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17.2012.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 giugno 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

e antefatti emersi dall’inchiesta

4. In

data 22 ottobre 2008 un importo di € 96'875.- (pari allora a fr. 146'639.78) è

stato trasferito, mediante ordine e-banking, dalla relazione bancaria n.

intestata a ACPR 1 (addebito valuta 22.10.2008) a favore del conto intestato a

__________ (accredito valuta 23.10.2008) (MP inc. 2008.10957 AI 16, lista

movimenti 16.01.2009 __________ - doc. C -).

Il conto

destinatario era stato aperto da ____________________ poi incorporata da __________

(MP inc. 2008.10957 AI 16, relazione 19.01.2009 Guardia di Finanza pag. 2).

In data

23 ottobre 2008, ovvero il giorno successivo al suddetto bonifico, AP 1 ha addebitato, come da lui stesso ammesso, il conto destinatario __________ prelevando € 10'000.-,

eseguendo un giroconto bancario di € 5'000.- a favore della società __________

ed un bonifico di € 77'000.- a favore della __________. Il 28 ottobre 2008 egli

ha, infine, effettuato un ulteriore prelevamento di € 4'000.- pressoché svuotando

il predetto conto (MP inc. 2008.10957 AI 16, lista movimenti 16.01.2009 __________,

estratto prelievo 23.10.2008 __________ estratto giroconto 23.10.2008 __________;

estratto bonifico 23.10.2008 __________; estratto prelievo 28.10.2008 __________).

5. L’inchiesta

ha permesso di stabilire che __________ e, meglio, chi in sua vece era

legittimato ad operare con il sistema e-banking ACPR 1, non ha mai eseguito né

autorizzato il bonifico a favore del conto intestato a __________.

G.C.,

fiduciario e socio/gerente con firma individuale di __________, ha al riguardo

dichiarato:

Visto e considerato che la società beneficiaria

non mi diceva nulla ho chiesto a un mio collaboratore di effettuare delle

verifiche che permettevano di stabilire che in effetti il bonifico in favore

della __________ non era mai stato da noi né eseguito né autorizzato”

(MP inc. 2008.10957: AI 1, verbale

d’interrogatorio 20.11.2008 G.C. pag. 1).

Dalle risultanze istruttorie non sono inoltre

emersi da parte del titolare violazioni degli obblighi di diligenza previsti

dal contratto e-banking (AI 5 convenzione e dichiarazione di cessione

02.12.2008 ACPR 1 / __________).

6. Gli

inquirenti hanno appurato che __________ e la casa madre __________ non hanno

mai intrattenuto relazioni d’affari, commerciali o di altro genere con __________,

beneficiaria del suddetto bonifico (MP inc. 2008.10957: AI 6, rapporto di

segnalazione 17.12.2008).

Sull’assenza

di rapporti fra le società di __________ e __________, G.C. ha asserito:

Posso garantire che la __________ come pure la __________

non hanno mai avuto relazioni d’affari o commerciali o d’altro tipo con la __________

beneficiaria del bonifico di cui stiamo parlando.”.

(MP

inc. 2008.10957: AI 1, verbale d’interrogatorio 20.11.2008 G.C. pag. 2).

In sede

d’inchiesta è stato pure accertato che i collaboratori di __________ non hanno

mai conosciuto l’amministratore unico di __________ AP 1 (MP inc. 2008.10957:

AI 19, lettera 18.12.2009 __________).

7. L’istruttoria

ha evidenziato che il 22 ottobre 2008 il conto e-banking presso ACPR 1

intestato a __________ è stato oggetto di manipolazioni fraudolente tramite un

attacco informatico (“e-banking-phishing”). Da accertamenti eseguiti

presso ACPR 1 è emerso che l’attacco è stato sferrato da hacker il 22 ottobre

2008 tra le ore 10:11:11 e le ore 11:47:00, utilizzando il numero gestito dal

provider __________. Per il __________, detto numero é riconducibile a M.T.,

cittadina australiana di origini russe, residente a __________, programmatrice

di software presso la ditta __________ (MP inc. 2008.10957 AI 6, rapporto di

segnalazione 17.12.2008).

L’ufficio

della polizia federale preposto alla sicurezza informatica, interpellato dagli

inquirenti, ha precisato che “seppure l’IP menzionato portasse a un’utente

residente in Svizzera, le possibilità che quest’ultima avesse qualche cosa a

che fare con l’attacco informatico, rispettivamente con coloro che avevano

beneficiato del bonifico illegale, erano pressoché nulle”. Per l’autorità

federale era molto verosimile che il computer dell’utente il cui IP è stato

utilizzato per l’attacco informatico sia stato a sua volta colpito da un virus

del quale la stessa proprietaria era ignara (MP inc. 2008.10957 AI 10, Rapporto

d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 3).

Ciononostante,

M.T. è stata fatta oggetto d’indagine per rogatoria risultando del tutto

estranea ai fatti e vittima ella stessa di hacker (MP inc. 2008.10957: AI 10,

Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 3-4; AI allegato 8

rapporto 03.03.2009 Kantonspolizei Zürich).

8. Nel

chiarire le modalità operative dell’autore dell’attacco informatico la polizia

giudiziaria ha precisato:

L’hacker infetta con un cavallo di troia il

computer della vittima (nel nostro caso la __________). Con analogo sistema

prende “possesso” di una serie di computer creando una botnet di computer che

in gergo vengono chiamati “zombie”.

