunale federale

sussiste una “circolazione in colonne parallele” in autostrada unicamente

qualora sulle corsie nella stessa direzione si formi un denso traffico.

Prendendo come riferimento la prassi germanica, l’Alta Corte ritiene che per

traffico incolonnato debba intendersi quello in cui più file di veicoli

parallele procedono per un tratto relativamente lungo, una accanto all’altra,

nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid. 3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a

con rinvio alla dottrina germanica; STF 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).

d) L’art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l’art. 18

CP, relativo allo stato di necessità discolpante, suppongono, entrambi, che

l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico

proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti

evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al

futuro, ma è attuale e concreto. L’impossibilità di altrimenti evitare il

pericolo implica una sussidiarietà assoluta, la cui realizzazione deve essere

esaminata in funzione delle circostanze concrete (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4;

DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell’8 febbraio 2007

6S.529/2006 consid. 4).

e) Chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr

o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque, violando gravemente le norme della

circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il

rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria (art. 90 cifra 2 LCStr).

Dal profilo oggettivo, l’art. 90 cifra 2 LCStr trova applicazione

allorquando l’autore commette una violazione grave di una regola fondamentale

della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del

traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento

senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in

caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento

palesemente negligente (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e

rinvii; STF 8 gennaio 2008 6B_718/2007, consid. 3.3; Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007,

Considerandi

ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43 segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 90 LCStr, n. 4.3. e

4.

, pag. 684 seg.).

Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241

consid. 3/d/aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a), non è, di principio, possibile

stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente fondamentali ed è,

perciò, necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad un confronto tra

la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale violazione si è

realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il carattere

fondamentale o meno (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 19 segg., pag. 43

segg.).

2.4

a) Il video acquisito agli atti, effettuato con apparecchio Multavision

installato sul veicolo inseguitore della polizia, ritrae in modo inequivocabile

l’autovettura di AP 1 che esegue un sorpasso a destra. L’appellante, giunto a

ridosso di due autovetture antistanti, inizia la manovra di superamento alle

ore 14.07.00 (minuto 15.06.12, 300.630 m) con uno spostamento in accelerazione dalla corsia di sinistra a quella centrale. Entrambe le predette automobili

sono, di seguito, dapprima affiancate sulla destra per poi risultare in

posizione arretrata rispetto a quella del ricorrente alle ore 14.07.18 (minuto

15.06

, 301.180 m) che rientra infine nella corsia di sinistra alle ore 14.07.24

(minuto 15.06.36, 301.365 m).

Una tale

manovra, in cui la Volvo dell’insorgente ha raggiunto le due vetture che

procedevano meno velocemente nella stessa direzione, si è appaiata alle stesse

sulla destra, per poi proseguire la propria corsa precedendole, integra il

concetto di sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale

federale (DTF 126 IV 192 consid. 2a; DTF 115 IV 244 consid. 2; STF del 29 marzo

2007.

6A_94/2006 consid. 3.1).

La

manovra di sorpasso si è quindi perfezionata già allorquando l’appellante ha

continuato la propria marcia sulla corsia centrale dinanzi alle due automobili.

Ciò è avvenuto, come visto, alle ore 14.07.18 (minuto 15.06.30, 301.180 m).

È invece del tutto ininfluente se e quando egli

si è nuovamente spostato a sinistra, così come irrilevante è il fatto che le

autovetture sorpassate si siano, poi, spostate sulla corsia centrale, essendo

in entrambi i casi già avvenuto il sorpasso a destra e, pertanto, già consumata

l’infrazione all’art. 35 cpv. 1 LCStr. Questa manovra trova, infatti,

compimento anche in assenza di cambiamenti di corsia di chi sorpassa e

indipendentemente dai successivi cambiamenti di corsia di chi è già stato

sorpassato.

b) Né

giova all’appellante invocare l’esecuzione di due distinte manovre. Dal filmato

si evince, in effetti, in modo evidente che si è trattato di un’unica manovra

di superamento, avvenuta senza soluzione di continuità e, per di più, a

velocità superiore ai limiti consentiti dalla legge, la cui durata - una

ventina di secondi - ben si giustifica, come giustamente precisato dal primo giudice,

con il fatto che “le vetture superate sono due e che le stesse procedevano

comunque sia alla velocità prescritta di 100 km/h”.

c) Dal

profilo soggettivo, è indubbio che AP 1 abbia volutamente - con coscienza e

volontà - sorpassato a destra, dopo avere segnalato alle due vetture antistanti,

reiteratamente ma invano, la sua intenzione di farsi strada sulla corsia di

sorpasso. Del resto lo ha ammesso egli stesso durante l’inchiesta:

