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Decisione

17.2012.95

Infrazione alle norme della circolazione stradale per non avere adeguato la velocità alle circostanze, in particolare al rischio di aquaplaning. Nozione di arbitrio nell'accertamento dei fatti

7 settembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

3.4. Per quanto concerne la censura relativa all’accertamento della sua

consapevolezza circa lo stato dissestato della carreggiata, si osserva che AP 1,

nel suo gravame, non si è confrontato con gli argomenti posti dal pretore alla

base della sua decisione (circostanza secondo cui il manto stradale era

caratterizzato da imperfezioni già a partire da quasi 500 m prima del luogo del sinistro, circostanza secondo cui egli viaggia molto e si reca in Svizzera

interna per lavoro per cui doveva essere a conoscenza del tratto di strada

dissestato), limitandosi ad osservare che la pozza d’acqua presente sulla

corsia di sorpasso era di notevoli dimensioni e, dunque, imprevedibile.

Impropriamente motivata la sua censura non raggiunge la soglia della

ricevibilità.

Deve, invece, essere accolta la censura ricorsuale tendente a sostanziare l’arbitrio

nell’accertamento pretorile secondo cui i pneumatici “all seasons” sono meno

adatti al fondo bagnato rispetto ad altri tipi (in particolare rispetto a

quelli estivi, di norma montati nel mese di luglio). Nulla agli atti permette,

infatti, di giungere a questa conclusione e, nemmeno, è possibile partire dal

presupposto che una tale assunto sia un fatto notorio ai sensi dell’art. 139

cpv. 2 CPP.

Ne discende che l’accertamento operato dal primo giudice è arbitrario e che lo

stesso non può, pertanto, essere ritenuto nel presente giudizio.

4. In diritto l’appellante sostiene che la sua velocità, al momento

dell’incidente, era adeguata alle circostanze e che egli, pertanto, non si è

reso colpevole del reato d’infrazione alle norme della circolazione.

4.1. Dopo

aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr nonché la giurisprudenza del TF sulla velocità adeguata

in caso di rischio di aquaplaning, il giudice di prime cure, precisato come l’imputato

fosse “al volante di un veicolo piccolo e leggero, sul quale erano montati

pneumatici quattro stagioni (…) e perciò (…) più soggetto rispetto ad

altri all’aquaplaning”, ha concluso che - consapevole delle non perfette

condizioni della carreggiata - ha coscientemente tenuto una velocità non “adeguata

alle condizioni della strada” (sentenza impugnata, consid. 6 e 7 pag. 3-4).

4.2. Ponendo innanzitutto l’accento

sulle pozze d’acqua all’origine della perdita d’aderenza del suo veicolo, AP 1

precisa che esse erano di “notevoli dimensioni e, dunque, non prevedibili

per chi transita su un’autostrada, ossia notoriamente su un tipo di strada

progettato per agevolare la circolazione di grandi volumi di traffico veicolare

ad alta velocità” (motivazione d’appello, pag. 5). A conferma di ciò,

continua AP 1, vi è il fatto che il suo veicolo, non appena entrato nelle

pozze, si è praticamente bloccato nella sua marcia per cui egli nemmeno alla

velocità di 80 km/h - consigliata dalla giurisprudenza evocata dal pretore - avrebbe

potuto evitare l’incidente (motivazione d’appello, pag. 6).

Inoltre, spiega ancora l’appellante, l’eccezionalità della situazione è

avvalorata dal fatto che, neppure due mesi dopo l’incidente, non appena il

traffico estivo è diminuito, “l’__________ è intervenuto per riparare il

manto stradale” e ciò nonostante erano già previsti, a partire dal 2012,

importanti lavori di sistemazione proprio nel tratto di carreggiata teatro del

sinistro (motivazione d’appello, pag. 5-6).