La vittima che si appresta a eseguire una

sessione e-banking viene dirottata su un sito clone in tutto e per tutto uguale

a quello originale (nel nostro caso e-banking ACPR 1). Operando in remoto da

uno dei computer “zombie” (nel nostro caso quello di M.T.) l’hacker carpisce

codici d’accesso e password che la vittima inserisce nel falso sito. Per dare

il tempo all’autore di copiare i codici e inserirli nel sito ufficiale, il

sistema del sito clone rallenta le operazioni della vittima “comunicando” che,

ad esempio, il collegamento Internet con l’istituto di credito non ha potuto

essere stabilito. L’hacker riesce così ad arrivare al conto e-banking e

impartire le istruzioni per il bonifico. Normalmente i beneficiari di questi

trasferimenti di denaro, denominati money mule, vengono “reclutati” per mezzo

di e-mail spediti in massa e non conoscono l’hacker il quale, per avere le

coordinate di un conto sul quale far confluire i soldi, offre a queste persone

una determinata percentuale sul capitale. Il money mule preleva poi il denaro

che ha ricevuto e lo spedisce per mezzo di società specializzate, come la __________,

a favore delle persone che gli vengono indicate”

(MP inc. 2008.10957: AI

10, Rapporto d’inchiesta 28.03.2009 Polizia giudiziaria, pag. 5)

9. Gli

inquirenti hanno pertanto individuato il “money mule” in AP 1, amministratore

unico della __________ titolare del conto presso __________ su cui sono stati

trasferiti € 96'875.- (accredito valuta 23.10.2008) provenienti dalla relazione

bancaria n. intestata a __________ presso ACPR 1.

Versione

dei fatti di AP 1 data in sede d’inchiesta

10. AP 1 ha dato la propria versione dei fatti nel corso del verbale d’interrogatorio per rogatoria svolto

il 20 novembre 2009 dalla Guardia di Finanza, dichiarando quanto segue:

Voglio precisare che ho ereditato da parte dei

miei genitori un’abitazione in __________, ove all’interno vi erano parecchi

quadri e mobili antichi. Tenuto conto che in precedenza avevo conosciuto

occasionalmente a __________ nell’agosto del 2008, il signor F.V., il quale mi

disse di essere un esperto e mercante di arte. In quella occasione gli dissi

che avevo dei quadri dei quali non sapevo il valore. I primi di Ottobre mi

chiamò dicendomi di essere in __________ e che era disposto a visionare detti

quadri. Venne, fotografò quelli che secondo lui potevano essere importanti e

dopo circa due settimane mi chiamò dicendomi che aveva un potenziale cliente

svizzero interessato all’acquisto di nr. 2 quadri per un controvalore di €

100'000. Pattuì la sua provvigione pari al 5% a mio carico. Io ho dato il mio

consenso a condizione che mi avrebbe dato il corrispettivo. Una volta ottenuto

il bonifico, dopo oltre 10 giorni venne a __________ a prendere i nr. 2 quadri,

di cui vi consegno copia fotostatica del certificato di vendita datato

07.11.2008 e nell’occasione gli consegnai in contanti la somma di circa

2.000,00 quale saldo della sua provvigione. Quando ho ricevuto il bonifico ho

visto che proveniva dalla __________, società che io non ho mai conosciuto né

sentita nominare prima, né sono a conoscenza se é riconducibile al predetto

Sig. F.V.”

(MP

inc. 2008.10957 AI 16, verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 6).

A comprova di quanto sostenuto, l’appellante ha

prodotto alle autorità italiane copia fotostatica di quello che, a suo dire, è

il certificato di vendita datato 7 novembre 2008 dei suddetti due quadri (MP

inc. 2008.10957 AI 16, certificato di vendita 07.11.2008).

11. L’appellante

ha ribadito detta versione in uno scritto datato 20 giugno 2010 inviato al

Ministero pubblico in cui, tra l’altro, si legge:

Mio padre, oltre trent’anni fa, andava alle cure

termali a __________. La sera, come molti anziani partecipava alle aste di

oggetti d’arte di poco valore, che si tengono negli alberghi.

Puntualmente ogni anno acquistava qualche quadro

a poche centinaia di mila lire, fra questi gli sono capitati i 2 quadri in

oggetto di E.C. e A.B., pittori all’epoca sconosciuti e che ora valgono tanto

come si evince dalla documentazione che Vi allego. Ecco come mi sono trovato le

2 opere.

Posso fornirvi i nomi di 2 persone che erano a

pranzo con me quando ho conosciuto il Sig. F.V., del quale non posso fornirVi

il numero di telefono non avendoglielo mai chiesto.

Essendosi presentato quale mercante d’arte al

ristorante, quando gli ho detto della mia eredità, si è prestato lui stesso di

venire a darle un’occhiata una volta in __________.

Ma, tutto ciò come due chiacchiere

disinteressate, essendo io convinto di possedere quadri di valore affettivo più

che altro. Ci siamo salutati e gli ho dato il mio bigliettino da visita.

Quando dopo circa 2 mesi mi ha chiamato dicendomi

che era in Puglia e che avrebbe voluto visionare i miei quadri, a stento mi

ricordai di lui. Comunque l’ho ricevuto in casa dove vide tutti i quadri

accatastati e ne fotografò 4 o 5 senza aggiungere altro se non che tornava da

un viaggio di lavoro in __________.

