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Decisione

17.2013.102

Impedimento di atti dell'autorità, presupposti oggettivi e soggettivi del reato. Nozione di confisca e suoi presupposti applicativi

28 gennaio 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i citati minorenni fuggissero e poi che non ottemperassero agli ordini della

Polizia di fermarsi, tentando infine di farli allontanare dal luogo

dell’intervento della Polizia, chiamando un taxi per sottrarli al controllo.

Egli ne

ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’350.- (corrispondenti

a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 700.-. Il magistrato

ha inoltre proposto la confisca dell’I-Phone sequestrato al prevenuto il 7

aprile 2011.

Contro il

decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo

il dibattimento, con sentenza 10 aprile 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo

sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per il reato di impedimento

di atti dell’autorità, rettificando tuttavia nel seguente modo

l’imputazione a suo carico:

“ per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, la

mattina del 20 febbraio 2011 verso le ore 04.40, impedito ad agenti della

Polizia cantonale di procedere ad atti che rientravano nelle loro attribuzioni,

e meglio, per avere ripetutamente tentato di impedire agli agenti dei reparti

mobili della Polizia cantonale del Sottoceneri intervenuti con tre pattuglie

all’esterno del locale notturno __________ di __________ in quanto un utente aveva

segnalato una discussione in corso, di procedere al controllo delle identità e

di sottoporre alla prova preliminare dell’alito i minorenni presenti in loco,

incitandoli a non ottemperare agli ordini della Polizia”.

Il primo

giudice - preso atto del fatto che l’AP __________, con scritto 23 gennaio 2013, ha comunicato di ritirare la relativa querela (cfr. verbale del dibattimento, pag. 1) - ha per

contro prosciolto l’imputato dall’accusa di lesioni semplici.

In applicazione della pena, il pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria

- sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’200.-

(corrispondente a 12 aliquote giornaliere da fr. 100.-) oltre che alla multa di

fr. 300.-. Egli ha, inoltre, caricato al condannato gli oneri processuali per

complessivi fr. 950.- e ha confermato l’ordine di confisca del telefono cellulare sequestratogli il 7 aprile 2011.

C. Il 18

aprile 2013 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro il giudizio pretorile

che ha confermato, il 7 giugno 2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui

ha postulato il suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese e

ripetibili.

L’appellante non ha formulato istanze probatorie.

D. Visto

il consenso delle parti allo svolgimento della procedura scritta, con decreto

12 agosto 2013, la presidente di questa Corte ha impartito ad AP 1 un termine

di 45 giorni per la presentazione di una motivazione scritta ai sensi dell’art.

406 cpv. 3 CPP.

Nella sua motivazione, presentata il 27 settembre 2013, l’appellante, oltre a

ribadire le richieste già formulate con la dichiarazione d’appello, chiede

l’immediato sblocco e restituzione del telefono cellulare sequestratogli,

previa cancellazione dei filmati del 20 febbraio 2011.

E. Con scritto 1° ottobre 2013 il procuratore pubblico ha postulato la

reiezione del gravame.

Con scritto 7 ottobre 2013, la Pretura penale ha comunicato di rimettersi al

giudizio di questa Corte.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei

tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al

procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le

violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza

(lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per

estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la

sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una

cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi

della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto

modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le

questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non

può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne

il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

- che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero

convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle

prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid.

2.1

che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642,

confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre,

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,

giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

2.

a. Giusta l’art. 286 CP chiunque impedisce ad un’autorità o ad un

funzionario di procedere ad un atto che rientra nelle loro attribuzioni, è

punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

La norma ha per obiettivo la tutela dell’autorità dello Stato e il regolare

funzionamento dei suoi organi. Essa mira a garantire l’ordinamento legale,

punendo coloro che intralciano l’agire della pubblica autorità (Heimgartner, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, vor art. 285, n. 2;

Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione,

Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 285, n. 1).

Quello descritto dall’art. 286 CP è un reato di risultato. Tuttavia - a

differenza di quanto sembra suggerire l’enunciato legale con la formulazione

“impedire” – per la sua realizzazione non è necessario che l’autore renda

impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che egli lo

renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 127

IV 115 consid. 2; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2; STF

6B_132/2008 del 13 maggio 2008. consid. 3.3).