“ … ho percorso una dozzina di chilometri tentando di poter superare

queste due vetture (ZG e ZH), segnalando la mia intenzione, parecchie volte,

anche con i fari abbaglianti senza nessun successo. Preciso che dopo alcuni

chilometri, quando io segnalavo con i fari di voler superare, l’auto targata ZG

frenava bruscamente e questo per 2 o 3 volte. (…) Temendo che potesse accadere

un incidente, mi sono spostato sulla corsia centrale ed ho aumentato

leggermente la velocità, rimanendo sulla medesima corsia. Dopo circa un

chilometro (come mi viene detto dal verbalizzante che ha visionato il filmato)

raggiungo un’altra vettura dinanzi a me ed ho iniziato una manovra di

sorpasso).”

(MP INC.2010.5107: verbale PP AP 1 10.09.2010, pag. 2, AI 5).

In sede

d’appello, egli ha sostenuto che il presupposto soggettivo non è dato siccome

egli, non voleva tanto sorpassare a destra, quanto evitare il rischio causato

dalle vetture antistanti che, non solo non reagivano alle sue ripetute richieste

di lasciargli strada libera ma, almeno la prima, frenava ripetutamente e senza

motivo.

Così argomentando,

l’appellante confonde movente e intenzionalità. Anche ammettendo che le cose

siano andate così come descritto nel suo racconto (confermato dal teste sentito

al dibattimento di primo grado), è indubbio che AP 1 abbia coscientemente

deciso di immettersi sulla corsia di mezzo per poter superare le due vetture

che lo precedevano: le sue ammissioni che, al riguardo, sono inequivocabili

(cfr. sopra) sono, peraltro, confermate dall’aumento di velocità registrato

dall’apparecchio di controllo (al momento del cambiamento di corsia, egli

circolava a 93 km/h e la sua velocità è aumentata costantemente durante la fase

di superamento fino a raggiungere i 111 km/h ed arrivare, pochi metri dopo il superamento, a superare i 120 km/h).

Che egli abbia

deciso di agire nel modo descritto perché le due vetture non gli davano strada

è, per la questione che qui interessa, irrilevante: l’aspetto soggettivo è dato

per il semplice fatto che egli ha, con piena coscienza, voluto spostarsi sulla

destra per superare le due vetture.

d) In concreto, non era inoltre data la situazione per cui un sorpasso

a destra non era punibile. Non si era, infatti, in uno dei casi di deroga

autorizzati dall’art. 36 ONC: in particolare, non vi era una circolazione in

colonne parallele ai sensi dell’art. 36 cpv. 5 lett. a ONC che, come visto,

presuppone file di veicoli parallele che procedono per un tratto relativamente

lungo, una accanto all’altra, nella stessa direzione (DTF 124 IV 219 consid.

3a; DTF 115 IV 244 consid. 3a con rinvio alla dottrina germanica; STF del 3

giugno 2005 6S.71/2005 consid. 3.1).

Nel caso di specie, non vi è traccia di un lungo

incolonnamento di veicoli in file parallele né nel video registrato dalla

polizia, né nella deposizione dello stesso appellante e neppure in quella di

Giuliano Castelli, passeggero dell’appellante (“Non mi sembra che ci fosse

tanto traffico” - verbale di audizione Giuliano Castelli 20.03.2012,

dibattimento di primo grado).

Al momento dei fatti vi era un flusso di

automobili del tutto dinamico che subiva brevi rallentamenti. Si era, cioè, in

uno scenario ben diverso dalle lunghe colonne parallele di veicoli che

legittimano, in via eccezionale, un avanzamento sulla destra ai sensi dell’art.

36.

cpv. 5 lett. a ONC.

e) Né sussiste lo stato di necessità ai sensi dell’art. 17 CP invocato

da AP 1 in relazione alle asserite brusche frenate eseguite dal veicolo antistante.