Dopo un paio di settimane mi chiamò al telefonino

con la dicitura “numero privato” dicendomi che aveva trovato un cliente

svizzero interessato all’acquisto dei 2 quadri in oggetto per € 100.000,00 e

che la sua mediazione era del 5% a mio carico. Accettai subito sembrandomi un

sogno a patto che mi fossero prima pagati.

Quando è arrivato il bonifico dalla Svizzera

dalla __________ non mi sono meravigliato di nulla essendo, effettivamente, in

attesa di un bonifico di quella cifra dalla Svizzera.

Dopo qualche giorno dall’incasso mi ha richiamato

per chiedermi se era tutto in regola e se poteva venire a ritirare i quadri.

Così è stato, e tutto il resto lo sappiamo tutti”

(MP inc. 2008.10957 AI

27, lettera 20.06.2010).

12. In

merito all’impiego del denaro pervenutogli dal conto ACPR 1 di __________, AP 1 ha dichiarato alle autorità inquirenti italiane di avere speso gli € 14'000.-, prelevati in

contanti, pagando bollette, canoni di locazione e riducendo costi arretrati, di

avere effettuato il giroconto di € 5'000 a favore della società __________, società unipersonale, con sede in Formigine, a lui riconducibile e di avere

bonificato gli € 77'000.- a favore di un autosalone (__________) dove ha

comprato due autovetture usate poi rivendute a terzi (MP inc. 2008.10957 AI 16,

verbale d’interrogatorio rogatoriale 20.11.2009 pag. 5).

A comprova di parte della sua versione, l’appellante

ha prodotto alle autorità italiane 2 note fax inviate dalla __________ in data

23 ottobre 2008 (utenza telefonica nr) intestate alla __________ avente ad

oggetto l’acquisto delle auto Audi 6 e Audi 8 (MP inc. 2008.10957 AI 16,

verbale di operazioni compiute 23.11.2009 comprensivo di allegati).

AP 1 ha inviato al Ministero pubblico del Cantone

Ticino una lettera datata 6 luglio 2010 in cui dichiara:

Per quanto riguarda la vendita a mia volta

effettuata a 2 privati sempre in __________, non ho documentazione alcuna, in

quanto in un ufficio una specie di tabaccaio ho firmato qualche modulo, preso i

soldi e basta.

Ho deciso di vendere le 2 auto appena resomi

conto di non aver fatto un buon affare; infatti ci ho rimesso € 10.000”

(MP inc. 2008.10957 AI

31, lettera 06.07.2010).

Appello

13. AP 1

si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendola fondata su un errato

accertamento dei fatti avvenuto sulla base di “supposizioni e cattive o

ironiche interpretazioni” delle sue dichiarazioni.

13.1. Il

primo giudice, nella propria sentenza, ha esposto un concorso di circostante

fattuali, accertate in sede d’inchiesta, che lo hanno indotto ad individuare in

AP 1 l’autore del reato di cui al decreto d’accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010. In particolare, il giudice di prime cure ha ricordato quanto segue:

- che

gli averi pari a € 96'875.- sottratti dal conto e-banking presso ACPR 1 sono

confluiti sul conto presso __________ dove l’appellante è l’unico avente

diritto di firma;

- che

immediatamente dopo questo accredito l’appellante ha pressoché svuotato

quest’ultimo conto eseguendo personalmente due prelevamenti, un giro bancario e

un ordine di bonifico;

- che

i prelevamenti (€ 14'000.-) sono serviti al ricorrente per far fronte a spese

correnti, il giro bancario (€ 5'000.-) è stato eseguito a favore della __________

società unipersonale a lui riconducibile e il bonifico (€ 77'170.-) è stato

eseguito a favore di __________ per un asserito acquisto di due automobili

usate mai comprovato dall’appellante con adeguata documentazione.

D’altro canto, sempre per il presidente della

Pretura penale, la versione dei fatti addotta a sua discolpa da AP 1 non è

credibile, né comprovata. In particolare, il primo giudice ritiene:

-

inverosimile l’esistenza ipotizzata

dall’appellante di tale F.V., asserito cittadino svizzero esperto e mercante

d’arte, sconosciuto tuttavia alle banche dati svizzere e italiane, tramite cui

un compratore svizzero avrebbe acquistato due quadri ereditati dall’appellante

per un valore complessivo di € 100'000.-;

-

non credibile l’elevata entità della provvigione

(5%) e il pagamento del prezzo dei due quadri senza che il mediatore si sia

cautelato sul buon fine della compravendita;

-

sospetto l’agire di AP 1 che ha prosciugato nel

periodo dal 23 al 28 ottobre 2008, il conto __________ poco dopo che questo era

stato accreditato di € 96'875.- provenienti da __________, e ciò malgrado non

fosse stata ancora perfezionata la compravendita dei due quadri (certificato di

vendita 07.11.2008), malgrado gli stessi non fossero ancora stati ritirati

dall’asserito mediatore F.V. e malgrado l’appellante non conoscesse affatto __________

né eventuali legami intercorrenti fra quest’ultima e il F.V.;

-

sospetta la circostanza che sul suddetto

certificato di vendita 07.11.2008 non sia stata apposta la firma

dell’acquirente, e che in esso AP 1 riconosca di avere ricevuto da F.V. per

conto di __________ sul suo conto presso la __________ l’importo di € 100'000.-

quando in realtà ne erano stati bonificati solo € 96'875.-;