L’infrazione si distingue sia da quella prevista dall’art. 285 CP, nella misura

in cui l’autore non ricorre alla violenza né alla minaccia contro la pubblica

autorità, sia da quella descritta nell’art. 292 CP, ritenuto che una semplice disobbedienza

ad un ordine dell’autorità non basta per configurare il reato (DTF 124 IV 127.

consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid.

2.

).

La fattispecie di cui all’art. 286 CP presuppone, dunque, una resistenza senza

violenza né minaccia che implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115

consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a). Il testo di legge non

prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità o circa

i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2). Può, ad

esempio, trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui l’autore,

per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti di cui dispone a tal fine,

impedisce o intralcia (senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario

per rendergli più difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che

impone la sua presenza in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una

riunione (STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o, ancora, a colui

che, rimanendo saldamente al suo posto, non si lascia o si lascia accompagnare

solo difficilmente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a

edizione, Berna 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti possono

configurare il reato di cui all’art. 286 CP, ad esempio una fuga (DTF 124 VI 127 consid. 2b/bb; 103 IV 247, consid.

6b) o, ancora, il fatto di incitare dei manifestanti a raggrupparsi intorno ad un

veicolo per impedire alla polizia di bloccarne il conducente (DTF 127 IV 115

consid. 2).

Come visto, non configura, invece, reato la semplice disobbedienza ad un ordine

dell’autorità come, ad esempio, il rifiuto di soffiare nell’etilometro, di

presentare un documento d’identità o di parlare meno forte (DTF 127 IV 115

consid. 2; 120 IV136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid.

2.

). Nemmeno il semplice fatto di esprimere il proprio disaccordo nei

confronti di un atto ufficiale, senza ostacolarlo, è sufficiente a realizzare

il reato (DTF 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV136 consid. 2a; 105 IV 48 consid. 3;

STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Inoltre, l’art. 286 CP non è

applicabile se l’agire dell’imputato non ostacola l’atto ufficiale in sé, ma

solo lo scopo perseguito dall’autorità, per esempio avvertendo gli

automobilisti di un imminente controllo radar (DTF 120 IV 136 consid. 2a; 103

IV 186 consid. 4-5, STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2).

b. Dal profilo soggettivo il reato di cui all’art. 286 CP presuppone

intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente. L’autore deve, in particolare,

sapere di essere confrontato con un’autorità o un funzionario che procede ad un

atto ufficiale non nullo. Se per contro ritiene, fallacemente, che l’atto

intrapreso dall’autorità non è valido, egli agisce in errore sui fatti giusta

l’art. 13 CP ciò che comporta la sua impunibilità, ritenuto che l’art. 286 CP

non reprime l’agire negligente (DTF 116 IV 155; STF 6B_132/2008 del 13 maggio

2008.

consid. 3.3; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a edizione, Zurigo

2011, pag. 395, Corboz, op. cit., ad art. 286 n. 17).

L’inchiesta

3.

Nel rapporto della polizia cantonale del 12 aprile 2011 (AI 5), si

legge che, il 20 febbraio 2011, alle ore 04’40, le forze dell’ordine

intervenivano con tre pattuglie presso la discoteca __________ di __________

dove notavano una ragazza a terra e dei giovani che si davano alla fuga.

All’esterno del locale - continua il rapporto - c’era il gestore AP 1:

“ il quale vista

la situazione venutasi a creare, ci invitava più volte a spostare i nostri

veicoli di servizio, poiché a suo dire rovinavano l’immagine del locale. Lo

stesso, dopo essersi identificato, sempre in maniera sgarbata e provocante, invitava

i giovani presenti ad abbandonare il luogo, senza prestare attenzione ai nostri

ordini. Asseriva pure che non avevamo nessun diritto di eseguire la prova

preliminare dell’alito (autorizzata dalla MM __________), motivo per cui

continuava ad invitare i minorenni a lasciare il posto e mediante il telefono

cellulare eseguiva dei filmati/foto su ciò che stava accadendo. Provvedeva pure

a far giungere sul luogo un servizio taxi per il trasporto dei ragazzi”.

