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Decisione

17.2012.91

Accoglimento dell'istanza di revisione a causa dell'incociliabilità del giudizio di condanna con la successiva sentenza di assoluzione di due coimputati

6 novembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal

diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è

chiesta la revisione (cfr. STF del 30 maggio 2011, inc.6B_235/2011 consid. 3.1;

STF del 20 giugno 2011, inc.6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, op. cit., ad art.

453 n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 n. 5), ovvero nel momento in

cui è stato emesso il decreto d’accusa a carico dell’istante.

In concreto sono, dunque, quelli previsti all’art. 299 del

Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (in seguito CPP-Ti).

3.a. L’art. 299 lett. b CPP-Ti prevede che la

revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza

ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una

“sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità

cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in

applicazione di leggi penali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno

1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1,

17.2009.46 consid. 2, 17.2012.1 consid. 2).

Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa

all’art. 299 lett. c CPP-Ti), che fissa le esigenze minime del diritto federale

in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP-TI si estende ai casi in cui due

sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a

tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola

contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una

delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n.

3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla

clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP-Ti), per ammettere la

revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla

rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità

evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia errato

(Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami). L’inconciliabilità di

due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è data quando i due giudizi

denotano una palese contrapposizione tra i fatti accertati nell’uno e nell’altro

(cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la stessa disposizione),

il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori

di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752 n. 3503).

b. Il

medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa,

è previsto anche dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5

ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque

possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art.

299 lett. b del CPP-Ti.

I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui

all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione

evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è

chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente

(Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea

2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op. cit., ad. art. 410 n. 15; Mini, in Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero,

riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del

diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a

revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., ad art. 410

n. 92; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in

op. cit., ad art. 410 n. 9).

La revisione della sentenza penale deve, dunque,

essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato

colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene

assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti

o provati (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 90; Hauser/Schweri/Hartmann, op.

cit., § 102, n. 28). La revisione non può, invece, essere ammessa quando la

medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista

soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio

l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in

op. cit., ad art. 410 n. 93; Schmid, op. cit., ad. art.

410 n. 16).

c. Essendo

il motivo di revisione dovuto alla contraddittorietà tra due sentenze di

carattere assoluto, l’accoglimento dell’istanza comporta l’annullamento della

sentenza impugnata, senza nessun esame del merito da parte dell’autorità

competente a decidere della revisione, che deve accertare unicamente se vi è

l’inconciliabilità (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2a edizione, Zurigo

2006, pag. 789 n. 1279; Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 88; Hauser/Schweri/Hartmann,

op. cit., § 102 n. 29; Schmid, op. cit., ad art. 410 n.

Considerandi

15).

4.

IS 1 chiede la revisione del giudizio di condanna sancita dal

procuratore pubblico con decreto d’accusa 13 marzo 2009, rilevando che esso

contraddice in modo intollerabile la sentenza di assoluzione del notaio IM 2 e

di IM 1 pronunciata posteriormente dalla Pretura penale (cfr. istanza di

revisione).

4.1

Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere

la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa

posteriormente (art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro

contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla

base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un

accertamento di fatti inconciliabile.

Occorre, dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti alla base del

decreto d’accusa a carico di IS 1 e quello alla base della sentenza 26

settembre 2011/6 febbraio 2012 della Pretura penale riguardante il notaio IM 2

e IM 1 vi sia una contraddizione tanto palese da manifestare con evidenza

l’erroneità della condanna dell’istante.

4.2

Secondo il procuratore pubblico, il notaio IM 2 ha, d’intesa con i

contraenti IS 1 e IM 1, attestato, in un atto notarile, che il prezzo di

compravendita immobiliare di alcuni fondi siti nei comuni di __________ era di

fr. 290'000.- nonostante il prezzo pattuito dai contraenti ammontasse, in

realtà, ad almeno fr. 410'000.- (cfr. DA n. 1352/2009 del 13 marzo 2009 a carico di IM 2). Per questo, secondo il magistrato d’accusa, il notaio si era reso autore colpevole

del reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali e i due contraenti di

quello di complicità in tale reato (cfr. DA n. 1356/2009 e DA n. 1355/2009 del

13.

marzo 2009 a carico di IS 1 rispettivamente di IM 1).