-

inspiegabile il perché F.V. abbia ricevuto €

2’000.-, non comprovati da alcuna ricevuta, a saldo della sua provvigione il

07.11.2008, quando avrebbe potuto trattenere prima e per intero la sua

commissione di € 5’000.- chiedendola al compratore limitando il bonifico a

favore di AP 1 a € 95'000.-, oppure il perché non si sia proceduto ad un

bonifico di € 100’000.- ed a una riscossione della commissione di € 5’000.- il

07.11.2008;

-

sospetto il fatto che i soldi siano stati

bonificati sul conto __________ intestato a __________, società inattiva da

anni della quale l’appellante era amministratore unico, e non su quello

personale di AP 1 a __________ (del resto, per operare sul conto di __________

l’appellante ha dovuto affrontare una lunga trasferta da __________);

-

indiziante la reattività di AP 1 che si è recato

da __________ per eseguire presso gli sportelli prelievi, giroconto e bonifico

già il 23 ottobre 2008, ovvero il giorno successivo l’accredito. Questa

celerità è sospetta, non essendo chiaro come l’appellante potesse essere già al

corrente dell’avvenuto bonifico dal momento che, per suo stesso dire, non sa

nemmeno accendere un computer;

-

sospetta la generica affermazione dell’appellante,

non suffragata da prove, di avere speso l’ingente importo di € 14’000.-,

prelevato dopo il bonifico sospetto, in bollette, canoni di locazione e costi

arretrati;

-

sospetta la circostanza che il giorno stesso in

cui ha ricevuto sul conto € 96'875.- provenienti da __________, AP 1 ha eseguito un versamento per acquistare un’Audi 8 e un’Audi 6 in Germania, di cui agli atti esistono due contratti di compravendita sui quali, in un caso, manca persino la firma

dell’acquirente, per poi rivenderle dopo pochi giorni ad un prezzo inferiore,

perdendo € 10'000.-, senza procurarsi alcuna prova di quest’ultima rivendita

che sarebbe avvenuta, a dire dello stesso appellante, presso un tabaccaio;

-

non credibile quanto sostenuto da AP 1, ovvero

di non sapere neppure accendere il computer, dal momento ch’egli stesso ha

trasmesso agli inquirenti pagine stampate da internet concernenti il prezzo

delle opere dell’artista E.C., autore di uno dei due presunti quadri venduti a F.V.;

-

non veritiero, come asserito da AP 1, che E.C. e

A.B., autori dei due quadri poi rivenduti dall’appellante, erano negli anni

settanta “pittori all’epoca sconosciuti”, essendo già allora personalità

conosciute e affermate che esponevano in tutto il mondo.

Per il primo giudice, AP 1 non è in buona fede

avendo prosciugato in pochi giorni il proprio conto senza informarsi se

l’accredito su quest’ultimo fosse stato eseguito per errore. Il giudice di

prime cure ha infine ricordato che le autorità giudiziarie italiane hanno già

dichiarato il fallimento dell’appellante e lo hanno condannato per falsità

materiale commessa dal privato in atti pubblici, poi condonatagli.

Sulla

base degli elementi suesposti, la prima istanza ha concluso che AP 1, “pur

non agendo da solo e magari avendo anche poche conoscenze informatiche”, ha

commesso il reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in

correità con altre persone rimaste ignote e lo ha condannato alla pena prevista

dal decreto d’accusa nr. 3184/2010 del 14 luglio 2010.

13.2. AP 1

contesta la ricostruzione dei fatti del primo giudice ed in particolare

l’accertamento secondo cui l’appellante sapeva di disporre di soldi non suoi

allorquando ha prosciugato il conto intestato a __________ presso __________, su

cui sono stati accreditati € 96'875.- provenienti dal conto intestato ad __________

presso ACPR 1.

a) Per AP

1, il giudice di prime cure, a torto, è giunto alla conclusione che non è mai

avvenuta alcuna vendita di quadri di proprietà dell’appellante per il tramite

di tale F.V.. L’appellante

contesta le eccezioni del primo giudice volte a svilire la credibilità della

sua versione, criticando la sentenza “paragrafo per paragrafo”

replicando quanto segue:

- di

avere “posto come condizione unica”, per il buon esito della trattativa

concernente la vendita dei due quadri, l’invio dei soldi prima della spedizione

dei quadri, in quanto temeva di essere truffato;

- di

non avere avuto motivo di preoccuparsi che la cifra accreditatagli per la

vendita dei quadri non fosse corretta avendo egli “tutto in mano” ed

essendo quindi nella condizione di ridare la differenza fra quanto pattuito e

quanto bonificatogli;

- di

non avere avuto la necessità di farsi rilasciare ricevuta avendo incassato il

pagamento tramite bonifico;

- che

sul certificato di vendita dei quadri “solo chi vende firma l’autenticità e

la lecita provenienza dell’opera”, ciò giustifica l’assenza della firma di F.V.sul

contratto;

- di

avere subito saputo della ricezione del bonifico sul suo conto in quanto, non

appena egli è venuto a conoscenza del buon esito della vendita, ha telefonato

ogni giorno alla banca chiedendo se gli era stata accreditata della somma

pattuita;