(cfr. AI 5, pag. 3-4)

Nel corso dell’intervento,

la polizia aveva modo di fermare tre minorenni che risultavano positivi alla

prova preliminare dell’alito e - dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione

del procuratore generale - procedeva al sequestro, a titolo cautelativo, del

telefono cellulare di AP 1 (cfr. verbale di perquisizione e sequestro, allegato

all’AI 5).

4.

I tre ragazzi

fermati la notte dei fatti sono stati sentiti dalla polizia il

27.

febbraio 2011.

__________, classe 1995, ha dichiarato che:

“ Mentre stavamo rincasando, e di fatto ci trovavamo a pochi metri dal

locale citato, sono giunte alcune pattuglie della Polizia Cantonale che mi

hanno fermato.

Preciso che il proprietario del locale lo conosco solo di vista.

Nella fattispecie, quando siamo stati fermati dalla Polizia, lo stesso ci ha

raccomandato di non sottoporci al test etanografico e di andare a casa senza

prestare attenzione a quello che gli agenti stavano dicendo di fare”

(cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2-3)

__________,

classe 1997, ha dal canto suo riferito che:

“ il padrone del locale mi sembrava un po’ nervoso. Da parte sua ci

continuava a dire di non soffiare per fare la prova dell’alito e di non

ascoltare quello che la polizia ci diceva di fare” (cfr. suo verbale allegato

all’AI 5, pag. 2).

__________,

classe 1993, ha infine spiegato che:

“ Verso le ore 04.30, ho avuto uno scompenso all’esterno del locale,

per motivi personali, accentuati pure dall’alcol che avevo sorbito, motivo per

cui un ragazzo ha contattato la polizia e mia madre.

La polizia quando è giunta sul posto, mia madre era già presente. All’esterno

del locale vi era pure il proprietario AP 1, il quale ci invitava ad andare a

casa e di non prestare attenzione a quello che la polizia ci diceva di fare. Ci

ha pure fatto giungere un taxi” (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).

Sul

verbale di quest’ultima, l’agente interrogante ha avuto modo di annotare anche

le dichiarazioni di sua madre__________, pure presente dinanzi la discoteca la

notte dei fatti:

“ Il proprietario AP 1 ci invitava a fare quello che lui ci diceva e

di non ascoltare quello che la polizia ci diceva; inoltre ha preso il telefono

cellulare, filmando l’operato della polizia. Posso dire che gli agenti

intervenuti non hanno fatto nessun tipo di violenza contro nessuno” (cfr.

verbale di __________, allegato all’AI 5, pag. 3).

5.

Il

7.

aprile 2011, la polizia ha poi proceduto ad interrogare AP 1 che ha negato

sia di avere incitato i giovani presenti ad abbandonare il luogo senza prestare

attenzione alle indicazioni degli agenti sia di avere chiamato un taxi

invitando i ragazzi a salirvi (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).

Il giudizio

di primo grado

6.

Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato ha rilasciato

le seguenti dichiarazioni:

“ Ricordo di quella mattina che vi era una ragazza - che conosco come __________

- che voleva entrare nel locale, ove vi era iI suo ex ragazzo. So

dagli agenti di sicurezza che, visto iI suo comportamento, hanno chiamato sua

madre, chiedendole di venire a prenderla. Gli stessi agenti mi hanno detto che

la mamma, la quale non sa gestire la figlia, ha chiamato la polizia. Quando io

sono uscito dal locale, ho visto in effetti arrivare sia la signora __________

sia la polizia. Prima è arrivata un'auto della polizia, poi altre due, La prima

auto ha posteggiato proprio davanti all'entrata della discoteca, le altre un

po' più distanti. A seguito del posteggio davanti alla discoteca, le auto degli

avventori in entrata non potevano passare, se non facendo il giro dell'edificio. In più il gas di scarico dell'auto poteva

provocare problemi all'interno del locale. (…). Secondo me il diverbio

con la polizia è durato 1 ora - 1 ora e mezzo. Al momento dell'arrivo della

decina di poliziotti vi erano fuori dalla discoteca una trentina di persone.

Ricordo che la ragazza __________ era seduta a terra in stato emotivo alterato.