Ciò posto, l’appellante sostiene che la velocità

di 90 km/h da lui tenuta “era adeguata alla situazione, ossia alla

circolazione su un’autostrada, con debole pioggia, in un tratto rettilineo che

non si poteva presumere presentasse pozze d’acqua tali da frenare i veicoli

nella loro corsa”. Tale conclusione, rimarca ancora AP 1, è del resto

rafforzata dalla circostanza secondo cui “non vi era alcun cartello che

avvisasse del pericolo di aquaplaning o che indicasse che il manto stradale

fosse danneggiato” (motivazione d’appello, pag. 6).

4.3.a. Giusta

l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della

circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del

Consiglio federale, è punito con la multa. Tale disposto, di natura astratta e

generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della

Considerandi

circolazione in concreto violate (DTF del 24 novembre 2003, inc.6S.392/2003

consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1).

Nel caso di specie il primo giudice, pur evocando anche l’art. 31 cpv. 1 LCStr,

ha ritenuto essenzialmente una violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr. Si osservi

a proposito che l’infrazione di cui all’art. 31 LCStr è sussidiaria per

rapporto all’art. 32 LCStr (cfr. al riguardo Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, ad 31 n. 1.1; CCRP, sentenza del 18 aprile 2011, inc. 17.2010.14, consid. 2.3.a).

b. L’art.

32.

cpv. 1 1a frase LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata

alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico,

come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.

Dalla norma si deduce che circolare alla velocità massima autorizzata è

possibile solo se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità

sono favorevoli (DTF del 6 aprile 2009, inc.4A_76/2009, consid. 3.3, 121 IV

286.

consid. 4b, DTF 121 II 127 consid. 4a).

In caso di pioggia e di carreggiata bagnata, il conducente deve adeguare la

velocità anche in funzione del rischio di “aquaplaning”. Con questo termine

s’intende il fenomeno - che si verifica soprattutto sulle autostrade - dovuto

allo scivolamento degli pneumatici su uno strato di acqua senza aderenza con il

suolo con conseguente perdita, da parte del conducente, della facoltà di

direzionare e frenare l’autoveicolo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad

art. 32 n. 1.6 lett. c; DTF 103 IV 41 consid. 2a). L’insorgere del fenomeno dipende

da diversi fattori e, in particolare, dallo spessore dello strato d’acqua sulla

carreggiata (a sua volta riconducibile alla durata e all’intensità della

pioggia e al tracciato della strada), dalla qualità del manto stradale, dal

tipo e dallo stato degli pneumatici nonché dalla velocità del veicolo. Non è

dunque possibile stabilire un limite di velocità generale ed astratto, oltre il

quale è possibile concludere che l’autovettura corre il rischio di aquaplaning.

Tale limite può essere determinato solo di caso in caso sulla scorta dei

summenzionati fattori (DTF 103 IV 41 consid. 2a; Bussy/Rusconi, op. cit., ad

art. 32 n. 1.6 lett. c). La giurisprudenza federale e cantonale ha tuttavia già

avuto modo di rilevare che, sulle autostrade, in caso di forti piogge, è

consigliato non superare la velocità di 80 km/h (DTF 120 Ib 312 consid. 3c; TRAM, sentenza del 29 maggio 2002, inc. 52.2001.384, consid. 5;

nello stesso senso anche il Tribunale amministrativo del Canton Argovia secondo

cui, sulle autostrade, in caso di forti piogge, una velocità di 90 km/h è inadeguata, cfr. AGVE 1978, pag. 509 e AGVE 1987, pag. 511).

4.4

In

concreto si osserva innanzitutto che il giorno in cui si è verificato

l’incidente pioveva (cfr. rapporto di polizia, AI 1, pag. 1). Che le

precipitazioni fossero abbondanti è dimostrato dalla circostanza secondo cui,

sulla carreggiata si erano formate delle pozze d’acqua (cfr. Rapporto di

complemento della polizia cantonale del 19 ottobre 2011, AI 6) tra cui quella

all’origine della perdita d’aderenza del suo veicolo. Occorre, poi, ritenere

che - così come accertato dal pretore (cfr. consid. 3.1) - l’appellante sapeva

che il tratto di autostrada che stava percorrendo presentava delle imperfezioni

che imponevano una prudenza particolare.