- che

nel periodo in cui è avvenuto l’accredito sul conto __________ egli viveva a __________

per seguire le sue società e che non è vero che __________ fosse inattiva da

due anni;

-

di avere prosciugato il conto __________

intestato alla società __________ in quanto si trattava di “soldi personali”.

b) AP 1

contesta l’accertamento del giudice secondo cui è inverosimile che egli con il

bonifico di € 77'000.- dal conto __________ a favore di un autosalone __________

abbia acquistato un’Audi A6 e un’Audi A 8. Al riguardo AP 1 replica quanto

segue:

- di

essersi documentato sulle possibilità d’investire il provento della vendita dei

due quadri mentre attendeva il bonifico del prezzo di vendita, di essere venuto

a conoscenza che “in Germania ci fosse un mercato di auto quasi nuove a buon

Considerandi

prezzo” e di avervi investito dei soldi subendo delle perdite e ritirandosi

in buon ordine;

- di non avere mai

avuto la documentazione che comprovasse la sua rivendita delle due auto, ma che

“in Germania le auto usate si comprano e si vendono in dei grossi spiazzali

con delle casette di legno e con formalità semplicissime”;

-

di non essersi contraddetto nell’avere prima

asserito di non sapere accendere un computer e poi trasmesso agli inquirenti

pagine stampate da internet sull’artista E.C., in quanto queste ultime “le

ha recuperate un gallerista”.

c) AP 1, in riferimento a quanto

accertato dal giudice di prime cure in merito ai suoi precedenti, precisa

quanto segue:

-

di avere subito un fallimento, ma di esserne

stato “completamente riabilitato, avendo pagato tutti i creditori” ciò

che gli ha permesso di amministrare delle aziende fino al 2009;

-

di essere stato condannato per titolo di falsità

materiale commessa dal privato in atti pubblici a seguito di fatti risalenti ad

oltre quarant’anni orsono, dopo aver subito un “trattamento molto allegro”.

13.3

a) Giusta

l’art. 147 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di

un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di

trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati

erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula

un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla

fattispecie classica della truffa nella quale subentrano da un canto, in luogo

dell’inganno con astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una

manipolazione di dati e l’abuso conseguente all’elaborazione dei dati e,

d’altro canto, in luogo dell’atto di disposizione da parte della vittima, il

trasferimento di beni operato dal computer.

Nella truffa

mediante manipolazione di un impianto per l’elaborazione di dati viene

ingannata una macchina e non una persona (91.032 Messaggio concernente la

modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24 aprile

1991.

FF 1991 838).

Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP

prevede un elenco delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si

tratta da un lato dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei

casi in cui viene manipolato un programma oppure vengono registrati in modo

inesatto dati relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione

incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono

registrati o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche

le omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce

il caso in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione

di per sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa

l’altrui codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la

clausola generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare

manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate,

come per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad

essere manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice

penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado

Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243,

pag. 370-373; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed.,

Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).

A causa della manipolazione di dati, il processo

di elaborazione deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la

manipolazione deve dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe

raggiunto introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto

vigente al momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che

mediante questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione

dei dati si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo

occultamento. Il trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve

necessariamente colpire la persona il cui computer ha proceduto al

trasferimento (cfr. il caso in cui un computer di una banca è manipolato in

modo che proceda a trasferimenti addebitati sul conto di un cliente) (91.032

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice

penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado

Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag.

373.

s.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo

2008, ad art. 147, pag. 224 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 9-13, pag. 340 s.).

Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che

l’autore proceda intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione

dati. L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento

particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo

eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere

illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se

l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui

fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma

agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è

data nella forma del dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147 n. 16 pag. 341 e ad art. 138, n. 12-16,

pag. 237 s.).

b) Secondo

il Tribunale federale, il correo è colui che collabora, intenzionalmente e in

modo determinante, insieme ad altre persone alla decisione di commettere un

reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come

uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle

circostanze concrete, essenziale alla commissione dell’infrazione. Sebbene la

sola volontà in relazione all’atto non sia sufficiente, non è necessario che il

correo abbia effettivamente partecipato all’esecuzione del reato o abbia potuto

influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve

forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo

eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo

partecipi all’ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che

l’atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso d’esecuzione. Ciò

che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae

origine l’infrazione o alla realizzazione di quest’ultima, in condizioni o in

misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma

principale (DTF 125 IV 134 consid. 3a).

Il

complice è invece colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un

crimine o un delitto (art. 25 CP). Sotto il profilo oggettivo, il complice deve

fornire all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione,

di modo che senza lo stesso gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso

modo. Sotto quello soggettivo, è necessario che il complice sappia o si renda

conto che concorre alla realizzazione di un atto delittuoso determinato e che

lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è sufficiente che

conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la

decisione dell’atto. ll dolo eventuale è sufficiente (DTF 132 IV 49 consid. 1.1

e rinvii).

c) Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il

giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo

disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art.

6.

cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per

l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e

seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei

testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.

CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e

seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e

scientifica, sono idonei a provarla.

L’art. 139 cpv. 2 CPP

precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale

oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

d) In

mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,

cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b).