Quello che io ho visto è che dieci poliziotti hanno controllato l'identità

della sola __________, Altri sono andati a prendere due giovani, poi rivelatisi

minorenni, al parcheggio __________ e li hanno portati sul piazzale della

discoteca. (…). È vero che credevo che i ragazzi minorenni non potessero essere

sottoposti alla prova dell'alito senza l'autorizzazione di un loro genitore, di

un tutore o di un giudice. (…). Può darsi che il controllo sia durato così

tanto (1 ora - 1 ora e mezzo) perché mamma e figlia sono di bell'aspetto.

Quando ho detto la mia opinione sul test dell'alito, era chiaro che fosse da

intendere come tale; è vero che non l'hanno sentita solo i poliziotti. Nego di

avere detto a qualcuno dei presenti di andare via e di non seguire quello che

diceva la polizia. (…).

Nego anche di avere chiamato un taxi, né con il telefono né con dei gesti, per

fare portare via i minorenni”.

(cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento)

7.

Preso

atto delle risultanze istruttorie e dibattimentali, il primo giudice ha

spiegato che - malgrado i dinieghi dell’imputato - non vi è motivo di dubitare

delle testimonianze citate, nella misura in cui, in modo univoco,

“ riferiscono di come l’imputato abbia direttamente esortato i quattro

testimoni a non dare seguito alle richieste della polizia, in modo particolare

evitando di sottoporsi al controllo dell’alcolemia al quale gli agenti

intendevano procedere” (sentenza impugnata, consid. 7.4 pag. 9).

Il pretore ha tuttavia precisato che - sulla scorta

delle menzionate deposizioni dei testi - non è possibile ritenere comprovato

che AP 1 abbia

“ cercato di fare fuggire i tre giovani dalla zona della discoteca

(quanto nessuno dei testi ha asserito), né che egli, sempre allo scopo di

sottrarli ai controlli delle identità e dei tassi di alcolemia effettuati dagli

agenti, abbia chiamato per loro dei taxi”. (sentenza impugnata, consid. 7.5

pag. 10).

Egli ha,

pertanto, riformulato l’imputazione a carico dell’appellante nel senso indicato

alla lett. B (sentenza impugnata, consid. 7.5 pag. 11).

Appello

8.

Col gravame AP 1 non contesta gli accertamenti eseguiti dal pretore

e, in particolare, non contesta di avere, la notte dei fatti in esame, incitato

i minorenni presenti in loco a non ottemperare agli ordini della polizia che

intendeva sottoporli al controllo dell’identità e alla prova preliminare

dell’alito.

Ciononostante egli sostiene che il suo agire, dal profilo oggettivo, non è

costitutivo del reato di impedimento di atti dell’autorità.

8.1

Il primo giudice ha innanzitutto spiegato come il comportamento di AP

1.

“ ha certamente reso più difficile l’operato della polizia, che non a

caso, per dire dello stesso imputato, ha dovuto impiegare 1 ora/1 ora e mezzo

(essendo per di più arrivata in loco con una decina di agenti) per procedere a

controlli, tutto sommato, di routine (verifica delle identità ed esame

preliminare del tasso alcolemico) (cfr. sentenza impugnata, consid. 7.6 pag.

11).

Il pretore ha poi spiegato come l’imputato non si sia limitato ad esprimere

agli agenti “un disaccordo avverso il loro operato, ma in maniera più che

vivace ha insistito a voce tale da potere essere udito da tutti i quattro

testi, sebbene in un contesto ove vi era parecchia gente (…). Il signor AP 1 ha insomma interposto un ostacolo serio alle azioni della polizia, differendone l’esecuzione”.

Ininfluente, ha poi concluso il primo giudice, è il fatto che l’azione di

disturbo messa in atto da AP 1 non sia stata di tipo fisico, ritenuto che anche

delle ripetute raccomandazioni verbali - “a patto che, come in questo caso,

si ripercuotano negativamente sull’operato dell’autorità” - possono

costituire il reato di cui all’art. 286 CP (sentenza impugnata, consid. 7.6

pag. 12).

8.2

AP 1 assevera, innanzitutto, di essersi, la notte dei fatti, limitato a manifestare

il suo disappunto nei confronti dell’operato della polizia, senza tuttavia

ostacolarne l’agire (cfr. motivazione d’appello, pag. 5).