In queste condizioni - viste le abbondanti precipitazioni e la strada non in

perfetto stato - AP 1 doveva prendere in considerazione che sulla carreggiata

potevano essersi formate delle pozze e che sussisteva, pertanto, il rischio di

aquaplaning (cfr. al riguardo anche la sentenza del Tribunale amministrativo

del Canton Argovia, AGVE 1987, pag. 511, secondo cui, in autostrada, in caso di

forte pioggia, non è raro imbattersi in pozze d’acqua che, proprio in

corrispondenza delle ormaie causate dal traffico intenso, possono raggiungere

anche una certa profondità).

Visto quanto precede deve essere ritenuto che - conformemente alla summenzionata

giurisprudenza - la velocità dichiarata di 90 km/h tenuta dall’appellante al momento del sinistro era - considerato anche il tipo di automobile

che conduceva (ovvero un veicolo leggero e, dunque, più soggetto alla perdita

di aderenza) - inadeguata alle circostanze e, in particolare, al concreto

rischio di aquaplaning.

Nulla muta alla sostanza delle cose la circostanza, evocata dall’appellante,

secondo cui non vi erano cartelli stradali che indicassero lo stato dissestato

dell’autostrada e il pericolo di aquaplaning, ritenuto che l’obbligo del

conducente di adeguare la sua velocità alle circostanze sussiste

indipendentemente dalla presenza di tali segnalazioni.

Ne discende che AP 1 si è reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 in combinazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr.

In via abbondanziale, si rileva che l’esito del

giudizio non cambierebbe neppure se fosse accertato - così come preteso

dall’appellante - che, al momento dell’incidente, l’intensità della pioggia era

diminuita: infatti, l’accertata presenza di più pozze sulla carreggiata

rendeva certamente prevedibile, vista l’accertata conoscenza del non perfetto

stato della carreggiata, la presenza di altre pozze e, quindi, imponeva di

adeguare la velocità in funzione di tale probabilità.

4.5

Ritenuto che - come visto nel considerando precedente - già solo la

forte pioggia di quel giorno nonché lo stato difettoso della strada, dovevano

indurre l’appellante a prendere in considerazione la presenza di pozze sulla

carreggiata e a conseguentemente ridurre la sua velocità, non si giustifica di

entrare nel merito delle ulteriori censure ricorsuali tendenti a sostanziare

l’imprevedibilità della pozza all’origine della perdita di aderenza del suo

veicolo.

Solo di transenna è quindi il caso di rilevare che l’imprevedibilità della

pozza è comunque smentita già solo dalla circostanza

secondo cui non risulta che si siano verificati, nello stesso giorno dei fatti

qui in discussione o in altri giorni di pioggia, sul luogo del sinistro, altri

incidenti e ciò nonostante la N2 sia notoriamente una strada molto trafficata

(in questo senso anche le considerazioni del pretore al consid. 8 del giudizio

impugnato).

5.

Quanto alla commisurazione della pena, si

osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta

all’appellante dal Presidente della Pretura penale.

La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del

quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa

degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

6.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr,

47 e 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere il 19 luglio 2011, a __________, alla guida della vettura , circolato sull’autostrada a velocità inadeguata alle

particolari condizioni del fondo stradale bagnato, per cui, in fase di

sorpasso, perdeva la padronanza di guida, urtava un mezzo pesante che circolava

regolarmente sulla corsia di destra e, dopo aver effettuato un testacoda,

collideva dapprima con il guidovia laterale di destra ed in seguito con quello

di sinistra.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 300.- (trecento).

1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è

fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per

complessivi fr. 730.-, sono posti a carico dell’appellante.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 300.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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