L’indizio, per consolidata

dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può

trarre, dopo un processo d’induzione condotto

con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione

d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non

del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15, pag. 277 s. con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol.

terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito

valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente

(Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e

sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più

indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme,

consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non

può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF del 7 maggio 2003 inc.6P.37/2003 consid. 2.2).

e) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il

principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti

possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue

soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato

a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce

esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su

criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le

circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore

probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di

procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag.

48; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10,

n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove

significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la

deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella

di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di

quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a

edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., ad §

39, n. 22, pag. 157 e ad § 62, n. 4, pag. 292 s.; STF del 28 giugno 2011 inc.

6B_936/2010 consid. 5; STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010 consid. 1.2; STF

del 23 aprile 2010 inc.6B_1028/2009 consid. 2.3). Il giudice deve sempre

formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva -

valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova

(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., ad art.

10, n. 5, pag. 23).

Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza

con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc.6B_10/2010 consid.

1.

) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.1

; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc.6P.218/2006 consid.

3.4

), nel senso sopra indicato.

f) Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.

32.

cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF

120.

Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008, consid. 2.1.;

STF del 19 aprile 2002 inc.1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così

come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che

l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi

astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende

umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad

imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere

confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo

un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente

di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere

di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza

delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come

persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio

ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il

giudizio.

Il principio

dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29

luglio 2011 inc.6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc.

6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 13 maggio 2008 inc.6B.230/2008 consid. 2.1;

STF del 30 marzo 2007 inc.6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del 19 aprile 2002

inc.1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad

art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory,

in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.

10.

n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).

13.4

Da

un’analisi complessiva delle risultanze istruttorie, emergono indizi chiari

precisi e concordanti che fugano ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 ha coscientemente disposto di soldi non suoi allorquando ha svuotato il conto intestato a __________

poco dopo che vi erano stati accreditati € 96'875.- provenienti dal conto

intestato ad __________ presso ACPR 1.

13.4.1

È

incontestato che sulla relazione nr presso __________ intestata a __________ AP

1.

sia l’unico avente diritto di firma e che sia stato egli stesso ad avere

eseguito, immediatamente dopo l’accredito di € 96'875.-, più operazioni di

addebito che hanno svuotato il suddetto conto.

Lo stesso

AP 1 ha poi confermato di avere destinato a propri fini gli averi accreditati

sul predetto conto e meglio di avere pagato € 14'000.- di bollette, canoni di

locazione e spese arretrate, di avere eseguito un giroconto di € 5'000.- a

favore della __________ società unipersonale a lui riconducibile con sede a __________

e di avere bonificato € 77'170.- a favore di __________ per acquistare, a suo

dire, due automobili di seconda mano.

Resta da

stabilire se l’agire di AP 1 sia potuto avvenire per effetto di una sua

supposizione erronea delle circostanze di fatto.

a) A

sostegno di questa tesi, AP 1, come detto, adduce di avere ritenuto che

l’importo di € 96'875.- bonificatogli corrispondesse al prezzo di due suoi

quadri venduti ad un cittadino svizzero tramite tale F.V..

L’appellante

non fornisce tuttavia alcuna prova credibile dell’asserita compravendita.

Non costituisce prova attendibile il “certificato

di vendita” prodotto agli atti dal ricorrente. Trattasi di mera

dichiarazione unilaterale dello stesso AP 1 in cui egli asserisce di cedere a tale “SIG. F.V. PER __________” un quadro dell’autore E.C. ed uno

dell’autore B. ad un prezzo complessivo di € 100’000.-. Orbene, la mera

dichiarazione dell’appellante non comporta, in sé, alcuna conclusione di una

compravendita. Questo contratto sinallagmatico si perfeziona infatti solo in

presenza del vicendevole consenso delle parti. Nel caso in esame, alla dichiarazione

di vendita non segue alcuna accettazione da parte dell’acquirente o di un suo

rappresentante. Non costituiscono manifestazione in tal senso le due firme,

invero illeggibili e mai ricondotte dall’appellante ad un eventuale compratore,

apposte sotto la data del “certificato di vendita”. Del resto, lo stesso

AP 1 ha confermato in appello l’assenza sul predetto documento della firma di F.V. adducendo quale giustificazione che “solo

chi vende firma l’autenticità e la lecita provenienza dell’opera”. Permane

pertanto il fatto che, diversamente da quanto vorrebbe AP 1, la documentazione

in atti non suffraga in alcun modo l’asserita conclusione del contratto di

compravendita dei quadri.

Del resto, il mediatore F.V., descritto genericamente dall’appellante come “esperto e mercante

d’arte” “di circa 50 anni, basso, di corporatura robusta”, “capelli brizzolati,

senza occhiali, né barba e senza baffi”, “cittadino svizzero che parlava

italiano con accento straniero” non risulta conosciuto né alle banche dati svizzere

né a quelle italiane. Inoltre si rileva come nemmeno una indagine attraverso i

motori di ricerca di internet produca un esito positivo e come ciò sia alquanto

anomalo per un commerciante d’arte.

Pure indiziante della non plausibilità del “certificato

di vendita” la circostanza che in esso AP 1 dichiara di avere ricevuto sul

suo conto € 100’000.- quale prezzo per la cessione dei due quadri, mentre in

realtà la somma bonificatagli da __________ è stata di € 96'875.-.