A suo dire, mal si comprende - e la sentenza impugnata non spiega - in che modo

le sue parole abbiano potuto ostacolare un intervento condotto da dieci agenti

nei confronti di appena tre minorenni, ritenuto che egli non era certamente in

grado di tenere testa ad un simile dispiegamento di forze. Del resto, continua,

diversamente da quanto stabilito dal pretore, l’istruttoria non ha permesso di

chiarire la causa della lunga durata dell’operazione di polizia. Più che al suo

agire, spiega, essa potrebbe essere ricondotta a quello dei minorenni che -

come risulta dal rapporto d’inchiesta - si sono da subito, ancora prima della

suo arrivo in loco, dimostrati poco collaborativi con le forze dell’ordine

(cfr. motivazione d’appello, pag. 5, 6, 7, 8-9).

Infine, con riferimento alla giurisprudenza del TF secondo cui la semplice disobbedienza

agli ordini dell’autorità non costituisce un impedimento ai sensi dell’art. 286

CP, AP 1 sostiene che i minorenni “avevano il diritto di disobbedire agli

ordini della polizia non collaborando, segnatamente rifiutandosi di produrre i

documenti d’identità e sottraendosi alle prove dell’alito” per cui mal si

comprende come egli possa essere ritenuto colpevole “per aver suggerito un

diritto sancito dalla legge” (motivazione d’appello, pag. 5 e 6).

8.3

La censura ricorsuale è destinata all’insuccesso.

Posto che AP 1 non contesta di avere incitato i ragazzi a non ottemperare agli

ordini della polizia, non occorre spendere molte parole per dimostrare che egli

ha assunto un comportamento attivo che ha ostacolato l’operato delle forze

dell’ordine.

È infatti evidente che la circostanza secondo cui il gerente di una discoteca,

durante un controllo di polizia, inizi ad esortare i minorenni presenti dinanzi

il locale a non sottoporsi ai rilevamenti di rito e ad andare a casa

rappresenta un elemento di disturbo non indifferente per gli agenti che -

seppur presenti in forze (il rapporto di polizia riferisce di “tre pattuglie”,

AI 5, pag. 3, l’appellante di “dieci poliziotti”, verbale d’interrogatorio allegato

al verbale del dibattimento, pag. 1) - erano chiamati ad intervenire in un

contesto piuttosto caotico (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del

dibattimento, pag. 1, secondo cui “vi

erano fuori dalla discoteca una trentina di persone” cfr.

anche motivazione d’appello, pag. 4, in cui l’appellante parla di un “gran

trambusto”), nel quale le probabilità che i minorenni - incoraggiati in tal

senso da AP 1 - potessero dileguarsi erano tutt’altro che esigue. Non deve,

inoltre, essere dimenticato che la polizia ha dovuto impiegare una parte degli

effettivi presenti sul posto per gestire l’appellante e neutralizzare la fonte

di disturbo che egli rappresentava, ciò che pure ha in sé costituito un

intralcio alla sua regolare attività.

Non può, infine, essere seguito l’appellante quando sostiene che i ragazzi

avevano il diritto di disobbedire alla polizia e che egli si è, dunque,

limitato a suggerire loro un comportamento non punibile.

Così argomentando AP 1 perde infatti di vista la reale portata dell’art. 286

CP, disattendo che - come stabilito dal TF - la norma penale non prevede

limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità (cfr. DTF 133

IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2) e che, pertanto, il reato può

realizzarsi anche attraverso l’esortazione alla disobbedienza e ciò

indipendentemente dalla punibilità di chi trasgredisce.

Da quanto precede discende che AP 1 ha, dal profilo oggettivo, realizzato il

reato di cui all’art. 286 CP.

9.

Ritenuto che, come visto nel considerando precedente, l’agire di AP

1.

- e meglio il fatto di avere esortato i tre minorenni a disobbedire alla

polizia - è in sé costitutivo del reato di impedimento ad atti dell’autorità,

non può essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui esso, in realtà,

configurerebbe unicamente una tentata istigazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 2

CP (motivazione d’appello, pag. 10).

10.

Continuando nel suo esposto l’appellante contesta poi anche la

realizzazione del reato dal profilo soggettivo.