4.3

Nella sentenza 26 settembre 2011/6

febbraio 2012, il giudice della Pretura penale ha, in sintesi, ritenuto che il

materiale probatorio non permetteva di accertare che il contenuto del rogito

considerato nel DA non corrispondesse al vero. Infatti, nel giudizio citato -

che, essendo passato incontestato in giudicato, lega questa Corte che non può, perciò,

esprimersi al riguardo - il pretore è giunto alla seguente conclusione:

in definitiva, in

assenza di elementi comprovanti con sufficiente certezza l’avvenuta

falsificazione, questo giudice non può ritenere l’atto notarile del 1. febbraio

2000.

alla stregua di un falso ideologico, ciò che esclude la condanna

dell’accusato IM 2”

(sentenza impugnata, consid. 8

pag. 12).

Se non è chiara la questione a sapere se, al

considerando 8 della sua sentenza, il pretore abbia discusso argomenti

attinenti ai presupposti oggettivi o, invece, attinenti a quelli soggettivi del

reato, è indiscutibile che, con la frase citata, il pretore ha concluso che non

vi sono sufficienti elementi per accertare che, oggettivamente, il rogito

notarile di cui trattasi contiene indicazioni inveritiere. Da un lato, infatti,

egli parla di assenza di prove per accertare “l’avvenuta falsificazione”, con

ciò potendosi intendere soltanto che non vi sono prove per l’accertamento

secondo cui il documento è inveritiero. D’altro lato, il pretore parla anche di

“falso ideologico”, espressione per cui si intende il documento (avente valore probatorio accresciuto) con contenuto menzognero

(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126

IV 65 consid. 2a; STF dell'11 ottobre 2007, inc.6B_334/2007 consid. 6.1) senza

che tale concetto comprenda, in sé, la realizzazione dei presupposti soggettivi

del reato (di norma, quello di cui all’art. 251 CP).

4.4

Ne deriva, con evidenza, che la tesi fattuale accusatoria del DA (di

cui, in questa sede, si chiede la revisione) secondo cui il rogito conteneva

indicazioni inveritiere riguardo il prezzo della compravendita è in palese

contraddizione con gli accertamenti pretorili di cui sopra.

L’istanza di revisione deve, dunque, essere accolta.

Infatti, se l’atto notarile

in questione non può essere considerato “alla stregua di un falso ideologico”

nel procedimento penale contro il notaio IM 2,

nemmeno esso può, se non al prezzo di un’insanabile contraddizione, essere

considerato tale nel procedimento contro IS 1.

Visto quanto precede, forza è concludere che, in

concreto, è dato il motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP-Ti.

5.

Ciò posto si osserva che, giusta l’art. 392 cpv. 1 CPP, nel caso in

cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo

procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la

decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non

hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti

(lett. a) e se i considerandi sono applicabili anche alle altre persone

coinvolte (lett. b). Giusta l’art. 356 cpv. 7 CPP se contro più persone sono

stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile

per analogia l’art. 392.

Accertato che il rogito in questione non conteneva indicazioni inveritiere, il

pretore - che, nel suo giudizio, aveva peraltro sottolineato la necessità di

prosciogliere “pure coloro che sono stati accusati di complicità” - avrebbe,

dunque, dovuto annullare il decreto d’accusa a carico di IS 1, assolvendolo dalla sua imputazione (sulla questione, cfr.

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n.

1496, pag. 684; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo 2009, ad art. 392 n. 3; cfr. anche Heer, in Basler

Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 90; Calame, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 392

n. 2).

Ciò non è avvenuto. Si giustifica, dunque, di

procedere in questa sede, in accoglimento dell’istanza, all’annullamento del DA

impugnato e all’assoluzione di IS 1.

6.

Gli oneri processuali del presente

procedimento sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che

rifonderà a IS 1 fr. 1000.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 299 lett.

b CPP-Ti, 21 cpv. 1 lett. b, 356 cpv. 7, 392 cpv. 1, 410 segg., 453 CPP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza il DA 1356/2009 del 13 marzo 2009

è annullato e IS 1 è prosciolto dall’accusa di complicità in falsità in atti

formati da pubblici ufficiali o funzionari.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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