L’incongruenza dell’importo, ritenuta in appello da AP 1 affatto preoccupante

essendo egli in condizione di ridare la differenza fra quanto pattuito e quanto

bonificatogli, resta sospetta poichè non si capisce perché l’appellante contro

i suoi interessi avrebbe sovrastimato l’entità del bonifico ricevuto.

Inoltre, la convinzione di AP 1 che l’accredito

di € 96'875.- del 22 ottobre 2008 potesse provenire dal buon esito della

vendita dei due quadri è tutt’altro che suffragata dal “Certificato di

vendita” essendo quest’ultimo datato “07.11.2008” ovvero successivo

sia al bonifico a favore della relazione __________, intestata alla società __________.

riconducibile all’appellante, sia alle operazioni di svuotamento che

quest’ultimo ha eseguito sul predetto conto tra il 23 e il 28 ottobre 2008.

È poi quanto mai sospetto il comportamento di AP

1.

che ha prosciugato il conto accreditato da __________ allorquando, per sua

stessa ammissione, non aveva mai sentito nominare prima questa società e ne

ignorava eventuali legami con il presunto F.V.. Del resto, come appena visto, il “certificato di vendita”

in cui è citata “__________” è datato “07.11.2008” e pertanto posteriore

alle operazioni bancarie di AP 1. Sospetto è pure il fatto che AP 1 abbia

iniziato a svuotare il conto __________ già il giorno dopo l’avvenuto bonifico

da parte di __________, pur non sapendo, per sua stessa ammissione, accendere

un computer e pertanto non potendo seguire on-line l’evoluzione della relazione

bancaria a lui riconducibile. In appello, il ricorrente ha giustificato la sua

celere reattività precisando che era venuto a conoscenza del buon esito della

trattativa della vendita dei quadri e che da allora telefonava ogni giorno alla

banca chiedendo dell’avvenuto accredito. A suo dire, egli viveva in quel

periodo a __________ per seguire le sue società ciò che gli ha permesso di

recarsi immediatamente presso la banca. Queste eccezioni, per giunta mai

suffragate da prove, nella misura in cui sono rilevanti ai fini del giudizio,

cadono nel vuoto in quanto, come visto, sono sconfessate da concordanti indizi

che inducono a ritenere la compravendita dei quadri come mai conclusa.

Poco credibile è, inoltre, il fatto che,

nonostante le parti contrattuali non si conoscessero affatto e, pertanto,

mancasse fra loro un rapporto di consolidata fiducia, l’asserito compratore

abbia pagato il prezzo di € 96'875.- a AP 1, senza simultaneamente ritirare i

quadri acquistati e finanche senza prendere alcuna cautela per assicurarsi che

quest’ultimo avrebbe rispettato i suoi obblighi di consegna.

L’inverosimiglianza di una tale esecuzione contrattuale permane intatta anche

di fronte al timore di essere truffato eccepito in appello da AP 1 quale motivo

che lo avrebbe indotto a porre l’invio anticipato dei soldi come “condizione

unica” per il buon esito della trattativa. Nessun compratore, per un timore

espresso dalla controparte, accetterebbe di pagare anticipatamente il prezzo

senza avere nulla in mano.

Poco attendibile è, inoltre, AP 1 nella misura in

cui ipotizza di avere pagato in contanti al mediatore F.V., quando questi è venuto a __________ a ritirare i due quadri

acquistati, il saldo della provvigione del 5% pari a circa € 2'000.-. Invero,

l’appellante non ha saputo documentare in alcun modo questo versamento per il

quale il rilascio di una quietanza era quanto mai necessario essendo avvenuto,

diversamente da quanto sostenuto in appello da AP 1, al di fuori di qualsiasi

tracciabilità del denaro. Del resto, sarebbe stato più plausibile che lo stesso

F.V. avesse trattenuto per

intero la commissione di € 5'000.-, bonificando a favore di AP 1 l’importo di €

95'000.- ovvero il prezzo dei due quadri già al netto della provvigione.

La stessa circostanza asserita da AP 1 ch’egli

abbia ereditato da suo padre dei quadri degli artisti E.C. e A.B., pittori, a

detta dell’appellante, sconosciuti negli anni ‘70 e pagati allora poche

centinaia di migliaia di lire alle aste di __________, oltre a non essere

minimamente provata, stride con la realtà delle cose. Entrambi gli autori

godevano infatti già a metà degli anni ‘60 di una diffusa notorietà avendo, tra

l’altro, esposto alla Biennale di Venezia e in altre mostre di richiamo in

Italia e all’estero (http://it.wikipedia.org/wiki/E.C.;http://it.wikipedia.org/wiki/A.B.).

Ma ciò che getta ancor più un’ombra sulla

versione di AP 1 è che questi non abbia saputo produrre alcuna prova

dell’avvenuta consegna a F.V. dei

due quadri venduti, documento che l’appellante, in qualità di venditore,

avrebbe senz’altro dovuto avere per non esporsi al rischio di essere tacciato

d’inadempienza contrattuale.

Già solo sulla base di questi elementi, correlati

logicamente nel loro insieme, è del tutto ragionevole ritenere che AP 1 non

abbia stipulato alcun contratto di vendita dei due quadri per il tramite di

tale F.V. e che sapesse della

provenienza illecita, a seguito di attacco informatico ai danni di F.V., dell’accredito di € 96'875.- sul conto

bancario nr. , presso __________ intestato alla società __________ a lui

riconducibile. Ciò malgrado l’appellante ha quanto meno messo al disposizione

il predetto conto affinché vi confluissero i suddetti averi di cui ha poi

disposto per propri interessi.