In particolare, AP 1 assevera di avere incitato i tre ragazzi a disobbedire

alla polizia perché credeva che essa non fosse autorizzata a procedere al fermo

e al controllo di minori senza il consenso dei genitori o il nullaosta di un

magistrato. Pertanto, conclude, egli deve essere assolto dalla sua imputazione

in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 CP (motivazione d’appello, pag. 8 e 9).

10.1

La tesi dell’appellante è al limite del temerario.

È infatti noto ad ognuno (e a maggior ragione a chi, come AP 1, gestisce una

discoteca e lavora a stretto contatto con i giovani) che la polizia, per

procedere al fermo e al controllo di un ragazzo (anche se minorenne), non

necessita del consenso dei genitori.

Risulta, oltretutto, dagli atti come l’appellante sapesse che ad allertare la

polizia era stata proprio la madre di uno dei tre minorenni fermati, e meglio

di __________ (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag.

1). Nulla in atti dimostra, inoltre, che AP 1 avesse motivo di credere che

difettasse, in concreto, l’autorizzazione del magistrato a procedere nei

confronti dei minorenni (autorizzazione peraltro concessa dalla MM __________,

cfr. AI 5, pag. 4).

Non essendovi, pertanto, spazio per l’applicazione dell’art. 13 CP, se ne

conclude che l’insorgente - che riconosce di avere agito con l’intento di

impedire alla polizia di procedere al controllo dei tre minori - ha realizzato,

anche dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 286 CP.

11.

Pure al limite del temerario è la censura dell’appellante secondo

cui la Pretura penale - ritenendo le sue affermazioni costitutive del reato di

impedimento ad atti dell’autorità - avrebbe violato la sua libertà d’opinione e

di espressione, garantite dagli art. 16 Cost. e 10 CEDU (cfr. motivazione

d’appello, pag. 7-8).

Diversamente da quanto sostenuto nel gravame egli non si è infatti limitato a “suggerire

ai tre giovani che, a suo giudizio, essi non dovevano ottemperare alle forze

dell’ordine e che potevano tornare a casa”, ma - come visto - li ha

esplicitamente esortati a non sottoporsi ai controlli delle forze dell’ordine,

intralciando l’operato della polizia e realizzando il reato di cui all’art. 286

CP.

12.

Per

quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica

contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena

pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna inflitte a AP 1 dal

primo giudice. La pena è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di

valutazione prescritti dall’art. 47 CP e, in particolare, appare adeguata alla

colpa dell’autore.

Non può per contro essere confermata la multa accessoria di fr. 300.-, ritenuto

che una pena accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in linea di

principio, superare il 20% della pena base (cfr. al riguardo DTF 135 IV 191

consid. 3.4.4, nella quale si spiega pure che deroghe sono possibili solo in

caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un

valore unicamente simbolico). Per questo motivo la multa inflitta a AP 1 deve

essere ridotta a fr. 240.-.

Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un

periodo di prova di due anni.

13.

AP 1 chiede, infine, il dissequestro del telefono cellulare

sequestratogli dalla polizia cantonale il 7 aprile 2011 su mandato del

procuratore generale.

13.1

Il

giudice della Pretura penale - dopo aver ricordato come l’appellante, la notte

dei fatti qui in esame, ha filmato con il telefono cellulare l’operato della

polizia, alimentando ulteriormente la tensione di un intervento già di per sé impegnativo

- ha spiegato come non si possa in concreto escludere “il rischio che un

simile uso dell’apparecchio venga ripetuto dall’imputato” ritenuto in

particolare la sua dichiarazione secondo cui farne uso “fa parte del mio

sistema di lavoro”. A suo dire, pertanto, la misura disposta dal

procuratore pubblico merita conferma “senza che il principio della

proporzionalità induca alla restituzione dell’I-Phone (…) previa cancellazione

dei filmati ivi registrati” (sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 14-15).