Da un lato, il video agli atti mostra una

situazione di viabilità del tutto ordinaria, con un traffico scorrevole e buona

visibilità. Pur volendo trascurare il fatto che le frenate della vettura

antistante erano del tutto prevedibili in un tratto curvilineo come quello in

esame, non può, in ogni caso, essere misconosciuto il fatto che esse non

costituivano un pericolo evitabile soltanto con un sorpasso a destra. Al

contrario, esse andavano affrontate con una tempestiva riduzione della

velocità, imponendosi a chi guida, nel circolare dietro ad un’altra vettura, di

tenere una distanza sufficiente, tanto più a velocità elevate ed in autostrada.

f) Occorre esaminare inoltre se, nel caso di specie, si è configurata

una semplice (art. 90 cifra 1 LCStr) o una grave (art. 90 cifra 2 LCStr)

infrazione alle norme della circolazione. Avanzando alla destra di due

autovetture, AP 1 ha violato il divieto di sorpasso di cui all’art. 35 cpv. 1

LCStr, ovvero una prescrizione importante posta a salvaguardia della sicurezza

della circolazione stradale. Una tale infrazione, come sancito dal Tribunale

federale, comporta una considerevole messa in pericolo degli utenti,

accrescendo sensibilmente i rischi d’incidente (DTF 128 II 285 consid. 1.3). Il

pericolo astratto creato dall’appellante può definirsi accresciuto alla luce

del fatto che il superamento è avvenuto in autostrada dove, di regola, si

viaggia a velocità elevate. Chi circola in autostrada deve, infatti, poter

confidare pienamente nel fatto che nessuno lo superi improvvisamente sulla

destra (DTF 128 II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF 03.06.2005

6S.71/2005 consid. 4). La densità del traffico, segnatamente la presenza

dinanzi all’appellante di due autovetture in successione che hanno più volte

rallentato lungo un tratto di strada caratterizzato da curve e da gallerie,

avrebbe dovuto indurlo a una guida difensiva. In particolare le ripetute decelerazioni

degli utenti della strada antistanti avrebbero dovuto imporgli una maggiore

prudenza alla guida, una riduzione della velocità e un’attenzione accresciuta,

anziché portarlo a superare temerariamente sulla destra (DTF 126 IV 192 consid.

3), assumendosi il rischio che chi procedeva sulla corsia di sinistra reagisse

con una frenata inconsulta o una manovra brusca (STF 02.07.2008 1C_93/2008

consid. 2.3.). In siffatto modo, anche alla luce della stessa DTF 133 II 58

citata dall’appellante, la manovra contestatagli non può che essere considerata

come gravemente lesiva di una regola fondamentale della circolazione che

prescrive il divieto di sorpasso sulla destra. Essa è, poi, del tutto

inadeguata alle condizioni del traffico e crea un serio pericolo per gli altri

utenti della strada.

Dal profilo soggettivo, AP 1, superando a destra in autostrada due

automobili consecutivamente, nel momento in cui queste avevano a più riprese

rallentato, ovvero proprio in un momento che presupponeva maggiore attenzione

ed una riduzione della velocità, ha dato prova di una grave mancanza di

prudenza, violando i più elementari doveri di cautela, incurante di creare un

pericolo accresciuto per la sicurezza degli utenti della strada. La sua grave

negligenza è punibile giusta l’art. 100 cifra 1 LCStr a prescindere dal fatto

ch’egli non abbia pensato alla possibilità di creare un tale pericolo (DTF 123

IV 88 consid. 4c).

Ne deriva che il sorpasso

a destra eseguito dall’appellante configura una grave infrazione alle norme

della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra. 2 LCStr.

2.5

La

pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 230.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per 3 anni, e la multa di fr. 1'400.- inflitte dal primo

giudice - peraltro in sé non contestate - appaiono adeguate alla colpa

dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in

cui quest’ultima ha avuto luogo, considerate pure le precedenti infrazioni

dell’appellante alle norme della circolazione stradale (cfr. PRPEN inc. 10.2010.556,

AI 8; CARP inc. 17.2012.87 doc. 1 e 2).

2.6

Ne

consegue che l’appello è respinto e che AP 1 deve essere condannato come da

sentenza impugnata.

3.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

Visto l’esito del giudizio, gli oneri processuali

di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 800.- e nelle spese

giudiziarie di fr. 420.-, sono posti a carico di AP 1.

Parimenti, gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di

giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, sono posti a carico dell’appellante

(art. 428 cpv. 1 CPP). Non sono accordate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84,

348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408 CPP,

34, 42, 44,

47, 106 CP,

27 cpv. 1, 32

cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 90 cifra 2, 100 cifra 1 LCStr,

3 cpv. 1, 4a

cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC,

22 cpv. 1

OSStr,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione per avere, il 10.01.2010, effettuato il sorpasso di due

veicoli sulla destra circolando alla velocità di 119 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr.

230.- (duecentotrenta) ciascuna, per un totale di fr. 6'900.-

(seimilanovecento);

1.2.2. alla multa di fr. 1’400.- (millequattrocento); in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106

cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’220.-

(milleduecentoventi) per il procedimento di primo grado.

2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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