Le censure formulate al riguardo dall’appellante

devono pertanto essere respinte.

b) Ma

vi è di più. AP 1 nel motivare la destinazione di quanto ricevuto da __________

ha precisato di avere destinato gli € 14'000.- prelevati dal conto __________

di __________ per pagare bollette, canoni di locazione e costi arretrati, di

avere eseguito un giro bancario di € 5'000.- a favore della __________ a lui

riconducibile e di avere effettuato un bonifico di € 77'000.- a favore

dell’autosalone __________ per acquistare in Germania un’Audi A6 e un’Audi A8,

poi rivendute in perdita.

Della

causale di quest’ultimo bonifico tuttavia AP 1 non fornisce alcuna prova

credibile.

Agli atti l’appellante ha prodotto un ordine di

bonifico bancario datato 23 ottobre 2008 per l’importo di € 77'000.- dal conto

bancario nr. 20190801, presso __________, (intestato alla società __________) a

favore della società a responsabilità limitata “__________” e due contratti di

compravendita (“Kaufvertrag”)¨. Entrambi riportano quale compratore “__________L.”

e quale venditore “__________”, oltre al prezzo ed all’automobile oggetto della

compravendita, dettagliando per quest’ultima la marca, il modello, il numero di

telaio, l’anno di fabbricazione e d’immatricolazione, il colore ed i chilometri

percorsi. Orbene, sia il primo contratto relativo all’Audi A6 Avant 2.7 sia il

secondo relativo all’Audi8 4.2 Quattro sono privi della firma del venditore. Il

secondo non è nemmeno sottoscritto dal compratore. Essi non provano, dunque, il

perfezionamento di alcuna compravendita. Lo stesso AP 1, a domanda degli inquirenti, ha poi ammesso di non poter comunicare loro il numero di

immatricolazione delle predette auto avendole rivendute a privati sempre in

Germania pochi giorni dopo il loro acquisto riportando una perdita di €

10'000.-. Di questa rivendita, AP 1 non è mai stato in grado di fornire nessuna

prova nonostante sia stato sollecitato in tal senso dalle autorità. In

particolare non è in grado di produrre né il relativo contratto né prova

dell’incasso di € 67'000.- corrispondente all’asserito prezzo di rivendita. A

nulla vale l’eccezione dell’insorgente, avanzata in sede di appello, secondo

cui “in Germania le auto usate si comprano e si vendono in grossi spiazzali

con delle casette di legno e con formalità semplicissime”. Per quanto

possano essere snelle le formalità contrattuali in Germania, esse non possono

non prevedere lo scambio di una pur minima documentazione.

Indiziante della mala fede di AP 1 è, pertanto,

anche il suo comportamento volto a celare la destinazione di € 77'000.- facenti

parte dell’accredito proveniente da __________.

Le censure dell’appellante volte a sconfessare

l’accertamento del primo giudice sono pertanto da respingere.

13.4.2

Vi sono,

dunque, elementi di fatto che permettono di escludere ogni ragionevole dubbio

sulla responsabilità di AP 1. L’appellante, agendo verosimilmente con l’aiuto

di terzi rimasti ignoti, ha messo a disposizione il conto bancario nr. , presso

__________, intestato alla società __________ a lui riconducibile, per farvi

trasferire € 96'875.- provento di un attacco informatico ai danni del conto

bancario nr. intestato ad __________, presso ACPR 1. Egli ha dunque funto da

beneficiario del trasferimento di denaro (money mule), interponendosi fra il

soggetto danneggiato e l’hacker, rendendo così più difficoltoso il

perseguimento penale di quest’ultimo. L’appellante ha, poi, evidentemente

trasferito a favore dell’hacker il provento di reato, trattenendone per sé una

parte. Con il suo agire AP 1 ha, dunque, permesso che la manipolazione

informatica andasse a buon fine, ovvero che si realizzasse un indebito

trasferimento di attivi a suo favore. L’insorgente ha intenzionalmente

collaborato con l’hacker all’esecuzione del reato, ricoprendo un ruolo

essenziale, quanto meno a livello operativo. Egli ha pertanto adempito sia dal

profilo oggettivo che da quello soggettivo ai presupposti del reato di abuso di

un impianto per l’elaborazione di dati giusta l’art. 147 CP.

13.5

La

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna e la multa di

fr. 1'300.- inflitte dal primo giudice - non contestate nella loro

commisurazione - appaiono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla

gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.

Da confermare è anche la sospensione condizionale

della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni.

Da confermare, infine, tenuto conto della

liquidità delle pretese civili, la condanna dell’appellante a pagare l’importo

di fr. 146'639.78 all’AP ACPR 1, cessionaria del credito di __________.

13.6

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali del presente

giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo

di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante

(art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34, 42, 44,

47, 106, 147 CP

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 3184/2010 del 14 luglio 2010.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr.

100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 9'000.- (novemila);

1.2.2. alla multa di fr. 1’300.- (milletrecento); in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata a 13 (tredici) giorni (art.

106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’250.-

(milleduecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

1.2.4. al

pagamento all’AP ACPR 1, dell’importo di fr. 146'639,78 a titolo di risarcimento;

1.3. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 900.-

sono posti a carico di AP

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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