13.2

L’appellante, in sostanza, rileva come il giudizio impugnato - nel

confermare la confisca disposta dal procuratore pubblico - nulla spieghi

riguardo l’utilizzo del telefonino quale corpo o strumento di reato e che, in

ogni caso, un tale utilizzo non configura il reato di cui all’art. 286 CP

(peraltro non prospettatogli dalla pubblica accusa) né può configurare quello

di cui all’art. 179quater CP, ritenuto che la registrazione è

avvenuta su suolo pubblico, ovvero in una zona non protetta dal diritto penale

(motivazione d’appello, pag. 11).

13.3

Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità

di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano

destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se

tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine

pubblico.

La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della

collettività nei confronti del (ri-)utilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano

una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve,

dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e

stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore,

possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico

(DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1).

La confisca ai sensi dell’art. 69 CP rappresenta una restrizione della garanzia

della proprietà sancita dall’art. 26 Cost. e sottostà, pertanto, al principio

della proporzionalità di cui all’art. 36 cpv. 3 Cost. Questo principio

presuppone, innanzitutto, che la restrizione di un diritto fondamentale sia

adeguata a perseguire l’obiettivo per cui viene adottata e che tale obiettivo non

possa essere raggiunto con misure meno invasive. Il principio proibisce inoltre

tutte le limitazioni che esorbitino dallo scopo perseguito ed esige un rapporto

ragionevole tra quest’ultimo e l’interesse pubblico o privato pregiudicato

dalla misura (DTF 137 IV 249 consid. 4.5, 135 I 209 consid. 3.3.1).

Per una casistica si rinvia alle pertinenti considerazioni riportate nel

consid. 10.1 del giudizio impugnato.

13.4

In concreto la confisca del telefono cellulare sequestrato

all’appellante in data 7 aprile 2011, si rivela del tutto ingiustificata, già

solo perché, come a ragione rilevato nel gravame, non risulta che il telefonino

sia in concreto servito o fosse in concreto destinato a commettere un reato.

Ma anche volendo ammettere un tale presupposto - ritenendo, ad esempio, che il

suo utilizzo potesse realizzare il reato di cui all’art. 179quater

CP - si osserva che, in concreto, il telefono cellulare non può essere

considerato una fonte di pericolo che giustifica una confisca. Al di là delle

dichiarazioni rilasciate in polizia da AP 1 (secondo cui videoregistrare “fa

parte del mio sistema di lavoro”, cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag.

3), non risulta infatti che egli fosse solito utilizzare il cellulare per prese

di immagini vietate ai sensi dell’art. 179quater CP o per altri

utilizzi illeciti.

Non va, inoltre, dimenticato che il telefono cellulare provvisto di foto- e

videocamera è oggigiorno un oggetto diffusissimo, di uso quotidiano e

facilmente accessibile a tutti. Ne discende che, anche dal profilo

dell’adeguatezza, la confisca del cellulare si rivelerebbe del tutto inefficace

a prevenire ulteriori prese di immagini vietate da parte dell’appellante.

In accoglimento del gravame, il telefono cellulare in questione, deve, dunque,

essere dissequestrato e restituito a AP 1 previa cancellazione dei filmati del

20.

aprile 2011, come da lui espressamente richiesto.

14.

Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono

integralmente a carico dell’appellante (la cui condanna ha resistito

all’impugnazione).

Visto il

suo esito, gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1200.-

sono posti per 9/10 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello

Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a AP 1 fr. 200.- a titolo di

ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e

segg. CPP,

69, 286 CP,

42, 47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

per la fissazione delle ripetibili

dichiara e

pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato

che l’assoluzione di AP 1 dall’accusa di lesioni

semplici (cfr. dispositivo 5 del giudizio impugnato) è passata in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di impedimento di atti dell’autorità per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 4064/2011 del 5 ottobre 2011 e rettificati nel giudizio

impugnato.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 100.-

(cento) cadauna, per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento);

1.2.2. alla

multa di fr. 240.- (duecentoquaranta); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

1.4. È ordinato il dissequestro del telefono cellulare, marca I-Phone 3,

di colore nero senza utenza, imei n. __________ previa cancellazione dei

filmati registrati il 20 febbraio 2011 dinanzi la discoteca __________ di __________.

1.5. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono

integralmente a carico di AP 1.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti per 9/10 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante

fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte per la sede d’appello.

3. Intimazione

a:

-

-

-

4. Comunicazione

a:

-

Pretura penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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